Chi segue una liquidazione giudiziale da vicino, che sia l’imprenditore, il socio, il creditore o il terzo pronto a rilevare il patrimonio, prima o poi si pone una domanda molto concreta: una volta omologato il concordato, la procedura finisce davvero? E con quali conseguenze per i beni, per le cause in corso, per i crediti? La risposta sta solo in parte negli articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli artt. 245 e 246 dicono quando il decreto di omologazione produce effetti e quando il tribunale dichiara chiusa la procedura. Ma molte delle questioni che contano davvero sono state risolte dai giudici: che fine fanno le revocatorie già avviate dal curatore, chi prosegue le cause pendenti, quando l’assuntore diventa proprietario dei beni, cosa può pretendere il creditore che non si era insinuato.
Il concordato nella liquidazione giudiziale, infatti, eredita quasi per intero la struttura del vecchio concordato fallimentare (artt. 124-141 della legge fallimentare). Per questo la giurisprudenza di legittimità formatasi sul concordato fallimentare resta il riferimento principale per capire cosa accade dopo l’omologazione, salvo nei punti in cui il legislatore del Codice, e da ultimo il correttivo D.Lgs. 136/2024, ha scelto di cambiare strada. In questo articolo ci occupiamo soltanto della fase successiva all’omologazione: lasciamo da parte come si presenta la proposta e come si vota. Spieghiamo le decisioni che devi conoscere e le traduciamo in conseguenze pratiche.
[casi_crediti_ceduti]La promessa è semplice: ogni pronuncia citata viene spiegata due volte, prima come principio di diritto e poi come effetto concreto sulla tua posizione. Le sentenze riportate sono state riscontrate su fonti indipendenti. Quasi tutte riguardano la legge fallimentare e lo dichiariamo ogni volta, perché trasferirle al Codice della crisi richiede una verifica di compatibilità.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Il concordato nella liquidazione giudiziale è una soluzione negoziata dentro una procedura concorsuale: un accordo con la massa dei creditori che chiude la liquidazione e stabilisce chi paga, quanto e con quali beni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una qualifica che riguarda proprio la costruzione e la verifica di soluzioni concordate tra impresa e creditori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: competenze che servono quando, dopo l’omologazione, i soci illimitatamente responsabili o i fideiussori si trovano esposti per la parte di debito che il concordato non copre.
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Il quadro normativo in breve: quattro norme da tenere presenti
Prima di passare alla giurisprudenza conviene fissare le norme su cui i giudici si sono pronunciati. Sono poche e vanno lette insieme.
L’omologazione (art. 245 CCII). Scaduto il termine per il voto, il curatore riferisce al giudice delegato. Se la proposta è approvata, ne viene data comunicazione al proponente, che deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni, e ai creditori dissenzienti. Il giudice fissa un termine, tra quindici e trenta giorni, per le opposizioni e per la relazione del comitato dei creditori. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto, decide sulle opposizioni e omologa con decreto motivato, pubblicato secondo l’art. 45 CCII. Se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa soltanto se quel creditore riceve almeno quanto otterrebbe dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. La stessa regola vale quando il voto contrario determinante viene dall’amministrazione finanziaria, dagli enti previdenziali o dagli enti territoriali.
L’efficacia e la chiusura (art. 246 CCII, modificato dal D.Lgs. 136/2024). È la norma centrale per il nostro tema e prevede tre passaggi:
– il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione;
– quando il decreto diventa definitivo, il curatore rende il conto della gestione secondo l’art. 231 CCII e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale;
– il comma 2-bis, introdotto dal correttivo del 2024, stabilisce che, con la definitività del decreto, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono e possono essere riassunti dal proponente o contro di lui, davanti allo stesso giudice, che decide sull’accertamento del credito o della causa di prelazione.
Gli effetti verso i creditori (art. 248 CCII). Riprende l’art. 135 l.fall. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi ultimi però non si estendono le garanzie prestate da terzi nel concordato. I creditori conservano l’azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
L’esecuzione e la sorveglianza (art. 249 CCII). Riprende l’art. 136 l.fall. Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento. Quando l’esecuzione è completa, il giudice ordina lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e le altre misure necessarie per raggiungere le finalità del concordato.
A queste norme si affianca l’art. 240 CCII. Consente al proponente terzo o creditore di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, o che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva: verso gli altri continua a rispondere il debitore. Permette inoltre di prevedere la cessione all’assuntore delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con oggetto e fondamento. Sullo sfondo restano le regole generali sugli effetti della chiusura (art. 236 CCII, erede dell’art. 120 l.fall.): cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, decadono gli organi e il debitore riacquista la disponibilità di ciò che non è stato trasferito.
Un’ultima annotazione sul contesto normativo dell’ottobre 2026. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026) non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, che con l’art. 4 estende ai tributi locali strumenti del Codice come la transazione fiscale. Per il concordato nella liquidazione giudiziale l’effetto pratico riguarda soprattutto la fase che precede l’omologazione, cioè il trattamento dei crediti degli enti locali nella proposta e il loro voto. Una volta omologato il concordato, quei crediti restano vincolati come tutti gli altri.
