Il ricorso è stato depositato. Il piano porta la firma dell’attestatore, la proposta indica percentuali, tempi e classi, e da quel momento il fascicolo ha un numero di ruolo. Poi qualcosa cambia: un cliente importante si ritira, un investitore alza l’offerta per l’azienda, il commissario giudiziale segnala che le stime di realizzo sono troppo ottimistiche, l’Erario contesta un credito. La domanda che l’imprenditore si pone, a quel punto, è sempre la stessa: la proposta può ancora essere cambiata, oppure è scolpita nella pietra?
La risposta breve è sì, si può modificare. La risposta completa è che dipende dal giorno in cui ci si trova. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal terzo correttivo D.Lgs. 136/2024) non concede una facoltà di modifica illimitata: la apre e la chiude in momenti precisi, con regole diverse a seconda che si sia prima dell’apertura della procedura, durante la preparazione del voto, durante le votazioni, nel giudizio di omologazione o addirittura dopo l’omologa. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
La sequenza, in sintesi, è questa: deposito della domanda (anche “con riserva”); fase di ammissibilità fino al decreto di apertura; relazione del commissario giudiziale; scadenza dei trenta giorni per le proposte concorrenti; scadenza dei venti giorni prima del voto, ultimo varco per modificare la proposta; votazione; relazione sul voto e scelte successive; giudizio di omologazione; esecuzione del piano omologato, dove a cambiare può essere solo il piano, non la proposta.
Questa è una materia che lo Studio Monardo segue per competenza specifica e non per generica vicinanza al diritto commerciale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il profilo che il legislatore ha costruito proprio per accompagnare l’impresa nel passaggio tra trattativa e strumento di regolazione, cioè nel momento in cui il piano si scrive, si corregge e si negozia con i creditori. A questo si affiancano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’incarico di fiduciario di un OCC, che portano dentro lo studio la pratica quotidiana delle proposte ai creditori e delle loro modifiche nelle procedure minori.
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La mappa temporale: dove si apre e dove si chiude la finestra delle modifiche
Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. Il concordato preventivo regolato dal Codice della crisi è un procedimento a fasi, ciascuna con un proprio protagonista: il debitore che deposita, il tribunale che verifica l’ammissibilità, il commissario giudiziale che informa i creditori, i creditori che votano, di nuovo il tribunale che omologa, infine il commissario che vigila sull’esecuzione. La facoltà di modificare la proposta segue questo movimento: è ampia quando il debitore ha ancora il controllo del proprio progetto, si restringe progressivamente man mano che entrano in scena i creditori, si chiude del tutto quando i creditori hanno espresso il voto e si riapre, in forma diversa e limitata al piano, solo dopo l’omologazione nei concordati in continuità.
Il punto fermo dell’intera sequenza è l’art. 90, comma 8, CCII: le proposte di concordato, compresa quella del debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori. Tutto il resto ruota attorno a questa data. Prima di essa si trovano il termine dei trenta giorni per le proposte concorrenti (art. 90, comma 1) e la relazione del commissario (art. 105); dopo di essa si trovano il voto (artt. 107 e 109), la relazione sull’esito (art. 110), il termine di sette giorni per chiedere la ristrutturazione trasversale (art. 111), il giudizio di omologazione (artt. 48 e 112) e, a valle, la nuova disciplina dell’art. 118-bis introdotta dal D.Lgs. 136/2024.
| Tappa | Momento | Norma di riferimento | Cosa si può cambiare | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0: deposito del ricorso (pieno o con riserva) | artt. 40, 44 CCII | Tutto: proposta e piano sono ancora in costruzione | Giorno 0 |
| 2 | Dal deposito al decreto di apertura | art. 47 CCII | Integrazioni e correzioni chieste o accettate dal tribunale | Settimane 1-8 |
| 3 | Dopo il decreto di apertura | artt. 47, 105 CCII | Proposta e piano, con nuova attestazione se le modifiche sono sostanziali | Dopo l’apertura |
| 4 | 30 giorni prima del voto | art. 90, c. 1 CCII | Scade il termine per le proposte concorrenti dei creditori | Meno 30 giorni |
| 5 | 20 giorni prima del voto | art. 90, c. 8 CCII | Ultimo giorno utile per modificare la proposta | Meno 20 giorni |
| 6 | Le giornate del voto | artt. 107, 109 CCII | Nessuna modifica: il voto deve riferirsi alla proposta definitiva | Il voto |
| 7 | Dopo il voto: relazione e sette giorni | artt. 110, 111 CCII | Proposta ferma; i creditori possono rivedere il voto se mutano le condizioni di fattibilità | Dopo il voto |
| 8 | Il giudizio di omologazione | artt. 48, 112 CCII | Proposta immodificabile; il tribunale valuta quella votata | Omologa |
| 9 | Dopo l’omologa | art. 118-bis CCII | Solo il piano, con nuova attestazione e controllo del tribunale | Esecuzione |
Due avvertenze prima di partire. La prima: il Codice non contiene una definizione legale di “modifica sostanziale”, e la linea di confine tra semplice aggiustamento e “nuova proposta” è stata tracciata dalla giurisprudenza. La seconda: i tempi reali variano molto da tribunale a tribunale, e le durate indicate nelle sezioni “quanto dura realmente” sono ordini di grandezza osservabili nei provvedimenti pubblicati, non promesse di calendario.
Giorno 0: il deposito del ricorso e la proposta ancora “aperta”
Cosa succede
Il giorno zero è quello in cui l’impresa deposita il ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Può farlo in due modi. Con un ricorso “pieno”, corredato fin da subito da proposta, piano, attestazione del professionista indipendente e documentazione contabile. Oppure con una domanda “con riserva” (la cosiddetta domanda prenotativa), che contiene i documenti essenziali e rinvia a un momento successivo il deposito della proposta, del piano e dell’attestazione.
Nel secondo caso, la domanda iniziale non contiene ancora una proposta da modificare: quello che l’impresa deposita entro il termine assegnato dal tribunale è la proposta vera e propria, e fino a quel deposito il debitore può costruirla, cambiarla, riscriverla interamente. Nel primo caso, invece, la proposta esiste già e il tema delle modifiche si pone fin dal giorno successivo.
La norma
L’art. 40 CCII disciplina il procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; l’art. 44 CCII regola la domanda con riserva. Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, di ulteriori sessanta giorni. Il decreto del Tribunale di Brindisi del 23 giugno 2025 (P.U. 46/2023) documenta una procedura in cui il termine iniziale è stato prorogato due volte di sessanta giorni: un esempio concreto di come, in questa fase, la proposta sia ancora un cantiere aperto.
I termini che si attivano
Il termine assegnato ex art. 44 CCII è perentorio nella sostanza dei suoi effetti: se scade senza deposito, la domanda è dichiarata inammissibile e il tribunale, su ricorso dei soggetti legittimati, può aprire la liquidazione giudiziale. Nella fase con riserva il debitore è anche soggetto a obblighi informativi periodici sulla gestione e sull’attività svolta per la predisposizione del piano, secondo la cadenza fissata dal tribunale.
Un dato spesso trascurato riguarda il periodo estivo. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 del Codice della crisi ne esclude, in linea generale, l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal Codice stesso, salvo diversa previsione. Chi conta su agosto come mese “neutro” per guadagnare tempo sbaglia i calcoli.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase le opzioni sono le più ampie dell’intera procedura. Se la domanda è con riserva, il debitore può cambiare la tipologia di strumento (dal concordato agli accordi di ristrutturazione, o viceversa, nei limiti dell’art. 44), può cambiare il tipo di concordato (da liquidatorio a continuità), può ridisegnare le classi, rivedere le percentuali, cercare nuova finanza. Se la domanda è già piena, può comunque depositare integrazioni e correzioni prima che il tribunale si pronunci, sapendo però che ogni intervento sulla proposta richiede la coerenza con il piano e, se il piano cambia in modo rilevante, una nuova attestazione.
