Qual È Il Periodo Sospetto Per La Revocatoria Nella Liquidazione Giudiziale?

Non esiste un solo “periodo sospetto”: nella liquidazione giudiziale la finestra temporale cambia a seconda di chi sei e di che cosa hai ricevuto dall’impresa poi finita in procedura. Il fornitore pagato regolarmente guarda indietro di sei mesi; il fornitore pagato con una cessione di merce al posto del denaro guarda indietro di un anno; il figlio che ha ricevuto in donazione un appartamento guarda indietro di due anni; il socio che si è fatto restituire il finanziamento guarda indietro di un anno, ma con regole proprie; la banca deve fare i conti con un’esenzione che vale solo a certe condizioni. E tutte queste date si calcolano a ritroso non dalla sentenza, ma dal deposito della domanda che ha portato all’apertura della procedura, oppure, se prima c’era stato un concordato o un altro strumento di regolazione, dalla pubblicazione di quella domanda.

Questa guida è costruita per profili. Dopo le regole comuni troverai una sezione dedicata a ciascuno di questi lettori:

  1. il fornitore di beni o servizi che ha incassato;
  2. la banca e gli altri finanziatori;
  3. chi ha acquistato un immobile, un’azienda o un bene dall’imprenditore;
  4. il coniuge, il familiare o il beneficiario di una donazione;
  5. il socio che ha finanziato la società e si è fatto rimborsare;
  6. l’imprenditore o l’amministratore che vede avvicinarsi la liquidazione giudiziale e vuole sapere quali atti verranno guardati con sospetto.

Perché uno studio legale dovrebbe occuparsi proprio di calendari a ritroso? Perché il periodo sospetto è il punto in cui la storia della crisi di un’impresa viene riletta a posteriori, e la sua lettura corretta richiede di conoscere sia gli strumenti di regolazione sia le procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora cioè dentro la composizione negoziata, il percorso che il Codice protegge espressamente dalla revocatoria per gli atti coerenti con le trattative. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il ruolo che impone di ricostruire, atto per atto, la storia patrimoniale del debitore prima della procedura. È da queste due competenze che deriva la capacità di leggere il periodo sospetto dai due lati: quello di chi rischia la revoca e quello di chi deve ricostruire gli atti.

📩 Se hai ricevuto una lettera del curatore o temi che un pagamento, una garanzia o una vendita rientrino nel periodo sospetto, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Le regole comuni a tutti: da dove si conta e quanto si va indietro

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la struttura del sistema. Le norme sono quelle della Sezione III del Capo I del Titolo V del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, che ha riscritto proprio la norma sulla decorrenza dei termini.

Il punto di partenza: il deposito della domanda, non la sentenza

Nella vecchia legge fallimentare i termini dell’art. 67 si contavano a ritroso dalla dichiarazione di fallimento. Il Codice della crisi ha cambiato il punto di riferimento: gli artt. 163, 164 e 166 CCII parlano di atti compiuti “dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale” o nei periodi anteriori a quel deposito. La conseguenza pratica è rilevante: i mesi che passano tra il ricorso e la sentenza non “consumano” il periodo sospetto. Se un creditore deposita il ricorso a marzo e la sentenza arriva a giugno, si conta da marzo; e gli atti compiuti tra marzo e giugno sono comunque attaccabili, perché la norma colpisce anche quelli successivi al deposito.

La consecuzione: quando prima c’è stato un concordato

L’art. 170, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche presentata con riserva di deposito della documentazione, segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini degli artt. 163, 164, 166 (commi 1 e 2) e 169 decorrono dalla data di pubblicazione di quella domanda nel registro delle imprese. È il principio della consecuzione delle procedure: concordato fallito e liquidazione giudiziale vengono trattati come un’unica vicenda, nata dallo stesso stato di crisi o insolvenza, e il periodo sospetto si “ancora” al primo atto ufficiale. Il principio non è nuovo: già sotto la legge fallimentare la Cassazione lo aveva affermato con costanza (v. Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045, nella sezione dedicata all’imprenditore).

Come si contano i mesi e gli anni a ritroso

Il calcolo segue il calendario comune: i “sei mesi anteriori” al deposito avvenuto il 14 marzo si fermano al 14 settembre dell’anno precedente, l'”anno anteriore” al 14 marzo dell’anno precedente, i “due anni” al 14 marzo di due anni prima. Non si contano giorni lavorativi e non si applicano proroghe: la finestra è un dato sostanziale, fissato una volta per tutte con il deposito. Ciò che conta per l’atto è la sua data effettiva: per un pagamento con bonifico, il giorno in cui la somma esce dal patrimonio del debitore; per una garanzia o una vendita immobiliare, la data dell’atto, con l’avvertenza che per l’opponibilità ai terzi rilevano anche le formalità pubblicitarie. Quando la data è incerta, la ricostruzione documentale diventa decisiva, e chi conserva estratti conto, contabili e corrispondenza parte avvantaggiato.

Un’altra precisazione utile per tutti i profili: il periodo sospetto non rende l’atto automaticamente illecito. Per gli atti gratuiti, per i pagamenti anticipati e per i rimborsi ai soci l’inefficacia è di diritto; per tutti gli altri atti il periodo sospetto è solo la condizione temporale dentro la quale il curatore può agire, e la revoca dipende poi dalla prova della conoscenza dello stato d’insolvenza, positiva o negativa a seconda dei casi. Lo stato d’insolvenza, a sua volta, è quello definito dal Codice: l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. Non coincide con la semplice difficoltà o con una perdita di bilancio, e la sua conoscenza da parte del terzo va riferita al momento dell’atto.

Le quattro finestre temporali

Finestra Atti colpiti Norma CCII Chi deve provare cosa
2 anni Atti a titolo gratuito; pagamenti di crediti non ancora scaduti artt. 163 e 164, comma 1 Inefficacia automatica: non serve provare la conoscenza dell’insolvenza
1 anno Rimborsi di finanziamenti dei soci (e della capogruppo) art. 164, commi 2 e 3 Inefficacia automatica
1 anno Atti “anormali”: prestazioni sproporzionate di oltre un quarto, pagamenti con mezzi anomali, garanzie per debiti preesistenti non scaduti art. 166, comma 1, nn. 1-3 Revoca salvo che l’altra parte provi di non conoscere l’insolvenza
6 mesi Garanzie per debiti scaduti art. 166, comma 1, n. 4 Come sopra: onere a carico del terzo
6 mesi Atti “normali”: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti onerosi, garanzie contestuali art. 166, comma 2 Revoca solo se il curatore prova che il terzo conosceva l’insolvenza

La regola più importante da ricordare: più l’atto è anomalo, più si va indietro e più l’onere della prova si sposta sul terzo.

Le esenzioni

L’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria fallimentare alcune categorie di atti anche se compiuti nel periodo sospetto. Tra le principali: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; le rimesse in conto corrente che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione verso la banca; le vendite a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti familiari, e quelle di immobili destinati a sede principale della sua attività d’impresa, alle condizioni di legge; gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato, di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione omologato o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nonché gli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di accesso a uno strumento; i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori; i pagamenti, eseguiti alla scadenza, di debiti per servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione. Ogni esenzione ha requisiti propri, che vedremo nei profili cui si applicano.