La sequenza dopo l’omologazione, in ordine di tempo
Leggendo insieme le norme si vede che “dopo l’omologazione” non indica un solo momento ma una sequenza di passaggi, ciascuno con effetti propri. Confonderli è l’errore più frequente, perché porta a considerare chiuso ciò che è ancora aperto o, al contrario, a lasciar decorrere termini che sono già partiti.
| Momento | Fonte | Cosa accade | A chi interessa |
|---|---|---|---|
| Pubblicazione del decreto di omologazione | Artt. 245 e 246, c. 1, CCII | Il concordato produce i suoi effetti; le azioni di massa non cedute perdono interesse per i creditori | Convenuti in revocatoria, assuntore, creditori |
| Definitività del decreto | Art. 246, c. 2 e 2-bis, CCII | Il curatore rende il conto; si interrompono le impugnazioni dello stato passivo pendenti davanti al tribunale | Creditori opponenti, proponente |
| Decreto di chiusura | Art. 246, c. 2, CCII | La liquidazione giudiziale è dichiarata chiusa; cessano gli effetti sul patrimonio del debitore per i beni non trasferiti | Debitore, soci, amministratori |
| Fase di esecuzione | Art. 249 CCII | Giudice delegato, curatore e comitato sorvegliano l’adempimento; le somme per crediti contestati o condizionali restano vincolate | Tutti i creditori concordatari |
| Accertamento dell’esecuzione | Art. 249 CCII; Cass. 6393/2023 | Svincolo delle cauzioni, cancellazione delle ipoteche a garanzia; se la proposta lo prevede, trasferimento delle azioni e perdita della legittimazione del curatore | Assuntore, garanti, parti dei giudizi pendenti |
Due osservazioni completano il quadro. La prima riguarda la differenza tra efficacia e definitività. Il decreto produce effetti già dalla pubblicazione, ma finché può essere reclamato l’assetto non è stabile. Chi deve compiere atti irreversibili, come vendere un bene trasferito all’assuntore o rinunciare a un giudizio, fa bene ad attendere la definitività. La seconda riguarda il rischio di risoluzione o annullamento del concordato. Se l’assuntore o il debitore non adempiono, oppure emerge che il passivo è stato dolosamente esagerato o l’attivo sottratto, il concordato può essere risolto o annullato secondo le norme successive del Codice, con la riapertura della liquidazione giudiziale. Anche per questo la sorveglianza degli organi non termina con il decreto di chiusura e le garanzie prestate per l’esecuzione vengono liberate solo quando l’adempimento è accertato.
Per il creditore, quindi, la data da tenere sotto controllo non è una sola: la pubblicazione segna l’inizio degli effetti, la definitività fa scattare l’interruzione dei giudizi sullo stato passivo, l’accertamento dell’esecuzione libera definitivamente beni e garanzie. Ogni data apre o chiude una possibilità di intervento, ed è su questa scansione che si innesta la giurisprudenza esaminata nelle sezioni successive.
L’orientamento consolidato: con l’omologazione la massa perde interesse alle sue azioni
Il principio più stabile in questa materia riguarda le azioni di massa: le revocatorie fallimentari, le inefficacie, in generale le azioni che il curatore esercita nell’interesse dell’intero ceto creditorio. La giurisprudenza le ha ricondotte a un criterio semplice, l’interesse dei creditori a proseguirle, e lo ha applicato con coerenza per oltre vent’anni.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2093 del 14 febbraio 2001 (legge fallimentare)
La vicenda. Il curatore aveva promosso azioni di inefficacia e revocatoria (artt. 64 e 67 l.fall.). Nel corso del giudizio il fallimento si era chiuso con un concordato fallimentare omologato.
Il principio. La Corte ha chiarito che l’omologazione sopravvenuta incide sull’ammissibilità delle azioni della curatela, perché viene meno l’interesse dei creditori alla loro prosecuzione: quelle azioni diventano improseguibili.
La traduzione pratica. Le revocatorie servono a ricostituire il patrimonio da ripartire tra i creditori. Se i creditori hanno già accettato un piano di soddisfacimento alternativo, il concordato, la ragione dell’azione viene meno. Per il convenuto in revocatoria (una banca, un fornitore, l’acquirente di un immobile) l’omologazione è quindi un evento decisivo, da far valere subito nel processo.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5369 dell’11 aprile 2001 (legge fallimentare)
La vicenda. Anche qui era pendente un’azione revocatoria. L’omologazione del concordato era intervenuta mentre la causa era già in Cassazione.
Il principio. L’improseguibilità non opera da sola: deve essere fatta valere nel processo, attraverso l’interruzione ai sensi dell’art. 300 c.p.c. o con la produzione dei documenti che la provano. In sede di legittimità questo non era più possibile, per i limiti alla produzione di nuovi documenti previsti dall’art. 372 c.p.c.
La traduzione pratica. L’orientamento si è consolidato nel senso che l’effetto favorevole dell’omologazione va dichiarato e documentato tempestivamente. Chi lascia proseguire la causa senza dedurre l’evento rischia di subire una decisione che non tiene conto del concordato. In concreto: appena il decreto di omologazione è pubblicato, il difensore del convenuto deve depositarlo e chiedere che il giudice ne tragga le conseguenze.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1879 del 27 gennaio 2011 (legge fallimentare)
La vicenda. Il curatore aveva agito per il risarcimento di un danno subito dal fallito prima del fallimento, un sinistro stradale. Il fallimento si era poi chiuso con concordato e l’assuntore aveva proseguito il giudizio.
