Il bivio: quanto vale davvero un’impresa che non si vuole chiudere
Come si valuta un’azienda industriale in un concordato in continuità? È la domanda che si pongono, quasi sempre nello stesso momento e con preoccupazioni opposte, l’imprenditore che deposita il piano, il professionista che deve attestarlo, la banca che ha l’ipoteca sul capannone e il fornitore che vede il proprio credito trasformarsi in una percentuale. La risposta istintiva — “si fa una perizia” — è insieme vera e fuorviante. Vera, perché una stima serve sempre. Fuorviante, perché nel concordato in continuità le stime necessarie sono almeno due, rispondono a domande diverse e possono essere costruite con metodi che portano a numeri lontani tra loro anche di milioni di euro.
Non esiste un metodo di valutazione corretto in assoluto: esiste il metodo che regge davanti ai creditori e al tribunale per quella specifica azienda, ed è proprio questo il punto su cui si gioca l’esito della procedura. Un’impresa metalmeccanica con un capannone di proprietà e impianti costruiti su misura non si valuta come un’azienda alimentare con marchi forti e magazzino deperibile; un’impresa che ha già in mano l’offerta di un investitore non si valuta come una che punta tutto sui flussi dei prossimi cinque anni.
Questa guida mette a confronto, con l’equilibrio di chi non ha una tesi da vendere, le tre impostazioni valutative realmente percorribili, e spiega come la Cassazione — con pronunce del 2024, del 2025 e soprattutto dell’estate 2026 — ne ha ridisegnato i confini.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la valutazione dell’azienda in crisi è il punto in cui si incontrano tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che richiede di leggere piani industriali, stime e test di convenienza; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, nel quale avvocati e commercialisti lavorano sugli stessi numeri; e l’abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di difendere le scelte valutative fino all’ultimo grado, quando un reclamo o un ricorso le rimettono in discussione.
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Il quadro di partenza: i due numeri che ogni piano deve contenere
Prima di pesare le opzioni, conviene fissare ciò che le accomuna. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato da ultimo dal decreto correttivo D.Lgs. 136/2024 in vigore dal 28 settembre 2024, impone al piano di concordato in continuità di indicare due grandezze distinte.
La prima è il valore di liquidazione. L’art. 87, comma 1, lett. c), CCII lo definisce come il valore realizzabile, alla data della domanda, dalla liquidazione dei beni e dei diritti in sede di liquidazione giudiziale, comprensivo dell’eventuale maggior valore ottenibile nella stessa sede dalla cessione unitaria dell’azienda o di suoi rami, al netto dei costi della procedura. È un valore ipotetico, che descrive uno scenario che il debitore vuole evitare: la chiusura giudiziale. Ma è anche il pavimento sotto il quale nessun creditore può essere spinto.
La seconda è il valore eccedente quello di liquidazione, comunemente chiamato plusvalore da continuità o surplus concordatario. È la ricchezza aggiuntiva che la prosecuzione dell’attività genera rispetto alla liquidazione: nella continuità diretta, i flussi prodotti dall’impresa dopo la domanda; nella continuità indiretta, la quota del prezzo o dei canoni che non sarebbe ottenibile nella liquidazione giudiziale.
Perché la distinzione conta tanto? Perché l’art. 84, comma 6, CCII assegna alle due grandezze regole di distribuzione diverse. Il valore di liquidazione va ripartito nel rispetto rigido della graduazione delle cause di prelazione (la cosiddetta absolute priority rule): prima i privilegiati nell’ordine di legge, poi i chirografari. Il valore eccedente, invece, segue la relative priority rule: basta che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Una regola speciale vale per i crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., per i quali l’ordine delle prelazioni va rispettato su entrambi i valori.
Ne discende una conseguenza pratica che ogni imprenditore deve tenere a mente: più basso è il valore di liquidazione, più ampio è lo spazio di manovra del piano; più alto è, più il piano è vincolato a pagare i privilegiati prima di tutto il resto. È esattamente per questo che la determinazione del valore di liquidazione è diventata terreno di scontro, e che la Cassazione è intervenuta.
Al quadro si aggiungono altri tre tasselli normativi.
L’art. 84, comma 5, CCII consente di soddisfare non integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente. Per un’azienda industriale significa stimare con precisione il capannone ipotecato, gli impianti gravati da privilegio, i macchinari oggetto di pegno.
L’art. 87, comma 3, CCII richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, nella continuità, la sua idoneità a impedire o superare l’insolvenza e il trattamento non deteriore di ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale.
L’art. 112 CCII, infine, disciplina l’omologazione: il tribunale verifica tra l’altro che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e, se un creditore dissenziente contesta la convenienza, che quel creditore riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Nella continuità, la suddivisione in classi è obbligatoria e l’approvazione richiede il voto favorevole di tutte le classi (art. 109, comma 5, CCII), salvo il meccanismo della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
Su questo telaio comune si innesta la specificità dell’impresa industriale, che rende la valutazione più delicata rispetto a un’azienda commerciale o di servizi. Pesano gli impianti costruiti su misura, che valgono molto finché sono in funzione e pochissimo smontati; gli immobili produttivi, spesso con destinazione urbanistica rigida; il magazzino di semilavorati, che fuori dal ciclo produttivo perde gran parte del suo valore; le passività ambientali latenti; i costi di dismissione; il peso dei rapporti di lavoro e del trattamento di fine rapporto; le autorizzazioni amministrative non trasferibili a chiunque. Ognuno di questi elementi si comporta in modo diverso a seconda del metodo scelto.
Qualche esempio aiuta a capire quanto pesino queste voci. Una linea di verniciatura progettata per un solo committente può avere un valore contabile elevato e, al tempo stesso, un valore di realizzo prossimo al costo dello smontaggio: nella valutazione per flussi conta per la capacità produttiva che garantisce, nella stima atomistica quasi non conta. Un capannone in zona industriale periferica, con impianti fissi integrati nella struttura, si vende in tempi lunghi e con sconti significativi in un’asta, mentre per un acquirente dell’intero stabilimento vale quanto lo spazio produttivo che risparmia di costruire. Il magazzino di semilavorati, infine, ha valore pieno solo se qualcuno completa il ciclo: venduto a peso, rende una frazione del costo sostenuto.
Lo stesso vale per le passività. I costi di bonifica di un sito produttivo, gli oneri per lo smaltimento di materiali, il trattamento di fine rapporto maturato e le indennità connesse alla cessazione dei rapporti di lavoro emergono con forza nello scenario liquidatorio e restano in larga parte assorbiti nello scenario di continuità. Una valutazione che non tratta queste voci in modo coerente tra i diversi scenari produce confronti falsati, e un confronto falsato è il presupposto più frequente delle contestazioni sulla convenienza.
Opzione 1 — La valutazione per flussi: l’azienda vale ciò che produrrà
In cosa consiste
È l’impostazione naturale della continuità diretta, nella quale l’attività prosegue in capo allo stesso debitore (art. 84, comma 2, CCII). L’azienda viene valutata in base ai flussi di cassa che il piano industriale prevede per l’arco di piano, normalmente quattro-sei anni: ricavi, margini, investimenti di mantenimento, variazioni del capitale circolante, imposte, fino ad arrivare al flusso disponibile per il servizio del debito concordatario. Sul piano tecnico si ricorre al metodo finanziario (attualizzazione dei flussi, il cosiddetto DCF) o al metodo reddituale, secondo gli standard professionali di riferimento, tra cui i Principi Italiani di Valutazione e i principi di attestazione elaborati dalla professione contabile.
In questa impostazione il valore di liquidazione non scompare: resta il termine di paragone. Ma il baricentro della valutazione è il futuro, e il plusvalore da continuità coincide con i flussi generati dopo la domanda. Lo ha affermato con nettezza il Tribunale di Roma, che sia nel decreto del 24 ottobre 2023 sia in quello dell’11 aprile 2024 ha ricondotto il valore eccedente, nella continuità diretta, agli utili e ai flussi prodotti dalla domanda in avanti.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa con una crisi prevalentemente finanziaria: margini industriali positivi, portafoglio ordini solido, ma una struttura del debito insostenibile ereditata da investimenti sproporzionati o da un cliente insolvente. Qui il valore sta nella macchina che funziona, e smontarla sarebbe distruttivo.
Il secondo è quello dell’azienda con know-how tecnico, certificazioni di settore o rapporti di fornitura qualificati (si pensi alla componentistica per l’automotive o per l’aerospazio) che nessun acquirente pagherebbe al loro valore reale in una vendita forzata, perché non si trasferiscono senza le persone che li incarnano.
Il terzo è quello dell’impresa nella quale non è emerso, nonostante una ricerca attiva, alcun investitore disposto a rilevare l’azienda a un prezzo superiore al valore di realizzo atomistico: la prosecuzione diretta diventa allora l’unica fonte di valore aggiuntivo per i creditori.
Come si esegue, in sintesi
Si parte da un piano industriale analitico, costruito per linee di prodotto o per commessa, con ipotesi verificabili e confrontate con i dati storici. Si stimano gli investimenti necessari a mantenere la capacità produttiva — voce che nelle imprese manifatturiere è spesso sottovalutata — e le dinamiche del capitale circolante, che in fase di ripartenza assorbono cassa. Si individua un tasso di attualizzazione coerente con il rischio di un’impresa in concordato, che è per definizione più elevato di quello di un’impresa in bonis. Si costruiscono scenari alternativi (base, prudenziale, peggiorativo) e si verifica la tenuta del piano in ciascuno. Infine si confronta il valore attuale dei flussi destinati ai creditori con il valore di liquidazione, classe per classe.
Vantaggi
A fronte della complessità tecnica, l’impostazione per flussi offre benefici concreti. Cattura il valore dell’azienda come organismo vivo, inclusi elementi immateriali che una perizia sui beni ignora. Consente di separare in modo trasparente ciò che spetta ai creditori secondo l’ordine rigido delle prelazioni (il valore di liquidazione) da ciò che può essere distribuito con maggiore flessibilità (il surplus), aprendo spazi per soddisfare classi di chirografari strategici, come i fornitori indispensabili alla prosecuzione. Preserva l’occupazione e i rapporti commerciali, elementi che il Codice della crisi considera espressamente meritevoli di tutela.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la fragilità delle previsioni. Un DCF è sensibile a poche variabili — tasso di crescita, margine, tasso di attualizzazione — e uno scostamento modesto su ciascuna può azzerare il plusvalore. In secondo luogo, il surplus da continuità non è liberamente distribuibile come se fosse denaro di un terzo: la Cassazione, con la sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024, ha escluso che i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività possano essere assimilati alla finanza esterna, perché provengono dai fattori produttivi del debitore e restano soggetti alle regole della responsabilità patrimoniale. La pronuncia è stata resa nel regime della legge fallimentare, ma il principio di fondo — il surplus è patrimonio del debitore, non un dono — conserva rilievo anche nel sistema attuale, dove la flessibilità distributiva è consentita solo nei limiti tracciati dall’art. 84, comma 6, CCII.
Va poi soppesato il controllo giudiziale. È vero che nella continuità il tribunale non sostituisce il proprio giudizio di convenienza a quello dei creditori e si limita a verificare che il piano non sia manifestamente inidoneo; ma la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026 che il vaglio di ammissibilità è un controllo di legalità sostanziale, non meramente formale, e investe anche il modo in cui i valori sono stati determinati.
Infine, l’arco temporale: il creditore riceve il suo pagamento in più anni e sopporta il rischio che il piano non venga eseguito.
Le pronunce a supporto
Oltre ai due decreti del Tribunale di Roma (24 ottobre 2023 e 11 aprile 2024), che identificano il surplus nei flussi successivi alla domanda, rileva la sentenza della Cassazione n. 348 dell’8 gennaio 2025: la continuità, anche parziale, deve riguardare una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e conservarne l’identità qualitativa. Per un’impresa industriale che si ridimensiona, significa che il piano per flussi deve descrivere un’attività riconoscibile come prosecuzione di quella precedente, non una nuova impresa costruita sulle macerie della vecchia.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa industriale con margine operativo positivo o recuperabile, crisi di natura soprattutto finanziaria, valore legato a competenze e relazioni non trasferibili e assenza di offerte di acquisto migliorative.
Opzione 2 — La valutazione per realizzo atomistico: l’azienda vale ciò che si ricava smontandola
In cosa consiste
La seconda impostazione guarda all’azienda come somma di beni: capannone, terreno, impianti, macchinari, attrezzature, magazzino, crediti commerciali, disponibilità liquide, eventuali partecipazioni. Ciascun bene viene stimato al presumibile valore di realizzo in una vendita forzata, tenendo conto dei tempi della liquidazione, degli sconti tipici delle aste, dei costi di smontaggio e trasporto degli impianti, degli oneri di bonifica e dei costi della procedura.
Nel concordato in continuità questa valutazione non è l’alternativa alla prima: è il suo complemento obbligatorio. Serve a determinare il valore di liquidazione, cioè il pavimento del test del miglior soddisfacimento (art. 84, comma 1, e art. 112 CCII), e a stimare il valore di realizzo dei singoli beni gravati da prelazione, indispensabile per la falcidia dei privilegiati prevista dall’art. 84, comma 5, CCII. Il bivio, qui, non riguarda il “se” ma il “quanto”: scegliere la liquidazione atomistica come scenario di riferimento significa sostenere che, in caso di liquidazione giudiziale, l’azienda verrebbe smembrata e non ceduta in blocco.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa con impianti obsoleti o fortemente specializzati, per i quali non esiste un mercato di acquirenti interessati a rilevare l’intero complesso: il curatore, realisticamente, venderebbe i beni a lotti.
Il secondo è quello dell’azienda la cui redditività è stata compromessa da fattori non risolvibili in sede liquidatoria — perdita del cliente principale, revoca di autorizzazioni, tecnologia superata — per cui un esercizio provvisorio in liquidazione giudiziale (art. 211 CCII) non sarebbe ragionevolmente prevedibile.
Il terzo è quello dell’impresa che ha cercato attivamente un acquirente, anche attraverso una procedura aperta, senza ricevere offerte vincolanti superiori al valore dei beni singolarmente considerati.
Come si esegue, in sintesi
Si affidano perizie di stima ai professionisti competenti per categoria di bene (immobili industriali, impianti, magazzino), con l’indicazione esplicita del criterio di valore adottato — valore di mercato ordinario, valore di pronto realizzo, valore in vendita forzata — e delle percentuali di abbattimento. Si stimano i crediti commerciali in base alla loro effettiva esigibilità. Si quantificano gli attivi che solo la liquidazione giudiziale renderebbe disponibili: le azioni di responsabilità contro gli amministratori e le azioni revocatorie. Si sottraggono i costi della procedura liquidatoria. Il risultato va motivato: la scelta dello scenario atomistico, al posto della cessione unitaria, deve essere spiegata con ragioni concrete.
Proprio su questo punto la giurisprudenza di merito ha posto paletti chiari. Il Tribunale di Roma, con il decreto del 24 ottobre 2023, ha precisato che il valore di realizzo dell’azienda va calcolato con riferimento alla sua vendita in esercizio provvisorio dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure alla vendita dei singoli beni solo quando l’esercizio provvisorio non appaia prevedibile perché non conveniente; e che il valore di liquidazione può comprendere anche il potenziale ricavato delle azioni di responsabilità e revocatorie. Lo stesso Tribunale, l’11 aprile 2024, ha ribadito il criterio e ha ritenuto coincidenti il valore di realizzo dell’art. 84, comma 5, e il valore di liquidazione del comma 6.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la verificabilità. I beni sono tangibili, i valori di realizzo hanno riscontri di mercato, le perizie possono essere controllate dal commissario giudiziale e dai creditori. Si discute di dati, non di previsioni. In secondo luogo, una stima atomistica rigorosa protegge il piano dalle contestazioni sul miglior soddisfacimento: se il valore di liquidazione è determinato con prudenza motivata e il piano lo supera con margine, il test regge anche in presenza di creditori ostili.
Rischi e svantaggi
A fronte di questo vantaggio, il rischio è speculare: una stima atomistica artificiosamente bassa. È la tentazione più insidiosa, perché abbassare il valore di liquidazione aumenta il surplus distribuibile con la priorità relativa e allarga i margini della proposta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha chiuso questa via: il tribunale verifica già in sede di ammissione le modalità con cui il valore di liquidazione è stato determinato, e non è legittimo sostituire un dato economico concreto — come un’offerta seria per l’intera azienda — con una stima inferiore basata sulla vendita disgregata dei beni. L’elemento dirimente diventa la coerenza tra lo scenario liquidatorio prescelto e gli elementi oggettivi disponibili.
Un secondo rischio riguarda la datazione delle perizie. Stime risalenti, non aggiornate alla data della domanda, espongono il piano a censure di inattendibilità; la giurisprudenza ha più volte valorizzato l’esigenza di dati aggiornati e trasparenti, perché è su quei dati che i creditori esprimono un voto consapevole.
Un terzo rischio, tipico delle imprese industriali, è la sottostima delle passività ambientali o dei costi di dismissione, che in una liquidazione reale inciderebbero pesantemente sul ricavato: dimenticarle gonfia il valore di liquidazione e rende il piano apparentemente meno conveniente di quanto sia.
Le pronunce a supporto
Oltre ai decreti del Tribunale di Roma già richiamati, la Cassazione con l’ordinanza n. 11220 del 28 aprile 2025 ha ribadito che anche nella continuità indiretta il tribunale deve verificare, sulla base dell’attestazione, che il piano assicuri il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il confronto presuppone un valore di liquidazione credibile: senza di esso, il test è vuoto.
Il profilo ideale di questa opzione, come scenario liquidatorio di riferimento, è l’impresa i cui beni non troverebbero realisticamente un acquirente unitario e per la quale l’esercizio provvisorio in liquidazione giudiziale non sarebbe conveniente, purché la scelta sia motivata e documentata.
Opzione 3 — La valutazione di mercato del complesso: l’azienda vale ciò che qualcuno è disposto a pagarla intera
In cosa consiste
La terza impostazione prende come riferimento il prezzo che il mercato è effettivamente disposto a pagare per l’azienda nel suo insieme: un’offerta vincolante di un investitore, il risultato di una procedura competitiva, il canone e il prezzo di un affitto con impegno di acquisto. È l’impostazione tipica della continuità indiretta, nella quale l’attività prosegue in capo a un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, affitto (anche anteriore, purché in funzione della domanda), conferimento o altro titolo (art. 84, comma 2, CCII); ma incide anche sulla continuità diretta, ogni volta che sul tavolo esiste un’offerta per l’intero complesso.
Il punto di svolta è normativo e giurisprudenziale insieme. La definizione dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII include espressamente nel valore di liquidazione il maggior valore realizzabile dalla cessione unitaria dell’azienda. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, ne ha tratto la conseguenza: quando il concordato in continuità indiretta si fonda sull’offerta di un terzo, l’importo di quell’offerta deve entrare nel valore di liquidazione, soprattutto se validato da una procedura competitiva, e non può essere sostituito da una stima atomistica più bassa per far apparire come plusvalore la differenza. Eventuali scostamenti rispetto al prezzo offerto vanno individuati e dimostrati in relazione specifica allo scenario della liquidazione giudiziale.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa industriale per la quale si è già manifestato un acquirente — un concorrente, un fondo, un gruppo integrato verticalmente — disposto a rilevare l’intero stabilimento con i dipendenti.
Il secondo è quello dell’azienda già affittata a una società terza come ponte verso la cessione, con un contratto stipulato in funzione della domanda di concordato.
Il terzo è quello dell’impresa che, pur proseguendo direttamente, ha ricevuto offerte per l’intero complesso e deve tenerne conto nel determinare il valore di liquidazione, anche se sceglie di non cedere.
Come si esegue, in sintesi
Si raccolgono manifestazioni di interesse e, quando possibile, offerte vincolanti con garanzie. Si valuta l’opportunità di una procedura competitiva — il Codice disciplina le offerte concorrenti all’art. 91 CCII — che dia evidenza pubblica al prezzo e lo renda difficilmente contestabile. Si ripartisce il prezzo tra i beni gravati da prelazione e quelli liberi, perché il creditore ipotecario sul capannone ha diritto alla quota di prezzo riferibile al suo bene. Si verifica il collegamento funzionale tra il contratto (di affitto o di cessione) e il piano.
Su quest’ultimo aspetto la Cassazione, con l’ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026, ha precisato che un affitto d’azienda stipulato circa dieci anni prima della domanda, privo di collegamento funzionale e cronologico con il piano, non basta a configurare la continuità indiretta; e che una presunta continuità diretta ridotta alla vendita delle rimanenze di magazzino non è continuità. Un piano che si regge su un contratto non funzionale rischia di essere riqualificato come liquidatorio, con conseguenze radicali sulla valutazione.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la solidità del dato: un prezzo pagato da un terzo indipendente, specie se emerso da una gara, è la stima più difficile da contestare. In secondo luogo, l’esecuzione è più rapida: i creditori ricevono il pagamento in tempi legati al perfezionamento della cessione, non all’andamento quinquennale dell’impresa, e il rischio di esecuzione si sposta sull’acquirente. Infine, l’impianto produttivo, i posti di lavoro e i rapporti commerciali vengono preservati anche se il debitore originario esce di scena.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è duplice. Primo: il prezzo offerto alza il valore di liquidazione e quindi comprime il plusvalore distribuibile con la priorità relativa. Dopo la pronuncia n. 22960/2026, un piano che contava di distribuire con flessibilità la differenza tra offerta e stima atomistica deve essere ricostruito, e i privilegiati vanno soddisfatti con l’ordine rigido delle prelazioni su una base più ampia. Secondo: senza plusvalore, si complicano gli spazi per la ristrutturazione trasversale. Una parte della giurisprudenza di merito, nei casi di continuità indiretta, ha ritenuto che l’assenza di un valore eccedente quello di liquidazione impedisca di verificare uno dei requisiti dell’art. 112, comma 2, CCII; altri interpreti sostengono la soluzione opposta. La questione resta da soppesare caso per caso.
C’è poi il rischio, più banale ma frequente, che l’offerta non si perfezioni: un’offerta condizionata, priva di garanzie o soggetta a due diligence ancora aperte non può reggere da sola la valutazione.
Le pronunce a supporto
Oltre alle due ordinanze di luglio 2026 (n. 22960 e n. 22931), rileva la già citata ordinanza n. 11220 del 28 aprile 2025, che ha riconosciuto come la continuità indiretta comprenda anche il caso dell’azienda già affittata a un terzo al momento della domanda, fermo restando che l’attestazione deve dimostrare un effettivo miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa industriale che dispone di un’offerta seria, garantita e possibilmente validata da una procedura competitiva, e per la quale la rapidità e la certezza del pagamento contano più della massimizzazione teorica del valore.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e arrotondamenti non tondi; non descrivono casi reali. Servono a mostrare come lo stesso patrimonio, letto con impostazioni diverse, produca trattamenti diversi per gli stessi creditori.
Dati di partenza comuni. Una Srl metalmeccanica deposita domanda di concordato in continuità con un passivo di 14.860.000 €, così composto:
- crediti di lavoro privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.: 612.400 €;
- mutuo bancario con ipoteca sul capannone: 3.940.000 €;
- altri crediti con privilegio generale mobiliare: 1.276.300 €;
- chirografari (fornitori, finanziamenti non garantiti): 9.031.300 €.
Le perizie di stima in ottica di vendita forzata indicano: capannone 2.718.000 €; impianti e macchinari 1.143.500 €; magazzino 386.200 €; crediti commerciali esigibili 927.400 €; cassa 58.900 €. Le azioni di responsabilità e revocatorie esperibili solo in liquidazione giudiziale sono stimate in 210.000 €; i costi della procedura liquidatoria in 462.000 €.
Simulazione 1 — Valore di liquidazione atomistico e piano per flussi (Opzioni 2 e 1 combinate)
Valore di liquidazione atomistico: 2.718.000 + 1.143.500 + 386.200 + 927.400 + 58.900 + 210.000 − 462.000 = 4.982.000 €.
Distribuzione con priorità assoluta del valore di liquidazione:
- banca ipotecaria: riceve il valore di realizzo del capannone, 2.718.000 €; il residuo di 1.222.000 € degrada al chirografo (art. 84, comma 5);
- restano 2.264.000 €: lavoratori pagati integralmente (612.400 €), restano 1.651.600 €;
- privilegi generali mobiliari pagati integralmente (1.276.300 €), restano 375.300 €;
- chirografari complessivi (9.031.300 + 1.222.000 = 10.253.300 €): ricevono 375.300 €, pari al 3,66%.
Il piano industriale prevede flussi disponibili per i creditori, al netto degli investimenti di mantenimento, di 1.028.400 € il primo anno, 1.317.900 € il secondo, 1.512.600 € il terzo, 1.688.300 € il quarto e 1.837.400 € il quinto: in totale 7.384.600 € nominali. Il plusvalore nominale è dunque 7.384.600 − 4.982.000 = 2.402.600 €, distribuibile con la priorità relativa. Se fosse attribuito interamente ai chirografari, questi otterrebbero 375.300 + 2.402.600 = 2.777.900 €, pari al 27,09% nominale, pagato in cinque anni.
Ma il confronto corretto va fatto sui valori attuali. Attualizzando i flussi al 9,5% annuo — tasso che riflette il rischio di un’impresa in concordato — il loro valore attuale scende a circa 5.531.900 €. Il plusvalore reale, a valori attuali, è quindi circa 549.900 €, meno di un quarto di quello nominale. Il piano resta conveniente rispetto alla liquidazione, ma con un margine assai più sottile di quanto suggeriscano le cifre nominali.
Simulazione 2 — Lo stesso patrimonio con un’offerta di acquisto (Opzione 3)
Nel corso della procedura un gruppo industriale presenta un’offerta vincolante per l’intero stabilimento (capannone, impianti, magazzino, personale) di 6.140.000 €, confermata da una procedura competitiva senza rilanci. I tre beni, stimati singolarmente, valevano 4.247.700 €.
Applicando il principio della Cassazione n. 22960/2026, l’offerta entra nel valore di liquidazione: 6.140.000 + 927.400 + 58.900 + 210.000 − 462.000 = 6.874.300 €.
La quota di prezzo riferibile al capannone si ricava in proporzione al peso del bene nella stima atomistica (2.718.000 / 4.247.700 ≈ 63,99%): circa 3.928.800 €. La banca ipotecaria riceve quindi 3.928.800 € e degrada al chirografo soltanto per 11.200 €.
Restano 6.874.300 − 3.928.800 = 2.945.500 €: lavoratori pagati integralmente (612.400 €), restano 2.333.100 €; privilegi generali pagati integralmente (1.276.300 €), restano 1.056.800 € per i chirografari (9.031.300 + 11.200 = 9.042.500 €), pari all’11,69%, con pagamento legato al perfezionamento della cessione.
Se invece il piano avesse continuato a indicare come valore di liquidazione i 4.982.000 € atomistici, qualificando come plusvalore la differenza di 1.892.300 € e distribuendola con la priorità relativa a favore dei chirografari, avrebbe ridotto la quota spettante alla banca a 2.718.000 €: è esattamente l’impostazione che la Cassazione ha ritenuto illegittima. La banca, nello scenario corretto, riceve 1.210.800 € in più: è la misura concreta di quanto conti scegliere bene il metodo di valutazione.
Simulazione 3 — La prova di resistenza del piano per flussi
Torniamo alla Simulazione 1 e applichiamo uno scenario peggiorativo: flussi inferiori del 20% rispetto al piano base, per un rallentamento degli ordini del principale cliente. I flussi nominali scendono a 5.907.680 €, il loro valore attuale a circa 4.425.500 €.
Il confronto con il valore di liquidazione (4.982.000 €) si rovescia: a valori attuali, il piano darebbe ai creditori circa 556.500 € in meno della liquidazione giudiziale. In questo scenario il test del miglior soddisfacimento non sarebbe superato, e l’attestatore non potrebbe affermare che il piano assicura a ciascun creditore un trattamento non deteriore.
La lezione è netta: un piano per flussi che non regge a uno scostamento plausibile del 20% non è un piano solido, ma una scommessa. Per l’impresa significa prevedere fin dall’inizio presidi — finanza esterna, dismissione di beni non strategici, clausole di aggiustamento — che mantengano il margine anche negli scenari prudenziali. Per i creditori, significa chiedere conto delle analisi di sensibilità prima del voto.
Il confronto in tabella
Le tre impostazioni non si escludono a vicenda in modo assoluto: ogni piano in continuità deve contenere un valore di liquidazione e, se esiste, un valore eccedente. La scelta riguarda lo scenario che fa da ancora alla valutazione e, di conseguenza, la struttura dell’intera proposta. La tabella mette a confronto le tre opzioni sui profili che pesano di più nella decisione. Quanto ai costi, si considerano soltanto quelli previsti dalla legge per la procedura, che sono gli stessi qualunque sia il metodo di valutazione adottato: ciò che cambia, tra un’opzione e l’altra, è il volume delle perizie e delle analisi tecniche necessarie, oltre al tempo.
| Profilo | Opzione 1 — Valutazione per flussi | Opzione 2 — Realizzo atomistico | Opzione 3 — Valore di mercato del complesso |
|---|---|---|---|
| Funzione nel piano | Misura il plusvalore da continuità diretta | Determina il valore di liquidazione quando la cessione unitaria non è realistica | Determina il valore di liquidazione (e l’eventuale surplus) quando esiste un’offerta per l’intera azienda |
| Base normativa | Art. 84, commi 2 e 6; art. 87, comma 3, CCII | Art. 84, commi 1 e 5; art. 87, comma 1, lett. c), CCII | Art. 84, comma 2; art. 87, comma 1, lett. c); art. 91 CCII |
| Tempi di pagamento ai creditori | Pluriennali (arco di piano di 4-6 anni) | Dipendono dal piano cui si affianca | Legati al perfezionamento della cessione |
| Complessità tecnica | Elevata: piano industriale, tasso di attualizzazione, scenari | Media: perizie per categoria di bene, stima dei costi di dismissione | Media: raccolta offerte, eventuale gara, ripartizione del prezzo tra i beni |
| Principale rischio se l’esito è negativo | Flussi inferiori al previsto: piano non eseguito, risoluzione, liquidazione | Contestazione della stima come artificiosamente bassa: inammissibilità | Offerta non perfezionata; spazio ridotto per la ristrutturazione trasversale |
| Effetti sulla distribuzione | Massimo spazio alla priorità relativa sul surplus | Valore basso = più surplus, ma sindacabile dal tribunale | Valore alto = più priorità assoluta, privilegiati più tutelati |
| Effetti sulle azioni esecutive dei creditori | Misure protettive richiedibili con la domanda (art. 54 CCII), comuni alle tre impostazioni | Identici | Identici |
| Reversibilità | Il piano si può modificare fino al voto, non dopo | Le stime si possono aggiornare fino al voto | Una cessione perfezionata non è reversibile |
| Verificabilità per i creditori | Bassa: si discute di previsioni | Alta: beni e valori tangibili | Molto alta: prezzo pagato da un terzo |
Letta in orizzontale, la tabella mostra che nessuna impostazione domina le altre: la valutazione per flussi offre più valore potenziale con più rischio, quella atomistica offre verificabilità ma è esposta al sindacato sulla sua prudenza, quella di mercato offre certezza a prezzo di minore flessibilità distributiva.
I criteri per scegliere
Non esiste una risposta unica, ma esistono criteri che orientano la scelta con ragionevole affidabilità. Il ragionamento è necessariamente condizionale.
Primo criterio: la presenza di un’offerta seria per l’intera azienda. Se esiste un’offerta vincolante, garantita, eventualmente confermata da una gara, la sua presenza condiziona in ogni caso il valore di liquidazione, anche se l’imprenditore preferisce proseguire direttamente. Dopo la pronuncia n. 22960/2026, generalmente non conviene costruire il piano ignorandola: un tribunale potrebbe dichiararlo inammissibile già in fase iniziale. In questa situazione l’impostazione di mercato tende a essere la scelta più solida, oppure la base su cui misurare un piano per flussi che deve dimostrare di fare meglio.
Secondo criterio: la natura della crisi. Se la crisi è soprattutto finanziaria e l’impresa conserva margini industriali positivi, la valutazione per flussi tende a far emergere un valore che le altre impostazioni non catturano. Se invece la crisi è industriale — prodotto superato, perdita di clienti chiave, tecnologia obsoleta — il piano per flussi rischia di essere un esercizio di ottimismo, e lo scenario atomistico rappresenta con maggiore fedeltà ciò che i creditori otterrebbero davvero.
Terzo criterio: la composizione del passivo. Se il passivo è dominato da un creditore ipotecario sul capannone, la ripartizione del valore di liquidazione è decisiva per il suo voto e per la tenuta della proposta; se prevalgono i chirografari strategici (fornitori di materie prime, subfornitori), lo spazio offerto dalla priorità relativa sul surplus diventa lo strumento principale per ottenere il consenso delle classi. Nella seconda ipotesi l’impostazione per flussi è generalmente più funzionale; nella prima, la solidità della stima dei beni gravati è prioritaria.
Quarto criterio: la resistenza agli scenari peggiorativi. Se il piano per flussi supera il test del miglior soddisfacimento solo nello scenario base, e lo perde con scostamenti plausibili, la scelta prudente è rafforzarlo con finanza esterna o ripiegare sulla continuità indiretta. Un margine sottile, come mostra la Simulazione 3, espone l’impresa al rischio di un’opposizione per difetto di convenienza e, in caso di contestazione, a una verifica di stima del complesso aziendale in sede di omologazione.
Quinto criterio: la prospettiva della ristrutturazione trasversale. Se è prevedibile che una o più classi votino contro, occorre ragionare fin dall’inizio sui requisiti dell’art. 112, comma 2, CCII. La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha ammesso l’omologazione anche con il voto favorevole di una sola classe qualificata; ma la tenuta del meccanismo dipende da come sono stati determinati e ripartiti valore di liquidazione e surplus, e da come sono trattate le classi di pari grado.
Il punto di sintesi è che la scelta del metodo non è una questione contabile da delegare in toto al perito, ma una decisione strategica che incide sulle regole di distribuzione, sul voto e sulla resistenza del piano in tribunale. Per l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, la valutazione dell’azienda è il luogo in cui il diritto della crisi e i numeri devono parlare la stessa lingua: una stima che il giurista non sa difendere è una stima fragile, un argomento giuridico privo di numeri solidi è un argomento debole.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare impostazione valutativa dopo aver depositato il piano? Sì, entro certi limiti. Il piano e la proposta possono essere modificati fino all’inizio delle operazioni di voto, e la comparsa di un’offerta di acquisto nel corso della procedura impone spesso di rivedere il valore di liquidazione. Dopo il voto, invece, le modifiche sostanziali richiedono una nuova manifestazione di consenso. Il franco consiglio è non costruire il piano su un’impostazione che si sa già destinata a essere superata.
Se scelgo il metodo sbagliato, che cosa rischio? Le conseguenze dipendono dal momento in cui l’errore emerge. In fase di ammissione, un valore di liquidazione determinato in modo non coerente con gli elementi disponibili può portare all’inammissibilità, come nel caso deciso dalla Cassazione n. 22960/2026. In fase di omologazione, un piano che non supera il test del miglior soddisfacimento rispetto a un creditore opponente non viene omologato. In fase esecutiva, flussi inferiori alle previsioni possono condurre alla risoluzione. In tutti i casi, il prezzo dell’errore è tempo perso e, spesso, l’approdo alla liquidazione giudiziale.
L’attestatore ha certificato le stime: il tribunale è vincolato? No. Le ordinanze di luglio 2026 sono state lette dai commentatori come una conferma che la relazione del professionista indipendente non vincola il giudice, il quale può verificarne l’attendibilità e la correttezza metodologica. Un’attestazione ben argomentata è un presidio essenziale, ma non uno scudo.
L’affitto d’azienda che ho stipulato anni fa mi permette di usare l’impostazione della continuità indiretta? Dipende dal collegamento con il piano. La Cassazione n. 11220/2025 ha ammesso che la continuità indiretta comprenda l’azienda già affittata a un terzo, ma la n. 22931/2026 ha escluso che basti un contratto risalente privo di collegamento funzionale e cronologico con la domanda. Occorre verificare la storia del contratto e, se necessario, ripensarne la struttura.
Con un’offerta di acquisto in mano conviene sempre cedere? Non necessariamente. L’offerta fissa verso l’alto il valore di liquidazione, ma l’imprenditore può proporre una continuità diretta, purché dimostri di garantire ai creditori un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero dalla cessione in sede liquidatoria. È una sfida più impegnativa, che richiede un piano per flussi robusto e un margine reale rispetto all’offerta.
Da creditore, come capisco se la valutazione del piano mi penalizza? Il primo controllo riguarda il valore di liquidazione: se esistono offerte o manifestazioni di interesse per l’azienda e il piano non ne tiene conto, è un segnale da approfondire. Il secondo riguarda i flussi: occorre chiedere le analisi di sensibilità e verificare se il plusvalore è calcolato su valori nominali o attualizzati. Il terzo riguarda la propria classe: va confrontato il trattamento con quello delle classi di pari grado e di grado inferiore.
Le pronunce che orientano la scelta
Le decisioni che seguono sono raggruppate per l’impostazione valutativa che ciascuna illumina. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Sul valore di liquidazione e sulla valutazione di mercato del complesso
Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: il controllo di ammissibilità del concordato in continuità è un vaglio di legalità sostanziale che si estende al modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione; se il piano si fonda sull’offerta di un terzo per l’azienda, specie se validata da una procedura competitiva, quell’offerta deve entrare nel valore di liquidazione e non può essere sostituita da una stima atomistica inferiore per gonfiare il plusvalore. Rilevanza: è la decisione cardine sul tema, perché sposta verso l’alto il valore di liquidazione nelle continuità indirette e restringe lo spazio della priorità relativa.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 luglio 2026, n. 22931. Principio: la continuità indiretta fondata su un affitto d’azienda richiede che il contratto sia funzionalmente e cronologicamente collegato al piano; un affitto stipulato circa dieci anni prima della domanda non basta, e una continuità diretta ridotta alla vendita delle rimanenze non è continuità. Rilevanza: se la qualificazione cade, il piano diventa liquidatorio e l’intera valutazione va ricostruita su basi diverse.
Tribunale di Roma, decreto 24 ottobre 2023. Principio: il valore di liquidazione dell’art. 84, comma 5, CCII si calcola sull’azienda venduta in esercizio provvisorio dopo l’apertura della liquidazione giudiziale o, se l’esercizio provvisorio non è prevedibile perché non conveniente, sul realizzo dei singoli beni; vi rientra anche il potenziale ricavato di azioni di responsabilità e revocatorie. Rilevanza: fissa il criterio per scegliere tra scenario unitario e scenario atomistico.
Tribunale di Roma, decreto 11 aprile 2024. Principio: il valore di realizzo del comma 5 e il valore di liquidazione del comma 6 dell’art. 84 CCII coincidono; nella continuità diretta il valore eccedente è dato dai flussi prodotti dalla domanda in avanti. Rilevanza: unifica il parametro di riferimento e chiarisce il contenuto del surplus.
Sulla valutazione per flussi e sul plusvalore da continuità
Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 agosto 2024, n. 22169. Principio: l’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile alla finanza esterna, perché proviene dai fattori produttivi del debitore e resta soggetta alle regole della responsabilità patrimoniale. Rilevanza: anche se resa nel regime della legge fallimentare, ricorda che il surplus non è un patrimonio “libero” e che la flessibilità distributiva vale solo nei limiti fissati dalla legge.
Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la continuità, anche parziale, deve riguardare una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e conservarne l’identità qualitativa, pur potendo ridursi quantitativamente. Rilevanza: un piano per flussi deve descrivere la prosecuzione della stessa impresa, non un’attività diversa.
Sul test del miglior soddisfacimento e sul controllo del tribunale
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28 aprile 2025, n. 11220. Principio: anche nella continuità indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che l’attestazione dimostri il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria; la continuità indiretta comprende anche l’azienda già affittata a un terzo al momento della domanda. Rilevanza: il confronto tra valore offerto e valore di liquidazione è requisito, non formalità.
Sulla ristrutturazione trasversale e sul trattamento delle classi
Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità l’omologazione forzosa può intervenire anche in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta è approvata da almeno una classe qualificata secondo l’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: rende decisiva la corretta determinazione dei valori, perché da essa dipende quali classi possano sostenere la proposta.
Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Principio: ha affrontato la ristrutturazione trasversale con il voto favorevole di una sola classe di creditori nel concordato in continuità, applicando l’art. 112, comma 2, CCII nella formulazione successiva al correttivo. Rilevanza: conferma in sede di merito l’operatività del meccanismo, sempre ancorato ai valori del piano.
Tribunale di Brindisi, decreto 3 luglio 2025. Principio: si è pronunciato sui presupposti dell’omologazione del concordato in continuità in presenza di classi dissenzienti, esaminando se possa bastare il voto favorevole anche di una sola classe. Rilevanza: anticipa nel merito il tema poi risolto dalla Cassazione.
Tribunale di Brescia, sentenza 30 dicembre 2025. Principio: nella ristrutturazione trasversale, un trattamento deteriore riservato a classi dissenzienti di pari grado integra una discriminazione vietata dall’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, non giustificabile con il richiamo alle soglie minime di soddisfacimento previste per singole categorie di crediti. Rilevanza: anche il surplus distribuito con la priorità relativa deve rispettare la parità tra classi dello stesso rango.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio valutativo di questa portata, ciò che serve all’imprenditore — o al creditore che deve decidere come votare — non è una formula, ma un lavoro tecnico e giuridico insieme. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.
- Valutiamo quale delle tre impostazioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la natura della crisi, la composizione del passivo e gli elementi di mercato disponibili.
- Esaminiamo il piano industriale riga per riga con i commercialisti dello staff, verificando ipotesi di ricavo, margini, investimenti di mantenimento e fabbisogno di capitale circolante.
- Ricostruiamo il valore di liquidazione secondo i criteri indicati dalla Cassazione n. 22960/2026, includendo le offerte ricevute, le azioni di responsabilità e revocatorie esperibili e i costi della procedura.
- Verifichiamo le perizie sui beni gravati da prelazione — capannone, impianti, macchinari — controllando criteri adottati, data di riferimento e coerenza con l’art. 84, comma 5, CCII.
- Costruiamo le analisi di sensibilità per misurare quanto il piano resiste a scostamenti plausibili dei flussi, prima che sia un creditore opponente a farlo.
- Controlliamo il collegamento funzionale e cronologico di affitti e cessioni d’azienda con il piano, alla luce della Cassazione n. 22931/2026.
- Progettiamo le classi e la distribuzione del valore di liquidazione e del surplus, verificando il rispetto della priorità assoluta, della priorità relativa e della parità tra classi di pari grado.
- Prepariamo la strategia per la ristrutturazione trasversale quando il dissenso di alcune classi è prevedibile, verificando i requisiti dell’art. 112, comma 2, CCII.
- Assistiamo i creditori — banche, fornitori, lavoratori — nella lettura critica delle stime e, se le condizioni lo giustificano, nelle opposizioni per difetto di convenienza.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, nei reclami contro i provvedimenti di ammissione, omologazione o rigetto e nei successivi ricorsi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la leva che fa la differenza è la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Le scelte valutative fatte al momento del deposito del piano vengono rimesse in discussione in sede di ammissione, di voto, di omologazione, di reclamo e infine di legittimità: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di sostenere davanti alla Suprema Corte la stessa linea impostata all’inizio, senza passaggi di mano e senza che la strategia debba essere ricostruita da capo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro, perché abitua a leggere piani, stime e test di convenienza con l’occhio di chi deve renderli credibili per tutte le parti.
Il valore aggiunto è lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, sugli stessi numeri e sulle stesse scadenze. Nella valutazione di un’azienda industriale in concordato, un errore di metodo diventa un vizio giuridico e un vizio giuridico si traduce in una perdita economica: per questo le due competenze non vengono mai separate.
Chiusura: la scelta del metodo è una scelta di strategia
Valutare un’azienda industriale in un concordato in continuità significa rispondere a due domande insieme: quanto otterrebbero i creditori se l’impresa chiudesse, e quanto possono ottenere in più se l’impresa prosegue. La valutazione per flussi, il realizzo atomistico e il valore di mercato del complesso sono tre modi diversi di rispondere, ciascuno con un proprio profilo di vantaggi e di rischi. La Cassazione, nell’estate 2026, ha chiarito che il tribunale può e deve verificare la sostanza di queste scelte fin dall’inizio, e che un’offerta seria per l’azienda non può essere ignorata per costruire margini artificiali.
La scelta del metodo dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, consenso dei creditori e, nei casi peggiori, la stessa sopravvivenza dell’impresa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vi convergono le competenze certificate dell’Avvocato: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che porta a lavorare su piani e test di convenienza; il coordinamento di uno staff nazionale di avvocati e commercialisti, che consente di governare insieme numeri e regole; la qualifica di cassazionista, che permette di difendere la scelta valutativa in ogni grado del giudizio.
📩 Prima di depositare il piano o di esprimere il voto, scrivici: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
