
Se la tua società partecipa a un sistema di cash pooling e una delle società del gruppo, la tua o un’altra, sta scivolando verso l’insolvenza, la risposta breve è sì: il cash pooling è uno dei rapporti più esposti quando una società del gruppo entra in crisi, perché concentra in un unico punto flussi di denaro, crediti e debiti reciproci che il curatore, i creditori e, nei casi peggiori, il pubblico ministero leggeranno con occhi molto diversi da quelli con cui li ha letti la tesoreria di gruppo negli anni buoni. La risposta lunga è questa pagina, e non è pensata per essere letta come un saggio: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, prima che sia qualcun altro a decidere al posto tuo cosa resta del pool.
Troverai otto mosse in sequenza: capire che contratto hai davvero firmato, fotografare i saldi, gestire il contratto quando si apre la liquidazione giudiziale, verificare le compensazioni, calcolare la postergazione dei crediti infragruppo, prepararti alle azioni revocatorie sulle rimesse, mettere al riparo gli amministratori dalla responsabilità civile e neutralizzare il rischio penale di bancarotta. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa e un check di completamento: non passare alla successiva finché la precedente non è chiusa.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il cash pooling in crisi è prima di tutto un problema di crisi d’impresa nei gruppi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata, anche nella sua versione di gruppo, è il luogo in cui i rapporti di tesoreria accentrata vanno ristrutturati prima che arrivi il curatore. E poiché dietro ogni pool ci sono quasi sempre soci e amministratori persone fisiche che hanno garantito le linee di credito del gruppo, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC consente di seguire anche il versante personale della crisi, quando le garanzie vengono escusse.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere in quale posizione ti trovi. Il cash pooling non produce lo stesso rischio per tutti: cambia moltissimo se sei la società capofila (la cosiddetta pooler, di solito la holding), una società partecipante con saldo strutturalmente attivo, una partecipante cronicamente in rosso, un amministratore, un socio garante o un creditore esterno che si chiede dove siano finiti i soldi della sua debitrice. Rispondi a queste quattro domande, con i documenti davanti.
Prima domanda: quale società è in crisi, e a che punto è? Una cosa è la tensione di liquidità di una controllata ancora gestibile in composizione negoziata; altra cosa è una domanda di apertura della liquidazione giudiziale già depositata, o già accolta con sentenza. Il calendario delle mosse dipende da questa data: molti effetti del Codice della crisi si misurano “all’indietro” a partire dal deposito della domanda (un anno, sei mesi, cinque anni) e “in avanti” dall’apertura della procedura. Se non sai ancora se la domanda è stata depositata, verificalo subito presso la cancelleria del tribunale competente o tramite il registro delle imprese.
Seconda domanda: il tuo pool è zero balancing o notional? Nel primo modello i saldi dei conti delle partecipate vengono azzerati ogni giorno (o con altra periodicità) e trasferiti fisicamente sul conto della capofila: ogni trasferimento genera un credito o un debito infragruppo. Nel secondo modello il denaro non si muove: la banca calcola gli interessi su un saldo virtuale aggregato, ma quasi sempre pretende garanzie incrociate tra le società. Nel primo caso il rischio principale è sui crediti e debiti infragruppo e sulle rimesse; nel secondo è sulle garanzie e sulla responsabilità solidale verso la banca.
Terza domanda: esiste un contratto scritto, approvato dagli organi amministrativi, con condizioni definite? Tassi attivi e passivi, limiti di affidamento per ciascuna partecipante, durata, recesso, rendicontazione periodica, clausole di uscita in caso di crisi. Se la risposta è “no” o “non so”, il tuo rischio, soprattutto penale, sale di colpo: come vedrai nella mossa 8, la giurisprudenza penale guarda proprio alla formalizzazione del rapporto per distinguere la gestione di tesoreria lecita dalla distrazione.
Quarta domanda: qual è il saldo infragruppo della società in crisi, oggi e un anno fa? Ti serve l’estratto del conto di pool (non solo quello bancario), con tutti i movimenti degli ultimi dodici mesi e, se possibile, degli ultimi cinque anni. Senza questo dato non puoi stimare né la postergazione né l’esposizione revocatoria.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| La controllata è in tensione ma non c’è ancora alcuna domanda depositata | Mossa 1, poi 2 | Hai tempo per riqualificare e formalizzare il contratto e ricostruire i saldi |
| È già aperta la composizione negoziata (anche di gruppo) | Mossa 2, poi 4 e 5 | I saldi vanno trasparenti verso l’esperto; compensazioni e postergazione condizionano il piano |
| È stata depositata la domanda di liquidazione giudiziale | Mossa 2, poi 3 | Il contratto sta per diventare “pendente”; ogni movimento ulteriore è a rischio |
| La liquidazione giudiziale è già aperta | Mossa 3, poi 4, 5, 6 | Il curatore decide sul contratto; tu prepari domanda di ammissione o difese |
| Hai ricevuto una citazione in revocatoria o di inefficacia | Mossa 6 | I termini processuali corrono: le difese vanno costruite subito |
| Sei amministratore e temi azioni di responsabilità | Mosse 7 e 8 | La ricostruzione documentale delle decisioni sul pool è la tua difesa |
| Sei socio o fideiussore persona fisica delle linee del pool | Mossa 2, poi scenari di deviazione | L’escussione delle garanzie può aprire una crisi personale da gestire con gli strumenti del sovraindebitamento |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua posizione in una di queste righe. Se ti riconosci in più righe, cosa frequente per gli amministratori della holding, segui l’ordine numerico delle mosse: ciascuna prepara i dati che servono alla successiva.
Mossa 1 — Leggi il contratto di cash pooling come lo leggerà il curatore
Obiettivo della mossa: stabilire con precisione quale contratto regola il tuo pool e quale disciplina concorsuale gli si applicherà, perché da questa qualificazione dipende tutto ciò che accade dopo: scioglimento, subentro, compensazione, revocatoria.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima che venga depositata una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale. Dopo quel momento, ogni modifica contrattuale sarà esaminata con sospetto e potrà essere essa stessa oggetto di azioni di inefficacia. Se la composizione negoziata è già in corso, la revisione del contratto va condivisa con l’esperto.
Come si esegue
Il cash pooling non è un contratto tipico: il codice civile non lo disciplina. Nella prassi è un accordo quadro che combina elementi di contratti diversi, e la sua qualificazione giuridica è oggetto di dibattito. Le ricostruzioni più ricorrenti sono quattro, e tu devi capire quale descrive meglio il tuo contratto:
- Conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.): le parti annotano reciprocamente le rimesse, che restano inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto, quando si calcola il saldo. È la lettura più naturale per il zero balancing con regolazione periodica del saldo.
- Mandato (art. 1703 c.c.): la capofila agisce come mandataria delle partecipanti nella gestione della liquidità e nei rapporti con la banca. È la lettura che valorizza il ruolo “gestorio” della pooler.
- Finanziamento reciproco o mutuo: ogni trasferimento dal conto della partecipante a quello della capofila è un prestito alla capofila; ogni copertura del saldo negativo è un prestito alla partecipante. È la lettura che più interessa al curatore quando deve applicare la postergazione.
- Apertura di credito infragruppo: la capofila mette a disposizione di ciascuna partecipante una linea entro un limite prestabilito. È la lettura tipica quando il contratto fissa massimali di utilizzo.
Per capire in quale categoria ricade il tuo pool, prendi il contratto (o, se manca, le delibere e le lettere di adesione) e segna su un foglio: chi è titolare del conto principale verso la banca; se i trasferimenti sono automatici o richiedono una disposizione; se i saldi producono interessi infragruppo e a quale tasso; se esistono limiti di affidamento per ciascuna società; come si chiude il rapporto e come si regolano i saldi; se il contratto prevede clausole di uscita in caso di crisi o di procedura concorsuale di una partecipante.
Poi verifica le formalità interne: delibera dell’organo amministrativo di ciascuna società aderente, motivazione delle decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento (l’art. 2497-ter c.c. impone di motivare analiticamente le decisioni delle società soggette a direzione e coordinamento quando ne sono influenzate), pubblicità della soggezione alla direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.), indicazione dei rapporti con la capogruppo in nota integrativa e relazione sulla gestione.
