Il Gruppo Di Imprese Può Accedere Alla Composizione Negoziata Della Crisi?

Il Gruppo Di Imprese Può Accedere Alla Composizione Negoziata Della Crisi?

Il gruppo di imprese può accedere alla composizione negoziata della crisi? La risposta breve è sì: l’art. 25 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente a più imprese appartenenti allo stesso gruppo di chiedere la nomina di un unico esperto e di negoziare con i creditori in modo coordinato. La risposta completa, però, è più articolata, perché la norma non impone una sola strada: lascia aperto un ventaglio di scelte che va soppesato società per società. Istanza unitaria o istanze separate? Trattative condotte in blocco o per singola impresa? Composizione negoziata come primo passo oppure accesso diretto a uno strumento di regolazione di gruppo? Non esiste una risposta valida per tutti i gruppi, ed è proprio questo il punto: una holding con tre controllate operative e una società immobiliare “sana” ha esigenze diverse da due società sorelle che condividono gli stessi fornitori e le stesse banche.

Questa guida mette a confronto le strade realmente percorribili, con i loro vantaggi e i loro rovesci della medaglia, alla luce del testo vigente dell’art. 25 CCII (come risultante dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) e delle pronunce che ne hanno chiarito i confini.

[casi_crediti_ceduti]

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? Perché la composizione negoziata è un percorso che ruota interamente attorno alla figura dell’esperto, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica con cui un esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, struttura le trattative e redige la relazione finale. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, utile quando nel perimetro del gruppo compaiono soci, garanti o piccole società che non possono accedere agli strumenti maggiori e devono essere indirizzati verso le procedure minori.

📩 Se il tuo gruppo sta valutando la composizione negoziata, contattaci adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Il quadro di partenza: cosa dice l’art. 25 CCII

Prima di confrontare le opzioni, conviene fissare i pochi concetti indispensabili. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale, volontario e riservato, nel quale l’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, comma 1, CCII) chiede la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con creditori e altri soggetti interessati. Il tribunale interviene solo in momenti puntuali: conferma delle misure protettive, concessione di misure cautelari, autorizzazioni dell’art. 22, eventuale omologazione degli esiti.

Per i gruppi, l’art. 25 CCII introduce regole specifiche, che si possono riassumere così:

Comma Contenuto essenziale
1 Più imprese dello stesso gruppo, ciascuna in squilibrio ex art. 12 c. 1 e con COMI in Italia, possono chiedere la nomina di un unico esperto
2 L’istanza va presentata alla camera di commercio dove è iscritta la società che esercita direzione e coordinamento (pubblicità ex art. 2497-bis c.c.); in mancanza, a quella dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria (voce D del passivo, art. 2424 c.c., ultimo bilancio approvato)
3 Oltre ai documenti dell’art. 17 c. 3, servono una relazione sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione dei registri in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e il bilancio consolidato, se redatto
4 Le misure protettive e cautelari (artt. 18-19) sono di competenza del tribunale individuato ex art. 27 rispetto alla capogruppo o, in mancanza, all’impresa più esposta
5 L’esperto procede in modo unitario, salvo che ciò renda le trattative eccessivamente gravose: allora può condurle separatamente
6 Le imprese del gruppo prive dei requisiti dell’art. 12 c. 1 possono partecipare alle trattative, anche su invito dell’esperto
7 Se le istanze sono state presentate separatamente e gli esperti, sentiti richiedenti e creditori, propongono una composizione unitaria o per un gruppo ristretto, si prosegue con l’esperto scelto d’accordo o, in difetto, con quello nominato per primo
8 I finanziamenti infragruppo pattuiti dopo l’istanza sono sottratti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso
9 Al termine, le imprese possono stipulare in via unitaria uno degli accordi dell’art. 23 c. 1, oppure accedere separatamente o unitariamente alle soluzioni dell’art. 23

Tre elementi vanno tenuti a mente per tutto il confronto che segue.

Il primo: ogni società resta un soggetto autonomo, con il proprio patrimonio e i propri creditori. L’art. 25 coordina, non fonde. Anche quando l’esperto è unico e le trattative sono condotte insieme, i creditori di ciascuna società conservano il diritto di essere soddisfatti sul patrimonio della propria debitrice. È il filo conduttore che il legislatore ha seguito anche per gli strumenti di gruppo degli artt. 284 e seguenti, che ammettono il piano unitario ma mantengono la separazione delle masse.

Il secondo: il presupposto soggettivo va verificato impresa per impresa. Il comma 1 richiede che ciascuna istante sia in condizioni di squilibrio tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. La società “in bonis” non presenta istanza, ma il comma 6 le consente di sedere al tavolo: spesso è proprio lei a mettere a disposizione le risorse che rendono credibile il piano.

Il terzo: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non ha natura giurisdizionale. Questo ha conseguenze concrete anche per i gruppi, come ha precisato il Tribunale di Trento (gennaio 2023), che ha escluso un potere del giudice di disporre la “riunione” di più composizioni negoziate di imprese del gruppo: il coordinamento passa per lo strumento dell’art. 25, non per provvedimenti del tribunale.

Su questa base, le strade realmente percorribili sono tre: (1) l’istanza unitaria con esperto unico; (2) istanze separate per le singole società, con possibile successiva convergenza ex comma 7; (3) la rinuncia alla composizione negoziata e l’accesso diretto a uno strumento di regolazione della crisi di gruppo (artt. 284 ss. CCII). La conduzione separata delle trattative prevista dal comma 5 non è una quarta opzione autonoma, ma una variante interna alla prima, e la tratteremo lì.