Accanto alle esenzioni dell’art. 166 c’è la tutela della composizione negoziata: l’art. 24 CCII stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, se coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti quando sono stati compiuti; e conservano i propri effetti gli atti autorizzati dal tribunale.

Il periodo sospetto della revocatoria ordinaria

Il curatore può esercitare anche la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. (art. 165 CCII). Qui non esiste una finestra fissa a ritroso: conta che l’atto abbia arrecato pregiudizio ai creditori e che ricorrano gli elementi soggettivi richiesti dal codice civile. Il limite è dato dalla prescrizione e dalla regola generale dell’art. 170, comma 1.

Quanto tempo ha il curatore per agire

Il periodo sospetto (quanto si va indietro) non va confuso con il termine per agire (quanto tempo ha il curatore). L’art. 170, comma 1, CCII prevede che le azioni revocatorie e di inefficacia non possano essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Sulla norma corrispondente della legge fallimentare (art. 69-bis), la Cassazione ha chiarito che il triennio decorre dall’apertura della procedura concorsuale, anche quando questa segue un concordato (Cass., sez. I, ord. 29 aprile 2025, n. 11224).

Una nota sulle novità del 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, il decreto sui tributi regionali e locali in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto anche sul Codice della crisi, ma su un piano diverso: con l’art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti del Codice, a partire dalla transazione fiscale, anche nella composizione negoziata. Per quanto risulta dal testo, non tocca le norme sul periodo sospetto degli artt. 163-170 CCII; può però incidere sulla strategia dell’imprenditore che deve scegliere se e come accedere a uno strumento prima che si apra la liquidazione giudiziale.

Avvertenza sulla giurisprudenza: la gran parte delle pronunce di Cassazione disponibili riguarda ancora fallimenti regolati dalla legge fallimentare (artt. 64-70 l.fall.). Le citiamo dichiarandolo, perché i principi sulla conoscenza dell’insolvenza, sui termini d’uso e sulle rimesse sono stati trasferiti nel Codice con formulazioni molto simili; dove le norme sono cambiate, lo segnaliamo.

Se sei un fornitore che ha incassato: sei mesi, un anno, o nessun rischio

La tua situazione

Hai venduto merci o prestato servizi a un’impresa che oggi è in liquidazione giudiziale. Ti ha pagato, magari in ritardo, magari a rate, magari dopo qualche sollecito. Adesso arriva la lettera del curatore che ti chiede di restituire quanto incassato negli ultimi mesi. Sei il destinatario più frequente delle azioni revocatorie, e la tua posizione dipende quasi interamente da come sei stato pagato.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per il fornitore il codice distingue tre ipotesi, con tre periodi sospetti diversi.

  • Pagamento normale di un debito scaduto (bonifico, assegno, contanti alla scadenza o poco dopo): rientra nell’art. 166, comma 2. Il periodo sospetto è di sei mesi prima del deposito della domanda, e il curatore deve dimostrare che conoscevi lo stato di insolvenza.
  • Pagamento con mezzi anormali (cessione di crediti, datio in solutum di merce o macchinari, compensazioni costruite ad hoc): rientra nell’art. 166, comma 1, n. 2. Il periodo sospetto sale a un anno e tocca a te provare che non conoscevi l’insolvenza.
  • Pagamento anticipato di un debito non ancora scaduto alla data della domanda: rientra nell’art. 164, comma 1. Il periodo arriva a due anni, e l’inefficacia è automatica.

C’è poi la via d’uscita: l’esenzione per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a). Se il pagamento è avvenuto secondo le modalità e le tempistiche abituali del rapporto o del settore, non è revocabile anche se cade nei sei mesi.

I numeri

Facciamo un esempio. Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della cliente viene depositato il 17 febbraio 2026; la sentenza arriva il 28 aprile 2026. Il periodo sospetto semestrale va dal 17 agosto 2025 in avanti.

  • Fattura di 8.740 € scaduta il 30 giugno 2025, pagata con bonifico il 3 luglio 2025: fuori dai sei mesi, non revocabile ex art. 166, comma 2.
  • Fattura di 12.315 € scaduta il 31 agosto 2025, pagata il 9 dicembre 2025 dopo due solleciti: dentro i sei mesi; il curatore dovrà provare la conoscenza dell’insolvenza; tu potrai invocare i termini d’uso solo se quel ritardo era abituale nel rapporto.
  • Fornitura di 6.980 € saldata il 20 aprile 2025 con la cessione di un credito che la cliente vantava verso un terzo: fuori dai sei mesi, ma dentro l’anno; trattandosi di mezzo anormale, sei esposto, e l’onere di provare di non sapere è tuo.

I rischi specifici

Il rischio principale per il fornitore è il piano di rientro. Quando il cliente non paga e tu concordi una rateizzazione del debito arretrato, quei pagamenti escono quasi sempre dal perimetro dei “termini d’uso”: la Cassazione ha escluso che l’esenzione copra il pagamento eseguito in attuazione di un piano di rientro (Cass. n. 8384 del 2025). E lo stesso sollecito insistente, le diffide, le minacce di sospendere le forniture possono essere usati dal curatore come indizi della tua conoscenza dello stato di insolvenza.

Un secondo rischio è quello di accettare beni al posto del denaro: è la classica “datio in solutum”, che sposta il periodo sospetto da sei mesi a un anno e inverte l’onere della prova.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la storia dei pagamenti degli ultimi dodici mesi prima del deposito della domanda: data della fattura, scadenza contrattuale, data di incasso, mezzo di pagamento.
  2. Documenta i termini d’uso: estratti dei pagamenti dei due o tre anni precedenti, condizioni generali, prassi del settore. Se il cliente pagava sempre a 90 giorni, un pagamento a 95 giorni è difendibile; uno a 210 giorni con piano di rientro molto meno.
  3. Verifica quali informazioni avevi davvero: protesti pubblici, pignoramenti, notizie di stampa, bilanci depositati con perdite. Il curatore userà gli stessi elementi.
  4. Non restituire nulla d’istinto alla prima lettera: valuta prima la fondatezza della domanda e l’eventuale insinuazione al passivo per il credito che rinasce (art. 171 CCII).

Le domande che ti farà il curatore

Quando il curatore valuta se agire contro di te, cerca risposte a poche domande precise, ed è utile che tu le conosca prima. Da quanto tempo lavoravi con l’impresa? I tempi di pagamento erano cambiati negli ultimi mesi? Avevi ridotto il fido commerciale, chiesto garanzie, preteso pagamenti anticipati o in contanti? Avevi notizia di protesti, di ricorsi di altri creditori, di ritardi nel pagamento di dipendenti e imposte? Ogni risposta positiva è un mattone della presunzione di conoscenza. Al contrario, un rapporto rimasto regolare fino alla fine, con forniture continuative e pagamenti coerenti con lo storico, è il miglior argomento per sostenere sia l’esenzione dei termini d’uso sia l’ignoranza dello stato di insolvenza. Ricorda anche che, per gli atti normali dell’art. 166, comma 2, non sei tu a dover provare di non sapere: è il curatore a dover dimostrare che sapevi, e la tua difesa può limitarsi a far emergere le lacune della sua prova.

