Produttore Di Acque Minerali In Crisi Con Costi Di Imballaggio Alle Stelle E Debiti Verso I Fornitori: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Chi produce e imbottiglia acqua minerale conosce bene un paradosso: il prodotto che esce dalla sorgente costa relativamente poco, mentre tutto ciò che serve per portarlo sullo scaffale – preforme in PET, vetro, tappi, etichette, film per i fardelli, pallet, energia per il soffiaggio e il trasporto – pesa sul conto economico in modo spesso decisivo. Quando il costo degli imballaggi sale più velocemente di quanto la grande distribuzione accetti di ritoccare i listini, il margine si assottiglia, la cassa si svuota e i debiti verso i fornitori cominciano ad accumularsi. A quel punto l’imprenditore si trova davanti a una domanda precisa: quale strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) conviene usare, e quando?

Su questa domanda circola una quantità sorprendente di informazioni approssimative. Alcune derivano dalla vecchia legge fallimentare, altre da esperienze altrui raccontate a metà, altre ancora da una lettura frettolosa delle norme. Il risultato è che molti imprenditori rinviano decisioni urgenti perché temono conseguenze che la legge non prevede, oppure si affidano a protezioni che la legge concede solo a certe condizioni. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde il momento in cui gli strumenti di risanamento funzionano meglio e si arriva in tribunale quando le alternative si sono già ridotte.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse tra gli imprenditori del settore beverage:

  1. “La composizione negoziata è una perdita di tempo: tanto si finisce comunque in tribunale.”
  2. “Se avvio una procedura, i fornitori di imballaggi mi tagliano subito le forniture.”
  3. “Con i rincari degli imballaggi posso smettere di pagare o farmi ridurre il prezzo dal giudice.”
  4. “Il concordato preventivo è l’anticamera della chiusura.”
  5. “Nel concordato devo pagare almeno il 20% a tutti, e basta un fornitore contrario per far saltare tutto.”
  6. “Con le misure protettive i creditori restano bloccati per tutto il tempo che serve.”
  7. “Finché l’azienda non viene dichiarata insolvente, l’amministratore non rischia nulla.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la crisi di un’impresa industriale come un’azienda di imbottigliamento si gestisce oggi, prima di tutto, con la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021, poi confluita nel Codice della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il funzionamento delle trattative assistite e dei loro sbocchi. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando ai debiti verso i fornitori si sommano esposizioni con le banche, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la continuità della difesa anche nei reclami e nelle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale della crisi.

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Mito n. 1 – “La composizione negoziata è una perdita di tempo: tanto si finisce comunque in tribunale”

Il mito: “La composizione negoziata è solo un rinvio; prima o poi bisogna comunque depositare un concordato, quindi tanto vale andare subito in tribunale.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. La composizione negoziata non è una procedura che “chiude” la crisi con un provvedimento del giudice: è un percorso di trattative assistite da un esperto indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, che non ha poteri di imporre nulla ai creditori. Molti imprenditori hanno sentito di trattative fallite, concluse con un concordato depositato pochi mesi dopo, e ne hanno dedotto che il passaggio stragiudiziale sia solo un costo e un ritardo. A questo si aggiunge la cultura della vecchia legge fallimentare, nella quale la soluzione “seria” della crisi era quasi sempre giudiziale.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto diverso. Ai sensi dell’art. 12 CCII, può accedere alla composizione negoziata l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale e, una volta nominato l’esperto, si apre un tavolo nel quale l’impresa continua a gestire ordinariamente l’azienda (art. 21 CCII) e tratta con fornitori, banche e altri creditori.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la composizione negoziata non ha un solo esito possibile, ma un ventaglio di sbocchi elencati dall’art. 23 CCII: un contratto con uno o più creditori che consenta la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto; e, se le trattative non bastano, il passaggio a un accordo di ristrutturazione dei debiti, a un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, a un concordato preventivo o, in ultima istanza, al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), che è disponibile solo per chi ha prima tentato la composizione negoziata in buona fede.

Per un produttore di acque minerali questo significa molto: la maggior parte del debito è spesso concentrata su pochi fornitori strategici (il produttore di preforme, la vetreria, il fornitore di energia, il trasportatore). Un accordo con questi tre o quattro soggetti, raggiunto con la mediazione di un esperto e accompagnato dalle misure protettive, può risolvere la crisi senza che il resto del mercato – clienti della GDO, distributori, consumatori – ne venga mai a conoscenza attraverso una procedura pubblica.

Proprio su questo terreno si colloca la competenza specifica dello studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e prepara l’impresa ad affrontare questo esame con un piano credibile. Va precisato con chiarezza che l’esperto, nella singola procedura, è un terzo indipendente nominato dalla commissione: lo studio assiste l’impresa, non sostituisce l’esperto.

C’è poi un vantaggio che anche la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere. La Cassazione penale (Sez. III, sent. n. 30109/2025, udienza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025) ha considerato l’ammissione a una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal giudice, come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo: un segnale che il percorso viene preso sul serio anche fuori dal perimetro del diritto della crisi.

