
Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che amministratori, soci e consulenti ci pongono più spesso quando una società che fa parte di un gruppo deve chiedere l’accesso a un concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione, a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o quando si trova davanti a una domanda di liquidazione giudiziale. Le risposte sono complete ma scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il contesto normativo in tre frasi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) dedica ai gruppi un intero Titolo, il VI, che va dall’art. 284 all’art. 292. Dentro questo Titolo, l’art. 289 impone alla singola impresa di gruppo che bussa alla porta del tribunale un obbligo informativo aggiuntivo: struttura del gruppo, vincoli partecipativi o contrattuali, registri in cui è pubblicata la direzione e coordinamento, bilancio consolidato se redatto. Per la composizione negoziata un obbligo gemello è previsto dall’art. 25, comma 3, del Codice. L’elenco completo dei documenti da allegare al ricorso è un tema a parte, che trattiamo in un articolo dedicato: qui ci concentriamo solo sulle informazioni relative al gruppo.
Perché ce ne occupiamo con cognizione di causa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che, nella composizione negoziata di gruppo, riceve proprio la relazione sulla struttura del gruppo e conduce le trattative per tutte le società coinvolte. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenze che servono quando nel perimetro del gruppo ci sono imprese minori o soci persone fisiche che garantiscono i debiti delle società. Sapere che cosa l’esperto, il commissario o il curatore andranno a cercare permette di costruire un ricorso che regge alla prima verifica.
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Blocco A — Le basi
“La mia società fa parte di un gruppo: devo dirlo al tribunale anche se chiedo la procedura solo per lei?”
Sì, sempre: l’obbligo vale anche se la società deposita un ricorso individuale e non una domanda unitaria di gruppo.
È l’equivoco più diffuso. Molti pensano che le regole sui gruppi scattino solo quando più società decidono di presentarsi insieme con un unico ricorso, come consente l’art. 284 del Codice per il concordato, gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e l’art. 287 per la liquidazione giudiziale. Non è così. L’art. 289 parla della «impresa appartenente a un gruppo» che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza, senza distinguere tra ricorso unitario e ricorso separato.
La ragione è semplice. Il tribunale, i creditori e gli organi della procedura devono poter capire da dove arriva il denaro, dove finisce e chi decide davvero. Una società di gruppo raramente è un’isola: ha finanziamenti dalla controllante, crediti verso le consorelle, garanzie incrociate, contratti di servizio infragruppo, magazzini o marchi condivisi, una tesoreria accentrata (il cosiddetto cash pooling). Se questi legami restano nell’ombra, il piano può sembrare sostenibile sulla carta e non esserlo nella realtà.
Anche la dottrina che commenta la norma lo dice in modo netto: la domanda unitaria è una facoltà, subordinata ai requisiti degli artt. 284 e 287, ma gli obblighi informativi aggiuntivi valgono sia nel ricorso unitario sia in quello presentato da una sola società.
In pratica, quindi, la domanda «devo dirlo?» ha una risposta secca. La domanda vera, che vedremo nelle prossime risposte, è un’altra: quanto devo dire, e in che forma.
“Cosa si intende esattamente per ‘gruppo’? Basta avere una partecipazione in un’altra società?”
No: per il Codice della crisi il gruppo è l’insieme di società sottoposte alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, non un semplice intreccio di partecipazioni.
La definizione è nell’art. 2, comma 1, lettera h), del Codice. Il gruppo esiste quando c’è una regia unitaria: qualcuno, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto, orienta le scelte strategiche e gestionali delle singole società. La stessa norma richiama due presunzioni che vengono dal codice civile: si presume la direzione e coordinamento quando una società consolida i bilanci di un’altra o la controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c. (art. 2497-sexies c.c.), e quando ricorre il coordinamento previsto per le cooperative (art. 2545-septies c.c.).
Attenzione però a due errori opposti.
Il primo: pensare che una partecipazione di minoranza, da sola, faccia nascere un gruppo. Non basta. La Cassazione (ord. n. 7930 del 20 marzo 2023, sul codice civile) ha escluso che un legame di sola dipendenza economica e tecnologica, senza un vincolo contrattuale vero, faccia scattare le presunzioni di controllo.
Il secondo errore, più pericoloso: pensare che, se la direzione e coordinamento non è stata iscritta nel registro delle imprese, il gruppo non esista. La pubblicità non crea il gruppo, lo rende solo conoscibile. Lo ha detto chiaramente la Cassazione con la sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019 (pronuncia resa nel quadro del codice civile): conta la situazione effettiva, non l’adempimento formale.
| Elemento | Basta da solo per dire “gruppo”? | Nota pratica |
|---|---|---|
| Controllo di diritto (maggioranza dei voti) | Fa presumere la direzione e coordinamento | La presunzione si può vincere con prova contraria |
| Consolidamento dei bilanci | Fa presumere la direzione e coordinamento | Se c’è il consolidato, va depositato |
| Contratto di dominio o di coordinamento | Sì, se attribuisce la regia | Da descrivere come “vincolo contrattuale” |
| Mera dipendenza economica (fornitore unico) | No | Può comunque essere un’informazione utile |
| Partecipazione di minoranza senza influenza | No | Da segnalare se rilevante per il piano |
“E se il gruppo fa capo a una persona fisica, non a una holding?”
