Cos’è il riparto parziale e quando viene eseguito, e soprattutto: conviene al creditore incassare subito una quota, attendere il riparto finale oppure prestare una garanzia per sbloccare le somme accantonate? La domanda arriva quasi sempre da chi ha un credito verso un’impresa in liquidazione giudiziale e vede passare i mesi senza ricevere nulla, oppure da chi riceve dal curatore una comunicazione con un “prospetto delle somme disponibili” e un “progetto di ripartizione” e non sa se quel documento va accettato, contestato o semplicemente atteso. Non esiste una risposta valida per tutti i creditori, ed è proprio questo il punto: la stessa ripartizione parziale può essere un’occasione da cogliere per chi ha un credito definitivamente ammesso e una fonte di rischio per chi ha un credito ancora contestato.
Il riparto parziale è la distribuzione anticipata di una parte dell’attivo già realizzato, eseguita prima che la liquidazione sia conclusa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) ne fissa la cadenza, il tetto massimo e gli accantonamenti obbligatori, e offre al creditore con posizione ancora incerta una via alternativa all’attesa: la fideiussione a garanzia della restituzione. Il procedimento di riparto nel suo complesso (formazione del progetto, ordine dei pagamenti, graduazione dei privilegi) merita una trattazione autonoma; qui il fuoco è solo sui riparti parziali e sul loro rapporto con quello finale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: chi interviene nella composizione negoziata conosce dall’interno l’alternativa che si apre quando la crisi non viene risolta, cioè la liquidazione giudiziale con i suoi tempi di distribuzione. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di fiduciario di un OCC, che porta a misurarsi direttamente con la distribuzione dell’attivo ai creditori nelle procedure liquidatorie minori, dove le stesse logiche di accantonamento e prudenza si ripropongono in scala ridotta.
📩 Hai ricevuto un progetto di riparto parziale o temi che il tuo credito venga accantonato? Contatta subito lo Studio: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano in fondo a questa pagina.
Il quadro di partenza: che cosa si distribuisce, quando e con quali limiti
Prima di pesare le alternative occorre fissare i pochi concetti che le accomunano. Il riparto parziale nasce da una scelta del legislatore: non far attendere ai creditori la fine di una liquidazione che può durare anni, ma distribuire periodicamente ciò che è già stato incassato, trattenendo una riserva per gli imprevisti.
La cadenza quadrimestrale
L’art. 220, comma 1, CCII stabilisce che ogni quattro mesi a decorrere dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 204, comma 4), o nel diverso termine fissato dal giudice delegato, il curatore trasmette a tutti i creditori un prospetto delle somme disponibili. Il prospetto va inviato anche ai creditori coinvolti nei giudizi di impugnazione dello stato passivo (art. 206). Se il passivo accertato consente una ripartizione “apprezzabile”, il curatore allega al prospetto un progetto di ripartizione delle somme disponibili, al netto di quelle che la procedura deve riservarsi.
Il dato va soppesato con attenzione: la legge non impone un riparto ogni quattro mesi, impone un resoconto ogni quattro mesi, accompagnato da un progetto solo quando l’attivo lo giustifica. L’aggettivo “apprezzabile” lascia al curatore un margine di valutazione: una somma di poche migliaia di euro da dividere tra centinaia di creditori chirografari può non giustificare i costi e le formalità di un riparto. A fronte di questo margine, il comma 6 dello stesso articolo prevede però una sanzione precisa: se vi sono somme disponibili e il curatore non rispetta l’obbligo di comunicazione, il suo comportamento costituisce giusta causa di revoca.
Nel progetto rientrano anche i crediti che non sono soggetti al divieto di azioni esecutive e cautelari previsto dall’art. 150 CCII: la ripartizione, in altri termini, fotografa l’intera platea dei creditori che hanno titolo a concorrere sull’attivo realizzato.
Il tetto dell’ottanta per cento
L’art. 227, comma 1, CCII stabilisce che le ripartizioni parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire. Il restante venti per cento resta nelle casse della procedura come riserva. La logica è prudenziale: finché la liquidazione non è chiusa possono emergere spese impreviste, crediti prededucibili sopravvenuti, esiti di giudizi pendenti che modificano la platea dei creditori.
Il comma 2 aggiunge che vanno trattenute anche le somme necessarie per le spese future, per il compenso del curatore e per ogni altro debito prededucibile. Se il venti per cento non basta a coprire queste voci, la quota distribuibile scende al di sotto dell’ottanta per cento. Il tetto, quindi, è un massimo e non una garanzia: il creditore non ha diritto a ricevere l’ottanta per cento, ha diritto a che non gli venga distribuito più dell’ottanta per cento finché la procedura è aperta.
Gli accantonamenti obbligatori
Sempre l’art. 227, comma 1, elenca le quote che devono essere trattenute e depositate secondo le modalità indicate dal giudice delegato, perché spettanti a creditori la cui posizione non è ancora definitiva:
- lettera a): i creditori ammessi con riserva;
- lettera b): soppressa dall’art. 37 del D.Lgs. 136/2024 (riguardava i creditori opponenti a favore dei quali erano state disposte misure cautelari);
- lettera c): i creditori opponenti la cui domanda è stata accolta con decisione non ancora passata in giudicato;
- lettera d): i creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione o di revocazione.
Il comma 3 impone infine di trattenere e depositare le somme che la procedura ha ricevuto in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi non ancora definitivi: se il curatore ha incassato, ad esempio, l’importo di una condanna di primo grado in un’azione revocatoria, quella somma non può essere distribuita come se fosse acquisita in via definitiva, perché potrebbe dover essere restituita.
Il reclamo e l’esecutività del progetto
Ricevuto il progetto, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 220, comma 3, con rinvio all’art. 133). Decorso il termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore corredata dal progetto e dalla prova della trasmissione, lo dichiara esecutivo (comma 4). Se vi sono reclami, il progetto viene comunque dichiarato esecutivo, ma con l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione (comma 5).
Perché il riparto parziale non coincide con un “acconto” qualsiasi
Una precisazione aiuta a evitare equivoci frequenti. Il riparto parziale non è un acconto discrezionale che il curatore concede a chi lo sollecita: è un atto della procedura, formato secondo regole fisse e reso esecutivo dal giudice delegato, che riguarda contemporaneamente tutti i creditori concorrenti. Nessun creditore può ottenere un pagamento “fuori riparto” in ragione della propria urgenza, della propria dimensione o dei rapporti con il debitore: la parità di trattamento all’interno di ciascun grado è il principio che governa l’intera distribuzione.