La base giuridica
Oltre agli artt. 1823 e 1703 c.c., la qualificazione rileva soprattutto per il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024): l’art. 172 detta la regola generale sui contratti pendenti nella liquidazione giudiziale, mentre l’art. 175 prevede che i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione si sciolgano con l’apertura della liquidazione giudiziale e regola il mandato in modo diverso a seconda che in procedura finisca il mandante o il mandatario. A seconda di come qualifichi il pool, il contratto può sciogliersi automaticamente oppure restare sospeso in attesa della scelta del curatore: la differenza, come vedrai nella mossa 3, cambia i tempi e il destino dei saldi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che il contratto non esiste, o che esiste solo un accordo con la banca (per il notional pooling) e nessun accordo interno tra le società del gruppo. In questo caso non improvvisare un contratto retrodatato: sarebbe un errore grave, con rilievo anche penale. La strada corretta è documentare la prassi effettivamente seguita (estratti, mail della tesoreria, report periodici, verbali), formalizzare da ora in avanti le regole con delibere datate e motivate, e far emergere con trasparenza la situazione pregressa nel piano o nella composizione negoziata.
Un secondo imprevisto è un contratto che prevede clausole di risoluzione automatica in caso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Sappi che il Codice della crisi limita l’efficacia di queste clausole in diversi strumenti (ad esempio, nella composizione negoziata, l’art. 18 impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori). Non dare per scontato che la clausola funzioni.
Check di completamento
- Hai una scheda di una pagina che indica la qualificazione più probabile del contratto (conto corrente, mandato, finanziamento, apertura di credito) e gli elementi testuali che la sostengono.
- Hai raccolto delibere di adesione, motivazioni ex art. 2497-ter c.c. e prova della pubblicità della direzione e coordinamento, oppure hai annotato che mancano.
- Hai individuato eventuali clausole di uscita, recesso o risoluzione legate alla crisi.
Mossa 2 — Fotografa i saldi infragruppo alle date che contano
Obiettivo della mossa: ricostruire, società per società, il saldo verso il pool e i flussi in entrata e in uscita alle date che il Codice della crisi considera rilevanti, così da sapere in anticipo cosa sarà postergato, cosa sarà revocabile e cosa sarà compensabile.
Quando va fatta
Immediatamente dopo la mossa 1. Se una domanda è già stata depositata, la ricostruzione va fatta prima possibile, perché il curatore la farà comunque e tu devi arrivarci prima di lui, con i tuoi numeri.
Come si esegue
Costruisci una tabella per ciascuna società partecipante con queste colonne: data, movimento (trasferimento verso il pool o dal pool), importo, saldo progressivo infragruppo, causale (azzeramento automatico, copertura di scoperto, pagamento di fornitori di gruppo, interessi infragruppo, commissioni). Poi segna sulla linea del tempo almeno queste date:
- la data di deposito della domanda (di apertura della liquidazione giudiziale o di accesso a uno strumento di regolazione): è il punto di partenza dei periodi “sospetti”;
- sei mesi prima del deposito: periodo rilevante per la revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e degli atti a titolo oneroso ai sensi dell’art. 166, comma 2, CCII;
- un anno prima del deposito: periodo rilevante per la postergazione dei finanziamenti infragruppo ai sensi dell’art. 292 CCII e per l’inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 164 CCII; è anche il periodo di riferimento delle revocatorie di atti anormali ex art. 166, comma 1;
- cinque anni prima del deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale: periodo coperto dall’azione di inefficacia fra imprese del gruppo prevista dall’art. 290 CCII;
- la data di apertura della procedura: momento in cui il contratto diventa pendente e si cristallizzano i crediti concorsuali.
Per ciascun periodo calcola: saldo iniziale, saldo finale, massimo e minimo, somma dei trasferimenti verso la capofila e somma dei trasferimenti dalla capofila. Per ogni società indica anche il patrimonio netto e il rapporto tra indebitamento e patrimonio nei bilanci dell’ultimo biennio: ti servirà per valutare se i finanziamenti infragruppo sono stati concessi in una situazione di “eccessivo squilibrio”, presupposto della postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. richiamato dall’art. 2497-quinquies c.c.
Se il pool è notional, la fotografia cambia oggetto: devi censire le garanzie incrociate rilasciate alla banca, i limiti di ciascuna garanzia, la clausola di compensazione bancaria tra i conti del gruppo e i saldi effettivi di ciascun conto. In caso di crisi di una partecipante, la banca tenderà a compensare il saldo passivo di questa con i saldi attivi delle altre, se il contratto glielo consente.
La base giuridica
Artt. 164, 166, 290 e 292 CCII per le date; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. per i presupposti della postergazione; art. 2497-bis c.c. per l’individuazione del perimetro della direzione e coordinamento. La Cassazione ha chiarito che la postergazione colpisce il diritto alla restituzione dei finanziamenti del socio o di chi esercita direzione e coordinamento anche quando il finanziamento è stato effettuato in forme diverse dal contratto di credito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025): è proprio il caso dei flussi di tesoreria accentrata, che raramente sono “mutui” in senso formale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un sistema informativo che registra solo i saldi bancari e non quelli infragruppo, oppure un pool in cui la capofila ha usato la liquidità raccolta per pagare debiti propri o di altre società senza registrare l’imputazione. Qui la ricostruzione richiede un lavoro contabile vero, che va affidato a un commercialista con accesso ai mastrini delle singole società e agli estratti del conto principale. Non accontentarti dei report gestionali di tesoreria: il curatore e, se si arriva al penale, il consulente del pubblico ministero lavoreranno sulle scritture contabili e sugli estratti bancari.
Gli indicatori che devono farti sospendere l’azzeramento
La fotografia dei saldi serve anche a decidere quando fermare l’automatismo. Il Codice della crisi offre un parametro utile: l’art. 3 CCII, oltre a imporre assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, elenca alcuni segnali di allarme che gli assetti devono far emergere, tra cui l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, e di esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, se rappresentano complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. A questi si aggiungono le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII.
Applica questi segnali alla singola partecipante, non al gruppo nel suo insieme. Il difetto strutturale del cash pooling, visto con gli occhi di chi deve rilevare la crisi, è proprio che il saldo aggregato del gruppo può essere positivo mentre una singola società è già insolvente: la liquidità delle consorelle maschera l’incapacità della partecipante di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi propri. Se una partecipante presenta uno o più di questi segnali, l’azzeramento automatico va sospeso o trasformato in trasferimenti autorizzati caso per caso, con delibera motivata. È anche il momento in cui l’organo amministrativo deve valutare l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o alla composizione negoziata.
Check di completamento
- Hai una tabella dei saldi infragruppo per ogni società, con le cinque date chiave evidenziate.
- Sai, per ogni società, se nell’ultimo anno è stata prevalentemente “finanziatrice” o “finanziata” del pool.
- Hai indicatori di bilancio sufficienti per discutere dell’eventuale squilibrio patrimoniale al momento dei finanziamenti.
Mossa 3 — Gestisci il contratto quando si apre la liquidazione giudiziale
Obiettivo della mossa: capire se, con l’apertura della liquidazione giudiziale di una società del pool, il contratto si scioglie automaticamente o resta sospeso in attesa della scelta del curatore, e comportarti di conseguenza per non perdere diritti né creare nuovi debiti a rischio.
Quando va fatta
Dal giorno del deposito della domanda di liquidazione giudiziale e, con la massima urgenza, nei giorni successivi alla sentenza di apertura. Se sei una società in bonis del gruppo, ogni movimento eseguito sul pool dopo l’apertura verso o dalla società in liquidazione è potenzialmente inefficace e va bloccato.
Come si esegue
Parti dalla qualificazione fatta nella mossa 1.
Se il pool è qualificabile come conto corrente, la regola dell’art. 175 CCII è lo scioglimento per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale: il conto si chiude e si calcola il saldo alla data di apertura. Se il saldo è a favore della società in liquidazione, il curatore lo richiederà alla controparte; se è a favore della controparte, questa dovrà insinuarsi al passivo.
Se il pool è qualificabile come mandato, devi distinguere: se in liquidazione giudiziale finisce la capofila-mandataria, il mandato si scioglie; se in liquidazione finisce una partecipante-mandante, il curatore può valutare se subentrare, e in tal caso il credito della mandataria per l’attività successiva all’apertura riceve un trattamento diverso da quello dei crediti anteriori.