Il principio. Quando il curatore fa valere un diritto che già apparteneva al fallito, agisce come suo avente causa e non in sostituzione dei creditori. L’assuntore che prosegue il giudizio dopo la chiusura per concordato ha la stessa posizione processuale del curatore.
La traduzione pratica. Bisogna distinguere due tipi di azioni. Quelle di massa, come le revocatorie, vivono solo finché esiste un interesse dei creditori. Quelle che il curatore ha ereditato dal debitore, come un credito risarcitorio o il pagamento di una fattura, non dipendono dalla procedura: dopo il concordato passano a chi ha diritto ai beni, cioè all’assuntore se la proposta glieli trasferisce, altrimenti al debitore tornato in bonis.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12862 del 4 settembre 2002 (legge fallimentare)
La vicenda. Un concordato con assuntore prevedeva il trasferimento dei beni del fallito. Dopo l’omologazione il giudice delegato aveva emesso decreti per descrivere i beni ai fini della trascrizione, e quei decreti erano stati impugnati.
Il principio. Il trasferimento dei beni all’assuntore trova il suo titolo nella sentenza di omologazione. I successivi provvedimenti del giudice delegato hanno natura soltanto esecutiva e non sono autonomamente impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
La traduzione pratica. Per i beni, quindi, conta l’omologazione e non i passaggi successivi: l’assuntore acquista in forza del provvedimento che omologa il concordato. Le formalità successive (trascrizioni, volture, cancellazioni) attuano un effetto già prodotto e non riaprono il merito. Oggi il titolo è il decreto di omologazione, perché l’art. 245 CCII ha sostituito la sentenza con un decreto, ma il ragionamento non cambia.
Il principio, calato nella pratica, significa che dopo l’omologazione il centro di gravità si sposta: dalla procedura, che tutela la massa, al concordato, che regola rapporti ormai definiti. Le azioni di massa si spengono, quelle patrimoniali passano a chi ha diritto ai beni e i beni circolano in base al titolo omologato.
Prima questione aperta: chi prosegue le cause pendenti e le azioni di massa cedute all’assuntore?
La questione
Il lettore se la pone così: «Il curatore aveva in corso una revocatoria contro di me (o una causa contro un mio debitore). Il concordato è stato omologato e la procedura si chiude. La causa finisce? E se la proposta prevedeva la cessione di quell’azione all’assuntore, con chi devo continuare a litigare?»
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta più recente e più articolata è quella di Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6393 del 3 marzo 2023, alla quale dedichiamo più avanti una sezione specifica. Qui ne anticipiamo il nucleo. Se la proposta di concordato con assunzione prevede la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento non le rende improcedibili: si verifica una successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso. È una correzione importante rispetto al principio di Cass. 2093/2001: l’interesse dei creditori viene meno, ma l’azione sopravvive in mano a un nuovo titolare, che l’ha acquistata come parte del corrispettivo del concordato.
La stessa ordinanza precisa che il processo non può proseguire tra le parti originarie. La chiusura della procedura fa venir meno la legittimazione processuale del curatore e serve quindi l’interruzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, c.p.c. L’interruzione però non è automatica: occorre che l’evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti nelle forme dell’art. 300 c.p.c. In mancanza, il processo prosegue validamente nei confronti del curatore.
Accanto a questa pronuncia va ricordata Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6029 del 14 marzo 2014, resa sulla chiusura del fallimento in generale e non specificamente sul concordato. Ha affermato che la chiusura sopravvenuta non rende improseguibili le azioni di responsabilità esercitate dal curatore verso amministratori e soci, perché si tratta di azioni che esistono anche fuori dalla procedura (quelle dei creditori sociali e della società). Va letta con cautela: applicarla al concordato nella liquidazione giudiziale richiede di verificare caso per caso a chi la proposta attribuisce quelle azioni.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto c’è un’evoluzione. Le pronunce dei primi anni Duemila (Cass. 2093/2001 e 5369/2001) affermano l’improseguibilità delle azioni di massa dopo l’omologazione. La pronuncia del 2023 vi aggiunge un’eccezione quando l’azione è stata ceduta. L’art. 240 CCII consente espressamente la cessione delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzata dal giudice delegato e indicata con oggetto e fondamento, quindi l’assetto della Cassazione trova una base testuale anche nel nuovo Codice. L’assunzione prudenziale è questa: un’azione di massa sopravvive all’omologazione solo se la proposta omologata la cede espressamente e in modo specifico all’assuntore. In tutti gli altri casi va considerata improseguibile.
Cosa significa per te
Se sei convenuto in una revocatoria, la prima cosa da fare dopo l’omologazione è leggere la proposta: se l’azione non è stata ceduta, va eccepita subito l’improseguibilità depositando il decreto; se è stata ceduta, la causa continua con l’assuntore e conviene far emergere formalmente l’evento interruttivo, così da sapere con chi si discute. Se sei l’assuntore, devi riassumere o intervenire nei termini, altrimenti il giudizio può chiudersi per inerzia. La regola pratica è che nessuno dei due può permettersi di aspettare: l’omologazione cambia le parti del processo e chi non lo fa valere ne subisce le conseguenze. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, segue questi passaggi sia nella fase di costruzione della proposta sia nelle cause che ne derivano.
