Cos’è La Prededuzione E Quali Crediti Ne Beneficiano Nel Concordato?

Chi ha lavorato per un’impresa in concordato preventivo, o chi sta valutando se assisterne una, si pone prima o poi la stessa domanda: il mio credito verrà pagato per intero e prima degli altri, oppure finirà nel calderone dei chirografari, falcidiato dalla proposta? La risposta passa per una parola tecnica, prededuzione, che la legge definisce in poche righe ma che i giudici hanno dovuto riempire di contenuto per oltre un decennio.

Su questo tema, più che in altri campi del diritto della crisi, conta ciò che hanno detto i giudici. L’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) elenca alcune categorie di crediti prededucibili, ma lascia aperte questioni decisive: quando una prestazione è davvero “funzionale” alla procedura, che cosa accade se il concordato non si apre o viene revocato, se la prededuzione sopravvive al passaggio in liquidazione giudiziale, chi deve provare cosa. Su ciascuno di questi punti la Corte di Cassazione è intervenuta, spesso più volte, e in alcuni casi ha cambiato la percezione comune degli operatori. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per chi vanta un credito verso un’impresa in crisi o per chi la guida.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase in cui nascono i crediti funzionali al risanamento, cioè le trattative, le autorizzazioni ai finanziamenti, la scelta tra composizione negoziata e concordato. Ed è avvocato cassazionista: le questioni sulla prededuzione si decidono quasi sempre in sede di verifica del passivo e di opposizione allo stato passivo, fino al giudizio di legittimità, dove gli orientamenti che seguono si sono formati. Analizzare un credito prededucibile richiede insieme la visione di chi gestisce la crisi e quella di chi la difende in Cassazione.

📩 Hai un credito verso un’impresa in concordato o devi impostare la domanda della tua società? Scrivici adesso: tutti i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati in fondo a questo articolo.

Il quadro normativo in breve: che cosa dice la legge sulla prededuzione

La prededuzione non è un privilegio in senso tecnico. I privilegi (artt. 2745 e seguenti c.c.) si collegano alla causa del credito e attribuiscono una preferenza su determinati beni o sull’intero patrimonio. La prededuzione, invece, è una qualità che il credito acquista per il suo rapporto con la procedura concorsuale: il credito prededucibile viene soddisfatto prima di tutti gli altri, al di fuori del concorso, perché è sorto per far funzionare la procedura o per renderla possibile.

L’art. 6 CCII nel testo vigente

L’art. 6 CCII è stato interamente sostituito dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e poi ritoccato dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che è intervenuto sul comma 1, lettere a) e d), e sul comma 2. Nella versione oggi vigente, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, sono prededucibili:

  • lettera a): le spese e i compensi per le prestazioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • lettera b): i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
  • lettera c): i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo, del deposito della proposta e del piano, sempre nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII;
  • lettera d): i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura.

Il comma 2 aggiunge una regola di grande impatto pratico: la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. È la consacrazione legislativa della cosiddetta consecuzione tra procedure, che la giurisprudenza aveva costruito sotto la legge fallimentare.

Le norme collegate

Il sistema non si esaurisce nell’art. 6. L’art. 46 CCII disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato: dopo il deposito, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, mentre i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. Gli artt. 99, 101 e 102 CCII regolano i finanziamenti prededucibili: quelli autorizzati prima dell’omologazione, quelli erogati in esecuzione del concordato omologato e quelli provenienti dai soci, con limiti propri. Nella composizione negoziata, l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare l’impresa a contrarre finanziamenti prededucibili.

Una mappa dei crediti che possono beneficiare della prededuzione nel concordato

Per orientarsi tra le diverse ipotesi è utile raggrupparle in base alla loro fonte. La distinzione non è accademica: a seconda della categoria cambiano i presupposti da dimostrare, i limiti quantitativi e la sorte del credito se la procedura si interrompe.

