Hai lavorato, magari per mesi senza stipendio regolare, e adesso ricevi una PEC dal curatore: la tua azienda è in liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”). Da questo momento il tuo datore di lavoro non può più pagarti direttamente, il tuo rapporto è sospeso e il denaro che ti spetta (retribuzioni arretrate, tredicesima, ferie non godute, TFR, indennità di preavviso) potrà arrivarti solo attraverso la procedura. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per trasformare il tuo credito di lavoratore in una somma ammessa al passivo, assistita dal privilegio che la legge ti riconosce e, quando possibile, pagata dal Fondo di garanzia INPS.
Il percorso ha regole precise. La domanda di ammissione al passivo (l'”insinuazione”) si presenta al curatore per PEC, entro un termine che scade trenta giorni prima dell’udienza di verifica, e puoi firmarla personalmente, senza avvocato. Se sbagli importi, dimentichi di chiedere il privilegio o arrivi tardi, però, rischi di finire tra i creditori chirografari o di dover dimostrare che il ritardo non dipende da te. Il piano che segue ti dice cosa fare, in che ordine e con quali documenti.
Perché questo tema è materia nostra: l’insinuazione del lavoratore si colloca dentro le procedure di crisi del datore di lavoro, che lo Studio Monardo segue per competenza certificata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno come un’impresa arriva alla crisi, cosa accade ai rapporti di lavoro nella composizione negoziata e perché i crediti dei dipendenti ne restano esclusi dalle misure protettive. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenza decisiva quando il datore è un piccolo imprenditore che finisce in liquidazione controllata, dove il lavoratore si insinua davanti al liquidatore con regole proprie.
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La diagnosi della tua situazione
Il primo passo è capire da dove parti. Non tutti i lavoratori si trovano nello stesso punto del percorso: c’è chi ha appena saputo dell’apertura della procedura, chi ha già ricevuto l’avviso del curatore con la data dell’udienza, chi ha lasciato scadere il termine, chi è stato ammesso ma non ha ancora visto un euro. Rispondi con sincerità alle quattro domande che seguono, poi usa la tabella di orientamento per individuare la mossa da cui iniziare.
Domanda 1: il tuo rapporto di lavoro è ancora in piedi?
Con l’apertura della liquidazione giudiziale il rapporto di lavoro subordinato non si chiude automaticamente: l’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo sostituito dal correttivo D.Lgs. 136/2024) stabilisce che resta sospeso finché il curatore, autorizzato dal giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, non comunica se subentra o recede. Se non fa nulla per quattro mesi, il rapporto cessa con effetto dalla data di apertura della procedura, salvo proroga. Devi sapere in quale di queste situazioni ti trovi, perché da essa dipendono il TFR, l’indennità di mancato preavviso, l’accesso alla NASpI e la possibilità di dimetterti per giusta causa.
Domanda 2: sai quanto ti spetta, voce per voce?
Molti lavoratori sanno “più o meno” quanto devono ricevere. Non basta. La domanda di ammissione deve indicare la somma che chiedi; un importo sbagliato non sempre si recupera e una voce dimenticata può richiedere una nuova domanda, magari fuori termine. Se non hai ancora una tabella con mese, voce, importo lordo e documento di riferimento, la tua prima mossa operativa è la ricostruzione del credito.
Domanda 3: hai ricevuto l’avviso del curatore e conosci la data dell’udienza?
Il curatore comunica ai creditori, per PEC, l’apertura della procedura, il termine per presentare le domande e la data dell’udienza di esame dello stato passivo. Se l’hai ricevuto, segna subito la data: il termine per la domanda tempestiva scade trenta giorni prima. Se non l’hai ricevuto (capita spesso ai dipendenti senza PEC o con indirizzi non aggiornati), non aspettare: il termine corre comunque, e il fatto di non essere stato avvisato andrà valutato solo se finirai tra i tardivi.
Domanda 4: la tua domanda è già stata decisa?
Se sei già stato ammesso, la partita si sposta sul Fondo di garanzia INPS e sui riparti. Se sei stato escluso in tutto o in parte, hai trenta giorni dalla comunicazione dell’esito per l’opposizione allo stato passivo, che richiede un difensore. Se il termine per le domande tempestive è già scaduto, entri nel regime delle domande tardive dell’art. 208 CCII.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Hai appena saputo dell’apertura della liquidazione, rapporto sospeso | Mossa 1 | Prima metti in sicurezza la posizione lavorativa (NASpI, dimissioni, preavviso) |
| Rapporto già cessato, non hai i conteggi | Mossa 2 | Senza importi esatti la domanda è debole |
| Hai i conteggi ma non le prove (buste paga, CU, contratto) | Mossa 3 | Il curatore ammette ciò che è documentato |
| Hai avviso, conteggi e prove; il termine non è scaduto | Mossa 4 | È il momento di depositare la domanda via PEC |
| Hai depositato e il curatore ha pubblicato il progetto di stato passivo | Mossa 5 | Puoi ancora correggere il tiro con osservazioni scritte |
| Lo stato passivo è esecutivo e sei stato escluso o ridotto | Mossa 6 | Corre il termine di trenta giorni per l’opposizione |
| Sei stato ammesso per TFR e ultime mensilità | Mossa 7 | Attiva il Fondo di garanzia INPS |
| Il termine per le domande tempestive è scaduto | Mossa 8 | Domanda tardiva o ultratardiva, con regole diverse |
Prima di procedere, assicurati di aver individuato una sola mossa di partenza. Le mosse precedenti non sono “saltate”: se parti dalla 4, verifica comunque in pochi minuti di avere fatto quanto prevedono la 1, la 2 e la 3.
Mossa 1 — Metti in sicurezza la tua posizione lavorativa
Obiettivo della mossa: capire in che stato si trova il tuo rapporto di lavoro dopo l’apertura della liquidazione giudiziale e decidere, con cognizione di causa, se attendere la scelta del curatore, chiedere una proroga o dimetterti per giusta causa, senza perdere NASpI, preavviso e TFR.
Quando va fatta
Subito, nei primi giorni dopo la sentenza di apertura. Il curatore ha quattro mesi per scegliere tra subentro e recesso; quella finestra è anche la tua. Ogni settimana conta, perché durante la sospensione non lavori e non percepisci retribuzione.
Come si esegue
Il primo passo è procurarti la sentenza di apertura, o almeno i suoi estremi: tribunale, numero, data, nome del curatore e del giudice delegato. Li trovi nell’avviso del curatore, nel registro delle imprese o nel portale dei servizi telematici. Poi scrivi al curatore (anche via PEC) per chiedere quale sia la tua posizione: sospeso, in attesa di decisione, licenziato.
Durante la sospensione hai tre strade.
- Attendere la decisione del curatore. Se il curatore subentra, il rapporto riprende dalla comunicazione e le retribuzioni future saranno crediti della procedura, pagati in prededuzione. Se recede, il recesso ha effetto dalla data di apertura della liquidazione.
- Chiedere o subire una proroga. L’art. 189 consente al curatore e anche ai singoli lavoratori, con un’istanza che contenga elezione di domicilio o indirizzo PEC, di chiedere al giudice delegato una proroga del termine di quattro mesi, fino a un massimo di otto mesi. È utile quando c’è una concreta prospettiva di cessione dell’azienda che potrebbe salvare il posto.
- Dimetterti. Le dimissioni rassegnate durante la sospensione si considerano per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. (salvi i casi di trattamenti di sostegno al reddito). Questo ti consente di accedere alla NASpI e di non perdere l’indennità sostitutiva del preavviso.
In ogni caso ricorda che l’art. 190 CCII qualifica la cessazione del rapporto secondo l’art. 189 come perdita involontaria dell’occupazione ai fini della NASpI: verifica con il patronato o direttamente sul portale INPS i termini per presentare la domanda di disoccupazione, che sono autonomi e brevi.
