Il marchio è sul tavolo: e i tuoi creditori lo hanno già capito
Quando un’impresa entra in concordato preventivo, il marchio smette di essere soltanto un segno distintivo e diventa una posta in gioco. Per l’imprenditore è spesso l’ultimo asset davvero liquido: un nome conosciuto, una clientela affezionata, un canale di vendita che si regge sulla reputazione. Per i creditori è esattamente la stessa cosa, vista dall’altra parte del tavolo: il pezzo di patrimonio che più di ogni altro può aumentare (o deludere) la percentuale che porteranno a casa. Ed è qui che si gioca la partita.
La domanda “come si cede un brand durante il concordato?” ha una risposta tecnica — autorizzazioni, procedure competitive, stime, trascrizioni — ma ha soprattutto una risposta strategica. Perché ogni passaggio della cessione è anche un’occasione per la controparte: la banca che vanta un pegno sul marchio, l’Erario che deve votare la transazione fiscale, il fornitore che vorrebbe acquistare il brand a prezzo di saldo, il concorrente che entra in gara per alzare o affossare il prezzo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: e in una cessione di marchio dentro una procedura concorsuale, anticipare significa portare a termine l’operazione invece di vederla revocata, contestata o svenduta.
[casi_crediti_ceduti]Questo articolo ribalta la prospettiva abituale. Non ti spiega solo che cosa devi fare tu, ma che cosa farà la controparte, perché le conviene farlo, dove la legge le impone un limite e quale contromossa puoi giocare. Ricostruiremo l’arsenale reale dei creditori nel concordato preventivo regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024), con i paletti fissati dalla Corte di Cassazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la cessione di un brand in concordato è un’operazione di crisi d’impresa nel senso più stretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una delle figure abilitate ad accompagnare le imprese nella composizione negoziata da cui spesso nasce il concordato; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si muovono i due creditori più pesanti di ogni concordato (banche ed Erario); ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire le eventuali contestazioni sull’omologa e sulla revoca fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva.
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Chi hai di fronte: i quattro creditori che si interessano al tuo marchio
Prima di analizzare le mosse, bisogna conoscere i giocatori. Nel concordato preventivo non c’è un solo creditore: c’è una platea con interessi diversi, a volte opposti tra loro. E ciascuno guarda al marchio con un occhio diverso.
La banca garantita. È il creditore più organizzato. Spesso ha finanziato l’impresa negli anni buoni e, quando i numeri hanno iniziato a peggiorare, ha chiesto garanzie aggiuntive: fideiussioni dei soci, ipoteche sugli immobili e — sempre più spesso — un pegno sul marchio registrato, trascritto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Dal suo punto di vista il marchio è una garanzia da escutere o da far valere in prelazione sul ricavato. La banca ragiona in termini di recupero atteso e di accantonamenti di bilancio: le conviene una cessione rapida e ben pagata, purché il prezzo venga destinato in via preferenziale a lei. Le conviene molto meno una cessione che finanzia la continuità aziendale a beneficio di tutti.
L’Erario e gli enti previdenziali. Agenzia delle Entrate e INPS sono creditori privilegiati e, nella stragrande maggioranza dei concordati, i titolari della fetta più grossa del passivo. Votano sulla proposta (eventualmente con transazione fiscale ex art. 88 CCII) e hanno un interesse molto concreto a che il marchio non esca dal patrimonio a un prezzo inferiore al suo valore. Sono anche i creditori che più frequentemente segnalano al commissario giudiziale gli atti che considerano anomali, perché dispongono di banche dati e di uffici dedicati al contenzioso concorsuale.
Il fornitore chirografario. È il creditore con il peso individuale minore, ma spesso il più numeroso. Tende a percepire il concordato come un’ingiustizia e reagisce in due modi: o si disinteressa (e non vota), o si aggrega ad altri per contare di più. Se è un operatore dello stesso settore, il marchio può interessargli direttamente: comprarlo a buon prezzo significherebbe trasformare una perdita in un’opportunità commerciale.
Il concorrente-offerente. Formalmente non è sempre un creditore, ma è un attore della partita. Quando il piano prevede la cessione del marchio sulla base di un’offerta già ricevuta, la legge impone di aprire la gara a chiunque voglia offrire di più. Il concorrente può entrare per comprare davvero, per alzare il prezzo al rivale, oppure — più sottilmente — per rallentare l’operazione.
Che cosa accomuna questi giocatori? Tutti ragionano in termini di convenienza comparata: quanto ottengo se il marchio viene ceduto come propone il debitore, rispetto a quanto otterrei nell’alternativa liquidatoria? È questa la chiave di lettura di tutto l’articolo. Un creditore razionale non contesta la cessione per principio: la contesta quando pensa di poter ottenere di più. Se gli dimostri, numeri alla mano, che la tua operazione è la migliore disponibile, la sua convenienza a fare opposizione si riduce drasticamente. Se invece lasci spazi di opacità — una stima debole, un acquirente “vicino” all’imprenditore, un passaggio non autorizzato — gli regali la leva per attaccare.
C’è poi un attore che non è tuo avversario, ma che i creditori cercheranno di usare come alleato: il commissario giudiziale. Vigila sulla gestione dell’impresa durante la procedura (art. 94, comma 1, CCII: il debitore conserva l’amministrazione dei beni, ma sotto la sua vigilanza), redige la relazione per i creditori, esprime pareri sulle autorizzazioni. Ogni creditore che vuole bloccare la cessione del marchio cercherà prima di tutto di convincere il commissario che qualcosa non va. La tua migliore difesa, quindi, comincia dalla trasparenza verso il commissario, non dal contenzioso.
Infine il quadro normativo, che è il campo da gioco su cui tutti si muovono. Il marchio, nel diritto italiano, è un bene liberamente trasferibile: dopo la riforma del 1992, l’art. 2573 c.c. e l’art. 23 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) consentono di cederlo anche separatamente dall’azienda, per tutti o per una parte dei prodotti, con un solo limite sostanziale: dalla cessione non deve derivare inganno per il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti. Dentro il concordato, però, questa libertà incontra le regole della procedura: autorizzazioni (artt. 46 e 94 CCII), pubblicità e competitività (artt. 91 e 94 CCII), trasparenza informativa verso i creditori (art. 106 CCII), controllo del tribunale in sede di omologa (artt. 48 e 112 CCII). Vediamo come i creditori sfruttano ciascuna di queste regole.
Prima mossa: la banca fa valere il pegno sul marchio
La mossa
La prima cosa che il creditore garantito farà, appena percepisce che l’impresa sta scivolando verso una procedura concorsuale, è mettere in sicurezza la propria garanzia. Se ha un pegno sul marchio, verificherà che sia regolarmente trascritto presso l’UIBM (la trascrizione degli atti costitutivi di diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale è prevista dal Codice della proprietà industriale ai fini dell’opponibilità ai terzi). Se non lo ha, tenterà di ottenerlo: chiederà al debitore di costituire una garanzia sul brand in cambio di una proroga, di un riscadenziamento, di una nuova linea di credito “ponte”. E se il debito è già scaduto e la banca ha un titolo esecutivo, potrà valutare il pignoramento del marchio, che il Codice della proprietà industriale consente con forme specifiche.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene. Una garanzia reale sul marchio trasforma un credito chirografario — destinato a una percentuale magari modesta — in un credito con prelazione sul ricavato della vendita. Nel concordato, i creditori privilegiati e pignoratizi devono essere soddisfatti integralmente sul valore del bene vincolato (salvo la possibilità di falcidia nei limiti del valore di realizzo attestato), e questo cambia radicalmente il recupero atteso.