Seconda questione aperta: che fine fanno le impugnazioni dello stato passivo e i crediti mai insinuati?
La questione
«Avevo un’opposizione allo stato passivo pendente, perché il curatore mi aveva escluso o ammesso solo in chirografo. Il concordato è omologato e la procedura si chiude. La mia causa muore? E se non mi ero insinuato per nulla, posso ancora chiedere qualcosa, e a chi?»
Cosa hanno deciso i giudici
Su questo punto il quadro va ricostruito in due tempi.
Con la legge fallimentare la regola generale era quella espressa da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19394 del 28 settembre 2004: la chiusura del fallimento rende improseguibili i giudizi di insinuazione al passivo, tempestiva o tardiva, e l’interruzione serve solo a dichiarare l’improseguibilità e a regolare le spese. Già allora però, per il concordato, la Cassazione aveva riconosciuto uno spazio diverso: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28492 del 22 dicembre 2005 ha affermato che il passaggio in giudicato dell’omologazione non impedisce la prosecuzione delle impugnazioni sui crediti ammessi. Ha aggiunto che l’assuntore, anche quando la sua responsabilità è limitata ai crediti ammessi, ha interesse a impugnare e può intervenire in modo autonomo.
Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha recepito e reso generale questa linea. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 246 CCII stabilisce che, con la definitività del decreto di omologazione, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunti dal proponente o nei suoi confronti, davanti allo stesso giudice, che decide sull’accertamento del credito o della prelazione. Il giudizio quindi non muore: cambia controparte. Al posto del curatore c’è il proponente del concordato, che è chi materialmente dovrà pagare.
Per i creditori che non si erano insinuati restano attuali due pronunce sull’art. 135 l.fall., oggi riprodotto dall’art. 248 CCII. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3 marzo 2000 ha chiarito che l’assuntore deve pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali non insinuati. Lo si ricava dal fatto che la norma esclude per loro solo le garanzie prestate dai terzi, e quindi presuppone che l’obbligo dell’assuntore li riguardi. Le controversie sull’esecuzione del concordato coinvolgono soltanto l’assuntore e non riaprono la procedura. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 7562 del 26 luglio 1990 ha invece stabilito che il creditore anteriore può ottenere in un giudizio ordinario una condanna per l’intero credito anche dopo l’omologazione. La riduzione concordataria si fa valere in fase esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione, perché l’obbligo di pretendere solo la percentuale riguarda l’attuazione del concordato e non l’accertamento del credito.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto ma una successione di regimi. Per le impugnazioni dello stato passivo, l’orientamento dell’improseguibilità (Cass. 19394/2004) va considerato superato, per il concordato nella liquidazione giudiziale, dal comma 2-bis dell’art. 246 CCII. Va però tenuto presente un limite: la norma parla di giudizi pendenti «davanti al tribunale». L’assunzione prudenziale è che i giudizi pendenti in gradi successivi vadano gestiti con la stessa logica della successione nel lato passivo, sostenuta dalla giurisprudenza sull’interesse dell’assuntore (Cass. 28492/2005), ma senza dare per scontata un’applicazione automatica della norma. Va inoltre ricordato che la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi, consentita dall’art. 240 CCII, cambia la posizione del non insinuato: in quel caso, per la percentuale, risponde il debitore e non l’assuntore.
Cosa significa per te
Se hai un’opposizione allo stato passivo pendente, la definitività del decreto di omologazione è il momento in cui devi attivarti per la riassunzione verso il proponente, nelle forme richiamate dalla norma (art. 207 CCII) e rispettando il termine generale per la riassunzione dopo l’interruzione (art. 305 c.p.c.). Se non ti eri insinuato, il tuo credito non è perso ma è ridotto: puoi pretendere la percentuale concordataria da chi si è obbligato verso di te, assuntore o debitore secondo i contenuti della proposta, senza le garanzie di terzi. Una cosa resta ferma: per la parte di credito eccedente la percentuale, i fideiussori e i coobbligati continuano a rispondere per l’intero.
Terza questione aperta: i beni tornano al debitore o passano all’assuntore? E quando cessano davvero gli organi?
La questione
«Dopo l’omologazione, la mia azienda (o la mia casa, se sono socio illimitatamente responsabile) torna a me? Le ipoteche e le trascrizioni della procedura vengono cancellate? Il curatore sparisce il giorno dopo?»
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta dipende dalla struttura del concordato. Se c’è un assuntore al quale la proposta trasferisce i beni, il titolo dell’acquisto è l’omologazione (Cass. 12862/2002, già vista). Se invece il concordato si limita a fissare pagamenti senza trasferimenti, i beni non ceduti restano al debitore. Con la chiusura il debitore ne riacquista la piena disponibilità: è l’effetto generale della chiusura, oggi regolato dall’art. 236 CCII.
Su questo punto è utile Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9723 del 23 aprile 2010. Riguarda la chiusura per ripartizione finale o insufficienza dell’attivo, non il concordato, e ha affermato che la chiusura non estingue la società e le fa riacquistare la disponibilità dei beni. Ha precisato che le somme accantonate per un credito ancora sub iudice, se la chiusura precede il giudicato, sono un residuo attivo da restituire alla società. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20947 del 30 settembre 2009 ha aggiunto che la procedura non fa venir meno gli amministratori: la società tornata in bonis riacquista capacità e poteri di rappresentanza dei suoi organi. In altre parole, dopo la chiusura per concordato l’impresa che sopravvive torna a essere guidata dai suoi amministratori, non da un commissario.