La risposta cambia poco: l’obbligo informativo resta, e anzi in questi casi gli organi della procedura guardano con più attenzione.
La definizione del Codice ammette espressamente che la direzione e coordinamento sia esercitata da una persona fisica. Nella prassi è frequente: un imprenditore detiene direttamente le quote di tre o quattro società operative e ne decide le sorti senza alcuna capogruppo formale.
Qui entra in gioco una figura costruita dalla giurisprudenza: la holding di fatto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4784 del 15 febbraio 2023 e con l’ordinanza n. 36378 del 29 dicembre 2023 (entrambe rese sotto la legge fallimentare), ha distinto la supersocietà di fatto, in cui più soggetti perseguono uno scopo comune, dalla holding di fatto, in cui le società sono strumenti al servizio degli interessi delle persone che le controllano. Nella seconda ipotesi il curatore può agire contro chi esercita la regia ai sensi dell’art. 2497 c.c. e, se ricorrono i presupposti, può essere chiesta l’apertura della procedura anche nei confronti del dominus come imprenditore.
Per chi prepara il ricorso, la conseguenza pratica è una sola: descrivere con franchezza il ruolo della persona fisica che coordina, i rapporti economici tra lei e le società (finanziamenti, prelievi, garanzie, immobili concessi in uso) e le decisioni assunte. Nasconderlo non lo rende invisibile; lo rende solo sospetto.
“Le informazioni sul gruppo vanno date anche nella composizione negoziata, davanti all’esperto?”
Sì: nella composizione negoziata di gruppo c’è una regola parallela, l’art. 25, comma 3, del Codice.
Quando più società dello stesso gruppo chiedono insieme la nomina dell’esperto, l’istanza va rivolta alla camera di commercio dove è iscritta la società che esercita la direzione e coordinamento secondo la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c.; in mancanza, a quella dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria nell’ultimo bilancio. Oltre ai documenti ordinari dell’art. 17, l’imprenditore inserisce nella piattaforma una relazione sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione dei registri delle imprese in cui è stata fatta la pubblicità e il bilancio consolidato, se redatto.
Il contenuto è quasi identico a quello dell’art. 289. La differenza è nell’interlocutore: nella composizione negoziata non c’è un tribunale che ammette o dichiara inammissibile, ma un esperto che deve valutare se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento. L’esperto (art. 25, comma 5) svolge i suoi compiti in modo unitario per tutte le imprese richiedenti, ma può condurre trattative separate quando la gestione congiunta è troppo gravosa. Le società del gruppo che non sono in crisi possono partecipare alle trattative, anche su suo invito (comma 6).
Senza una mappa affidabile del gruppo, l’esperto non può decidere se trattare in modo unitario o separato, né quali società coinvolgere. È il primo documento che legge.
Blocco B — La procedura
“Concretamente, cosa devo scrivere nel ricorso sul gruppo?”
Quattro cose, tutte previste dall’art. 289: una descrizione analitica della struttura, i vincoli partecipativi o contrattuali, i registri della pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e il bilancio consolidato, se esiste.
Vediamole una per una, perché ciascuna ha le sue insidie.
1. Informazioni analitiche sulla struttura del gruppo. “Analitiche” significa che non basta un organigramma con frecce e percentuali. Serve una descrizione che consenta di capire: chi controlla chi, con quali quote; chi esercita in concreto la direzione e coordinamento; quali società sono operative e quali sono veicoli (immobiliari, finanziarie, titolari di marchi); dove si trova il centro degli interessi principali di ciascuna; quali sono in crisi e quali no.
2. Vincoli partecipativi o contrattuali. Qui rientrano le partecipazioni (dirette, indirette, tramite fiduciarie), i patti parasociali, i contratti di dominio, i contratti di servizio infragruppo, il cash pooling, le garanzie incrociate (fideiussioni, pegni, ipoteche concesse da una società per i debiti di un’altra), le lettere di patronage, i contratti di affitto d’azienda o di locazione tra società del gruppo. Le garanzie incrociate sono il punto su cui i creditori fanno più domande, perché cambiano completamente la loro aspettativa di soddisfazione.
3. Registri delle imprese. L’art. 2497-bis c.c. impone alla società soggetta a direzione e coordinamento di indicarlo negli atti e nella corrispondenza e di iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese. Nel ricorso vanno indicati il registro o i registri in cui la pubblicità è stata eseguita. Se non è stata eseguita, conviene dirlo e spiegare perché, invece di tacere.
4. Bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. Se il gruppo redige il consolidato, per obbligo di legge o volontariamente, va depositato. Se non lo redige (per esempio perché sotto le soglie del D.Lgs. 127/1991), non si è obbligati a crearlo apposta per il ricorso; ma un prospetto dei saldi infragruppo, società per società, è nei fatti indispensabile per rendere comprensibile il piano.
Quanto agli altri documenti da allegare al ricorso (bilanci degli ultimi esercizi, elenco dei creditori, relazione sulla situazione economico-patrimoniale e così via), rinviamo all’articolo dedicato: qui basta ricordare che le informazioni sul gruppo si aggiungono a quelle ordinarie, non le sostituiscono.
