Una piccola o media impresa manifatturiera entra in crisi quasi sempre per accumulo: un cliente importante che paga in ritardo, il costo dell’energia che erode i margini, un finanziamento a breve usato per coprire un investimento a lungo termine, una rata INPS saltata e poi un’altra. Per mesi la produzione continua, i reparti lavorano, gli stipendi vengono pagati. Poi, in poche settimane, la banca riduce gli affidamenti, un fornitore deposita un decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso. A quel punto la domanda non è più “come andiamo avanti”, ma “abbiamo ancora il tempo di scegliere”.
Il rischio principale è proprio questo: arrivare all’insolvenza conclamata quando gli strumenti di salvataggio della continuità, quelli che proteggono macchinari, commesse e posti di lavoro, non sono più accessibili o non sono più credibili davanti al tribunale. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) premia chi si muove presto e penalizza chi attende.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno la composizione negoziata, lo strumento pensato proprio per risanare l’impresa senza fermarla. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè i due fronti (banche ed Erario) su cui si decide la sopravvivenza di quasi ogni PMI manifatturiera in difficoltà.
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1. Cosa dice la legge: crisi, insolvenza e continuità aziendale
Le definizioni di partenza
Sul piano normativo, il Codice della crisi distingue con nettezza due condizioni.
La crisi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza. Si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. È quindi una nozione proiettata in avanti: l’impresa può ancora pagare oggi, ma i numeri dicono che non riuscirà a farlo domani.
L’insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, CCII) è invece lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Questa distinzione non è teorica: dalla collocazione dell’impresa in una delle due condizioni dipende quali strumenti sono ancora disponibili e con quante probabilità di successo.
Esiste poi una terza condizione, anteriore alla crisi: lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende soltanto probabile la crisi o l’insolvenza. È il presupposto della composizione negoziata (art. 12 CCII). Va precisato che la composizione negoziata è accessibile anche in stato di insolvenza, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile.
La continuità aziendale come bene protetto
La disciplina prevede espressamente che la continuità aziendale tuteli l’interesse dei creditori e preservi, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 84, comma 2, CCII). Il legislatore ha cioè collocato l’occupazione dentro la finalità stessa del concordato in continuità, non come effetto collaterale.
La continuità può essere:
- diretta, quando l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore che ha presentato la domanda;
- indiretta, quando l’azienda in esercizio viene ceduta, affittata o conferita a un terzo che prosegue l’attività. In questo caso il piano deve farsi carico della prosecuzione effettiva dell’attività e dei rapporti di lavoro.
Il dovere di accorgersene in tempo
L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio. L’art. 3 CCII declina questo dovere in segnali d’allarme concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori ai debiti non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre sessanta giorni, superamento delle soglie dei debiti verso i creditori pubblici qualificati.
Gli artt. 2380-bis e 2475 c.c. attribuiscono la competenza sull’istituzione degli assetti esclusivamente agli amministratori. In termini operativi, chi amministra una PMI manifatturiera e ignora i segnali d’allarme non sta solo mettendo a rischio l’azienda: sta esponendo sé stesso a responsabilità personale.
Strumenti affini, ma diversi
Va precisato che “salvare l’impresa” e “salvare l’azienda” non coincidono. Un esempio concreto: una società che produce componenti in alluminio, con 42 dipendenti, può essere ristrutturata restando in capo agli stessi soci (continuità diretta tramite accordo di ristrutturazione o concordato), oppure può cedere lo stabilimento e il ramo produttivo a un acquirente industriale che riassorbe i lavoratori (continuità indiretta), mentre la società cedente regola i debiti residui. Nel primo caso si salva l’impresa; nel secondo si salva l’azienda e, con essa, l’occupazione. Entrambe sono soluzioni di continuità, ma con effetti molto diversi per i soci, per i creditori e per i lavoratori.