Giurisprudenza dedicata

Sotto la legge fallimentare, la Cassazione ha precisato che l’esenzione dei “termini d’uso” riguarda le modalità del pagamento e non la natura dei beni o servizi forniti (Cass., 7 luglio 2021, n. 19373), e che la conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo può essere provata con presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., 14 settembre 2022, n. 27074; Cass., 3 agosto 2022, n. 24151): non basta che il terzo potesse sapere, occorre dimostrare che, con la normale prudenza, non poteva non accorgersi del dissesto (Cass., 17 giugno 2020, n. 11696).

Se sei un professionista o un collaboratore

Una parentesi per chi ha lavorato per l’impresa come consulente, tecnico o collaboratore: i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori, anche non subordinati, sono esenti dalla revocatoria fallimentare. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto l’esenzione al lavoro autonomo prestato con continuità e coordinazione (App. Brescia, 14 settembre 2023, n. 1376): l’incarico occasionale, invece, resta esposto alle regole ordinarie del fornitore.

Se sei la banca o un finanziatore: rimesse, garanzie e fideiussioni nel periodo sospetto

La tua situazione

Sei l’istituto di credito presso cui l’impresa aveva il conto corrente, oppure una società di factoring o di leasing. Negli ultimi mesi sul conto sono transitati incassi che hanno ridotto lo scoperto; magari hai ottenuto un’ipoteca o un pegno a garanzia del rientro. Ora il curatore contesta le rimesse e chiede l’inefficacia della garanzia.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il periodo sospetto si declina in quattro modi.

  • Rimesse in conto corrente: sono “pagamenti” e quindi rientrano nella finestra dei sei mesi dell’art. 166, comma 2, con prova della conoscenza a carico del curatore. Ma l’art. 166, comma 3, lett. b) le esenta se non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria.
  • Garanzie per debiti preesistenti non scaduti (ipoteca volontaria, pegno concessi oggi per un mutuo che scadrà domani): un anno, con onere a tuo carico di provare l’ignoranza dell’insolvenza (art. 166, comma 1, n. 3).
  • Garanzie per debiti scaduti, ipoteca giudiziale compresa: sei mesi, onere sempre a tuo carico (art. 166, comma 1, n. 4).
  • Garanzie contestuali a un nuovo finanziamento: sei mesi, prova a carico del curatore (art. 166, comma 2).

Se la revoca delle rimesse viene accolta, l’art. 171, comma 3, CCII limita la restituzione alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo per cui è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza e l’ammontare residuo alla data in cui si è aperto il concorso.

I numeri

Domanda depositata il 2 marzo 2026. Periodo semestrale: dal 2 settembre 2025.

  • Conto scoperto (senza affidamento o oltre il fido): saldo debitore di 147.600 € al 2 settembre 2025; massimo scoperto nel semestre 163.250 €; saldo al giorno di apertura 98.410 €. La restituzione massima teorica, se il curatore prova la tua conoscenza per l’intero semestre, è 163.250 − 98.410 = 64.840 €.
  • Se invece il conto era affidato per 200.000 € e le rimesse hanno solo ripristinato la provvista, ci sono argomenti forti per qualificarle come ripristinatorie e non solutorie.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Con una sentenza del 2026 la Prima Sezione della Cassazione è tornata a valorizzare la natura solutoria della rimessa: l’esenzione presuppone che il versamento abbia pagato un debito liquido ed esigibile, quindi su conto scoperto; e la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo che la banca deve allegare e provare. La pronuncia è stata resa sulla legge fallimentare, ma la struttura della norma del Codice è sostanzialmente la stessa.

Il secondo rischio riguarda le garanzie “di consolidamento”: un’ipoteca concessa per un debito già scaduto rientra nei sei mesi con onere della prova a tuo carico, e la Cassazione ha considerato scaduto il debito quando la garanzia segue l’inadempimento in un’operazione unitaria di dilazione (Cass. n. 3450 del 2025).

Le mosse giuste

  1. Estrai gli estratti conto del semestre e di tutto il periodo di possibile consecuzione, se prima c’era stato un concordato.
  2. Qualifica ogni rimessa: conto affidato o scoperto, entità e durata della riduzione.
  3. Ricostruisci il “massimo scoperto” utile ai fini dell’art. 171, comma 3.
  4. Verifica le garanzie rotative: la sostituzione del bene in pegno non costituisce una nuova garanzia se sono rispettate le condizioni indicate dalla giurisprudenza (Cass., 13 maggio 2021, n. 12733).
  5. Controlla il factoring: l’esenzione copre solo i pagamenti ordinari, non gli atti solutori anomali (Cass., 9 dicembre 2024, n. 31652).

Ipoteche giudiziali e fideiussioni: due casi particolari

L’ipoteca giudiziale iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo per un credito scaduto rientra tra le garanzie dell’art. 166, comma 1, n. 4: periodo sospetto di sei mesi, ma con onere a carico del creditore di provare di non conoscere l’insolvenza. Per una banca che ha appena ottenuto un decreto ingiuntivo contro un cliente, quella prova è spesso difficile: la stessa azione monitoria è un indizio della crisi del debitore. Diverso è il caso della fideiussione prestata da un terzo a garanzia del debito dell’impresa: non è un atto del debitore e non entra nel perimetro revocatorio della sua liquidazione. Ma se la banca, dopo la revoca delle rimesse, si rivolge al fideiussore, le vicende si intrecciano: il fideiussore che paga si surroga nella posizione della banca e si insinua al passivo nei limiti consentiti.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già indicate, la Cassazione ha chiarito che le garanzie sono revocabili come atti a titolo oneroso, con una presunzione che ammette prova contraria (Cass., 21 maggio 2010, n. 12507).

Se hai acquistato dall’imprenditore: l’immobile, l’azienda, il macchinario

La tua situazione

Hai comprato un capannone, un appartamento, un ramo d’azienda o un parco macchine da un’impresa che poi è entrata in liquidazione giudiziale. Hai pagato, hai firmato dal notaio, hai trascritto. Ora il curatore sostiene che l’atto è revocabile.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se il prezzo era giusto.

  • Acquisto a prezzo congruo: è un “atto a titolo oneroso” dell’art. 166, comma 2. Periodo sospetto di sei mesi e prova della tua conoscenza dell’insolvenza a carico del curatore.
  • Acquisto a prezzo sproporzionato: se ciò che il debitore ha dato supera di oltre un quarto ciò che ha ricevuto, l’atto rientra nell’art. 166, comma 1, n. 1. Periodo sospetto di un anno e prova a tuo carico.
  • Acquisto della casa di abitazione o della sede dell’impresa: l’art. 166, comma 3, esenta le vendite e i preliminari trascritti, conclusi a giusto prezzo, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, e quelli ad uso non abitativo destinati a sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, alle condizioni previste dalla norma.

La regola più importante: la sproporzione si misura al momento dell’atto, non con il senno di poi. Lo aveva chiarito la Cassazione sulla norma identica della legge fallimentare (Cass., 5 marzo 2007, n. 5058): eventi successivi che fanno salire o scendere il valore del bene non contano.

