Cosa Succede Ai Pignoramenti In Corso Quando Si Apre La Liquidazione Giudiziale?

Hai un pignoramento in corso, magari avviato con fatica dopo mesi di solleciti, e scopri che il tuo debitore, un’impresa, è finito in liquidazione giudiziale. Oppure sei tu l’imprenditore e vuoi capire che fine fanno i pignoramenti che da mesi ti bloccano il conto, i macchinari o il capannone. O ancora sei il terzo pignorato, il datore di lavoro o la banca che ha ricevuto un atto e non sa più a chi pagare. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per non perdere quello che hai già conquistato e per non commettere errori che possono costarti la restituzione di somme già incassate.

La regola di partenza è secca: dall’apertura della liquidazione giudiziale scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del debitore (art. 150 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, aggiornato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024). Ma “divieto” non significa che tutto si cancelli: c’è il possibile subentro del curatore, c’è l’improcedibilità con salvezza degli effetti conservativi del pignoramento, ci sono le somme già assegnate, c’è il caso delicatissimo del pignoramento presso terzi. Ogni situazione richiede una mossa diversa.

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Perché affrontare questo tema con lo Studio Monardo? Perché la sorte di un pignoramento davanti all’insolvenza dell’impresa si decide all’incrocio tra processo esecutivo e diritto della crisi, ed è esattamente il terreno su cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi conosce dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi sa leggere in anticipo il momento in cui un’esecuzione individuale smette di essere uno strumento utile e diventa una pretesa da trasferire nel concorso. E poiché la stessa logica del blocco delle esecuzioni si ritrova nella liquidazione controllata del debitore non fallibile, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC consente allo Studio di seguire anche i casi in cui il debitore è un piccolo imprenditore, un professionista o un consumatore.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Il piano che segue funziona solo se parti dalla mossa giusta: un creditore con un pignoramento immobiliare appena trascritto non ha gli stessi problemi di chi ha già un’ordinanza di assegnazione in mano, e il terzo pignorato ha preoccupazioni ancora diverse. Rispondi con calma a queste quattro domande.

Domanda 1: chi sei in questa vicenda?

Il primo passo è collocarti. Puoi essere:

  • il creditore procedente, cioè chi ha avviato il pignoramento;
  • un creditore intervenuto nell’esecuzione promossa da altri;
  • il debitore, cioè l’imprenditore (individuale o società) nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale;
  • il terzo pignorato, cioè il soggetto che deve somme al debitore (banca, cliente, datore di lavoro, conduttore) e che ha ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi.

Il piano è scritto principalmente per il creditore, perché è lui che rischia di perdere di più se sbaglia i tempi. Ma ogni mossa contiene indicazioni anche per il debitore e per il terzo, e la tabella di orientamento ti dice da dove partire in ciascun caso.

Domanda 2: la liquidazione giudiziale è davvero aperta, e da quando?

Verifica se esiste una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e qual è la sua data di pubblicazione. Non basta sapere che “è stato chiesto il fallimento” o che il debitore “ha presentato domanda di concordato”: il divieto dell’art. 150 CCII decorre dall’apertura della liquidazione giudiziale, non dalla semplice domanda. Se il procedimento è solo pendente, oppure se il debitore ha imboccato la composizione negoziata o un concordato, la disciplina applicabile è diversa (misure protettive e cautelari) e il piano va adattato.

Domanda 3: in che fase si trova il tuo pignoramento?

Questa è la domanda decisiva. Le fasi rilevanti sono:

  1. pignoramento eseguito ma vendita non ancora disposta;
  2. vendita disposta o in corso, aggiudicazione non ancora avvenuta;
  3. bene aggiudicato, distribuzione del ricavato non ancora approvata;
  4. distribuzione approvata e somme già pagate;
  5. nel pignoramento presso terzi: ordinanza di assegnazione non ancora emessa;
  6. nel pignoramento presso terzi: ordinanza di assegnazione già emessa, con pagamenti già incassati o ancora da incassare.

Domanda 4: hai già incassato qualcosa, e quando?

Annota con precisione ogni somma ricevuta, la data dell’incasso e la sua causa (pagamento del terzo, riparto, pagamento spontaneo del debitore dopo il pignoramento). È da queste date che dipende il rischio di dover restituire al curatore: una somma incassata dopo l’apertura della liquidazione giudiziale è la più esposta di tutte, anche se proviene da un’assegnazione ottenuta prima.

Tabella di orientamento

La tua situazione Parti dalla mossa
Non sai se e quando è stata aperta la liquidazione giudiziale Mossa 1
Pignoramento immobiliare o mobiliare pendente, nessuna aggiudicazione Mossa 2, poi Mossa 3
Bene già aggiudicato, riparto non ancora approvato Mossa 2, poi Mossa 3 e Mossa 4
Somme già distribuite e incassate prima dell’apertura Mossa 4
Pignoramento presso terzi senza ordinanza di assegnazione Mossa 5
Ordinanza di assegnazione già emessa e pagamenti periodici in corso (es. stipendio, canoni) Mossa 5, poi Mossa 4
Sei il terzo pignorato e non sai a chi pagare Mossa 5
Devi recuperare le spese anticipate (custode, delegato, CTU) Mossa 7
Vuoi capire quanto potrai recuperare dal concorso Mossa 6, poi Mossa 8
Sei creditore fondiario (mutuo fondiario) Mossa 8 (cenni) e approfondimento dedicato
Sei il debitore e vuoi sapere che cosa resta pignorato Mossa 2 e Mossa 5

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se la tua situazione corrisponde a più righe (accade spesso: un creditore può avere contemporaneamente un pignoramento immobiliare e uno presso terzi), esegui le mosse nell’ordine indicato, partendo sempre dalla più bassa.

Mossa 1 — Accerta l’apertura della liquidazione giudiziale e congela ogni nuova iniziativa

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza la data da cui decorre il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e fermare ogni atto che, da quel momento, sarebbe inutile o addirittura dannoso.

Quando va fatta

Subito, appena hai notizia, anche informale, della crisi del debitore. Ogni giorno di ritardo è un giorno in cui potresti notificare un atto nullo, sostenere spese che nessuno ti rimborserà o, peggio, incassare somme che dovrai restituire.

Come si esegue

Il primo passo è procurarti la sentenza di apertura. Puoi:

  • consultare la visura camerale dell’impresa: la sentenza di apertura viene iscritta nel registro delle imprese;
  • consultare il portale dei servizi telematici del tribunale o le pubblicazioni della procedura;
  • attendere (ma non limitarti ad attendere) la comunicazione del curatore, che deve avvisare i creditori della procedura e del termine per presentare la domanda di ammissione al passivo.

Dalla sentenza ricava quattro dati: il tribunale competente, il nome del giudice delegato, il nome e i recapiti PEC del curatore, la data dell’udienza di verifica dello stato passivo. Annotali: ti serviranno in tutte le mosse successive.

Contestualmente, sospendi ogni nuova iniziativa esecutiva o cautelare: niente nuovi pignoramenti, niente sequestri conservativi, niente atti di precetto finalizzati a nuove esecuzioni sui beni del debitore. L’art. 150 CCII è esplicito: dal giorno dell’apertura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salvo diversa disposizione di legge, e il divieto vale anche per i crediti maturati durante la liquidazione giudiziale. Non pensare quindi di aggirarlo perché il tuo credito è sorto “dopo”: anche i crediti nati in corso di procedura passano dal concorso.

La base giuridica

  • Art. 150 CCII: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura (norma che riprende l’art. 51 della vecchia legge fallimentare).
  • Art. 151 CCII: ogni credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, va accertato secondo le regole della verifica del passivo, salvo diverse disposizioni di legge.
  • Art. 142 CCII: con l’apertura il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, che passa al curatore.

Il fondamento sostanziale del divieto è il principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.): il patrimonio dell’impresa insolvente diventa il bene comune di tutti i creditori, che vengono soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione e non secondo la velocità con cui hanno agito.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire la liquidazione giudiziale dopo aver compiuto un atto. Se hai notificato un pignoramento dopo la data di apertura, quel pignoramento è stato iniziato in violazione dell’art. 150 e non produce effetti nei confronti della procedura; non insistere, ma documenta le spese sostenute perché possano essere valutate in sede di insinuazione. Se il debitore, dopo l’apertura, ti ha pagato spontaneamente, quel pagamento è inefficace rispetto ai creditori (art. 144 CCII, erede dell’art. 44 l. fall.) e il curatore potrà chiederne la restituzione: non spendere quelle somme finché non hai completato la Mossa 4.

