
Come si coordinano procedure diverse aperte per società dello stesso gruppo, quando la capogruppo è davanti a un tribunale, la controllata operativa davanti a un altro e magari una terza società ha scelto uno strumento completamente diverso? È la domanda che si pongono amministratori, soci, creditori bancari e fornitori nel momento in cui si accorgono che il gruppo non sta affrontando la crisi “in blocco”, ma in ordine sparso. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il Codice della crisi offre più livelli di coordinamento, ciascuno con un costo, un’efficacia e un grado di vincolo diversi, e la scelta dipende da come il gruppo è costruito.
La disciplina di riferimento è l’art. 288 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che impone agli organi delle procedure separate di cooperare, affiancato, quando le società hanno sede in Stati membri diversi, dagli articoli 56-77 del Regolamento (UE) 2015/848. Attorno a queste norme ruotano scelte che vanno soppesate con attenzione: se lasciare che le procedure procedano ciascuna per conto proprio limitandosi allo scambio di informazioni, se costruire piani reciprocamente collegati anche con strumenti diversi, oppure se attivare il coordinamento europeo.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di situazioni perché la crisi di gruppo è, prima di tutto, una questione di gestione negoziale della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura chiamata per legge a mettere attorno a un tavolo imprese, creditori e organi diversi e a farli convergere su soluzioni compatibili. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che rileva ogni volta che, accanto alle società del gruppo, entrano in crisi imprese minori del gruppo o soci e amministratori garanti persone fisiche, i quali non accedono alle procedure maggiori ma agli strumenti del sovraindebitamento.
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Il quadro di partenza: cosa resta comune a tutte le opzioni
Prima di mettere a confronto le strade percorribili conviene fissare i pochi concetti che valgono per tutte, perché sono proprio questi a determinare il perimetro della scelta.
Il gruppo esiste, ma le società restano distinte
Il Codice della crisi riconosce il gruppo di imprese come un fenomeno rilevante (la definizione è nell’art. 2, lett. h, CCII, costruita sull’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società o da un ente), ma non lo trasforma in un unico debitore. Ogni società del gruppo conserva un proprio patrimonio, propri creditori e una propria procedura. Anche quando le imprese scelgono la strada del ricorso unitario, l’art. 284, comma 3, CCII ricorda che restano ferme l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.
Questo principio non nasce con il Codice. Già nel vigore della legge fallimentare la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20559 del 2015, aveva escluso che si potesse ammettere un concordato preventivo “di gruppo” con una procedura unica, facendo leva sull’autonomia patrimoniale di ciascuna società e sulla regola dell’art. 2740 c.c., per cui ciascun debitore risponde con il proprio patrimonio delle proprie obbligazioni. Il Codice ha superato quel divieto introducendo la procedura unitaria, ma ne ha conservato il nucleo: unitarietà del procedimento sì, confusione dei patrimoni no.
La procedura unitaria è una facoltà, non un obbligo
Gli articoli 284-287 CCII, ai quali sono dedicati gli approfondimenti specifici su panoramica, apertura, curatore unico e programma unitario, consentono alle società del gruppo di presentare un unico ricorso per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione, oppure di chiedere una liquidazione giudiziale unitaria. Si tratta però di una possibilità, non di un dovere. Nella pratica molte crisi di gruppo non arrivano mai a un ricorso unitario: perché le società entrano in crisi in momenti diversi, perché i loro centri degli interessi principali sono in circondari diversi, perché solo alcune sono in condizione di proporre un piano, perché altre sono già state raggiunte da un ricorso per liquidazione giudiziale presentato da un creditore.
È in questo spazio, quello delle procedure aperte separatamente, che si colloca il tema del coordinamento.
Cosa dice esattamente l’art. 288 CCII
L’art. 288 CCII, rubricato “Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo”, prevede che, quando più imprese appartenenti a un medesimo gruppo sono assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.
La norma è breve e va letta per quello che dice:
- individua i destinatari: gli “organi di gestione” delle diverse procedure, quindi in primo luogo curatori e commissari giudiziali, e per estensione i soggetti che nelle rispettive procedure amministrano o sorvegliano;
- individua lo scopo: la gestione “efficace” delle procedure, cioè una gestione che non disperda valore per effetto della frammentazione;
- non fissa forme, tempi o sanzioni specifiche: il dovere di cooperazione è un principio generale che si concretizza attraverso scambi di informazioni, comunicazioni, intese operative e, quando necessario, accordi tra gli organi sottoposti all’autorizzazione degli organi giudiziari competenti.
L’elemento dirimente è che l’art. 288 non crea una procedura nuova: crea un dovere di comportamento in capo a chi gestisce procedure che restano separate. È un punto da tenere presente quando si confrontano le opzioni, perché segna il confine tra ciò che si può pretendere per legge e ciò che va costruito con l’accordo.
Il nodo degli strumenti diversi
Il testo dell’art. 288 parla di separate procedure di liquidazione giudiziale “ovvero” di separate procedure di concordato preventivo. Non menziona espressamente l’ipotesi, frequentissima, in cui una società del gruppo sia in concordato, un’altra in liquidazione giudiziale e una terza stia negoziando un accordo di ristrutturazione o sia nella composizione negoziata. Una lettura strettamente letterale porterebbe a escludere il dovere di cooperazione nei casi “misti”; la lettura che appare più coerente con la finalità della norma, e con il principio generale di leale collaborazione tra organi pubblici, è che anche in questi casi gli organi debbano scambiarsi informazioni e coordinarsi per quanto compatibile con la natura di ciascuno strumento. Si tratta comunque di un profilo interpretativo aperto, che va verificato caso per caso.
Gli altri tasselli che incidono sul coordinamento
Accanto all’art. 288 operano altre norme del Titolo VI del Codice che, pur non riguardando direttamente la cooperazione, ne condizionano i contenuti: le regole sulle azioni di inefficacia e sulle azioni di responsabilità nei rapporti infragruppo, e la disciplina della postergazione dei finanziamenti infragruppo (artt. 290-292 CCII). Sono proprio questi i terreni su cui le procedure separate entrano più facilmente in conflitto: il curatore della controllata che vuole agire contro la capogruppo, il commissario della capogruppo che contesta il credito della controllata, il finanziamento che una società ha erogato all’altra e che deve essere collocato in coda.