La base giuridica
L’art. 189 CCII disciplina sospensione, subentro, recesso, cessazione automatica dopo quattro mesi, proroga, dimissioni per giusta causa e licenziamento collettivo con procedura semplificata. Il comma 9 stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto, ai lavoratori a tempo indeterminato spetta l’indennità di mancato preavviso e che questa, insieme al TFR, è ammessa al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione. Il comma 3 precisa inoltre che le somme assistenziali o previdenziali ricevute durante la sospensione non vanno restituite.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio: il curatore non comunica nulla e tu non sai se sei sospeso o licenziato. In questo caso non restare fermo. Annota la data di apertura, calcola i quattro mesi e, se vuoi conservare il posto perché c’è una trattativa di cessione, valuta l’istanza di proroga; se invece vuoi uscire, le dimissioni per giusta causa sono una scelta che la legge tutela. Un secondo imprevisto è la prosecuzione dell’attività (esercizio dell’impresa da parte del curatore): in questo caso i rapporti proseguono, salvo la facoltà del curatore di sospenderli o recedere, e le retribuzioni maturate dopo l’apertura sono crediti prededucibili, che non si insinuano come quelli anteriori.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– conosci estremi della sentenza, nome e PEC del curatore;
– sai se sei sospeso, licenziato, dimesso o se il curatore è subentrato;
– hai verificato con l’INPS o il patronato i termini della domanda NASpI.
Mossa 2 — Ricostruisci il tuo credito voce per voce
Obiettivo della mossa: costruire un prospetto completo e corretto di tutto ciò che ti spetta, distinguendo le voci che godono del privilegio, quelle che il Fondo di garanzia INPS può pagare e quelle che restano a carico della procedura.
Quando va fatta
Appena conosci la tua posizione lavorativa e comunque prima di scrivere la domanda. Se il termine per la domanda tempestiva è vicino, lavora in parallelo con la Mossa 3.
Come si esegue
Prendi un foglio di calcolo o un quaderno e crea una riga per ogni voce, con quattro colonne: periodo, voce, importo lordo, documento che la prova. Le voci tipiche del lavoratore dipendente sono:
- retribuzioni non pagate (mensilità arretrate, integrali o parziali);
- ratei di tredicesima e quattordicesima (se prevista dal CCNL) maturati e non pagati;
- ferie e permessi non goduti, da monetizzare alla cessazione;
- straordinari, indennità, maggiorazioni risultanti dalle buste paga o dal CCNL;
- indennità sostitutiva del preavviso, che l’art. 189, comma 9, riconosce in ogni caso di cessazione ai lavoratori a tempo indeterminato;
- TFR maturato fino alla cessazione, al netto di eventuali anticipazioni ricevute;
- rimborsi spese e trasferte non pagati;
- eventuali risarcimenti per licenziamento illegittimo accertato o per omesso versamento dei contributi (danno ex art. 2116 c.c.).
Il conteggio va fatto al lordo: le ritenute fiscali e contributive saranno operate al momento del pagamento. Indica separatamente le somme che hai già ricevuto (acconti, anticipi di TFR) per evitare contestazioni.
Una voce merita attenzione particolare: il TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti, per le quote maturate dal 2007 in poi, se non hai scelto la previdenza complementare). Per anni la Cassazione si è divisa sulla possibilità per il lavoratore di insinuarsi per le quote che il datore avrebbe dovuto versare al Fondo e non ha versato. Con l’ordinanza interlocutoria n. 25175 pubblicata il 14 settembre 2025, la Sezione Lavoro ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, dando conto del contrasto. Secondo le notizie diffuse a ottobre 2026, le Sezioni Unite con la sentenza n. 26356/2026 hanno chiarito che quelle quote conservano natura retributiva, che il Fondo risponde solo di quanto effettivamente versato e che per le quote non trasferite il dipendente può chiedere l’ammissione al passivo del datore in liquidazione. In pratica: includi nella domanda anche il TFR non versato al Fondo di Tesoreria, documentando che il versamento non c’è stato.
La base giuridica
Il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro è previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c. per le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto (TFR e indennità di preavviso), per il risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo e per i danni da omesso versamento dei contributi. Questi crediti sono collocati al primo grado dei privilegi generali mobiliari (art. 2777 c.c.) e, se il ricavato dei mobili non basta, si soddisfano in via sussidiaria sul prezzo degli immobili (art. 2776 c.c.). L’art. 189, comma 9, CCII qualifica TFR e preavviso come crediti anteriori, da insinuare al passivo.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la mancanza di buste paga degli ultimi mesi: l’azienda in crisi spesso smette di emetterle. Ricostruisci il credito sulla base della retribuzione contrattuale (contratto individuale, livello, CCNL) e delle buste paga precedenti; il curatore potrà riscontrarlo sul Libro Unico del Lavoro. Il secondo imprevisto è non sapere quanto TFR è maturato: richiedi l’estratto conto contributivo e la posizione TFR all’INPS, e, se aderivi a un fondo pensione, l’estratto della posizione individuale, per capire quali quote risultano versate e quali no.
Come verificare i calcoli più delicati
Prima di procedere, assicurati di aver controllato le tre voci in cui gli errori sono più frequenti.
Il TFR. L’art. 2120 c.c. prevede che per ogni anno di servizio accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5; al 31 dicembre di ogni anno il fondo accumulato si rivaluta con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il prospetto TFR in busta paga dovrebbe già riportare questi conteggi: confronta il saldo dell’ultimo prospetto disponibile con le quote maturate nei mesi successivi e sottrai eventuali anticipazioni ricevute. Se l’ultimo prospetto è vecchio di molti mesi, ricostruisci le quote mancanti mese per mese.
Le ferie e i permessi. Il valore di un giorno di ferie dipende dal divisore previsto dal tuo CCNL (spesso 26 giorni per i mensilizzati, ma non sempre). Prendi il saldo residuo indicato nell’ultima busta paga, aggiungi i giorni maturati fino alla cessazione e moltiplica per il valore giornaliero. Controlla anche i permessi retribuiti (ex festività, riduzione orario), che molti dimenticano.
Le mensilità aggiuntive. Tredicesima e, se prevista, quattordicesima maturano per ratei mensili; molti contratti collettivi considerano mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni. Calcola i ratei dal 1° gennaio (per la tredicesima) o dalla data prevista dal CCNL (per la quattordicesima) fino alla cessazione.
Se il tuo rapporto aveva voci variabili (provvigioni, premi di produzione, straordinari ricorrenti), indicale separatamente: sono le più esposte a contestazione e richiedono documenti specifici.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– hai una tabella con tutte le voci, importo lordo e periodo;
– hai separato TFR e ultime tre mensilità (che interessano il Fondo di garanzia) dalle altre voci;
– hai indicato gli acconti già ricevuti.
Mossa 3 — Raccogli le prove del credito
Obiettivo della mossa: preparare un fascicolo documentale che consenta al curatore di riscontrare il tuo credito senza contestazioni, perché nella verifica del passivo è il creditore a dover provare ciò che chiede.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 2, e comunque in tempo per allegare i documenti alla domanda. Puoi integrare la documentazione anche con osservazioni successive (Mossa 5), ma è più sicuro allegare tutto subito.
Come si esegue
Raccogli, in formato PDF leggibile:
- contratto di lavoro individuale e lettere di assunzione, promozione, trasformazione;
- buste paga, almeno degli ultimi dodici mesi e, per il TFR, il prospetto più recente che lo riporta;
- Certificazione Unica (CU) degli anni precedenti;
- eventuali lettere di licenziamento o dimissioni, con la data di cessazione;
- la comunicazione del curatore su sospensione, subentro o recesso;
- prospetti delle ferie residue (spesso riportati in busta paga);
- documenti su anticipi di TFR già ricevuti;
- estratto conto contributivo INPS e, se c’è, estratto del fondo pensione;
- eventuali sentenze, decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione già ottenuti contro il datore;
- un documento d’identità e il codice fiscale.
Se hai già un decreto ingiuntivo o una sentenza, allegali, ma non pensare che bastino da soli: il titolo ottenuto contro il datore prima della procedura deve comunque essere fatto valere nella verifica del passivo, secondo le regole sull’opponibilità alla procedura.
La base giuridica
L’art. 201 CCII richiede che la domanda contenga la determinazione della somma, una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l’eventuale titolo di prelazione e l’elenco dei documenti dimostrativi, che vanno allegati. La Cassazione ha ribadito, con riguardo alla legge fallimentare ma con principio pienamente coerente col nuovo Codice, che la domanda di insinuazione è un onere del creditore anche quando il credito è già oggetto di un giudizio in corso: con l’ordinanza n. 24806 del 16 settembre 2024 (Sez. III) ha escluso che la pendenza dell’appello esoneri il creditore dall’insinuarsi tempestivamente e che quest’onere possa essere spostato sul curatore.