Da qui discende una conseguenza pratica che va soppesata. Il creditore che ritiene di avere diritto a un trattamento diverso, perché vanta un privilegio non riconosciuto o una collocazione più favorevole, non può ottenerlo con una richiesta informale al curatore: deve far valere la propria posizione nelle sedi previste, cioè nello stato passivo e, per i soli profili di graduazione e collocazione, con il reclamo contro il progetto. Il riparto parziale, in questo senso, è un punto di verifica: è il momento in cui le scelte compiute nella fase di accertamento del passivo producono effetti economici visibili.
Le somme riservate alla procedura
Il prospetto quadrimestrale deve indicare le somme disponibili e il progetto deve ripartirle al netto di quelle riservate alla procedura. Le riserve rispondono a esigenze diverse: la copertura delle spese della liquidazione ancora da sostenere (custodia dei beni, pubblicità delle vendite, perizie, imposte), il compenso del curatore e degli altri organi, i debiti prededucibili maturati o prevedibili. Il comma 2 dell’art. 227 lascia spazio a una stima, che però deve essere ragionevole e motivata: una trattenuta sovradimensionata comprime la quota distribuibile a danno di tutti i creditori, una trattenuta insufficiente espone la procedura al rischio di non poter pagare spese che hanno precedenza.
L’elemento dirimente, per il creditore che legge il prospetto, è la coerenza tra la trattenuta e lo stato della liquidazione. In una procedura che ha già venduto il patrimonio principale e deve solo chiudere alcune posizioni, trattenute elevate per spese future richiedono una spiegazione; in una procedura con contenziosi ancora aperti e beni da vendere, le stesse trattenute possono essere pienamente giustificate.
Un cenno alle procedure minori
Le logiche descritte non sono esclusive della liquidazione giudiziale. Anche nelle procedure liquidatorie riservate ai debitori non fallibili e ai consumatori, nelle quali il liquidatore è nominato dal tribunale e opera spesso in raccordo con l’Organismo di composizione della crisi, la distribuzione dell’attivo avviene per gradi e richiede scelte prudenziali sulle somme da trattenere e sui crediti contestati. Le regole di dettaglio sono proprie di ciascuna procedura e vanno verificate caso per caso; l’impostazione di fondo, però, resta la stessa: distribuire ciò che è certo, accantonare ciò che non lo è ancora.
Su questo impianto si innestano le tre strade che un creditore si trova concretamente davanti quando arriva un riparto parziale: incassare subito la propria quota, subire l’accantonamento e attendere, oppure sbloccare le somme accantonate prestando una fideiussione. Non sono scelte sempre libere: dipendono dalla posizione del credito nello stato passivo. Ma dove un margine di scelta esiste, va esercitato con consapevolezza.
Opzione 1 — Incassare subito la quota del riparto parziale
In cosa consiste
È la strada “naturale” per il creditore il cui credito è stato ammesso in via definitiva allo stato passivo, senza riserve e senza giudizi di impugnazione pendenti che lo riguardino. Il curatore lo inserisce nel progetto con la quota spettante secondo l’ordine delle cause di prelazione; se nessuno reclama entro quindici giorni, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto e il pagamento segue.
La base normativa è nel combinato degli artt. 220 e 227 CCII: la quota sarà calcolata sulla somma distribuibile (al massimo l’ottanta per cento delle disponibilità, al netto delle trattenute per prededuzioni e spese future) e in proporzione al credito, all’interno del grado di appartenenza.
Quando ha senso: tre scenari
- Il creditore privilegiato pienamente capiente. Un lavoratore dipendente con credito retributivo privilegiato, ammesso senza riserve, collocato in un grado che l’attivo copre per intero: il riparto parziale gli consente di essere pagato integralmente molto prima della chiusura.
- Il fornitore chirografario con credito non contestato. Riceverà una percentuale, spesso modesta, ma ogni riparto parziale riduce il tempo di esposizione finanziaria e consente, ad esempio, di documentare la perdita parziale ai fini contabili con dati certi.
- Il creditore che non ha interesse a contestare la graduazione. Se il progetto colloca correttamente il credito e non vi sono errori nel calcolo, il reclamo non porterebbe alcun beneficio e rallenterebbe soltanto l’esecutività.
Come si esegue in sintesi
Il creditore non deve compiere atti particolari: riceve la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione, verifica il progetto, lascia decorrere il termine e attende il pagamento. È tuttavia prudente verificare tre elementi: che la quota sia calcolata sull’importo e nel grado riconosciuti nello stato passivo; che le trattenute per spese future non appaiano sproporzionate; che il prospetto includa tutte le somme effettivamente incassate dalla procedura.
Vantaggi
Il vantaggio principale è il tempo. Una liquidazione giudiziale che deve vendere immobili, recuperare crediti e definire azioni revocatorie può impiegare anni: il riparto parziale anticipa una parte significativa della soddisfazione. Il denaro ricevuto con un riparto parziale esecutivo è, di regola, acquisito in via definitiva, salvo le ipotesi di restituzione che il Codice disciplina per le somme riscosse indebitamente.
Un secondo vantaggio, meno evidente, è la trasparenza: ogni prospetto quadrimestrale consente al creditore di monitorare l’andamento della liquidazione, gli incassi e le spese, e di accorgersi per tempo di anomalie.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è che il creditore che non reclama accetta la graduazione e la collocazione proposte. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare è costante nel ritenere che in sede di riparto si discuta di graduazione e collocazione dei crediti, non della loro esistenza o del loro ammontare, che restano coperti dallo stato passivo non impugnato (Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2009, n. 18105; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010, n. 393, entrambe rese sulla legge fallimentare). Chi ha dimenticato di far valere interessi o rivalutazione in sede di accertamento del passivo non potrà recuperarli contestando il riparto.
Un altro limite è strutturale: la quota parziale non è la quota definitiva. Il creditore chirografario che incassa il dieci per cento nel primo riparto non sa ancora se a fine procedura arriverà al quindici o al trenta per cento; la sua percentuale finale dipenderà da ciò che accade dopo.
Pronunce a supporto
Oltre alle due decisioni appena richiamate, va ricordato che il provvedimento del giudice che rende esecutivo il riparto, nella parte in cui non decide una contestazione sulla collocazione dei crediti, è stato qualificato come atto di giurisdizione esecutiva privo di effetti traslativi (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1990, n. 5766, sulla legge fallimentare): una natura che spiega perché, in assenza di reclamo, il progetto diventi esecutivo quasi automaticamente.
