Il Concordato Nella LCA Deve Essere Votato Dai Creditori? Le Strade A Disposizione Di Chi È Creditore, Messe A Confronto

Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa deve essere votato dai creditori? È la domanda che si pone chiunque riceva, via PEC, la comunicazione del commissario liquidatore con cui si annuncia che è stata depositata in tribunale una proposta di concordato. La risposta breve è no: nel concordato della liquidazione coatta amministrativa (LCA) i creditori non votano, e l’unico modo per far pesare il proprio dissenso è l’opposizione entro un termine perentorio di trenta giorni. Ma la risposta breve, da sola, serve a poco. Il vero problema, per il creditore, è decidere che cosa fare a partire da quella comunicazione: restare inerte e lasciare che il concordato venga approvato, opporsi davanti al tribunale, oppure – in casi particolari – farsi parte attiva e mettere sul tavolo una proposta alternativa.

Non esiste una scelta giusta in assoluto: la strada migliore dipende dall’entità del credito, dal suo rango, dal confronto concreto tra quanto offre il concordato e quanto renderebbe la liquidazione, ed è proprio questa variabilità a rendere il dubbio del tutto legittimo. Questa guida mette a confronto le opzioni, con il loro rovescio della medaglia, senza tifare per nessuna.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia per ragioni che derivano direttamente dalle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La LCA è una procedura concorsuale riservata a imprese “speciali” (cooperative, consorzi, enti vigilati), e il concordato che la chiude si gioca tutto su opposizioni, reclami e, nei casi più delicati, ricorsi in Cassazione: un terreno su cui la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la posizione del creditore senza cambiare difensore fino all’ultimo grado. Inoltre, valutare se un concordato sia più o meno conveniente della liquidazione richiede gli strumenti di analisi della crisi d’impresa propri dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la lettura di posizioni creditorie bancarie e fiscali che lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato tratta quotidianamente.

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Il quadro di partenza: perché nella LCA il voto non c’è

Prima di soppesare le opzioni, conviene fissare i pochi concetti senza i quali il confronto non regge.

Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale a forte impronta pubblicistica. Non è aperta su istanza dei creditori davanti al tribunale come accade per la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), ma è disposta dall’autorità amministrativa che vigila sull’impresa: per le società cooperative, ad esempio, il Ministero competente; per altri enti, le rispettive autorità di settore. La procedura è guidata da un commissario liquidatore, affiancato da un comitato di sorveglianza, sotto il controllo dell’autorità di vigilanza. Il tribunale interviene in momenti specifici: l’accertamento dello stato di insolvenza, le opposizioni allo stato passivo e, per quel che qui interessa, la decisione sul concordato.

Dal 15 luglio 2022 la disciplina generale è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). Per le liquidazioni coatte aperte prima di quella data continua di regola ad applicarsi la legge fallimentare, che regolava il concordato all’art. 214 con uno schema molto simile. Le leggi speciali di settore (ad esempio per banche e imprese assicurative) possono contenere regole proprie, che vanno verificate caso per caso.

Le due uscite possibili dalla procedura

La LCA si chiude in due modi: con la ripartizione finale dell’attivo, al termine della liquidazione, oppure con un concordato. Il concordato è dunque un’alternativa alla liquidazione “atomistica” dei beni: qualcuno (l’impresa stessa, un creditore, un terzo) offre ai creditori un certo trattamento – una percentuale, un pagamento in tempi definiti, la garanzia di un assuntore – in cambio della chiusura anticipata della procedura.

La regola: proposta autorizzata, nessun voto, opposizioni in trenta giorni

L’art. 314 CCII disegna un procedimento in quattro passaggi:

  1. Autorizzazione. L’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a presentare al tribunale una proposta di concordato, costruita secondo le regole dell’art. 240 CCII (quelle del concordato nella liquidazione giudiziale) e, se l’impresa è una società, nel rispetto dell’art. 265 CCII sulle decisioni degli organi sociali.
  2. Deposito e pubblicità. La proposta, corredata dai pareri del commissario e del comitato di sorveglianza, è depositata nella cancelleria del tribunale competente, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità telematiche previste per la procedura, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e depositata al registro delle imprese.
  3. Opposizioni. I creditori e gli altri interessati possono depositare opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni, che per i creditori decorre dalla comunicazione del commissario e per gli altri interessati dal completamento delle formalità pubblicitarie.
  4. Decisione. Il tribunale, sentita l’autorità di vigilanza, decide sulle opposizioni e sulla proposta con sentenza in camera di consiglio; si applicano, in quanto compatibili, le norme sul giudizio di omologazione, sui suoi effetti e sul reclamo dettate per il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 245, 246 e 247 CCII). Gli effetti del concordato sono regolati dall’art. 248 CCII e la sua esecuzione è sorvegliata dal commissario con l’assistenza del comitato.

Nella norma non compare alcuna votazione. È la differenza decisiva rispetto al concordato nella liquidazione giudiziale, dove la proposta è sottoposta al voto e si considera approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e, se ci sono classi, la maggioranza anche nel maggior numero di classi), con la regola del silenzio-assenso per chi non si esprime.

LCA e liquidazione giudiziale: due concordati a confronto

Il paragone con il concordato nella liquidazione giudiziale è utile perché molti creditori arrivano alla LCA con in mente quel modello, e si aspettano di ricevere una scheda di voto che non arriverà mai. Va soppesato che le due figure condividono la struttura della proposta (l’art. 314 CCII rinvia espressamente all’art. 240 CCII) e gli effetti (l’art. 248 CCII), ma divergono proprio nel punto che al creditore interessa di più: il modo in cui si forma il consenso.