Se il pool è un contratto atipico non riconducibile a quelle figure, si applica la regola generale dell’art. 172 CCII: l’esecuzione del contratto resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare (assumendo gli obblighi relativi) o di sciogliersi. Il contraente in bonis può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
In pratica, nei giorni immediatamente successivi all’apertura devi:
- sospendere i trasferimenti automatici da e verso la società in liquidazione, istruendo la banca e la tesoreria di gruppo per iscritto;
- calcolare il saldo alla data di apertura, con il dettaglio dei movimenti dell’ultimo giorno (gli azzeramenti automatici possono essere eseguiti a fine giornata, e la loro collocazione temporale prima o dopo l’apertura cambia tutto);
- scrivere al curatore comunicando l’esistenza del contratto, il saldo calcolato, la qualificazione che ritieni corretta e, se il contratto non si è sciolto automaticamente, chiedendo che dichiari se intende subentrare;
- se sei creditore della società in liquidazione per il saldo del pool, predisporre la domanda di ammissione al passivo con l’indicazione del titolo (il contratto) e dei documenti contabili, tenendo conto che il credito potrebbe essere postergato (mossa 5).
Se la società in crisi non è ancora in liquidazione ma ha avviato un concordato preventivo, cambia il quadro: il Codice della crisi consente al debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti con autorizzazione del tribunale (art. 97 CCII) e limita le clausole che consentono alla controparte di risolvere o modificare il contratto per il solo deposito della domanda (art. 94-bis CCII). Se è in corso una composizione negoziata, vale la tutela dell’art. 18 sui contratti pendenti per i creditori interessati dalle misure protettive.
La base giuridica
Artt. 172 e 175 CCII per la liquidazione giudiziale; artt. 94-bis e 97 CCII per il concordato preventivo; art. 18 CCII per la composizione negoziata. Ricorda che queste regole riproducono, con adattamenti, quelle della legge fallimentare (artt. 72 e 78 l.fall.): parte della giurisprudenza formatasi sul fallimento resta utile per interpretare il nuovo Codice, ma va usata con cautela e dichiarando sempre la norma di riferimento.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente: il sistema di zero balancing continua a girare in automatico dopo l’apertura, e la capofila “spazza” il saldo attivo della società in liquidazione o, al contrario, copre il suo saldo passivo. Nel primo caso il curatore chiederà la restituzione integrale di quanto prelevato, perché il pagamento è inefficace rispetto ai creditori; nel secondo la capofila si ritrova con un credito sorto dopo l’apertura che difficilmente potrà far valere come prededucibile, salvo che il curatore abbia scelto di subentrare. La soluzione è bloccare i flussi il giorno stesso in cui si ha notizia dell’apertura e, se movimenti sono già avvenuti, documentarli e regolarli subito con il curatore, invece di attendere la sua iniziativa.
Un secondo imprevisto: la banca del notional pooling recede da tutte le linee del gruppo invocando l’insolvenza di una sola società. Qui la mossa giusta dipende dal contratto bancario e dagli strumenti attivi: in composizione negoziata le misure protettive e la trattativa con l’esperto possono offrire una sede per negoziare la prosecuzione del rapporto.
Il pool nel concordato preventivo di gruppo
Se il gruppo, anziché subire la liquidazione giudiziale di una partecipante, sceglie di presentare un concordato preventivo di gruppo, il cash pooling cambia ruolo: da problema diventa uno degli strumenti del piano. Il Codice consente alle imprese del gruppo di presentare con un unico ricorso un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti (art. 284 CCII), e ammette che il piano preveda operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, a condizione che un professionista indipendente attesti che tali operazioni sono necessarie alla continuità aziendale delle imprese per le quali essa è prevista e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo (art. 285 CCII).
Per te questo significa tre cose operative. Primo: il piano deve descrivere in modo esplicito come funzionerà il pool durante l’esecuzione del concordato, quali flussi sono ammessi, con quali limiti e con quale rendicontazione. Secondo: il professionista indipendente deve poter verificare i saldi pregressi e quelli futuri, quindi la tabella della mossa 2 è un documento che finisce direttamente nel fascicolo dell’attestazione. Terzo: i creditori delle singole società, che restano distinte anche nel concordato di gruppo, guarderanno con attenzione se i trasferimenti infragruppo previsti dal piano sacrificano i creditori di una società a vantaggio di quelli di un’altra; il Codice consente loro di far valere questo pregiudizio in sede di omologazione. Un pool ridisegnato all’interno del piano, con regole chiare e attestate, è molto più difendibile di un pool lasciato girare con le regole di prima.
Check di completamento
- I flussi automatici verso e dalla società in liquidazione sono bloccati, con istruzione scritta alla banca.
- Hai calcolato e documentato il saldo alla data di apertura.
- Hai inviato al curatore una comunicazione scritta con qualificazione del contratto e, se necessario, richiesta di scelta ex art. 172 CCII.
Mossa 4 — Verifica quali compensazioni sono davvero opponibili
Obiettivo della mossa: stabilire se i crediti e i debiti infragruppo tra la società in liquidazione e le altre società del pool possono compensarsi, riducendo l’esposizione, oppure se ciascuna partita dovrà essere trattata separatamente, con il rischio di pagare per intero un debito e di incassare in moneta concorsuale (o di non incassare affatto) il credito.
Quando va fatta
Dopo aver calcolato il saldo alla data di apertura (mossa 3) e prima di presentare la domanda di ammissione al passivo o di rispondere alla richiesta di pagamento del curatore.
Come si esegue
Il punto di partenza è l’art. 155 CCII: i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore in liquidazione giudiziale i propri crediti verso lo stesso, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura. È una regola di favore, che deroga alla par condicio creditorum: chi è contemporaneamente creditore e debitore della società in liquidazione si soddisfa “trattenendo” il proprio debito. La compensazione però non opera se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda di apertura o nell’anno anteriore.
Nel cash pooling la compensazione si presenta su due livelli.
Primo livello: compensazione interna al pool. Se il pool è un conto corrente, la “compensazione” è in realtà il meccanismo stesso del conto: alla chiusura si calcola un unico saldo. Il problema non è tanto se compensare, quanto quali partite entrano nel saldo e quali no (ad esempio, le rimesse successive all’apertura non entrano).
Secondo livello: compensazione tra il saldo del pool e altri rapporti infragruppo. Pensa alla capofila che vanta un credito di pool verso la società in liquidazione e, al tempo stesso, le deve pagare fatture per servizi, royalties o canoni. Oppure alla partecipante in bonis che è creditrice del pool ma debitrice della società in liquidazione per forniture. Qui la compensazione ex art. 155 è in astratto possibile, ma devi verificare tre cose:
- la reciprocità: i crediti devono intercorrere tra le stesse parti. Se il pool è gestito dalla capofila, la partecipante in bonis è creditrice della capofila, non della società in liquidazione: non puoi compensare un credito verso la holding con un debito verso la sorella in liquidazione, perché si tratta di soggetti giuridici distinti, salvo meccanismi contrattuali specifici la cui opponibilità al curatore è tutta da verificare;
- l’anteriorità: i presupposti dei due crediti devono essere anteriori all’apertura della procedura;
- la natura del credito: se il tuo credito è postergato (mossa 5), la compensazione diventa fortemente contestabile. Il curatore obietterà, con argomenti solidi, che compensare un credito che per legge deve essere soddisfatto dopo tutti gli altri equivale a pagarlo prima degli altri, eludendo la postergazione. Considera quindi la compensazione di crediti postergati come una strada ad alto rischio di contenzioso, da percorrere solo dopo un’analisi accurata.
Una nota specifica per le società di gruppo coinvolte nella composizione negoziata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il modo in cui l’esperto valuta i rapporti infragruppo nel percorso di risanamento: nella composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII) le compensazioni e le regolazioni dei saldi del pool sono uno dei temi su cui la trasparenza verso l’esperto e verso i creditori conta di più, perché una compensazione eseguita in silenzio durante le trattative può compromettere la credibilità dell’intero percorso.