Un secondo imprevisto è la sentenza reclamata. La sentenza di apertura può essere impugnata con reclamo davanti alla corte d’appello; nel frattempo però produce i suoi effetti. Non trattare il reclamo come una sospensione automatica del divieto.

Prima e dopo l’apertura: non confondere i due momenti

Molti errori nascono dal trattare come identiche due fasi diverse. Prima dell’apertura, mentre il procedimento per la liquidazione giudiziale è soltanto pendente, il divieto dell’art. 150 non opera ancora: le esecuzioni proseguono, salvo che il tribunale, su istanza di parte, adotti misure cautelari a tutela del patrimonio (art. 54 CCII). Se invece il debitore ha imboccato uno strumento di regolazione della crisi o la composizione negoziata, il blocco delle esecuzioni dipende dalle misure protettive, che hanno presupposti, durata e procedure di conferma propri (per la composizione negoziata, art. 18 CCII). Dopo l’apertura, il divieto è automatico: non serve un provvedimento ulteriore del giudice dell’esecuzione perché scatti, anche se nella pratica il fascicolo esecutivo va comunque informato.

Questa distinzione ha due conseguenze pratiche. La prima: se sai che è pendente un ricorso per l’apertura della liquidazione, gli atti esecutivi che compi in quel periodo non sono vietati, ma le somme che incassi saranno con ogni probabilità esaminate dal curatore sotto il profilo della revocatoria, perché il periodo sospetto si calcola a ritroso dal deposito della domanda di apertura. La seconda: se il debitore era in composizione negoziata con misure protettive confermate, e la composizione fallisce sfociando nella liquidazione giudiziale, la tua esecuzione può essere rimasta ferma per mesi e arrivare all’apertura in una fase meno avanzata di quanto pensi. Verifica le date di ciascun passaggio.

Le fonti di informazione da attivare subito

Non affidarti a una sola fonte. Imposta un controllo periodico della visura camerale del debitore; verifica che l’indirizzo PEC che hai comunicato nelle tue relazioni commerciali sia attivo e monitorato, perché è lì che arriverà l’avviso del curatore; se sei assistito, chiedi al legale di controllare il fascicolo esecutivo, dove spesso il curatore o lo stesso debitore depositano per primi la notizia dell’apertura. Un creditore che scopre la procedura con settimane di anticipo ha a disposizione tutte le mosse del piano; uno che la scopre a ridosso dell’udienza di verifica ne ha già perse alcune.

Check di completamento

  • Hai una copia (o almeno gli estremi) della sentenza di apertura con la data di pubblicazione.
  • Hai annotato nome del curatore, PEC della procedura, giudice delegato e data dell’udienza di verifica.
  • Hai bloccato ogni nuova iniziativa esecutiva o cautelare in preparazione.

Mossa 2 — Fotografa lo stato del tuo pignoramento alla data di apertura

Obiettivo della mossa: stabilire, documenti alla mano, in quale fase si trovava ciascuna esecuzione pendente nel giorno esatto dell’apertura, perché è quella fase a determinare che cosa puoi salvare.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 1 e comunque prima di qualsiasi contatto formale con il curatore o con il giudice dell’esecuzione. Chi si presenta al curatore senza sapere esattamente in che fase si trova la propria esecuzione perde il controllo della trattativa sulle spese e sul subentro.

Come si esegue

Accedi al fascicolo telematico dell’esecuzione (o chiedi al tuo legale di farlo) e ricostruisci una scheda con questi elementi:

  1. data di notifica e trascrizione del pignoramento (per gli immobili) o di esecuzione del pignoramento (per i mobili e i crediti);
  2. elenco dei creditori intervenuti con i rispettivi titoli e privilegi;
  3. stato della vendita: ordinanza di vendita, avvisi, esperimenti andati deserti, eventuale aggiudicazione e versamento del prezzo;
  4. stato della distribuzione: progetto depositato, udienza di approvazione, eventuali contestazioni, pagamenti eseguiti;
  5. spese anticipate: fondo spese al custode, acconti al delegato, CTU estimatore, pubblicità;
  6. nel pignoramento presso terzi: dichiarazione del terzo, eventuale ordinanza di assegnazione, importi già versati e data di ciascun versamento.

Con questa scheda in mano potrai collocare l’esecuzione in una delle categorie che contano davvero:

Fase alla data di apertura Che cosa accade in linea generale
Pignoramento eseguito, nessuna vendita L’esecuzione non può proseguire su iniziativa del creditore; il curatore può subentrare o chiedere l’improcedibilità
Vendita in corso o bene aggiudicato senza distribuzione Stessa alternativa; il ricavato, se l’esecuzione prosegue con il curatore, va alla procedura
Distribuzione approvata ma non ancora eseguita Situazione delicata: le somme non ancora pagate restano attratte al concorso secondo l’orientamento prevalente
Somme distribuite e pagate prima dell’apertura Esecuzione esaurita; resta solo l’eventuale rischio di revocatoria
Presso terzi senza assegnazione Il credito pignorato resta nel patrimonio del debitore e passa alla procedura
Presso terzi con assegnazione anteriore Pagamenti anteriori in linea di massima salvi; pagamenti successivi all’apertura esposti all’inefficacia

La base giuridica

  • Art. 216, comma 10, CCII: se alla data di apertura sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in caso contrario, su sua istanza, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi gli effetti conservativi del pignoramento in favore dei creditori.
  • Artt. 2913 e 2916 c.c.: inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato e delle ipoteche e privilegi successivi al pignoramento.

Se qualcosa va storto

Capita che il fascicolo sia incompleto o che manchi la prova della data di un pagamento del terzo. Non ricostruire “a memoria”: chiedi al terzo la quietanza o l’estratto dei versamenti, recupera le contabili bancarie, chiedi copia degli atti alla cancelleria. Ogni data che non riesci a provare rischia di essere considerata posteriore all’apertura.

Se sei un creditore intervenuto

Il creditore intervenuto vive la stessa sorte del procedente, con una differenza psicologica che spesso porta all’errore: pensa che sia il procedente a dover “gestire” la liquidazione giudiziale. Non è così. Il tuo intervento non ti dà alcuna posizione autonoma nel concorso: con l’apertura, la tua pretesa va fatta valere con la tua domanda di ammissione al passivo, indipendentemente da ciò che farà il creditore procedente. Esegui quindi la tua scheda, con gli estremi dell’atto di intervento, del titolo e delle eventuali somme già assegnate a te nel progetto di distribuzione.

Se il pignoramento è mobiliare

Nel pignoramento di beni mobili presso il debitore (macchinari, merci, automezzi) la scheda deve includere anche il verbale di pignoramento con l’elenco dei beni, il nome del custode e il luogo in cui i beni si trovano. Con l’apertura, il curatore procede all’inventario e all’apprensione dei beni del debitore: verifica che quelli pignorati vengano correttamente individuati, anche per evitare che beni di terzi (in leasing, in conto deposito, con riserva di proprietà) vengano confusi con quelli del debitore. Per gli automezzi, conserva le risultanze del pubblico registro: la trascrizione del pignoramento è un dato che il curatore dovrà considerare.

Per il debitore questa mossa ha un significato speculare: la scheda ti serve per capire quali beni restano formalmente vincolati (la trascrizione del pignoramento non viene cancellata con la sola improcedibilità) e quali crediti verso terzi sono ancora oggetto di vincolo.

Check di completamento

  • Per ogni esecuzione pendente hai una scheda con fase, date e importi.
  • Hai classificato ciascuna esecuzione in una delle categorie della tabella.
  • Hai raccolto la prova documentale di ogni somma incassata e della relativa data.

Mossa 3 — Gestisci il bivio tra subentro del curatore e improcedibilità

Obiettivo della mossa: capire se il curatore subentrerà nella tua esecuzione o ne chiederà l’improcedibilità, e posizionarti in modo da non perdere il lavoro fatto e le spese sostenute.

Quando va fatta

Dopo la Mossa 2 e prima che il curatore assuma la sua decisione. Il curatore valuta il subentro nell’ambito della programmazione della liquidazione dell’attivo: se ti muovi quando il programma è già approvato, ti limiterai a prendere atto di una scelta fatta senza di te.