Restano invece precluse due cose: depositare in questa fase una seconda domanda autonoma, che si sovrapponga alla prima senza rinunciarvi, e usare la domanda con il solo scopo di guadagnare tempo. La Cassazione, già nel vigore della legge fallimentare (Cass. n. 495/2015), ha affermato che la pendenza di un concordato impedisce di proporne uno ulteriore e autonomo, e che si può parlare di successione tra proposte solo se il debitore ha rinunciato a quella originaria oppure ha prospettato una soluzione diversa della crisi. E con Cass. n. 5677/2017 ha qualificato come abusiva la proposta presentata al solo fine di paralizzare un’istanza di fallimento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è depositare una domanda piena “per fare presto”, con un piano non ancora maturo, contando di sistemarlo dopo. Il risultato è che il tribunale esamina un piano debole, il commissario lo smonta nella sua relazione e il debitore si trova a dover modificare la proposta in un momento in cui le modifiche costano molto di più: nuova attestazione, nuovi tempi, minore credibilità verso i creditori. La domanda con riserva esiste proprio per evitare questo scenario.
Quanto dura realmente
Tra deposito con riserva e deposito della proposta definitiva passano, nella prassi, da uno a quattro mesi; nelle procedure più complesse, con doppia proroga, si arriva oltre i cinque mesi. Nel caso di Brindisi il ricorso è del 5 marzo 2024, il piano è stato integrato il 19 settembre 2024 e l’apertura è arrivata con decreto del 24 ottobre 2024: oltre sette mesi tra deposito e apertura.
Settimane 1-8 dopo il deposito della proposta: il vaglio di ammissibilità e le integrazioni
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. La proposta e il piano sono sul tavolo del tribunale, che deve verificare l’ammissibilità della domanda e, nel concordato liquidatorio, la fattibilità; nel concordato in continuità, la verifica si concentra sull’ammissibilità e sulla non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori e a preservare la continuità. Se il tribunale rileva carenze, non dichiara subito l’inammissibilità: di norma assegna al debitore un termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti.
È la prima modifica “assistita” della proposta: il debitore corregge su indicazione del giudice, prima che i creditori siano chiamati a esprimersi.
La norma
L’art. 47 CCII regola il decreto di apertura del concordato preventivo: con esso il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, stabilisce le date iniziale e finale del voto dei creditori e le modalità della votazione, fissa il termine per il deposito delle somme necessarie per le spese della procedura. Lo stesso articolo prevede che, in caso di inammissibilità, il tribunale dichiari la domanda inammissibile e, su ricorso dei legittimati, apra la liquidazione giudiziale; contro il decreto di inammissibilità è previsto il reclamo alla corte d’appello (art. 47, comma 5).
Su quanto sia profondo il controllo in questa fase è intervenuta, nel 2026, la Prima Sezione della Cassazione. Con l’ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d’appello di Venezia che aveva confermato l’inammissibilità di una proposta, ma ha comunque enunciato, nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), un principio rilevante: nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità si estende alle modalità di calcolo del valore di liquidazione, perché da quel valore dipendono la corretta informazione dei creditori ai fini del voto e la legittimità della distribuzione. Nel caso concreto, escludere dal valore di liquidazione l’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, sostituendola con una stima “atomistica” più bassa, è stato ritenuto illegittimo.
La conseguenza pratica per il nostro tema è diretta: se il tribunale contesta il valore di liquidazione, la correzione richiesta non è un ritocco formale, ma incide sul cuore della proposta, perché sposta il parametro di confronto per ogni classe.
I termini che si attivano
Il termine per le integrazioni è fissato dal tribunale ed è breve. Il mancato rispetto del termine assegnato per integrare apre la strada alla dichiarazione di inammissibilità, con il rischio della liquidazione giudiziale se pendono ricorsi dei creditori o del pubblico ministero. Il decreto che dichiara l’inammissibilità è reclamabile nei termini di legge davanti alla corte d’appello; e, come chiarito dall’ordinanza n. 22960/2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Cosa può fare il debitore ora
In questa finestra il debitore può modificare la proposta per superare i rilievi del tribunale, e può farlo anche in modo significativo: rivedere le classi, modificare la percentuale offerta, inserire fondi rischi, rafforzare le garanzie. Il correttivo del 2024 ha reso esplicito nell’art. 87 CCII l’obbligo di prevedere, ove necessari, specifici fondi rischi nel piano (lett. p-bis): è una delle integrazioni più frequenti in questa fase. Ogni modifica che cambi in modo rilevante il piano richiede che l’attestatore aggiorni la propria relazione.
Ciò che il debitore non può fare è ignorare il rilievo sperando nel voto dei creditori: il voto favorevole non sana un difetto di ammissibilità che il tribunale ha il potere di rilevare.
L’errore tipico di questa fase
Rispondere al rilievo del tribunale con una memoria argomentativa invece che con una modifica del piano. Il giudice non chiede di essere convinto che il piano andava bene: chiede che il piano sia corretto. L’impresa che difende ostinatamente un valore di liquidazione contestato rischia di ottenere un decreto di inammissibilità che, come mostra il caso veneto arrivato in Cassazione, diventa sostanzialmente definitivo.
Quanto dura realmente
Dal deposito della proposta definitiva al decreto di apertura passano di solito da tre a otto settimane, a seconda del carico del tribunale e della necessità di integrazioni. Se il tribunale assegna un termine per integrare, si aggiungono i giorni del termine e il tempo per il nuovo esame.
Dopo il decreto di apertura: la relazione del commissario e la prima vera finestra di modifica
Cosa succede
Siamo al giorno del decreto di apertura. Da questo momento la procedura ha un calendario scritto: le date iniziale e finale del voto sono fissate nel decreto. Il commissario giudiziale prende possesso della documentazione, verifica le scritture, ricostruisce attivo e passivo, e prepara la relazione che i creditori leggeranno prima di votare.
È qui che, molto spesso, nasce l’esigenza di modificare la proposta. La relazione del commissario è il primo sguardo esterno e indipendente sul piano dopo l’attestazione: se il commissario rileva criticità sulle stime, sui crediti, sulle garanzie o sulla tenuta della continuità, il debitore deve decidere se correggere o se presentarsi al voto con una proposta che i creditori leggeranno accompagnata da un giudizio critico.
La norma
L’art. 105 CCII disciplina la relazione del commissario giudiziale: va redatta e depositata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, illustrando le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori, con valutazione comparativa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Se dopo la relazione emergono informazioni rilevanti, o se vengono presentate proposte concorrenti o modificate, il commissario redige relazioni integrative.
Il decreto del Tribunale di Brindisi del 23 giugno 2025 mostra questa dinamica nella sua forma più nitida. La procedura era stata aperta il 24 ottobre 2024. Il commissario, con la relazione ex art. 105 del 10 gennaio 2025, ha segnalato criticità e la necessità di una revisione del piano, richiamando espressamente la facoltà del debitore di modificare la proposta fino a venti giorni prima del voto. La società ha depositato piano e proposta aggiornati il 28 febbraio 2025, e il tribunale, con decreto del 4 febbraio 2025, aveva già spostato il voto al periodo 21-28 marzo 2025. Il concordato è stato poi omologato.
I termini che si attivano
Dal decreto di apertura il calendario corre all’indietro a partire dalla data iniziale del voto. Il termine di quarantacinque giorni riguarda il commissario, non il debitore; ma è decisivo anche per il debitore, perché è il momento in cui scopre le obiezioni a cui dovrà rispondere. Tra la relazione del commissario e la scadenza dei venti giorni prima del voto c’è, in condizioni normali, una finestra di circa venticinque giorni: è la finestra in cui la modifica della proposta si prepara, si attesta e si deposita.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore ha tre strade. Può modificare la proposta accogliendo i rilievi del commissario. Può non modificarla e presentarsi al voto con la proposta originaria, confidando nella propria lettura dei dati. Può chiedere al tribunale di differire le operazioni di voto, se la modifica richiede tempi incompatibili con il calendario fissato, come accaduto a Brindisi.