Quando la banca preferisce non farla? Quando il marchio vale poco senza l’azienda che lo sostiene (un brand legato a un singolo stabilimento, a un territorio, a una persona), oppure quando ottenere il pegno a ridosso della crisi la esporrebbe al rischio di revocatoria. Una garanzia costituita per un debito preesistente, nell’anno anteriore alla domanda di accesso alla procedura, è infatti un atto che in una eventuale liquidazione giudiziale successiva il curatore può aggredire con l’azione revocatoria (art. 166 CCII). La banca lo sa, e pesa il rischio.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone paletti molto netti.
Il primo è temporale. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato, anche “con riserva”, i creditori per titolo o causa anteriore non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori, se non autorizzati dal tribunale (art. 46, comma 4, CCII). Un pegno sul marchio iscritto dopo quella data, senza autorizzazione, non vale contro la massa.
Il secondo riguarda le azioni esecutive. Con la richiesta e la concessione delle misure protettive (artt. 54 e 55 CCII), i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, marchio compreso. Un pignoramento del brand avviato a ridosso della domanda viene quindi congelato. Attenzione, però: il divieto non copre tutto. La Cassazione, con la sentenza n. 24609/2026, ha precisato (con riguardo al previgente art. 168 l.fall., di contenuto analogo) che il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce al creditore di proporre azioni di mero accertamento, come quella di risoluzione di un contratto. Tradotto: se il marchio è concesso in licenza a un terzo, o se il debitore lo usa in forza di un contratto con un creditore, quest’ultimo può ancora agire per far dichiarare risolto il rapporto.
Il terzo limite riguarda il valore. Il credito garantito da pegno sul marchio è privilegiato solo nei limiti del valore effettivo del marchio: per la parte eccedente, la banca è un chirografario come gli altri. E il valore lo stabilisce una stima, non l’affermazione della banca.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si articola in tre passaggi.
Primo: verifica la data e la regolarità della trascrizione del pegno all’UIBM, confrontandola con la data della domanda di accesso. Se la garanzia è stata costituita dopo, o se è stata costituita nell’anno precedente per un debito già scaduto, hai un argomento forte per sostenere che quel credito vada trattato come chirografario, e lo puoi rappresentare nel piano.
Secondo: chiedi subito le misure protettive, così da neutralizzare ogni tentativo di aggressione esecutiva sul marchio prima che tu abbia definito il percorso di cessione.
Terzo: commissiona una stima indipendente del marchio (metodo delle royalty, metodo reddituale, eventualmente confronto con transazioni comparabili) e usala per definire il perimetro del privilegio. Se il marchio vale, poniamo, 410.000 euro e il credito pignoratizio è di 680.000, il piano potrà trattare in prelazione solo i primi 410.000, salvo il trattamento migliore che la banca riesca a negoziare.
Le pronunce che ti proteggono
Sul piano dei principi, la giurisprudenza ha chiarito più volte che il divieto di azioni esecutive nel concordato ha una portata precisa e circoscritta. La già citata Cass. n. 24609/2026 fissa il confine tra azioni esecutive (bloccate) e azioni di accertamento (ammesse). La Cass. n. 34869/2024 ha affermato, in materia di contratto preliminare non trascritto, che questo è opponibile alla massa dei creditori di un concordato preventivo solo se ha data certa anteriore all’apertura della procedura: lo stesso criterio di anteriorità certa è quello che devi applicare a qualsiasi titolo che la banca invochi sul marchio. E la Cass. n. 23075/2026 ha ribadito che, una volta omologato il concordato, il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata e non può pretendere la somma che un giudizio ordinario abbia poi accertato come dovuta: un argomento che pesa nella trattativa con la banca, perché le ricorda che dopo l’omologa le sue pretese saranno cristallizzate.
Seconda mossa: il creditore denuncia la cessione come atto non autorizzato
La mossa
Se il debitore ha già venduto il marchio, o sta per farlo, il creditore ostile non attende l’omologa. Si rivolge al commissario giudiziale e al tribunale e segnala che l’operazione è stata compiuta senza la necessaria autorizzazione. Le basi normative sono due: l’art. 46 CCII, che dopo il deposito della domanda (anche con riserva) e fino al decreto di apertura subordina gli atti urgenti di straordinaria amministrazione all’autorizzazione del tribunale, a pena di inefficacia; e l’art. 94 CCII, che dopo l’apertura e fino all’omologazione richiede l’autorizzazione scritta del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La cessione di un marchio è per definizione un atto di straordinaria amministrazione: dismette un cespite, spesso il principale, e modifica la capacità dell’impresa di produrre reddito. Il creditore che riesce a dimostrare la mancanza di autorizzazione ottiene due risultati. Il primo è l’inefficacia dell’atto verso la massa: il marchio torna, in sostanza, a disposizione dei creditori. Il secondo, molto più pesante, è l’apertura del sub-procedimento previsto dall’art. 106 CCII, che sanziona gli atti non autorizzati e quelli diretti a frodare i creditori con la revoca del decreto di apertura del concordato e, se ne ricorrono i presupposti, con l’apertura della liquidazione giudiziale.
Dal suo punto di vista, conviene soprattutto quando il prezzo pagato è basso o l’acquirente è vicino all’imprenditore. Preferisce non farla quando l’acquirente ha pagato un prezzo congruo, il denaro è entrato nelle casse della procedura e l’alternativa liquidatoria renderebbe meno: in quel caso, far saltare la cessione significherebbe danneggiare se stesso.
I suoi limiti
Il creditore non può trasformare qualsiasi irregolarità formale in una condanna a morte del concordato. La Cassazione ha più volte affermato che il pagamento o l’atto non autorizzato non comporta automaticamente la revoca: occorre verificarne l’effettiva dannosità alla luce del miglior soddisfacimento dei creditori. Un atto che ha portato denaro fresco alla procedura a un prezzo congruo, pur compiuto senza autorizzazione, non è di per sé un atto di frode. Il creditore deve dimostrare che la condotta ha inciso, almeno potenzialmente, sulla consapevolezza dei creditori o sulle loro prospettive di soddisfacimento.
Inoltre il creditore non decide nulla: è il tribunale che, sentito il commissario, valuta. E la legge offre al debitore uno strumento per prevenire il problema: l’autorizzazione può essere chiesta prima, e in caso di urgenza il tribunale può autorizzare la cessione anche senza pubblicità e procedura competitiva, con successiva comunicazione ai creditori (art. 94, comma 6, CCII).
La tua contromossa
La contromossa chiave è banale da enunciare e difficile da praticare: non cedere mai il marchio, neppure in parte, dopo il deposito della domanda, senza un provvedimento autorizzativo. Non basta un accordo preliminare “condizionato”: l’art. 91, comma 2, CCII equipara al trasferimento immediato i contratti stipulati prima dell’apertura che abbiano comunque la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda o di specifici beni, assoggettandoli alla procedura delle offerte concorrenti.
