Il Fondo Interbancario Di Tutela Dei Depositi Rimborsa Fino A 100.000 Euro?

Sì: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) rimborsa fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Ma se ti fermi a questa cifra rischi di fare male i conti proprio quando servono. Il limite vale per ogni singola banca, anche se fa parte di un gruppo. Si calcola sommando tutti i tuoi conti presso quella banca. Sui conti cointestati si divide per quote. Si riduce se hai debiti esigibili verso la stessa banca. In alcuni casi, come la vendita della casa, un’eredità o una liquidazione di fine rapporto, può salire oltre i 100.000 euro per nove mesi. E non copre tutto ciò che hai in banca: azioni, obbligazioni della banca, pronti contro termine e oro restano fuori.

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per sapere oggi quanto di ciò che hai in banca è davvero protetto e cosa fare se la tua banca finisce in liquidazione coatta amministrativa. Ogni mossa ha un obiettivo, un momento preciso, una base normativa e un controllo finale. Il piano funziona se lo esegui in ordine, prima che il problema si presenti.

Perché è lo Studio Monardo a proporti questo piano? Quando una banca entra in crisi, il danno non riguarda solo il depositante. Un’impresa che resta senza liquidità può trovarsi in uno stato di crisi. Una famiglia che perde l’accesso ai propri risparmi può non riuscire più a pagare mutui e finanziamenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un OCC. Le due abilitazioni coprono le due conseguenze tipiche del dissesto di una banca: la crisi di liquidità dell’impresa correntista e lo squilibrio del bilancio familiare. Lo staff multidisciplinare di diritto bancario che l’Avvocato coordina legge le regole del Testo unico bancario applicate ai tuoi rapporti.

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Da dove parti: la diagnosi della tua posizione di depositante

Prima di eseguire qualsiasi mossa, capisci in quale situazione ti trovi. Il piano ha otto mosse, ma non tutti partono dalla prima: chi ha già ricevuto notizia della liquidazione della propria banca non ha tempo per una mappatura preventiva, e chi ha appena venduto casa ha una scadenza di nove mesi che corre già. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono.

Domanda 1 — La tua banca è oggi operativa o è già in liquidazione coatta amministrativa?

È la domanda che separa la prevenzione dall’emergenza. Il FITD lo dice chiaramente nelle proprie FAQ: il rimborso ai depositanti avviene solo quando la banca è posta in liquidazione coatta amministrativa, ed entro sette giorni lavorativi dalla data in cui il provvedimento produce effetti. Se la banca è sottoposta ad altre misure, come amministrazione straordinaria, risoluzione o interventi alternativi, il rimborso diretto non scatta. In questi casi i depositi continuano di regola a vivere dentro la banca o vengono trasferiti a un’altra. Se la tua banca è operativa, hai tempo per la mappatura e la riorganizzazione (mosse 1-4). Se è già in LCA, salta alle mosse 4, 5, 6 e 7, nell’ordine.

Domanda 2 — Quanto hai complessivamente presso quella banca, sommando tutto?

Non conta il singolo conto, conta il totale per depositante presso la stessa banca. Il FITD fa un esempio: chi ha 70.000 euro su un conto e 50.000 su un altro della stessa banca ottiene al massimo 100.000 euro. I restanti 20.000 non sono rimborsati dal Fondo. Nel conteggio entrano anche gli interessi maturati fino alla data di efficacia della liquidazione. Se hai 80.000 euro più 5.000 di interessi, il rimborso è di 85.000. Se il totale supera i 100.000 euro, la tua priorità è la mossa 1.

Domanda 3 — Hai conti cointestati, o conti intestati a un ente senza personalità giuridica?

Il conto cointestato non raddoppia la tutela del singolo: la somma viene ripartita tra i cointestatari e ciascuna quota si aggiunge ai depositi personali di quella persona nella stessa banca. Un condominio o un’associazione non riconosciuta con più partecipanti è trattato come un unico depositante. Se hai cointestazioni, la mossa decisiva è la 3.

Domanda 4 — Sul tuo conto sono entrate di recente somme straordinarie?

Pensa alla vendita della casa di abitazione, al TFR o a una liquidazione per pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro, a un risarcimento per lesioni, a un’indennità per ingiusta detenzione, a somme legate a divorzio, invalidità o a un decesso in famiglia. Per queste somme la legge sospende il limite dei 100.000 euro per nove mesi dall’accredito. Se sei in questa situazione, il tempo sta già correndo: parti dalla mossa 5.

Una quinta verifica, se hai anche debiti con la stessa banca

Se hai un mutuo, un fido, un finanziamento o un’apertura di credito con la banca presso cui hai i depositi, sappi che il rimborso tiene conto della compensazione con i debiti esigibili alla data di efficacia della liquidazione. Il tuo “netto” protetto può quindi essere inferiore al saldo del conto. Leggi la mossa 4 prima di qualunque altra cosa.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Banca operativa, più di 100.000 euro complessivi presso un unico istituto 1 Devi mappare e frazionare prima di ogni altra cosa
Hai titoli, obbligazioni della banca, polizze o prodotti “misti” 2 Devi separare ciò che è deposito da ciò che non lo è
Hai conti cointestati con coniuge, figli, soci 3 La quota protetta di ciascuno dipende dalla ripartizione
Hai mutui o fidi con la stessa banca 4 La compensazione riduce il netto rimborsabile
Hai incassato da poco somme straordinarie (vendita casa, TFR, risarcimento) 5 La tutela rafforzata dura nove mesi e richiede una domanda documentata
La banca è stata appena posta in LCA 6 (poi 5 e 7) Il rimborso parte entro sette giorni lavorativi e va riscosso
Hai depositi eccedenti il limite in una banca in LCA 7 L’eccedenza va fatta valere nella procedura
La perdita di liquidità mette in difficoltà la tua impresa o la tua famiglia 8 Devi attivare gli strumenti della crisi prima che i debiti scadano

Come leggere le risposte, prima di scegliere la mossa

Le quattro domande non sono un test da superare: servono a capire quanto tempo hai e da quale lato arriva il rischio. Se la tua banca è operativa e il totale è sotto i 100.000 euro, senza cointestazioni né debiti, il rischio per i depositi è basso. Esegui comunque la mossa 1 una volta all’anno e la mossa 2 prima di ogni nuovo prodotto. Se il totale è sopra soglia ma la banca è operativa, hai il vantaggio del tempo: le mosse 1-4 ti permettono di riorganizzare i depositi senza fretta, distribuendoli fra banche diverse. Se la banca è già in liquidazione, il tempo è il fattore critico. I sette giorni lavorativi del rimborso e i 60 giorni per la domanda sui saldi temporanei elevati decidono buona parte del risultato.

C’è poi una variabile che le domande non misurano, ma che devi considerare: la tua dipendenza operativa dalla banca. Un risparmiatore con 40.000 euro protetti e altri conti altrove vive la liquidazione come un fastidio di qualche giorno. Un’impresa che riceve gli incassi dei clienti, paga stipendi e fornitori e usa le linee di credito sempre presso la stessa banca la vive come un blocco dell’attività. Anche se il deposito è interamente sotto soglia, l’indisponibilità temporanea e la perdita delle linee possono creare tensioni. Se ti riconosci in questa descrizione, aggiungi la mossa 8 al tuo percorso fin da subito, non solo in emergenza.

Non passare oltre finché non hai collocato la tua situazione in almeno una riga della tabella. Se ti riconosci in più righe, che è il caso più frequente, segui l’ordine numerico delle mosse indicate.

Mossa 1 — Mappa i tuoi depositi banca per banca e verifica a quale fondo aderisce ciascuna

Obiettivo della mossa: ottenere un quadro, istituto per istituto, di quanto hai depositato e di quale sistema di garanzia ti protegge, così da sapere subito se una parte dei tuoi soldi è oltre la soglia dei 100.000 euro.

Quando va fatta

Adesso, a banca operativa. È una mossa preventiva: farla dopo il provvedimento di liquidazione non serve più a spostare denaro, ma solo a quantificare la perdita. Ripetila almeno una volta all’anno, quando ricevi il “Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti”: la banca deve consegnartelo alla conclusione del contratto e aggiornarlo almeno una volta all’anno insieme agli estratti conto, come ricorda lo stesso FITD.