Se qualcosa va storto
Se il datore non ti ha mai consegnato buste paga o le ha consegnate solo in parte, puoi chiedere al curatore di accedere alla documentazione aziendale (libri obbligatori, Libro Unico del Lavoro), e puoi usare altri elementi: estratti conto bancari che mostrano gli accrediti (o la loro assenza), comunicazioni via e-mail o chat aziendali, testimonianze di colleghi. Più la prova è indiretta, più è importante che la domanda spieghi con chiarezza come hai calcolato il credito.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– ogni voce della tabella della Mossa 2 ha accanto almeno un documento;
– i PDF sono leggibili e nominati in modo chiaro (es. “03_busta_paga_luglio_2026.pdf”);
– hai un indirizzo PEC attivo, tuo o di un domiciliatario, al quale ricevere le comunicazioni.
Mossa 4 — Scrivi e invia la domanda di ammissione al passivo
Obiettivo della mossa: depositare entro il termine una domanda completa, che chieda l’ammissione di tutte le voci con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., trasmessa via PEC al curatore e firmata da te o dal tuo legale.
Quando va fatta
Entro trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. L’udienza è indicata nella sentenza di apertura e nell’avviso del curatore. Conta i giorni a ritroso e anticipa l’invio di qualche giorno: una PEC che non parte, una casella piena o un allegato troppo pesante possono costarti la tempestività. Non contare su proroghe: nei procedimenti concorsuali tratta ogni scadenza come rigida e non fare affidamento sulla sospensione feriale (1-31 agosto) per allungarla.
Come si esegue
La domanda è un ricorso indirizzato al giudice delegato ma trasmesso all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso. Può essere sottoscritta anche personalmente dalla parte: il lavoratore può presentarla senza avvocato. Questo non significa che sia un modulo banale. Deve contenere:
- le tue generalità e il codice fiscale, e l’indirizzo PEC al quale vuoi ricevere le comunicazioni; se non hai una PEC, attivane una o eleggi domicilio presso la PEC di un professionista, perché in mancanza le comunicazioni ti verranno fatte mediante deposito in cancelleria e rischi di non saperne nulla;
- la determinazione della somma che chiedi, voce per voce (è il “petitum”: la sua mancanza rende la domanda inammissibile);
- la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto: rapporto di lavoro, qualifica, periodo, mensilità non pagate, causa della cessazione;
- l’indicazione del privilegio: “in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., con collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c.c.”; se dimentichi di indicare il titolo di prelazione, il credito viene considerato chirografario;
- la richiesta di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro nei limiti di legge;
- l’elenco dei documenti allegati.
Allegati e domanda viaggiano nella stessa PEC, possibilmente in PDF. Conserva la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna: sono la prova del deposito. Molti curatori predispongono un modello di domanda da compilare; usalo, ma controlla che contenga la richiesta di privilegio e tutte le tue voci.
Qui il punto delicato è il rapporto tra domanda e Fondo di garanzia. Il Fondo paga il TFR e le ultime tre mensilità solo se il tuo credito è stato ammesso al passivo: una domanda imprecisa oggi diventa un Fondo che non paga domani. Su questo snodo lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento, che coordina uno staff di avvocati e commercialisti abituato a leggere insieme buste paga, stati passivi e regole INPS.
La base giuridica
L’art. 201 CCII disciplina contenuto, modalità e termine della domanda; l’art. 200 impone al curatore di avvisare i creditori; l’art. 10 CCII regola le comunicazioni telematiche nelle procedure. Il privilegio è quello dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., con il grado dell’art. 2777 c.c. e la collocazione sussidiaria dell’art. 2776 c.c.
Se qualcosa va storto
Se scopri dopo l’invio di avere dimenticato una voce o sbagliato un importo, e il termine non è ancora scaduto, puoi integrare con una nuova PEC. Dopo la scadenza, puoi ancora chiarire e documentare con le osservazioni al progetto di stato passivo (Mossa 5), ma un credito del tutto nuovo rischia di diventare tardivo. Se la PEC del curatore restituisce un errore, conserva il messaggio di mancata consegna, riprova e, se il problema persiste, informa la cancelleria del tribunale: un tentativo documentato entro il termine è il tuo argomento in caso di contestazione.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– hai la ricevuta di avvenuta consegna della PEC al curatore;
– la domanda indica importo, privilegio e PEC per le comunicazioni;
– hai annotato in calendario la data dell’udienza e, quindici giorni prima, un promemoria per controllare il progetto di stato passivo.
Mossa 5 — Controlla il progetto di stato passivo e presenta osservazioni
Obiettivo della mossa: verificare come il curatore propone di trattare la tua domanda (ammissione totale, parziale, esclusione, con o senza privilegio) e, se serve, convincerlo a modificare la proposta prima dell’udienza, quando correggere costa ancora poco.
Quando va fatta
Nella finestra tra il deposito del progetto di stato passivo e l’udienza. Il curatore deposita il progetto in cancelleria e lo trasmette ai creditori almeno quindici giorni prima dell’udienza; le osservazioni scritte e i documenti integrativi vanno inviati al curatore nei giorni successivi, entro il termine fissato dalla legge (sette giorni prima dell’udienza). È una finestra stretta: se la perdi, l’unica strada per correggere un’esclusione diventa l’opposizione, con un giudizio vero e proprio.
Come si esegue
Apri la PEC del curatore e cerca il tuo nominativo nel progetto. Per ogni voce controlla tre cose: l’importo ammesso, il rango (privilegio art. 2751-bis, n. 1, oppure chirografo) e la motivazione dell’eventuale esclusione. Le motivazioni tipiche sono “credito non provato”, “importo non riscontrato nelle scritture”, “voce non spettante”, “TFR di competenza del Fondo di Tesoreria”, “periodo coperto da cassa integrazione”.
Per ciascuna contestazione prepara una risposta mirata:
- se il curatore dice che il credito non è provato, invia il documento che lo prova (busta paga, prospetto ferie, estratto conto che mostra l’accredito mancante);
- se ha ridotto l’importo, ricalcola e spiega la differenza;
- se ha negato il privilegio, richiama l’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e la natura retributiva della voce;
- se ha escluso il TFR destinato al Fondo di Tesoreria, documenta il mancato versamento e richiama l’orientamento confermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26356/2026) secondo cui le quote non versate restano credito retributivo verso il datore.
Le osservazioni si trasmettono via PEC al curatore, con le stesse modalità della domanda. Sii sintetico, ordinato per voce e con allegati numerati.
La base giuridica
L’art. 203 CCII disciplina il progetto di stato passivo, il suo deposito e le osservazioni dei creditori; l’art. 204 regola l’udienza di verifica e la formazione dello stato passivo con decreto del giudice delegato. Sul TFR destinato al Fondo di Tesoreria, l’ordinanza interlocutoria Cass. n. 25175/2025 ricostruisce i due orientamenti in contrasto: quello che riconosce al lavoratore il diritto di insinuarsi per le quote non versate (Cass. n. 12009/2018, n. 24510/2021, n. 16928/2024, n. 10082/2025, tutte richiamate dall’ordinanza) e quello, inaugurato da Cass. n. 25035/2023 e seguito da Cass. n. 11569/2024, che qualificava il TFR post 2007 come prestazione previdenziale a carico del solo Fondo. La pronuncia delle Sezioni Unite riportata dalla stampa specializzata nell’ottobre 2026 avrebbe composto il contrasto a favore della natura retributiva.
Se qualcosa va storto
Se il progetto non ti arriva, chiedilo al curatore e consulta il fascicolo in cancelleria o tramite i servizi telematici. Se ti accorgi di non poter rispettare il termine per le osservazioni, invia comunque una PEC prima dell’udienza segnalando le contestazioni essenziali: il giudice delegato decide anche sulla base di quanto emerge in udienza. Se il curatore propone l’esclusione per una ragione che richiede una valutazione giuridica complessa (ad esempio la qualificazione di un rapporto come subordinato anziché autonomo), questo è il momento in cui conviene farsi assistere da un legale, perché il passo successivo è un giudizio.