Se la cessione è urgente — perché l’acquirente ha un’offerta a scadenza, perché il marchio rischia di perdere valore, perché c’è un’occasione commerciale irripetibile — presenta un’istanza motivata ex art. 94, comma 6, CCII, documentando l’urgenza e la congruità del prezzo con una perizia. La prassi dei tribunali mostra che questa strada funziona quando è ben costruita: il giudice delegato del Tribunale di Lucca, in una procedura del 2022 relativa a una società calzaturiera, ha autorizzato senza procedura competitiva la cessione di un’insegna pubblicitaria recante il segno distintivo dell’impresa, valorizzando il fatto che l’offerta superava di molto il prezzo di stima; nello stesso provvedimento ha invece negato l’autorizzazione per altri beni per i quali l’urgenza non era dimostrata. Il Tribunale di Roma, nel 2025, ha applicato lo stesso art. 94, commi 3 e 6, a una cessione di ramo d’azienda, inserendola comunque in un percorso di pubblicità per non chiudere la porta ad altre manifestazioni di interesse.
“La cessione del marchio in concordato non si improvvisa: va costruita come un dossier, con stima, istanza e trasparenza verso il commissario, prima ancora di firmare con l’acquirente” — è la linea con cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta questo tipo di operazioni.
Se invece la cessione è già avvenuta senza autorizzazione, la contromossa diventa difensiva: dimostrare l’assenza di danno (prezzo congruo, incasso effettivo, destinazione delle somme alla procedura) e la piena trasparenza dell’operazione nel piano e nelle relazioni.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio sulla necessaria dannosità dell’atto non autorizzato è consolidato nella giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 173 l.fall., trasfuso nell’art. 106 CCII. Sul versante opposto, devi sapere che la Cassazione è molto rigorosa quando l’atto non è soltanto irregolare, ma anche taciuto: lo vedremo nella mossa successiva.
Terza mossa: il creditore accusa il debitore di “frode informativa” sul marchio
La mossa
È la mossa più insidiosa, e la più frequente nei concordati in cui il marchio ha un valore significativo. Il creditore — spesso l’Erario, a volte una banca, a volte un gruppo di fornitori assistiti da un unico legale — sostiene che il debitore abbia rappresentato il marchio in modo inadeguato: lo ha svalutato nella situazione patrimoniale, ha taciuto un’offerta d’acquisto ricevuta, non ha dichiarato una licenza in corso a una società collegata, ha omesso di dire che il marchio era stato trasferito a un’altra società del gruppo qualche mese prima della domanda. Chiede quindi la revoca del decreto di apertura ex art. 106 CCII.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene, perché l’art. 106 CCII è uno strumento potentissimo. Non richiede di dimostrare un danno concreto e non dipende dal voto: se il commissario accerta atti di frode, il tribunale procede. E per il creditore che ritiene di poter recuperare di più in una liquidazione giudiziale — magari perché confida in azioni di responsabilità o revocatorie che il curatore potrebbe esercitare proprio sul trasferimento del marchio — la revoca del concordato è un risultato desiderabile.
Preferisce non farla quando teme che la liquidazione giudiziale distrugga il valore del brand (un marchio di moda, per esempio, perde valore di settimana in settimana se le collezioni non escono) o quando la sua posizione è comunque garantita.
I suoi limiti
Qui il creditore trova una giurisprudenza che, per certi versi, lo favorisce: è bene saperlo, perché è sul terreno della trasparenza che il debitore si gioca la partita.
La Cassazione ha costruito, a partire da una pronuncia del 2011 (Cass. 23 giugno 2011, n. 13818), una nozione di atto di frode incentrata sull’attitudine a ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento. Nessun intervento sul patrimonio è di per sé fraudolento: lo diventa quando il debitore lo occulta o lo rappresenta in modo da alterare la percezione dei creditori. Negli anni più recenti questo orientamento si è irrigidito. Le sentenze n. 22663/2021 e n. 12115/2022 hanno chiarito che bastano fatti con valenza anche solo potenzialmente decettiva, e che è sufficiente la consapevolezza della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione né di un pregiudizio concreto. La n. 34385/2024 ha ribadito che gli atti di frode possono consistere anche in fatti indicati, ma in modo inadeguato o incompleto alla luce delle verifiche del commissario. La n. 3225 del 5 febbraio 2024 ha esteso la nozione alla gestione del passivo. Con la n. 7878/2025 la Corte ha ammesso la revoca anche per la non congruità e l’incompletezza della relazione dell’attestatore, e con la n. 31958/2025 per l’incompletezza informativa del debitore e dell’attestatore riscontrata dal commissario.
Quali sono, allora, i limiti del creditore? Il creditore deve indicare un fatto concreto, accertato o accertabile dal commissario, idoneo a incidere sul consenso informato dei creditori: non bastano sospetti generici o una diversa opinione sul valore del marchio. Una mera divergenza di stima non è, di per sé, un atto di frode: diventa rilevante solo se il debitore ha nascosto elementi che avrebbero portato a una stima diversa (un’offerta ricevuta, un contratto di licenza redditizio, un dato di fatturato). E la valutazione va riferita alla domanda e agli atti allegati: il creditore non può pretendere che il debitore dichiari ciò che, al momento, non conosceva né poteva conoscere.
La tua contromossa
La contromossa chiave è la disclosure completa del marchio nel piano e nella relazione dell’attestatore. Concretamente, significa:
- indicare tutte le registrazioni (nazionali, UE, internazionali) con classi, scadenze e stato dei rinnovi;
- dichiarare ogni licenza in corso, con controparte, durata, royalty e clausole di recesso;
- dichiarare ogni trasferimento, licenza o garanzia sul marchio compiuto negli anni precedenti, in particolare verso parti correlate;
- dichiarare ogni manifestazione di interesse o offerta ricevuta, anche informale, con l’importo;
- allegare la perizia di stima con metodologia esplicita, così che il commissario e i creditori possano verificarla;
- spiegare perché si sceglie quella modalità di cessione (marchio da solo, con il ramo d’azienda, in continuità indiretta) e perché è la migliore per i creditori.
Se emerge un fatto dopo il deposito, comunicalo subito al commissario. La Cassazione ha detto che i ravvedimenti postumi non cancellano la frode già commessa al momento della domanda; ma un’informazione nuova, comunicata tempestivamente, non è un ravvedimento: è il normale adempimento dell’obbligo di trasparenza.
Le pronunce che ti proteggono
Paradossalmente, le stesse pronunce che armano il creditore ti indicano la strada. La Cass. n. 13818/2011 ricorda che nessun atto sul patrimonio è di per sé fraudolento: è l’occultamento a renderlo tale. Se tutto è dichiarato, il creditore deve spostare la sua contestazione sul piano della convenienza, dove — come vedremo — i suoi poteri sono molto più limitati.
Quarta mossa: il creditore (o un concorrente) entra in gara per il marchio
La mossa
Se il piano prevede la cessione del marchio sulla base di un’offerta irrevocabile già ricevuta, la legge impone al tribunale di renderla pubblica per acquisire offerte concorrenti (art. 91 CCII, che si applica all’azienda, ai rami d’azienda e anche a “specifici beni”: il marchio rientra pienamente in questa categoria). La prassi lo conferma: nel 2025, nell’ambito di un concordato pendente avanti al Tribunale di Milano, è stato pubblicato un invito a offrire ex art. 91 CCII avente ad oggetto beni materiali e immateriali, con cessione condizionata all’autorizzazione del tribunale.