I numeri

Domanda depositata il 19 gennaio 2026. Finestra semestrale dal 19 luglio 2025, finestra annuale dal 19 gennaio 2025.

  • Capannone acquistato il 4 marzo 2025 per 410.000 €, valore di stima all’epoca 520.000 €. Il rapporto: ciò che il debitore ha dato (520.000) supera ciò che ha ricevuto (410.000) di 110.000 €, cioè del 26,8% del corrispettivo: oltre un quarto. L’atto è nell’anno sospetto e la prova di non conoscere l’insolvenza spetta a te.
  • Stesso capannone acquistato a 455.000 €: la differenza è di 65.000 €, pari al 14,3% del corrispettivo: niente sproporzione. L’atto, compiuto a marzo 2025, cade fuori dai sei mesi dell’art. 166, comma 2: non è revocabile come atto normale (resta, in astratto, la revocatoria ordinaria).

I rischi specifici

Il rischio principale per l’acquirente è una perizia di stima debole. Senza una valutazione coeva e indipendente, il curatore potrà sostenere la sproporzione con la sua consulenza tecnica, e sarà difficile ribattere anni dopo. Il secondo rischio riguarda i pagamenti “fuori atto” o compensati con crediti preesistenti: un prezzo pagato in parte estinguendo un tuo credito verso il venditore può trasformare la compravendita in un mezzo anormale di pagamento.

Le mosse giuste

  1. Recupera o fai redigere una stima riferita alla data dell’atto.
  2. Verifica il flusso del prezzo: bonifici tracciati, eventuali compensazioni, accolli.
  3. Valuta se l’esenzione per l’abitazione o la sede d’impresa è applicabile e documentane i presupposti.
  4. Controlla le date rispetto al deposito della domanda e a eventuali domande di concordato precedenti, che spostano indietro l’intero calendario.

Il preliminare trascritto e l’acquisto d’azienda

Se avevi firmato un preliminare trascritto prima del deposito della domanda e il definitivo è arrivato dopo, la posizione va valutata con particolare attenzione: l’esenzione dell’art. 166, comma 3, per abitazione principale e sede d’impresa riguarda espressamente anche i preliminari trascritti, purché a giusto prezzo e alle condizioni di legge, mentre negli altri casi rileva la data degli atti e il loro rapporto con il periodo sospetto. Per l’acquisto di un’azienda o di un ramo d’azienda vale la stessa logica delle compravendite: sei mesi se il prezzo è congruo, un anno se c’è sproporzione oltre il quarto. In più, il curatore potrà esaminare se il prezzo è stato pagato con accollo di debiti dell’impresa cedente: è una modalità lecita, ma che obbliga a ricostruire con precisione il valore effettivo dell’accollo per verificare la proporzione delle prestazioni.

Giurisprudenza dedicata

Se l’acquisto è avvenuto tramite un’operazione straordinaria come la scissione, il curatore può agire con la revocatoria ordinaria: le Sezioni Unite hanno attribuito la competenza al tribunale fallimentare, che prevale su quello delle imprese (Cass., SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089). In questo caso non opera la finestra fissa dell’art. 166, ma restano i limiti dell’art. 170.

La pronuncia delle Sezioni Unite è stata resa per una procedura regolata dalla legge fallimentare; il principio sul riparto di competenza va verificato, caso per caso, alla luce delle norme del Codice sul tribunale della liquidazione giudiziale.

Se sei il coniuge, un familiare o hai ricevuto una donazione: il periodo più lungo

La tua situazione

Hai ricevuto dall’imprenditore, o dalla sua società, un bene senza pagare: una donazione, una rinuncia a un credito a tuo favore, la costituzione gratuita di un diritto. Oppure sei il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente dell’imprenditore e avete concluso tra voi un atto con contenuto economico. In entrambi i casi sei nella posizione più esposta di tutte.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri.

  • Atti a titolo gratuito: l’art. 163 CCII li rende privi di effetto rispetto ai creditori se compiuti dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori. Non serve un giudizio di revoca, non serve che il curatore provi alcuna conoscenza dell’insolvenza: l’inefficacia è automatica. I beni vengono acquisiti alla liquidazione con la trascrizione della sentenza, e chi ha interesse può contestare la trascrizione con reclamo.
  • Eccezioni: restano salvi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
  • Atti tra coniugi, uniti civilmente e conviventi: l’art. 169 CCII estende la revocabilità degli atti “anormali” dell’art. 166, comma 1, compiuti nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, e degli atti gratuiti compiuti anche più di due anni prima della domanda, sempre nel periodo di esercizio dell’impresa, salvo che il coniuge provi di ignorare lo stato d’insolvenza. Per questo profilo, in sostanza, la finestra può risalire all’inizio dell’attività d’impresa.

La regola più importante: per gli atti gratuiti la finestra è di due anni e l’inefficacia scatta senza bisogno di provare nulla; per il coniuge il periodo può essere ancora più lungo.

I numeri

Domanda di liquidazione giudiziale depositata il 11 maggio 2026.

  • Donazione al figlio di un appartamento il 3 giugno 2024: è entro i due anni (dall’11 maggio 2024): priva di effetto ex art. 163.
  • Donazione dello stesso appartamento il 22 aprile 2024: fuori dai due anni di soli diciannove giorni; non opera l’art. 163, ma resta la revocatoria ordinaria del codice civile, con le sue regole sulla prova del pregiudizio e della consapevolezza.
  • Regalo di nozze di 2.150 € a una nipote da parte di un imprenditore con patrimonio di circa 600.000 € al momento del dono: regalo d’uso proporzionato, escluso dall’inefficacia.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere che l’intestazione formale metta al sicuro il bene. Le operazioni “in famiglia” negli anni immediatamente precedenti alla crisi sono le prime che il curatore esamina, e la combinazione tra art. 163 e art. 169 lascia poche vie di fuga. Un secondo rischio riguarda gli atti apparentemente onerosi ma con prezzo simbolico: se il corrispettivo è irrisorio, il curatore può qualificare l’atto come sostanzialmente gratuito o comunque sproporzionato.

Le mosse giuste

  1. Data certa dell’atto: verifica con precisione quando è stato stipulato e trascritto.
  2. Natura dell’atto: gratuito, oneroso, misto; se c’era un corrispettivo, prova del pagamento effettivo.
  3. Proporzione: per i regali d’uso e le liberalità “doverose”, raccogli elementi sul patrimonio del donante all’epoca.
  4. Esercizio dell’impresa: per il coniuge, verifica il periodo in cui l’imprenditore esercitava effettivamente l’attività, perché delimita la finestra dell’art. 169.

