Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Per Palestre E Centri Fitness: Cosa Sapere Su Abbonamenti Prepagati E Attrezzature

Quando una palestra o un centro fitness finisce in liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento), la legge offre ancora una via d’uscita negoziale: il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Sulla carta le regole sono poche e generali. Nella realtà, però, il settore fitness pone problemi che il legislatore non ha mai affrontato in modo specifico: centinaia di iscritti che hanno pagato in anticipo abbonamenti annuali o biennali, spesso tramite una finanziaria; tapis roulant, rack e macchinari isotonici quasi sempre in leasing o a noleggio; un immobile in locazione con impianti costosi; un marchio e una base clienti che valgono qualcosa solo se la palestra resta aperta.

È per questo che, su questo tema, conta molto più cosa hanno deciso i giudici che la lettera della legge. Le norme sul concordato fallimentare (art. 124 e seguenti della vecchia legge fallimentare) sono state trasferite quasi integralmente nel Codice della crisi, e la Corte di Cassazione ha continuato a costruire, sentenza dopo sentenza, il perimetro di ciò che si può fare: chi vota, chi può opporsi, quanto vale il credito di chi non si è insinuato, come si calcola il debito verso la società di leasing, quando una clausola risolutiva espressa produce effetti contro la procedura.

In questa guida raccogliamo le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi gestisce o ha gestito una palestra, per chi vuole rilevarla attraverso un concordato, per i creditori professionali e per gli abbonati.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa, verificabile nelle competenze dell’Avvocato. Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque lavora professionalmente sulla costruzione di soluzioni concordate tra impresa in crisi e creditori. Le attrezzature in leasing e gli abbonamenti finanziati sono rapporti bancari e di credito al consumo, terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. E le opposizioni all’omologazione e allo stato passivo arrivano spesso fino all’ultimo grado, dove l’Avvocato, cassazionista, può difendere direttamente.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice il Codice della crisi

Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa minima delle norme, perché è su queste che i giudici si sono pronunciati.

Chi può proporre il concordato. L’art. 240 CCII consente la proposta a uno o più creditori e a un terzo (il cosiddetto assuntore, cioè chi si accolla l’obbligo di pagare i creditori e in cambio rileva l’attivo). Il debitore stesso, o le società che partecipa o che sono sottoposte a comune controllo, possono proporlo solo dopo che è trascorso un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; e la proposta del debitore deve portare risorse esterne che aumentino l’attivo in misura significativa. Per una palestra questo significa, in concreto, che l’ex titolare può tornare in gioco, ma con tempi precisi e con denaro nuovo.

Cosa può contenere la proposta. Può suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, prevedere trattamenti differenziati tra classi diverse (motivandoli), ristrutturare i debiti in qualunque forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o attribuzione di partecipazioni. I creditori privilegiati possono essere pagati non integralmente, purché non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava la prelazione. Il terzo assuntore può limitare i propri impegni ai creditori già ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno fatto opposizione o domanda tardiva.

Come si approva. Il giudice delegato, sentito il curatore e acquisito il suo parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, comunica la proposta ai creditori. Si applica il meccanismo del silenzio-assenso: chi non fa pervenire il proprio dissenso nel termine fissato si considera favorevole. Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, anche dalla maggioranza delle classi.

L’omologazione. Il tribunale decide sulle opposizioni e omologa con decreto motivato. Se un creditore di una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale può comunque omologare quando ritiene che il suo credito venga soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.

Gli effetti. L’art. 248 CCII rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; a questi ultimi, però, non si estendono le garanzie prestate da terzi. L’esecuzione è sorvegliata da giudice delegato, curatore e comitato dei creditori (art. 249). Se il concordato non viene adempiuto si può chiederne la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo pagamento previsto (art. 250); se emerge un dolo, l’annullamento (art. 251). In entrambi i casi la liquidazione giudiziale si riapre.

Le norme sui contratti che toccano la palestra. Accanto al concordato operano le regole sui rapporti pendenti: la regola generale di sospensione con scelta del curatore tra subentro e scioglimento (art. 172), lo scioglimento automatico dei contratti legati alla persona (art. 175), il leasing (art. 177), la vendita con riserva di proprietà (art. 178), l’affitto d’azienda (art. 184), la locazione dell’immobile (art. 185), l’esercizio provvisorio con prosecuzione dei contratti (art. 211, comma 8), l’affitto dell’azienda da parte del curatore (art. 212) e la domanda di restituzione dei beni di terzi (art. 210). Tutte queste scelte del curatore precedono, o accompagnano, la proposta di concordato e ne determinano il valore.

Perché queste norme pesano tanto nel fitness. Una palestra non è un magazzino di beni da vendere: il suo valore sta quasi tutto nella continuità. Se il curatore chiude subito i locali, gli iscritti si disperdono in poche settimane verso altri centri, i contratti con gli istruttori cessano, il proprietario dell’immobile può ottenere il rilascio e le attrezzature finiscono all’asta a prezzi di realizzo. Se invece il curatore ottiene l’esercizio provvisorio o affitta l’azienda a un gestore, la base clienti resta viva e l’azienda conserva un valore di avviamento che un assuntore può essere disposto a pagare. La locazione dell’immobile merita un’attenzione specifica: nella liquidazione del conduttore il curatore può recedere dal contratto corrispondendo un equo indennizzo, e il credito del locatore per i canoni anteriori entra nel passivo. Ogni proposta di concordato per una palestra nasce quindi dentro un quadro già plasmato da queste scelte, e la giurisprudenza che vedremo serve a capire come pesarle.