È in questa finestra che entra in campo il creditore-concorrente. Può presentare un’offerta migliorativa e aggiudicarsi il marchio; può partecipare per spingere in alto il prezzo dell’offerente originario; può presentare offerte condizionate o non comparabili per complicare la gara; può contestare il bando.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la gara è un’occasione. Se è un operatore del settore, il marchio di un concorrente in crisi è un asset strategico: consolidare quote di mercato acquistando un brand riconosciuto costa molto meno che costruirne uno. Se è un creditore chirografario, alzare il prezzo significa alzare la propria percentuale di soddisfazione. Se ha interesse a che il concordato fallisca, una gara lunga e contestata può far perdere tempo prezioso.
Preferisce non partecipare quando il bando impone condizioni che non può o non vuole rispettare (versamento di una cauzione, assunzione di dipendenti, mantenimento della produzione in un certo luogo), o quando la stima di base è già allineata al valore di mercato e l’unico modo di vincere sarebbe strapagare.
I suoi limiti
Le offerte concorrenti devono essere comparabili e rispettare le condizioni fissate dal decreto che apre la procedura competitiva: il tribunale (o il giudice delegato) stabilisce modalità di presentazione, requisiti di partecipazione, forme di garanzia, aumento minimo del prezzo, data della gara. Un’offerta che non rispetta queste condizioni non è efficace, e la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che le offerte in queste procedure non possono essere sottoposte a condizioni non previste dalla legge. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno fissato, alla presenza degli offerenti; se ce ne sono più di una migliorativa, si procede alla gara.
Inoltre il concorrente non può contestare la vendita a piacimento dopo la sua conclusione. La Cassazione, con la sentenza 21 febbraio 2025, n. 4652, ha affermato che il trasferimento intervenuto tramite atto negoziale, autorizzato dopo che la procedura competitiva era andata deserta, ha natura di vendita esecutiva coattiva; e con la sentenza 24 febbraio 2025, n. 4754 ha esteso la stessa natura coattiva alla vendita disposta, in mancanza di altri partecipanti, a favore dell’offerente iniziale. Natura coattiva significa stabilità: regime delle vendite forzate, limitati spazi per contestazioni successive, tutela dell’affidamento dell’acquirente.
La tua contromossa
La contromossa chiave è arrivare alla gara con un’offerta “blindata” e un bando ben costruito. Questo significa:
- ottenere dall’acquirente originario un’offerta irrevocabile completa (prezzo, modalità di pagamento, cauzione, termini), priva di condizioni non ammesse;
- chiedere al tribunale di fissare, nel decreto di apertura della procedura competitiva, requisiti di partecipazione seri (cauzione, prova della capacità finanziaria) e un rilancio minimo che scoraggi le offerte di disturbo;
- valutare se proporre la cessione del marchio insieme al ramo d’azienda che lo alimenta, se questo massimizza il valore, oppure separatamente, se esistono acquirenti interessati al solo brand;
- negoziare con l’offerente originario, nei limiti consentiti, una tutela in caso di aggiudicazione ad altri (per esempio il rimborso delle spese sostenute per la due diligence), da sottoporre alla valutazione del tribunale.
E se la gara attira davvero un’offerta più alta? Non è una sconfitta: è un risultato per i creditori, e quindi per la tenuta del tuo concordato. L’art. 91 CCII prevede che, in caso di aggiudicazione a un offerente diverso, la proposta e il piano siano modificati in conformità all’esito della gara. Un prezzo più alto rafforza la convenienza della proposta e indebolisce ogni futura opposizione.
Le pronunce che ti proteggono
Le due pronunce gemelle del febbraio 2025 (Cass. n. 4652/2025 e n. 4754/2025) sono il presidio più importante per la stabilità della cessione del marchio: una volta che il trasferimento è avvenuto all’esito di un procedimento competitivo autorizzato, la vendita ha natura coattiva e gode della relativa stabilità. Sul fronte del merito, i provvedimenti dei Tribunali di Forlì (2023-2024), Torino (sentenza di omologa 16 giugno 2025) e Firenze (sentenza di omologa 9 giugno 2025) mostrano come la procedura delle offerte concorrenti sia ormai lo standard ordinario per la dismissione di asset in concordato, anche nei concordati in continuità indiretta.
Quinta mossa: i creditori presentano una proposta concorrente per prendersi il marchio
La mossa
Esiste una mossa più radicale della semplice offerta in gara: sostituire il piano del debitore con un piano diverso. L’art. 90 CCII consente ai creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, di presentare una proposta concorrente di concordato con il relativo piano. In una partita che ruota attorno al marchio, la proposta concorrente può prevedere, per esempio, che il brand venga trasferito a una società costituita dagli stessi creditori proponenti, o a un investitore da loro individuato, a condizioni diverse da quelle previste dal debitore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando ritiene che il debitore stia sottovalutando il marchio o stia orientando la cessione verso un acquirente gradito alla proprietà. Con la proposta concorrente il creditore smette di essere spettatore e diventa regista: è la sua proposta, se approvata, a determinare chi acquista il brand e a che prezzo. Per un fondo che ha acquistato crediti a sconto, o per un concorrente industriale che ha rilevato una posizione bancaria, la proposta concorrente può essere il modo più efficiente per arrivare al marchio.
Preferisce non farla quando i costi di predisposizione del piano (attestazione, consulenze, tempi) superano il beneficio atteso, o quando la soglia del 10% è difficile da raggiungere senza acquistare crediti.
I suoi limiti
La proposta concorrente è inammissibile se il professionista attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dei crediti chirografari (art. 90, comma 5, CCII; soglia che la legge riduce in determinati casi, legati al tempestivo ricorso agli strumenti di allerta e di composizione negoziata). Inoltre la proposta concorrente non può essere presentata dal debitore né da soggetti a lui collegati, e deve rispettare gli stessi requisiti di contenuto e di attestazione della proposta del debitore. I creditori proponenti votano, ma se sono in conflitto di interessi devono essere collocati in una classe separata.
La tua contromossa
La contromossa chiave è rendere la tua proposta “inattaccabile” sulla soglia del 30%, se i numeri lo consentono. Se il marchio, ceduto a un prezzo congruo, insieme alle altre risorse del piano permette di superare la soglia, l’attestatore lo dichiarerà e la proposta concorrente sarà inammissibile. Se i numeri non lo consentono, devi giocare sul piano della qualità: un’offerta d’acquisto del marchio già sottoposta a procedura competitiva, una stima robusta, la dimostrazione che la tua soluzione massimizza il valore. In questo caso è utile anche ricordare che il debitore, se l’acquirente individuato dai creditori offre di più, può a sua volta modificare la proposta fino a quindici giorni prima del voto.
C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: chi propone il concordato concorrente deve gestire anch’egli la cessione del marchio nel rispetto delle regole di competitività e trasparenza. Le stesse armi che il creditore usa contro di te (art. 91, art. 106) sono utilizzabili, a parti invertite, contro di lui.
Le pronunce che ti proteggono
Il controllo del tribunale sulla fattibilità vale per tutte le proposte, anche quelle concorrenti. La Cass. 30 luglio 2024, n. 21250 ha ribadito che il tribunale deve verificare sia la fattibilità giuridica sia quella economica, quest’ultima per escludere piani palesemente irrealizzabili: un criterio che si applica con identico rigore al piano dei creditori, se si fonda su una valorizzazione del marchio irrealistica o su un acquirente privo di garanzie.