2. Requisiti e termini: le scadenze che decidono l’esito
Le condizioni di accesso, strumento per strumento
Composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII). Requisiti: impresa commerciale o agricola iscritta al registro delle imprese; squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza; ragionevole perseguibilità del risanamento. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, con la documentazione indicata dall’art. 17 (bilanci, situazione contabile aggiornata, piano finanziario per i sei mesi successivi, elenco creditori, certificati dei debiti fiscali e previdenziali, dichiarazione sulla pendenza di procedure). Va precisato che l’istanza non è ammissibile se è già pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII). Requisiti: stato di crisi o di insolvenza; adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati, art. 60); pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge; attestazione di un professionista indipendente.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore anche in deroga all’ordine delle cause di prelazione, ma richiede l’approvazione unanime di tutte le classi. I crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. devono essere pagati in denaro, integralmente, entro trenta giorni dall’omologazione.
Concordato preventivo in continuità (artt. 84-120 CCII). Requisiti: stato di crisi o di insolvenza; piano che preveda la prosecuzione diretta o indiretta dell’attività; suddivisione dei creditori in classi; relazione di un professionista indipendente che attesti veridicità dei dati e fattibilità del piano. Il valore di liquidazione va distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione; l’eccedenza generata dalla continuità può essere distribuita secondo la regola della priorità relativa.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Accessibile solo all’esito di una composizione negoziata non riuscita, quando l’esperto ha attestato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. È spesso il veicolo per cedere l’azienda in esercizio a un acquirente che la prosegue.
Gli obblighi verso i lavoratori
L’art. 4, comma 3, CCII prevede che il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti informi per iscritto le rappresentanze sindacali quando, nel corso della composizione negoziata o nella predisposizione del piano di uno strumento di regolazione, assume rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo sull’organizzazione del lavoro. Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro entro tre giorni; la consultazione deve iniziare entro cinque giorni dalla richiesta e si considera esaurita, salvo diverso accordo, dopo dieci giorni dal suo avvio.
In caso di trasferimento d’azienda con più di quindici dipendenti si applica inoltre la procedura dell’art. 47 L. 428/1990: comunicazione alle rappresentanze sindacali almeno venticinque giorni prima del perfezionamento dell’atto.
La sospensione feriale
Sul piano normativo, l’art. 9 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (che ordinariamente opera dal 1° al 31 agosto) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. In pratica, una PMI che deposita l’istanza o riceve un ricorso per liquidazione giudiziale a luglio non può contare sulla pausa estiva: i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive (art. 19, c. 1, CCII) | Stesso giorno della pubblicazione dell’istanza di misure nel registro delle imprese | Perentorio | Le misure perdono efficacia; il tribunale lo dichiara senza fissare udienza |
| Fissazione dell’udienza di conferma | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso | Ordinatorio per il giudice | Incertezza sulla tenuta delle misure (questione dibattuta) |
| Durata delle misure protettive nella composizione negoziata | Dall’ordinanza di conferma | Da 30 a 120 giorni, prorogabili | Tetto complessivo di 240 giorni, non superabile |
| Durata dell’incarico dell’esperto | Dall’accettazione | 180 giorni, prorogabile a condizioni di legge | Archiviazione dell’istanza se non emerge una soluzione |
| Reclamo contro l’ordinanza sulle misure (art. 669-terdecies c.p.c.) | Dalla comunicazione o notificazione | Perentorio, 15 giorni | Ordinanza non più contestabile |
| Domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies) | Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio, 60 giorni | Perdita dell’accesso allo strumento |
| Termine per il deposito di piano e proposta nel concordato con riserva (art. 44 CCII) | Dal decreto del tribunale | Da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 | Inammissibilità ed eventuale apertura della liquidazione giudiziale |
| Durata massima delle misure protettive negli strumenti di regolazione (art. 8 CCII) | Dalla prima concessione | 12 mesi complessivi, comprese proroghe | Cessazione degli effetti protettivi |
| Consultazione sindacale (art. 4, c. 3, CCII) | Dalla richiesta sindacale di incontro | Inizio entro 5 giorni, esaurimento dopo 10 | Rischio di condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. |
| Comunicazione sindacale per trasferimento d’azienda (art. 47 L. 428/1990) | Prima del perfezionamento della cessione | Almeno 25 giorni prima | Condotta antisindacale; contestazione dell’operazione |
Il termine più critico è il primo: il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza. Un giorno di ritardo vanifica lo scudo contro le azioni esecutive.
3. La procedura passo-passo per una PMI manifatturiera
La sequenza che segue descrive il percorso tipico quando l’impresa è ancora operativa, ha commesse in portafoglio e un margine industriale positivo, ma una struttura del debito insostenibile.
Passo 1 – La diagnosi (interna, prima di ogni atto)
Chi: organo amministrativo, con il supporto dei consulenti e dell’organo di controllo, se esistente. Cosa: si redige una situazione patrimoniale aggiornata, un piano di tesoreria a dodici mesi e il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dalla piattaforma ministeriale. Il test confronta il debito da ristrutturare con i flussi annui liberi al servizio del debito. Entro quando: subito, al primo segnale d’allarme dell’art. 3 CCII.
In termini operativi, in questa fase si separa il problema industriale da quello finanziario. Se il conto economico, depurato dagli oneri straordinari, produce margine, l’impresa è risanabile. Se il margine è negativo anche a regime, occorre prima ripensare il modello produttivo (riduzione di linee, esternalizzazione, accorpamento di reparti), e solo dopo il debito.
Passo 2 – La scelta dello strumento
Chi: organo amministrativo; per le società di capitali la decisione sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII). Criterio: se l’impresa è in pre-crisi o in crisi iniziale e ha bisogno di tempo protetto per negoziare, si sceglie la composizione negoziata; se il quadro è già di insolvenza e serve un effetto vincolante sui dissenzienti, si valuta il concordato in continuità o, con un’adesione ampia del ceto bancario, l’accordo di ristrutturazione.
Avvertenza decisiva: la composizione negoziata non è ammissibile se pende già una domanda di concordato, anche “in bianco”. Chi deposita prima il concordato con riserva e poi tenta la composizione negoziata si preclude lo strumento più flessibile.
Passo 3 – Il deposito dell’istanza di composizione negoziata
Davanti a quale organo: la piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio; la nomina dell’esperto spetta alla commissione regionale istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione. Con quale atto: istanza con la documentazione dell’art. 17 CCII e, se necessario, richiesta di misure protettive (art. 18), da pubblicare nel registro delle imprese. Effetti: dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Sono esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori.
Passo 4 – Il ricorso al tribunale per la conferma delle misure
Giudice competente: il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII); per le imprese di maggiori dimensioni la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa. Il procedimento è cautelare, a forma camerale, e il tribunale decide in composizione monocratica (art. 19 CCII). Contenuto necessario del ricorso: bilanci, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori principali, piano finanziario a sei mesi, descrizione delle iniziative industriali, dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di accesso, accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC. Entro quando: lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza.
All’udienza l’esperto esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative. Il tribunale, sentite le parti, conferma, modifica o revoca le misure e ne stabilisce la durata.
Passo 5 – Le trattative e la gestione dell’impresa
Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII). Deve però informare per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori o le trattative, lo segnala e, in caso di insistenza, può darne notizia nel registro delle imprese.
In questa fase si attivano due canali paralleli:
- il tavolo con le banche e i creditori finanziari: rimodulazione delle linee, moratorie, consolidamento a medio termine, eventuale nuova finanza autorizzata dal tribunale con prededuzione (art. 22 CCII);
- il tavolo con le rappresentanze sindacali: informativa e consultazione ex art. 4, comma 3, CCII, ricorso agli ammortizzatori sociali (ad esempio la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, art. 21 D.Lgs. 148/2015), eventuale riorganizzazione dei turni.
Avvertenza decisiva: la consultazione sindacale va avviata prima di adottare le determinazioni che incidono su una pluralità di lavoratori, non dopo. Un accordo raggiunto con le rappresentanze è spesso l’elemento che rende credibile il piano agli occhi dei creditori e del tribunale.
Passo 6 – Gli esiti possibili
L’art. 23 CCII elenca le uscite dalla composizione negoziata:
- contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto (con i benefici dell’art. 25-bis, tra cui la riduzione degli interessi sui debiti tributari);
- convenzione di moratoria (art. 62 CCII);
- accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, con gli effetti di esenzione dalla revocatoria;
- accordo di ristrutturazione, anche con percentuale di adesione ridotta;
- piano di risanamento attestato (art. 56 CCII);
- domanda di concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies), anche con cessione dell’azienda;
- accesso a uno degli strumenti di regolazione del Codice (concordato preventivo, PRO, liquidazione giudiziale).