Sul tempo della cessazione degli organi, la pronuncia di riferimento è ancora Cass. 6393/2023. Quando il trasferimento delle azioni o dei beni è subordinato alla completa esecuzione del concordato, la perdita della legittimazione del curatore si collega al decreto del giudice delegato che accerta l’esecuzione (art. 136 l.fall., oggi art. 249 CCII). Fino a quel momento le attività restano vincolate all’interesse dei creditori e gli organi restano in carica per la sorveglianza.
Infine, sul piano fiscale del trasferimento, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4253 del 3 maggio 1994 ha qualificato l’omologazione come atto soggetto a imposta di registro proporzionale e non fissa, perché trasforma la proposta in un obbligo giuridicamente vincolante. È una pronuncia risalente, resa sul vecchio D.P.R. 634/1972: la riportiamo per la ratio, non come regola fiscale attuale, che va verificata sulla normativa vigente.
Se c’è contrasto
Il punto delicato non è un contrasto di giurisprudenza ma un doppio binario temporale. La procedura si chiude con il decreto del tribunale dopo il rendiconto (art. 246 CCII), mentre la sorveglianza sull’esecuzione prosegue fino al decreto che ne accerta il completamento (art. 249 CCII). L’assunzione prudenziale è non considerare “libero” un bene, né cessato il ruolo del curatore e del giudice delegato, finché l’esecuzione del concordato non è stata accertata, soprattutto quando la proposta subordina il trasferimento a quell’evento. Per la cancellazione delle formalità (ipoteche iscritte a garanzia, trascrizione della sentenza di apertura, eventuali pignoramenti) la sede naturale è il provvedimento del giudice delegato previsto dall’art. 249 CCII, che ordina lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche e ogni misura idonea a raggiungere le finalità del concordato.
Cosa significa per te
Se sei il debitore, la chiusura ti restituisce i beni non trasferiti e la gestione dell’impresa, ma non ti libera da tutto: restano gli obblighi assunti nel concordato e, se la proposta ha limitato gli impegni dell’assuntore ai soli creditori ammessi, anche la percentuale dovuta ai non insinuati. Se sei l’assuntore, il titolo dei beni è il decreto di omologazione, ma devi seguire le formalità di trascrizione e cancellazione e ricordare che la sorveglianza degli organi può durare fino al completamento dell’esecuzione. Prima di vendere, ipotecare o dare in garanzia un bene acquisito con il concordato, verifica che il giudice delegato abbia ordinato le cancellazioni necessarie.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6393 del 3 marzo 2023
È la decisione che più di ogni altra descrive cosa succede alla procedura dopo l’omologazione. Anche se è resa sulla legge fallimentare, il suo ragionamento si adatta bene all’art. 240 CCII, che consente la cessione delle azioni di massa all’assuntore.
Il contesto. Un concordato fallimentare con assuntore prevedeva la cessione delle azioni revocatorie. La procedura si era chiusa dopo il giudicato sull’omologazione e il giudizio revocatorio era proseguito. Si discuteva se l’azione fosse ancora procedibile e, in caso affermativo, chi ne fosse parte.
La motivazione in linguaggio piano. La Corte ha risolto la questione in quattro passaggi.
- L’azione ceduta non si estingue. Se la proposta prevede la cessione delle revocatorie, la chiusura del fallimento non le rende improcedibili. L’assuntore subentra nel diritto controverso come successore a titolo particolare.
- Il curatore esce di scena. Con la chiusura il curatore perde la legittimazione processuale, quindi il processo non può continuare tra le parti originarie. Occorre l’interruzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, c.p.c.
- Il momento dipende dalla proposta. Se il trasferimento è subordinato alla completa esecuzione del concordato, la perdita della legittimazione del curatore coincide con il decreto del giudice delegato che accerta l’esecuzione, non con la semplice chiusura. Fino ad allora gli organi restano in carica per la sorveglianza.
- L’interruzione va dichiarata. Se l’evento non viene dichiarato dal procuratore costituito o non risulta nelle forme dell’art. 300 c.p.c., il processo prosegue validamente nei confronti del curatore.
Cosa cambia rispetto a prima. Le pronunce del 2001 offrivano un’immagine semplice: omologazione uguale fine delle azioni di massa. La Cassazione del 2023 conferma la regola ma ne disegna l’eccezione e soprattutto i tempi. Il momento in cui la procedura “smette di esistere” per le cause pendenti non è sempre la chiusura: può essere l’accertamento dell’esecuzione del concordato, se la proposta lo prevede. Per chi redige la proposta, questo significa che la clausola di cessione delle azioni va scritta con precisione, indicando oggetto, fondamento e momento del trasferimento. Per chi è parte del giudizio, significa controllare la proposta omologata prima di decidere come comportarsi nel processo.
Il principio, calato nella pratica, significa che la fase successiva all’omologazione non è automatica: è una sequenza di eventi processuali che qualcuno deve far emergere. Chi non dichiara l’interruzione si trova a proseguire con il curatore anche quando la procedura è formalmente chiusa, con il rischio che la sentenza finale venga emessa nei confronti di un soggetto non più legittimato e diventi poi oggetto di contestazione.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni dimostrative
Le simulazioni che seguono sono ipotesi costruite a scopo dimostrativo, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come le pronunce citate si combinano con le norme del Codice.