Come leggere le formule del progetto
Il progetto di stato passivo usa formule ricorrenti. “Ammesso in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.” significa che la voce è accolta con il rango che hai chiesto. “Ammesso in chirografo” significa che l’importo è riconosciuto ma senza privilegio: controlla se nella domanda avevi indicato il titolo di prelazione. “Ammesso con riserva” significa che l’ammissione dipende da un evento o da un accertamento successivo. “Escluso” significa che il curatore propone di respingere quella voce: leggi la motivazione, perché è a quella che devi rispondere.
Come impostare le osservazioni
Le osservazioni efficaci hanno una struttura semplice: in apertura i tuoi dati e il riferimento alla domanda già trasmessa; poi una sezione per ogni voce contestata, con l’importo proposto dal curatore, l’importo da te richiesto, la ragione della differenza in tre o quattro righe e l’indicazione del documento allegato; in chiusura la richiesta di modificare il progetto con l’ammissione delle voci indicate in privilegio. Evita le contestazioni generiche (“contesto integralmente il progetto”): il giudice delegato decide voce per voce, e un’osservazione che non indica cosa è sbagliato e perché non sposta nulla.
Valuta anche la posizione degli altri creditori: se noti che un credito di rango pari o superiore al tuo è stato ammesso in modo che ti pare ingiustificato, la legge consente di contestare anche i crediti altrui. È un passo da compiere solo con buone ragioni e, di solito, con un legale.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– hai letto la proposta del curatore sulla tua posizione;
– hai inviato le osservazioni (o hai deciso consapevolmente di non farlo, perché la proposta ti soddisfa);
– conservi le ricevute PEC delle osservazioni.
Mossa 6 — Udienza, esecutività e, se serve, opposizione
Obiettivo della mossa: ottenere lo stato passivo esecutivo con il tuo credito ammesso e, se l’esito è negativo o parziale, decidere entro trenta giorni se proporre opposizione.
Quando va fatta
All’udienza di verifica fissata dalla sentenza (che può proseguire in più sessioni) e, dopo, nei trenta giorni che decorrono dalla comunicazione dell’esito da parte del curatore.
Come si esegue
Non sei obbligato a partecipare all’udienza: il giudice delegato decide sulla base della domanda, del progetto, delle osservazioni e dei documenti. Puoi però partecipare, personalmente o tramite un legale, ed è utile farlo se ci sono contestazioni aperte. Al termine il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo con decreto; il curatore comunica a ciascun creditore l’esito della sua domanda.
Leggi l’esito con la stessa attenzione riservata al progetto: importi, rango, motivazioni. Poi scegli:
- ammissione integrale con privilegio: passa alla Mossa 7;
- ammissione parziale o al chirografo, oppure esclusione: valuta l’opposizione allo stato passivo;
- ammissione con riserva: verifica quale condizione deve verificarsi per sciogliere la riserva e documentala appena possibile.
L’opposizione è un vero giudizio davanti al tribunale, che si introduce con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito. A differenza della domanda di ammissione, per l’opposizione serve un avvocato. La scelta va fatta con lucidità: valuta l’importo in gioco, la solidità delle prove e la ragione dell’esclusione. Se l’esclusione riguarda il TFR o le ultime mensilità, ricorda che dalla tua ammissione dipende anche l’intervento del Fondo di garanzia INPS: un’esclusione non contestata può significare perdere anche quella tutela.
La base giuridica
L’art. 204 CCII regola la decisione del giudice delegato e l’esecutività dello stato passivo; l’art. 205 la comunicazione dell’esito; gli artt. 206 e 207 disciplinano le impugnazioni (opposizione, impugnazione dei crediti altrui, revocazione) e il relativo procedimento. Il principio affermato da Cass. n. 24806/2024 vale anche qui: la tutela del credito passa per gli strumenti della procedura e per i suoi termini, non per i giudizi che si svolgono fuori.
Se qualcosa va storto
Se la comunicazione dell’esito non ti arriva perché non hai indicato una PEC, il termine potrebbe decorrere comunque dal deposito in cancelleria: chiedi subito l’esito al curatore e controlla il fascicolo. Se il termine per l’opposizione è scaduto, valuta con un legale se ricorrono i presupposti della revocazione (che riguarda casi specifici, come la scoperta di documenti decisivi prima non disponibili per causa non imputabile).
I criteri per decidere se fare opposizione
Non ogni esclusione merita un giudizio. Prima di decidere, verifica quattro elementi. Il primo è l’importo: quanto vale la voce esclusa, e quanto di essa sarebbe comunque coperto dal Fondo di garanzia se ammessa. Il secondo è la prova: hai documenti che il curatore non ha considerato, o la questione è solo di valutazione? Il terzo è la ragione dell’esclusione: un’esclusione per difetto di prova si supera con documenti, un’esclusione fondata su una tesi giuridica (ad esempio la natura previdenziale del TFR destinato al Fondo di Tesoreria) si supera con argomenti e giurisprudenza. Il quarto è il rango: se il credito è ammesso ma al chirografo, il valore concreto dell’opposizione dipende da quanto attivo c’è per i privilegiati rispetto ai chirografari.
Ricorda che le spese del giudizio di opposizione seguono di regola la soccombenza: un’opposizione infondata può costarti più di quanto recuperi. Per questo, in questa fase, la valutazione di un legale non è una formalità.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– hai la comunicazione dell’esito con importi e rango;
– hai deciso, entro il termine, se fare opposizione;
– hai scaricato o richiesto copia dello stato passivo esecutivo (ti servirà per l’INPS).
Mossa 7 — Attiva il Fondo di garanzia INPS
Obiettivo della mossa: ottenere dall’INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, senza aspettare i riparti della procedura, sfruttando la garanzia pubblica prevista per i lavoratori dei datori insolventi.
Quando va fatta
Dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo con l’ammissione del tuo credito (o dopo la decisione favorevole sull’opposizione). La legge prevede che l’INPS paghi entro sessanta giorni dalla domanda, che può essere presentata decorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo, se non vi sono impugnazioni sul tuo credito. Attenzione ai termini di prescrizione del diritto verso il Fondo, che sono specifici e, per le ultime tre mensilità, brevi (un anno): non lasciar passare mesi dopo l’esecutività.
Come si esegue
Il Fondo di garanzia ha due “rami”:
- Fondo di garanzia per il TFR (art. 2 L. 297/1982): paga il TFR (e i crediti accessori) rimasto insoluto, al netto di quanto già ricevuto;
- garanzia per le ultime tre mensilità (D.Lgs. 80/1992): paga i crediti di lavoro diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, purché rientranti nei dodici mesi che precedono le date di riferimento indicate dalla norma, entro un tetto collegato al massimale mensile della cassa integrazione straordinaria, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
La domanda si presenta all’INPS in via telematica: con SPID, CIE o CNS dal portale, oppure tramite patronato. Allegati tipici: stato passivo esecutivo (o la parte che ti riguarda), dichiarazione del curatore sulla tua posizione, dati del rapporto, IBAN. Il curatore rilascia di solito una dichiarazione con i dati di ammissione: chiedila appena lo stato passivo è esecutivo.
Una volta pagato, l’INPS si surroga nel tuo privilegio per le somme versate: nella procedura sarà l’INPS a concorrere per quella parte. Tu resti creditore per tutto ciò che il Fondo non copre (preavviso, ferie, mensilità precedenti agli ultimi tre mesi, importi eccedenti il tetto, interessi), e partecipi ai riparti con il tuo privilegio.
Se il TFR era destinato al Fondo di Tesoreria e il datore ha regolarmente versato le quote, quelle somme le paga l’INPS come gestore del Fondo di Tesoreria; per le quote non versate, l’indirizzo confermato dalle Sezioni Unite nel 2026 è che il debitore resta il datore, contro il quale ti sei insinuato (Mossa 2). Se aderivi a un fondo pensione, la garanzia per i contributi di previdenza complementare omessi segue regole proprie: verificale con il fondo e con l’INPS.
La base giuridica
L’art. 2 della L. 297/1982 istituisce il Fondo di garanzia per il TFR presso l’INPS; il D.Lgs. 80/1992 estende la garanzia ai crediti di lavoro degli ultimi tre mesi; l’art. 1, comma 755, della L. 296/2006 istituisce il Fondo di Tesoreria. L’ordinanza interlocutoria Cass. n. 25175/2025 nasce proprio da una domanda di un lavoratore al Fondo di garanzia per il TFR residuo maturato in parte presso il cedente e in parte presso il cessionario poi sottoposto a procedura concorsuale.