Se la modifica è sostanziale, serve una nuova attestazione del professionista indipendente. Il Codice lo dice espressamente per gli accordi di ristrutturazione (art. 58 CCII: in caso di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione, va rinnovata l’attestazione e va chiesto il rinnovo del consenso ai creditori) e lo stesso principio si applica, per coerenza di sistema, al concordato preventivo: la proposta modificata deve poggiare su un piano attestato nella sua versione aggiornata. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, hanno chiarito che la relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che conserva un controllo pieno sulla fattibilità giuridica: un’attestazione “vecchia” su un piano “nuovo” offre al tribunale un argomento immediato per contestare la proposta modificata.
L’errore tipico di questa fase
Attendere la relazione del commissario per cominciare a lavorare sulla modifica. Chi aspetta il quarantacinquesimo giorno prima del voto per aprire il dossier scopre di avere tre settimane scarse per rivedere il piano, ottenere la nuova attestazione, coordinare i finanziatori e depositare. I rilievi del commissario sono spesso prevedibili: chi ha accompagnato l’impresa dalla fase di composizione negoziata o dalla domanda con riserva conosce già i punti deboli del piano e può preparare in anticipo le varianti.
Quanto dura realmente
Tra decreto di apertura e voto passano, nella prassi, da tre a cinque mesi; con un differimento del voto, anche di più. Il caso di Brindisi è eloquente: dall’apertura (24 ottobre 2024) alla chiusura del voto (28 marzo 2025) sono trascorsi poco più di cinque mesi, e in mezzo c’è stata una modifica integrale di piano e proposta.
Meno 30 giorni dal voto: la scadenza delle proposte concorrenti
Cosa succede
Il calendario ora corre verso il voto, e trenta giorni prima della data iniziale si chiude una porta che riguarda non il debitore, ma i creditori: quella delle proposte concorrenti. Un creditore, o un gruppo di creditori, che rappresenti almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore può presentare una proposta alternativa, con un proprio piano.
Per il debitore è un momento di forte tensione. Una proposta concorrente cambia la natura della votazione: i creditori non scelgono più tra “proposta del debitore” e “liquidazione giudiziale”, ma tra due progetti. E la reazione naturale del debitore è migliorare la propria proposta per non perdere il controllo dell’impresa.
La norma
L’art. 90 CCII, nel testo vigente, stabilisce che la proposta concorrente può essere presentata non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori (comma 1). Per il calcolo della soglia del dieci per cento non si considerano i crediti della società controllante, delle controllate e di quelle sottoposte a comune controllo (comma 2). Non può presentare proposta concorrente il debitore, neppure per interposta persona, né il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado o le parti correlate (comma 3).
Il comma 5 introduce lo scudo più importante per il debitore: le proposte concorrenti non sono ammissibili se il professionista indipendente attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dei crediti chirografari, soglia ridotta al venti per cento se il debitore ha utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell’art. 13 CCII. Prima di essere comunicata ai creditori, la proposta concorrente è sottoposta al giudizio del tribunale sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi (comma 7).
I termini che si attivano
Il termine dei trenta giorni è perentorio per i creditori proponenti: una proposta concorrente depositata oltre quel limite non può essere sottoposta al voto. Si noti la differenza di formulazione rispetto al comma 8: per le proposte concorrenti la legge fa riferimento alla “data iniziale stabilita per la votazione”, mentre per le modifiche parla della “votazione dei creditori”. In caso di differimento del voto, la questione di quale data rilevi va valutata con attenzione e, nel dubbio, va adottato il computo più prudente.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore ha ancora dieci giorni pieni di margine per modificare la propria proposta dopo la scadenza delle concorrenti. È una finestra strategica: conosciute le proposte concorrenti, il debitore può migliorare la propria per renderla più competitiva. Ma c’è di più. Se la modifica porta la soddisfazione dei chirografari almeno al trenta per cento (o al venti per cento con composizione negoziata avviata), e l’attestatore lo certifica, la proposta del debitore si mette al riparo dalle concorrenti.
Il collegamento con la composizione negoziata è il punto in cui la competenza dell’Esperto Negoziatore incide in modo concreto sull’esito. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il percorso che, se “utilmente avviato”, abbassa dal 30% al 20% la soglia di protezione contro le proposte concorrenti.
L’errore tipico di questa fase
Sottovalutare i creditori organizzati. Fondi che hanno acquistato crediti a sconto, fornitori strategici, concorrenti interessati all’azienda: sono i soggetti che più spesso arrivano a proposte concorrenti. Il debitore che non ha monitorato le cessioni di credito successive alla domanda (l’art. 90 conta anche gli acquisti successivi) può scoprire tardi che un singolo operatore ha superato la soglia del dieci per cento.
Quanto dura realmente
Il termine è fisso, ma la reazione richiede tempo. Tra la scadenza delle concorrenti e la scadenza dei venti giorni prima del voto ci sono dieci giorni: un intervallo che, per ottenere una nuova attestazione su un piano modificato, è quasi sempre troppo breve se il lavoro non è stato impostato prima.
Meno 20 giorni dal voto: l’ultimo giorno utile per modificare la proposta
Cosa succede
Siamo al ventesimo giorno prima della votazione. È la data che dà la risposta più precisa alla domanda del titolo: fino a questo giorno la proposta di concordato può essere modificata; dopo, no. Da questo momento in poi la proposta che i creditori voteranno è quella depositata.
La ragione della regola è semplice: i creditori devono avere il tempo di leggere la proposta definitiva, la relazione integrativa del commissario sulle modifiche, e formarsi un’opinione consapevole. Un voto espresso su una proposta cambiata all’ultimo momento sarebbe un voto disinformato.
La norma
L’art. 90, comma 8, CCII stabilisce che le proposte di concordato, ivi compresa quella del debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori. È la riproduzione, con termine ampliato, della regola già introdotta nella legge fallimentare dalla riforma del 2015: l’art. 172 l. fall. consentiva la modifica fino a quindici giorni prima dell’adunanza, dopo che il D.L. 83/2015 aveva soppresso il vecchio divieto di modifiche successive al voto contenuto nell’art. 175 l. fall.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito le conseguenze del superamento del termine. Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 4 aprile 2018 (nel vigore della legge fallimentare), ha qualificato tardiva una modifica depositata oltre il termine e, non essendo stata approvata la proposta originaria, ha revocato l’ammissione alla procedura. Il principio è trasferibile al Codice della crisi: la modifica tardiva non sostituisce la proposta originaria, e se quella originaria non raggiunge le maggioranze la procedura si chiude.
I termini che si attivano
Il termine dei venti giorni è da considerare perentorio, con effetto di decadenza dalla facoltà di modifica. Due questioni pratiche vanno affrontate con prudenza.
La prima riguarda il computo. Il Codice non precisa se i venti giorni debbano essere “liberi” (cioè senza contare né il giorno del deposito né il primo giorno di voto). In assenza di una regola espressa e di un orientamento consolidato, la condotta prudente è depositare con almeno un giorno di margine rispetto al computo più restrittivo.
La seconda riguarda il riferimento temporale. Il comma 8 parla di “votazione dei creditori”, senza l’aggettivo “iniziale” usato nel comma 1. Nel voto telematico, che si svolge in una finestra con data iniziale e finale, il riferimento ragionevole è alla data iniziale; in caso di differimento disposto dal tribunale, il termine si ricalcola sulla nuova data, come mostra la vicenda di Brindisi.
Cosa può fare il debitore ora
Fino alla mezzanotte del ventesimo giorno prima del voto il debitore può depositare la proposta modificata, accompagnata dal piano aggiornato e, se le modifiche sono sostanziali, dalla nuova attestazione. Se la modifica richiede più tempo, l’unica strada è chiedere al tribunale il differimento del voto, motivando l’istanza con elementi concreti (un’offerta in arrivo, una nuova finanza in via di formalizzazione, la necessità di recepire i rilievi del commissario).