Sul piano europeo, il Regolamento (UE) 2015/848 parte dallo stesso presupposto: ogni società del gruppo ha la propria procedura e il proprio giudice, individuato in base al centro degli interessi principali di quella società. Lo aveva chiarito la Corte di giustizia già nel 2006 con la sentenza Eurofood, e il Regolamento del 2015 ha scelto di non superare questa impostazione, ma di affiancarle obblighi di cooperazione e una procedura facoltativa di coordinamento.
Opzione 1 — Procedure separate con cooperazione “di base” ex art. 288 CCII
In cosa consiste
È lo scenario che si realizza in assenza di qualsiasi iniziativa ulteriore: le società del gruppo sono in procedure dello stesso tipo (tutte in liquidazione giudiziale, oppure tutte in concordato preventivo), aperte davanti allo stesso tribunale o a tribunali diversi, e gli organi delle procedure adempiono al dovere di cooperazione dell’art. 288 CCII. In concreto, la cooperazione di base si traduce in:
- scambio di informazioni su attivo, passivo, contratti in corso, rapporti di credito e debito infragruppo, contenziosi;
- comunicazioni reciproche sugli atti di maggiore impatto (vendite di aziende o rami, risoluzione di contratti comuni, iniziative giudiziali verso altre società del gruppo);
- coordinamento operativo su beni e servizi condivisi (sistemi informatici, personale distaccato, immobili utilizzati da più società, marchi);
- eventuali intese tra curatori o commissari per evitare duplicazioni di attività, sempre nei limiti dei poteri di ciascuno e con le autorizzazioni previste nelle rispettive procedure.
Quando ha senso
Scenario A. Il gruppo è composto da società con attività fortemente separate (ad esempio una società immobiliare e una società commerciale), con pochi rapporti infragruppo: il valore di ciascuna si realizza in modo sostanzialmente indipendente e il rischio di dispersione è contenuto.
Scenario B. Le procedure sono state aperte in tempi diversi, per iniziativa dei creditori, e non c’è più spazio per costruire una soluzione unitaria: la cooperazione di base è lo strumento che resta per limitare i danni della frammentazione.
Scenario C. I tribunali competenti sono diversi perché le società hanno effettivamente il centro degli interessi principali in circondari diversi, e i presupposti per la procedura unitaria non sussistono o non sono stati fatti valere in tempo.
Come si esegue in sintesi
La cooperazione non richiede un ricorso specifico. Si attiva, tipicamente, con la comunicazione dell’apertura della procedura agli organi delle altre procedure del gruppo, con la richiesta di documentazione e con incontri tra curatori o commissari. Quando la cooperazione richiede atti dispositivi o rinunce (per esempio una transazione su crediti infragruppo), ogni organo deve ottenere le autorizzazioni previste dalla propria procedura: il dovere di cooperare non attribuisce poteri ulteriori rispetto a quelli che l’organo già ha.
Le società del gruppo e i loro amministratori, nel concordato preventivo in cui conservano la gestione, hanno interesse a sollecitare questa cooperazione: è loro onere fornire con completezza le informazioni sulla struttura del gruppo e sui rapporti infragruppo, e un difetto di trasparenza su questo terreno tende a ripercuotersi sulla valutazione del piano.
Vantaggi
- Nessun costo procedurale aggiuntivo: il coordinamento si innesta su procedure già aperte e su organi già nominati.
- Flessibilità: ciascuna procedura conserva tempi e logiche propri; una società in condizione di proporre un concordato in continuità non è frenata dalla società che deve essere liquidata.
- Tutela dell’autonomia delle masse: i creditori di ciascuna società hanno la certezza che il patrimonio della “loro” debitrice non verrà utilizzato per soddisfare altri, se non attraverso accordi espressi e autorizzati.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è che la cooperazione di base, per come è scritta la norma, ha contorni elastici. L’art. 288 non indica tempi, non prevede un organo sovraordinato, non attribuisce a un giudice il potere di imporre una linea comune. Se i curatori o i commissari hanno visioni diverse, o se le procedure sono gestite da tribunali con prassi differenti, il coordinamento può restare sulla carta. In particolare:
- le azioni infragruppo (revocatorie, responsabilità, contestazioni dei crediti) possono trasformarsi in contenziosi lunghi tra procedure dello stesso gruppo, con costi che ricadono su tutte le masse;
- la vendita separata di asset funzionalmente collegati (l’azienda di una società e l’immobile di un’altra in cui l’azienda opera) rischia di produrre un realizzo complessivo inferiore;
- i tempi delle diverse procedure possono divergere in modo significativo.
Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo con società poco interconnesse, procedure dello stesso tipo e un numero limitato di rapporti infragruppo da regolare.
Pronunce a supporto
La giurisprudenza edita sull’art. 288 CCII è ancora scarsa. Il punto di riferimento resta il principio di autonomia patrimoniale affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 20559 del 2015, che spiega perché, in mancanza di un ricorso unitario, le procedure restano distinte e possono essere solo coordinate. Sul piano europeo, la sentenza Eurofood della Corte di giustizia conferma che ogni società del gruppo ha la propria competenza giurisdizionale.
Opzione 2 — Strumenti diversi per società diverse, con piani reciprocamente collegati
In cosa consiste
È la strada che si sceglie quando le società del gruppo non sono in condizioni omogenee: la controllata operativa ha un’azienda che può essere risanata, la capogruppo è una holding con partecipazioni e garanzie, la società immobiliare ha beni da liquidare. Invece di un unico strumento per tutte (procedura unitaria) o di procedure dello stesso tipo semplicemente coordinate (opzione 1), si utilizzano strumenti diversi, scelti per ciascuna società in base alla sua situazione, ma costruiti in modo da sostenersi a vicenda: un concordato in continuità per la società operativa, un accordo di ristrutturazione per la capogruppo, un concordato liquidatorio o una liquidazione giudiziale per la società immobiliare.
Il collegamento non deriva da una norma che fonde le procedure, ma dal contenuto dei piani e dagli accordi tra le società e, successivamente, tra gli organi delle procedure: il piano della società operativa prevede, ad esempio, la locazione o l’acquisto dell’immobile della società immobiliare a determinate condizioni; il piano della capogruppo prevede la rinuncia o la postergazione dei crediti verso la controllata; la proposta della società immobiliare tiene conto del canone garantito dal piano della controllata.
