Guida aggiornata a ottobre 2026 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) nel testo risultante dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024.
La maggior parte dei concordati preventivi che si incrinano durante la procedura non cade per l’insufficienza del piano, ma per un atto compiuto un giorno troppo presto, senza il provvedimento che lo avrebbe reso sicuro. Una fideiussione rinnovata come se fosse una formalità, un fornitore storico pagato “perché altrimenti non consegna”, un macchinario venduto a trattativa privata: sono gesti che nella gestione ordinaria di un’impresa sembrano normali e che, dal giorno in cui viene depositata la domanda di accesso al concordato, cambiano natura giuridica. Il Codice della crisi lo dice senza giri di parole: in difetto di autorizzazione, gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci. E l’inefficacia, come vedremo, è spesso il meno: dietro di essa si apre la strada alla revoca della procedura.
Questa guida è costruita attorno agli errori che, nella pratica delle procedure concorsuali, ricorrono con maggiore frequenza e producono i danni più seri. Eccoli, dal più grave al più sottovalutato:
- Trattare come “ordinario” un atto che la legge considera straordinario (rinnovi, transazioni, garanzie, rinunce).
- Pagare debiti anteriori alla domanda senza autorizzazione, anche se si tratta di pochi fornitori o di rate fiscali.
- Chiedere l’autorizzazione all’organo sbagliato o nella fase sbagliata (tribunale o giudice delegato, prima o dopo l’apertura).
- Presentare un’istanza generica, senza spiegare il piano e senza dimostrare l’urgenza o l’utilità per i creditori.
- Vendere o affittare l’azienda e i beni rilevanti fuori dalle procedure competitive.
- Contrattare con l’impresa in concordato senza verificare l’autorizzazione — l’errore tipico di banche, acquirenti, fornitori e professionisti.
Perché è lo Studio Monardo a scrivere di questo tema? Perché la valutazione degli atti di straordinaria amministrazione durante una crisi d’impresa è esattamente il terreno di lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: nella composizione negoziata l’esperto deve essere informato preventivamente degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti con le trattative, e deve valutarne l’impatto sui creditori e sulla prospettiva di risanamento. È lo stesso vaglio che, nel concordato preventivo, compiono il tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale. A questa competenza si affiancano quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, maturate sulle procedure di composizione della crisi, dove la stessa logica autorizzatoria governa la gestione del patrimonio del debitore.
📩 Se la tua impresa ha depositato (o sta per depositare) una domanda di concordato e devi compiere un atto che non sai come qualificare, fermati e scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.
Errore n. 1 — Considerare “ordinaria amministrazione” ciò che la legge tratta come straordinario
L’errore
L’amministratore di una società che ha appena depositato una domanda di concordato “con riserva” riceve dalla banca la comunicazione che la fideiussione a garanzia di un fornitore estero è in scadenza. Firma il rinnovo alle stesse condizioni, convinto di non fare nulla di nuovo: la garanzia esisteva già, la si sta solo “prorogando”. Tre settimane dopo, il commissario giudiziale segnala l’atto al tribunale.
Perché è un errore
Il Codice della crisi distingue due fasi e due norme. Dal deposito della domanda e fino al decreto di apertura vale l’art. 46 CCII: il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale, e senza autorizzazione gli atti sono inefficaci. Dall’apertura fino all’omologazione vale l’art. 94 CCII, che al comma 2 elenca una serie di atti che, se compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato: i mutui, anche sotto forma cambiaria; le transazioni; i compromessi; le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo; le concessioni di ipoteche o di pegno; le fideiussioni; le rinunzie alle liti; le ricognizioni di diritti di terzi; le cancellazioni di ipoteche; le restituzioni di pegni; le accettazioni di eredità e di donazioni e, in generale, tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
L’elenco non è chiuso. La clausola finale impone di valutare ogni atto in base alla sua incidenza sul patrimonio destinato ai creditori. L’esperienza insegna che è proprio qui che molti compromettono la propria posizione: l’errore non nasce dall’ignoranza della regola, ma dalla convinzione che l’atto in questione “non rientri” nella categoria.
Il caso della fideiussione è emblematico. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato con riserva il rinnovo di una fideiussione scaduta non è una semplice prosecuzione del rapporto: è un nuovo contratto di garanzia e, come tale, un atto di straordinaria amministrazione che esige la specifica autorizzazione del tribunale.
Le conseguenze
La prima conseguenza è l’inefficacia dell’atto nei confronti dei creditori anteriori: l’atto resta valido tra le parti, ma non può essere opposto alla massa. Chi ha ricevuto una garanzia, un pagamento o un bene non potrà farlo valere a danno degli altri creditori.
La seconda conseguenza è più pesante. Il compimento di atti non autorizzati è una delle condotte che il commissario giudiziale deve riferire al tribunale e che possono condurre alla revoca della procedura (art. 106 CCII, che riprende la logica del vecchio art. 173 l.fall.). La Cassazione, con l’ordinanza n. 2042 del 30 gennaio 2026, ha ribadito che il debitore che compie atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione può vedersi revocare l’ammissione al concordato, e che un successivo ravvedimento non cancella la condotta. La revoca non è una sanzione formale: significa perdere la protezione della procedura e, nei casi di insolvenza, esporsi all’apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fase prenotativa, poi, l’art. 44 CCII — come integrato dal correttivo D.Lgs. 136/2024 — collega espressamente agli effetti dell’art. 46 il potere del tribunale di revocare il decreto che concede i termini quando emergono atti straordinari compiuti senza autorizzazione.
Cosa fare invece
Prima di firmare qualsiasi atto che non sia la gestione corrente dell’attività tipica (acquisti di materie prime ai prezzi di mercato, vendita dei prodotti, pagamento degli stipendi correnti), occorre farsi una domanda semplice: questo atto modifica la consistenza o la destinazione del patrimonio che garantisce i creditori? Se la risposta è “sì” o anche solo “forse”, l’atto va sottoposto al commissario e, se necessario, all’organo competente per l’autorizzazione.
In pratica, è utile predisporre fin dal deposito della domanda un registro interno degli atti potenzialmente straordinari, aggiornato settimanalmente e condiviso con il commissario: rinnovi contrattuali, garanzie in scadenza, transazioni in corso, contenziosi da abbandonare, contratti di locazione da proseguire o disdire.
Il dettaglio che pochi conoscono
Anche la semplice prosecuzione di un contratto di durata può diventare un atto da autorizzare. Il Tribunale di Monza, Sez. III, con decreto del 27 gennaio 2023, ha negato la prededuzione ai canoni di locazione maturati durante un concordato prenotativo poi sfociato nel fallimento, osservando che la prosecuzione della locazione, se pregiudica l’attivo, assume natura di atto di straordinaria amministrazione. In altre parole: non fare nulla, lasciando correre un contratto oneroso, può equivalere a compiere un atto straordinario. Il punto che sfugge quasi sempre è che la qualificazione dipende dall’effetto sul patrimonio, non dalla forma del gesto.