ProfiloConcordato nella LCA (art. 314 CCII)Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII)
Chi dà il via libera alla propostaL’autorità di vigilanza, con autorizzazione, su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianzaGli organi della procedura giudiziale, nelle forme previste dal Codice
Voto dei creditoriAssentePresente: maggioranza dei crediti ammessi al voto, e delle classi se previste
Valore del silenzioEquivale a non opporsiEquivale, per regola di legge, a voto favorevole
Strumento del dissenzienteOpposizione entro 30 giorni perentoriVoto contrario e, poi, opposizione all’omologazione
DecisioneSentenza del tribunale in camera di consiglio, sentita l’autorità di vigilanzaOmologazione da parte del tribunale
ImpugnazioneReclamo, con le norme dell’art. 247 CCII in quanto compatibiliReclamo secondo l’art. 247 CCII

Il rovescio della medaglia del modello “coattivo” è evidente: nella liquidazione giudiziale una maggioranza di creditori contrari può bloccare la proposta già al voto; nella LCA nessuna maggioranza, per quanto ampia, può farlo da sola. Ciascun creditore che non condivide la proposta deve attivarsi individualmente, con un atto giudiziale motivato, entro un termine breve. È questa asimmetria a trasformare una domanda apparentemente teorica – “si vota o no?” – in una decisione pratica da prendere in pochi giorni.

Perché il legislatore ha escluso il voto

La dottrina parla da sempre di concordato “coattivo”: il consenso dei creditori non si forma con una deliberazione a maggioranza, ma si desume dalla mancata opposizione. La logica è quella della procedura: la scelta se conservare l’impresa o liquidarla è rimessa all’autorità amministrativa, che autorizza la proposta valutando interessi generali. Ai creditori resta però una garanzia giurisdizionale piena: l’opposizione, con cui possono chiedere al tribunale di verificare che il sacrificio imposto non sia superiore a quello che subirebbero proseguendo la liquidazione.

La Cassazione ha chiarito da tempo il punto di equilibrio: l’interesse pubblico guida la scelta tra conservazione e liquidazione, ma non prevale sul diritto dei creditori a essere soddisfatti; quel diritto si esercita attraverso le opposizioni, e il concordato può essere approvato solo se il sacrificio richiesto ai creditori non è maggiore di quello che deriverebbe dalla liquidazione (Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7263). È da questa frase che discende tutto il confronto che segue: se il creditore tace, il controllo del giudice sulla convenienza resta in larga parte sulla carta.

Il presupposto di ogni strada: essere ammessi al passivo

C’è infine un presupposto comune a tutte le opzioni. La comunicazione del commissario arriva ai creditori ammessi al passivo, e il trattamento previsto dal concordato è parametrato allo stato passivo. Chi non ha ancora definito la propria posizione (perché escluso, ammesso solo in parte, o in attesa di una domanda tardiva) deve considerare che le azioni per far accertare il credito passano, salvo casi eccezionali, attraverso la verifica del passivo della procedura: la Cassazione ha ribadito che contro un ente in LCA le azioni di accertamento o costitutive fuori da quella sede sono ammesse solo in presenza di un interesse specifico non tutelabile altrimenti (Cass. civ., Sez. lav., 28 ottobre 2024, n. 27796). Il rango e l’importo con cui il credito è ammesso sono, quindi, il primo dato da verificare prima di scegliere.


Opzione 1 – Non opporsi e lasciare che il concordato venga approvato

In cosa consiste

È la strada “silenziosa”. Il creditore riceve la comunicazione, legge la proposta, non deposita nulla nei trenta giorni. Il tribunale, sentita l’autorità di vigilanza, decide comunque con sentenza: anche in assenza di opposizioni non si tratta di un automatismo, perché il giudice verifica la regolarità del procedimento e la legittimità della proposta, nei limiti in cui le norme sul giudizio di omologazione sono compatibili con la LCA. Ma, senza un contraddittorio, la verifica sulla convenienza economica tende inevitabilmente ad appoggiarsi sui pareri del commissario e del comitato di sorveglianza.

Base normativa: art. 314, commi 3 e 4, CCII; per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022, art. 214 della legge fallimentare.

Quando ha senso: tre scenari

  • Primo scenario: la proposta è oggettivamente migliore della liquidazione. Il commissario ha documentato che l’attivo è scarso o già in gran parte assorbito da crediti prededucibili e privilegiati, e un terzo assuntore offre una percentuale che la liquidazione non potrebbe mai garantire. Un caso del genere è tutt’altro che teorico: nelle sentenze di merito che approvano concordati nella LCA ricorre spesso proprio l’argomento della mancanza di attivo liquidabile.
  • Secondo scenario: il credito è privilegiato e la proposta ne prevede il pagamento integrale e rapido. Se il concordato soddisfa al 100% il proprio rango, in tempi più brevi di quelli della liquidazione, l’interesse a opporsi si riduce drasticamente.
  • Terzo scenario: il credito è modesto e i tempi della liquidazione sono lunghi. Per un chirografario con un credito contenuto, la certezza di un pagamento entro dodici o diciotto mesi può valere più di una percentuale ipoteticamente maggiore ottenibile tra molti anni.

Come si esegue, in sintesi

“Non opporsi” non significa non fare nulla. Significa: leggere la proposta e i pareri allegati; verificare l’importo e il rango del proprio credito nello stato passivo; controllare il trattamento previsto per la propria categoria; annotare tempi e garanzie; conservare la comunicazione e la documentazione per l’eventuale fase di esecuzione. Dopo la sentenza, il ruolo del creditore si sposta sulla vigilanza: l’esecuzione del concordato è sorvegliata dal commissario con l’assistenza del comitato, e in caso di inadempimento dell’assuntore o del proponente si apre la questione della risoluzione del concordato secondo le regole del Codice.