Quando ha senso
Scenario A. La società operativa ha un’azienda con valore di avviamento significativo che si perderebbe in una liquidazione, mentre la holding non ha attività proprie da preservare.
Scenario B. Le società hanno platee di creditori molto diverse (banche concentrate sulla capogruppo garante, fornitori sulla controllata operativa, un mutuante ipotecario sulla società immobiliare): strumenti diversi consentono di rivolgersi a ciascuna platea con lo strumento più adatto.
Scenario C. Non sussistono i presupposti per un ricorso unitario, o le società non intendono assumersi l’onere di dimostrare le ragioni di maggiore convenienza della soluzione unitaria, ma vogliono comunque evitare che le procedure si danneggino a vicenda.
Come si esegue in sintesi
Il lavoro si concentra a monte. Spesso l’impostazione nasce durante la composizione negoziata della crisi, che il Codice consente anche in forma coordinata per le imprese del gruppo: è il luogo nel quale l’esperto può aiutare le società a individuare quale strumento sia adatto a ciascuna e quali condizioni reciproche inserire nei piani. Poi:
- si definiscono i rapporti infragruppo da regolare (crediti, garanzie, contratti di servizio, locazioni, finanziamenti);
- si redigono piani reciprocamente condizionati, prevedendo espressamente cosa accade se uno degli strumenti non arriva all’omologazione;
- si depositano le domande davanti ai tribunali competenti per ciascuna società, informando ciascun tribunale delle procedure collegate;
- una volta aperte le procedure, si sollecita la cooperazione tra gli organi, per quanto applicabile, e si sottopongono agli organi giudiziari gli eventuali accordi che richiedono autorizzazione.
Le clausole che rendono il collegamento sostenibile
Il punto debole dei piani collegati è la loro interdipendenza; il punto di forza è che questa interdipendenza può essere regolata per iscritto. Nella redazione dei piani e degli accordi tra le società, alcune previsioni meritano di essere valutate con attenzione:
- condizioni sospensive o risolutive che leghino l’efficacia di un impegno infragruppo all’omologazione dello strumento dell’altra società, con l’indicazione di cosa accade se l’omologazione non arriva entro un termine definito;
- piani “di riserva” che descrivano l’andamento della procedura nel caso in cui lo strumento collegato venga meno, in modo che i creditori votino conoscendo anche lo scenario peggiore;
- regolazione esplicita dei crediti infragruppo: rinuncia, postergazione, compensazione o conversione, con la motivazione del vantaggio che ne deriva per i creditori della società che rinuncia;
- contratti di durata (locazioni, servizi, licenze di marchio) con condizioni economiche verificabili a valori di mercato, per evitare che il collegamento venga letto come un trasferimento di valore privo di giustificazione;
- impegni informativi reciproci tra le società e, dopo l’apertura delle procedure, tra gli organi, che anticipino in via convenzionale quella cooperazione che l’art. 288 CCII, per le combinazioni miste, non disciplina espressamente.
Va soppesato, in ogni caso, che nessuna clausola può sottrarre una società al giudizio del proprio tribunale né al voto dei propri creditori. Il collegamento tra i piani è uno strumento di coerenza, non di vincolo esterno sugli organi giudiziari: ciascun tribunale valuterà il piano della società di sua competenza, e potrà farlo solo se le informazioni sulle altre procedure sono complete e aggiornate. Più il collegamento è trasparente, più è probabile che ciascun giudice lo consideri un elemento di forza e non un fattore di rischio.
Un ulteriore profilo da considerare riguarda la posizione degli organi delle procedure successive. Se una delle società entra in liquidazione giudiziale dopo che gli accordi infragruppo sono stati conclusi, il curatore valuterà quegli accordi nell’interesse della propria massa e potrà contestarli, se ne ricorrono i presupposti, con le azioni di inefficacia previste dal Codice anche per gli atti infragruppo. Per questo gli accordi andrebbero sempre costruiti come se dovessero un giorno essere esaminati da un curatore terzo: corrispettivi congrui, motivazioni documentate, benefici dimostrabili per ciascuna società.
Vantaggi
- Aderenza alla situazione reale di ciascuna società: lo strumento è scelto sulla base del suo stato di crisi o insolvenza, del suo attivo e dei suoi creditori, e non viene imposto da esigenze di uniformità.
- Preservazione del valore di gruppo: i piani collegati consentono di regolare in modo ordinato i rapporti infragruppo, che altrimenti finirebbero in contenzioso.
- Autonomia del voto: i creditori di ciascuna società votano sulla proposta della propria debitrice, senza che il loro consenso sia diluito in una procedura più ampia.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi va soppesato un rischio strutturale: l’interdipendenza dei piani crea un effetto domino. Se lo strumento di una società non viene omologato, o viene omologato con modifiche, il piano dell’altra può perdere sostenibilità. Ogni piano deve quindi essere fattibile anche considerando la possibilità che l’altro fallisca, oppure deve prevedere condizioni risolutive o alternative.
Inoltre, la cooperazione tra organi di procedure di tipo diverso non è disciplinata in modo espresso dall’art. 288 CCII, che parla di procedure dello stesso tipo: si fa affidamento sulla disponibilità degli organi e sull’interpretazione estensiva della norma. Infine, i tempi di più tribunali, o di più sezioni dello stesso tribunale, non sono sincronizzati per legge.
Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo in cui almeno una società ha un’attività da salvare e le altre hanno ruoli di supporto (holding, immobiliare, servizi), con rapporti infragruppo intensi ma regolabili.
Pronunce a supporto
Anche qui il principio di riferimento è quello dell’autonomia patrimoniale ribadito dalla Cassazione nel 2015: proprio perché le masse restano distinte, ogni trasferimento di valore da una società all’altra deve trovare una giustificazione nei piani e un consenso nei rispettivi creditori. È lo stesso equilibrio che il Codice esige nel concordato di gruppo, quando chiede di quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa e di considerare gli eventuali vantaggi compensativi (art. 284, comma 4, CCII): un criterio che, pur dettato per la procedura unitaria, è un utile parametro anche per valutare i piani collegati.