Categoria Fonte normativa Presupposto principale Limite o cautela
Crediti dei professionisti per la domanda di concordato, proposta e piano Art. 6, c. 1, lett. c), CCII Apertura della procedura ai sensi dell’art. 47 CCII Prededuzione entro il 75% del credito accertato
Crediti dei professionisti per accordi di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, misure protettive Art. 6, c. 1, lett. b), CCII Omologazione degli accordi o del piano Prededuzione entro il 75% del credito accertato
Crediti sorti dopo la domanda per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’impresa Art. 6, c. 1, lett. d), e art. 46 CCII Atto legalmente compiuto; per la straordinaria amministrazione, autorizzazione del tribunale Prova della coerenza con la procedura a carico del creditore
Compenso del commissario giudiziale e degli altri organi Art. 6, c. 1, lett. d), CCII Nomina e attività nell’ambito della procedura Liquidazione da parte del tribunale
Prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura Art. 6, c. 1, lett. d), CCII Incarico conferito dagli organi Funzionalità all’attività degli organi
Finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione Art. 99 CCII Autorizzazione del tribunale e attestazione ove richiesta Rispetto dei presupposti autorizzativi
Finanziamenti in esecuzione del concordato omologato Art. 101 CCII Previsione nel piano omologato Solo nei limiti e con le modalità indicati nel piano
Finanziamenti dei soci Art. 102 CCII Ricorrenza dei presupposti degli artt. 99 e 101 Prededuzione limitata secondo la disciplina speciale
Finanziamenti autorizzati nella composizione negoziata Art. 22 CCII Autorizzazione del tribunale su richiesta dell’imprenditore Verifica di funzionalità alla continuità aziendale

Tre osservazioni aiutano a leggere la tabella. La prima: le categorie dei professionisti “di accesso” (lettere b e c) sono le uniche per le quali il legislatore del Codice ha fissato un tetto percentuale, segno della volontà di contenere un fenomeno che sotto la legge fallimentare aveva generato ampio contenzioso e un notevole assorbimento dell’attivo. La seconda: per i crediti sorti dopo la domanda la legge non pone limiti quantitativi, ma richiede che l’atto sia “legalmente” compiuto, rinviando così al regime delle autorizzazioni dell’art. 46 CCII; è su questo terreno che si sono mosse le ordinanze n. 55 e n. 56 del 2025. La terza: i finanziamenti hanno una disciplina speciale e autonoma, nella quale la prededuzione discende direttamente dalla norma e dall’autorizzazione o dalla previsione nel piano, non da un giudizio successivo di funzionalità.

Il primo passo per capire se un credito sarà pagato in prededuzione è collocarlo nella categoria giusta: ogni categoria ha una prova diversa da fornire.

Prededuzione e ordine di pagamento: che cosa significa “prima”

Un equivoco ricorrente riguarda la portata della preferenza. Il credito prededucibile viene soddisfatto con precedenza rispetto ai crediti concorsuali, ma ciò non significa che venga sempre pagato per intero o immediatamente. Nella liquidazione giudiziale, i crediti prededucibili sono soddisfatti con il ricavato della liquidazione dell’attivo, con l’esclusione di quanto spetta ai creditori con pegno o ipoteca sui beni vincolati, secondo i criteri di graduazione e proporzionalità previsti dalla legge. Nel concordato preventivo, la proposta deve prevedere il pagamento integrale dei crediti prededucibili, che non possono essere falcidiati: è proprio per questo che la loro esistenza e il loro ammontare incidono in modo diretto sulla fattibilità del piano. Se l’attivo non basta neppure a coprire le prededuzioni, il concordato non regge.

Ne discende che la prededuzione non interessa soltanto il creditore che la chiede, ma anche tutti gli altri creditori, che vedono ridursi le risorse destinate al concorso, e lo stesso imprenditore, che deve tenerne conto nella costruzione della proposta. È questa tensione a spiegare perché la Cassazione insista tanto sulla funzionalità: ogni credito ammesso in prededuzione è un costo che grava sulla massa.

Perché la legge fallimentare conta ancora

Gran parte delle pronunce che esamineremo applica l’art. 111, comma 2, del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), che qualificava prededucibili i crediti così definiti da una norma, nonché quelli sorti “in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali. Il motivo è semplice: il CCII si applica alle domande depositate dal 15 luglio 2022, mentre le procedure aperte prima restano governate dalla vecchia legge. I principi elaborati sotto l’art. 111 l.fall., tuttavia, hanno largamente ispirato la riscrittura dell’art. 6 CCII e continuano a orientare l’interpretazione della nuova disciplina. Leggere la giurisprudenza recente significa quindi capire la logica che il legislatore del Codice ha recepito, spesso tipizzandola e talvolta restringendola.

Il nuovo testo, in particolare, ha scelto di abbandonare la formula aperta “in occasione o in funzione” per un elenco più puntuale, ha introdotto il tetto del 75% per i professionisti e ha legato la prededuzione all’esito della procedura (omologazione per gli accordi, apertura per il concordato). Sono tutte scelte che rispondono a problemi emersi nelle aule giudiziarie.

