Un’impresa che vuole salvarsi con un concordato in continuità ha quasi sempre un problema in più rispetto agli altri debitori: il Fisco e l’INPS sono tra i creditori più esposti, spesso i più esposti in assoluto. Senza un accordo su IVA, ritenute, imposte dirette e contributi, il piano non regge. Lo strumento che consente di proporre all’Erario e agli enti previdenziali un pagamento parziale o dilazionato dentro il concordato è la transazione fiscale disciplinata dall’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019).
Il punto delicato è che nel concordato in continuità la transazione fiscale segue regole proprie, diverse da quelle del concordato liquidatorio: un diverso parametro di confronto con la liquidazione, un diverso meccanismo di superamento del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate (il cosiddetto cram down fiscale) e un intreccio stretto con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII. Il rischio principale è costruire il piano con la logica del concordato liquidatorio e scoprire in sede di omologazione che il voto contrario del Fisco non è superabile, perché mancano i presupposti propri della continuità.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che impone di valutare in concreto la sostenibilità del risanamento e la posizione dei creditori pubblici; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di ricostruire il debito fiscale, verificarne la classificazione e misurare la proposta all’Erario con il rigore che il tribunale richiede.
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Inquadramento normativo: che cos’è la transazione fiscale in continuità
Sul piano normativo, la transazione fiscale è il sub-procedimento con cui il debitore, all’interno del concordato preventivo, propone il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dei tributi di regioni ed enti locali e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, con i relativi accessori. Il testo dell’art. 88 CCII è stato integralmente riscritto dall’art. 21 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter); la versione anteriore continua ad applicarsi alle situazioni regolate dal regime previgente.
Definizione essenziale: la transazione fiscale in continuità è la proposta, inserita nel piano di concordato in continuità aziendale, con cui il debitore offre ai creditori pubblici un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, che il tribunale può omologare anche contro il loro voto quando ricorrono le condizioni proprie della ristrutturazione trasversale.
La disciplina prevede tre regole di contenuto, valide per ogni tipo di concordato:
- soglia minima liquidatoria: la soddisfazione proposta non può essere inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come indicato dal professionista indipendente;
- regola del grado per i crediti privilegiati: se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, percentuale, tempi di pagamento e garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori di grado inferiore o che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- regola di parità per i chirografari: se il credito è chirografario (in tutto o per la parte degradata), il trattamento non può essere differenziato in peggio rispetto agli altri chirografari o, in caso di classi, rispetto a quello della classe più favorita con interessi omogenei.
La ratio della norma
La ratio è doppia. Da un lato, impedire che l’Erario venga trattato peggio degli altri creditori a parità di rango. Dall’altro, evitare che il creditore pubblico, con un dissenso non motivato da un reale pregiudizio, faccia naufragare un risanamento che gli garantirebbe almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione. Il cram down fiscale nasce per questo: far prevalere l’interesse concorsuale sulle resistenze degli uffici quando queste non trovano giustificazione in un confronto economico sfavorevole.
Che cosa cambia nella continuità rispetto alla liquidazione
Va precisato che la differenza tra le due forme di concordato non riguarda il contenuto della proposta, ma due passaggi tecnici:
| Profilo | Concordato liquidatorio | Concordato in continuità |
|---|---|---|
| Parametro dell’attestazione | Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale | Trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale |
| Regola di approvazione | Maggioranze dell’art. 109, comma 1 | Approvazione per classi (art. 109, comma 5) e, in mancanza, ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2) |
| Cram down fiscale | Se l’adesione dei creditori pubblici è determinante per le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e la proposta è conveniente | Se l’adesione è determinante per la maggioranza delle classi ex art. 112, comma 2, lett. d), oppure se tale maggioranza è raggiunta escludendo le classi dei creditori pubblici, e il trattamento non è deteriore |
| Consenso dei creditori pubblici | Tacito dissenso superabile | Per alcune ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. d), l’adesione deve essere espressa |
La distinzione non è teorica. Con l’ordinanza n. 19790/2026, la Cassazione (Sez. I) ha chiarito che, nella versione dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore alla riforma del 2024, il tribunale non poteva omologare un concordato in continuità superando il voto contrario delle agenzie fiscali: il rinvio della norma alle sole percentuali dell’art. 109, comma 1, limitava il cram down al concordato liquidatorio. Il nuovo testo ha colmato questa lacuna, ma solo per le procedure soggette alla disciplina riformata.
