Si Possono Sospendere O Sciogliere I Contratti In Corso Nel Concordato Preventivo?

Questa pagina raccoglie le domande che gli imprenditori ci fanno più spesso quando, preparando un concordato preventivo, si accorgono che alcuni contratti in corso pesano sul piano come una zavorra: il leasing di un macchinario che non serve più, la locazione di un capannone sovradimensionato, una fornitura a prezzi ormai fuori mercato, un contratto di anticipazione con la banca. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e rimandano l’una all’altra per non ripetersi.

Il quadro normativo, in poche righe. La regola oggi è nell’art. 97 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024: i contratti ancora ineseguiti da entrambe le parti proseguono, ma il debitore può chiedere al giudice di sospenderli o scioglierli se la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. In cambio la controparte riceve un indennizzo, trattato come credito anteriore. La norma raccoglie l’eredità del vecchio art. 169-bis della legge fallimentare, sul quale si è formata quasi tutta la giurisprudenza di legittimità che citeremo.

Perché ce ne occupiamo noi, e con quale titolo. Scegliere quali contratti tenere, sospendere o sciogliere è una decisione di gestione della crisi d’impresa, non un semplice atto processuale: va presa guardando ai flussi di cassa, alla continuità e al rapporto con le controparti strategiche. È esattamente il lavoro che svolge l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede: la stessa competenza che serve per rinegoziare un contratto prima della procedura serve per valutare, dentro il concordato, se e come scioglierlo.

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“Cosa vuol dire, in pratica, che i contratti ‘proseguono’ quando chiedo il concordato?”

Vuol dire che il deposito della domanda, da solo, non cambia nulla: il contratto resta in vita, con gli stessi obblighi per entrambe le parti.

È il punto di partenza che molti imprenditori fraintendono. Si pensa che, una volta entrati in concordato, si possa “staccare la spina” a tutto ciò che costa troppo. Non è così. L’art. 97, comma 1, CCII stabilisce che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda proseguono, e aggiunge che i patti contrari sono inefficaci. Tradotto: anche se nel contratto c’è scritto “in caso di concordato del cliente il contratto si risolve”, quella clausola non opera.

A questo si somma una protezione ulteriore, prevista dall’art. 94-bis CCII: i creditori interessati non possono, per il solo fatto del deposito della domanda o per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento, risolvere il contratto, anticiparne la scadenza o modificarlo a danno dell’impresa. È una regola pensata soprattutto per i contratti essenziali alla continuità.

La conseguenza pratica è duplice. Da un lato, il fornitore non può smettere di consegnare solo perché il cliente ha chiesto il concordato. Dall’altro, però, anche l’impresa resta obbligata: se il contratto prosegue, le prestazioni maturate dopo la pubblicazione della domanda vanno pagate, e quei crediti sono prededucibili, cioè vanno soddisfatti prima degli altri (lo vedremo meglio parlando dell’indennizzo).

Per questo la domanda giusta non è “posso liberarmi dei contratti?”, ma “quali contratti mi conviene tenere, quali sospendere e quali sciogliere?”. La sospensione e lo scioglimento non sono automatici: servono un’istanza motivata e un provvedimento del giudice. Senza quel provvedimento, il contratto va avanti esattamente come prima.

“Quali contratti si possono sospendere o sciogliere, e quali no?”

Si possono toccare solo i contratti in cui nessuna delle due parti ha ancora eseguito per intero la propria prestazione principale; alcune categorie sono escluse per legge.

Il primo filtro è quello della “pendenza bilaterale”. La Cassazione, con la sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020, ha chiarito che lo strumento non funziona se una delle parti ha già adempiuto completamente: nel caso esaminato, il promissario acquirente aveva già pagato tutto il prezzo ed era stato immesso nel possesso, e quindi il contratto non poteva più essere sciolto dal concordato. Il ragionamento vale anche oggi, perché l’art. 97 CCII usa la stessa formula del vecchio art. 169-bis.

Il secondo filtro sono le esclusioni espresse. L’art. 97, comma 13, CCII stabilisce che la disciplina non si applica:

  • ai rapporti di lavoro subordinato, che seguono regole proprie;
  • al contratto preliminare di vendita trascritto avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente (o a sede principale della sua attività), richiamato tramite l’art. 173, comma 3;
  • ai contratti richiamati dagli artt. 176 e 185, comma 1, CCII, cioè i finanziamenti destinati a uno specifico affare e la locazione di immobili quando l’impresa in crisi è il locatore.

Tutto il resto, in linea di principio, è “sospendibile o scioglibile”: leasing, locazioni in cui l’impresa è conduttrice, contratti di fornitura e somministrazione, appalti, contratti di agenzia e distribuzione, contratti bancari di anticipazione. Su questi ultimi la legge ha introdotto una regola specifica (comma 14), che vediamo più avanti.