Fondo patrimoniale, trust e vincoli di destinazione

Una parte frequente di questo profilo riguarda gli atti con cui l’imprenditore ha “messo al riparo” beni a favore della famiglia: costituzione di un fondo patrimoniale, conferimento in trust, vincoli di destinazione. Secondo l’orientamento prevalente, la costituzione di un fondo patrimoniale da parte dei coniugi su beni propri è un atto a titolo gratuito, salvo che emerga un corrispettivo o un obbligo giuridico preesistente: se compiuta nei due anni anteriori alla domanda, rischia l’inefficacia automatica dell’art. 163. Fuori dal biennio resta la revocatoria ordinaria, che il curatore può esercitare entro i limiti dell’art. 170. Per i trust e i vincoli di destinazione il ragionamento è analogo: conta se il conferimento è gratuito e quando è stato compiuto. La data dell’atto e la sua natura gratuita o onerosa sono, per i familiari, le due variabili che decidono quasi tutto. Se ti trovi in questa situazione, il primo esercizio da fare è collocare la data di costituzione rispetto alla data di deposito della domanda, tenendo conto di eventuali domande di concordato precedenti che anticipano il punto di partenza.

Giurisprudenza dedicata

Nelle ricerche svolte per questa guida non abbiamo individuato pronunce recenti di legittimità specificamente dedicate all’art. 163 o all’art. 169 CCII con estremi verificabili. Per questo profilo valgono, in quanto compatibili, i principi generali sulla prova della conoscenza dell’insolvenza indicati nella sezione dei fornitori.

Se sei il socio che ha finanziato la società: l’anno che non perdona

La tua situazione

Sei socio di una S.r.l. o di una società azionaria a ristretta base. Nei momenti difficili hai versato denaro alla società a titolo di finanziamento, e quando le cose sembravano migliorare ti sei fatto restituire una parte di quei soldi. Oppure sei la società capogruppo che ha finanziato una controllata.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il Codice ha una norma dedicata proprio a te.

  • L’art. 164, comma 2, CCII rende privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore.
  • Il comma 3 estende la stessa regola ai rimborsi dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento, o da altri soggetti ad essa sottoposti.
  • La norma si coordina con la postergazione dell’art. 2467 c.c.: il finanziamento del socio concesso quando c’era un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, è rimborsabile solo dopo gli altri creditori.

La regola più importante: il rimborso al socio nell’anno anteriore alla domanda è inefficace di diritto, senza che il curatore debba provare che conoscevi la crisi, e il rapporto qualificabile come finanziamento postergato non ti rende un creditore come gli altri.

I numeri

Domanda depositata il 23 febbraio 2026; anno sospetto dal 23 febbraio 2025.

  • Finanziamento soci di 85.000 € erogato nel 2023; rimborsi di 18.500 € il 14 marzo 2025 e di 22.700 € il 30 settembre 2025: entrambi nell’anno. Somma a rischio: 41.200 €.
  • Un ulteriore rimborso di 9.300 € del 10 gennaio 2025, fuori dall’anno: non colpito dall’art. 164, comma 2, ma resta da valutare se, per le sue modalità, possa rientrare in altre ipotesi, compresa la revocatoria ordinaria.

I rischi specifici

Il rischio principale è qualificare come “pagamento di fornitura” o “compenso” ciò che è in realtà un rimborso di finanziamento. Il curatore guarderà la sostanza: un socio-amministratore che riceve importi tondi su un conto “finanziamento soci” difficilmente potrà sostenere che si tratti di pagamenti esenti. Rischi ulteriori derivano dalla posizione di amministratore, che espone anche ad azioni di responsabilità: ma qui ci limitiamo al periodo sospetto.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci in bilancio la natura delle somme versate: finanziamento, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento.
  2. Verifica le condizioni dell’art. 2467 c.c. al momento dell’erogazione.
  3. Mappa i rimborsi nell’anno anteriore alla domanda e, se c’era un concordato, nell’anno anteriore alla pubblicazione della domanda di accesso.
  4. Valuta l’insinuazione al passivo del credito che rinasce dopo la restituzione, tenendo conto della postergazione.

Se sei la capogruppo

Per la società che esercita direzione e coordinamento, l’art. 164, comma 3, applica la stessa regola dei soci: il rimborso dei finanziamenti concessi alla controllata, avvenuto nell’anno anteriore alla domanda di quest’ultima, è privo di effetto. Nei gruppi, dove la tesoreria accentrata (cash pooling) genera flussi continui in entrata e in uscita, il problema pratico è distinguere i veri rimborsi di finanziamento dai normali movimenti di gestione. La ricostruzione richiede l’esame dei contratti di tesoreria, dei saldi giornalieri e delle delibere di gruppo, ed è un lavoro in cui la componente contabile pesa almeno quanto quella giuridica.

Giurisprudenza dedicata

Anche per questo profilo, nelle ricerche condotte non abbiamo verificato pronunce di legittimità recenti, con estremi completi, specificamente dedicate all’art. 164, comma 2, CCII. Preferiamo non citarne piuttosto che riportare riferimenti non riscontrati.

Se sei l’imprenditore o l’amministratore: come il periodo sospetto rilegge le tue scelte

La tua situazione

Sei tu ad aver firmato quei pagamenti, quelle garanzie, quelle cessioni. La liquidazione giudiziale non è ancora aperta, ma i segnali ci sono: ricorsi di creditori, pignoramenti, banche che chiedono rientri. Oppure la procedura si è aperta e vuoi capire quali atti il curatore potrà rimettere in discussione, e con quali conseguenze per i tuoi partner commerciali e per la tua famiglia.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la domanda giusta non è solo “quanto si va indietro”, ma “da quale data si va indietro”. Tre regole determinano tutto.

  • Il deposito del ricorso fissa il punto zero. Dal momento in cui un creditore deposita la domanda di apertura, ogni atto successivo è nel periodo sospetto, e il calendario a ritroso è già determinato.
  • Una domanda di accesso a uno strumento anticipa il punto zero. Se depositi un concordato preventivo, anche con riserva, o un’altra domanda di accesso a uno strumento di regolazione, e poi si arriva comunque alla liquidazione giudiziale, i termini si contano dalla pubblicazione di quella domanda (art. 170, comma 2). Ma gli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda e quelli in esecuzione dello strumento sono esenti.
  • La composizione negoziata ha una tutela propria. L’art. 24 CCII protegge dalla revocatoria dell’art. 166, comma 2, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti successivi all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento; e fa salvi gli atti autorizzati dal tribunale. L’art. 170, comma 2, parla di domande di accesso agli strumenti di regolazione, categoria che il Codice tiene distinta dal percorso di composizione negoziata: il rapporto tra le due discipline in caso di successiva liquidazione va valutato con attenzione nel singolo caso.

La regola più importante: ogni scelta compiuta quando la crisi è già visibile verrà riletta a posteriori, e la sola difesa solida è che quella scelta fosse coerente con un percorso di regolazione documentato.

I numeri

Concordato preventivo con riserva: domanda pubblicata nel registro delle imprese il 7 ottobre 2025; il tribunale dichiara improcedibile la domanda e apre la liquidazione giudiziale su ricorso del pubblico ministero il 26 febbraio 2026.

  • Finestra semestrale: dal 7 aprile 2025 (e non dal 26 agosto 2025, come sarebbe se si partisse dalla sentenza).
  • Finestra annuale: dal 7 ottobre 2024.
  • Finestra biennale: dal 7 ottobre 2023.
  • Termine per il curatore: tre anni dall’apertura, cioè fino al 26 febbraio 2029, e comunque non oltre cinque anni da ciascun atto.