Vantaggi motivati

  • Rapidità. Nessun contenzioso da parte del creditore significa, in linea di massima, una decisione del tribunale più veloce e un pagamento più vicino.
  • Assenza di costi di giustizia a carico del creditore per la fase di approvazione.
  • Certezza del trattamento. Una volta approvato, il concordato fissa nero su bianco percentuale, tempi e garanzie.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è evidente. Chi non si oppone rinuncia, di fatto, all’unico strumento che la legge gli dà per contestare la convenienza della proposta. E le conseguenze vanno oltre il primo grado: in materia di accordi di ristrutturazione la Cassazione ha affermato che il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi è stato parte del giudizio di primo grado, cioè a chi si era opposto (Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840). Il principio è stato espresso per un altro strumento della crisi, ma le norme sul reclamo sono le stesse richiamate dall’art. 314 CCII: è un orientamento che, per analogia, suggerisce di non dare per scontata la possibilità di impugnare “dopo” se non si è agito “prima”.

C’è poi un secondo rischio: l’effetto esdebitatorio. Una volta approvato il concordato, la regola generale è che i creditori anteriori siano vincolati al trattamento concordatario per la parte di credito che il concordato non soddisfa. Chi resta inerte, insomma, accetta in blocco l’assetto proposto.

Pronunce a supporto

La logica che rende accettabile questa strada è quella espressa da Cass. 7263/2008: se il sacrificio non è superiore a quello della liquidazione, l’approvazione è legittima. A essa si affianca, sul diverso versante delle garanzie, l’orientamento di Cass. 34840/2024 sui limiti della legittimazione al reclamo.

Profilo ideale per questa opzione: creditore privilegiato soddisfatto per intero, oppure chirografario con un credito modesto, quando la proposta è chiaramente più vantaggiosa della liquidazione e i pareri allegati sono solidi e documentati.


Opzione 2 – Proporre opposizione entro trenta giorni

In cosa consiste

L’opposizione è l’atto con cui il creditore (o un altro interessato) chiede al tribunale di respingere la proposta di concordato, o comunque di non approvarla nei termini in cui è formulata. È uno strumento giurisdizionale vero e proprio: apre un contraddittorio tra opponente, proponente, commissario e autorità di vigilanza, e obbliga il giudice a misurarsi con le censure sollevate.

Base normativa: art. 314, commi 3 e 4, CCII, con il richiamo agli artt. 245-247 CCII “in quanto compatibili”; per il regime anteriore, art. 214 l.fall.

Quando ha senso: tre scenari

  • Primo scenario: la proposta offre meno di quanto renderebbe la liquidazione. È il caso tipico. L’attivo comprende beni (immobili, crediti verso terzi, azioni di responsabilità o revocatorie) il cui valore sembra sottostimato nei pareri, e la percentuale offerta appare inferiore a quella ragionevolmente ricavabile.
  • Secondo scenario: la proposta sottrae attivo alla liquidazione per destinarlo alla prosecuzione dell’impresa. La Cassazione ha distinto con nettezza: è legittimo preservare l’unità dell’azienda nella liquidazione, mentre non lo è sottrarre in tutto o in parte l’attivo ai creditori per finanziare la continuazione dell’impresa insolvente, perché così l’onere della ricapitalizzazione finirebbe sulle spalle dei creditori stessi (Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782).
  • Terzo scenario: vizi del procedimento o della proposta. Difetto di autorizzazione dell’autorità di vigilanza, modifica della proposta originaria senza nuova autorizzazione, mancato rispetto delle regole sul trattamento dei crediti (ad esempio quelli prededucibili o privilegiati), violazione delle norme sulle decisioni degli organi sociali.

Come si esegue, in sintesi

L’opposizione si deposita nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione del commissario. Il termine è perentorio: scaduto, il diritto si perde. Il contenuto deve essere sostanziale: indicare la posizione del creditore, le ragioni per cui il concordato gli arreca un pregiudizio rispetto alla liquidazione, i vizi eventualmente riscontrati, i mezzi di prova (documenti, eventuale richiesta di consulenza tecnica sul valore dell’attivo). Nel giudizio di omologazione dei concordati, la Cassazione ha più volte ribadito che l’opponente deve allegare lo svantaggio concreto che la soluzione concordataria produce sulla sua posizione rispetto all’alternativa liquidatoria, e che anche creditori non ancora definitivamente insinuati al passivo possono essere legittimati a opporsi (Cass. civ., ord. n. 18082/2024, in tema di concordato fallimentare). Va soppesata, inoltre, l’eventualità di una decisione sfavorevole: la sentenza del tribunale è impugnabile con reclamo alla corte d’appello, nel termine e con le forme richiamate dall’art. 247 CCII, e da lì è possibile il ricorso per cassazione.

Che cosa contiene un’opposizione costruita bene

L’esperienza dei giudizi di omologazione dei concordati suggerisce che l’elemento dirimente non sia la quantità delle censure, ma la loro precisione. Un’opposizione solida, in linea di massima, si articola su quattro piani:

  • La posizione dell’opponente. Importo e rango del credito come risultano dallo stato passivo, eventuali contestazioni pendenti, interesse concreto a contrastare la proposta.
  • Il confronto economico. Una ricostruzione alternativa dell’attivo realizzabile e del suo riparto, che metta a fuoco lo scarto tra quanto offre il concordato e quanto renderebbe la liquidazione. È qui che servono perizie, documenti contabili, stime su crediti e azioni recuperatorie.
  • I profili di legittimità. Autorizzazione dell’autorità di vigilanza, coerenza tra proposta autorizzata e proposta depositata, rispetto delle regole sui crediti prededucibili e privilegiati, eventuale sottrazione di attivo per finalità di prosecuzione dell’impresa.
  • Le richieste istruttorie. Produzioni documentali e, se il confronto è tecnicamente complesso, istanza di consulenza tecnica sul valore dei beni o del complesso aziendale.

