Sul confine tra crisi e liquidazione giudiziale circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro tema del diritto dell’impresa. Il motivo è comprensibile: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) è stato modificato più volte in pochi anni, l’ultima in modo profondo con il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), e molte regole che valevano ai tempi della legge fallimentare continuano a passare di bocca in bocca come se fossero ancora in vigore. A questo si aggiunge un equivoco di fondo: l’idea che, finché il tribunale non ha firmato la sentenza, ogni porta resti aperta e che, dopo la sentenza, tutte si chiudano per sempre.
Nessuna delle due affermazioni è vera. Esistono finestre temporali precise, alcune strettissime, entro cui l’imprenditore può ancora scegliere la composizione negoziata, il concordato preventivo o un altro strumento di regolazione della crisi; ed esiste, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, un concordato che può chiudere la procedura, ma con regole e soggetti diversi da quelli che molti immaginano.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi deposita la domanda giusta nel momento sbagliato perde il tempo che non ha e, talvolta, anche la credibilità davanti al tribunale.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:
- «Finché non c’è la sentenza, la composizione negoziata blocca tutto.»
- «La composizione negoziata è vietata a chi è già insolvente.»
- «Il concordato con riserva si può depositare in qualunque momento del procedimento.»
- «Se lascio la composizione negoziata, ho comunque sessanta giorni per il concordato.»
- «Basta depositare un concordato perché il tribunale debba fermarsi.»
- «Una volta aperta la liquidazione giudiziale, di concordato non si parla più.»
- «Il concordato nella liquidazione giudiziale lo propongo io, quando voglio.»
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo confine? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè iscritto tra i professionisti che possono essere nominati per guidare le trattative della composizione negoziata: conosce quindi dall’interno i tempi, i requisiti di accesso e le verifiche che il tribunale svolge sulle misure protettive. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la stessa vicenda anche quando lo scontro sulla tempestività di una domanda arriva al reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale e poi davanti alla Corte di Cassazione.
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Mito n. 1 — «Finché non c’è la sentenza, la composizione negoziata blocca tutto»
Il mito
«Mi hanno notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale? Apro la composizione negoziata e il tribunale non può più dichiararmi insolvente.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste ed è anche importante. L’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Detto così, sembra davvero uno scudo automatico. Molti articoli divulgativi, del resto, riassumono la norma con formule del tipo «le misure protettive congelano le istanze di liquidazione», e il passaparola ha fatto il resto.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di più articolato, e il punto che il passaparola ha perso per strada è triplice.
Primo: l’effetto impeditivo non nasce dal semplice deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, ma dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese. Se l’imprenditore chiede l’esperto ma non le misure, o se la pubblicazione arriva quando il collegio ha già trattenuto la causa in decisione, lo scudo può non esserci.
Secondo: entro dieci giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure (art. 19 CCII); in mancanza, le misure diventano inefficaci. Il tribunale, sentiti l’esperto e i creditori interessati, conferma o revoca, e fissa una durata compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile ma mai oltre 240 giorni complessivi. A monte, l’art. 8 CCII pone un tetto generale: per la stessa crisi o insolvenza la protezione complessiva non può superare i dodici mesi.
Terzo, ed è l’aspetto decisivo: il tribunale investito del ricorso per liquidazione giudiziale può verificare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata era ammissibile e se poteva davvero produrre l’effetto di bloccare la sentenza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856: il giudice della crisi conosce ogni profilo processuale che impedisce la pronuncia richiesta e, quindi, valuta se la domanda di composizione negoziata con misure protettive sia stata proposta nel rispetto delle condizioni di legge. Se mancavano fin dall’inizio i presupposti di accesso, l’effetto impeditivo non si produce.
La prova
Oltre alla citata Cass. n. 31856/2025, il principio è già applicato dai tribunali di merito. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 12 febbraio 2026, a fronte di un’impresa che aveva depositato l’istanza di composizione negoziata alla vigilia dell’udienza fissata per l’esame del ricorso di liquidazione giudiziale, ha richiamato proprio quella pronuncia e ha esaminato nel merito la domanda di apertura, ritenendo di poter valutare da sé l’idoneità dell’istanza a bloccare la decisione. E la vicenda decisa in sede di reclamo dalla Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 7 marzo 2025 nasce da un caso in cui il tribunale di primo grado aveva ritenuto le misure protettive tardive, e quindi non impeditive, perché la decisione sull’apertura della liquidazione era già stata rimessa al collegio.
C’è poi la giurisprudenza sul merito delle misure: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025, ha negato la conferma delle misure protettive in assenza di un progetto di risanamento serio e attendibile, osservando che la protezione non può servire a una semplice liquidazione atomistica del patrimonio; lo stesso tribunale, con ordinanza del 19 giugno 2026, ha escluso la conferma quando il piano poggiava su un’assunzione giuridicamente insostenibile (la falcidia dei crediti previdenziali nell’ambito della composizione negoziata).
Cosa rischia chi ci crede
Chi apre la composizione negoziata convinto che basti a fermare il tribunale rischia di arrivare all’udienza senza alcuna altra linea difensiva: niente contestazione dei presupposti dell’insolvenza, niente domanda alternativa depositata nei termini, niente piano credibile. Se il tribunale ritiene l’istanza inammissibile, o se le misure non vengono confermate, la sentenza può arrivare in pochi giorni. E, come vedremo al mito n. 3, nel frattempo potrebbe essere scaduto anche il termine per depositare un concordato.
Mito n. 2 — «La composizione negoziata è vietata a chi è già insolvente»
Il mito
«Ormai non pago più nessuno da mesi: la composizione negoziata non fa per me, è uno strumento di prevenzione.»