Quando invece il reclamo c’è, le Sezioni Unite hanno chiarito che il decreto del tribunale che, decidendo sul reclamo, rende esecutivo un piano di riparto parziale è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (art. 111, settimo comma, Cost.), perché decide in modo definitivo sul diritto del creditore a partecipare al riparto e sugli accantonamenti; nella stessa decisione la Corte ha ribadito che i riparti eseguiti non possono essere rimessi in discussione, salvo l’ipotesi di revocazione prevista dall’art. 114 l. fall., riprodotta dall’art. 229 CCII (Cass. civ., sez. un., 26 settembre 2019, n. 24068, sulla legge fallimentare). Per chi incassa, è la conferma che il pagamento ricevuto con un riparto parziale esecutivo è, di regola, stabile.
Profilo ideale: creditore ammesso in via definitiva, senza riserve né giudizi pendenti, che ha verificato la correttezza del grado e dell’importo indicati nel progetto.
Opzione 2 — Subire l’accantonamento e attendere
In cosa consiste
Per alcune categorie di creditori l’incasso immediato non è una scelta disponibile: la legge impone che la loro quota sia trattenuta. È il caso dei creditori ammessi con riserva, degli opponenti vittoriosi con decisione non definitiva, dei creditori nei cui confronti pende un giudizio di impugnazione o di revocazione (art. 227, comma 1, lett. a, c, d). A questi si aggiungono i creditori il cui credito è oggetto di un reclamo contro il progetto di riparto (art. 220, comma 5).
L’accantonamento non è una perdita: la quota viene calcolata come se il credito fosse definitivo, poi trattenuta e depositata secondo le modalità indicate dal giudice delegato. Quando l’incertezza si scioglie, la somma viene attribuita al creditore oppure liberata a favore degli altri.
Lo scioglimento della riserva
Per i crediti ammessi con riserva il meccanismo di uscita è descritto dall’art. 228 CCII: quando si verifica l’evento che aveva giustificato la riserva, il giudice delegato, su istanza del curatore o della parte interessata, modifica lo stato passivo con decreto, disponendo che la domanda si intende accolta definitivamente. Da quel momento la quota accantonata può essere svincolata.
La Corte di cassazione ha chiarito un’ipotesi tipica di riserva: quando il creditore ha ottenuto una sentenza di condanna non ancora definitiva contro un soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale, la sentenza è opponibile alla procedura e il credito va ammesso con riserva, mentre il giudizio di impugnazione prosegue con il curatore o il commissario (Cass. civ., sez. lav., ord. 22 settembre 2023, n. 27163). La pronuncia riguarda una liquidazione coatta amministrativa, ma la Corte ha espressamente affermato che il principio vale anche nel sistema del Codice, perché gli artt. 204, 227, 310 e 312 contengono disposizioni analoghe a quelle della legge fallimentare.
Quando ha senso: tre scenari
- Il credito è solido ma formalmente non definitivo. Il creditore ha vinto l’opposizione allo stato passivo in tribunale, il curatore ha proposto ricorso per cassazione con scarse possibilità di accoglimento: attendere costa solo tempo, e non espone a obblighi di restituzione.
- Il creditore non dispone di una garanzia bancaria o assicurativa a costi sostenibili. La fideiussione richiesta dalla legge (autonoma, irrevocabile, a prima richiesta) non è un documento che tutti i creditori possono ottenere facilmente.
- L’importo accantonato è modesto. Se la quota trattenuta è di poche centinaia o poche migliaia di euro, gli oneri e gli adempimenti per sbloccarla possono superare il beneficio finanziario dell’anticipo.
Come si esegue in sintesi
Il creditore non deve fare nulla per subire l’accantonamento; deve invece attivarsi per farlo cessare. Nel caso di riserva, chiedendo al giudice delegato lo scioglimento con l’istanza prevista dall’art. 228; nel caso di giudizio di impugnazione, seguendo il processo fino alla decisione definitiva; nel caso di reclamo contro il progetto, attendendo il provvedimento che, a norma dell’art. 220, comma 5, stabilisce la destinazione delle somme accantonate.
Vantaggi
Il pregio principale è la sicurezza: la somma accantonata resta vincolata a favore del creditore, che non rischia di doverla restituire se l’esito del giudizio fosse sfavorevole, semplicemente perché non l’ha ancora ricevuta. Non vi sono oneri di garanzia né interessi da corrispondere.
Va soppesato anche un aspetto di tutela: l’accantonamento impedisce che, nell’attesa della definizione, la quota spettante venga distribuita ad altri creditori. Il creditore con riserva conserva così il suo posto nel concorso.
Rischi e svantaggi
A fronte di questa sicurezza, il prezzo è il tempo. Un giudizio di impugnazione dello stato passivo che arriva in Cassazione può richiedere anni; nel frattempo il denaro resta fermo. Il creditore, inoltre, non sempre ha diritto a un accantonamento specifico. La Cassazione, decidendo sotto la legge fallimentare, ha affermato che le ipotesi di accantonamento previste dalla legge sono tassative e che il creditore non ammesso al passivo non può pretendere un accantonamento dedicato nel riparto parziale: può solo presentare osservazioni e beneficiare dell’eventuale accantonamento generico che il giudice delegato disponga per prudenza (Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2004, n. 9901). La pronuncia ha escluso anche profili di illegittimità costituzionale, sottolineando la diversa posizione di chi è ammesso e di chi non lo è. La linea è stata confermata di recente: la Cassazione ha affermato che il giudice del reclamo non può disporre accantonamenti per crediti non ammessi al passivo e che la scelta dell’organo della procedura di accantonare somme oltre la soglia minima prevista dall’art. 113, comma 2, l. fall. è sindacabile solo entro limiti ristretti (Cass. civ., ord. 3 ottobre 2025, n. 26655, resa in una procedura di amministrazione straordinaria).
Non ogni posizione incerta, inoltre, dà titolo all’ammissione con riserva e quindi all’accantonamento. Il fideiussore del debitore che non è ancora stato escusso e non ha ancora pagato non può essere ammesso con riserva per il futuro regresso, perché il suo diritto, anche in surrogazione al creditore garantito, nasce solo con il pagamento (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964, sulla legge fallimentare).