Simulazione 1: la revocatoria pendente e la clausola di cessione
Ipotesi. Il curatore della Alfa S.r.l. in liquidazione giudiziale ha promosso una revocatoria contro un fornitore per pagamenti pari a 87.430 €. Un terzo propone un concordato con assunzione: offre il 23,5% ai chirografari, acquista tutti i beni e ottiene la cessione della revocatoria, autorizzata dal giudice delegato con indicazione dell’oggetto. Il decreto di omologazione è pubblicato il 14 aprile e diventa definitivo; il tribunale dichiara chiusa la procedura dopo il rendiconto. La proposta prevede che il trasferimento delle azioni avvenga solo a esecuzione completa.
Sviluppo. Alla luce di Cass. 6393/2023 la revocatoria non è improcedibile, perché è stata ceduta. Il curatore però non la perde con la chiusura: la perde con il decreto del giudice delegato che accerta l’esecuzione del concordato. Se quel decreto arriva il 9 ottobre e il difensore del curatore dichiara l’evento all’udienza del 22 ottobre, il processo si interrompe e l’assuntore deve riassumerlo nel termine dell’art. 305 c.p.c.
Esito. Il fornitore convenuto non può eccepire l’improseguibilità (Cass. 2093/2001 non si applica, perché l’azione è stata ceduta), ma ha diritto di sapere con chi prosegue la causa. Se nessuno dichiara l’evento, il processo continua validamente nei confronti del curatore, come precisa la stessa ordinanza del 2023.
Variante. Se la proposta non avesse previsto la cessione, il fornitore avrebbe dovuto depositare il decreto di omologazione e chiedere la declaratoria di improseguibilità (Cass. 2093/2001 e 5369/2001), facendo valere l’evento subito e non per la prima volta in Cassazione.
Simulazione 2: l’opposizione allo stato passivo e il creditore non insinuato
Ipotesi. Nella stessa procedura la Beta S.p.A. era stata ammessa in chirografo per 312.760 € e aveva proposto opposizione per ottenere il privilegio. Un altro creditore, Gamma, titolare di un credito di 41.915 €, non si era mai insinuato. La proposta dell’assuntore non limita gli impegni ai soli creditori ammessi.
Sviluppo per Beta. Con la definitività del decreto di omologazione l’opposizione pendente davanti al tribunale si interrompe (art. 246, comma 2-bis, CCII). Beta deve riassumerla nei confronti del proponente; il giudice deciderà sul privilegio. Se il privilegio viene riconosciuto, Beta riceverà il trattamento previsto dalla proposta per i privilegiati, anziché il 23,5% dei chirografari.
Sviluppo per Gamma. Il concordato è obbligatorio anche per Gamma (art. 248 CCII). Gamma può pretendere dall’assuntore la percentuale concordataria, cioè 9.850,03 € (23,5% di 41.915 €), ma senza le garanzie prestate dai terzi nel concordato (Cass. 2400/2000). Se agisce in giudizio può ottenere una condanna per l’intero, ma in sede esecutiva l’assuntore o il debitore potranno opporre la riduzione concordataria (Cass. SU 7562/1990).
Esito. Né Beta né Gamma perdono il diritto: entrambi lo vedono trasformato dall’omologazione, nella controparte (il proponente al posto del curatore) e nella misura (la percentuale concordataria).
Simulazione 3: il socio illimitatamente responsabile e il fideiussore
Ipotesi. La Delta S.n.c. è in liquidazione giudiziale insieme ai due soci illimitatamente responsabili. Il concordato della società, omologato, prevede il pagamento del 31,2% ai chirografari e non esclude i soci dai suoi effetti. Una banca vanta un credito di 128.340 € garantito dalla fideiussione personale di un terzo, il coniuge di uno dei soci, che non è socio.
Sviluppo. Il concordato della società ha effetto anche verso i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 248 CCII, che riprende la regola della legge fallimentare). Con la chiusura i soci riacquistano la disponibilità dei beni non trasferiti. Il fideiussore invece non beneficia del concordato: la banca conserva l’azione per l’intero contro di lui. Riceverà dal concordato 40.042,08 € (31,2% di 128.340 €) e potrà chiedere al fideiussore la differenza, 88.297,92 €.
Esito. Il fideiussore persona fisica, che non è un imprenditore, potrà valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata) se il debito residuo supera le sue possibilità. È in questo snodo che la fase successiva all’omologazione si collega al sovraindebitamento, ed entra in gioco la funzione di Gestore della crisi e dell’OCC.
