Come Si Fa La Transazione Contributiva Con L’INPS Nel Concordato?

Quasi mai una transazione contributiva con l’INPS fallisce perché il debito è troppo alto: fallisce perché la proposta è stata costruita male, depositata nel posto sbagliato o fondata su un confronto con la liquidazione che non regge. Il debito previdenziale è spesso la voce più pesante e più “rigida” del passivo di un’impresa in crisi: contributi IVS assistiti dal privilegio di primo grado, altri contributi con privilegio di grado inferiore, sanzioni civili e somme aggiuntive che crescono mese dopo mese. L’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024) consente di proporre all’INPS, dentro il piano di concordato, un pagamento parziale o dilazionato di contributi, premi e accessori. Ma lo consente a condizioni precise, con un procedimento che non perdona le scorciatoie.

Questa guida non ripete la spiegazione generale del concordato preventivo: si concentra su un solo punto, cioè come si costruisce e come si porta a buon fine la transazione contributiva con l’INPS, partendo dagli errori che più spesso la compromettono:

  1. Trattare l’INPS come un creditore qualunque, senza una vera proposta ex art. 88 e senza trasmetterla agli uffici giusti.
  2. Offrire all’INPS meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, o affidarsi a un’attestazione generica.
  3. Scavalcare l’ordine dei privilegi previdenziali, pagando meglio chi sta dopo l’INPS.
  4. Sbagliare interlocutore, tempi e documenti: sede, Direzione regionale, avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione.
  5. Considerare l’omologazione forzosa (il cosiddetto cram down contributivo) come un automatismo.
  6. Confondere gli strumenti: usare le regole del concordato preventivo dove valgono altre regole, o viceversa.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la transazione contributiva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che riguarda esattamente il confronto tra impresa in difficoltà e creditori, inclusi i creditori pubblici come l’INPS, e la valutazione della sostenibilità di un piano di risanamento. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti, che consente di ricostruire il debito contributivo e di confrontarlo con l’alternativa liquidatoria con gli strumenti contabili che la legge richiede.

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Errore n. 1 — Trattare l’INPS come un creditore qualunque

L’errore

Un’impresa manifatturiera deposita la domanda di concordato con un piano che prevede il pagamento dei chirografari al 18% e, nell’elenco dei creditori, indica l’INPS con il suo saldo complessivo, come qualunque fornitore. Nel piano non c’è una proposta specifica di trattamento dei contributi, nessuna distinzione tra quote privilegiate e chirografarie, nessun invio della documentazione alla sede INPS. L’amministratore è convinto che “tanto l’INPS voterà come gli altri”.

Perché è un errore

L’art. 88, comma 1, CCII stabilisce che la falcidia o la dilazione dei crediti contributivi passa attraverso una proposta di pagamento parziale o dilazionato formulata nel piano, con regole proprie: il trattamento deve essere almeno pari a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, deve rispettare la graduazione dei privilegi e, per la parte chirografaria, non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari, salvo la formazione di classi con trattamento più favorevole. Il comma 5 impone poi di trasmettere copia della proposta e della documentazione agli uffici competenti, compresi gli enti previdenziali, e all’agente della riscossione quando i crediti sono stati affidati in riscossione. Il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 ha precisato che la proposta va formulata “esclusivamente” nel piano di concordato, con copia contestuale depositata in tribunale e presso gli uffici competenti.

Le conseguenze

Senza una proposta costruita secondo l’art. 88, il credito previdenziale non è “transatto”: resta un credito concorsuale trattato in modo non conforme alla disciplina speciale, esposto a contestazioni in sede di voto e di omologazione. La conseguenza più grave è che l’ente può votare contro e il tribunale non ha in mano gli elementi (attestazione, confronto con la liquidazione) per superare quel voto con l’omologazione forzosa. In più, l’INPS può far valere in sede di opposizione all’omologa la violazione delle regole sul trattamento dei crediti privilegiati.

Cosa fare invece

Costruire una sezione autonoma del piano dedicata ai crediti previdenziali, che contenga: la ricostruzione analitica del debito (contributi per gestione e periodo, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi), la ripartizione per grado di privilegio, la percentuale offerta per ciascuna componente, i tempi e le eventuali garanzie, il confronto numerico con lo scenario liquidatorio. La proposta contributiva deve essere leggibile da sola: chi la esamina in sede INPS deve poter capire in pochi minuti quanto riceve, quando e perché è più di quanto otterrebbe dalla liquidazione.

Concretamente, la sezione contributiva del piano dovrebbe seguire uno schema stabile. Prima parte: l’inventario del debito, con indicazione della fonte di ciascun importo (certificato dei debiti, cassetto previdenziale, avvisi di addebito, verbali ispettivi) e della data di riferimento. Seconda parte: la qualificazione giuridica, cioè quale quota è assistita da privilegio e di quale grado, quale è chirografaria, quali accessori seguono la sorte del capitale. Terza parte: l’offerta, espressa per ciascuna componente in percentuale e in valore assoluto, con il calendario dei pagamenti. Quarta parte: il confronto con la liquidazione, anch’esso per componente. Quinta parte: le garanzie e le condizioni, ad esempio l’impegno a mantenere la regolarità dei versamenti correnti durante l’esecuzione del piano.

Questa struttura non è un formalismo. Serve a chi in sede INPS istruisce la pratica per la Direzione regionale, serve al commissario giudiziale che deve riferire ai creditori, serve al tribunale che deve valutare l’eventuale omologazione forzosa. Un piano in cui l’INPS compare solo come una riga dell’elenco creditori costringe tutti a ricostruire da sé ciò che il debitore avrebbe dovuto spiegare, e la ricostruzione fatta da altri raramente è favorevole al debitore.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il comma 1 dell’art. 88 include espressamente, accanto ai contributi, anche i premi delle assicurazioni obbligatorie (INAIL). Molti piani dimenticano che l’INAIL è un interlocutore distinto, con propri uffici, e che la proposta va trasmessa anche a lui: trattare in modo accurato l’INPS e ignorare l’INAIL significa lasciare scoperta una parte del passivo previdenziale.