A fronte di questo sforzo, il vantaggio è duplice: il tribunale è messo in condizione di verificare davvero la convenienza, e l’eventuale reclamo potrà contare su un quadro probatorio già formato in primo grado.

Vantaggi motivati

  • È l’unico strumento di difesa previsto dalla legge. Nei concordati “coattivi” privi di voto, i giudici di merito hanno espresso il concetto con chiarezza: l’opposizione è l’unico mezzo a disposizione dei creditori (Trib. Catania, 19 luglio 2016, in tema di concordato in amministrazione straordinaria, procedura costruita sul medesimo modello).
  • Impone un vero controllo sulla convenienza. Con l’opposizione il confronto tra concordato e liquidazione esce dai pareri amministrativi ed entra nel processo, dove può essere sottoposto a verifica tecnica.
  • Conserva la possibilità di impugnare. Chi si è opposto è parte del giudizio e mantiene la legittimazione a proseguire la difesa in appello e, se necessario, in Cassazione.
  • Ha un effetto negoziale indiretto. A fronte di un’opposizione fondata, non è raro che il proponente valuti un miglioramento della proposta, che però, se modifica quella originaria, richiede una nuova autorizzazione dell’autorità di vigilanza (Trib. Roma, 3 novembre 2011).

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

  • Tempi. L’opposizione allunga la decisione, e un eventuale reclamo la allunga ancora. Se il concordato viene alla fine approvato, il pagamento arriva più tardi anche all’opponente.
  • Costi di giustizia e rischio di soccombenza. L’opponente sostiene i costi di giustizia previsti dalla legge e, in caso di rigetto, può essere condannato alle spese di lite.
  • Onere della prova sostanziale. Un’opposizione generica, che si limita a lamentare la percentuale “bassa”, difficilmente supera il vaglio: occorre dimostrare, numeri alla mano, che la liquidazione renderebbe di più o che la proposta viola regole precise.
  • Possibile effetto boomerang. Se il concordato viene respinto, la liquidazione prosegue: e se le stime dell’opponente erano ottimistiche, il risultato finale può essere peggiore della proposta respinta.

Pronunce a supporto

Cass. 7263/2008 sul parametro della convenienza; Cass. 2782/2013 sui limiti dell’interesse pubblico alla prosecuzione; Cass. 18082/2024 sulla legittimazione e sull’onere di allegare lo svantaggio; Trib. Catania 19 luglio 2016 sull’opposizione come unico strumento; Trib. Roma 3 novembre 2011 sulla necessità di nuova autorizzazione per le modifiche.

Profilo ideale per questa opzione: creditore con un credito di importo significativo, chirografario o privilegiato non soddisfatto per intero, che dispone di elementi concreti per sostenere che la liquidazione renderebbe di più o che la proposta presenta vizi di legittimità.


Opzione 3 – Diventare proponenti: la proposta di concordato del creditore o del terzo

In cosa consiste

È l’opzione meno praticata e la più impegnativa, ma esiste ed è espressamente prevista: l’art. 314 CCII legittima a proporre il concordato non solo l’impresa in liquidazione, ma anche uno o più creditori o un terzo, sempre previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Un creditore che ritiene di poter valorizzare meglio l’attivo (ad esempio perché interessato a rilevare l’azienda o determinati beni) può quindi chiedere di essere autorizzato a presentare una propria proposta, eventualmente in alternativa a quella già depositata da altri.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il creditore è anche un operatore del settore interessato a rilevare l’azienda o un ramo di essa, e può offrire agli altri creditori più di quanto prevede la proposta in campo.
  • Più creditori di peso si coordinano per presentare una proposta comune, magari con l’intervento di un assuntore che garantisca i pagamenti.
  • La liquidazione si è arenata e nessuno ha preso l’iniziativa: un creditore con interesse alla chiusura rapida può innescare il percorso.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso parte dall’autorità di vigilanza, non dal tribunale: occorre presentare un’istanza di autorizzazione con una proposta già strutturata secondo le regole dell’art. 240 CCII (modalità di soddisfacimento, eventuali garanzie, eventuale suddivisione in classi, trattamento dei crediti privilegiati). L’autorità decide su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza; se autorizza, la proposta segue lo stesso iter di deposito, comunicazione, opposizioni e decisione del tribunale. Le regole a tutela dei creditori non si attenuano per il fatto che manchi il voto: con riferimento al concordato proposto in amministrazione straordinaria, la Cassazione ha ritenuto applicabili i limiti dettati per il concordato fallimentare, compresa l’intangibilità dei crediti prededucibili (Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2018, n. 10292).

Vantaggi motivati

  • Il creditore passa da “destinatario” a “regista” della soluzione.
  • Permette di valorizzare beni o l’azienda in un modo che la liquidazione frammentata non consentirebbe.
  • Può offrire una soluzione migliore anche per gli altri creditori, aumentando le probabilità che la proposta superi il vaglio del tribunale.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

  • L’autorizzazione non è un diritto: dipende da una valutazione dell’autorità di vigilanza che tiene conto anche di interessi generali.
  • Impegno economico e assunzione di obblighi: chi propone si vincola ai pagamenti promessi e, se è assuntore, ne risponde.
  • Esposizione alle opposizioni degli altri: la proposta del creditore può essere contestata esattamente come quella dell’impresa.
  • Complessità tecnica: servono valutazioni dell’attivo, piani di pagamento e, se l’impresa è una società, il rispetto delle regole sulle decisioni degli organi sociali.