Come si esegue

Il primo passo è comprendere che non sei più tu a decidere se l’esecuzione prosegue. Dalla data di apertura il potere di impulso spetta al curatore, e il giudice dell’esecuzione, informato dell’apertura, normalmente sospende le operazioni in attesa delle determinazioni della procedura.

Le due strade sono:

A) Subentro del curatore. Il curatore si sostituisce al creditore procedente nella fase in cui l’esecuzione si trova e la porta avanti secondo le regole del codice di procedura civile. È una scelta di convenienza: conviene quando la vendita è avanzata, quando ci sono già offerte, quando ripartire da zero con una vendita concorsuale comporterebbe costi e tempi maggiori. Il curatore beneficia degli effetti del pignoramento (artt. 2913 e 2916 c.c.), ma il ricavato non va più a te: va alla procedura, che lo distribuirà secondo il piano di riparto concorsuale.

B) Improcedibilità. Se il curatore non subentra, chiede al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’esecuzione improcedibile. Il bene sarà venduto nella liquidazione giudiziale. L’improcedibilità è una forma di estinzione atipica, legata alla mancanza di una condizione per proseguire, e lascia salvi gli effetti conservativi del pignoramento.

Che cosa puoi fare concretamente tu, creditore?

  1. Scrivi al curatore via PEC comunicando l’esistenza dell’esecuzione, lo stato in cui si trova (allega la scheda della Mossa 2) e le spese sostenute. Un curatore informato valuta meglio la convenienza del subentro.
  2. Evidenzia gli elementi di convenienza se l’esecuzione è avanzata: perizia già depositata, custode già nominato, offerte ricevute, vendita fissata.
  3. Chiedi come intende regolare le spese già anticipate (custode, delegato, pubblicità). Ne parliamo nella Mossa 7, ma il momento per sollevare la questione è questo.
  4. Monitora il fascicolo esecutivo: l’istanza del curatore e il provvedimento del giudice dell’esecuzione vi verranno depositati.

La base giuridica

  • Art. 216, comma 10, CCII (subentro o improcedibilità).
  • Art. 213 CCII (programma di liquidazione, nel quale il curatore indica anche le scelte sulle esecuzioni pendenti).
  • La giurisprudenza formatasi sull’art. 107 l. fall., che il Codice riprende, ha chiarito che il curatore può valutare nell’ambito della programmazione della liquidazione se sostituirsi al creditore procedente, e che l’improcedibilità dichiarata su sua istanza non travolge gli effetti sostanziali del pignoramento (Cass. n. 25802/2015, in linea con Cass., sez. I, 30 luglio 2015, n. 16158, e con Cass. n. 11365/2018; pronunce rese sulla legge fallimentare).

Se qualcosa va storto

Il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità e tu ritieni che il provvedimento sia viziato (per esempio perché il bene non rientra nella procedura, essendo di proprietà di un terzo). Il rimedio indicato dagli interpreti è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel termine di 20 giorni. Non attendere: il termine è breve e la sospensione feriale (1-31 agosto) va verificata con il legale, perché in materia esecutiva e concorsuale non va data per scontata.

L’esecuzione riguarda un bene che non appartiene al debitore. Se stai procedendo contro un terzo proprietario (per esempio il terzo acquirente di un bene ipotecato, o il socio garante con un proprio bene), il divieto dell’art. 150 non opera, perché quel bene non è compreso nella procedura. Segnalalo subito al giudice dell’esecuzione con documenti alla mano.

Come ragiona il curatore: i criteri da anticipare

Il curatore decide in base alla convenienza per la massa dei creditori. Per orientare la sua scelta, metti a fuoco i fattori che normalmente pesano:

  • lo stadio della vendita: un’esecuzione con perizia, custode e avviso già pubblicati fa risparmiare tempi e costi rispetto a una vendita concorsuale da impostare da zero;
  • la presenza di offerte o di interessati, che rende probabile una vendita a breve;
  • la qualità della perizia: una stima recente e accurata è un patrimonio informativo utile anche alla procedura;
  • l’unitarietà dell’attivo: se il bene pignorato fa parte di un complesso aziendale che il curatore vuole vendere in blocco, il subentro nella singola esecuzione è meno probabile, perché il curatore preferirà una vendita unitaria più remunerativa;
  • i costi pendenti: compensi del delegato e del custode ancora da liquidare entrano nel conto.

Se l’esecuzione è in uno stadio iniziale, accetta realisticamente che l’improcedibilità sia l’esito più probabile e concentra le energie sulle Mosse 6 e 7.

Esecuzioni per consegna, rilascio e obblighi di fare

Il bivio subentro/improcedibilità riguarda tipicamente le espropriazioni. Per le esecuzioni per consegna o rilascio di beni che si trovano nel patrimonio del debitore, gli interpreti ritengono che operi comunque il divieto: chi vanta un diritto alla restituzione di un bene detenuto dal debitore (per esempio il proprietario di un bene concesso in godimento) deve far valere la propria pretesa nella procedura, con domanda di restituzione o rivendicazione davanti al giudice delegato (art. 201 CCII). Per gli obblighi di fare o non fare la questione è più articolata: parte della dottrina ammette l’azione, ma il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione resta comunque soggetto al concorso. In entrambi i casi, prima di procedere, verifica con il legale la strada corretta.

La liquidazione si chiude senza che il bene venga venduto. Se il curatore rinuncia a liquidare un bene perché non conveniente (art. 213, comma 2, CCII), i creditori riacquistano la possibilità di agire individualmente su quel bene. Per questo la conservazione della trascrizione del pignoramento ha un valore concreto.

Check di completamento

  • Hai comunicato al curatore l’esistenza e lo stato dell’esecuzione, con le spese sostenute.
  • Sai se il curatore subentrerà o chiederà l’improcedibilità, o almeno quando lo deciderà.
  • Hai annotato il termine per un’eventuale opposizione agli atti.

Mossa 4 — Metti in sicurezza le somme già assegnate o incassate

Obiettivo della mossa: distinguere le somme che puoi considerare definitivamente tue da quelle che il curatore può reclamare, e preparare la difesa per queste ultime.

Quando va fatta

Appena completata la Mossa 2, e in ogni caso prima di utilizzare, distribuire o compensare somme incassate a ridosso dell’apertura. Chi spende somme poi dichiarate inefficaci dovrà restituirle con le proprie risorse.

Come si esegue

Dividi le somme in tre gruppi.

Gruppo 1: somme incassate prima dell’apertura in forza di un riparto approvato. Qui l’esecuzione individuale ha raggiunto il suo scopo prima che scattasse il divieto. Il divieto dell’art. 150 non è retroattivo. Resta però un rischio diverso: la revocatoria concorsuale. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ricevuti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di apertura possono essere revocati se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII); e secondo l’impostazione tradizionale anche il pagamento ottenuto in via esecutiva non sfugge a questa verifica. Raccogli quindi gli elementi che dimostrano la tua mancata conoscenza dell’insolvenza o che collocano l’incasso fuori dal periodo sospetto.

Gruppo 2: somme assegnate prima dell’apertura ma pagate dopo. È il caso tipico dell’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi su crediti periodici (stipendi, canoni, pagamenti a rate) o del terzo che paga in ritardo. L’orientamento prevalente della Cassazione, formatosi sull’art. 44 l. fall. e trasferibile all’art. 144 CCII, è che i pagamenti eseguiti dal terzo dopo la dichiarazione di insolvenza sono inefficaci verso la massa, anche se l’ordinanza di assegnazione era anteriore (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227; Cass. 14 marzo 2011, n. 5994; Cass. 10 agosto 2017, n. 19947, sulla legge fallimentare). Il ragionamento è che l’assegnazione trasferisce il credito pro solvendo e non pro soluto: il debito originario del debitore verso di te si estingue solo con l’effettivo pagamento, e se questo avviene dopo l’apertura incide sul patrimonio ormai destinato al concorso.

Gruppo 3: somme incassate dopo l’apertura senza alcun titolo concorsuale (pagamenti spontanei del debitore, versamenti del terzo prima dell’assegnazione, riparti eseguiti dopo l’apertura). Sono le più esposte: preparati all’ipotesi di restituzione e valuta di accantonarle.

Lo Studio Monardo, con l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, ricostruisce per ciascuna somma la data, il titolo e il periodo sospetto, per separare ciò che è definitivamente acquisito da ciò che il curatore può reclamare.