Un confronto pratico: dove passa la linea
Per orientarsi, è utile ragionare per coppie di atti simili nella forma ma diversi nella sostanza. La tabella che segue non sostituisce la valutazione caso per caso, ma mostra il criterio che i giudici applicano: guardare all’effetto sul patrimonio destinato ai creditori.
| Atto che di regola resta nella gestione corrente | Atto che di regola richiede autorizzazione |
|---|---|
| Acquisto di materie prime a condizioni di mercato, pagato alla consegna | Pagamento di forniture anteriori alla domanda |
| Vendita dei prodotti di magazzino nel normale ciclo commerciale | Cessione in blocco del magazzino o di beni strumentali |
| Pagamento delle retribuzioni correnti | Transazione con un dipendente su crediti anteriori |
| Prosecuzione di un contratto di durata utile e coerente con il piano | Rinnovo di una fideiussione o concessione di nuove garanzie |
| Gestione ordinaria di una causa in corso | Rinuncia alla lite o transazione della controversia |
| Manutenzione dei beni aziendali | Accollo di debiti altrui o ricognizione di diritti di terzi |
Il Codice offre poi strumenti specifici per alcune operazioni tipiche della crisi, che vanno usati invece di “arrangiarsi”: l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti che non sono coerenti con il piano; l’art. 99 CCII disciplina i finanziamenti richiesti in funzione della procedura, che il tribunale può autorizzare riconoscendone la prededucibilità. Ogni volta che esiste una norma dedicata, ricorrere a una scorciatoia contrattuale è un errore doppio: si perde la tutela e si compie un atto non autorizzato.
Un’ultima avvertenza riguarda le società. L’autorizzazione del giudice non sostituisce le delibere interne richieste dallo statuto o dalla legge societaria, né viceversa: la delibera dell’assemblea o del consiglio che approva una cessione non rende l’atto efficace verso i creditori concorsuali. Sono due piani distinti, e servono entrambi.
Errore n. 2 — Pagare i creditori anteriori “perché non se ne può fare a meno”
L’errore
Il fornitore principale di una piccola impresa manifatturiera, creditore di circa 18.000 euro per forniture anteriori alla domanda, minaccia di sospendere le consegne. Il titolare, per non fermare la produzione, salda il debito con un bonifico. Nello stesso mese paga anche le rate di una rateizzazione fiscale, “per non decadere”.
Perché è un errore
Dal deposito della domanda vige il principio della parità di trattamento dei creditori anteriori: nessuno di loro può essere soddisfatto fuori dal piano. Il pagamento di un debito anteriore non è un atto di gestione corrente: è un atto che sottrae risorse alla massa a vantaggio di un solo creditore, e per questo rientra tra gli atti che richiedono autorizzazione.
Il Codice prevede una via legittima per i pagamenti “necessari”: l’art. 100 CCII consente, nel concordato in continuità aziendale, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Senza quel passaggio, il pagamento resta un atto non autorizzato.
Quanto ai debiti fiscali, la Cassazione tributaria è stata netta. Con l’ordinanza n. 13243 del 7 maggio 2026, la Sezione V ha affermato che durante il concordato con riserva i pagamenti, anche rateali, di crediti tributari anteriori sono atti di straordinaria amministrazione ammessi solo se autorizzati; e, specularmente, che il mancato pagamento imposto dalla procedura non può essere sanzionato. Nello stesso senso l’ordinanza n. 13242 del 7 maggio 2026 e, prima ancora, l’ordinanza n. 12174 del 6 maggio 2024: il contribuente non decade dalla rateizzazione né subisce sanzioni per non aver pagato le rate durante la pendenza della procedura.
Le conseguenze
Il pagamento non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori: in caso di successiva liquidazione giudiziale, la somma potrà essere chiesta in restituzione al creditore che l’ha ricevuta. Per il debitore, il pagamento preferenziale è uno dei segnali più tipici che il commissario riferisce al tribunale, con il rischio concreto di revoca della procedura.
C’è poi una conseguenza che colpisce i professionisti. Con l’ordinanza n. 18020 del 3 luglio 2025, la Cassazione ha negato il diritto al compenso, nel successivo fallimento, al professionista che non aveva informato il debitore del divieto di eseguire pagamenti non autorizzati: un’assistenza che non previene l’errore è considerata inadempiente.
Cosa fare invece
Se un fornitore è davvero insostituibile, la strada è chiedere l’autorizzazione al pagamento, corredata dall’attestazione richiesta dall’art. 100 CCII nel concordato in continuità. Nel frattempo, i rapporti con quel fornitore vanno ricostruiti sulle forniture nuove: ciò che viene acquistato dopo la domanda, nell’esercizio dell’attività e alle condizioni di mercato, si paga regolarmente, e i crediti sorti da atti legalmente compiuti sono prededucibili (art. 46, comma 4, CCII).
Sul versante fiscale, la regola di condotta è opposta all’istinto: non pagare le rate anteriori senza autorizzazione, documentando che il mancato pagamento dipende dalla procedura.
Il dettaglio che pochi conoscono
Non tutti i pagamenti verso l’Erario sono “anteriori”. La Cassazione, Sez. V, con l’ordinanza n. 1859 del 27 gennaio 2025, ha precisato che nel concordato in continuità, anche con riserva, il debitore resta obbligato a versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni correnti dei dipendenti. La linea di confine non è “Fisco sì / Fisco no”, ma “debito anteriore / obbligazione corrente”. Confondere le due categorie produce l’errore opposto: omettere versamenti dovuti credendo di essere protetti.
Le categorie che l’art. 100 CCII prende in considerazione
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’art. 100 CCII non è una via generale per pagare chiunque l’impresa ritenga importante. La norma riguarda il concordato in continuità aziendale e individua alcune categorie precise: i crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività; le retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito ai lavoratori addetti all’attività che prosegue; il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate di mutuo garantito da ipoteca su beni utilizzati nell’esercizio dell’impresa, alle condizioni che la norma stabilisce. In ogni caso serve l’autorizzazione del tribunale e, salvo alcune ipotesi specifiche, l’attestazione di un professionista indipendente.
Questo significa che la “necessità” del pagamento va dimostrata, non affermata. L’attestatore deve spiegare perché quel fornitore non è sostituibile in tempi e condizioni compatibili con la continuità, e perché pagarlo produce, per l’insieme dei creditori, un risultato migliore di quello che si avrebbe senza pagarlo. Un’istanza che si limita a riferire la minaccia del fornitore di interrompere le consegne non soddisfa il requisito.