Perché ci credono in tanti
Questo è un mito di segno opposto al primo, e nasce da una lettura frettolosa della funzione dell’istituto. La composizione negoziata è stata presentata, fin dal D.L. 118/2021, come uno strumento di emersione anticipata della crisi, pensato per l’imprenditore che vede arrivare le difficoltà e vuole trattare prima che sia troppo tardi. Le campagne informative delle Camere di commercio insistono, giustamente, sul fatto che prima ci si muove e meglio è. Da qui il salto logico: se è uno strumento di prevenzione, chi è già insolvente ne sarebbe escluso.
La realtà
La legge è meno rigida. L’art. 12 CCII consente l’accesso all’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il requisito vero non è l’assenza di insolvenza, ma la reversibilità della situazione. Un’impresa insolvente ma con un’attività ancora capace di generare valore, magari attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo, può accedere; un’impresa la cui insolvenza è ormai irreversibile no.
Lo conferma anche la prassi amministrativa: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ribadisce che la composizione negoziata è attivabile anche in situazione di insolvenza, purché reversibile e con risanamento ragionevolmente perseguibile. E il Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 299 del 15 luglio 2024, ha confermato le misure protettive a una società già in liquidazione volontaria, ritenendo che un piano liquidatorio potenzialmente migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale non precludesse l’accesso.
Vero, ma solo a metà: la composizione negoziata non è vietata all’insolvente, è vietata all’insolvente che non ha più nulla da risanare.
La prova
Il controllo sul requisito della reversibilità non è teorico. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con decisione del 27 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile un concordato semplificato proprio perché l’impresa, al momento dell’accesso alla composizione negoziata, versava già in un’insolvenza non reversibile: il tribunale ha ritenuto di poter sindacare anche la fase genetica della composizione, cioè se il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento esistesse fin dall’inizio. Nel caso esaminato, il blocco della liquidità era un effetto prevedibile dal primo giorno, perché le misure protettive non coprono i crediti di lavoro.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia alla composizione negoziata convinto di esserne escluso può perdere lo strumento più flessibile e riservato che il codice mette a disposizione, l’unico che consente di trattare con banche e fornitori senza aprire subito una procedura concorsuale. Chi invece ci entra senza verificare la reversibilità rischia l’esito opposto: misure non confermate, trattative bruciate e, a valle, un concordato semplificato dichiarato inammissibile. In entrambi i casi l’errore sta nel saltare la diagnosi.
Mito n. 3 — «Il concordato con riserva si può depositare in qualunque momento del procedimento»
Il mito
«Il creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale, ma finché il giudice non decide posso sempre depositare un concordato in bianco e ottenere il termine per il piano.»
Perché ci credono in tanti
Ai tempi della legge fallimentare la prassi era effettivamente questa: la domanda di concordato con riserva veniva spesso depositata a ridosso della decisione sull’istanza di fallimento, e la giurisprudenza discuteva semmai di abuso, non di tardività. Molti imprenditori, e qualche consulente, hanno conservato quell’immagine. A rafforzarla contribuisce l’art. 7 CCII, che impone al tribunale di esaminare in via prioritaria le domande dirette a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale: se la priorità c’è, si pensa, deve valere sempre.
La realtà
Il CCII ha introdotto una regola di decadenza che la legge fallimentare non conosceva in questi termini. L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un terzo, il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve farlo, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale. Dopo quella udienza la domanda è tardiva e, salvo l’eccezione legata alla composizione negoziata (che vedremo al mito n. 4), inammissibile.
A questo si aggiunge l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII: il termine concesso per il deposito della proposta e del piano, quando si presenta una domanda con riserva, va da trenta a sessanta giorni ed è prorogabile solo in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. In altre parole, se un creditore ha già chiesto la liquidazione, il debitore deve presentare il piano nel termine originario, senza contare su alcuna proroga.
Anche la priorità dell’art. 7 ha delle condizioni: la domanda alternativa viene esaminata per prima solo se non è manifestamente inammissibile, se il piano non è manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi e se la proposta indica espressamente la convenienza per i creditori (o, nel concordato in continuità, le ragioni per cui i creditori non subiscono pregiudizio).
La prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6205/2025, ha confermato la declaratoria di insolvenza di una società che, in prossimità della scadenza del termine e dopo i rilievi del commissario giudiziale, aveva rinunciato alla domanda con riserva depositandone contestualmente una nuova: la manovra è stata letta come un tentativo di azzerare l’attività di vigilanza già svolta. Il principio è coerente con la giurisprudenza più risalente sul divieto di utilizzare il concordato a fini dilatori (Cass. 31 marzo 2021, n. 8982), che vedremo meglio al mito n. 5.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è il più concreto di tutti: arrivare alla seconda udienza con una domanda di concordato pronta e sentirsi dire che è tardiva. In quel caso il tribunale non entra neppure nel merito della proposta e, se accerta l’insolvenza, apre la liquidazione giudiziale. Il tempo che l’imprenditore pensava di avere non è mai esistito. Si noti, peraltro, che i termini del codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII): chi conta sul periodo 1-31 agosto per guadagnare un mese sbaglia anche su questo.
Mito n. 4 — «Se lascio la composizione negoziata, ho comunque sessanta giorni per il concordato»
Il mito
«Entro in composizione negoziata, vedo come va; se le trattative non decollano chiedo l’archiviazione e ho sessanta giorni di tempo per depositare il concordato, anche se c’è già il ricorso per liquidazione.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nell’ultimo periodo dello stesso art. 40, comma 10, CCII: il termine di decadenza della prima udienza non si applica se la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8, CCII (cioè dalla relazione finale dell’esperto). È una deroga pensata per premiare chi ha usato davvero la composizione negoziata, consentendogli di trasformare in uno strumento giudiziale ciò che è emerso dalle trattative. Il passaparola ha però trasformato la deroga in una regola generale: basta essere passati dalla composizione per avere sessanta giorni in più.