Un’ultima nota: il testo è stato inciso dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Per ogni procedura occorre verificare quale versione sia applicabile ratione temporis, come la stessa Cassazione ricorda nelle pronunce che vedremo.


L’orientamento consolidato: il concordato è un accordo, e il giudice ne controlla la legalità, non la convenienza

Il filo rosso che lega la giurisprudenza, dalla legge fallimentare al Codice della crisi, è uno: il concordato nella liquidazione giudiziale è prima di tutto un accordo tra proponente e maggioranza dei creditori, e il tribunale verifica le regole del gioco, non se l’affare sia buono. Quattro pronunce lo mostrano da angoli diversi.

Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725: chi è “dentro” e chi è “fuori” dalla proposta

La vicenda. Il Tribunale di Bergamo aveva omologato un concordato fallimentare respingendo l’opposizione di un creditore pubblico; il decreto era stato confermato dalla Corte d’appello di Brescia e impugnato in Cassazione. Al centro c’era la norma (allora l’ultimo comma dell’art. 124 l.fall., oggi trasfusa nell’art. 240 CCII) che consente al proponente di limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno fatto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva.

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che la limitazione degli impegni ai creditori già emersi nella procedura è una facoltà legittima del proponente, che ne definisce il perimetro di rischio; ha ribadito inoltre che le questioni non sollevate davanti al giudice di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione senza indicare dove e quando sono state dedotte.

La traduzione pratica. Se sei un abbonato di una palestra in liquidazione e non hai presentato domanda di insinuazione al passivo, l’assuntore può legittimamente non impegnarsi a pagarti. Il tuo credito resta formalmente soggetto alla falcidia concordataria (perché l’art. 248 vincola anche i non insinuati), ma l’obbligazione dell’assuntore potrebbe non coprirlo. In altre parole: insinuarsi non è una formalità, è ciò che ti mette dentro il perimetro di chi paga.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948: il voto in conflitto di interessi

La vicenda. In un concordato fallimentare era stato contestato il voto di creditori che avevano un interesse personale coincidente con quello del proponente.

Il principio. La Cassazione ha riconosciuto che, pur in mancanza di una norma generale sul conflitto di interessi nel voto concordatario, il voto espresso da chi persegue un interesse estraneo a quello di creditore può essere neutralizzato, perché il meccanismo maggioritario ha senso solo se chi vota rischia sul proprio credito.

La traduzione pratica. Nel fitness accade spesso che il fornitore delle attrezzature, il proprietario dell’immobile o una società collegata all’ex gestore siano contemporaneamente creditori e parti interessate all’operazione (perché, ad esempio, l’assuntore è loro partner). Il Codice ha recepito questo orientamento escludendo dal voto alcuni soggetti o ammettendoli solo se collocati in una classe apposita. Se il concordato passa grazie al voto di un creditore “di comodo”, quel voto si può contestare in sede di omologazione.

Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220: chi ha comprato i crediti può votare?

La vicenda. Alcune società veicolo (SPV) avevano acquistato in blocco crediti deteriorati verso l’impresa fallita e pretendevano di votare sul concordato.

Il principio. La Cassazione ha escluso che le cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere annoverate tra i soggetti abilitati al voto nel concordato fallimentare, salvo che non siano iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla normativa bancaria. La titolarità del credito, da sola, non basta a pesare sul voto: conta la posizione soggettiva che la legge riconosce.

La traduzione pratica. I crediti bancari di una palestra (fidi, mutui per la ristrutturazione dei locali) vengono spesso ceduti. Chi propone o contesta un concordato deve verificare uno per uno chi vota e a che titolo: una maggioranza può spostarsi in modo decisivo a seconda che i voti delle cessionarie siano computati o no.

Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029: il vincolo del piano finché è in esecuzione

La vicenda. Un creditore di una società con piano liquidatorio omologato aveva chiesto il fallimento prima che fossero scaduti i termini di esecuzione, sostenendo che il piano fosse ormai irrealizzabile.

Il principio. La Corte ha ribadito la natura contrattuale del piano concordatario, che vincola i creditori finché è in esecuzione, ma ha affermato che l’omologazione non toglie al creditore la legittimazione a chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano è oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini.

La traduzione pratica. La pronuncia riguarda il concordato preventivo, ma il principio aiuta a leggere anche il concordato nella liquidazione giudiziale: l’accordo vincola, ma non è uno scudo contro l’evidenza. Se l’assuntore di una palestra smette di versare quanto promesso, i creditori non sono costretti ad aspettare la scadenza finale per reagire; nel concordato nella liquidazione giudiziale lo strumento è la risoluzione prevista dall’art. 250.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il tribunale verifica la regolarità della procedura, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la corretta formazione delle classi e la legittimità dei voti; non sostituisce il proprio giudizio a quello della maggioranza sulla convenienza economica, salvo l’abuso manifesto o il caso del creditore dissenziente che contesti di ricevere meno delle alternative concretamente praticabili.