La prova

La prova della serietà della composizione negoziata sta anche nei suoi limiti procedurali, che la Cassazione presidia con rigore. Con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, la Prima Sezione civile ha chiarito che l’istanza di composizione negoziata presentata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche “con riserva”, è inammissibile e non produce l’effetto di impedire la pronuncia sulla domanda di apertura della procedura liquidatoria; spetta al tribunale investito di quella domanda verificarlo incidentalmente. In altre parole: la composizione negoziata è uno strumento efficace se usato al momento giusto, cioè prima di imboccare la strada giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi salta la composizione negoziata convinto che sia inutile rischia tre cose. Primo, rinuncia a una fase riservata in cui il marchio e i rapporti commerciali restano protetti. Secondo, si preclude il concordato semplificato, che è uno sbocco riservato a chi ha tentato le trattative. Terzo, deposita un concordato con un piano spesso costruito in fretta, che il tribunale – come vedremo al mito n. 5 – esamina con un vaglio di legalità sostanziale già in sede di ammissione. Partire dalla composizione negoziata non è un rinvio: nella maggior parte dei casi di crisi da costi di fornitura, è la mossa con il miglior rapporto tra protezione e controllo.


Mito n. 2 – “Se avvio una procedura, i fornitori di imballaggi mi tagliano subito le forniture”

Il mito: “Appena i fornitori sapranno che ho chiesto la composizione negoziata o il concordato, smetteranno di consegnare preforme e tappi, e la linea si fermerà.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché nella pratica commerciale accade spesso qualcosa di simile: il fornitore che non viene pagato da mesi blocca le consegne, pretende il pagamento anticipato o riduce il fido commerciale. Inoltre il codice civile consente a ciascun contraente di rifiutare la propria prestazione se l’altro non adempie (eccezione di inadempimento, art. 1460 c.c.) o di sospenderla se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da mettere in pericolo la controprestazione (art. 1461 c.c.). Il timore, quindi, ha una base reale nel diritto comune dei contratti.

La realtà

Il Codice della crisi interviene proprio su questo punto, introducendo una protezione specifica per l’impresa che tenta il risanamento. Con le misure protettive confermate, i creditori interessati non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto che non sono stati pagati crediti sorti prima della pubblicazione dell’istanza (art. 18, comma 5, CCII). La stessa regola si estende anche a banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei crediti, che non possono revocare le linee di credito per la sola esistenza di insoluti anteriori.

Nel concordato preventivo in continuità aziendale opera una protezione analoga e ancora più mirata: l’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno del debitore i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività – tra i quali rientrano tipicamente le forniture la cui interruzione bloccherebbe la produzione – per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Per un’azienda di imbottigliamento, il contratto di fornitura di preforme o di capsule è l’esempio di scuola di contratto essenziale.

Ma qui serve precisione, perché il mito è vero a metà. La protezione ha tre limiti che il passaparola tende a dimenticare:

  • la fase di sospensione: tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma delle misure da parte del giudice, i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti (art. 18, comma 5, secondo periodo, CCII); è una finestra breve ma reale, che va gestita con scorte e pianificazione;
  • le nuove forniture vanno pagate: la norma impedisce di reagire ai debiti vecchi, non obbliga il fornitore a fare credito per quelli nuovi; ciò che si acquista dopo l’apertura del percorso deve essere regolarmente onorato;
  • i contratti scaduti non rinascono: la protezione riguarda i rapporti pendenti fino alla loro naturale scadenza; un contratto quadro annuale che scade durante le trattative non può essere imposto per un ulteriore anno.

Nel concordato, inoltre, il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente attesta che quel pagamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 100 CCII). È lo strumento che consente, in casi selezionati, di “mettere in sicurezza” il fornitore di cui non si può fare a meno.

La prova

La prova è nel testo dell’art. 18, comma 5, CCII, che contiene un divieto esplicito e riferito espressamente ai crediti anteriori, e nell’art. 94-bis CCII per il concordato in continuità. La giurisprudenza di merito ne ha chiarito i confini, escludendo che l’interesse al risanamento possa imporre la prosecuzione di un rapporto ormai cessato. La misura protegge ciò che esiste, non crea obblighi nuovi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che i fornitori taglieranno comunque le forniture tende a fare l’errore più costoso: aspettare. Continua a pagare a singhiozzo, privilegia il fornitore che alza la voce, accumula ritardi con gli altri e arriva alla procedura quando la linea di imbottigliamento è già ferma. Oppure, al contrario, paga per intero un solo fornitore strategico poco prima di depositare la domanda, esponendosi a contestazioni sulla parità di trattamento. La protezione dei contratti essenziali esiste, ma funziona solo se la procedura viene attivata quando l’azienda è ancora in grado di pagare le forniture correnti.


Mito n. 3 – “Con i rincari degli imballaggi posso smettere di pagare o farmi ridurre il prezzo dal giudice”

Il mito: “Il costo del PET e del vetro è esploso per cause che non dipendono da me: per legge posso sospendere i pagamenti o chiedere al giudice di riportare i prezzi al livello originario.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.): nei contratti a prestazioni corrispettive di durata, se la prestazione di una parte diventa eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili, quella parte può chiedere la risoluzione del contratto. Negli anni della pandemia, poi, il D.L. 118/2021 aveva introdotto una norma eccezionale che consentiva al tribunale, in mancanza di accordo, di rideterminare equamente le condizioni dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia. Molti imprenditori ricordano quella norma e la credono ancora vigente in termini generali.

La realtà

Il quadro reale è più stretto, e conviene conoscerlo con esattezza. Anzitutto l’art. 1467 c.c. consente di chiedere la risoluzione del contratto, non la sua modifica: è l’altra parte che può evitare la risoluzione offrendo di ricondurre il contratto a equità. Chi invoca la norma, dunque, rischia di perdere il fornitore, non di ottenere uno sconto.