Come si esegue

Il primo passo è fare un elenco di tutte le banche con cui hai rapporti: conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio, certificati di deposito. Per ciascuna banca annota:

  1. la denominazione esatta e il codice ABI, che trovi sull’estratto conto o nell’IBAN;
  2. il sistema di garanzia a cui aderisce, indicato nel Modulo standard. Per le banche italiane non cooperative è il FITD; per le banche di credito cooperativo e le casse rurali è il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo;
  3. il saldo complessivo a tuo nome, sommando conti, libretti e certificati presso quella banca;
  4. le quote dei conti cointestati (le calcolerai nella mossa 3);
  5. gli eventuali debiti verso quella banca (li userai nella mossa 4).

Prima di procedere, assicurati di un dettaglio che molti trascurano: il limite si applica a ogni singola banca, anche se più banche appartengono allo stesso gruppo bancario. Lo dice il FITD. Due banche dello stesso gruppo, se sono soggetti giuridici distinti, danno due coperture distinte. Due marchi commerciali della stessa banca, invece, sono un’unica banca e un unico limite. Lo verifichi dal codice ABI e dalla ragione sociale, non dal logo.

Verifica poi l’adesione della banca al sistema di garanzia. Il FITD indica di avere 122 banche consorziate, pubblicate in un elenco sul proprio sito, e di tutelare circa 50 milioni di depositanti con 6 miliardi di euro di risorse finanziarie. Aderiscono al FITD tutte le banche italiane, eccetto le banche di credito cooperativo e le casse rurali, che aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Sono escluse anche le succursali di banche extracomunitarie, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Le succursali italiane di banche di altri Paesi UE sono coperte dal sistema di garanzia del Paese d’origine. Se il tuo conto online è presso una banca con sede in un altro Stato membro, la tutela è quella del suo sistema nazionale e il rimborso segue le sue procedure.

Il frazionamento: come distribuire i depositi senza complicarti la vita

Una volta individuate le banche in cui superi la soglia, la tentazione è aprire conti ovunque. Non serve. Lo scopo è che in nessuna banca il tuo totale, quote dei cointestati comprese, superi i 100.000 euro, e che almeno un conto operativo sia presso un istituto diverso da quello principale. Prima di aprire un nuovo rapporto, verifica tre cose:

  1. che la nuova banca sia un soggetto giuridico distinto (codice ABI diverso) e che aderisca a un sistema di garanzia;
  2. che il nuovo conto non sia solo un’altra “insegna” della banca in cui sei già sopra soglia;
  3. che tu possa operarci davvero (home banking, carte, domiciliazioni), perché un conto di appoggio che non sai usare non ti aiuta nei giorni della crisi.

Per una famiglia, la soluzione più semplice è spesso un conto principale e un conto di riserva presso due banche di gruppi diversi. Per un’impresa la logica è la stessa, ma con un’attenzione in più: le linee di credito. Se fidi e anticipi sono tutti presso la stessa banca, la sua liquidazione ti toglie insieme la cassa e il credito. Diversificare le banche affidanti è una scelta di gestione finanziaria che riguarda la continuità aziendale, non solo la garanzia dei depositi.

Il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Se la tua banca è una banca di credito cooperativo o una cassa rurale, il sistema di garanzia non è il FITD ma il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Lo indica il FITD stesso quando elenca le banche che non aderiscono al proprio consorzio. Per te, come depositante, il punto da ricordare è che il limite e le regole di calcolo sono quelli del TUB: 100.000 euro per depositante e per banca, cumulo dei rapporti, cointestati per quote, compensazione dei debiti esigibili, saldi temporanei elevati per nove mesi. L’art. 96-bis.1 TUB si applica ai sistemi di garanzia in quanto tali, non a un fondo in particolare. Ogni BCC è una banca distinta, con un proprio codice ABI. Le BCC aderenti allo stesso gruppo bancario cooperativo restano banche diverse ai fini del limite, come le banche di qualunque altro gruppo. Lo verifichi sul Modulo standard della tua BCC, che indica il sistema di garanzia e i suoi recapiti.

Le somme presso Poste non rientrano nella copertura del FITD, che indica i depositi presso Poste e presso banche non consorziate tra quelli che non tutela.

La base giuridica

Il sistema italiano di garanzia dei depositi è disciplinato dagli artt. 96 e seguenti del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), riscritti dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, che ha recepito la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi. L’art. 96 TUB obbliga le banche ad aderire a un sistema di garanzia. L’art. 96-bis definisce gli interventi dei sistemi: il rimborso dei depositanti e gli interventi alternativi e preventivi. L’art. 96-bis.1 fissa il limite e le regole di calcolo. L’art. 96-bis.2 disciplina modalità e tempi del rimborso. La parte del rimborso è stata ritoccata dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che ha modificato il comma 1 e la lettera c) del comma 5 dell’art. 96-bis.1.

Nel quadro europeo è in corso un aggiornamento. Il pacchetto di riforma su gestione delle crisi bancarie e garanzia dei depositi (CMDI) ha concluso l’iter europeo nel 2026. Le sue modifiche alla garanzia dei depositi si applicheranno in Italia solo dopo il recepimento nel TUB. Fino ad allora vale il testo vigente dell’art. 96-bis.1 TUB, che fissa il limite generale in 100.000 euro.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la banca non ti consegni il Modulo standard o che tu non lo trovi. Non serve aspettarlo. Chiedi per iscritto alla filiale o al servizio clienti l’indicazione del sistema di garanzia e controlla l’elenco delle banche consorziate sul sito del FITD. Il secondo imprevisto è scoprire che una banca “online” è in realtà la succursale di una banca estera. Prima di lasciarvi somme rilevanti, verifica il sistema di garanzia del Paese d’origine e la lingua in cui avverrebbe il rimborso.

Check di completamento

  • Hai un elenco di tutte le banche con codice ABI, sistema di garanzia e saldo complessivo per ciascuna.
  • Sai individuare le banche presso cui superi i 100.000 euro.
  • Hai verificato che marchi diversi non nascondano un’unica banca e che banche dello stesso gruppo siano soggetti distinti.

Mossa 2 — Separa ciò che è “deposito” da ciò che non lo è

Obiettivo della mossa: distinguere i rapporti coperti dalla garanzia da quelli che non lo sono, per non contare come protette somme che in caso di liquidazione seguirebbero regole diverse.

Quando va fatta

Subito dopo la mappatura e, in ogni caso, prima di sottoscrivere un nuovo prodotto presentato dalla banca come “sicuro” o “come un deposito”. È la mossa che evita gli equivoci più gravi: molti risparmiatori hanno scoperto solo a dissesto avvenuto che ciò che consideravano un deposito era un’obbligazione della banca.

Come si esegue

Riprendi l’elenco della mossa 1 e, per ogni rapporto, chiediti se si tratta di fondi che la banca ha acquisito con obbligo di restituzione. La protezione copre i crediti verso la banca che possono essere fatti valere nella liquidazione e che derivano da fondi acquisiti con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o in altre forme, compresi gli assegni circolari e i titoli di credito assimilabili.

Secondo il FITD sono tutelati conti correnti, conti di deposito anche vincolati, certificati di deposito nominativi, libretti di risparmio e assegni circolari.

Le FAQ del Fondo indicano invece come non coperti:

  • le azioni, le obbligazioni e i pronti contro termine emessi dalla banca;
  • le carte prepagate prive di IBAN;
  • i valori custoditi nelle cassette di sicurezza (che però vengono restituiti al titolare, perché non sono della banca);
  • l’oro fisico;
  • gli importi oltre i 100.000 euro, salvo i saldi temporanei elevati;
  • i depositi presso banche non consorziate e presso Poste.

A questo elenco si aggiungono le esclusioni soggettive e oggettive previste dalla legge all’art. 96-bis.1, comma 2, TUB. Non sono ammessi al rimborso:

Categoria esclusa Ragione dell’esclusione
Depositi di banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione, OICR, fondi pensione ed enti pubblici, fatti in nome e per conto proprio Sono soggetti professionali o pubblici, non bisognosi di tutela
Fondi propri della banca Sono capitale di rischio, non raccolta
Depositi derivanti da operazioni per cui c’è condanna definitiva per riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.) Restano ferme le norme sulla confisca
Depositi i cui titolari non risultano identificati secondo la normativa antiriciclaggio all’avvio della liquidazione Senza identificazione non c’è rimborso
Obbligazioni e crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli Sono strumenti diversi dal deposito

Se sei un’impresa, nota che le imprese ordinarie sono depositanti protetti: l’esclusione riguarda solo le categorie professionali e pubbliche elencate. Una srl, una snc o una ditta individuale hanno diritto al rimborso fino a 100.000 euro per banca, come la persona fisica. Al momento del rimborso il legale rappresentante presenta anche la visura camerale.