Che cosa rende una modifica “sostanziale”? La Cassazione, con la sentenza n. 22988/2022, ha offerto la mappa più utilizzata. Si è di fronte a una vera e propria “nuova proposta” quando la modifica cambia la natura dell’accordo o la logica con cui si intende superare la crisi, così da richiedere un nuovo controllo di ammissibilità, una nuova attestazione e un nuovo voto; oppure quando incide sull’impianto satisfattivo per i creditori, ad esempio cambiando numero e composizione delle classi, la percentuale offerta ai chirografari o la nuova finanza. Il criterio di fondo è la tenuta della corrispondenza tra ciò che il debitore propone e ciò che i creditori accettano: se la modifica la altera in modo significativo, non è un dettaglio.
L’errore tipico di questa fase
Considerare migliorativa, e quindi “innocua”, qualunque modifica che aumenti la percentuale ai chirografari. Una percentuale più alta finanziata con una diversa destinazione dei flussi può peggiorare la posizione dei privilegiati, cambiare l’ordine di soddisfazione, rendere necessaria una diversa formazione delle classi. Migliorativa per alcuni non significa migliorativa per tutti, e il tribunale verificherà la coerenza complessiva.
Quanto dura realmente
Il termine è un giorno solo. Ma il lavoro che porta a quel giorno, dalla revisione del piano alla nuova attestazione, richiede normalmente da due a sei settimane. È per questo che la modifica si prepara dopo la relazione del commissario, non dopo la scadenza delle concorrenti.
Che cosa deve contenere, in concreto, il deposito della proposta modificata
Il giorno della scadenza non basta depositare “una nuova versione”. Il fascicolo che arriva in cancelleria deve permettere al tribunale, al commissario e ai creditori di capire in pochi minuti che cosa è cambiato e perché. Nella pratica, un deposito ordinato si compone di cinque elementi.
Il primo è la proposta modificata in versione integrale, non un elenco di emendamenti alla proposta originaria. I creditori votano un testo, e quel testo deve essere leggibile da solo, senza costringere nessuno a confrontare due documenti per ricostruire il trattamento della propria classe.
Il secondo è un prospetto comparativo che metta a fianco, voce per voce, la proposta originaria e quella modificata: classi, percentuali, tempi di pagamento, garanzie, fonti di finanziamento, valore di liquidazione. Non è un adempimento previsto da una norma specifica, ma è lo strumento che consente al commissario di redigere rapidamente la relazione integrativa e ai creditori di cogliere l’effetto della modifica sulla loro posizione. È anche il modo più semplice per rispettare lo spirito della sentenza n. 12137/2024: un’informazione adeguata e aggiornata.
Il terzo è il piano aggiornato, coerente con la proposta. Una proposta che offre ai chirografari il 21% su un piano i cui flussi reggono il 17% non è una modifica: è un’incongruenza che il commissario rileverà e il tribunale valuterà in omologa.
Il quarto è l’attestazione aggiornata del professionista indipendente, quando la modifica è sostanziale nel senso indicato dalla Cassazione (n. 22988/2022). Il dubbio sulla natura sostanziale della modifica va risolto in favore dell’attestazione: il costo di un’attestazione superflua è nullo rispetto al rischio di una proposta modificata contestata per difetto di attestazione.
Il quinto è una nota illustrativa che spieghi le ragioni della modifica: i rilievi del commissario recepiti, l’offerta sopravvenuta, la nuova finanza acquisita, le contestazioni di credito risolte. È il documento che consente al giudice delegato di valutare con immediatezza se occorre differire il voto per garantire ai creditori il tempo di informarsi.
Le modifiche che non toccano la sostanza
Non ogni intervento sul testo della proposta è una modifica nel senso dell’art. 90, comma 8. La correzione di un errore materiale (un importo trascritto male, un creditore collocato nella classe sbagliata per un refuso, un riferimento normativo inesatto), la precisazione di una modalità esecutiva che non incide sul trattamento dei creditori, l’aggiornamento di un dato contabile che non sposta le percentuali: sono interventi che la prassi tende a gestire con minori formalità. Il criterio, ancora una volta, è quello della corrispondenza tra ciò che il debitore offre e ciò che i creditori accettano: se un creditore, letta la correzione, avrebbe ragione di votare in modo diverso, la correzione non è più un refuso.
Anche in questi casi la prudenza suggerisce di depositare la correzione entro il termine dei venti giorni e di chiederne la comunicazione ai creditori tramite il commissario. Un errore materiale scoperto durante il voto e corretto “a voce” può diventare, in omologa, l’argomento di un opponente.
La relazione integrativa del commissario: il passaggio che i creditori leggono davvero
Depositata la proposta modificata, la palla torna al commissario giudiziale, che deve redigere una relazione integrativa e comunicarla ai creditori. È il documento che, nella maggior parte dei casi, orienta il voto: pochi creditori leggono un piano di duecento pagine, quasi tutti leggono il giudizio del commissario sulle modifiche.
Per il debitore questo significa una cosa precisa: la modifica deve essere costruita in modo da poter essere valutata positivamente dal commissario. Una modifica che recepisce i rilievi della relazione ex art. 105 ha buone probabilità di ricevere un giudizio favorevole; una modifica che li aggira, o che introduce elementi nuovi non verificabili nei tempi disponibili, rischia una relazione integrativa critica, con l’effetto paradossale di peggiorare la posizione della proposta rispetto alla versione originaria. Più tardi arriva la modifica, meno tempo ha il commissario per verificarla, e più è probabile che la relazione integrativa contenga riserve.
È anche per questo che la scadenza dei venti giorni va letta come un limite massimo, non come una data obiettivo. Una modifica depositata il ventesimo giorno lascia al commissario pochissimi giorni per verificare piano e attestazione, redigere la relazione integrativa e comunicarla; una modifica depositata trenta o quaranta giorni prima consente una verifica serena e un’informazione completa ai creditori.
Le giornate del voto: perché la proposta non si tocca più
Cosa succede
Da questo momento in poi la parola passa ai creditori. Il voto si svolge con modalità telematiche, nella finestra fissata dal decreto di apertura o dal successivo decreto di differimento. Il commissario giudiziale illustra la relazione e le proposte definitive, i creditori esprimono il voto, il commissario raccoglie e documenta i voti.
Nessuna modifica della proposta è ammessa durante le operazioni di voto. Ma cosa succede se, per errore o per scelta, una modifica interviene comunque dopo che alcuni creditori hanno già votato? È la questione affrontata dalla Cassazione nel 2024.
La norma
L’art. 107 CCII disciplina le operazioni di voto in forma telematica; l’art. 109 CCII stabilisce le maggioranze: nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche dalla maggioranza delle classi; nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano favorevolmente, con regole specifiche di maggioranza all’interno di ciascuna classe.
La Prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 12137 del 6 maggio 2024, ha fissato un principio che ogni debitore deve conoscere. Se la proposta viene modificata, i creditori che avevano già votato favorevolmente devono essere informati in modo adeguato e aggiornato: devono sapere che il voto espresso sulla versione precedente non vale per quella modificata e che serve una nuova manifestazione di consenso. Il voto vale solo se si riferisce alla proposta nel suo contenuto attuale. Nel caso deciso, la modifica riguardava risorse sopravvenute destinate ai creditori erariali, mentre il trattamento dei chirografari restava identico: la Corte ha comunque escluso che il voto precedente potesse essere conteggiato, ma ha anche escluso che il silenzio dei creditori non informati potesse valere come revoca tacita del consenso. La soluzione corretta era la rinnovazione delle operazioni di voto.
I termini che si attivano
Durante il voto non decorrono termini per il debitore, ma decorrono per il commissario: entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto il commissario deposita la relazione sull’esito (art. 110, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). I creditori che non hanno votato non concorrono all’approvazione: nel concordato preventivo regolato dal Codice il silenzio non equivale a consenso.
Cosa può fare il debitore ora
Poco, e questo è il punto. Durante il voto il debitore non può modificare la proposta, non può promettere ai creditori condizioni diverse da quelle votate, non può raccogliere adesioni condizionate a impegni non contenuti nella proposta. Può, invece, verificare che la comunicazione del commissario sia stata completa, che tutti i creditori legittimati abbiano ricevuto la proposta definitiva, che la relazione integrativa sulle modifiche sia stata depositata e comunicata.
Se una modifica è intervenuta dopo che alcuni creditori avevano già votato, la strada indicata da Cass. n. 12137/2024 è la rinnovazione del voto con adeguata informazione, non il conteggio dei vecchi voti né la loro esclusione automatica.
L’errore tipico di questa fase
Trattare il voto come un passaggio formale. Il debitore che non ha costruito un dialogo con i principali creditori prima del voto arriva alle giornate di votazione senza sapere come voteranno le classi decisive. Nel concordato in continuità, dove l’approvazione di tutte le classi è la via ordinaria e la ristrutturazione trasversale è la via di riserva, conoscere in anticipo l’orientamento delle classi è la differenza tra una proposta approvata e una proposta da salvare in omologa.
Quanto dura realmente
La finestra di voto è di regola breve: nel caso di Brindisi una settimana (21-28 marzo 2025). La relazione del commissario segue entro tre giorni.
Dopo il voto: la relazione, i sette giorni e il mutamento delle condizioni di fattibilità
Cosa succede
Il voto è chiuso. Il commissario ha depositato la relazione con l’indicazione dei voti favorevoli e contrari, dei nominativi dei votanti, dell’ammontare dei crediti, dei creditori che non hanno votato. La proposta, a questo punto, è definitivamente ferma. Ma la timeline non si è fermata, e restano due meccanismi che ne cambiano gli esiti senza modificarne il contenuto.
La norma
L’art. 110 CCII regola la relazione sull’esito del voto. Il comma 3 contiene una regola che si collega direttamente al nostro tema: se, dopo l’approvazione e prima dell’omologazione, il commissario rileva che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza dell’art. 48, comma 1, per modificare il proprio voto. In altre parole: la proposta non cambia, ma il consenso dei creditori sì.
L’art. 111 CCII, nel testo modificato dal correttivo del 2024, regola il caso della mancata approvazione di tutte le classi nel concordato in continuità: il debitore ha sette giorni dalla comunicazione dell’esito del voto per chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, e il giudice delegato deve attendere la scadenza di quel termine prima di riferire al tribunale.
I termini che si attivano
Sette giorni per chiedere la ristrutturazione trasversale: è un termine breve e decisivo. Chi lo lascia scadere perde la possibilità di ottenere l’omologazione nonostante il dissenso di una o più classi. Per i creditori, il termine rilevante è l’udienza di omologazione: fino a quella data possono costituirsi e modificare il voto, se il commissario ha segnalato il mutamento delle condizioni di fattibilità.
Cosa può fare il debitore ora
La proposta non può essere modificata, ma il debitore può ancora scegliere la via di omologazione. Se le classi non hanno approvato all’unanimità, può chiedere la ristrutturazione trasversale, a condizione di soddisfare i requisiti dell’art. 112, comma 2. La Cassazione, con la sentenza n. 7663/2026 pubblicata il 30 marzo 2026, ha chiarito che, nel testo originario dell’art. 112, la locuzione “in mancanza” va riferita alla mancata approvazione della maggioranza delle classi: in tal caso basta l’approvazione di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, secondo l’ordine delle cause di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. È la lettura che il D.Lgs. 136/2024 ha reso esplicita nel testo vigente. Nello stesso senso si erano già espresse la Corte d’appello di Roma (sentenza n. 2968 del 24 aprile 2024) e il Tribunale di Napoli (sentenza n. 254 del 14 novembre 2024).
Se il commissario segnala un mutamento delle condizioni di fattibilità, il debitore deve prepararsi all’eventualità che alcuni creditori cambino voto in omologa: non può rispondere modificando la proposta, ma può fornire elementi che dimostrino la tenuta del piano.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che dopo un voto sfavorevole “si possa sempre presentare una nuova proposta migliore”. Non nella stessa procedura: la proposta votata è quella che va in omologa. Per una proposta diversa serve una rinuncia e una nuova domanda, con tutti i rischi che comporta, compreso quello della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori nelle more.
Quanto dura realmente
Tre giorni per la relazione, sette per l’istanza di ristrutturazione trasversale, poi la fissazione dell’udienza di omologazione: in tutto, dalla chiusura del voto alla prima udienza, di solito da un mese a tre mesi.
Il giudizio di omologazione: il tribunale giudica la proposta votata, non una versione nuova
Cosa succede
Sono passati, di regola, da sei a dieci mesi dal deposito della proposta. La procedura entra nella fase che decide tutto: il giudizio di omologazione. Il tribunale fissa l’udienza, i creditori dissenzienti e gli altri interessati possono proporre opposizione, il commissario deposita il proprio parere motivato, il debitore difende la proposta.
In questa fase la proposta è immodificabile. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno delle classi e, a seconda del tipo di concordato, la fattibilità del piano o la sua non manifesta inattitudine, oltre al rispetto delle regole distributive. Se ci sono opposizioni sulla convenienza, il tribunale confronta il trattamento proposto con quello che il creditore opponente riceverebbe nella liquidazione giudiziale.
La norma
L’art. 48 CCII disciplina il procedimento di omologazione; l’art. 112 CCII ne fissa i presupposti, distinguendo l’omologazione ordinaria (approvazione di tutte le classi nel concordato in continuità) da quella con ristrutturazione trasversale (comma 2). L’art. 88 CCII regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi e, dopo il correttivo del 2024, consente anche nel concordato in continuità l’omologazione nonostante la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il decreto del Tribunale di Brindisi del 23 giugno 2025 ha omologato un concordato in continuità ai sensi dell’art. 112, comma 2, valorizzando il voto favorevole di una sola classe “interessata” (quella della Regione, a cui era offerto l’1,1% contro il 7,84% che sarebbe spettato con la priorità assoluta) e, in via subordinata, ha ritenuto applicabile l’adesione coattiva dei crediti fiscali e previdenziali: convertendo i voti negativi di cinque classi pubbliche si sarebbe raggiunta la maggioranza delle classi.
Sull’adesione coattiva, la Cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 27782 del 28 ottobre 2024: nel testo dell’art. 180, comma 4, l. fall. introdotto dal D.L. 125/2020, il giudice può (e deve, ricorrendo le condizioni) superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria sia quando questa non ha votato sia quando ha votato contro. Nella stessa pronuncia la Corte ha ribadito che il sindacato sulla convenienza non si estende alla fattibilità economica del piano, che resta valutazione dei creditori.
I termini che si attivano
Le opposizioni vanno proposte nei termini fissati dal decreto che fissa l’udienza. Il creditore che non si costituisce nei termini perde la possibilità di contestare la convenienza in omologa. Per il debitore, i termini riguardano il deposito delle memorie e dei documenti a sostegno dell’omologazione. Il decreto o la sentenza che decide sull’omologazione è reclamabile davanti alla corte d’appello e, successivamente, ricorribile per cassazione.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non può modificare la proposta, ma può (e deve) difenderla con argomenti e prove. Può dimostrare che le contestazioni sulla fattibilità sono infondate, che la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, che le classi sono state formate correttamente. Se emergono fatti nuovi che rendono impossibile l’esecuzione della proposta votata, il debitore non può aggiustarla in udienza: deve valutare se rinunciare e presentare una nuova domanda, oppure confidare in un’omologazione seguita, nei concordati in continuità, da una modifica del piano ai sensi dell’art. 118-bis.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza con “chiarimenti” che in realtà modificano la proposta: una diversa tempistica di pagamento, una garanzia aggiuntiva promessa a voce, un impegno del socio non contenuto nel piano votato. Il tribunale omologa la proposta votata; impegni nuovi non votati creano problemi di parità di trattamento e possono esporre la proposta a contestazioni proprio sul punto che si voleva rafforzare.
Quanto dura realmente
Il giudizio di omologazione dura di regola da uno a quattro mesi in primo grado, salvo opposizioni complesse. Nel caso di Brindisi, tra la chiusura del voto (28 marzo 2025) e l’omologa (23 giugno 2025) sono trascorsi meno di tre mesi.