L’orientamento consolidato: la prededuzione segue la funzione, non il calendario

Il punto fermo, costruito dalla Cassazione nell’ultimo decennio e consolidato dalle Sezioni Unite, è questo: un credito non diventa prededucibile per il solo fatto di essere nato in un certo momento, ma per il rapporto di strumentalità che lo lega alla procedura. Vediamo le pronunce che hanno fissato il principio.

Le Sezioni Unite del 2021: la funzionalità come criterio unificante

La pronuncia cardine è Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. La vicenda nasceva dalla richiesta di un professionista che aveva assistito un’impresa nella predisposizione della domanda di concordato; la procedura non era andata a buon fine ed era seguito il fallimento, nel quale il professionista chiedeva l’ammissione in prededuzione del proprio compenso.

La Suprema Corte ha chiarito che il credito del professionista incaricato di predisporre la domanda di concordato è prededucibile nel fallimento consecutivo se la prestazione è stata funzionale alla procedura e se il debitore è stato effettivamente ammesso al concordato. Le Sezioni Unite hanno poi precisato la nozione di funzionalità: il credito “in funzione” della procedura nasce da un’attività prodromica, o al massimo coeva, all’accesso alla procedura e al suo svolgimento; la funzionalità va riferita agli scopi della procedura concorsuale, non all’attività d’impresa del debitore in quanto tale.

Il principio, calato nella pratica, significa che il professionista non può contare sulla prededuzione per il solo fatto di aver lavorato “per il concordato”: occorre che il concordato si sia aperto e che il suo lavoro sia servito a raggiungere gli obiettivi della procedura. Se la domanda viene dichiarata inammissibile, l’aspettativa di prededuzione crolla.

La valutazione ex ante: Cass. n. 4 del 2024

A distanza di due anni, Cass., Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 4 ha precisato un aspetto metodologico che spesso viene frainteso. Il giudice che deve decidere sulla prededuzione del professionista non può limitarsi a guardare il risultato finale (il concordato è fallito, dunque la prestazione non è servita). Deve invece compiere una valutazione “ex ante”, chiedendosi se, nel momento in cui la prestazione è stata resa, essa fosse idonea a conservare o incrementare i valori aziendali.

In altre parole, se ti trovi nella posizione del consulente che ha redatto un piano serio e ben costruito, poi naufragato per eventi successivi non imputabili a te, il fallimento del concordato non cancella automaticamente la funzionalità del tuo lavoro. Conta la sua utilità potenziale al tempo in cui l’hai svolto. È un correttivo importante rispetto a una lettura “a consuntivo” che avrebbe penalizzato i professionisti per esiti che non dipendevano da loro.

La consecuzione confermata: Cass. n. 26159 del 2024

Cass., Sez. I, 7 ottobre 2024, n. 26159 ha ricomposto i tasselli. Il credito del professionista che ha assistito il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile anche nel successivo fallimento, alle condizioni già indicate dalle Sezioni Unite: la prestazione, anteriore o successiva alla domanda, deve essere funzionale alle finalità della prima procedura; il giudice di merito deve accertare con giudizio ex ante che essa abbia contribuito alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali; il debitore deve essere stato ammesso al concordato.

La Corte ha aggiunto una precisazione sulla consecuzione: perché le due procedure siano considerate un’unica vicenda concorsuale, il fallimento deve derivare dal medesimo stato di crisi o insolvenza; il semplice intervallo temporale tra le procedure non è decisivo, purché non irragionevole. È esattamente la logica che l’art. 6, comma 2, CCII ha trasformato in regola scritta.

L’estensione agli accordi di ristrutturazione: Cass. n. 16347 del 2018

Un tassello più risalente ma ancora richiamato dalla dottrina e dai commentari è Cass. n. 16347 del 2018, che ha incluso gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra le procedure concorsuali in funzione delle quali possono sorgere crediti prededucibili. La scelta del CCII di dedicare agli accordi la lettera b) dell’art. 6 si inserisce in questa linea.

Che cosa resta, in sintesi, dell’orientamento consolidato

L’orientamento si è consolidato nel senso che la prededuzione è un’eccezione alla par condicio creditorum giustificata solo dalla strumentalità del credito rispetto alla procedura. Ne derivano tre conseguenze stabili:

  1. la data di nascita del credito è un indizio, mai una prova;
  2. l’apertura effettiva della procedura è il presupposto per i crediti dei professionisti che preparano l’accesso;
  3. la funzionalità si giudica guardando al momento della prestazione, non al risultato finale.