La voce “titoli in deposito” merita un discorso a parte. Gli strumenti finanziari emessi da terzi che la banca custodisce per tuo conto, come i titoli di Stato o le quote di fondi, non sono crediti verso la banca ma beni tuoi. Non rientrano nella garanzia dei depositi perché seguono una logica diversa: sono beni di terzi da restituire. Questo tema appartiene alla disciplina generale della liquidazione e qui lo accenniamo soltanto. Ricorda però la differenza: l’obbligazione emessa dalla banca è un credito verso la banca stessa, non coperto dal FITD e esposto al dissesto. Il BTP custodito presso la banca è invece un bene tuo.

La base giuridica

L’art. 96-bis.1, comma 1, TUB definisce i crediti ammissibili al rimborso. Il comma 2 elenca le esclusioni. Sul fronte della risoluzione bancaria, il FITD ricorda che i depositi fino a 100.000 euro sono esclusi dal bail-in. Per la parte eccedente, i depositi di persone fisiche e PMI hanno un trattamento preferenziale e possono essere esclusi in via discrezionale per evitare effetti di contagio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un prodotto ibrido: un “conto deposito” collegato a una polizza, oppure un certificato che in realtà è un’obbligazione subordinata. Non affidarti al nome commerciale. Richiedi il contratto e la documentazione d’offerta e verifica se la banca ha assunto un obbligo di restituzione del capitale (deposito) o se hai acquistato un titolo (obbligazione, azione, strumento finanziario). Alcune voci meritano una precisazione, perché generano domande ricorrenti. L’assegno circolare emesso dalla banca poi liquidata rientra tra i crediti tutelati: è un titolo che la banca emette a fronte di fondi ricevuti con obbligo di pagarli al beneficiario. Il certificato di deposito è un deposito, con una scadenza: non va confuso con l’obbligazione, che è un titolo di debito con una disciplina propria. Il conto deposito vincolato è coperto anche se il vincolo non è scaduto. Nel rimborso conta il saldo, con gli interessi maturati fino alla data di efficacia della liquidazione. I conti in valuta sono coperti e vengono rimborsati in euro o nella valuta dello Stato di residenza del titolare.

Se hai dubbi sulla qualificazione di un prodotto, qui serve il legale. La qualificazione del rapporto decide se rientri nella garanzia o se sei soltanto un creditore chirografario della banca.

Check di completamento

  • Ogni rapporto nel tuo elenco è classificato come “deposito protetto”, “strumento non protetto” o “bene di terzi in custodia”.
  • Hai verificato di non rientrare in una categoria soggettivamente esclusa.
  • Hai controllato l’identificazione antiriciclaggio presso ogni banca, perché i dati anagrafici e i documenti devono essere aggiornati.

Mossa 3 — Calcola la quota protetta sui conti cointestati

Obiettivo della mossa: stabilire quanto di ogni conto cointestato è attribuito a ciascun intestatario ai fini del limite, e verificare se la ripartizione “per teste” corrisponde alla reale provenienza delle somme.

Quando va fatta

Prima che la banca entri in crisi, perché solo allora puoi riorganizzare intestazioni e saldi. Ripetila ogni volta che cambia la composizione familiare (matrimonio, separazione, decesso di un cointestatario) o che su un conto cointestato confluiscono somme di uno solo, come un’eredità o una liquidazione.

Come si esegue

La regola applicata dal FITD è semplice: il deposito cointestato è attribuito a ciascun cointestatario in proporzione al numero degli intestatari, e la sua quota si somma agli altri depositi personali presso la stessa banca. Gli esempi del Fondo sono istruttivi:

Situazione Quota di ciascuno Rimborso
Conto cointestato a due persone con 100.000 euro 50.000 euro a testa 50.000 euro a ciascuno
Conto cointestato a due persone con 300.000 euro 150.000 euro a testa 100.000 euro a ciascuno (limite)
Conto personale di 80.000 euro + conto cointestato con il coniuge di 120.000 euro Titolare: 80.000 + 60.000 = 140.000; coniuge: 60.000 Titolare 100.000; coniuge 60.000

Il terzo esempio mostra la trappola più frequente. Chi ha un conto personale “pieno” e un cointestato vede la propria quota sommarsi e superare il limite, mentre l’altro cointestatario ha margine inutilizzato.

Ora esegui due passaggi. Il primo è aritmetico: per ogni persona della famiglia calcola il totale (depositi personali + quote dei cointestati) presso ciascuna banca. Il secondo è giuridico: verifica se la ripartizione per teste rispecchia la reale appartenenza delle somme. La legge prevede che, quando più soggetti hanno pieno diritto sulle somme, si considera la quota spettante a ciascuno (art. 96-bis.1, comma 5, lett. b, TUB). Per il FITD vale la ripartizione in parti uguali. Nei rapporti interni tra cointestatari, invece, la giurisprudenza ammette la prova che le somme appartengono a uno solo.

La Cassazione lo ha ribadito più volte in materia di conto corrente cointestato. Con l’ordinanza n. 1643 del 23 gennaio 2025 (Sez. III) ha chiarito che la cointestazione fa presumere la contitolarità delle somme, ma la presunzione si supera con la prova contraria, anche presuntiva. Con la sentenza n. 36082 del 27 dicembre 2023 (Sez. II) ha ribadito che i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298, comma 2, c.c. Se il saldo deriva da versamenti di uno solo, l’altro non può vantare diritti su quelle somme. L’ordinanza n. 27069 del 14 settembre 2022 (Sez. II) precisa però che il solo fatto che il conto sia stato alimentato da uno dei due non basta, da solo, a vincere la presunzione di parti uguali. Queste pronunce riguardano il codice civile (artt. 1854 e 1298 c.c.), non il TUB. Le richiamiamo perché spiegano perché la ripartizione per teste applicata dal Fondo può non coincidere con la ripartizione “vera” tra i cointestatari, e perché quella differenza va regolata tra loro.

Il secondo profilo da tenere presente: verso la banca i cointestatari sono creditori e debitori solidali del saldo, anche quando ciascuno può operare separatamente (Cass. Sez. I, sentenza n. 13663 del 22 luglio 2004). La solidarietà riguarda il lato esterno, cioè il rapporto con la banca. Il lato interno, tra di voi, segue le quote.

Infine, considera gli enti senza personalità giuridica. Se il conto è intestato a un condominio, a un’associazione non riconosciuta o a un comitato con più partecipanti, la legge lo tratta come un unico depositante (art. 96-bis.1, comma 5, lett. a). Il limite di 100.000 euro vale per l’ente, non per ogni partecipante.

La base giuridica

Art. 96-bis.1, comma 5, lett. a) e b), TUB; artt. 1854 e 1298 c.c. per il rapporto di conto cointestato; FAQ del FITD sui conti cointestati.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il conto cointestato alimentato da uno solo, per esempio il genitore anziano che cointesta il conto al figlio per comodità. Ai fini del rimborso conta la ripartizione per teste. Se però il genitore ha anche un conto personale presso la stessa banca, la quota del cointestato si somma a quel conto. Se nella stessa banca il genitore supera il limite e il figlio no, valuta (prima della crisi) di riequilibrare i depositi spostando somme presso un’altra banca, non di cointestare ancora di più. Se poi nasce un conflitto tra cointestatari sul rimborso ricevuto, qui serve il legale. La ripartizione interna segue le regole civilistiche e la prova della provenienza delle somme.

Il secondo imprevisto è la morte di un cointestatario. Il saldo va considerato per quote, e la quota del defunto passa agli eredi. Se il decesso genera accrediti straordinari su un conto, verifica se rientrano nei saldi temporanei elevati (mossa 5).

Check di completamento

  • Per ogni persona della famiglia conosci il totale protetto presso ciascuna banca, quote dei cointestati comprese.
  • Sai quali cointestazioni non rispecchiano la reale provenienza delle somme e hai conservato la documentazione dei versamenti.
  • Hai individuato gli eventuali conti di enti senza personalità giuridica, soggetti a un limite unico.

Mossa 4 — Calcola l’effetto della compensazione con i tuoi debiti verso la stessa banca

Obiettivo della mossa: conoscere il tuo “netto” protetto, cioè quanto rimane del deposito dopo che si è tenuto conto dei debiti esigibili verso la banca alla data della liquidazione.