La base giuridica

  • Art. 144 CCII: inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal debitore e dei pagamenti eseguiti o ricevuti dopo l’apertura.
  • Art. 166 CCII: revocatoria concorsuale.
  • Art. 553 c.p.c.: ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi.
  • Giurisprudenza: Cass. n. 1227/2016, n. 5994/2011, n. 19947/2017; in senso conforme, tra le altre, Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611, Cass. 30 marzo 2005, n. 6737, Cass. 12 gennaio 2006, n. 463, Cass. 6 settembre 2007, n. 18714, Cass. 31 marzo 2011, n. 7508 (tutte sulla legge fallimentare).

Se qualcosa va storto

Il curatore ti chiede la restituzione. Prima di pagare, verifica: la data effettiva di ciascun pagamento rispetto alla data di pubblicazione della sentenza; se il pagamento proveniva da un riparto approvato prima dell’apertura; se il curatore ha agito nel termine e con l’azione corretta. Sul fronte di chi debba restituire, la giurisprudenza non è del tutto uniforme: Cass. 17 dicembre 2015, n. 25421 ha affermato che il pagamento del terzo al creditore assegnatario estingue sia il debito del terzo sia quello del debitore, e che l’inefficacia opera nel rapporto tra il debitore insolvente e il creditore, che è il solo tenuto a restituire al curatore; Cass. n. 19947/2017 ha invece sottolineato che dopo l’apertura il terzo deve pagare al curatore e ha riconosciuto al terzo l’azione di ripetizione. È un terreno in cui la strategia difensiva va costruita sul caso concreto.

Restituisci e poi? Se restituisci somme dichiarate inefficaci, il tuo credito non si estingue: rivive e va fatto valere con la domanda di ammissione al passivo (Mossa 6). Aggiorna la domanda o presentala tardiva nei termini.

Check di completamento

  • Ogni somma incassata è assegnata a uno dei tre gruppi, con prova della data.
  • Per le somme del Gruppo 1 hai verificato il periodo sospetto e gli elementi sulla conoscenza dell’insolvenza.
  • Le somme dei Gruppi 2 e 3 sono accantonate o comunque non utilizzate in modo irreversibile.

Mossa 5 — Governa il pignoramento presso terzi: il terzo, l’assegnazione, i pagamenti periodici

Obiettivo della mossa: evitare che il terzo pignorato paghi alla persona sbagliata e che tu incassi somme destinate a tornare al curatore, gestendo per tempo il caso più delicato di tutti, quello dei crediti assegnati e non ancora pagati.

Quando va fatta

Immediatamente, in parallelo alla Mossa 1, se hai un pignoramento presso terzi. Qui il tempo gioca contro di te più che altrove: il terzo continua a pagare (o a non pagare) secondo le ultime istruzioni ricevute, e ogni rata versata dopo l’apertura è una rata che potresti dover restituire.

Come si esegue

Distingui tre scenari.

Scenario A: pignoramento notificato, ordinanza di assegnazione non ancora emessa. Il credito pignorato è ancora nel patrimonio del debitore; il pignoramento lo ha solo vincolato. Con l’apertura, l’esecuzione non può proseguire su tuo impulso e il giudice dell’esecuzione non può più assegnarti il credito. Il terzo resta custode delle somme e, da quel momento, deve rapportarsi con il curatore. Il tuo compito: comunicare al giudice dell’esecuzione l’apertura della liquidazione giudiziale, informare il curatore, non sollecitare il terzo a pagarti.

Scenario B: ordinanza di assegnazione emessa prima dell’apertura, credito già interamente pagato prima dell’apertura. L’espropriazione si è conclusa. Torni nel Gruppo 1 della Mossa 4: somme in linea di principio salve, salvo verifica della revocatoria.

Scenario C: ordinanza di assegnazione emessa prima dell’apertura, pagamenti ancora in corso dopo l’apertura. È il caso degli accantonamenti su conti correnti pagati in ritardo, dei canoni di locazione, dei corrispettivi dovuti da clienti a rate, e (per l’imprenditore individuale) delle quote di stipendio o di pensione. Secondo l’orientamento prevalente le rate pagate dopo l’apertura sono inefficaci verso la procedura. Il comportamento corretto è:

  1. non sollecitare ulteriori pagamenti al terzo dopo la data di apertura;
  2. informare per iscritto il terzo dell’apertura della procedura (indicando curatore e PEC), così che possa regolarsi;
  3. accantonare eventuali somme ricevute dopo l’apertura;
  4. insinuarti al passivo per l’intero credito residuo, al netto solo di quanto incassato prima dell’apertura.

Attenzione a un punto che spesso genera confusione. Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820 ha precisato che la dichiarazione di fallimento sopravvenuta all’ordinanza di assegnazione, mentre pende un’opposizione agli atti proposta dal terzo, non fa cadere l’ordinanza di assegnazione e non chiude automaticamente quel giudizio; né in quella sede il giudice valuta l’efficacia dei pagamenti ai sensi dell’art. 44 l. fall. In altre parole: l’ordinanza resta in piedi come provvedimento, ma l’efficacia dei pagamenti successivi rispetto alla massa è un’altra questione, da risolvere nei rapporti con la procedura.

Indicazioni per il terzo pignorato

Se sei il terzo, il tuo problema è pagare una volta sola e nel modo giusto. Prima di procedere, assicurati di:

  • conoscere la data di apertura della liquidazione giudiziale del tuo creditore;
  • non effettuare pagamenti al creditore assegnatario dopo quella data senza aver chiarito la situazione con il curatore;
  • conservare prova scritta delle comunicazioni ricevute e inviate.

Cass. n. 19947/2017 ha affermato che, dopo la dichiarazione di insolvenza, il terzo deve pagare al curatore, perché il debitore ha perso la disponibilità del proprio patrimonio. Se hai già pagato all’assegnatario dopo l’apertura, il tema della ripetizione si apre su due fronti (curatore verso assegnatario, terzo verso assegnatario), e le pronunce richiamate nella Mossa 4 mostrano che le soluzioni non sono identiche. Qui serve il legale.

Indicazioni per il debitore

Se sei l’imprenditore individuale e ti veniva pignorata una quota di stipendio o pensione, ricorda che non tutto entra nella liquidazione: l’art. 146 CCII esclude, tra l’altro, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti di quanto occorre per il mantenimento tuo e della famiglia, limiti che vengono fissati dal giudice delegato. Il divieto dell’art. 150 riguarda i beni compresi nella procedura; per i beni esclusi la disciplina va verificata caso per caso, perché la tutela dei creditori individuali su quella parte segue regole proprie.

La base giuridica

  • Artt. 543-553 c.p.c.: espropriazione presso terzi e ordinanza di assegnazione.
  • Artt. 144 e 150 CCII: inefficacia dei pagamenti successivi e divieto di prosecuzione.
  • Art. 146 CCII: beni non compresi nella liquidazione giudiziale.
  • Giurisprudenza: Cass. n. 10820/2020; Cass. n. 19947/2017; Cass. n. 1227/2016; Cass. 29 novembre 2005, n. 26036 e Cass. 7 giugno 2016, n. 11660 sull’assegnazione pro solvendo (pronunce sulla legge fallimentare o sul codice di rito).

Se qualcosa va storto

Il terzo ha continuato a pagarti per mesi dopo l’apertura e tu non lo sapevi. La buona fede non salva il pagamento dall’inefficacia, ma conta per gestire tempi e modi della restituzione. Ricostruisci subito gli importi e anticipa il curatore con una proposta ordinata.

Una minoranza dei giudici di merito ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione, come atto conclusivo dell’espropriazione, resti titolo esecutivo verso il terzo anche dopo l’apertura (Trib. Palermo, ordinanza 29 novembre 2017). È un orientamento isolato e contrario a quello di legittimità: non costruire una strategia su di esso senza un’analisi accurata.

Check di completamento

  • Hai individuato lo scenario (A, B o C) per ogni pignoramento presso terzi.
  • Il terzo è stato informato per iscritto dell’apertura della procedura.
  • Le somme ricevute dopo l’apertura sono separate e documentate.

Mossa 6 — Trasferisci la tua pretesa nel concorso: la domanda di ammissione al passivo

Obiettivo della mossa: trasformare il credito che non puoi più far valere con il pignoramento in un credito ammesso allo stato passivo, con il rango di prelazione corretto e tutte le voci accessorie, perché da questo momento è l’unica strada per essere pagato.