La base giuridica
Art. 155 CCII (compensazione nella liquidazione giudiziale, corrispondente all’art. 56 l.fall.); artt. 1241 ss. c.c. per i presupposti generali della compensazione; artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. e art. 292 CCII per i limiti derivanti dalla postergazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico: la società in bonis ha già “compensato” di fatto, trattenendo pagamenti dovuti alla società in crisi a copertura del saldo di pool nei mesi precedenti l’apertura. Questa non è la compensazione legale dell’art. 155, che opera dopo l’apertura: è un’estinzione di debiti avvenuta prima, che il curatore può aggredire come pagamento revocabile (mossa 6) o, se il credito era postergato, come rimborso inefficace ai sensi dell’art. 164 CCII. In questo caso non negare l’evidenza: ricostruisci le operazioni, valuta se puoi dimostrare l’assenza dei presupposti della revocatoria o della postergazione, e considera una transazione con il curatore prima di arrivare al giudizio.
Check di completamento
- Hai un elenco di tutti i rapporti di dare e avere tra la tua società e quella in liquidazione, con indicazione delle parti esatte di ciascun rapporto.
- Per ogni coppia di crediti hai verificato reciprocità, anteriorità e natura (ordinaria o postergata).
- Hai individuato le “compensazioni di fatto” già eseguite prima dell’apertura e valutato il rischio di revocatoria.
Mossa 5 — Calcola la postergazione dei crediti infragruppo nel pool
Obiettivo della mossa: stabilire quali crediti infragruppo derivanti dal pool saranno soddisfatti solo dopo tutti gli altri creditori, e in quale misura, così da sapere quanto vale davvero, in procedura, il credito della capofila o della partecipante finanziatrice.
Quando va fatta
Prima di depositare la domanda di ammissione al passivo, prima di qualsiasi accordo con il curatore e, se il gruppo è in composizione negoziata o prepara un concordato, prima di scrivere il piano: un piano che tratta come chirografari ordinari crediti che la legge vuole postergati rischia di essere contestato dai creditori e dal tribunale.
Come si esegue
Due discipline concorrono, e devi applicarle entrambe.
La postergazione “civilistica” (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.). L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. L’art. 2497-quinquies c.c. estende la stessa regola ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita su di essa direzione e coordinamento o da altri soggetti ad essa sottoposti. Per applicarla al pool devi quindi verificare, per ciascun periodo di saldo passivo della società in crisi, se ricorrevano quei presupposti di squilibrio.
Su questa disciplina la Cassazione ha fornito indicazioni molto utili per il cash pooling:
– la postergazione riguarda i finanziamenti “anomali”, cioè quelli che sostituiscono capitale di rischio in una situazione di squilibrio, non qualsiasi credito del socio, e chi la invoca deve provarne i presupposti (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16393 del 24 luglio 2007, pronuncia anteriore al Codice della crisi ma tuttora richiamata);
– la postergazione opera anche se il finanziamento non ha la forma di un contratto di credito (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025): un saldo passivo di pool coperto dalla capofila non sfugge alla regola solo perché nessuno ha firmato un “mutuo”;
– sono postergati anche i finanziamenti “discendenti” che la controllante fa arrivare alla controllata attraverso un’altra società da essa controllata, che a sua volta controlla la finanziata (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025): nei pool a più livelli, l’interposizione di una sub-holding non neutralizza la postergazione;
– la disciplina è tipica delle società di capitali e non si estende automaticamente a enti di diversa natura, come una fondazione finanziata dall’ente pubblico che l’ha costituita (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403 del 4 agosto 2025): se nel tuo “gruppo” ci sono enti non societari, la loro posizione va valutata a parte.
La postergazione “concorsuale” (art. 292 CCII). Nel Codice della crisi, l’art. 292 prevede che, quando si apre la liquidazione giudiziale di una società del gruppo, i crediti derivanti da finanziamenti infragruppo effettuati dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura o nell’anno anteriore siano postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, e che ai rimborsi eseguiti nell’anno anteriore si applichi l’art. 164 CCII. La norma fa salvi i finanziamenti prededucibili previsti dall’art. 102 CCII ed è stata ritoccata dal D.Lgs. 136/2024. Il punto più importante per chi gestisce un pool è che la regola concorsuale riguarda i flussi infragruppo in entrambe le direzioni: non solo i finanziamenti dalla capofila alla controllata, ma anche quelli dalla controllata verso chi esercita direzione e coordinamento. Una partecipante con saldo attivo che, attraverso gli azzeramenti, ha di fatto finanziato la holding nell’ultimo anno, se la holding finisce in liquidazione giudiziale, rischia di vedersi postergare il proprio credito di pool.
In pratica:
1. riprendi la tabella della mossa 2 e isola, per la società in liquidazione, i saldi infragruppo maturati nell’anno anteriore al deposito della domanda e dopo il deposito;
2. per i saldi più risalenti, verifica caso per caso se ricorrevano i presupposti dell’art. 2467 c.c. (squilibrio patrimoniale, situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento);
3. distingui i crediti da finanziamento (coperture di scoperto, trasferimenti di liquidità) dai crediti di natura commerciale (servizi resi dalla capofila, riaddebito di costi), che di regola non sono postergati;
4. calcola il credito che potrai insinuare come chirografario ordinario e quello che dovrai insinuare come postergato, e prevedi realisticamente che quest’ultimo, nella maggior parte delle liquidazioni giudiziali, avrà un recupero molto basso o nullo.
La base giuridica
Artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; artt. 164, 292 e 102 CCII. In composizione negoziata di gruppo, l’art. 25 CCII contiene una disciplina particolare per i finanziamenti infragruppo eseguiti durante le trattative, che a determinate condizioni di informativa e di assenza di opposizione dell’esperto possono sottrarsi alla postergazione: se la tua società sta per immettere liquidità in una consorella in crisi durante la composizione negoziata, questa è la strada da verificare con l’esperto prima di eseguire il trasferimento.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che il curatore qualifichi come postergato anche un credito che tu ritieni commerciale, o che consideri “finanziamento” l’intero saldo del pool senza distinguere. La difesa si costruisce con i documenti della mossa 2: causali dei movimenti, fatture infragruppo, contratti di servizi, prova che in determinati periodi la società non versava in squilibrio. Se il credito viene ammesso come postergato e tu non sei d’accordo, valuta l’opposizione allo stato passivo nei termini previsti dal Codice.
Check di completamento
- Hai suddiviso il credito infragruppo in tre parti: ordinario, postergato ex art. 292 CCII, postergato ex artt. 2467/2497-quinquies c.c.
- Hai documentato la natura (finanziaria o commerciale) di ogni componente.
- Hai valutato, se il gruppo è in composizione negoziata, se nuovi finanziamenti infragruppo possono beneficiare della disciplina dell’art. 25 CCII.
Mossa 6 — Preparati alle azioni revocatorie e di inefficacia sulle rimesse
Obiettivo della mossa: stimare in anticipo quali flussi verso il pool il curatore della società in liquidazione potrà recuperare, e preparare le difese (se sei la capofila o la consorella beneficiaria) o le azioni (se sei un creditore che vuole sapere cosa può tornare nell’attivo).
Quando va fatta
Appena aperta la liquidazione giudiziale, e in ogni caso quando ricevi una lettera del curatore che chiede la restituzione di somme. Ricorda che le azioni del curatore sono soggette a termini di decadenza decorrenti dall’apertura della procedura e dal compimento dell’atto (art. 170 CCII): non dare per scontato che il curatore aspetti.
Come si esegue
Il curatore ha a disposizione almeno quattro strumenti, che si sovrappongono e che devi valutare uno per uno.
1. L’inefficacia dei rimborsi di finanziamenti postergati (art. 164, comma 2, CCII e art. 292 CCII). Se nell’anno anteriore al deposito della domanda la società in crisi ha “rimborsato” alla capofila o a una consorella finanziamenti postergati, ad esempio trasferendo sul pool liquidità che ha ridotto un saldo passivo maturato in situazione di squilibrio, quei rimborsi sono privi di effetto rispetto ai creditori. Qui il curatore non deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza: basta la natura del finanziamento e la collocazione temporale del rimborso.
2. La revocatoria dei pagamenti e degli atti a titolo oneroso (art. 166, comma 2, CCII). I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda sono revocabili se il curatore prova che la controparte conosceva lo stato di insolvenza. Nei rapporti con la capofila questa prova è spesso agevole: chi gestisce la tesoreria del gruppo vede ogni giorno i saldi della partecipante.
3. La revocatoria degli atti anormali (art. 166, comma 1, CCII). Pagamenti con mezzi anormali, atti sproporzionati, garanzie per debiti preesistenti: qui la conoscenza dell’insolvenza è presunta e spetta alla controparte provare di non averla avuta.