Quando va fatta

Subito, se hai un mutuo, un fido, un prestito personale o un finanziamento aziendale con la stessa banca presso cui hai i depositi. Se la banca è già in LCA, questa mossa viene prima del rimborso: ti serve per controllare l’importo che il Fondo ti pagherà.

Come si esegue

La regola è all’art. 96-bis.1, comma 5, lett. c), TUB, nella formulazione modificata dal D.L. 69/2023. Per calcolare il rimborso si tiene conto della compensazione con i debiti del depositante verso la banca, se esigibili alla data di efficacia della liquidazione e nei limiti in cui la compensazione è ammessa dalla legge o dal contratto.

Le parole chiave sono due.

  1. Esigibili alla data di efficacia. Il mutuo in ammortamento regolare non è esigibile per intero: sono esigibili le rate scadute e non pagate, non il capitale residuo a scadere, salvo decadenza dal beneficio del termine già intervenuta. Un fido revocato prima della data di efficacia, invece, genera un debito esigibile per l’intero utilizzo.
  2. Ammessa dalla legge o dal contratto. La compensazione non è automatica in ogni caso: occorre che ricorrano i presupposti previsti dal codice civile o una clausola contrattuale che la consenta, come la clausola di compensazione tra saldi presente in molte condizioni generali di conto.

Esegui il calcolo così:

Voce Importo
Totale depositi protetti presso la banca (dopo mossa 3) A
Debiti esigibili alla data di efficacia (rate scadute, fidi revocati, saldi debitori) B
Netto ai fini del rimborso A – B, nel limite di 100.000 euro

C’è un punto specifico sui conti cointestati. Con l’ordinanza n. 10024 del 14 aprile 2023 (Sez. I) la Cassazione ha affermato che la banca non può compensare un proprio credito verso uno solo dei cointestatari oltre la quota di saldo che spetta a quel cointestatario, salvo diverso accordo. La pronuncia riguarda la compensazione nel rapporto bancario ordinario, non il rimborso del FITD. Per te la conseguenza pratica è questa: se il debito è solo tuo e il conto è cointestato, la compensazione deve restare entro la tua quota. Verifica che il calcolo del rimborso rispetti questo confine.

La base giuridica

Art. 96-bis.1, comma 5, lett. c), TUB, come modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103. Si applicano poi le regole civilistiche sulla compensazione e le clausole del contratto di conto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è ricevere un rimborso inferiore al previsto senza una spiegazione chiara. Non accettarlo in silenzio. Chiedi ai commissari liquidatori, per iscritto, il prospetto della compensazione applicata: quali debiti, quale data di esigibilità, quale clausola. Se scopri che è stato compensato il capitale residuo di un mutuo regolarmente pagato, o un debito altrui su un conto cointestato oltre la quota del debitore, qui serve il legale. La contestazione va impostata subito, nei termini fissati dalla legge per la procedura.

Il secondo imprevisto riguarda le imprese. Se l’azienda ha linee di credito con la banca, la liquidazione può trasformarsi in una crisi di liquidità. Il deposito viene in parte assorbito dalla compensazione, le linee non sono più disponibili e le scadenze verso fornitori ed erario restano. È il punto in cui il piano si collega alla mossa 8.

Check di completamento

  • Conosci per ogni banca il netto protetto dopo la compensazione.
  • Hai verificato quali tuoi debiti sono esigibili e quali sono a scadere.
  • Sui cointestati, hai verificato che la compensazione non possa superare la quota del cointestatario debitore.

Mossa 5 — Documenta e chiedi la tutela dei saldi temporanei elevati

Obiettivo della mossa: far valere la tutela oltre i 100.000 euro per le somme straordinarie accreditate negli ultimi nove mesi, raccogliendo le prove della loro origine e presentando la domanda nel termine.

Quando va fatta

In due momenti. Il primo è subito dopo l’accredito della somma straordinaria: è allora che conservi la documentazione e decidi dove tenere il denaro. Il secondo è dopo la liquidazione della banca. La richiesta va presentata ai liquidatori entro 60 giorni dalla data di efficacia della liquidazione coatta amministrativa, come indicano le FAQ del FITD. La tutela rafforzata vale per nove mesi dall’accredito o dal momento in cui la somma è diventata disponibile.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati che la tua somma rientri in una delle ipotesi previste dalla legge. L’art. 96-bis.1, comma 4, TUB stabilisce che il limite dei 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all’accredito o alla disponibilità, ai depositi di persone fisiche che derivano da:

Categoria (art. 96-bis.1, c. 4) Esempi concreti
a) trasferimento o costituzione di diritti reali su immobili adibiti ad abitazione Prezzo di vendita della casa; somme per la costituzione di un usufrutto sull’abitazione
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte TFR e liquidazioni di fine rapporto; somme da divorzio; somme legate a invalidità; somme ricevute per il decesso di un familiare
c) prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per danni da fatti che costituiscono reati contro la persona o per ingiusta detenzione Risarcimento per lesioni; indennizzo assicurativo; riparazione per ingiusta detenzione

Tre precisazioni pratiche.

  1. Vale solo per le persone fisiche. Una società che incassa il prezzo di un immobile non beneficia della deroga.
  2. L’elenco è chiuso. Il FITD segnala che il matrimonio non compare tra le ipotesi. Una somma ricevuta in regalo per le nozze non beneficia della tutela rafforzata. Il licenziamento non è nominato in modo espresso, ma rientra nello scioglimento del rapporto di lavoro.
  3. Il testo italiano non fissa un tetto in euro alla tutela rafforzata. Il comma 4 si limita a escludere il limite generale per nove mesi. In altri Paesi europei, e nelle discussioni sulla riforma europea, circolano soglie massime come 500.000 euro. Per una banca italiana il riferimento è oggi il TUB: verifica sempre il testo vigente al momento della crisi, perché il recepimento della riforma europea potrebbe introdurre un tetto armonizzato.

Il procedimento, come descritto dal FITD, è questo: presenti la richiesta ai commissari liquidatori, che istruiscono la pratica e la trasmettono al Fondo. Il Fondo decide e comunica l’esito al depositante. Se la domanda è accolta, la tua posizione entra nel successivo flusso di pagamenti. Non è dunque un rimborso automatico come quello ordinario dei 100.000 euro: è un rimborso su domanda e su prova.

Raccogli quindi:

  • l’atto notarile di compravendita o di costituzione del diritto reale, con l’indicazione della destinazione abitativa dell’immobile;
  • la documentazione del datore di lavoro o dell’ente previdenziale sul TFR o sulla liquidazione;
  • la sentenza di divorzio o gli accordi omologati da cui derivano le somme;
  • la sentenza, la transazione o la quietanza assicurativa del risarcimento;
  • la documentazione successoria;
  • l’estratto conto con la data di accredito della somma, da cui decorrono i nove mesi.

La base giuridica

Art. 96-bis.1, comma 4, TUB; FAQ del FITD sui saldi temporanei elevati, con il termine di 60 giorni per la richiesta ai liquidatori.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è che la somma straordinaria sia stata mescolata con altri fondi e in parte spesa. Ricostruisci il flusso con gli estratti conto. La tutela riguarda gli importi che derivano dall’evento e che sono ancora depositati: più l’origine è tracciabile, più forte è la tua domanda. Per questo, quando incassi il prezzo della casa o il TFR, conviene tenerlo su un conto dedicato.

Un accorgimento pratico vale più di molte cautele successive: appena incassi la somma straordinaria, tienila su un conto dedicato, separato da quello delle spese correnti, e conserva in una cartella l’atto o il documento da cui deriva, insieme all’estratto conto del giorno di accredito. Se la somma va poi frazionata tra più banche per ridurre l’esposizione, documenta ogni passaggio. Un bonifico dal conto dedicato a un conto presso un’altra banca, con causale chiara, mantiene la tracciabilità dell’origine. Ricorda che la tutela rafforzata opera presso la banca in cui la somma è depositata quando la banca viene liquidata. Se nel frattempo l’hai spostata altrove, conta il limite ordinario presso la nuova banca, salvo che anche lì la somma resti riconoscibile come proveniente dall’evento entro i nove mesi.

Il secondo imprevisto è che i nove mesi stiano per scadere senza che tu abbia deciso cosa fare del denaro. La tutela rafforzata è temporanea per definizione. Se la somma resta ferma oltre i nove mesi, torna sotto il limite ordinario dei 100.000 euro. Prima della scadenza, valuta come frazionarla tra più banche o come impiegarla.