Opzione 1 — L’istanza unitaria con un unico esperto

In cosa consiste

È la strada che l’art. 25 disegna come modello. Le imprese del gruppo che si trovano nelle condizioni dell’art. 12 c. 1 presentano un’unica istanza tramite la piattaforma telematica nazionale, alla camera di commercio individuata dal comma 2. Il segretario generale della camera di commercio provvede alla nomina di un solo esperto secondo le modalità dell’art. 13. All’istanza vanno allegati, per ciascuna impresa, i documenti previsti dall’art. 17 c. 3 (bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi, progetto di piano di risanamento, ecc.) e, per il gruppo, la relazione sulla struttura, i riferimenti della pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e il consolidato, se esistente.

L’esperto, di regola, opera in modo unitario: un solo tavolo, un solo calendario, una sola visione d’insieme dei flussi infragruppo. Se però la gestione congiunta rende le trattative eccessivamente gravose, il comma 5 gli consente di separarle per singole imprese, pur restando lo stesso esperto. È la valvola di sicurezza quando, ad esempio, una controllata ha un ceto creditorio prevalentemente bancario e un’altra un ceto composto da centinaia di piccoli fornitori: tenerli allo stesso tavolo rallenterebbe tutto.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Gruppo con tesoreria accentrata (cash pooling): i flussi finanziari tra le società sono così intrecciati che nessuna di esse può presentare un piano credibile senza considerare le altre. Qui la visione unitaria dell’esperto non è un’opzione, è una necessità.
  2. Creditori bancari comuni: le stesse banche hanno affidato più società del gruppo, spesso con garanzie incrociate o fideiussioni della capogruppo. Una trattativa separata produrrebbe accordi incoerenti o, peggio, il rischio che una banca “giochi” una società contro l’altra.
  3. Piano industriale di gruppo: il risanamento passa per riorganizzazioni che coinvolgono più società (cessione di un ramo da una controllata a un’altra, conferimenti, fusioni), che solo una regia unica può valutare in modo coerente.

Come si esegue, in sintesi

La sequenza tipica è: verifica dei presupposti di ciascuna società → individuazione della camera di commercio competente → raccolta della documentazione individuale e di gruppo → deposito dell’istanza unitaria → accettazione dell’esperto → eventuale richiesta di misure protettive con ricorso al tribunale competente ex art. 27 rispetto alla capogruppo → trattative → relazione finale ed esito.

Vantaggi motivati

  • Un solo interlocutore per i creditori comuni e una sola valutazione sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, coerente per tutte le società.
  • Concentrazione delle misure protettive davanti a un unico tribunale (comma 4): si evitano decisioni contraddittorie di tribunali diversi sulla stessa vicenda economica. Il tema della competenza territoriale nella composizione di gruppo è stato affrontato dai giudici di merito fin dalla prima applicazione dell’istituto, ad esempio dal Tribunale di Milano con l’ordinanza dell’8 marzo 2022, ancora sotto il D.L. 118/2021.
  • Gestione trasparente dei trasferimenti infragruppo sotto lo sguardo dell’esperto, con la protezione del comma 8 per i finanziamenti nuovi.
  • Possibilità di stipulare un accordo unitario al termine (comma 9), con un solo documento che regola i rapporti di tutte le società con i creditori.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che la debolezza di una società può contagiare il percorso di tutte. Se l’esperto ritiene che per una controllata non vi siano concrete prospettive di risanamento, la valutazione negativa pesa sull’intera trattativa, e la conduzione separata del comma 5 attenua ma non elimina questo rischio. Inoltre, la documentazione richiesta è più complessa: la relazione sulla struttura del gruppo deve essere accurata, perché è su di essa che l’esperto e i creditori costruiscono la propria fiducia. Infine, gli interessi delle singole società possono essere contrapposti: il creditore della controllata vuole che le risorse restino nella controllata, quello della capogruppo che risalgano verso la holding. Il massimario della composizione negoziata curato dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato dedica una voce specifica proprio al tema della “composizione negoziata di gruppo e interessi contrapposti delle singole imprese”: è il punto su cui l’esperto è chiamato al maggior equilibrio.

Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo integrato, con tesoreria comune, creditori condivisi e un piano di risanamento che ha senso solo se letto a livello consolidato.

Opzione 2 — Istanze separate per le singole società

In cosa consiste

Nulla obbliga le società del gruppo a presentarsi insieme. Ciascuna può presentare la propria istanza ex art. 17, alla camera di commercio della propria sede, con un proprio esperto. Il legislatore ha però previsto un “ponte” per evitare che i percorsi separati restino scollegati: secondo il comma 7 dell’art. 25, se più esperti nominati per imprese dello stesso gruppo, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione si svolga in modo unitario o per un gruppo ristretto di imprese, la procedura prosegue con l’esperto scelto di comune accordo o, in mancanza, con quello nominato per primo.