Se qualcosa va storto
Se l’INPS respinge la domanda, leggi la motivazione. I motivi più comuni sono documentazione incompleta, credito non risultante dallo stato passivo, rapporto non cessato, periodo fuori dai dodici mesi di riferimento. Puoi integrare, chiedere un riesame in via amministrativa e, se necessario, agire in giudizio contro l’INPS davanti al giudice del lavoro (qui l’avvocato è necessario). Se l’INPS tarda oltre i sessanta giorni, sollecita via PEC o tramite patronato conservando ogni ricevuta.
Che cosa preparare prima di aprire il portale INPS
Prima di procedere, assicurati di avere a portata di mano: gli estremi della procedura (tribunale, numero, data di apertura, nome del curatore); la data di cessazione del rapporto; l’importo del TFR ammesso e quello delle retribuzioni degli ultimi tre mesi, come risultano dallo stato passivo; la dichiarazione del curatore (o lo stralcio dello stato passivo) che attesta l’ammissione; un IBAN intestato o cointestato a te. Se hai ricevuto anticipazioni del TFR o pagamenti parziali, indicali: l’INPS paga al netto di quanto già incassato.
Se il curatore tarda a rilasciare la dichiarazione, sollecitalo via PEC citando la data di esecutività dello stato passivo: il documento è un passaggio ordinario della procedura, e il ritardo ti espone ai termini di prescrizione verso il Fondo.
Perché la garanzia non copre tutto
Il Fondo di garanzia è uno strumento di tutela minima, nato dalla normativa europea sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore. Copre il TFR e un periodo limitato di retribuzioni, entro un tetto. Le altre voci (preavviso, ferie, mensilità più vecchie, eccedenze rispetto al tetto) restano affidate ai riparti. Per questo la Mossa 8 non è facoltativa: anche dopo il pagamento dell’INPS, una parte del tuo credito resta nella procedura e va seguita.
Check di completamento
Non passare oltre finché:
– hai presentato la domanda all’INPS e conservi il numero di protocollo;
– hai ricevuto il pagamento o una decisione motivata;
– hai annotato quali voci restano da recuperare nella procedura.
Mossa 8 — Segui i riparti o recupera il terreno perso con la domanda tardiva
Obiettivo della mossa: incassare dalla procedura la parte del credito non coperta dal Fondo e, se il termine per la domanda tempestiva è scaduto, rientrare nel concorso con una domanda tardiva o ultratardiva ammissibile.
Quando va fatta
Per i riparti: per tutta la durata della procedura, a ogni progetto di ripartizione comunicato dal curatore. Per le domande tardive: dopo la scadenza del termine di trenta giorni prima dell’udienza e entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (il tribunale può portare il termine a dodici mesi nelle procedure particolarmente complesse, con la sentenza di apertura). Oltre quel termine, e fino all’esaurimento delle ripartizioni, la domanda è ammissibile solo se provi che il ritardo non ti è imputabile e la invii entro sessanta giorni dalla cessazione della causa del ritardo.
Come si esegue
Riparti. Il curatore predispone progetti di ripartizione dell’attivo realizzato e li comunica ai creditori. Controlla che il tuo credito privilegiato sia collocato correttamente (primo grado dei privilegi generali mobiliari) e che si tenga conto delle somme già pagate dal Fondo di garanzia, per le quali l’INPS è surrogato. Se il progetto è sbagliato, puoi proporre reclamo nei termini indicati nella comunicazione.
Domanda tardiva. Si presenta con le stesse modalità della domanda tempestiva (Mossa 4): PEC al curatore, stessi contenuti, stessi allegati. Il giudice delegato fissa un’udienza per l’esame delle tardive, di regola entro quattro mesi. Il creditore tardivo concorre solo ai riparti successivi alla sua ammissione: ciò che è già stato distribuito non torna indietro.
Domanda ultratardiva. Devi spiegare nella domanda le circostanze del ritardo e allegare la prova (o indicare i mezzi di prova) della non imputabilità. Senza queste indicazioni, il giudice delegato la dichiara inammissibile con decreto, reclamabile. Esempi di cause potenzialmente non imputabili: mancato ricevimento dell’avviso del curatore senza colpa del lavoratore, gravi ragioni di salute documentate, emersione successiva del credito. Non basta dire “non lo sapevo”.
La base giuridica
L’art. 208 CCII disciplina domande tardive e ultratardive; l’art. 220 e seguenti regolano la ripartizione dell’attivo e l’ordine di distribuzione; gli artt. 2751-bis, 2776 e 2777 c.c. fissano privilegio, collocazione sussidiaria e grado.
Se qualcosa va storto
Se scopri tardi di essere creditore (ad esempio perché il rapporto è stato qualificato come subordinato solo con una sentenza successiva), muoviti entro sessanta giorni da quando la causa del ritardo è cessata e documenta ogni passaggio. Se la procedura si chiude senza che tu abbia ricevuto nulla, verifica se il tuo credito è stato almeno ammesso: lo stato passivo esecutivo resta la base per il Fondo di garanzia, che opera indipendentemente dai riparti.
Come funzionano i riparti per il lavoratore
Il curatore distribuisce l’attivo man mano che lo realizza, con ripartizioni parziali e una finale. L’ordine è fissato dalla legge: prima i crediti prededucibili (spese e debiti della procedura), poi i crediti privilegiati secondo il loro grado, infine i chirografari. I crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. occupano il primo grado dei privilegi generali sui mobili, quindi vengono soddisfatti sul ricavato dei beni mobili prima della maggior parte degli altri privilegiati generali; se quel ricavato non basta, concorrono in via sussidiaria sul ricavato degli immobili, dopo i creditori ipotecari e con le regole di grado previste dal codice civile.
Nei riparti parziali il curatore può trattenere accantonamenti per crediti ammessi con riserva o contestati. Se il tuo credito è tra questi, la tua quota viene accantonata e pagata quando la riserva si scioglie. Controlla ogni progetto di riparto confrontando l’importo che ti attribuisce con il residuo del tuo credito dopo il pagamento del Fondo di garanzia.
Che cosa succede alla chiusura della procedura
Se la procedura si chiude senza che tu sia stato pagato integralmente, la parte non soddisfatta del credito non sparisce in astratto, ma diventa spesso difficile da recuperare: le società vengono cancellate e i datori persone fisiche possono ottenere l’esdebitazione, che libera dai debiti residui nei limiti previsti dalla legge. È un motivo in più per non trascurare né la domanda tempestiva né il Fondo di garanzia, che rappresentano le occasioni concrete di incasso.
Check di completamento
Considera chiuso il piano quando:
– hai ricevuto il pagamento del Fondo (o una decisione definitiva su di esso);
– hai partecipato ai riparti per le voci residue;
– hai conservato in un unico fascicolo domanda, ricevute, stato passivo, comunicazioni INPS e riparti.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse.
Situazione di partenza comune. Lavoratore a tempo indeterminato, impiegato di quarto livello, retribuzione mensile lorda di 2.137,40 €. Le retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2026 non sono state pagate. Il 3 novembre 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale del datore e fissa l’udienza di verifica del passivo al 23 febbraio 2027. Il curatore non subentra e i rapporti cessano con effetto dalla data di apertura.
Il credito ricostruito con la Mossa 2 è questo:
| Voce | Calcolo | Importo lordo |
|---|---|---|
| Retribuzioni agosto-ottobre 2026 | 2.137,40 × 3 | 6.412,20 € |
| Ratei tredicesima gennaio-ottobre 2026 | 2.137,40 × 10/12 | 1.781,17 € |
| Ferie non godute (18 giorni) | 2.137,40 / 26 × 18 | 1.479,78 € |
| Indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi da CCNL ipotetico) | 2.137,40 × 2 | 4.274,80 € |
| TFR maturato al 3 novembre 2026 | da prospetto | 14.863,55 € |
| Totale | 28.811,50 € |
Simulazione 1 — Chi esegue le mosse nei tempi
Il termine per la domanda tempestiva scade il 24 gennaio 2027 (trenta giorni prima del 23 febbraio). Il lavoratore invia la PEC il 15 gennaio 2027 con tutte le voci, il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. e gli allegati. Il curatore deposita il progetto entro l’8 febbraio 2027 e propone l’ammissione integrale, salvo 4.274,80 € di preavviso “da verificare”; il lavoratore invia osservazioni entro il 16 febbraio allegando il CCNL e la clausola sul preavviso. Il 23 febbraio 2027 il giudice delegato ammette 28.811,50 € in privilegio.