“E se la società è la capogruppo? Cambia qualcosa?”
L’obbligo è lo stesso, ma il contenuto pesa di più, perché la capogruppo è il punto da cui partono le decisioni e spesso i flussi finanziari.
Se a chiedere l’accesso alla procedura è la holding, il tribunale e i creditori vorranno sapere quali partecipazioni detiene, quanto valgono realisticamente (non al costo storico), quali finanziamenti ha erogato alle controllate e se sono recuperabili, quali garanzie ha rilasciato a favore delle società operative. Per una holding le partecipazioni e i crediti infragruppo sono spesso quasi tutto l’attivo: se la descrizione è vaga, il piano è vago.
C’è poi un profilo di responsabilità da tenere presente. L’art. 2497 c.c. prevede che la società che esercita direzione e coordinamento, abusandone, risponda verso i soci e i creditori delle società dirette. La Cassazione, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 (resa nel quadro della legge fallimentare e del codice civile), ha precisato che non è la società eterodiretta a poter agire contro la holding: l’azione spetta a soci e creditori, e in caso di procedura concorsuale il curatore esercita quella dei creditori sociali. Con la sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017 aveva già chiarito che l’azione verso la capogruppo non presuppone l’infruttuosa escussione della controllata.
Tradotto: se la capogruppo è in procedura e una controllata è a sua volta in crisi, gli organi delle due procedure possono trovarsi su fronti opposti. Il ricorso deve dare conto di questi rapporti, e prima ancora la società deve averli valutati con i suoi consulenti.
“Chi controlla che le informazioni siano vere? E in quali tempi?”
Il tribunale per primo, poi, a seconda della procedura, il commissario giudiziale o il curatore; nella composizione negoziata, l’esperto.
L’art. 289 aggiunge un potere molto concreto: il tribunale, e dopo l’apertura il curatore o il commissario giudiziale, può chiedere alla CONSOB, ad altre pubbliche autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote, allo scopo di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo. Le informazioni vanno fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
È una norma che dice molto sullo spirito della disciplina. Il legislatore sa che le partecipazioni possono essere schermate da fiduciarie o da società estere, e ha dato agli organi della procedura uno strumento per andare oltre lo schermo. Chi omette un collegamento confidando che nessuno lo scopra deve sapere che la verifica è prevista dalla legge e ha tempi brevi.
Ecco una sintesi dei passaggi in cui le informazioni sul gruppo vengono raccolte o controllate.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata di gruppo | Relazione su struttura e vincoli (art. 25 c. 3) caricata in piattaforma | Con l’istanza di nomina | Esperto, tramite piattaforma camerale |
| Deposito del ricorso | Informazioni analitiche ex art. 289, registri ex art. 2497-bis c.c., consolidato | Con il ricorso | Tribunale competente |
| Esame di ammissibilità | Eventuale richiesta di integrazioni | Termine breve fissato dal giudice | Tribunale |
| Accertamento dei collegamenti | Richiesta a CONSOB, autorità, fiduciarie | Risposta entro 15 giorni | Tribunale, curatore o commissario |
| Dopo l’apertura | Relazioni degli organi ai creditori e al giudice | Termini propri di ciascuna procedura | Commissario giudiziale o curatore |
“Cosa fanno, in concreto, il commissario giudiziale e il curatore con queste informazioni?”
Le usano per verificare il piano e per individuare le azioni da esercitare: sono il punto di partenza del loro lavoro, non un allegato da archiviare.
Il commissario giudiziale, nel concordato preventivo, vigila sull’attività del debitore e riferisce ai creditori sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta. In un contesto di gruppo deve capire se i flussi promessi dalla controllante o dalle consorelle sono reali, se i crediti infragruppo iscritti nell’attivo sono esigibili, se ci sono state operazioni tra società del gruppo che hanno spostato valore a danno dei creditori. Se le informazioni del ricorso non tornano, può usare il canale dell’art. 289 per accertare i collegamenti e segnalare al tribunale le criticità.
Il curatore, nella liquidazione giudiziale, ha un compito ancora più incisivo. Deve ricostruire il patrimonio e individuare le azioni recuperatorie e di responsabilità. Le informazioni sul gruppo gli dicono dove guardare: i finanziamenti infragruppo, le garanzie rilasciate senza corrispettivo, i trasferimenti di rami d’azienda, i pagamenti alla capogruppo. Le norme successive del Titolo VI (artt. 290-292) disciplinano proprio le azioni sugli atti infragruppo e il trattamento dei finanziamenti tra società del gruppo; la postergazione dei finanziamenti dei soci e della capogruppo, con la sua regola generale degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., è un capitolo che il curatore apre sempre.
C’è poi un punto spesso trascurato: se il curatore individua una holding di fatto o un abuso di direzione e coordinamento, può agire ai sensi dell’art. 2497 c.c. La Cassazione (sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016) ha affermato che della responsabilità per abuso di direzione risponde in solido anche chi ha preso parte al fatto lesivo; con la sentenza n. 2952 del 13 febbraio 2015 ha chiarito che chi amministra di fatto la controllata, riducendo gli amministratori formali a meri esecutori, risponde delle relative condotte. Entrambe sono pronunce sul codice civile rese prima del Codice della crisi, ma i principi restano attuali.