In altre parole, le istanze separate non chiudono la porta al coordinamento, ma lo rimettono a una valutazione successiva degli esperti, invece che a una scelta iniziale delle imprese. Ciò che resta escluso, come detto, è che il coordinamento venga imposto dal tribunale: il Tribunale di Trento (gennaio 2023) ha chiarito che le istanze di misure protettive e i relativi ricorsi restano collegati alla singola procedura nella quale sono stati proposti.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Gruppo “a canne d’organo”: le società operano in settori diversi, con clienti, fornitori e banche diversi, e i rapporti infragruppo sono marginali. La regia unitaria aggiungerebbe complessità senza valore.
  2. Una sola società realmente in difficoltà: le altre sono in equilibrio e non hanno interesse a esporsi. In questo caso, a rigore, l’istanza è una sola, e le sorelle sane possono comunque partecipare alle trattative ex comma 6 se servono al piano.
  3. Tempistiche diverse: una società è già in tensione di cassa e deve chiedere subito protezione, mentre per un’altra lo squilibrio è solo prospettico. Partire separatamente consente di non attendere la preparazione dei documenti di tutto il gruppo.

Come si esegue, in sintesi

Ciascuna società deposita la propria istanza con la documentazione dell’art. 17 c. 3. Ogni esperto valuta la propria impresa. Se emergono interferenze rilevanti (creditori comuni, garanzie incrociate, flussi infragruppo), gli esperti possono confrontarsi e, sentiti richiedenti e creditori, proporre la composizione unitaria del comma 7. Per le misure protettive, ciascuna società si rivolge al tribunale competente secondo le regole ordinarie.

Vantaggi motivati

  • Isolamento del rischio: l’eventuale esito negativo per una società non si riflette automaticamente sulle altre.
  • Rapidità di avvio per la società più urgente, senza attendere la ricostruzione documentale dell’intero gruppo.
  • Riservatezza differenziata: le società che non hanno bisogno di protezione non compaiono come istanti nel registro delle imprese.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, l’elemento dirimente è il rischio di incoerenza. Due esperti diversi possono giungere a valutazioni diverse sulla sostenibilità di piani che, nella realtà economica, sono interdipendenti. Le misure protettive possono essere esaminate da tribunali diversi. I creditori comuni possono sfruttare l’asimmetria, concedendo dilazioni a una società e aggredendo l’altra. La protezione del comma 8 per i finanziamenti infragruppo, poi, presuppone che l’esperto sia informato preventivamente: se le società hanno esperti diversi, il coordinamento informativo diventa più delicato. Infine, la convergenza del comma 7 non è un diritto delle imprese, ma una proposta che gli esperti formulano dopo aver sentito le parti: chi conta di “unificare dopo” deve sapere che potrebbe non accadere.

Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo con società economicamente indipendenti, oppure quello in cui una sola società è in squilibrio e le altre devono restare fuori dal perimetro della crisi.

Opzione 3 — L’accesso diretto agli strumenti di regolazione della crisi di gruppo

In cosa consiste

La composizione negoziata non è un passaggio obbligato. Le imprese del gruppo possono rivolgersi direttamente al tribunale con uno strumento di regolazione della crisi di gruppo: il concordato preventivo di gruppo, gli accordi di ristrutturazione di gruppo o il piano attestato di gruppo previsti dagli artt. 284 e seguenti CCII. In questi strumenti la proposta e il piano possono essere unitari o reciprocamente collegati, ma la regola resta quella della autonomia delle rispettive masse attive e passive (art. 284 CCII), e il ricorso va presentato al tribunale competente secondo l’art. 286.

Il rapporto con la composizione negoziata è di alternatività ma anche di possibile consecuzione: l’art. 25 c. 9 consente alle imprese del gruppo, chiuse le trattative, di accedere separatamente o unitariamente alle soluzioni dell’art. 23, tra cui gli strumenti di regolazione della crisi. La terza opzione consiste quindi nel saltare la fase negoziale e andare subito al tribunale.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Crisi già conclamata: se il gruppo è in insolvenza e non solo in squilibrio, la composizione negoziata rischia di essere solo un’anticamera, e i tempi delle misure protettive potrebbero non bastare.
  2. Creditori dissenzienti numerosi: se è prevedibile che una parte rilevante dei creditori non aderirà, serve uno strumento con effetti vincolanti per la minoranza (concordato con voto a maggioranza, accordi a efficacia estesa), che la composizione negoziata da sola non offre.
  3. Necessità di effetti concorsuali pieni: sospensione dei contratti pendenti, esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili, regime delle azioni infragruppo dell’art. 290 e della postergazione dell’art. 292 CCII.

Come si esegue, in sintesi

Si deposita un ricorso unitario (o più ricorsi collegati) con piano e proposta, attestazione del professionista indipendente e documentazione di gruppo; il tribunale valuta l’ammissibilità e, nel concordato, si apre la fase del voto per classi, fino all’omologazione.

Vantaggi motivati

  • Effetti vincolanti per i creditori dissenzienti, nei limiti previsti per ciascuno strumento.
  • Misure protettive di respiro più ampio e collegate a una procedura giudiziale vera e propria.
  • Disciplina specifica di gruppo per operazioni riorganizzative, trasferimenti di risorse e finanziamenti infragruppo (artt. 285, 290-292 CCII).

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è la perdita della riservatezza e del carattere negoziale: il gruppo entra in una procedura pubblica, con costi di giustizia (contributo unificato, compensi degli organi stabiliti per legge) e tempi giudiziari. Si perde, inoltre, la possibilità di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che presuppone la conclusione di una composizione negoziata con relazione finale dell’esperto. E si perdono le misure premiali dell’art. 25-bis legate alla composizione negoziata.

Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo in insolvenza già manifesta, con creditori dissenzienti che solo un voto a maggioranza o un’omologazione possono vincolare.

Le opzioni del gruppo alla prova dei conti

Per rendere il confronto concreto, applichiamo le tre opzioni agli stessi dati di partenza. Si tratta di ipotesi dimostrative, non di casi reali.

Dati comuni. Gruppo composto da:
– Alfa Holding S.r.l., capogruppo che esercita direzione e coordinamento (pubblicità ex art. 2497-bis c.c. regolarmente eseguita), debiti totali (voce D) 1.847.300 €, sede a Bergamo;
– Beta S.r.l., controllata operativa, debiti totali 3.212.650 €, di cui 1.384.900 € verso due banche che finanziano anche Alfa, sede a Brescia;
– Gamma S.r.l., controllata immobiliare, debiti 694.180 €, in equilibrio, proprietaria del capannone dove opera Beta, sede a Cremona.

Beta ha un ritardo di 4 mesi nel pagamento dei fornitori; Alfa ha rilasciato fideiussione per 1.100.000 € a favore delle banche di Beta. Il 9 marzo 2026 una banca notifica a Beta un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 412.760 €.

Simulazione A — Istanza unitaria (Opzione 1)

Alfa e Beta, entrambe in squilibrio ex art. 12 c. 1, presentano istanza unitaria il 16 marzo 2026. Camera di commercio competente: quella di Bergamo, perché Alfa esercita direzione e coordinamento ed è iscritta lì (comma 2). Gamma non presenta istanza, ma l’esperto la invita alle trattative (comma 6), perché il capannone è un asset essenziale del piano.

Con l’istanza, Alfa e Beta chiedono le misure protettive. Il ricorso per la conferma va al tribunale competente ex art. 27 rispetto ad Alfa (comma 4). Dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, la banca non può iniziare né proseguire azioni esecutive sul patrimonio di Beta sulla base del decreto ingiuntivo da 412.760 €.

Nel corso delle trattative, Gamma concede a Beta un finanziamento di 238.400 € per pagare i fornitori strategici. Beta ne informa preventivamente l’esperto per iscritto (art. 21 c. 2); l’esperto, valutato che l’operazione non pregiudica i creditori, non iscrive alcun dissenso. Effetto: il credito di Gamma verso Beta non è postergato ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (comma 8).

Esito: al termine, Alfa, Beta e le due banche stipulano un accordo unitario ex art. 23 c. 1 lett. c), con riscadenziamento dell’esposizione bancaria di Beta e riduzione della fideiussione di Alfa.

Simulazione B — Istanze separate (Opzione 2)

Solo Beta presenta istanza il 16 marzo 2026, alla camera di commercio di Brescia. Alfa, che si ritiene in grado di reggere, resta fuori. Beta ottiene la conferma delle misure protettive, ma le banche, non potendo agire su Beta, escutono la fideiussione di Alfa per 1.100.000 €. A quel punto anche Alfa entra in squilibrio e presenta istanza il 27 aprile 2026 a Bergamo, con un secondo esperto.

I due esperti, sentiti richiedenti e creditori, propongono di proseguire in modo unitario (comma 7). Non c’è accordo sulla scelta e quindi si prosegue con l’esperto nominato per primo, cioè quello di Beta. Sono passate sei settimane in cui le due società hanno negoziato con le stesse banche su tavoli diversi.

Variante: se Alfa avesse partecipato dall’inizio, l’escussione della garanzia avrebbe potuto essere affrontata in sede di trattative. Occorre però ricordare che l’estensione delle misure protettive ai garanti è una questione controversa: alcuni tribunali l’hanno ammessa (Trib. Venezia, 6 febbraio 2023) quando i garanti collaborano e mettono a disposizione i propri beni; altri l’hanno esclusa per il patrimonio dei soci fideiussori (Trib. Avellino, 5 dicembre 2022).

Simulazione C — Accesso diretto a uno strumento di gruppo (Opzione 3)

Alfa e Beta depositano il 30 marzo 2026 un ricorso per concordato preventivo di gruppo in continuità. Il piano prevede l’apporto del capannone di Gamma, la prosecuzione dell’attività di Beta e il pagamento dei creditori chirografari di Beta nella misura del 31,4% e di quelli di Alfa nella misura del 27,8%, con masse attive e passive separate. Le banche votano nella classe dei creditori finanziari. Effetto vincolante per i dissenzienti in caso di omologazione, ma: procedura pubblica, contributo unificato e compensi degli organi stabiliti per legge, tempi più lunghi e niente misure premiali dell’art. 25-bis.

Simulazione D — Istanza unitaria con trattative separate (variante dell’Opzione 1)

Stessi dati. Alfa e Beta presentano istanza unitaria il 16 marzo 2026 a Bergamo. Dopo le prime riunioni, l’esperto constata che il ceto creditorio di Beta comprende 143 fornitori, molti dei quali con crediti inferiori a 8.000 €, mentre quello di Alfa è composto quasi solo dalle due banche e dall’Erario. Tenere tutti allo stesso tavolo renderebbe le trattative eccessivamente gravose: l’esperto, ai sensi del comma 5, le conduce separatamente per Alfa e per Beta, restando però unico.