Pronunce a supporto

Cass. 10292/2018 sulle regole minime di tutela anche nei concordati senza voto; Trib. Roma 3 novembre 2011 sul ruolo vincolante dell’autorizzazione; Cass. 2782/2013 sul divieto di sottrarre attivo ai creditori per finalità di prosecuzione.

Profilo ideale per questa opzione: creditore con risorse e interesse industriale sull’azienda o sui beni dell’impresa in liquidazione, oppure gruppo di creditori organizzati con un assuntore disponibile.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come cambia il risultato a seconda della strada scelta. Non sono casi reali.

Simulazione A – Il chirografario di fronte a una proposta “magra”

Dati di partenza. Società cooperativa in LCA. Credito chirografario ammesso al passivo: 47.380 €. La proposta di concordato, presentata da un terzo assuntore, offre ai chirografari il 18% entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il parere del commissario stima che la liquidazione, in circa quattro anni, renderebbe ai chirografari l’11%. Comunicazione PEC del commissario ricevuta il 9 marzo 2026: il termine di trenta giorni per l’opposizione scade l’8 aprile 2026.

  • Opzione 1 (nessuna opposizione). Se il concordato viene approvato e la sentenza passa in giudicato in tempi ordinari, il creditore incassa 8.528,40 € (18% di 47.380 €) entro circa dodici mesi dal giudicato. Con la liquidazione avrebbe ottenuto, secondo la stima, 5.211,80 € (11%) in un orizzonte di circa quattro anni.
  • Opzione 2 (opposizione). Ha senso solo se il creditore dispone di elementi per contestare la stima dell’11%. Ipotizziamo che tra l’attivo figuri un immobile valutato 310.000 €, mentre una perizia di parte ne indica un valore di mercato di 465.000 €, e che, ricalcolando, la liquidazione possa rendere ai chirografari il 24%. Se il tribunale accoglie l’opposizione, la proposta viene respinta (o migliorata, previa nuova autorizzazione): il valore teorico in liquidazione diventa 11.371,20 € (24%), ma con tempi più lunghi e un rischio di stima. Se l’opposizione viene respinta, il creditore otterrà comunque gli 8.528,40 € del concordato, ma più tardi, e potrebbe sopportare le spese di lite.
  • Opzione 3 (proposta propria). Poco realistica per un singolo creditore con un credito di questa entità, salvo che si coordini con altri.

Elemento dirimente: l’affidabilità della stima della liquidazione. Senza una contro-perizia credibile, l’opposizione rischia di allungare i tempi senza migliorare il risultato.

Simulazione B – Il privilegiato soddisfatto per intero

Dati di partenza. Stessa procedura. Credito privilegiato ex art. 2751-bis c.c. (ad esempio di un professionista o di un artigiano) ammesso per 12.940 €. La proposta prevede il pagamento integrale dei privilegiati entro sei mesi dal giudicato. In liquidazione il pagamento integrale sarebbe probabile, ma con tempi stimati in due-tre anni.

  • Opzione 1. Pagamento di 12.940 € entro circa sei mesi dal giudicato. È lo scenario in cui l’inerzia è più difficile da criticare.
  • Opzione 2. L’interesse all’opposizione è debole: il creditore non subisce alcuno svantaggio in termini di importo, e l’opposizione allungherebbe i tempi. Potrebbe avere senso solo per profili di legittimità specifici (ad esempio garanzie insufficienti dell’assuntore).
  • Opzione 3. Non pertinente.

Elemento dirimente: la solidità delle garanzie che assistono il pagamento integrale. Se l’assuntore è affidabile, l’opzione 1 è generalmente la più razionale.

Simulazione C – Il creditore con interesse industriale

Dati di partenza. Consorzio in LCA con un ramo d’azienda produttivo. Credito chirografario ammesso: 236.700 €. Una proposta dell’impresa prevede il 9% ai chirografari, conservando il ramo d’azienda per proseguire l’attività con parte dell’attivo. Il creditore è un’impresa dello stesso settore.

  • Opzione 1. Incasso di 21.303 € (9%), con il rischio che il ramo d’azienda, conservato in capo all’impresa, sottragga valore ai creditori.
  • Opzione 2. L’opposizione può far leva sul principio per cui l’attivo non può essere sottratto alla liquidazione per finanziare la prosecuzione dell’impresa insolvente (Cass. 2782/2013). Se accolta, la proposta cade.
  • Opzione 3. Il creditore chiede all’autorità di vigilanza di essere autorizzato a proporre un concordato in cui rileva il ramo d’azienda versando 410.000 € e offre ai chirografari il 16%. Per lui significherebbe incassare 37.872 € come creditore, oltre a rilevare un’attività strategica; per gli altri chirografari, una percentuale quasi doppia.

Elemento dirimente: l’interesse economico del creditore al di là del suo credito. Se esiste, l’opzione 3 cambia completamente i termini del confronto.

Simulazione D – Il privilegiato “a metà”

Dati di partenza. Società cooperativa in LCA. Credito assistito da ipoteca su un capannone, ammesso al passivo per 128.650 €. Il capannone è stimato 83.200 €, al netto delle spese di procedura che gravano sul bene. La proposta di concordato prevede il pagamento dei crediti ipotecari nei limiti del valore del bene (quindi 83.200 €) e il trattamento della parte eccedente – 45.450 € – come chirografo, al 14%.