Errore n. 2 — Offrire all’INPS meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione

L’errore

Il piano offre all’INPS il 35% dei contributi privilegiati, perché “è quello che l’impresa si può permettere”. Nessuno ha però calcolato quanto l’INPS ricaverebbe da una liquidazione giudiziale, dove i contributi IVS, grazie al privilegio di primo grado sui mobili, verrebbero pagati prima di molti altri creditori. L’attestazione del professionista indipendente si limita a una formula generica di “convenienza”.

Perché è un errore

L’art. 88 pone un limite minimo inderogabile: il trattamento proposto ai crediti contributivi deve garantire un soddisfacimento in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui sussiste la causa di prelazione. Il comma 2 distingue: nel concordato liquidatorio l’attestazione del professionista indipendente verte sulla convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità verte sulla non deteriorità. Due parametri diversi, che vanno dimostrati con numeri, non con aggettivi.

Le conseguenze

Una proposta che dà all’INPS meno della liquidazione è strutturalmente fragile: l’ente ha ogni ragione di votare contro, e il tribunale non può omologare forzosamente contro il voto dell’INPS se manca proprio il presupposto della convenienza o della non deteriorità. La Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che nel concordato liquidatorio con cram down fiscale il giudice deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista: è quindi su quel confronto che si gioca tutto. Il Tribunale di Brindisi, nel decreto di omologazione del 23 giugno 2025, ha omologato un concordato in continuità anche alla luce del fatto che all’INPS veniva offerto circa 704 mila euro contro i circa 571 mila stimati nello scenario liquidatorio: un confronto numerico chiaro e non contestato efficacemente.

Cosa fare invece

Partire dallo scenario liquidatorio, non dalla capacità di pagamento. Si stima il realizzo dei beni, si sottraggono le spese della procedura e i crediti prededucibili, si applica la graduazione dei privilegi e si determina quanto arriverebbe all’INPS per ciascuna componente. Solo dopo si costruisce l’offerta, con un margine positivo documentato rispetto a quel valore. L’attestazione deve essere specifica sui crediti previdenziali, non una dichiarazione generale di fattibilità del piano.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la stima del valore di liquidazione. Non basta prendere i valori di bilancio: occorre stimare il realizzo effettivo dei beni in una vendita concorsuale, i tempi della liquidazione, le spese della procedura, i crediti prededucibili e quelli di grado anteriore ai contributi (ad esempio i crediti di lavoro dipendente). Più la stima è prudente e motivata, più il confronto regge in sede di opposizione. Una stima ottimistica del valore di liquidazione, paradossalmente, danneggia il debitore, perché alza l’asticella che la proposta deve superare; una stima pessimistica non documentata, invece, viene smontata dall’ente e dal commissario.

Nel concordato in continuità il confronto ha una dimensione ulteriore: il trattamento dell’INPS non deve essere deteriore rispetto alla liquidazione, ma il piano deve anche dimostrare che i flussi della prosecuzione dell’attività sono realistici. Se i pagamenti all’INPS sono dilazionati su più anni e dipendono dai margini futuri, l’attestazione deve spiegare perché quei margini sono ragionevolmente attendibili. È qui che molti compromettono la propria posizione: l’offerta sulla carta è superiore alla liquidazione, ma è fondata su previsioni che nessuno, in sede INPS, considera credibili.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Cassazione n. 10723/2026 ha anche escluso che il tribunale possa subordinare l’accesso al concordato o l’omologa con cram down a un autonomo giudizio di “meritevolezza” fondato sulle condotte passate del debitore, come precedenti violazioni fiscali reiterate. Questo non significa che il passato non conti: significa che il terreno della discussione è il confronto economico con la liquidazione, e che è su quel terreno che la proposta va resa inattaccabile.


Errore n. 3 — Scavalcare l’ordine dei privilegi previdenziali

L’errore

Per ottenere il voto favorevole delle banche, il piano offre ai creditori ipotecari e ad alcuni fornitori strategici condizioni di pagamento più rapide, mentre all’INPS propone una dilazione su sette anni dei contributi IVS. Nel frattempo, una parte dei contributi “minori” viene trattata come chirografaria, con percentuali inferiori a quelle offerte ad altri chirografari.

Perché è un errore

L’art. 88, comma 1, CCII stabilisce che, per i crediti contributivi privilegiati, percentuale, tempi di pagamento ed eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori con grado di privilegio inferiore o con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Per la parte chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto agli altri chirografari, salvo classi con trattamento più favorevole. I contributi IVS godono del privilegio dell’art. 2778 n. 1 c.c.; gli altri contributi previdenziali e assistenziali del privilegio di grado inferiore dell’art. 2778 n. 8 c.c. Ogni scostamento va giustificato all’interno di queste regole.

Le conseguenze

Un piano che paga prima o meglio un creditore di grado inferiore all’INPS viola la graduazione e si espone a un’opposizione fondata. La Cassazione, con le sentenze nn. 22169/2024 e 22474/2024 (rese sul concordato in continuità della legge fallimentare, art. 186-bis l.fall.), ha affermato che il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica e soggiace al divieto di alterare l’ordine dei privilegi: non è una risorsa liberamente distribuibile. Il rischio più grave è il diniego dell’omologazione per violazione delle cause legittime di prelazione, con il passaggio, nei casi peggiori, alla liquidazione giudiziale.

Cosa fare invece

Disegnare una matrice dei trattamenti: per ogni grado di privilegio, percentuale, tempi e garanzie. La regola pratica è che nessun creditore collocato dopo l’INPS nella graduazione può ricevere più dell’INPS, prima dell’INPS o con garanzie migliori. Se si vuole offrire un trattamento migliore a creditori strategici, bisogna verificare se lo strumento lo consente (classi, finanza esterna, regole del concordato in continuità) e motivarlo espressamente.