“E l’esperto della composizione negoziata, cosa deve fare con le informazioni sul gruppo?”
Deve decidere come impostare le trattative e vigilare sugli atti infragruppo, in particolare sui finanziamenti.
L’esperto non è un giudice e non ha poteri istruttori come il tribunale. Ma ha doveri precisi. Dalla relazione sulla struttura del gruppo dipende la scelta più importante: trattare in modo unitario con tutte le società, oppure separare le trattative perché la gestione congiunta sarebbe troppo gravosa (art. 25, comma 5). Se più società del gruppo hanno presentato istanze separate con esperti diversi, la procedura può proseguire in modo unitario con l’esperto designato di comune accordo o, in mancanza, con quello nominato per primo (comma 7).
Il punto in cui le informazioni sul gruppo diventano decisive è il finanziamento infragruppo. Il comma 8 dell’art. 25 prevede che i finanziamenti a favore di società controllate o sottoposte a comune controllo, pattuiti dopo l’istanza, siano sottratti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. a due condizioni: che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e che l’esperto, dopo aver segnalato il possibile pregiudizio per i creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Come Esperto Negoziatore, l’Avv. Monardo conosce dall’interno questo passaggio: una mappa incompleta del gruppo impedisce all’esperto di valutare se il finanziamento danneggia i creditori della società che lo eroga, e quindi rende più probabile un dissenso iscritto. Al termine delle trattative le società del gruppo possono concludere in via unitaria uno degli accordi dell’art. 23, comma 1, o accedere, separatamente o insieme, agli altri esiti previsti dalla stessa norma (comma 9).
Blocco C — I casi particolari
“La pubblicità della direzione e coordinamento non è mai stata fatta: lo scrivo o rischio di peggiorare la situazione?”
Lo scrive, spiegando i fatti: l’omessa pubblicità non cancella il gruppo, mentre tacerla in un ricorso alla procedura aggiunge un problema a quello esistente.
Capita spessissimo, soprattutto nei gruppi familiari: le società sono di fatto coordinate dalla stessa persona o dalla stessa holding, ma nessuno ha mai curato l’iscrizione prevista dall’art. 2497-bis c.c. Molti amministratori temono che ammetterlo esponga a responsabilità. In parte è vero: la norma prevede che gli amministratori che omettono l’indicazione o l’iscrizione rispondano dei danni che la mancata conoscenza ha arrecato a soci o terzi.
Ma la strada alternativa è peggiore. Come abbiamo visto, la Cassazione (sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019) ha affermato che la pubblicità non ha efficacia costitutiva e che conta la situazione effettiva. Il gruppo, dunque, c’è comunque. Se il ricorso lo tace e gli organi della procedura lo scoprono, magari attraverso la richiesta alle fiduciarie prevista dall’art. 289, la credibilità dell’intera proposta crolla. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025, ha ricordato che chi invoca la presunzione di direzione e coordinamento deve provarne i presupposti (controllo o consolidamento): gli organi della procedura, quindi, andranno a cercare proprio quei presupposti nei documenti societari.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta in questi casi la descrizione del gruppo partendo dai fatti documentabili, chiarendo che cosa risulta dal registro e che cosa no, e perché. È la linea più sicura anche nell’ottica della responsabilità degli amministratori.
“Il gruppo ha società all’estero: devo descrivere anche quelle?”
Sì, nella misura in cui fanno parte della struttura e hanno rapporti con la società che chiede l’accesso.
L’art. 289 chiede informazioni analitiche sulla struttura del gruppo, senza limiti territoriali. Una controllante lussemburghese, una consorella rumena che produce per la società italiana, una controllata spagnola che ne distribuisce i prodotti: tutte incidono sul piano.
Il punto delicato è un altro: la competenza e il centro degli interessi principali. La domanda unitaria di gruppo presuppone che ciascuna società abbia il centro degli interessi principali in Italia; per le società estere valgono, nell’Unione europea, le regole del Regolamento (UE) 2015/848, che ha una disciplina propria sui gruppi e sulla cooperazione tra procedure. Nel ricorso, quindi, le società estere vanno descritte, ma chiarendo che non sono oggetto della domanda e quali rapporti economici hanno con la società italiana.
Due accortezze pratiche:
- indicare per ciascuna società estera la sede, la quota detenuta, l’attività svolta e i saldi infragruppo alla data di riferimento della situazione patrimoniale;
- segnalare se esistono procedure concorsuali già aperte all’estero, perché gli organi italiani dovranno coordinarsi con quelli stranieri.
Se le partecipazioni estere sono detenute tramite fiduciarie o veicoli, ricordiamo che il potere di accertamento dell’art. 289 riguarda anche le società fiduciarie: meglio che il quadro venga fornito dalla società, completo, piuttosto che ricostruito dagli organi della procedura.
“Le altre società del gruppo stanno bene: anche loro finiscono sotto la lente?”
Non nel senso di essere coinvolte nella procedura, ma i loro rapporti con la società in crisi sì.