Sesta mossa: il creditore vota contro e si oppone all’omologa contestando il prezzo del marchio
La mossa
È la mossa classica, quella su cui si concentra la maggior parte del contenzioso. Il creditore vota contro la proposta (art. 109 CCII) e, se il concordato è comunque approvato o se il debitore chiede l’omologa con ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), propone opposizione all’omologazione (art. 48 CCII). Il motivo tipico: il marchio è stato ceduto, o è destinato a esserlo, a un prezzo inferiore al suo valore, e quindi la proposta non è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’opposizione ha un doppio valore. Il primo è processuale: può portare al rigetto dell’omologa, alla liquidazione giudiziale e alla possibilità che il curatore aggredisca la cessione. Il secondo è negoziale: un’opposizione ben argomentata è una leva per ottenere un trattamento migliore in cambio della rinuncia. Molti creditori si oppongono per trattare, non per vincere.
Preferisce non opporsi quando non ha la legittimazione per contestare la convenienza (vedi sotto) o quando i costi di giustizia e i tempi superano il beneficio atteso.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo significativo, perché la legge e la giurisprudenza delimitano con precisione che cosa il creditore può contestare.
Non tutti i creditori possono contestare la convenienza. Nel concordato con classi, il creditore dissenziente può eccepire il difetto di convenienza solo nei limiti previsti dall’art. 112 CCII; in assenza di classi, la contestazione di convenienza richiede che a sollevarla siano creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. Il creditore che non ha espresso voto contrario nelle forme previste può opporsi come “qualunque interessato”, ma solo per far valere fatti impeditivi dell’omologa, non per discutere la convenienza.
L’opposizione non estende automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità economica: la Cassazione ha precisato che, quando il controllo si estende, riguarda la sola convenienza, da valutare confrontando il soddisfacimento offerto dal concordato con quello ottenibile nelle alternative concretamente praticabili. E nel concordato in continuità, se il creditore eccepisce la violazione delle regole di distribuzione del valore, il tribunale dispone la stima del complesso aziendale solo in presenza dei presupposti di legge.
La convenienza non si misura sul valore teorico del marchio, ma sul valore realizzabile nell’alternativa. Se in liquidazione giudiziale il brand verrebbe venduto da un curatore, senza continuità produttiva, magari mesi dopo, il suo valore di realizzo sarà quasi sempre inferiore a quello ottenibile oggi con una cessione competitiva in concordato.
La tua contromossa
La contromossa chiave è la “prova di convenienza” costruita in anticipo: una comparazione analitica tra il prezzo ottenuto per il marchio nella procedura competitiva e il valore di realizzo stimato in liquidazione giudiziale, con i costi della procedura liquidatoria, i tempi, il deprezzamento del brand per inattività. A questo va aggiunto l’esito della gara: se il marchio è stato offerto al mercato con la pubblicità dell’art. 91 CCII e nessuno ha offerto di più, il prezzo ottenuto è, per definizione, il miglior prezzo di mercato disponibile. È l’argomento più forte contro qualsiasi opposizione fondata sul “prezzo vile”.
Nel concordato in continuità indiretta (quello in cui l’azienda, e con essa il marchio, è trasferita a un terzo che prosegue l’attività), la giurisprudenza più recente chiede però un’attenzione specifica: la Cass. n. 22960/2026 ha affermato che il giudice deve verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore sia compatibile con la soluzione della crisi in concreto proposta. Tradotto: non puoi sottostimare il marchio nell’ipotesi liquidatoria solo per rendere più appetibile la continuità. La stima deve essere coerente in entrambi gli scenari.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce citate — Cass. n. 21250/2024 sul perimetro del controllo del tribunale, gli orientamenti sulla legittimazione a contestare la convenienza, Cass. n. 22960/2026 sulla coerenza delle stime nella continuità indiretta — delimitano il terreno su cui il creditore può muoversi. E se il conflitto arriva in Cassazione, è lì che la qualità della prova di convenienza costruita in primo grado fa la differenza: le valutazioni di merito del tribunale non si rimettono in discussione in sede di legittimità, se ben motivate. A conferma della severità sul versante dell’informazione, la Cassazione ha anche annullato, nel 2025, l’omologa di un concordato in continuità a causa di una relazione dell’attestatore incompleta proprio su un ricorso di un creditore: un motivo in più per curare l’attestazione sul marchio.
Settima mossa: dopo l’omologa, il creditore insegue il marchio (e l’acquirente)
La mossa
L’omologa non chiude necessariamente la partita. Il creditore insoddisfatto ha ancora due mosse a disposizione. La prima riguarda il debitore: se il piano non viene eseguito, può chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII) o, se il piano è oggettivamente inattuabile, l’apertura della liquidazione giudiziale. La seconda riguarda l’acquirente del marchio: il creditore tenta di farsi pagare da lui i debiti pregressi dell’impresa cedente, invocando l’art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l’acquirente di un’azienda commerciale risponde dei debiti anteriori che risultano dai libri contabili obbligatori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’acquirente del marchio è un debitore nuovo, solvibile, non protetto dalla falcidia concordataria. Se riesce a sostenere che con il marchio è stata trasferita un’azienda (o un ramo), e che i suoi crediti risultano dai libri contabili, può sperare di essere pagato per intero. Preferisce non farla quando la cessione è avvenuta chiaramente all’interno di un procedimento competitivo autorizzato, perché sa che la giurisprudenza è orientata a proteggere l’acquirente.
I suoi limiti
La Cassazione, con l’ordinanza 29 maggio 2024, n. 15029, ha confermato che il creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche prima della scadenza dei termini di esecuzione del concordato, ma solo quando il piano sia oggettivamente inattuabile. Non basta un ritardo: occorre l’impossibilità oggettiva di eseguire il piano.
Sul fronte dell’acquirente, la giurisprudenza è favorevole alla stabilità della cessione. La Cass. n. 16311/2023 ha riconosciuto l’effetto purgativo della cessione d’azienda in sede concorsuale, escludendo la responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. per i debiti aziendali pregressi; il principio è stato richiamato e confermato dalla Cass., sez. lav., 11 settembre 2025, n. 24998, in una controversia che coinvolgeva proprio una società in concordato preventivo, nella quale la Corte ha escluso la responsabilità del cessionario sia per l’esistenza di un patto che escludeva il subentro automatico nei rapporti, sia perché i debiti non risultavano dai libri contabili. Le già citate sentenze n. 4652/2025 e n. 4754/2025, qualificando come coattive le vendite in concordato all’esito della procedura competitiva, rafforzano ulteriormente la posizione dell’acquirente. E, sul piano dei debiti tributari, la responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 non si applica alle cessioni avvenute nell’ambito di una procedura concorsuale, salvo il caso della cessione in frode ai crediti tributari.
Infine, se il marchio è ceduto da solo, senza alcun complesso aziendale, l’art. 2560 c.c. non trova applicazione: la norma riguarda il trasferimento dell’azienda, non la vendita di un singolo bene.