Distinzione da istituti affini: un esempio concreto
La transazione fiscale nel concordato non va confusa con:
- la rateizzazione ordinaria delle cartelle (art. 19 D.P.R. 602/1973): è un beneficio amministrativo che non riduce il debito e non vincola gli altri creditori;
- le definizioni agevolate (cosiddette rottamazioni): riducono sanzioni e interessi per legge, a domanda, senza valutazione del piano d’impresa;
- il trattamento dei debiti fiscali nel concordato minore: con la sentenza n. 14555/2026 la Cassazione (Sez. I) ha escluso che nel concordato minore serva una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, perché lì opera un regime semplificato fondato sull’attestazione di convenienza dell’OCC (art. 80, comma 3, CCII);
- la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): procedimento negoziale con presupposti propri per l’omologazione forzosa, distinti da quelli del concordato.
Esempio: un’impresa manifatturiera con 740.000 € di IVA non versata può chiedere la dilazione ordinaria in 72 rate, ma pagherà tutto con sanzioni e interessi. Se invece deposita un concordato in continuità con transazione fiscale, può proporre il pagamento del 38% dell’IVA in cinque anni, a condizione che l’Erario non riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione dei beni. Si tratta di due strumenti con logiche e conseguenze del tutto diverse.
Requisiti e termini
Requisiti di ammissibilità
1. Una domanda di concordato in continuità aziendale. La continuità può essere diretta (prosegue l’imprenditore) o indiretta (l’azienda passa a un terzo con obbligo di mantenere l’attività). La qualificazione incide sull’intero regime: parametro “non deteriore”, voto per classi, regola della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione.
2. La proposta deve essere formulata ai sensi dell’art. 88. La falcidia o la dilazione dei crediti tributari e contributivi passa obbligatoriamente da questo procedimento. Una proposta che riduce i debiti fiscali senza seguirne le forme espone il piano a un vizio rilevabile in omologazione.
3. La relazione del professionista indipendente. In continuità, l’attestatore deve verificare specificamente che il trattamento proposto ai creditori pubblici non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Non basta l’attestazione generale di fattibilità del piano: serve un capitolo dedicato, che stimi la soddisfazione del Fisco nello scenario liquidatorio, tenendo conto del valore di mercato dei beni gravati da privilegio.
4. Il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito secondo la graduazione delle prelazioni (priorità assoluta), mentre il valore eccedente, il cosiddetto surplus da continuità, può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa (art. 84, commi 6 e 7, CCII). I crediti tributari privilegiati (per esempio quelli per IVA o per imposte dirette con privilegio generale mobiliare) occupano posizioni precise nella scala dell’art. 2752 c.c.: il piano deve rispettarle.
5. Le classi. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria. I creditori pubblici vanno collocati in classi coerenti con la posizione giuridica e gli interessi economici: di norma l’Erario privilegiato non può essere accorpato a fornitori chirografari.
6. La completezza documentale verso gli uffici. Copia della proposta e della documentazione va depositata presso gli uffici competenti, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, e trasmessa alle regioni e agli enti locali creditori.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito della proposta presso gli uffici fiscali e previdenziali | Contestualmente al deposito della domanda in tribunale | Adempimento necessario | Gli uffici non possono istruire la proposta; rischio di vizio procedurale in omologazione |
| Certificazione del carico affidato da parte dell’agente della riscossione | 30 giorni dalla presentazione | Termine assegnato all’ente | Il debitore deve sollecitare e, se necessario, segnalare al commissario; il debito non certificato resta da ricostruire con altri mezzi |
| Liquidazione dei tributi e notifica degli avvisi da parte degli uffici | Dopo la presentazione della proposta | Termine a carico dell’ufficio | Ritardi nella quantificazione; il piano deve contenere riserve per eventuali scostamenti |
| Voto dei creditori pubblici | Termine fissato nel decreto di apertura | Perentorio per l’espressione del voto | Il mancato voto non equivale ad adesione; per alcune ipotesi di ristrutturazione trasversale serve un consenso espresso |
| Opposizioni all’omologazione | Entro il termine fissato dal tribunale prima dell’udienza (art. 48 CCII) | Perentorio | Le contestazioni non proposte nel termine, compresa quella sul difetto di convenienza, restano precluse in quella sede |
| Reclamo contro il decreto di omologazione | 30 giorni dalla notificazione (art. 51 CCII) | Perentorio | Il decreto diventa definitivo; la falcidia del debito fiscale è vincolante |
Il termine più critico, nella pratica, è quello del voto: nella continuità il silenzio dell’Agenzia non è un consenso e in certi casi il cram down richiede un’adesione espressa, per cui la strategia di voto va costruita prima, non dopo, il deposito.
Va precisato, quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), che l’art. 9 CCII ne esclude in via generale l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione: i termini della procedura di concordato corrono quindi anche in agosto, e chi programma deposito, voto e opposizioni non può contare sulla pausa estiva.
Procedura passo-passo
In termini operativi, la transazione fiscale in continuità si sviluppa in nove passaggi.
Passo 1 — Ricostruzione del debito pubblico. Prima di scrivere la proposta, si acquisiscono: estratto di ruolo e situazione debitoria dell’agente della riscossione, cassetto fiscale, certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, DURC ed estratto contributivo INPS, avvisi bonari e atti impositivi non ancora iscritti a ruolo, posizione verso regioni ed enti locali (IRAP, IMU, tributi locali). Si distinguono tributi, sanzioni e interessi, e per ciascuna voce il grado di privilegio.
Passo 2 — Stima dello scenario liquidatorio. L’attestatore e il consulente del debitore stimano quanto il Fisco otterrebbe in liquidazione giudiziale: valore di realizzo dei beni, costi della procedura, crediti prededucibili, grado dei privilegi. Questo è il valore minimo da garantire all’Erario.
Passo 3 — Costruzione delle classi. Si formano le classi, con classi autonome per i creditori pubblici privilegiati e, se necessario, per la parte degradata a chirografo. Il piano deve indicare la regola di distribuzione del valore di liquidazione (priorità assoluta) e quella del surplus da continuità (priorità relativa).
Passo 4 — Redazione della proposta ex art. 88. La proposta indica, per ogni tributo e contributo, la percentuale offerta, i tempi di pagamento, le eventuali garanzie, l’indicazione di come il trattamento rispetti le regole di grado e di parità. La proposta deve essere autosufficiente: l’ufficio deve poter verificare dalla sola lettura del piano e della relazione attestativa che il trattamento non è deteriore.
Passo 5 — Deposito in tribunale e presso gli uffici. La domanda di concordato si deposita al tribunale competente per il luogo del centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Contestualmente, copia della proposta e della documentazione va presentata agli uffici individuati dall’art. 88: per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la direzione competente in base all’ultimo domicilio fiscale; per dogane e monopoli, gli uffici territoriali; per i contributi, la sede INPS competente; per i tributi locali, ogni regione o ente locale creditore, a prescindere dal domicilio fiscale.
Passo 6 — Certificazione e liquidazione. Entro 30 giorni l’agente della riscossione trasmette la certificazione dei carichi affidati; gli uffici procedono alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi. Dopo la nomina del commissario giudiziale, la documentazione viene trasmessa anche a lui.
Passo 7 — Istruttoria e voto. Il voto sulla proposta è espresso: per i tributi dell’Agenzia delle Entrate, dalla direzione competente, con parere conforme della direzione regionale nei casi previsti; per dogane e monopoli, dagli uffici territoriali; per i tributi locali, dall’organo individuato dall’ordinamento dell’ente; per INPS e INAIL, dalla direzione territoriale su deliberazione del direttore regionale. L’agente della riscossione vota solo sugli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
Passo 8 — Verifica delle maggioranze e, se necessario, ristrutturazione trasversale. Il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. Se una o più classi dissentono, il debitore può chiedere l’omologazione per ristrutturazione trasversale, a condizione che ricorrano i requisiti dell’art. 112, comma 2: tra questi, il rispetto delle regole distributive e l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che riceverebbe almeno in parte il pagamento applicando la graduazione delle prelazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione.
Passo 9 — Omologazione con cram down fiscale. Il tribunale omologa anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici quando: (a) il trattamento loro riservato non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria; e (b) la loro adesione è determinante per la maggioranza delle classi richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. d), oppure quella maggioranza è raggiunta anche senza computare le classi dei creditori pubblici. Attenzione: per le ipotesi della lett. d), nn. 1) e 2), la norma richiede che l’adesione dei creditori pubblici sia espressa. Una classe composta dall’Erario non può essere “contata” come classe favorevole sulla base del silenzio.
Dove si sbaglia più spesso
- Confondere il parametro: un’attestazione di “convenienza” redatta con la logica liquidatoria, invece di un’attestazione di trattamento “non deteriore” calibrata sulla continuità, espone il piano a contestazioni.
- Trascurare i tributi locali: dopo il correttivo del 2024, la transazione fiscale si estende a regioni ed enti locali, e la proposta va trasmessa a ciascun ente creditore. Un ente dimenticato è un creditore che non ha ricevuto la proposta.
- Classi costruite per “pilotare” il voto: classi formate artificialmente per ottenere una maggioranza fittizia sono un rischio concreto in sede di omologazione e di opposizione.
- Sottostimare il debito: l’iscrizione a ruolo successiva o gli avvisi di liquidazione notificati durante la procedura possono far emergere debiti non previsti. Il piano deve prevedere un fondo rischi adeguato.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici, utili a mostrare il funzionamento del meccanismo. Non descrivono situazioni reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Il test del trattamento “non deteriore”
Dati di partenza. Società di trasporti, domanda di concordato in continuità diretta depositata il 3 febbraio 2026. Debito verso l’Agenzia delle Entrate: 1.284.630 €, così ripartito:
| Voce | Importo | Grado |
|---|---|---|
| IVA | 612.410 € | Privilegio generale mobiliare |
| IRES e IRAP | 297.880 € | Privilegio generale mobiliare |
| Ritenute non versate | 148.320 € | Privilegio generale mobiliare |
| Sanzioni relative all’IVA | 171.540 € | Chirografo |
| Interessi | 54.480 € | Segue il capitale ove previsto dalla legge |
Debito INPS per contributi: 318.270 €, privilegiato.
Scenario liquidatorio stimato dall’attestatore. Attivo realizzabile in liquidazione: 1.926.400 €. Costi di procedura e prededuzioni: 411.750 €. Crediti di grado anteriore (lavoratori dipendenti e professionisti): 703.180 €. Residuo disponibile per i gradi successivi: 811.470 €. Applicando l’ordine dei privilegi, la stima di soddisfazione per i tributi privilegiati dell’Erario è del 23,6%, con incasso atteso dopo circa quattro anni; sanzioni IVA chirografarie: 0%.
Proposta nel concordato in continuità. Pagamento del 34,2% dei tributi privilegiati (IVA, IRES/IRAP, ritenute) in 60 rate mensili a partire dal mese successivo al passaggio in giudicato dell’omologazione; 4,1% sulle sanzioni degradate a chirografo, in linea con la percentuale offerta alla classe chirografaria più favorita.
Verifica. Per confrontare due flussi con tempi diversi, l’attestatore attualizza entrambi. Il 34,2% pagato in cinque anni, attualizzato con un tasso prudenziale, vale circa il 30,8% in termini attuali; il 23,6% atteso in liquidazione dopo quattro anni, attualizzato con lo stesso tasso, vale circa il 21,5%. Il trattamento proposto non è deteriore rispetto alla liquidazione: il primo presupposto del cram down fiscale è soddisfatto.
Controllo di grado. I fornitori strategici chirografari ricevono il 9,7%. Le sanzioni dell’Erario, degradate a chirografo, ricevono il 4,1%. Se i fornitori sono in una classe diversa con interessi economici non omogenei, la differenza può essere giustificata; se invece le posizioni sono omogenee, l’Erario chirografario deve ricevere almeno il 9,7%. Correzione da apportare: allineare le sanzioni alla percentuale della classe chirografaria omogenea più favorita, oppure motivare nel piano l’eterogeneità degli interessi.
Esempio di calcolo n. 2 — Quando l’adesione del Fisco è determinante
Dati di partenza. Concordato in continuità con quattro classi:
| Classe | Composizione | Voto |
|---|---|---|
| C1 | Agenzia delle Entrate, tributi privilegiati | Contrario |
| C2 | INPS, contributi privilegiati | Contrario |
| C3 | Fornitori strategici chirografari | Favorevole |
| C4 | Banche chirografarie e degradate | Favorevole |
Primo passaggio. Non tutte le classi hanno approvato: serve la ristrutturazione trasversale. La maggioranza delle classi (più della metà) non è raggiunta: 2 su 4. Se C1 avesse votato a favore, le classi favorevoli sarebbero 3 su 4, tra cui una classe di creditori con prelazione. L’adesione dell’Agenzia delle Entrate è quindi determinante.