È una domanda che ci fanno spesso gli imprenditori che hanno una sola società in difficoltà e temono che il ricorso “contagi” le altre. La risposta va data con precisione.
Le società sane non sono parte della procedura e non subiscono effetti automatici. Non esiste una confusione dei patrimoni: ogni società conserva la propria autonomia, le proprie masse attive e passive, i propri creditori. È un principio che la Cassazione aveva affermato con chiarezza già sotto la legge fallimentare (sent. n. 20559 del 13 ottobre 2015), respingendo un concordato di gruppo che metteva insieme le masse delle diverse società; il Codice della crisi ha introdotto il concordato di gruppo, ma ha mantenuto ferma l’autonomia delle masse.
Tuttavia, i rapporti tra la società sana e quella in crisi saranno esaminati: crediti e debiti reciproci, garanzie rilasciate dalla società sana, contratti in corso. Se la società sana ha ricevuto pagamenti o beni dalla società in crisi nel periodo sospetto, il curatore valuterà eventuali azioni. E nella composizione negoziata, come abbiamo visto, le società non in crisi possono partecipare alle trattative (art. 25, comma 6), il che spesso è un vantaggio: possono offrire risorse o garanzie che rendono possibile l’accordo.
La trasparenza sui rapporti con le società sane, in altre parole, serve anche a proteggerle: un rapporto descritto e giustificato fin dall’inizio è molto meno esposto di uno scoperto dopo.
“E se nel gruppo ci sono imprese minori o soci persone fisiche sovraindebitati?”
Le regole dell’art. 289 riguardano le imprese che accedono agli strumenti del Codice, ma nella pratica la crisi del gruppo si intreccia spesso con quella delle persone fisiche che lo guidano.
Pensiamo al caso tipico: una srl operativa entra in crisi e il socio unico ha firmato fideiussioni personali per tutti i debiti bancari. Oppure una piccola società del gruppo, sotto le soglie dimensionali, non può accedere al concordato preventivo e deve valutare il concordato minore o la liquidazione controllata. Qui la descrizione del gruppo serve anche a coordinare procedure diverse: quella della società e quella dei garanti o dell’impresa minore, che passa dall’Organismo di composizione della crisi.
Le esigenze informative sono le stesse: chi controlla, chi garantisce, quali flussi esistono. Un piano del socio garante non può essere credibile se ignora la crisi della società, e viceversa. Con le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, lo Studio coordina le due prospettive, impostando le informazioni in modo coerente in entrambi i procedimenti.
Blocco D — Le paure finali
“Se dimentico qualcosa sul gruppo, il ricorso viene respinto?”
Non automaticamente: di solito il tribunale chiede di integrare. Ma un’omissione grave o voluta può costare molto di più.
Distinguiamo, perché le conseguenze sono molto diverse.
L’incompletezza in buona fede. Il ricorso indica il gruppo ma omette un contratto di servizio, o non allega il consolidato perché si pensava non fosse necessario. In questi casi il tribunale, in sede di esame dell’ammissibilità, può assegnare un breve termine per integrare. È un ritardo, non una condanna. Se però l’integrazione non arriva o resta insufficiente, la domanda può essere dichiarata inammissibile.
L’omissione rilevante. Il ricorso tace del tutto l’appartenenza al gruppo, o nasconde garanzie incrociate o crediti infragruppo che cambiano il quadro. Qui il rischio è che il piano venga ritenuto non fattibile o non convincente, e che i creditori votino contro perché non si fidano.
L’omissione dolosa. Se l’occultamento di rapporti infragruppo serve a nascondere attivo o a far apparire una situazione diversa da quella reale, nel concordato si aprono gli scenari della revoca per atti di frode previsti dal Codice e, nei casi più gravi, del rilievo penale. Non è il modo in cui si scrive il ricorso a creare questi rischi, ma i fatti che il ricorso cerca di nascondere: la descrizione onesta è anche la miglior difesa.
“Dichiarare tutto non significa consegnare ai creditori le armi per farmi causa?”
È una preoccupazione comprensibile, ma il ragionamento va rovesciato: gli organi della procedura hanno comunque i poteri per ricostruire il gruppo.
Il curatore e il commissario possono chiedere informazioni alla CONSOB, alle autorità e alle fiduciarie; hanno accesso ai libri sociali, ai conti, al registro delle imprese. Le azioni di responsabilità contro la capogruppo o contro chi ha esercitato la regia, se ne ricorrono i presupposti, saranno valutate in ogni caso.
Quello che la società controlla è come queste informazioni vengono presentate. Un rapporto infragruppo spiegato con le sue ragioni economiche (perché la controllante ha finanziato, perché la consorella ha prestato garanzia, quali vantaggi ne sono derivati) è molto diverso da un rapporto scoperto da altri. Sul punto è utile ricordare un principio antico ma ancora richiamato: i vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il pregiudizio di una singola operazione, ma chi li invoca deve allegarli e provarli (Cass. n. 16707 del 24 agosto 2004, sul codice civile). Se il ricorso li documenta subito, la difesa è già impostata.