  • Opzione 1. Il creditore incassa 83.200 € sulla parte coperta dall’ipoteca e 6.363 € (14% di 45.450 €) sulla parte degradata: in totale 89.563 €.
  • Opzione 2. L’opposizione ha senso se il creditore può dimostrare che il capannone vale di più. Ipotizziamo una perizia di parte che lo stimi 101.900 €: la quota coperta salirebbe a 101.900 € e quella degradata scenderebbe a 26.750 €, che al 14% darebbero 3.745 €. Il totale teorico passerebbe a 105.645 €, cioè 16.082 € in più rispetto alla proposta. Il rovescio della medaglia: tempi più lunghi, costi di giustizia, e il rischio che il tribunale ritenga più attendibile la stima del commissario.
  • Opzione 3. Il creditore ipotecario potrebbe essere interessato a rilevare direttamente il bene nell’ambito di una proposta propria, ma solo se ha un interesse industriale o immobiliare concreto.

Elemento dirimente: la stima del bene su cui grava la garanzia. Nel privilegiato “a metà”, il contenzioso non riguarda la percentuale offerta ai chirografari, ma il confine tra parte garantita e parte degradata.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i parametri che, nella pratica, orientano la scelta. Le voci “costi” si riferiscono esclusivamente ai costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato e oneri connessi), nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ParametroOpzione 1 – Nessuna opposizioneOpzione 2 – OpposizioneOpzione 3 – Proposta propria
Termine da rispettareNessuno (ma la scelta va fatta entro i 30 giorni)30 giorni perentori dalla comunicazione del commissarioNessun termine fisso; occorre l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza
TempiI più breviPiù lunghi; ulteriormente dilatati in caso di reclamoVariabili; dipendono dall’autorizzazione e da eventuali opposizioni altrui
ComplessitàBassa: lettura e verifica della propostaMedia-alta: serve dimostrare lo svantaggio o i viziAlta: occorre costruire un piano e assumere obblighi
Costi di giustizia per il creditoreNessuno nella fase di approvazioneQuelli previsti dalla legge per il giudizio e l’eventuale reclamoQuelli connessi al procedimento e all’eventuale contenzioso
Rischio in caso di esito negativoVincolo al trattamento concordatarioSpese di lite; pagamento ritardato se il concordato è comunque approvatoMancata autorizzazione; proposta respinta su opposizione altrui
Effetti sulla proceduraFavorisce la chiusura rapidaPuò bloccare o far migliorare la propostaIntroduce un’alternativa concorrente
ReversibilitàBassa: dopo i 30 giorni l’opposizione non è più proponibileMedia: l’opposizione può essere coltivata o abbandonataMedia: la proposta può essere ritirata prima della decisione, con le regole del caso
Possibilità di impugnare la sentenzaDubbia, alla luce degli orientamenti sulla legittimazionePiena: reclamo e poi ricorso per cassazionePiena, come proponente

I criteri per scegliere

Non c’è una risposta valida per tutti, ma ci sono domande che aiutano a orientarsi. Il ragionamento è necessariamente condizionale.

Primo criterio: lo scarto tra concordato e liquidazione. Se il concordato offre chiaramente più della liquidazione, e i pareri lo documentano in modo credibile, la strada dell’opposizione perde gran parte della sua utilità. Se invece lo scarto è minimo, o se esistono elementi per ritenere sottostimato l’attivo, l’opposizione diventa una scelta da soppesare con attenzione. L’elemento dirimente non è la percentuale in sé, ma il confronto con l’alternativa concreta.

Secondo criterio: il rango del credito. Un privilegiato pagato per intero ha pochi motivi per opporsi; un chirografario falcidiato ne ha di più. Va soppesato anche il caso del privilegiato degradato in tutto o in parte a chirografo per incapienza del bene su cui grava la prelazione: in quel caso la sua posizione si avvicina a quella del chirografario.

Terzo criterio: il fattore tempo. A fronte di un vantaggio economico potenziale, l’opposizione costa tempo. Per un creditore che ha bisogno di liquidità a breve, un pagamento certo e vicino può valere più di una percentuale maggiore e lontana. Per un creditore che può attendere, il calcolo cambia.

Quarto criterio: la qualità degli elementi a disposizione. Un’opposizione efficace si regge su dati: perizie, contratti, documenti contabili, azioni recuperatorie non considerate. Se gli elementi mancano, il rischio di una soccombenza aumenta; se ci sono, l’opposizione è lo strumento per farli valere.

Quinto criterio: l’interesse oltre il credito. Se il creditore ha un interesse industriale sull’azienda o sui beni dell’impresa, l’opzione 3 merita di essere valutata seriamente, perché trasforma il creditore da soggetto passivo a protagonista della soluzione.

C’è poi una variabile trasversale, spesso sottovalutata: la scadenza dei trenta giorni. Tutte le opzioni, anche quella dell’inerzia, presuppongono una decisione consapevole prima che il termine scada. Una volta decorso, la scelta è di fatto già stata fatta.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, nel concordato della LCA il silenzio del creditore vale come un consenso: per questo la decisione va presa leggendo i numeri della proposta, non la sola percentuale in prima pagina.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In parte. Chi ha proposto opposizione può valutare di non coltivarla, ad esempio se il proponente migliora l’offerta (con nuova autorizzazione dell’autorità di vigilanza). Il percorso inverso, invece, non è praticabile: scaduti i trenta giorni, chi non si è opposto non può più farlo. È un’asimmetria da tenere presente: l’opposizione lascia aperte più porte dell’inerzia.

E se scelgo la strada sbagliata?

Dipende da quale errore si commette. Se si rinuncia all’opposizione e la proposta si rivela davvero sfavorevole, il danno è difficilmente rimediabile, perché il concordato approvato vincola il creditore e le possibilità di impugnazione sono limitate. Se si propone un’opposizione infondata, il rischio è economico (spese di lite) e temporale (pagamento ritardato), ma il concordato, se legittimo e conveniente, verrà comunque approvato. In termini di reversibilità, il primo errore pesa più del secondo.