Prima questione aperta: gli abbonamenti prepagati. Che fine fa il credito degli iscritti?

La questione

“Ho pagato 540 euro a gennaio per un anno di palestra; a maggio la palestra ha chiuso ed è stata aperta la liquidazione giudiziale. Ora qualcuno propone un concordato. Recupererò qualcosa? Devo fare qualcosa? E se avevo pagato con una finanziaria?”

È la domanda più diffusa e, nel fitness, quella che decide il destino del concordato, perché gli abbonati sono spesso centinaia e, sommati, rappresentano una massa di crediti chirografari tutt’altro che trascurabile.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto fermo è normativo: il credito dell’abbonato per la parte di servizio non goduto è un credito chirografario anteriore all’apertura, che va fatto valere con la domanda di ammissione al passivo. Se però il curatore è stato autorizzato all’esercizio provvisorio e ha proseguito l’attività, i contratti continuano (art. 211, comma 8): le prestazioni rese durante la procedura alimentano crediti diversi, e il quadro cambia.

Il secondo punto viene da Cass. n. 18185/2025: in un fallimento successivo a un concordato preventivo omologato e non risolto, i creditori potevano insinuarsi solo per la somma ridotta secondo le previsioni del concordato, perché l’effetto riduttivo dell’accordo non viene cancellato automaticamente dalla procedura successiva. La falcidia concordataria, una volta prodotta, segue il credito. Per un abbonato significa che, se la palestra era già passata per un concordato preventivo prima della liquidazione, il suo credito può essere già stato ridotto.

Il terzo punto si ricava da Cass. n. 725/2024, già vista: l’assuntore può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo. Sul versante opposto, la giurisprudenza formatasi sull’art. 135 l.fall. (oggi art. 248 CCII) ha affermato che l’assuntore che non ha limitato i propri impegni è tenuto a pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati, perché la norma esclude per costoro solo le garanzie di terzi, non l’obbligazione dell’assuntore. Tutto dipende quindi da come è scritta la proposta.

Il quarto punto riguarda chi ha pagato l’abbonamento a rate tramite una finanziaria. Qui il terreno non è concorsuale ma bancario: l’art. 125-quinquies del Testo unico bancario consente al consumatore, dopo aver costituito inutilmente in mora il fornitore, di ottenere la risoluzione del contratto di credito collegato quando l’inadempimento del fornitore è di non scarsa importanza; la risoluzione obbliga il finanziatore a restituire le rate già pagate. ABF, Collegio di coordinamento, 13 settembre 2024, n. 9747 ha però precisato che il diritto alla restituzione delle rate è precluso se il finanziamento è già stato interamente rimborsato: una volta estinto il credito, viene meno il collegamento che fa ricadere sul finanziatore il rischio dell’inadempimento del fornitore. È una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, non di un giudice, ma è la pronuncia di coordinamento che orienta tutti i collegi territoriali.

Se c’è contrasto

Sulla qualificazione del credito dell’abbonato non risultano contrasti: è chirografario. Il punto controverso, nella pratica, è la sua quantificazione (pro rata temporis? al netto di promozioni? con o senza la quota di iscrizione?), che si risolve in sede di accertamento del passivo e, se necessario, con opposizione allo stato passivo. L’assunzione prudenziale è chiedere l’ammissione per il valore pro rata del servizio non goduto, documentando contratto, ricevute e data di chiusura effettiva.

Sul fronte della finanziaria, la linea dell’ABF è netta: chi ha ancora rate in corso deve muoversi prima di averle pagate tutte.

Cosa significa per te

Se sei un abbonato: insinuati al passivo nei termini e, se hai un finanziamento in corso, metti subito in mora il fornitore (cioè la procedura, tramite il curatore) e chiedi alla finanziaria la risoluzione del contratto collegato. Aspettare l’esito del concordato può costarti proprio il diritto al rimborso delle rate.

Se sei il proponente: gli abbonati sono una classe naturale, omogenea per posizione giuridica e interesse economico. Offrire loro un trattamento differenziato (ad esempio una percentuale in denaro più alta rispetto ai fornitori, o una soddisfazione in servizi alla riapertura, se accettata e valorizzata in modo trasparente) può essere la chiave per ottenere la maggioranza delle classi. Ma ogni differenziazione va motivata nella proposta, altrimenti il tribunale non la omologa.


Seconda questione aperta: le attrezzature. Leasing, noleggio, riserva di proprietà e clausole risolutive

La questione

“La palestra ha 74 macchine cardio e isotoniche: metà in leasing, una parte a noleggio operativo, alcune comprate a rate con riserva di proprietà. Se propongo un concordato per rilevare l’azienda, cosa compro davvero? E se la società di leasing si è già ripresa i macchinari?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., 19 settembre 2025, n. 25701 offre una ricostruzione complessiva del rapporto tra leasing e liquidazione giudiziale dell’utilizzatore e conferma un principio che gli operatori riassumono così: nel leasing il bene è la misura del credito. Se il curatore si scioglie dal contratto (art. 177 CCII, già art. 72-quater l.fall.), il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma deve insinuarsi al passivo; vende o ricolloca il bene sulla base della stima e trattiene il ricavato fino a concorrenza del proprio credito; per l’eventuale differenza in meno è creditore chirografario, per l’eventuale eccedenza deve versarla alla procedura. Il sistema impedisce al concedente di avvantaggiarsi due volte, riprendendosi il bene e pretendendo anche il credito pieno. Il concedente che vuole recuperare il bene deve presentare domanda di restituzione (art. 210 CCII) provando titolo e presenza del bene nel patrimonio dell’utilizzatore e può chiedere la sospensione della sua liquidazione.

Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061 ha risolto il nodo dei leasing risolti per inadempimento prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017: per quei contratti resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e solo a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.; la disciplina organica introdotta nel 2017 non è retroattiva. Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, invece, vale la disciplina unitaria, costruita sul modello della restituzione del bene e dell’imputazione del ricavato al credito.

Cass. civ., sez. I, ord. 11 agosto 2025, n. 23023 riguarda le clausole risolutive espresse, presenti in quasi tutti i contratti di leasing e di fornitura di attrezzature. La Corte ha affermato che, se la parte adempiente dichiara di volersi avvalere della clausola dopo l’apertura della procedura del contraente inadempiente, la risoluzione non è opponibile alla massa dei creditori: la clausola produce effetti solo dal momento della comunicazione, e a quel punto il patrimonio del debitore è già destinato al soddisfacimento paritario di tutti i creditori. La data della comunicazione di risoluzione decide se il bene esce o resta nel perimetro della procedura.

Cass. n. 18538/2025, sul versante speculare, ha escluso che l’atto con cui il contraente non inadempiente risolve unilateralmente il contratto in forza di una clausola risolutiva espressa, prima del fallimento della controparte, sia un atto a titolo oneroso revocabile ai sensi della disciplina della revocatoria fallimentare. Se la risoluzione è stata validamente comunicata prima dell’apertura, dunque, il curatore non può recuperare il bene attraverso la revocatoria di quell’atto.

Se c’è contrasto

Sul leasing l’orientamento è ormai stabile, dopo le Sezioni Unite del 2021 e la disciplina del 2017 recepita nell’art. 177 CCII. Il margine di incertezza riguarda la stima del bene: le attrezzature fitness si svalutano in fretta e il loro valore di mercato dipende molto dal modello, dalla manutenzione e dal canale di vendita. La prudenza impone di contestare subito, in sede di accertamento del passivo, una stima troppo bassa, perché è da quella stima che dipende la quota chirografaria del concedente e quindi il peso del suo voto.

Il noleggio operativo non è un leasing finanziario: non prevede l’opzione di acquisto e segue la regola generale dei contratti pendenti (art. 172), con scelta del curatore tra subentro e scioglimento. Le vendite con riserva di proprietà seguono l’art. 178: se il curatore non paga il residuo, il venditore può riprendere il bene restituendo le rate riscosse, salvo l’equo compenso per l’uso.

Cosa significa per te

Se proponi un concordato per rilevare la palestra, il tuo primo lavoro è un inventario giuridico delle attrezzature, non solo fisico: per ogni macchinario occorre sapere se è di proprietà, in leasing pendente, in leasing risolto prima o dopo l’apertura, a noleggio o con riserva di proprietà. Da questo dipende cosa entra nell’attivo, quali contratti l’assuntore deve proseguire o rinegoziare, e quanti voti hanno i concedenti.

Se sei la società di leasing: verifica la data della dichiarazione di risoluzione. Dopo l’apertura della procedura la clausola risolutiva espressa non è più la strada; la strada è l’insinuazione e la domanda di restituzione.

Lo ricordiamo ai clienti in ogni fase: come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, nel concordato di una palestra le attrezzature si valutano prima sul piano dei contratti e solo dopo su quello del prezzo.


Terza questione aperta: approvazione, opposizioni, omologazione e risoluzione. Chi può fermare il concordato?

La questione

“Ho presentato una proposta come assuntore per riaprire il centro fitness. Il socio di minoranza della vecchia società si oppone, alcuni creditori dicono che la percentuale è troppo bassa. Può bloccare tutto? E dopo l’omologazione, cosa succede se non riesco a pagare una rata?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402 si è occupata della legittimazione del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare, chiarendo una propria precedente interpretazione: il socio non è legittimato per il solo fatto di essere socio, ma deve allegare un interesse concreto e attuale che l’omologazione leda in modo diretto. L’opposizione è uno strumento di tutela di un interesse, non un diritto di veto.

Cass. civ., n. 7663/2026 (marzo 2026), sull’omologazione forzosa del concordato in continuità aziendale, ha letto l’espressione “in mancanza” contenuta nella disciplina come riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti e ha ritenuto la modifica del terzo correttivo di immediata applicazione anche alle procedure in corso. La pronuncia riguarda il concordato preventivo, ma è utile per capire la logica: la classe è l’unità di misura del consenso, e la sua corretta formazione diventa decisiva. Anche nel concordato nella liquidazione giudiziale l’approvazione richiede, se ci sono classi, la maggioranza delle classi oltre a quella dei crediti.

Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168 ha stabilito che, in un fallimento chiuso con concordato, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologazione. È un dettaglio solo in apparenza: l’esecuzione del concordato è una fase vigilata, con il curatore ancora presente, e chi propone deve prevederne gli oneri nel piano.