4. L’azione di inefficacia fra imprese del gruppo (art. 290 CCII). È lo strumento più temibile per chi gestisce un pool. Il curatore della liquidazione giudiziale di una società del gruppo può chiedere la dichiarazione di inefficacia degli atti e dei contratti compiuti nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2497, primo comma, c.c. La prova di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto spetta alla società beneficiaria, non al curatore. Il richiamo all’art. 2497 c.c. apre però lo spazio alla difesa dei vantaggi compensativi: se il pregiudizio risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, o è stato eliminato con operazioni a ciò dirette, l’atto non è aggredibile.
Attenzione alle rimesse. Il Codice della crisi esenta dalla revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore verso la banca (art. 166, comma 3, CCII). Questa esenzione è scritta per il rapporto con la banca, e il trasferimento di liquidità verso il conto della capofila non è, in sé, una rimessa sul conto bancario della società in crisi: non costruire la tua difesa sul presupposto che l’esenzione si estenda automaticamente ai flussi del pool. È un punto su cui il dibattito interpretativo è aperto e che va valutato sul contratto concreto. Sul rapporto con la banca, invece, tieni conto che la Cassazione, nel marzo 2026, con tre pronunce gemelle della Prima Sezione civile (nn. 5847, 5848 e 5849 del 2026), ha ridisegnato la ripartizione dell’onere della prova nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario sotto la legge fallimentare: il curatore deve individuare le rimesse, collocarle nel periodo sospetto, dimostrare il saldo negativo e la conoscenza dell’insolvenza, mentre spetta alla banca allegare e provare i fatti impeditivi, come la natura ripristinatoria della rimessa o la riduzione non durevole dell’esposizione. I commentatori ritengono che la stessa logica si applichi all’art. 166 CCII. Nel notional pooling, dove il rapporto rilevante è proprio quello con la banca, queste pronunce pesano direttamente.
In pratica, se sei la capofila:
1. ricostruisci, per i cinque anni anteriori, i flussi netti dalla società in liquidazione verso il gruppo;
2. per ciascun flusso significativo prepara la documentazione dei vantaggi compensativi: servizi ricevuti, garanzie prestate dal gruppo, accesso a linee di credito a condizioni migliori, coperture di saldi passivi in altri periodi;
3. verifica se esistono operazioni successive dirette a compensare il pregiudizio (ad esempio, rinunce a crediti, apporti, coperture);
4. stima l’esposizione massima e valuta una proposta transattiva al curatore, se i documenti non reggono.
La base giuridica
Artt. 164, 166, 170 e 290 CCII; art. 2497, primo comma, c.c.; per le rimesse bancarie, art. 166, comma 3, CCII e, sotto la legge fallimentare, art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. come interpretato dalle pronunce del marzo 2026.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è l’assenza di documentazione sui vantaggi compensativi: il gruppo ne ha goduto (la società in crisi non avrebbe mai ottenuto credito da sola), ma nessuno lo ha scritto. In questo caso la prova va costruita ex post con dati oggettivi: condizioni di tasso ottenute dal pool rispetto a quelle di mercato per una società con quel rating, servizi centralizzati effettivamente erogati, garanzie della holding rilasciate a favore della controllata. Una perizia contabile ben costruita può fare la differenza, ma non può inventare benefici che non ci sono stati.
Se sei un creditore esterno della società in crisi
Il piano finora è stato scritto per chi sta dentro il gruppo. Se invece sei un fornitore, un finanziatore o un dipendente della partecipante in crisi, le stesse mosse ti servono a capire dove cercare. Nella liquidazione giudiziale non sei tu a esercitare le azioni revocatorie e di inefficacia: le esercita il curatore, e il recupero va a beneficio di tutti i creditori. Ma puoi fare tre cose. Puoi segnalare al curatore, con osservazioni documentate, l’esistenza del pool e i flussi che ritieni pregiudizievoli, soprattutto se hai visto la società pagare regolarmente la capogruppo mentre i tuoi crediti restavano insoluti. Puoi esaminare lo stato passivo progettato e, se la capofila o le consorelle sono state ammesse come creditori ordinari per crediti che a tuo avviso dovevano essere postergati, valutare le contestazioni consentite dal Codice. Puoi infine seguire la relazione del curatore sulle cause del dissesto: è il documento in cui il pool verrà descritto e valutato. Nel concordato preventivo, invece, la tua leva è il voto e, se dissenziente, le contestazioni in sede di omologazione, in particolare quando il piano prevede trasferimenti infragruppo che a tuo avviso spostano valore dalla tua debitrice ad altre società del gruppo.
Check di completamento
- Hai una stima dell’esposizione revocatoria e di inefficacia per ciascuno dei quattro strumenti.
- Hai un fascicolo documentale sui vantaggi compensativi per i flussi più rilevanti.
- Conosci i termini di decadenza delle azioni del curatore rispetto alla data di apertura.
Mossa 7 — Metti al riparo gli amministratori dalla responsabilità civile
Obiettivo della mossa: verificare se le decisioni sul pool espongono gli amministratori della società in crisi, quelli della capofila e la capofila stessa ad azioni di responsabilità, e costruire la difesa documentale finché i documenti sono ancora nella disponibilità del gruppo.
Quando va fatta
Subito, in parallelo alle mosse 2-6. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la documentazione sociale passa al curatore, e la ricostruzione delle ragioni delle scelte diventa molto più difficile.
Come si esegue
Le azioni che il curatore può esercitare sono di tre tipi.
Responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.). La società che esercita direzione e coordinamento, agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde verso i soci e i creditori della società controllata per il pregiudizio arrecato all’integrità del patrimonio di questa. Risponde in solido chi ha preso parte al fatto lesivo o ne ha consapevolmente tratto beneficio. In caso di liquidazione giudiziale della controllata, l’azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore. Anche qui opera il limite dei vantaggi compensativi: non c’è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento o è integralmente eliminato. Un pool che ha drenato sistematicamente la liquidità della controllata in crisi per sostenere altre società del gruppo, senza contropartite, è l’esempio di scuola di questa responsabilità.
Responsabilità degli amministratori della società in crisi. Gli amministratori che hanno aderito al pool o lo hanno mantenuto quando la società era già in squilibrio rispondono verso la società e verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio (artt. 2392, 2394 c.c. per le s.p.a.; art. 2476 c.c. per le s.r.l.). Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. impone una gestione finalizzata alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. A monte, l’art. 2086, secondo comma, c.c. e l’art. 3 CCII impongono assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi: un pool che nasconde lo squilibrio della singola società nel saldo aggregato del gruppo è un assetto che il curatore contesterà.
Responsabilità degli amministratori della capofila. Chi ha deciso i trasferimenti o ha tollerato la prosecuzione dell’azzeramento nonostante i segnali di crisi della partecipante può essere chiamato a rispondere in solido ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, c.c.
In pratica:
1. raccogli tutte le delibere relative al pool, con le motivazioni (art. 2497-ter c.c.);
2. raccogli i report di tesoreria e gli eventuali documenti di monitoraggio della situazione delle singole partecipanti;
3. verifica se e quando l’organo di controllo o il revisore hanno segnalato criticità;
4. ricostruisci, per ogni periodo di crisi della partecipante, quali decisioni sono state prese sul pool (sospensione, limiti, prosecuzione) e perché;
5. se la società è ancora in bonis, valuta l’accesso tempestivo alla composizione negoziata: è anche uno strumento di protezione degli amministratori, perché documenta l’attivazione nella fase in cui la crisi era ancora reversibile.
La base giuridica
Artt. 2086, 2392, 2394, 2476, 2486, 2497, 2497-ter c.c.; artt. 3 e 255 CCII (le azioni di responsabilità esercitabili dal curatore).
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire che le delibere esistono ma sono generiche (“si approva l’adesione al sistema di tesoreria accentrata del gruppo”), senza alcuna valutazione dell’interesse della singola società. In questo caso la difesa si sposta sul piano sostanziale: dimostrare, con i dati della mossa 6, che la società ha ricevuto dal gruppo benefici concreti, e che le scelte erano ragionevoli alla luce delle informazioni disponibili al momento. Non sostituire documenti mancanti con documenti creati oggi: ricostruisci e dichiara.