La tua contromossa
Struttura la cessione in modo che l’acquirente sia protetto fin dall’inizio: procedura competitiva, autorizzazione del tribunale, contratto che individui con precisione i rapporti trasferiti e quelli esclusi, eventuale richiesta al tribunale di ordinare la cancellazione dei gravami (pegni, pignoramenti) trascritti sul marchio, trascrizione dell’atto di cessione all’UIBM e, se c’è un ramo d’azienda, iscrizione nel registro delle imprese. Un acquirente protetto è un acquirente che paga di più: la tutela dell’acquirente si traduce, in ultima analisi, in un prezzo migliore per i creditori. E nel piano, prevedi tempi di esecuzione realistici: è il modo migliore per togliere al creditore l’argomento dell'”oggettiva inattuabilità”.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 16311/2023 e Cass. n. 24998/2025 sull’effetto purgativo e sull’esclusione dell’art. 2560 c.c.; Cass. n. 4652/2025 e n. 4754/2025 sulla natura coattiva della vendita; Cass. n. 15029/2024 sui presupposti dell’iniziativa liquidatoria dopo l’omologa; Cass. n. 23641/2026, che nel concordato liquidatorio ricorda che con le risorse disponibili vanno pagate anche le spese di procedura e che si distribuisce solo ciò che residua: un dato da considerare quando si calcola quanto la cessione del marchio porterà effettivamente ai creditori.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come le regole si traducono in numeri e scelte.
Simulazione 1 — Il pegno tardivo. Ipotesi: S.r.l. del settore alimentare con un debito bancario di 683.400 €. Il 14 febbraio la banca ottiene un pegno sul marchio, trascritto all’UIBM il 22 febbraio, a garanzia di un fido già scaduto. Il 9 maggio la società deposita domanda di concordato con riserva e ottiene le misure protettive. Una perizia stima il marchio 418.700 €. Mossa del creditore: la banca chiede di essere trattata in prelazione per 418.700 € e annuncia l’escussione del pegno. Contromossa: le misure protettive bloccano l’escussione (artt. 54-55 CCII); il piano tratta la banca come chirografaria per l’intero, evidenziando che la garanzia è stata costituita nei tre mesi precedenti la domanda per un debito scaduto e sarebbe esposta a revocatoria in un’eventuale liquidazione giudiziale (art. 166 CCII). A questo punto, per la controparte, la convenienza cambia: insistere significa rischiare il 100% della prelazione in un giudizio; trattare significa ottenere, per esempio, un trattamento intermedio (una quota di prelazione negoziata) in cambio del voto favorevole. È qui che la banca, razionalmente, si siede al tavolo.
Simulazione 2 — La gara sul marchio. Ipotesi: S.p.A. della moda in concordato in continuità indiretta. Offerta irrevocabile di un terzo per il solo marchio: 1.270.000 €, con cauzione del 10%. Il tribunale dispone la pubblicità ex art. 91 CCII, fissa un rilancio minimo di 35.000 € e il termine per le offerte al 30° giorno. Mossa del creditore: un concorrente, titolare di crediti per 96.300 €, presenta un’offerta di 1.340.000 € condizionata all’esito di una due diligence sui contratti di licenza. Contromossa: il debitore eccepisce che l’offerta è condizionata in modo non previsto dal bando e quindi inefficace. Il giudice la esclude. Il concorrente presenta allora un’offerta incondizionata di 1.305.000 € (rilancio di 35.000 €); in gara, l’offerente originario rilancia a 1.375.000 € e si aggiudica il marchio. Risultato: 105.000 € in più per i creditori rispetto all’offerta iniziale, cessione stabile perché coattiva (Cass. n. 4754/2025), argomento di convenienza rafforzato contro ogni futura opposizione.
Simulazione 3 — L’offerta taciuta. Ipotesi: S.r.l. del settore arredamento. Sei mesi prima della domanda, l’amministratore riceve via e-mail un’offerta non vincolante di 540.000 € per il marchio da un gruppo estero, che non viene coltivata. Nella situazione patrimoniale il marchio è indicato a 190.000 €, valore di libro. Mossa del creditore: l’Agenzia delle Entrate, avuta notizia dell’offerta, la segnala al commissario e chiede la revoca ex art. 106 CCII per occultamento di attivo. Contromossa (possibile solo se giocata in anticipo): se l’offerta fosse stata dichiarata nel piano, con una perizia che ne spiegasse il mancato seguito (per esempio, condizioni sull’esclusiva territoriale che avrebbero distrutto il valore del ramo produttivo), l’informazione sarebbe stata completa e il creditore avrebbe dovuto spostarsi sul terreno della convenienza. Taciuta, l’offerta diventa un fatto con valenza potenzialmente decettiva, e la giurisprudenza (Cass. n. 34385/2024, n. 12115/2022) rende la revoca un esito concreto. La simulazione dimostra che, sul marchio, la partita della trasparenza si vince o si perde il giorno del deposito della domanda.
Quando all’avversario conviene trattare
Leggere la convenienza della controparte significa anche capire quando è disponibile a un accordo. Nella cessione di un marchio in concordato ci sono almeno quattro momenti in cui i creditori sono più inclini a trattare.
Subito dopo la concessione delle misure protettive. La banca garantita vede bloccata l’escussione del pegno e deve scegliere: contrastare il concordato in un contenzioso lungo e incerto, oppure negoziare un trattamento in prelazione (anche parziale) sul ricavato della cessione. In questa fase, una proposta che le riconosce una quota certa del prezzo del marchio, pagata a breve, è spesso più attraente della prospettiva teorica di un recupero integrale fra anni.
Dopo la stima indipendente del marchio. Quando il valore del brand è stato fissato da un perito con metodo trasparente, il creditore perde l’argomento del “valore nascosto”. Se la stima è inferiore alla sua pretesa, la sua alternativa (opporsi) diventa costosa e rischiosa; se è superiore alle sue attese, ha interesse a sostenere la cessione per incassare. In entrambi i casi la stima sposta il terreno dalla contrapposizione alla trattativa.
All’esito della gara competitiva. Se il marchio è stato offerto al mercato e il prezzo è stato fissato dalla competizione, le contestazioni sul prezzo perdono gran parte della loro forza. È il momento in cui l’Erario può valutare con favore la transazione fiscale (art. 88 CCII), perché il trattamento proposto si fonda su un incasso certo, e in cui i chirografari più agguerriti tendono ad abbandonare le opposizioni di principio.
In prossimità del voto, quando i numeri sono chiari. Il creditore che sa di non poter raggiungere la soglia per contestare la convenienza, o che vede la proposta superare la soglia del 30% che rende inammissibili le proposte concorrenti, ha un interesse razionale a negoziare piccoli miglioramenti (tempi di pagamento, modalità di riparto) piuttosto che a votare contro.
La lettura strategica è questa: i creditori trattano quando la loro alternativa migliore peggiora. Ogni passaggio che rende la tua cessione del marchio più trasparente, più competitiva e più stabile riduce il valore delle loro alternative, e quindi aumenta la loro disponibilità a chiudere un accordo. Non serve “convincere” il creditore con argomenti morali: serve cambiare la sua matrice di convenienza.
C’è infine un fattore che lavora contro tutti, debitore e creditori insieme: il tempo. Un marchio non è un immobile che conserva il proprio valore mentre la procedura fa il suo corso. Se le collezioni non escono, se i prodotti spariscono dagli scaffali, se i distributori cambiano fornitore, il brand perde notorietà e quindi prezzo; e se resta inutilizzato troppo a lungo, la legge sui marchi prevede perfino la decadenza per non uso (art. 24 del Codice della proprietà industriale, dopo cinque anni di mancata utilizzazione effettiva). Ricordare ai creditori, con dati concreti di fatturato e di presenza sul mercato, quanto valore il marchio perde per ogni mese di stallo è uno degli argomenti più efficaci per spingerli a un accordo rapido anziché a un’opposizione dilatoria.