La realtà
La deroga presuppone che le trattative si siano concluse, non che il debitore le abbia abbandonate. L’espressione «all’esito» indica lo sbocco naturale del percorso, cioè la relazione finale dell’esperto, e non una fuoriuscita anticipata decisa dall’imprenditore. La relazione illustrativa al D.Lgs. 83/2022 lo diceva già con chiarezza: non basta l’accesso alla composizione negoziata, serve la conclusione delle trattative, proprio per evitare che la procedura venga attivata al solo fine di bloccare la decisione sulla liquidazione e di aggirare il termine di decadenza.
La prova
La questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione nel primo precedente di legittimità sull’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, CCII, commentato in dottrina nel maggio 2026. Il caso è istruttivo: una società in accomandita semplice, raggiunta da un ricorso per liquidazione giudiziale, aveva avviato la composizione negoziata; l’esperto aveva ritenuto il procedimento di liquidazione pendente un ostacolo alla sua attività; i debitori avevano allora chiesto l’archiviazione e, subito dopo, depositato una domanda di concordato con riserva. Tribunale e Corte d’Appello di Brescia l’hanno dichiarata tardiva, aprendo la liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario. La Cassazione ha confermato: il termine di sessanta giorni non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore, ma presuppone che le trattative siano giunte a conclusione e che la domanda sia depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. La Corte ha valorizzato il dato letterale, la relazione illustrativa, la finalità antiabuso della norma e, in chiave sistematica, il riferimento alla «conclusione delle trattative» contenuto nell’art. 23 CCII dopo il correttivo-ter.
Correzione essenziale: chi esce volontariamente dalla composizione negoziata prima della relazione finale dell’esperto torna soggetto al termine della prima udienza, che nel frattempo potrebbe essere già scaduto.
Cosa rischia chi ci crede
La conseguenza pratica è severa e i commentatori lo hanno sottolineato: il debitore che entra in composizione negoziata mentre pende un ricorso di liquidazione non controlla il momento in cui l’esperto chiuderà l’incarico, e se abbandona il percorso perde la finestra aggiuntiva. Per questo la scelta di entrare in composizione negoziata in quella fase va pianificata insieme alla strategia processuale: va valutato se depositare comunque, entro la prima udienza, una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, oppure se le trattative abbiano concrete possibilità di arrivare a una relazione finale. Improvvisare, qui, significa giocarsi l’unica deroga che il codice concede.
C’è anche un vincolo inverso, spesso ignorato: l’art. 25-quinquies CCII vieta di presentare l’istanza di composizione negoziata mentre pende una domanda di concordato o di altro strumento di regolazione della crisi, anche se proposta con riserva, e la preclude per quattro mesi a chi a quelle domande ha rinunciato. La già citata Cass. n. 31856/2025 ha applicato proprio questa regola: una composizione negoziata avviata in pendenza di un concordato con riserva è inammissibile e non produce alcun effetto impeditivo della liquidazione giudiziale. Il passaggio tra i due strumenti funziona, dunque, in una sola direzione e solo nei tempi stabiliti.
Mito n. 5 — «Basta depositare un concordato perché il tribunale debba fermarsi»
Il mito
«Finché c’è una domanda di concordato pendente, il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale: devo solo depositarla e il resto viene da sé.»
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è solido. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 15 maggio 2015, n. 9935, avevano affermato che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma impedisce temporaneamente la sentenza. Il CCII ha tradotto quel principio nell’art. 7, che impone la trattazione unitaria di tutte le domande relative alla stessa crisi e la priorità per quelle alternative alla liquidazione giudiziale. Da qui la convinzione che la sola pendenza del concordato faccia da scudo.
La realtà
Lo scudo esiste, ma è condizionato e temporaneo. Il deposito di un concordato non sospende il procedimento di liquidazione: impone al tribunale di decidere prima sulla domanda alternativa, a patto che questa non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato. Se la domanda non supera questo vaglio, oppure se viene dichiarata inammissibile o il concordato non viene omologato, l’ultimo comma dell’art. 7 prevede che il tribunale, accertata l’insolvenza, proceda su istanza dei legittimati all’apertura della liquidazione giudiziale, spesso nello stesso contesto processuale.
C’è poi il limite dell’abuso. La domanda di concordato presentata non per regolare la crisi, ma con lo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di insolvenza, è inammissibile perché integra un abuso del processo: così la Cassazione con la sentenza 31 marzo 2021, n. 8982, secondo cui si ha abuso quando, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale, si utilizza uno strumento per finalità deviate rispetto a quelle per cui è stato previsto. La giurisprudenza successiva ha applicato lo stesso criterio alle sequenze di domande e rinunce costruite per guadagnare tempo (Cass. ord. n. 6205/2025, già vista).
La prova
Il rapporto tra le due domande è stato ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 922/2024, secondo cui la pendenza del concordato costituisce un ostacolo soltanto temporaneo alla dichiarazione di insolvenza; nel caso esaminato, la Corte ha rinviato al tribunale perché valutasse nel merito l’ammissibilità di una seconda domanda di concordato, depositata dopo l’istanza del pubblico ministero, che era stata respinta per ragioni puramente procedurali. E non va dimenticato il rovescio della medaglia: con la sentenza 25 novembre 2025, n. 30903, la Cassazione ha precisato che, all’opposto, anche la domanda di liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori può dirsi abusiva solo a condizioni molto rigorose, tra cui la certezza che la società avesse i presupposti per accedere a uno strumento alternativo. Il sistema, insomma, non presume né la buona fede di chi chiede il concordato né la malafede di chi chiede la liquidazione: guarda alla serietà della proposta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita un concordato «di facciata» rischia una dichiarazione di inammissibilità, l’apertura immediata della liquidazione e un giudizio di abuso che pesa su tutte le iniziative successive, compreso l’eventuale reclamo. Rischia anche di bruciare la fiducia dei creditori, che saranno poi chiamati a votare proposte future. La priorità dell’art. 7 premia la proposta seria, non la proposta purché sia.