Un pagamento di 27.430 € a un fornitore strategico il 15 maggio 2025, revocabile solo come atto normale, finisce così dentro il semestre per effetto della consecuzione.

I rischi specifici

Il rischio principale è gestire la crisi “in solitudine”, con pagamenti preferenziali, garanzie concesse per ottenere tregua dalla banca, cessioni di beni a familiari. Sono proprio gli atti che il periodo sospetto è pensato per intercettare, e che espongono poi i terzi alle azioni del curatore. Un secondo rischio è sottovalutare l’effetto della consecuzione: chi deposita un concordato senza un piano credibile allunga a ritroso l’esposizione di tutti i propri partner.

La verifica da fare prima di depositare qualsiasi domanda

Per chi è nella tua posizione, il momento più delicato è quello che precede il deposito. Prima di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, conviene fare una verifica a ritroso: quali atti degli ultimi sei mesi, dell’ultimo anno, degli ultimi due anni rientrerebbero nel periodo sospetto se la domanda non andasse a buon fine e si aprisse la liquidazione giudiziale? Chi sono i terzi esposti (fornitori, banche, familiari, soci)? Quali atti sarebbero comunque protetti perché compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo? Questa mappa serve a due scopi. Da un lato, ad apprezzare con realismo il rischio che la consecuzione allunghi il periodo sospetto di molti mesi. Dall’altro, a scegliere lo strumento più adatto: la composizione negoziata, ad esempio, non è uno strumento di regolazione ma un percorso stragiudiziale assistito da un esperto, e offre una protezione specifica agli atti coerenti con le trattative, mentre il deposito di un concordato con riserva produce effetti immediati nel registro delle imprese.

Le mosse giuste

  1. Fai un inventario degli atti degli ultimi due anni: pagamenti fuori scadenza, garanzie, vendite, rimborsi ai soci, atti verso familiari.
  2. Valuta subito gli strumenti: composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato. Ognuno ha un diverso effetto protettivo sugli atti compiuti in esecuzione.
  3. Evita i pagamenti preferenziali non coerenti con un piano: oltre all’effetto revocatorio, pesano nella valutazione della condotta.
  4. Documenta le ragioni di ogni atto rilevante, collegandolo al piano o alle trattative.
  5. Se l’impresa è “minore”, verifica se si applica la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata: le regole sulle azioni del liquidatore sono diverse.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta il lavoro proprio dal calendario degli atti a ritroso: prima si fissa il punto zero, poi si valuta quale strumento lo protegge meglio.

Giurisprudenza dedicata

Sulla consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, la Cassazione ha affermato che i termini a ritroso decorrono dall’apertura della prima procedura, in ragione dell’unitarietà della vicenda fondata sul medesimo stato di insolvenza (Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045). Sul diverso piano del termine per agire, la Corte ha chiarito che il triennio dell’art. 69-bis l.fall. decorre dall’apertura del fallimento anche in caso di consecuzione (Cass., sez. I, ord. 29 aprile 2025, n. 11224). Entrambe le pronunce riguardano la legge fallimentare; il Codice ha codificato la consecuzione nell’art. 170, comma 2, ancorandola alla pubblicazione della domanda di accesso.

Tre incassi, tre esiti: lo stesso calendario applicato a tre profili

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Usano lo stesso calendario: ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato il 16 marzo 2026, sentenza del 5 giugno 2026, nessuna procedura precedente. Finestra semestrale dal 16 settembre 2025, annuale dal 16 marzo 2025, biennale dal 16 marzo 2024.

Simulazione 1 — Il fornitore pagato con merce

  • Credito per forniture: 31.760 €, scaduto il 30 giugno 2025.
  • Il 2 ottobre 2025 la debitrice, senza liquidità, cede al fornitore un lotto di semilavorati valutato 29.900 €, a saldo.
  • Qualificazione: mezzo anormale di pagamento (art. 166, comma 1, n. 2), dentro l’anno sospetto.
  • Onere: il fornitore deve provare di non conoscere l’insolvenza. Nel caso, aveva inviato tre diffide e minacciato il ricorso: prova difficile.
  • Esito probabile: restituzione del valore dei beni ricevuti; il credito originario di 31.760 € rinasce e va insinuato al passivo.

Simulazione 2 — La banca con conto scoperto

  • Conto senza affidamento. Saldo debitore al 16 settembre 2025: 72.480 €; massimo scoperto raggiunto nel semestre: 88.915 €; saldo alla data di apertura: 41.330 €.
  • Rimesse dal 16 settembre 2025 al 5 giugno 2026: tutte su conto scoperto, quindi di natura solutoria.
  • Il curatore prova che la banca conosceva l’insolvenza a partire dal 1° dicembre 2025 (revoca degli affidamenti di gruppo e segnalazione a sofferenza). Massimo scoperto da quella data: 81.240 €.
  • Applicando l’art. 171, comma 3: restituzione massima di 81.240 − 41.330 = 39.910 €.
  • Se la banca dimostra che parte delle riduzioni non è stata consistente e durevole, l’importo scende ulteriormente.

Simulazione 3 — Il figlio donatario

  • Donazione al figlio di un appartamento del valore di 214.000 € il 9 aprile 2024.
  • È entro i due anni dal deposito della domanda (dal 16 marzo 2024): inefficacia automatica ex art. 163.
  • Nessuna prova di conoscenza richiesta; il bene viene acquisito alla liquidazione con la trascrizione della sentenza.
  • Se la donazione fosse stata del 12 marzo 2024, quattro giorni prima della soglia, l’art. 163 non si applicherebbe: il curatore dovrebbe ricorrere alla revocatoria ordinaria, provando il pregiudizio per i creditori e i requisiti soggettivi; se però il figlio fosse il coniuge, entrerebbe in gioco l’art. 169.

La lezione delle tre simulazioni è che la stessa data di deposito produce effetti radicalmente diversi: quattro giorni, un mezzo di pagamento, la natura del conto bastano a cambiare l’esito.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà le categorie si sovrappongono, e le regole si combinano. Ecco le combinazioni più frequenti.

Il socio che è anche fornitore

Il socio che vende beni alla propria società è, per quelle forniture, un fornitore: i pagamenti delle fatture seguono la finestra semestrale e possono beneficiare dei termini d’uso. Ma la sua posizione di socio rende molto più facile per il curatore provare la conoscenza dello stato di insolvenza, perché conosceva i conti. E se una parte di ciò che riceve è in realtà il rimborso di un finanziamento, per quella parte vale l’anno dell’art. 164, comma 2, con inefficacia automatica. La prima difesa è separare contabilmente le due relazioni.

Il coniuge che è anche dipendente

Lo stipendio pagato al coniuge per un lavoro effettivo rientra nell’esenzione per le prestazioni di lavoro. Ma se la retribuzione è sproporzionata rispetto al lavoro svolto, o se le somme sono in realtà liberalità, entra in gioco l’art. 169: per gli atti tra coniugi la finestra può estendersi a tutto il periodo di esercizio dell’impresa. Serve dimostrare la realtà e la congruità del rapporto di lavoro.