In secondo luogo, i requisiti sono rigorosi. L’aumento dei prezzi che rientra nella normale alea del contratto non giustifica né la risoluzione né il rifiuto di pagare. La Cassazione (Sez. II, sent. n. 27152 del 22 settembre 2023) ha precisato che la straordinarietà è un dato oggettivo, da misurare con elementi quantitativi come frequenza, dimensioni e intensità dell’evento, mentre l’imprevedibilità ha una base soggettiva; nel caso deciso, un brusco calo del 40% del prezzo di una materia prima in un mercato già orientato in quella direzione non è stato ritenuto né straordinario né imprevedibile. Per un imbottigliatore, che opera in un settore notoriamente esposto alle oscillazioni del prezzo dei polimeri e dell’energia, dimostrare la straordinarietà di un rincaro è una prova tutt’altro che scontata.

In terzo luogo, la norma “pandemica” che attribuiva al giudice il potere di riscrivere il contratto non è stata trasposta in termini generali nel Codice della crisi. L’art. 10, comma 2, CCII, nell’ambito della composizione negoziata, consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti di durata il cui equilibrio sia stato alterato da circostanze sopravvenute, e pone a carico delle parti un dovere di collaborazione; ma il risultato resta affidato all’accordo, non a un provvedimento del tribunale che si sostituisca alla volontà del fornitore.

Infine, non pagare il fornitore non è mai un rimedio “automatico”: chi sospende i pagamenti senza un titolo giuridico solido si espone all’eccezione di inadempimento della controparte, alla risoluzione per inadempimento e al decreto ingiuntivo.

La prova

La prova è nella sentenza di Cass. n. 27152/2023 e nel testo dell’art. 1467 c.c., che riserva la modifica equitativa del contratto all’iniziativa della parte contro cui la risoluzione è domandata. Sul piano della crisi d’impresa, l’art. 10 CCII costruisce la rinegoziazione come esito di una trattativa in buona fede, non come diritto potestativo dell’imprenditore.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio concreto è duplice. Da un lato, l’imprenditore che smette di pagare contando su una riduzione “di legge” accumula interessi moratori e spese legali e spinge il fornitore ad agire in via esecutiva, magari con un pignoramento presso terzi sui crediti verso la GDO, cioè proprio sulla fonte di liquidità dell’azienda. Dall’altro, perde l’occasione di usare la leva che funziona davvero: la rinegoziazione dei contratti di fornitura dentro la composizione negoziata, con l’esperto che invita le parti al tavolo e con le misure protettive che impediscono al fornitore di reagire agli insoluti pregressi. Il rincaro degli imballaggi è un argomento negoziale forte; come scusa per non pagare, invece, è quasi sempre debole.


Mito n. 4 – “Il concordato preventivo è l’anticamera della chiusura”

Il mito: “Chi deposita un concordato ha già perso: l’azienda verrà venduta a pezzi, il marchio sparirà e i dipendenti andranno a casa.”

Perché ci credono in tanti

Per decenni, nella prassi della legge fallimentare, una quota significativa di concordati era di tipo liquidatorio: l’imprenditore metteva a disposizione dei creditori i propri beni e l’attività cessava. In più, molti concordati in continuità approdavano comunque al fallimento perché i piani erano troppo ottimistici. Il ricordo collettivo, quindi, associa la parola “concordato” alla fine dell’impresa.

La realtà

Il Codice della crisi ha ribaltato la prospettiva. Il concordato in continuità aziendale è oggi la forma “naturale” del concordato per un’impresa che produce reddito: i creditori vengono soddisfatti, anche in misura non prevalente, con il ricavato prodotto dalla prosecuzione dell’attività (art. 84 CCII), e il piano deve essere attestato da un professionista indipendente come idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa (art. 87, comma 3, CCII). Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale (art. 94 CCII).

Un aspetto spesso trascurato riguarda il caso in cui il piano preveda, insieme alla prosecuzione dell’attività, anche la vendita di beni non strategici: si pensi a un’azienda di acque minerali che dismette un secondo stabilimento sottoutilizzato o una linea di imbottigliamento in vetro non più redditizia per concentrarsi sul PET. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 348 dell’8 gennaio 2025) ha chiarito che il concordato nel quale la liquidazione di una parte dei beni si accompagna a una componente, di qualsiasi consistenza, di prosecuzione dell’attività resta regolato interamente dalla disciplina della continuità, salvo i casi di abuso; il criterio è qualitativo, non quantitativo.

C’è però anche un rovescio, che il buon fact-checking impone di riferire. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 10307 del 18 aprile 2025) ha escluso che i crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, godano automaticamente della prededuzione in caso di successivo fallimento. Tradotto per il settore: il fornitore di preforme che continua a consegnare dopo l’omologazione lo fa sul presupposto che il piano regga; se il piano è irrealistico, quel fornitore non sarà protetto, e i fornitori lo sanno. Un concordato in continuità funziona solo se il piano è costruito per durare, non per superare l’udienza di omologazione.

La prova

La prova è negli artt. 84, 87 e 94 CCII e nelle due pronunce citate: Cass. n. 348/2025 sull’ampiezza della nozione di continuità e Cass. n. 10307/2025 sui limiti della prededuzione nella fase esecutiva.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera il concordato una sconfitta tende a rinviarlo finché non resta davvero solo la liquidazione. Il paradosso è evidente: il timore di “chiudere” porta a presentarsi in tribunale quando l’avviamento è compromesso, i clienti della GDO hanno già sostituito il marchio sugli scaffali e la concessione mineraria non è più valorizzabile con un’azienda in esercizio. Il concordato in continuità tutela l’impresa tanto più quanto prima viene preparato.