Il terzo imprevisto è la domanda respinta dal Fondo per difetto di prova o perché l’evento non rientra nell’elenco. Qui serve il legale. Bisogna valutare se e come contestare la decisione e, comunque, insinuare la parte non coperta nello stato passivo della liquidazione (mossa 7).

Check di completamento

  • Hai la prova documentale dell’evento e della data di accredito.
  • Hai annotato la scadenza dei nove mesi e, se la banca è in LCA, quella dei 60 giorni per la richiesta.
  • Hai tenuto la somma tracciabile, possibilmente su un conto dedicato.

Mossa 6 — Riscuoti il rimborso entro i tempi e verifica che sia corretto

Obiettivo della mossa: incassare il rimborso del Fondo nel più breve tempo possibile, con i documenti giusti e su un conto diverso da quello presso la banca liquidata, controllandone l’importo.

Quando va fatta

Dal giorno in cui la liquidazione coatta amministrativa produce effetti. Il FITD indica che il rimborso avviene entro sette giorni lavorativi dalla data di efficacia del provvedimento. Per i conti dormienti, quelli senza operazioni nei 24 mesi precedenti, il rimborso avviene invece entro sei mesi. I conti dormienti di valore inferiore a 100 euro non sono rimborsati.

Come si esegue

Il primo passo è sapere che non devi presentare alcuna domanda per il rimborso ordinario: il Fondo paga direttamente, senza spese per il depositante. Il pagamento passa per una banca consorziata che fa da banca tesoriera e opera tramite le proprie filiali. Le modalità indicate dal FITD sono tre:

  1. bonifico su un conto diverso da quello presso la banca in liquidazione;
  2. assegno circolare;
  3. contanti, nei limiti della normativa vigente.

Per riscuotere porta un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente) e il codice fiscale (tessera sanitaria). Per le imprese il legale rappresentante aggiunge la visura camerale.

Prima di incassare, controlla l’importo con i calcoli delle mosse 3 e 4:

  • interessi: concorrono al limite quelli maturati fino alla data di efficacia della liquidazione;
  • valuta: se il deposito era in valuta estera, il rimborso avviene in euro, o nella valuta dello Stato di residenza del titolare, al cambio della data di efficacia della liquidazione;
  • cointestati: verifica la quota attribuita a ciascuno;
  • compensazione: chiedi il dettaglio dei debiti compensati.

Una premessa europea utile a capire i tempi. La Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. V, sentenza del 4 ottobre 2018, causa C-571/16 (Kantarev), ha chiarito alcuni principi della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, nella versione allora vigente. L’indisponibilità dei depositi deve risultare da un atto esplicito dell’autorità competente e non può essere presunta da altri provvedimenti, come la sottoposizione della banca a vigilanza speciale. L’accertamento non può dipendere da una previa richiesta di ritiro rimasta senza esito. La norma europea ha effetto diretto, e il depositante danneggiato da un rimborso tardivo può agire per il risarcimento contro lo Stato, alle condizioni della responsabilità per violazione del diritto dell’Unione. Il TUB oggi aggancia il rimborso al provvedimento di liquidazione e fissa un termine breve. La sentenza resta utile per un aspetto: i tempi del rimborso sono un diritto del depositante, non una cortesia del sistema.

La base giuridica

Art. 96-bis.2 TUB (modalità e tempi del rimborso); FAQ del FITD sui tempi, sulle modalità e sui documenti; direttiva 2014/49/UE.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che non hai un conto presso un’altra banca su cui farti accreditare il rimborso. Le alternative sono l’assegno circolare o il contante entro i limiti di legge. Il punto vero, però, è a monte: se l’impresa o la famiglia operano su un’unica banca, la liquidazione blocca pagamenti, domiciliazioni e stipendi anche per i pochi giorni prima del rimborso. Tieni sempre un conto di appoggio presso un secondo istituto.

Il secondo imprevisto è un rimborso parziale o negato per difetti nell’identificazione antiriciclaggio. Come visto nella mossa 2, i depositi i cui titolari non risultano identificati all’avvio della liquidazione non sono ammessi al rimborso. Aggiorna i tuoi dati presso ogni banca quando ti viene chiesto, e non rimandare.

Altre due situazioni capitano spesso. La prima è il titolare deceduto. Il rimborso spetta agli eredi, che devono dimostrare la propria qualità con la documentazione successoria. Se il decesso è avvenuto nei nove mesi precedenti e ha generato accrediti, come le somme di una polizza vita, valuta anche la tutela dei saldi temporanei elevati (mossa 5). La seconda è il conto intestato a un minore o a una persona sotto amministrazione di sostegno. Il rimborso spetta al titolare, ma lo riscuote chi lo rappresenta, nei limiti dei poteri che la legge o il giudice gli attribuiscono. Prepara per tempo la documentazione che prova quei poteri.

Il terzo imprevisto riguarda somme in arrivo dopo la data di efficacia, come un bonifico in entrata o l’accredito di una pensione. Rivolgiti subito ai commissari liquidatori e comunica il nuovo IBAN ai soggetti che ti pagano.

Check di completamento

  • Hai riscosso il rimborso, o sai in quale data e con quale modalità lo riceverai.
  • Hai confrontato l’importo con il calcolo delle mosse 3 e 4 e chiesto spiegazioni scritte sulle differenze.
  • Hai comunicato il nuovo IBAN a datore di lavoro, ente previdenziale, clienti e fornitori.

Mossa 7 — Fai valere nella liquidazione la parte che il Fondo non copre

Obiettivo della mossa: non perdere la parte di deposito che supera il limite di garanzia (o che non è coperta per altre ragioni), facendola valere nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Quando va fatta

Dopo il provvedimento di liquidazione, nei termini fissati dalla legge per l’accertamento del passivo e nei modi indicati dai commissari liquidatori nella comunicazione che inviano ai creditori. Non scrivere termini “a memoria”: leggi la comunicazione che ricevi e annota le date.

Come si esegue

Questa mossa la tratteggiamo soltanto. La posizione generale del correntista di una banca in liquidazione coatta amministrativa (stato passivo, opposizioni, riparti) merita un’analisi dedicata. Qui interessano tre punti legati alla garanzia.

  1. Il rimborso del Fondo non estingue il tuo credito oltre la soglia. Se avevi 140.000 euro e il FITD ti ha rimborsato 100.000 euro, i restanti 40.000 sono un credito verso la banca da far valere nella procedura. Per la parte rimborsata, il Fondo subentra nei tuoi diritti verso la liquidazione.
  2. L’eccedenza dei depositi di persone fisiche e PMI ha un trattamento preferenziale. Lo ricorda lo stesso FITD: per la parte eccedente i 100.000 euro, la legge riconosce a questi depositi una posizione migliore rispetto ai creditori chirografari ordinari. Il recupero non è garantito, ma la posizione nel concorso è più favorevole.
  3. Verifica che i commissari abbiano registrato correttamente il tuo credito. Controlla saldo, interessi, eventuali compensazioni e la natura del rapporto (deposito o altro strumento). Una qualificazione sbagliata può spostarti in una classe peggiore.

Un’avvertenza sul rapporto con il Fondo. Quando il FITD ti rimborsa, paga un debito che è della banca, non suo. Per questo, nei limiti di quanto ha pagato, subentra nella tua posizione verso la liquidazione e partecipa ai riparti al posto tuo per quella parte. In pratica, nella procedura ci sarai tu per l’eccedenza e il Fondo per la parte rimborsata. Non devi chiedere due volte la stessa somma. Devi però controllare che la ripartizione tra la tua posizione e quella del Fondo sia corretta, soprattutto quando ci sono compensazioni o saldi temporanei elevati riconosciuti solo in parte.

Tieni anche presente che i tempi della liquidazione non sono quelli del Fondo. Il rimborso arriva in pochi giorni, mentre i riparti dell’eccedenza dipendono dal realizzo dell’attivo della banca, dalla definizione dello stato passivo e dalle eventuali contestazioni. Possono passare anni. È un motivo in più per non contare su quell’eccedenza per esigenze immediate (mossa 8).

Se in banca avevi anche obbligazioni emesse dalla banca, il discorso cambia: non c’è copertura del Fondo, e quel credito segue la sorte prevista per la sua categoria nel concorso. Se l’acquisto è avvenuto con violazione delle regole di condotta della banca, si apre un capitolo di tutela diverso, da valutare caso per caso.