Mito n. 6 — «Una volta aperta la liquidazione giudiziale, di concordato non si parla più»
Il mito
«Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale: ormai è finita, l’impresa è persa e nessun accordo con i creditori è più possibile.»
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. Con la sentenza di apertura il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore; le azioni esecutive individuali si arrestano; l’impresa, se non è autorizzato l’esercizio provvisorio, cessa. Inoltre è vero che, dopo la sentenza, non si può più depositare un concordato preventivo: la Cassazione, sez. I, con la sentenza 28 novembre 2025, n. 31176, ha esaminato un caso in cui la domanda di concordato liquidatorio era stata superata dalla dichiarazione di fallimento intervenuta nel frattempo, con il tribunale che aveva dichiarato il non luogo a provvedere su entrambe le domande, e ha escluso la ricorribilità per cassazione di quel provvedimento per mancanza di decisorietà.
La realtà
Il concordato preventivo è chiuso, ma il codice conserva una seconda strada: il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli artt. 240 e seguenti CCII, erede del vecchio concordato fallimentare. Non è una nuova procedura, ma una modalità alternativa di chiusura della liquidazione: anziché attendere la vendita atomistica di tutti i beni e i riparti, i creditori ricevono quanto previsto da una proposta approvata dalla maggioranza e omologata dal tribunale. Il correttivo-ter ha rafforzato l’istituto, ad esempio prevedendo all’art. 240, comma 4-bis, che nelle liquidazioni giudiziali unitarie di gruppo la proposta possa essere presentata con un’unica domanda, con domande coordinate o con una domanda autonoma, e introducendo all’art. 249, comma 1-bis, la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato anche in caso di riforma o cassazione dell’omologa.
Parallelamente resta aperta, per trenta giorni, la via del reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII): non serve a presentare un concordato tardivo, ma a contestare che i presupposti della liquidazione esistessero davvero, ad esempio perché la domanda alternativa era tempestiva, perché le misure protettive erano state ignorate o perché l’insolvenza non era accertata. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo la sospensione che la corte d’appello può disporre ai sensi dell’art. 52 CCII; se accolto, produce gli effetti della revoca previsti dall’art. 53.
Su questo terreno pesa la combinazione di competenze dello studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, può valutare insieme la tempestività delle domande depositate prima della sentenza e la percorribilità del concordato dopo.
La prova
Oltre alla lettera dell’art. 240 CCII, che consente ai creditori e ai terzi di proporre il concordato fin dall’apertura della procedura (perfino prima che lo stato passivo diventi esecutivo, se la contabilità consente al curatore di redigere un elenco provvisorio dei creditori), la già citata Cass. n. 31176/2025 dimostra la logica del sistema: dopo la sentenza non si torna indietro al concordato preventivo, ma si può andare avanti con gli strumenti propri della liquidazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera la sentenza un punto finale rischia due errori opposti. Il primo è lasciar scadere i trenta giorni del reclamo, anche quando ci sarebbero motivi seri per contestare l’apertura. Il secondo è disinteressarsi della procedura, rinunciando a favorire o a costruire, insieme a un terzo interessato all’azienda, una proposta di concordato che potrebbe chiudere la liquidazione in tempi più brevi e con un risultato migliore per tutti.
Mito n. 7 — «Il concordato nella liquidazione giudiziale lo propongo io, quando voglio»
Il mito
«Se la liquidazione si apre, poco male: tra qualche mese presento io un concordato e mi riprendo l’impresa.»
Perché ci credono in tanti
Il nome inganna. «Concordato» evoca il concordato preventivo, che è una prerogativa esclusiva del debitore e che il debitore deposita quando ritiene di avere un piano pronto. Molti trasferiscono la stessa logica al concordato nella liquidazione giudiziale, immaginandolo come un concordato preventivo «in ritardo», sempre nelle mani dell’imprenditore.
La realtà
Le cose stanno in modo quasi opposto. L’art. 240, comma 1, CCII consente ai creditori e ai terzi di proporre il concordato subito dopo l’apertura della liquidazione; il debitore, invece, le società cui partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono proporlo solo dopo che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nel primo anno, quindi, il debitore non può presentare alcuna proposta propria; e dopo il biennio dall’esecutività dello stato passivo la sua finestra si chiude definitivamente.
Il proponente può limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva al momento della proposta; può prevedere la suddivisione in classi, la cessione dei beni o delle azioni di massa, l’intervento di un assuntore che subentra nelle obbligazioni (art. 240, commi 2-5). La proposta deve ricevere il parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e l’approvazione dei creditori, e passa per l’omologazione.
Correzione essenziale: nel primo anno il destino della liquidazione non è nelle mani del debitore, ma di chi ha interesse a rilevare l’azienda o a chiudere la partita con una proposta: creditori e terzi. Questo non rende il debitore irrilevante: può cercare e sostenere un terzo assuntore, offrire garanzie o finanza esterna attraverso quel terzo, collaborare con il curatore. Ma non può aspettarsi di presentare una proposta propria quando gli conviene.
