Regola Di Priorità Assoluta E Relativa: Cosa Cambia Nel Concordato In Continuità?

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che imprenditori, amministratori, fornitori e consulenti ci pongono più spesso quando si parla di priorità assoluta e priorità relativa nel concordato preventivo in continuità aziendale. Le domande sono formulate come arrivano davvero, con le parole di chi non fa questo mestiere; le risposte sono quelle che daremmo a voce, durante un primo incontro, ma complete di riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Il contesto in poche righe. Per decenni la distribuzione dell’attivo nelle procedure concorsuali ha seguito una regola rigida: prima si pagano per intero i creditori di rango più alto, poi, solo se resta qualcosa, quelli di rango inferiore. È la regola della priorità assoluta, che discende dagli artt. 2740 e 2741 c.c. Con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal correttivo D.Lgs. 136/2024, ha introdotto nell’art. 84, comma 6, una regola diversa per il solo concordato in continuità: il valore di liquidazione resta governato dall’ordine delle prelazioni, mentre il valore eccedente generato dalla prosecuzione dell’attività può essere distribuito secondo la priorità relativa. La stessa logica regge l’omologazione con classi dissenzienti dell’art. 112, comma 2.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la scelta tra priorità assoluta e relativa nasce quasi sempre prima del concordato, durante le trattative con i creditori: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè professionista abilitato a guidare la composizione negoziata, la sede in cui si misura quanto vale l’azienda in continuità rispetto alla liquidazione e quanto ogni categoria di creditori è disposta ad accettare. Chi conosce quel tavolo sa dove si forma il “plusvalore da continuità” e come va ripartito senza esporre il piano a contestazioni.

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Cosa vuol dire in parole semplici “priorità assoluta”?

Vuol dire che nessun creditore di rango inferiore può ricevere un euro finché quelli di rango superiore non sono stati pagati per intero.

Immagini una scala. In cima ci sono i crediti prededucibili (le spese della procedura, i finanziamenti autorizzati), poi i crediti con pegno e ipoteca sul bene su cui insistono, poi i privilegi generali e speciali nell’ordine stabilito dal codice civile (lavoratori, professionisti, artigiani, Erario, enti previdenziali e così via), infine i chirografari, cioè i creditori “semplici”, e in fondo i postergati. La priorità assoluta funziona come una cascata: l’acqua riempie il primo gradino e scende al secondo solo quando il primo è pieno.

È la regola che lei trova applicata nella liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) e che, fuori dal concordato in continuità, resta il principio generale: lo conferma l’art. 85 CCII, e lo confermava, per il vecchio regime, l’art. 160, comma 2, della legge fallimentare. La Cassazione ha più volte ribadito che l’ordine delle prelazioni non può essere alterato da una maggioranza: solo il consenso del creditore pregiudicato può superarlo (Cass. civ., sez. I, n. 5906/2018).

Attenzione però a un punto che crea confusione. Priorità assoluta non significa che i privilegiati debbano essere pagati sempre al 100%. Già prima della riforma, e oggi con l’art. 84, comma 5, CCII, i creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche in parte, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la loro prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente. La parte non coperta “degrada” al chirografo e viene trattata come un credito comune.

Quindi la priorità assoluta riguarda l’ordine, non la percentuale: stabilisce chi passa prima, non quanto deve ricevere ciascuno in astratto.

E la “priorità relativa” invece cos’è?

È una regola più elastica: chi sta più in alto nella scala deve essere trattato meglio di chi sta più in basso, ma non necessariamente pagato per intero prima che gli altri vedano qualcosa.

Torniamo alla cascata. Con la priorità relativa l’acqua può bagnare contemporaneamente più gradini, a condizione che i gradini superiori ne ricevano di più, in proporzione, rispetto a quelli inferiori. In concreto, l’art. 84, comma 6, CCII stabilisce che nel concordato in continuità, per il valore che eccede quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Due parole chiave, da tenere a mente per tutto il resto della guida:

  • “almeno pari”: le classi di pari rango non possono essere discriminate tra loro;
  • “più favorevole”: la classe di rango superiore deve stare meglio di quella inferiore, ma può non essere soddisfatta integralmente.

La regola deriva dall’art. 11 della Direttiva (UE) 2019/1023, che l’ha pensata proprio per le ristrutturazioni: se un’impresa sopravvive grazie ai fornitori che continuano a consegnare e ai dipendenti che continuano a lavorare, è ragionevole che una parte del valore prodotto dal salvataggio arrivi anche ai creditori chirografari, senza attendere che l’Erario o la banca privilegiata siano pagati fino all’ultimo centesimo.

Si applica a tutti i concordati?

No. Solo al concordato preventivo in continuità aziendale, e solo sul valore eccedente quello di liquidazione.

Il concordato liquidatorio resta governato dalla priorità assoluta: lì l’attivo è il ricavato della vendita dei beni, e la sola eccezione riguarda le risorse esterne, che l’art. 84, comma 4, CCII consente di destinare in modo diverso entro certi limiti. Anche nel concordato in continuità, poi, la priorità relativa non tocca tutto l’attivo: c’è una linea di confine, il valore di liquidazione, sotto la quale la distribuzione deve seguire l’ordine delle prelazioni; solo sopra quella linea si può applicare la regola elastica.

C’è poi un’eccezione dentro l’eccezione. L’art. 84, comma 7, CCII sottrae alla priorità relativa i crediti dei lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.: per loro la graduazione va rispettata sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente. In pratica, nel concordato in continuità i dipendenti non possono essere “scavalcati” da nessuno.

Quanto agli altri strumenti, la priorità relativa non è stata estesa automaticamente al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (che ha regole proprie, art. 64-bis CCII), né al concordato semplificato che può seguire la composizione negoziata (art. 25-sexies CCII), dove il tribunale verifica il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Sul versante del consumatore la giurisprudenza di merito si è divisa: alcuni tribunali hanno negato l’applicazione della priorità relativa ai flussi di reddito futuri (Trib. Rimini, decr. 25 luglio 2023), altri l’hanno ammessa (Trib. Modena, decr. 28 agosto 2023). È un dibattito che conferma quanto la regola sia ancora in assestamento.

Chi decide quale sia il “valore di liquidazione”?

Lo stabilisce il piano, lo verifica l’attestatore e lo controlla il tribunale: ma in pratica la cifra la scrivono le perizie.

Il valore di liquidazione è quanto i creditori incasserebbero se l’impresa venisse oggi liquidata in sede di liquidazione giudiziale, al netto dei costi di quella procedura. Si calcola stimando il realizzo di immobili, impianti, magazzino, crediti verso clienti, partecipazioni, e sottraendo spese, tempi e svalutazioni tipiche di una vendita forzata. Il professionista indipendente, nella relazione dell’art. 87, comma 3, CCII, attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza e che ai creditori non è riservato un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Perché è così importante? Perché quella cifra separa i due mondi. Tutto ciò che sta sotto il valore di liquidazione va distribuito con la priorità assoluta; tutto ciò che sta sopra può essere distribuito con la priorità relativa. Un valore di liquidazione stimato troppo basso allarga artificialmente lo spazio della priorità relativa a danno dei creditori privilegiati; uno stimato troppo alto lo restringe e può rendere il piano incompatibile con le classi chirografarie.

Per questo, quando lei è creditore e riceve una proposta, la prima domanda da porsi non è “quanto mi danno?”, ma “su quale valore di liquidazione è costruito il calcolo?”. I tribunali di merito hanno cominciato a definire il plusvalore da continuità come l’insieme dei flussi che non si genererebbero nell’alternativa liquidatoria (Trib. Monza, decr. 18 luglio 2024; Trib. Roma, decr. 24 ottobre 2023): una definizione che obbliga chi redige il piano a dimostrare l’origine di ciascun euro “in più”.


Come si costruisce, in pratica, un piano che usa la priorità relativa?

Si parte da due fotografie dello stesso patrimonio: l’impresa che chiude e l’impresa che prosegue. La differenza tra le due è il terreno su cui si gioca la partita.

Il primo passo è la stima del valore di liquidazione, di cui abbiamo appena parlato. Il secondo è il piano industriale e finanziario: ricavi, margini, investimenti e flussi di cassa per tutta la durata del concordato. Il terzo è la riconciliazione: quanta parte dei flussi del piano corrisponde al valore di liquidazione (che deve comunque essere distribuito secondo l’ordine delle prelazioni) e quanta parte è valore aggiunto dalla continuità.

Il quarto passo è la formazione delle classi, obbligatoria nel concordato in continuità (art. 85, comma 3, CCII). Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei: per esempio i privilegiati degradati, i fornitori strategici, i fornitori ordinari, l’Erario e gli enti previdenziali per la parte chirografaria, le banche. I creditori privilegiati non soddisfatti integralmente vanno inseriti in classi; i titolari di crediti previdenziali o fiscali hanno regole dedicate; le piccole e medie imprese titolari di crediti chirografari derivanti da forniture di beni e servizi per importi contenuti hanno diritto, entro certi limiti, a classi separate.

Il quinto passo è l’allocazione: quanto valore va a ciascuna classe, in quali tempi e in quale forma (denaro, strumenti finanziari, partecipazioni). Qui si verifica che il trattamento rispetti i due vincoli della priorità relativa: pari trattamento tra classi di pari grado, trattamento più favorevole per le classi di grado superiore. Nel concordato in continuità la proposta deve inoltre attribuire a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).

Il sesto passo è il controllo incrociato con il test del miglior soddisfacimento: nessun creditore deve stare peggio di come starebbe in liquidazione giudiziale. Questa verifica, che l’attestatore svolge e che il tribunale ripete se un creditore dissenziente lo contesta, è il paracadute di ogni creditore singolo.

Trova i passaggi riassunti nella tabella che segue.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Eventuale composizione negoziata Istanza di nomina dell’esperto e trattative Durata ordinaria 180 giorni, prorogabile (art. 17 CCII) Segretario generale CCIAA / esperto negoziatore
Accesso al concordato Domanda con piano, proposta, classi e attestazione (o domanda con riserva) Termine per il deposito del piano nella domanda con riserva: 30-60 giorni, prorogabile (art. 44 CCII) Tribunale
Ammissione Decreto di apertura e nomina del commissario giudiziale Dopo la verifica di ammissibilità (art. 47 CCII) Tribunale
Relazione del commissario Relazione ai creditori sulla convenienza e sul valore di liquidazione Almeno 45 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 105 CCII) Commissario giudiziale
Voto Votazione per classi (art. 109, comma 5, CCII) Nel periodo fissato dal tribunale Commissario / tribunale
Omologazione Giudizio di omologazione, con eventuali opposizioni Opposizioni nei termini fissati dal tribunale (art. 48 CCII) Tribunale
Impugnazione Reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto 30 giorni (art. 51 CCII) Corte d’appello
Ricorso Ricorso per cassazione 30 giorni dalla notificazione (art. 51 CCII) Corte di cassazione

Come si vota per classi e quando una classe “approva”?

Nel concordato in continuità non basta la maggioranza dei crediti: serve, di regola, che tutte le classi approvino.

L’art. 109, comma 5, CCII prevede che il concordato in continuità sia approvato se tutte le classi votano a favore. All’interno di ciascuna classe la proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato almeno la metà del totale dei crediti della classe.

Il dettaglio dei due terzi è importante: consente di approvare la proposta anche in classi dove molti creditori non si presentano al voto, cosa frequentissima tra fornitori di piccolo importo. Se in una classe di 1.300.000 euro di crediti votano 720.000 euro (cioè più della metà) e i favorevoli sono 490.000 (oltre i due terzi dei votanti), la classe ha approvato, pur non avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei crediti.

Chi non vota? Nel codice della crisi, salvo diverse previsioni, il silenzio non vale assenso nel concordato preventivo: conta il voto espresso. Per questo la campagna di voto, cioè l’informazione ai creditori e la raccolta delle adesioni, è una fase da preparare con cura, e spesso si costruisce già durante le trattative della composizione negoziata.

E se una o più classi votano contro? Non è detto che il concordato sia perduto: entra in gioco l’omologazione con classi dissenzienti dell’art. 112, comma 2, CCII, il cosiddetto cross-class cram-down, che vediamo nella prossima risposta. È lì che la priorità relativa smette di essere un criterio di distribuzione e diventa una condizione di omologazione.

Se alcune classi votano no, il tribunale può omologare lo stesso?

Sì, a quattro condizioni che devono esserci tutte insieme.

L’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale, su richiesta del debitore o con il suo consenso, di omologare il concordato in continuità anche se una o più classi hanno votato contro, purché:

  1. il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
  2. il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che i crediti delle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto per i lavoratori dall’art. 84, comma 7;
  3. nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito;
  4. la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (le cosiddette classi “in the money”).

La quarta condizione è stata oggetto di una recente pronuncia di legittimità. La Cassazione ha chiarito che l’espressione “in mancanza” si riferisce al difetto della maggioranza delle classi: quindi anche il voto di una sola classe qualificata può bastare per l’omologazione forzosa, se le altre condizioni sono rispettate (Cass. civ., n. 7663 del 30 marzo 2026, che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate).

In concreto, il tribunale non fa un esame di “simpatia” per il piano: controlla i numeri. Verifica che la distribuzione sul valore di liquidazione rispetti l’ordine delle prelazioni, che il surplus sia ripartito secondo la priorità relativa e che le classi dissenzienti non siano state penalizzate rispetto a classi di pari grado. Se anche una sola di queste verifiche fallisce, l’omologazione forzosa viene negata, come accadde in uno dei primi casi applicativi (Trib. Bergamo, sent. n. 65 dell’11 aprile 2023), dove il tribunale escluse che le poche classi favorevoli fossero idonee a sostenere il cram-down.

Cosa succede se a opporsi è un singolo creditore e non un’intera classe?

Il singolo creditore dissenziente ha un’arma diversa: il test della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’art. 112, comma 3, CCII prevede che, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente (o, nel caso di mancata formazione delle classi, un creditore che rappresenta almeno il 20% dei crediti ammessi al voto) contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque se ritiene che il credito dell’opponente possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

È il cosiddetto best interest of creditors test. Notate la differenza rispetto al cram-down: lì la domanda è “la distribuzione rispetta la priorità relativa tra classi?”; qui è “questo creditore, individualmente, riceve almeno quanto avrebbe avuto se l’impresa fosse stata liquidata?”. Sono due verifiche autonome, e un piano può superarne una e cadere sull’altra.

Per l’opponente, dunque, la strategia vincente non è lamentarsi genericamente della percentuale bassa, ma dimostrare che il valore di liquidazione è sottostimato o che la sua posizione specifica (per esempio una garanzia su un bene sottovalutato) gli darebbe di più in liquidazione. Per il debitore, la difesa sta nella solidità della perizia e dell’attestazione: tanto più la stima è documentata, tanto meno spazio ha l’opposizione.

Un’ultima precisazione: l’opposizione non si propone “a voce” né con una lettera al commissario. Va depositata nel giudizio di omologazione, nei termini fissati dal tribunale (art. 48 CCII), con un atto difensivo vero e proprio, possibilmente accompagnato da una consulenza tecnica di parte sulla stima.

Il fisco e l’INPS possono bloccare un concordato in continuità votando no?

Non più in modo automatico: il codice prevede un meccanismo per superare il loro dissenso, ma a condizioni precise.

Nel concordato preventivo i crediti tributari e contributivi possono essere oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 88 CCII (la cosiddetta transazione fiscale nel concordato). Fino a qualche anno fa il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, spesso titolari di quote rilevanti del passivo, rischiava di affossare la proposta. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ridisegnato la materia, introducendo nell’art. 88 un comma 2-bis che consente, nel concordato in continuità, di omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, e se il trattamento proposto rispetta le soglie e i limiti che la norma fissa per i crediti pubblici.

Questo intreccia direttamente la nostra domanda. L’Erario, per la parte privilegiata, siede più in alto dei chirografari nella scala delle prelazioni: la priorità relativa consente di pagarlo non per intero mentre i fornitori ricevono una quota del surplus, ma l’Erario deve comunque ricevere un trattamento più favorevole di quello dei chirografari, e sul valore di liquidazione la sua prelazione va rispettata. La Cassazione del marzo 2026 citata sopra nasceva proprio da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un’omologazione forzosa: segno che il contenzioso con i creditori pubblici è il banco di prova principale di queste regole.

In sintesi: il voto contrario del fisco non è più un veto, ma diventa un controllo serrato sui numeri. Un piano che non regge la verifica di priorità relativa sui crediti pubblici è un piano destinato a cadere in omologazione.


E se l’azienda continua con un altro imprenditore (continuità indiretta)?

La priorità relativa vale anche nella continuità indiretta, ma il calcolo del surplus diventa più delicato.

Il concordato in continuità comprende sia la continuità diretta (l’attività prosegue in capo al debitore) sia quella indiretta (l’azienda viene ceduta, affittata o conferita a un terzo che la porta avanti), come previsto dall’art. 84, comma 2, CCII. In entrambi i casi la regola dell’art. 84, comma 6, si applica.

Nella continuità indiretta, però, il valore “in più” rispetto alla liquidazione è spesso il prezzo pagato dal cessionario o il canone dell’affitto: occorre allora chiedersi quanto di quel prezzo corrisponda al valore di realizzo dei beni (che resta soggetto alla priorità assoluta) e quanto sia effettivamente un premio per l’avviamento e la continuità. Una cessione d’azienda a un prezzo di poco superiore alla stima liquidatoria lascia pochissimo spazio alla priorità relativa.

Anche il cram-down funziona nella continuità indiretta: il primo caso applicativo noto, quello del Tribunale di Bergamo dell’11 aprile 2023, riguardava proprio un concordato in continuità indiretta con 21 classi. Lì il tribunale non omologò, ma non perché il cram-down fosse incompatibile con la continuità indiretta, bensì per l’insufficienza del sostegno delle classi favorevoli. La dottrina ha criticato alcuni passaggi di quella decisione, in particolare il confronto con la liquidazione giudiziale anziché con l’applicazione della priorità assoluta; è uno dei punti su cui la giurisprudenza continuerà a pronunciarsi.

Tenga presente: nella continuità indiretta la scelta del cessionario, il prezzo e le garanzie di pagamento entrano direttamente nella valutazione di fattibilità. Un piano che fa affidamento su un acquirente non vincolato è un piano fragile.

I crediti privilegiati “degradati” a chirografo come vanno trattati?

Possono essere trattati meglio dei chirografari ordinari, perché non sono la stessa cosa: lo ha chiarito la Corte d’appello di Milano.

Quando un credito privilegiato non trova capienza nel valore del bene su cui grava la prelazione (o nel patrimonio, se si tratta di privilegio generale), la parte incapiente viene trattata come chirografaria. Ma è identica a un credito chirografario “nato tale”, per esempio quello di un fornitore? La questione è cruciale nella priorità relativa, perché la regola esige che le classi “dello stesso grado” ricevano un trattamento almeno pari.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con decisione del 6 dicembre 2024, aveva negato l’omologazione forzosa ritenendo che la classe chirografaria dissenziente dovesse ricevere almeno quanto le altre classi chirografarie, compresa quella dei privilegiati degradati. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 826/2025 (pubblicata il 24 marzo 2025), ha riformato quella decisione: i privilegiati degradati per incapienza non sono equiparabili né ai privilegiati capienti né ai chirografari ab origine, sicché un trattamento migliore dei degradati rispetto alla classe chirografaria dissenziente è ammissibile e la proposta può essere omologata.

Pochi mesi prima, la stessa Corte (App. Milano, sent. n. 2988 dell’8 novembre 2024) aveva precisato che il termine “grado” dell’art. 112, comma 2, lett. b), equivale a rango o livello, e che il divieto di discriminare le classi di pari grado vale anche tra chirografari, ma solo nell’omologazione trasversale: se tutte le classi approvano, la differenziazione tra chirografari è ammessa entro i limiti generali dell’art. 85 CCII.

Per chi prepara un piano questo apre spazi di manovra; per chi è creditore chirografario significa che una percentuale inferiore a quella dei degradati non è di per sé illegittima.

Su questi passaggi, in cui una scelta di classamento può decidere l’esito del voto, si inserisce l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: la costruzione delle classi si imposta già al tavolo delle trattative e si difende, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.

Il surplus generato dalla continuità si può dividere come si vuole?

No. È il punto più frainteso dell’intera materia: il surplus è distribuibile con la priorità relativa, non “liberamente”.

Sotto la vecchia legge fallimentare una parte della giurisprudenza di merito trattava i flussi della continuità come se fossero finanza esterna, cioè risorse estranee al patrimonio del debitore e quindi distribuibili senza vincoli (in questo senso, per esempio, Trib. Milano, decr. 25 febbraio 2021). Un altro orientamento, opposto, li considerava parte dell’attivo concordatario, perché prodotti dai beni aziendali esistenti (Trib. Monza, decr. 23 settembre 2020).

La Cassazione ha chiuso la questione per il regime previgente con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024: il surplus finanziario generato dalla continuità rientra nella garanzia patrimoniale generica del debitore e non può essere distribuito liberamente, ma nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Resta invece sottratta al divieto di alterazione la vera finanza esterna, cioè le risorse apportate da terzi senza incidere sul patrimonio del debitore (Cass. civ., n. 9373 dell’8 giugno 2012).

Nel codice della crisi, per il concordato in continuità, la regola applicabile al surplus è quella dell’art. 84, comma 6: priorità relativa. Ma la sentenza del 2024 conserva un’importanza enorme sul piano concettuale, perché conferma che il plusvalore da continuità appartiene ai creditori, non all’imprenditore né ai soci, e che la deroga all’ordine delle prelazioni è consentita solo nei limiti tracciati dalla legge.

In più, l’art. 120-quater CCII disciplina il caso in cui il piano riservi un valore ai soci: anche in quell’ipotesi l’omologazione con classi dissenzienti è subordinata a precise condizioni di trattamento delle classi di creditori. Il socio, insomma, non può “trattenere” il surplus a scapito dei creditori dissenzienti.

Vale anche se il concordato era già in corso prima delle riforme?

Dipende dalla data della domanda: le regole si applicano alle procedure aperte sotto il regime che le prevede.

Il codice della crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022, insieme alle modifiche del D.Lgs. 83/2022 che hanno introdotto la priorità relativa. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 contiene una propria disciplina transitoria, che lega l’applicazione delle nuove disposizioni alla data di presentazione della domanda. Le procedure di concordato aperte sotto la legge fallimentare restano regolate dalla legge fallimentare, ed è per questo che la Cassazione del 2024 sul surplus ragionava ancora sull’art. 160 l.fall.

Il consiglio pratico è semplice: prima di valutare una proposta o di impostare un piano, verificare la data della domanda e la disciplina applicabile. Un argomento valido in un regime può essere irrilevante nell’altro, e viceversa.


Rischio di non ricevere nulla se sono un fornitore chirografario?

Con la priorità assoluta il rischio è concreto; con la priorità relativa è ridotto, ma non annullato.

Nella liquidazione giudiziale, quando il passivo privilegiato è ampio, i chirografari spesso non ricevono nulla. Nel concordato in continuità la priorità relativa consente invece che una quota del valore generato dalla prosecuzione dell’attività arrivi anche ai chirografari, senza che i privilegiati debbano essere prima saldati per intero.

Il limite reale è che la priorità relativa è una facoltà, non un obbligo: il piano può prevedere di distribuire il surplus in modo più favorevole ai privilegiati, purché rispetti i vincoli dell’art. 84. E un concordato deve comunque riconoscere a ciascun creditore un’utilità economicamente valutabile.

La rassicurazione fondata: lei ha strumenti per far valere la sua posizione, dal voto in classe all’opposizione con il test della convenienza. Il limite reale: se il valore di liquidazione è basso e la continuità genera poco surplus, la sua percentuale resterà modesta, e nessuna regola può creare valore dove non c’è.

Sono l’imprenditore: rischio di perdere l’azienda se il cram-down non passa?

Il rischio esiste, ed è giusto dirlo chiaramente.

Se il concordato non viene approvato né omologato, il tribunale, su istanza dei soggetti legittimati, può aprire la liquidazione giudiziale, con lo spossessamento e la vendita dei beni. Per questo un piano che punta tutto sul cram-down senza aver verificato ogni condizione dell’art. 112 è una scommessa pericolosa.

La rassicurazione fondata è che il percorso può essere preparato: le trattative nella composizione negoziata consentono di sondare le classi prima del voto, di correggere il classamento e di arrivare in tribunale con adesioni già raccolte. Il limite reale è che il tribunale controlla i numeri in modo rigoroso, e un errore di distribuzione anche marginale, come una classe dissenziente trattata peggio di una di pari grado, basta a far cadere l’omologazione.

Quanto tempo ho davvero per decidere come votare?

Meno di quanto si pensa: la finestra utile si apre con la relazione del commissario e si chiude con il voto.

Il commissario giudiziale deposita la propria relazione almeno 45 giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto (art. 105 CCII): è lì che troverà l’analisi del valore di liquidazione, delle cause di insolvenza e della convenienza. Da quel momento ha poche settimane per farsi un’idea, chiedere chiarimenti, eventualmente presentare osservazioni o proposte concorrenti, se ne ha i requisiti.

Ricordi poi che l’opposizione all’omologazione ha termini propri, fissati dal tribunale, e che il reclamo contro la sentenza va proposto entro 30 giorni (art. 51 CCII). La rassicurazione fondata è che il sistema prevede passaggi chiari e un controllo giudiziale vero. Il limite reale è che chi si muove tardi, dopo il voto, ha già perso buona parte degli strumenti utili.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni dimostrative. Sono ipotesi costruite a scopo didattico, non casi reali.

Simulazione 1 — Priorità assoluta contro priorità relativa sullo stesso piano

Ipotesi di partenza. Impresa manifatturiera in concordato in continuità diretta. Valore di liquidazione stimato dal perito, al netto dei costi della liquidazione giudiziale: 1.412.700 €. Passivo:

  • spese di procedura e prededuzioni: 96.300 €
  • dipendenti (privilegio art. 2751-bis, n. 1, c.c.): 214.600 €
  • banca con ipoteca sullo stabilimento: 1.120.000 €, con immobile stimato in liquidazione 948.300 € → parte incapiente 171.700 € degradata al chirografo
  • Erario privilegiato: 386.900 €
  • fornitori chirografari: 1.437.250 €

Distribuzione del valore di liquidazione (priorità assoluta obbligatoria). 1.412.700 – 96.300 di prededuzioni = 1.316.400. Dipendenti 214.600 → restano 1.101.800. Alla banca va il ricavato del suo immobile, 948.300 → restano 153.500, che vanno all’Erario privilegiato (39,7% del suo credito). Ai chirografari: zero.

Il plusvalore da continuità. Il piano quinquennale genera flussi complessivi destinati ai creditori per 2.318.900 €: il surplus rispetto alla liquidazione è quindi 906.200 €. Restano da soddisfare: Erario per 233.400 € e chirografari (fornitori + banca degradata) per 1.608.950 €.

Scenario Erario privilegiato (totale) Chirografari Rispetta la regola?
Priorità assoluta sul surplus 100% (233.400 dal surplus) 672.800 € = 41,8% Sì
Priorità relativa: Erario 70%, chirografari 49% 270.830 € = 70% (117.330 dal surplus) 788.870 € = 49,0% Sì: l’Erario (grado superiore) riceve più dei chirografari
Priorità relativa “spinta”: Erario 50%, chirografari 52% 193.450 € = 50% 866.250 € = 53,8% No: il grado superiore riceve meno del grado inferiore

Esito. Con la priorità relativa il piano può spostare valore verso i chirografari (dal 41,8% al 49,0%) senza pagare integralmente l’Erario, a condizione che l’Erario resti trattato meglio. Il terzo scenario sarebbe illegittimo. I dipendenti, in ogni scenario, devono essere pagati rispettando la loro prelazione anche sul surplus (art. 84, comma 7).

Simulazione 2 — Il cram-down che cade per una classe “dello stesso grado”

Ipotesi di partenza. Quattro classi: A (privilegiati degradati), B (fornitori strategici chirografari, 412.380 €), C (fornitori ordinari chirografari, 863.940 €), D (Erario per la parte chirografaria). Proposta: A 38%, B 34,5%, C 31,2%, D 31,2%. Voto: A e B favorevoli, C e D contrarie.

Sviluppo. Due classi su quattro non sono la maggioranza delle classi (art. 112, comma 2, lett. d). Si ricorre all’alternativa: almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta anche applicando la priorità assoluta sul surplus. Supponiamo che la classe A soddisfi il requisito: la condizione d) è rispettata (v. Cass. n. 7663/2026). Ma la condizione b) no: le classi C e D, dissenzienti e chirografarie, ricevono il 31,2%, mentre la classe B, dello stesso grado, riceve il 34,5%. Trattamento inferiore a quello di una classe di pari grado → omologazione forzosa negata.

Correzione. Il debitore riallinea C e D al 34,5% (costo aggiuntivo: 3,3% di 863.940 = 28.510 € per la sola classe C) o dimostra, come nel caso deciso da App. Milano n. 826/2025 per i degradati, che B non è “dello stesso grado” per ragioni giuridiche e non solo commerciali. Un singolo fornitore di C che si opponga sarà poi confrontato con la liquidazione: se lì avrebbe ricevuto zero, il test della convenienza è superato.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Chi ha deciso quanto vale la mia azienda se chiude, e con quali numeri?”

È la domanda che quasi nessuno pone, eppure tutto dipende da lì. Il valore di liquidazione è la soglia che divide la priorità assoluta dalla priorità relativa, la base del test della convenienza e il parametro con cui l’attestatore misura il piano. Se quel valore è stimato male, tutte le percentuali che lei legge nella proposta sono costruite sulla sabbia.

Per il creditore la domanda significa: chiedere le perizie, verificare se gli immobili sono stati stimati con valori di vendita forzata realistici, se i crediti verso clienti sono stati svalutati in modo prudente, se il magazzino è stato considerato a valore di realizzo. Un valore di liquidazione sottostimato riduce artificialmente la quota che spetta ai privilegiati secondo l’ordine delle prelazioni e “gonfia” il surplus distribuibile con la priorità relativa.

Per l’imprenditore la domanda significa l’opposto: una stima troppo ottimistica del valore di liquidazione riduce lo spazio di manovra, e una stima troppo prudente espone il piano alle opposizioni. La stima giusta è quella documentata, coerente con il piano e resistente al contraddittorio, non quella più comoda.

C’è anche un secondo profilo che sfugge. La relazione del commissario giudiziale contiene una propria valutazione del valore di liquidazione: confrontarla con quella del piano è il modo più rapido per individuare i punti deboli. Le divergenze tra le due stime sono, molto spesso, il terreno su cui si combatte l’opposizione all’omologazione.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che, a ottobre 2026, delineano il quadro. Per ciascuno: estremi, principio riformulato con parole nostre e ragione per cui conta per chi affronta un concordato in continuità.

1. Cass. civ., n. 7663 del 30 marzo 2026.
Principio: nell’omologazione con classi dissenzienti, l’inciso “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII rinvia al mancato raggiungimento della maggioranza delle classi; ne segue che può essere sufficiente l’approvazione di una sola classe qualificata.
Rilevanza: è la pronuncia di legittimità più recente sul cram-down in continuità; amplia lo spazio per omologare piani che non hanno la maggioranza delle classi, ma lascia intatte le verifiche sulla priorità relativa.

2. Cass. civ., sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024.
Principio: i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività fanno parte del patrimonio che garantisce i creditori e non possono essere ripartiti a piacimento, ma nel rispetto dell’ordine delle prelazioni (regime della legge fallimentare).
Rilevanza: smentisce l’idea che il surplus sia “finanza libera”; nel CCII la deroga è ammessa solo nelle forme dell’art. 84, comma 6.

3. Cass. civ., sez. I, n. 5906/2018 (marzo 2018).
Principio: l’ordine delle cause legittime di prelazione non può essere modificato da una decisione maggioritaria dei creditori; serve il consenso di chi ne è pregiudicato.
Rilevanza: rappresenta la priorità assoluta “pura”, da cui la priorità relativa si distacca solo dove la legge lo prevede.

4. Cass. civ., sez. I, n. 9373 dell’8 giugno 2012.
Principio: le risorse apportate da terzi senza incidere sul patrimonio del debitore non sono soggette al divieto di alterare l’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: segna la distinzione tra finanza esterna e plusvalore da continuità, decisiva nel calcolo del surplus.

5. Cass. civ., sez. I, n. 10884 dell’8 giugno 2020.
Principio: i chirografari possono essere pagati anche se i privilegiati non lo sono integralmente, quando il valore di realizzo dei beni gravati supera i crediti garantiti.
Rilevanza: conferma che il riferimento al valore di liquidazione dei beni è il metro con cui si misura il trattamento dei prelatizi.

6. Corte d’appello di Milano, sent. n. 826/2025, pubblicata il 24 marzo 2025.
Principio: i privilegiati degradati al chirografo per incapienza costituiscono una categoria a sé, non assimilabile né ai privilegiati capienti né ai chirografari originari; un loro trattamento migliore rispetto alla classe chirografaria dissenziente non impedisce l’omologazione forzosa.
Rilevanza: incide direttamente sulla costruzione delle classi e sui confronti “tra pari grado”.

7. Corte d’appello di Milano, sent. n. 2988 dell’8 novembre 2024.
Principio: “grado” nell’art. 112, comma 2, lett. b), significa rango; il divieto di trattare peggio una classe di pari grado opera anche tra chirografari, ma soltanto quando si chiede l’omologazione trasversale.
Rilevanza: chiarisce quando la differenziazione tra classi chirografarie diventa un ostacolo.

8. Tribunale di Busto Arsizio, 6 dicembre 2024.
Principio: aveva ritenuto che la classe chirografaria dissenziente dovesse ricevere almeno quanto tutte le altre classi chirografarie, inclusi i degradati, e aveva negato l’omologazione.
Rilevanza: decisione poi riformata dalla sentenza n. 826/2025; mostra la tesi restrittiva che un creditore può ancora sostenere in altri distretti.

9. Tribunale di Bergamo, sent. n. 65 dell’11 aprile 2023.
Principio: tra i primi casi di applicazione del cram-down in continuità indiretta; il tribunale ha verificato i requisiti dell’art. 112, comma 2, e ha negato l’omologazione ritenendo non idonee le classi favorevoli.
Rilevanza: dimostra che il controllo giudiziale sulle condizioni del cram-down è sostanziale e non formale.

10. Tribunale di Monza, decreto del 18 luglio 2024.
Principio: il plusvalore da continuità coincide con i flussi che non si produrrebbero nell’alternativa della liquidazione.
Rilevanza: fornisce un criterio operativo per separare valore di liquidazione e surplus.

11. Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2023.
Principio: adotta la medesima nozione di surplus come valore aggiuntivo rispetto allo scenario liquidatorio.
Rilevanza: conferma un orientamento di merito convergente sulla definizione del terreno della priorità relativa.

12. Tribunale di Rimini, decreto del 25 luglio 2023, e Tribunale di Modena, decreto del 28 agosto 2023.
Principio: per la ristrutturazione del consumatore, il primo ha mantenuto la priorità assoluta sui redditi futuri, il secondo ha ammesso la priorità relativa.
Rilevanza: segnala che fuori dal concordato in continuità l’estensione della regola resta incerta.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo su questo tema.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione partendo dalle perizie, verificando i criteri di stima di immobili, crediti e magazzino e individuando le voci sottostimate o sovrastimate.
  2. Separiamo, voce per voce, il valore di liquidazione dal plusvalore da continuità, distinguendo la finanza esterna dai flussi prodotti dai beni aziendali.
  3. Progettiamo le classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, valutando l’impatto di ogni scelta sul voto e sul confronto tra classi di pari grado.
  4. Simuliamo la distribuzione in scenario di priorità assoluta e relativa, controllando che il grado superiore resti trattato meglio di quello inferiore e che i dipendenti siano tutelati come impone l’art. 84, comma 7.
  5. Verifichiamo le quattro condizioni dell’art. 112, comma 2, prima del deposito, individuando la classe qualificata su cui poggiare un eventuale cram-down.
  6. Conduciamo le trattative con i creditori, anche nella composizione negoziata, per raccogliere adesioni e correggere il piano prima del voto.
  7. Analizziamo la relazione del commissario giudiziale confrontandola con il piano e predisponiamo osservazioni mirate.
  8. Per il creditore, redigiamo l’opposizione all’omologazione fondata sul test della convenienza e sulla violazione della priorità relativa, con il supporto tecnico dei commercialisti dello staff.
  9. Coordiniamo la posizione con i crediti tributari e contributivi nella cornice dell’art. 88 CCII.
  10. Seguiamo il reclamo in Corte d’appello e il ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è il luogo in cui si confrontano lo scenario di continuità e quello liquidatorio e in cui le categorie di creditori rivelano quanto sono disposte ad accettare. Chi conosce quella fase sa costruire un piano che arrivi al voto con classi già sondate e distribuzioni già verificate.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano o l’opposizione è lo stesso professionista che, da cassazionista, può difenderla in ogni grado, senza passaggi di consegne che disperdono argomenti. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri della distribuzione e gli argomenti giuridici nascono nello stesso tavolo, non in uffici diversi.

In chiusura

Le risposte di questa guida portano a tre messaggi.

Primo: la priorità relativa non sostituisce la priorità assoluta, la affianca. Sotto il valore di liquidazione l’ordine delle prelazioni resta inderogabile; sopra, il surplus può essere ripartito con maggiore flessibilità, ma sempre trattando meglio chi sta più in alto e mai peggio le classi di pari grado.

Secondo: il valore di liquidazione è il numero da cui dipende tutto. Chi lo controlla controlla il perimetro della priorità relativa, il test della convenienza e l’esito dell’eventuale opposizione.

Terzo: il cram-down è possibile anche con il voto di una sola classe qualificata, come ha chiarito la Cassazione nel 2026, ma il tribunale verifica i numeri con rigore; un solo errore di classamento può far cadere l’omologazione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché nasce dal tavolo delle trattative: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è nella composizione negoziata che si misura il plusvalore della continuità e si prepara la sua distribuzione. La qualifica di cassazionista garantisce poi che la stessa impostazione possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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