Per contrasto si ricordi Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 11718 del 26 novembre 1993: nella chiusura ordinaria, senza concordato, il fallito non è liberato dalle obbligazioni non soddisfatte e i creditori possono farle valere contro di lui una volta tornato in bonis. È proprio la differenza che rende il concordato attraente per il debitore. Con l’omologazione la parte di debito eccedente la percentuale non è più esigibile verso il debitore concordatario, mentre resta esigibile verso i garanti.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce citate. Due avvertenze per leggerla correttamente. Tutte, tranne quelle che riguardano principi generali del processo, sono state rese nel vigore della legge fallimentare e si applicano al concordato nella liquidazione giudiziale perché gli artt. 240-251 CCII ne riproducono in gran parte la disciplina. Dove il Codice ha cambiato regola, come per le impugnazioni dello stato passivo con l’art. 246, comma 2-bis, lo abbiamo segnalato. La seconda avvertenza: i principi sono riformulati in parole nostre e non riproducono il testo delle massime.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6393 del 3/3/2023 | Revocatorie cedute all’assuntore dopo la chiusura | L’azione ceduta sopravvive; il curatore perde la legittimazione e serve l’interruzione dichiarata | Leggere la proposta prima di eccepire o riassumere |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6029 del 14/3/2014 | Azioni di responsabilità e chiusura | La chiusura non rende improseguibili le azioni di responsabilità che esistono anche fuori dalla procedura | Verificare a chi la proposta attribuisce tali azioni |
| Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1879 del 27/1/2011 | Assuntore che prosegue una causa del fallito | L’assuntore ha la stessa posizione processuale del curatore | Le azioni ereditate dal debitore non si spengono |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9723 del 23/4/2010 | Effetti della chiusura sulla società | La società non si estingue e riacquista i beni; gli accantonamenti residui le tornano | Restituzione dei beni non trasferiti |
| Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20947 del 30/9/2009 | Organi sociali dopo la procedura | La società tornata in bonis riacquista capacità e rappresentanza | Gli amministratori tornano a gestire |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28492 del 22/12/2005 | Impugnazioni sui crediti dopo l’omologazione | Proseguono; l’assuntore può intervenire autonomamente | Precedente della regola dell’art. 246 c. 2-bis |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19394 del 28/9/2004 | Giudizi di insinuazione e chiusura | Con la chiusura ordinaria diventano improseguibili | Superata per il concordato dall’art. 246 c. 2-bis |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12862 del 4/9/2002 | Titolo del trasferimento all’assuntore | È l’omologazione; i decreti successivi sono esecutivi | L’assuntore acquista con l’omologazione |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5369 dell’11/4/2001 | Revocatorie dopo l’omologazione | Sono improseguibili, ma l’evento va dedotto nel processo | Depositare subito il decreto |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2093 del 14/2/2001 | Interesse alle azioni di massa | Viene meno con l’omologazione | Regola base per le revocatorie non cedute |
| Cass. civ., Sez. V, sent. n. 2400 del 3/3/2000 | Creditori non insinuati e assuntore | L’assuntore deve loro la percentuale, senza garanzie di terzi | Il non insinuato non perde il credito |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4253 del 3/5/1994 | Imposta di registro sull’omologazione | Tassazione proporzionale (vecchio D.P.R. 634/1972) | Solo come ratio; regola fiscale da verificare |
| Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 11718 del 26/11/1993 | Debiti residui dopo la chiusura ordinaria | Il fallito non è liberato | Differenza con l’effetto del concordato |
| Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 7562 del 26/7/1990 | Condanna per l’intero dopo l’omologazione | Possibile; la riduzione si oppone in esecuzione | Difesa del debitore in sede esecutiva |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza e dalle norme esaminate si ricavano alcune regole pratiche.
- Il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione, ma la procedura si chiude solo quando il decreto è definitivo e il curatore ha reso il conto (art. 246 CCII).
- Le azioni di massa non cedute diventano improseguibili con l’omologazione (Cass. 2093/2001), ma l’evento va fatto valere nel processo e non per la prima volta in Cassazione (Cass. 5369/2001).
- Le azioni di massa cedute all’assuntore sopravvivono: l’assuntore subentra e il processo va interrotto e riassunto (Cass. 6393/2023).
- Se il trasferimento è subordinato all’esecuzione del concordato, il curatore resta legittimato e gli organi restano in carica fino al decreto che la accerta (Cass. 6393/2023; art. 249 CCII).
- Le cause che il curatore aveva ereditato dal debitore passano all’assuntore o al debitore, e l’assuntore ha la stessa posizione del curatore (Cass. 1879/2011).
- Le impugnazioni dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono e si riassumono verso il proponente (art. 246, comma 2-bis, CCII).
- Il concordato vincola anche i creditori non insinuati, che hanno diritto alla percentuale senza le garanzie dei terzi (art. 248 CCII; Cass. 2400/2000).
- La riduzione concordataria si fa valere in esecuzione: una condanna per l’intero non è di per sé incompatibile con il concordato (Cass. SU 7562/1990).
- Fideiussori e coobbligati restano obbligati per l’intero (art. 248 CCII).
- Il titolo del trasferimento dei beni all’assuntore è l’omologazione (Cass. 12862/2002); le cancellazioni di ipoteche e formalità passano per il provvedimento del giudice delegato a esecuzione completa (art. 249 CCII).
- La società tornata in bonis riacquista beni e rappresentanza dei propri organi (Cass. 9723/2010 e 20947/2009).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Il giorno dopo l’omologazione il curatore non conta più nulla?
No. Il decreto produce effetti dalla pubblicazione, ma la procedura si chiude solo dopo la definitività e il rendiconto (art. 246 CCII). Anche dopo la chiusura gli organi conservano la sorveglianza sull’esecuzione (art. 249 CCII) e, se la proposta lo prevede, il curatore resta legittimato nelle cause fino all’accertamento dell’esecuzione (Cass. 6393/2023).