Passo 7 – Se si passa al concordato in continuità
Il percorso prosegue davanti al tribunale con domanda (anche con riserva, art. 44), classi di creditori, relazione attestativa, voto e omologazione. Il tribunale verifica, tra l’altro, che nessun creditore dissenziente riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale e, in caso di classi dissenzienti, che ricorrano i presupposti della ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII).
Dove più spesso si sbaglia
- si attende il primo pignoramento sul conto corrente prima di agire;
- si deposita il concordato in bianco “per prendere tempo”, precludendo la composizione negoziata;
- si dimentica il deposito contestuale del ricorso per la conferma delle misure;
- si confonde il tetto delle misure protettive (240 giorni nella composizione negoziata) con la durata dell’incarico dell’esperto;
- si avviano licenziamenti o cambi d’organizzazione senza la consultazione sindacale;
- si costruisce un piano di continuità indiretta su un’offerta d’acquisto generica, priva di vincoli sull’occupazione.
4. Esempi di calcolo e di applicazione
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici. Non descrivono casi reali.
Esempio 1 – Calendario delle misure protettive e della consultazione sindacale
Ipotesi. Società a responsabilità limitata che produce stampi per materie plastiche. Dipendenti: 37. Debito complessivo: 2.874.300 €, di cui 1.611.900 € verso banche, 643.250 € verso fornitori, 186.420 € verso INPS, 432.730 € verso l’Erario. Una banca ha comunicato la revoca dell’affidamento in conto anticipi; un fornitore di acciaio ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo da 74.680 €.
Sviluppo.
- 3 febbraio 2026: l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese. Lo stesso giorno è depositato il ricorso al tribunale ex art. 19 CCII. Da questo momento il fornitore non può avviare il pignoramento presso terzi.
- Entro il 13 febbraio 2026: udienza di conferma. Il tribunale, sentito l’esperto, conferma le misure per 110 giorni.
- 5 marzo 2026: l’impresa decide di accorpare due turni del reparto finitura, con effetti su 14 lavoratori. Invia l’informativa scritta alle rappresentanze sindacali.
- 7 marzo 2026: i sindacati chiedono l’incontro (entro il termine di tre giorni).
- Entro il 12 marzo 2026: inizio della consultazione.
- 22 marzo 2026: consultazione esaurita (dieci giorni dall’inizio, salvo diverso accordo).
- Prima della scadenza dei 110 giorni l’impresa chiede la proroga. Il tribunale può concederla solo entro il tetto complessivo di 240 giorni dalla prima conferma.
Esito. Se il ricorso fosse stato depositato il 4 febbraio, e non il 3, le misure avrebbero perso efficacia e il fornitore avrebbe potuto procedere al pignoramento del conto su cui transitano gli incassi dei clienti, con il rischio concreto di bloccare il pagamento degli stipendi di febbraio.
Esempio 2 – Il confronto tra continuità e liquidazione
Ipotesi. Impresa di carpenteria metallica con 52 dipendenti. Valore di realizzo stimato in liquidazione giudiziale: immobile 1.138.000 €, macchinari 412.600 €, crediti verso clienti recuperabili 287.400 €; totale 1.838.000 €. Costi della procedura e prededuzioni stimate: 263.500 €. Attivo netto distribuibile in liquidazione: 1.574.500 €.
Piano di continuità diretta. Durata cinque anni. Flussi di cassa liberi al servizio del debito: 418.300 € annui per cinque anni, pari a 2.091.500 €, più una finanza esterna dei soci di 230.000 €. Totale messo a disposizione dei creditori: 2.321.500 €. Il piano prevede la riduzione dell’organico da 52 a 46 unità, con sei uscite incentivate e concordate in sede sindacale e nessun licenziamento collettivo.
Sviluppo del calcolo.
- Valore di liquidazione da distribuire secondo l’ordine delle prelazioni: 1.574.500 €.