Dopo l’omologa: il piano si può cambiare, la proposta no
Cosa succede
Siamo nella fase di esecuzione. Il concordato è omologato, il commissario vigila sull’adempimento, i pagamenti partono secondo il calendario del piano. Ma un piano in continuità è una previsione di futuro, e il futuro cambia: un mercato si contrae, un contratto chiave salta, un’offerta migliore arriva per un ramo d’azienda. Fino al 2024 la questione di cosa fare in questi casi era affidata in larga misura all’interpretazione. Il terzo correttivo ha introdotto una disciplina espressa.
La norma
L’art. 118-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, regola le modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione del concordato in continuità. La distinzione di fondo è netta: la proposta omologata non può essere modificata; il piano sì, a precise condizioni. Il debitore che intende apportare modifiche sostanziali al piano deve chiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione prevista dall’art. 87, comma 3; comunica il piano modificato al commissario giudiziale, che riferisce al tribunale; il tribunale verifica la natura sostanziale delle modifiche e ne dispone la pubblicazione nel registro delle imprese; ai creditori è dato avviso a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso i creditori possono proporre opposizione con ricorso; il procedimento segue le forme dell’art. 48, commi 1-3, e il tribunale decide con decreto motivato.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni dall’avviso è il termine per i creditori. Per il debitore, l’aspetto temporale cruciale è un altro: la modifica del piano va avviata quando lo scostamento è riconoscibile, non quando l’inadempimento è già conclamato. Un piano che non viene più rispettato espone il concordato alla risoluzione per inadempimento, su ricorso dei creditori, nei termini previsti dal Codice.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può riorganizzare i mezzi con cui raggiungere gli obiettivi della proposta: cambiare le fonti di cassa, sostituire una cessione con un’altra, rimodulare i tempi interni del piano, purché resti ferma la proposta, cioè ciò che è stato promesso ai creditori. Se l’obiettivo non è più raggiungibile neppure modificando il piano, l’art. 118-bis non basta: la strada diventa una nuova procedura.
La linea di confine tra piano e proposta riprende, in questa fase, il criterio di Cass. n. 22988/2022: ciò che altera la corrispondenza tra quanto offerto e quanto accettato tocca la proposta e non è modificabile con lo strumento dell’art. 118-bis.
L’errore tipico di questa fase
Modificare il piano “di fatto”, senza attivare la procedura dell’art. 118-bis, contando sulla tolleranza dei creditori. Il risultato è doppio: il commissario segnala lo scostamento al tribunale e i creditori acquisiscono argomenti per la risoluzione.
Quanto dura realmente
Il procedimento ex art. 118-bis richiede il tempo dell’attestazione aggiornata, della relazione del commissario, della pubblicazione, dei trenta giorni per le opposizioni e della decisione del tribunale: in assenza di opposizioni, ordinariamente da due a quattro mesi.
Lo stesso concordato, due calendari: la modifica fatta in tempo e quella fatta tardi
Le due timeline che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole appena esaminate: non riproducono casi reali seguiti dallo studio. Stessa impresa, stesse cifre, stesso tribunale; cambia solo il momento in cui il debitore decide di intervenire.
Dati comuni. Società manifatturiera, debito complessivo 4.817.300 €, di cui privilegiati 1.236.900 € e chirografari 3.580.400 €. Concordato in continuità con cinque classi. Proposta originaria: privilegiati integralmente pagati in 12 mesi, chirografari al 17,4%. Valore di liquidazione indicato nel piano: 612.000 €, con stima atomistica dei cespiti. Decreto di apertura notificato il 9 febbraio 2026; voto fissato dal 18 al 25 maggio 2026. Relazione del commissario: termine ultimo il 3 aprile 2026 (45 giorni prima del 18 maggio). Scadenza proposte concorrenti: 18 aprile 2026. Scadenza modifiche: 28 aprile 2026 (venti giorni prima del 18 maggio, prudenzialmente da anticipare almeno al 27 aprile).
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.
- 9 febbraio: ricevuto il decreto, il debitore incarica l’attestatore di preparare una variante del piano che tenga conto di un’offerta d’acquisto per un ramo d’azienda, pervenuta informalmente per 288.700 €.
- 31 marzo: il commissario deposita la relazione ex art. 105 e contesta il valore di liquidazione, perché non considera l’offerta del terzo.
- 7 aprile: la variante è già pronta; l’attestatore aggiorna la relazione.
- 14 aprile: il debitore deposita la proposta modificata: valore di liquidazione ricalcolato a 900.700 €, chirografari al 21,3% (pari a 762.625 € circa invece di 622.990 €), classi invariate.
- 18 aprile: scade il termine delle concorrenti. Un fondo con il 10,6% dei crediti valutava una proposta alternativa, ma con chirografari al 21,3% e composizione negoziata utilmente avviata nei mesi precedenti, la soglia del 20% dell’art. 90, comma 5, è superata: la proposta concorrente non è ammissibile.
- 28 aprile: termine ultimo per le modifiche, non utilizzato perché già rispettato con ampio margine.
- 18-25 maggio: voto. Quattro classi su cinque approvano.
- 28 maggio: relazione del commissario. 1° giugno: il debitore chiede l’omologazione con ristrutturazione trasversale (entro i sette giorni dalla comunicazione dell’esito).
- Omologazione prevedibile nell’arco dell’estate (nessuna sospensione feriale, salvo diverse previsioni, nei procedimenti del Codice).
Calendario B: il debitore che lascia correre.
- 9 febbraio: ricevuto il decreto, il debitore attende la relazione del commissario “per capire cosa contesta”.
- 31 marzo: il commissario contesta il valore di liquidazione.
- 20 aprile: il debitore incarica l’attestatore della revisione. Il 18 aprile è già scaduto il termine per le concorrenti e un fondo ha depositato il 16 aprile una proposta concorrente, ammissibile perché la proposta del debitore, ferma al 17,4%, non supera la soglia di protezione.
- 29 aprile: la proposta modificata del debitore viene depositata. È il ventesimo giorno o il diciannovesimo? Calcolato a ritroso, il 28 aprile era l’ultimo giorno utile: il deposito è tardivo.
- 18-25 maggio: i creditori votano tra la proposta originaria (17,4%, con il rilievo del commissario sul valore di liquidazione) e la proposta concorrente. La proposta del debitore non raggiunge le maggioranze.
- Esito: la proposta concorrente è approvata e il controllo dell’impresa passa di fatto al progetto del fondo; oppure, in assenza di maggioranze per entrambe, si apre la prospettiva della liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati.
La differenza tra i due calendari non sta nella qualità del piano, che è la stessa, ma nei giorni: nel calendario A la modifica arriva quattordici giorni prima della scadenza; nel calendario B arriva un giorno dopo. Un giorno di ritardo vale l’intera procedura.
Una terza variante, più breve. Stessi dati del calendario A, ma il debitore modifica la proposta il 14 aprile e il commissario non comunica la relazione integrativa a tutti i creditori; tre creditori chirografari, che avevano già manifestato il proprio voto favorevole in una fase anticipata secondo le modalità del decreto, non vengono informati. Applicando il principio di Cass. n. 12137/2024, quei voti non possono essere conteggiati per la proposta modificata, ma neppure il loro silenzio vale come revoca: la soluzione è la rinnovazione della votazione per quei creditori, con slittamento del calendario di alcune settimane.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si cambia strada
Fin qui la timeline ha seguito un solo binario: quello del concordato preventivo nel quale il debitore modifica la propria proposta. Ma ci sono momenti in cui, invece di modificare, conviene cambiare binario. Ogni deviazione ha un proprio calendario.
Primo binario parallelo: la composizione negoziata prima del concordato. Se l’impresa non ha ancora depositato, o se è ancora nella fase con riserva, la composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice (che ha assorbito il D.L. 118/2021) offre un percorso stragiudiziale con l’assistenza di un esperto indipendente. Il vantaggio temporale è duplice: durante le trattative il piano si costruisce e si corregge senza i vincoli dell’art. 90, comma 8; e, se le trattative non approdano a un accordo, la composizione “utilmente avviata” abbassa al 20% la soglia che rende inammissibili le proposte concorrenti nel concordato successivo. Il tempo speso nella composizione negoziata non è tempo perso: è tempo in cui la proposta si può cambiare liberamente.