La prova
La regola temporale è scritta nella norma e non ha margini interpretativi; la dottrina che ha commentato il correttivo-ter, pubblicata anche sui materiali della Scuola Superiore della Magistratura, sottolinea come l’art. 240 abbia spezzato il monopolio del debitore sulla proposta e reciso il legame automatico tra imprenditore e impresa. Una volta omologato, il concordato può essere risolto, su ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, se le garanzie promesse non vengono costituite o se gli obblighi non vengono adempiuti regolarmente; la risoluzione riapre la liquidazione giudiziale (art. 250 CCII).
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di poter «riprendersi l’impresa» con un concordato proprio a pochi mesi dalla sentenza scopre di non avere legittimazione. Nel frattempo il curatore vende, un terzo può presentare la sua proposta e l’azienda può passare di mano. Chi invece conosce la regola può muoversi per tempo: individuare un terzo disponibile, costruire con lui un’offerta credibile, oppure prepararsi a esercitare la propria facoltà al momento in cui si apre la finestra, senza farla scadere.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come i termini operano in concreto. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Chi conta sulla composizione negoziata come scudo automatico
Ipotesi: un fornitore deposita il 14 gennaio 2026 un ricorso per liquidazione giudiziale contro una s.r.l. per un credito di 187.430 €; la prima udienza è fissata al 3 marzo 2026. L’impresa ha debiti scaduti per 1.264.800 € e un fatturato in calo da tre esercizi; i dipendenti non ricevono lo stipendio da due mesi.
- 27 febbraio 2026: l’impresa deposita l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive, ritenendo che questo basti.
- 3 marzo 2026, prima udienza: la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese non è ancora avvenuta; l’impresa non deposita alcuna domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
- 5 marzo 2026: le misure vengono pubblicate; il debitore chiede la conferma.
- Il tribunale, richiamando la Cass. n. 31856/2025, verifica in via incidentale l’ammissibilità della composizione negoziata e conclude che l’insolvenza non è reversibile: le retribuzioni arretrate, non coperte dalle misure, rendono il blocco della liquidità inevitabile.
- 24 marzo 2026: l’impresa tenta una domanda di concordato con riserva. È tardiva ai sensi dell’art. 40, comma 10, perché successiva alla prima udienza, e non beneficia della deroga, perché non c’è alcuna relazione finale dell’esperto.
Esito: apertura della liquidazione giudiziale. La mossa corretta sarebbe stata depositare entro il 3 marzo una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, oppure verificare prima la reversibilità della crisi e scegliere lo strumento in base a quella diagnosi.
Simulazione 2 — Chi abbandona la composizione negoziata
Ipotesi: ricorso per liquidazione giudiziale depositato da una banca il 9 febbraio 2026 per 412.660 €; prima udienza il 31 marzo 2026. L’impresa ha avviato la composizione negoziata il 18 marzo, con misure pubblicate il 20 marzo e confermate.
- Le trattative con il ceto bancario si arenano; il 6 maggio 2026 l’imprenditore, scoraggiato, chiede l’archiviazione.
- 28 maggio 2026: deposito di una domanda di concordato con riserva, «entro sessanta giorni» dall’archiviazione.
- Secondo la Cassazione, la deroga dell’art. 40, comma 10, opera solo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, a trattative concluse. La rinuncia anticipata non la attiva.
Esito: la domanda è tardiva rispetto alla prima udienza del 31 marzo. Se invece le trattative fossero proseguite fino alla relazione finale, comunicata ad esempio il 22 giugno 2026, l’impresa avrebbe potuto depositare la domanda fino al 21 agosto 2026, ricordando che nella materia della crisi non opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Simulazione 3 — Chi vuole proporre il concordato nella liquidazione
Ipotesi: liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 15 settembre 2025; stato passivo reso esecutivo con decreto del 22 giugno 2026; attivo stimato dal curatore in 638.150 €, passivo ammesso 2.947.320 €.
- Un terzo interessato all’azienda può presentare una proposta di concordato in qualunque momento dopo il 15 settembre 2025, anche prima dell’esecutività dello stato passivo se la contabilità consente un elenco provvisorio dei creditori.
- Il debitore può presentare una proposta propria solo dal 15 settembre 2026 (un anno dalla sentenza) e non oltre il 22 giugno 2028 (due anni dall’esecutività dello stato passivo).
- Se il debitore attende, ad esempio, il 10 luglio 2028, la sua legittimazione è già venuta meno: resta solo la possibilità che un terzo proponga.
Esito: oggi, 3 ottobre 2026, la finestra del debitore è aperta; ma nel frattempo il curatore può aver già avviato le vendite, e ogni bene ceduto riduce lo spazio della proposta.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida nasce da qualcosa di vero, e ricomporre i frammenti nel quadro giusto è il modo migliore per non cadere nelle loro versioni distorte.
È vero che la composizione negoziata con misure protettive impedisce la sentenza di liquidazione giudiziale: lo dice l’art. 18, comma 4, CCII. Ma l’effetto decorre dalla pubblicazione, dipende dalla conferma e dalla regolarità dell’accesso, e il tribunale della liquidazione può verificare tutto questo in via incidentale.
È vero che la composizione negoziata è nata come strumento di prevenzione. Ma l’art. 12 ammette anche l’imprenditore insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: il discrimine è la reversibilità, non l’insolvenza in sé.
È vero che il tribunale deve esaminare per prima la domanda alternativa alla liquidazione. Ma la priorità è subordinata a requisiti minimi di serietà, e la domanda va presentata entro la prima udienza quando il procedimento è stato promosso da un terzo.
È vero che il codice concede sessanta giorni in più a chi esce dalla composizione negoziata. Ma la finestra decorre dalla relazione finale dell’esperto, a trattative concluse, e non dalla rinuncia del debitore.
È vero che dopo la sentenza il concordato preventivo non è più proponibile. Ma resta il concordato nella liquidazione giudiziale, e resta il reclamo di trenta giorni per contestare la sentenza.