- Eccedenza generata dalla continuità: 2.321.500 − 1.574.500 = 747.000 €.
- Su questa eccedenza la legge consente una distribuzione secondo la regola della priorità relativa, purché ogni classe dissenziente riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
- Prova del miglior soddisfacimento: un creditore chirografario fornitore che in liquidazione otterrebbe l’11,4% riceve nel piano il 23,7%.
Esito. Il confronto è favorevole alla continuità sotto due profili: i creditori ricevono più che in liquidazione e 46 posti di lavoro su 52 sono conservati. Va precisato che il tribunale non si fermerà ai numeri dell’attestatore: verificherà se i flussi di 418.300 € annui sono coerenti con lo storico, con il portafoglio ordini e con i costi energetici prospettici.
5. Casi particolari
a) La PMI che ha già una domanda di concordato pendente
Se la società ha depositato una domanda di concordato, anche con riserva, e solo dopo tenta di accedere alla composizione negoziata, l’istanza è inammissibile. Le misure protettive eventualmente pubblicate non impediscono al tribunale investito del ricorso per liquidazione giudiziale di decidere. In questa situazione la strategia va ricostruita all’interno del concordato: rinuncia ponderata alla domanda, oppure trasformazione della proposta in concordato in continuità con un piano credibile.
b) La continuità indiretta con cessione dello stabilimento
Quando il salvataggio passa per la cessione dell’azienda, i rapporti di lavoro seguono la regola dell’art. 2112 c.c.: proseguono con il cessionario, che risponde in solido dei crediti maturati dai lavoratori. L’art. 47 L. 428/1990 ammette accordi sindacali che modulano il passaggio quando l’azienda è sottoposta a determinate procedure concorsuali. In termini operativi, l’offerta dell’acquirente va vincolata a impegni precisi sull’occupazione e sulla prosecuzione dell’attività: la giurisprudenza di legittimità più recente richiede che la continuità indiretta sia un progetto verificabile, non un’etichetta.
c) Le operazioni frazionate e i passaggi di ramo d’azienda
Una sequenza di affitti, cessioni e retrocessioni di rami d’azienda, anche distribuita in più anni e tra società diverse, può essere letta come un unico trasferimento ai fini della tutela dei lavoratori. Gli accordi individuali di rinuncia sottoscritti dopo il trasferimento non bastano a escludere la responsabilità solidale del cessionario. Chi pianifica la riorganizzazione di una PMI in crisi deve quindi valutare l’operazione nel suo insieme.
d) I fideiussori e le garanzie pubbliche
Molte PMI manifatturiere hanno finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC) e fideiussioni personali dei soci. La giurisprudenza di merito ha ammesso, in alcuni casi, misure cautelari che inibiscono alla banca l’escussione della garanzia pubblica durante le trattative, quando l’escussione comprometterebbe il risanamento. La valutazione è caso per caso e richiede un ricorso specifico.
e) L’impresa con debiti tributari e previdenziali prevalenti
Quando il peso del debito è soprattutto verso Erario e INPS, la scelta dello strumento dipende dalla possibilità di ottenere una transazione su tributi e contributi (artt. 63 e 88 CCII) e dalle regole applicabili ratione temporis. Le procedure avviate prima delle modifiche del 2024 seguono regole più restrittive sull’omologazione forzosa nel concordato in continuità.
f) La riduzione dell’orario come alternativa ai licenziamenti
In molte PMI manifatturiere la crisi coincide con un calo temporaneo degli ordini. In questi casi la riduzione dell’organico non è l’unica leva: la disciplina degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015) consente di sospendere o ridurre l’attività di una parte dei lavoratori per un periodo definito, alleggerendo il costo del personale mentre si negozia con i creditori. Va precisato che l’accesso agli ammortizzatori ha requisiti, procedure di consultazione sindacale e limiti di durata propri, distinti da quelli del Codice della crisi. In termini operativi, le due procedure vanno coordinate: il piano di risanamento deve indicare quanti lavoratori rientrano a regime, in quali reparti e con quale tempistica. Un piano che usa gli ammortizzatori come ponte verso la ripresa, con un calendario di rientro credibile, è più solido di un piano che punta solo sui tagli.
