Nel concordato liquidatorio il debitore non promette di pagare con gli utili futuri: promette di pagare con quanto verrà ricavato vendendo i propri beni. Il piano indica una stima e, su quella stima, una percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari. Ma le aste vanno deserte, gli immobili si svalutano, i crediti verso clienti si rivelano inesigibili. Quando il ricavato della liquidazione scende sotto le previsioni, il concordato omologato può essere risolto e l’impresa può finire in liquidazione giudiziale, perdendo la riduzione dei debiti ottenuta con l’omologazione. Per i creditori il rischio è speculare: chi lascia scadere il termine di un anno dall’ultimo adempimento perde la possibilità di chiedere la risoluzione e resta vincolato alla percentuale, anche se non è stata pagata.
Il tema si colloca nel cuore della crisi d’impresa, ed è qui che si radica la specializzazione dello Studio Monardo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una figura che opera proprio nella valutazione della sostenibilità dei piani di risanamento e del rapporto tra stime e risultati effettivi. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la verifica dell’attivo liquidabile e del suo realizzo è attività quotidiana. Lo scostamento tra valore stimato e valore incassato è esattamente il problema tecnico che queste competenze presidiano.
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Inquadramento normativo: liquidazione, percentuale promessa e inadempimento
Sul piano normativo, il concordato preventivo è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), nel testo modificato dai correttivi, tra cui il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, ulteriore correttivo in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto tra l’altro sulla transazione fiscale, estendendola ai tributi locali. Nelle fonti consultate non risultano modifiche agli articoli che governano l’insufficienza del ricavato (artt. 84, 114, 118, 119 CCII). Il testo coordinato va comunque riscontrato caso per caso.
L’art. 84, comma 1, CCII ammette il concordato che soddisfa i creditori mediante la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, oppure con attribuzione delle attività a un assuntore o in altra forma. L’art. 84, comma 4, CCII pone due condizioni specifiche al concordato con liquidazione del patrimonio:
- la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda;
- la proposta deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro credito complessivo.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%. Sono considerate esterne anche le risorse messe a disposizione dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate ai creditori concorsuali.
In termini essenziali: nel concordato liquidatorio il debitore mette a disposizione il patrimonio, ma la legge esige che ai chirografari sia assicurato almeno il 20%. Il verbo “assicurare” è il punto di frizione dell’intero tema. Se il ricavato scende sotto il 20%, la questione non è solo economica: è la tenuta stessa del requisito di legge.
L’esecuzione è regolata dall’art. 114 CCII (cessione dei beni: nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori) e dall’art. 118 CCII (sorveglianza del commissario giudiziale sull’adempimento). La reazione all’insuccesso è disciplinata dall’art. 119 CCII, che regola la risoluzione per inadempimento:
- possono chiederla ciascun creditore e il commissario giudiziale, quest’ultimo solo su istanza di uno o più creditori;
- al procedimento partecipa l’eventuale garante;
- il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza;
- il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento;
- la disciplina non si applica se gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore;
- il procedimento segue gli artt. 40 e 41 CCII;
- la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda.
La ratio è chiara. Il concordato è un accordo collettivo, reso vincolante dall’omologazione anche per i dissenzienti (art. 117 CCII). Se la sua funzione satisfattiva fallisce, i creditori devono poter tornare alla tutela concorsuale piena. Ma la legge filtra gli scostamenti minori, per non travolgere un piano che, nel complesso, ha funzionato.
Va precisato che la risoluzione è istituto distinto dall’annullamento (art. 120 CCII). L’annullamento colpisce il concordato viziato all’origine da dolo: passivo dolosamente esagerato, attivo sottratto o dissimulato. La risoluzione colpisce un concordato valido che non viene eseguito. Esempio concreto: se l’immobile aziendale stimato 900.000 euro viene venduto a 610.000 euro perché il mercato è crollato, si discute di risoluzione; se si scopre che il debitore aveva taciuto l’esistenza di un secondo immobile, si discute di annullamento.
Requisiti e termini
La risoluzione per insufficienza del ricavato richiede la contemporanea presenza di più condizioni. Vanno esaminate una per una.
1. Un concordato omologato e in fase di esecuzione. Prima dell’omologazione il problema si pone in termini di fattibilità del piano, valutata dal tribunale in sede di ammissione e di omologazione. Dopo l’omologazione si pone in termini di inadempimento.