Chi vanta un credito verso un’impresa in crisi deve quindi documentare non solo quanto e quando ha prestato, ma perché quella prestazione serviva alla procedura.

Prima questione aperta: il professionista che prepara la domanda è sempre in prededuzione?

La questione

È la domanda che si pongono più spesso commercialisti, avvocati e attestatori: “Ho preparato il piano e la domanda di concordato. Il mio compenso sarà pagato per intero e in via preferenziale?” La risposta breve è: dipende dalla sorte della domanda e dalla legge applicabile. Quella lunga richiede di distinguere.

Cosa hanno deciso i giudici

Abbiamo già visto che le Sezioni Unite del 2021 e la sentenza n. 26159/2024 subordinano la prededuzione all’ammissione del debitore al concordato. La giurisprudenza più recente ha reso il principio ancora più stringente sul versante della consecuzione.

Cass., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730 ha escluso la prededucibilità quando la procedura di concordato non si è effettivamente aperta. Il caso riguardava una domanda con riserva, cosiddetta “prenotativa”, alla quale non era seguito il deposito della proposta e del piano. La Corte ha affermato che la sola domanda con riserva non basta: senza il deposito di proposta e piano non c’è apertura della procedura, e quindi non c’è prededuzione. Il riferimento normativo richiamato è l’art. 46 CCII, a conferma che il principio opera anche nel nuovo sistema.

Ancora più netta è Cass., Sez. I, ord. n. 7005 del 2026. Un professionista aveva svolto attività preconcordataria; la prima domanda non aveva avuto seguito ed era stata seguita da una seconda domanda, fondata su una nuova due diligence. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il credito andava ammesso in chirografo. Il ragionamento: l’unicità della crisi dell’impresa non è sufficiente; serve un nesso di funzionalità concreta tra quella specifica prestazione e la procedura effettivamente aperta, oltre a una stretta consecutività. Se il concordato non si apre, o se gli atti non vengono trasmessi al tribunale competente, il nesso si interrompe. E se la procedura successiva si regge su un lavoro nuovo, la prestazione precedente resta autonoma e perde la protezione.

Se c’è contrasto

Sul principio di fondo non c’è contrasto: per i crediti professionali “di accesso” serve l’apertura della procedura. Le tensioni riguardano piuttosto due aspetti. Il primo è il rapporto tra l’art. 111 l.fall., che conteneva la formula aperta “in funzione”, e l’art. 6 CCII, che ha tipizzato la fattispecie e introdotto il limite del 75%: per le procedure regolate dal Codice, il tetto quantitativo è scritto nella legge e non dipende da valutazioni del giudice. Il secondo aspetto è la consecuzione in presenza di domande successive diverse: la pronuncia n. 7005/2026 suggerisce che il professionista della prima domanda non possa “agganciarsi” alla seconda se questa poggia su basi nuove. L’assunzione prudenziale è questa: non dare per scontata la prededuzione finché il tribunale non ha aperto la procedura, e comunque non oltre il 75% del credito accertato nelle procedure soggette al CCII.

Cosa significa per te

Se sei il professionista, la prima conseguenza riguarda il contratto d’incarico. Conviene descrivere con precisione le attività funzionali alla domanda (analisi della situazione, redazione del piano, predisposizione della proposta, rapporti con l’attestatore), distinguendole dalle attività ordinarie di consulenza, che non godono della stessa protezione. La seconda conseguenza riguarda la documentazione: il giudizio ex ante richiesto da Cass. n. 4/2024 si vince con le carte prodotte al momento della prestazione, non con ricostruzioni successive.

Se sei l’imprenditore, devi sapere che il costo dei professionisti che ti assistono nell’accesso al concordato graverà sull’attivo in via preferenziale solo se la procedura si apre e, nel regime del Codice, per non più del 75% del credito accertato: il resto concorre come chirografo. È un dato da considerare quando si costruisce il piano e si stima il fabbisogno della procedura.

Lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta fin dall’incarico la documentazione necessaria a sostenere il giudizio di funzionalità che la Cassazione richiede.

Seconda questione aperta: fornitori e crediti sorti dopo la domanda, basta la data?