Secondo passaggio. Il tribunale verifica che il trattamento proposto a C1 e C2 non sia deteriore rispetto alla liquidazione (l’attestatore lo ha documentato con un’analisi analoga all’Esempio n. 1), che il piano rispetti le regole distributive e che ricorrano gli altri requisiti dell’art. 112, comma 2. Se questi controlli sono superati, il tribunale può omologare con cram down fiscale.
Variante. Supponiamo che anche C4 voti contro. Le classi favorevoli sarebbero solo C3. Anche aggiungendo il voto ipotetico di C1, si arriverebbe a 2 su 4: l’adesione del Fisco non sarebbe più determinante e la maggioranza delle classi non sarebbe raggiunta. Resta da verificare l’ipotesi alternativa della lett. d): l’approvazione da parte di almeno una classe che riceverebbe un pagamento applicando la graduazione anche al valore eccedente quello di liquidazione. Ma se a dover integrare quel requisito fosse la classe dell’Erario, servirebbe la sua adesione espressa, che qui manca. In questa variante il cram down fiscale non è praticabile e il piano va rinegoziato prima dell’udienza.
Lezione operativa. La composizione delle classi e la previsione dei voti vanno simulate prima del deposito. Il cram down fiscale in continuità non è un rimedio generale contro qualunque dissenso: funziona solo quando il dissenso del Fisco è l’unico ostacolo a una maggioranza altrimenti raggiunta, o quando quella maggioranza si forma senza il Fisco.
Casi particolari
1. Procedure soggette al testo anteriore al correttivo del 2024
Per le procedure regolate dal testo dell’art. 88 anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Cassazione (ord. n. 19790/2026) ha escluso la possibilità di omologare un concordato in continuità superando il voto contrario delle agenzie fiscali. Per queste procedure il dissenso del Fisco determinante resta un ostacolo insuperabile per via di omologazione forzosa: la strada è la rinegoziazione della proposta o la modifica del piano. Prima di impostare la strategia occorre quindi stabilire con precisione quale versione della norma si applica.
2. Continuità indiretta con cessione dell’azienda
Quando l’azienda viene trasferita a un terzo (continuità indiretta), la transazione fiscale deve coordinarsi con il regime della responsabilità del cessionario per i debiti tributari dell’azienda ceduta. Il piano deve chiarire quali debiti fiscali restano a carico del cedente in concordato e come vengono soddisfatti con il prezzo di cessione e con il surplus. In questa ipotesi il confronto con lo scenario liquidatorio richiede di stimare anche la differenza di valore tra azienda in funzionamento e beni venduti separatamente.
3. IVA e ritenute: nessuna intangibilità
Per anni si è ritenuto che l’IVA, come risorsa propria dell’Unione europea, potesse essere soltanto dilazionata e non ridotta. La Corte di Giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti) ha superato questa impostazione, ammettendo il pagamento parziale dell’IVA nel concordato quando un esperto indipendente attesta che l’Erario non riceverebbe di più in caso di liquidazione. Oggi l’art. 88 CCII consente espressamente la falcidia di tutti i tributi, IVA e ritenute comprese, purché siano rispettati i limiti di contenuto e di grado.
4. Tributi locali e contributi minori
Il correttivo del 2024 ha esteso l’istituto ai tributi di regioni ed enti locali. Nei concordati di imprese con molte sedi, l’elenco degli enti destinatari della proposta può diventare lungo: ogni comune creditore per IMU o tributi sui rifiuti, ogni regione creditrice per IRAP. La mancata trasmissione a uno di essi è un vizio procedurale evitabile ma frequente.
5. Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato in continuità
Molte imprese arrivano al concordato in continuità dopo un percorso di composizione negoziata della crisi. In quella sede, l’esperto negoziatore ha già avuto accesso ai dati fiscali e ha valutato la sostenibilità del risanamento. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il punto in cui la trattativa con l’amministrazione finanziaria si arresta e la tutela concorsuale dell’art. 88 diventa necessaria. In questa fase, la documentazione raccolta durante la composizione negoziata (debiti certificati, piano di risanamento, relazione dell’esperto) costituisce la base su cui costruire la proposta ex art. 88.