Effetti pratici: le misure protettive restano concentrate davanti allo stesso tribunale; l’esperto conserva la visione d’insieme sulla fideiussione di Alfa e sul finanziamento di Gamma; i fornitori di Beta negoziano un piano di rientro al 64,5% in 30 rate mensili senza essere coinvolti nella trattativa bancaria di Alfa. Al termine, Beta stipula con i fornitori aderenti contratti ex art. 23 c. 1 lett. a), mentre Alfa e le banche sottoscrivono un accordo ex art. 23 c. 1 lett. c). La conduzione separata consente esiti diversi per società diverse senza rinunciare all’esperto unico.

Lettura comparata delle simulazioni. Con gli stessi dati, l’Opzione 1 (nelle varianti A e D) è quella che gestisce meglio la fideiussione incrociata e il finanziamento di Gamma; l’Opzione 2 espone al rischio di “effetto domino” sulla capogruppo; l’Opzione 3 è la più robusta se le banche non intendono firmare alcun accordo, ma la più onerosa in termini di pubblicità e tempi.

Il confronto in tabella

La tabella riassume i parametri essenziali. Le voci di costo riguardano solo i costi previsti dalla legge; per la composizione negoziata il compenso dell’esperto è determinato secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII, mentre per gli strumenti giudiziali si aggiungono il contributo unificato e i compensi degli organi della procedura. La valutazione di “reversibilità” indica quanto è agevole cambiare strada in corso d’opera.

Parametro Opzione 1 — Istanza unitaria Opzione 2 — Istanze separate Opzione 3 — Strumento di gruppo
Tempi di avvio Medi: serve documentazione di gruppo Brevi per la singola società Lunghi: piano, attestazione, ricorso
Complessità Elevata nella fase iniziale, poi semplificata Bassa all’inizio, alta se serve coordinare Elevata
Tribunale per le misure Uno solo (art. 25 c. 4) Uno per società Quello dell’art. 286
Rischi in caso di esito negativo Esito negativo può pesare su tutte le società Contenuto alla singola società Rischio di apertura di liquidazione giudiziale
Effetti sulle esecuzioni Blocco dalla pubblicazione, previa conferma Blocco solo per la società istante Misure protettive collegate alla procedura
Finanziamenti infragruppo Protetti ex art. 25 c. 8 Protetti se l’esperto della finanziata è informato Disciplina dell’art. 292 CCII
Effetti verso i dissenzienti Solo tramite gli esiti dell’art. 23 Idem Vincolanti in caso di omologazione
Riservatezza Alta Alta Bassa
Reversibilità Alta: si può passare a strumenti di gruppo Alta, con convergenza ex c. 7 Bassa
Accesso al concordato semplificato Sì, se ne ricorrono i presupposti Sì, per ciascuna società No

I criteri per scegliere

Non c’è un’opzione migliore in astratto. Ci sono alcuni criteri che, se letti insieme, orientano la scelta.

Primo criterio: il grado di integrazione economica del gruppo. Se le società condividono tesoreria, clienti, fornitori e banche, la soluzione unitaria tende a essere preferibile, perché il risanamento di una dipende da quello delle altre. Se invece il gruppo è una somma di attività indipendenti, la separazione protegge le società sane.

Secondo criterio: la presenza di garanzie incrociate. Se la capogruppo ha garantito i debiti delle controllate, tenerla fuori dalla composizione può significare esporla all’escussione proprio mentre la controllata è protetta. In questi casi, generalmente, conviene valutare se coinvolgerla come istante (se in squilibrio) o come partecipante alle trattative ex comma 6, e verificare se il tribunale competente sia disponibile a estendere le misure ai garanti, tema sul quale la giurisprudenza di merito non è uniforme.

Terzo criterio: lo stato della crisi. La composizione negoziata è pensata per lo squilibrio e la crisi, e, secondo l’orientamento prevalente, è percorribile anche con un’insolvenza reversibile; se invece l’insolvenza è irreversibile, il percorso negoziale rischia di consumare tempo prezioso. La Cassazione ha chiarito che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale o per il fallimento solo perché pende o è stata appena revocata la tutela della composizione negoziata (Cass., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025): la composizione non è uno scudo a tempo indeterminato.

Quarto criterio: l’atteggiamento dei creditori. Se i creditori principali sono disposti a sedersi al tavolo, la composizione negoziata offre flessibilità e riservatezza. Se si prevede un dissenso diffuso, è più realistico pensare fin dall’inizio a uno strumento con effetti vincolanti, magari dopo una fase negoziale breve che serva a raccogliere adesioni.

Quinto criterio: la necessità di nuova finanza infragruppo. Se la sopravvivenza di una controllata dipende da finanziamenti della capogruppo o di una sorella, la protezione del comma 8 contro la postergazione è un argomento forte a favore della composizione negoziata, purché si rispetti scrupolosamente l’obbligo di informazione preventiva dell’esperto.

“Nella crisi di un gruppo la scelta del percorso è già metà della strategia: chi conosce come ragiona l’esperto sa anche quale perimetro proporgli” — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

I trasferimenti infragruppo durante le trattative: il punto più delicato

Qualunque opzione si scelga tra le prime due, il terreno su cui la composizione negoziata di gruppo si gioca davvero è quello dei trasferimenti di risorse tra le società: finanziamenti, garanzie, cessioni di beni, accolli, compensazioni. Il legislatore ha previsto tre livelli di disciplina, che conviene tenere distinti.

Primo livello: l’informazione all’esperto. L’art. 21 CCII impone all’imprenditore in composizione negoziata di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e di informare preventivamente per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene comunque compiuto, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Nel gruppo, quasi ogni operazione infragruppo di rilievo rientra in questa categoria.