Il tribunale controlla comunque la convenienza anche se nessuno si oppone?

Il tribunale decide sempre con sentenza e verifica la regolarità del procedimento e la legittimità della proposta. Ma il controllo approfondito sulla convenienza economica, con eventuali accertamenti tecnici, è tipicamente innescato dalle opposizioni. Contare su un controllo d’ufficio “pieno” è, in linea di massima, un azzardo.

Se il concordato approvato non viene eseguito, cosa succede?

L’esecuzione è sorvegliata dal commissario liquidatore con l’assistenza del comitato di sorveglianza. In caso di inadempimento, le norme del Codice consentono di chiedere la risoluzione del concordato, con la conseguente riapertura della liquidazione. La giurisprudenza, già in vigenza della legge fallimentare, ha precisato che il provvedimento con cui la corte d’appello nega la risoluzione non chiude definitivamente la partita, perché il creditore può riproporre l’istanza o agire in sede ordinaria (Cass. civ., Sez. I, 11 luglio 1985, n. 4119).

Una cooperativa in LCA può uscirne con le procedure di sovraindebitamento?

No, secondo la Cassazione più recente: l’imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa e sottoposto a LCA non può accedere all’accordo con i creditori previsto dalla L. 3/2012 (Cass. civ., n. 880/2026). Il concordato dell’art. 314 CCII resta quindi la via concorsuale per chiudere la procedura in via negoziata.

Non ho ricevuto la comunicazione del commissario: da quando decorre il termine?

Per i creditori ammessi al passivo, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del commissario; per gli altri interessati, dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie (Gazzetta Ufficiale e registro delle imprese). Se la comunicazione non è arrivata, la prima verifica riguarda l’indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione e la regolarità dell’invio. Va soppesato, però, che la pubblicità legale rende la proposta conoscibile a chiunque: attendere passivamente una comunicazione che si sospetta non arrivata è, in linea di massima, una scelta rischiosa.

Sono stato escluso dal passivo, o ho una domanda tardiva pendente: posso oppormi?

La norma attribuisce la legittimazione ai “creditori e agli altri interessati”, formula ampia. In tema di concordato fallimentare, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione a opporsi anche a creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta, purché dimostrino lo svantaggio concreto che la soluzione concordataria arreca loro (Cass. civ., ord. n. 18082/2024). Il principio non è stato affermato specificamente per la LCA, ma offre un argomento serio; parallelamente, la posizione nel passivo va difesa nella sede propria, con gli strumenti previsti per lo stato passivo.

Dopo l’approvazione, posso ancora agire per l’intero credito?

In linea generale no: il concordato approvato vincola i creditori anteriori al trattamento previsto, secondo le regole sugli effetti richiamate dall’art. 248 CCII. Restano salve le situazioni particolari che la disciplina degli effetti prevede (ad esempio, la posizione dei coobbligati e dei fideiussori), che vanno verificate nel caso concreto.


Le pronunce che orientano la scelta

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati, raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in parole proprie; per l’esatto tenore occorre sempre leggere il testo integrale del provvedimento.

Sul quadro generale e sull’assenza di voto

1. Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7263. Principio: nel concordato della LCA l’interesse pubblico si esprime solo nella scelta, rimessa all’autorità amministrativa, tra conservare o liquidare l’impresa; non sovrasta però il diritto dei creditori, che si esercita con le opposizioni. Il concordato è approvabile se il sacrificio dei creditori non è superiore a quello che deriverebbe dalla liquidazione. Rilevanza: è il parametro fondamentale che ogni opposizione deve sfruttare e che giustifica, all’opposto, l’inerzia quando la proposta è davvero più conveniente.

2. Trib. Catania, 19 luglio 2016. Principio: nei concordati “coatti” autorizzati e vigilati dall’autorità amministrativa – nella specie in amministrazione straordinaria – i creditori non votano e l’opposizione è l’unico strumento difensivo a loro disposizione. Rilevanza: conferma, su una procedura costruita sul medesimo modello, che senza opposizione il creditore non ha altri mezzi per far valere il proprio dissenso.

3. Cass. civ., Sez. lav., 28 ottobre 2024, n. 27796. Principio: nei confronti di un ente in LCA, come di un’impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive al di fuori della verifica del passivo sono ammesse solo se sussiste un interesse specifico non altrimenti tutelabile. Rilevanza: ricorda che il rango e l’importo del credito, su cui si misura il trattamento concordatario, si definiscono nella sede del passivo.

Sull’opzione 1 (non opporsi)

4. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840. Principio: in materia di accordi di ristrutturazione, la legittimazione al reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, cioè all’opponente; il reclamo ha natura di gravame. Rilevanza: pur riferita a un diverso strumento, riguarda le stesse norme sulle impugnazioni richiamate dall’art. 314 CCII; suggerisce che l’inerzia nei trenta giorni possa precludere le impugnazioni successive.

5. Cass. civ., Sez. I, 11 luglio 1985, n. 4119. Principio: il decreto con cui la corte d’appello rigetta l’istanza di risoluzione del concordato approvato nella LCA non è ricorribile per cassazione, perché non incide in modo definitivo sul diritto del creditore, che può riproporre l’istanza o agire in sede ordinaria. Rilevanza: riguarda la fase successiva all’approvazione, quella in cui il creditore che non si è opposto deve vigilare sull’esecuzione.