La questione

Un fornitore continua a consegnare merce a un’impresa che ha appena depositato domanda di concordato. Il suo ragionamento è intuitivo: “Ho fornito dopo la domanda, quindi sono un creditore della procedura e verrò pagato in prededuzione.” È un ragionamento diffuso, e la Cassazione lo ha recentemente ridimensionato.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sez. I, ord. n. 56 del 2025 ha affermato che la nascita del credito dopo la domanda di concordato non lo rende automaticamente prededucibile. Il giudice deve verificare che l’atto da cui il credito deriva sia stato legalmente compiuto e sia coerente con gli obiettivi del piano, di risanamento o di liquidazione. In assenza di una specifica autorizzazione del tribunale, la prededuzione può essere riconosciuta solo se l’atto risponde pienamente a una finalità gestoria coerente con il piano. Il tribunale di merito, che aveva omesso questa valutazione, ha visto cassata la propria decisione con rinvio.

Sullo stesso versante si colloca Cass., Sez. I, ord. 2 gennaio 2025, n. 55, che ha affrontato il tema dal lato processuale. La Corte ha chiarito che l’onere della prova della prededuzione grava sul creditore che la chiede, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. Nel caso deciso, il fornitore di un’impresa che aveva depositato domanda di concordato con riserva, poi fallita, non aveva dimostrato che la fornitura rispondesse agli interessi dei creditori e fosse coerente con la situazione descritta nella domanda. Senza questa prova il giudice non può nemmeno stabilire se l’atto fosse di ordinaria o di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., e quindi se fosse “legalmente compiuto”.

Le due ordinanze, lette insieme, compongono un quadro coerente. La prima fissa il criterio sostanziale (coerenza con il piano), la seconda indica chi deve dimostrarlo (il creditore). Nel nuovo Codice il riferimento corrispondente è l’art. 46 CCII, che rende prededucibili i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda, e l’art. 6, lettera d), che parla di crediti “legalmente sorti” per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’impresa.

Se c’è contrasto

Non emerge un vero contrasto in Cassazione: l’orientamento prevalente richiede la coerenza con il piano e pone la prova a carico del creditore. Resta però margine di incertezza nella prassi dei tribunali su che cosa basti a dimostrare la coerenza nel caso del concordato con riserva, quando il piano ancora non esiste e la domanda contiene solo informazioni sintetiche. La regola prudenziale per il fornitore è conservare fin dal primo ordine la prova del legame tra la fornitura e la prosecuzione dell’attività descritta nella domanda, e, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, pretendere che l’impresa ottenga l’autorizzazione del tribunale.

Cosa significa per te

Se sei un fornitore, il messaggio è chiaro: la data di consegna non ti protegge da sola. Prima di continuare a fornire un cliente che ha depositato domanda di concordato, conviene chiedere copia della domanda o almeno informazioni sul tipo di concordato (in continuità o liquidatorio) e sull’attività che l’impresa intende proseguire. Ordini, conferme e corrispondenza che mostrano la destinazione della merce all’attività aziendale in corso diventano la tua prova. Se l’operazione ha natura straordinaria (ad esempio un acquisto di impianti o un contratto di durata con impegni rilevanti), la verifica dell’autorizzazione è essenziale.

Se sei l’imprenditore, devi sapere che la credibilità del tuo concordato dipende anche dalla fiducia dei fornitori: spiegare loro come si colloca la fornitura nel piano, e chiedere al tribunale le autorizzazioni necessarie, riduce il rischio che i partner commerciali interrompano i rapporti proprio quando servono di più.

Terza questione aperta: che fine fanno i crediti sorti durante l’esecuzione del concordato omologato?

La questione

Il concordato in continuità viene omologato e l’impresa riprende a operare. Nel corso dell’esecuzione maturano nuovi debiti: imposte, ritenute, forniture. Poi il piano non regge e si arriva al fallimento o alla liquidazione giudiziale. I creditori dell’esecuzione chiedono la prededuzione, sostenendo che i loro crediti sono nati “dentro” il concordato. Hanno ragione?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 ha risposto negativamente, almeno per la prededuzione “in funzione”. Il caso riguardava l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva in prededuzione crediti per ritenute non versate, IVA e imposta di registro maturati durante l’esecuzione di un concordato in continuità omologato. La Corte, richiamando le Sezioni Unite del 2021, ha ribadito che il criterio unificante di tutte le prededuzioni è la strumentalità del credito agli scopi della procedura. I debiti nati dalla normale attività d’impresa svolta autonomamente dal debitore dopo l’omologazione non sono funzionali alla procedura, ma all’attività imprenditoriale, e quindi non sono prededucibili nel fallimento successivo. Il ricorso dell’Amministrazione è stato respinto.