Il terzo filtro è sostanziale: il debitore deve dimostrare che la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Non basta dire “mi costa troppo”: bisogna spiegare perché quel contratto, se proseguisse, ostacolerebbe il piano.

Tipo di contratto Sospensione/scioglimento ex art. 97 Nota
Leasing (impresa utilizzatrice) Sì Regola speciale su bene e ricavato (comma 12)
Locazione, impresa conduttrice Sì Valutare l’impatto sulla continuità
Locazione, impresa locatrice No Esclusa (art. 185, co. 1)
Fornitura/somministrazione Sì Attenzione ai fornitori strategici
Anticipazioni bancarie Sì Regola speciale (comma 14)
Lavoro subordinato No Disciplina giuslavoristica
Preliminare trascritto su abitazione principale dell’acquirente No Esclusione espressa

“Che differenza c’è tra sospendere e sciogliere?”

La sospensione congela temporaneamente il contratto; lo scioglimento lo fa cessare definitivamente.

La sospensione è uno strumento di “respiro”: serve quando l’impresa non sa ancora se quel contratto rientrerà nel piano definitivo, o quando ha bisogno di qualche settimana senza dover eseguire prestazioni che prosciugherebbero la cassa. Ha però una durata limitata. Se viene chiesta nella fase del concordato “con riserva” (cioè prima di aver depositato piano e proposta), non può superare il termine concesso dal tribunale per completare la domanda. Se viene chiesta dopo il deposito di piano e proposta, può durare di più, ma non oltre trenta giorni dal decreto di apertura, e senza possibilità di proroga (art. 97, comma 7).

Lo scioglimento, invece, è definitivo. Proprio perché è irreversibile, la legge lo consente solo quando l’impresa ha già depositato il piano e la proposta (comma 2): non si può sciogliere un contratto “al buio”, senza che il giudice possa verificare che quella scelta serva davvero al piano.

C’è un dettaglio che spesso sfugge: lo scioglimento non travolge la clausola compromissoria (comma 8). Se il contratto prevedeva un arbitrato, le liti su quel rapporto, comprese quelle sull’indennizzo, potranno ancora andare davanti agli arbitri.

In entrambi i casi la controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento (comma 9). Nella sospensione il danno sarà in genere più contenuto, perché limitato al periodo di blocco; nello scioglimento può essere molto più rilevante, perché comprende la perdita dell’intero rapporto residuo.

“Entro quando devo chiederlo?”

La sospensione si può chiedere fin dal deposito della domanda, anche con riserva; lo scioglimento solo dal momento in cui deposito piano e proposta.

Non c’è una scadenza unica, ma una finestra che si apre con il deposito della domanda e che, per la sospensione chiesta dopo il piano, si chiude trenta giorni dopo il decreto di apertura. La Cassazione, già con la sentenza n. 17520 del 3 settembre 2015 relativa al vecchio art. 169-bis, aveva riconosciuto che questi provvedimenti possono essere chiesti sia prima sia dopo l’ammissione al concordato, e anche reiterati nel corso della procedura.

Il consiglio pratico è di non aspettare. Ogni giorno in cui il contratto prosegue genera crediti della controparte che, se sorti dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e prima della notifica del provvedimento autorizzativo, sono prededucibili (comma 11): vanno pagati per intero e prima dei creditori concorsuali. Un contratto inutile lasciato correre per due mesi in attesa di decidere può costare al piano molto più dell’indennizzo che si sarebbe pagato sciogliendolo subito.


“Come si presenta, concretamente, la richiesta?”

Con un’istanza autonoma, notificata prima alla controparte, nella quale si spiega perché il contratto non serve al piano e si quantifica l’indennizzo.

La riforma ha reso la procedura più strutturata rispetto al passato. L’istanza va depositata come atto separato e deve contenere la prova della notifica alla controparte (comma 1). Non è un dettaglio: senza la notifica preventiva l’altro contraente non può difendersi, e il giudice non può decidere.

Il contenuto dell’istanza deve coprire almeno tre punti:

  1. Individuazione del contratto: estremi, oggetto, prestazioni già eseguite e ancora da eseguire da entrambe le parti, per dimostrare la pendenza bilaterale.
  2. Motivazione: perché la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Qui conviene essere concreti: costi a scadere, utilità del bene o del servizio nel piano, alternative disponibili.
  3. Quantificazione dell’indennizzo (comma 3): l’impresa deve indicare quanto ritiene di dover pagare alla controparte, e quella cifra deve essere considerata nel piano.

Il terzo punto è quello su cui si gioca la credibilità dell’istanza. Un indennizzo sottostimato espone a contestazioni e mina la fattibilità del piano; uno sovrastimato appesantisce inutilmente il passivo. Va calcolato con criteri difendibili, perché la controparte potrà contestarlo.

“E l’altra parte può opporsi?”

Sì, entro sette giorni dalla notifica dell’istanza, con una memoria scritta.

L’art. 97, comma 4, CCII dà alla controparte un termine breve, sette giorni, per depositare una memoria. Di solito l’opposizione si concentra su tre argomenti: il contratto non sarebbe pendente da entrambe le parti (perché una prestazione principale è già stata eseguita); lo scioglimento non sarebbe davvero necessario al piano; l’indennizzo quantificato sarebbe troppo basso.

La Cassazione, nella già citata sentenza n. 26568/2020, ha aggiunto un tema in più: quando il piano prevede lo scioglimento, il giudice deve verificare che il debitore abbia eseguito il contratto secondo correttezza e buona fede, per evitare che il concordato diventi uno strumento per liberarsi abusivamente di un rapporto scomodo a danno dell’altro contraente. Chi si oppone, quindi, può anche far valere comportamenti scorretti tenuti dall’impresa nell’esecuzione del contratto.

Va detto con chiarezza che l’opposizione non serve a far decidere in quella sede quanto vale l’indennizzo. Sul punto torneremo, ma il giudice della procedura non accerta in via definitiva il credito: se non c’è accordo, la quantificazione si fa davanti al giudice ordinario.

“Chi decide, e in quanto tempo?”

Fino al decreto di apertura decide il tribunale; dopo, il giudice delegato. In entrambi i casi con decreto motivato.

Il comma 5 distingue due momenti. Prima del decreto con cui il concordato viene aperto (art. 47 CCII), è competente il tribunale, che provvede con decreto motivato e reclamabile. Dopo l’apertura, la competenza passa al giudice delegato.

La legge non fissa un termine per la decisione, ma la struttura (notifica preventiva, sette giorni per la memoria) è pensata per tempi rapidi. Nella pratica la velocità dipende dal carico del tribunale e dalla qualità dell’istanza: un’istanza completa, con i conti chiari e la quantificazione dell’indennizzo già argomentata, consente una decisione più veloce.

Tieni presente un punto importante emerso dalla giurisprudenza sul vecchio art. 169-bis: i provvedimenti di autorizzazione hanno natura gestoria e non decidono in modo definitivo sui diritti delle parti. Per questo la Cassazione (sent. n. 17520/2015) ha escluso che contro di essi si possa proporre ricorso straordinario per cassazione: non hanno efficacia di giudicato sostanziale. Le eventuali contestazioni sulla nullità o sull’inefficacia dell’autorizzazione vanno portate in un ordinario giudizio di cognizione, come ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 18019/2024.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Notifica Istanza notificata alla controparte Prima del deposito —
Deposito Istanza autonoma con prova di notifica e indennizzo quantificato Sospensione: dal deposito della domanda; scioglimento: solo con piano e proposta Tribunale (prima dell’apertura) / G.D. (dopo)
Difesa Memoria di opposizione della controparte 7 giorni dalla notifica Stesso giudice
Decisione Decreto motivato Nessun termine fisso Tribunale (reclamabile) / G.D.
Efficacia Notifica del provvedimento alla controparte a cura del debitore Dalla notifica —
Durata sospensione Fino al termine della riserva o max 30 giorni dal decreto di apertura Non prorogabile —
Indennizzo Accordo o giudizio ordinario Termini ordinari Giudice competente per materia

“Da quando ha effetto lo scioglimento? Nel frattempo devo continuare a pagare?”

Ha effetto dalla notifica del provvedimento alla controparte, che spetta all’impresa. Nel frattempo la controparte non può esigere la prestazione né far valere la risoluzione di diritto per inadempimenti successivi al deposito.

È uno dei passaggi più delicati, e il comma 6 lo regola in modo preciso. Il decreto che autorizza sospensione o scioglimento non produce effetti da solo: è il debitore che deve notificarlo alla controparte, e solo da quel momento il contratto si ferma o cessa.

Nel tempo che passa tra il deposito dell’istanza e la notifica del provvedimento c’è una sorta di “zona cuscinetto”: l’altro contraente non può pretendere l’adempimento né invocare clausole risolutive espresse o termini essenziali per inadempimenti successivi al deposito della domanda. È una tutela importante per l’impresa, che altrimenti si troverebbe esposta a una risoluzione con danni proprio mentre attende la decisione.

Attenzione, però: se in quel periodo il contratto viene comunque eseguito (il fornitore consegna, il locatore lascia il capannone a disposizione), i crediti che ne nascono, se sorti dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, sono prededucibili. In altre parole, la “zona cuscinetto” protegge dalla risoluzione, ma non trasforma in gratuite le prestazioni ricevute.

Una regola da ricordare: senza provvedimento del giudice, nessuno scioglimento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17997 del 1° luglio 2024, ha cassato una sentenza d’appello che aveva ritenuto sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà dell’impresa di sciogliersi da un contratto preliminare. Per i contratti che richiedono la forma scritta, lo scioglimento deve risultare da un accordo scritto con la controparte o da un’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. Una lettera di “recesso per concordato” non basta.

“Quanto devo pagare alla controparte, e come viene pagata?”

L’indennizzo equivale al risarcimento del danno da inadempimento, ma viene soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, cioè in percentuale.

Qui sta il vero vantaggio economico dello strumento. Se l’impresa, fuori dal concordato, smettesse di eseguire un contratto, dovrebbe risarcire il danno per intero. Dentro il concordato, l’indennizzo dovuto per lo scioglimento autorizzato è un credito anteriore e chirografario (comma 11): partecipa al concorso come gli altri crediti non privilegiati e riceve la percentuale prevista dal piano.

La Cassazione lo aveva già affermato con la sentenza n. 26568/2020: il credito indennitario è concorsuale anche quando lo scioglimento viene chiesto dopo il deposito del ricorso, e quindi non è prededucibile. Il CCII ha recepito questa soluzione in modo espresso.

Sulla quantificazione, la regola è che se le parti non si accordano decide il giudice competente secondo le norme ordinarie (comma 10). Il giudice delegato può quantificare il credito, ma solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze (art. 109 CCII). La stessa sentenza n. 26568/2020 ha chiarito che esistenza, entità e rango del credito indennitario si accertano in un giudizio ordinario di cognizione, non nel procedimento camerale che autorizza lo scioglimento. In pratica: il giudice della procedura dice “puoi sciogliere”, ma non dice “e devi pagare esattamente questa cifra”.

Il debitore, comunque, deve indicare nella propria istanza la stima dell’indennizzo, e il piano deve tenerne conto: se la stima si rivela troppo bassa, il piano può diventare non fattibile.


“E se il contratto da sciogliere è un leasing?”

Il concedente si riprende il bene, lo rivende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’impresa l’eventuale eccedenza rispetto al proprio credito.

Il leasing ha una disciplina speciale nel comma 12. Quando viene sciolto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare all’impresa utilizzatrice quanto ricava dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato, dedotti:

  • i canoni scaduti e non pagati fino alla data del deposito della domanda;
  • i canoni a scadere, ma solo per la quota capitale;
  • il prezzo di riscatto finale;
  • le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene.

Se il ricavato supera queste voci, la differenza spetta all’impresa e diventa una risorsa per il piano. Se invece è inferiore, la differenza costituisce per il concedente un credito anteriore al concordato, quindi soddisfatto in percentuale.

È un meccanismo che spesso conviene all’impresa quando il bene ha ancora un buon valore di mercato rispetto al debito residuo: lo scioglimento libera la cassa dai canoni futuri e può addirittura generare un attivo. Al contrario, se il bene è molto svalutato, lo scioglimento produce soprattutto un credito chirografario aggiuntivo che appesantisce le classi. Vedremo un esempio numerico nella sezione dedicata.

“Ho un contratto di anticipo fatture con la banca: posso scioglierlo?”

Sì, ma la legge riconosce alla banca il diritto di trattenere una parte degli incassi.

I contratti di anticipazione bancaria (anticipo su fatture, salvo buon fine, mandato all’incasso) sono stati per anni uno dei terreni di scontro più accesi in materia. Il problema era capire se fossero davvero “pendenti”: la banca ha già anticipato le somme, e potrebbe sostenere di aver eseguito la propria prestazione.

Il comma 14 dell’art. 97 CCII risolve la questione: nei contratti di finanziamento bancario, la riscossione diretta dei crediti verso i terzi debitori è considerata prestazione principale. Ne segue che il contratto è pendente finché la banca incassa, e può quindi essere sospeso o sciolto.

Allo stesso tempo, la legge tutela la banca: in caso di scioglimento, il finanziatore può trattenere le somme incassate fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nei centoventi giorni anteriori alla domanda e fino alla notifica del provvedimento autorizzativo. È un equilibrio tra l’esigenza dell’impresa di recuperare liquidità e quella della banca di non vedersi privata delle garanzie su cui aveva concesso credito.

La Cassazione, con la sentenza n. 17520/2015, si era già occupata di un concordato con riserva nel quale il tribunale aveva sospeso contratti bancari e di leasing, poi revocati dalla corte d’appello: la vicenda mostra quanto questi provvedimenti siano contesi. Il consiglio è di leggere con attenzione le clausole del contratto bancario (in particolare quelle che collegano anticipazione, mandato all’incasso e compensazione) prima di scegliere se chiedere la sospensione o lo scioglimento, perché il loro contenuto incide sul risultato concreto. Su temi come questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, lavora con avvocati e commercialisti per valutare l’impatto di ogni opzione sui flussi del piano.

“Vale anche nel concordato in continuità, o solo in quello liquidatorio?”

Vale in entrambi, ma con logiche diverse.

L’art. 97 CCII si applica al concordato preventivo in generale, senza distinguere tra continuità aziendale e liquidazione. Cambia però il criterio con cui si valuta se un contratto è “coerente con il piano”.

Nel concordato liquidatorio, l’obiettivo è massimizzare il ricavato della vendita dei beni. Qui tendono a essere sciolti i contratti che generano costi senza contribuire al valore di realizzo: locazioni di immobili non necessari, contratti di servizio, forniture.