È vero, infine, che anche il debitore può proporre il concordato nella liquidazione. Ma solo dopo un anno dall’apertura e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo, mentre creditori e terzi possono farlo subito.
Il filo comune è uno solo: in questa materia il tempo non è un dettaglio procedurale, è il presupposto stesso dei diritti. La stessa domanda, depositata un giorno prima o un giorno dopo, può essere un’opportunità o un atto inutile.
Ricomporre i frammenti: la sequenza che il passaparola ha smarrito
Per mettere ordine conviene leggere gli istituti nella sequenza in cui il codice li colloca, distinguendo tre momenti.
Prima di qualunque ricorso per liquidazione giudiziale. È il momento in cui l’imprenditore ha la massima libertà. Può accedere alla composizione negoziata se c’è uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza e il risanamento è ragionevolmente perseguibile; può depositare un concordato preventivo, anche con riserva, chiedendo un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile per giustificati motivi; può negoziare un accordo di ristrutturazione. Le uniche regole di incompatibilità riguardano la sovrapposizione tra strumenti: chi ha una domanda di concordato pendente non può aprire la composizione negoziata, e chi vi ha rinunciato deve attendere quattro mesi. In questa fase, il vero rischio non è il termine processuale, ma l’inerzia: ogni mese di attesa erode la reversibilità della crisi, che è il presupposto della composizione negoziata.
Dopo il deposito del ricorso di un creditore o del pubblico ministero. Qui scatta il calendario del procedimento unitario. La prima udienza diventa lo spartiacque: entro quella data il debitore deve depositare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi; dopo, la domanda è tardiva. La composizione negoziata resta possibile, se non pende già un concordato, ma il suo effetto di blocco dipende dalla pubblicazione delle misure protettive, dalla loro conferma e dal controllo incidentale del tribunale sulla regolarità dell’accesso. E se l’imprenditore sceglie la composizione negoziata confidando nei sessanta giorni aggiuntivi, deve sapere che quei giorni decorrono solo dalla relazione finale dell’esperto. La conseguenza pratica è che, in questa fase, la strategia va costruita su due binari paralleli: la difesa sui presupposti dell’insolvenza e la scelta tempestiva dello strumento alternativo.
Dopo la sentenza di apertura. Il concordato preventivo non è più proponibile. Restano il reclamo entro trenta giorni, che serve a far valere gli errori commessi fino alla sentenza, e il concordato nella liquidazione giudiziale, che serve a chiudere la procedura con una soluzione concordata. Per quest’ultimo il calendario cambia ancora: creditori e terzi possono proporre subito, il debitore solo dopo un anno e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo.
Questa sequenza spiega perché i miti sono così resistenti. Ciascuno di essi prende una regola valida in uno dei tre momenti e la trasporta in un altro. La libertà di scelta della prima fase viene proiettata nella seconda, dove invece vige la decadenza della prima udienza. La protezione delle misure, che nella seconda fase è condizionata, viene immaginata come automatica. La prerogativa del debitore sul concordato preventivo, tipica delle prime due fasi, viene trasferita alla terza, dove invece la legittimazione è ripartita diversamente.
C’è un ultimo aspetto che merita attenzione, perché il passaparola lo ignora quasi del tutto: la qualità della documentazione. In tutte e tre le fasi il tribunale decide su carte. L’ammissibilità della composizione negoziata si valuta sul test pratico di risanamento, sulla situazione patrimoniale aggiornata e sul progetto di piano; la priorità del concordato dipende dalla non manifesta inadeguatezza del piano e dall’indicazione della convenienza per i creditori; il concordato nella liquidazione richiede una contabilità che consenta al curatore di ricostruire i creditori. Il Ministero della Giustizia, con il decreto del 23 aprile 2026, ha aggiornato la piattaforma telematica, la lista di controllo particolareggiata e le indicazioni per la redazione del piano di risanamento nella composizione negoziata: segno che il percorso è sempre più strutturato e meno tollerante verso istanze improvvisate. Un’impresa con la contabilità in disordine può avere ragione sui tempi e perdere comunque, perché non riesce a dimostrare ciò che afferma.
In sintesi, i frammenti veri da cui i miti sono nati si ricompongono così: il codice favorisce davvero le soluzioni alternative alla liquidazione, ma le favorisce quando sono tempestive, coerenti tra loro e documentate. Chi soddisfa queste tre condizioni trova un sistema più aperto di quanto il passaparola lasci credere; chi non le soddisfa trova un sistema più rigido di quanto immaginasse.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume le sette convinzioni esaminate e la regola che le corregge, con il riferimento normativo o giurisprudenziale essenziale. È pensata per una lettura rapida, ma ogni riga rinvia alla sezione dedicata, dove si trovano le condizioni e le eccezioni che la sintesi inevitabilmente comprime.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La composizione negoziata blocca sempre la sentenza | Il blocco decorre dalla pubblicazione delle misure, richiede conferma e il tribunale verifica l’ammissibilità dell’accesso (art. 18-19 CCII; Cass. n. 31856/2025) |
| L’insolvente non può accedere alla composizione negoziata | Può accedere se l’insolvenza è reversibile e il risanamento ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII; Trib. Roma 27/05/2026) |
| Il concordato con riserva si deposita quando si vuole | Con ricorso di un terzo pendente, va depositato entro la prima udienza a pena di decadenza; niente proroga se pende la liquidazione (artt. 40, c. 10, e 44 CCII) |
| Uscendo dalla composizione negoziata si hanno 60 giorni | I 60 giorni decorrono dalla relazione finale dell’esperto, non dalla rinuncia (art. 40, c. 10, CCII; Cassazione 2026) |
| La pendenza del concordato ferma il tribunale | Lo ferma solo temporaneamente e se la domanda è seria; la domanda dilatoria è abusiva (art. 7 CCII; Cass. SU n. 9935/2015; Cass. n. 8982/2021) |
| Dopo la sentenza non c’è più concordato | Resta il concordato nella liquidazione giudiziale e il reclamo entro 30 giorni (artt. 51 e 240 CCII; Cass. n. 31176/2025) |
| Il concordato nella liquidazione lo propone il debitore quando vuole | Creditori e terzi subito; il debitore dopo 1 anno e non oltre 2 anni dall’esecutività dello stato passivo (art. 240 CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se ho già chiesto la composizione negoziata, il tribunale non può aprire la liquidazione? Dipende. Non può pronunciare la sentenza dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive fino alla conclusione o archiviazione delle trattative, ma solo se le misure sono state chieste, pubblicate e confermate e se l’accesso era ammissibile. Il tribunale può verificarlo da sé, come chiarito dalla Cass. n. 31856/2025, e può revocare le misure.