Nella pratica, la violazione della graduazione nasce quasi sempre da una buona intenzione: assicurarsi il voto dei creditori bancari o la continuità delle forniture. Il problema è che l’INPS, collocato in alto nella scala dei privilegi grazie ai contributi IVS, ha diritto a non essere trattato peggio di chi sta più in basso. Per questo, prima di promettere condizioni di favore a un fornitore strategico, conviene verificare in quale posizione si colloca il suo credito rispetto a quello previdenziale e se esistono strumenti che consentano un trattamento diverso senza toccare i diritti dell’ente.

Va prestata attenzione anche al profilo temporale. Una dilazione lunga sui contributi privilegiati, mentre i creditori di grado inferiore vengono pagati entro pochi mesi, è di per sé un trattamento deteriore, anche se la percentuale nominale è identica. Il comma 1 dell’art. 88 parla espressamente di percentuale, tempi e garanzie: tre parametri da confrontare separatamente, non uno solo. Lo stesso vale per le garanzie: se a una banca si offre il mantenimento di un’ipoteca o una fideiussione e all’INPS nulla, occorre verificare che la differenza sia giustificata dalla diversa posizione giuridica dei crediti.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato in continuità, la disciplina del CCII consente regole distributive diverse rispetto alla rigida priorità assoluta. La Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, ha indicato come principio proposto che la finanza esterna sia liberamente distribuibile, in deroga alle regole ordinarie, e non rientri nel valore eccedente la liquidazione. Ha anche ricordato i precedenti sulla legge fallimentare (Cass. n. 9373/2012, n. 12864/2019 e n. 13391/2019) secondo cui l’apporto del terzo sfugge al divieto di alterare i privilegi solo se è neutrale per il patrimonio del debitore. Distinguere con precisione tra risorse dell’impresa e risorse esterne è quindi decisivo per capire quanto margine c’è nel trattamento dell’INPS.


Errore n. 4 — Sbagliare interlocutore, tempi e documenti

L’errore

L’impresa ha sede legale a Bologna, l’ultimo domicilio fiscale a Modena, contributi gestiti da due diverse strutture INPS e una parte del debito già affidata all’agente della riscossione tramite avvisi di addebito. La proposta viene inviata a una sola sede, senza copia ad Agenzia delle entrate-Riscossione, senza certificazione aggiornata dei debiti e senza una riconciliazione tra estratto conto contributivo e carichi affidati.

Perché è un errore

L’art. 88, comma 5, CCII impone di trasmettere copia della proposta e della documentazione agli uffici competenti e prevede che l’agente della riscossione certifichi entro trenta giorni l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo o affidati, mentre gli altri uffici procedono nello stesso termine alla liquidazione e alla notifica degli atti. Il comma 6 attribuisce il voto sui contributi INPS alla Direzione territoriale competente, su decisione del Direttore regionale; il comma 7 limita il voto dell’agente della riscossione ai soli oneri di riscossione. Il messaggio INPS n. 3553/2024 precisa che, se la sede competente è diversa da quella del tribunale, vota la Direzione della sede del tribunale anche per conto delle altre. L’art. 363 CCII disciplina inoltre il certificato unico dei debiti contributivi e per premi assicurativi, che INPS e INAIL rilasciano su richiesta del debitore.

Le conseguenze

Un invio incompleto produce un debito “fotografato” male: importi che non coincidono, avvisi di addebito non considerati, sanzioni maturate dopo la data di riferimento. Il rischio più serio è che il voto dell’ente arrivi su un credito diverso da quello trattato nel piano, aprendo la strada a contestazioni, a modifiche tardive della proposta e a una perdita di credibilità del piano davanti al commissario giudiziale e al tribunale.

Cosa fare invece

Prima del deposito: richiedere il certificato dei debiti contributivi, confrontarlo con il cassetto previdenziale e con l’estratto di ruolo, individuare tutte le strutture INPS coinvolte e la sede competente rispetto al tribunale. Al deposito: trasmettere la proposta, con tutta la documentazione, a ciascun ufficio competente e all’agente della riscossione, conservando prova della ricezione. Dopo il deposito: monitorare la certificazione dell’agente della riscossione entro i trenta giorni e la liquidazione da parte degli uffici, per aggiornare il piano se necessario. È esattamente qui che entra in gioco il lavoro di squadra dello Studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che ricostruisce il debito previdenziale voce per voce prima che la proposta parta.

Un’attenzione particolare merita la data di riferimento del debito. La transazione riguarda i contributi e gli accessori maturati fino a una certa data, mentre dopo il deposito l’impresa continua, specie in continuità, a generare nuovi obblighi contributivi correnti, che non entrano nella falcidia e devono essere pagati regolarmente. Confondere le due masse è un errore frequente: se il piano non prevede la copertura dei contributi correnti, la continuità aziendale diventa fragile e l’ente ha un argomento in più per votare contro. Per questo il piano finanziario dovrebbe mostrare separatamente il flusso destinato al debito transatto e quello destinato ai versamenti correnti.

Infine, non va sottovalutato il ruolo dell’agente della riscossione. Quando una parte del debito INPS è già stata affidata tramite avvisi di addebito, il voto sul credito contributivo resta all’ente, mentre l’agente vota soltanto per i propri oneri di riscossione. Ma la certificazione dei carichi affidati arriva proprio dall’agente, nei trenta giorni: ignorarla significa lavorare su numeri che potrebbero essere smentiti a breve.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il messaggio INPS n. 3553/2024 contiene una regola transitoria spesso ignorata: alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024 continua ad applicarsi la determinazione presidenziale INPS n. 7 del 17 gennaio 2013, emanata quando la materia era regolata dall’art. 182-ter della legge fallimentare; le nuove istruzioni valgono per le proposte presentate dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo. Chi riprende in mano una procedura iniziata prima di quella data deve verificare quale disciplina interna l’ente applicherà.


Errore n. 5 — Considerare il cram down contributivo un automatismo

L’errore

Il piano viene impostato dando per scontato il voto negativo dell’INPS, con l’idea che “tanto il tribunale omologa lo stesso”. Nessuno verifica se il voto dell’ente sia davvero determinante, né se la proposta superi il test di convenienza o di non deteriorità. Il risultato è un piano che non ha la maggioranza e non ha nemmeno i presupposti per l’omologazione forzosa.

Perché è un errore

L’art. 88 CCII consente al tribunale di omologare anche in mancanza di adesione o con voto contrario degli enti previdenziali, ma solo a condizioni precise. Nel concordato liquidatorio (comma 3) serve che l’adesione o il voto dell’ente siano determinanti per raggiungere le maggioranze dell’art. 109, comma 1, e che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità (comma 4) il voto deve essere determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. d), e il trattamento non deve essere deteriore rispetto alla liquidazione. Se il voto dell’INPS non è determinante, il cram down dell’art. 88 semplicemente non entra in gioco.

Le conseguenze

Il rapporto tra l’omologazione forzosa dell’art. 88 e la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, è tuttora al centro del dibattito. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026, ha prospettato che la disciplina del cram down fiscale e contributivo nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024 non si applichi alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2, e ha rimesso alla Corte di Giustizia UE una questione sulla nozione di “parti interessate” della Direttiva (UE) 2019/1023. Finché questi nodi non sono sciolti, costruire il piano confidando in un’omologa forzosa “sicura” significa scommettere su un terreno instabile. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Brindisi (decreto del 23 giugno 2025) ha omologato fondandosi principalmente sulla ristrutturazione trasversale e solo in via alternativa sul cram down dell’art. 88, convertendo i voti negativi delle classi di Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e agente della riscossione.

Cosa fare invece

Simulare il voto prima del deposito: calcolare, classe per classe e credito per credito, se il voto dell’INPS sia determinante e cosa accade sia con l’adesione sia con il voto contrario. Costruire la proposta in modo che superi il test di convenienza o non deteriorità con un margine documentato. E, soprattutto, aprire un dialogo tecnico con la Direzione regionale INPS prima del voto: l’adesione espressa resta la via più solida.

Il dialogo con l’INPS, nel concordato, non è un’appendice informale. L’ente valuta la proposta attraverso una struttura organizzativa precisa e, come ha chiarito il messaggio n. 3553/2024, la decisione sul voto spetta al Direttore regionale, mentre il voto è espresso dalla Direzione territoriale competente. Presentare la proposta corredata da una nota tecnica che illustri il confronto con la liquidazione, le ragioni della dilazione, le garanzie e la tenuta del piano può fare la differenza tra un voto favorevole e un voto contrario motivato da prudenza. L’adesione espressa dell’ente resta sempre preferibile all’omologazione forzosa, che comporta un contenzioso, tempi più lunghi e un esito non garantito.

Occorre anche considerare che il voto contrario dell’INPS spesso trascina con sé quello di altri creditori pubblici, come Agenzia delle entrate e INAIL. In un concordato in cui i creditori pubblici rappresentano una quota rilevante del passivo, impostare il piano contando sulla loro sconfitta in giudizio è una strategia ad alto rischio: è più efficace lavorare perché la proposta superi in modo evidente il confronto con la liquidazione, così da rendere difficile all’ente motivare un rifiuto.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato in continuità, la giurisprudenza di merito ha letto l’art. 112, comma 2, lett. d), nel senso che può bastare il voto favorevole di una sola classe “interessata” (Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2968 del 24 aprile 2024, confermativa di Tribunale di Roma, sentenza n. 677 del 24 ottobre 2023; Tribunale di Napoli, sentenza n. 254 del 14 novembre 2024). L’ordinanza n. 15593/2026 ha però proposto una lettura più restrittiva della classe “interessata”, che deve essere formata da creditori privilegiati parzialmente soddisfatti che riceverebbero qualcosa anche sul valore eccedente la liquidazione. È un punto da verificare caso per caso, alla luce della decisione che arriverà dalla Corte di Giustizia.


Errore n. 6 — Confondere gli strumenti

L’errore

Un piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità, che dovrebbe accedere al concordato minore, imposta la sua proposta all’INPS come se fosse una transazione ex art. 88, attende il voto della Direzione regionale e chiede il parere di uffici che in quella procedura non hanno quel ruolo. All’opposto, un’impresa che ha scelto gli accordi di ristrutturazione dei debiti tratta l’INPS come se fosse in concordato, e non rispetta il termine di novanta giorni per l’adesione previsto dall’art. 63.

Perché è un errore

La transazione contributiva ha discipline diverse a seconda dello strumento. Nel concordato preventivo vale l’art. 88: proposta nel piano, voto dell’ente secondo l’art. 107 CCII, possibile omologazione forzosa. Negli accordi di ristrutturazione vale l’art. 63: proposta agli uffici, adesione espressa con la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore dell’ufficio territoriale su decisione del Direttore regionale, termine di novanta giorni dal deposito per l’adesione (prorogato di sessanta giorni in caso di modifica, di novanta in caso di nuova proposta). Nel concordato minore vale un regime autonomo.

Le conseguenze

La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha affermato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione dell’art. 88: la disciplina è autonoma e semplificata, basata sull’OCC e sulla relazione di convenienza, ed è incompatibile con il procedimento di transazione fiscale del concordato preventivo, compreso il voto con parere della Direzione regionale. Chi applica la procedura sbagliata rischia di perdere mesi, di vedere contestata la regolarità del voto e di dover rifare il percorso da capo.

Cosa fare invece

Prima di scrivere una sola riga della proposta, stabilire quale strumento è davvero il più adatto e quale disciplina contributiva ne discende. Se l’impresa è in una fase ancora negoziale, valutare se la composizione negoziata possa essere il luogo in cui avviare il confronto con l’INPS, per poi approdare allo strumento definitivo con una proposta già discussa.

La scelta dello strumento dipende da più fattori: le dimensioni dell’impresa e la sua soggezione o meno alla liquidazione giudiziale, la composizione del passivo, il peso dei creditori pubblici, la possibilità di raccogliere adesioni individuali. Negli accordi di ristrutturazione la transazione contributiva assume la forma di un accordo sottoscritto, con tempi certi per l’adesione; nel concordato preventivo è parte di una proposta votata dalla massa dei creditori; nel concordato minore segue la logica semplificata delle procedure di sovraindebitamento, con l’OCC al centro. Ciascuna strada ha vantaggi e limiti, ma ciascuna ha le sue regole, che non si possono combinare a piacimento.

La composizione negoziata della crisi può svolgere una funzione preziosa a monte: è il contesto in cui l’impresa, con l’assistenza di un esperto indipendente, avvia le trattative con i creditori, compresi gli enti previdenziali, e verifica se esistono le condizioni per un accordo. Una proposta all’INPS discussa in quella sede e poi trasferita nel concordato arriva al voto già vagliata nei numeri e nelle condizioni, con minori sorprese.

Il dettaglio che pochi conoscono

Negli accordi di ristrutturazione, la domanda di omologazione, anche forzosa, può essere presentata solo dopo l’adesione dell’ente o dopo la scadenza dei termini; il debitore deve poi comunicare via PEC agli enti l’iscrizione della domanda di omologa nel registro delle imprese, e da quella ricezione decorre il termine per l’opposizione. Sono adempimenti che nel concordato preventivo non hanno la stessa forma: trasferirli meccanicamente da uno strumento all’altro genera errori procedurali.


Quanto costa sbagliare: tre simulazioni sulla proposta all’INPS

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati costruiti per mostrare il meccanismo: non riproducono casi reali e i valori di realizzo in liquidazione sono assunti, non calcolati su un patrimonio specifico.

Simulazione 1 — La proposta “sostenibile” che non supera il confronto con la liquidazione

Ipotesi: debito INPS complessivo di 187.640 €, così composto:

  • contributi IVS (privilegio art. 2778 n. 1 c.c.): 96.315 €;
  • altri contributi previdenziali e assistenziali (privilegio art. 2778 n. 8 c.c.): 41.208 €;
  • sanzioni civili e accessori trattati, per semplicità dell’esempio, come chirografari: 50.117 €.

Scenario liquidatorio stimato: dopo spese di procedura, prededuzioni e crediti di grado anteriore, all’INPS arriverebbero 61.640 € sui contributi IVS (64%) e 4.121 € sugli altri contributi (10%), nulla sulle sanzioni. Totale: 65.761 €.

Componente Liquidazione Proposta A Proposta B
Contributi IVS (96.315 €) 61.640 € (64%) 33.710 € (35%) 65.494 € (68%)
Altri contributi (41.208 €) 4.121 € (10%) 2.060 € (5%) 5.769 € (14%)
Sanzioni e accessori (50.117 €) 0 € 1.002 € (2%) 3.007 € (6%)
Totale all’INPS 65.761 € 36.772 € 74.270 €

Con la proposta A, l’INPS riceverebbe 28.989 € in meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione: l’attestazione di convenienza non può essere rilasciata in modo credibile, l’ente vota contro e il tribunale non ha il presupposto per l’omologazione forzosa. Con la proposta B, il margine positivo è di 8.509 € (circa +12,9%), documentabile voce per voce. La differenza tra le due proposte, per l’impresa, è di 37.498 € in più da reperire nel piano: ma è la differenza tra un piano omologabile e un piano destinato a cadere.

Simulazione 2 — Quando il voto dell’INPS è determinante (e quando no)

Ipotesi: concordato liquidatorio, crediti ammessi al voto pari a 2.413.900 €. Hanno votato a favore creditori per 1.032.450 € (42,77%). Il credito INPS ammesso al voto è di 287.300 € e l’ente vota contro.

  • Con il voto contrario dell’INPS la maggioranza non è raggiunta (42,77% < 50%).
  • Se il voto dell’INPS fosse favorevole, i consensi salirebbero a 1.319.750 €, pari al 54,67%: la maggioranza sarebbe raggiunta.

Il voto dell’INPS è quindi determinante. Se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione (come la proposta B della simulazione 1), il tribunale può valutare l’omologazione anche contro il voto dell’ente ai sensi dell’art. 88, comma 3.

Variante: se i voti favorevoli degli altri creditori fossero stati 1.268.400 € (52,55%), la maggioranza sarebbe stata raggiunta comunque. In quel caso il voto dell’INPS non è determinante e il problema del cram down contributivo non si pone; resta però fermo che il trattamento dell’INPS deve rispettare i limiti dell’art. 88, comma 1, pena l’opposizione all’omologa.

Simulazione 3 — Il debito “fotografato” male

Ipotesi: deposito della domanda il 9 marzo 2026. La proposta indica un debito INPS di 214.380 €, ricavato dal solo cassetto previdenziale di una sede. La proposta viene trasmessa a quella sede, ma non all’agente della riscossione.

Entro i trenta giorni previsti dall’art. 88, comma 5, cioè entro l’8 aprile 2026, emerge che una seconda struttura INPS gestisce avvisi di addebito già affidati in riscossione per 38.926 €, comprensivi di sanzioni maturate. Il debito reale è quindi 253.306 €, il 18,2% in più di quello trattato nel piano.

Conseguenze: la percentuale offerta all’INPS, calcolata sul debito sbagliato, scende di fatto; il confronto con la liquidazione va rifatto; la proposta va modificata a ridosso del voto, con un piano che appare meno affidabile al commissario giudiziale. Con una riconciliazione preventiva (certificato unico dei debiti contributivi, estratto di ruolo, cassetto previdenziale di tutte le strutture), la stessa cifra sarebbe stata inserita nel piano fin dal deposito.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non hanno tutti lo stesso peso, né lo stesso momento: alcuni si commettono già nella fase di costruzione del piano, altri al deposito, altri ancora nella fase del voto. Il punto che sfugge quasi sempre è che gli errori più costosi sono quelli commessi prima del deposito, perché si riflettono su tutto ciò che segue. La tabella riassume momento, conseguenza e possibilità di rimedio.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
INPS trattato come creditore qualunque Redazione del piano Credito non regolato ex art. 88, voto contrario non superabile Parziale (modifica della proposta prima del voto)
Offerta inferiore alla liquidazione Redazione del piano e attestazione Niente convenienza/non deteriorità, niente cram down Parziale (nuova offerta e nuova attestazione)
Violazione dell’ordine dei privilegi Redazione del piano Opposizione fondata, rischio di diniego dell’omologa Parziale (ridisegno dei trattamenti)
Interlocutore, tempi e documenti sbagliati Deposito e fase successiva Debito non coincidente, voto su importi diversi Sì, se corretto in tempo
Cram down dato per scontato Strategia del voto Piano senza maggioranza e senza presupposti di omologa forzosa Parziale (dialogo con la Direzione regionale, revisione del piano)
Strumento confuso Scelta iniziale Procedura irregolare, mesi persi No, di regola si riparte con lo strumento corretto

Prima di depositare: la checklist della proposta all’INPS

Questa lista può essere salvata e usata come controllo finale prima del deposito. Ogni voce è un’azione concreta da spuntare.

  • [ ] Ho verificato quale strumento sto usando (concordato preventivo liquidatorio, in continuità, accordo di ristrutturazione, concordato minore) e quale disciplina contributiva ne deriva.
  • [ ] Ho richiesto il certificato unico dei debiti contributivi e l’ho confrontato con il cassetto previdenziale di tutte le strutture INPS coinvolte.
  • [ ] Ho estratto la situazione dei carichi affidati all’agente della riscossione (avvisi di addebito) e l’ho riconciliata con il debito INPS.
  • [ ] Ho suddiviso il debito per componente: contributi IVS, altri contributi, sanzioni civili, somme aggiuntive, interessi, premi INAIL.
  • [ ] Ho attribuito a ciascuna componente il suo grado di privilegio (art. 2778 c.c.) o la natura chirografaria.
  • [ ] Ho costruito lo scenario liquidatorio e calcolato quanto riceverebbe l’INPS per ciascuna componente.
  • [ ] Ho fissato un’offerta con margine positivo documentato rispetto alla liquidazione (convenienza nel liquidatorio, non deteriorità nella continuità).
  • [ ] Ho controllato che nessun creditore di grado inferiore riceva più, prima o con garanzie migliori dell’INPS.
  • [ ] Ho ottenuto un’attestazione del professionista indipendente specifica sul trattamento dei crediti previdenziali.
  • [ ] Ho individuato le sedi competenti e la sede del tribunale, sapendo che il voto è espresso dalla Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.
  • [ ] Ho preparato la trasmissione della proposta a tutti gli uffici competenti, all’INAIL se coinvolto e all’agente della riscossione, con prova della ricezione.
  • [ ] Ho simulato il voto con e senza l’adesione dell’INPS, verificando se il suo voto è determinante.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutti gli errori sono definitivi. L’esperienza insegna che molte proposte nate male possono essere corrette, a patto di intervenire nel momento giusto e con gli strumenti giusti. Ciò che conta è distinguere tra la fase in cui la procedura è ancora aperta al confronto e quella in cui le decisioni sono state prese.

Prima del voto: la proposta si può modificare. Il Codice consente al debitore di modificare la proposta e il piano entro i limiti temporali fissati per le operazioni di voto. È la finestra in cui si possono correggere un’offerta insufficiente, una ripartizione dei privilegi sbagliata, un debito ricostruito male. Una modifica richiede di norma una nuova attestazione sulle parti modificate e la ritrasmissione agli uffici competenti. La via d’uscita più efficace è proprio questa: correggere prima che l’ente voti, aprendo contestualmente un dialogo tecnico con la Direzione regionale INPS.

Se l’INPS ha già votato contro: verificare i presupposti del cram down. Se il voto dell’ente è determinante e la proposta, magari integrata, supera il test di convenienza o di non deteriorità, il tribunale può omologare anche contro quel voto. Bisogna però costruire in giudizio la prova del confronto con la liquidazione, perché sarà quello il cuore della valutazione, come ha ricordato la Cassazione n. 10723/2026. Dove il voto dell’INPS non è determinante, il problema si sposta sul rispetto delle regole dell’art. 88, comma 1, che l’ente potrà far valere con l’opposizione.

Se la proposta è stata impostata con lo strumento sbagliato. Qui il rimedio è più radicale: di regola occorre rinunciare alla domanda e ripresentarla con lo strumento corretto, o convertire il percorso dove la legge lo consente. È uno degli errori meno recuperabili, perché coinvolge l’intera architettura della procedura.

Dopo l’omologa o il diniego: le impugnazioni. Contro la sentenza che decide sull’omologazione è previsto il reclamo davanti alla corte d’appello e poi il ricorso per cassazione, nei termini brevi stabiliti dall’art. 51 CCII. In questa fase l’errore si ripara solo se l’impugnazione è costruita con precisione tecnica sui punti realmente decisivi: la determinazione del valore di liquidazione, la graduazione dei privilegi, la sussistenza dei presupposti dell’omologazione forzosa. Avere la stessa linea difensiva dal piano fino alla Cassazione evita che argomenti decisivi si perdano tra un grado e l’altro.

Se il debito è stato ricostruito male. In questo caso il rimedio consiste in una riconciliazione rapida e completa, seguita, se gli scostamenti sono rilevanti, da una modifica della proposta. È importante non limitarsi ad aggiornare l’importo: occorre verificare se la nuova cifra cambia il confronto con la liquidazione, la sostenibilità dei pagamenti e il peso del voto dell’INPS nel calcolo delle maggioranze. Un debito più alto può rendere il voto dell’ente determinante dove prima non lo era, e quindi spostare l’intera strategia.

Se la graduazione dei privilegi è stata violata. La correzione passa per un ridisegno dei trattamenti: aumentare la percentuale o accorciare i tempi per l’INPS, oppure ridurre il vantaggio accordato ai creditori di grado inferiore, oppure ricorrere, dove consentito, a risorse esterne neutrali. Ogni soluzione ha un costo per il piano, ma è un costo inferiore a quello di un diniego dell’omologazione.

Quando la preclusione è definitiva. Se la sentenza diventa definitiva senza impugnazione, o se l’impugnazione viene proposta oltre i termini, l’esito non può più essere rimesso in discussione. Lo stesso vale per le questioni non sollevate quando potevano esserlo: il tempo, in questa materia, è parte della sostanza.


Le domande di chi teme di aver sbagliato con l’INPS

“Ho depositato il piano senza una proposta specifica per l’INPS: è tutto perduto?”
No, se il voto non si è ancora svolto. Si può modificare la proposta inserendo una sezione dedicata ai crediti previdenziali, con l’attestazione richiesta e la trasmissione agli uffici competenti. Il problema diventa serio solo se si lascia arrivare il voto senza intervenire.

“Ho offerto all’INPS meno di quanto prenderebbe in liquidazione: il tribunale può omologare lo stesso?”
Contro il voto contrario dell’INPS, no: manca il presupposto della convenienza o della non deteriorità. Se l’INPS aderisce comunque, il piano resta esposto a contestazioni sul rispetto dei limiti dell’art. 88. La soluzione è rivedere l’offerta prima del voto.

“Ho mandato la proposta a una sede INPS sola: devo ripartire da capo?”
Di regola no. Si integra la trasmissione verso le altre strutture e verso l’agente della riscossione, si aggiorna il debito con le certificazioni e, se gli importi cambiano, si modifica il piano. Più si interviene presto, meno il piano perde credibilità.

“L’INPS non risponde: devo aspettare novanta giorni?”
Dipende dallo strumento. Il termine di novanta giorni per l’adesione è previsto dall’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione. Nel concordato preventivo l’INPS esprime il voto nel procedimento di voto previsto dal Codice, attraverso la Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

“Sono un piccolo imprenditore in concordato minore: devo seguire la procedura dell’art. 88?”
No. La Cassazione n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti previdenziali segue un regime autonomo, basato sull’OCC e sulla relazione di convenienza, incompatibile con il procedimento dell’art. 88.

“Esistono percentuali minime sotto le quali l’INPS non accetta?”
In passato il D.M. 4 agosto 2009 fissava soglie minime per la transazione previdenziale nella legge fallimentare (100% per i contributi IVS, 40% per gli altri contributi privilegiati, 30% per i chirografari) e condizionava il beneficio al versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Il rapporto tra quelle soglie e i criteri del Codice della crisi è oggetto di discussione: la legge oggi chiede soprattutto il confronto con la liquidazione. Conviene comunque tenerne conto come orientamento dell’ente nel dialogo con la Direzione regionale.


Cosa hanno deciso i giudici su chi ha sbagliato la transazione contributiva

I riferimenti che seguono sono raccolti in base all’errore che illustrano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza per chi costruisce una proposta all’INPS.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026.
Principio: nel concordato liquidatorio con omologazione forzosa contro il voto del creditore pubblico, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista, senza poter introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza legato alle condotte passate del debitore.
Rilevanza: chi trascura il confronto numerico con la liquidazione perde l’unico terreno su cui l’omologa forzosa si gioca (errori 2 e 5).

2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026.
Principio: nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la proposta dell’art. 88, ma per una disciplina autonoma e semplificata basata sull’OCC e sulla relazione di convenienza; il procedimento del concordato preventivo, compreso il parere della Direzione regionale, è incompatibile.
Rilevanza: documenta l’errore di chi confonde gli strumenti (errore 6).

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026.
Principio (proposto, non definitivo): la disciplina del cram down fiscale e contributivo nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024 non si applicherebbe alle forme di approvazione del concordato in continuità dell’art. 112, comma 2; la classe “interessata” va intesa in senso restrittivo; la finanza esterna è liberamente distribuibile. Questione rimessa alla Corte di Giustizia UE.
Rilevanza: mostra quanto sia rischioso contare sul cram down come automatismo (errore 5) e incide sul margine di manovra nel trattamento dell’INPS (errore 3).

4. Cass. civ., sentenza n. 22169/2024.
Principio: nel concordato in continuità della legge fallimentare, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è parte della garanzia patrimoniale generica e non può essere distribuito alterando l’ordine dei privilegi.
Rilevanza: pronuncia sulla legge fallimentare, utile per comprendere perché pagare meglio creditori di grado inferiore all’INPS espone il piano a censure (errore 3).

5. Cass. civ., sentenza n. 22474/2024.
Principio: conforme alla precedente sul divieto di alterare la graduazione con il valore prodotto dalla continuità (legge fallimentare).
Rilevanza: conferma l’orientamento sull’errore 3.

6. Cass. civ., sentenza n. 9373/2012.
Principio: l’apporto di un terzo può sottrarsi al divieto di alterare i privilegi solo se è neutrale per il patrimonio del debitore, cioè non ne aumenta l’attivo né ne aggrava il passivo (legge fallimentare).
Rilevanza: chiarisce quando risorse esterne permettono trattamenti diversi senza violare i diritti dell’INPS privilegiato (errore 3).

7. Cass. civ., sentenza n. 12864/2019.
Principio: conferma il criterio della neutralità dell’apporto del terzo (legge fallimentare).
Rilevanza: base per distinguere finanza esterna e risorse dell’impresa nel piano.

8. Cass. civ., sentenza n. 13391/2019.
Principio: stesso orientamento sulla neutralità della finanza esterna (legge fallimentare).
Rilevanza: completa il quadro sull’errore 3.

9. Tribunale di Brindisi, Sezione procedure concorsuali, decreto di omologazione del 23 giugno 2025.
Principio: omologato un concordato in continuità principalmente tramite ristrutturazione trasversale e, in via alternativa, tramite cram down fiscale e contributivo; decisiva la maggiore convenienza per Erario ed enti previdenziali rispetto alla liquidazione (per l’INPS circa 704 mila euro contro circa 571 mila).
Rilevanza: esempio concreto di come un confronto numerico solido supera il voto contrario di INPS, INAIL e Agenzia delle entrate (errori 2 e 5).

10. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2968 del 24 aprile 2024.
Principio: nella ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, lett. d), può essere sufficiente il voto favorevole di una sola classe che soddisfi le condizioni di legge.
Rilevanza: incide sul peso del voto dell’INPS nei concordati in continuità (errore 5).

11. Tribunale di Roma, sezione fallimentare, sentenza n. 677 del 24 ottobre 2023.
Principio: omologa con il voto favorevole di alcune classi, tra cui una destinata a essere soddisfatta integralmente, confermata in appello.
Rilevanza: mostra la lettura estensiva della classe favorevole, oggi messa in discussione dall’ordinanza n. 15593/2026 (errore 5).

12. Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, sentenza n. 254 del 14 novembre 2024.
Principio: omologa tramite ristrutturazione trasversale, anche con la scissione di una classe.
Rilevanza: conferma che, nella continuità, il voto contrario di un creditore pubblico non è sempre decisivo, ma solo se la costruzione delle classi è corretta (errori 3 e 5).

A questi provvedimenti si affianca, sul piano amministrativo, il messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024, che non è una pronuncia ma indica come l’ente organizza in concreto il voto e la valutazione delle proposte dopo il correttivo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella transazione contributiva con l’INPS la differenza tra un piano omologabile e un piano destinato a cadere si costruisce prima del deposito, ma si difende fino all’ultimo grado di giudizio. Ecco cosa facciamo concretamente, con un doppio taglio: prevenire l’errore e, quando è già stato commesso, verificare come rimediare.

  1. Ricostruiamo il debito previdenziale voce per voce: richiediamo il certificato unico dei debiti contributivi, confrontiamo cassetto previdenziale, estratti di ruolo e avvisi di addebito, e separiamo contributi IVS, altri contributi, sanzioni e premi INAIL.
  2. Attribuiamo a ogni componente il suo grado di privilegio e costruiamo la matrice dei trattamenti, controllando che nessun creditore di grado inferiore riceva più o prima dell’INPS.
  3. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, lo scenario liquidatorio su cui misurare l’offerta all’INPS, e dimensioniamo una proposta con margine positivo documentato.
  4. Verifichiamo l’attestazione del professionista indipendente sul trattamento dei crediti previdenziali, segnalando i punti in cui il confronto con la liquidazione è debole.
  5. Individuiamo le sedi INPS competenti e quella del tribunale, prepariamo la trasmissione della proposta a tutti gli uffici e all’agente della riscossione e ne monitoriamo la certificazione nei trenta giorni.
  6. Simuliamo il voto classe per classe, con e senza l’adesione dell’INPS, per capire se il suo voto è determinante e quali presupposti servono per l’omologazione forzosa.
  7. Prepariamo il dialogo tecnico con la Direzione regionale INPS, presentando dati e confronto con la liquidazione nella forma in cui l’ente deve valutarli.
  8. Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo se la proposta può essere modificata prima del voto e predisponiamo le integrazioni necessarie.
  9. Se l’omologa è negata o contestata, analizziamo i motivi di reclamo e di ricorso sui punti realmente decisivi: valore di liquidazione, graduazione dei privilegi, presupposti del cram down.
  10. Verifichiamo in partenza lo strumento giusto, valutando anche se la composizione negoziata possa essere la sede per avviare il confronto con l’INPS prima di approdare al concordato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che più direttamente riguarda questo tema: è la competenza che si occupa del confronto strutturato tra impresa in crisi e creditori, compresi i creditori pubblici, e della valutazione della sostenibilità di un piano. L’abilitazione di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale del debito INPS fino al giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza che argomenti decisivi si perdano tra un grado e l’altro quando un errore va riparato con l’impugnazione.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, è ciò che permette di tenere uniti il piano giuridico e quello contabile: la ricostruzione del debito, il confronto con la liquidazione e la graduazione dei privilegi non sono compiti separati, ma parti della stessa proposta all’INPS.


In chiusura

La transazione contributiva con l’INPS nel concordato non è una richiesta di sconto: è una proposta tecnica che deve dimostrare, con numeri verificabili, di dare all’ente almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione, nel rispetto dei privilegi e attraverso il procedimento corretto. Chi la imposta con cura ha a disposizione uno strumento efficace; chi la improvvisa rischia di compromettere l’intero piano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una qualifica che riguarda proprio il dialogo tra impresa in difficoltà e creditori pubblici e privati, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in grado di ricostruire il debito previdenziale e di misurarlo contro lo scenario liquidatorio. Il testo dell’art. 88 è stato più volte rimaneggiato e la giurisprudenza è in movimento: ogni proposta va verificata sul testo vigente al momento del deposito.

📩 Prima che l’INPS esprima il suo voto, fai controllare la tua proposta: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa guida.

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