La base giuridica

Artt. 80 e seguenti TUB sulla liquidazione coatta amministrativa delle banche, in particolare le disposizioni sull’accertamento del passivo e sulle restituzioni; art. 96-bis.1 TUB per il perimetro della garanzia; disciplina generale della liquidazione coatta amministrativa, che il Codice della crisi regola agli artt. 293 e seguenti per quanto non previsto dalle leggi speciali.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il credito non riconosciuto o riconosciuto in misura inferiore. In questo caso la legge prevede rimedi da attivare nei termini indicati, che sono brevi. Qui serve il legale: la contestazione va costruita sui documenti (estratti conto, contratti, corrispondenza) e proposta nella sede e nei tempi prescritti.

Il secondo imprevisto è il cointestatario che rivendica una quota maggiore del rimborso o del riparto, sostenendo di aver versato tutto lui. Come visto nella mossa 3, la presunzione di parti uguali si può vincere con la prova contraria. Il conflitto si risolve tra i cointestatari, non con il Fondo.

Check di completamento

  • Hai calcolato l’eccedenza non coperta e l’hai fatta valere nella procedura nei termini indicati.
  • Hai controllato la registrazione del tuo credito e la sua qualificazione.
  • Hai separato le posizioni “deposito” dalle posizioni “obbligazioni o strumenti finanziari”.

Mossa 8 — Metti in sicurezza la tua impresa o il tuo bilancio familiare

Obiettivo della mossa: evitare che la temporanea indisponibilità della liquidità, o la perdita dell’eccedenza, trasformi un problema della banca in una crisi tua.

Quando va fatta

In due finestre. La prima è preventiva: quando la mappatura (mossa 1) rivela che l’impresa o la famiglia dipendono da un’unica banca per liquidità e credito. La seconda è di emergenza: nei giorni successivi alla liquidazione, quando ti accorgi di non avere la liquidità per stipendi, fornitori, rate e imposte in scadenza.

Come si esegue

Il primo passo è un piano di tesoreria a 13 settimane: entrate certe, uscite obbligate, rimborso atteso dal Fondo e data prevista, eccedenza da recuperare nella procedura (con tempi lunghi e incerti). Se il piano chiude in positivo, la crisi della banca resta un problema gestibile. Se chiude in negativo, devi intervenire subito.

Costruisci il piano di tesoreria in modo semplice, ma rigoroso:

Colonna Cosa inserire
Entrate certe Incassi da clienti con scadenza nelle 13 settimane, già fatturati e non contestati
Rimborso del Fondo Importo calcolato con le mosse 3-5, nella settimana prevista dopo i sette giorni lavorativi
Uscite obbligate Stipendi, contributi, imposte, rate di mutuo e leasing, fornitori strategici
Linee perse Fidi e anticipi presso la banca liquidata, non più utilizzabili
Eccedenza da recuperare Da indicare separatamente, senza inserirla tra le entrate del periodo

Se il saldo cumulato diventa negativo in una delle 13 settimane, hai individuato il momento in cui la crisi della banca diventa la tua. Prima di quella settimana devi aver attivato una soluzione: nuove linee presso un’altra banca, accordi di dilazione con i fornitori, un percorso di composizione negoziata. Il piano non è un esercizio contabile. Serve anche come documento di base per dialogare con le banche alternative, con i creditori e, se ci arrivi, con l’esperto.

Se sei un’impresa, lo strumento di riferimento è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che riprende l’istituto introdotto dal D.L. 118/2021). Con l’assistenza di un esperto indipendente puoi trattare con banche, fornitori e creditori, e chiedere al tribunale misure protettive se i creditori aggrediscono il patrimonio. Il presupposto è uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento. La perdita improvvisa di un deposito o di una linea di credito per il dissesto della banca è uno dei casi tipici: l’azienda è sana, ma ha perso la cassa.

Se sei una persona fisica, un professionista o una piccola impresa non fallibile, gli strumenti sono quelli della composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinati dal Codice della crisi, che ha raccolto l’eredità della L. 3/2012. Tra questi ci sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Se la perdita dell’eccedenza ti impedisce di pagare il mutuo e i finanziamenti, una procedura con l’OCC può riportare le rate a una misura sostenibile, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce entrambi i percorsi dall’interno: è il punto in cui la tutela del depositante diventa tutela del debitore.

La base giuridica

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024: artt. 12 e seguenti per la composizione negoziata; disposizioni sulle procedure di sovraindebitamento per consumatori, professionisti e imprese minori.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che un creditore si muova prima di te, con un decreto ingiuntivo o un pignoramento mentre aspetti il rimborso. Nella composizione negoziata le misure protettive servono proprio a questo. Nelle procedure da sovraindebitamento la legge prevede strumenti di sospensione delle azioni esecutive, a condizioni precise. Qui serve il legale: la tempestività della domanda è decisiva.

Il secondo imprevisto è l’eccedenza recuperata solo dopo anni con i riparti della liquidazione. Non costruire il tuo piano su quella somma. Considerala un’entrata eventuale e futura, non una risorsa per pagare i debiti di oggi.

Check di completamento

  • Hai un piano di tesoreria aggiornato che tiene conto del rimborso e della perdita dell’eccedenza.
  • Se il piano è negativo, hai valutato con un professionista lo strumento di regolazione della crisi adatto.
  • Hai almeno un conto operativo presso un’altra banca, non coinvolta nella crisi.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda della mossa da cui parti e del momento in cui agisci. Partono tutte dalla stessa situazione.

Situazione di partenza. Una coppia di coniugi, persone fisiche. Presso la Banca Alfa (aderente al FITD) hanno:
– un conto personale del marito con 61.380 euro;
– un conto cointestato con 148.640 euro, di cui 112.700 accreditati il 14 febbraio dalla vendita della casa di abitazione;
– un mutuo a nome del solo marito, con due rate scadute e non pagate per complessivi 1.946 euro;
– 23.500 euro in obbligazioni subordinate emesse dalla Banca Alfa.

Il 27 ottobre la Banca Alfa è posta in liquidazione coatta amministrativa, con effetto dalla stessa data.

Simulazione 1 — Nessuna mossa eseguita

Quota del cointestato per ciascuno: 148.640 / 2 = 74.320 euro.
– Marito: 61.380 + 74.320 = 135.700 euro. Compensazione delle rate scadute: 1.946 euro. Netto: 133.754 euro. Rimborso FITD: 100.000 euro. Eccedenza: 33.754 euro da far valere nella procedura.
– Moglie: 74.320 euro. Rimborso FITD: 74.320 euro.
– Obbligazioni subordinate: 23.500 euro non coperte, insinuate secondo il loro rango.

Totale esposto a perdita o a lunghi tempi di recupero: 33.754 + 23.500 = 57.254 euro.

Nota sulla compensazione: il debito del mutuo è solo del marito. Per questo si calcola sul suo totale, e sul cointestato non può superare la sua quota (Cass. n. 10024/2023).

Simulazione 2 — Esegue la mossa 5 nei termini

La vendita della casa risale al 14 febbraio: il 27 ottobre i nove mesi non sono ancora trascorsi (scadrebbero il 14 novembre). I coniugi presentano ai liquidatori, entro 60 giorni dal 27 ottobre, la domanda per i saldi temporanei elevati, allegando l’atto notarile e l’estratto conto con l’accredito.

Quota della somma da vendita casa attribuita a ciascun coniuge: 112.700 / 2 = 56.350 euro, tutelati oltre il limite.
– Marito: depositi ordinari 61.380 + (74.320 − 56.350) = 79.350 euro. Meno compensazione di 1.946: 77.404 euro, rimborsabili entro il limite. A questi si aggiungono 56.350 euro di saldo temporaneo elevato. Totale tutelato: 133.754 euro, di cui 56.350 su domanda.
– Moglie: 74.320 euro, interamente rimborsabili.

Eccedenza dei depositi: zero. Restano da gestire le obbligazioni (23.500 euro).

Se la stessa domanda fosse arrivata dopo il 60° giorno, il risultato sarebbe tornato quello della simulazione 1. Se la liquidazione fosse intervenuta dopo il 14 novembre, i nove mesi sarebbero scaduti e la tutela rafforzata non avrebbe operato.