Quindi è vero che, se pende un mio concordato con riserva, posso comunque aprire la composizione negoziata per avere più protezione? No. L’art. 25-quinquies CCII lo vieta espressamente, e lo vieta anche nei quattro mesi successivi alla rinuncia a una domanda di concordato. Un’istanza presentata in violazione di questa regola non produce effetti impeditivi della liquidazione.
Quindi è vero che la prima udienza è un termine perentorio anche se il ricorso l’ha presentato il pubblico ministero? Sì, se il procedimento è stato promosso da un soggetto diverso dal debitore. L’art. 40, comma 10, si riferisce al procedimento introdotto da un terzo, e il pubblico ministero rientra in questa categoria. La deroga dei sessanta giorni resta legata alla relazione finale dell’esperto.
Quindi è vero che, dopo la sentenza di liquidazione giudiziale, posso impugnarla per presentare il concordato preventivo che non ho fatto in tempo a depositare? No. Il reclamo serve a contestare i presupposti della sentenza, non a riaprire termini scaduti. Se però la domanda era stata depositata tempestivamente e il tribunale l’ha ignorata o mal valutata, questo è un motivo di reclamo serio, da far valere entro trenta giorni.
Quindi è vero che un terzo può comprare la mia azienda attraverso un concordato nella liquidazione anche se io non sono d’accordo? Sì. La proposta di creditori o terzi non richiede il consenso del debitore: decidono i creditori con il voto e il tribunale con l’omologazione. Il debitore può però interloquire, e conviene che lo faccia in modo informato.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti richiamati, con il principio riformulato e il mito a cui si riferiscono. Gli estremi sono quelli risultanti dalle fonti consultate alla data di redazione.
- Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. La pendenza di un concordato preventivo, anche con riserva, non rende improcedibile né sospende il procedimento per la dichiarazione di insolvenza, ma impedisce solo temporaneamente la sentenza. Smonta il mito n. 5: il concordato è un ostacolo provvisorio, non una barriera definitiva.
- Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8982. La domanda di concordato presentata con il solo scopo evidente di rinviare la dichiarazione di insolvenza è inammissibile per abuso del processo. Rilevante per il mito n. 5: la serietà della proposta è condizione della sua efficacia protettiva.
- Cass. civ., ord. n. 922/2024. La pendenza del concordato è un ostacolo temporaneo alla pronuncia di insolvenza; se la corte d’appello ritiene ammissibile in rito una domanda dichiarata inammissibile in primo grado, la causa torna al tribunale per l’esame nel merito. Utile per il mito n. 5, perché mostra che anche la seconda domanda va valutata, ma nel rispetto delle regole processuali.
- Cass. civ., ord. n. 6205/2025. È stata confermata l’insolvenza di una società che, in vista della scadenza del termine e dopo i rilievi del commissario, aveva rinunciato alla domanda con riserva depositandone subito un’altra. Smonta i miti n. 3 e n. 5: rinunce e ripartenze tattiche non regalano tempo.
- Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. La domanda di liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori della società debitrice è abusiva solo in presenza di condizioni stringenti, tra cui la certezza dei presupposti per uno strumento alternativo. Rilevante per il mito n. 5 come contrappeso: il controllo sull’abuso riguarda entrambe le direzioni.
- Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Il provvedimento che dichiara inammissibile il concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è ricorribile per cassazione; nel caso esaminato, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento aveva portato al non luogo a provvedere sulla domanda di concordato. Smonta il mito n. 6 nella sua parte vera: dopo la sentenza il concordato preventivo non è più proponibile, ma la strada passa per gli strumenti interni alla liquidazione.
- Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Il tribunale investito della domanda di insolvenza valuta in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; se l’istanza è stata presentata mentre pendeva un concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la sentenza. Smonta i miti n. 1 e n. 4.
- Cassazione civile, prima pronuncia di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII (vicenda proveniente dalla Corte d’Appello di Brescia, commentata in dottrina il 27 maggio 2026). I sessanta giorni aggiuntivi decorrono dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, a trattative concluse, e non dalla rinuncia anticipata del debitore alla composizione negoziata. Smonta il mito n. 4.
- Trib. Pescara, 12 febbraio 2026. Applicando la Cass. n. 31856/2025, il tribunale ha esaminato nel merito il ricorso per liquidazione giudiziale nonostante l’istanza di composizione negoziata depositata alla vigilia dell’udienza. Conferma l’applicazione concreta del principio rispetto al mito n. 1.
- Corte d’Appello di Salerno, 7 marzo 2025. La vicenda, giunta in reclamo, nasce da una sentenza di primo grado che aveva considerato tardive e non impeditive le misure protettive pubblicate dopo la rimessione al collegio della decisione sull’apertura. Mostra, per il mito n. 1, quanto conti la data di pubblicazione delle misure.