Il ruolo del commissario giudiziale
Nella fase prenotativa il tribunale, nel concedere il termine per il deposito di proposta e piano, nomina di regola un commissario giudiziale e impone al debitore obblighi informativi periodici sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta. Ogni pagamento a creditori anteriori emerge quindi, prima o poi, dalle informative o dai controlli contabili. È illusorio pensare che un pagamento “piccolo” passi inosservato: la questione non è se verrà notato, ma come verrà spiegato.
Per la stessa ragione è sconsigliabile ricorrere a pagamenti indiretti — compensazioni con crediti dell’impresa, cessioni di crediti al fornitore, consegne di merce a saldo di debiti pregressi. Sono operazioni che producono lo stesso effetto economico del pagamento e che, per questo, vengono trattate allo stesso modo. Anche la compensazione merita attenzione: la regola che la ammette per crediti reciproci anteriori non autorizza a creare, dopo la domanda, nuove posizioni compensabili.
Errore n. 3 — Rivolgersi all’organo sbagliato, nella fase sbagliata
L’errore
Una società ottiene il decreto di apertura del concordato. Pochi giorni dopo deve concludere una transazione con un cliente che contesta una fornitura. L’avvocato deposita un’istanza di autorizzazione “al tribunale ex art. 46”, invocando l’urgenza. Oppure, all’inverso: nella fase prenotativa, l’impresa chiede l’autorizzazione per un atto utile ma per nulla urgente, sperando che venga concessa comunque.
Perché è un errore
Il sistema è costruito su una scansione temporale precisa:
- dal deposito della domanda al decreto di apertura decide il tribunale, e l’autorizzazione riguarda solo gli atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 46, comma 1);
- dopo il decreto di apertura e fino all’omologazione, sull’istanza di autorizzazione decide il giudice delegato (art. 46, comma 3, e art. 94, comma 2);
- l’autorizzazione del giudice delegato può essere concessa prima dell’omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 94, comma 3).
Il requisito dell’urgenza non è decorativo. Nella fase prenotativa il piano non è ancora conosciuto e il tribunale autorizza solo ciò che non può attendere. Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 2 novembre 2022, ha escluso che l’affitto d’azienda per l’intera durata del piano potesse essere autorizzato come atto urgente ex art. 46: un’operazione così strutturale va ricondotta alla disciplina delle offerte concorrenti (art. 91 CCII).
Le conseguenze
Un’istanza rivolta all’organo incompetente o fondata sul presupposto sbagliato può essere dichiarata inammissibile o respinta, e il tempo perso può essere decisivo: l’atto urgente, nel frattempo, viene compiuto senza copertura o non viene compiuto affatto. Il risultato più frequente è il peggiore: l’impresa, esasperata dall’attesa, compie l’atto lo stesso, trasformando un problema procedurale in un atto inefficace e in un motivo di revoca.
Cosa fare invece
Prima di redigere l’istanza va fissato con esattezza in quale fase si trova la procedura e quale norma la governa. Se il decreto di apertura non è ancora intervenuto, l’istanza va al tribunale e deve dimostrare l’urgenza; se è intervenuto, va al giudice delegato e deve dimostrare la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. In entrambi i casi è opportuno interpellare in anticipo il commissario giudiziale, il cui parere il tribunale può acquisire già nella fase prenotativa (art. 46, comma 2).
Il dettaglio che pochi conoscono
Il tribunale, con il decreto di apertura, può fissare un limite di valore al di sotto del quale non è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato (art. 94, comma 4). È una previsione preziosa per le imprese con molti atti di modesto importo, ma va chiesta e motivata: chi non la sollecita si condanna a chiedere un’autorizzazione per ogni singola operazione. E attenzione: la soglia non trasforma in ordinari gli atti tipici del comma 2 quando superano, anche di poco, il limite fissato.
Perché la scansione temporale conta così tanto
La differenza tra le due fasi non è solo di competenza. Nella fase che precede l’apertura, il piano non è ancora stato depositato o non è stato ancora vagliato: il tribunale non dispone di elementi completi e, per questo, il legislatore limita l’autorizzazione agli atti urgenti, cioè a quelli il cui rinvio comprometterebbe il valore dell’impresa o del patrimonio. Dopo l’apertura il quadro cambia: esiste un piano, esiste una relazione del commissario in formazione, e il giudice delegato può valutare l’atto in base alla sua utilità per i creditori.
L’esperienza insegna che molti errori nascono dalla sovrapposizione delle due logiche. Nella fase prenotativa si chiede di autorizzare operazioni che presuppongono un piano già definito (e che il tribunale non può valutare); dopo l’apertura si invoca l’urgenza per atti che andrebbero invece motivati sulla convenienza. Il criterio da ricordare è uno solo: prima dell’apertura si autorizza ciò che non può attendere, dopo l’apertura ciò che serve al piano.
Va anche ricordato che, nella fase prenotativa, il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha reso esplicito nell’art. 44 CCII il collegamento con gli effetti dell’art. 46 dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine concesso. Ne deriva che l’impresa deve organizzarsi per gestire il regime autorizzatorio fin dal primo giorno, non dal momento in cui il piano viene depositato.
Tempi e organizzazione
Un’istanza di autorizzazione richiede tempi tecnici: il deposito, l’eventuale richiesta di parere al commissario, l’esame da parte del tribunale o del giudice delegato. Chi aspetta l’ultimo giorno utile per chiedere un’autorizzazione si espone al rischio di non ottenerla in tempo. Per questo il registro degli atti straordinari va impostato con un orizzonte di almeno alcune settimane: le scadenze dei contratti e delle garanzie sono quasi sempre prevedibili.
Errore n. 4 — Depositare un’istanza generica, che non spiega il piano né il perché dell’atto
L’errore
L’istanza di autorizzazione si limita a due righe: “si chiede di essere autorizzati alla vendita dell’automezzo targato… per esigenze di liquidità”. Nessuna stima, nessuna indicazione di come il ricavato verrà impiegato, nessun cenno al tipo di concordato che l’impresa intende proporre.
Perché è un errore
L’art. 46, comma 2, CCII stabilisce che la domanda di autorizzazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano, e consente al tribunale di assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e di acquisire il parere del commissario. Il giudice non può autorizzare al buio: deve verificare che l’atto sia coerente con la soluzione concordataria che si sta preparando.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025, ha collegato la legittimità degli atti compiuti nel preconcordato al tipo di concordato che il debitore intende proporre: gli atti straordinari richiedono autorizzazione e, nel concordato in bianco, il debitore deve indicare, almeno in via di massima, quale soluzione ha scelto. Un atto può essere coerente con un concordato in continuità e incompatibile con un concordato liquidatorio, o viceversa.