Sono convenuto in una revocatoria: l’omologazione mi salva automaticamente?
Solo se l’azione non è stata ceduta all’assuntore, e solo se fai valere l’evento nel processo. Le pronunce del 2001 (Cass. 2093/2001 e 5369/2001) sono chiare sull’improseguibilità e altrettanto chiare sulla necessità di dedurla nelle forme dell’art. 300 c.p.c.
Non mi ero insinuato: ho perso tutto?
No. Il concordato è obbligatorio anche per te (art. 248 CCII) e ti spetta la percentuale prevista, salvo che la proposta abbia limitato gli impegni dell’assuntore ai creditori ammessi: in quel caso risponde il debitore (art. 240 CCII). Non puoi però contare sulle garanzie prestate da terzi nel concordato (Cass. 2400/2000).
Il fideiussore che ha garantito l’impresa è liberato dal concordato?
No. Il creditore conserva l’azione per l’intero contro fideiussori e coobbligati (art. 248 CCII). Per il fideiussore persona fisica, se il debito residuo è insostenibile, possono entrare in gioco gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
Quando posso considerare un bene “pulito” dalle formalità della procedura?
Quando il giudice delegato, accertata l’esecuzione del concordato, ha ordinato la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e le altre misure necessarie (art. 249 CCII), e quei provvedimenti sono stati eseguiti nei pubblici registri. Il titolo del trasferimento all’assuntore resta comunque l’omologazione (Cass. 12862/2002).
Cosa può fare lo Studio Monardo dopo l’omologazione del concordato
Applichiamo gli orientamenti esaminati al singolo fascicolo, che tu sia debitore, socio, creditore, fideiussore, convenuto in un’azione di massa o assuntore. In concreto:
- Analizziamo la proposta omologata clausola per clausola, per individuare quali azioni di massa sono state cedute all’assuntore, con quale oggetto e da quale momento, e quali sono invece divenute improseguibili.
- Depositiamo il decreto di omologazione nei giudizi pendenti ed eccepiamo l’improseguibilità delle revocatorie non cedute, facendo valere l’evento nelle forme richieste dall’art. 300 c.p.c., senza aspettare il grado successivo.
- Dichiariamo o contestiamo l’evento interruttivo quando l’azione è stata ceduta, per far sì che il processo prosegua con il soggetto legittimato secondo i principi di Cass. 6393/2023.
- Riassumiamo le impugnazioni dello stato passivo nei confronti del proponente ai sensi dell’art. 246, comma 2-bis, CCII, rispettando i termini dopo l’interruzione.
- Ricostruiamo la posizione del creditore non insinuato: verifichiamo chi deve la percentuale (assuntore o debitore), la calcoliamo e ne chiediamo il pagamento.
- Ci opponiamo alle esecuzioni per l’intero credito promosse contro il debitore concordatario, facendo valere la riduzione concordataria secondo Cass. SU 7562/1990.
- Valutiamo la posizione di fideiussori e coobbligati, che restano esposti per l’intero, e verifichiamo l’accesso agli strumenti della crisi da sovraindebitamento quando si tratta di persone fisiche non imprenditori.
- Seguiamo la fase di esecuzione del concordato davanti al giudice delegato: chiediamo il decreto che accerta l’esecuzione, lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche e delle formalità sui beni.
- Curiamo il passaggio di consegne all’impresa tornata in bonis: verifichiamo il rendiconto del curatore, i residui attivi e gli accantonamenti da restituire, la ripresa dei poteri degli amministratori.
- Impugniamo i provvedimenti lesivi fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’analisi della proposta all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché il concordato nella liquidazione giudiziale è una soluzione negoziata: le sue conseguenze dopo l’omologazione dipendono da come è stata scritta la proposta, e chi conosce la logica della negoziazione con i creditori legge quelle clausole con l’occhio di chi le costruisce. La qualifica di cassazionista consente di difendere gli orientamenti visti fino al giudizio di legittimità con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza cambiare linea tra il primo grado e la Cassazione.
Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi seguono le cause pendenti, le riassunzioni e le opposizioni; i secondi verificano il rendiconto, il calcolo delle percentuali, gli accantonamenti e i profili fiscali dei trasferimenti. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni passaggio, verificare ogni termine e costruire la strategia più solida sul tuo fascicolo.
In chiusura: la procedura finisce, i rapporti no
L’omologazione del concordato chiude la liquidazione giudiziale, ma non chiude i rapporti che la procedura aveva in corso. Le azioni di massa si spengono o passano all’assuntore. Le impugnazioni dello stato passivo cambiano controparte. I creditori non insinuati conservano la percentuale. I fideiussori restano esposti per l’intero. I beni tornano al debitore o passano all’assuntore secondo la proposta, con formalità che vanno completate sotto la sorveglianza degli organi. Ogni effetto ha un momento preciso e una forma processuale precisa, e chi li ignora rischia di perdere diritti che il concordato avrebbe preservato.
Lo Studio Monardo segue questa fase perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la lettura degli effetti di un concordato parte da come è stato negoziato. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenze che diventano decisive quando, chiusa la procedura dell’impresa, soci e garanti persone fisiche devono gestire il debito residuo con gli strumenti del sovraindebitamento.
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