Sul versante dei rapporti con altri strumenti, Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856 ha dichiarato inammissibile la domanda di composizione negoziata proposta quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, precisando che essa non produce effetti impeditivi rispetto all’apertura della liquidazione giudiziale. Cass. civ., ord. 26 maggio 2026, n. 16358 ha escluso, nella versione dell’art. 44 CCII anteriore al terzo correttivo, la proroga del termine del concordato con riserva quando pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale. Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 ha affermato che il provvedimento che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile per cassazione, perché non ha natura decisoria. Tre decisioni che spiegano perché tante palestre arrivano alla liquidazione giudiziale dopo un tentativo fallito di concordato preventivo: gli strumenti di allerta e di risanamento hanno regole di sequenza rigide, e un errore di tempistica chiude porte che non si riaprono.

Cass. n. 21336/2024 ha confermato che nel concordato preventivo liquidatorio la soglia minima di soddisfazione dei chirografari (20%) è inderogabile. La soglia non è prevista per il concordato nella liquidazione giudiziale, ed è proprio questo uno dei motivi per cui, quando la palestra è già in liquidazione, il concordato del terzo assuntore può essere più praticabile di quanto lo fosse il preventivo.

Infine, Cass. n. 12148/2025 ha stabilito che, in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato. Per chi propone un concordato nella liquidazione giudiziale questo incide sul valore delle azioni revocatorie che la procedura può esperire (ad esempio sui pagamenti preferenziali a fornitori o collegati), valore che l’assuntore può farsi cedere o che deve comunque considerare nel confronto con l’alternativa liquidatoria.

Se c’è contrasto

Sulla legittimazione all’opposizione e sulla formazione delle classi l’orientamento è stabile; il punto ancora mobile è il coordinamento tra le versioni successive del Codice (originaria, primo correttivo, terzo correttivo del 2024), con pronunce che applicano ora l’una ora l’altra a seconda della data della domanda. L’assunzione prudenziale è verificare per ogni procedura il testo applicabile alla data di apertura e alla data della proposta.

Cosa significa per te

Se sei il proponente, costruisci la proposta come se dovesse resistere a un’opposizione: classi motivate, confronto documentato con l’alternativa liquidatoria, garanzie effettive. Se sei un creditore contrario, un’opposizione generica non basta: devi dimostrare che il concordato ti dà meno delle alternative concretamente praticabili, o che il voto è viziato. E se l’assuntore non paga, ricorda che la risoluzione va chiesta entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., sez. I, ordinanza 9 luglio 2026 (r.g. n. 26000/2025)

La decisione più nuova che incide sul tema è un’ordinanza della Prima Sezione civile depositata il 9 luglio 2026, resa su un ricorso contro un decreto della Corte d’appello di Venezia in materia di concordato preventivo.

Il contesto. Una società aveva proposto un concordato preventivo; la proposta era stata dichiarata inammissibile e la Corte d’appello, in sede di reclamo, aveva confermato. Uno dei temi era come si compone il cosiddetto valore di liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale, e se il proponente potesse includervi, già in fase di ammissione, il “plusvalore” derivante dalla proposta. Il Codice (art. 87, lett. c) chiede infatti che il piano indichi il valore di liquidazione alla data della domanda, comprensivo dell’eventuale maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.

La motivazione in linguaggio piano. La Corte, richiamata la propria giurisprudenza sulla non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti che confermano l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale (Cass. n. 31176/2025), ha precisato che il plusvalore concordatario (il maggior valore che la proposta assicura rispetto alla liquidazione) si valuta in sede di omologazione, non nella fase di ammissione, mentre il valore di liquidazione, come base di confronto, condiziona già l’ammissibilità. Detto in modo semplice: prima si fotografa correttamente quanto varrebbe la liquidazione, compresa la vendita dell’azienda funzionante; solo dopo si giudica se la proposta fa meglio.

Cosa cambia rispetto a prima. Per una palestra il punto è cruciale, perché il valore dell’azienda “in esercizio” (iscritti attivi, contratti di locazione, personale, marchio) è molto superiore a quello delle singole attrezzature vendute all’asta. Se il curatore ha disposto l’esercizio provvisorio o l’affitto dell’azienda, il valore di liquidazione deve tenerne conto, e il confronto con la proposta di concordato diventa più severo. Chi propone un concordato nella liquidazione giudiziale deve dimostrare di battere non la vendita a pezzi, ma la cessione dell’azienda viva: è con questo parametro che il curatore formulerà il proprio parere e che il tribunale, in caso di opposizione, valuterà la convenienza.

La pronuncia riguarda il concordato preventivo e la logica dell’ammissione, che nel concordato nella liquidazione giudiziale è diversa (lì il filtro è il parere del curatore e la valutazione del giudice delegato). Ma il principio sul valore di liquidazione come base di confronto, comprensivo della cessione dell’azienda in esercizio, è trasversale ed è destinato a pesare anche sui concordati proposti in corso di liquidazione.