Quando va fatta

La domanda va trasmessa al curatore, via PEC, almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 CCII). La sentenza di apertura fissa quell’udienza, di regola entro 120 giorni dal deposito della sentenza (termine che può essere più lungo nelle procedure particolarmente complesse). Se perdi questo termine, puoi ancora presentare una domanda tardiva entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (prorogabili dal tribunale fino a dodici mesi in casi di particolare complessità), ma con svantaggi: partecipi solo ai riparti successivi e sopporti le spese del tuo accertamento. Oltre quel termine la domanda è ammissibile solo se provi che il ritardo non dipende da te.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere il titolo del credito e i documenti che lo provano: il titolo esecutivo su cui si fondava il pignoramento è un ottimo punto di partenza, ma non basta da solo a garantire l’ammissione, perché nel concorso il credito viene accertato di nuovo dal giudice delegato.

La domanda deve contenere:

  1. l’indicazione della procedura e i tuoi dati, con l’indirizzo PEC per le comunicazioni;
  2. la determinazione della somma richiesta, distinguendo capitale, interessi e spese;
  3. la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il credito;
  4. l’eventuale titolo di prelazione (ipoteca, privilegio, pegno) con la descrizione del bene su cui si esercita;
  5. le spese dell’esecuzione individuale che hai anticipato, con l’eventuale privilegio per le spese di giustizia sostenute nell’interesse comune dei creditori (art. 2770 c.c.), se ne ricorrono i presupposti;
  6. i documenti dimostrativi.

Ricorda che il pignoramento, di per sé, non ti attribuisce una prelazione nel concorso: la sua funzione conservativa giova alla massa dei creditori, non a te in via esclusiva. Il tuo rango dipende dal titolo di prelazione che avevi (ipoteca iscritta, privilegio), non dal fatto di essere stato il primo a pignorare. È uno dei passaggi più difficili da accettare per chi ha agito con tempestività, ma è la conseguenza diretta del concorso.

Gli errori tipici di chi arriva dal pignoramento

Chi proviene da un’esecuzione individuale tende a commettere tre errori nella domanda di ammissione.

Primo errore: chiedere gli interessi come se l’esecuzione proseguisse. Con l’apertura, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari si sospende agli effetti del concorso fino alla chiusura della procedura (art. 154 CCII); per i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio valgono regole specifiche. Indica gli interessi maturati fino alla data di apertura e, per i crediti privilegiati, quelli che la legge consente di far valere con la prelazione.

Secondo errore: affidarsi solo al titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo non opposto e la sentenza passata in giudicato sono documenti forti, ma la data in cui il titolo è divenuto definitivo, e la sua opponibilità alla procedura, vanno verificate con attenzione: un decreto ingiuntivo non ancora dichiarato esecutivo prima dell’apertura, per esempio, non ha la stessa forza di uno già definitivo. Allega quindi anche i documenti che provano il rapporto sottostante (contratti, fatture, estratti contabili).

Terzo errore: dimenticare le somme già incassate. La domanda deve essere coerente con la Mossa 4: sottrai quanto incassato prima dell’apertura e tieni conto delle somme che hai accantonato o restituito. Una domanda che chiede più del dovuto si espone a contestazioni e può compromettere la credibilità dell’intera posizione davanti al curatore e al giudice delegato.

La base giuridica

  • Art. 151 CCII: ogni credito va accertato con le regole della verifica del passivo.
  • Artt. 200-208 CCII: avviso ai creditori, domanda di ammissione, progetto di stato passivo, udienza di verifica, impugnazioni, domande tardive.
  • Art. 2741 c.c.: concorso dei creditori e cause di prelazione.

Se qualcosa va storto

Il curatore propone l’esclusione o l’ammissione al chirografo. Puoi presentare osservazioni scritte sul progetto di stato passivo (di regola almeno 15 giorni prima dell’udienza) e, se il decreto del giudice delegato ti è sfavorevole, proporre opposizione allo stato passivo davanti al tribunale nel termine di legge decorrente dalla comunicazione dell’esito. È qui che la qualità della domanda iniziale fa la differenza: una domanda ben documentata riduce lo spazio delle contestazioni.

Hai restituito somme al curatore dopo la Mossa 4. Il credito rivive: chiedi l’ammissione anche per quelle somme, con domanda tempestiva o tardiva a seconda dei tempi.

Check di completamento

  • La domanda è stata trasmessa via PEC al curatore entro il termine, con ricevute conservate.
  • Hai indicato correttamente capitale, interessi, spese e rango.
  • Hai calendarizzato l’udienza di verifica e il termine per le osservazioni.

Mossa 7 — Recupera le spese dell’esecuzione e regola custode, delegato e formalità

Obiettivo della mossa: non lasciare per strada le spese anticipate nell’esecuzione individuale e chiudere ordinatamente le posizioni di custode, delegato e degli altri ausiliari, compresa la sorte della trascrizione del pignoramento.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 6 per l’insinuazione delle spese; subito dopo il provvedimento di improcedibilità o la decisione di subentro per la chiusura delle posizioni degli ausiliari.

Come si esegue

Il primo passo è fare l’inventario delle spese sostenute: contributo unificato e diritti di cancelleria, compenso dello stimatore, fondo spese al custode, acconti al professionista delegato alla vendita, pubblicità, spese di notifica e di trascrizione. Per ciascuna recupera la ricevuta o il provvedimento di liquidazione.

Poi distingui:

  • se il curatore subentra, le spese successive gravano sulla procedura; per quelle già sostenute, chiedi espressamente al curatore e al giudice delegato come intendono riconoscerle e, comunque, indicale nella domanda di ammissione;
  • se l’esecuzione diventa improcedibile, le spese anticipate restano a tuo carico nei rapporti con gli ausiliari, ma puoi chiederne l’ammissione al passivo, valutando il privilegio per le spese di giustizia quando hanno giovato alla conservazione del bene nell’interesse dei creditori.

Sul compenso del professionista delegato alla vendita e degli altri ausiliari, la Cassazione ha chiarito (Cass. n. 25585/2015, sulla legge fallimentare) che il delegato non può insinuarsi direttamente al passivo per il proprio compenso, che va anticipato dal creditore procedente, e che l’imputazione delle spese dell’esecuzione individuale alla procedura dipende dalle scelte del curatore. In concreto: preparati a ricevere dal giudice dell’esecuzione la liquidazione dei compensi a tuo carico e a recuperarli nel concorso.

Quanto alla trascrizione del pignoramento, la sola dichiarazione di improcedibilità non ne comporta la cancellazione: gli effetti conservativi restano a beneficio della procedura. La cancellazione avverrà, di regola, con la vendita concorsuale e il decreto di trasferimento che ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

La base giuridica

  • Art. 216, comma 10, CCII (salvezza degli effetti conservativi del pignoramento).
  • Art. 2770 c.c. (privilegio per le spese di giustizia).
  • Art. 217 CCII (vendita concorsuale e cancellazione delle formalità).

Se qualcosa va storto

Il custode o il delegato ti chiedono il pagamento immediato del saldo. Verifica che il compenso sia stato liquidato con provvedimento del giudice e che riguardi attività effettivamente svolte prima dell’apertura o fino al provvedimento di improcedibilità. Pagare senza provvedimento ti espone a non poter documentare la spesa nel concorso.

Il curatore non riconosce le spese in prededuzione. È un esito frequente: le spese dell’esecuzione individuale non diventano automaticamente prededucibili. Concentra la difesa sul privilegio delle spese di giustizia e sulla prova dell’utilità per la massa.

Check di completamento

  • Hai l’elenco completo delle spese anticipate con le prove.
  • Le spese sono state inserite nella domanda di ammissione con l’indicazione del rango richiesto.
  • Conosci la sorte delle posizioni del custode e del delegato e i provvedimenti di liquidazione dei loro compensi.

Mossa 8 — Presidia la liquidazione fino al riparto, e valuta le eccezioni

Obiettivo della mossa: seguire la liquidazione dell’attivo per intervenire nei momenti in cui si decide quanto incasserai, riconoscere le poche eccezioni al divieto e cogliere il momento in cui l’azione individuale può eventualmente ripartire.

Quando va fatta

Dall’ammissione al passivo fino alla chiusura della procedura. Non è una mossa “una tantum”: è un presidio che si attiva a ogni deposito di programma di liquidazione, progetto di riparto, rendiconto.

Come si esegue

Segui il programma di liquidazione. Il curatore indica le modalità di vendita dei beni, inclusi quelli già pignorati. Se il bene era nella tua esecuzione e il curatore ha chiesto l’improcedibilità, controlla tempi e modalità della vendita concorsuale.