Va però tenuto presente un limite: l’accesso alla composizione negoziata non è compatibile con la pendenza di un ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Chi ha già depositato il concordato non può aprire una composizione negoziata in parallelo; deve eventualmente rinunciare alla domanda.
Secondo binario parallelo: la conversione tra strumenti. Nella fase della domanda con riserva, e nei limiti previsti dall’art. 44 CCII, il debitore può depositare, anziché la proposta di concordato, un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. È un cambio di strumento, non una modifica di proposta, e richiede una valutazione delle adesioni già raccolte: gli accordi di ristrutturazione si fondano sul consenso del 60% dei crediti (o di percentuali inferiori nelle forme agevolate), non sul voto per classi.
Negli accordi di ristrutturazione la regola sulle modifiche è espressa: l’art. 58 CCII stabilisce che, in caso di modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione, va rinnovata l’attestazione e il debitore deve chiedere il rinnovo del consenso ai creditori parti degli accordi. Il binario è diverso, ma la logica è la stessa del concordato: ciò che cambia la sostanza va riattestato e riconsentito.
Terzo binario parallelo: la rinuncia e la nuova domanda. Quando la modifica necessaria è tale da configurare una proposta completamente diversa, o quando il termine dei venti giorni è scaduto, l’unica strada rimasta è la rinuncia alla domanda e il deposito di una nuova domanda. La Cassazione (n. 495/2015) ha chiarito che la successione tra proposte è ammessa solo se il debitore rinuncia a quella originaria o prospetta una soluzione diversa della crisi. Il rischio è evidente: tra rinuncia e nuovo deposito l’impresa perde le protezioni e i creditori possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale; inoltre il tribunale valuterà con particolare attenzione l’abuso dello strumento (Cass. n. 5677/2017).
Quarto binario parallelo: l’accordo con i creditori decisivi prima del voto. Non è un rimedio procedurale, ma è il binario più usato nella pratica: invece di modificare la proposta, il debitore la mantiene e lavora sul consenso, spiegando ai creditori decisivi perché la proposta regge nonostante i rilievi del commissario. È una strada percorribile solo se la proposta è effettivamente sostenibile: se il commissario ha ragione, il consenso costruito oggi si sgretola in omologa, quando il tribunale verifica fattibilità e convenienza, o con il meccanismo dell’art. 110, comma 3, che consente ai creditori di cambiare voto se mutano le condizioni di fattibilità.
Quinto binario parallelo: il concordato minore per le imprese sotto soglia. Per l’imprenditore minore e per gli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) segue una timeline diversa, gestita dall’OCC. Anche qui la proposta può essere modificata prima del voto, con un meccanismo spesso più snello: il decreto del Tribunale di Ancona del 27 agosto 2025 (R.G. P.U. 90-1/2025) ha recepito un’integrazione della proposta depositata lo stesso giorno del decreto di apertura, con cui il debitore si impegnava al pagamento integrale di crediti contestati da un creditore, qualificandola come migliorativa e disponendo che l’OCC comunicasse la proposta modificata a tutti i creditori entro dieci giorni, con trenta giorni per le dichiarazioni di voto e silenzio-assenso secondo l’art. 79, comma 3, CCII. È la prova che, nelle procedure minori, la modifica tempestiva può essere assorbita nel calendario senza alcuno slittamento.
Le 5 finestre critiche in cui decidere se modificare
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La finestra della domanda con riserva. Fino al deposito della proposta definitiva il debitore può costruirla e ricostruirla senza vincoli di voto né obblighi di nuova attestazione su una versione già depositata. È il momento in cui le modifiche costano meno: va usato per testare il piano con l’attestatore e con i creditori principali.
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La finestra delle integrazioni chieste dal tribunale. Quando il tribunale, prima del decreto di apertura, assegna un termine per integrare il piano, la modifica non è una scelta ma una necessità. Va eseguita entro il termine e sul punto contestato, con attenzione particolare al valore di liquidazione nei concordati in continuità (Cass. ord. n. 22960/2026).
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La finestra tra la relazione del commissario e la scadenza delle concorrenti. Sono circa quindici giorni, che si aprono con il deposito della relazione ex art. 105 (almeno 45 giorni prima del voto) e si chiudono trenta giorni prima del voto. Una modifica depositata in questa finestra può alzare la proposta oltre la soglia che rende inammissibili le proposte concorrenti.
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La finestra dei venti giorni. È l’ultimo varco per modificare la proposta nella stessa procedura (art. 90, comma 8, CCII). Superato quel giorno, la proposta votata è quella depositata. Se la modifica non è pronta, l’unica alternativa è chiedere per tempo al tribunale il differimento del voto.
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La finestra dei sette giorni dopo il voto e, in esecuzione, quella dell’art. 118-bis. Dopo il voto la proposta non si cambia più, ma restano due scelte decisive: chiedere la ristrutturazione trasversale entro sette giorni (art. 111 CCII) e, dopo l’omologa del concordato in continuità, attivare la modifica sostanziale del piano con nuova attestazione e controllo del tribunale (art. 118-bis CCII) prima che lo scostamento diventi inadempimento.
Le domande sul tempo
Ho depositato la proposta due mesi fa e il voto non è ancora stato fissato: posso ancora modificarla?
Sì. Se il decreto di apertura non è ancora intervenuto, si è nella fase di ammissibilità, in cui la proposta può essere integrata o corretta, anche su indicazione del tribunale. Se il decreto è intervenuto, la data del voto è fissata in esso, e la modifica è possibile fino a venti giorni prima di quella data, con nuova attestazione se la modifica è sostanziale.
Mancano diciotto giorni al voto e ho ricevuto un’offerta migliore per l’azienda: è troppo tardi?
Per modificare la proposta nella stessa finestra di voto, sì: il termine dei venti giorni è superato. L’unica strada è chiedere al tribunale, con istanza motivata e immediata, il differimento delle operazioni di voto; se il tribunale lo concede, il termine per la modifica si ricalcola sulla nuova data. Nel caso di Brindisi il voto è stato differito e la proposta modificata è stata votata nella nuova finestra.
Alcuni creditori hanno già votato e la proposta è stata cambiata: il loro voto vale ancora?
No, il voto espresso su una versione precedente non può essere conteggiato per la proposta modificata. Ma secondo Cass. n. 12137/2024 i creditori devono essere informati che serve un nuovo voto, e se non lo sono, la soluzione è la rinnovazione delle operazioni di voto, non l’esclusione automatica dei loro consensi.
Il concordato è stato omologato un anno fa e il piano non regge più: posso cambiare le percentuali?
Le percentuali sono parte della proposta e la proposta omologata non può essere modificata. Con l’art. 118-bis CCII, nel concordato in continuità, si può modificare il piano, cioè i mezzi e i tempi interni, con nuova attestazione, comunicazione al commissario, pubblicità e possibilità di opposizione dei creditori entro trenta giorni dall’avviso. Se il problema riguarda ciò che è stato promesso ai creditori, serve una nuova procedura.
Quanto dura in tutto un concordato preventivo in cui la proposta viene modificata una volta prima del voto?
Non esiste un tempo standard. Nei provvedimenti pubblicati si osservano, tra deposito della domanda e omologa, durate da dodici a diciotto mesi; nel caso di Brindisi, dal ricorso del 5 marzo 2024 all’omologa del 23 giugno 2025, sono trascorsi circa quindici mesi e mezzo, con una modifica integrale di piano e proposta e un differimento del voto.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in modo sintetico e non riproducono le massime ufficiali.
Tappa 1 — Il deposito e la successione tra domande
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Cass. civ., n. 495/2015. Pendente un concordato, il debitore non può presentare una nuova domanda autonoma che si sovrapponga alla prima; la successione tra proposte è ammessa solo se il debitore rinuncia a quella iniziale o prospetta una soluzione diversa della crisi. Rilevanza: segna il confine tra modifica della proposta (stessa procedura) e nuova domanda (nuova procedura).