Un’avvertenza importante: anche gli accordi con singoli creditori devono rispettare le regole della procedura. Pagamenti o trattamenti di favore non previsti dal piano e non autorizzati rientrano tra gli atti che l’art. 106 CCII sanziona. Ogni accordo va quindi tradotto nella proposta (classi, trattamenti differenziati motivati) o sottoposto all’autorizzazione del giudice.
La partita in tabella
La tabella riassume le sette mosse dei creditori analizzate, il vincolo che le limita, la contromossa del debitore e la finestra temporale utile per giocarla.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Pegno o pignoramento sul marchio | Divieto di nuove prelazioni dopo la domanda senza autorizzazione (art. 46 CCII); misure protettive (artt. 54-55 CCII); privilegio nei limiti del valore | Verifica date di trascrizione UIBM, richiesta misure protettive, stima indipendente | Dal deposito della domanda con riserva |
| Denuncia di cessione non autorizzata | Necessità di dimostrare la dannosità dell’atto; valutazione del tribunale sentito il commissario | Istanza preventiva ex artt. 46 o 94 CCII; in urgenza, art. 94 c. 6 | Prima di firmare qualsiasi accordo di cessione |
| Accusa di frode informativa | Fatto concreto, accertato dal commissario, idoneo a incidere sul consenso informato | Disclosure completa del marchio (registrazioni, licenze, offerte, trasferimenti) | Al deposito di piano e proposta |
| Offerta concorrente in gara | Rispetto del decreto ex art. 91 CCII; offerte comparabili, non condizionate | Offerta originaria “blindata”, bando con requisiti seri e rilancio minimo | Dall’offerta irrevocabile fino alla gara |
| Proposta concorrente dei creditori | Soglia del 10% dei crediti; inammissibilità se la proposta del debitore assicura almeno il 30% ai chirografari (salvo riduzioni di legge) | Attestazione della soglia; miglioramento della proposta fino a 15 giorni prima del voto | Fino al termine per le proposte concorrenti |
| Voto contrario e opposizione all’omologa | Legittimazione a contestare la convenienza solo nei casi di legge; confronto con le alternative concrete | Prova di convenienza costruita sull’esito della gara e sul valore di realizzo in liquidazione | Dalla relazione del commissario all’udienza di omologa |
| Azione dopo l’omologa (debitore o acquirente) | Liquidazione solo per piano oggettivamente inattuabile; effetto purgativo della cessione concorsuale | Tempi di esecuzione realistici; contratto di cessione che delimita i rapporti trasferiti | Dall’omologa all’esecuzione |
Le domande di chi è sotto attacco
Posso vendere il marchio prima di depositare la domanda di concordato, per “metterlo al sicuro”? No, se lo scopo è sottrarlo ai creditori: è la condotta che espone di più. Un trasferimento a ridosso della crisi, specie verso parti correlate, potrà essere aggredito con l’azione revocatoria in un’eventuale liquidazione giudiziale e, se non dichiarato, configurare un atto di frode rilevante ai sensi dell’art. 106 CCII. Una vendita a terzi, a prezzo congruo, documentata, è invece legittima, ma va comunque esposta nel piano.
La banca può pignorarmi il marchio mentre sono in concordato? No, se hai chiesto e ottenuto le misure protettive. Dal momento della pubblicazione della domanda con richiesta di misure protettive i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Restano possibili le azioni di accertamento, per esempio di risoluzione di un contratto.
Devo per forza fare una gara se ho già un acquirente per il marchio? Sì, di regola. Se il piano comprende un’offerta irrevocabile per il marchio, il tribunale dispone la pubblicità per acquisire offerte concorrenti (art. 91 CCII). Solo in casi di urgenza documentata il tribunale può autorizzare la cessione senza pubblicità e procedura competitiva (art. 94, comma 6, CCII).
Chi compra il marchio rischia di dover pagare i miei debiti? In linea di principio no, se la cessione avviene nella procedura con le regole previste. La giurisprudenza riconosce l’effetto purgativo delle cessioni concorsuali e, se il marchio è venduto da solo senza un complesso aziendale, l’art. 2560 c.c. non è nemmeno applicabile. Sul piano fiscale, la responsabilità solidale del cessionario non opera per le cessioni nell’ambito di procedure concorsuali, salvo la frode.
Posso continuare a usare il marchio dopo averlo venduto? Solo se l’acquirente ti concede una licenza, e questo va dichiarato nel piano. Una cessione con licenza di ritorno (cosiddetto sale and license back) può avere senso nei concordati in continuità diretta, ma è un’operazione da costruire con estrema trasparenza, perché i creditori la leggeranno come un possibile modo di trasferire valore all’esterno.
Un creditore che ha votato a favore può poi contestare la cessione? Non sulla convenienza. Può segnalare fatti nuovi rilevanti (per esempio atti di frode scoperti successivamente), ma la contestazione della convenienza è riservata ai creditori dissenzienti nei limiti di legge.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati in base alla mossa del creditore che ciascuno limita, orienta o sanziona. I principi sono riformulati in sintesi.
Paletti sulle azioni contro il patrimonio (pegno, pignoramento, contratti)
- Cass. n. 24609/2026 — Il divieto di azioni esecutive e cautelari nel concordato non impedisce al creditore le azioni di mero accertamento, come la risoluzione di un contratto. Rilevanza: delimita lo scudo delle misure protettive; occorre presidiare le licenze e i contratti che riguardano il marchio.
- Cass. n. 34869/2024 — Il preliminare non trascritto è opponibile alla massa dei creditori del concordato solo se ha data certa anteriore all’apertura della procedura. Rilevanza: criterio di anteriorità certa applicabile a ogni titolo che un creditore invochi sul marchio.
- Cass. n. 23075/2026 — Dopo l’omologa il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata, anche se un giudizio ordinario accerta un credito maggiore. Rilevanza: argomento negoziale nei confronti dei creditori che puntano sul contenzioso parallelo.
Paletti sulla denuncia di frode e di atti non autorizzati
- Cass. 23 giugno 2011, n. 13818 — Nessun intervento sul patrimonio è di per sé atto di frode: lo diventa quando è occultato o rappresentato in modo da alterare la percezione dei creditori. Rilevanza: la cessione del marchio dichiarata non è frode; quella taciuta può esserlo.
- Cass. n. 22663/2021 — Ai fini della revoca rileva la consapevolezza del debitore di aver omesso circostanze essenziali, accertabile anche per presunzioni, valutando globalmente la sua condotta al momento della domanda. Rilevanza: l’omissione sul marchio è valutata nell’insieme del comportamento del debitore.
- Cass. n. 12115/2022 — I fatti taciuti o esposti in modo inadeguato, se potenzialmente decettivi, giustificano la revoca senza bisogno di provare un pregiudizio concreto o una preordinazione dolosa. Rilevanza: la soglia per la revoca è bassa, la disclosure va curata al massimo.
- Cass. 5 febbraio 2024, n. 3225 — La nozione di atto di frode si estende alla gestione del passivo, con condotte che alterano la parità di trattamento. Rilevanza: accordi riservati con singoli creditori legati al marchio sono a rischio.