Anche la giurisprudenza di merito lavora su questo crinale. Il Tribunale di Catania, Sez. IV, 3 novembre 2022, ha ritenuto che alcune regole pensate per la continuità — gli artt. 46 e 100 CCII nella parte che consente pagamenti autorizzati di crediti anteriori — non possano operare nella fase prenotativa se il debitore non ha espressamente indicato di voler chiedere l’omologazione di un concordato in continuità.
Le conseguenze
L’istanza generica produce, nella migliore delle ipotesi, una richiesta di integrazione e un ritardo; nella peggiore, un rigetto. Il danno vero è indiretto: un rigetto motivato con l’assenza di informazioni sul piano è un segnale negativo che il tribunale, il commissario e i creditori ricorderanno quando valuteranno la proposta.
Cosa fare invece
L’istanza efficace ha una struttura precisa: descrive l’atto e le sue condizioni economiche; allega una stima o elementi oggettivi sul valore; spiega l’urgenza (nella fase prenotativa) o la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori (dopo l’apertura); indica la tipologia di concordato prescelta e il ruolo dell’atto nel piano; dà conto del parere del commissario, se già nominato. In sintesi: l’istanza deve permettere al giudice di autorizzare senza dover chiedere nulla.
È su questo vaglio di coerenza tra atto e piano che lavora quotidianamente chi opera come esperto nella crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta le istanze autorizzatorie partendo dal piano, non dall’atto.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’autorizzazione non copre solo l’atto, ma “trascina” con sé i benefici per i terzi: i crediti sorti da atti legalmente compiuti sono prededucibili (art. 46, comma 4), e i diritti di prelazione concessi con autorizzazione sono opponibili agli altri creditori (art. 46, comma 5). Un’istanza ben fatta, dunque, non è solo un adempimento: è lo strumento che rende l’impresa credibile verso le controparti, perché consente di offrire loro garanzie che altrimenti non varrebbero nulla.
Gli allegati che fanno la differenza
Un’istanza completa si riconosce dagli allegati, prima ancora che dal testo. In linea generale è opportuno accompagnarla con: la bozza dell’atto da autorizzare, con tutte le condizioni economiche; una stima del bene o del diritto interessato, redatta da un professionista indipendente quando il valore è significativo; un prospetto che mostri l’impatto dell’atto sulla liquidità e sull’attivo destinato ai creditori; l’indicazione della tipologia di concordato prescelta e, se esistono, le linee essenziali del piano; le eventuali offerte alternative ricevute, anche se peggiori, per dimostrare che si è cercato il miglior risultato possibile.
Più l’atto incide sul patrimonio, più l’istanza deve essere analitica. Un rinnovo di garanzia per un importo contenuto può essere spiegato in poche pagine; la cessione di un immobile strumentale o di una partecipazione di controllo richiede una documentazione paragonabile a quella di una piccola due diligence.
L’errore nella risposta all’integrazione
C’è un errore “di secondo livello” che merita attenzione: quando il tribunale o il giudice delegato chiede integrazioni, alcune imprese rispondono in modo parziale o tardivo, oppure ripropongono gli stessi argomenti. La richiesta di integrazione non è un rigetto mascherato: è l’indicazione precisa di ciò che manca. Rispondere punto per punto, con documenti, è il modo più rapido per ottenere il provvedimento.
Infine, l’autorizzazione va letta con attenzione dopo il rilascio. Il provvedimento può contenere condizioni (un prezzo minimo, una destinazione vincolata del ricavato, un termine per l’esecuzione): compiere l’atto a condizioni diverse da quelle autorizzate equivale, per la parte eccedente, a compierlo senza autorizzazione.
Errore n. 5 — Vendere o affittare l’azienda e i beni rilevanti a trattativa privata
L’errore
Un imprenditore riceve da un concorrente un’offerta per un ramo d’azienda: prezzo ragionevole, pagamento rapido, assunzione di parte del personale. Sembra l’occasione perfetta per finanziare il piano. Il contratto viene preparato in poche settimane, con l’intenzione di “far ratificare” l’operazione al giudice delegato a cose fatte.
Perché è un errore
L’art. 94, comma 5, CCII stabilisce che l’alienazione e l’affitto di azienda, di rami d’azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2 devono avvenire tramite procedure competitive, previa stima e con adeguata pubblicità. La ragione è semplice: in una procedura concorsuale il prezzo “ragionevole” non basta; occorre il prezzo migliore che il mercato possa offrire, verificato attraverso un confronto aperto.
La deroga esiste, ma è stretta. Il comma 6 consente al tribunale, in caso di urgenza e sentito il commissario, di autorizzare l’operazione senza procedura competitiva quando l’interesse dei creditori rischierebbe un pregiudizio irreparabile; anche in questo caso devono essere garantite adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.
Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha poi aggiunto all’art. 94 il comma 6-bis: quando il piano prevede un’offerta da parte di un soggetto già individuato per l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, si applica l’art. 91 CCII, cioè la disciplina delle offerte concorrenti, con la quale il tribunale apre la procedura competitiva per verificare se esistono proposte migliori.
Le conseguenze
L’atto compiuto fuori da questo schema è inefficace verso i creditori anteriori. Per l’acquirente il rischio è concreto: aver pagato un prezzo per un’azienda o un bene che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, il curatore può recuperare alla massa. Per il debitore, l’operazione non autorizzata è un ulteriore elemento valutabile ai fini della revoca e, più in generale, mina la fiducia dei creditori chiamati a votare.
Cosa fare invece
Se un’offerta arriva prima della proposta, va trasformata in offerta irrevocabile da inserire nel piano, accettando che possa essere superata da offerte concorrenti (art. 91 CCII). La competizione non è un ostacolo all’operazione: è ciò che la rende stabile. Se invece l’urgenza è reale (deperimento dei beni, perdita di clienti, scadenza di autorizzazioni amministrative), l’istanza ex art. 94, comma 6, deve documentare in modo specifico il pregiudizio irreparabile che il rinvio produrrebbe.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il perimetro del comma 5 non riguarda solo l’azienda: comprende anche i “beni specificamente autorizzati” ai sensi del comma 2. Un immobile strumentale, una partecipazione di controllo o un marchio possono quindi richiedere non una, ma due cose: l’autorizzazione del giudice delegato e una procedura competitiva per la vendita. L’esperienza insegna che molti si fermano alla prima.
Perché il “buon prezzo” non basta
Un’obiezione ricorrente è questa: se il prezzo offerto è superiore alla stima, che danno subiscono i creditori? La risposta del sistema è che la stima indica un valore di riferimento, non il massimo ottenibile. Solo il confronto competitivo dice se esiste qualcuno disposto a pagare di più. E c’è una seconda ragione: la procedura competitiva tutela anche l’acquirente, perché l’aggiudicazione avvenuta secondo le regole è difficilmente contestabile in seguito, mentre l’acquisto a trattativa privata resta esposto alle verifiche del commissario e, in caso di liquidazione giudiziale, del curatore.