Il ruolo dell’organo di controllo
Se la società in crisi ha un collegio sindacale o un sindaco unico, coinvolgilo. Il Codice della crisi attribuisce all’organo di controllo il dovere di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, l’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, e di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata (art. 25-octies CCII). Nel cash pooling questo significa che l’organo di controllo della partecipante deve guardare al saldo infragruppo della propria società, non al saldo del gruppo, e chiedersi se la permanenza nel pool alle condizioni correnti sia nell’interesse della società controllata. Una segnalazione tempestiva, seguita da una risposta motivata dell’organo amministrativo, è un elemento che pesa sia nella valutazione della responsabilità degli amministratori, sia in quella dei sindaci. Il silenzio dell’organo di controllo davanti a un pool che drena la liquidità di una società in squilibrio è uno dei rilievi più ricorrenti nelle azioni di responsabilità promosse dai curatori. Per l’amministratore, quindi, coinvolgere i sindaci prima di decidere la prosecuzione o la sospensione del pool non è una formalità: è parte della difesa.
Check di completamento
- Hai un fascicolo cronologico delle decisioni sul pool, con le relative motivazioni.
- Hai individuato i periodi in cui la partecipante era già in squilibrio e le decisioni prese in quei periodi.
- Hai valutato se l’accesso alla composizione negoziata o a un altro strumento è ancora possibile e utile.
Mossa 8 — Neutralizza il rischio penale: la bancarotta nel cash pooling
Obiettivo della mossa: valutare se i flussi del pool possono essere letti come distrazione o come pagamenti preferenziali in caso di liquidazione giudiziale della società partecipante, e predisporre la documentazione che consente di dimostrare che si trattava di gestione di tesoreria lecita e non di spoliazione della società.
Quando va fatta
Prima possibile, e comunque prima dell’apertura della liquidazione giudiziale: la relazione del curatore, che descrive le cause del dissesto e le eventuali responsabilità anche penali, arriva in tempi relativamente brevi, e quello che il curatore scrive sul pool è spesso il punto di partenza dell’indagine.
Come si esegue
Il Codice della crisi punisce come bancarotta fraudolenta chi distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa beni dell’imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 322 CCII) e, per le società, estende queste fattispecie agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (art. 329 CCII). È punito anche chi, prima o durante la procedura, a scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (bancarotta preferenziale). Sul piano civile, l’art. 2634, terzo comma, c.c. in materia di infedeltà patrimoniale stabilisce che non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
La giurisprudenza penale della Cassazione, formatasi sulla legge fallimentare ma pienamente utilizzabile per orientarsi anche sotto il Codice della crisi, ha costruito sul cash pooling un orientamento preciso, che puoi sintetizzare in due condizioni:
- una condizione formale: il rapporto infragruppo deve essere regolato da una antecedente e puntuale disciplina contrattuale, con condizioni definite. La Cassazione ha precisato che i consigli di amministrazione delle società coinvolte devono deliberare il contenuto dell’accordo, definendone oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi attivi e passivi e commissioni (Cass. pen., Sez. V, n. 39139 del 2023, decisione del 23 giugno 2023, depositata il 26 settembre 2023), e già in precedenza aveva richiesto la formalizzazione e la regolamentazione dei rapporti interni al gruppo (Cass. pen., Sez. V, n. 34457 del 2018, decisione del 5 aprile 2018);
- una condizione sostanziale: l’operazione deve inserirsi nella logica dei vantaggi compensativi. Il cash pooling è stato definito come il sistema con cui più società dello stesso gruppo accentrano la gestione delle disponibilità finanziarie in capo a un unico soggetto, di regola la holding, per compensare saldi attivi e passivi; l’operazione può non essere lesiva se la società apparentemente depauperata ottiene benefici dall’appartenenza al gruppo (Cass. pen., Sez. V, n. 37062 del 2022, decisione del 24 maggio 2022).
Accanto a queste, un limite invalicabile: il trasferimento di risorse a un’altra società del gruppo integra distrazione quando la società che cede versa in una situazione di crisi conclamata, senza garanzia di restituzione e al di fuori di un credibile piano di riassetto del gruppo (Cass. pen., Sez. V, n. 22860 del 2019, decisione del 1° marzo 2019; in termini Cass. pen., Sez. V, n. 51473 del 2019, decisione del 24 settembre 2019). E, per chiudere il cerchio, la Cassazione ha confermato che i pagamenti a favore della controllante non integrano automaticamente bancarotta quando rientrano in un contratto di cash pooling formalizzato e puntualmente regolato, mentre in assenza di tale regolamentazione la difesa diventa molto più difficile (Cass. pen., Sez. V, n. 26910 depositata il 14 giugno 2024, che ha rigettato il ricorso di un’amministratrice di società fallita).
In pratica:
1. verifica se il tuo pool soddisfa la condizione formale: contratto, delibere, limiti, tassi, commissioni (è la mossa 1, rivista con gli occhi del giudice penale);
2. verifica se soddisfa la condizione sostanziale: quali vantaggi ha ottenuto la società in crisi dall’appartenenza al pool (è la documentazione della mossa 6);
3. individua il momento in cui la crisi della partecipante è diventata conclamata e verifica cosa è accaduto al pool da quel momento: se l’azzeramento è proseguito drenando liquidità verso il gruppo senza contropartita e senza un piano di risanamento, quello è il punto di massimo rischio;
4. verifica i pagamenti eseguiti dalla società in crisi, nell’imminenza della procedura, a favore della capofila o di consorelle: possono essere letti come preferenziali rispetto ai creditori esterni.
La base giuridica
Artt. 322, 323 e 329 CCII (corrispondenti, con adattamenti, agli artt. 216, 217 e 223 l.fall.); art. 2634, terzo comma, c.c.; art. 2497, primo comma, c.c. per la nozione di vantaggi compensativi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è che la liquidazione giudiziale sia già aperta e il pool non soddisfi la condizione formale. In questo caso il lavoro difensivo si concentra sulla condizione sostanziale e sulla ricostruzione del momento in cui la crisi è diventata conclamata, con l’aiuto di un consulente contabile. Un secondo imprevisto è la contestazione della bancarotta preferenziale per pagamenti alla capofila: qui la difesa passa per la dimostrazione che i flussi erano esecuzione ordinaria e preesistente del contratto, non scelte selettive dettate dalla volontà di favorire il gruppo.
Check di completamento
- Hai una valutazione scritta del pool alla luce delle due condizioni (formale e sostanziale) indicate dalla Cassazione penale.
- Hai individuato la data della crisi conclamata e i flussi successivi.
- Hai isolato i pagamenti infragruppo dell’imminenza della procedura e la loro giustificazione contrattuale.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività delle mosse. Non descrivono casi reali.
Ipotesi di partenza comune. Gruppo con una holding capofila (pooler) e tre partecipanti, sistema di zero balancing giornaliero. La partecipante Beta, manifatturiera, ha patrimonio netto negativo dal bilancio dell’esercizio precedente. Al 30 aprile il saldo di pool di Beta è passivo per 742.915 €: la holding ha coperto gli scoperti giornalieri di Beta. Nei dodici mesi precedenti Beta ha anche trasferito al pool, per effetto degli azzeramenti, incassi da clienti per complessivi 1.183.460 €, mentre ha ricevuto coperture per 1.926.375 €.
Simulazione 1 — Chi agisce prima della domanda. Il 12 maggio gli amministratori di Beta, eseguite le mosse 1 e 2, rilevano lo squilibrio e accedono alla composizione negoziata, chiedendo misure protettive; la holding blocca l’azzeramento automatico e concorda con l’esperto un nuovo finanziamento infragruppo di 214.600 € per sostenere la produzione durante le trattative, con informativa all’esperto ai sensi della disciplina di gruppo. Esito possibile: il nuovo finanziamento è valutato nella cornice dell’art. 25 CCII; il saldo pregresso di 742.915 € resta un tema del piano (con ogni probabilità postergato), ma il flusso di incassi di Beta non viene più drenato verso il gruppo, la crisi è documentata come affrontata tempestivamente e le decisioni degli amministratori sono tracciate.