Per chi è rimasto fuori dallo stato passivo e non ha ancora un titolo per rientrarvi, quindi, l’attesa può non bastare: il rischio è vedere distribuito l’attivo prima di aver ottenuto l’ammissione. Il Codice, del resto, prevede che i creditori ammessi tardivamente concorrano soltanto ai riparti successivi alla loro ammissione, salve le eccezioni previste dalla disciplina sulle domande tardive.
Pronunce a supporto
Le decisioni chiave per questa opzione sono Cass. n. 27163/2023 (ammissione con riserva del credito accertato con sentenza non definitiva) e Cass. n. 9901/2004 (tassatività degli accantonamenti e posizione del creditore non ammesso).
Profilo ideale: creditore con credito ammesso con riserva o oggetto di giudizio, che ha buone probabilità di vittoria ma non dispone di garanzie a costi ragionevoli, oppure per il quale l’importo accantonato è contenuto.
Opzione 3 — Sbloccare le somme prestando una fideiussione
In cosa consiste
È lo strumento meno conosciuto e, per certi creditori, il più interessante. L’art. 220, comma 2, CCII prevede che, quando sono pendenti giudizi di impugnazione dello stato passivo, il progetto di riparto indichi, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili e quelle ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata a garanzia della restituzione delle somme che risultassero ripartite in eccesso. La garanzia deve coprire anche gli interessi, calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, dal momento del pagamento fino a quello della restituzione.
La stessa disciplina si applica, secondo il medesimo comma, ai creditori il cui credito accantonato risulti in tutto o in parte insussistente o sia oggetto di controversia. Il comma 5 aggiunge che, quando un reclamo contro il progetto comporterebbe l’accantonamento, l’accantonamento non viene effettuato se è presentata una fideiussione idonea a garantire la restituzione delle somme eventualmente non dovute, con gli interessi.
Quando ha senso: tre scenari
- L’importo accantonato è elevato e i tempi del giudizio lunghi. Un creditore con una quota di decine di migliaia di euro bloccata per un giudizio che durerà ancora due o tre anni può avere un interesse finanziario concreto a disporne subito.
- Il creditore ha accesso a una garanzia a condizioni sostenibili. Imprese con buoni rapporti bancari o con linee di firma già in essere possono ottenere la fideiussione più facilmente.
- Il creditore è ragionevolmente fiducioso dell’esito. La fideiussione sposta sul creditore il rischio della restituzione: chi teme di perdere il giudizio sta, di fatto, anticipando un debito futuro.
Come si esegue in sintesi
Il creditore deve procurarsi una fideiussione con le caratteristiche indicate dalla legge (autonoma, quindi sganciata dalle eccezioni del rapporto principale; irrevocabile; escutibile a prima richiesta del curatore) per l’importo della quota e degli interessi stimati. La garanzia viene consegnata al curatore, che ne verifica l’idoneità; la somma viene quindi pagata anziché accantonata. Se l’esito del giudizio è favorevole, la garanzia si estingue; se è sfavorevole, il creditore restituisce la somma e gli interessi oppure il curatore escute la fideiussione.
Il contenuto della garanzia: i tre requisiti
La legge non si accontenta di una garanzia qualsiasi, e i tre aggettivi utilizzati dall’art. 220 hanno ciascuno un peso preciso.
- Autonoma: il garante non può opporre al curatore le eccezioni relative al rapporto tra il creditore e la procedura; deve pagare quando richiesto, salvo il successivo regolamento dei rapporti con il creditore garantito.
- Irrevocabile: il garante non può ritirare la garanzia unilateralmente durante la pendenza del giudizio; la copertura deve durare finché permane il rischio di restituzione.
- A prima richiesta: il curatore può escutere la garanzia con una semplice domanda, senza dover prima agire contro il creditore o dimostrare in giudizio l’inadempimento dell’obbligo di restituzione.
A ciò si aggiunge l’oggetto della garanzia: non soltanto la somma ripartita, ma anche gli interessi al tasso delle principali operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea, che decorrono dal pagamento fino alla restituzione. Poiché quel tasso varia nel tempo e la durata del giudizio è incerta, l’importo garantito va stimato con un margine prudenziale. Una garanzia che copre solo il capitale, o che è revocabile, o che subordina il pagamento a condizioni, non risponde al modello legale e può essere legittimamente ritenuta non idonea dal curatore o dal giudice delegato.
Fideiussione e reclamo: due situazioni diverse
Va soppesata anche la differenza tra le due ipotesi in cui la fideiussione entra in gioco. Nella prima (art. 220, comma 2), la pendenza di un giudizio di impugnazione dello stato passivo induce il curatore a indicare già nel progetto le somme distribuibili solo dietro garanzia. Nella seconda (art. 220, comma 5), è un reclamo contro il progetto a provocare l’accantonamento, e la fideiussione consente di evitarlo. Nel primo caso l’incertezza riguarda l’esistenza o l’entità del credito, accertate nel giudizio di impugnazione; nel secondo riguarda in genere la graduazione o la collocazione, che il giudice delegato decide sul reclamo. In entrambi i casi, il provvedimento che definisce la controversia stabilisce dove debbano andare le somme.
Vantaggi
Il vantaggio è evidente: disporre subito del denaro che altrimenti resterebbe fermo per tutta la durata del contenzioso. Per un’impresa creditrice che a sua volta attraversa una fase di tensione finanziaria, l’anticipo può fare una differenza significativa.
C’è anche un vantaggio di sistema: la procedura non deve custodire somme per anni, e i creditori in controversia vengono trattati in modo più vicino a quelli definitivamente ammessi.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Anzitutto, la fideiussione ha un costo per chi la chiede, e i requisiti di autonomia e prima richiesta la rendono una garanzia “forte”, che non tutti gli istituti rilasciano per qualunque cliente. In secondo luogo, il rischio di restituzione è reale: se il giudizio si conclude negativamente, il creditore deve rendere la somma con gli interessi al tasso BCE, e il garante, una volta escusso, si rivarrà su di lui. Chi ha già speso il denaro incassato può trovarsi in difficoltà.
L’elemento dirimente è quindi la stima realistica dell’esito del giudizio: la fideiussione è una scommessa sulla solidità del proprio credito, non una formalità.
Pronunce a supporto
Sull’istituto specifico della fideiussione nel riparto parziale previsto dal Codice non sono state reperite, nel corso della ricerca svolta per questo articolo, pronunce di legittimità con estremi verificabili. La disciplina va quindi letta alla luce del testo dell’art. 220, commi 2 e 5, e dei principi generali sugli accantonamenti affermati dalla giurisprudenza richiamata per l’opzione precedente.