Per le imprese in continuità, poi, la cessione o l’affitto di un ramo d’azienda incide spesso su contratti di lavoro, autorizzazioni amministrative e rapporti con i clienti. Sono profili che vanno pianificati insieme all’operazione, perché un trasferimento autorizzato ma eseguito senza le necessarie procedure (ad esempio quelle di informazione e consultazione sindacale, quando previste) può generare contenzioso che pesa sul valore del ramo.
Affitto d’azienda “ponte”
Una prassi diffusa è l’affitto dell’azienda a un soggetto terzo, spesso il futuro acquirente, nelle more della procedura, per conservare l’avviamento. È una soluzione legittima, ma proprio perché incide sulla destinazione del principale bene dell’impresa rientra nel perimetro dell’art. 94, comma 5, e, se l’offerente è già individuato nel piano, della disciplina delle offerte concorrenti. Come ha mostrato il Tribunale di Pistoia, non può essere presentata come un semplice atto urgente quando ha la durata e la funzione di un’operazione strutturale.
Errore n. 6 — Contrattare con un’impresa in concordato senza verificare l’autorizzazione
L’errore
Una banca concede a un’impresa in concordato con riserva una nuova linea di credito garantita da pegno su un magazzino. Un acquirente compra un immobile dall’impresa, fidandosi della dichiarazione dell’amministratore che “tutto è in regola”. Un professionista accetta l’incarico di assistere l’impresa nella fase prenotativa senza informarla dei limiti ai pagamenti.
Perché è un errore
L’inefficacia prevista dagli artt. 46 e 94 CCII colpisce l’atto in sé, a prescindere dalla buona fede della controparte. Chi contratta con un’impresa che ha depositato una domanda di concordato deve sapere che la pubblicità della domanda nel registro delle imprese rende conoscibile la procedura, e che il “sì” dell’amministratore non sostituisce il provvedimento del giudice.
Per i creditori, inoltre, l’art. 46, comma 5, CCII prevede che dalla pubblicazione della domanda non possano essere acquisiti diritti di prelazione opponibili agli altri creditori concorrenti, salvo autorizzazione; e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Il Tribunale di Lodi, Sez. Fallimentare, 18 luglio 2024, ha chiarito che questo divieto è un effetto legale del deposito della domanda e non una misura protettiva da confermare: opera automaticamente.
Le conseguenze
La banca che ha ottenuto un pegno senza autorizzazione si ritrova un credito chirografario nella stessa posizione degli altri; l’acquirente rischia di dover restituire il bene; il professionista, come visto con Cass. n. 18020/2025, può perdere il compenso. Sul fronte della prededuzione, poi, la Cassazione con l’ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025 ha escluso che possa invocarsi la prededucibilità quando la procedura concordataria non è stata effettivamente aperta, perché alla domanda con riserva non è seguito il deposito della proposta e del piano: chi contratta nella fase prenotativa deve quindi verificare con particolare attenzione la copertura del proprio credito.
Cosa fare invece
Chi è controparte dell’impresa deve chiedere e conservare copia del provvedimento di autorizzazione, verificarne il contenuto (organo, oggetto, condizioni, limiti di valore) e confrontarlo con l’atto che sta per firmare. Se l’autorizzazione non c’è, la clausola contrattuale corretta è una condizione sospensiva legata al suo rilascio. Per gli istituti di credito, la nuova finanza va inquadrata nei finanziamenti autorizzati previsti dal Codice, non nella prassi bancaria ordinaria.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’inefficacia è relativa: l’atto non è nullo, vale tra le parti, ma non può essere opposto ai creditori anteriori. Questo significa che, se il concordato viene omologato ed eseguito regolarmente, l’atto non autorizzato può non produrre conseguenze pratiche immediate; ma se la procedura si interrompe e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore potrà farne valere l’inefficacia. Il rischio non scompare con il passare del tempo: resta sospeso finché la procedura non si chiude in modo regolare.
Le verifiche minime per ogni controparte
Banche, acquirenti, fornitori e professionisti hanno ciascuno un interesse diverso, ma le verifiche di base coincidono. Occorre consultare la visura camerale aggiornata, dove è pubblicata la domanda di accesso al concordato; chiedere copia del decreto con cui il tribunale ha concesso il termine o ha aperto la procedura, per capire in quale fase ci si trova; ottenere il provvedimento di autorizzazione specifico per l’atto, verificando che oggetto, importo e condizioni coincidano con quelli del contratto; richiamare gli estremi del provvedimento nel contratto stesso.
Per le banche, la verifica si estende alla natura del finanziamento: un finanziamento autorizzato ai sensi dell’art. 99 CCII gode della prededuzione nei limiti stabiliti dal provvedimento, mentre una nuova erogazione concessa senza autorizzazione non offre alcuna protezione aggiuntiva. La regola pratica per chiunque contratti con un’impresa in concordato è: nessuna firma senza provvedimento, nessun provvedimento senza lettura.
Il punto di vista dell’amministratore
Gli errori di questa sezione non ricadono solo sulle controparti. L’amministratore che dichiara alla controparte l’esistenza di un’autorizzazione che non c’è, o che ne travisa il contenuto, si espone a contestazioni personali. Anche per questo è opportuno che la gestione delle autorizzazioni sia formalizzata, con un responsabile interno e un flusso documentale chiaro.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come lo stesso atto produca esiti opposti a seconda che sia autorizzato o meno. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Il pagamento al fornitore strategico.
Ipotesi: impresa in concordato in continuità, domanda con riserva depositata il 3 marzo; fornitore creditore di 18.740 € per forniture di gennaio e febbraio. Attivo destinato ai creditori chirografari stimato in 412.000 € a fronte di 1.648.000 € di debiti chirografari (percentuale prevista: 25%).
- Strada A (errore): il 20 marzo l’impresa paga integralmente 18.740 € senza autorizzazione. Il fornitore riceve il 100% anziché il 25% previsto (4.685 €): la differenza di 14.055 € è sottratta agli altri creditori. Il commissario segnala il pagamento; se la procedura viene revocata e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore agisce per far valere l’inefficacia e recuperare l’intera somma. Il fornitore, che pensava di essere stato saldato, torna creditore concorsuale.
- Strada B (corretta): l’impresa deposita istanza ex art. 100 CCII con attestazione dell’essenzialità della fornitura. Se il tribunale autorizza, il pagamento è stabile e il fornitore continua le consegne; se non autorizza, l’impresa negozia nuove forniture con pagamento a consegna, che sorgono come crediti prededucibili.