Mito n. 5 – “Nel concordato devo pagare almeno il 20% a tutti, e basta un fornitore contrario per far saltare tutto”

Il mito: “Il concordato richiede di garantire almeno il 20% ai creditori chirografari, e se il principale fornitore vota contro non c’è nulla da fare.”

Perché ci credono in tanti

Il 20% esiste davvero nella legge, e la paura del creditore “forte” che boccia la proposta è radicata nella prassi della legge fallimentare, dove le maggioranze si calcolavano sull’intero ceto creditorio e un grande fornitore poteva effettivamente spostare l’esito del voto.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La soglia minima del 20% ai chirografari, insieme all’apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%, riguarda il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII). Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima fissa: le regole sono diverse e ruotano attorno a due concetti, il valore di liquidazione e la distribuzione del valore eccedente.

Il valore di liquidazione è ciò che i creditori otterrebbero da una liquidazione giudiziale, compreso il maggior valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio (art. 87, comma 1, lett. c, CCII). Quel valore va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione; il valore eccedente, generato dalla continuità, può essere distribuito con criteri più flessibili, purché ogni classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII). Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII).

E il fornitore contrario? Il voto non si conta più “per teste” sull’intero passivo, ma per classi, e il tribunale può omologare anche in presenza di classi dissenzienti. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026) ha chiarito che, nel concordato in continuità, quando manca l’approvazione della maggioranza delle classi, l’omologazione resta possibile se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione, ferme le altre condizioni dell’art. 112 CCII; è la cosiddetta ristrutturazione trasversale, coerente con la Direttiva UE 2019/1023 e oggi esplicitata dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Nella stessa decisione la Corte ha precisato che l’omologazione non richiede una “meritevolezza” soggettiva del debitore: contano la fattibilità del piano e l’assenza di atti in frode.

L’altra faccia della medaglia è il rigore del controllo giudiziale. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 9605 del 15 aprile 2026) ha affermato che il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla regolarità formale, ma si estende a un vaglio di legalità sostanziale della proposta, di ampiezza pari a quello dell’omologazione. E con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, pronunciando un principio nell’interesse della legge, la stessa Sezione ha stabilito che il tribunale verifica già in ammissione il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione: in caso di continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto dell’azienda, non si può escludere quell’offerta dal valore di liquidazione per gonfiare artificialmente il “plusvalore” da distribuire liberamente.

La prova

La prova è nell’art. 84, comma 4, CCII (soglia del 20% riferita al solo concordato liquidatorio), nell’art. 112 CCII e nelle sentenze Cass. n. 7663/2026, n. 9605/2026 e n. 22960/2026. Va aggiunto che, secondo Cass. n. 31176 del 28 novembre 2025, il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione: un piano sbagliato, dunque, non si “recupera” facilmente nei gradi successivi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla soglia fissa del 20% può commettere due errori opposti: rinunciare al concordato perché “non arriva al 20%”, quando in continuità quella soglia non si applica; oppure costruire una proposta con un valore di liquidazione sottostimato per far apparire più generosa l’offerta, esponendosi a una declaratoria di inammissibilità. Nel concordato in continuità non conta raggiungere una percentuale simbolica: conta costruire classi corrette e un valore di liquidazione che regga al vaglio del tribunale.


Mito n. 6 – “Con le misure protettive i creditori restano bloccati per tutto il tempo che serve”

Il mito: “Una volta ottenute le misure protettive, nessun creditore può più toccare l’azienda finché le trattative non sono concluse, per quanto tempo serva.”

Perché ci credono in tanti

Le misure protettive sono effettivamente potenti: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell’impresa (art. 18, comma 1, CCII), e non può essere pronunciata l’apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative. Chi ne ha beneficiato ne parla come di uno “scudo” totale.

La realtà

Lo scudo è reale, ma è temporaneo, va confermato e ha confini precisi. Il giudice, con il procedimento dell’art. 19 CCII, conferma o revoca le misure e ne fissa la durata tra 30 e 120 giorni; le proroghe sono possibili, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni. Per gli strumenti di regolazione della crisi, inoltre, l’art. 8 CCII fissa un tetto generale di dodici mesi alla durata complessiva delle misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe.

Ci sono poi limiti soggettivi e oggettivi. Sono esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 3, CCII). L’imprenditore può chiedere che le misure siano limitate a determinate iniziative o a determinati creditori, e il giudice può modularle. Se l’istanza viene depositata nel momento sbagliato, la protezione semplicemente non scatta: come già visto, Cass. n. 31856/2025 ha escluso che la composizione negoziata avviata in pendenza di una domanda di concordato possa impedire la pronuncia sulla liquidazione giudiziale.

Infine, le misure non sospendono gli obblighi correnti. L’impresa deve continuare a gestire l’attività senza pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria; se è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII). Le misure possono essere revocate o abbreviate se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

La prova

La prova è negli artt. 8, 18 e 19 CCII e nella giurisprudenza di legittimità sul coordinamento tra procedure (Cass. n. 31856/2025).

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera le misure protettive uno scudo illimitato rischia di usare il tempo della protezione per “respirare” anziché per negoziare. Quando le misure scadono senza un accordo con i fornitori di imballaggi e con le banche, i creditori riprendono le azioni esecutive – spesso con pignoramenti presso terzi sui crediti verso la grande distribuzione – e l’impresa ha consumato una parte importante del tempo massimo disponibile. Le misure protettive comprano tempo; il tempo va speso per costruire l’accordo, non per rinviare le decisioni.