Nel concordato in continuità, invece, molti contratti sono la linfa dell’impresa: fornitori strategici, licenze, locazioni dello stabilimento produttivo. Lo scioglimento va riservato ai rapporti davvero inutili o antieconomici, mentre per quelli essenziali opera l’art. 94-bis, che impedisce alla controparte di sciogliersi o di rifiutare l’adempimento per il solo fatto del deposito della domanda. Il piano dovrà mostrare in modo coerente quali contratti restano, quali vengono sospesi e quali sciolti, e il risultato complessivo sui flussi di cassa.

C’è poi una valutazione ulteriore: sciogliere un contratto con un fornitore che è anche creditore anteriore significa aggiungere al suo credito l’indennizzo, aumentando il suo peso nel voto. È un elemento da considerare nella formazione delle classi.

“Posso sciogliere un preliminare di vendita che ho firmato come venditore?”

Dipende: se il preliminare è trascritto e riguarda l’abitazione principale dell’acquirente, no; negli altri casi sì, purché il contratto sia ancora pendente da entrambe le parti e ci sia un provvedimento del giudice.

I preliminari sono il terreno su cui si è formata la giurisprudenza più recente. Due principi vanno tenuti insieme.

Il primo riguarda la pendenza: se il promissario acquirente ha già pagato l’intero prezzo ed è stato immesso nel possesso, la sua prestazione principale è eseguita e il contratto non può essere sciolto (Cass. n. 26568/2020).

Il secondo riguarda la forma: per sciogliere un preliminare non basta comunicare all’acquirente la propria volontà. L’ordinanza n. 17997/2024 della Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’omologazione di un piano che prevede lo scioglimento di preliminari, occorre verificare che lo scioglimento sia avvenuto per mutuo consenso in forma scritta o in forza di un’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato.

A questi si aggiunge l’esclusione legale: il preliminare trascritto avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente, o a sede principale della sua attività d’impresa, resta fuori dal perimetro dell’art. 97 (comma 13, con rinvio all’art. 173, comma 3).

In pratica, prima di inserire nel piano lo scioglimento di un preliminare, bisogna ricostruire con precisione cosa è stato pagato, se c’è stata consegna anticipata, se il contratto è trascritto e a quale destinazione è adibito l’immobile. Un errore su uno di questi punti può compromettere l’omologazione.


“Rischio che il fornitore smetta di consegnarmi la merce appena deposito la domanda?”

No, per il solo deposito non può farlo. Ma il fornitore non è obbligato a lavorare gratis: le nuove forniture vanno pagate.

È la paura più diffusa, soprattutto tra chi ha un concordato in continuità e vive del rapporto con pochi fornitori chiave. La legge, con l’art. 94-bis CCII, vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare a danno dell’impresa i contratti pendenti per il solo fatto del deposito della domanda o per il mancato pagamento dei crediti anteriori. Inoltre, come visto, l’art. 97, comma 1, rende inefficaci le clausole che fanno scattare la risoluzione per effetto del concordato.

Il limite reale è un altro: le forniture successive al deposito vanno pagate regolarmente. Se l’impresa smette di pagare anche quelle, il fornitore potrà far valere l’inadempimento nei modi ordinari. I crediti per prestazioni ricevute dopo la pubblicazione della domanda sono prededucibili, e quindi il fornitore ha una garanzia forte.

Quanto ai debiti vecchi verso un fornitore essenziale, l’art. 100 CCII consente, con autorizzazione del tribunale e a determinate condizioni, il pagamento di crediti anteriori per beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività. È uno strumento distinto dall’art. 97, ma spesso va valutato insieme: con alcuni contratti si chiede lo scioglimento, con altri si chiede di pagare il pregresso per preservarli.

La rassicurazione è fondata: il deposito, da solo, non fa saltare i contratti. Il limite è che la continuità va finanziata, e il piano deve dimostrare di poterlo fare.

“Se sciolgo un contratto, la controparte può farmi causa per tutto il danno?”

Può agire per far accertare l’indennizzo, ma il credito resta chirografario e anteriore: verrà pagato nella percentuale del concordato, non per intero.

L’indennizzo equivale al risarcimento del danno da inadempimento, quindi la controparte può chiedere tutto ciò che avrebbe potuto chiedere per un inadempimento: mancato guadagno, costi sostenuti, eventuali penali, nei limiti in cui siano dovute. Se non c’è accordo, la quantificazione si fa davanti al giudice ordinario competente, come ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 26568/2020.

La differenza decisiva sta nel modo in cui quel credito sarà pagato: come credito anteriore, in concorso con gli altri chirografari, con la percentuale e nei tempi previsti dal piano omologato. Non diventa prededucibile per il solo fatto che lo scioglimento è avvenuto dopo il deposito della domanda.