Quanto ai tempi dell’azione: la Cassazione (ord. n. 7262 del 13 marzo 2023) ha precisato che la prescrizione quinquennale dell’azione per abuso di direzione decorre da quando il pregiudizio diventa conoscibile, non da quando sono compiuti i singoli atti. Tacere non fa decorrere i termini più in fretta; semmai li allunga.
“Quanto tempo ho, davvero, per mettere insieme queste informazioni?”
Meno di quanto pensa, ed è il motivo per cui conviene iniziare a raccogliere le informazioni sul gruppo prima ancora di decidere quale strada prendere.
I tempi della crisi sono dettati da fattori esterni: un’istanza di liquidazione giudiziale presentata da un creditore, un pignoramento sul conto, la revoca degli affidamenti. Quando arrivano, il ricorso va depositato rapidamente, e una mappa del gruppo fatta in fretta è una mappa con buchi.
Se il gruppo ha una holding che redige il consolidato e cura regolarmente la pubblicità, il lavoro è in parte già fatto. Se il gruppo è familiare, con rapporti mai formalizzati, servono di norma diverse settimane per ricostruire saldi infragruppo, garanzie e contratti, coinvolgendo il commercialista di ciascuna società.
Per questo, anche quando si sceglie di partire con una domanda con riserva o con la composizione negoziata per avere protezione e tempo, la raccolta delle informazioni sul gruppo va avviata subito: è quella che i professionisti nominati dal tribunale o dalla camera di commercio chiederanno per prima.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma coerenti con le regole che abbiamo visto. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono solo a far vedere come cambia la lettura di un ricorso a seconda di come sono descritte le informazioni sul gruppo.
Simulazione 1 — La controllata con il credito verso la capogruppo
Ipotesi. Alfa srl, controllata al 100% da Holding Beta srl, deposita un ricorso per concordato preventivo in continuità. Debiti complessivi: 2.847.300 €. Nell’attivo figura un credito verso la controllante di 612.450 €, nato da versamenti di liquidità effettuati tramite cash pooling negli ultimi tre esercizi. La holding non redige il bilancio consolidato perché sotto soglia. La direzione e coordinamento è iscritta nel registro delle imprese.
Ricorso descritto male. Il ricorso indica «Alfa srl è controllata da Holding Beta srl» e iscrive il credito di 612.450 € al valore nominale, senza altre spiegazioni. Il commissario giudiziale chiede la situazione patrimoniale della holding e scopre che il suo unico attivo sono le partecipazioni (in Alfa e in un’altra società in perdita) e un immobile ipotecato. Il credito è, nella migliore delle ipotesi, recuperabile per meno di un terzo. Il piano, che contava su quei 612.450 € per pagare i privilegiati, regge solo sulla carta: i creditori ricevono una relazione negativa sulla fattibilità.
Ricorso descritto bene. Il ricorso illustra la struttura (Holding Beta controlla Alfa e Gamma srl), il meccanismo di cash pooling, i saldi mese per mese, la situazione patrimoniale della holding, e prudenzialmente iscrive il credito per 183.700 € (circa il 30%), allegando l’impegno della holding a cedere l’immobile, una volta liberato dall’ipoteca, per contribuire al pagamento. Indica il registro delle imprese in cui è eseguita la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e precisa che il consolidato non è redatto. Il piano è meno “ricco”, ma credibile: il commissario può verificarlo e i creditori sanno su cosa votano.
Simulazione 2 — La liquidazione giudiziale e la fideiussione della consorella
Ipotesi. Delta spa riceve il 9 febbraio un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale da un fornitore con un credito di 94.380 €. Delta fa parte di un gruppo familiare: il socio di maggioranza, persona fisica, controlla anche Epsilon srl, che nel 2024 ha rilasciato una fideiussione di 1.150.000 € a favore della banca finanziatrice di Delta. La direzione e coordinamento non è mai stata iscritta.
Sviluppo. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale di Delta. Nel corso del procedimento la società, convocata, deposita la documentazione richiesta descrivendo il gruppo: il socio persona fisica che coordina le due società, la fideiussione di Epsilon, i finanziamenti del socio a Delta (per 236.900 €), l’assenza di pubblicità ex art. 2497-bis c.c. Il curatore nominato parte da questa mappa. Verifica che i finanziamenti del socio sono stati erogati quando Delta era già in squilibrio e ne valuta la postergazione; esamina se i rapporti tra le due società configurino una direzione unitaria esercitata dal socio e se vi siano stati atti dannosi per Delta; considera che la banca, pagata in parte da Epsilon in forza della fideiussione, lascerà Epsilon creditrice in regresso nel passivo di Delta.