Il familiare garante che paga la banca

Il padre fideiussore che paga la banca con denaro proprio non compie un atto del debitore: quel pagamento non è revocabile nella liquidazione giudiziale dell’impresa. Diverso il caso in cui l’impresa abbia concesso un’ipoteca su propri beni per garantire un debito del familiare: è un atto del debitore, e può essere gratuito (due anni, art. 163) o oneroso a seconda del rapporto sottostante.

L’acquirente che era anche creditore

Chi compra un bene dall’imprenditore pagando il prezzo con la compensazione di un proprio credito non sta semplicemente comprando: si sta facendo pagare con un mezzo anomalo. L’atto può essere rivalutato come pagamento anormale, con finestra di un anno e onere della prova invertito.

Il dipendente che è anche socio

Il socio lavoratore che riceve lo stipendio beneficia, per quella parte, dell’esenzione per i corrispettivi di lavoro, purché il rapporto sia reale e la retribuzione coerente con le mansioni. Gli eventuali rimborsi di finanziamenti, gli anticipi su utili futuri o le somme qualificate come “rimborsi spese” senza adeguata documentazione seguono invece regole diverse: rimborsi di finanziamenti nell’anno anteriore privi di effetto, pagamenti anomali revocabili nell’anno con onere della prova invertito. Anche qui la separazione documentale delle diverse causali è la prima difesa.

Il fornitore che ha ottenuto una garanzia

Il fornitore che, dopo mesi di ritardi, ottiene dal cliente un’ipoteca o un pegno a garanzia del credito scaduto cambia profilo: per quella garanzia si applica la finestra semestrale dell’art. 166, comma 1, n. 4, con onere della prova a suo carico. E la stessa richiesta di garanzia, avanzata proprio perché il cliente non pagava, può diventare un indizio della conoscenza dell’insolvenza anche per i pagamenti ricevuti nello stesso periodo. È un esempio di come un atto pensato per proteggersi possa, nel periodo sospetto, aumentare l’esposizione complessiva.

L’imprenditore individuale sotto soglia

Se l’imprenditore non supera le soglie di impresa minore, la sua procedura liquidatoria non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata, con un liquidatore e il coinvolgimento dell’OCC. Le regole del periodo sospetto degli artt. 163-170 sono dettate per la liquidazione giudiziale: nella liquidazione controllata il liquidatore agisce per l’inefficacia degli atti pregiudizievoli secondo le norme del codice civile. È un passaggio da verificare all’inizio, perché cambia tutto il calendario.

Il confronto tra profili

La tabella riassume, per ciascun profilo, la finestra tipica, chi deve provare cosa e la principale via di difesa.

Aspetto Fornitore Banca Acquirente Familiare / donatario Socio finanziatore Imprenditore
Finestra tipica 6 mesi (1 anno se mezzo anormale; 2 anni se pagamento anticipato) 6 mesi per rimesse; 6 mesi-1 anno per garanzie 6 mesi (1 anno se sproporzione oltre 1/4) 2 anni per atti gratuiti; più lunga per il coniuge 1 anno per i rimborsi Tutte, a seconda dell’atto
Norma chiave art. 166, c. 2 e c. 3 lett. a) art. 166, c. 3 lett. b); art. 171, c. 3 art. 166, c. 1 n. 1 e c. 3 artt. 163 e 169 art. 164, c. 2-3; art. 2467 c.c. artt. 24, 166 c. 3, 170 c. 2
Onere della prova Curatore (atti normali) o fornitore (atti anormali) Banca per la non consistenza/durevolezza Curatore o acquirente secondo i casi Nessuno (inefficacia automatica) o coniuge Nessuno Dipende dall’atto
Rischio principale Piano di rientro, datio in solutum Rimesse solutorie su conto scoperto Prezzo sproporzionato senza stima Intestazioni in famiglia Rimborso mascherato Pagamenti preferenziali
Difesa tipica Termini d’uso, inscientia Natura ripristinatoria, riduzione non consistente Giusto prezzo, esenzione abitazione/sede Regalo d’uso proporzionato, data Diversa natura dei versamenti Atti coerenti con uno strumento

Le domande trasversali

Il periodo sospetto si conta dalla sentenza o dal ricorso?

Dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. È la novità strutturale del Codice rispetto alla legge fallimentare, e vale per tutti i profili. Se prima c’era stata una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, si conta dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Se il concordato viene omologato e poi risolto, cosa succede agli atti compiuti in esecuzione?

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo sono esenti dalla revocatoria fallimentare, a prescindere dall’esito successivo. È proprio questa la ragione per cui l’accesso tempestivo a uno strumento, con un piano serio, tutela sia il debitore sia i terzi che collaborano con lui.

Quanto tempo ha il curatore per farmi causa?

Tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170, comma 1). Sono limiti autonomi: anche un’azione proposta entro i tre anni è tardiva se nel frattempo sono trascorsi cinque anni dall’atto.

Il periodo sospetto si sospende ad agosto?

No: il periodo sospetto è una finestra di diritto sostanziale che si misura a ritroso, non un termine processuale. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma riguarda i termini del processo; per i procedimenti della crisi e dell’insolvenza occorre comunque verificare le regole specifiche sull’urgenza.

Una transazione con il curatore è possibile?

Sì. Le azioni revocatorie possono essere definite con accordi transattivi, secondo le regole della procedura e con le autorizzazioni previste. Una transazione può essere conveniente per entrambe le parti quando la prova della conoscenza dell’insolvenza è incerta o quando i calcoli sul massimo scoperto o sulla sproporzione sono discutibili. Per valutarla serve però una stima realistica dell’esito del giudizio, che parte sempre dalla corretta collocazione dell’atto nella sua finestra temporale.

Il periodo sospetto è lo stesso se la liquidazione si apre su istanza del debitore?

Sì. Le norme fanno riferimento al deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, chiunque l’abbia presentata: il debitore stesso, uno o più creditori, il pubblico ministero. Cambia solo il modo in cui si individua la data, che va ricavata dagli atti del procedimento.

Se restituisco quanto ricevuto, perdo il credito?

No. Chi ha restituito ciò che aveva ricevuto per effetto della revoca è ammesso al passivo per il proprio eventuale credito (art. 171 CCII). Il problema è che quel credito diventa concorsuale: verrà pagato, se e nella misura in cui sarà possibile, insieme a tutti gli altri.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Quasi tutte riguardano la legge fallimentare: le riportiamo perché i principi sono stati trasposti nel Codice con formulazione analoga, segnalando i casi in cui la norma è cambiata.

Per i fornitori e i professionisti

  • Cass., 7 luglio 2021, n. 19373. L’esenzione per i pagamenti nei “termini d’uso” guarda alle modalità e ai tempi del pagamento, non al tipo di beni o servizi forniti. Rilevanza: è la principale difesa del fornitore pagato nei sei mesi.
  • Cass. n. 8384 del 2025 (data non riscontrata con certezza). L’esenzione per le forniture presuppone contratti che esprimono l’attività d’impresa e non copre il pagamento eseguito in attuazione di un piano di rientro. Rilevanza: chiude la strada a chi ha concordato rateizzazioni con un cliente già in difficoltà.
  • Cass., 3 febbraio 2006, n. 2441. Sono anormali i mezzi di pagamento in cui il denaro non opera direttamente ma come effetto mediato di altri negozi. Rilevanza: spiega perché la cessione di beni o crediti allunga il periodo sospetto a un anno.
  • App. Brescia, 14 settembre 2023, n. 1376. Il corrispettivo del lavoro autonomo è esente se la prestazione è resa con continuità e coordinazione. Rilevanza: delimita l’esenzione per consulenti e collaboratori.