- Trib. Milano, 14 dicembre 2025. In mancanza di un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, le misure protettive non vanno confermate, perché la composizione negoziata non serve a neutralizzare le azioni dei creditori in vista di una mera liquidazione atomistica. Rilevante per il mito n. 1.
- Trib. Milano, ord. 19 giugno 2026. Le misure protettive e cautelari presuppongono un piano non solo economicamente plausibile ma anche giuridicamente praticabile; un piano fondato sulla falcidia di crediti previdenziali non consentita in quella sede non giustifica la protezione. Rilevante per il mito n. 1.
- Trib. Bologna, 19 maggio 2025. Le misure protettive non possono essere confermate in una nuova composizione negoziata avviata per la medesima situazione di insolvenza, dato il limite complessivo di dodici mesi di protezione. Rilevante per i miti n. 1 e n. 4: le composizioni negoziate «a ripetizione» non moltiplicano la protezione.
- Trib. Roma, Sez. XIV, 27 maggio 2026. Il tribunale può sindacare se, al momento dell’accesso alla composizione negoziata, il risanamento fosse ragionevolmente perseguibile; se l’insolvenza era già irreversibile, il concordato semplificato successivo è inammissibile. Smonta il mito n. 2 nella sua versione opposta: l’insolvente può entrare, l’insolvente irreversibile no.
- Trib. Perugia, 15 luglio 2024, n. 299. Una società in liquidazione volontaria può accedere alla composizione negoziata e ottenere la conferma delle misure protettive se il piano liquidatorio è potenzialmente migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale. Smonta il mito n. 2.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con atti concreti. Questo è il lavoro che svolgiamo quando un’impresa si trova sul confine tra crisi e liquidazione giudiziale.
- Ricostruiamo il calendario processuale. Leggiamo il ricorso per liquidazione giudiziale, il decreto di fissazione dell’udienza e le notifiche, e calcoliamo il termine della prima udienza e ogni scadenza collegata, senza affidarci a stime.
- Verifichiamo la reversibilità della crisi. Con i commercialisti dello staff esaminiamo bilanci, situazione di cassa, debiti scaduti e prospettive dell’attività, per capire se la composizione negoziata è uno strumento ammissibile o un rischio.
- Scegliamo lo strumento compatibile con i tempi. Confrontiamo composizione negoziata, concordato con riserva, accordi di ristrutturazione e concordato semplificato alla luce dei divieti dell’art. 25-quinquies e della decadenza dell’art. 40, comma 10.
- Predisponiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso per la conferma. Curiamo la pubblicazione nei tempi utili e il deposito entro dieci giorni, preparando la documentazione che il tribunale esaminerà.
- Prepariamo la domanda di accesso entro la prima udienza. Quando la composizione negoziata non garantisce una relazione finale in tempo, depositiamo la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi senza attendere.
- Contestiamo i presupposti della liquidazione. Esaminiamo la legittimazione del creditore istante, l’effettiva esistenza dello stato di insolvenza e i requisiti dimensionali dell’impresa, e li contestiamo in udienza quando ci sono i presupposti.
- Proponiamo il reclamo entro trenta giorni. Se la sentenza di apertura è stata pronunciata nonostante una domanda tempestiva o misure protettive efficaci, redigiamo il reclamo e valutiamo la richiesta di sospensione.
- Valutiamo la via del concordato nella liquidazione giudiziale. Verifichiamo la finestra temporale dell’art. 240, dialoghiamo con il curatore e con eventuali terzi assuntori, e costruiamo una proposta sostenibile quando la legittimazione esiste.
- Coordiniamo i debiti con banche e fisco. Lo staff multidisciplinare integra nel piano le posizioni bancarie e tributarie, che spesso sono decisive per l’esito delle trattative.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione. Manteniamo la stessa linea dal primo atto fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un articolo sulla composizione negoziata, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ha un peso specifico: significa conoscere dall’interno come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, come conduce le trattative e quando redige la relazione finale da cui decorrono i sessanta giorni dell’art. 40, comma 10. Va precisato che l’esperto nominato in una composizione negoziata è un terzo indipendente: lo studio assiste l’impresa come suo difensore e consulente, e questa conoscenza del ruolo serve a preparare l’impresa al percorso, non a sostituirsi all’esperto. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC tornano utili quando l’impresa risulta sotto le soglie della liquidazione giudiziale e la crisi va affrontata con gli strumenti del sovraindebitamento.
La continuità è parte della strategia: la stessa linea difensiva impostata nella fase di analisi viene portata avanti nel reclamo e, se necessario, fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso avvocato cassazionista. E ogni caso è seguito da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sugli stessi documenti, perché la tempestività di una domanda non serve a nulla se il piano che la sostiene non regge ai numeri.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa: in questa materia, sapere quale porta è ancora aperta vale più di qualunque argomento difensivo sviluppato dopo che si è chiusa. La composizione negoziata, il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale non sono alternative intercambiabili da scegliere a piacimento, ma strumenti con presupposti, divieti reciproci e scadenze che la giurisprudenza recente applica con rigore.
Lo Studio Monardo si occupa di questo confine perché unisce le competenze che servono a presidiarlo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che dà la conoscenza diretta di come funziona la composizione negoziata, e quella di avvocato cassazionista, che permette di difendere la tempestività delle scelte fatte fino all’ultimo grado di giudizio, con il supporto dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario.
Se hai ricevuto un ricorso per liquidazione giudiziale, se sei in composizione negoziata e non sai se le trattative arriveranno in tempo, o se la liquidazione è già aperta e vuoi capire se un concordato è ancora possibile, il momento di verificare è adesso, non alla prossima udienza.
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