6. Condotte fiscali pregresse del debitore
L’Agenzia delle Entrate contesta talvolta la proposta per le condotte pregresse del debitore: omessi versamenti ripetuti, distrazioni, violazioni sistematiche. Con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Cassazione (Sez. I) ha chiarito, con riferimento al cram down nel concordato liquidatorio, che il tribunale deve verificare la sola convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e non può introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza fondato sui comportamenti passati del debitore. Il principio offre un argomento significativo anche per la continuità, dove il parametro è quello, ancora più favorevole al debitore, del trattamento non deteriore. Restano ovviamente fermi i controlli sugli atti in frode e le eventuali conseguenze penali.
7. Omessi versamenti e profili penali
La falcidia o la dilazione dei debiti per IVA, ritenute e contributi previdenziali ottenuta con il concordato produce effetti civili e tributari sul credito, ma non incide automaticamente sui profili penali degli omessi versamenti, che seguono regole proprie. In termini operativi, quando il debito pubblico comprende somme che superano le soglie di rilevanza penale, il piano e la tempistica dei pagamenti vanno valutati anche in questa prospettiva. Un piano che dilaziona l’IVA in cinque anni può essere sostenibile sotto il profilo concorsuale e tuttavia richiedere una valutazione autonoma degli effetti sul versante penale. Si tratta di un profilo da esaminare caso per caso, con un’analisi coordinata tra difesa concorsuale e difesa penale-tributaria.
8. Inadempimento del piano e risoluzione
L’omologazione non chiude il rapporto con il Fisco. Se il debitore non esegue i pagamenti previsti, l’amministrazione finanziaria, come ogni altro creditore, può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’art. 119 CCII, che non opera se l’inadempimento ha scarsa importanza. Nel concordato in continuità, dove i pagamenti all’Erario sono di regola dilazionati su più anni e alimentati dai flussi dell’impresa, la sostenibilità del calendario fiscale è il punto su cui il piano viene messo alla prova dopo l’omologazione. Per questo le rate verso l’Erario vanno calibrate sui flussi di cassa prudenziali, non su quelli ottimistici, e il piano dovrebbe prevedere meccanismi di monitoraggio.
9. Coobbligati, fideiussori e soci
Il concordato omologato vincola i creditori nei confronti del debitore, ma i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII), salvo quanto previsto per i soci illimitatamente responsabili. Per i debiti tributari questo significa che eventuali responsabilità solidali o sussidiarie di terzi (per esempio, la responsabilità del cessionario d’azienda o degli amministratori nei casi previsti dalle leggi tributarie) vanno analizzate a parte: il taglio ottenuto dalla società non si estende automaticamente a chi risponde a titolo diverso.
10. Debito fiscale ancora in contestazione
Spesso, al momento del deposito, una parte del debito è oggetto di contenzioso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il piano deve trattare questi crediti come contestati: si prevede di norma un accantonamento pari alla percentuale offerta alla classe di appartenenza, da liberare all’esito del giudizio. Sul piano della proposta ex art. 88, va precisato se il debitore intende proseguire il contenzioso o definirlo, perché la scelta incide sia sul calcolo dello scenario liquidatorio sia sulla valutazione degli uffici chiamati a votare.
Domande frequenti
Il Fisco può davvero essere costretto ad accettare un concordato in continuità?
Sì, ma solo a condizioni precise. Per le procedure regolate dal testo dell’art. 88 riscritto nel 2024, il tribunale può omologare il concordato in continuità anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS quando il trattamento loro offerto non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e la loro adesione è determinante per la maggioranza delle classi richiesta dall’art. 112 CCII, oppure quella maggioranza è raggiunta anche senza di loro. Non è un potere generale di scavalcare qualunque dissenso: se mancano altre classi favorevoli, il cram down non opera.
Quanto si può “tagliare” del debito IVA nel concordato in continuità?
La legge non fissa una percentuale minima valida per tutti. Il limite è relativo: l’Erario deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, e il trattamento deve rispettare il grado del privilegio e la parità con i creditori omogenei. Se in liquidazione l’IVA privilegiata verrebbe soddisfatta al 18%, una proposta al 25% dilazionata può essere ammissibile; se verrebbe soddisfatta al 40%, una proposta al 30% non lo è, qualunque sia il beneficio per la continuità.
L’Agenzia delle Entrate non ha votato: vale come sì?