Sulla conoscenza dello stato di insolvenza (tutti i profili)

  • Cass., 14 settembre 2022, n. 27074 e Cass., 3 agosto 2022, n. 24151. La conoscenza dell’insolvenza può essere dimostrata con presunzioni gravi, precise e concordanti. Rilevanza: è la via ordinaria con cui il curatore prova la scientia decoctionis negli atti normali.
  • Cass., 17 giugno 2020, n. 11696. Occorre dimostrare che il terzo, con l’ordinaria prudenza, non poteva non accorgersi del dissesto. Rilevanza: fissa il livello della prova, che non si riduce alla semplice conoscibilità.

Per la banca e gli altri finanziatori

  • Cass., sez. I, sentenza del 2026 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), n. 5848 secondo la massima pubblicata (il commento che la riporta indica anche il n. 5847). La rimessa è revocabile se ha natura solutoria, cioè estingue un debito liquido ed esigibile su conto scoperto; la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo che grava sulla banca. Rilevanza: riporta al centro la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
  • Cass. n. 3450 del 2025 (data non riscontrata con certezza). In un’operazione di dilazione, il debito si considera scaduto se la garanzia segue l’inadempimento in un nesso unitario. Rilevanza: colloca la garanzia nella finestra semestrale con onere a carico del creditore.
  • Cass., 13 maggio 2021, n. 12733. Nel pegno rotativo la sostituzione del bene non crea una nuova garanzia se rispetta le condizioni richieste (data certa, consegna, valore equivalente). Rilevanza: evita che ogni rotazione faccia ripartire il periodo sospetto.
  • Cass., 9 dicembre 2024, n. 31652. L’esenzione in materia di factoring copre i pagamenti ordinari, non gli atti solutori anomali. Rilevanza: limita la protezione dei finanziatori specializzati.
  • Cass., 21 maggio 2010, n. 12507. Le garanzie sono revocabili in quanto atti a titolo oneroso, con presunzione superabile da prova contraria. Rilevanza: inquadra le garanzie nel sistema delle finestre.

Per gli acquirenti

  • Cass., 5 marzo 2007, n. 5058. Non rilevano le sproporzioni derivanti da eventi successivi all’atto. Rilevanza: la verifica del “quarto” si fa sui valori dell’epoca.
  • Cass., SS.UU., 26 febbraio 2025, n. 5089. La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione proposta dalla curatela spetta al tribunale fallimentare. Rilevanza: chi ha ricevuto beni tramite scissione è esposto alla revocatoria ordinaria, con regole temporali diverse dalla finestra dell’art. 166.

Per l’imprenditore (consecuzione e termini)

  • Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045. In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, i termini a ritroso decorrono dall’apertura del concordato, data l’unitarietà della vicenda. Rilevanza: è il precedente che il Codice ha codificato nell’art. 170, comma 2.
  • Cass., sez. I, ord. 29 aprile 2025, n. 11224. Il termine triennale per le revocatorie decorre dall’apertura del fallimento anche in consecuzione, perché prima l’azione non è esercitabile. Rilevanza: distingue il periodo sospetto (che arretra) dal termine per agire (che non arretra).

Cosa può fare lo Studio Monardo per ciascun profilo

Il periodo sospetto si difende con documenti e date, non con affermazioni generiche. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo, declinati sui diversi profili.

  1. Fissiamo il “punto zero”: individuiamo la data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura e verifichiamo nel registro delle imprese se c’è stata una precedente domanda di accesso a uno strumento di regolazione che anticipa la decorrenza.
  2. Costruiamo il calendario a ritroso con le quattro finestre (sei mesi, un anno, due anni, periodo del coniuge) e collochiamo ogni atto contestato nella sua finestra.
  3. Per i fornitori, ricostruiamo i termini d’uso confrontando le date di pagamento contestate con lo storico del rapporto, le condizioni contrattuali e le prassi del settore.
  4. Per le banche e i correntisti, riclassifichiamo le rimesse distinguendo conto affidato e scoperto, e ricalcoliamo con i commercialisti dello staff il massimo scoperto rilevante ai fini dell’art. 171, comma 3.
  5. Per gli acquirenti, verifichiamo la congruità del prezzo con perizie riferite alla data dell’atto e controlliamo i presupposti delle esenzioni per l’abitazione principale e la sede d’impresa.
  6. Per i familiari e i donatari, analizziamo la natura dell’atto (gratuito, oneroso, misto), la proporzione con il patrimonio del donante e il periodo di esercizio dell’impresa rilevante per l’art. 169.
  7. Per i soci, ricostruiamo in bilancio la natura dei versamenti e verifichiamo le condizioni della postergazione dell’art. 2467 c.c.
  8. Verifichiamo la tempestività dell’azione del curatore rispetto ai limiti dei tre e dei cinque anni dell’art. 170, comma 1.
  9. Per gli imprenditori, valutiamo prima della liquidazione quale strumento (composizione negoziata, piano attestato, accordi, concordato) protegge meglio gli atti necessari alla continuità, e documentiamo la coerenza di ogni atto con il percorso scelto.
  10. Prepariamo l’insinuazione al passivo del credito che rinasce dopo la restituzione e ne curiamo il collocamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la competenza che pesa di più: la composizione negoziata è il percorso che il Codice protegge, con l’art. 24, dalla revocatoria degli atti coerenti con le trattative, e conoscerla dall’interno permette di impostare gli atti dei mesi critici in modo difendibile. Per i debitori sotto soglia e per i loro familiari, il ruolo di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di valutare quando la procedura corretta è la liquidazione controllata anziché quella giudiziale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la contestazione stragiudiziale del curatore, il giudizio di merito e l’impugnazione, senza cambi di linea tra un grado e l’altro. E ogni caso è trattato da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in materia di revocatoria la ricostruzione contabile pesa quanto l’argomento giuridico.

Prima il tuo profilo, poi le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle generiche del “periodo sospetto”. Fornitore, banca, acquirente, familiare, socio, imprenditore: la stessa data di deposito produce per ciascuno finestre, oneri della prova e difese diverse, e qualche giorno o la scelta di un mezzo di pagamento possono spostare l’esito.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché il periodo sospetto si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno gli strumenti che proteggono gli atti compiuti nella crisi; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC è abituato a ricostruire la storia patrimoniale del debitore atto per atto, data per data. È questo doppio sguardo, prima e dopo l’apertura della procedura, che permette di difendere chi ha ricevuto e di consigliare chi deve ancora decidere.

📩 Non lasciare che la finestra a ritroso si chiuda su di te senza una verifica: raccogli le date e i documenti e contattaci oggi stesso, trovi tutti i recapiti dello Studio al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata