Un’impresa di serramenti vive di un equilibrio stretto: compra profili in alluminio, PVC o legno-alluminio e lastre di vetrocamera con pagamento a 60 o 90 giorni, monta in cantiere, incassa a stato avanzamento lavori o a fine posa. Se i cantieri si fermano – committenti che sospendono i lavori, imprese generali che non pagano, ritardi nei titoli edilizi – il ciclo si spezza. Le fatture dei fornitori scadono comunque. Arrivano i solleciti, poi le diffide, poi i decreti ingiuntivi. Il rischio principale è che un singolo fornitore, con un pignoramento presso terzi sui crediti verso i committenti o sul conto corrente, blocchi la liquidità residua e renda impossibile qualunque piano di uscita.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) offre uno strumento pensato per questa fase: le misure protettive collegate alla composizione negoziata della crisi. Non cancellano il debito. Congelano le azioni dei creditori per un periodo definito, così che l’imprenditore possa trattare con un esperto indipendente senza subire esecuzioni nel frattempo. La disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “correttivo-ter”) e integrata, sul piano operativo, dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè iscritto nella figura professionale che il legislatore ha creato proprio per guidare la composizione negoziata. Conosce quindi il percorso dal lato dell’esperto: cosa l’esperto chiede di vedere, come valuta il piano, quando esprime parere favorevole alle misure. Poiché molte imprese di serramenti sono “sotto soglia”, rileva anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, che governa gli sbocchi riservati alle imprese minori.
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Inquadramento normativo: cosa sono le misure protettive
Sul piano normativo, l’art. 2, comma 1, lett. p), CCII definisce le misure protettive come quelle disposte per evitare che determinate azioni dei creditori pregiudichino, fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi. La lettera q) definisce invece le misure cautelari: provvedimenti emessi dal giudice a tutela del patrimonio o dell’impresa, per garantire provvisoriamente il risultato delle trattative.
In sintesi: le misure protettive sono tipiche e scattano per effetto di legge dalla pubblicazione dell’istanza; le misure cautelari sono atipiche e richiedono un provvedimento specifico del tribunale.
La composizione negoziata come contenitore
Le misure protettive dell’art. 18 CCII non esistono da sole. Presuppongono che l’imprenditore abbia avviato la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), presentando istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17 CCII). L’esperto è un professionista terzo, nominato da una commissione, che agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori. Non rappresenta l’impresa e non decide al posto del giudice.
La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Per le imprese sotto le soglie dimensionali della liquidazione giudiziale esiste una disciplina dedicata (art. 25-quater CCII).
Il contenuto delle misure (art. 18 CCII, testo vigente)
Va precisato che, dopo il correttivo-ter, l’art. 18, comma 1, consente all’imprenditore di chiedere le misure:
- nei confronti di tutti i creditori (misure “erga omnes”);
- oppure nei confronti di determinate iniziative dei creditori, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori (misure “selettive”).
La richiesta può essere formulata con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, sempre tramite piattaforma. È pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Sono comunque esclusi i crediti dei lavoratori dipendenti.
Dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati:
- non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (ad esempio un’ipoteca giudiziale sul capannone);
- non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né sui beni e diritti con cui l’attività è esercitata, anche se appartenenti a terzi (pensiamo al centro di lavoro CNC in leasing);
- subiscono la sospensione della prescrizione e la mancata maturazione delle decadenze.
La norma precisa che i pagamenti non sono inibiti: l’impresa può continuare a pagare. Inoltre, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure.
La protezione dei contratti in corso (art. 18, comma 5)
Per un serramentista è il punto più delicato. I creditori nei cui confronti operano le misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione. Possono però sospendere le prestazioni dalla pubblicazione fino alla conferma giudiziale delle misure.
In termini operativi: il fornitore di profili con cui esiste un contratto quadro di fornitura non può troncare il rapporto solo perché le fatture di giugno e luglio sono rimaste insolute. Non è però obbligato a regalare merce: le nuove forniture vanno pagate secondo le condizioni pattuite.
Distinzione da istituti affini
Le misure dell’art. 18 non vanno confuse con:
- le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII, che operano nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e si collegano alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione (art. 40 CCII);
- la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., che nasce da un’opposizione all’esecuzione e riguarda una singola procedura;
- le misure disposte dal giudice nel concordato minore (art. 78 CCII), riservate alle imprese sotto soglia e collegate a una proposta già formulata.
Esempio concreto: un serramentista con tre decreti ingiuntivi notificati può proporre opposizione a ciascuno e chiedere la sospensione dell’esecutorietà. Ottiene, se va bene, tre provvedimenti separati, su tre fronti, con tre giudici. Con le misure protettive ottiene invece un effetto unitario su tutti i creditori indicati, nel quadro di una trattativa complessiva.
Requisiti e termini
Requisiti di accesso
La disciplina prevede che l’imprenditore:
- sia iscritto nel registro delle imprese e abbia presentato istanza di nomina dell’esperto con la documentazione dell’art. 17, comma 3, CCII (bilanci o, per le imprese che non vi sono tenute, dichiarazioni fiscali; situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni; elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; piano finanziario per i sei mesi successivi; progetto di piano di risanamento; certificati dei debiti tributari, contributivi e premi assicurativi; estratto della Centrale Rischi);
- abbia compilato il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, oggi riformulato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che pretende piani più ancorati ai dati storici;
- non abbia in corso, in quel momento, un procedimento di concordato o di accordi di ristrutturazione (art. 25-quinquies CCII stabilisce le preclusioni);
- abbia ottenuto l’accettazione dell’esperto, senza la quale l’istanza di misure non può essere pubblicata.
I termini
Va precisato che il correttivo-ter ha irrigidito la tempistica. Il ricorso al tribunale per la conferma deve essere depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza di misure. Entro venti giorni dalla pubblicazione, l’imprenditore chiede l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. In mancanza, l’iscrizione dell’istanza è cancellata e le misure perdono efficacia.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito ricorso ex art. 19 CCII | Stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro imprese | Perentorio di fatto | Le misure diventano inefficaci |
| Pubblicazione del numero di ruolo | 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanza | Perentorio | Cancellazione dell’iscrizione e caduta delle misure |
| Fissazione udienza | Dal deposito del ricorso (decreto del giudice) | Ordinatorio per il tribunale | Nessuna per l’imprenditore |
| Notifica ricorso e decreto ai creditori | Termine fissato dal giudice nel decreto | Assegnato dal giudice | Rischio di revoca o rinvio |
| Parere dell’esperto sulla funzionalità | Termine fissato dal giudice | Assegnato dal giudice | Il tribunale decide senza un elemento chiave |
| Durata delle misure confermate | Dall’ordinanza (protezione già operante dalla pubblicazione) | Da 30 a 120 giorni | Scadenza della protezione |
| Proroga | Su istanza, sentito l’esperto | Massimo 240 giorni complessivi | Oltre il limite, nessuna proroga |
| Tetto generale art. 8 CCII | Somma di tutte le misure nei vari strumenti | 12 mesi | Divieto di ulteriore protezione |
| Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. | 15 giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza | Perentorio | Ordinanza definitiva in quella fase |
Due precisazioni. La durata delle misure è un periodo di efficacia, non un termine processuale: scorre anche dal 1° al 31 agosto, periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Chi confida nella pausa estiva per allungare la protezione commette un errore di calcolo. In secondo luogo, il termine di venti giorni per il numero di ruolo è il più frequentemente trascurato, perché l’attenzione si concentra sul ricorso e non sull’adempimento camerale successivo.
Procedura passo-passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto, un organo e un atto.
1. Raccolta documentale (imprenditore e consulenti). Prima di qualunque istanza vanno predisposti la situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei creditori con scadenze, il piano di tesoreria a sei mesi e la bozza di piano di risanamento. Per un serramentista è essenziale mappare i cantieri: stato avanzamento, importi contrattuali, somme maturate e non fatturate, contestazioni dei committenti, ritenute a garanzia.
2. Istanza di nomina dell’esperto (piattaforma telematica della Camera di commercio). Si compila la domanda, si allega la documentazione e si formula, nella stessa istanza, la richiesta di misure protettive, scegliendo tra misure verso tutti i creditori o misure selettive.
3. Nomina e accettazione dell’esperto. La commissione nomina l’esperto, che verifica la propria indipendenza e accetta. Solo a questo punto l’istanza di misure, unita all’accettazione, è pubblicata nel registro delle imprese. Da quel giorno la protezione è operante.
4. Ricorso al tribunale (stesso giorno). Il ricorso si deposita al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali; per le imprese di minori dimensioni coincide di regola con la sede. Il ricorso chiede la conferma o la modifica delle misure e, se necessario, l’adozione di misure cautelari. Va corredato dei documenti dell’art. 19, comma 2, CCII, tra cui l’elenco dei creditori principali, il piano finanziario, la dichiarazione sulla presentazione di altre domande.
5. Pubblicazione del numero di ruolo (entro 20 giorni). Adempimento camerale autonomo. Va calendarizzato il giorno stesso del deposito: è il punto in cui più spesso le misure cadono per motivi puramente formali.
6. Decreto di fissazione udienza. Il giudice fissa l’udienza, stabilisce a chi notificare (di prassi l’Erario, i principali creditori per ammontare e quelli che hanno avviato esecuzioni o chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale), assegna i termini per memorie e chiede il parere dell’esperto.
7. Udienza e istruzione sommaria. Il tribunale in composizione monocratica sente le parti e l’esperto, omette le formalità non essenziali, assume le informazioni indispensabili. Se le misure incidono su diritti di terzi, questi vanno sentiti.
8. Ordinanza. Il giudice conferma, modifica o revoca le misure e ne fissa la durata tra 30 e 120 giorni. Può limitarle a determinati creditori o iniziative.
9. Eventuale reclamo. L’ordinanza è reclamabile secondo lo schema del procedimento cautelare uniforme.
10. Proroga o misure cautelari successive. Su istanza, sentito l’esperto, la durata può essere prorogata nel limite complessivo di 240 giorni. Alla scadenza, parte della giurisprudenza ammette misure cautelari mirate per preservare i risultati ottenuti.
Il contenuto del ricorso
In termini operativi, un ricorso efficace deve dimostrare tre cose:
- regolarità dell’accesso: pubblicazione, accettazione dell’esperto, documentazione completa;
- funzionalità delle misure: perché senza protezione le trattative fallirebbero (ad esempio, un pignoramento presso terzi sui crediti verso la committenza bloccherebbe gli incassi che finanziano il piano);
- proporzionalità: il sacrificio imposto ai creditori deve essere sostenibile rispetto alle prospettive di risanamento.
Il tribunale non esamina il merito del piano come in un concordato, ma verifica che il risanamento non sia manifestamente implausibile: un ricorso costruito su numeri incoerenti espone alla revoca.
Dove più spesso si sbaglia
- Chiedere misure verso “tutti” senza spiegare perché ciascun creditore rilevante debba esservi soggetto.
- Non allegare la prova della pubblicazione e dell’accettazione dell’esperto: è una carenza che i tribunali rilevano d’ufficio.
- Confondere le misure con una moratoria dei pagamenti correnti: i fornitori possono pretendere il pagamento delle nuove forniture.
- Non coordinare le misure con le procedure esecutive già pendenti: la misura va portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione, che non la rileva da solo.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici, costruiti a fini dimostrativi. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 – Pignoramento presso terzi sui crediti verso la committenza
Dati di partenza. Impresa individuale di serramenti, tre dipendenti, fatturato dell’ultimo esercizio 612.300 €. Debiti verso il fornitore di profili in alluminio: 87.640 €. Debiti verso la vetreria: 41.380 €. Esposizione bancaria su conto anticipi: 54.900 €. Crediti verso committenti per lavori eseguiti: 118.270 €, di cui 38.950 € verso un’impresa generale per un cantiere residenziale sospeso.
Evento. La vetreria ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 41.380 € oltre interessi e notifica pignoramento presso terzi all’impresa generale, terzo debitore, per l’importo aumentato della metà ex art. 546 c.p.c.: circa 62.070 €. L’intero credito di 38.950 € resta vincolato.
Sviluppo.
- 3 marzo 2026: istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive selettive verso la vetreria, il fornitore di profili e la banca.
- 5 marzo 2026: accettazione dell’esperto e pubblicazione dell’istanza. Stesso giorno: ricorso ex art. 19 CCII.
- Entro 25 marzo 2026: pubblicazione del numero di ruolo.
- Ordinanza di conferma per 120 giorni. Calcolando dalla pubblicazione, la protezione arriva indicativamente al 3 luglio 2026. Con proroga, il tetto di 240 giorni porta indicativamente al 31 ottobre 2026.
Esito. Dalla pubblicazione, la vetreria non può proseguire l’esecuzione. Lo Studio deposita nel fascicolo esecutivo l’istanza con prova della pubblicazione e dell’ordinanza di conferma, chiedendo al giudice dell’esecuzione di prenderne atto. Il pignoramento non viene “cancellato”: resta fermo. L’assegnazione non può essere disposta mentre le misure sono efficaci. Le somme restano vincolate presso il terzo; nelle trattative si può negoziare con la vetreria lo svincolo parziale a fronte di un piano di rientro, ad esempio pagamento del 35% (14.483 €) in dodici rate e rinuncia agli interessi moratori.
Esempio di calcolo n. 2 – Termine dei venti giorni e contratto quadro con il fornitore di profili
Dati di partenza. Società a responsabilità limitata, sei dipendenti. Contratto quadro con il fornitore di profili in PVC, con consegne settimanali e pagamento a 90 giorni. Insoluto pregresso: 23.470 €. Ordine in corso per un cantiere di 48 finestre: 12.870 €.
Sviluppo, variante A (errore formale).
- 14 settembre 2026: pubblicazione dell’istanza di misure; ricorso depositato lo stesso giorno.
- Il termine di venti giorni scade il 4 ottobre 2026.
- La richiesta di iscrizione del numero di ruolo parte il 6 ottobre 2026.
- Conseguenza: l’iscrizione dell’istanza è cancellata e le misure perdono efficacia. Il fornitore, che aveva sospeso le consegne in attesa della conferma, può ora risolvere il contratto per l’inadempimento pregresso e agire esecutivamente.
Sviluppo, variante B (adempimento corretto).
- Richiesta di iscrizione del numero di ruolo il 22 settembre 2026, ottavo giorno.
- Il fornitore sospende le consegne fino alla conferma, come gli consente l’art. 18, comma 5.
- Dopo l’ordinanza di conferma non può più rifiutare l’adempimento o risolvere il contratto per i 23.470 € anteriori.
- Il nuovo ordine da 12.870 € va pagato. Si negozia un pagamento alla consegna, finanziato dall’acconto del committente del cantiere da 48 finestre (pari, nell’ipotesi, al 30% del contratto di posa).
Esito. Nella variante B il cantiere riparte, l’insoluto pregresso entra nella trattativa complessiva, il fornitore conserva un cliente solvibile sulle forniture nuove. Nella variante A, un ritardo di due giorni annulla l’intero impianto.
Casi particolari
Il fideiussore: il titolare che ha garantito personalmente
Nelle piccole imprese di serramenti il titolare o i soci hanno spesso firmato fideiussioni a favore delle banche e talvolta dei fornitori. Sul piano normativo, le misure dell’art. 18 tutelano il patrimonio dell’imprenditore che accede alla composizione negoziata, non quello dei garanti. Il Tribunale di Napoli Nord (24 gennaio 2024) ha escluso l’estensione ai fideiussori terzi. Il Tribunale di Brindisi (3 marzo 2025) ha però ammesso una lettura più articolata quando il garante sia qualificabile come imprenditore di fatto, includendo nel raggio della protezione i beni funzionali all’attività anche se formalmente di terzi. La protezione del garante, quindi, non è automatica: va costruita in ricorso con argomenti specifici.
L’impresa in liquidazione volontaria
Il serramentista che ha già messo in liquidazione la società non è escluso a priori. Il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024, n. 299) ha confermato misure protettive a favore di una società in liquidazione volontaria, valorizzando l’apertura del correttivo-ter verso percorsi di risanamento anche in quella fase. Va precisato che occorre dimostrare una prospettiva concreta di soluzione negoziale, ad esempio la cessione dell’azienda o di un ramo.
Il leasing e i beni di terzi
L’art. 18, comma 3, estende il divieto di azioni esecutive e cautelari ai beni e diritti con cui l’attività è esercitata, anche se non di proprietà dell’imprenditore. Per un serramentista significa la troncatrice doppia testa, il centro di lavoro, il furgone attrezzato in leasing. Le misure impediscono azioni esecutive su questi beni, ma non sospendono automaticamente l’obbligo di pagare i canoni correnti: il contratto di leasing è un contratto pendente e va gestito con l’art. 18, comma 5, e, se serve, con una richiesta di autorizzazione alla rinegoziazione (art. 22 CCII).
Le banche e le linee di credito
L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Sul punto l’Ufficio del Massimario della Cassazione, con la relazione n. 10 del 30 gennaio 2025, ha valorizzato la neutralità dell’accesso rispetto alla classificazione del credito. Quando la banca minaccia comunque di revocare il fido anticipi, si possono chiedere misure cautelari mirate, come ha fatto il Tribunale di Como nel 2025 in un procedimento di conferma con misure cautelari rivolte agli istituti di credito.
Il contratto già scaduto
Il Tribunale di Modena (ordinanza 26 dicembre 2022) ha chiarito che l’art. 18, comma 5, protegge i contratti pendenti fino alla loro naturale scadenza, ma non consente di imporre al fornitore la prosecuzione di un rapporto già cessato. Un serramentista che lavorava con ordini singoli, senza contratto quadro, non può pretendere che il fornitore accetti nuovi ordini.
Sul punto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, sottolinea un aspetto pratico: la protezione dei contratti si progetta prima dell’istanza, verificando quali rapporti sono davvero “pendenti” e quali vanno rinegoziati.
Debiti tributari e previdenziali
Il tema è civilistico, ma un cenno è necessario. Dopo il correttivo-ter, le misure possono riguardare anche i crediti pubblici. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha ribadito che le misure tutelano le trattative senza impedire l’attività di determinazione del debito, e che possono operare in modo selettivo. Per i profili fiscali specifici serve un’analisi separata.
L’impresa “sotto soglia”: il percorso dell’art. 25-quater CCII
Molte imprese di serramenti, soprattutto artigiane, restano sotto le soglie che consentono l’apertura della liquidazione giudiziale: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €. La composizione negoziata è accessibile anche a loro, con le regole dell’art. 25-quater CCII. Le misure protettive operano nello stesso modo, ma cambiano gli sbocchi: chiuse le trattative senza un accordo, l’impresa minore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, cioè agli strumenti di regolazione del sovraindebitamento. In questi strumenti il ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi è centrale. Per un serramentista sotto soglia, quindi, la scelta di avviare la composizione negoziata va fatta sapendo già quale strada si percorrerà se le trattative non si chiudono.
Le ritenute a garanzia e i crediti contestati dai committenti
Nei contratti di appalto e subappalto di serramenti è frequente la ritenuta a garanzia del 5-10% sugli stati di avanzamento, svincolata dopo il collaudo. Va precisato che queste somme non sono liquidità disponibile e non vanno inserite nel piano di tesoreria come incasso certo. Lo stesso vale per i crediti verso committenti che contestano vizi di posa o ritardi. Un piano che conta su questi importi come entrate sicure espone l’impresa a un parere negativo dell’esperto e a obiezioni dei creditori in udienza. In termini operativi, il piano va costruito su tre colonne: crediti certi ed esigibili, crediti condizionati (ritenute, collaudi), crediti contestati con stima prudenziale di recupero.
Il committente pubblico e il DURC
Quando i cantieri fermi sono appalti pubblici, si aggiunge il tema della regolarità contributiva. L’irregolarità del DURC può bloccare i pagamenti della stazione appaltante, generando un circolo vizioso: l’impresa non incassa perché non è regolare, non diventa regolare perché non incassa. Le misure protettive non risolvono da sole questo problema, ma la composizione negoziata consente di trattare con gli enti previdenziali in un quadro unitario. Il punto richiede un coordinamento stretto tra profilo legale e profilo contributivo.
Il fornitore che si è riservato la proprietà
Alcuni fornitori di profili e accessori vendono con patto di riservato dominio fino al pagamento integrale. In questo caso la merce non ancora pagata e non ancora installata appartiene al fornitore. Le misure impediscono azioni esecutive sui beni con cui l’attività è esercitata, anche di terzi, ma la questione della rivendica del bene venduto con riserva di proprietà merita un esame specifico: la protezione non trasforma la merce in proprietà dell’impresa. Una volta posata in opera e incorporata nell’edificio del committente, la merce perde autonomia e il fornitore conserva solo il credito.
Gli sbocchi delle trattative
La disciplina prevede che, all’esito delle trattative, l’imprenditore possa concludere una delle soluzioni dell’art. 23 CCII. Conoscerle prima serve a usare bene il tempo delle misure.
| Esito | Strumento | Cosa comporta per il serramentista |
|---|---|---|
| Accordo con uno o più creditori | Contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni (art. 23, comma 1, lett. a) | Accesso ad alcune misure premiali; richiede la relazione dell’esperto |
| Moratoria | Convenzione di moratoria (art. 62 CCII) | Dilazione estendibile ai creditori non aderenti della stessa categoria, a precise condizioni |
| Accordo sottoscritto con l’esperto | Accordo con effetti degli atti del piano attestato (art. 23, comma 1, lett. c) | Esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi dell’accordo |
| Soluzioni giudiziali | Accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo | Vincolo dei creditori dissenzienti nei limiti di legge |
| Fallimento delle trattative | Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) | Liquidazione con proposta ai creditori, senza voto, se l’esperto ha riconosciuto la correttezza e buona fede delle trattative |
| Impresa sotto soglia | Concordato minore o liquidazione controllata | Percorso con l’OCC, regole del sovraindebitamento |
Il valore delle misure protettive sta tutto qui: guadagnare il tempo necessario per arrivare a uno di questi esiti con l’impresa ancora in funzione. Se alla scadenza delle misure non esiste un accordo, i creditori riprendono le azioni esattamente dal punto in cui le avevano lasciate.
Domande frequenti
Se presento la composizione negoziata, il fornitore deve continuare a consegnarmi i profili? Dipende. Se esiste un contratto pendente (ad esempio un contratto quadro con consegne periodiche) e le misure operano verso quel fornitore, dopo la conferma del tribunale non può rifiutare le consegne o risolvere il contratto solo per i debiti vecchi. Prima della conferma può sospendere. Le nuove forniture vanno comunque pagate. Se lavoravate con ordini singoli e il rapporto è esaurito, la protezione non obbliga il fornitore ad accettare nuovi ordini.
Le misure protettive bloccano un pignoramento già iniziato? Sì, dal giorno della pubblicazione dell’istanza i creditori interessati non possono proseguire le azioni esecutive. Il pignoramento però non si estingue: resta fermo. Le somme già vincolate restano tali. Occorre depositare nel fascicolo esecutivo la prova della pubblicazione e, poi, dell’ordinanza di conferma, perché il giudice dell’esecuzione non lo rileva d’ufficio. Le somme già assegnate prima della pubblicazione non tornano indietro.
Posso smettere di pagare tutti i fornitori finché durano le misure? No. La norma dice espressamente che i pagamenti non sono inibiti, ma nemmeno sospesi per legge. Le misure impediscono ai creditori di agire, non trasformano i debiti in debiti inesigibili. Interrompere i pagamenti correnti senza un piano finanziario credibile compromette il parere dell’esperto e la conferma del tribunale. La gestione corrente deve restare sostenibile.
I fornitori possono chiedere al tribunale di revocare le misure? Sì. I creditori notificati possono costituirsi e chiedere la revoca o la limitazione delle misure, sostenendo che non sono funzionali alle trattative o che il pregiudizio che subiscono è sproporzionato. Il tribunale può anche abbreviare la durata in un secondo momento, su istanza di parte o su segnalazione dell’esperto, se le misure non servono più allo scopo. Per questo è importante che, durante la protezione, le trattative avanzino in modo documentato.
Devo dichiarare ai committenti che sono in composizione negoziata? La composizione negoziata è un percorso riservato, ma l’istanza di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese, quindi è conoscibile. Nella pratica conviene gestire la comunicazione con i committenti in modo ordinato, spiegando che l’impresa sta ristrutturando i debiti per proseguire i lavori, ed evitando che la notizia arrivi da terzi in forma distorta.
Quanto tempo ho a disposizione? Il tribunale conferma le misure per un periodo da 30 a 120 giorni. È possibile la proroga, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni. Esiste poi un tetto generale di 12 mesi per tutte le misure protettive godute nei diversi strumenti (art. 8 CCII). Nel periodo 1-31 agosto la protezione continua a decorrere.
Il mio socio ha firmato una fideiussione alla vetreria: è protetto anche lui? Di regola no. Le misure tutelano il patrimonio dell’impresa che accede alla composizione negoziata. Alcuni tribunali hanno riconosciuto spazi di protezione quando il garante è, di fatto, imprenditore e i suoi beni sono funzionali all’attività. È un caso limite, da argomentare con attenzione in ricorso, senza dare per scontato l’esito.
Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: serve ancora la composizione negoziata? Le misure impediscono la pronuncia della sentenza di apertura, salvo revoca. Tuttavia la Cassazione (ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025) ha escluso che la sola pendenza della composizione imponga di rinviare l’udienza prefallimentare, e con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha affermato che il tribunale investito dell’istanza può valutare incidentalmente l’ammissibilità della composizione. Serve quindi un accesso solido, non strumentale.
Il quadro giurisprudenziale
La raccolta che segue riordina le pronunce che delimitano il funzionamento delle misure protettive. I principi sono riformulati in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: quando pendono contemporaneamente un procedimento per l’apertura della procedura concorsuale e una composizione negoziata con misure protettive, è il tribunale investito della domanda concorsuale a verificare, in via incidentale, se l’accesso alla composizione fosse ammissibile. Rilevanza: chi chiede le misure solo per guadagnare tempo rischia che il giudice della crisi ne neghi gli effetti. L’accesso deve reggere fin dall’inizio.
2. Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza della composizione negoziata o delle misure non obbliga il giudice a rinviare l’udienza fissata per l’apertura della procedura concorsuale. Rilevanza: la protezione impedisce la sentenza, ma non congela automaticamente l’istruttoria. Il debitore deve essere presente e attivo.
3. Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata, con conferma delle misure protettive, è un elemento che il giudice può considerare per escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: segnala il peso che la composizione negoziata ha acquisito anche fuori dal processo civile, come indice di serietà del percorso di risanamento.
4. Trib. Salerno, decreto 28 marzo 2026, R.G.V.G. 694/2026. Principio: nel fissare l’udienza, il tribunale ha richiamato il testo vigente dell’art. 18 dopo il correttivo-ter (misure verso tutti o verso determinati creditori) e il termine di venti giorni per pubblicare il numero di ruolo, onerando il ricorrente di provare la pubblicazione e l’accettazione dell’esperto e disponendo la notifica all’Erario e ai principali creditori. Rilevanza: mostra la prassi attuale e gli adempimenti formali che, se trascurati, compromettono la conferma.
5. Trib. Brindisi, 3 marzo 2025 (R.G. 3163/2024). Principio: le misure tipiche dell’art. 18 si estendono anche ai beni di terzi con cui l’attività è esercitata; in presenza di un fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto, la protezione può riguardare beni funzionali all’impresa. Rilevanza: utile per i serramentisti che operano con beni intestati ai familiari o ai soci.
6. Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024. Principio: le misure protettive non possono essere estese ai fideiussori terzi rispetto all’impresa. Rilevanza: delimita il perimetro della protezione; il garante non può contare su un effetto automatico.
7. Trib. Imperia, ordinanza 20 febbraio 2024. Principio: le misure cautelari possono essere concesse anche quando la composizione negoziata è in fase di proroga; protettive e cautelari hanno funzioni distinte ma convergenti. Rilevanza: consente di affiancare alla protezione tipica interventi mirati, ad esempio su un singolo creditore aggressivo.
8. Trib. Padova, 9 dicembre 2024. Principio: dopo la scadenza delle misure protettive, possono essere concesse misure cautelari per conservare gli effetti già raggiunti e impedire che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative. Rilevanza: apre uno spazio, dibattuto in dottrina, per evitare che la scadenza del termine massimo travolga una trattativa ormai vicina alla chiusura.
9. Trib. Perugia, 15 luglio 2024, n. 299. Principio: lo stato di liquidazione volontaria non impedisce di per sé l’accesso alla composizione negoziata e la conferma delle misure. Rilevanza: anche il serramentista che ha già deliberato lo scioglimento può tentare una soluzione negoziata.
10. Trib. Modena, ordinanza 26 dicembre 2022. Principio: il divieto di risoluzione dei contratti pendenti riguarda i rapporti in corso fino alla loro naturale scadenza; l’interesse al risanamento non consente di imporre la prosecuzione di un rapporto già cessato. Rilevanza: decisivo per i rapporti con i fornitori di profili e vetri, spesso regolati da ordini singoli.
11. Trib. Milano, 27 febbraio 2022. Principio: rientra nella facoltà dell’imprenditore chiedere la conferma delle misure nei confronti di tutti i creditori. Rilevanza: richiamata anche dopo il correttivo-ter, va letta insieme alla nuova possibilità di misure selettive, che spesso risultano più facilmente confermabili.