Secondo livello: la sottrazione alla postergazione. Il comma 8 dell’art. 25 aggiunge una regola tipica dei gruppi: i finanziamenti a favore di società controllate o sottoposte a comune controllo, pattuiti dopo la presentazione dell’istanza, non sono soggetti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., a condizione che l’imprenditore abbia informato preventivamente l’esperto e che l’esperto, dopo aver segnalato il possibile pregiudizio, non abbia iscritto il proprio dissenso. È un incentivo forte: la società che finanzia la sorella in difficoltà non rischia di vedersi restituita la somma solo dopo tutti gli altri creditori.

Terzo livello: la prededuzione autorizzata. Diversa e più intensa è la tutela offerta dall’art. 22 CCII, che consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di autorizzare finanziamenti prededucibili, compresi quelli contratti da società del gruppo. Qui non si tratta solo di evitare la postergazione, ma di collocare il credito in prededuzione nell’eventuale successiva procedura. Il prezzo è un passaggio giudiziale, con una verifica del tribunale sulla funzionalità del finanziamento alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Livello di tutela Fonte Presupposto Effetto
Informazione preventiva Art. 21 CCII Atto straordinario o pagamento non coerente Controllo dell’esperto, eventuale dissenso iscritto
Esclusione dalla postergazione Art. 25 c. 8 CCII Finanziamento infragruppo dopo l’istanza, esperto informato, nessun dissenso Il credito non è postergato ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.
Prededuzione Art. 22 CCII Autorizzazione del tribunale Credito prededucibile in caso di procedura successiva

Va soppesato con attenzione quale livello sia sufficiente. Per un finanziamento di modesta entità, destinato a superare una tensione di cassa temporanea, la protezione del comma 8 può bastare. Per un finanziamento consistente, senza il quale il piano non sta in piedi, il finanziatore infragruppo avrà generalmente interesse a ottenere l’autorizzazione del tribunale. A fronte di questo vantaggio, la richiesta di autorizzazione rende pubblica una parte della trattativa e richiede tempi tecnici.

Un’ultima osservazione: la protezione dei finanziamenti infragruppo non sana operazioni che spostino valore da una società all’altra a danno dei creditori. La responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) resta applicabile, e nell’eventuale successiva procedura di gruppo l’art. 290 CCII prevede specifiche azioni di inefficacia per gli atti infragruppo. Per questo ogni trasferimento va motivato con riferimento all’interesse dei creditori di ciascuna società coinvolta, e documentato in modo da reggere un esame successivo.

Le domande di chi è indeciso

Possiamo partire separati e unirci dopo?

Sì, ma non è un diritto automatico. Il comma 7 dell’art. 25 prevede che siano gli esperti, sentiti i richiedenti e i creditori, a proporre la composizione unitaria o per un gruppo ristretto. Se la proposta viene formulata, si prosegue con l’esperto scelto di comune accordo o, in mancanza, con quello nominato per primo. Chi sceglie la separazione iniziale contando su una riunificazione successiva deve mettere in conto che la riunificazione potrebbe non arrivare, o arrivare tardi. E non si può chiedere al tribunale di “riunire” le procedure: lo ha escluso il Tribunale di Trento (gennaio 2023), proprio in ragione della natura non giurisdizionale della composizione negoziata.

E se una delle società non è in crisi?

Non presenta istanza, perché le manca il requisito dell’art. 12 c. 1, ma può partecipare alle trattative ai sensi del comma 6, anche su invito dell’esperto. È la soluzione tipica per la società immobiliare o patrimoniale che deve mettere a disposizione beni o garanzie. Va soppesato, però, che la partecipazione la espone alle richieste dei creditori delle sorelle: è bene definire fin dall’inizio entro quali limiti interviene.

Le misure protettive coprono automaticamente tutte le società del gruppo?

No. Le misure protettive riguardano le imprese istanti che le hanno chieste e la cui istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese. Il comma 4 si limita a concentrare la competenza sul tribunale individuato rispetto alla capogruppo o all’impresa più esposta. La società partecipante ex comma 6 non è automaticamente protetta, e l’estensione ai garanti (anche infragruppo) è controversa: ammessa dal Tribunale di Venezia il 6 febbraio 2023 in presenza di collaborazione dei garanti, esclusa per i soci fideiussori dal Tribunale di Avellino il 5 dicembre 2022. Occorre anche rispettare con precisione i tempi: la Corte d’Appello di Firenze (21 marzo 2023) ha ritenuto che la sola domanda di accesso alla composizione negoziata non impedisca l’apertura della liquidazione giudiziale se non è accompagnata dalla richiesta espressa di misure protettive.

Cosa succede se il tribunale non conferma le misure?

Le misure perdono efficacia e il debitore, se vuole contestare il diniego, deve rispettare il termine per il reclamo. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026) ha precisato che, una volta negata la conferma, il debitore può reclamare ma non ha diritto a un rinvio dell’istruttoria sull’istanza di fallimento; nel caso deciso, il termine di quindici giorni per impugnare era già decorso. Per un gruppo, l’errore su una sola società può innescare l’apertura della procedura e riflettersi su tutte le altre.

E se scegliamo la strada sbagliata?