Opzione 3 — Il coordinamento europeo: cooperazione e procedura di coordinamento di gruppo
In cosa consiste
Quando le società del gruppo hanno il centro degli interessi principali in Stati membri diversi dell’Unione, le procedure aperte in ciascuno Stato restano autonome, ma si applica il Capo V del Regolamento (UE) 2015/848, dedicato alle procedure di insolvenza relative ai membri di un gruppo di società. Il Regolamento offre due livelli:
Primo livello — cooperazione e comunicazione (artt. 56-60).
- Tra amministratori delle procedure (art. 56): devono cooperare nella misura in cui la cooperazione sia idonea a facilitare la gestione efficace delle procedure e sia compatibile con le norme applicabili; la cooperazione può assumere qualsiasi forma, anche quella di accordi o protocolli, e comprende lo scambio di informazioni, la verifica delle possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società, e la verifica della possibilità di una ristrutturazione con un piano coordinato.
- Tra giudici (art. 57): i giudici delle diverse procedure cooperano, anche direttamente o attraverso soggetti designati, ad esempio coordinando la nomina degli amministratori, comunicando informazioni, coordinando la gestione dei beni e lo svolgimento delle udienze, approvando protocolli.
- Tra amministratori e giudici (art. 58).
- Costi (art. 59): i costi della cooperazione e della comunicazione sono considerati costi e spese della procedura che li sostiene.
- Poteri dell’amministratore (art. 60): l’amministratore di una procedura del gruppo può essere sentito nelle altre procedure, può chiedere la sospensione di misure relative al realizzo dell’attivo in un’altra procedura quando è stato proposto un piano di ristrutturazione per il gruppo e ricorrono le condizioni previste, e può chiedere l’apertura della procedura di coordinamento di gruppo.
Secondo livello — procedura di coordinamento di gruppo (artt. 61-77).
- Domanda (art. 61): può essere presentata dall’amministratore di qualsiasi procedura del gruppo, con la proposta del coordinatore, le linee generali del coordinamento e una stima dei costi.
- Priorità (art. 62): se più giudici sono aditi, la competenza spetta al primo; l’art. 66 consente però agli amministratori, con una maggioranza qualificata di due terzi, di scegliere il giudice di un altro Stato membro.
- Opt-out (art. 64): ogni amministratore può opporsi, entro trenta giorni dalla notifica della domanda, all’inclusione della propria procedura o alla persona del coordinatore; la procedura che si oppone resta fuori dal coordinamento, salvo la possibilità di aderire successivamente (art. 69).
- Coordinatore (artt. 71-72): deve essere idoneo ad agire come amministratore delle procedure di insolvenza secondo la legge di uno Stato membro, non deve essere amministratore di alcuna procedura del gruppo e non deve trovarsi in conflitto di interessi; formula raccomandazioni e un piano di coordinamento di gruppo, può essere sentito nelle procedure, mediare tra gli amministratori e chiedere la sospensione di una procedura per un periodo limitato quando ciò è necessario per l’attuazione del piano.
- Non vincolatività: il piano di coordinamento non obbliga gli amministratori a seguirlo, né può prevedere il consolidamento delle masse; chi se ne discosta deve però motivare (art. 70).
Quando ha senso
Scenario A. La capogruppo italiana controlla società operative in altri Stati membri, ciascuna con il proprio centro degli interessi principali e la propria procedura locale.
Scenario B. Le attività del gruppo sono integrate a livello transfrontaliero (produzione in uno Stato, distribuzione in un altro) e la vendita del complesso aziendale come unità vale molto di più della somma delle vendite separate.
Scenario C. È in corso una ristrutturazione di gruppo che richiede tempo, e c’è il rischio che una procedura estera proceda alla liquidazione di beni essenziali prima che il piano sia presentato.
Come si esegue in sintesi
La cooperazione di primo livello si attiva con contatti diretti tra amministratori e tra giudici, tipicamente attraverso protocolli che stabiliscono lingua, canali e frequenza delle comunicazioni, informazioni da condividere e regole di riservatezza. Il secondo livello richiede una domanda formale, la verifica del giudice adito sulla idoneità del coordinamento a facilitare la gestione efficace delle procedure e sull’assenza di pregiudizio per i creditori, il decorso del termine per le opposizioni e la decisione di apertura con nomina del coordinatore.
Vantaggi
- Strumenti di tutela transfrontalieri: la possibilità di chiedere la sospensione di misure di realizzo in un’altra procedura è uno strumento che il diritto interno, per procedure aperte in Italia davanti a tribunali diversi, non prevede in termini analoghi.
- Una figura terza (il coordinatore) che può mediare e proporre un piano, senza essere legata a una singola massa.
- Cornice normativa uniforme in tutti gli Stati membri vincolati dal Regolamento, a differenza della cooperazione affidata alla sola buona volontà degli organi.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Da un lato, la procedura di coordinamento è volontaria e non vincolante: ogni amministratore può uscirne, e il piano è un insieme di raccomandazioni. Dall’altro, comporta costi che vengono ripartiti tra le procedure partecipanti e tempi di avvio non trascurabili, oltre alle complessità linguistiche e alle differenze tra le leggi nazionali. Va infine ricordato che il Regolamento non consente di “attrarre” la procedura di una società in un altro Stato per il solo fatto che appartiene al gruppo: lo ha chiarito la Corte di giustizia sia nella sentenza Eurofood sia nella sentenza Rastelli, che ha escluso l’estensione di una procedura a una società con sede in un altro Stato membro sulla sola base della confusione dei patrimoni, se il centro degli interessi principali di quella società non si trova nello Stato in cui la procedura è stata aperta.
Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo transfrontaliero con attività integrate, in cui il valore dipende dalla gestione coordinata di asset collocati in Stati diversi.
Pronunce a supporto
Le due pronunce della Corte di giustizia appena citate (Eurofood, 2 maggio 2006, e Rastelli, 15 dicembre 2011) illuminano il presupposto del sistema europeo: una procedura per ogni società, un giudice per ogni centro degli interessi principali. È proprio questa impostazione che rende necessaria la cooperazione degli artt. 56-60 e che spiega perché il legislatore europeo abbia scelto un coordinamento facoltativo e non la concentrazione delle procedure.
Un cenno all’alternativa a monte: il ricorso unitario
Per completezza va ricordato che, se i presupposti ci sono e i tempi lo consentono, le società italiane del gruppo possono evitare a monte il problema del coordinamento, scegliendo il ricorso unitario per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione (art. 284 CCII), oppure la liquidazione giudiziale unitaria (art. 287 CCII), con un unico tribunale, organi comuni e un programma coordinato. Su presupposti, competenza, curatore unico e programma unitario rinviamo agli approfondimenti dedicati. In questa sede conta solo un aspetto: la procedura unitaria non elimina il tema del coordinamento per le società che ne restano fuori, siano esse società italiane che hanno scelto strade diverse o società estere del gruppo, per le quali continuano a valere l’art. 288 CCII e il Regolamento europeo.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati a scopo esplicativo e non riferite a casi reali. Utilizzano gli stessi dati di partenza per mostrare come cambia lo scenario al variare dell’opzione.
Dati comuni. Gruppo composto da:
- Alfa S.r.l., holding capogruppo con sede a Bologna; debiti per 1.874.300 €, di cui 1.150.000 € per garanzie rilasciate alle banche di Beta; attivo costituito dalle partecipazioni e da un credito verso Beta di 286.450 €;
- Beta S.r.l., società operativa con stabilimento a Verona; debiti per 3.216.750 €; azienda con 47 dipendenti; utilizza in locazione l’immobile di Gamma; debito verso Gamma per canoni scaduti di 418.600 €;
- Gamma S.r.l., società immobiliare con sede a Padova, proprietaria dello stabilimento; debiti per 942.180 €, di cui 731.900 € verso una banca con ipoteca sull’immobile; valore di perizia dell’immobile 1.385.000 € se locato a un’impresa in attività, 1.012.000 € se libero.
Ipotesi temporale: Gamma è raggiunta da un ricorso per liquidazione giudiziale presentato da un creditore e la liquidazione viene aperta dal Tribunale di Padova il 3 giugno 2026; Beta deposita domanda di concordato preventivo al Tribunale di Verona il 14 aprile 2026.
Simulazione 1 — Cooperazione di base (opzione 1, in versione “mista”)
Il curatore di Gamma e il commissario giudiziale di Beta si scambiano le informazioni sui rapporti di locazione e sul credito per canoni. Il curatore di Gamma ha interesse a vendere l’immobile al miglior prezzo; Beta ha interesse a non perdere lo stabilimento. Senza un accordo, il curatore può decidere di vendere l’immobile libero o di far valere il credito di 418.600 € insinuandosi nel concordato di Beta.
- Se l’immobile viene venduto libero a 1.012.000 €, dopo il pagamento della banca ipotecaria (731.900 €) restano 280.100 € per gli altri creditori di Gamma, oltre al riparto che otterrà nel concordato di Beta sul credito per canoni.
- Il piano di Beta perde la disponibilità dello stabilimento e deve prevedere un trasferimento con costi e tempi che ne riducono la sostenibilità.
Esito: la cooperazione di base evita sorprese informative, ma non garantisce una soluzione che massimizzi il valore complessivo. Va inoltre ricordato che lo scenario è “misto” (liquidazione giudiziale e concordato) e che l’applicazione dell’art. 288 a questa combinazione è affidata all’interpretazione.
Simulazione 2 — Piani collegati con strumenti diversi (opzione 2)
Con gli stessi dati, ipotizziamo che le società impostino la soluzione prima che Gamma sia raggiunta dal ricorso del creditore (lo scenario temporale va quindi anticipato): Beta propone un concordato in continuità che prevede un nuovo contratto di locazione a lungo termine con Gamma e il pagamento del 32% del debito per canoni pregressi (133.952 €) nel piano; Gamma propone un concordato liquidatorio con vendita dell’immobile locato a 1.385.000 €; Alfa negozia un accordo di ristrutturazione con le banche garantite, postergando il proprio credito verso Beta di 286.450 €.
- Vendita dell’immobile locato a 1.385.000 €: dopo il pagamento della banca ipotecaria (731.900 €) restano 653.100 € per gli altri creditori di Gamma, a fronte di 280.100 € nella simulazione 1, con una differenza di 373.000 €.
- Beta conserva lo stabilimento e i 47 posti di lavoro rientrano nel piano di continuità.
- Alfa, rinunciando alla priorità sul credito verso Beta, riduce il passivo concorrente di Beta e migliora la percentuale offerta ai fornitori.
Esito: il valore complessivo è sensibilmente superiore, ma ciascun piano dipende dall’altro. Se il concordato di Beta non fosse omologato, il contratto di locazione perderebbe la controparte e il valore dell’immobile tornerebbe verso quello “libero”: il piano di Gamma deve quindi prevedere una soluzione alternativa e i creditori devono esserne informati.
Simulazione 3 — Coordinamento europeo (opzione 3)
Modifichiamo un solo dato: Gamma non è una società italiana, ma una società con sede e centro degli interessi principali in Austria, proprietaria di un deposito logistico usato da Beta. La procedura di Gamma è aperta in Austria. Il commissario giudiziale di Beta, se la legge applicabile alla sua procedura gli riconosce la qualità di amministratore ai fini del Regolamento, può essere sentito nella procedura austriaca e chiedere la sospensione delle misure di realizzo dell’attivo di Gamma, alle condizioni dell’art. 60 del Regolamento, se è stato proposto un piano di ristrutturazione per il gruppo che ne trae vantaggio.
- Se la sospensione viene concessa, il deposito non viene venduto separatamente prima della presentazione del piano coordinato.
- Se i costi stimati di una procedura di coordinamento di gruppo (per ipotesi 64.300 €, da ripartire secondo la decisione di apertura) sono sproporzionati rispetto al valore in gioco, può essere preferibile limitarsi alla cooperazione degli artt. 56-60.