Simulazione 2 — Chi aspetta la liquidazione giudiziale. Nessuna mossa viene fatta. Il 9 ottobre un fornitore deposita la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Beta; la sentenza arriva il 27 novembre. Fino al 27 novembre l’azzeramento continua: Beta trasferisce al pool altri 386.240 € di incassi. Esito possibile: la holding si insinua per 742.915 €, ma il curatore eccepisce che il credito deriva da finanziamenti in situazione di squilibrio e chiede l’ammissione in postergazione (artt. 2497-quinquies c.c. e 292 CCII); contestualmente il curatore agisce per l’inefficacia dei “rimborsi” eseguiti con gli azzeramenti dell’anno anteriore alla domanda (art. 164 CCII) e, per i flussi più risalenti, con l’azione dell’art. 290 CCII, nella quale la holding deve provare di non aver conosciuto il pregiudizio. La relazione del curatore descrive il pool come strumento di drenaggio della liquidità di una società in crisi conclamata.
Simulazione 3 — La compensazione che non regge. La holding, nella stessa ipotesi della simulazione 2, deve a Beta 58.330 € per fatture di lavorazione e pensa di compensarli con il proprio credito di pool. Esito possibile: la compensazione ex art. 155 CCII richiede reciprocità e anteriorità (presenti), ma il credito della holding è con tutta probabilità postergato; il curatore contesta la compensazione e chiede il pagamento integrale dei 58.330 €. La holding paga in moneta piena e incassa, sul credito postergato, solo dopo tutti gli altri creditori. Se avesse eseguito la mossa 5 per tempo, avrebbe saputo che questa era la previsione più realistica e avrebbe potuto negoziarla nel piano.
Simulazione 4 — Il rovescio: la holding in crisi. Ipotizza ora che sia la holding a finire in liquidazione giudiziale e che la partecipante Gamma, con saldo strutturalmente attivo, vanti verso il pool un credito di 497.180 €, accumulato quasi interamente negli undici mesi anteriori alla domanda. Esito possibile: poiché l’art. 292 CCII considera anche i finanziamenti dalla società sottoposta a direzione e coordinamento verso chi la esercita, il credito di Gamma rischia la postergazione; Gamma, che pensava di essere un creditore ordinario, si ritrova con un credito di scarsissimo valore e una crisi di liquidità propria. Se Gamma avesse eseguito la mossa 2 per tempo, avrebbe chiesto la riduzione del proprio saldo attivo o garanzie, quando la holding era ancora in bonis.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il cash pooling non è “a rischio” in astratto: diventa pericoloso nel momento in cui una partecipante entra in crisi e il pool continua a funzionare come se niente fosse. Ogni mossa serve a interrompere quell’automatismo e a documentare le scelte.
| Mossa | Obiettivo | Termine / momento | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Qualificare il contratto | Sapere quale disciplina concorsuale si applica | Prima di ogni domanda | Scioglimento o sospensione imprevisti; difese penali deboli |
| 2. Fotografare i saldi | Conoscere saldi e flussi alle date chiave | Subito; prima del curatore | Postergazione e revocatorie calcolate solo dalla controparte |
| 3. Gestire il contratto pendente | Bloccare i flussi, calcolare il saldo, interpellare il curatore | Dal deposito della domanda; giorni successivi all’apertura | Movimenti post-apertura inefficaci; crediti non tutelati |
| 4. Verificare le compensazioni | Ridurre l’esposizione dove la legge lo consente | Prima dell’insinuazione al passivo | Pagare tutto e incassare poco o nulla |
| 5. Calcolare la postergazione | Conoscere il valore reale del credito infragruppo | Prima dell’insinuazione o del piano | Piano contestato; aspettative di recupero irrealistiche |
| 6. Preparare le difese revocatorie | Stimare e contenere l’esposizione | All’apertura; entro i termini di decadenza del curatore | Restituzione di flussi di cinque anni con onere della prova invertito |
| 7. Proteggere gli amministratori | Documentare le decisioni sul pool | In parallelo; prima che i documenti passino al curatore | Azioni ex art. 2497 c.c. e responsabilità verso i creditori |
| 8. Neutralizzare il rischio penale | Dimostrare formalizzazione e vantaggi compensativi | Prima della relazione del curatore | Contestazione di bancarotta distrattiva o preferenziale |
Due regole trasversali: non creare documenti retrodatati, mai; e non lasciare girare automatismi di tesoreria su una società di cui conosci lo squilibrio.
Gli scenari di deviazione
Il piano funziona se le condizioni sono quelle previste. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario A — La banca accelera
Nel notional pooling o nel zero balancing con conto master affidato, la banca, appreso dello squilibrio di una partecipante, revoca gli affidamenti del gruppo e compensa i saldi attivi di tutte le società con il passivo aggregato, escutendo le garanzie incrociate. Piano B: verifica immediatamente il contratto bancario (clausole di compensazione, limiti delle garanzie, condizioni di recesso). Se una o più società sono in grado di farlo, valuta l’accesso alla composizione negoziata, anche di gruppo, con richiesta di misure protettive: l’art. 18 CCII impedisce ai creditori interessati di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, e la trattativa con l’esperto offre una sede strutturata per negoziare con la banca. Se le garanzie sono state rilasciate anche da soci o amministratori persone fisiche, considera da subito il loro versante personale: l’escussione può generare una crisi da sovraindebitamento che va affrontata con gli strumenti del Codice dedicati alle persone fisiche e alle imprese minori (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), con l’ausilio di un OCC.
Scenario B — I termini sono già scaduti
Hai scoperto il problema tardi: la liquidazione giudiziale è aperta da mesi, il termine per l’insinuazione tempestiva è scaduto, il curatore ha già depositato la relazione. Piano B: non tutto è perduto. Il Codice consente le domande tardive entro i limiti temporali previsti, a determinate condizioni, e oltre quel limite solo se il ritardo è dipeso da causa non imputabile. Sul versante difensivo, i termini di decadenza delle azioni del curatore (art. 170 CCII) possono essere un argomento: verifica con precisione le date di apertura, di compimento degli atti e di notifica degli atti introduttivi. Se sei amministratore e la relazione del curatore contiene rilievi sul pool, prepara subito una memoria documentata con la ricostruzione delle mosse 6, 7 e 8: arrivare prima di un’eventuale iscrizione nel registro degli indagati, con dati e documenti, è molto diverso dall’arrivarci dopo.
Scenario C — Il contratto o i documenti sono irreperibili
Il contratto di pool non si trova, le delibere sono generiche, la tesoreria era gestita da una persona che ha lasciato il gruppo. Piano B: ricostruisci il rapporto dalla prassi. Gli estratti del conto master, le contabili degli azzeramenti, i report periodici inviati alle partecipanti, le mail di istruzioni alla banca e i bilanci (nota integrativa, relazione sulla gestione, informativa sui rapporti con parti correlate) sono prove del contenuto effettivo del rapporto. Chiedi alla banca copia della documentazione contrattuale e degli estratti: il cliente ha diritto di ottenerla. Poi, se le società sono ancora in bonis, formalizza il rapporto per il futuro con delibere datate e motivate, dichiarando apertamente che si tratta di una regolarizzazione e non di un documento ricognitivo del passato.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 5 (postergazione) prima della mossa 2 (fotografia dei saldi)?
No. La postergazione dipende dalla collocazione temporale dei finanziamenti e dalla situazione patrimoniale della società in quel momento: senza la tabella dei saldi alle date chiave stai calcolando a occhio, e il curatore no.
Il cash pooling è lecito anche se una delle società è in perdita?
Sì, il cash pooling è uno strumento lecito e diffuso di gestione della liquidità di gruppo. Diventa problematico quando una partecipante è in crisi conclamata e il pool continua a trasferirne le risorse verso il gruppo senza garanzia di restituzione e fuori da un piano di risanamento credibile: è il limite tracciato dalla giurisprudenza penale citata nella mossa 8.
Se la mia società ha un saldo attivo nel pool, sono al sicuro?
Non necessariamente. Se la capofila finisce in liquidazione giudiziale, il tuo credito verso di essa può essere postergato ai sensi dell’art. 292 CCII per la parte maturata nell’anno anteriore alla domanda, perché la norma considera anche i flussi dalla controllata verso chi esercita direzione e coordinamento. Monitora il tuo saldo attivo e, se cresce in modo anomalo mentre la holding è in tensione, chiedi la riduzione o garanzie.
Posso sciogliere il contratto di pool appena vedo i primi segnali di crisi?
Dipende dal contratto: verifica le clausole di recesso e i preavvisi. In ogni caso, sospendere l’azzeramento automatico verso una partecipante in difficoltà e passare a trasferimenti autorizzati caso per caso è spesso una scelta più prudente dello scioglimento brusco, che può a sua volta aggravare la crisi della partecipante. Se è in corso una composizione negoziata, coordina ogni decisione con l’esperto.