12. Trib. Milano, ordinanza 15 luglio 2025. Principio: il tribunale si è pronunciato sull’accesso alla composizione negoziata, e sull’ammissibilità delle misure, da parte di un fondo di investimento tramite la società di gestione. Rilevanza: conferma l’approccio sostanziale dei tribunali nel verificare la legittimazione all’accesso, profilo che va curato anche nelle piccole imprese.
13. Trib. Como, 2025 (ricorso ex art. 19 CCII depositato il 10 aprile 2025). Principio: il tribunale ha confermato le misure protettive tipiche e concesso misure cautelari mirate nei confronti degli istituti di credito per preservare le linee esistenti. Rilevanza: modello per il serramentista che ha nel fido anticipi fatture lo strumento di finanziamento dei cantieri.
Accanto alle pronunce, due fonti interpretative: la relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, sulla neutralità dell’accesso alla composizione rispetto ai rapporti bancari; la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, sulla portata selettiva delle misure e sulla posizione dell’Erario nel procedimento di conferma.
Il quadro, letto nel suo insieme, è coerente: i tribunali confermano le misure quando l’accesso è regolare, le misure sono funzionali e il sacrificio dei creditori è proporzionato; le revocano quando la composizione appare un espediente dilatorio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: l’Avvocato conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata e i criteri con cui l’esperto valuta piano e misure. Precisazione doverosa: nella pratica dell’impresa assistita l’esperto è sempre un professionista terzo nominato dalla commissione; lo Studio assiste l’imprenditore. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’istanza iniziale al reclamo e, quando la crisi sfocia in contenzioso, fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Gli strumenti concreti:
- Analizziamo la posizione debitoria cantiere per cantiere e fornitore per fornitore, distinguendo crediti scaduti, ritenute a garanzia e somme contestate dai committenti.
- Verifichiamo i requisiti di accesso alla composizione negoziata e il corretto inquadramento dell’impresa, sopra o sotto soglia.
- Predisponiamo, con i commercialisti dello staff, la documentazione dell’art. 17: situazione patrimoniale aggiornata, piano di tesoreria a sei mesi, progetto di piano coerente con il test pratico del decreto 23 aprile 2026.
- Scegliamo il perimetro delle misure, erga omnes o selettive, individuando i creditori che possono davvero compromettere le trattative.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso ex art. 19 CCII nello stesso giorno della pubblicazione, con le eventuali richieste cautelari verso banche o fornitori.
- Presidiamo il termine dei venti giorni per la pubblicazione del numero di ruolo e gli adempimenti assegnati dal giudice nel decreto di fissazione dell’udienza.
- Depositiamo nei fascicoli esecutivi pendenti la prova della pubblicazione e dell’ordinanza di conferma, chiedendo al giudice dell’esecuzione di prenderne atto.
- Gestiamo i contratti pendenti con i fornitori di profili, vetri e accessori, e i leasing dei macchinari, verificando cosa è protetto e cosa va rinegoziato.
- Affianchiamo l’imprenditore nelle trattative con l’esperto e i creditori, costruendo proposte di rientro sostenibili.
- Valutiamo gli sbocchi finali: contratto con i creditori, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, oppure, per le imprese sotto soglia, gli strumenti da sovraindebitamento, ambito in cui operano le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.
Il caso è seguito da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la parte legale (ricorso, udienza, esecuzioni) e la parte economico-finanziaria (piano, tesoreria, rapporti bancari) procedono in parallelo, senza passaggi di consegne tra studi diversi. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida consentita dai numeri dell’impresa.
Chiusura
In sintesi operativa. Le misure protettive non cancellano i debiti verso i fornitori di profili e vetri, ma fermano esecuzioni, ipoteche giudiziali e risoluzioni dei contratti per debiti pregressi, dal giorno della pubblicazione dell’istanza. Funzionano solo se l’accesso alla composizione negoziata è serio e documentato, se il ricorso è depositato lo stesso giorno e se il numero di ruolo è pubblicato entro venti giorni. La loro durata è limitata: da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240, da usare per chiudere una soluzione con i creditori.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questo percorso perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura istituita proprio per la composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, qualifiche che contano quando il serramentista è un’impresa sotto soglia e lo sbocco passa per gli strumenti dedicati alle imprese minori. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva resti tale anche se la crisi si trasforma in contenzioso.
📩 Ogni settimana di cantiere fermo pesa sulla trattativa: scrivi allo Studio Monardo oggi stesso, i contatti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.