Profilo ideale: creditore con quota accantonata rilevante, accesso a una garanzia bancaria o assicurativa a condizioni sostenibili e prognosi favorevole sul giudizio pendente.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade vanno ora misurate sugli stessi numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: i dati sono di fantasia, scelti solo per rendere visibile il funzionamento delle regole degli artt. 220 e 227 CCII.
Dati di partenza comuni
- Decreto che rende esecutivo lo stato passivo: 14 gennaio 2026. Le scadenze quadrimestrali per il prospetto cadono quindi il 14 maggio 2026, il 14 settembre 2026 e il 14 gennaio 2027.
- Somme disponibili al primo prospetto (maggio 2026): 412.380 €.
- Trattenute per spese future, compenso del curatore e prededuzioni stimate: 61.470 €.
- Crediti privilegiati di lavoro, ammessi senza riserve: 118.640 €.
- Crediti chirografari complessivi: 1.264.900 €, così composti: 1.131.450 € ammessi in via definitiva; 47.300 € (creditore B) ammessi con riserva; 86.150 € (creditore C) riconosciuti con decisione di accoglimento dell’opposizione non ancora passata in giudicato, perché il curatore ha proposto ricorso per cassazione.
Simulazione 1 — Il calcolo del riparto parziale e l’incasso immediato
Ipotesi: il curatore comunica il progetto il 22 maggio 2026. Il tetto dell’ottanta per cento è pari a 412.380 × 0,80 = 329.904 €. Il venti per cento residuo (82.476 €) è sufficiente a coprire le trattenute di 61.470 €, quindi la quota distribuibile non si riduce sotto il tetto.
Dai 329.904 € si pagano per intero i privilegiati di lavoro (118.640 €). Restano 211.264 € per i chirografari, pari al 16,70% dei crediti chirografari complessivi (211.264 / 1.264.900).
| Creditore | Credito | Quota 16,70% | Destino |
|---|---|---|---|
| Chirografari definitivi | 1.131.450 € | 188.975,14 € | Pagati |
| B (con riserva) | 47.300 € | 7.900,06 € | Accantonati |
| C (opposizione accolta, non definitiva) | 86.150 € | 14.388,80 € | Accantonati o pagabili con fideiussione |
Se nessun creditore reclama, il termine di quindici giorni scade il 6 giugno 2026 (computato dalla ricezione del 22 maggio); il curatore chiede l’esecutività e il giudice delegato la dichiara. I chirografari definitivi (opzione 1) incassano 188.975,14 € complessivi. Un fornitore con un credito di 23.740 € riceve 3.965,06 €.
Simulazione 2 — Accantonamento contro fideiussione per il creditore C
Stessi dati. Il creditore C ha una quota di 14.388,80 € che, in base all’art. 227, comma 1, lett. c, deve essere trattenuta.
- Con l’opzione 2 (attesa): la somma resta depositata. Se la Cassazione rigetta il ricorso del curatore, C riceve i 14.388,80 € quando la decisione diventa definitiva, insieme alle quote dei riparti successivi. Se invece la Cassazione accoglie il ricorso e il credito viene escluso, la quota accantonata viene liberata e redistribuita agli altri chirografari: C non deve restituire nulla, semplicemente non riceve nulla.
- Con l’opzione 3 (fideiussione): C consegna al curatore una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per 14.388,80 € più gli interessi. Incassa subito. Supponiamo che la Cassazione accolga il ricorso del curatore dopo 412 giorni: C deve restituire 14.388,80 € più gli interessi al tasso BCE delle operazioni di rifinanziamento principali. Ipotizzando, solo a fini di calcolo, un tasso medio del 2,15% annuo, gli interessi ammontano a circa 349,19 € (14.388,80 × 2,15% × 412/365). Se C non paga, il curatore escute la garanzia.
Il confronto mostra il cuore della scelta: l’opzione 3 trasforma un’attesa senza rischi in un anticipo con rischio di restituzione. Conviene se C ha bisogno di liquidità ed è fiducioso dell’esito; non conviene se la prognosi sul ricorso è incerta.
Simulazione 3 — Il confronto con il riparto finale
Ipotesi: nel corso del 2027 la procedura incassa ulteriori 96.230 € (vendita di un immobile residuo); le spese effettive, il compenso del curatore e le prededuzioni ammontano a 52.890 €, meno di quanto prudenzialmente trattenuto. La disponibilità per il riparto finale è quindi 82.476 + 96.230 − 52.890 = 125.816 €.
Scenario A — riserva di B sciolta positivamente, credito di C confermato. I 125.816 € vengono distribuiti ai chirografari in proporzione, con una percentuale aggiuntiva del 9,95%; la percentuale complessiva sale al 26,65%. B e C ricevono le quote accantonate e quelle del riparto finale (B: 7.900,06 + 4.704,80 = 12.604,86 €; C: 14.388,80 + 8.569,10 = 22.957,90 €).
Scenario B — riserva di B sciolta positivamente, credito di C escluso. Le somme complessivamente destinate ai chirografari (211.264 + 125.816 = 337.080 €) si dividono ora tra 1.178.750 € di crediti: la percentuale finale sale al 28,60%. I chirografari definitivi ricevono a saldo ulteriori 134.578,77 €; B, che aveva 7.900,06 € accantonati, riceve in totale 13.526,09 €. Se C avesse prestato la fideiussione, la restituzione dei 14.388,80 € e degli interessi confluirebbe proprio in questo riparto.