Esito: il coordinamento europeo offre uno strumento di “congelamento” che la cooperazione interna non offre, ma il suo utilizzo dipende dalle condizioni previste dal Regolamento e dalla valutazione del giudice straniero.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza le differenze. Va letta con prudenza: tempi e complessità dipendono dalle dimensioni del gruppo, dal numero di procedure e dalle prassi dei tribunali coinvolti. Quanto ai costi, si indicano solo le voci previste dalla legge: il contributo unificato e le spese di giustizia dovute per ciascun ricorso, i compensi degli organi liquidati secondo i criteri normativi in ciascuna procedura e, nel coordinamento europeo, i costi del coordinatore ripartiti tra le procedure.
| Criterio | Opzione 1 — Cooperazione di base (art. 288) | Opzione 2 — Strumenti diversi con piani collegati | Opzione 3 — Coordinamento europeo (Reg. 2015/848) |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Procedure separate dello stesso tipo, anche davanti a tribunali diversi | Società in situazioni diverse; piani costruiti in modo interdipendente | Società con centro degli interessi principali in Stati membri diversi |
| Tempi | Nessun tempo aggiuntivo; dipendono da ciascuna procedura | Preparazione più lunga a monte; tempi di più tribunali non sincronizzati | Avvio formale con termine di trenta giorni per le opposizioni |
| Complessità | Bassa | Alta (pianificazione, condizioni reciproche, informazioni a più platee di creditori) | Alta (lingue, leggi nazionali diverse, organi stranieri) |
| Vincolatività | Dovere generale di cooperare, senza sanzioni specifiche | Vincolo contrattuale tra le società; poi vincolo derivante dall’omologazione di ciascuno strumento | Piano di coordinamento non vincolante; opt-out ammesso |
| Rischi in caso di esito negativo | Contenziosi infragruppo, vendite separate a valori inferiori | Effetto domino se uno strumento non viene omologato | Uscita di procedure chiave, costi sostenuti senza risultato |
| Effetti sulle azioni esecutive e sul realizzo | Ciascuna procedura applica le proprie regole | Ciascuna procedura applica le proprie regole; gli accordi possono regolare i tempi delle vendite | Possibile sospensione di misure di realizzo in un’altra procedura alle condizioni del Regolamento |
| Reversibilità | Massima: le procedure restano autonome | Limitata: i piani omologati sono difficili da riallineare | Buona: adesione e uscita sono regolate |
| Costi di legge | Quelli di ciascuna procedura | Quelli di ciascuno strumento attivato | Quelli delle procedure nazionali più i costi del coordinamento |
I criteri per scegliere
Non c’è una graduatoria fissa tra le opzioni. Ci sono invece alcuni criteri che, combinati, orientano la valutazione.
Primo criterio: l’intensità dei rapporti infragruppo. Se la società operativa usa beni di un’altra società, se la tesoreria è accentrata, se esistono garanzie incrociate e finanziamenti infragruppo, generalmente la sola cooperazione di base è insufficiente e conviene valutare piani collegati o, quando possibile, la procedura unitaria. Se invece le società sono autonome di fatto, la cooperazione dell’art. 288 può bastare.
Secondo criterio: l’omogeneità delle situazioni delle singole società. Quando tutte le società sono nella stessa condizione (tutte da liquidare, oppure tutte risanabili con un’unica logica), uno strumento dello stesso tipo e la cooperazione tra gli organi rispondono bene all’esigenza. Quando le situazioni sono diverse, l’opzione degli strumenti differenziati ha il vantaggio di adattarsi a ciascuna, al prezzo di una maggiore complessità.
Terzo criterio: il momento in cui si interviene. Se le procedure sono già aperte su iniziativa dei creditori, lo spazio per costruire piani collegati si restringe e la cooperazione tra organi diventa lo strumento principale. Se la crisi è ancora in fase di emersione, la composizione negoziata consente di impostare il coordinamento prima che le procedure si moltiplichino.
Quarto criterio: la dimensione transfrontaliera. Se una o più società hanno il centro degli interessi principali in un altro Stato membro, il Regolamento 2015/848 si applica a prescindere dalle scelte delle società; la decisione riguarda semmai l’opportunità di chiedere l’apertura della procedura di coordinamento di gruppo o di limitarsi alla cooperazione.
Quinto criterio: la composizione delle platee di creditori. Se gli stessi creditori (tipicamente le banche) sono esposti verso più società del gruppo, un approccio coordinato facilita il negoziato; se le platee sono diverse, l’autonomia del voto nelle singole procedure è un valore da preservare.
Questi criteri vanno sempre applicati alla luce di un dato: ogni trasferimento di valore tra società del gruppo deve essere giustificato agli occhi dei creditori di quella società che “cede”. Un coordinamento che sacrifica i creditori di una società a vantaggio di quelli di un’altra, senza un beneficio compensativo dimostrabile, espone il piano a contestazioni e gli organi a responsabilità.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera proprio nella fase in cui il coordinamento tra le società di un gruppo può ancora essere impostato in modo ordinato, prima che le procedure si separino.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
Dipende dalla fase. Finché le procedure non sono aperte, è possibile passare da un’impostazione all’altra, per esempio dalla presentazione di domande separate a un ricorso unitario, se i presupposti sussistono. Una volta aperte procedure separate, la “riunificazione” non è automatica e incontra limiti di competenza e di tempo. Il coordinamento, invece, può sempre essere intensificato: la cooperazione di base può evolvere in accordi tra gli organi, autorizzati nelle rispettive procedure.
E se scelgo quella sbagliata?
L’errore più frequente non è tanto scegliere uno strumento invece di un altro, quanto sottovalutare l’interdipendenza tra le società. Un piano che ignora i rapporti con le altre società del gruppo rischia di essere considerato non fattibile o di essere travolto dalle iniziative degli organi delle altre procedure. Per questo, qualunque opzione si scelga, è prudente censire subito tutti i rapporti infragruppo.
I creditori possono chiedere il coordinamento?
L’art. 288 CCII indirizza il dovere di cooperazione agli organi delle procedure, non ai creditori. I creditori possono però segnalare agli organi e ai giudici l’esistenza di procedure collegate e le ricadute delle decisioni di una procedura sull’altra, e far valere le proprie ragioni nelle sedi previste (osservazioni, voto, opposizione all’omologazione, reclamo).
Il coordinamento rallenta le procedure?
Non necessariamente. Lo scambio di informazioni tra organi richiede poco tempo e può evitare contenziosi molto più lunghi. Sono semmai i piani collegati e la procedura di coordinamento europea a richiedere una fase preparatoria più lunga, che va soppesata a fronte del valore che consente di preservare.
Le società in sovraindebitamento rientrano nel coordinamento?