Il limite reale è che una causa sull’indennizzo può durare anni e, se l’importo accertato è superiore alla stima del piano, il fabbisogno concordatario cresce. Per questo conviene quantificare l’indennizzo con prudenza fin dall’istanza e, quando possibile, cercare un accordo con la controparte già durante la procedura.

“Se il giudice dice di no, cosa succede al mio concordato?”

Il contratto prosegue, e il piano deve reggere anche con quel contratto in vita.

Un rigetto non fa cadere automaticamente il concordato, ma può incidere seriamente sulla fattibilità del piano se quella era una delle leve su cui si contava per ridurre i costi. Le strade possibili sono tre: proporre reclamo contro il decreto del tribunale (se la decisione è intervenuta prima dell’apertura); ripresentare l’istanza con motivazioni e dati più solidi, considerato che la giurisprudenza ammette la reiterazione nel corso della procedura (Cass. n. 17520/2015); oppure modificare il piano tenendo conto del contratto che prosegue.

Il limite reale è il tempo: ogni settimana di prosecuzione genera costi prededucibili. Per questo l’istanza va costruita bene la prima volta, con i dati economici che dimostrano perché il contratto non è funzionale al piano.

“Quanto tempo ho davvero per decidere quali contratti tagliare?”

Meno di quanto si pensi: la finestra utile si apre con il deposito della domanda, ma ogni giorno che passa ha un costo.

Partiamo dai limiti legali. La sospensione chiesta nella fase con riserva non può andare oltre il termine che il tribunale ha concesso per depositare piano e proposta. Quella chiesta dopo il deposito del piano può durare al massimo fino a trenta giorni dal decreto di apertura, senza proroghe. Lo scioglimento, invece, si può chiedere solo insieme o dopo il piano, perché il giudice deve poter verificare che sia coerente con esso.

Poi c’è il limite economico, che è il più insidioso. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese fino alla notifica del provvedimento autorizzativo, le prestazioni ricevute generano crediti prededucibili, che vanno pagati per intero. In un concordato con riserva che dura alcuni mesi, un contratto oneroso lasciato correre può erodere una parte significativa della cassa disponibile per i creditori.

La conseguenza pratica è che la mappa dei contratti va fatta prima di depositare la domanda, non dopo. Chi arriva al deposito sapendo già quali rapporti vuole sospendere subito e quali sciogliere con il piano può notificare le istanze nei primi giorni e limitare al minimo i costi della procedura. Chi invece rimanda la decisione finisce spesso per pagare in prededuzione prestazioni di cui non aveva bisogno.

C’è anche una ragione strategica. La sospensione, che si può chiedere subito, consente di “fermare il cronometro” su un contratto mentre si valuta con calma se scioglierlo o rinegoziarlo. È una mossa utile quando i dati non sono ancora completi, ma va usata sapendo che ha una scadenza e che non si può rinnovare all’infinito.

Il limite reale è che i tempi del tribunale non dipendono dall’impresa: anche con un’istanza perfetta, tra notifica, memoria di opposizione, decisione e notifica del decreto passano in genere alcune settimane. Conviene metterle in conto fin dall’inizio nelle previsioni di cassa.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi reali: servono a capire come lavora la norma.

Simulazione 1 — Scioglimento di un leasing su un impianto produttivo.

Ipotesi: impresa manifatturiera che deposita domanda di concordato con piano e proposta il 14 gennaio 2026. Ha in leasing una linea di confezionamento non più utilizzata nel piano. Situazione del contratto alla data del deposito:

Voce Importo
Canoni scaduti e non pagati 18.730 €
Canoni a scadere (solo quota capitale) 96.415 €
Prezzo di riscatto finale 4.200 €
Spese di recupero, stima e conservazione 1.380 €
Totale da dedurre 120.725 €

L’istanza di scioglimento viene notificata alla società di leasing, la quale non si oppone; il giudice autorizza e l’impresa notifica il provvedimento.

  • Scenario A: il concedente ricolloca l’impianto a 137.900 €. Differenza: 137.900 − 120.725 = 17.175 € da versare all’impresa, che li destina ai creditori.
  • Scenario B: il bene viene ricollocato a 104.360 €. Differenza negativa: 120.725 − 104.360 = 16.365 € di credito anteriore del concedente, chirografario. Con una percentuale di soddisfazione dei chirografari del 23%, il concedente riceverà 3.763,95 €.

In entrambi gli scenari l’impresa smette di pagare i canoni futuri, e la sorte del bene determina se lo scioglimento genera un attivo o un passivo aggiuntivo.

Simulazione 2 — Scioglimento della locazione di un capannone non più necessario.

Ipotesi: canone mensile di 7.840 €, durata residua di 31 mesi. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 16 gennaio 2026; l’istanza è notificata al locatore il 9 febbraio 2026; il termine per la memoria scade il 16 febbraio; il decreto autorizzativo è del 2 marzo e l’impresa lo notifica il 5 marzo.