Controlla i progetti di riparto. Ogni progetto di riparto viene comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo. È il momento in cui si verifica se il tuo rango di prelazione è stato rispettato e se le somme ricavate dal “tuo” bene sono state imputate correttamente.

Conosci le eccezioni al divieto, senza sovrastimarle. L’art. 150 si apre con la clausola “salvo diversa disposizione della legge”. Le principali deroghe sono:

  • il credito fondiario (art. 41, comma 2, TUB): la banca titolare di un mutuo fondiario può iniziare o proseguire l’esecuzione individuale anche dopo l’apertura. Si tratta però di un privilegio di natura processuale: la banca deve comunque insinuarsi al passivo, e secondo Cass. 28 settembre 2018, n. 23482 l’attribuzione anche provvisoria del ricavato presuppone l’ammissione al passivo, mentre l’eccedenza spetta al curatore. Il tema ha regole proprie che approfondiamo in un articolo dedicato: qui basta sapere che neppure il fondiario sfugge al concorso;
  • i crediti garantiti da pegno o assistiti dai privilegi indicati dall’art. 152 CCII, per i quali la legge consente forme di soddisfazione anticipata su autorizzazione del giudice delegato;
  • i beni a cui il curatore rinuncia (art. 213, comma 2, CCII): su di essi i creditori possono riprendere le azioni individuali.

Valuta le iniziative che il concorso ti consente. Il divieto di azioni individuali non ti condanna alla passività. Nel concorso puoi segnalare al curatore beni non ancora acquisiti, atti sospetti del debitore, crediti verso terzi da recuperare; puoi partecipare al comitato dei creditori, se ne fai parte, e controllare le scelte di liquidazione; puoi anche valutare, insieme ad altri creditori o a terzi, una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII), quando la composizione dell’attivo e del passivo rende una soluzione concordata più vantaggiosa della liquidazione atomistica. Sono iniziative che richiedono un’analisi economica accurata, ma che restituiscono al creditore un ruolo attivo dopo la perdita del controllo sulla propria esecuzione.

Prepara la “fase dopo”. Se la procedura si chiude e non sei stato soddisfatto integralmente, verifica se il debitore ottiene l’esdebitazione (che per l’imprenditore persona fisica può liberarlo dai debiti residui) e quali beni restano aggredibili. Per le società, la chiusura con cancellazione dal registro delle imprese apre un tema diverso, quello della responsabilità dei soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale.

La base giuridica

  • Art. 150 CCII (“salvo diversa disposizione della legge”).
  • Art. 41, comma 2, D.Lgs. 385/1993 (TUB) e art. 151 CCII per il credito fondiario.
  • Artt. 152, 213, 220 CCII (deroghe, programma di liquidazione, riparti).

Se qualcosa va storto

Il riparto ti attribuisce meno del previsto. Verifica imputazioni, interessi, rango: il reclamo contro il progetto di riparto ha termini brevi, decorrenti dalla comunicazione. Non lasciare la PEC della procedura senza controllo.

Scopri un bene non acquisito alla procedura. Segnalalo al curatore: l’acquisizione all’attivo è nell’interesse di tutti i creditori, incluso il tuo. Solo se il curatore rinuncia formalmente a quel bene si riapre lo spazio per un’azione individuale.

Check di completamento

  • Ricevi e leggi le comunicazioni della procedura (programma, rapporti, riparti).
  • Hai verificato se alla tua posizione si applica una delle eccezioni al divieto.
  • Hai una strategia per la fase successiva alla chiusura.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come la tempestività cambi l’esito. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Pignoramento immobiliare avanzato

Situazione di partenza. Credito di 87.640 € garantito da ipoteca giudiziale. Pignoramento trascritto il 3 febbraio 2025; perizia depositata; secondo esperimento di vendita fissato per il 21 maggio 2026. Spese anticipate: 6.318 € (stimatore, custode, pubblicità). Liquidazione giudiziale del debitore pubblicata il 9 aprile 2026.

  • Chi esegue la Mossa 3 entro il 30 aprile trasmette al curatore la scheda dell’esecuzione, evidenzia l’esperimento già fissato e un’offerta ricevuta nel primo tentativo. Il curatore valuta il subentro conveniente: la vendita si tiene, il ricavato (per esempio 142.300 €) entra nella procedura e viene ripartito; il creditore, insinuato al passivo con ipoteca per 87.640 € più le spese, viene collocato secondo il suo rango.
  • Chi ignora la procedura fino a settembre trova l’esecuzione già dichiarata improcedibile, la vendita da rifare in sede concorsuale, il termine per l’insinuazione tempestiva scaduto. Presenta domanda tardiva: partecipa solo ai riparti successivi e sopporta le spese del proprio accertamento.

Simulazione 2 — Pignoramento presso terzi su canoni

Situazione di partenza. Credito chirografario di 23.415 €. Ordinanza di assegnazione del 14 gennaio 2026 sui canoni dovuti da un conduttore al debitore: 1.870 € al mese. Liquidazione giudiziale pubblicata il 9 aprile 2026.

  • Pagamenti di febbraio, marzo e aprile (rata del 5 aprile): 5.610 € incassati prima dell’apertura. Esecuzione completata per quelle rate; resta solo da verificare il rischio di revocatoria (Mossa 4, Gruppo 1).
  • Chi esegue la Mossa 5 entro il 15 aprile avvisa il conduttore dell’apertura e non riceve la rata di maggio. Si insinua per 17.805 € (23.415 – 5.610) più accessori.
  • Chi non fa nulla incassa maggio, giugno, luglio e agosto: 7.480 €. A ottobre il curatore ne chiede la restituzione invocando l’orientamento sull’inefficacia dei pagamenti successivi all’apertura. Il creditore restituisce 7.480 € e deve comunque insinuarsi, ora con domanda che rischia di essere tardiva.

Simulazione 3 — Distribuzione approvata ma non eseguita

Situazione di partenza. Bene aggiudicato a 64.920 €; progetto di distribuzione approvato all’udienza del 26 marzo 2026; al creditore procedente spettano 38.207 €. Il mandato di pagamento non è ancora stato emesso al 9 aprile 2026, data di apertura.

  • Chi segue il piano verifica subito (Mossa 2) che le somme non sono state materialmente pagate; si attende che la procedura rivendichi il ricavato; si insinua al passivo per l’intero e prepara la difesa del proprio rango.
  • Chi sollecita il pagamento al giudice dell’esecuzione ignorando l’apertura ottiene il mandato il 17 aprile e incassa; il curatore ne chiede la restituzione come pagamento successivo all’apertura. Il risultato netto è lo stesso, ma con mesi persi e il rischio di insinuarsi fuori termine.

Simulazione 4 — Il terzo pignorato

Situazione di partenza. Un’impresa deve 12.760 € al debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale; il credito era stato assegnato a un creditore con ordinanza di dicembre 2025, con pagamento a 120 giorni. Apertura pubblicata il 9 aprile 2026.

  • Il terzo che esegue la Mossa 5 verifica la visura del creditore prima del pagamento e, scoperta l’apertura, chiede istruzioni scritte al curatore.
  • Il terzo che paga all’assegnatario il 20 aprile si espone alla richiesta del curatore e a un contenzioso che potrebbe chiamarlo a pagare di nuovo, con la necessità di agire in ripetizione verso l’assegnatario.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questo articolo, stampa questa. Le otto mosse non sono un elenco di consigli: sono una sequenza in cui ogni passo prepara il successivo. Saltarne uno significa, quasi sempre, scoprirne la necessità nel momento peggiore, cioè quando il curatore ti chiede di restituire somme o quando il termine per l’insinuazione tempestiva è già scaduto.

Il filo logico è questo. Prima accerti la data di apertura (Mossa 1), perché tutto ruota intorno a quel giorno. Poi fotografi ogni esecuzione alla stessa data (Mossa 2). Con la fotografia in mano dialoghi con il curatore sul bivio subentro o improcedibilità (Mossa 3), metti in sicurezza le somme incassate o assegnate (Mossa 4) e governi i pignoramenti presso terzi, che sono il punto più fragile (Mossa 5). Quindi trasferisci la pretesa nel concorso con una domanda di ammissione completa (Mossa 6), recuperi le spese dell’esecuzione (Mossa 7) e presidi la liquidazione fino al riparto, valutando le eccezioni al divieto (Mossa 8).

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Accerta l’apertura Data certa del divieto Subito Atti nulli, spese a fondo perduto, incassi da restituire
2. Fotografa l’esecuzione Fase e somme alla data di apertura Prima di contattare curatore e GE Perdita di controllo sulle spese e sul subentro
3. Bivio subentro/improcedibilità Salvare il lavoro fatto Prima del programma di liquidazione; 20 giorni per l’eventuale opposizione agli atti Vendita da rifare, opposizione tardiva
4. Metti in sicurezza le somme Separare il definitivo dal reclamabile Prima di usare le somme Restituzione con risorse proprie
5. Presso terzi Stop ai pagamenti post-apertura Subito, in parallelo alla Mossa 1 Rate da restituire, doppio pagamento del terzo
6. Domanda di ammissione Credito accertato con il rango giusto 30 giorni prima dell’udienza di verifica Domanda tardiva, riparti persi, spese a carico
7. Spese dell’esecuzione Recupero e chiusura ausiliari Con la domanda; dopo il provvedimento del GE Spese non riconosciute
8. Presidio della liquidazione Riparto corretto, eccezioni, fase finale Fino alla chiusura Reclami fuori termine, beni dimenticati

Il principio da tenere a mente mentre esegui il piano: dal giorno dell’apertura il tuo pignoramento non è più tuo, ma ciò che hai conservato con esso vale ancora, a patto di portarlo nel concorso in tempo.

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco tre imprevisti tipici e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1: la controparte accelera

Che cosa succede. Il curatore, ancora prima di depositare il programma di liquidazione, deposita nel fascicolo esecutivo l’istanza di improcedibilità e il giudice dell’esecuzione provvede in pochi giorni. Oppure il curatore, in tempi brevissimi, ti invia via PEC la richiesta di restituzione delle somme incassate dal terzo pignorato dopo l’apertura, con l’avvertimento che in mancanza agirà in giudizio.

Piano B. Non reagire d’istinto e non pagare subito. Il primo passo è verificare il provvedimento: se l’improcedibilità riguarda anche un bene che non appartiene al debitore, o se ci sono vizi nel procedimento, valuta l’opposizione agli atti nel termine di 20 giorni. Sulla richiesta di restituzione, ricostruisci la cronologia dei pagamenti (Mossa 4) e confrontala con la data di pubblicazione della sentenza: capita che il curatore includa anche rate pagate prima dell’apertura, o che consideri la data di contabilizzazione anziché quella del pagamento. Rispondi per iscritto, documenti alla mano, proponendo una soluzione ordinata per le sole somme effettivamente esposte. Nel frattempo presenta o integra la domanda di ammissione al passivo per l’importo che stai restituendo, così da non perdere il diritto a partecipare ai riparti.

Il punto da non dimenticare: la restituzione al curatore non cancella il tuo credito, lo riporta nel concorso. Chi restituisce senza insinuarsi paga due volte.

Deviazione 2: un termine è scaduto

Che cosa succede. Hai saputo dell’apertura solo dopo l’udienza di verifica: la comunicazione del curatore è finita in una PEC non monitorata, oppure l’indirizzo era errato. Oppure è scaduto il termine per l’opposizione agli atti contro il provvedimento di improcedibilità.

Piano B. Per l’insinuazione al passivo, valuta subito la domanda tardiva: entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabili fino a dodici mesi dal tribunale nelle procedure complesse) la domanda è ammissibile senza particolari giustificazioni, con le conseguenze già viste (partecipazione ai soli riparti successivi, spese a tuo carico). Dopo quel termine, la domanda ultratardiva è ammessa solo se dimostri che il ritardo non dipende da causa a te imputabile: la mancata ricezione dell’avviso del curatore può essere un argomento, ma va provata con cura (per esempio verificando a quale indirizzo è stata inviata la comunicazione e se esisteva un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi). Per l’opposizione agli atti scaduta, invece, le possibilità sono molto più limitate: concentrati sul recupero nel concorso.

Il punto da non dimenticare: anche quando un termine è scaduto, il credito non si estingue per questo. Cambia il modo e il momento in cui puoi farlo valere.

Deviazione 3: un documento è irreperibile

Che cosa succede. Non trovi la prova della data in cui il terzo pignorato ha eseguito un pagamento, oppure manca nel fascicolo il provvedimento di liquidazione del compenso del custode, oppure il titolo originario del credito è andato perduto in un cambio di gestione interna.

Piano B. Ricostruisci per fonti alternative. Per i pagamenti: estratti conto bancari, contabili, comunicazioni del terzo, dichiarazioni del terzo nel processo esecutivo. Per i provvedimenti dell’esecuzione: richiesta di copia in cancelleria o accesso al fascicolo telematico. Per il titolo del credito: il titolo esecutivo depositato nel processo esecutivo è recuperabile dal fascicolo; il decreto ingiuntivo o la sentenza sono recuperabili dalla cancelleria del giudice che li ha emessi; i contratti possono essere richiesti alla controparte o ricostruiti dalla corrispondenza. Nella domanda di ammissione indica comunque gli elementi disponibili e riservati di integrare: una domanda presentata nei termini con documentazione parziale è meglio di una domanda perfetta presentata in ritardo.

Il punto da non dimenticare: nel concorso la prova del credito e della sua data è a tuo carico. La data certa, in particolare, è un tema ricorrente nella verifica del passivo: conserva tutto ciò che la attesta.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 6 prima della Mossa 3?

Sì, e in molti casi è opportuno. La domanda di ammissione al passivo ha un termine proprio, legato all’udienza di verifica, che non dipende dalla decisione del curatore sul subentro. Se l’udienza è vicina, presenta la domanda subito e completa il dialogo sul subentro in parallelo. L’ordine del piano indica la sequenza logica, non un divieto di anticipare.

Il curatore subentra nella mia esecuzione: verrò pagato per primo, visto che l’ho avviata io?

No. Il subentro serve a sfruttare l’attività già svolta e gli effetti conservativi del pignoramento, ma il ricavato va alla procedura e viene distribuito secondo le regole del concorso. Il tuo rango dipende dal titolo di prelazione (ipoteca, privilegio), non dal fatto di aver pignorato per primo. Le spese che hai sostenuto vanno fatte valere con la domanda di ammissione.

Ho un’ordinanza di assegnazione di ottobre e la liquidazione è di marzo: quello che ho incassato fino a febbraio è salvo?

In linea di principio quei pagamenti, anteriori all’apertura, non sono colpiti dall’inefficacia prevista per gli atti successivi. Restano però soggetti alla possibile revocatoria concorsuale, se rientrano nel periodo sospetto e il curatore prova che conoscevi lo stato di insolvenza. Diverso il discorso per quanto incassato da marzo in poi, esposto alla richiesta di restituzione secondo l’orientamento prevalente della Cassazione.

Il debitore ha chiesto il concordato preventivo, non la liquidazione giudiziale: vale lo stesso piano?

No, o almeno non così com’è. Nel concordato preventivo e nella composizione negoziata il blocco delle esecuzioni deriva dalle misure protettive, con presupposti, durata e procedure diverse. Questo piano è costruito per la liquidazione giudiziale. Se il concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, allora il piano torna applicabile dalla Mossa 1.

Posso chiedere un sequestro conservativo sui beni del debitore per tutelarmi?

Non dopo l’apertura: l’art. 150 CCII vieta anche le azioni cautelari individuali sui beni compresi nella procedura. La tutela del patrimonio, da quel momento, è affidata al curatore. Se temi atti dispersivi, segnalali al curatore, che dispone degli strumenti della procedura, comprese le azioni di inefficacia e revocatorie.

Sono un piccolo imprenditore sotto le soglie e il mio creditore parla di “liquidazione controllata”: cambia qualcosa?

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprese agricole, start-up innovative). Anche lì il Codice prevede, con l’apertura, il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, richiamando la disciplina della liquidazione giudiziale. La logica del piano è quindi simile, ma i riferimenti normativi, gli organi (gestore e OCC) e alcuni effetti sono diversi: va verificata la disciplina specifica (artt. 268 e seguenti CCII).

Sono il datore di lavoro di un imprenditore individuale finito in liquidazione: devo continuare a trattenere il quinto?