No. Nel concordato in continuità il voto si esprime per classi e il silenzio non equivale ad adesione. Per alcune ipotesi di ristrutturazione trasversale, in particolare quando la classe dei creditori pubblici serve a integrare i requisiti della lett. d), nn. 1) e 2), dell’art. 112, comma 2, la norma richiede un’adesione espressa. Il debitore deve quindi seguire l’istruttoria presso gli uffici, fornire chiarimenti e integrazioni, e non fare affidamento sull’inerzia dell’amministrazione.
Posso proporre al Fisco solo una dilazione, senza riduzione?
Sì. L’art. 88 consente sia il pagamento parziale sia il pagamento dilazionato, o entrambi. Una proposta di sola dilazione, per esempio in 72 mesi, resta comunque soggetta al confronto con lo scenario liquidatorio: il valore attuale dei pagamenti dilazionati deve essere non inferiore a quanto il Fisco otterrebbe dalla liquidazione. Una dilazione molto lunga, senza garanzie, può risultare deteriore se in liquidazione l’Erario sarebbe soddisfatto rapidamente.
Chi decide se il diniego del Fisco è legittimo: il giudice tributario o il tribunale?
Il tribunale della procedura concorsuale. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8504 del 25 marzo 2021, ord. n. 22138 del 3 agosto 2021 e ord. n. 35954 del 22 novembre 2021) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative all’adesione o al diniego dell’amministrazione rispetto alla proposta di trattamento dei crediti tributari, perché il sub-procedimento è servente rispetto alla procedura concorsuale. Le pronunce riguardano la legge fallimentare, ma il principio è coerente con l’impianto del CCII, che affida al tribunale dell’omologazione la verifica dei presupposti del cram down.
Una volta omologato il concordato, il Fisco può notificarmi nuovi accertamenti sugli anni precedenti?
Gli uffici possono ancora accertare i tributi relativi ai periodi anteriori alla domanda, ma i crediti che ne derivano, essendo anteriori, sono soggetti agli effetti del concordato omologato e vanno soddisfatti nella misura prevista per la classe di appartenenza. La giurisprudenza di merito (Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024) ha valorizzato l’effetto di consolidamento dell’importo complessivo del debito tributario oggetto della proposta. È un caso limite delicato: il piano deve prevedere un fondo rischi per eventuali pretese non ancora emerse.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza sulla transazione fiscale in continuità è in rapida evoluzione, perché il testo vigente dell’art. 88 è recente e molte decisioni riguardano ancora la disciplina previgente o la legge fallimentare. Le pronunce che seguono sono raccolte per area tematica; i principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Ambito del cram down fiscale e continuità
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19790/2026. Principio: sotto il testo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024, il richiamo alle sole percentuali dell’art. 109, comma 1, limitava l’omologazione forzosa al concordato liquidatorio; il tribunale non poteva trasformare in adesione il dissenso del Fisco in un concordato in continuità. Rilevanza: è la pronuncia che fissa lo spartiacque temporale; per le procedure anteriori il cram down in continuità non è praticabile.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nell’omologazione forzosa del concordato liquidatorio, il controllo del tribunale si limita alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione; non è ammesso un ulteriore filtro di meritevolezza fondato su condotte pregresse del debitore, come reiterate violazioni fiscali. Rilevanza: delimita il perimetro del sindacato giudiziale, con argomenti estendibili al parametro del trattamento non deteriore della continuità.
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026. Principio: nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei debiti tributari e contributivi non richiede la proposta ex art. 88, che è incompatibile con quella procedura; opera un regime semplificato basato sulla relazione dell’OCC. Rilevanza: conferma per contrasto che nel concordato preventivo, anche in continuità, la via dell’art. 88 è invece obbligatoria.
Giurisdizione sul diniego dell’amministrazione
4. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8504 del 25 marzo 2021. Principio: sul mancato assenso dell’Agenzia alla proposta di transazione fiscale decide il giudice ordinario; prevale l’interesse concorsuale, mentre la natura tributaria del credito non sposta la giurisdizione. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale si discute il dissenso del Fisco (pronuncia resa sotto la legge fallimentare).
5. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22138 del 3 agosto 2021. Principio: le controversie sulle proposte di trattamento dei crediti tributari nelle procedure concorsuali appartengono alla giurisdizione ordinaria. Rilevanza: consolida l’orientamento e chiude la strada al ricorso parallelo davanti al giudice tributario.
6. Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35954 del 22 novembre 2021. Principio: il sub-procedimento di transazione fiscale è accessorio rispetto alla procedura principale e ne segue la logica concorsuale; conferma la giurisdizione del tribunale fallimentare sul diniego. Rilevanza: fonda la concentrazione davanti al tribunale dell’omologazione di ogni contestazione sul voto del Fisco.
Contenuto della proposta e IVA
7. Corte di Giustizia UE, sent. 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale del debito IVA in una procedura concorsuale con controllo giudiziale, se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: è la base sovranazionale della falcidiabilità dell’IVA, oggi recepita nell’art. 88 CCII.
Effetti e ratio dell’omologazione forzosa
8. Trib. Piacenza, decreto 26 novembre 2024. Principio: con l’omologazione del concordato preventivo, la transazione fiscale proposta cristallizza l’importo complessivo del debito tributario oggetto della proposta. Rilevanza: tutela la stabilità del piano in continuità rispetto a ricalcoli successivi del debito.
9. Trib. Roma, decreto 9 maggio 2023. Principio: l’omologazione forzosa ha la funzione di far prevalere l’interesse concorsuale sulle resistenze degli uffici fiscali non giustificate dal confronto economico con la liquidazione. Rilevanza: chiarisce la ratio dell’istituto, utile per orientare l’interpretazione dei presupposti del cram down in continuità.
Va precisato che il quadro è ancora in assestamento: le pronunce sul testo vigente dell’art. 88 in continuità sono poche, e ogni strategia va verificata alla luce delle decisioni del tribunale competente e delle più recenti pronunce di legittimità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la transazione fiscale in continuità come un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. In concreto:
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- Verifichiamo la regola applicabile: stabiliamo se la procedura è soggetta al testo dell’art. 88 riscritto dal D.Lgs. 136/2024 o al testo previgente, perché da questo dipende la possibilità stessa del cram down in continuità.
- Simuliamo lo scenario liquidatorio insieme ai commercialisti dello staff, per individuare la soglia minima da offrire all’Erario e all’INPS.
- Costruiamo le classi e la mappa dei voti, testando prima del deposito se l’adesione del Fisco sarà determinante o se la maggioranza delle classi può formarsi senza di essa.
- Redigiamo la proposta ex art. 88, con percentuali, tempi e garanzie coerenti con le regole di grado e di parità.
- Coordiniamo il lavoro con l’attestatore, segnalando gli elementi che la relazione deve coprire per dimostrare il trattamento non deteriore.
- Depositiamo e trasmettiamo la proposta a tutti gli uffici competenti, compresi regioni ed enti locali, e monitoriamo certificazioni e liquidazioni.
- Seguiamo l’istruttoria presso gli uffici fiscali e previdenziali, fornendo chiarimenti e integrazioni per ottenere, dove possibile, un’adesione espressa.
- Sosteniamo in udienza la domanda di omologazione con cram down fiscale e contrastiamo le opposizioni dell’amministrazione sul difetto di convenienza.
- Proseguiamo la difesa in reclamo e in Cassazione, mantenendo la stessa linea strategica impostata nel piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per la transazione fiscale in continuità contano soprattutto due di queste competenze. Il ruolo di Esperto Negoziatore porta nel concordato la conoscenza della trattativa con i creditori pubblici e della verifica di sostenibilità del risanamento; il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di misurare la proposta all’Erario sui numeri reali del debito fiscale, non su stime approssimative.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta ex art. 88 è lo stesso difensore che la sostiene in omologazione, in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità, senza dispersione di informazioni e con un’unica linea difensiva.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso: i profili giuridici del cram down e i profili contabili dello scenario liquidatorio vengono costruiti in parallelo, perché nella transazione fiscale in continuità sono inseparabili.
In sintesi
La transazione fiscale nel concordato in continuità consente di proporre al Fisco e all’INPS un pagamento parziale o dilazionato, purché il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione e rispetti grado e parità con gli altri creditori. Il tribunale può omologare anche contro il voto dell’amministrazione, ma solo se la sua adesione è determinante per la maggioranza delle classi o se quella maggioranza si forma senza di essa, e in alcune ipotesi serve un consenso espresso. Per le procedure regolate dal testo anteriore al 2024, la Cassazione ha escluso il cram down in continuità. Ogni passaggio, dalle classi all’attestazione, va quindi progettato prima del deposito.
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