Il confronto rende visibile un dato che spesso sfugge: la percentuale del riparto parziale non è mai la percentuale finale. Il riparto finale riassorbe le riserve non utilizzate, le somme accantonate liberate e le restituzioni, ridistribuendole secondo le stesse regole di concorso.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a fianco le tre opzioni e, come termine di paragone, il riparto finale. I costi indicati sono solo quelli legati alla procedura o alla garanzia, non a prestazioni professionali. Va ricordato che non sempre le opzioni sono alternative per lo stesso creditore: l’opzione 1 presuppone un credito definitivo, le opzioni 2 e 3 riguardano crediti con riserva, contestati o sub iudice.
| Criterio | Opzione 1 — Incasso immediato | Opzione 2 — Accantonamento | Opzione 3 — Fideiussione | Riparto finale |
|---|---|---|---|---|
| Presupposto | Credito ammesso in via definitiva | Riserva, opposizione accolta non definitiva, impugnazione o revocazione pendente, reclamo | Giudizio pendente o credito accantonato in controversia | Chiusura della liquidazione |
| Tempi | Quindici giorni per i reclami, poi esecutività e pagamento | Fino allo scioglimento della riserva o alla decisione definitiva | Tempo necessario per ottenere la garanzia | Al termine delle operazioni di liquidazione |
| Complessità | Bassa: verifica del progetto | Bassa per l’attesa, media per chiedere lo scioglimento della riserva | Media-alta: garanzia autonoma, irrevocabile, a prima richiesta | Media: verifica del conto e delle somme liberate |
| Rischi in caso di esito negativo | Nessuno, salvo restituzione di somme indebite | Nessuna restituzione: la quota non viene attribuita | Restituzione della somma più interessi al tasso BCE; escussione della garanzia | Definitività della distribuzione |
| Effetti sulla liquidità | Immediati | Differiti | Immediati | Differiti ma conclusivi |
| Reversibilità | Limitata: la graduazione non reclamata si consolida | Alta: la posizione resta aperta | Media: si può restituire prima della decisione | Nessuna |
| Costi | Nessuno oltre ai costi della procedura | Nessuno | Costo della garanzia | Nessuno oltre ai costi della procedura |
I criteri per scegliere
Il ragionamento non può che essere condizionale. Le variabili che orientano la decisione sono cinque, e vanno pesate insieme.
Primo criterio: la posizione del credito nello stato passivo. Se il credito è ammesso senza riserve e senza giudizi pendenti, generalmente l’unica scelta reale è se reclamare o meno contro il progetto, e il reclamo ha senso solo per errori di graduazione o di collocazione. Se il credito è ammesso con riserva o sub iudice, si apre il bivio tra accantonamento e fideiussione. Se il credito non è ammesso, nessuna delle tre opzioni è disponibile in senso proprio: l’attenzione va spostata sull’ottenimento dell’ammissione, perché come ricordato da Cass. n. 9901/2004 il creditore non ammesso non ha diritto a un accantonamento specifico.
Secondo criterio: la prognosi sul giudizio pendente. Se la tua situazione presenta un giudizio di impugnazione con alte probabilità di esito favorevole, la fideiussione può trasformare un’attesa lunga in un incasso immediato con un rischio contenuto. Se la prognosi è incerta o sfavorevole, l’accantonamento protegge da un obbligo di restituzione che graverebbe con gli interessi.
Terzo criterio: l’entità della quota e la durata prevedibile dell’attesa. Una quota piccola bloccata per pochi mesi raramente giustifica il costo e la fatica di una garanzia autonoma. Una quota rilevante bloccata per anni, al contrario, merita una valutazione attenta del costo opportunità.
Quarto criterio: l’accesso al credito di firma. La fideiussione autonoma a prima richiesta è una garanzia impegnativa. Se l’impresa creditrice ha linee di firma disponibili, l’opzione 3 è praticabile; se dovrebbe costruire da zero il rapporto con un garante, i tempi possono vanificare il vantaggio.
Quinto criterio: la correttezza del progetto. Prima di scegliere tra le opzioni occorre verificare che il progetto sia corretto: grado del credito, importo, calcolo del tetto dell’ottanta per cento, entità delle trattenute per spese future. Il termine per reclamare è di quindici giorni ed è perentorio; superato quel termine, gli errori di graduazione tendono a consolidarsi. La giurisprudenza ricorda che in quella sede non si possono rimettere in discussione esistenza e ammontare del credito (Cass. n. 18105/2009), ma graduazione e collocazione sì.
A questi criteri va aggiunta un’osservazione di metodo. Il creditore che riceve il prospetto quadrimestrale dovrebbe leggerlo anche quando non contiene un progetto di riparto: è da quel documento che si capisce se la procedura sta accumulando liquidità senza distribuirla. In quel caso, il comma 6 dell’art. 220 offre un argomento forte per sollecitare il curatore.
Lo Studio Monardo affronta queste scelte con il punto di vista di un professionista che è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): conosce sia la fase in cui la crisi può ancora essere composta sia quella in cui l’attivo viene distribuito ai creditori.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Il creditore che ha subito l’accantonamento può, in un riparto successivo o anche dopo l’esecutività del progetto, valutare di presentare la fideiussione per ottenere lo svincolo, nei limiti in cui il progetto lo preveda e il curatore ritenga idonea la garanzia. Il percorso inverso, cioè restituire una somma incassata con fideiussione prima della decisione per liberare la garanzia, è una scelta negoziale con il curatore. Non è invece possibile riaprire la graduazione di un progetto ormai esecutivo e non reclamato.
E se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze sono asimmetriche. Chi sceglie l’attesa e poi vince il giudizio ha perso solo tempo. Chi sceglie la fideiussione e poi perde il giudizio deve restituire la somma con gli interessi al tasso BCE. Chi non reclama contro un progetto errato rischia di vedere consolidata una graduazione sfavorevole. Per questo la scelta più rischiosa non è quasi mai una delle tre opzioni, ma il silenzio nei quindici giorni successivi alla comunicazione.
Il curatore può non fare riparti parziali per anni?
Il curatore deve trasmettere il prospetto ogni quattro mesi; il progetto è dovuto solo se il passivo accertato consente una ripartizione apprezzabile. Se però vi sono somme disponibili e il curatore non adempie, la legge qualifica il comportamento come giusta causa di revoca. Il creditore può segnalare la situazione al giudice delegato e, se del caso, al comitato dei creditori. La Cassazione ha inoltre riconosciuto che il ritardo nell’esecuzione di un riparto parziale può fondare un’azione di responsabilità, precisando però che la legittimazione spetta soltanto al creditore concorsuale incluso nello stato passivo (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2025, n. 4966, sulla legge fallimentare).
Chi è stato escluso dallo stato passivo partecipa ai riparti parziali?
Non come creditore ammesso. La Cassazione ha affermato, con riferimento alla legge fallimentare, che il creditore non ammesso non ha diritto a un accantonamento specifico, ma può presentare osservazioni e beneficiare di un accantonamento generico disposto in via prudenziale (Cass. n. 9901/2004). Chi ha proposto opposizione allo stato passivo ed è stato coinvolto nei giudizi di impugnazione riceve comunque il prospetto, perché l’art. 220, comma 1, ne prevede la trasmissione anche a questi creditori.
Il riparto parziale può essere rimesso in discussione con il riparto finale?