  • Crediti prededucibili (dal 16 gennaio al 5 marzo): 16/31 di gennaio (4.046,45 €) + febbraio intero (7.840 €) + 5/31 di marzo (1.264,52 €) = 13.150,97 €, da pagare per intero.
  • Indennizzo: le parti concordano che il locatore potrà riaffittare in circa sei mesi; danno pari a 6 canoni (47.040 €) più 2.315 € di spese di rilocazione = 49.355 €, credito anteriore chirografario. Al 23%: 11.351,65 €.
  • Confronto: se il contratto fosse proseguito, i 31 canoni residui (243.040 €) sarebbero stati in gran parte costi della procedura da pagare per intero.

L’esempio mostra perché la tempistica conta: ogni mese di ritardo nella notifica del provvedimento aggiunge 7.840 € di costi prededucibili.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Avrei potuto risolvere il problema di questo contratto prima di arrivare al concordato?”

Quasi sempre la risposta è sì, e conviene porsela prima di depositare la domanda. Lo scioglimento ex art. 97 è uno strumento efficace, ma ha un costo: un indennizzo che entra nel passivo, che dà voto alla controparte e che può diventare oggetto di una causa lunga. Senza contare che la controparte sciolta, se strategica, difficilmente tornerà a lavorare con l’impresa a condizioni favorevoli.

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, offre un’alternativa: l’esperto negoziatore facilita le trattative tra l’imprenditore e le controparti, comprese quelle dei contratti in corso, per trovare soluzioni concordate come la riduzione del canone, la restituzione anticipata del bene in leasing o la modifica della durata. In quella sede, inoltre, l’art. 10, comma 2, CCII prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto per effetto della pandemia da SARS-CoV-2 (perimetro, quest’ultimo, ormai ristretto).

La rinegoziazione consensuale ha due vantaggi: niente indennizzo da contenzioso e rapporto commerciale preservato. Non sempre è possibile, ma vale sempre la pena tentarla prima di ricorrere al giudice. E se non riesce, il lavoro fatto nelle trattative (dati, proposte, risposte della controparte) diventa materiale prezioso per motivare l’istanza di scioglimento nel concordato.

C’è poi un aspetto che riguarda il voto. Ogni contratto sciolto genera un credito indennitario che il giudice delegato quantifica ai fini delle maggioranze: la controparte entra così tra i votanti, con un peso proporzionale all’indennizzo stimato. Se si sciolgono molti contratti con lo stesso soggetto, o un unico contratto di grande valore, si può creare un creditore in grado di condizionare l’esito del voto in una classe. Anche per questo la scelta tra rinegoziare e sciogliere non è solo economica: incide sulla struttura stessa della proposta e sulla sua probabilità di essere approvata.


“Ma i giudici cosa dicono?”

La giurisprudenza di legittimità sull’art. 97 CCII è ancora in formazione: la gran parte delle pronunce riguarda il vecchio art. 169-bis della legge fallimentare, che il Codice della crisi ha ripreso nei suoi tratti essenziali. Le indichiamo segnalando quando si tratta di decisioni rese sulla vecchia disciplina.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2020, n. 26568 (su art. 169-bis l.fall.)
Principio: lo strumento presuppone che, alla data della domanda, il contratto non sia stato eseguito per intero da nessuna delle due parti; se il promissario acquirente ha pagato tutto il prezzo ed è nel possesso, lo scioglimento non è possibile.
Rilevanza: fissa il requisito della pendenza bilaterale, oggi riprodotto nell’art. 97, comma 1, CCII.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2020, n. 26568 — profilo dell’indennizzo
Principio: il credito indennitario della controparte è concorsuale, cioè anteriore al concordato, anche se lo scioglimento è chiesto dopo il ricorso; esistenza, misura e rango si accertano in un giudizio ordinario, mentre in procedura il credito può essere ammesso solo ai fini del voto.
Rilevanza: è la soluzione che il CCII ha codificato nei commi 10 e 11 dell’art. 97.

3. Cass. civ., Sez. I, sent. 23 novembre 2020, n. 26568 — profilo della buona fede
Principio: se il piano prevede lo scioglimento, il giudice deve controllare che l’impresa abbia eseguito il contratto con correttezza e buona fede, per evitare un uso abusivo del concordato in danno della controparte.
Rilevanza: offre alla controparte un argomento di opposizione ulteriore rispetto alla mera mancanza di funzionalità al piano.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2024, n. 17997 (su art. 169-bis l.fall.)
Principio: la richiesta di scioglimento non produce effetti da sola; serve un decreto che, sentita la controparte, autorizzi lo scioglimento. Per i preliminari, ai fini dell’omologa, lo scioglimento deve derivare da mutuo consenso scritto o da autorizzazione giudiziale; non basta la volontà unilaterale del debitore.
Rilevanza: conferma che il recesso “di fatto” non funziona e che i contratti a forma scritta richiedono un percorso formale.