L’orientamento è stato confermato e generalizzato da Cass., ord. 31 marzo 2026, n. 7814, che esamineremo nel dettaglio più avanti come pronuncia più recente e rilevante. In sintesi: i crediti sorti dopo la chiusura del concordato, nella fase esecutiva, non godono della prededuzione nel fallimento successivo; la deroga alla par condicio vale solo all’interno della procedura che ha generato il credito o alla quale esso è funzionalmente collegato.

Se c’è contrasto

Sul piano della prededuzione “in funzione” la Cassazione è allineata. Il dibattito resta aperto su due fronti. Il primo riguarda il coordinamento con l’art. 6, comma 2, CCII, che conserva la prededuzione nelle procedure successive: questa regola presuppone un credito già prededucibile nella prima procedura e non trasforma in prededucibili crediti che non lo erano. Il secondo riguarda i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato omologato, che l’art. 101 CCII qualifica espressamente come prededucibili: qui la prededuzione deriva dalla legge e non dalla funzionalità, e dunque segue regole proprie. L’assunzione prudenziale è che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge come i finanziamenti dell’art. 101 CCII, chi contratta con un’impresa che esegue un concordato omologato concorre come un creditore ordinario se la procedura successiva si apre.

Cosa significa per te

Se sei un fornitore o un finanziatore dell’impresa dopo l’omologazione, devi valutare il rischio come faresti con qualsiasi cliente, senza contare su una corsia preferenziale. Le tutele vanno cercate altrove: garanzie, pagamenti anticipati o contestuali, monitoraggio dell’esecuzione del piano, oppure, per i finanziamenti, la verifica che ricorrano i presupposti dell’art. 101 CCII.

Se sei l’imprenditore, l’esecuzione del concordato omologato non è una zona franca: i debiti fiscali e commerciali della fase esecutiva, se il piano fallisce, saranno trattati come debiti ordinari. Una gestione attenta della liquidità corrente è parte integrante della riuscita del concordato.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 7814 del 31 marzo 2026

Il contesto

Tra le decisioni degli ultimi mesi, quella che più incide sulla vita pratica di chi contratta con un’impresa in concordato è Cass., ord. 31 marzo 2026, n. 7814. La vicenda è tipica: un’impresa ottiene l’omologazione del concordato, la procedura viene chiusa ai sensi dell’art. 181 l.fall. e si apre la fase esecutiva, nella quale l’impresa continua a operare e accumula nuovi debiti. Il piano non viene adempiuto e si arriva al fallimento. Alcuni creditori della fase esecutiva chiedono di essere ammessi in prededuzione, sostenendo che i loro crediti sono nati nell’ambito del concordato e, per la regola della consecuzione, dovrebbero conservare il rango preferenziale anche nel fallimento.

La motivazione in linguaggio piano

La Corte ha respinto questa impostazione con un ragionamento che si può ricostruire in tre passaggi.

Il primo passaggio riguarda la natura della prededuzione. Il credito prededucibile è un’eccezione alla regola della parità di trattamento tra creditori, e ogni eccezione va giustificata. La giustificazione, come insegnano le Sezioni Unite del 2021, sta nel legame tra il credito e la procedura: chi ha permesso alla procedura di funzionare merita di essere pagato prima.

Il secondo passaggio riguarda la chiusura del concordato. Con il decreto di omologazione e la chiusura della procedura, il debitore torna a gestire l’impresa autonomamente, pur vincolato all’adempimento del piano. I crediti che nascono in questa fase sono legati all’attività imprenditoriale del debitore, non alla procedura, che formalmente non è più pendente.

Il terzo passaggio riguarda la portata della prededuzione nel tempo. La Corte afferma che i crediti prededucibili derogano alla par condicio solo all’interno della procedura che li ha generati o di quella alla quale sono funzionalmente collegati. Fuori da questo perimetro, un credito sorto nella fase esecutiva può essere preferito agli altri soltanto se assistito da una causa legittima di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca), non per il solo fatto di essere sorto dopo l’omologazione.

Cosa cambia rispetto a prima

Per molti operatori la pronuncia non rappresenta una rivoluzione teorica, perché si inserisce nel solco di Cass. n. 10307/2025. Cambia però il grado di certezza. Fino a poco tempo fa, una parte della prassi riteneva che la consecuzione tra concordato e fallimento potesse “coprire” anche i crediti della fase esecutiva, considerando l’intera vicenda come un’unica crisi. Oggi la Cassazione dice in modo esplicito che l’unicità della crisi non basta: conta la pendenza della procedura e il collegamento funzionale del credito con essa.