2. Un inadempimento. Nel concordato liquidatorio l’inadempimento non coincide necessariamente con la violazione di una data di pagamento. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare (art. 186 l.fall.) ha chiarito che conta il risultato: il concordato non realizza la sua funzione quando il ricavato non consente di pagare integralmente i privilegiati non falcidiati e in qualche misura i chirografari. Non rileva se l’insuccesso sia imputabile al debitore.
3. Un inadempimento di non scarsa importanza. La percentuale indicata nella proposta funge da parametro per misurare la gravità dello scostamento. Uno scostamento minimo non giustifica la risoluzione; uno scostamento che svuota la soddisfazione promessa la giustifica.
4. Un ricorso tempestivo. Il termine annuale dell’art. 119, comma 4, CCII decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. È un termine di decadenza.
5. Un soggetto legittimato. Ciascun creditore; il commissario giudiziale solo se sollecitato dai creditori. Il debitore non può chiedere la risoluzione del proprio concordato.
6. L’assenza di un assuntore liberatorio. Se un terzo ha assunto gli obblighi con liberazione immediata del debitore, la risoluzione è esclusa: i creditori agiscono contro l’assuntore.
Sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto): l’art. 9 CCII stabilisce che essa non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa disposizione. Il termine annuale per la risoluzione, inoltre, ha natura sostanziale di decadenza. Prudenza impone di non fare affidamento su alcuna proroga estiva.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso per risoluzione (art. 119, c. 4, CCII): 1 anno | Scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato | Decadenziale | Il creditore perde l’azione; il concordato resta fermo e la falcidia diventa definitiva |
| Ricorso per annullamento (art. 120 CCII): 6 mesi | Scoperta del dolo | Decadenziale | Perdita dell’azione di annullamento |
| Limite massimo annullamento: 2 anni | Scadenza dell’ultimo adempimento | Decadenziale | Azione preclusa anche se il dolo è scoperto dopo |
| Reclamo contro la sentenza che decide sulla risoluzione (art. 51 CCII): 30 giorni | Notificazione della sentenza | Perentorio | Passaggio in giudicato della decisione |
| Termini di esecuzione del piano | Fissati nella proposta e nel decreto di omologazione | Pattizio-giudiziale | Lo sforamento è indice di inadempimento, da valutare per gravità |
| Sospensione feriale 1-31 agosto | — | Non applicabile ai procedimenti CCII (art. 9) | Nessuna proroga |
Il termine più critico è quello annuale: un creditore che attende “la fine della liquidazione” senza monitorare la data dell’ultimo adempimento previsto rischia di trovarsi fuori tempo.
Procedura passo-passo
In termini operativi, il percorso che porta dalla constatazione del minor ricavato alla decisione sulla risoluzione si articola nelle fasi seguenti.
1. Rilevazione dello scostamento. Il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 114 CCII redige rapporti periodici sull’andamento delle vendite. Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento ai sensi dell’art. 118 CCII e riferisce al giudice. Questi documenti sono la prima fonte per misurare la distanza tra stima e incasso. Il creditore ha interesse ad acquisirli e a confrontarli con il piano e con l’attestazione del professionista indipendente.
2. Proiezione dell’esito finale. Non è necessario attendere la vendita dell’ultimo bene. La giurisprudenza ha riconosciuto ai creditori la possibilità di agire per la risoluzione anche prima della scadenza dei termini di adempimento, quando è già evidente che il risultato non sarà raggiunto. Serve però una prognosi fondata: valore residuo dei beni invenduti, costi di procedura ancora da sostenere, prededuzioni maturate, privilegi da soddisfare per primi.
3. Sollecitazione del commissario. Il creditore può presentare istanza al commissario giudiziale perché proponga ricorso per risoluzione. È una via utile quando il creditore non vuole o non può sostenere da solo l’iniziativa; il commissario, peraltro, agisce solo su istanza.
4. Deposito del ricorso. Il ricorso si propone al tribunale che ha omologato il concordato, con il rito unitario degli artt. 40 e 41 CCII. Deve contenere:
- gli estremi del decreto di omologazione e della proposta;
- l’indicazione del credito del ricorrente e della percentuale promessa;
- la ricostruzione dei ricavi effettivi e delle prospettive di realizzo residuo;
- la dimostrazione che lo scostamento non ha scarsa importanza;
- la prova della tempestività rispetto al termine annuale.