Esito. Nessuna sorpresa per nessuno: le informazioni rese consentono al curatore di impostare subito le verifiche e al socio di preparare la propria difesa sul piano dei vantaggi compensativi e della correttezza gestionale. Se invece il gruppo fosse stato taciuto, il curatore lo avrebbe ricostruito comunque (dal registro delle imprese, dai conti, dalle risposte delle autorità entro quindici giorni), ma partendo da un sospetto anziché da una spiegazione.
| Voce | Simulazione 1 | Simulazione 2 |
|---|---|---|
| Procedura | Concordato in continuità | Liquidazione giudiziale |
| Chi dirige il gruppo | Holding formale | Persona fisica (gruppo di fatto) |
| Pubblicità ex art. 2497-bis | Eseguita | Mai eseguita |
| Bilancio consolidato | Non redatto (sotto soglia) | Non redatto |
| Informazione decisiva | Valore reale del credito verso la holding | Fideiussione della consorella e finanziamenti del socio |
| Organo che verifica | Commissario giudiziale | Curatore |
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Le informazioni sul gruppo che ho dato nel ricorso sono coerenti con quelle che ho dato prima, ai creditori, alle banche e nei bilanci?”
È il punto critico che quasi nessuno considera. Quando si prepara un ricorso, si tende a descrivere il gruppo “come dovrebbe essere letto” in quel momento. Ma gli organi della procedura non leggono solo il ricorso: confrontano.
Confrontano la descrizione del ricorso con la nota integrativa dei bilanci depositati, che deve indicare i rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti. Con la relazione sulla gestione. Con le centrali rischi bancarie, dove compaiono le garanzie. Con le richieste di affidamento presentate alle banche negli anni precedenti, nelle quali il gruppo è stato magari descritto come solido e integrato per ottenere credito. Con le dichiarazioni fiscali, in cui possono comparire consolidati fiscali o operazioni infragruppo. Con il registro delle imprese.
Se nel ricorso il gruppo è descritto come un insieme di società indipendenti, ma due anni prima la banca ha concesso un finanziamento sulla base di un business plan di gruppo con tesoreria accentrata, la contraddizione emergerà. E una contraddizione, in una procedura concorsuale, non viene letta come una svista: viene letta come un indizio.
Il rimedio non è scrivere ciò che conviene, ma ricostruire prima, con il commercialista, la “storia documentale” del gruppo: che cosa è stato dichiarato, dove, quando. Se la realtà è cambiata (per esempio la tesoreria accentrata è stata chiusa, un contratto di servizio è stato risolto), il ricorso deve dirlo e documentarlo. Se invece le dichiarazioni passate erano inesatte, bisogna saperlo prima di depositare, per valutare con l’avvocato le conseguenze e il modo corretto di rappresentarle.
Nelle procedure di gruppo la coerenza tra ciò che si è sempre detto e ciò che si dice al tribunale vale quanto la completezza. Spesso di più.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Sull’art. 289 del Codice della crisi, nelle banche dati che abbiamo consultato, non risultano ancora massime di legittimità specifiche: la norma è relativamente recente e viene applicata soprattutto nei provvedimenti dei tribunali, spesso non massimati. I principi che orientano il lavoro di tribunali, commissari e curatori vengono quindi in gran parte dalla giurisprudenza della Cassazione sul codice civile (artt. 2497 e seguenti) e sulla legge fallimentare. Li riportiamo dichiarando ogni volta la cornice normativa.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025 (codice civile). Per far valere la responsabilità da abuso di direzione unitaria bisogna dimostrare che la direzione e coordinamento sia stata esercitata; la presunzione opera se la madre consolida i bilanci o controlla le figlie, ma chi la invoca deve provare questi presupposti. Rilevanza: spiega perché controllo e consolidato vanno indicati con precisione nel ricorso: sono i fatti su cui si fonda la presunzione.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024 (codice civile, procedura concorsuale sotto la legge fallimentare). La società eterodiretta non ha azione diretta contro la holding; l’azione spetta a soci e creditori e, aperta la procedura, il curatore esercita quella dei creditori sociali. Rilevanza: chiarisce quale uso il curatore può fare delle informazioni sul gruppo.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 74 del 2 gennaio 2024 (legge fallimentare). In tema di supersocietà di fatto, il fatto che chi gestisce persegua un interesse proprio non esclude di per sé l’esistenza di un rapporto societario non formalizzato; il giudice deve verificare quando sia venuta meno l’affectio societatis. Rilevanza: mostra quanto conti ricostruire con precisione, anche nel tempo, i legami tra le società.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023 (legge fallimentare). Distingue la supersocietà di fatto dalla holding di fatto: quando le società servono gli interessi delle persone fisiche che le controllano, si è davanti a una holding di fatto, contro cui il curatore può agire ex art. 2497 c.c. Rilevanza: nei gruppi guidati da persone fisiche, la descrizione del ruolo del dominus è essenziale.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023 (codice civile). La sola dipendenza economica e tecnologica, senza vincolo contrattuale, non basta a far scattare le presunzioni di controllo. Rilevanza: aiuta a delimitare il perimetro del gruppo da descrivere, distinguendo i vincoli veri dai semplici rapporti commerciali.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023 (codice civile). La prescrizione quinquennale dell’azione per abuso di direzione decorre da quando il pregiudizio diventa conoscibile per i soci, non dai singoli atti. Rilevanza: chi tace i rapporti di gruppo non ottiene alcun vantaggio sui tempi delle azioni.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023 (legge fallimentare). Ribadisce la distinzione tra supersocietà di fatto e holding di fatto e ammette che le persone fisiche controllanti, se insolventi, possano essere assoggettate alla procedura. Rilevanza: l’omessa descrizione del coordinamento di fatto può portare la crisi direttamente sulla persona fisica.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019 (codice civile e legge fallimentare). La pubblicità ex art. 2497-bis c.c. non ha efficacia costitutiva: conta l’effettività della direzione e coordinamento. Rilevanza: è il fondamento della regola pratica “il gruppo va descritto anche se non è iscritto”.