Le imprese del gruppo che non superano le soglie dell’impresa minore e i soci o amministratori persone fisiche che hanno prestato garanzie non accedono alle procedure maggiori, ma agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti), gestiti con l’ausilio dell’OCC. L’art. 288 non le richiama espressamente, ma nella pratica la situazione dei garanti incide in modo diretto sul negoziato con le banche: tenerne conto fin dall’inizio è parte di un coordinamento efficace.
Vale anche per i tributi locali?
Ogni società del gruppo che propone uno strumento negoziale gestisce in autonomia il proprio debito fiscale. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che è un decreto di riforma dei tributi regionali e locali e non un correttivo del Codice, il legislatore ha esteso anche ai tributi locali gli strumenti di trattamento dei crediti fiscali previsti dal Codice della crisi, compresa la transazione nella composizione negoziata. In un gruppo con più procedure, questo significa che anche il confronto con gli enti locali va condotto società per società, ma con proposte coerenti tra loro.
Le pronunce che orientano la scelta
Una premessa di metodo è doverosa. L’art. 288 CCII è una norma recente e, allo stato delle verifiche svolte per questo articolo, non risultano pronunce edite che ne abbiano fatto applicazione diretta in modo significativo. Il quadro che segue raccoglie quindi decisioni che non riguardano specificamente il coordinamento tra procedure, ma ne definiscono i presupposti: l’autonomia delle masse e la nozione di gruppo nel concordato (pronunce rese sulla legge fallimentare, e come tali indicate), la competenza territoriale fondata sul centro degli interessi principali di ciascuna società, la dimensione europea. Riportiamo solo decisioni di cui abbiamo letto la massima o un commento che ne espone il contenuto, raggruppate in base all’opzione che contribuiscono a chiarire.
Pronunce che illuminano le opzioni 1 e 2 (procedure separate nel diritto interno)
Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20559.
Principio. Nel sistema della legge fallimentare non era ammissibile un concordato preventivo unitario per più società del gruppo, perché ciascuna società è un soggetto autonomo che risponde delle proprie obbligazioni solo con il proprio patrimonio, secondo la regola dell’art. 2740 c.c.
Rilevanza. È il presupposto storico del sistema attuale: il Codice ha introdotto la procedura unitaria come facoltà, ma ha mantenuto la separazione delle masse. Quando le procedure sono separate, l’unico modo per creare sinergie è la cooperazione tra organi e il collegamento tra i piani, sempre nel rispetto dei diritti dei creditori di ciascuna società. La pronuncia riguarda la legge fallimentare e va letta in questa chiave.
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 31 luglio 2017, n. 19014.
Principio. Una proposta concordataria “di gruppo” presuppone che una delle società proponenti eserciti attività di direzione e coordinamento sulle altre; non bastano altre forme di collegamento, e resta imprescindibile la separazione delle masse attive e passive, la cui commistione impedisce di ammettere una proposta che ricada su soggetti distinti. Nel caso esaminato la Corte ha confermato l’inammissibilità di una proposta congiunta che trattava due soggetti come un unico compendio con un’unica massa di creditori.
Rilevanza. Pronuncia resa sulla legge fallimentare, ma che già richiamava la definizione di gruppo poi accolta dal Codice. Per chi coordina procedure separate offre due indicazioni: il “gruppo” rilevante è quello fondato sulla direzione e coordinamento, e ogni piano collegato deve mantenere distinte le masse delle singole società.
Corte di cassazione, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26005.
Principio. Secondo quanto riportato in dottrina, la Corte ha ritenuto inammissibile una cessione soltanto parziale dei beni in sede concordataria, per contrasto con la regola della responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c.
Rilevanza. Pronuncia resa sulla legge fallimentare e non specifica sui gruppi; è utile per misurare quanto il principio dell’art. 2740 c.c. pesi sui piani collegati, quando una società destina parte del proprio attivo a sostegno di un’altra. La dottrina ha osservato che questa impostazione dovrebbe essere superata almeno per i concordati di gruppo.
Pronunce sulla competenza di ciascuna società (tutte le opzioni)
Le decisioni che seguono riguardano l’art. 27 CCII e non i gruppi in quanto tali. Sono però decisive per il tema, perché è proprio la competenza individuata società per società a determinare se le procedure del gruppo finiranno davanti allo stesso tribunale o a tribunali diversi, e quindi quanto coordinamento servirà.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32884.
Principio. La società incorporata, anche se cancellata, conserva la propria identità entro l’anno dalla cancellazione e può essere assoggettata a una procedura autonoma, anche quando la società incorporante è già stata posta in liquidazione giudiziale da un altro ufficio giudiziario.
Rilevanza. È una conferma, in un caso di società collegate da un’operazione straordinaria, che due procedure riferite a soggetti legati tra loro possono legittimamente svolgersi davanti a tribunali diversi: lo scenario tipico in cui serve la cooperazione tra organi.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2026, n. 3409.
Principio. Il centro degli interessi principali coincide di regola con la sede legale risultante dal registro delle imprese; la presunzione può essere superata solo con prove concrete e univoche che la direzione effettiva si trova altrove e che questa collocazione è riconoscibile dai terzi.
Rilevanza. In un gruppo, le controllate gestite di fatto dalla capogruppo non si “spostano” automaticamente presso il tribunale della capogruppo: serve una prova rigorosa. Se manca, le procedure restano separate e devono essere coordinate.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31727.
Principio. Chi sostiene una competenza diversa da quella presunta deve provare sia che il centro degli interessi principali si trova in un altro luogo, sia che tale collocazione è percepita dai terzi; mancando anche uno solo dei due elementi, valgono le presunzioni di legge. La pronuncia è stata resa in sede di regolamento di competenza.
Rilevanza. Indica quanto sia difficile, per le società del gruppo, concentrare le procedure davanti a un solo giudice per via di eccezione: un motivo in più per valutare per tempo il ricorso unitario o, in alternativa, gli strumenti di coordinamento.
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 9 aprile 2025, n. 9371.
Principio. Nel concordato preventivo, anche con riserva, l’incompetenza territoriale va rilevata d’ufficio nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi necessari, cioè proposta, piano e documentazione, che coincide con la decisione sull’ammissione.
Rilevanza. Quando le società del gruppo depositano domande separate, la questione di competenza può riemergere in una fase avanzata e cambiare la mappa dei tribunali coinvolti: un rischio da considerare nella scelta tra le opzioni.
Pronunce che illuminano l’opzione 3 (gruppi transfrontalieri)
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza 15 maggio 2024, n. 13368.
