Cos’è Il Plusvalore Da Continuità E Come Si Distribuisce Ai Creditori?

Quando un’impresa in crisi propone un concordato preventivo in continuità aziendale, il patrimonio messo a disposizione dei creditori ha due componenti: quanto si ricaverebbe chiudendo l’azienda e vendendone i beni, e quanto in più l’impresa riesce a generare continuando a lavorare. Questa seconda parte è il plusvalore da continuità. Per un creditore o un imprenditore, sapere come si calcola e come si ripartisce significa capire quanto riceverà, in che ordine e se può opporsi.

Le regole sono due e operano su “porzioni” diverse dello stesso valore. Sulla quota di liquidazione vale l’ordine rigido delle prelazioni; sul plusvalore vale una regola più flessibile, la cosiddetta priorità relativa. Chi confonde le due porzioni rischia di votare contro una proposta conveniente, o di accettarne una che lo penalizza più del lecito. A ottobre 2026 il quadro è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 136/2024, e ora integrato dal D.Lgs. 147/2026.

Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata il confronto tra il valore dell’azienda in funzionamento e il suo valore di realizzo è il punto di partenza di ogni trattativa con banche, fornitori ed Erario. La stessa analisi, svolta con lo staff di avvocati e commercialisti, è il presupposto per leggere un piano concordatario e verificarne la distribuzione.

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Il plusvalore nel sistema del Codice della crisi

Definizione tecnica

Sul piano normativo, la nozione si ricava dall’art. 84, comma 6, CCII. La norma distingue due grandezze nel concordato in continuità:

  • il valore di liquidazione, che va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
  • il valore eccedente quello di liquidazione, cioè il plusvalore, per il quale ai fini dell’omologazione è sufficiente un confronto di trattamento tra classi.

Il plusvalore da continuità è la differenza tra il valore complessivo che il piano destina ai creditori grazie alla prosecuzione dell’attività e il valore che gli stessi creditori otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. Non è un utile contabile né un attivo autonomo: è una misura comparativa, che esiste solo in rapporto al valore di liquidazione.

Il valore di liquidazione, a sua volta, è definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024. È il valore realizzabile nell’ambito della liquidazione giudiziale, al netto delle spese. Comprende l’eventuale premio per la vendita dell’azienda in esercizio e l’esito ragionevolmente prevedibile delle azioni recuperatorie e risarcitorie (revocatorie, azioni di responsabilità), anch’esso al netto dei costi.

La ratio: la direttiva europea

La disciplina recepisce la Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, che all’art. 11 consente agli Stati di adottare, in alternativa alla regola della priorità assoluta, una regola di priorità relativa. L’obiettivo è evidente. Se l’intero valore generato dalla continuità dovesse seguire rigidamente l’ordine dei privilegi, i chirografari (fornitori, professionisti, banche non garantite) riceverebbero spesso zero anche in presenza di un piano di risanamento credibile. Mancherebbe così ogni incentivo a votare a favore.

Va precisato che la scelta del legislatore è stata selettiva: la flessibilità vale solo per il plusvalore. Il valore di liquidazione resta presidiato dalla regola rigida, a garanzia del fatto che nessun creditore privilegiato riceva meno di quanto otterrebbe in caso di chiusura dell’impresa.

APR e RPR: le due regole a confronto

Elemento Priorità assoluta (APR) Priorità relativa (RPR)
Su quale valore opera Valore di liquidazione Valore eccedente (plusvalore)
Norma Art. 84, comma 6, primo periodo; art. 112, comma 2, lett. a) Art. 84, comma 6, secondo periodo; art. 112, comma 2, lett. b)
Regola Il grado inferiore riceve qualcosa solo dopo il pagamento integrale del grado superiore Il grado superiore deve ricevere un trattamento più favorevole del grado inferiore, non necessariamente integrale
Eccezione Nessuna Lavoratori con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (art. 84, comma 7)
Chi tutela Creditori muniti di prelazione Equilibrio tra classi e incentivo al voto

Distinzione dagli istituti affini

Il plusvalore non coincide con la finanza esterna. Le risorse provenienti da terzi o dai soci senza obbligo di restituzione sono estranee al patrimonio del debitore e, per tradizione giurisprudenziale risalente a Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, possono essere distribuite senza rispettare l’ordine delle prelazioni. Il D.Lgs. 136/2024 ha reso esplicita questa deroga anche all’interno dell’art. 84, comma 6.

Un esempio concreto. Un’impresa propone ai creditori 1.459.300 € pari al valore di liquidazione, più 642.500 € di flussi della continuità, più 150.000 € versati dal socio a fondo perduto. I primi seguono l’ordine dei privilegi. I secondi seguono la priorità relativa. I terzi, in quanto finanza esterna, sono distribuibili con maggiore libertà, nei limiti dell’art. 84, comma 6.

Il plusvalore non coincide neppure con il valore riservato ai soci dell’art. 120-quater CCII. Quella norma regola il diverso caso in cui il piano attribuisca ai soci una parte del valore (ad esempio mantenendo le partecipazioni). In tal caso il trattamento delle classi dissenzienti va confrontato anche con quanto conservano i soci.

Condizioni di applicabilità e termini

Le condizioni una per una

La priorità relativa sul plusvalore non è un regime automatico. Opera solo se ricorrono le seguenti condizioni.

  1. Concordato in continuità aziendale. La regola dell’art. 84, comma 6, riguarda la continuità diretta o indiretta (art. 84, comma 2). Nel concordato liquidatorio vale la graduazione ordinaria su tutto il valore, salvo la finanza esterna. Nel concordato minore, Cass. 28 ottobre 2025, n. 28574 ha ribadito che il mancato rispetto della graduazione rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio.

  2. Corretta determinazione del valore di liquidazione. È la “soglia” che separa le due porzioni. Se viene sottostimata, il plusvalore risulta gonfiato e una parte di valore che spetterebbe ai privilegiati finisce nella zona flessibile. Per questo il piano deve indicare le modalità di determinazione di questo valore (art. 87, comma 1, lett. c).

  3. Suddivisione dei creditori in classi. Nel concordato in continuità la formazione delle classi è obbligatoria (art. 85 CCII). La priorità relativa è un confronto tra classi, non tra singoli creditori: senza classi correttamente formate, il test non si può svolgere.

  4. Rispetto del trattamento dei lavoratori. I crediti da retribuzione assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione anche sul plusvalore (art. 84, comma 7).

  5. Nessun creditore riceve più del suo credito. Si tratta di un limite logico, ripreso dall’art. 112, comma 2, lett. c), per il caso di omologazione trasversale.

  6. Test del miglior soddisfacimento. Ogni creditore dissenziente non deve ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale (art. 112 CCII). È il limite “verso il basso” che opera indipendentemente dalla distribuzione del plusvalore.

Termini che incidono sulla distribuzione

In termini operativi, la distribuzione del plusvalore viene controllata in tre momenti: l’ammissione, il voto e l’omologazione. Ciascuno ha le sue scadenze.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Relazione del commissario giudiziale (art. 105 CCII) Almeno 45 giorni prima della data iniziale del voto Ordinatorio per l’organo Il voto non può svolgersi su un’informazione incompleta; possibile rinvio
Richiesta di omologazione trasversale (art. 111 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) 7 giorni dalla comunicazione dell’esito del voto Perentorio per il debitore Senza richiesta, la mancata approvazione chiude la strada del cram-down
Opposizione dei creditori dissenzienti all’omologazione (art. 48, comma 2, CCII) Costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza Perentorio L’opposizione è tardiva e il creditore perde la possibilità di contestare la distribuzione
Parere motivato del commissario giudiziale (art. 48, comma 2) Almeno 5 giorni prima dell’udienza Ordinatorio Il tribunale decide su un quadro istruttorio meno completo
Reclamo contro la sentenza sull’omologazione (art. 51 CCII) 30 giorni dalla notificazione Perentorio La sentenza diventa definitiva sotto il profilo della distribuzione

Il termine più critico è quello di costituzione in opposizione almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione. È l’unica sede in cui il creditore dissenziente può contestare, con una propria stima, il modo in cui il plusvalore è stato ripartito. Quanto alla sospensione feriale dei termini, essa opera soltanto dal 1° al 31 agosto. La sua applicabilità ai singoli segmenti della procedura concorsuale va però verificata caso per caso, perché molti procedimenti della crisi sono trattati come urgenti.

Come si ripartisce il plusvalore: la sequenza operativa

La distribuzione del plusvalore non è una formula unica, ma il risultato di una sequenza di passaggi. Ognuno è soggetto al controllo del commissario giudiziale e del tribunale.

1. Stima del valore di liquidazione

Il debitore, con l’ausilio dei propri advisor, stima quanto si ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale. La stima è asseverata dal professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 87, comma 3, CCII).

Nella continuità indiretta, se esiste un’offerta irrevocabile di un terzo per l’acquisto dell’azienda, il valore di liquidazione non può essere fissato al livello inferiore della vendita atomistica dei beni. Lo ha chiarito Cass., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960, con un principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c. La Corte ha precisato che il controllo sulle modalità di determinazione di quel valore rientra nella verifica di ammissibilità del tribunale.

2. Individuazione del plusvalore

Il plusvalore si ottiene sottraendo il valore di liquidazione dal valore complessivo destinato ai creditori. Quest’ultimo comprende i flussi di cassa netti dell’orizzonte di piano e l’eventuale valore finale dell’azienda risanata, se il piano lo destina ai creditori. La finanza esterna va tenuta separata, perché segue un regime proprio.

Va precisato che il plusvalore non deve necessariamente essere destinato per intero ai creditori. Il piano può trattenere risorse per investimenti, purché il trattamento proposto superi il test del miglior soddisfacimento e la distribuzione rispetti la priorità relativa.

3. Prima ripartizione: il valore di liquidazione

Il valore di liquidazione si ripartisce secondo la scala dei privilegi: prededuzioni, crediti ipotecari e pignoratizi sui beni gravati, privilegi generali e speciali secondo il loro ordine, poi chirografari. In questa porzione nessuna classe di grado inferiore può ricevere nulla finché il grado superiore non è soddisfatto integralmente.

I creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche in parte. Non devono però ricevere meno di quanto ricaverebbero dalla vendita del bene vincolato, come attestato dal professionista (art. 84, comma 5). La parte non coperta è degradata a chirografo.

4. Seconda ripartizione: il plusvalore secondo priorità relativa

Sul plusvalore il piano gode di discrezionalità, entro due vincoli:

  • ogni classe deve ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado;
  • e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

In pratica, un privilegiato rimasto parzialmente incapiente nella prima ripartizione non ha diritto all’integrale pagamento con il plusvalore prima dei chirografari. Ha diritto soltanto a una percentuale complessivamente migliore della loro. Come ha osservato la Corte d’Appello di Milano, sent. 24 marzo 2025, n. 826, il privilegiato degradato per incapienza non si confonde né con il privilegiato capiente né con il chirografario originario.

5. Verifica del vincolo dei lavoratori

Il piano deve poi controllare che i crediti dei lavoratori ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti secondo graduazione anche sul plusvalore. Se il valore di liquidazione non li copre per intero, la quota residua va pagata con il plusvalore prima di qualunque attribuzione ai gradi inferiori. Cass., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593 conferma che i lavoratori restano esclusi dalla deroga alla priorità assoluta.

6. Classamento e voto

Il debitore forma le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 85). Il plusvalore incide sul voto in due modi. Determina la percentuale offerta, e quindi la convenienza percepita. E incide sul diritto di voto dei privilegiati: quelli pagati integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione non votano (art. 109, comma 5).

7. Omologazione: approvazione unanime delle classi o ristrutturazione trasversale

Se tutte le classi approvano, il tribunale verifica la regolarità della procedura, la fattibilità e il rispetto delle regole distributive. Se una o più classi dissentono, il debitore può chiedere l’omologazione trasversale (art. 112, comma 2). È qui che la distribuzione del plusvalore diventa decisiva, perché il tribunale verifica che:

  • il valore di liquidazione sia distribuito secondo graduazione;
  • il plusvalore sia distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore;
  • nessun creditore riceva più del proprio credito;
  • la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi (con almeno una classe di prelazionari), oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti applicando la graduazione anche sul valore eccedente.

Quest’ultimo requisito è stato interpretato da Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. La Corte ha ammesso l’omologazione anche con il voto favorevole di una sola classe, purché “interessata” nel senso indicato. Il criterio di selezione è proprio una simulazione della priorità assoluta estesa al plusvalore. Per dimostrare che una classe ha diritto di contestare l’omologazione serve quindi un calcolo, non un’affermazione. Nello stesso caso il ricorso è stato respinto anche perché non dimostrava, con specificità, che la classe avrebbe ottenuto di più applicando la graduazione al valore eccedente.

8. Opposizione e stima

Il creditore dissenziente che contesta la convenienza deve costituirsi nei termini e dimostrare che il trattamento proposto è inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. Oppure deve dimostrare che la distribuzione del plusvalore viola la priorità relativa. L’opposizione che si limita a lamentare una percentuale “bassa” senza un confronto numerico tra classi e tra scenari ha scarse probabilità di esito.

Gli errori più frequenti si concentrano in tre punti:

  • trattare come plusvalore risorse che in realtà appartengono al valore di liquidazione, ad esempio il prezzo offerto da un terzo per l’azienda;
  • formare classi di pari grado con percentuali molto diverse senza giustificazione;
  • trascurare il vincolo dei lavoratori.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati di fantasia, costruite per mostrare l’applicazione delle regole. Non riproducono casi reali.

Esempio 1: APR sul valore di liquidazione, RPR sul plusvalore

Dati di partenza. Impresa manifatturiera, concordato in continuità diretta depositato il 14 aprile 2026.

  • Immobile ipotecato: valore di liquidazione 870.400 €.
  • Altri beni (macchinari, magazzino, crediti, azioni recuperatorie al netto dei costi): valore di liquidazione 588.900 €.
  • Valore di liquidazione complessivo: 1.459.300 €.
  • Flussi netti della continuità destinati ai creditori in cinque anni: 642.500 € (plusvalore).

Passivo:

Creditore Credito Rango
Spese prededucibili 96.300 € Prededuzione
Banca ipotecaria 1.120.000 € Ipoteca sull’immobile
Lavoratori 214.700 € Privilegio art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Erario 468.900 € Privilegio generale
Fornitori 1.375.200 € Chirografo

Prima ripartizione (valore di liquidazione, priorità assoluta).

  • Banca: riceve 870.400 € dall’immobile. La parte residua di 249.600 € degrada a chirografo.
  • Dagli altri beni (588.900 €) si pagano le prededuzioni (96.300 €). Restano 492.600 €.
  • Lavoratori: 214.700 € (100%). Restano 277.900 €.
  • Erario: 277.900 € su 468.900 €. La parte residua di 191.000 € resta incapiente.
  • Chirografari: zero.

Seconda ripartizione (plusvalore, 642.500 €). I lavoratori sono già integralmente soddisfatti, quindi il vincolo dell’art. 84, comma 7 è rispettato.

  • Con la priorità assoluta estesa al plusvalore, l’Erario dovrebbe ricevere prima i 191.000 € residui. Ai chirografari (fornitori più banca degradata, totale 1.624.800 €) andrebbero 451.500 €, pari al 27,8%.
  • Con la priorità relativa, il piano propone all’Erario 117.400 € di plusvalore. L’Erario ottiene così complessivamente 395.300 €, pari all’84,3%. Ai chirografari vanno 525.100 €, pari al 32,3%.

Esito. La classe di grado superiore (Erario, 84,3%) riceve un trattamento più favorevole di quella di grado inferiore (chirografari, 32,3%). La priorità relativa è rispettata. Lo spostamento di valore verso i chirografari è di 73.600 €. Questo è l’effetto concreto della regola: il privilegiato incapiente non viene pagato per intero con il plusvalore, ma conserva una posizione migliore. Trattandosi di crediti erariali, il trattamento dovrà comunque transitare per la transazione fiscale (art. 88 CCII).

Esempio 2: classi dello stesso grado e omologazione trasversale

Dati di partenza. Stesso piano. I 525.100 € destinati ai chirografari sono ripartiti su tre classi:

Classe Credito Percentuale Importo
C2 – Fornitori strategici 683.400 € 37,5% 256.275,00 €
C3 – Banca (parte degradata) 249.600 € 21,4% 53.414,40 €
C4 – Altri fornitori 691.800 € 31,14% 215.410,60 €

Voto. L’Erario (C1) e la classe C2 approvano. Le classi C3 e C4 votano contro. Le classi favorevoli sono 2 su 4, quindi manca la maggioranza delle classi. Il debitore deposita entro 7 giorni la richiesta di omologazione trasversale.

Verifica della priorità relativa. C3 e C4 sono classi dissenzienti dello stesso grado di C2. Ricevono il 21,4% e il 31,14%, contro il 37,5% di C2. Il requisito del trattamento “almeno pari” a quello delle classi dello stesso grado non è soddisfatto, salvo che il piano dimostri che C2 riceve utilità ulteriori di valore economico (ad esempio la prosecuzione dei contratti di fornitura) tali da rendere “complessivamente” equivalenti i trattamenti. Nella lettura della Corte d’Appello di Milano, sent. 8 novembre 2024, n. 2988, il “grado” va inteso come rango: il divieto di discriminazione opera quindi anche tra chirografari dello stesso rango, in caso di omologazione trasversale.

Correzione possibile. Il debitore riallinea C3 e C4 alla percentuale di C2. Servirebbero 37,5% × 941.400 € = 353.025 €, contro i 268.825 € oggi offerti. La differenza è di 84.200 €. Le strade sono due: ridurre la quota di plusvalore riservata all’Erario, che resta comunque migliore dei chirografari finché la percentuale di C1 supera quella delle classi inferiori, oppure reperire finanza esterna. Va infine verificato il test del miglior soddisfacimento per la banca: nello scenario liquidatorio riceverebbe 870.400 €, nel piano 870.400 € più la quota sul degrado. Il test è superato.

Situazioni fuori dalla regola generale

Lavoratori incapienti nel valore di liquidazione

Se il valore di liquidazione non basta a pagare integralmente i crediti retributivi privilegiati, il plusvalore deve coprirli per primi. Qui la priorità relativa non opera: torna la graduazione piena. Va precisato che il vincolo riguarda il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e non si estende automaticamente ad altre categorie di crediti dei dipendenti. Il piano deve inoltre rispettare l’art. 2116, comma 1, c.c. sul trattamento previdenziale.

Continuità indiretta con offerta del terzo

Quando l’azienda viene ceduta o affittata a un terzo che ha già formulato un’offerta vincolante, il prezzo offerto rientra nel valore di liquidazione e non nel plusvalore. È la conseguenza diretta di Cass. n. 22960/2026. Ne segue che la porzione distribuibile in modo flessibile si riduce, e quella soggetta a graduazione rigida aumenta. Per i creditori privilegiati è un argomento di tutela importante.

Concordati regolati dalla legge fallimentare

Per i concordati soggetti alla vecchia legge fallimentare la priorità relativa non si applica. Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 ha escluso la continuità normativa tra l’art. 186-bis l.fall. e l’art. 84, comma 6, CCII. Ha inoltre qualificato il surplus della continuità come incremento di valore dei fattori produttivi, ricompreso nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. Per le procedure residue ancora pendenti con il vecchio regime, il surplus va quindi distribuito rispettando le prelazioni.

Debiti per tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali. Per il tema del plusvalore la conseguenza è pratica: i crediti dei Comuni (IMU, TARI e simili) possono ora essere inseriti nella proposta con un trattamento negoziato, invece di dover essere pagati per intero fuori dalla dinamica concordataria. In un piano in continuità, la quota di plusvalore riconosciuta all’ente locale diventa così una variabile della distribuzione tra classi, da coordinare con il rango del rispettivo privilegio.

Creditori privilegiati pagati con dilazione

Un privilegiato può essere soddisfatto integralmente ma in tempi lunghi, con pagamenti distribuiti sull’orizzonte di piano e finanziati dal plusvalore. Se il pagamento integrale in denaro non avviene entro 180 giorni dall’omologazione, il creditore vota per l’intero credito (art. 109, comma 5, CCII). Va precisato che la dilazione ha un costo economico per il creditore. Per questo la sola percentuale nominale del 100% non basta a dire che la classe non subisce pregiudizio: occorre attualizzare i flussi. L’ordinanza n. 15593/2026 ha rimesso alla Corte di Giustizia UE proprio la questione se la dilazione costituisca un “pregiudizio” ai sensi della direttiva. Fino alla decisione europea, il punto va trattato con prudenza nella formazione delle classi e nel calcolo delle maggioranze.

Privilegiati degradati e classi miste

La parte di un credito privilegiato rimasta incapiente sul bene vincolato degrada a chirografo (art. 84, comma 5). Sul plusvalore, però, il creditore degradato non è necessariamente identico al fornitore chirografario originario. La Corte d’Appello di Milano (n. 826/2025) ha escluso questa equiparazione automatica. In termini operativi, la scelta di collocare la parte degradata in una classe autonoma, oppure insieme ai chirografari, cambia il confronto “almeno pari / più favorevole” su cui si fonda la priorità relativa. È una scelta che va motivata nel piano e verificata dal commissario.

Valore riservato ai soci

Quando il piano consente ai soci di conservare le partecipazioni, una parte del valore dell’impresa risanata resta di fatto a loro. L’art. 120-quater CCII impone di confrontare anche questo valore con il trattamento delle classi dissenzienti. Il socio si colloca dopo tutti i creditori nell’ordine distributivo. Un piano che offre ai chirografari una percentuale modesta, mentre lascia ai soci un valore significativo, si espone quindi a contestazioni anche se la priorità relativa tra classi di creditori appare formalmente rispettata.

Nell’analisi di questi casi particolari conta la lettura incrociata di numeri e norme. Lo Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ricostruisce la distribuzione del plusvalore insieme ai commercialisti dello staff, classe per classe.

Domande frequenti sul plusvalore da continuità

Il plusvalore deve andare tutto ai creditori?

No. La legge non impone di destinare ai creditori l’intero valore generato dalla continuità. Il piano può trattenere risorse per gli investimenti necessari al risanamento. Due condizioni restano però ferme. Ogni creditore deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. E la parte effettivamente distribuita deve rispettare la priorità relativa tra classi. Una ritenzione eccessiva può inoltre incidere sulla convenienza della proposta e quindi sul voto.

Sono un fornitore chirografario: con il plusvalore posso ricevere qualcosa anche se i privilegiati non sono pagati per intero?

Sì, è proprio l’effetto della priorità relativa. Sul valore di liquidazione i chirografari ricevono qualcosa solo dopo il pagamento integrale dei privilegiati. Sul plusvalore, invece, possono ricevere una percentuale anche se un privilegiato di grado superiore è rimasto incapiente. L’unico limite è che la classe del privilegiato ottenga complessivamente un trattamento più favorevole di quella dei chirografari.

Come faccio a sapere se il valore di liquidazione indicato nel piano è corretto?

Il piano deve indicarne le modalità di determinazione, e il professionista indipendente lo attesta. Il commissario giudiziale lo verifica nella propria relazione. Il creditore può chiedere i documenti di supporto e, in sede di opposizione, contrapporre una stima diversa. Il punto più contestabile è la scelta tra valore atomistico e valore dell’azienda in blocco, soprattutto se esiste un’offerta di acquisto.

Che cosa succede se il piano paga i lavoratori solo in parte con il plusvalore?

È un caso limite che espone il piano a un vizio di legittimità. I crediti retributivi privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno soddisfatti secondo graduazione anche sul valore eccedente. Se il valore di liquidazione non basta, il plusvalore deve coprirli prima di qualsiasi attribuzione ai gradi inferiori. Una proposta che non lo fa non può essere omologata con la ristrutturazione trasversale.

Una sola classe favorevole basta per omologare?

Può bastare. Secondo Cass. n. 7663/2026 il tribunale può omologare anche con il voto favorevole di una sola classe, purché sia formata da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti applicando la graduazione anche sul plusvalore. Il D.Lgs. 136/2024 ha recepito questa lettura. Restano fermi gli altri requisiti dell’art. 112, comma 2, CCII.

La finanza versata dai soci segue le stesse regole del plusvalore?

No. Gli apporti dei soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione sono considerati risorse esterne. Per orientamento consolidato possono essere distribuiti in deroga all’ordine delle prelazioni, e il correttivo del 2024 lo ha previsto espressamente nell’art. 84, comma 6. Il piano deve però tenerli separati dal plusvalore, per rendere verificabile la distribuzione.

Il plusvalore si calcola su valori attuali o su valori nominali?

Il confronto corretto avviene su valori omogenei. Il valore di liquidazione si realizza in un certo tempo, i flussi della continuità maturano nell’arco del piano, spesso cinque anni o più. Confrontare importi pagati subito con importi pagati in rate pluriennali senza attualizzarli altera la percentuale reale di soddisfazione di ciascuna classe. In sede di verifica è quindi utile chiedere al piano, o ricostruire autonomamente, i valori attualizzati, soprattutto quando le classi ricevono pagamenti in tempi diversi.

Il creditore può chiedere una stima indipendente dell’azienda?

Il creditore dissenziente che contesta la convenienza della proposta può farlo nell’opposizione all’omologazione, sostenendo la propria tesi con una stima. Il tribunale valuta se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità la contestazione può riguardare sia il valore di liquidazione, sia il valore dell’azienda in funzionamento. Una stima di parte ben costruita è spesso l’elemento che rende l’opposizione decidibile nel merito.

Il quadro giurisprudenziale sul valore eccedente

La giurisprudenza sul plusvalore da continuità è recente e in evoluzione. Di seguito i riferimenti principali, verificati, con il principio riformulato e la sua rilevanza per il tema.

1. Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474. Nel concordato in continuità regolato dalla legge fallimentare, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività è un incremento di valore dei beni aziendali e rientra nella garanzia patrimoniale generica. Per questo non può essere distribuito in deroga alle prelazioni. La priorità relativa del CCII non si applica retroattivamente. Rilevanza: traccia il confine temporale della regola ed è il precedente di riferimento sul regime previgente.

2. Cass., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960 (principio ex art. 363 c.p.c.). La verifica di ammissibilità del tribunale comprende le modalità di determinazione del valore di liquidazione. Nella continuità indiretta con offerta del terzo, quell’offerta non può essere esclusa dal valore di liquidazione a favore di una stima atomistica più bassa. Rilevanza: impedisce di “gonfiare” il plusvalore a danno dei privilegiati.

3. Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. In caso di mancata approvazione della maggioranza delle classi, l’omologazione trasversale è possibile con il voto favorevole di una sola classe, purché questa sarebbe almeno parzialmente soddisfatta applicando la graduazione anche sul valore eccedente. La Corte ha inoltre chiarito l’applicazione nel tempo del D.Lgs. 136/2024 ai procedimenti pendenti. Rilevanza: il plusvalore diventa il parametro per individuare la classe “interessata”.

4. Cass., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla nozione di parti interessate e pregiudicate, il Collegio ha indicato che il plusvalore è distribuibile secondo priorità relativa e che i lavoratori restano esclusi dalla deroga. Ha anche ricondotto gli apporti dei soci alle risorse esterne. Rilevanza: la decisione della Corte UE potrà incidere sul voto dei privilegiati pagati con dilazione; il tema va monitorato.

5. Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione. La violazione causa l’inammissibilità ed è rilevabile d’ufficio prima dell’omologazione. Rilevanza: conferma, per contrasto, che la flessibilità della priorità relativa è un’eccezione riservata alla continuità del concordato preventivo e non si estende per analogia.

6. Cass., Sez. I, 8 giugno 2012, n. 9373 (legge fallimentare). Le risorse apportate da terzi, estranee al patrimonio del debitore, possono essere distribuite senza rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: fonda la distinzione tra finanza esterna e plusvalore, oggi recepita nell’art. 84, comma 6.

7. Corte d’Appello di Milano, 24 marzo 2025, n. 826. In riforma della decisione di primo grado, la Corte ha omologato un concordato in continuità con ristrutturazione trasversale. Ha affermato che i privilegiati degradati per incapienza non sono equiparabili né ai privilegiati capienti né ai chirografari originari. Rilevanza: incide su come si confrontano le classi nella distribuzione del plusvalore.

8. Corte d’Appello di Milano, 8 novembre 2024, n. 2988. Il “grado” dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII coincide con il rango. Ne discende il divieto di discriminare, nell’omologazione trasversale, anche tra classi chirografarie dello stesso rango. Rilevanza: fissa il limite “orizzontale” della priorità relativa.

9. Tribunale di Busto Arsizio, sent. 6 dicembre 2024 (numero non reperito). Aveva rigettato l’omologazione forzosa equiparando i privilegiati degradati ai chirografari. La decisione è stata riformata dalla sentenza n. 826/2025. Rilevanza: mostra la delicatezza della qualificazione dei crediti degradati.

10. Tribunale di Monza, decreto 18 luglio 2024. Nell’ambito del CCII ha riconosciuto la distribuibilità del surplus della continuità in deroga all’ordine delle prelazioni, nei limiti della priorità relativa. Rilevanza: esempio di applicazione di merito della nuova regola.

11. Tribunale di Roma, decreto 24 ottobre 2023. Si muove nella stessa direzione, ammettendo che il valore eccedente quello di liquidazione possa seguire criteri distributivi diversi dalla graduazione rigida. Rilevanza: testimonia l’orientamento formatosi già prima del correttivo del 2024.

Sul piano sistematico emerge una linea coerente. La Cassazione protegge con rigore la soglia del valore di liquidazione, come mostrano le pronunce nn. 22960/2026 e 22474/2024. Lascia invece spazio alla flessibilità sopra quella soglia, ma la sottopone a verifiche numeriche puntuali (n. 7663/2026). Resta aperto il fronte europeo sollevato dall’ordinanza n. 15593/2026.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul plusvalore da continuità

Lo Studio interviene sia per l’impresa che predispone il piano, sia per il creditore che deve decidere come votare o se opporsi. Gli strumenti sono concreti e verificabili.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione partendo dalle perizie, dalle offerte di terzi e dalle azioni recuperatorie, e lo confrontiamo con quello indicato nel piano e nell’attestazione.
  2. Isoliamo il plusvalore dalla finanza esterna, separando i flussi della continuità dagli apporti di soci e terzi, così che ciascuna componente segua il regime corretto.
  3. Simuliamo la distribuzione con priorità assoluta e con priorità relativa, classe per classe, per misurare lo spostamento di valore che la proposta produce.
  4. Verifichiamo il vincolo dei lavoratori ex art. 84, comma 7, CCII e il rispetto dell’art. 2116 c.c.
  5. Esaminiamo la formazione delle classi, controllando l’omogeneità degli interessi e la coerenza tra classi dello stesso rango.
  6. Calcoliamo se una classe è “interessata” ai fini dell’omologazione trasversale, applicando la graduazione anche al valore eccedente, come richiesto da Cass. n. 7663/2026.
  7. Predisponiamo le osservazioni al commissario giudiziale e, per il creditore dissenziente, l’atto di opposizione all’omologazione nel termine perentorio, corredato da un prospetto numerico comparativo.
  8. Coordiniamo la transazione fiscale, inclusa quella sui tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026, con la quota di plusvalore destinata agli enti creditori.
  9. Proponiamo e impugniamo: reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza sull’omologazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ricorso per cassazione.
  10. Valutiamo la composizione negoziata come alternativa o fase preliminare, quando un accordo con i principali creditori può evitare il voto per classi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è la più vicina a questo tema. Nella composizione negoziata l’esperto lavora sulla stessa domanda che sta alla base del plusvalore: quanto vale l’impresa se continua, rispetto a quanto vale se si ferma. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi del piano fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea argomentativa, senza dispersioni tra un grado e l’altro.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo. I commercialisti verificano piano, flussi e stime. Gli avvocati traducono i numeri nelle regole degli artt. 84, 87 e 112 CCII e nelle difese processuali. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo, verificheremo e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere esiti che dipendono dal tribunale e dal voto dei creditori.

In sintesi

Il plusvalore da continuità è il valore che il piano destina ai creditori oltre il valore di liquidazione. Il valore di liquidazione si ripartisce con priorità assoluta, il plusvalore con priorità relativa. Restano sempre fermi il vincolo dei lavoratori, il test del miglior soddisfacimento e la parità di trattamento tra classi dello stesso rango. Tutto dipende dalla correttezza del valore di liquidazione: ogni euro spostato da una porzione all’altra cambia la posizione dei creditori.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È una competenza costruita proprio sul confronto tra valore dell’impresa in funzionamento e valore di realizzo, che è la base di calcolo del plusvalore. A questa si aggiungono la difesa fino in Cassazione e il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff.

📩 Devi votare su una proposta di concordato in continuità, opporti all’omologazione o costruire un piano che regga al controllo del tribunale? Scrivi allo Studio Monardo oggi stesso: i recapiti per contattarci sono in fondo a questa guida.

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