Le Opzioni 1 e 2 sono reversibili: dalla composizione negoziata si può sempre passare a uno strumento di regolazione della crisi, anche di gruppo (art. 25 c. 9 e art. 23 c. 2). L’Opzione 3 è meno reversibile, perché una volta depositato il ricorso il gruppo è entrato in una procedura giudiziale pubblica. Il vero rischio, quindi, non è tanto scegliere la composizione negoziata “sbagliata”, quanto attendere troppo prima di sceglierne una.

Gli esiti possibili e il rapporto con gli strumenti di gruppo

Una volta chiarite le opzioni di ingresso, il confronto va completato con le opzioni di uscita, perché è lì che si misura il valore della scelta iniziale.

L’art. 25 c. 9 consente due modalità:

  1. Esito unitario negoziale. Le imprese del gruppo stipulano in via unitaria uno degli accordi dell’art. 23 c. 1: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto (con accesso alle misure premiali dell’art. 25-bis), la convenzione di moratoria dell’art. 62, oppure l’accordo sottoscritto da imprenditori, creditori ed esperto, che produce gli effetti protettivi previsti per gli atti compiuti in esecuzione del piano.
  2. Accesso separato o unitario alle soluzioni dell’art. 23. Le imprese possono scegliere, insieme o singolarmente, il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione (anche nelle forme agevolate o a efficacia estesa), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), gli altri strumenti di regolazione della crisi o, nei casi estremi, la liquidazione giudiziale o controllata.

Due osservazioni sul rapporto con gli strumenti di gruppo.

La prima riguarda il concordato semplificato. La norma consente l’accesso “unitariamente” alle soluzioni dell’art. 23, e il massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato dedica una voce al “concordato semplificato di gruppo”: il tema è dunque all’attenzione dei tribunali, ma va affrontato con prudenza, perché il concordato semplificato presuppone, per ciascuna impresa, una relazione finale dell’esperto che attesti trattative condotte secondo correttezza e buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 c. 1 e c. 2 lett. b). Il controllo del tribunale, peraltro, non è meramente formale: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026) ha affermato che, nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato, il tribunale deve verificarne le condizioni sulla base della documentazione prodotta, senza fermarsi alla regolarità formale della domanda.

La seconda riguarda la transazione fiscale e contributiva. L’art. 23 c. 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente all’impresa in composizione negoziata di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o, con i limiti di legge, attraverso specifiche transazioni. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riordino dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione nella composizione negoziata. Per un gruppo con stabilimenti in più comuni, questo può significare la possibilità di includere nel perimetro delle trattative anche IMU, TARI e altri tributi locali delle singole società: un elemento che oggi pesa nella scelta tra percorso unitario e separato, e che va verificato caso per caso.

Va infine tenuto presente che la composizione negoziata opera sotto il vincolo della buona fede e della correttezza (art. 16 CCII) e che gli atti compiuti nel corso delle trattative sono sottoposti al controllo dell’esperto (art. 21). Per i gruppi questo significa che ogni trasferimento di risorse tra società deve essere tracciabile e giustificabile nell’interesse dei creditori di ciascuna società, non solo nell’interesse del gruppo nel suo insieme. Il principio, del resto, è coerente con quello che governa i rapporti infragruppo nel diritto comune (art. 2497 c.c., responsabilità per abuso dell’attività di direzione e coordinamento) e che la Corte d’Appello di Potenza (27 dicembre 2022) ha richiamato, su un piano diverso, sottolineando come gli effetti della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese valgano anche nei confronti dei creditori privilegiati come i lavoratori: le regole del procedimento non si aggirano, nemmeno quando l’interesse sottostante è meritevole.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna illumina. Sono riportate con gli estremi verificati e con il principio riformulato. Si tratta di pronunce sulla composizione negoziata in generale e, dove indicato, sul suo uso nei gruppi; la giurisprudenza specifica sull’art. 25 CCII è ancora scarsa, e lo segnaliamo per onestà.

Sul coordinamento delle composizioni nel gruppo (Opzioni 1 e 2)

  • Tribunale di Trento, gennaio 2023. Il giudice non ha il potere di disporre la riunione di più composizioni negoziate di imprese dello stesso gruppo, perché la composizione non ha natura giurisdizionale; le istanze ex art. 18 e i ricorsi ex art. 19 restano legati alla singola procedura. Rilevanza: il coordinamento va costruito con l’istanza unitaria o con il comma 7, non chiesto al tribunale.
  • Tribunale di Milano, ordinanza dell’8 marzo 2022. Pronuncia resa nella vigenza del D.L. 118/2021 su composizione negoziata e misure protettive in un gruppo di imprese, con indicazioni sulla competenza territoriale. Rilevanza: conferma che la questione del tribunale competente per le misure nel gruppo, oggi risolta dall’art. 25 c. 4 CCII con il rinvio all’art. 27, è stata da subito centrale.