Mito n. 7 – “Finché l’azienda non viene dichiarata insolvente, l’amministratore non rischia nulla”

Il mito: “Le responsabilità dell’amministratore nascono solo con il fallimento; finché la società è in piedi posso aspettare che i prezzi degli imballaggi scendano.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che le azioni di responsabilità più temute – quelle del curatore – vengono di regola esercitate dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Molti amministratori di piccole e medie aziende di imbottigliamento, spesso a conduzione familiare, ragionano quindi in termini di “finché si va avanti, va tutto bene”, e confidano che il ciclo dei prezzi delle materie prime prima o poi si inverta.

La realtà

Il diritto della crisi ha anticipato il momento in cui nasce il dovere di agire. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina questo obbligo indicando i segnali da monitorare: squilibri di carattere patrimoniale ed economico-finanziario, insostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni oltre una certa soglia, esposizioni bancarie scadute.

Per un’azienda di acque minerali i segnali sono quasi sempre leggibili con anticipo: incidenza crescente del costo degli imballaggi sul fatturato, aumento dei giorni medi di pagamento ai fornitori, ricorso sempre più frequente all’anticipo fatture sui crediti verso la GDO. Un budget di tesoreria a tredici settimane, aggiornato con regolarità, mostra la crisi mesi prima che diventi insolvenza.

La giurisprudenza più recente attribuisce agli assetti adeguati un peso che va oltre la sfera interna della società. Con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, la Cassazione ha valorizzato la carenza di adeguati assetti come elemento rilevante anche nella valutazione della condotta della banca che sceglie di finanziare l’impresa: un’impresa senza budget, reporting e flussi informativi strutturati è meno affidabile e meno finanziabile. Nella giurisprudenza di merito, del resto, è ormai frequente l’affermazione che la totale assenza di assetti non è coperta dalla discrezionalità gestoria (business judgment rule).

Infine, nelle società di capitali, quando le perdite riducono il capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori possono compiere solo gli atti di gestione conservativa e rispondono personalmente dei danni arrecati con atti diversi (art. 2486 c.c.).

La prova

La prova è nel testo dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII, nella Cass. ord. n. 7134/2026 e nell’art. 2486 c.c. A ciò si aggiunge un dato di sistema: il professionista indipendente che attesta il piano svolge valutazioni che il giudice può sindacare sia nel metodo sia nell’attendibilità dei dati, come affermato fin da Cass. Sez. Un. n. 1521 del 23 gennaio 2013 e ribadito da Cass. n. 22960/2026: dati aziendali inaffidabili, frutto di assetti inadeguati, si ripercuotono direttamente sull’esito della procedura.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore che attende rischia l’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto, la revoca per giusta causa e, nei casi più gravi, conseguenze penali legate alla gestione dell’impresa in crisi. Ma rischia soprattutto di perdere la possibilità di scegliere: chi si attiva ai primi segnali sceglie lo strumento; chi aspetta se lo vede imporre.


Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati realistici del settore, non casi reali. Servono a mostrare cosa accade concretamente a chi agisce credendo a uno dei miti.

Simulazione A – Chi aspetta perché “i fornitori taglierebbero comunque”

Ipotesi. Società di imbottigliamento con fatturato annuo di 18.640.000 €, due linee PET e una linea vetro. Debiti scaduti verso fornitori: 2.317.480 €, di cui 964.210 € verso il fornitore di preforme, 412.380 € verso la vetreria, 287.650 € verso il fornitore di capsule ed etichette, il resto frazionato. Esposizione bancaria a breve: 1.840.000 €. Margine operativo lordo sceso dal 9,1% al 2,4% in diciotto mesi per effetto del costo degli imballaggi.

Scenario “mito”. L’amministratore, convinto che qualsiasi procedura provocherebbe il blocco delle forniture, non presenta istanze e continua a pagare chi minaccia di più. In quattro mesi il fornitore di preforme ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 964.210 € e notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso due catene della GDO, per circa 1.130.000 € comprensivi di interessi e spese. La cassa si blocca, le consegne di preforme si interrompono comunque e la linea PET si ferma per undici giorni nel pieno della stagione estiva.

Scenario “realtà”. Con un’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive presentate al primo segnale, il pignoramento non avrebbe potuto essere iniziato dopo la pubblicazione dell’istanza (art. 18, comma 1, CCII) e, a misure confermate, il fornitore di preforme non avrebbe potuto rifiutare l’esecuzione del contratto pendente per il solo mancato pagamento dei 964.210 € pregressi (art. 18, comma 5, CCII), pur potendo pretendere il pagamento delle nuove consegne. La differenza tra i due scenari non è il debito – identico – ma il controllo della cassa.

Simulazione B – Chi smette di pagare invocando i rincari

Ipotesi. Contratto annuale di fornitura di preforme da 25 g a 0,0412 € al pezzo, per 41.500.000 pezzi, con clausola di adeguamento semestrale legata a un indice dei polimeri. Nel semestre il prezzo indicizzato sale a 0,0486 €, con un maggior costo di circa 153.550 € sul periodo.

Scenario “mito”. L’azienda sospende il pagamento di tre fatture per 318.740 € sostenendo l’eccessiva onerosità. Il fornitore eccepisce che l’aumento è proprio quello previsto dalla clausola di indicizzazione, quindi interno all’alea contrattuale per volontà delle parti. Ottiene un decreto ingiuntivo per 318.740 € oltre interessi moratori commerciali e, contemporaneamente, risolve il contratto per inadempimento.