Simulazione 2 — La rateizzazione fiscale.
Ipotesi: debito fiscale rateizzato in 72 rate da 2.315 €; domanda di concordato depositata il 10 giugno; rate in scadenza il 30 giugno, il 31 luglio e il 31 agosto.
- Strada A (errore): l’impresa paga le tre rate (6.945 €) senza autorizzazione per evitare la decadenza. Il pagamento è un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato (Cass. n. 13243/2026): oltre al rischio di inefficacia, alimenta una contestazione di trattamento preferenziale.
- Strada B (corretta): l’impresa non paga e documenta che l’omissione dipende dalla procedura. In base all’orientamento della Cassazione tributaria (Cass. n. 12174/2024; n. 13242/2026), non decade dalla rateizzazione e non subisce sanzioni per il mancato pagamento. Il debito sarà trattato nel piano. Resta invece obbligatorio il versamento delle ritenute correnti sui dipendenti (Cass. n. 1859/2025).
Simulazione 3 — Il ramo d’azienda.
Ipotesi: offerta privata di 287.500 € per un ramo d’azienda; perizia di stima a 265.000 €.
- Strada A (errore): vendita a trattativa privata senza autorizzazione. Anche se il prezzo supera la stima, l’atto è inefficace verso i creditori anteriori; in caso di liquidazione giudiziale il curatore può contestarlo, e l’acquirente rischia di vedere rimesso in discussione l’acquisto.
- Strada B (corretta): l’offerta viene inserita nel piano come offerta irrevocabile e il tribunale apre la procedura competitiva (artt. 91 e 94, comma 6-bis, CCII). Se arriva un’offerta concorrente, ad esempio di 309.200 €, la massa guadagna 21.700 € in più; se non arriva, l’offerente originario acquista in modo stabile, con il trasferimento protetto dal provvedimento del giudice.
Il filo comune delle tre ipotesi è che l’atto non autorizzato non fa risparmiare tempo né denaro: sposta il costo in avanti, e lo fa ricadere spesso su chi credeva di aver chiuso la partita.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono nei giorni immediatamente successivi al deposito della domanda, quando l’impresa continua a muoversi con le abitudini della gestione ordinaria; altri maturano dopo l’apertura, quando si tratta di eseguire operazioni rilevanti per il piano. Distinguere il momento aiuta a capire chi deve autorizzare e quali rimedi restano disponibili. La tabella riassume il quadro.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Atto straordinario trattato come ordinario | Dal deposito della domanda all’omologazione | Inefficacia verso i creditori anteriori; rischio di revoca | Parziale (autorizzazione successiva non garantita; condotta comunque valutabile) |
| Pagamento di debiti anteriori | Soprattutto nelle prime settimane dopo il deposito | Inefficacia; recuperabilità in liquidazione; possibile revoca | Parziale (restituzione volontaria, trasparenza col commissario) |
| Organo o fase sbagliati | Al momento dell’istanza | Rigetto o inammissibilità; perdita di tempo | Sì (nuova istanza all’organo corretto) |
| Istanza generica | Al momento dell’istanza | Richiesta di integrazioni o rigetto | Sì (istanza integrata e documentata) |
| Vendita/affitto fuori da procedure competitive | In fase di esecuzione del piano o prima | Inefficacia; rischio per l’acquirente | Parziale (riconduzione nella procedura competitiva) |
| Contrattare senza verificare l’autorizzazione | In ogni fase, lato controparte | Perdita della prelazione, della prededuzione o del compenso | Parziale/No (dipende dall’esito della procedura) |
La checklist preventiva
Prima di firmare, pagare, vendere, garantire o rinunciare a qualcosa mentre l’impresa è in concordato (o subito dopo il deposito della domanda), verifica che:
- [ ] la fase della procedura sia chiara: domanda depositata ma non ancora aperta (art. 46 CCII, decide il tribunale) oppure procedura aperta e non ancora omologata (art. 94 CCII, decide il giudice delegato);
- [ ] l’atto non rientri nell’elenco dell’art. 94, comma 2: mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili e partecipazioni di controllo, ipoteche, pegni, fideiussioni, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni;
- [ ] se l’atto non è nell’elenco, sia stato valutato se incide sulla consistenza o sulla destinazione del patrimonio (clausola generale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione);
- [ ] il pagamento non riguardi un debito anteriore alla domanda (se sì: niente pagamento senza autorizzazione, salvo la via dell’art. 100 CCII nella continuità);
- [ ] i rinnovi di garanzie e contratti siano stati trattati come atti nuovi e non come prosecuzioni automatiche;
- [ ] nella fase prenotativa l’atto sia realmente urgente e l’urgenza sia documentabile;
- [ ] l’istanza contenga informazioni sul piano e indichi la tipologia di concordato prescelta;
- [ ] sia stato sentito il commissario giudiziale o, almeno, informato dell’atto;
- [ ] il decreto di apertura abbia o meno fissato una soglia di valore sotto la quale l’autorizzazione non serve, e l’atto vi rientri davvero;
- [ ] per vendite e affitti di azienda, rami o beni rilevanti sia prevista una procedura competitiva o motivata la deroga d’urgenza;
- [ ] la controparte abbia ricevuto copia del provvedimento autorizzativo e il contratto ne richiami gli estremi;
- [ ] tutti gli atti compiuti siano annotati in un registro interno condiviso con il commissario.
Questa lista vale come promemoria da tenere sul tavolo dell’amministrazione: se anche una sola casella resta vuota, l’atto va rinviato fino a quando il dubbio non è risolto.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi si accorge di aver compiuto un atto non autorizzato tende a reagire in uno di due modi sbagliati: nasconderlo, sperando che passi inosservato, oppure considerare tutto perduto. Nessuna delle due reazioni è corretta. Il punto che sfugge quasi sempre è che il momento della scoperta conta quanto l’atto stesso.
La prima via d’uscita è la trasparenza tempestiva. Il commissario giudiziale ha il compito di vigilare sulla gestione e di riferire al tribunale. Un atto rivelato spontaneamente, con una spiegazione credibile delle ragioni e degli effetti, viene valutato in modo diverso da un atto scoperto in sede di verifica. Va detto con onestà: la Cassazione (ord. n. 2042/2026) ha affermato che il ravvedimento successivo non elimina di per sé la rilevanza della condotta ai fini della revoca. Ma la trasparenza resta l’unico modo per mettere il tribunale nelle condizioni di valutare l’effettiva incidenza dell’atto sugli interessi dei creditori.