Il principio, calato nella pratica, significa che il concordato omologato non crea un “ombrello” per chi contratta successivamente con l’impresa. Chi fornisce, presta servizi o finanzia nella fase esecutiva assume il rischio di un creditore ordinario, salvo che la legge preveda espressamente una prededuzione, come accade per i finanziamenti in esecuzione del concordato disciplinati dall’art. 101 CCII.

Il rapporto con il Codice della crisi

La pronuncia applica la legge fallimentare, ma il suo ragionamento si coordina con l’art. 6 CCII. La lettera d) del comma 1 riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti “successivamente alla domanda di accesso” a uno strumento di regolazione della crisi per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’impresa: è la fase in cui la procedura è pendente e il tribunale vigila. Il comma 2, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, mantiene la prededuzione nelle procedure successive, ma per crediti che fossero già prededucibili. Non c’è nulla, nel testo del Codice, che autorizzi a estendere la prededuzione ai debiti della fase esecutiva successiva all’omologazione, fatte salve le previsioni speciali sui finanziamenti. È ragionevole attendersi che il principio di Cass. n. 7814/2026 venga applicato anche alle procedure regolate dal CCII.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali si applicano a situazioni-tipo. Non riguardano casi reali.

Simulazione 1: il professionista e il concordato con riserva mai completato

Ipotesi: una S.r.l. con debiti per 1.284.600 € incarica un consulente di assisterla nella domanda di concordato con riserva, depositata il 14 febbraio 2025. Il compenso concordato è di 38.700 €. Il tribunale concede il termine per il deposito di proposta e piano, ma il termine scade senza deposito. Il 9 settembre 2025 si apre la liquidazione giudiziale.

Alla luce di Cass. n. 1730/2025, la sola domanda con riserva non determina l’apertura della procedura. Nel regime del CCII, la lettera c) dell’art. 6 richiede che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII. Esito: il credito di 38.700 € non è prededucibile e va ammesso al passivo in chirografo, salvo eventuali privilegi propri dei crediti professionali (art. 2751-bis, n. 2, c.c.), che vanno valutati separatamente e non coincidono con la prededuzione.

Variante: se la società avesse depositato proposta e piano il 10 giugno 2025 e il tribunale avesse aperto la procedura il 2 luglio 2025, il consulente avrebbe potuto chiedere la prededuzione nei limiti del 75% del credito accertato: 38.700 × 0,75 = 29.025 € in prededuzione e 9.675 € in concorso con gli altri creditori.

Simulazione 2: il fornitore dopo la domanda prenotativa

Ipotesi: un’impresa di logistica deposita domanda di concordato con riserva il 3 marzo 2025. Un fornitore di carburante continua le consegne: tra il 5 marzo e il 30 aprile emette fatture per 17.462 €. La procedura viene aperta, ma il concordato non viene omologato e segue la liquidazione giudiziale.

Alla luce di Cass. n. 55/2025 e n. 56/2025, il fornitore deve dimostrare che le forniture erano atti legalmente compiuti e coerenti con l’attività dichiarata nella domanda. Il carburante per i mezzi di un’impresa di logistica in continuità è, di regola, un atto di ordinaria amministrazione funzionale alla prosecuzione dell’attività. Se il fornitore produce ordini, documenti di trasporto e corrispondenza che collegano le consegne ai servizi effettivamente svolti, la domanda di prededuzione ha solide basi. Se invece produce solo le fatture, rischia che il giudice ritenga non assolto l’onere della prova e ammetta il credito in chirografo.

Simulazione 3: i debiti della fase esecutiva

Ipotesi: un concordato in continuità viene omologato il 18 novembre 2024. Nella fase esecutiva l’impresa accumula ritenute non versate per 26.315 € e debiti verso un fornitore di componenti per 41.890 €. Il piano non viene adempiuto e il 22 gennaio 2026 si apre una procedura liquidatoria.

Alla luce di Cass. n. 10307/2025 e n. 7814/2026, entrambi i crediti sono nati dall’attività d’impresa svolta autonomamente dopo l’omologazione e non sono prededucibili “in funzione”. Il credito erariale potrà far valere i privilegi previsti dalla legge per i crediti tributari; il fornitore concorrerà come chirografo, salvo garanzie specifiche. Se invece una banca avesse erogato 150.000 € come finanziamento in esecuzione del concordato, nel rispetto dei presupposti dell’art. 101 CCII, quel credito avrebbe beneficiato della prededuzione per espressa previsione di legge.