Dal 10 marzo 2027 (quindici giorni dopo l’esecutività) il lavoratore presenta all’INPS la domanda al Fondo di garanzia: il Fondo paga, entro sessanta giorni, i 14.863,55 € di TFR e, per le ultime tre mensilità, i 6.412,20 € al netto delle trattenute previdenziali (supponendo che rientrino nel tetto di legge). Restano nella procedura, in privilegio, 7.535,75 € (tredicesima, ferie, preavviso), che il lavoratore incasserà nei riparti se l’attivo lo consente. Esito: circa tre quarti del credito arrivano in pochi mesi dalla garanzia pubblica, il resto conserva il rango più alto tra i privilegi mobiliari.
Simulazione 2 — Chi dimentica il privilegio
Stessa situazione, ma il lavoratore compila da solo un modulo trovato online, indica correttamente gli importi e non scrive nulla sul privilegio. La legge considera chirografario il credito per il quale non è indicato il titolo di prelazione. Il curatore propone l’ammissione di 28.811,50 € al chirografo; il lavoratore se ne accorge solo ricevendo l’esito il 1° marzo 2027.
Può ancora agire: entro il 31 marzo 2027 (trenta giorni dalla comunicazione) propone opposizione con un avvocato, chiedendo il riconoscimento del privilegio. L’esito non è automatico: dipende da come il giudice valuta la domanda originaria e le ragioni della correzione. Nel frattempo, il Fondo di garanzia può comunque intervenire sulle voci ammesse, ma il residuo di 7.535,75 € rischia di concorrere con tutti i creditori chirografari, dove le percentuali di soddisfazione sono di regola molto più basse. Esito: una riga mancante nella domanda può trasformare un credito di primo rango in un credito di ultima fila, e costringe a un giudizio per rimediare.
Simulazione 3 — Chi arriva tardi
Il lavoratore non ha la PEC, non riceve l’avviso del curatore e scopre della procedura a giugno 2027 da un collega. Lo stato passivo è esecutivo dal 23 febbraio 2027; il termine per le tardive scade il 23 agosto 2027. Il lavoratore presenta la domanda tardiva il 2 luglio 2027: è ammissibile senza dover provare nulla sul ritardo. Il giudice delegato fissa l’udienza delle tardive a ottobre 2027 e ammette il credito. Il Fondo di garanzia paga dopo l’esecutività dello stato passivo delle tardive, quindi diversi mesi più tardi rispetto alla Simulazione 1. Se nel frattempo il curatore ha già eseguito un primo riparto, il lavoratore non partecipa a quello.
Variante: il lavoratore si attiva solo a novembre 2027, dopo la scadenza del termine semestrale. Ora la domanda è ultratardiva: deve dimostrare che il ritardo non gli è imputabile e presentarla entro sessanta giorni dalla cessazione della causa. Il mancato ricevimento dell’avviso potrebbe non bastare se il lavoratore era a conoscenza della procedura da giugno. In più, i termini di prescrizione verso il Fondo di garanzia, soprattutto per le ultime tre mensilità, rischiano di diventare stretti. Esito: ogni mese perso sposta in avanti il Fondo, esclude dai riparti già eseguiti e, oltre il semestre, apre una prova difficile sulla non imputabilità.
Simulazione 4 — Il TFR destinato al Fondo di Tesoreria
Variante con datore di oltre 50 dipendenti: dei 14.863,55 € di TFR, 9.247,30 € sono quote maturate dopo il 2007 destinate al Fondo di Tesoreria INPS. L’estratto INPS mostra che il datore ne ha versate solo 3.118,90 €. Il lavoratore chiede l’ammissione al passivo per il TFR rimasto in azienda (5.616,25 €) e per le quote non versate al Fondo di Tesoreria (6.128,40 €), mentre per i 3.118,90 € versati si rivolge all’INPS come gestore del Fondo di Tesoreria.
Il curatore, citando l’orientamento del 2023 sulla natura previdenziale, propone l’esclusione dei 6.128,40 €. Il lavoratore invia osservazioni richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26356/2026 sulla natura retributiva delle quote non versate e la responsabilità del datore: la questione, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, è oggi molto meno incerta. Esito: chi conosce lo stato della giurisprudenza recupera in sede di osservazioni ciò che altrimenti richiederebbe un’opposizione.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il percorso del lavoratore creditore si riduce a otto mosse in sequenza, ciascuna con un termine e un rischio preciso. Le prime tre sono preparatorie e non hanno un termine di legge proprio, ma determinano la qualità di tutto ciò che segue. La quarta è il cuore del piano: la domanda tempestiva, che puoi firmare da solo. La quinta e la sesta servono a difendere ciò che hai chiesto. La settima porta denaro reale in tempi ragionevoli grazie alla garanzia pubblica. L’ottava chiude il cerchio con i riparti o recupera il terreno perso.
Tre regole tengono insieme il piano. Primo: ogni voce va chiesta con il privilegio, per iscritto, nella domanda. Secondo: il Fondo di garanzia segue lo stato passivo, quindi un’ammissione sbagliata diventa una garanzia persa. Terzo: i termini non si negoziano: trenta giorni prima dell’udienza per la domanda, trenta giorni dalla comunicazione per l’opposizione, sei mesi dall’esecutività per la tardiva.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Posizione lavorativa | Sapere se sei sospeso, licenziato o dimesso | Subito; il curatore ha 4 mesi (prorogabili fino a 8) | Perdi NASpI o preavviso per scelte affrettate |
| 2. Ricostruzione del credito | Prospetto lordo voce per voce | Prima della domanda | Importi sbagliati, voci dimenticate |
| 3. Prove | Fascicolo documentale completo | Prima della domanda | Esclusione per credito non provato |
| 4. Domanda via PEC | Ammissione con privilegio art. 2751-bis n. 1 | Entro 30 giorni prima dell’udienza | Credito chirografario o domanda tardiva |
| 5. Osservazioni | Correggere il progetto del curatore | Entro 7 giorni prima dell’udienza | Correzione possibile solo con opposizione |
| 6. Esito e opposizione | Stato passivo esecutivo favorevole | 30 giorni dalla comunicazione dell’esito | Esclusione definitiva |
| 7. Fondo di garanzia INPS | Pagamento di TFR e ultime tre mensilità | Dopo 15 giorni dall’esecutività; prescrizioni brevi | Rinunci alla garanzia pubblica |
| 8. Riparti e tardive | Incassare il residuo o rientrare nel concorso | Riparti: tutta la procedura; tardive: 6 mesi | Escluso dai riparti o dal concorso |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti nell’insinuazione del lavoratore e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Il curatore accelera: progetto di stato passivo con esclusioni a pochi giorni dall’udienza
Hai depositato la domanda nei termini, ma il progetto ti arriva a ridosso della scadenza delle osservazioni e propone di escludere metà del tuo credito con una motivazione sintetica (“non riscontrato nelle scritture contabili”). Hai pochissimi giorni.
Piano B. Il primo passo è non rincorrere tutto: individua le due o tre voci di maggior valore escluse e concentra lì la risposta, con un documento per voce. Se le scritture contabili sono incomplete (accade spesso nelle aziende che hanno smesso di tenere la contabilità regolarmente), contesta proprio questo: l’assenza di riscontro nelle scritture di un datore inadempiente non prova che il credito non esista. Chiedi al curatore di verificare il Libro Unico del Lavoro e le denunce contributive mensili (UniEmens), che spesso riportano le retribuzioni anche quando non sono state pagate. Se non riesci a completare le osservazioni, partecipa all’udienza, personalmente o con un legale, e chiedi un rinvio per l’esame della tua posizione: il giudice delegato può disporre il rinvio quando occorre. Se l’esito resta negativo, prepara l’opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: ti accorgi della procedura troppo tardi
Non hai ricevuto l’avviso perché non avevi una PEC, oppure l’hai ricevuto ma l’hai sottovalutato. Il termine per la domanda tempestiva è passato.