Di regola no: le somme distribuite con un riparto parziale esecutivo sono acquisite, salvo gli obblighi di restituzione di somme indebitamente riscosse e salvo il caso delle somme pagate dietro fideiussione. Il riparto finale non ricalcola ciò che è già stato pagato, ma distribuisce ciò che resta: la riserva del venti per cento non utilizzata, gli accantonamenti liberati, le nuove entrate e le eventuali restituzioni. Anche dopo il riparto finale le regole restano rigide: con riferimento a un’amministrazione straordinaria regolata dall’art. 117 l. fall. nel testo anteriore al D.Lgs. 5/2006, la Cassazione ha escluso che le somme non riscosse da creditori irreperibili possano essere ridistribuite con un riparto supplementare a favore di soggetti non inseriti nello stato passivo, come i garanti escussi (Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2025, n. 18571).
Il riparto parziale incide sugli interessi del mio credito?
Il riparto parziale non modifica le regole sul decorso degli interessi, che dipendono dalla natura del credito e dalla disciplina della liquidazione giudiziale: per la generalità dei crediti chirografari il corso degli interessi si arresta con l’apertura della procedura, mentre i crediti assistiti da prelazione seguono regole proprie. Ciò che il riparto parziale fa è imputare le somme distribuite al credito come accertato nello stato passivo. Proprio per questo, come ricordato da Cass. n. 18105/2009, eventuali accessori che non siano stati fatti valere in sede di accertamento non possono essere aggiunti in sede di riparto.
Cosa accade alle somme accantonate se la procedura si chiude prima della definizione del giudizio?
È una delle situazioni più delicate. Le somme trattenute per creditori con riserva o sub iudice non vengono attribuite ad altri finché l’incertezza non è sciolta: restano depositate secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e seguono l’esito del giudizio. Le modalità con cui queste somme vengono gestite al momento della chiusura dipendono dalla disciplina del riparto finale e dalle disposizioni del giudice; in ogni caso, il creditore interessato ha interesse a seguire da vicino il giudizio pendente, perché è quello che decide la destinazione definitiva della quota.
Le pronunce che orientano la scelta
La ricerca giurisprudenziale svolta per questo articolo ha fatto emergere poche pronunce specificamente dedicate ai riparti parziali sotto il Codice della crisi; gran parte dei principi è stata elaborata sulla legge fallimentare (artt. 110 e 113 l. fall.), le cui regole sono state in larga misura trasfuse negli artt. 220 e 227 CCII. Si dichiara quindi, per ciascuna decisione, la normativa su cui è stata resa.
Pronunce che illuminano l’opzione 1 (incasso immediato e limiti del reclamo)
Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2009, n. 18105 (legge fallimentare).
Principio: in sede di riparto le contestazioni possono riguardare soltanto la graduazione e la collocazione dei crediti; lo stato passivo non impugnato impedisce di discutere esistenza, misura e titolo del credito. Interessi e rivalutazione non fatti valere con l’opposizione allo stato passivo non possono essere recuperati con il reclamo contro il decreto che rende esecutivo il riparto.
Rilevanza: delimita lo spazio del reclamo contro il progetto di riparto parziale; il creditore che vuole incassare subito deve sapere che ciò che non ha fatto valere nello stato passivo non è recuperabile in questa sede.
Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010, n. 393 (legge fallimentare, disciplina anteriore alla riforma del 2006).
Principio: nel riparto il giudice delegato decide su graduatoria dei privilegi e collocazione dei crediti, ma non può modificare lo stato passivo, coperto da preclusione; la surrogazione nel credito va fatta valere con opposizione allo stato passivo o con insinuazione tardiva.
Rilevanza: conferma che il riparto parziale non è la sede per correggere lo stato passivo; chi deve sostituirsi a un creditore ammesso deve percorrere le vie dell’accertamento del passivo.
Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1990, n. 5766 (legge fallimentare).
Principio: il provvedimento del giudice sul riparto è soggetto a imposta proporzionale di registro solo nella parte in cui risolve una contestazione sulla collocazione dei crediti; per il resto è atto di giurisdizione esecutiva senza effetti traslativi.
Rilevanza: chiarisce la natura del decreto di esecutività del riparto, che in assenza di contestazioni si limita a rendere operativa la distribuzione.
Cass. civ., sez. un., 26 settembre 2019, n. 24068 (legge fallimentare).
Principio: il decreto con cui il tribunale, decidendo sul reclamo, rende esecutivo un piano di riparto parziale ha natura decisoria e definitiva sul diritto del creditore a concorrere e sugli accantonamenti, ed è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; i riparti eseguiti sono intangibili salvo la revocazione prevista dall’art. 114 l. fall. (oggi art. 229 CCII).
Rilevanza: individua l’ultimo rimedio contro un riparto parziale contestato e spiega perché le somme incassate con un riparto esecutivo siano di regola definitive.
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2025, n. 4966 (legge fallimentare).
Principio: l’azione di responsabilità per la tardiva esecuzione di un riparto parziale spetta solo al creditore concorsuale incluso nello stato passivo.
Rilevanza: dà contenuto concreto alla periodicità dei riparti e, insieme, conferma che la posizione nello stato passivo è il presupposto di ogni tutela in materia di riparto.
Pronunce che illuminano l’opzione 2 (accantonamento e attesa)
Cass. civ., sez. lav., ord. 22 settembre 2023, n. 27163 (liquidazione coatta amministrativa; principio esteso dalla Corte al Codice della crisi).
Principio: la sentenza di condanna non ancora definitiva pronunciata contro un soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale è opponibile alla procedura; il creditore va ammesso con riserva e il giudizio di impugnazione prosegue senza divenire improcedibile. La Corte ha precisato che la soluzione vale anche sotto il Codice, in forza degli artt. 204, 227, 310 e 312 CCII.
Rilevanza: è l’ipotesi tipica in cui la quota del creditore viene accantonata nel riparto parziale ai sensi dell’art. 227, comma 1, lett. a.
Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2004, n. 9901 (legge fallimentare).
Principio: le ipotesi di accantonamento nei riparti parziali sono tassative e non si estendono per analogia al creditore non ammesso, che può solo presentare osservazioni e giovarsi di un accantonamento generico disposto dal giudice per prudenza; la soluzione non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Rilevanza: segna il confine dell’opzione 2: l’accantonamento è una tutela riservata a chi ha già una posizione nello stato passivo o è parte dei giudizi espressamente previsti.