9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017 (codice civile). L’azione contro la capogruppo non richiede la previa infruttuosa escussione della controllata né una previa richiesta risarcitoria a quest’ultima. Rilevanza: nelle procedure parallele di capogruppo e controllata, i rapporti tra le due masse vanno chiariti fin dal ricorso.
10. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016 (codice civile). Della responsabilità per abuso di direzione risponde in solido anche la persona fisica che ha preso parte al fatto lesivo. Rilevanza: amministratori e dominus hanno un interesse diretto alla correttezza delle informazioni sul gruppo.
11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20559 del 13 ottobre 2015 (legge fallimentare). Nel concordato di più società collegate le masse attive e passive restano distinte, perché ogni società conserva la propria autonomia giuridica; le maggioranze vanno calcolate società per società. Rilevanza: il principio dell’autonomia delle masse, mantenuto dal Codice anche nel concordato di gruppo, è la ragione per cui i saldi infragruppo vanno esposti società per società.
12. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015 (codice civile). Gruppo formale e amministrazione di fatto delle singole società possono convivere: chi riduce gli amministratori della controllata a meri esecutori risponde delle loro condotte. Rilevanza: la descrizione di chi decide davvero nel gruppo è anche una questione di responsabilità personale.
13. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004 (codice civile). I vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il danno di una singola operazione, ma devono essere allegati e provati da chi li invoca. Rilevanza: il ricorso è il primo luogo in cui documentare le ragioni economiche delle operazioni infragruppo.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affianca una società di gruppo che deve chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o che è coinvolta in una liquidazione giudiziale.
- Ricostruiamo la mappa del gruppo partendo da visure, libri soci, patti parasociali e contratti, distinguendo i vincoli partecipativi da quelli contrattuali e dai semplici rapporti commerciali.
- Verifichiamo la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. su tutti i registri delle imprese interessati e, se manca, documentiamo la situazione di fatto e ne valutiamo con gli amministratori le conseguenze.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il prospetto dei saldi infragruppo società per società, con crediti, debiti, garanzie, cash pooling e contratti di servizio, allineandolo alla situazione patrimoniale del ricorso.
- Valutiamo la recuperabilità dei crediti verso le società del gruppo, esaminando la situazione patrimoniale della controparte infragruppo prima che lo faccia il commissario.
- Confrontiamo la descrizione del gruppo con bilanci, note integrative, centrale rischi e documenti bancari pregressi, per eliminare contraddizioni prima del deposito.
- Redigiamo la parte del ricorso dedicata al gruppo in forma analitica, come richiede l’art. 289, e la relazione sulla struttura del gruppo per la piattaforma della composizione negoziata ex art. 25, comma 3.
- Impostiamo l’informativa all’esperto sui finanziamenti infragruppo prevista dall’art. 25, comma 8, per evitare il dissenso e la conseguente postergazione.
- Rispondiamo alle richieste di integrazione del tribunale e alle domande del commissario o del curatore, predisponendo la documentazione nei termini assegnati.
- Analizziamo le possibili azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. e le difese basate sui vantaggi compensativi, per amministratori e soci che coordinano il gruppo.
- Coordiniamo la posizione dei soci garanti e delle imprese minori del gruppo, valutando gli strumenti del sovraindebitamento e il dialogo con l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è la figura che, nella composizione negoziata di gruppo, riceve la relazione sulla struttura del gruppo, decide se trattare in modo unitario o separato e vigila sui finanziamenti infragruppo. Conoscere il lavoro dell’esperto dall’interno significa sapere quali informazioni sul gruppo servono davvero e quali lacune vengono notate subito. Allo stesso modo, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di gestire nella stessa strategia la crisi della società e quella dei soci garanti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere la memoria del caso. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo, perché nelle crisi di gruppo il profilo giuridico e quello contabile non si possono separare.
In sintesi
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Primo: l’obbligo di informare sul gruppo vale per ogni società di gruppo che chiede l’accesso a una procedura, anche se presenta un ricorso individuale, e ha un gemello nella composizione negoziata (art. 25, comma 3).
Secondo: il gruppo esiste nei fatti, anche senza pubblicità. Tribunale, commissario e curatore hanno strumenti per ricostruirlo, comprese le richieste a CONSOB, autorità e fiduciarie con risposta entro quindici giorni.
Terzo: completezza e coerenza con quanto dichiarato in passato sono ciò che rende credibile un piano di gruppo e protegge amministratori e soci.
Lo Studio Monardo segue questi ricorsi perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno ciò che l’esperto e gli organi della procedura cercano nella descrizione del gruppo; e perché, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, può gestire nella stessa strategia le crisi delle imprese minori e dei soci garanti che spesso accompagnano quella del gruppo.
📩 Prima di depositare il ricorso, facci esaminare la mappa del tuo gruppo: scrivici subito, i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.