Piano B. Verifica subito la data del decreto di esecutività dello stato passivo: se non sono ancora trascorsi sei mesi (o dodici, se il tribunale ha prorogato il termine nella sentenza di apertura), presenta la domanda tardiva senza perdere altro tempo. Non devi giustificare il ritardo. Se invece sei oltre il termine, prepara una domanda ultratardiva che racconti con precisione la causa del ritardo e da quando è cessata, con le prove: ad esempio la dimostrazione che l’avviso è stato inviato a un indirizzo che non era il tuo, certificati medici, documenti che attestano quando hai avuto notizia della procedura. Ricorda i sessanta giorni dalla cessazione della causa: non sono sessanta giorni da quando decidi di occupartene. Nel frattempo, controlla i termini di prescrizione verso il Fondo di garanzia e non lasciarli scadere.
Deviazione 3 — Mancano i documenti: buste paga mai consegnate, archivio aziendale irraggiungibile
L’azienda ha smesso di consegnare le buste paga da mesi, i locali sono chiusi e il consulente del lavoro non risponde.
Piano B. Costruisci la prova per altre vie. Richiedi all’INPS l’estratto conto contributivo: le denunce mensili del datore mostrano spesso imponibili e periodi anche quando le retribuzioni non sono state pagate. Scarica dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o dal portale INPS le Certificazioni Uniche degli anni precedenti. Usa gli estratti conto bancari per dimostrare quali mensilità sono state accreditate e quali no. Recupera e-mail, comunicazioni aziendali, cedolini parziali. Chiedi al curatore, per PEC, di poter accedere ai documenti del personale o di estrarre dal Libro Unico del Lavoro le tue posizioni. Nella domanda spiega in modo chiaro come hai ricostruito il credito e quali documenti mancano per fatto del datore. Infine, se ci sono colleghi nella stessa situazione, coordinatevi: più domande coerenti tra loro rafforzano la ricostruzione di ciascuna.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso davvero presentare la domanda senza avvocato?
Sì. La domanda di ammissione al passivo può essere sottoscritta personalmente dal creditore e trasmessa via PEC al curatore. Ti serve una PEC (o un domiciliatario) per ricevere le comunicazioni. L’avvocato diventa necessario se devi proporre opposizione allo stato passivo o agire in giudizio contro l’INPS. Molti lavoratori, inoltre, si fanno assistere dal sindacato o da un patronato per la domanda: è una scelta legittima, purché qualcuno controlli importi e privilegio.
Posso fare la Mossa 7 (Fondo di garanzia) prima della Mossa 4 (domanda al passivo)?
No, se il datore è in liquidazione giudiziale. Il Fondo di garanzia interviene sulla base del credito accertato nella procedura: senza ammissione al passivo l’INPS non ha un titolo su cui pagare. L’unica cosa che puoi anticipare è la raccolta dei documenti che l’INPS ti chiederà, così da presentare la domanda appena lo stato passivo diventa esecutivo.
Il mio datore è un piccolo imprenditore e non è stato aperto un fallimento ma una “liquidazione controllata”: cambia qualcosa?
Sì. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) riguarda i debitori in sovraindebitamento, compresi gli imprenditori minori: è la procedura che ha preso il posto della liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Anche qui il lavoratore presenta una domanda al liquidatore per partecipare al riparto, con il suo privilegio, ma tempi e passaggi seguono le regole proprie della procedura e il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Per il Fondo di garanzia verifica con l’INPS le condizioni di accesso applicabili alla procedura del tuo datore: le regole non coincidono sempre con quelle della liquidazione giudiziale.
E se l’azienda è in concordato preventivo o in composizione negoziata?
Nel concordato preventivo non c’è un’insinuazione al passivo come nella liquidazione giudiziale: i crediti vengono considerati nel piano e il trattamento dei crediti privilegiati di lavoro segue le regole del concordato. Nella composizione negoziata della crisi l’imprenditore resta in sella e tratta con i creditori con l’aiuto di un esperto; i crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive, quindi puoi continuare a far valere i tuoi diritti. In entrambi i casi, se la procedura fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, torni al piano descritto qui.
Devo pagare le tasse su quello che ricevo?
Le somme che ti spettano sono imponibili come lo sarebbero state se il datore le avesse pagate: per questo vanno chieste al lordo. Il TFR e gli arretrati di anni precedenti hanno, di regola, una tassazione separata. Chi paga (curatore o INPS) opera le ritenute e ti rilascia la relativa certificazione.
Sono a tempo determinato: mi spetta il preavviso?
L’art. 189, comma 9, CCII riconosce l’indennità di mancato preavviso ai lavoratori a tempo indeterminato. Se il tuo contratto è a termine, verifica le voci che ti spettano per la cessazione anticipata secondo il contratto e la legge: non includere automaticamente il preavviso.
Ho già un decreto ingiuntivo contro il datore: devo comunque insinuarmi?
Sì. Con l’apertura della liquidazione giudiziale non puoi più agire esecutivamente contro il datore e i crediti si accertano nella verifica del passivo. Allega il decreto alla domanda; il curatore valuterà se è opponibile alla procedura (ad esempio se era divenuto definitivo prima dell’apertura). Come ricorda Cass. n. 24806/2024, nemmeno un giudizio pendente esonera dall’onere di insinuarsi.
Interessi e rivalutazione: li perdo?
Non necessariamente. I crediti di lavoro privilegiati hanno un regime particolare per interessi e rivalutazione, che va chiesto espressamente nella domanda. Indica la richiesta e lascia che il curatore e il giudice delegato li quantifichino secondo legge: se non li chiedi, nessuno li calcola per te.
Sono un dirigente o un socio lavoratore di cooperativa: valgono le stesse regole?
Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. riguarda i prestatori di lavoro subordinato, e il dirigente è un lavoratore subordinato: le sue retribuzioni, il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal contratto collettivo dei dirigenti seguono quindi la stessa logica. Per il socio lavoratore di cooperativa, il punto di partenza è la natura del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa accanto al rapporto associativo: se il rapporto è subordinato, le voci retributive si insinuano con le regole viste; le somme legate alla qualità di socio (quote, ristorni, prestiti sociali) hanno invece una disciplina diversa e non godono del privilegio del lavoro. Nella domanda tieni separate le due categorie.
L’azienda è stata ceduta durante la procedura e io lavoro per il nuovo titolare: mi insinuo lo stesso?
Per i crediti maturati prima dell’apertura della liquidazione, sì: sono crediti verso il datore originario e si accertano nella procedura. Nelle cessioni di aziende in crisi, gli accordi sindacali previsti dalla legge possono limitare il trasferimento dei debiti al cessionario: leggi con attenzione l’accordo e il verbale di conciliazione che ti viene chiesto di firmare, perché spesso contiene una rinuncia alla responsabilità solidale del cessionario. La vicenda decisa con l’ordinanza Cass. n. 25175/2025 nasce proprio da un TFR maturato in parte presso il cedente e in parte presso il cessionario poi sottoposto a procedura: in questi casi la ricostruzione dei periodi è decisiva.
Il datore non ha versato i miei contributi: posso insinuarmi anche per quelli?
I contributi omessi sono un credito dell’INPS, che si insinua per conto proprio. Tu puoi chiedere all’INPS l’estratto conto e, se i contributi risultano prescritti e la tua posizione previdenziale ne esce danneggiata, valutare il risarcimento del danno previsto dall’art. 2116 c.c., che l’art. 2751-bis, n. 1, c.c. assiste con il privilegio. È una voce tecnica: fai verificare il calcolo prima di inserirla nella domanda.
La NASpI incide su quanto posso chiedere nella procedura?
No, sono piani diversi. La NASpI è una prestazione previdenziale per la perdita involontaria del lavoro; le retribuzioni arretrate, il TFR e il preavviso sono crediti verso il datore. L’art. 189, comma 3, CCII precisa inoltre che le somme assistenziali o previdenziali ricevute durante la sospensione del rapporto non vanno restituite.
Il curatore mi ha chiesto di lavorare per qualche settimana durante l’esercizio provvisorio: come vengono pagate quelle giornate?
Le retribuzioni maturate per l’attività svolta a favore della procedura dopo l’apertura, quando il curatore subentra o prosegue l’attività, sono crediti sorti in funzione della procedura e vengono pagate in prededuzione, cioè prima dei creditori concorsuali. Non vanno mescolate nella domanda di ammissione al passivo dei crediti anteriori: tienile separate e chiedine il pagamento al curatore secondo le modalità previste per i crediti prededucibili.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono stati verificati su fonti indipendenti (testo dell’ordinanza pubblicato dalla Corte di cassazione, rassegne e massimari, stampa specializzata). Sono organizzati per mossa. Per diverse pronunce richiamate all’interno dell’ordinanza interlocutoria del 2025 la fonte consultata riporta numero e anno ma non la data di deposito: le indichiamo così come risultano.