5. Cass. civ., Sez. I, sent. 3 settembre 2015, n. 17520 (su art. 169-bis l.fall.)
Principio: il provvedimento che revoca la sospensione di contratti bancari e di leasing concessa in un concordato con riserva non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; questi provvedimenti possono essere chiesti prima e dopo l’ammissione e reiterati, e non hanno efficacia di giudicato.
Rilevanza: spiega perché un rigetto non è definitivo e perché l’istanza può essere riproposta con argomenti migliori.

6. Cass. civ., n. 18019/2024
Principio: si occupa delle modalità con cui far valere la nullità o l’inefficacia del provvedimento che autorizza sospensione o scioglimento dei contratti in corso nel concordato, che va contestato in un ordinario giudizio di cognizione e non con impugnazione straordinaria.
Rilevanza: indica alla controparte la via processuale corretta per contestare un’autorizzazione ritenuta illegittima.

7. Cass. civ., 12 giugno 2025, n. 15713
Principio: torna sugli effetti dello scioglimento dei contratti in corso autorizzato dopo l’ammissione dell’impresa contraente al concordato preventivo.
Rilevanza: conferma l’attualità del tema e l’attenzione della Corte agli effetti concreti dello scioglimento sul rapporto con la controparte.

Accanto alle pronunce, vanno tenuti presenti i punti fermi fissati dalla legge, che hanno superato vari contrasti interpretativi del passato:

Questione Soluzione dell’art. 97 CCII
Forma della richiesta Istanza autonoma con prova della previa notifica (co. 1)
Scioglimento in fase di riserva Non ammesso: solo con piano e proposta (co. 2)
Difesa della controparte Memoria entro 7 giorni (co. 4)
Decorrenza degli effetti Dalla notifica del provvedimento (co. 6)
Rango dell’indennizzo Chirografario anteriore (co. 11)
Clausola arbitrale Sopravvive allo scioglimento (co. 8)
Anticipazioni bancarie Riscossione = prestazione principale (co. 14)

E voi, concretamente, cosa fate?

Quando un’impresa ci chiede se e come sciogliere o sospendere i propri contratti nel concordato, il lavoro si articola così:

  1. Censiamo tutti i contratti in corso e per ciascuno ricostruiamo prestazioni eseguite e da eseguire, per verificare la pendenza bilaterale richiesta dall’art. 97.
  2. Verifichiamo le esclusioni di legge: rapporti di lavoro, preliminari trascritti su abitazioni principali, finanziamenti destinati a uno specifico affare, locazioni in cui l’impresa è locatrice.
  3. Misuriamo con i commercialisti dello staff l’impatto economico della prosecuzione, della sospensione e dello scioglimento di ogni contratto sui flussi del piano.
  4. Quantifichiamo l’indennizzo con criteri difendibili, da inserire nell’istanza e nel piano.
  5. Redigiamo l’istanza autonoma e ne curiamo la previa notifica alla controparte, allegando la prova come richiesto dalla legge.
  6. Gestiamo la fase di opposizione, replicando alla memoria della controparte anche sui profili di correttezza e buona fede.
  7. Notifichiamo tempestivamente il provvedimento autorizzativo, per bloccare la maturazione di nuovi crediti prededucibili.
  8. Analizziamo le clausole dei contratti bancari di anticipazione e mandato all’incasso, per stimare le somme che la banca potrà trattenere.
  9. Valutiamo l’alternativa negoziale prima del concordato, conducendo le trattative con le controparti dei contratti più onerosi.
  10. Seguiamo il contenzioso sull’indennizzo davanti al giudice ordinario, quando l’accordo non si raggiunge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica decisiva è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il percorso di composizione negoziata consente di capire quando un contratto può essere rinegoziato e quando, invece, va sciolto nel concordato. È la stessa logica che l’art. 97 chiede al giudice di verificare: se quel rapporto è coerente con il piano o lo ostacola.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea: chi imposta l’istanza di scioglimento segue anche il contenzioso che ne può derivare. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché ogni scelta su un contratto ha un effetto immediato sui numeri del piano.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte. Primo: nel concordato i contratti proseguono, e sospenderli o scioglierli richiede sempre un’istanza motivata e un provvedimento del giudice; la volontà unilaterale non basta. Secondo: l’indennizzo dovuto alla controparte è un credito chirografario anteriore, ma i crediti maturati tra la pubblicazione della domanda e la notifica del provvedimento sono prededucibili: la tempestività vale denaro. Terzo: prima di sciogliere, conviene chiedersi se il contratto poteva essere rinegoziato, perché un accordo evita indennizzi contestati e preserva i rapporti.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con un titolo preciso: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 lavora proprio sul confine tra rinegoziare e sciogliere i contratti di un’impresa in difficoltà. Questa competenza, unita al lavoro congiunto di avvocati e commercialisti, consente di valutare ogni contratto con riguardo all’effetto che ha sul piano, e non soltanto sotto il profilo processuale.

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