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Cass. civ., n. 5677/2017. La proposta di concordato utilizzata al solo scopo di paralizzare l’istanza di fallimento costituisce abuso dello strumento, contrario a correttezza e buona fede processuale. Rilevanza: le modifiche e le rinunce in sequenza, se strumentali a guadagnare tempo, espongono la domanda a una valutazione di abuso.
Tappa 2 — L’ammissibilità e le integrazioni
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Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. La relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che conserva il controllo sulla fattibilità giuridica della proposta. Rilevanza: una proposta modificata senza attestazione aggiornata offre al tribunale argomenti diretti per contestarla.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026. Nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità si estende alle modalità di calcolo del valore di liquidazione; nella continuità indiretta non si può escludere da quel valore l’offerta di acquisto di un terzo sostituendola con una stima atomistica inferiore. Il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è ricorribile ex art. 111 Cost. Rilevanza: individua il punto della proposta che più spesso deve essere modificato su rilievo del tribunale o del commissario.
Tappa 3 — La relazione del commissario e la modifica prima del voto
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Trib. Brindisi, decreto 23 giugno 2025 (P.U. 46/2023). Dopo i rilievi della relazione ex art. 105 CCII, il debitore ha modificato piano e proposta prima del voto, il voto è stato differito e il concordato in continuità è stato omologato ai sensi dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: documenta l’intera sequenza “rilievo del commissario – modifica – differimento – voto – omologa” con date reali.
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Cass. civ., n. 22988/2022. È “nuova proposta” la modifica che cambia la natura dell’accordo o la logica di superamento della crisi, richiedendo nuovo controllo, nuova attestazione e nuovo voto, oppure che incide sull’impianto satisfattivo dei creditori (classi, percentuale ai chirografari, nuova finanza). Rilevanza: è il criterio guida per distinguere aggiustamenti e modifiche sostanziali.
Tappa 4 — Il termine per modificare
- Trib. Busto Arsizio, decreto 4 aprile 2018. La modifica depositata oltre il termine di legge è tardiva e non sostituisce la proposta originaria; se questa non è approvata, l’ammissione è revocata. Rilevanza: pur riferito alla legge fallimentare, illustra la conseguenza del mancato rispetto dell’attuale termine dei venti giorni.
Tappa 5 — Il voto
- Cass. civ., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12137. Modificata la proposta, i creditori che avevano già votato devono essere informati che il voto precedente non vale e che occorre un nuovo consenso; il loro silenzio non è revoca tacita, e la soluzione è la rinnovazione del voto. Rilevanza: è il riferimento centrale sul rapporto tra modifica della proposta e consensi già espressi.
Tappa 6 — Dopo il voto e l’omologazione
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Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Senza l’approvazione della maggioranza delle classi, il concordato in continuità può essere omologato con il voto favorevole di una sola classe che sarebbe soddisfatta, in base all’ordine delle prelazioni, anche sul valore eccedente quello di liquidazione; il Codice non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore. Rilevanza: quando la proposta non si può più modificare, la ristrutturazione trasversale è la strada per salvarla.
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App. Roma, 24 aprile 2024, n. 2968. La mancanza cui si riferisce l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII riguarda l’approvazione della maggioranza delle classi; in tal caso basta il voto di una sola classe con i requisiti di legge. Rilevanza: anticipa la lettura poi confermata dalla Cassazione e dal correttivo.
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Trib. Napoli, 14 novembre 2024, n. 254. Omologazione con ristrutturazione trasversale fondata sul voto favorevole della sottoclasse del creditore ipotecario degradato a chirografo. Rilevanza: mostra come la formazione delle classi, decisa in fase di proposta, determini le opzioni disponibili dopo il voto.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27782. L’adesione coattiva dell’Amministrazione finanziaria opera sia in caso di mancato voto sia in caso di voto contrario; il sindacato sulla convenienza non si estende alla fattibilità economica. Rilevanza: in omologa il dissenso del Fisco può essere superato senza modificare la proposta.
Procedure minori
- Trib. Ancona, decreto 27 agosto 2025 (R.G. P.U. 90-1/2025). Nel concordato minore il giudice ha recepito un’integrazione migliorativa della proposta e ne ha disposto la comunicazione ai creditori tramite OCC, con trenta giorni per esprimersi. Rilevanza: mostra la gestione della modifica nella timeline del concordato minore.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui l’impresa si trova. Gli strumenti che seguono sono ordinati secondo il calendario della procedura.
- Se sei ancora prima del deposito, ricostruiamo il percorso più adatto confrontando composizione negoziata, concordato con riserva e accordi di ristrutturazione sulla base della situazione patrimoniale e dei flussi attesi.
- Se sei nella fase con riserva, impostiamo il calendario interno di stesura del piano con l’attestatore, scandendo le scadenze fino al termine fissato dal tribunale e valutando l’istanza di proroga quando ne ricorrono i presupposti.
- Se il tribunale ha chiesto integrazioni, redigiamo la risposta e coordiniamo la modifica del piano sul punto contestato, a partire dal valore di liquidazione e dai fondi rischi previsti dall’art. 87 CCII.
- Se è arrivata la relazione del commissario, analizziamo i rilievi riga per riga e predisponiamo, con lo staff di commercialisti, la variante del piano e la proposta modificata.
- Calcoliamo con precisione le date critiche (45 giorni, 30 giorni, 20 giorni prima del voto, sette giorni dopo l’esito) e le annotiamo nel fascicolo dell’impresa, con margine prudenziale sul termine dell’art. 90, comma 8.
- Verifichiamo se la proposta modificata supera la soglia del 30% o del 20% che rende inammissibili le proposte concorrenti, e monitoriamo le cessioni di credito che possono portare un creditore oltre il 10%.
- Se la modifica non è pronta entro i venti giorni, redigiamo l’istanza motivata di differimento del voto al tribunale.
- Se la proposta è stata modificata dopo che alcuni creditori hanno votato, controlliamo la regolarità dell’informazione e chiediamo, se necessario, la rinnovazione delle operazioni di voto secondo il principio di Cass. n. 12137/2024.
- Dopo il voto, valutiamo entro i sette giorni la richiesta di ristrutturazione trasversale e prepariamo la difesa in omologa, incluse le questioni sull’adesione coattiva dei crediti pubblici.
- Dopo l’omologa, attiviamo la procedura di modifica del piano ex art. 118-bis CCII non appena lo scostamento è riconoscibile, coordinando nuova attestazione, comunicazione al commissario e gestione delle eventuali opposizioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che il legislatore ha disegnato per accompagnare l’impresa nella costruzione e nella revisione del piano mentre la trattativa con i creditori è in corso, cioè esattamente nella fase in cui la proposta può ancora cambiare. Chi conosce la composizione negoziata conosce anche il suo effetto sul concordato successivo, a partire dalla soglia ridotta del 20% contro le proposte concorrenti. La qualifica di Gestore della crisi e l’incarico di fiduciario OCC completano il quadro per le imprese minori che seguono il binario del concordato minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: reclamo contro il decreto di inammissibilità, reclamo contro l’omologa o il suo diniego, ricorso per cassazione sono seguiti dallo stesso difensore, che conosce il piano e le sue modifiche dalla prima versione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: chi scrive gli atti e chi rivede i numeri del piano si parlano ogni giorno, e questo è decisivo quando la modifica va attestata e depositata in pochi giorni.
Chiusura: il giorno che conta
Si può modificare la proposta di concordato dopo il deposito? Sì, ma non sempre e non in qualsiasi modo: liberamente nella fase con riserva, su impulso del tribunale prima dell’apertura, con nuova attestazione dopo la relazione del commissario, fino a venti giorni prima del voto. Poi la proposta si ferma, e dopo l’omologa si può intervenire solo sul piano. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: in questa materia, un giorno di ritardo può separare un concordato omologato da una liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è quella per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha ottenuto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la costruzione, la revisione e la negoziazione dei piani di risanamento sono il centro di quella funzione. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, insieme al patrocinio in Cassazione, permettono di seguire la proposta dalla prima stesura fino all’ultimo grado di giudizio.
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