Sull’opzione 2 (opposizione)

6. Cass. civ., Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2782. Principio: l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività può giustificare la scelta di preservare l’unità dell’azienda, ma non la sottrazione dell’attivo alla liquidazione per finanziare la prosecuzione dell’impresa insolvente, che scaricherebbe sui creditori il costo della ricapitalizzazione. Rilevanza: fornisce all’opponente un argomento preciso quando la proposta trattiene beni in capo all’impresa.

7. Cass. civ., ord. n. 18082/2024. Principio: in tema di concordato fallimentare, anche i creditori non ancora insinuati al momento del deposito della proposta possono opporsi all’omologazione, purché alleghino lo svantaggio che la soluzione concordataria arreca alla loro posizione sostanziale rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: chiarisce che l’opposizione deve essere costruita sul confronto concreto con la liquidazione, non su doglianze generiche.

8. Trib. Roma, 3 novembre 2011. Principio: nel concordato della LCA, la modifica della proposta originaria richiede una nuova autorizzazione dell’autorità di vigilanza, e il difetto è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: utile sia per l’opponente (vizio da far valere) sia per comprendere i margini di una trattativa che porti a migliorare la proposta.

9. Cass. civ., Sez. II, 22 ottobre 2025, n. 28129. Principio: nel giudizio di impugnazione contro il rigetto di una proposta di concordato nella LCA, il commissario liquidatore può conferire l’incarico a un avvocato anche senza autorizzazione dell’autorità di vigilanza, non richiesta per quell’ipotesi, e il professionista ha diritto al compenso. Rilevanza: conferma che la decisione del tribunale sul concordato è oggetto di un ulteriore grado di giudizio, nel quale la procedura stessa può schierarsi in difesa della proposta: chi si oppone deve mettere in conto un contraddittorio anche nei gradi successivi.

Sull’opzione 3 (proposta del creditore o del terzo)

10. Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2018, n. 10292. Principio: al concordato proposto in sede di amministrazione straordinaria si applicano i limiti previsti per il concordato fallimentare, compresa l’intangibilità dei crediti prededucibili. Rilevanza: anche nei concordati privi di voto, chi formula la proposta deve rispettare le regole minime di tutela dei creditori.

11. Cass. civ., n. 880/2026. Principio: l’imprenditore agricolo in forma cooperativa sottoposto a LCA non può accedere all’accordo con i creditori della L. 3/2012. Rilevanza: esclude vie “alternative” di composizione, rendendo il concordato dell’art. 314 CCII lo strumento negoziale centrale per chiudere la procedura; ciò accresce il peso della scelta del creditore di fronte alla proposta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una proposta di concordato nella LCA, lo studio lavora sul caso concreto con un metodo preciso. Questi sono gli strumenti che mettiamo in campo:

  1. Verifichiamo la posizione del credito nello stato passivo: importo, rango, eventuali privilegi degradati, domande tardive pendenti, per stabilire esattamente quale trattamento spetta al cliente nella proposta.
  2. Calcoliamo la scadenza del termine di trenta giorni a partire dalla comunicazione del commissario, verificando data e modalità della notifica telematica.
  3. Analizziamo la proposta e i pareri allegati del commissario e del comitato di sorveglianza, confrontando le stime della liquidazione con i dati contabili disponibili.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico: inerzia ragionata, opposizione o proposta alternativa, con un quadro scritto di vantaggi, rischi e tempi.
  5. Controlliamo la regolarità del procedimento: autorizzazione dell’autorità di vigilanza, eventuali modifiche della proposta, decisioni degli organi sociali, rispetto delle regole sui crediti prededucibili e privilegiati.
  6. Redigiamo e depositiamo l’opposizione, costruendola sul confronto puntuale tra concordato e liquidazione e indicando i mezzi di prova, inclusa l’eventuale richiesta di consulenza tecnica.
  7. Coordiniamo con i commercialisti dello staff la contro-analisi dell’attivo: valutazione di beni, crediti, azioni recuperatorie, per verificare se la percentuale offerta sia realmente congrua.
  8. Assistiamo il creditore che intende presentare una propria proposta, predisponendo l’istanza all’autorità di vigilanza e la struttura del concordato.
  9. Seguiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata in primo grado.
  10. Vigiliamo sull’esecuzione del concordato approvato e, in caso di inadempimento, valutiamo i presupposti per chiederne la risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la scelta fatta nei trenta giorni va difesa nei gradi successivi senza cambiare mani: la qualifica di cassazionista consente allo studio di accompagnare la stessa strategia dall’analisi iniziale della proposta, all’opposizione in tribunale, al reclamo in corte d’appello, fino all’eventuale ricorso in Cassazione. È una continuità che pesa, perché le argomentazioni sulla convenienza costruite in primo grado sono quelle su cui si giocherà l’intera partita. A ciò si aggiunge la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che porta nella lettura della proposta gli strumenti di analisi dei piani di risanamento e liquidazione.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui profili processuali e sostanziali, i secondi sulla verifica dei numeri. Nel concordato della LCA, dove tutto ruota intorno al confronto tra due scenari economici, questa integrazione non è un dettaglio.


In chiusura: il silenzio è già una scelta

Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa non si vota: si approva o si contrasta davanti al tribunale. Per il creditore questo significa che la vera decisione si concentra nei trenta giorni successivi alla comunicazione del commissario, e che anche non fare nulla equivale a prendere posizione. La scelta tra accettare, opporsi o proporre un’alternativa dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e, nei casi peggiori, la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché ne riunisce tutti i passaggi in un’unica regia: l’analisi della crisi e dei piani che deriva dalla qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, la lettura dei crediti bancari e fiscali affidata allo staff multidisciplinare coordinato dall’Avvocato, e la difesa che, grazie all’abilitazione di cassazionista, può proseguire senza interruzioni dall’opposizione fino alla Suprema Corte.

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