Il curatore può chiedere indietro i trasferimenti di cinque anni fa?
Con l’azione di inefficacia fra imprese del gruppo dell’art. 290 CCII, sì, se l’atto ha spostato risorse verso un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, e la beneficiaria deve provare di non averne conosciuto il carattere pregiudizievole. Resta salva la difesa dei vantaggi compensativi richiamata dall’art. 2497, primo comma, c.c.
Le sentenze sulla legge fallimentare valgono ancora?
Molte sì, come criterio interpretativo, perché diverse norme del Codice della crisi riprendono quelle della legge fallimentare. Ma vanno usate dichiarando sempre la norma su cui si sono formate e verificando che il Codice non abbia cambiato la regola (ad esempio, l’art. 290 e l’art. 292 CCII non hanno un equivalente diretto nella legge fallimentare).
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Dove la pronuncia si è formata sulla legge fallimentare o sul codice civile, è indicato: il principio va adattato alle norme del Codice della crisi.
Mosse 2 e 5 — Postergazione dei crediti infragruppo
| Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta per il pool |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22166 del 31 luglio 2025 (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., in ambito fallimentare) | La restituzione dei finanziamenti di soci o di chi dirige e coordina è postergata anche se il finanziamento non ha la forma tipica del contratto di credito | Le coperture di saldo nel pool non sfuggono alla postergazione per difetto di forma |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025 (codice civile) | Sono postergati anche i finanziamenti “discendenti” fatti arrivare dalla controllante alla controllata tramite una società intermedia | Nei pool a più livelli la sub-holding non fa da schermo |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22403 del 4 agosto 2025 (codice civile) | La postergazione è disciplina tipica delle società di capitali e non si applica al finanziamento di un ente pubblico a una fondazione da esso costituita | Gli enti non societari del “gruppo” vanno valutati a parte |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16393 del 24 luglio 2007 (codice civile, pronuncia risalente) | L’art. 2467 c.c. colpisce solo i finanziamenti anomali, sostitutivi del capitale, e chi ne invoca l’applicazione deve provarne i presupposti | Non tutto il saldo di pool è automaticamente postergato: serve la prova dello squilibrio |
Mossa 6 — Revocatoria delle rimesse
| Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta per il pool |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, n. 5847 del marzo 2026 (legge fallimentare, art. 67, comma 3, lett. b) | Nella revocatoria delle rimesse bancarie il curatore prova rimesse, periodo sospetto, saldo negativo e conoscenza dell’insolvenza; la banca prova i fatti impeditivi (natura ripristinatoria, riduzione non durevole) | Nel notional pooling il rapporto con la banca è centrale; i commentatori estendono la logica all’art. 166 CCII |
| Cass. civ., Sez. I, n. 5848 del marzo 2026 (legge fallimentare) | Pronuncia gemella sulla ripartizione dell’onere della prova nelle rimesse su conto corrente | Conferma l’orientamento e ne rafforza la stabilità |
| Cass. civ., Sez. I, n. 5849 del marzo 2026 (legge fallimentare) | Pronuncia gemella sullo stesso tema | Come sopra |
Mossa 8 — Bancarotta e cash pooling
| Pronuncia | Principio (riformulato) | Perché conta per il pool |
|---|---|---|
| Cass. pen., Sez. V, n. 26910, depositata il 14 giugno 2024 (legge fallimentare) | I pagamenti alla controllante non sono necessariamente distrattivi se rientrano in un cash pooling formalizzato e regolato puntualmente; il ricorso dell’amministratrice è stato rigettato | È la pronuncia più recente che fissa le condizioni di liceità del pool |
| Cass. pen., Sez. V, n. 39139 del 2023, decisione del 23 giugno 2023, depositata il 26 settembre 2023 (legge fallimentare) | I consigli di amministrazione delle società aderenti devono deliberare oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni dell’accordo | Indica il contenuto minimo del contratto e delle delibere (mossa 1) |
| Cass. pen., Sez. V, n. 37062 del 2022, decisione del 24 maggio 2022 (legge fallimentare) | Definisce il cash pooling come accentramento della liquidità in capo alla holding e ammette che l’operazione non sia lesiva se la società ottiene benefici dal gruppo | Fonda la difesa dei vantaggi compensativi |
| Cass. pen., Sez. V, n. 34457 del 2018, decisione del 5 aprile 2018 (legge fallimentare) | Richiede la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti interni al gruppo | Condizione formale di liceità del pool |
| Cass. pen., Sez. V, n. 22860 del 2019, decisione del 1° marzo 2019 (legge fallimentare) | Il trasferimento di risorse infragruppo da una società in crisi conclamata, senza garanzia di restituzione e fuori da un piano credibile di riassetto, è distrazione | Segna il momento in cui l’azzeramento va sospeso |
| Cass. pen., Sez. V, n. 51473 del 2019, decisione del 24 settembre 2019 (legge fallimentare) | Conferma lo stesso principio sulla distrazione infragruppo in crisi conclamata | Rafforza il limite invalicabile della mossa 8 |
Una precisazione di metodo: per le pronunce penali la data indicata è quella della decisione riportata nelle massime; per le tre pronunce civili del 2026 sulle rimesse le fonti consultate indicano un giorno che cade di domenica, per questo è riportato solo il mese.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo gruppo
Lo Studio lavora su questi temi con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: nel cash pooling la parte giuridica e quella contabile non sono separabili, perché ogni argomento legale si regge su una ricostruzione numerica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: la composizione negoziata, anche nella forma di gruppo, è la sede in cui i rapporti di tesoreria accentrata possono essere ristrutturati prima che li ricostruisca un curatore, e conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta i flussi infragruppo consente di preparare la documentazione nel modo in cui verrà letta. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Concretamente, lo Studio:
- Analizza il contratto di cash pooling e le delibere di adesione, ne propone la qualificazione giuridica e indica quale disciplina concorsuale gli si applicherà.
- Ricostruisce con i commercialisti dello staff i saldi infragruppo alle date rilevanti (deposito della domanda, sei mesi, un anno, cinque anni, apertura), società per società.
- Calcola l’esposizione alla postergazione ai sensi dell’art. 292 CCII e degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., distinguendo crediti finanziari e commerciali.
- Stima l’esposizione revocatoria e di inefficacia ai sensi degli artt. 164, 166 e 290 CCII e costruisce il fascicolo documentale dei vantaggi compensativi.
- Redige le comunicazioni al curatore sul contratto pendente, la domanda di ammissione al passivo e, se necessario, l’opposizione allo stato passivo.
- Valuta le compensazioni opponibili ex art. 155 CCII e individua quelle a rischio di contestazione.
- Assiste le società del gruppo nell’accesso alla composizione negoziata, anche di gruppo, predisponendo la documentazione sui rapporti di tesoreria accentrata da sottoporre all’esperto.
- Ricostruisce il fascicolo delle decisioni degli amministratori sul pool, a tutela verso azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. e verso i creditori sociali.
- Verifica il pool alla luce dei criteri della giurisprudenza penale sulla bancarotta (formalizzazione e vantaggi compensativi) e prepara memorie documentate per gli amministratori.
- Segue il versante personale di soci e garanti persone fisiche, valutando, quando le garanzie sulle linee del pool vengono escusse, gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento con l’ausilio dell’OCC.
Chiusura
Il cash pooling non tradisce chi lo governa: tradisce chi lo lascia girare in automatico quando una società del gruppo è già in crisi. Ogni mossa fatta prima del deposito della domanda è un’opzione che resta aperta; ogni giorno di azzeramento automatico su una società in squilibrio è un flusso che il curatore potrà rimettere in discussione, con l’onere della prova spesso a tuo carico.
Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto di vista di chi conosce la crisi d’impresa nei gruppi dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è lo strumento in cui i rapporti di tesoreria infragruppo si possono rimettere in ordine prima che sia troppo tardi. Le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario OCC permettono di seguire, nello stesso fascicolo, anche i soci e gli amministratori che hanno garantito personalmente le linee del gruppo.
📩 Se il pool del tuo gruppo coinvolge una società in difficoltà, mettiti in contatto con lo studio oggi stesso: tutti i recapiti per raggiungerci li trovi al termine di questa guida.