5. Contraddittorio. Partecipano il debitore, il commissario, il liquidatore se nominato e l’eventuale garante. Il debitore può dimostrare che l’inadempimento è di scarsa importanza, che vi sono beni ancora da liquidare con prospettive concrete, o che risorse esterne integrative colmeranno il divario.
6. Decisione. Il tribunale decide con sentenza. Se accoglie, il concordato è risolto: i creditori riacquistano il diritto al credito originario, dedotto quanto ricevuto. Se respinge, il concordato prosegue.
7. Eventuale apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 119, comma 7, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale può essere dichiarata solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È un punto di svolta rispetto al passato: sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite avevano ammesso il fallimento del debitore concordatario anche senza previa risoluzione; il CCII ha invece reso la risoluzione un passaggio necessario.
8. Impugnazione. La sentenza è reclamabile davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII; successivamente è possibile il ricorso per cassazione.
Gli errori più frequenti si concentrano in tre punti. Il primo è il calcolo sbagliato del termine annuale, confondendo la data dell’ultimo riparto effettivo con la data dell’ultimo adempimento previsto. Il secondo è la confusione tra percentuale stimata e percentuale garantita: il creditore che ha votato a favore di una cessione dei beni senza garanzia di percentuale ha margini più ristretti. Il terzo è l’assenza di una prognosi documentata sul realizzo residuo: un ricorso basato solo sul “ritardo” ha poche probabilità. Prima di depositare il ricorso occorre ricostruire, con numeri, quale sarà con ragionevole certezza la percentuale finale.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
I dati che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare l’applicazione delle regole.
Esempio 1 — Concordato liquidatorio con percentuale sotto la soglia del 20%
Ipotesi di partenza:
- attivo disponibile alla data della domanda: 1.284.600 €;
- apporto di risorse esterne dei soci: 141.300 € (11,0% dell’attivo, sopra la soglia del 10%);
- debiti chirografari e privilegiati degradati: 2.317.400 €;
- fondo previsto per i chirografari: 542.300 € → percentuale promessa 23,40%;
- termine dell’ultimo adempimento previsto: 30 giugno 2026.
Sviluppo. Le vendite immobiliari si chiudono con ribassi superiori alle stime; due crediti commerciali risultano inesigibili. Al riparto finale il fondo per i chirografari è di 431.900 €. La percentuale effettiva è 431.900 / 2.317.400 = 18,64%. Lo scarto rispetto alla promessa è di 110.400 €, pari al 20,36% del fondo previsto.
Esito. La percentuale effettiva è sotto la soglia minima del 20% che l’art. 84, comma 4, CCII richiede di assicurare. Lo scostamento è difficilmente qualificabile come di scarsa importanza. Un creditore chirografario può proporre ricorso per risoluzione entro il 30 giugno 2027. Se lo deposita il 15 settembre 2027, il ricorso è tardivo e il concordato resta fermo.
Variante. Se il fondo finale fosse di 487.650 €, la percentuale sarebbe del 21,04%: sotto la promessa, ma sopra il minimo legale. In questo caso la valutazione di gravità è più incerta. Il tribunale dovrebbe pesare lo scarto (2,36 punti percentuali) alla luce dell’economia complessiva del piano.
Esempio 2 — Cessione dei beni con privilegiati non pagati integralmente
Ipotesi di partenza (concordato regolato ratione temporis dalla legge fallimentare):
- crediti privilegiati non falcidiati: 412.750 €;
- prededuzioni (compensi degli organi, spese di procedura): 58.420 €;
- ricavato complessivo della liquidazione: 447.170 €.
Sviluppo. Dedotte le prededuzioni, restano 388.750 € per i privilegiati. La loro soddisfazione è 388.750 / 412.750 = 94,19%. Ai chirografari non resta nulla.
Esito. Il concordato non realizza la sua funzione minima: i privilegiati non sono pagati integralmente e i chirografari non ricevono alcunché. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione sulla cessione dei beni, questa è la situazione tipica in cui il concordato va risolto, indipendentemente dall’imputabilità dell’insuccesso al debitore. Se l’ultimo adempimento previsto scadeva il 31 marzo 2026, il ricorso va depositato entro il 31 marzo 2027.
Casi particolari
Il creditore che ha votato a favore. Va precisato che, sotto la legge fallimentare, la Cassazione ha escluso che il creditore favorevole a una proposta di cessione dei beni possa chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si discosta dalla percentuale indicata: l’obbligo del debitore era mettere a disposizione i beni, non garantire un risultato. Il principio va riletto alla luce dell’art. 84, comma 4, CCII, che esige di “assicurare” il 20%: è uno dei punti più dibattuti.
La percentuale garantita da un terzo. Se un garante ha assunto l’impegno di integrare la percentuale, l’insufficienza del ricavato chiama in causa prima di tutto il garante, che partecipa al procedimento di risoluzione (art. 119, comma 2, CCII). Diverso è il caso dell’assuntore con liberazione immediata del debitore: lì la risoluzione è esclusa e i creditori agiscono contro l’assuntore.
Il concordato misto o in continuità. Se il piano prevede continuità aziendale con dismissione di beni non strategici, il minor ricavato di una singola vendita va letto nel quadro complessivo. La Cassazione (sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024) ha ricordato, per la continuità sotto la legge fallimentare, che anche il surplus della prosecuzione dell’attività ricade nella garanzia patrimoniale generica e va distribuito nel rispetto delle cause di prelazione: la perdita su un bene non può essere compensata a piacimento del debitore.
Il debitore sovraindebitato. Nel concordato minore liquidatorio, gestito con l’OCC, vale una logica analoga. La Cassazione (sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione come per il concordato preventivo (artt. 84 e 112 CCII), con violazione rilevabile anche d’ufficio prima dell’omologazione.
Il fallimento già dichiarato senza risoluzione (vecchio regime). Per i concordati soggetti alla legge fallimentare, se il fallimento è stato dichiarato senza previa risoluzione o annullamento, la Cassazione ha escluso che il concordato produca effetti esdebitatori definitivi verso i creditori: questi possono insinuarsi per l’intero credito, al netto di quanto incassato.
Su questi casi di confine, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi L. 3/2012 presso OCC: ruoli in cui il confronto tra valore stimato e valore realizzato dell’attivo è il centro dell’analisi.
Come si misura la “scarsa importanza” nel concordato liquidatorio
La disciplina prevede che il concordato non si risolva per inadempimenti di scarsa importanza, ma non fornisce una formula. In termini operativi, l’analisi si sviluppa su quattro piani, che vanno documentati separatamente nel ricorso o nella difesa.
Primo piano: le soglie legali. Nel concordato liquidatorio regolato dal CCII, la soglia del 20% per chirografari e privilegiati degradati ha natura di requisito di legge. Uno scostamento che porta la percentuale effettiva sotto tale soglia non incide solo sulle aspettative dei creditori, ma sulla causa stessa dello strumento come delineato dal legislatore. È il dato più pesante in un giudizio di gravità.
Secondo piano: i privilegiati non falcidiati. Il piano può prevedere il pagamento integrale di alcuni privilegiati. Se la liquidazione non consente di soddisfarli per intero, viene meno un elemento strutturale della proposta. La giurisprudenza sulla cessione dei beni considera questa situazione, da sola, idonea a fondare la risoluzione.
Terzo piano: lo scarto relativo. Uno scarto di due punti su una percentuale promessa del 60% non equivale a uno scarto di due punti su una percentuale promessa del 22%. Nel primo caso la perdita relativa è del 3,3%; nel secondo supera il 9%. Il confronto va fatto in termini relativi, e non solo assoluti.
Quarto piano: le prospettive residue. Se restano beni da vendere con offerte già acquisite, il tribunale può ritenere che lo scostamento attuale sia destinato a ridursi. Se invece i beni residui sono invendibili o gravati da vincoli, la prognosi peggiora. È qui che la documentazione del liquidatore diventa decisiva.
Il ruolo del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori
Sul piano normativo, l’art. 114 CCII stabilisce che, nel concordato con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di creditori che assiste alla liquidazione, determinando le altre modalità della liquidazione. Il liquidatore opera sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice, e le vendite si svolgono secondo procedure competitive, con adeguate forme di pubblicità.
Va precisato che il minor ricavato può dipendere anche dalle modalità di vendita. Una procedura competitiva poco pubblicizzata, ribassi d’asta troppo rapidi, la vendita atomistica di beni che avrebbero reso di più in blocco: sono tutti elementi che il creditore può segnalare al comitato, al commissario e al giudice in corso di esecuzione, prima ancora di pensare alla risoluzione. Intervenire sulle modalità di liquidazione mentre è ancora in corso è spesso più efficace che reagire a liquidazione conclusa.
Il comitato dei creditori, a sua volta, è il luogo in cui le scelte di vendita vengono discusse. Un creditore che vi siede ha accesso diretto alle informazioni sul valore delle offerte e sui tempi; uno che non vi siede può comunque chiedere al commissario aggiornamenti e copia delle relazioni.
Effetti della risoluzione sui pagamenti già ricevuti
La risoluzione non cancella i riparti già eseguiti. In termini operativi:
- il creditore conserva quanto ha incassato in esecuzione del concordato;
- il suo credito rinasce per la parte originaria non soddisfatta, non per la sola differenza rispetto alla percentuale promessa;
- gli atti compiuti in esecuzione del concordato restano in linea di principio fermi, ma i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio possono essere recuperati nella procedura successiva, come chiarito dalla Cassazione (sez. I, ord. n. 15495 del 13 giugno 2018) per il regime della legge fallimentare;
- i coobbligati e i fideiussori del debitore, nei cui confronti i creditori conservano i loro diritti ai sensi dell’art. 117 CCII, restano esposti per l’intero.
Per il creditore, quindi, la risoluzione non è un’operazione a somma zero: riapre l’intero credito, ma lo espone al concorso con tutti gli altri creditori nella successiva liquidazione giudiziale, dove l’attivo residuo potrebbe essere ormai molto ridotto. La convenienza della risoluzione va calcolata confrontando la percentuale concordataria residua con quella attesa nella liquidazione giudiziale.
Distribuzione dei rischi tra i soggetti coinvolti
| Soggetto | Rischio se la liquidazione rende meno | Strumento di tutela |
|---|---|---|
| Debitore | Risoluzione, perdita della falcidia, apertura della liquidazione giudiziale | Stime prudenti, apporto esterno superiore al minimo, difesa sulla scarsa importanza |
| Creditore chirografario | Percentuale inferiore; decadenza se non agisce entro l’anno | Monitoraggio dei rapporti, ricorso tempestivo, istanza al commissario |
| Creditore privilegiato non falcidiato | Pagamento parziale di un credito che il piano dichiarava integrale | Ricorso per risoluzione fondato sul venir meno di un elemento strutturale |
| Garante della percentuale | Chiamata a integrare la differenza | Partecipazione al procedimento ex art. 119, c. 2, CCII |
| Assuntore con liberazione immediata | Assume per intero il rischio del minor ricavato | — (la risoluzione è esclusa) |
| Soci che hanno apportato risorse esterne | Perdita dell’apporto, già destinato ai creditori | Nessuna restituzione, salvo patti di postergazione |
Prevenire lo scostamento: cosa si verifica in sede di redazione del piano
La migliore difesa contro la risoluzione si costruisce prima del deposito della domanda. In termini operativi, nella redazione di un piano liquidatorio vanno verificati:
- le perizie di stima, con particolare attenzione ai valori di realizzo in vendita forzata, non al valore di mercato teorico;
- i tempi di vendita, perché ogni anno di ritardo genera costi di procedura, oneri di custodia e svalutazione;
- le prededuzioni, che si pagano prima dei chirografari e che crescono con la durata della procedura;
- la qualità dei crediti commerciali, spesso sovrastimati nel piano e poi incassati solo in parte;
- il margine sopra la soglia del 20%, che deve assorbire ragionevoli scostamenti senza scendere sotto il minimo legale;
- la struttura dell’apporto esterno, che può essere modulato per coprire scenari peggiorativi.
L’attestazione del professionista indipendente (art. 87 CCII) verte proprio sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano. Un’attestazione che ha accolto stime ottimistiche senza scenari alternativi è uno dei fattori che, a posteriori, rendono il concordato vulnerabile.
Domande frequenti
La percentuale scritta nella proposta di concordato è una promessa vincolante?
Dipende da come è formulata la proposta. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha più volte affermato che, nella cessione dei beni, la percentuale indicata ha valore di stima e non di obbligazione, salvo che il debitore si sia impegnato espressamente a garantirla. Anche quando non è vincolante, però, la percentuale serve da metro per valutare se l’inadempimento sia di scarsa importanza. Nel CCII, l’art. 84, comma 4, impone di assicurare almeno il 20% ai chirografari nel concordato liquidatorio: sotto quella soglia il problema diventa strutturale.
Se la liquidazione ricava meno, il debitore deve pagare la differenza di tasca propria?
Non automaticamente. Il debitore non è obbligato a integrare con altro patrimonio, salvo impegni specifici assunti nella proposta o da garanti. La conseguenza dell’insufficienza è un’altra: il concordato può essere risolto su ricorso di un creditore. Con la risoluzione cade la falcidia e i creditori tornano titolari del credito originario, al netto di quanto già incassato. Se il debitore è insolvente, dopo la risoluzione può aprirsi la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 119, comma 7, CCII.
Posso chiedere la risoluzione prima che la liquidazione sia finita?
Sì, a determinate condizioni. La Cassazione (ord. n. 14601 del 29 maggio 2019) ha riconosciuto ai creditori la possibilità di agire per la risoluzione anche prima della scadenza dei termini di adempimento, quando l’insuccesso è già prevedibile con ragionevole certezza. La stessa pronuncia ha però chiarito che questa facoltà non anticipa il decorso del termine annuale di decadenza, che resta ancorato alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Serve una prognosi documentata, non un semplice timore.
Chi decide se lo scostamento è “di scarsa importanza”?
Il tribunale, valutando il caso concreto. Non esiste una soglia numerica fissata dalla legge. Gli elementi considerati sono: distanza tra percentuale promessa e percentuale realizzabile; rispetto delle soglie minime di legge (20% nel liquidatorio CCII); integrale pagamento dei privilegiati non falcidiati; prospettive di realizzo dei beni residui. Uno scarto di pochi decimi su una percentuale elevata viene trattato diversamente da uno scarto che azzera la soddisfazione dei chirografari.
Ho votato a favore del concordato: posso comunque chiedere la risoluzione?
Il voto favorevole non preclude in assoluto l’azione. Tuttavia, per i concordati con cessione dei beni regolati dalla legge fallimentare, la Cassazione (n. 6022 del 14 marzo 2014) ha escluso che il creditore votante possa ottenere la risoluzione per il solo fatto che il ricavato si discosti dalla percentuale stimata, se il debitore si era impegnato soltanto a mettere a disposizione i beni. Resta aperta la via quando lo scostamento compromette la funzione minima del concordato.
Caso limite: la liquidazione si chiude dopo diciotto mesi dalla data prevista e nessuno ha agito. Che succede?
Se è trascorso più di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto nel concordato, l’azione di risoluzione è preclusa per decadenza. Il concordato resta efficace così com’è: i creditori ricevono quanto ricavato e la parte residua del credito non è più esigibile secondo gli effetti dell’omologazione. Resta solo l’eventuale annullamento per dolo (art. 120 CCII), se ne ricorrono i presupposti, entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dall’ultimo adempimento.
Il quadro giurisprudenziale
La maggior parte delle pronunce di legittimità sulla risoluzione del concordato per insufficienza del ricavato è stata resa sulla legge fallimentare (art. 186 l.fall.), il cui impianto (scarsa importanza, termine annuale, legittimazione dei creditori) è stato riprodotto dall’art. 119 CCII. Lo si dichiara espressamente: i principi sono trasponibili con cautela, tenendo conto delle novità del codice, in particolare della soglia del 20% dell’art. 84, comma 4, e della necessità della previa risoluzione prevista dall’art. 119, comma 7.
| Pronuncia | Principio (riformulato) | Rilevanza per il tema |
|---|---|---|
| Cass. SU, n. 4696 del 14 febbraio 2022 (l.fall.) | Dopo l’omologazione l’insolvenza può riemergere se la liquidazione non raggiunge le percentuali promesse; il debitore poteva essere dichiarato fallito anche senza previa risoluzione | Segna la differenza con l’art. 119, c. 7, CCII, che ora esige la risoluzione |
| Cass. sez. I, n. 20652 del 31 luglio 2019 (l.fall.) | Il concordato con cessione dei beni va risolto se i ricavi non consentono di pagare integralmente i privilegiati e in qualche misura i chirografari; la percentuale promessa misura la gravità | È la pronuncia di riferimento sul minor ricavato |
| Cass. sez. 6-1, ord. n. 14601 del 29 maggio 2019 (l.fall.) | Il creditore può agire prima della scadenza degli adempimenti, ma il termine annuale non si sposta | Tempistica dell’azione |
| Cass. sez. I, n. 26002 del 17 ottobre 2018 (l.fall.) | Se il fallimento è dichiarato senza risoluzione o annullamento, il concordato non produce effetti esdebitatori definitivi | Sorte della falcidia nel vecchio regime |
| Cass. sez. I, n. 18738 del 13 luglio 2018 (l.fall.) | L’imputabilità dell’inadempimento non è presupposto della risoluzione; conta il venir meno della funzione satisfattiva | Il calo del mercato non salva il concordato |
| Cass. sez. I, ord. n. 15495 del 13 giugno 2018 (l.fall.) | I pagamenti eseguiti in violazione della par condicio durante il concordato sono ripetibili nella procedura successiva, entro certi limiti | Riparti anomali in corso di liquidazione |
| Cass. n. 4398 del 4 marzo 2015 (l.fall.) | Risoluzione quando i ricavi sono insufficienti o le condizioni minime sono divenute oggettivamente irrealizzabili | Conferma dell’orientamento |
| Cass. n. 6022 del 14 marzo 2014 (l.fall.) | Il creditore favorevole non può chiedere la risoluzione per il solo scostamento dalla percentuale stimata nella cessione dei beni | Limite all’azione del votante |
| Cass. SU, n. 1521 del 2013 (l.fall.) | La percentuale non è vincolante; il concordato mira a superare la crisi assicurando ai creditori una soddisfazione anche modesta ma non irrisoria | Fondamento della “causa concreta” |
| Cass. n. 13446 del 20 giugno 2011 (l.fall.) | Nella sola cessione dei beni senza percentuale minima, la risoluzione segue al mancato pagamento dei privilegiati e all’assenza totale di pagamento dei chirografari | Soglia minima della funzione concordataria |
| Cass. n. 7942 del 31 marzo 2010 (l.fall.) | Stesso orientamento sulla cessione dei beni | Radice storica dell’indirizzo |
| Cass. sez. I, n. 7663/2026, pubbl. 30 marzo 2026 (CCII) | La non manifesta inidoneità del piano, accertata in sede di ammissione, non va riesaminata come meritevolezza soggettiva in omologazione | Il controllo sulla fattibilità precede l’esecuzione |
| Cass. sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024 (l.fall.) | Il surplus della continuità rientra nella garanzia generica e va distribuito nel rispetto delle prelazioni | Concordati misti con dismissioni |
| Cass. sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 (CCII) | Il concordato minore deve rispettare la graduazione delle prelazioni come il concordato preventivo | Sovraindebitamento liquidatorio |
Alcune osservazioni di sistema.
Il rischio dell’insuccesso grava sul debitore, non sulla sua colpa. Le pronunce n. 18738/2018 e n. 20652/2019 convergono: per la risoluzione non serve dimostrare che il debitore abbia sbagliato o rallentato le vendite. Basta che il concordato non realizzi la sua funzione minima. Per chi ha predisposto il piano, ciò significa che stime prudenti e un apporto esterno adeguato sono la vera protezione contro la risoluzione.
La percentuale è un metro, non sempre un debito. Le Sezioni Unite del 2013 e la n. 6022/2014 escludono che, nella cessione dei beni pura, la percentuale stimata vincoli il debitore come un’obbligazione di risultato. La n. 20652/2019 la recupera però come parametro di gravità. Nel sistema del CCII, la soglia del 20% dell’art. 84, comma 4, introduce un vincolo legale: è ragionevole ritenere che uno scostamento sotto quella soglia pesi in modo decisivo, ma su questo punto la giurisprudenza di legittimità formatasi sul nuovo codice è ancora da consolidare.
Il tempo corre per il creditore. La n. 14601/2019 apre all’azione anticipata ma blinda il termine annuale. È una combinazione che premia il creditore vigile e penalizza quello che attende la chiusura formale della liquidazione.
Il passaggio obbligato della risoluzione. La sentenza delle Sezioni Unite n. 4696/2022, che ammetteva il fallimento “omisso medio”, è stata superata dal legislatore: l’art. 119, comma 7, CCII richiede che la risoluzione preceda l’apertura della liquidazione giudiziale, salvo debiti sorti dopo il deposito della domanda. Per i concordati regolati dal codice, quindi, il creditore insoddisfatto deve prima ottenere la risoluzione.
Fattibilità a monte. La sentenza n. 7663/2026 ricorda che la fattibilità del piano è oggetto di verifica in sede di ammissione. Ciò rende ancora più rilevante il confronto tra attestazione iniziale e ricavi effettivi: uno scostamento macroscopico può essere indice di stime non attendibili fin dall’origine, con possibili ricadute anche sul piano dell’annullamento o delle responsabilità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando la liquidazione concordataria rende meno del previsto, servono numeri, tempi e strategia. Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo, sia per il debitore sia per il creditore.
- Ricostruiamo lo scostamento. Mettiamo a confronto piano, attestazione del professionista indipendente, relazioni del commissario e rapporti del liquidatore, per quantificare la distanza tra stima e incasso bene per bene.
- Proiettiamo la percentuale finale. Insieme ai commercialisti dello staff stimiamo il realizzo dei beni residui, le prededuzioni ancora da maturare e i privilegi da soddisfare, arrivando a una percentuale prognostica documentata.
- Calcoliamo il termine annuale. Individuiamo con precisione la data dell’ultimo adempimento previsto e il conseguente termine di decadenza dell’art. 119, comma 4, CCII, distinguendolo dalla data dell’ultimo riparto effettivo.
- Predisponiamo l’istanza al commissario giudiziale. Per il creditore che preferisce sollecitare l’iniziativa dell’organo, redigiamo l’istanza motivata con i dati raccolti.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per risoluzione. Strutturiamo il ricorso secondo il rito degli artt. 40 e 41 CCII, con la dimostrazione della non scarsa importanza dell’inadempimento.
- Difendiamo il debitore nel giudizio di risoluzione. Verifichiamo se lo scostamento possa qualificarsi di scarsa importanza, se esistano beni ancora liquidabili o risorse esterne integrative, e costruiamo la difesa su questi elementi.
- Esaminiamo garanzie e assuntori. Verifichiamo la posizione del garante e dell’eventuale assuntore, per individuare il soggetto contro cui agire o la causa di esclusione della risoluzione.
- Valutiamo l’annullamento. Se lo scostamento deriva da attivo sottratto o passivo esagerato, analizziamo i presupposti dell’art. 120 CCII e i relativi termini.
- Gestiamo il passaggio alla liquidazione giudiziale. Dopo la risoluzione, assistiamo nella domanda di apertura o nella difesa contro di essa, e nell’insinuazione del credito originario al netto degli incassi.
- Impugniamo le decisioni. Proponiamo reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII e, se necessario, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata impone di valutare la sostenibilità di un piano e la ragionevolezza delle stime di realizzo, cioè proprio il terreno su cui si gioca la risoluzione di un concordato liquidatorio. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal ricorso per risoluzione fino all’ultimo grado.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, consente di tenere unite la lettura giuridica dell’inadempimento e la verifica contabile dei riparti.
Chiusura
Quando la liquidazione concordataria ricava meno del previsto, la domanda decisiva non è “quanto manca”, ma se lo scostamento abbia scarsa importanza o comprometta la funzione minima del concordato. La soglia del 20% dell’art. 84, comma 4, CCII, il pagamento integrale dei privilegiati non falcidiati e il termine annuale dell’art. 119 sono i tre parametri da misurare subito. Per i concordati del codice, la liquidazione giudiziale passa ora necessariamente per la risoluzione.
È un tema di crisi d’impresa in senso stretto, in cui contano la lettura del piano e la sua tenuta economica. Per questo lo Studio Monardo lo affronta partendo dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dell’Avv. Monardo, integrata dall’esperienza di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, ruoli dedicati alla verifica dell’attivo e della sua liquidazione.
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