g) La cessione dell’azienda all’esito della composizione negoziata
Quando le trattative non producono un accordo, ma l’azienda conserva valore industriale, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) può diventare il veicolo per trasferirla in esercizio. La disciplina prevede che la domanda sia depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, e che l’esperto abbia dato atto della correttezza e buona fede delle trattative. In questo strumento non c’è voto dei creditori: il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. Per i lavoratori, la cessione dell’azienda funzionante evita la cessazione dell’attività che seguirebbe di regola all’apertura della liquidazione giudiziale. Il punto critico è il tempo: se l’acquirente non è stato individuato durante le trattative, sessanta giorni sono pochi per costruire un’offerta seria.
h) La società con un solo grande cliente
Molte PMI manifatturiere lavorano come subfornitori di uno o due committenti principali. In questi casi la tenuta del piano dipende dalla prosecuzione di quei contratti. Sul piano normativo, durante la composizione negoziata i creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza (art. 18, comma 5, CCII). La tutela riguarda però i creditori, non i clienti. Per questo è utile coinvolgere il committente principale nelle trattative, ad esempio con impegni di volume o con anticipi su commesse, che rafforzano la credibilità dei flussi del piano.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, nella PMI manifatturiera il tavolo con le banche e quello con l’Erario vanno costruiti insieme fin dal primo giorno: se uno dei due cede, cede tutto il piano.
6. Domande frequenti
La mia azienda paga ancora gli stipendi ma ha debiti con l’INPS: sono già in crisi? Non necessariamente in senso tecnico, ma i segnali d’allarme dell’art. 3 CCII sono già un indicatore da non trascurare. Se il debito contributivo scaduto supera le soglie di legge, l’INPS è tenuto a inviare una segnalazione all’impresa e all’organo di controllo (art. 25-novies CCII). In quel momento conviene verificare subito i flussi a dodici mesi: se non coprono le obbligazioni in scadenza, la crisi è già presente e la composizione negoziata è lo strumento da valutare per primo.
Con la composizione negoziata i dipendenti perdono qualcosa? No. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive: i dipendenti possono continuare ad agire per le retribuzioni non pagate. Inoltre, sopra i quindici dipendenti, l’impresa deve informare e consultare le rappresentanze sindacali sulle decisioni che incidono su una pluralità di lavoratori. La composizione negoziata, se funziona, è anzi lo strumento che più di altri tende a preservare i rapporti di lavoro, perché l’impresa continua a operare senza procedure invasive.
La banca può revocarmi i fidi se chiedo la composizione negoziata? L’accesso alla composizione negoziata, di per sé, non giustifica la revoca degli affidamenti. Resta possibile una revoca fondata su una giusta causa propria del rapporto bancario, oppure imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale. La banca deve motivare. In caso di revoca pretestuosa si può chiedere al tribunale una misura cautelare a tutela delle trattative.
Posso vendere un macchinario durante le trattative? Sì, la gestione resta all’imprenditore. Ma la vendita di un bene strumentale è un atto di straordinaria amministrazione: va comunicata preventivamente per iscritto all’esperto. Se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori, lo segnala; se l’imprenditore procede ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, con conseguenze negative sulla credibilità delle trattative.
Cosa succede se le misure protettive scadono prima che l’accordo sia firmato? Il tetto complessivo di 240 giorni non è superabile. Allo scadere, i creditori riacquistano la libertà di agire. La giurisprudenza di merito discute se, in casi selezionati, si possano chiedere misure cautelari atipiche per accompagnare la fase finale. Si tratta però di una soluzione eccezionale, da non dare per scontata: il calendario delle trattative va costruito per chiudere entro il termine.
Caso limite: un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale. È troppo tardi? Non sempre. Se non è pendente una domanda di concordato, l’istanza di composizione negoziata resta ammissibile e il tribunale della liquidazione ne valuta i presupposti. Le misure protettive confermate impediscono la pronuncia della sentenza di liquidazione fino alla conclusione delle trattative. Serve però un piano serio e documentato, non un tentativo dilatorio: il tribunale verifica che la richiesta non sia pretestuosa.
7. Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono, tutte verificate alla data di redazione, delineano i confini entro cui una PMI manifatturiera può muoversi per salvare continuità e occupazione. Il principio di diritto è riformulato in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: l’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la decisione sulla liquidazione; spetta al tribunale investito della domanda di liquidazione valutarne incidentalmente i presupposti. Rilevanza: fissa l’ordine corretto di scelta degli strumenti. Chi intende negoziare deve farlo prima di depositare un concordato.
2. Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Principio: l’ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal tribunale, è un elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari. Rilevanza: per la PMI con debiti fiscali, la composizione negoziata protegge non solo dalle azioni dei creditori, ma incide anche sulla valutazione delle misure cautelari penali.
3. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: la continuità aziendale nel concordato deve emergere già in fase di ammissibilità come progetto sostenibile e fondato su valori verificabili; la mera dichiarazione di prosecuzione o di salvaguardia dell’occupazione non basta, e l’attestazione del professionista non vincola il tribunale. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi costruisce una continuità indiretta su un’offerta d’acquisto: l’offerta deve essere coerente con la realtà economica dell’azienda.
4. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa in caso di mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali (previgente art. 88, comma 2-bis, CCII) non era applicabile al concordato in continuità. Rilevanza: per le PMI con procedure avviate prima delle modifiche del 2024 il peso del voto erariale va valutato con particolare attenzione.
5. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la Corte ha precisato la nozione di continuità aziendale e i criteri di accertamento da usare nel giudizio di omologazione di un concordato “misto”, in cui convivono liquidazione di beni e prosecuzione dell’attività. Rilevanza: utile per le PMI che vendono immobili o macchinari non strategici e proseguono la produzione con il nucleo industriale.
6. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, quando non è seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione, anche se assume la forma di sentenza. Rilevanza: una domanda mal costruita non si “recupera” in Cassazione; la qualità della proposta iniziale è decisiva.
7. Cass. civ., Sez. Lav., 9 maggio 2025, n. 12274. Principio: la tutela dell’art. 2112 c.c. opera anche nella retrocessione del ramo d’azienda e nei cambi di gestione, pure in presenza di interruzioni temporanee o ristrutturazioni dell’attività; la comunicazione relativa al trasferimento non equivale a un licenziamento. Rilevanza: nelle operazioni di affitto-ponte dello stabilimento, frequenti nella continuità indiretta, i rapporti di lavoro seguono l’azienda.
8. Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22130/2025. Principio: una serie articolata di cessioni, affitti e retrocessioni di rami d’azienda può costituire un unico fenomeno traslativo ai sensi dell’art. 2112 c.c.; gli accordi individuali sottoscritti dai lavoratori dopo il trasferimento non escludono la responsabilità solidale del cessionario. Rilevanza: le riorganizzazioni frazionate non riducono le tutele dei lavoratori; il piano deve tenerne conto nella stima del passivo.
9. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025. Principio: in sede di conferma, le misure protettive vanno confermate quando il progetto di risanamento è serio, documentato e non manifestamente pretestuoso, senza che il giudice debba spingersi a valutarne la fattibilità concreta. Rilevanza: chiarisce lo standard probatorio richiesto all’udienza di conferma: completezza documentale e serietà, non certezza del risultato.
10. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 4 luglio 2025. Principio: in una composizione negoziata di gruppo, scaduto il termine massimo di 240 giorni delle misure protettive, il tribunale ha esaminato il rapporto con le misure cautelari, che a differenza delle protettive sono atipiche e prive di una durata massima legale, valutando le singole richieste. Rilevanza: conferma che il tetto dei 240 giorni è rigido e che le misure cautelari non sono uno strumento automatico per prolungare la protezione.
11. Trib. Modena, ordinanza 8 marzo 2025. Principio: nell’ambito della composizione negoziata il tribunale si è pronunciato su una misura cautelare diretta a inibire alla banca l’escussione della garanzia pubblica MCC che assisteva il finanziamento. Rilevanza: rilevante per le molte PMI manifatturiere finanziate con garanzia del Fondo PMI.