Sulle misure protettive e i garanti (Opzioni 1 e 2)

  • Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023. In sede di conferma ex art. 19, il divieto di azioni esecutive e cautelari può essere esteso anche ai garanti della società, quando questi collaborano alla procedura e mettono i propri beni a disposizione dei creditori. Rilevanza: apre uno spazio per proteggere la capogruppo garante, a condizioni precise.
  • Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022. Le misure protettive non si estendono al patrimonio dei soci fideiussori, perché le garanzie personali non sono beni strumentali all’impresa; il garante deve ricorrere ai propri strumenti di regolazione. Rilevanza: mostra che l’estensione non è scontata e che per i soci persone fisiche possono servire le procedure da sovraindebitamento.
  • Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023. La sola domanda di accesso alla composizione negoziata, senza la richiesta espressa di misure protettive, non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale; una richiesta solo implicita non può essere confermata. Rilevanza: nel gruppo, ogni società istante che ha bisogno di protezione deve chiederla espressamente.
  • Corte d’Appello di Potenza, 27 dicembre 2022. Il divieto di dichiarare il fallimento durante la composizione opera anche quando l’istanza è proposta da un lavoratore: il favore per i crediti di lavoro non consente di superare gli effetti della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Rilevanza: chiarisce la portata della protezione rispetto a tutti i creditori.

Sui limiti della protezione e sul passaggio agli altri esiti (tutte le opzioni)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il diniego di un rinvio chiesto per impugnare la revoca delle misure protettive non vizia di per sé la decisione che chiude l’istruttoria prefallimentare, se il debitore non indica un concreto pregiudizio difensivo; non esiste un diritto pieno al rinvio per tentare soluzioni alternative. Rilevanza: la composizione negoziata non sospende all’infinito l’esame dell’insolvenza; il gruppo deve muoversi con tempismo.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. Negata la conferma delle misure protettive, il debitore può proporre reclamo, ma non ha diritto a un rinvio dell’istruttoria; nel caso esaminato il termine di quindici giorni per impugnare il diniego era già scaduto. Rilevanza: nel gruppo, il mancato rispetto dei termini per una società può travolgere l’intero percorso.
  • Cass., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Nel giudicare l’ammissibilità del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), il tribunale deve verificare in concreto le condizioni sulla base della documentazione, non solo la regolarità formale. Rilevanza: l’uscita “liquidatoria” dalla composizione di gruppo non è un automatismo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il gruppo in crisi

Lo Studio affianca le società del gruppo, i loro amministratori e, quando serve, i soci e i garanti. È bene chiarirlo subito: l’esperto della composizione negoziata è un terzo indipendente nominato dalla camera di commercio, e chi assiste l’impresa non può ricoprire quel ruolo nella stessa vicenda; la competenza di Esperto Negoziatore dell’Avvocato serve a preparare il gruppo a dialogare con l’esperto nel modo più efficace. Concretamente:

  1. Mappiamo il perimetro del gruppo: ricostruiamo partecipazioni, vincoli contrattuali, pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e flussi infragruppo, e verifichiamo per ciascuna società la sussistenza dei requisiti dell’art. 12 c. 1.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: istanza unitaria, istanze separate o accesso diretto a uno strumento di gruppo, con un confronto scritto dei pro e dei contro.
  3. Individuiamo la camera di commercio e il tribunale competenti secondo i criteri dei commi 2 e 4 dell’art. 25 e dell’art. 27 CCII.
  4. Redigiamo la relazione sulla struttura del gruppo e coordiniamo con i commercialisti la documentazione dell’art. 17 c. 3 per ciascuna impresa, incluso il consolidato se redatto.
  5. Predisponiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, valutando se chiederne l’estensione ai garanti infragruppo e presidiando i termini.
  6. Strutturiamo i finanziamenti infragruppo in modo che possano beneficiare dell’esclusione dalla postergazione del comma 8, curando l’informativa preventiva all’esperto.
  7. Gestiamo le trattative con i creditori comuni, in particolare le banche, per evitare accordi incoerenti tra le società.
  8. Valutiamo l’inclusione dei debiti tributari, contributivi e, dopo il D.Lgs. 147/2026, dei tributi locali nel perimetro delle trattative.
  9. Prepariamo il passaggio all’esito più adatto: accordo unitario ex art. 23 c. 1, accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato o strumento di gruppo ex artt. 284 ss.
  10. Proteggiamo soci e garanti persone fisiche indirizzandoli, quando necessario, verso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più in questa materia: significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, il valore che attribuisce alla relazione sulla struttura del gruppo e il modo in cui decide se condurre le trattative in modo unitario o separato. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC completano il quadro quando la crisi del gruppo si riflette su soci e garanti.

La scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani: se le misure protettive vengono negate, se un creditore reclama o se la vicenda arriva fino alla Corte di Cassazione, è lo stesso difensore a seguire la stessa linea, dall’analisi iniziale all’ultimo grado di giudizio.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili contabili (consolidato, voce D del passivo, piano finanziario di gruppo) e quelli giuridici (competenza, misure, postergazione, esiti) vengono costruiti insieme, non in sequenza.

Chiusura

Il gruppo di imprese può dunque accedere alla composizione negoziata, e l’art. 25 CCII gli offre strumenti specifici: esperto unico, trattative unitarie o separate, partecipazione delle società sane, protezione dei finanziamenti infragruppo, esiti unitari o distinti. Ma la scelta del percorso dipende dalla struttura concreta del gruppo, e sbagliarla costa tempo, protezione e, a volte, la sopravvivenza delle società ancora sane.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché la composizione negoziata è il campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), qualifica dell’Avv. Monardo, che consente di impostare il perimetro del gruppo e le trattative nel modo in cui l’esperto le valuterà. Quando la crisi coinvolge anche soci o garanti persone fisiche, la qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e l’incarico di fiduciario OCC permettono di gestire anche questo versante.

📩 Prima di presentare l’istanza per una o più società del gruppo, scrivici: trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata