Porto Turistico In Difficoltà: Cosa Succede Alla Concessione Demaniale?

Un porto turistico in crisi raramente perde la concessione perché i debiti sono troppi: la perde quasi sempre perché chi lo gestisce tratta il titolo demaniale come un contratto qualsiasi, e se ne accorge quando l’autorità concedente ha già avviato la decadenza.

Chi gestisce un approdo o una marina vive su un equilibrio particolare. Le banchine, i pontili, gli specchi acquei, spesso anche i fabbricati di servizio, poggiano su un bene che non appartiene all’impresa: appartiene allo Stato, ed è affidato al gestore con una concessione demaniale marittima regolata dal Codice della navigazione (artt. 36 e seguenti) e, per le strutture dedicate alla nautica da diporto, dal procedimento del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509. Quando arrivano le difficoltà finanziarie, quel titolo diventa insieme il bene più prezioso dell’azienda e il suo punto più fragile: senza concessione non c’è porto, non ci sono posti barca da vendere o affittare, non c’è un acquirente disposto a pagare qualcosa.

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Gli errori che vediamo ricorrere sono sempre gli stessi:

  1. smettere di pagare il canone demaniale come se fosse un fornitore da far aspettare;
  2. affittare l’azienda, affidare servizi o cedere quote del porto senza l’autorizzazione dell’autorità concedente;
  3. ignorare la comunicazione di avvio della decadenza e lasciar scadere i termini per difendersi;
  4. entrare in composizione negoziata o in concordato senza portare al tavolo l’ente concedente;
  5. costruire un piano di vendita che dà per scontato il subingresso dell’acquirente e la durata del titolo;
  6. sottovalutare i debiti “che non si vedono”: indennità di occupazione, garanzie, opere che restano allo Stato.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché una concessione demaniale in crisi non si salva né con il solo diritto amministrativo né con la sola procedura concorsuale: si salva negoziando, nello stesso momento, con i creditori e con l’ente che ha il potere di revocare il titolo. È esattamente il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede e che consente di conoscere dall’interno come si costruisce una trattativa credibile per un’impresa la cui sopravvivenza dipende da un titolo pubblico.

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Errore n. 1 — Trattare il canone demaniale come un debito da rinviare

L’errore

La stagione è andata male, la banca ha ridotto gli affidamenti, i fornitori premono. Il gestore decide di pagare prima stipendi, carburante e manutenzioni, e lascia indietro il canone demaniale: “tanto lo Stato non chiude un porto per qualche rata”. Passano due, tre scadenze senza che accada nulla di visibile.

Perché è un errore

Il canone non è un debito come gli altri, perché il suo mancato pagamento è una causa tipica di decadenza dalla concessione. L’art. 47, comma 1, lett. d), del Codice della navigazione consente all’amministrazione di dichiarare la decadenza del concessionario per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione. Il numero di rate dipende dunque dal disciplinare: in alcuni atti sono due, in altri una sola annualità. Chi non ha mai letto la clausola non sa nemmeno quanto margine gli resta.

A ciò si aggiunge che il rapporto concessorio è garantito, di regola, da una cauzione o da una fideiussione a favore dell’ente: l’escussione della garanzia è spesso il primo segnale concreto, e porta con sé l’obbligo di ricostituirla.

Le conseguenze

L’esperienza insegna che il canone arretrato produce tre effetti a catena. Il primo è la diffida e l’avvio del procedimento di decadenza. Il secondo è l’escussione della garanzia, con la banca o l’assicurazione garante che si rivale sull’impresa e, spesso, sui soci fideiussori. Il terzo è il più grave: una volta dichiarata la decadenza, l’impresa perde il titolo che regge l’intero valore aziendale, e ogni ipotesi di risanamento o di vendita si svuota.

Va detto con onestà che la decadenza non è automatica. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 4413 del 2 maggio 2023, ha ricordato che l’art. 47 usa il verbo “può”: l’amministrazione deve valutare la gravità dell’inadempimento, secondo una logica vicina a quella degli artt. 1453 e 1455 c.c., e considerare anche l’interesse pubblico alle finalità della concessione, non soltanto quello alla riscossione del canone. Ma questa valutazione è un margine di difesa, non un’assicurazione: se il concessionario non dà all’ente elementi per esercitarla a suo favore, l’ente decide con quello che ha.

Cosa fare invece

Il canone va trattato come un costo di sopravvivenza, al pari dell’energia elettrica di un’impresa manifatturiera. Se non si riesce a pagarlo, la mossa corretta non è il silenzio ma una richiesta tempestiva e documentata di rateizzazione o di differimento all’ente concedente, accompagnata da una spiegazione delle cause della crisi e da un piano di rientro realistico. Una domanda presentata prima che maturi il numero di rate indicato nell’atto cambia la prospettiva: l’ente si trova davanti un concessionario che collabora, non un occupante inadempiente.

Nel frattempo conviene verificare la quantificazione del canone. Il regime dei canoni demaniali marittimi (D.L. 400/1993 e successive modifiche, con regole specifiche per le strutture della nautica da diporto) ha dato luogo a molto contenzioso; un canone calcolato in modo errato è un argomento da far valere, ma va fatto valere nella sede giusta e senza interrompere i pagamenti non contestati.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le controversie su canoni, indennità e altri corrispettivi della concessione sono escluse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. b, del codice del processo amministrativo) e appartengono al giudice ordinario. La decadenza, invece, è un provvedimento che si impugna davanti al TAR. Chi confonde le due strade rischia di contestare il canone davanti al giudice sbagliato mentre la decadenza diventa definitiva.

Un secondo aspetto spesso trascurato riguarda la prova dei pagamenti. Nei porti gestiti da anni, i canoni sono stati talvolta versati con modalità diverse nel tempo (modelli F24, bollettini, versamenti all’ente regionale o comunale, compensazioni concordate), e non sempre l’ufficio ha un quadro allineato a quello dell’impresa. Prima di qualunque trattativa conviene quindi ricostruire, anno per anno, il dovuto e il versato, con le ricevute: capita che una parte dell’arretrato contestato non esista, oppure che sia già prescritta o calcolata su parametri superati. Presentarsi all’ente con un prospetto preciso è il modo più semplice per spostare la discussione dal “quanto devi” al “come lo paghi”.

Infine, va considerato l’effetto del canone sul piano di cassa. In un porto turistico gli incassi sono concentrati: i contratti di ormeggio annuali si incassano a inizio stagione, i transiti nei mesi estivi. Una scadenza di canone che cade in un mese di bassa liquidità va programmata con mesi di anticipo, accantonando una quota degli incassi primaverili. Molte crisi di concessionari nascono proprio da un disallineamento temporale, non da una vera insostenibilità del canone.

Errore n. 2 — Affittare, affidare o “girare” il porto senza autorizzazione

L’errore

Per fare cassa, il gestore affitta il ramo d’azienda “porto” a una società vicina, oppure affida a terzi la gestione del rimessaggio, del distributore o del ristorante sulla banchina. A volte cede le quote della società concessionaria a un investitore senza informare nessuno. Il ragionamento è semplice: “la concessione resta a nome nostro, quindi nulla cambia”.

Perché è un errore

Il Codice della navigazione disciplina in modo rigido la sostituzione del concessionario. L’art. 46, comma 1, stabilisce che il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente. L’art. 45-bis consente l’affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione, ma anche qui previa autorizzazione. E l’art. 47, comma 1, lett. e), prevede tra le cause di decadenza proprio l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Il fatto che il titolo resti formalmente intestato al concessionario non sana nulla: ciò che conta è chi gode in concreto del bene.

Le conseguenze

Il rischio più evidente è la decadenza per sostituzione abusiva. Ma c’è un rischio meno visibile e altrettanto serio: l’affitto d’azienda non autorizzato è inopponibile all’ente e rende fragile qualunque soluzione negoziata successiva, perché l’investitore o il futuro acquirente scoprono che il porto è gestito da un soggetto privo di titolo. In una procedura di crisi, questa irregolarità diventa un argomento in mano ai creditori contrari al piano e al commissario o al curatore chiamato a valutarne la fattibilità.

Cosa fare invece

Ogni operazione che sposta, anche solo in parte, il godimento del bene demaniale va preceduta dall’istanza all’autorità concedente: affitto d’azienda, affidamento di servizi, conferimento in una newco. L’istanza va presentata dal concessionario mentre la concessione è in vigore; la giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1377 del 9 giugno 2017) ha precisato che il subingresso è un istituto distinto dal rilascio di una nuova concessione e richiede proprio l’istanza del concessionario uscente e l’autorizzazione dell’ente alla voltura.

Se la crisi richiede un affitto ponte per mantenere l’avviamento, l’istanza va impostata con largo anticipo e corredata di tutti gli elementi che l’ente chiederà: requisiti del subentrante, garanzie, continuità dei servizi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il subingresso non richiede, di regola, una nuova gara, perché non si rilascia un titolo nuovo: si sostituisce il titolare nello stesso rapporto. È l’orientamento espresso anche da TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 9840 del 20 luglio 2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2571 dell’8 maggio 2015. Ma presupposto necessario del subingresso è l’acquisizione dell’azienda o di un titolo idoneo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1320 del 20 marzo 2007, richiamata nella giurisprudenza successiva). Un passaggio di quote “a vuoto”, senza trasferimento dell’azienda, non è la strada per spostare la concessione.

C’è anche un aspetto pratico che pesa nelle crisi dei porti turistici: la cessione dei diritti d’uso dei posti barca. In molte marine il finanziamento della costruzione è avvenuto vendendo a privati diritti d’ormeggio pluriennali, spesso di durata pari a quella della concessione. Quando l’impresa entra in difficoltà, la tentazione è di “monetizzare” altri diritti d’uso o di cedere blocchi di posti a un operatore terzo. Anche qui occorre prudenza: questi diritti non possono avere un contenuto più ampio del titolo del concessionario, e la loro sorte è legata a quella della concessione. Un’operazione che di fatto trasferisce a un terzo la gestione di una parte dello specchio acqueo può essere letta dall’ente come sostituzione nel godimento.

Lo stesso vale per i rapporti con i titolari di diritti d’ormeggio già venduti. Se la concessione decade, quei soggetti perdono il bene per cui hanno pagato e diventano, a loro volta, creditori dell’impresa. Un piano di risanamento che non tiene conto di questa platea, spesso numerosa, rischia di trovare opposizioni inattese al momento del voto.

Errore n. 3 — Lasciar passare la comunicazione di avvio della decadenza

L’errore

Arriva una PEC dell’ente concedente: “comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 47 cod. nav.”, con un termine per presentare deduzioni. Il gestore la mette da parte in attesa di “parlarne con qualcuno” o confida in un contatto informale con l’ufficio demanio. Il termine passa. Qualche mese dopo arriva il decreto di decadenza.

Perché è un errore

L’art. 47, ultimo comma, cod. nav. prevede che, prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione fissi un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni. È il momento in cui il concessionario può ancora orientare la decisione: rappresentare le cause dell’inadempimento, offrire un piano, dimostrare che l’interesse pubblico è servito meglio dalla prosecuzione del rapporto. Dopo, resta solo il ricorso al TAR, da proporre entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento (art. 29 c.p.a.).

Le conseguenze

È qui che molti compromettono la propria posizione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4413/2023 afferma un principio che lavora nei due sensi: più le osservazioni del concessionario sono dettagliate, più l’amministrazione è tenuta a motivare la propria decisione. Chi tace consente all’ente di motivare in modo sintetico, e un provvedimento sinteticamente motivato su un presupposto pacifico (le rate non pagate) è molto difficile da annullare. Chi non presenta deduzioni arriva davanti al TAR senza aver costruito il fascicolo che gli serviva per vincere.

Se poi anche i sessanta giorni per il ricorso decorrono, la decadenza diventa inoppugnabile: da quel momento l’occupazione diventa senza titolo, si apre il fronte delle indennità e dello sgombero, e le opere non amovibili restano acquisite allo Stato secondo l’art. 49 cod. nav.

Cosa fare invece

Le deduzioni vanno depositate nel termine, per iscritto, con documenti: bilanci, situazione finanziaria aggiornata, piano di rientro sui canoni, eventuale avvio di una procedura di regolazione della crisi, prova della continuità dei servizi. L’obiettivo è dare all’ente gli elementi per esercitare in favore del concessionario la discrezionalità che l’art. 47 gli riconosce. Se il termine assegnato è troppo breve, si chiede subito una proroga motivata.

In parallelo va verificato il calendario processuale: se il provvedimento arriva, il termine di impugnazione decorre comunque. Nel processo amministrativo opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, ma non conviene mai fare affidamento su di essa per guadagnare tempo.

Il dettaglio che pochi conoscono

La decadenza non colpisce solo gli inadempimenti economici. Nel caso deciso dalla sentenza n. 4413/2023 il concessionario aveva mantenuto manufatti oltre il termine, realizzato opere abusive e disatteso ordinanze di rimessione in pristino. In un porto in crisi, i lavori di manutenzione fatti “in economia” o le modifiche non autorizzate alle strutture possono quindi sommarsi alle rate non pagate e trasformare un inadempimento discutibile in un quadro che giustifica la decadenza. Prima di depositare le deduzioni, conviene fare un controllo tecnico dello stato delle opere.

Un’ultima avvertenza riguarda il contenuto delle deduzioni. L’esperienza insegna che le memorie più efficaci non si limitano a contestare il provvedimento annunciato, ma propongono all’ente una soluzione praticabile: una scansione temporale dei pagamenti, una garanzia integrativa, l’impegno a regolarizzare le opere, la nomina dell’esperto in composizione negoziata come garanzia di serietà del percorso. L’amministrazione, che deve tutelare l’interesse pubblico alla corretta gestione del demanio e alla continuità dei servizi portuali, ha bisogno di sapere che la prosecuzione del rapporto è credibile. Le deduzioni puramente difensive, che negano l’inadempimento senza offrire alternative, raramente orientano la decisione.

Va anche ricordato che, in un porto turistico, l’ente concedente non è sempre lo stesso. A seconda della collocazione e della disciplina regionale, la competenza può essere del Comune, della Regione o, per gli ambiti portuali, dell’Autorità di sistema portuale ai sensi della L. 84/1994. Ognuno ha regolamenti, prassi e tempi propri. Prima di scrivere, occorre sapere a chi si scrive e con quali regole quell’ente istruisce i procedimenti di decadenza.

Errore n. 4 — Aprire la procedura di crisi senza l’ente concedente al tavolo

L’errore

Il gestore, consigliato bene sui numeri, accede alla composizione negoziata o deposita una domanda di concordato. Il piano coinvolge le banche, il fisco, i fornitori. L’ente concedente, invece, resta fuori: “è un’amministrazione, non un creditore come gli altri, ci penseremo dopo”. Oppure si confida che le misure protettive impediscano all’ente di dichiarare la decadenza.

Perché è un errore

Le procedure del Codice della crisi tutelano l’impresa nei confronti dei creditori, ma la concessione demaniale non è un semplice credito. Le misure protettive della composizione negoziata (art. 18 CCII) impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e, al comma 5, vietano ai creditori interessati di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Se e in che misura questa protezione si estenda al potere amministrativo di decadenza non è affatto pacifico: la decadenza è un provvedimento autoritativo, adottato nell’interesse pubblico alla corretta gestione del demanio, e la sua riconducibilità alle “azioni dei creditori” è una questione aperta che nessun piano può dare per risolta.

Lo stesso vale per il concordato preventivo: le norme sui contratti pendenti (art. 97 CCII) e quelle sui contratti con la pubblica amministrazione (art. 95 CCII) sono pensate per rapporti contrattuali, mentre la concessione è un rapporto a base provvedimentale, definito dalla giurisprudenza come atto complesso bilaterale.

Le conseguenze

Il piano più solido sotto il profilo finanziario può fallire per una ragione esterna: l’ente concedente dichiara la decadenza mentre la trattativa è in corso e il valore su cui si regge il piano scompare. Il risultato è paradossale: l’impresa ha speso mesi a negoziare con le banche e perde l’unico bene che rendeva credibile la continuità. A quel punto la strada più probabile è la liquidazione giudiziale.

Cosa fare invece

L’ente concedente va coinvolto fin dal primo giorno come interlocutore essenziale del risanamento, non come creditore residuale. In composizione negoziata questo significa inserirlo tra le parti con cui l’esperto avvia le trattative, illustrargli il piano, chiedergli di sospendere o non avviare il procedimento di decadenza in attesa dell’esito e, se possibile, concordare un piano di rientro sui canoni coerente con il piano generale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e il peso che hanno, in quella sede, gli interlocutori pubblici dai quali dipende la continuità aziendale.

Nel concordato, il piano deve contenere un capitolo specifico sulla concessione: titolo, durata residua, stato dei canoni, posizione dell’ente, eventuali autorizzazioni necessarie per le operazioni previste. Un piano che tace su questi punti espone il commissario e il tribunale a una valutazione negativa di fattibilità.

Il dettaglio che pochi conoscono

In composizione negoziata il trasferimento dell’azienda può essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, anche con esonero dalla responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti anteriori prevista dall’art. 2560, secondo comma, c.c. Ma quell’autorizzazione riguarda l’azienda e i suoi debiti: non sostituisce l’autorizzazione dell’autorità concedente al subingresso nella concessione. Le due autorizzazioni corrono su binari separati e vanno coordinate nei tempi; altrimenti si rischia un trasferimento autorizzato dal tribunale che lascia l’acquirente senza titolo sul demanio.

Un ulteriore elemento da considerare è il trattamento del credito per canoni all’interno del piano. Il canone demaniale è un’entrata di natura patrimoniale dell’ente pubblico, non un tributo: questo incide sulla possibilità di ricondurlo agli strumenti di trattamento dei crediti tributari previsti dal Codice della crisi, che sono pensati per i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali. La qualificazione va verificata caso per caso, ma la conseguenza pratica è chiara: non si può dare per scontato che l’ente concedente accetti, sul canone, falcidie o dilazioni analoghe a quelle negoziabili con il fisco. Proprio per questo è più efficace proporre all’ente un pagamento integrale dei canoni in tempi compatibili con il piano, piuttosto che una riduzione dell’importo.

Va poi valutato il rapporto tra la procedura e la durata della concessione. Un piano di concordato in continuità che si estende su cinque anni deve poggiare su un titolo che duri almeno altrettanto, con un margine. Se la concessione scade prima, il piano deve spiegare come e su quale base sarà rinnovata, e quali rischi corre in caso contrario. Il tribunale, chiamato a verificare la fattibilità, tende a guardare con attenzione proprio questi punti.

Errore n. 5 — Vendere il porto dando per scontati subingresso e durata del titolo

L’errore

Il piano di risanamento prevede la vendita del porto, o di una sua parte, a un investitore. Il prezzo è calcolato sui flussi dei prossimi vent’anni. Nessuno ha verificato con precisione quando scade la concessione, se è stata prorogata legittimamente e se l’ente autorizzerà il subentro dell’acquirente.

Perché è un errore

L’art. 46, comma 2, cod. nav. è chiaro: in caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente. La regola vale anche per le vendite nelle procedure concorsuali. Senza autorizzazione, l’acquirente compra manufatti su un’area che non ha diritto di occupare.

C’è poi il tema della durata. Per le concessioni balneari, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, ha affermato il contrasto delle proroghe automatiche e generalizzate con il diritto europeo; la Corte di giustizia UE si era già pronunciata nel 2016 (sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa). Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023, hanno poi cassato una delle due pronunce della Plenaria per un profilo attinente alla giurisdizione, senza tuttavia chiudere la questione sostanziale. Per i porti turistici il quadro ha una sua specificità: con il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito nel novembre 2024, le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio, sono state espressamente escluse dall’ambito dell’art. 3 della L. 118/2022 sulle concessioni turistico-ricreative. Questo non significa che la durata sia illimitata: significa che va verificata sull’atto, sul procedimento del D.P.R. 509/1997 che l’ha generata e sulla legittimità di eventuali proroghe intervenute.

Le conseguenze

L’esperienza insegna che un acquirente che scopre a metà trattativa una durata residua incerta o un rischio di mancata autorizzazione abbassa il prezzo o si ritira, e in una procedura concorsuale questo si traduce in minori soddisfazioni per i creditori e in un piano che non regge. Il caso estremo è quello di una concessione annullata perché rilasciata senza gara: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 690/2021, ha annullato la concessione del porto turistico di Ospedaletti proprio per questa ragione, con conseguenze che si sono riverberate fino al giudizio di verifica del passivo nel successivo fallimento.

Cosa fare invece

Prima di mettere sul mercato il porto, occorre una due diligence del titolo: atto di concessione e sue modifiche, procedimento di rilascio, eventuali proroghe e loro base normativa, contenziosi pendenti, stato dei canoni, opere autorizzate e opere da regolarizzare, clausole sull’acquisizione delle opere a fine rapporto. Su questa base si apre un’interlocuzione preventiva con l’ente concedente per verificare quali requisiti dovrà avere l’acquirente ai fini del subingresso. Il contratto di vendita o l’offerta in procedura vanno condizionati all’autorizzazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 46, comma 3, cod. nav. disciplina anche la morte del concessionario persona fisica: gli eredi subentrano nel godimento, ma devono chiedere conferma entro sei mesi, a pena di revoca. Nelle realtà a conduzione familiare, dove la concessione è a volte ancora intestata al fondatore, una successione mal gestita durante la crisi può aggiungere un rischio del tutto evitabile.

Nelle procedure concorsuali la questione si presenta con una particolarità. In liquidazione giudiziale il curatore valuta se proseguire l’attività con l’esercizio dell’impresa (art. 211 CCII), affittare l’azienda (art. 212 CCII) o venderla (art. 214 CCII). In ciascuno di questi passaggi la concessione non si trasferisce da sola: l’affittuario o l’acquirente dovranno ottenere dall’ente l’autorizzazione prevista dal Codice della navigazione. Un bando di vendita che non chiarisce questo punto attira offerte basse o nessuna offerta. Per il concessionario che sta ancora decidendo come affrontare la crisi, la lezione è che il valore del porto, in qualsiasi procedura, dipende dalla capacità di garantire all’acquirente un percorso verso il subingresso.

Un’ultima nota sul piano temporale. L’interlocuzione con l’ente sul subingresso richiede tempi che non sempre coincidono con quelli di una procedura concorsuale o di una trattativa con un investitore. Avviarla tardi significa offrire all’acquirente un’incertezza che si traduce in un minor prezzo; avviarla per tempo consente invece di presentarsi al mercato con un’informazione verificata.

Errore n. 6 — Ignorare i debiti “che non si vedono”

L’errore

Il gestore ragiona sul debito verso banche, erario e fornitori. Non mette in conto quello che potrebbe nascere dopo: le indennità per l’occupazione senza titolo se la concessione cessa, la rivalsa del fideiussore che ha pagato l’ente, il valore delle opere che restano allo Stato, le garanzie personali dei soci.

Perché è un errore

Quando la concessione viene meno per decadenza, revoca o scadenza, l’occupazione che prosegue diventa senza titolo e genera un debito per indennità. L’art. 49 cod. nav. prevede inoltre che, salvo diversa disposizione dell’atto, alla cessazione della concessione le opere non amovibili restino acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso. Per un porto turistico, dove il grosso dell’investimento è proprio nelle opere fisse, questa regola cambia completamente il valore patrimoniale dell’impresa.

Le conseguenze

Il debito per indennità e la perdita delle opere possono far apparire in pochi mesi un’insolvenza che prima era solo una crisi di liquidità. Le garanzie personali dei soci, rilasciate a favore dell’ente o delle banche, diventano il canale attraverso cui la crisi dell’impresa si trasferisce sulle famiglie.

Sul versante concorsuale, la Cassazione ha fissato un punto importante. Con l’ordinanza della Sez. I n. 24895 del 31 agosto 2026, relativa proprio al porto turistico di Ospedaletti, la Corte ha escluso che il fallimento debba rispondere dell’indennità per occupazione senza titolo dell’area demaniale quando il curatore non ha acquisito i beni dell’ex concessionario né ne ha gestito concretamente la disponibilità: senza un collegamento funzionale tra i beni e la procedura, quell’obbligo non è imputabile alla massa. Il rovescio della medaglia è evidente: se la procedura gestisce l’area, i relativi oneri possono gravare su di essa.

Cosa fare invece

Occorre una mappa completa delle passività potenziali legate al titolo, da inserire nel piano fin dall’inizio: indennità in caso di cessazione, valore e destinazione delle opere secondo l’atto, importo e scadenza delle garanzie, posizione dei soci garanti. I garanti, quando sono persone fisiche in difficoltà, possono valutare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento, coordinati con la procedura della società.

Il dettaglio che pochi conoscono

La scelta del curatore o del liquidatore di gestire o meno il porto non è neutra. Se la procedura prosegue l’attività o mantiene la disponibilità dell’area, si espone ai relativi costi, che possono assumere natura prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII. Se invece non la acquisisce, il credito per indennità resta fuori dalla massa. Per chi sta valutando se accedere alla liquidazione giudiziale o a una soluzione negoziata, conoscere questa dinamica aiuta a capire quanto valga, per i creditori, tenere in vita il porto.

Un ultimo profilo riguarda gli amministratori. In una società concessionaria in crisi, la scelta di non pagare i canoni, di non rispondere alle comunicazioni dell’ente o di non attivare per tempo gli strumenti di regolazione della crisi può essere valutata, in un momento successivo, sotto il profilo della responsabilità gestoria. Il Codice della crisi impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) e di attivarsi senza indugio. Nel caso di un porto turistico, un assetto adeguato comprende anche il presidio del rapporto concessorio: scadenze dei canoni, termini dei procedimenti, autorizzazioni. Chi amministra una concessionaria dovrebbe quindi trattare il monitoraggio del titolo demaniale come una parte essenziale del controllo di gestione.

Quanto costa sbagliare: tre ipotesi numeriche

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, utili a misurare il peso degli errori descritti. Non riproducono casi reali.

Ipotesi A — Le rate lasciate indietro

Porto turistico con 312 posti barca, canone annuo di 47.860 €, atto di concessione che prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di due annualità consecutive. Il gestore salta la rata 2025 e quella 2026 per pagare i fornitori, accumulando 95.720 € di arretrato.

  • Percorso con errore: nessuna comunicazione all’ente. Nel marzo 2027 arriva l’avvio del procedimento di decadenza con quindici giorni per le deduzioni, che non vengono depositate. Decreto di decadenza a giugno, nessun ricorso entro sessanta giorni. L’impresa perde il titolo; i ricavi da ormeggi (circa 1,27 milioni annui) si azzerano; le opere fisse restano allo Stato; la fideiussione di 71.790 € viene escussa e il garante si rivale sui soci.
  • Percorso corretto: a ottobre 2025, dopo la prima rata mancata, il gestore presenta un’istanza di rateizzazione in diciotto mesi con un piano di cassa. L’arretrato da recuperare in quel momento è di 47.860 €, pari a circa 2.659 € al mese. Il titolo resta in piedi, e con esso la possibilità di rinegoziare il resto del debito.

La differenza non è nei 95.720 € di canoni, che andrebbero pagati comunque: è nel valore dell’azienda che sopravvive o scompare.

Ipotesi B — La vendita senza verifica del titolo

Una società concessionaria in concordato prevede la vendita del porto a 6.430.000 €, calcolati su una durata residua di diciannove anni. A trattativa avanzata, l’acquirente scopre che parte della durata si regge su una proroga di dubbia legittimità e che l’ente non si è ancora espresso sul subingresso.

  • Percorso con errore: l’acquirente rinegozia il prezzo a 3.980.000 €, scontando il rischio. I creditori chirografari, che nel piano originario avrebbero ricevuto il 31%, scendono intorno al 12%. Il voto diventa incerto e il piano rischia di non superare il vaglio di fattibilità.
  • Percorso corretto: la due diligence del titolo viene fatta prima del deposito; l’ente concedente viene interpellato sui requisiti per il subingresso; il prezzo si forma su una durata verificata e il contratto viene condizionato all’autorizzazione. Il prezzo può risultare più basso dell’ipotesi iniziale, ma è stabile e il piano non crolla in corso di procedura.

Ipotesi C — Le deduzioni che cambiano la motivazione

Avvio del procedimento di decadenza notificato il 14 aprile per 63.215 € di canoni arretrati, con termine di venti giorni per le deduzioni.

  • Percorso con errore: nessuna deduzione. Il provvedimento si limita a richiamare l’art. 47, lett. d), e le rate non pagate. Il ricorso al TAR viene proposto, ma su un fascicolo nel quale il concessionario non ha offerto all’ente nulla da valutare.
  • Percorso corretto: il 2 maggio il concessionario deposita deduzioni documentate: piano di rientro in ventiquattro rate da 2.634 €, istanza di nomina dell’esperto in composizione negoziata già presentata, prova della regolarità dei servizi portuali. Se l’ente decide comunque la decadenza, deve spiegare perché quelle ragioni non bastano; un’eventuale carenza di motivazione diventa un motivo di ricorso concreto.

Gli errori in un colpo d’occhio

La tabella riassume in quale momento si commette ciascun errore, cosa si rischia e se esiste un rimedio successivo. La colonna “rimedio” va letta con prudenza: “parziale” significa che qualcosa si può recuperare, ma non tutto, e quasi sempre a costi maggiori rispetto alla prevenzione.

Errore Quando si commette Conseguenza principale Rimedio successivo
Canone non pagato Primi segnali di tensione di cassa Avvio della decadenza (art. 47, lett. d) ed escussione della garanzia Sì, se si interviene prima della decadenza
Affitto o affidamento non autorizzato Ricerca di liquidità o di un partner Decadenza per sostituzione abusiva, inopponibilità all’ente Parziale: regolarizzazione se l’ente la ammette
Silenzio sull’avvio della decadenza Ricezione della comunicazione Provvedimento poco motivato, difficile da annullare Parziale: ricorso al TAR entro 60 giorni
Procedura senza l’ente concedente Deposito della domanda o dell’istanza di nomina dell’esperto Decadenza durante la trattativa Parziale: coinvolgimento tardivo dell’ente
Vendita senza due diligence del titolo Redazione del piano Ribasso del prezzo, mancato subingresso Parziale: rinegoziazione e condizioni
Passività potenziali ignorate Valutazione della crisi Insolvenza aggravata, escussione dei garanti Parziale: strumenti per i garanti

Prima di muoverti: la lista di controllo

Prima di prendere qualunque decisione su un porto turistico in difficoltà, verifica che:

  • [ ] hai letto l’atto di concessione e sai quante rate di canone non pagate fanno scattare la decadenza;
  • [ ] conosci la data di scadenza del titolo e la base normativa di ogni proroga intervenuta;
  • [ ] hai verificato importo, scadenza e beneficiario della cauzione o della fideiussione a favore dell’ente;
  • [ ] hai l’elenco aggiornato delle opere realizzate, con le relative autorizzazioni, e sai quali sono amovibili e quali no;
  • [ ] hai controllato che nessun affitto, affidamento di servizi o accordo con terzi sia in corso senza autorizzazione dell’ente;
  • [ ] sai quale ente è competente (Comune, Regione, Autorità di sistema portuale) e chi è il referente dell’ufficio demanio;
  • [ ] hai un prospetto di cassa a tredici settimane che indica se e quando potrai pagare il prossimo canone;
  • [ ] hai valutato se la crisi è reversibile e se la composizione negoziata è uno strumento adatto;
  • [ ] hai previsto come e quando coinvolgere l’ente concedente nella trattativa;
  • [ ] nel caso di vendita o affitto d’azienda, hai calendarizzato l’istanza di subingresso o di autorizzazione;
  • [ ] hai censito le garanzie personali dei soci e degli amministratori collegate al porto;
  • [ ] hai un sistema per non perdere i termini: deduzioni nel procedimento di decadenza e sessanta giorni per il ricorso al TAR.

Se anche una sola di queste caselle resta vuota, conviene fermarsi e colmarla prima di agire.

E se ho già sbagliato?

Chi legge queste pagine dopo aver già commesso uno degli errori descritti non deve concludere che tutto sia perduto. Il punto che sfugge quasi sempre è che, fino a quando la decadenza non è dichiarata e diventata inoppugnabile, il rapporto concessorio è ancora in piedi e le vie d’uscita esistono.

Se hai canoni arretrati ma il procedimento di decadenza non è ancora iniziato, la priorità è presentare all’ente una proposta di rientro credibile, sostenuta da numeri. Se la crisi è più ampia, l’istanza di nomina dell’esperto in composizione negoziata può offrire la cornice in cui inserire quella proposta, insieme a quelle per banche e fornitori.

Se il procedimento di decadenza è stato avviato e il termine per le deduzioni è ancora aperto, le deduzioni vanno preparate subito, con documenti. Se il termine è scaduto ma il provvedimento non è ancora stato adottato, nulla vieta di depositare comunque una memoria: l’amministrazione potrebbe non tenerne conto, ma non potrà sostenere di non avere avuto elementi.

Se la decadenza è stata dichiarata da meno di sessanta giorni, la strada è il ricorso al TAR, con eventuale domanda cautelare per sospendere gli effetti del provvedimento. Il ricorso deve individuare vizi precisi: difetto di presupposti, carenza di motivazione rispetto alle deduzioni presentate, mancata valutazione della gravità dell’inadempimento alla luce dei principi espressi dal Consiglio di Stato.

Se hai affittato o affidato attività senza autorizzazione, la strada è la regolarizzazione: presentare l’istanza prevista dagli artt. 45-bis o 46 cod. nav. prima che l’ente contesti l’irregolarità. Una regolarizzazione spontanea pesa diversamente da una scoperta in sede di controllo.