La seconda via è neutralizzare gli effetti dell’atto. Se il pagamento a un creditore anteriore può essere restituito, se la garanzia concessa può essere rinunciata dal beneficiario, se la vendita può essere ricondotta a una procedura competitiva, il pregiudizio per la massa si riduce o scompare. In giurisprudenza è da tempo presente l’orientamento secondo cui la revoca dell’ammissione non è automatica, ma richiede di valutare se l’atto non autorizzato abbia arrecato pregiudizio ai creditori: è un argomento difensivo da costruire con i dati, non da invocare in astratto.
La terza via è la richiesta di autorizzazione successiva o la regolarizzazione nel piano. Il Codice non prevede una “sanatoria” generale degli atti non autorizzati, e chiedere una ratifica non garantisce nulla. Tuttavia, l’operazione può essere riproposta in modo corretto (per esempio inserendo nel piano l’offerta per il ramo d’azienda già negoziato, sottoponendola alle offerte concorrenti), così che il risultato economico venga raggiunto per una via legittima.
La quarta via riguarda la difesa nel procedimento di revoca. Se il commissario segnala l’atto e il tribunale apre il procedimento, il debitore ha diritto di essere sentito e di dimostrare la natura dell’atto, la sua eventuale ordinarietà, la mancanza di pregiudizio, le ragioni d’urgenza. Il provvedimento di revoca è impugnabile: per questo l’impostazione difensiva va costruita fin dal primo grado in vista dei successivi, compreso il giudizio di legittimità.
Quando invece la preclusione è definitiva? Quando la procedura è stata revocata con provvedimento non più impugnabile e si è aperta la liquidazione giudiziale: a quel punto l’inefficacia dell’atto opera a favore della massa e sarà il curatore a farla valere. Anche in quel caso, però, restano da verificare la qualificazione dell’atto, la data di compimento rispetto al deposito della domanda e l’eventuale copertura autorizzativa parziale: sono questioni che si giocano sui documenti, non sulle impressioni.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho pagato un fornitore anteriore il giorno dopo il deposito della domanda, senza sapere che non potevo. È finita?
No, ma la situazione va gestita subito. Il pagamento è inefficace verso i creditori anteriori e va segnalato al commissario. Se il fornitore è disponibile a restituire la somma o a imputarla a forniture successive, il pregiudizio può essere neutralizzato. Il rischio di revoca dipende dalla rilevanza dell’importo e dal comportamento successivo.
Ho rinnovato una fideiussione bancaria in scadenza: pensavo fosse ordinaria amministrazione.
La Cassazione (ord. n. 14638/2026) ha qualificato il rinnovo come nuovo contratto e quindi come atto straordinario. Occorre verificare se il rinnovo abbia peggiorato la posizione dei creditori e valutare con il commissario la strada per regolarizzare la situazione, eventualmente chiedendo l’autorizzazione.
Ho smesso di pagare le rate della rateizzazione con l’Erario dopo la domanda: perderò il beneficio?
L’orientamento della Cassazione tributaria (ord. n. 12174/2024; n. 13242/2026; n. 13243/2026) è che il mancato pagamento imposto dalla procedura non comporta decadenza né sanzioni. Le ritenute sulle retribuzioni correnti, però, vanno versate (ord. n. 1859/2025).
Sono un acquirente: ho comprato un bene dall’impresa in concordato senza vedere l’autorizzazione. Cosa rischio?
Se l’atto rientrava tra quelli soggetti ad autorizzazione e l’autorizzazione non c’era, l’acquisto è inefficace verso i creditori anteriori. Se il concordato viene omologato ed eseguito, il problema può non emergere; se si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può far valere l’inefficacia. Conviene verificare subito con l’impresa e con il commissario la possibilità di una regolarizzazione.
Ho chiesto l’autorizzazione al tribunale, ma la procedura era già aperta: devo ricominciare?
In genere occorre riproporre l’istanza al giudice delegato, adeguandone il contenuto ai presupposti dell’art. 94 CCII (funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, parere del commissario). Il tempo perso è recuperabile se l’atto non è stato compiuto nel frattempo.
Sono un professionista che assiste un’impresa in preconcordato: cosa devo fare per non perdere il compenso?
Informare per iscritto il cliente dei limiti agli atti straordinari e ai pagamenti dei debiti anteriori e documentare l’informativa. La Cassazione (ord. n. 18020/2025) ha negato il compenso al professionista che aveva omesso questo avvertimento.
Gli errori davanti ai giudici
Questa sezione raccoglie le pronunce richiamate nell’articolo, organizzate in base all’errore che documentano. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti. Alcune decisioni sono state rese in applicazione della legge fallimentare, ma esprimono principi che la giurisprudenza continua a ritenere attuali per le corrispondenti norme del Codice della crisi.
Errore n. 1 — Qualificare male l’atto
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14638 del 18 maggio 2026. Cosa è successo a chi ha rinnovato una garanzia senza autorizzazione: il rinnovo di una fideiussione scaduta durante il concordato con riserva è stato qualificato come nuovo contratto e quindi come atto di straordinaria amministrazione bisognoso di autorizzazione specifica. Rilevanza: smentisce l’idea che “prorogare” ciò che già esiste sia sempre ordinario.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2042 del 30 gennaio 2026. Cosa è successo a chi ha compiuto atti straordinari senza autorizzazione: tali atti, insieme alle condotte fraudolente, possono giustificare la revoca dell’ammissione al concordato, e il ravvedimento successivo non basta a escluderla. Rilevanza: documenta la conseguenza più grave dell’errore.
- Trib. Monza, Sez. III, decreto del 27 gennaio 2023. Cosa è successo a chi ha lasciato proseguire una locazione onerosa: i canoni maturati nel concordato prenotativo non sono stati riconosciuti in prededuzione nel successivo fallimento, perché la prosecuzione del contratto, pregiudizievole per l’attivo, andava autorizzata. Rilevanza: anche l’inerzia può essere un atto straordinario.
Errore n. 2 — Pagare i creditori anteriori
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13243 del 7 maggio 2026. Cosa è successo in tema di debiti tributari anteriori: durante il concordato con riserva i pagamenti, anche rateali, sono atti di straordinaria amministrazione ammessi solo se autorizzati, mentre il mancato pagamento imposto dalla procedura non è sanzionabile. Rilevanza: sposta il baricentro dall'”obbligo di pagare” al “divieto di pagare senza autorizzazione”.
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13242 del 7 maggio 2026. Cosa è successo a chi non ha pagato le rate: l’omissione dovuta alla procedura non determina decadenza dalla rateizzazione né sanzioni. Rilevanza: rassicura chi teme di perdere il beneficio rispettando le regole concorsuali.
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 12174 del 6 maggio 2024. Principio: nella pendenza della procedura di ammissione al concordato il contribuente non può essere sanzionato né considerato decaduto dalla dilazione per il mancato pagamento delle rate. Rilevanza: conferma un orientamento già consolidato prima delle pronunce del 2026.