- Cass. n. 34385/2024 — Gli atti di frode comprendono anche fatti indicati, ma in modo inadeguato o incompleto alla luce delle verifiche del commissario. Rilevanza: non basta menzionare il marchio, bisogna descriverlo compiutamente.
- Cass. n. 7878/2025 — La non congruità e l’incompletezza della relazione dell’attestatore possono condurre alla revoca dell’ammissione. Rilevanza: la stima del marchio e la sua attestazione devono essere solide.
- Cass. n. 31958/2025 — La revoca è legittima per l’incompletezza informativa offerta ai creditori da debitore e attestatore, riscontrata dal commissario. Rilevanza: conferma dell’orientamento rigoroso sulla trasparenza.
Paletti sulla gara e sulla stabilità della cessione
- Cass. 21 febbraio 2025, n. 4652 — Ha natura di vendita coattiva anche il trasferimento negoziale autorizzato dopo una procedura competitiva andata deserta. Rilevanza: la cessione del marchio all’esito della procedura è stabile.
- Cass. 24 febbraio 2025, n. 4754 — È coattiva anche la vendita disposta, in assenza di altri partecipanti, a favore dell’offerente iniziale. Rilevanza: l’offerente originario che resta solo in gara acquista con la stessa tutela.
Paletti su omologa e convenienza
- Cass. 30 luglio 2024, n. 21250 — Il tribunale verifica la fattibilità giuridica e, per escludere piani palesemente irrealizzabili, quella economica. Rilevanza: vale per la proposta del debitore e per quelle concorrenti fondate su valutazioni irrealistiche del marchio.
- Cass. n. 22960/2026 — Nel concordato in continuità indiretta il giudice verifica la compatibilità del valore di liquidazione indicato dal debitore con la soluzione della crisi proposta. Rilevanza: la stima del marchio deve essere coerente nello scenario di continuità e in quello liquidatorio.
Paletti sulle azioni dopo l’omologa e verso l’acquirente
- Cass. 29 maggio 2024, n. 15029 — Il creditore può chiedere la procedura liquidatoria anche prima della scadenza del piano omologato, ma solo se questo è oggettivamente inattuabile. Rilevanza: tempi di esecuzione realistici tolgono argomenti al creditore.
- Cass. n. 16311/2023 — La cessione d’azienda in sede concorsuale produce effetto purgativo dei debiti pregressi; esclusa la responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. Rilevanza: tutela dell’acquirente del marchio e del ramo collegato.
- Cass., sez. lav., 11 settembre 2025, n. 24998 — In un caso relativo a società in concordato preventivo, esclusa la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi in presenza di patto di esclusione e di debiti non risultanti dai libri contabili. Rilevanza: conferma la stabilità della cessione strutturata correttamente.
- Cass. n. 23641/2026 — Nel concordato liquidatorio le risorse disponibili coprono anche le spese di procedura e si distribuisce solo il residuo. Rilevanza: il prezzo del marchio va letto al netto dei costi della procedura nel calcolo della convenienza.
Provvedimenti di merito utili alla prassi
- Trib. Lucca, G.D., istanza n. 14 ex art. 94 CCII (proc. n. 25-2/2022) — Autorizzata senza gara, per urgenza, la cessione di un’insegna con il segno distintivo dell’impresa, perché l’offerta superava di molto la stima; negata per altri beni.
- Trib. Roma, sez. XIV, R.P.U. 536-3/2025 — Applicazione dell’art. 94, commi 3 e 6, CCII alla cessione di un ramo d’azienda, con pubblicità per raccogliere ulteriori manifestazioni di interesse.
- Trib. Torino, sentenza 16 giugno 2025 e Trib. Firenze, sentenza 9 giugno 2025 — Omologhe di concordati in cui le dismissioni sono avvenute tramite procedure competitive ex art. 91 CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita accanto a te
La cessione di un brand in concordato è una partita in cui ogni mossa del debitore è osservata, misurata e potenzialmente contestata. Il nostro approccio è anticipare la controparte: leggere le mosse già fatte dai creditori, intercettare i loro punti di forza prima che li usino, presidiare le scadenze che la procedura impone, aprire il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta.
Ecco che cosa facciamo concretamente:
- Analizziamo la posizione del marchio: verifichiamo registrazioni, classi, scadenze, rinnovi, licenze in corso, pegni e trascrizioni presso l’UIBM, e ricostruiamo ogni atto compiuto sul brand negli anni precedenti la domanda.
- Verifichiamo le garanzie dei creditori sul marchio: confrontiamo le date di costituzione e trascrizione dei pegni con quella della domanda di accesso, individuando le garanzie inefficaci o esposte a revocatoria.
- Coordiniamo la stima del marchio con professionisti dello staff, perché la valutazione regga al vaglio del commissario, dell’attestatore e dei creditori in entrambi gli scenari (continuità e liquidazione).
- Redigiamo le istanze di autorizzazione ex artt. 46 e 94 CCII, incluse quelle urgenti ex art. 94, comma 6, documentando congruità del prezzo e funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.
- Costruiamo l’offerta irrevocabile e proponiamo i contenuti del bando per la procedura competitiva ex art. 91 CCII: requisiti di partecipazione, cauzioni, rilanci minimi, comparabilità delle offerte.
- Curiamo la disclosure del marchio nel piano e nella proposta, per sottrarre ai creditori l’argomento della frode informativa ex art. 106 CCII.
- Prepariamo la prova di convenienza da opporre ai creditori dissenzienti, confrontando l’esito della gara con il valore di realizzo in liquidazione giudiziale.
- Gestiamo la trattativa con banche ed Erario, compresa l’impostazione della transazione fiscale ex art. 88 CCII, nei momenti in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo.
- Strutturiamo il contratto di cessione per proteggere l’acquirente (rapporti trasferiti ed esclusi, cancellazione dei gravami, trascrizioni), così da ottenere un prezzo migliore per i creditori.
- Difendiamo la cessione in ogni sede: sub-procedimento di revoca, opposizione all’omologa, reclamo, ricorso per Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza di chi conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, la logica delle trattative con banche e creditori istituzionali e il passaggio dal tavolo negoziale al concordato. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, dalla redazione del piano alla difesa dell’omologa in ultimo grado, senza dover ricostruire la causa a ogni passaggio.
Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che segue lo stesso caso insieme: la convenienza del creditore è una questione economica quanto giuridica, e la stima di un marchio, la lettura di un piano di riparto o la valutazione di una transazione fiscale richiedono entrambe le competenze attorno allo stesso tavolo.
In chiusura: il marchio si cede bene solo se si gioca d’anticipo
Cedere un brand durante un concordato preventivo è possibile e spesso è la scelta più efficace per salvare valore. Ma è un’operazione in cui la controparte è attiva, informata e razionale: la banca difende la sua garanzia, l’Erario vigila sulla congruità, i concorrenti entrano in gara, i dissenzienti cercano la leva per trattare o per far saltare il piano. Nella procedura concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: autorizzazione prima della firma, stima prima della trattativa, trasparenza prima del deposito, gara prima dell’omologa.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché è esattamente il punto di incontro delle competenze dell’Avvocato: la crisi d’impresa, presidiata come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; i rapporti con banche ed Erario, gestiti con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; il contenzioso su revoca e omologa, seguito come cassazionista fino all’ultimo grado.
📩 Il tempo, nel concordato, gioca sempre a favore di chi si muove per primo: scrivici oggi stesso per impostare la cessione del tuo marchio — tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