Simulazione 3 — Esegue le mosse 1-4 a giugno, quando la banca è ancora operativa

A giugno la coppia esegue la mappatura. Il marito sposta 37.000 euro del conto personale su un conto presso la Banca Beta, di un altro gruppo e aderente a un sistema di garanzia. Paga le due rate arretrate, così che non ci siano debiti esigibili alla data della liquidazione. Il prezzo della casa viene tenuto su un conto dedicato presso la Banca Gamma, distinta, in attesa del reinvestimento.

Alla data del 27 ottobre, presso la Banca Alfa: conto marito 24.380 euro; conto cointestato 35.940 euro (148.640 − 112.700).
– Marito: 24.380 + 17.970 = 42.350 euro. Rimborso integrale.
– Moglie: 17.970 euro. Rimborso integrale.

Nessuna domanda da presentare, nessuna eccedenza, nessuna compensazione. Il tempo di disponibilità della liquidità si riduce ai sette giorni lavorativi del rimborso, e la coppia può comunque operare sui conti presso le altre banche.

Simulazione 4 — Il riflesso sull’impresa

Ipotesi diversa: una srl ha presso la Banca Alfa un conto con 186.920 euro e un fido di cassa utilizzato per 42.300 euro, revocato con effetto anteriore alla liquidazione e quindi esigibile. Netto: 186.920 − 42.300 = 144.620 euro. Rimborso FITD: 100.000 euro. Eccedenza da far valere: 44.620 euro. Nelle quattro settimane successive la srl ha in scadenza stipendi e contributi per 71.800 euro e fornitori per 58.400 euro, e non ha altre banche.

Con 100.000 euro incassati dopo sette giorni lavorativi e 130.200 euro di uscite, il saldo di tesoreria è negativo per 30.200 euro. Se nel frattempo un fornitore agisce, la società rischia di passare da un problema di cassa a una crisi. È lo scenario della mossa 8: valutare subito la composizione negoziata, con un piano che consideri l’eccedenza come entrata futura e incerta.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una cosa sola, ricorda questa: la garanzia è di 100.000 euro per depositante e per banca, ma il “tuo” importo protetto si costruisce con quattro operazioni. Somma tutti i tuoi depositi presso la banca. Aggiungi le quote dei cointestati. Togli i debiti esigibili verso la stessa banca. Aggiungi, su domanda e nei termini, le somme straordinarie degli ultimi nove mesi. Tutto il resto, cioè eccedenze, obbligazioni e strumenti non coperti, va gestito nella liquidazione o, prima ancora, tolto dalla zona di rischio.

Le tre azioni preventive sono la mappatura annuale, la separazione dei prodotti e il frazionamento tra banche di gruppi diversi. Le tre azioni di emergenza sono la verifica del rimborso, la domanda per i saldi temporanei elevati entro 60 giorni e l’insinuazione dell’eccedenza. La mossa 8 è trasversale: protegge l’impresa e la famiglia dagli effetti indiretti.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Mappatura banca per banca Sapere dove superi i 100.000 euro Ora, e ogni anno con il Modulo standard Scoprire l’eccedenza quando è tardi
2. Separare depositi e strumenti Non contare come protetto ciò che non lo è Prima di ogni nuovo prodotto Perdere somme credute garantite
3. Quote dei cointestati Calcolare il protetto di ogni persona Ora, e a ogni cambio familiare Superare il limite senza accorgertene
4. Compensazione Conoscere il netto rimborsabile Ora, se hai debiti con la banca; subito dopo la LCA Rimborso ridotto senza controllo
5. Saldi temporanei elevati Tutela oltre 100.000 euro per somme straordinarie Nove mesi dall’accredito; domanda entro 60 giorni dalla LCA Perdere la tutela rafforzata
6. Riscossione Incassare entro sette giorni lavorativi Dalla data di efficacia della LCA Liquidità bloccata, importo non verificato
7. Eccedenza nella procedura Non perdere ciò che il Fondo non copre Nei termini fissati dalla legge Credito non riconosciuto
8. Messa in sicurezza Evitare che la crisi della banca diventi la tua Subito, se la tesoreria va in negativo Azioni dei creditori, insolvenza

Gli scenari di deviazione

Deviazione 1 — La banca è già in liquidazione e non hai fatto nulla

È lo scenario della simulazione 1. Non puoi più spostare denaro, ma puoi ancora fare molto. Il primo passo è la mossa 5: se nei nove mesi precedenti sono entrate somme straordinarie, presenta la domanda ai liquidatori entro 60 giorni, con le prove. Poi la mossa 4: chiedi il prospetto della compensazione e controllalo. Poi la mossa 6: riscuoti il rimborso e verifica l’importo. Infine la mossa 7: fai valere l’eccedenza. Se la perdita di liquidità crea problemi con i tuoi creditori, apri subito la mossa 8. Il piano B, quindi, è lo stesso piano eseguito in ordine diverso, con l’urgenza al primo posto.

Deviazione 2 — Il termine dei 60 giorni è scaduto o i nove mesi sono trascorsi

Se hai mancato il termine per i saldi temporanei elevati, la tutela rafforzata non è più disponibile. L’importo eccedente i 100.000 euro diventa un credito da far valere nella liquidazione (mossa 7), con il trattamento preferenziale previsto per i depositi di persone fisiche. Non è una perdita certa, ma i tempi sono quelli dei riparti. Verifica comunque con un legale se il termine è stato comunicato correttamente e se ci sono margini di contestazione. È un’analisi da fare sui documenti, senza illusioni. Se invece sono trascorsi i nove mesi prima della liquidazione, la somma era tornata sotto il limite ordinario: la lezione per il futuro è decidere sempre, entro la scadenza, dove collocare le somme straordinarie.

Una deviazione in più: la banca accelera prima della liquidazione

Nei mesi che precedono una crisi bancaria può succedere che la banca rivolga ai clienti affidati richieste di rientro, revoche di fidi o segnalazioni. Per un’impresa questo significa che la compensazione della mossa 4 può crescere: un fido revocato prima della liquidazione diventa un debito esigibile, che riduce il netto rimborsabile. Se ricevi una revoca, non limitarti a subirla. Verifica il preavviso contrattuale e la correttezza della comunicazione, e valuta subito con un professionista l’impatto sulla tua tesoreria. In questo scenario la mossa 8 va anticipata: la composizione negoziata consente di trattare con tutte le banche, non solo con quella in difficoltà.

Deviazione 3 — Non trovi i documenti che provano l’origine delle somme

Il caso tipico è l’atto di vendita della casa che non hai sotto mano, o il TFR accreditato insieme ad altre somme. Ricostruisci la prova da più fonti: il notaio rilascia copia dell’atto, il datore di lavoro o l’ente previdenziale il prospetto di liquidazione, l’assicurazione la quietanza, la banca gli estratti conto con le causali. Prima di procedere, assicurati che la data di accredito sia chiara: dai nove mesi dipende tutto. Se la prova resta incompleta, presenta comunque la domanda nel termine, indicando dove si trovano i documenti mancanti e integrandola appena possibile. Una domanda tempestiva e incompleta vale più di una domanda perfetta e tardiva.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della 3?
Sì, e se la banca è già in liquidazione devi farlo: il termine di 60 giorni corre. Ma per calcolare la quota di saldo temporaneo elevato di ciascun coniuge su un conto cointestato ti serve la ripartizione della mossa 3. Esegui le due mosse in parallelo.

Se apro un secondo conto nella stessa banca, raddoppio la tutela?
No. Il limite è per depositante e per banca: i conti presso la stessa banca si sommano. Per moltiplicare la tutela servono banche diverse, cioè soggetti giuridici distinti. Due marchi della stessa banca non bastano, due banche dello stesso gruppo sì.

Le BCC sono meno protette?
No. Le banche di credito cooperativo aderiscono al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo invece che al FITD, ma il limite e le regole di calcolo sono quelle fissate dal TUB per tutti i sistemi di garanzia. Cambia il soggetto che paga, non il perimetro della tutela.

Il FITD rimborsa anche se la banca viene “salvata”?
Il rimborso diretto ai depositanti avviene in caso di liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo può anche fare interventi alternativi o preventivi, con cui i depositi passano a un’altra banca o la banca viene sostenuta. In quei casi non ricevi un rimborso perché il tuo conto continua a esistere. Sulla legittimità di questi interventi, la Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 2 marzo 2021, C-425/19 P, caso Tercas) ha escluso che l’intervento del FITD in quel caso costituisse aiuto di Stato. Il sistema di garanzia ha quindi margini per intervenire prima della liquidazione.

Devo pagare qualcosa per il rimborso?
No. Il FITD specifica che il rimborso non comporta spese per il depositante.