Principio. In un caso di insolvenza transfrontaliera, con trasferimento della sede in Bulgaria nel trimestre precedente l’iniziativa del creditore, la Corte ha affermato che il debitore deve provare non solo l’effettività del trasferimento, ma anche che il nuovo luogo è quello in cui gestisce abitualmente i propri interessi, in modo riconoscibile dai terzi.
Rilevanza. Per i gruppi con società estere, conferma che la ripartizione delle procedure tra Stati segue il centro degli interessi principali effettivo di ciascuna società, e che i trasferimenti recenti sono valutati con rigore.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC.
Principio. Il regolamento europeo sull’insolvenza stabilisce una competenza giurisdizionale per ciascun debitore che costituisca un’entità giuridicamente distinta: in un gruppo, ogni società ha il proprio centro degli interessi principali e la propria procedura, senza che il controllo esercitato dalla capogruppo basti, di per sé, a spostare la competenza.
Rilevanza. È la base su cui poggia il sistema di cooperazione e coordinamento del Regolamento 2015/848: le procedure restano separate per Stato, e per questo devono comunicare tra loro. Spiega anche perché la procedura di coordinamento di gruppo non può portare alla concentrazione delle procedure. La sentenza è stata resa sul Regolamento (CE) 1346/2000, ma il principio è stato mantenuto nel sistema del 2015.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 15 dicembre 2011, causa C-191/10, Rastelli Davide e C.
Principio. Pronunciandosi su rinvio della Cassazione francese, la Corte ha affermato che il giudice di uno Stato membro che ha aperto la procedura principale nei confronti di una società, in applicazione di una regola del proprio diritto nazionale, non può estenderla a un’altra società con sede statutaria in un altro Stato membro per il solo fatto che i patrimoni delle due società siano confusi, a meno che non dimostri che il centro degli interessi principali di questa seconda società si trova nel proprio Stato.
Rilevanza. Conferma che, nei gruppi transfrontalieri, non esiste una scorciatoia per “attrarre” tutte le società davanti a un unico giudice: la via è la cooperazione degli artt. 56-60 del Regolamento o la procedura di coordinamento di gruppo, con i limiti di volontarietà che la caratterizzano. Anche questa pronuncia è stata resa sul Regolamento 1346/2000.
Cosa resta aperto
Restano privi, allo stato, di una risposta giurisprudenziale consolidata alcuni nodi decisivi per chi deve scegliere: l’applicabilità dell’art. 288 CCII alle combinazioni “miste” di strumenti; i limiti degli accordi tra curatori e commissari di procedure diverse; il rapporto tra gli organi italiani e il coordinatore nominato in un altro Stato membro. Su questi profili la valutazione va condotta caso per caso, sulla base del testo normativo, della prassi dei tribunali coinvolti e della documentazione delle singole procedure.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nelle crisi di gruppo con procedure separate, lo Studio interviene con strumenti concreti, tutti orientati a costruire e difendere una linea coerente tra società diverse:
- Mappiamo la struttura del gruppo: ricostruiamo i rapporti di controllo e di direzione e coordinamento, individuiamo per ciascuna società il tribunale competente e il centro degli interessi principali, anche quando una società ha sede in un altro Stato membro.
- Censiamo i rapporti infragruppo: crediti e debiti reciproci, garanzie incrociate, finanziamenti, contratti di servizio e di locazione, tesoreria accentrata, segnalando quelli esposti a postergazione o ad azioni di inefficacia.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: cooperazione di base ex art. 288 CCII, strumenti diversi con piani collegati, coordinamento europeo, oppure, se i presupposti ci sono ancora, il ricorso unitario.
- Impostiamo la composizione negoziata di gruppo come sede in cui definire, prima delle procedure, quale strumento adottare per ciascuna società e quali condizioni reciproche inserire nei piani.
- Redigiamo le clausole di collegamento tra i piani, prevedendo cosa accade se uno strumento non viene omologato, per contenere l’effetto domino.
- Prepariamo le comunicazioni agli organi delle altre procedure e le richieste di informazioni, e predisponiamo le bozze di protocolli e accordi di cooperazione da sottoporre all’autorizzazione degli organi giudiziari competenti.
- Assistiamo i creditori esposti verso più società del gruppo nell’esame dei piani, nelle osservazioni, nel voto e nelle eventuali opposizioni all’omologazione e nei reclami.
- Gestiamo i profili transfrontalieri: verifichiamo l’applicabilità del Regolamento 2015/848, valutiamo l’opportunità di chiedere la sospensione di misure di realizzo in un’altra procedura o l’apertura del coordinamento di gruppo.
- Coordiniamo la posizione dei garanti persone fisiche e delle imprese minori del gruppo con gli strumenti del sovraindebitamento, in raccordo con l’OCC.
- Seguiamo il contenzioso infragruppo che nasce tra procedure separate, dalla fase di merito fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema di questo articolo la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è lo strumento pensato dal legislatore per far dialogare impresa e creditori prima che la crisi degeneri, e nei gruppi è spesso l’unico momento in cui il coordinamento tra le società può essere progettato invece che subito. A questa si affianca la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta tra le opzioni fatta oggi dovrà essere difesa domani, nelle omologazioni, nei reclami e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare difensore e senza cambiare linea.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sui profili processuali, sulla tenuta giuridica dei piani e sui rapporti tra procedure; i secondi sui numeri, sui flussi infragruppo, sulla sostenibilità dei piani collegati e sul trattamento dei debiti fiscali e contributivi di ciascuna società.
Chiusura
Coordinare procedure diverse aperte per società dello stesso gruppo significa scegliere tra livelli di integrazione diversi: la cooperazione di base imposta dall’art. 288 CCII, la costruzione di piani collegati con strumenti differenziati, il coordinamento europeo del Regolamento 2015/848. Ciascuna strada ha un suo profilo ideale e un suo rovescio della medaglia. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, valore e diritti dei creditori di ciascuna società.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è quella che consente di lavorare sul punto in cui il coordinamento di gruppo si progetta, cioè il negoziato tra imprese, creditori e organi; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC permettono di gestire nello stesso disegno la posizione dei garanti persone fisiche e delle imprese minori del gruppo, che seguono strumenti diversi ma incidono sull’esito complessivo.
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