Scenario “realtà”. Alla luce di Cass. n. 27152/2023, un aumento già regolato da una clausola di indicizzazione difficilmente supera il test della straordinarietà. Nella composizione negoziata, invece, l’esperto può invitare le parti a rinegoziare secondo buona fede: un’ipotesi realistica di esito è la conversione del debito di 318.740 € in un piano di rientro di 18 mesi, accompagnato da un tetto all’indicizzazione per il semestre successivo in cambio di un impegno di volumi minimi. Il fornitore conserva il cliente, l’impresa conserva la linea.

Simulazione C – Chi rinuncia al concordato perché “non arriva al 20%”

Ipotesi. Passivo complessivo 7.926.300 €, di cui 1.312.400 € privilegiati (lavoratori, erario, enti previdenziali) e 6.613.900 € chirografari (fornitori e banche non garantite). Valore di liquidazione dell’azienda, inclusa la cessione in esercizio, stimato in 2.104.900 €. Flussi della continuità attesi nel piano quinquennale, al netto dei costi di gestione: 1.486.200 €.

Scenario “mito”. Calcolando il 20% dei chirografari (1.322.780 €) oltre al pagamento integrale dei privilegiati, l’amministratore conclude che il concordato è impossibile e lascia che un creditore depositi il ricorso per liquidazione giudiziale.

Scenario “realtà”. In continuità la soglia del 20% non si applica. Il piano distribuisce il valore di liquidazione di 2.104.900 € rispettando l’ordine delle prelazioni (1.312.400 € ai privilegiati, 792.500 € residui ai chirografari, pari a circa il 12%) e il valore eccedente di 1.486.200 € con le regole del comma 6 dell’art. 84 CCII, portando i fornitori strategici in classe separata a una soddisfazione più alta rispetto alle banche chirografarie. Se la maggioranza delle classi non approva, resta la via dell’omologazione con il voto anche di una sola classe nei termini indicati da Cass. n. 7663/2026, purché il valore di liquidazione sia stato determinato correttamente (Cass. n. 22960/2026).


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento corretto, isolato dal suo contesto. Ricomporre quei frammenti nel quadro normativo esatto permette di rispondere alla domanda del titolo con più precisione di qualunque formula preconfezionata.

È vero che la composizione negoziata non vincola nessuno: l’esperto non ha poteri impositivi. Ma è proprio per questo che funziona con i fornitori di imballaggi, che sono creditori-partner, interessati a non perdere un cliente con volumi stabili; e la sua mancanza di vincoli è compensata dalle misure protettive e dagli sbocchi successivi, compreso il concordato semplificato.

È vero che i fornitori possono sospendere le consegne: possono farlo nella finestra tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma delle misure, e possono sempre pretendere il pagamento delle forniture nuove. Ma non possono reagire ai crediti anteriori rifiutando l’esecuzione o risolvendo i contratti pendenti, né nella composizione negoziata né, per i contratti essenziali, nel concordato in continuità.

È vero che l’aumento dei costi può incidere sui contratti: ma la risoluzione per eccessiva onerosità richiede eventi straordinari e imprevedibili, e la rinegoziazione nel Codice della crisi passa per l’accordo, non per una sentenza che riscriva il prezzo.

È vero che il concordato può comportare la vendita di beni: ma la presenza di una componente di continuità, di qualunque consistenza, attrae il piano nella disciplina più favorevole della continuità, salvo abusi.

È vero che il 20% esiste: ma solo nel concordato liquidatorio. In continuità la soddisfazione minima è governata dal valore di liquidazione e dalle regole di distribuzione del valore eccedente.

È vero che le misure protettive bloccano le azioni dei creditori: ma per un tempo determinato, con tetti massimi precisi, esclusi i crediti dei lavoratori, e a condizione che l’istanza sia presentata nel momento corretto.

È vero, infine, che la responsabilità dell’amministratore emerge spesso dopo l’insolvenza: ma l’obbligo che quella responsabilità sanziona – rilevare la crisi e attivarsi senza indugio – sorge molto prima.

Messi insieme, questi frammenti indicano un percorso tipico per un produttore di acque minerali in crisi da costo degli imballaggi: verifica degli assetti e del budget di tesoreria; accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive mirate; rinegoziazione con i fornitori strategici e con le banche; e, solo se le trattative non bastano, passaggio a un accordo di ristrutturazione dei debiti o a un concordato in continuità costruito su classi e valori corretti. La scelta finale dipende dai numeri dell’azienda, dalla composizione del passivo e dalla disponibilità dei creditori principali: è per questo che nessuno studio serio indica “la” procedura prima di aver letto i bilanci.


Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume in modo sintetico la correzione di ciascuna convinzione. È utile come promemoria da tenere a portata di mano quando si discute con soci, banche o consulenti di come affrontare la crisi. Ogni riga rimanda alla sezione in cui il tema è sviluppato con i riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Il mitoCome stanno le cose
La composizione negoziata è inutile, si finisce comunque in tribunaleHa più esiti possibili (art. 23 CCII), protegge la riservatezza ed è il presupposto del concordato semplificato; va attivata prima di un concordato (Cass. n. 31856/2025)
I fornitori tagliano subito le fornitureCon misure protettive confermate non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per crediti anteriori (art. 18, c. 5, CCII); nel concordato in continuità vale l’art. 94-bis per i contratti essenziali; le forniture nuove vanno pagate
Con i rincari posso non pagare o farmi ridurre il prezzo dal giudiceL’art. 1467 c.c. dà diritto alla risoluzione, non alla riduzione, e richiede eventi straordinari e imprevedibili (Cass. n. 27152/2023); nel CCII la rinegoziazione passa per l’accordo (art. 10 CCII)
Il concordato è l’anticamera della chiusuraIl concordato in continuità mantiene l’attività; anche con dismissioni parziali resta in continuità (Cass. n. 348/2025)
Serve il 20% e un fornitore contrario blocca tuttoIl 20% vale solo nel liquidatorio (art. 84, c. 4, CCII); in continuità si vota per classi ed è possibile l’omologazione anche con una sola classe favorevole (Cass. n. 7663/2026)
Le misure protettive durano quanto serveDurata 30-120 giorni, massimo 240 complessivi in composizione negoziata (art. 19 CCII); tetto generale di 12 mesi (art. 8 CCII); esclusi i crediti dei lavoratori
L’amministratore non rischia finché non c’è insolvenzaL’obbligo di assetti adeguati e di attivarsi senza indugio sorge prima (art. 2086 c.c., art. 3 CCII; Cass. ord. n. 7134/2026)

Le domande di verifica

Quindi è vero che la procedura giusta per un’azienda di acque minerali è sempre il concordato? No. Il concordato in continuità è uno degli strumenti possibili, ma quando il debito è concentrato su pochi fornitori e qualche banca, la composizione negoziata con un accordo stragiudiziale o un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, con l’adesione di almeno il 60% dei crediti, o il 30% negli accordi agevolati dell’art. 60) può risolvere la crisi in modo meno invasivo. Il concordato diventa la scelta più adatta quando il passivo è frammentato, i creditori dissenzienti sono numerosi o serve vincolare anche chi non aderisce.

Quindi è vero che durante la composizione negoziata posso continuare a lavorare normalmente? Sì, con una precisazione. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria (art. 21 CCII), ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’impresa è già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, la gestione deve tenere conto del prevalente interesse dei creditori.

Quindi è vero che posso pagare per intero il fornitore di preforme e far aspettare gli altri? Dipende. Al di fuori di una procedura, pagamenti selettivi in prossimità dell’insolvenza possono essere esposti a revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Dentro il concordato, il pagamento di crediti anteriori per forniture essenziali è possibile previa autorizzazione del tribunale e con l’attestazione di un professionista indipendente (art. 100 CCII). Nella composizione negoziata va concordato con la logica delle trattative e comunicato all’esperto.

Quindi è vero che la banca non può revocarmi i fidi se apro la composizione negoziata? Sì, ma solo per i crediti anteriori e con limiti. L’art. 18, comma 5, CCII impedisce anche a banche e intermediari di revocare le linee di credito per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, mentre l’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Restano possibili le revoche motivate da ragioni diverse, nel rispetto della disciplina di vigilanza.

Quindi è vero che se il tribunale dichiara inammissibile il concordato posso sempre andare in Cassazione? No. Secondo Cass. n. 31176/2025, il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. È una ragione in più per costruire con cura il piano fin dall’inizio, anziché confidare nei gradi successivi.

Quindi è vero che il concordato semplificato è una scorciatoia sempre disponibile se le trattative falliscono? No. Il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII) è riservato all’imprenditore che ha svolto la composizione negoziata e richiede che l’esperto, nella relazione finale, abbia dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 23 CCII non sono praticabili. La domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione. Non prevede il voto dei creditori, ma comporta la liquidazione del patrimonio, eventualmente con la cessione dell’azienda in esercizio: per un produttore di acque minerali significa salvare stabilimento, concessione e marchio nelle mani di un acquirente, non necessariamente nelle proprie. È uno sbocco utile, ma va considerato l’ultima rete di sicurezza, non il piano principale.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nella guida, ciascuno collegato al mito che contribuisce a ridimensionare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. 6 dicembre 2025, n. 31856 – Mito n. 1 e n. 6. Principio: la domanda di composizione negoziata proposta quando pende già una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la decisione sulla liquidazione giudiziale; la verifica spetta in via incidentale al tribunale investito di quella domanda. Rilevanza: dimostra che la composizione negoziata va attivata prima delle iniziative giudiziali, e che le misure protettive non operano se manca il presupposto di accesso.

2. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30109/2025 (ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025) – Mito n. 1. Principio: l’ammissione dell’impresa a una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, può escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: conferma che il percorso stragiudiziale è considerato uno strumento serio di gestione della crisi anche in ambiti diversi da quello concorsuale.

3. Cass. civ., Sez. II, sent. 22 settembre 2023, n. 27152 – Mito n. 3. Principio: la risoluzione per eccessiva onerosità richiede eventi estranei alla normale alea, straordinari secondo parametri oggettivi e misurabili e imprevedibili sul piano soggettivo; una forte oscillazione del prezzo di una materia prima in un mercato già orientato in quella direzione non basta. Rilevanza: smentisce l’idea che il rincaro degli imballaggi giustifichi di per sé lo scioglimento del contratto o il mancato pagamento.

4. Cass. civ., Sez. I, sent. 8 gennaio 2025, n. 348 – Mito n. 4. Principio: il concordato in cui la liquidazione di parte dei beni si accompagna a una prosecuzione dell’attività, di qualunque consistenza, resta interamente soggetto alla disciplina della continuità, salvo abuso; il criterio è qualitativo. Rilevanza: consente a un’azienda di imbottigliamento di dismettere asset non strategici senza perdere i vantaggi della continuità.

5. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 aprile 2025, n. 10307 – Mito n. 4. Principio: i crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono automaticamente prededucibili in caso di successiva procedura liquidatoria. Rilevanza: spiega perché i fornitori pretendono piani credibili e perché il concordato va costruito per durare.

6. Cass. civ., Sez. I, sent. 30 marzo 2026, n. 7663 – Mito n. 5. Principio: nel concordato in continuità, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, l’omologazione è possibile con il voto favorevole anche di una sola classe di creditori che sarebbero almeno in parte soddisfatti applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione; l’omologazione non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: ridimensiona il potere di veto del singolo fornitore o della singola banca.

7. Cass. civ., Sez. I, sent. 15 aprile 2026, n. 9605 – Mito n. 5. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità comprende, oltre alla non manifesta inidoneità del piano, un controllo di legalità sostanziale della proposta di ampiezza pari a quello dell’omologazione. Rilevanza: chiarisce che il piano deve essere solido già al momento del deposito.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960 – Mito n. 5 e n. 7. Principio (enunciato nell’interesse della legge): il tribunale verifica in sede di ammissione anche il metodo di determinazione del valore di liquidazione; nella continuità indiretta fondata su un’offerta di acquisto dell’azienda, quell’offerta non può essere esclusa dal valore di liquidazione per sostituirla con una stima atomistica inferiore. Rilevanza: impedisce di gonfiare artificialmente il “plusvalore” della continuità e conferma il potere del giudice di sindacare le valutazioni dell’attestatore.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 novembre 2025, n. 31176 – Mito n. 5. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità del concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: un piano mal costruito difficilmente si “salva” nei gradi successivi.

10. Cass. civ., ord. 25 marzo 2026, n. 7134 – Mito n. 7. Principio: la carenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa assume rilievo anche nella valutazione della condotta della banca che decide di finanziarla. Rilevanza: gli assetti ex art. 2086 c.c. non sono un adempimento formale, ma una condizione di affidabilità e di finanziabilità.

11. Cass. civ., Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521 – Mito n. 7 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). Principio: la relazione del professionista attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne la correttezza metodologica e l’attendibilità dei dati di partenza. Rilevanza: dati aziendali inaffidabili, frutto di assetti inadeguati, compromettono la procedura anche in presenza di un’attestazione positiva.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, adattati alla realtà di un’azienda di imbottigliamento:

  1. Analizziamo bilanci, situazioni infrannuali e scadenziari fornitori per stabilire se l’impresa si trova in uno squilibrio che rende probabile la crisi, in crisi o già in insolvenza, perché da questa diagnosi dipende lo strumento accessibile.
  2. Ricostruiamo il budget di tesoreria a tredici settimane insieme ai commercialisti dello staff, isolando l’incidenza del costo degli imballaggi e dell’energia sui flussi di cassa.
  3. Verifichiamo gli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e indichiamo agli amministratori gli interventi necessari per documentare la rilevazione tempestiva della crisi.
  4. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta dalla piattaforma telematica, con un progetto di piano di risanamento credibile da sottoporre all’esperto.
  5. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e lo modelliamo sui creditori e sulle iniziative realmente pericolose, come i pignoramenti sui crediti verso la GDO.
  6. Esaminiamo i contratti di fornitura di preforme, vetro, capsule ed energia, individuando clausole di indicizzazione, scadenze e contratti essenziali da proteggere ai sensi degli artt. 18 e 94-bis CCII.
  7. Conduciamo la rinegoziazione con fornitori e banche al tavolo della composizione negoziata, formalizzando piani di rientro, moratorie e accordi ex art. 23 CCII.
  8. Valutiamo e costruiamo lo strumento di sbocco: accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato in continuità, con formazione delle classi e determinazione del valore di liquidazione conformi alla giurisprudenza più recente.
  9. Assistiamo l’impresa nei reclami e nelle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale e della Corte d’appello, fino al giudizio di legittimità quando è ammesso.
  10. Coordiniamo i profili bancari e tributari dell’esposizione debitoria, perché la crisi di un’azienda raramente riguarda solo i fornitori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa industriale in crisi da costi di fornitura, l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere i criteri con cui viene valutata la ragionevole perseguibilità del risanamento, il modo in cui l’esperto conduce le trattative e gli sbocchi che il Codice offre quando l’accordo con i creditori non basta. Questa conoscenza viene messa al servizio dell’impresa assistita, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’esperto nominato nella singola procedura.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi lo difende davanti al tribunale, alla Corte d’appello e, quando consentito, alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne che disperdano informazioni. Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché un piano di risanamento è al tempo stesso un documento giuridico e un modello economico-finanziario.


Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa di un’impresa in crisi. Un produttore di acque minerali schiacciato dal costo degli imballaggi non ha bisogno di slogan, ma di sapere con precisione che cosa la legge gli consente: proteggere i contratti di fornitura essenziali, rinegoziare con i fornitori al tavolo della composizione negoziata, scegliere tra accordo di ristrutturazione e concordato in continuità sulla base dei numeri reali, e farlo in tempo utile.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la crisi d’impresa trattata con gli strumenti del D.L. 118/2021 e del Codice della crisi è il campo dell’abilitazione di Esperto Negoziatore dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; perché i debiti verso banche e fornitori richiedono il lavoro congiunto dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; e perché le decisioni del tribunale della crisi possono richiedere una difesa che prosegua, con la stessa linea, fino alla Corte di Cassazione. Ogni giorno di attesa riduce le opzioni disponibili: analizzeremo la tua situazione e costruiremo con te la strategia più adatta.

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