A sostegno delle Mosse 2, 5 e 7 — TFR, Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia
1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26356/2026. Principio, nella sintesi diffusa dalla stampa specializzata nell’ottobre 2026: le quote di TFR che il datore è tenuto a trasferire al Fondo di Tesoreria INPS conservano natura di retribuzione differita; il Fondo risponde solo di quanto effettivamente ricevuto, senza automaticità delle prestazioni; per le quote non trasferite resta obbligato il datore, e in caso di liquidazione giudiziale il dipendente può chiederne l’ammissione al passivo. Rilevanza: è il punto di arrivo del contrasto e fonda la richiesta, nella domanda di insinuazione, delle quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria.
2. Cass., Sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 25175/2025, pubblicata il 14 settembre 2025. Principio: davanti a una domanda di pagamento del TFR rivolta al Fondo di garanzia, la Corte rileva un contrasto sulla natura (retributiva o previdenziale) delle quote destinate al Fondo di Tesoreria e sulla necessità di una domanda amministrativa preventiva, e rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Rilevanza: ricostruisce in modo ordinato entrambi gli orientamenti ed è la fonte da cui partire per capire perché, fino al 2026, alcuni curatori escludevano queste quote.
3. Cass. n. 10082/2025 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: le quote di TFR non versate al Fondo di Tesoreria restano crediti retributivi certi e liquidi; il datore non diventa un semplice soggetto incaricato del pagamento e il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo del datore fallito. Rilevanza: è l’orientamento poi condiviso dalle Sezioni Unite; utile da citare nelle osservazioni al progetto di stato passivo.
4. Cass. n. 16928/2024 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: si colloca nel filone che ammette l’insinuazione del lavoratore per le quote destinate al Fondo di Tesoreria, salva la prova, a carico del curatore, dell’avvenuto versamento. Rilevanza: chiarisce su chi grava la prova del versamento, aspetto pratico decisivo quando l’estratto INPS è incompleto.
5. Cass. n. 24510/2021 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: conferma la legittimazione del lavoratore a insinuarsi al passivo del datore fallito per il TFR destinato al Fondo di Tesoreria e non versato. Rilevanza: mostra che l’orientamento favorevole al lavoratore era consolidato prima della svolta del 2023.
6. Cass. n. 12009/2018 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: tra le prime pronunce del filone favorevole all’insinuazione del lavoratore per le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria. Rilevanza: storico dell’orientamento, utile per comprendere la continuità della tutela.
7. Cass. n. 25035/2023 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: qualificava il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e destinato al Fondo di Tesoreria come prestazione di natura previdenziale, con il Fondo come unico obbligato. Rilevanza: è l’orientamento superato dalle Sezioni Unite nel 2026; va conosciuto perché un curatore potrebbe ancora richiamarlo nelle motivazioni di esclusione.
8. Cass. n. 11569/2024 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025 tra le conformi a Cass. n. 25035/2023). Principio: ribadisce la lettura previdenziale delle quote destinate al Fondo di Tesoreria. Rilevanza: dimostra che il contrasto era ancora vivo nel 2024 e spiega perché le domande depositate in quel periodo potevano avere esiti diversi.
9. Cass., Sez. I, n. 16266/2023 (richiamata dall’ordinanza n. 25175/2025). Principio: nel medesimo anno della svolta previdenziale, la Prima Sezione civile, competente per la materia concorsuale, continuava a riconoscere il datore come effettivo obbligato. Rilevanza: segnala che anche la sezione che si occupa di procedure concorsuali sosteneva la posizione poi accolta dalle Sezioni Unite.
A sostegno delle Mosse 3, 4 e 6 — onere di insinuarsi e tempestività
10. Cass., Sez. III, ordinanza n. 24806 del 16 settembre 2024 (in materia di legge fallimentare, con principio coerente con il CCII). Principio: la pendenza del giudizio d’appello sull’accertamento del credito non esonera il creditore dall’onere di chiederne l’ammissione al passivo nel fallimento sopravvenuto, entro i termini di legge; quell’onere non si trasferisce al curatore. Rilevanza: per il lavoratore che ha già una causa in corso contro il datore (per differenze retributive, licenziamento, TFR) significa che deve comunque presentare la domanda di insinuazione, senza attendere l’esito del processo.
Come usare questi riferimenti
Nella domanda di ammissione non serve citare sentenze: bastano fatti, importi, documenti e la richiesta di privilegio. Le pronunce diventano utili nelle osservazioni al progetto di stato passivo (Mossa 5), quando il curatore esclude una voce con una motivazione giuridica, e nell’eventuale opposizione (Mossa 6), dove il difensore le inserirà nel quadro argomentativo completo. Prima di citarle, verifica sempre il testo integrale: le sintesi giornalistiche sono un punto di partenza, non un sostituto della motivazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Questo piano è stato scritto perché tu possa eseguirlo anche da solo. Se preferisci affiancare un professionista, ecco cosa facciamo concretamente, mossa per mossa.
- Analizziamo la tua posizione lavorativa dopo la sentenza di apertura: leggiamo la comunicazione del curatore, verifichiamo il decorso dei quattro mesi dell’art. 189 CCII e valutiamo con te se attendere, chiedere la proroga o dimetterti per giusta causa.
- Ricostruiamo il credito voce per voce: il nostro staff di commercialisti confronta buste paga, CCNL, prospetti TFR ed estratti INPS e costruisce il prospetto lordo con separazione tra voci coperte dal Fondo di garanzia e voci residue.
- Verifichiamo la posizione del TFR presso il Fondo di Tesoreria e il fondo pensione, individuando le quote versate e quelle non versate da inserire nella domanda.
- Redigiamo e trasmettiamo via PEC la domanda di ammissione al passivo, con indicazione del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., della collocazione sussidiaria e della richiesta di interessi e rivalutazione, e la eleggiamo a domicilio per le comunicazioni.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo e predisponiamo le osservazioni, voce per voce, con i documenti integrativi e i riferimenti giurisprudenziali pertinenti.
- Partecipiamo all’udienza di verifica e, se l’esito è sfavorevole, proponiamo opposizione allo stato passivo entro i trenta giorni.
- Prepariamo la domanda al Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime tre mensilità, monitoriamo i termini di prescrizione e gestiamo i solleciti o il contenzioso con l’Istituto.
- Controlliamo i progetti di riparto per verificare grado, surrogazione dell’INPS e importi residui.
- Valutiamo e redigiamo domande tardive e ultratardive, costruendo la prova della non imputabilità del ritardo.
- Seguiamo le procedure diverse dalla liquidazione giudiziale (liquidazione controllata, concordato preventivo, composizione negoziata) nelle quali il lavoratore è creditore del proprio datore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il lavoratore creditore pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno le dinamiche con cui un’impresa entra in crisi e il trattamento che il Codice riserva ai crediti di lavoro, dalla composizione negoziata alla liquidazione giudiziale. Come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, opera nelle procedure di sovraindebitamento, che sono quelle in cui finiscono i piccoli datori di lavoro e nelle quali il dipendente deve muoversi con regole diverse.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda è lo stesso difensore che, se necessario, la sostiene nell’opposizione e nei gradi successivi, senza dispersione di informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: il calcolo del credito e la sua difesa giuridica nascono insieme.
Chiusura
Il tuo datore di lavoro non può più pagarti, ma il tuo credito non è scomparso: si è trasformato in un diritto da far valere dentro una procedura che ha tempi, forme e regole proprie. Le mosse sono otto, e la più importante, la domanda di ammissione con il privilegio, puoi farla anche da solo. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, e insieme a essa spesso si chiude anche la porta del Fondo di garanzia.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto in cui la crisi dell’impresa incontra i diritti di chi ci lavora: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le procedure del Codice della crisi dal lato dell’impresa e delle sue trattative; come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, opera nelle liquidazioni controllate dei piccoli datori. Per questo possiamo verificare la tua domanda, le osservazioni e la pratica INPS con la conoscenza di chi lavora ogni giorno dentro queste procedure.
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