Se la vendita è già impostata senza verifica del titolo, si può ancora intervenire condizionando il contratto all’autorizzazione dell’ente e aprendo subito l’interlocuzione sul subingresso.

Se la procedura di crisi è già aperta senza aver coinvolto l’ente, è il momento di farlo, anche in ritardo. In composizione negoziata l’esperto può convocare l’ente e illustrargli il percorso; nel concordato, il piano può essere integrato con le informazioni sul titolo e con un accordo sui canoni, nei limiti in cui la procedura consente modifiche. Un coinvolgimento tardivo è meno efficace di uno tempestivo, ma molto più utile del silenzio.

Se le garanzie dei soci sono già state escusse, la priorità diventa la posizione personale dei garanti: verificare la validità della garanzia e i limiti dell’obbligazione, valutare se ricorrono i presupposti per gli strumenti della crisi da sovraindebitamento e coordinare questa strada con la procedura della società, per evitare che due percorsi paralleli si ostacolino.

Quando invece la preclusione è definitiva? Quando la decadenza è inoppugnabile, perché non impugnata nei termini o confermata in giudizio. A quel punto il titolo non può essere “recuperato”: si può lavorare sulle conseguenze (quantificazione delle indennità, destinazione delle opere secondo l’atto, posizione dei garanti, scelta tra liquidazione giudiziale e altri strumenti), ma non sul rapporto concessorio in sé.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho saltato una rata del canone: l’ente può revocarmi subito la concessione?”
Dipende dall’atto: l’art. 47, lett. d), rinvia al numero di rate fissato nel disciplinare. Anche quando il numero è raggiunto, la decadenza non è automatica e deve essere preceduta dal termine per le deduzioni. Una rata saltata, se affrontata subito con una proposta di rientro, è quasi sempre recuperabile.

“Ho ricevuto l’avvio della decadenza e il termine per le deduzioni è scaduto ieri: è finita?”
No. Fino all’adozione del provvedimento si può depositare una memoria tardiva, e dopo resta il ricorso al TAR entro sessanta giorni. È però una posizione più debole di quella che si sarebbe avuta rispondendo nel termine.

“Sono in composizione negoziata: l’ente può comunque dichiarare la decadenza?”
Il rischio esiste. Le misure protettive dell’art. 18 CCII sono pensate per i creditori, e la loro estensione al potere amministrativo di decadenza non è pacifica. Per questo l’ente va coinvolto direttamente nella trattativa, invece di confidare in un effetto automatico.

“Ho affittato il ramo d’azienda a una società dei miei soci senza chiedere nulla: cosa rischio?”
Il rischio è la decadenza per abusiva sostituzione nel godimento (art. 47, lett. e). La via d’uscita è presentare subito l’istanza di autorizzazione e, se necessario, riorganizzare il rapporto in modo da renderlo autorizzabile.

“Se il porto finisce in liquidazione giudiziale, il curatore deve pagare le indennità di occupazione?”
Secondo la Cassazione (ord. n. 24895/2026), non se il curatore non ha acquisito i beni né gestito l’area. Se invece la procedura ne mantiene la disponibilità, gli oneri possono gravare sulla massa.

“Sono socio e ho firmato una fideiussione a favore dell’ente: la crisi della società mi travolge?”
Non necessariamente. Va verificato il contenuto della garanzia e, se il garante non riesce a farvi fronte, vanno valutati gli strumenti della crisi da sovraindebitamento, da coordinare con la procedura della società.

“La mia concessione scade fra due anni: ha senso avviare un risanamento?”
Può averlo, ma il piano deve affrontare il tema della scadenza in modo esplicito: come e su quale base il titolo potrà essere rinnovato, con quale procedura, con quali rischi. Un risanamento costruito su un titolo prossimo alla scadenza, senza un percorso credibile di rinnovo, difficilmente convince creditori e tribunale.

“Ho venduto diritti d’ormeggio pluriennali: cosa succede a chi li ha comprati se la concessione decade?”
I titolari di quei diritti non possono vantare verso l’ente più di quanto spettasse al concessionario: se il titolo viene meno, il loro diritto d’uso perde la base su cui poggiava e il loro rapporto con l’impresa diventa una questione di responsabilità e di crediti. È una ragione in più per difendere la concessione e per tener conto di questi soggetti nel piano.

Cosa hanno deciso i giudici su questi errori

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché mostrano, in concreto, che cosa accade a chi commette gli errori descritti, oppure quali regole determinano le conseguenze. I principi sono riformulati.

1. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 4413 del 2 maggio 2023
Principio: la decadenza ex art. 47 cod. nav. è un potere discrezionale; l’amministrazione deve valutare la gravità dell’inadempimento e l’interesse pubblico alle finalità della concessione, e motivare in modo tanto più puntuale quanto più dettagliate sono le deduzioni del concessionario.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per gli errori n. 1 e n. 3: il canone arretrato non porta automaticamente alla decadenza, ma chi non presenta deduzioni rinuncia alla propria arma principale. Nel caso deciso, la decadenza fu confermata per opere abusive e mancata rimessione in pristino.

2. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 24895 del 31 agosto 2026
Principio: il fallimento non risponde dell’indennità per occupazione senza titolo di un’area demaniale se il curatore non ha acquisito i beni dell’ex concessionario né ne ha gestito la disponibilità; manca il collegamento funzionale tra beni e procedura.
Rilevanza: errore n. 6. Riguarda un porto turistico (Ospedaletti) e chiarisce quando le passività legate all’area demaniale gravano sulla procedura concorsuale.

3. Consiglio di Stato, sentenza n. 690/2021
Principio: è stata annullata la concessione demaniale del porto turistico di Ospedaletti perché affidata senza gara.
Rilevanza: errore n. 5. Dimostra che il titolo può venire meno per vizi originari del procedimento di rilascio, con effetti a cascata sulla successiva procedura concorsuale.

4. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021
Principio: le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con il diritto europeo e vanno disapplicate.
Rilevanza: errore n. 5. Anche se i porti turistici hanno oggi una disciplina distinta, il tema della legittimità delle proroghe resta un punto da verificare in ogni due diligence del titolo.

5. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023
Principio: le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria per un profilo attinente alla giurisdizione, senza definire la questione sostanziale sulle proroghe.
Rilevanza: errore n. 5. Conferma che il quadro sulla durata delle concessioni è stato a lungo instabile e che nessun piano può fondarsi su una durata non verificata.

6. Corte di giustizia UE, sentenza del 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa)
Principio: il diritto dell’Unione osta a proroghe automatiche delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico del demanio in assenza di una procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Rilevanza: errore n. 5. È il punto di partenza del contenzioso sulle proroghe, richiamato anche nel dibattito sull’esclusione dei porti turistici dalla L. 118/2022.

7. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sentenza n. 1377 del 9 giugno 2017
Principio: il subingresso ex art. 46 cod. nav. è distinto dal rilascio di una nuova concessione; richiede l’istanza del concessionario uscente, presentata mentre il titolo è in vigore, e l’autorizzazione dell’ente alla voltura.
Rilevanza: errori n. 2 e n. 5. Indica la sequenza corretta per trasferire la concessione insieme all’azienda.

8. TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 9840 del 20 luglio 2015
Principio: nel subingresso l’amministrazione può prescindere da una procedura comparativa, perché non si tratta di un nuovo affidamento.
Rilevanza: errore n. 5. Spiega perché la vendita del porto in crisi può avvenire senza una nuova gara, a condizione di ottenere l’autorizzazione.

9. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza n. 2571 dell’8 maggio 2015
Principio: subingresso e rilascio sono istituti distinti; presupposto del subingresso è l’acquisizione dell’azienda o di un titolo idoneo.
Rilevanza: errore n. 2. Chi sposta il godimento del bene senza trasferire l’azienda e senza autorizzazione non sta facendo un subingresso.

10. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1320 del 20 marzo 2007
Principio: l’acquisizione dell’azienda o di un ramo di essa è il presupposto del subingresso nella concessione.
Rilevanza: errori n. 2 e n. 5. È il precedente sul quale si fonda la giurisprudenza successiva in materia.

11. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1259/2015
Principio: ribadisce che l’acquisizione del ramo d’azienda o di altro titolo idoneo è condizione necessaria del subingresso.
Rilevanza: errore n. 5. Conferma la continuità dell’orientamento: chi acquista solo le opere, senza l’azienda, non ha un percorso garantito verso il subentro nel titolo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo porto turistico

Il lavoro dello studio, su una concessione demaniale in crisi, ha due tempi: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Analizziamo l’atto di concessione e il disciplinare, individuando il numero di rate che fa scattare la decadenza, la durata residua, le clausole sulle opere e le garanzie.
  2. Ricostruiamo la storia del titolo: procedimento di rilascio ai sensi del D.P.R. 509/1997, proroghe, modifiche, contenziosi, per stabilire su quale durata può contare un piano o un acquirente.
  3. Prepariamo e depositiamo l’istanza di rateizzazione o differimento dei canoni, corredata di piano di cassa, prima che maturi la causa di decadenza.
  4. Redigiamo le deduzioni nel procedimento di decadenza entro il termine assegnato, con documenti e con gli argomenti sulla gravità dell’inadempimento e sull’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto.
  5. Quando la decadenza è stata dichiarata, verifichiamo i vizi del provvedimento e, se ci sono, proponiamo il ricorso al TAR con eventuale domanda cautelare nei sessanta giorni.
  6. Regolarizziamo affitti, affidamenti e sostituzioni non autorizzati, presentando le istanze previste dagli artt. 45-bis e 46 cod. nav.
  7. Impostiamo la composizione negoziata inserendo l’ente concedente tra gli interlocutori fin dall’avvio e coordinando la trattativa sui canoni con quella su banche, erario e fornitori.
  8. Costruiamo il capitolo “concessione” del piano di concordato, con titolo, durata, canoni e autorizzazioni necessarie, in modo che il commissario e il tribunale possano valutarne la fattibilità.
  9. Coordiniamo autorizzazione del tribunale e autorizzazione dell’ente nei trasferimenti d’azienda, condizionando le operazioni al subingresso.
  10. Valutiamo la posizione dei soci garanti e, se ne ricorrono i presupposti, la accompagniamo negli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: la crisi di un porto turistico si risolve, quando si risolve, in una trattativa che deve tenere insieme creditori privati e ente pubblico concedente, ed è la logica della composizione negoziata. Quando l’errore è già stato commesso e va riparato nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce la continuità della stessa strategia e dello stesso difensore dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio.

Lo staff multidisciplinare dello studio, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, consente di leggere insieme il titolo demaniale, i numeri del piano e la posizione fiscale e bancaria dell’impresa, senza perdere pezzi tra un consulente e l’altro.

In chiusura

Un porto turistico in difficoltà ha quasi sempre un valore che vale la pena difendere: le banchine, i servizi, la clientela. Quel valore, però, esiste solo finché esiste la concessione, e la concessione si perde più spesso per un errore di gestione del rapporto con l’ente che per l’entità dei debiti.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché sta esattamente nel punto d’incontro tra demanio e crisi d’impresa. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è il presupposto per impostare una trattativa nella quale l’ente concedente non è un ostacolo da aggirare ma un interlocutore da convincere; l’abilitazione di cassazionista e lo staff di avvocati e commercialisti permettono di seguire la stessa linea anche quando la partita si sposta davanti ai giudici. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare il titolo, verificare i termini e costruire la strategia con te.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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