I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul centro fitness

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come lavorano i principi visti. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: la classe degli abbonati in un concordato con assuntore

Ipotesi. Liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2025 nei confronti di una srl che gestiva un centro fitness. Stato passivo esecutivo dal 9 ottobre 2025. Crediti ammessi:

  • dipendenti (privilegio): 96.420 €;
  • fornitori e professionisti (chirografo): 211.873 €;
  • abbonati ammessi (chirografo): 1.184 posizioni con residuo medio non goduto di 287,40 €, totale 340.281,60 €;
  • concedente leasing per il residuo dopo la stima (chirografo): 22.567 €.

Un terzo assuntore propone: dipendenti al 100%; classe fornitori al 12%; classe abbonati al 18% in denaro, con in più l’opzione di convertire il credito in mesi di abbonamento alla riapertura; classe concedente al 10%; impegni limitati ai creditori ammessi (Cass. n. 725/2024).

Sviluppo. Un abbonato con residuo di 412,80 € riceve 74,30 € in denaro (18%), oppure sceglie i mesi di servizio. Il fabbisogno in denaro dell’assuntore per i chirografari, ipotizzando che nessun abbonato opti per i servizi, è: 25.424,76 € (fornitori) + 61.250,69 € (abbonati) + 2.256,70 € (concedente) = 88.932,15 €, oltre ai 96.420 € dei dipendenti e alle spese di procedura.

Esito. Gli abbonati pesano per il 59,5% dei crediti chirografari. Grazie al silenzio-assenso, se la maggior parte di loro non manifesta dissenso, la classe approva. Ma la differenziazione rispetto ai fornitori (18% contro 12%) va motivata: l’omogeneità della classe “consumatori” e l’interesse alla prosecuzione del servizio sono ragioni spendibili. Un abbonato che non si è insinuato resta vincolato dalla falcidia (art. 248) ma non ha titolo per chiedere il pagamento all’assuntore, che ha limitato i propri impegni.

Simulazione 2: il tapis roulant in leasing e il conto con il concedente

Ipotesi. Lotto di 12 tapis roulant in leasing finanziario pendente all’apertura della liquidazione. Il curatore non subentra. Credito del concedente all’apertura: canoni scaduti 8.214 € + quota capitale dei canoni a scadere 54.103 € + prezzo di riscatto 1.600 € = 63.917 €. Stima del giudice delegato in sede di accertamento del passivo: 41.350 €.

Sviluppo. In applicazione dell’art. 177 CCII e del principio confermato da Cass. n. 25701/2025, il concedente è ammesso al passivo in chirografo per 63.917 − 41.350 = 22.567 €. Se poi ricolloca il lotto a 47.900 €, la differenza di 6.550 € rispetto alla stima riduce il suo credito chirografario in sede di riparto (o, nel concordato, secondo quanto prevede la proposta). Se invece avesse venduto a 71.200 €, l’eccedenza di 7.283 € rispetto al credito sarebbe spettata alla procedura.

Esito. L’assuntore che vuole tenere i tapis roulant può negoziare direttamente con il concedente un nuovo contratto o un acquisto, e il voto del concedente nel concordato pesa solo per i 22.567 € chirografari, non per l’intero importo originario. Se il concedente avesse comunicato la risoluzione per clausola risolutiva espressa il 2 aprile 2025, cioè dopo l’apertura, quella risoluzione sarebbe inopponibile alla massa (Cass. n. 23023/2025).

Simulazione 3: l’abbonato che ha pagato con una finanziaria

Ipotesi. Abbonamento biennale da 1.318,80 € finanziato in 12 rate da 109,90 €. Il centro chiude e la liquidazione giudiziale viene aperta dopo il pagamento della quinta rata; restano 7 rate, pari a 769,30 €. Il servizio non goduto vale, pro rata, 989,10 €.

Sviluppo. L’abbonato costituisce in mora il fornitore (comunicazione indirizzata alla procedura, tramite il curatore), poi chiede alla finanziaria la risoluzione del contratto di credito collegato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB. Se l’inadempimento è di non scarsa importanza, e la chiusura definitiva lo è, la risoluzione libera l’abbonato dalle 7 rate residue e obbliga il finanziatore a restituire le rate già pagate; il finanziatore si rivarrà sulla procedura.

Esito. Se invece l’abbonato avesse lasciato correre e pagato tutte le 12 rate prima di attivarsi, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento ABF (n. 9747/2024) avrebbe perso il diritto alla restituzione delle rate da parte della finanziaria, potendo solo insinuarsi al passivo come chirografario e attendere la percentuale concordataria.


La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate, con la questione decisa, il principio in una riga (riformulato) e la sua rilevanza per palestre e centri fitness. È il riepilogo da tenere a portata di mano quando si legge una proposta di concordato o si prepara un’opposizione. Alcune decisioni riguardano il concordato preventivo o il vecchio fallimento: le includiamo perché i principi che esprimono si applicano, per identità di ratio o per trasposizione normativa, al concordato nella liquidazione giudiziale.

PronunciaQuestionePrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. sez. I, ord. 9 luglio 2026 (r.g. 26000/2025)Valore di liquidazione e plusvaloreIl plusvalore della proposta si valuta in omologazione; il valore di liquidazione, compresa l’azienda in esercizio, è la base di confrontoLa proposta deve battere la cessione della palestra funzionante
Cass. n. 7663/2026Omologazione forzosa e classiIl consenso si misura sulla maggioranza delle classi; correttivo 2024 di applicazione immediataFormazione delle classi decisiva
Cass. ord. 26 maggio 2026, n. 16358Concordato con riservaNiente proroga del termine se pendono istanze di liquidazione (testo ante correttivo ter)Tempi del preventivo rigidi
Cass. 6 dicembre 2025, n. 31856Composizione negoziata e concordatoInammissibile la composizione se pende il concordato; nessun effetto impeditivoSequenza degli strumenti
Cass. sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176Impugnabilità dell’inammissibilitàNon ricorribile in Cassazione la conferma dell’inammissibilità senza apertura della liquidazioneLimiti di difesa nel preventivo
Cass. 19 settembre 2025, n. 25701Leasing e liquidazioneIl bene è la misura del credito; niente doppio vantaggio per il concedenteCalcolo del credito sulle attrezzature
Cass. sez. I, ord. 11 agosto 2025, n. 23023Clausola risolutiva espressaDichiarazione dopo l’apertura non opponibile alla massaLe attrezzature restano nella procedura
Cass. n. 18538/2025Revocatoria della risoluzioneLa risoluzione per clausola risolutiva espressa non è atto a titolo oneroso revocabileRisoluzioni anteriori stabili
Cass. n. 18185/2025Concordato e fallimento successivoSi insinua solo il credito già falcidiatoAbbonati e falcidia precedente
Cass. n. 12148/2025Periodo sospettoDecorre dal deposito della domanda di concordatoValore delle revocatorie nel confronto
Cass. sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220Voto delle cessionarieSPV non abilitate al voto salvo iscrizione nell’elencoMaggioranze e crediti bancari ceduti
ABF Coll. coord. 13 settembre 2024, n. 9747Credito collegatoNiente restituzione delle rate se il finanziamento è estintoAbbonati con finanziaria: agire subito
Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15029Piano omologato inattuabileIl vincolo cede davanti all’inattuabilità oggettivaReazione all’assuntore inadempiente
Cass. n. 21336/2024Soglia del 20%Inderogabile nel preventivo liquidatorioNon vale nel concordato in liquidazione
Cass. sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725Limitazione degli impegniL’assuntore può limitarsi ai creditori ammessiInsinuarsi è essenziale
Cass. sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402Opposizione del socioServe un interesse concreto e direttoLimiti alle opposizioni dell’ex compagine
Cass. sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168Compenso del curatoreLiquidato dopo l’esecuzione del concordatoCosti della fase esecutiva nel piano
Cass. sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948Conflitto di interessiVoto in conflitto neutralizzabileCreditori “di comodo”
Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061Leasing risolto ante 2017Distinzione godimento/traslativo e art. 1526 c.c.; legge 2017 non retroattivaLeasing datati delle attrezzature

La sintesi operativa

Ecco i principi pratici che la giurisprudenza consegna a chi si trova davanti al concordato di una palestra in liquidazione giudiziale.

  • Il concordato è un accordo: il tribunale controlla regole, classi e voti, non la convenienza, salvo l’opposizione del creditore dissenziente.
  • Insinuarsi al passivo è ciò che rende il credito esigibile verso l’assuntore, perché la proposta può limitare gli impegni ai soli creditori ammessi.
  • Il credito dell’abbonato è chirografario e si calcola sul servizio non goduto, documentando contratto, pagamenti e data di chiusura.
  • Chi ha un finanziamento collegato deve agire prima di aver pagato tutte le rate: costituzione in mora del fornitore e richiesta di risoluzione alla finanziaria.
  • Gli abbonati sono una classe naturale e spesso maggioritaria: trattamenti differenziati sono possibili solo se motivati.
  • Ogni attrezzatura va qualificata giuridicamente: proprietà, leasing pendente, leasing risolto, noleggio, riserva di proprietà.
  • Nel leasing il credito del concedente è al netto del valore del bene: chi contesta la stima, contesta anche il peso del voto.
  • Una clausola risolutiva espressa fatta valere dopo l’apertura non sottrae il bene alla procedura.
  • I voti di cessionari in blocco e di creditori in conflitto di interessi si verificano uno per uno.
  • La proposta deve battere il valore della palestra venduta funzionante, non quello delle attrezzature all’asta.
  • L’esecuzione è vigilata: se l’assuntore non paga, la risoluzione va chiesta entro un anno dall’ultima scadenza.
  • La versione del Codice applicabile dipende dalle date: va verificata per ogni procedura.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Sono un abbonato e non ho mai ricevuto nulla dal curatore. Ho perso tutto?

Non necessariamente. Puoi presentare domanda di ammissione al passivo, anche tardiva, nei termini previsti dal Codice. Ma attenzione: se nel frattempo viene omologato un concordato con assuntore che ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi, come consentito secondo Cass. n. 725/2024, chi non si è insinuato resta vincolato alla falcidia ma potrebbe non avere nessuno a cui chiedere il pagamento. Prima ti muovi, più opzioni conservi.

La società di leasing si è ripresa le macchine dopo la chiusura. Era legittimo?

Dipende dalle date. Se la risoluzione è stata comunicata prima dell’apertura della liquidazione, è in linea di principio stabile (Cass. n. 18538/2025). Se è stata comunicata dopo, non è opponibile alla massa (Cass. n. 23023/2025) e il concedente doveva passare per l’insinuazione e la domanda di restituzione. In ogni caso il concedente non può tenersi il bene e pretendere anche l’intero credito (Cass. n. 25701/2025).