12. Trib. Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344. Principio: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di revoca degli affidamenti bancari; restano possibili revoca e sospensione per giusta causa riferita al merito del rapporto. Rilevanza: rafforza la posizione dell’impresa nel tavolo bancario, che per una PMI manifatturiera è spesso il primo fronte critico.
13. Trib. Trapani, 11 marzo 2025. Principio: il tribunale ha individuato i requisiti per concedere misure cautelari atipiche nella composizione negoziata, collegandoli alla funzionalità rispetto all’esecuzione del piano di risanamento. Rilevanza: indica come motivare una richiesta cautelare aggiuntiva rispetto alle misure protettive tipiche.
Letto nel suo insieme, il quadro mostra due linee convergenti. Da un lato i giudici valorizzano la composizione negoziata come strumento di protezione dell’impresa che si muove per tempo. Dall’altro esigono che la continuità sia reale, documentata e coerente con i numeri: la tutela dei posti di lavoro è un obiettivo del sistema, ma non può essere invocata come formula di stile.
8. Cosa può fare lo Studio Monardo
Per una PMI manifatturiera in crisi lo Studio interviene con strumenti concreti, coordinando competenze legali e contabili sullo stesso fascicolo.
- Analizziamo i segnali d’allarme dell’art. 3 CCII sui dati contabili, sui debiti verso dipendenti, fornitori, banche e creditori pubblici, per collocare l’impresa nella fase corretta (pre-crisi, crisi, insolvenza).
- Verifichiamo con i commercialisti dello staff il test di ragionevole perseguibilità del risanamento e la sostenibilità dei flussi a dodici mesi.
- Scegliamo lo strumento in base alla sequenza corretta, evitando che un deposito prematuro di concordato precluda la composizione negoziata.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, depositandolo lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese.
- Assistiamo l’impresa all’udienza di conferma e nelle eventuali richieste di proroga e di misure cautelari, ad esempio contro la revoca dei fidi o l’escussione delle garanzie.
- Conduciamo il tavolo bancario: rimodulazione delle linee, moratorie, consolidamento, nuova finanza prededucibile.
- Impostiamo la transazione su tributi e contributi con l’apporto dello staff in diritto tributario, verificando il regime applicabile alla data della procedura.
- Curiamo le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall’art. 4 CCII e, in caso di cessione, dall’art. 47 L. 428/1990, per arrivare a un piano condiviso sull’occupazione.
- Costruiamo la continuità indiretta: selezione dell’offerta, vincoli occupazionali e di prosecuzione dell’attività, contratti di affitto-ponte e di cessione.
- Seguiamo l’eventuale concordato in continuità dalla domanda all’omologazione e, se necessario, nei giudizi di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo l’abilitazione centrale è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi ha questa qualifica conosce la composizione negoziata dal punto di vista di chi deve facilitare le trattative, e sa quindi quali documenti, quali numeri e quali impegni rendono un percorso credibile agli occhi dell’esperto, delle banche e del tribunale. La qualifica di cassazionista garantisce inoltre la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: il piano industriale, l’attestazione dei numeri, la posizione bancaria e quella fiscale vengono costruiti insieme, non in compartimenti separati.
9. In sintesi
Una PMI manifatturiera in difficoltà può salvare continuità e posti di lavoro se agisce quando la crisi è ancora gestibile. La composizione negoziata offre tempo protetto, mantiene la gestione all’imprenditore e coinvolge i lavoratori attraverso la consultazione sindacale. Se serve un effetto vincolante sui dissenzienti, il concordato in continuità resta lo strumento principale, a condizione che la prosecuzione dell’attività sia reale e i numeri reggano il vaglio del tribunale. In ogni caso, l’ordine delle mosse e il rispetto dei termini, che nei procedimenti di crisi non conoscono la pausa del 1-31 agosto, valgono quanto la qualità del piano.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché le competenze dell’Avvocato coincidono con i suoi snodi: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per i tavoli con banche ed Erario, la qualifica di cassazionista per presidiare ogni grado di giudizio. Analizzeremo la situazione della tua impresa e costruiremo con te la strategia più adatta a proteggere l’azienda e chi ci lavora.
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