Cass. civ., ord. 3 ottobre 2025, n. 26655 (legge fallimentare, art. 113, comma 2; procedura di amministrazione straordinaria).
Principio: il giudice del reclamo non può disporre accantonamenti in favore di crediti non ammessi al passivo; la decisione dell’organo della procedura di accantonare oltre la soglia minima è sindacabile solo entro limiti ristretti.
Rilevanza: conferma, a oltre vent’anni da Cass. n. 9901/2004, la tassatività degli accantonamenti e il margine di prudenza riconosciuto a chi gestisce la procedura nel trattenere somme.
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964 (legge fallimentare).
Principio: il fideiussore del debitore non ancora escusso, che non ha pagato, non può essere ammesso al passivo con riserva, perché il regresso e la surrogazione sorgono solo con il pagamento.
Rilevanza: mostra che non ogni credito futuro o eventuale genera una riserva e quindi un accantonamento nei riparti parziali.
Pronunce sul riparto finale (termine di paragone)
Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2025, n. 18571 (amministrazione straordinaria; art. 117 l. fall. nel testo anteriore al D.Lgs. 5/2006).
Principio: le somme non riscosse dai creditori irreperibili dopo il riparto finale non possono essere liberate con un riparto supplementare a favore di altri soggetti, come i garanti escussi non inseriti nello stato passivo.
Rilevanza: segna la differenza tra riparto parziale e finale: con quest’ultimo la distribuzione si chiude e le somme non riscosse seguono regole proprie, senza riaprire il concorso.
Pronunce sulla comunicazione del progetto (rilevanti per tutte le opzioni)
Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1523 (legge fallimentare, testo anteriore al D.Lgs. 5/2006).
Principio: l’avviso di deposito del progetto di riparto doveva essere comunicato, a pena di nullità, anche ai creditori non ammessi che avevano proposto opposizione allo stato passivo, perché legittimati a presentare osservazioni.
Rilevanza: anticipa la scelta, oggi esplicita nell’art. 220, comma 1, CCII, di trasmettere il prospetto anche ai creditori coinvolti nei giudizi di impugnazione: senza comunicazione il creditore non può né reclamare né scegliere tra accantonamento e fideiussione.
Una nota sulla fideiussione (opzione 3)
Sulla fideiussione a garanzia della restituzione prevista dall’art. 220, commi 2 e 5, CCII la ricerca non ha restituito pronunce di legittimità con estremi verificati. Si è preferito non citare decisioni di cui non fosse possibile controllare numero, data e contenuto: la valutazione dell’opzione 3 poggia quindi sul testo della norma e sui principi generali degli accantonamenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un riparto parziale il creditore ha pochi giorni per capire se il progetto è corretto e quale strada gli conviene. Lo Studio interviene con strumenti concreti:
- Esaminiamo il prospetto e il progetto di riparto ricevuti dal curatore, confrontando grado, importo e titolo del credito con lo stato passivo esecutivo.
- Ricalcoliamo il tetto dell’ottanta per cento e le trattenute per spese future, compenso del curatore e prededuzioni, verificando che la quota distribuibile non sia stata ridotta senza giustificazione.
- Controlliamo gli accantonamenti previsti dall’art. 227, verificando che siano trattenute le quote dei creditori con riserva o sub iudice e che non siano accantonate somme per posizioni che non lo richiedono.
- Redigiamo e depositiamo il reclamo al giudice delegato entro il termine perentorio di quindici giorni, quando emergono errori di graduazione o di collocazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: incasso immediato, attesa dell’accantonamento o svincolo con fideiussione, con una prognosi motivata sul giudizio pendente.
- Predisponiamo l’istanza di scioglimento della riserva ai sensi dell’art. 228 CCII quando si verifica l’evento che l’aveva giustificata.
- Verifichiamo il testo della fideiussione proposta dal garante, controllando che sia autonoma, irrevocabile, a prima richiesta e che copra gli interessi al tasso BCE richiesti dalla legge.
- Monitoriamo i prospetti quadrimestrali e, se vi sono somme disponibili non distribuite, sollecitiamo il curatore e segnaliamo la situazione al giudice delegato.
- Seguiamo i giudizi di impugnazione dello stato passivo che condizionano l’accantonamento, fino alla decisione definitiva.
- Confrontiamo il riparto finale con i riparti parziali, verificando che le somme accantonate e liberate e le eventuali restituzioni siano state ridistribuite correttamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La leva che pesa di più in questo tema è la continuità di strategia fino in Cassazione. Gli accantonamenti nei riparti parziali dipendono quasi sempre da giudizi di impugnazione dello stato passivo che possono arrivare davanti alla Suprema Corte: la scelta fatta oggi, se attendere o prestare una fideiussione, va difesa domani senza cambiare mani, e un avvocato cassazionista può seguire lo stesso credito dal reclamo contro il progetto fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge l’esperienza dell’Esperto Negoziatore e del Gestore della crisi, abituati a ragionare sui flussi di cassa di imprese e debitori in difficoltà e sulla distribuzione dell’attivo.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi presidiano reclami, impugnazioni e istanze; i secondi verificano i calcoli del riparto, l’impatto contabile delle somme incassate o accantonate e la sostenibilità di una garanzia fideiussoria per l’impresa creditrice.
In conclusione: una distribuzione anticipata che va letta, non solo attesa
Il riparto parziale è la distribuzione periodica, nel limite dell’ottanta per cento e al netto delle trattenute, di ciò che la liquidazione giudiziale ha già incassato: il curatore deve renderne conto ogni quattro mesi dall’esecutività dello stato passivo e il creditore ha quindici giorni per reclamare. Per chi ha un credito definitivo è un’opportunità di incasso anticipato; per chi ha un credito con riserva o sub iudice si apre il bivio tra accantonamento e fideiussione; per tutti, il riparto finale resta il momento in cui la percentuale diventa definitiva. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o lasciar scadere il termine senza scegliere, costa tempo e diritti.
Lo Studio Monardo segue questi passaggi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il percorso che porta un’impresa dalla composizione negoziata alla liquidazione e alla distribuzione dell’attivo, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la distribuzione dell’attivo ai creditori e la gestione delle somme contestate sono attività quotidiane. Queste competenze si traducono in un esame tecnico del progetto di riparto e in una strategia che resta la stessa dal reclamo fino all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Il termine per reclamare contro un progetto di riparto è di soli quindici giorni: scrivici oggi stesso, trovi tutti i contatti dello Studio al termine di questa guida.