Posso, come ex titolare, ricomprarmi la palestra con un concordato?

Il Codice lo consente al debitore e alle società collegate solo dopo un anno dall’apertura e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, e con l’apporto di risorse nuove. Un terzo, anche una nuova società, può invece proporre da subito. In entrambi i casi la proposta sarà confrontata con il valore della palestra ceduta in esercizio, secondo la logica ribadita dalla Cassazione nell’ordinanza del 9 luglio 2026.

Il socio di minoranza della vecchia società può bloccare il concordato?

Può opporsi solo se dimostra un interesse concreto e diretto leso dall’omologazione (Cass. n. 31402/2022). Il dissenso generico non è sufficiente.

Dopo l’omologazione, se l’assuntore smette di pagare, cosa possono fare i creditori?

Possono chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto; la sentenza di risoluzione riapre la liquidazione giudiziale. La giurisprudenza sul piano oggettivamente inattuabile (Cass. n. 15029/2024) conferma che il vincolo dell’accordo non impone di attendere passivamente.


Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti dei giudici applicati al tuo fascicolo

Conoscere le sentenze serve a poco se non si traducono in atti. Ecco, in concreto, cosa facciamo quando una palestra o un centro fitness è in liquidazione giudiziale e si apre lo spazio per un concordato.

  1. Ricostruiamo la mappa giuridica delle attrezzature: per ogni macchinario verifichiamo se è di proprietà, in leasing pendente o risolto, a noleggio o con riserva di proprietà, e con quale data è stata eventualmente comunicata la risoluzione, alla luce di Cass. n. 23023/2025 e n. 18538/2025.
  2. Ricalcoliamo il credito delle società di leasing: confrontiamo canoni scaduti, capitale a scadere, prezzo di riscatto e stima del bene, e contestiamo in sede di accertamento del passivo le stime che sottovalutano le attrezzature.
  3. Verifichiamo la legittimazione al voto di ogni creditore: cessionarie in blocco, creditori collegati, posizioni in conflitto di interessi.
  4. Costruiamo la proposta di concordato con classi motivate, in particolare la classe degli abbonati, documentando le ragioni dei trattamenti differenziati e il confronto con il valore dell’azienda ceduta in esercizio.
  5. Coordiniamo la proposta con le scelte del curatore su esercizio provvisorio, affitto d’azienda, contratti pendenti e locazione dell’immobile, perché il valore del concordato dipende da quelle scelte.
  6. Assistiamo gli abbonati e i creditori nell’insinuazione al passivo, quantificando il credito e predisponendo, se necessario, l’opposizione allo stato passivo.
  7. Gestiamo per gli abbonati con finanziamento la procedura di cui all’art. 125-quinquies TUB: costituzione in mora del fornitore, richiesta di risoluzione alla finanziaria, ricorso all’ABF o al giudice.
  8. Predisponiamo o contrastiamo le opposizioni all’omologazione, valutando se il creditore dissenziente riceve meno delle alternative concretamente praticabili.
  9. Seguiamo la fase esecutiva: monitoriamo i pagamenti dell’assuntore, verifichiamo le garanzie e, se necessario, promuoviamo la risoluzione o l’annullamento nei termini di legge.
  10. Impugniamo fino all’ultimo grado i provvedimenti su stato passivo, omologazione e risoluzione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia che vive di giurisprudenza, il titolo di cassazionista non è un dettaglio: gli orientamenti che abbiamo esaminato si difendono, o si mettono in discussione, fino davanti alla Suprema Corte, e lo stesso difensore che ha costruito la strategia in tribunale può portarla in Cassazione senza cambi di mano e senza dispersione di informazioni. Questo garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del fascicolo fino all’ultimo grado di giudizio. La qualifica di Esperto Negoziatore aggiunge la dimestichezza con le trattative tra impresa in crisi e creditori, che è il cuore di ogni concordato.

Su ogni pratica lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: i primi curano la strategia processuale e la redazione degli atti, i secondi la ricostruzione dei numeri, il valore di liquidazione, la sostenibilità del piano dell’assuntore. Diritto e numeri vengono letti insieme, sullo stesso fascicolo, dalla stessa squadra.


Chiusura

Il concordato nella liquidazione giudiziale può restituire una palestra alla sua comunità di iscritti, permettere a un nuovo gestore di ripartire e dare ai creditori più di quanto otterrebbero da un’asta di attrezzature usate. Ma funziona solo se ogni passaggio è costruito sulle regole che i giudici hanno fissato: chi vota, quanto vale il credito del leasing, cosa resta nella procedura, quanto vale l’azienda in esercizio.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio di competenze: la gestione negoziata della crisi d’impresa, che l’Avvocato pratica come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; i rapporti di leasing e di credito al consumo che gravano su attrezzature e abbonamenti, terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina; e le impugnazioni fino all’ultimo grado, che può seguire personalmente in quanto cassazionista. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo i termini ancora aperti e costruiremo la strategia più adatta alla tua posizione, che tu sia gestore, assuntore, creditore o abbonato.

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