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 1859 del 27 gennaio 2025. Cosa è successo a chi ha omesso i versamenti correnti: nel concordato in continuità, anche con riserva, le ritenute sulle retribuzioni correnti vanno versate. Rilevanza: traccia il confine tra debito anteriore e obbligazione corrente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18020 del 3 luglio 2025. Cosa è successo al professionista: non avendo informato il debitore del divieto di pagamenti non autorizzati, ha perso il diritto al compenso nel successivo fallimento. Rilevanza: l’errore si estende a chi assiste l’impresa.
Errori n. 3 e 4 — Organo, fase e contenuto dell’istanza
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 82 del 3 gennaio 2025. Principio: la legittimità degli atti compiuti nel preconcordato va valutata in relazione al tipo di concordato perseguito; gli atti straordinari esigono autorizzazione e, nel concordato in bianco, il debitore deve indicare almeno in via di massima la soluzione prescelta. Rilevanza: fonda l’esigenza di istanze che spieghino il piano.
- Trib. Pistoia, decreto del 2 novembre 2022. Cosa è successo a chi ha chiesto un’autorizzazione “urgente” per un’operazione strutturale: l’affitto d’azienda per l’intera durata del piano non è stato ritenuto autorizzabile ex art. 46 CCII, dovendo seguire la disciplina delle offerte concorrenti. Rilevanza: l’urgenza non è un’etichetta.
- Trib. Catania, Sez. IV, 3 novembre 2022. Principio: le regole della continuità che consentono pagamenti autorizzati di crediti anteriori non operano nella fase prenotativa se il debitore non ha dichiarato di voler chiedere un concordato in continuità. Rilevanza: la scelta della tipologia di concordato condiziona gli atti autorizzabili.
Errori n. 5 e 6 — Vendite e controparti
- Trib. Lodi, Sez. Fall., 18 luglio 2024. Cosa è successo al creditore che cercava una prelazione: il divieto di acquisire diritti di prelazione opponibili agli altri creditori opera come effetto legale del deposito della domanda, senza bisogno di conferma. Rilevanza: banche e creditori non possono “blindarsi” dopo il deposito.
- Trib. Mantova, 26 luglio 2023. Principio: negli accordi di ristrutturazione le misure protettive non possono impedire l’iscrizione di ipoteche, perché la disciplina di quella procedura non richiama l’art. 46 CCII. Rilevanza: mostra che il regime degli artt. 46 e 94 è proprio del concordato preventivo e non va esteso automaticamente ad altri strumenti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1730 del 24 gennaio 2025. Cosa è successo al creditore che invocava la prededuzione: la prededucibilità è stata esclusa perché la procedura concordataria non era stata effettivamente aperta, essendo mancato, dopo la domanda con riserva, il deposito di proposta e piano. Rilevanza: chi contratta nella fase prenotativa deve valutare anche l’esito della procedura.
- Trib. Parma, ordinanza del 30 luglio 2024. Principio: nella composizione negoziata, l’autorizzazione del tribunale agli atti previsti dall’art. 22 CCII va valutata in rapporto al progetto di risanamento, con cui deve essere coerente. Rilevanza: lo stesso criterio di coerenza con il piano governa le autorizzazioni nel concordato e nella composizione negoziata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questo tema, ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando l’atto è già stato compiuto, verificare quali rimedi restano aperti e costruire la difesa. In concreto:
- Qualifichiamo ogni atto prima che venga compiuto, confrontandolo con l’elenco dell’art. 94, comma 2, CCII e con la clausola generale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, e redigiamo un parere scritto sulla necessità di autorizzazione.
- Impostiamo il registro degli atti potenzialmente straordinari dal giorno del deposito della domanda, con scadenze di rinnovi, garanzie, contratti di durata e contenziosi, da condividere con il commissario giudiziale.
- Redigiamo le istanze di autorizzazione al tribunale o al giudice delegato secondo la fase della procedura, documentando l’urgenza (art. 46) o la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 94) e collegando l’atto al piano.
- Predisponiamo le istanze ex art. 100 CCII per i pagamenti di crediti anteriori essenziali alla continuità, coordinandoci con l’attestatore.
- Chiediamo la fissazione della soglia di valore prevista dall’art. 94, comma 4, CCII quando l’operatività dell’impresa lo rende necessario.
- Strutturiamo vendite e affitti d’azienda nelle procedure competitive, trasformando le offerte già ricevute in offerte irrevocabili da inserire nel piano secondo l’art. 91 CCII.
- Assistiamo banche, acquirenti e fornitori che contrattano con imprese in concordato, verificando l’esistenza e il contenuto dell’autorizzazione e inserendo nei contratti le condizioni sospensive adeguate.
- Quando l’atto non autorizzato è già stato compiuto, verifichiamo se sia davvero straordinario, se abbia arrecato pregiudizio ai creditori, se i suoi effetti possano essere neutralizzati, e gestiamo l’interlocuzione con il commissario.
- Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca e nelle successive impugnazioni, costruendo dal primo atto la linea che verrà sostenuta nei gradi successivi.
- Affianchiamo l’impresa nella composizione negoziata, dove gli atti straordinari vanno comunicati all’esperto e valutati alla luce del progetto di risanamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: chi la possiede conosce dall’interno il meccanismo per cui un atto straordinario, prima di essere compiuto, va misurato sul suo impatto sui creditori e sulla coerenza con il risanamento. È lo stesso giudizio che il tribunale e il giudice delegato compiono nel concordato preventivo. La qualifica di cassazionista garantisce che, quando l’errore va riparato nei gradi successivi — reclamo contro la revoca, ricorso per cassazione — la strategia resti nelle mani dello stesso difensore, con la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la qualificazione degli atti, le istanze e il contenzioso; i commercialisti ricostruiscono i flussi, i debiti anteriori, le posizioni fiscali e la coerenza degli atti con il piano.
In chiusura
Gli atti di straordinaria amministrazione durante il concordato preventivo non sono vietati: sono sottoposti a un controllo. Chi li compie con l’autorizzazione dell’organo competente ottiene stabilità, prededuzione per le controparti e credibilità verso i creditori; chi li compie senza rischia l’inefficacia dell’atto e, nei casi più seri, la revoca della procedura. La differenza la fanno la qualificazione corretta, l’istanza ben costruita e il dialogo costante con il commissario.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché è il cuore delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta gli atti straordinari in rapporto al risanamento e alla tutela dei creditori; come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera nelle procedure in cui la gestione del patrimonio del debitore è sottoposta a vigilanza; come cassazionista, segue la difesa fino all’ultimo grado se un atto viene contestato.
📩 Prima di firmare, pagare o vendere durante il concordato, parlane con noi: i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano qui sotto, al termine di questa guida.