Fermati e chiedi istruzioni scritte al curatore. Dopo l’apertura, i pagamenti all’assegnatario sono esposti all’inefficacia; d’altra parte una parte dello stipendio può restare esclusa dalla procedura, nei limiti fissati dal giudice delegato per il mantenimento del debitore e della famiglia. La soluzione corretta dipende dal provvedimento del giudice delegato e dalla posizione del curatore.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state verificate in fonti indipendenti. Quasi tutte sono state rese sotto la vigenza della legge fallimentare (artt. 44, 51, 107 l. fall.): le citiamo perché il Codice della crisi ha ripreso quelle norme negli artt. 144, 150 e 216, e gli interpreti considerano i principi trasferibili, ma resta possibile che la giurisprudenza formatasi sul Codice introduca precisazioni. Per tre pronunce la fonte consultata riporta solo numero e anno: le indichiamo così.

A sostegno della Mossa 3 (subentro o improcedibilità)

  • Cass. n. 25802/2015. Il curatore può valutare, nell’ambito della programmazione della liquidazione, se sostituirsi al creditore procedente nell’esecuzione pendente; l’improcedibilità dichiarata su sua istanza non fa venire meno gli effetti sostanziali del pignoramento. Rilevanza: fonda la scelta tra subentro e improcedibilità e la conservazione della trascrizione.
  • Cass., sez. I, 30 luglio 2015, n. 16158. Si muove nella stessa linea sulla gestione delle esecuzioni pendenti da parte della procedura. Rilevanza: conferma l’orientamento sull’art. 107 l. fall., oggi art. 216, comma 10, CCII.
  • Cass. n. 11365/2018. Richiamata dalla dottrina come conforme ai due precedenti. Rilevanza: consolida l’orientamento.

A sostegno della Mossa 4 (somme assegnate e incassate)

  • Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227. I pagamenti eseguiti dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci verso la massa, anche quando l’ordinanza di assegnazione è anteriore. Rilevanza: è il cuore del rischio di restituzione per le rate incassate dopo l’apertura.
  • Cass. 14 marzo 2011, n. 5994. Si inserisce nello stesso orientamento sull’inefficacia dei pagamenti successivi del terzo. Rilevanza: mostra la stabilità della linea di legittimità.
  • Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611; Cass. 30 marzo 2005, n. 6737; Cass. 12 gennaio 2006, n. 463; Cass. 6 settembre 2007, n. 18714; Cass. 31 marzo 2011, n. 7508. Pronunce richiamate come espressione del medesimo orientamento prevalente. Rilevanza: chi intende sostenere la tesi contraria deve confrontarsi con una giurisprudenza consolidata.
  • Cass. 17 dicembre 2015, n. 25421. Il pagamento del terzo al creditore assegnatario estingue sia il debito del terzo sia quello del debitore; l’inefficacia rileva nel rapporto tra il debitore insolvente e il creditore, che è il solo tenuto alla restituzione al curatore. Rilevanza: individua chi deve restituire e tutela il terzo che ha pagato.

A sostegno della Mossa 5 (pignoramento presso terzi)

  • Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820. Il fallimento del debitore dichiarato dopo l’ordinanza di assegnazione, mentre è pendente l’opposizione agli atti del terzo, non comporta la caducazione dell’ordinanza né la chiusura automatica del giudizio; l’efficacia dei pagamenti rispetto alla massa non si decide in quella sede. Rilevanza: distingue la sorte del provvedimento dalla sorte dei pagamenti.
  • Cass. 10 agosto 2017, n. 19947. Dopo la dichiarazione di fallimento il terzo deve pagare al curatore, perché il debitore ha perso la disponibilità del patrimonio; il terzo che ha pagato all’assegnatario può agire in ripetizione. Rilevanza: orienta il comportamento del terzo pignorato e le azioni di recupero.
  • Cass. 29 novembre 2005, n. 26036 e Cass. 7 giugno 2016, n. 11660. L’assegnazione del credito avviene pro solvendo: il creditore che non riesce a riscuotere può agire di nuovo sulla base dello stesso titolo. Rilevanza: spiega perché il debito originario si estingue solo con l’effettivo pagamento, e quindi perché conta la data di quest’ultimo.
  • Trib. Palermo, ordinanza 29 novembre 2017. Orientamento minoritario: l’ordinanza di assegnazione, atto conclusivo dell’espropriazione, resterebbe titolo esecutivo verso il terzo anche dopo il fallimento. Rilevanza: va conosciuta per prevedere le difese avversarie, non per fondarvi una strategia.

A sostegno della Mossa 7 (spese dell’esecuzione)

  • Cass. n. 25585/2015. Il professionista delegato alla vendita non può insinuarsi direttamente al passivo per il compenso, che va anticipato dal creditore procedente; le spese delle esecuzioni individuali sono imputabili alla procedura solo per scelta del curatore. Rilevanza: chiarisce chi paga gli ausiliari dopo l’improcedibilità.

A sostegno della Mossa 8 (eccezioni: cenni sul credito fondiario)

  • Cass. 28 settembre 2018, n. 23482. Anche il creditore fondiario, che può proseguire l’esecuzione individuale, deve essere ammesso al passivo perché gli sia attribuito il ricavato, anche solo in via provvisoria; l’eccedenza spetta alla procedura. Rilevanza: conferma che neppure la principale eccezione all’art. 150 sottrae il creditore al concorso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando una liquidazione giudiziale si abbatte su un pignoramento in corso, la differenza la fanno la rapidità di lettura degli atti e la capacità di muoversi contemporaneamente nel processo esecutivo e nella procedura concorsuale. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.

  1. Verifichiamo la sentenza di apertura, la data di pubblicazione e gli organi della procedura, incrociandoli con la visura camerale e con il fascicolo esecutivo.
  2. Ricostruiamo la scheda di ogni esecuzione pendente alla data di apertura: fase, creditori intervenuti, somme, spese, provvedimenti.
  3. Scriviamo al curatore una comunicazione documentata sullo stato dell’esecuzione, argomentando la convenienza del subentro quando l’esecuzione è avanzata.
  4. Esaminiamo il provvedimento di improcedibilità e, quando ne ricorrono i presupposti, predisponiamo l’opposizione agli atti esecutivi nei 20 giorni.
  5. Classifichiamo ogni somma incassata in base alla data e al titolo, valutando l’esposizione all’inefficacia e alla revocatoria, e impostiamo la difesa contro richieste di restituzione non fondate.
  6. Gestiamo i rapporti con il terzo pignorato, con comunicazioni scritte che bloccano i pagamenti esposti all’inefficacia; se sei il terzo, ti indichiamo a chi e come pagare per non pagare due volte.
  7. Redigiamo la domanda di ammissione al passivo con capitale, interessi, spese dell’esecuzione e rango di prelazione, e la depositiamo via PEC nei termini.
  8. Presentiamo osservazioni e opposizioni allo stato passivo e reclami contro i progetti di riparto, presidiando le comunicazioni della procedura.
  9. Valutiamo le eccezioni al divieto, dal credito fondiario ai beni a cui il curatore rinuncia, e le prospettive dopo la chiusura della procedura.
  10. Se sei il debitore, analizziamo con te gli strumenti di regolazione della crisi ancora praticabili e le conseguenze della liquidazione sui beni e sui crediti pignorati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione significa leggere per tempo i segnali che preludono alla liquidazione giudiziale e organizzare la posizione del creditore, o del debitore, prima che il divieto dell’art. 150 cambi le regole del gioco. Per i debitori sotto le soglie, l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di affrontare con la stessa competenza la liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: lo stesso difensore segue l’opposizione agli atti, l’opposizione allo stato passivo e gli eventuali gradi successivi, senza dispersione di linea difensiva. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi presidiano processo esecutivo e procedura concorsuale, i secondi ricostruiscono flussi, date dei pagamenti, periodo sospetto e conteggi del credito da insinuare.

Chiusura: il tempo del creditore finisce, comincia quello del concorso

Quando si apre la liquidazione giudiziale, il pignoramento in corso non sparisce, ma cambia padrone: il curatore può subentrarvi o farlo dichiarare improcedibile, gli effetti conservativi restano a beneficio di tutti i creditori, le somme già assegnate vanno esaminate data per data, e i pagamenti del terzo successivi all’apertura sono il punto in cui si perdono più soldi. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Questa materia vive all’incrocio tra esecuzione individuale e procedure concorsuali, ed è per questo che lo Studio Monardo la affronta con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce le dinamiche della crisi prima e durante la liquidazione, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, per i casi in cui il debitore approda alla liquidazione controllata. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le date che contano e costruiremo la strategia per portare nel concorso tutto ciò che il tuo pignoramento ha conservato.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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