Il mio conto cointestato con mio figlio, alimentato solo da me, vale 100.000 euro per me e 100.000 per lui?
Ai fini del Fondo il saldo si divide a metà, e ciascuna metà si somma agli altri depositi di quella persona presso la stessa banca. Tra di voi, però, chi ha versato può provare che le somme sono sue (Cass. n. 1643/2025). Se ti serve la protezione, la strada giusta è distribuire i depositi tra banche diverse, non affidarsi alla cointestazione.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce sono organizzate per mossa. Quelle della Cassazione sul conto cointestato e sulla compensazione riguardano il codice civile (artt. 1854 e 1298 c.c.) e il rapporto bancario ordinario, non il TUB. Le richiamiamo perché regolano gli stessi rapporti su cui opera la garanzia dei depositi. Quelle della Corte di giustizia riguardano la disciplina europea dei sistemi di garanzia. Ogni principio è riformulato in parole nostre.

A sostegno della mossa 3 (cointestati)

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1643 del 23 gennaio 2025. La cointestazione fa presumere che le somme appartengano a tutti i contitolari, ma la presunzione cade se si prova, anche con presunzioni semplici, che appartengono a uno solo. Rilevanza: la ripartizione per teste del Fondo può non coincidere con la ripartizione reale tra cointestatari.
  2. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 36082 del 27 dicembre 2023. I rapporti interni tra cointestatari seguono l’art. 1298, comma 2, c.c. Se il saldo deriva da versamenti di uno solo, l’altro non ha diritti su di esso. Rilevanza: regola la redistribuzione tra cointestatari di quanto rimborsato.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9197 del 3 aprile 2023. Nella cointestazione tra coniugi la presunzione di contitolarità sposta l’onere della prova su chi la contesta. Rilevanza: è il caso più frequente di conto cointestato, ed è quello delle simulazioni.
  4. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27069 del 14 settembre 2022. Il saldo, nei rapporti interni, spetta in parti uguali, e il solo fatto che un cointestatario abbia alimentato il conto non basta a provare l’esclusiva titolarità. Rilevanza: chi vuole superare la ripartizione per teste deve portare una prova più robusta.
  5. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21963 del 3 settembre 2019. La cointestazione dà a ciascuno la legittimazione a operare, ma non trasferisce di per sé la titolarità del credito. Rilevanza: distingue il potere di operare dalla titolarità delle somme, utile quando si discute di chi abbia diritto al rimborso.
  6. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 77 del 4 gennaio 2018. Anche con facoltà di operare disgiuntamente, un cointestatario non può appropriarsi di somme oltre la propria quota senza il consenso dell’altro. Rilevanza: riguarda il cointestatario che riscuote il rimborso e trattiene più della propria parte.
  7. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13663 del 22 luglio 2004. Verso la banca i cointestatari sono creditori e debitori solidali del saldo, anche se possono operare separatamente. Rilevanza: distingue il rapporto esterno con la banca dal rapporto interno per quote.
  8. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7110 del 20 marzo 2017. La facoltà di operare disgiuntamente non si presume dalla cointestazione: deve risultare dal contratto, nel rispetto della forma prevista per i contratti bancari. Rilevanza: per verificare chi può disporre delle somme, anche del rimborso, va letto il contratto.

A sostegno della mossa 4 (compensazione)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10024 del 14 aprile 2023. Nelle obbligazioni solidali la compensazione opera solo “pro quota”: la banca non può compensare un credito verso un cointestatario oltre la quota del saldo che gli spetta, salvo diverso accordo. Rilevanza: è il confine da far rispettare quando la compensazione prevista dall’art. 96-bis.1, comma 5, lett. c), TUB tocca un conto cointestato.

A sostegno delle mosse 6 e 8 (tempi del rimborso e interventi del sistema)

  1. Corte di giustizia UE, Sez. V, 4 ottobre 2018, causa C-571/16 (Kantarev). L’indisponibilità dei depositi richiede un atto esplicito dell’autorità, non presumibile da altri provvedimenti né subordinabile a una previa richiesta di ritiro. La norma europea ha effetto diretto e il ritardo può fondare una domanda di risarcimento contro lo Stato. Rilevanza: conferma che i tempi del rimborso sono un diritto azionabile del depositante.
  2. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 2 marzo 2021, causa C-425/19 P (caso Tercas). La Corte ha confermato che l’intervento del FITD a sostegno della banca in quel caso non costituiva aiuto di Stato, mancando l’imputabilità allo Stato delle risorse e della decisione. Rilevanza: spiega perché il sistema di garanzia può intervenire anche prima della liquidazione, e perché in quei casi il depositante non riceve un rimborso ma conserva il proprio conto.

Cosa può fare lo Studio Monardo per i tuoi depositi

Ecco cosa facciamo, in concreto, quando un depositante, una famiglia o un’impresa ci chiede di mettere in sicurezza i propri depositi o di gestire la liquidazione della propria banca.

  1. Ricostruiamo la mappa dei tuoi rapporti bancari istituto per istituto. Verifichiamo codice ABI, appartenenza a gruppi e sistema di garanzia, e indichiamo dove superi la soglia dei 100.000 euro.
  2. Qualifichiamo ogni prodotto leggendo contratti e documenti d’offerta, per distinguere i depositi protetti dagli strumenti non coperti, come obbligazioni della banca e prodotti ibridi, e dai beni di terzi in custodia.
  3. Calcoliamo le quote dei conti cointestati per ciascun familiare o socio e segnaliamo le cointestazioni che non rispecchiano la reale provenienza delle somme.
  4. Ricalcoliamo il netto rimborsabile applicando la compensazione con i debiti esigibili, e controlliamo che sui cointestati resti entro la quota del cointestatario debitore.
  5. Prepariamo la domanda per i saldi temporanei elevati da presentare ai liquidatori entro 60 giorni, con il fascicolo delle prove: atto notarile, prospetti di liquidazione, sentenze, quietanze, estratti conto con la data di accredito.
  6. Verifichiamo il rimborso ricevuto, chiediamo per iscritto ai commissari il prospetto dei calcoli e contestiamo le voci non corrette.
  7. Facciamo valere l’eccedenza non coperta nella procedura di liquidazione coatta amministrativa e seguiamo l’accertamento del credito e gli eventuali rimedi, nei termini di legge.
  8. Redigiamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria dell’impresa o della famiglia, per misurare l’impatto della liquidazione e del ritardo nel recupero dell’eccedenza.
  9. Attiviamo la composizione negoziata della crisi per l’impresa che ha perso liquidità, con la richiesta di misure protettive quando i creditori si muovono.
  10. Valutiamo con l’OCC gli strumenti del sovraindebitamento per la persona fisica o la piccola impresa che, dopo la perdita, non riesce più a sostenere mutui e finanziamenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La prima è quella di Esperto Negoziatore: un’impresa che perde la cassa per il dissesto della propria banca ha bisogno di trattare subito con i creditori, con un percorso che l’Avvocato conosce dal punto di vista dell’esperto. La seconda è quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC: le famiglie che perdono l’eccedenza dei risparmi trovano negli strumenti del sovraindebitamento la via per riequilibrare i debiti. Il coordinamento dello staff di diritto bancario consente di leggere i rapporti con la banca liquidata sul piano del TUB e del contratto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Le contestazioni sul credito o sulla compensazione possono sfociare in un giudizio, che può essere seguito fino all’ultimo grado senza cambi di strategia. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione dei rapporti e sui rimedi, i secondi sulla tesoreria, sui bilanci e sul piano di risanamento.

Chiusura: ogni giorno conta, prima e dopo la liquidazione

Il principio guida di questo piano è semplice: la garanzia dei depositi protegge chi conosce in anticipo i propri numeri. Ogni mossa fatta prima della crisi è denaro messo al sicuro; ogni termine lasciato scadere dopo la crisi è tutela che si perde. Il limite dei 100.000 euro è reale, ma è solo il punto di partenza. Somme, quote, compensazioni e saldi temporanei decidono quanto ti verrà restituito e in quanto tempo.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché le conseguenze del dissesto di una banca ricadono su imprese e famiglie, e l’Avvocato ha le abilitazioni per entrambe. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) affianca l’azienda che ha perso liquidità. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC affianca il consumatore e il piccolo imprenditore che non riescono più a pagare i propri debiti. Lo staff di diritto bancario che coordina legge i rapporti con la banca, dal contratto alla procedura.

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