Simulazione 4: il limite del 75% e l’effetto sulla proposta

Ipotesi: una società deposita domanda di concordato in continuità nel regime del CCII. Il tribunale apre la procedura. Il professionista che ha predisposto piano e proposta vanta un credito accertato di 64.380 €; l’attivo destinato ai creditori è stimato in 912.540 €; le altre prededuzioni (compenso del commissario giudiziale e crediti sorti per la prosecuzione dell’attività dopo la domanda) ammontano a 118.270 €.

Applicando l’art. 6, comma 1, lettera c), CCII: 64.380 × 0,75 = 48.285 € in prededuzione, mentre 16.095 € concorrono con gli altri creditori secondo il loro rango. Le prededuzioni complessive diventano 118.270 + 48.285 = 166.555 €, da pagare integralmente. Restano 912.540 − 166.555 = 745.985 € per i creditori concorsuali. Se il credito professionale fosse stato interamente prededucibile, la somma disponibile per il concorso si sarebbe ridotta a 729.890 €. La differenza di 16.095 € può incidere sulla percentuale offerta ai chirografari e quindi sul voto. È un esempio di come il limite introdotto dal Codice non tuteli soltanto i creditori, ma influisca sulla stessa convenienza della proposta.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. È utile come promemoria per chi deve presentare una domanda di ammissione al passivo, opporsi a un rigetto o valutare il rischio di un rapporto commerciale con un’impresa in crisi. Si ricordi che la maggior parte delle decisioni applica l’art. 111 l.fall.: il loro valore per le procedure regolate dal CCII sta nei principi, che vanno coordinati con il testo dell’art. 6 vigente.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass., Sez. Un., 31/12/2021, n. 42093 Prededuzione del professionista nel fallimento successivo al concordato La prededuzione “in funzione” richiede strumentalità alla procedura e ammissione del debitore al concordato Criterio di base per ogni credito professionale
Cass., Sez. I, 2/1/2024, n. 4 Metodo di valutazione della funzionalità Il giudice valuta ex ante l’idoneità della prestazione a conservare o accrescere i valori aziendali Il fallimento del piano non cancella da solo la funzionalità
Cass., Sez. I, 7/10/2024, n. 26159 Consecuzione tra concordato e fallimento Prededuzione nel fallimento se stesso stato di crisi; l’intervallo temporale non è decisivo se ragionevole Tutela del professionista nella procedura successiva
Cass. n. 16347/2018 Accordi di ristrutturazione Anche gli accordi possono generare crediti prededucibili Base dell’attuale art. 6, lett. b), CCII
Cass., Sez. I, ord. 24/1/2025, n. 1730 Concordato con riserva non completato Senza deposito di proposta e piano la procedura non si apre e non c’è prededuzione Rischio per i professionisti della fase prenotativa
Cass., Sez. I, ord. n. 7005/2026 Attività preconcordataria e seconda domanda Serve nesso concreto con la procedura aperta; l’unicità della crisi non basta Prestazioni superate da una nuova due diligence perdono la protezione
Cass., Sez. I, ord. 2/1/2025, n. 55 Onere della prova Chi chiede la prededuzione deve provarne i presupposti (art. 2697 c.c.) Necessità di documentare la coerenza con la domanda
Cass., Sez. I, ord. n. 56/2025 Crediti sorti dopo la domanda La data non basta: l’atto deve essere legalmente compiuto e coerente con il piano Fornitori e controparti post-domanda
Cass., Sez. I, 18/4/2025, n. 10307 Crediti fiscali della fase esecutiva I debiti dell’attività d’impresa dopo l’omologa non sono prededucibili “in funzione” Nessuna corsia preferenziale nell’esecuzione del piano
Cass., ord. 31/3/2026, n. 7814 Crediti sorti dopo la chiusura del concordato La prededuzione opera solo dentro la procedura cui il credito è collegato; fuori serve una prelazione Rischio ordinario per chi contratta nella fase esecutiva

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcuni principi pratici che conviene tenere presenti prima di prestare, fornire o finanziare un’impresa in crisi, e prima di presentare una domanda di ammissione al passivo.

  • La prededuzione dipende dal legame funzionale con la procedura, non dalla data in cui nasce il credito.
  • Per i crediti professionali legati all’accesso al concordato serve l’apertura effettiva della procedura: la domanda con riserva da sola non basta.
  • Nelle procedure regolate dal CCII il credito professionale di accesso è prededucibile al massimo per il 75% del credito accertato.
  • La funzionalità della prestazione si giudica ex ante: conta l’idoneità al momento in cui è stata resa, non l’esito finale.
  • L’onere di provare i presupposti della prededuzione grava su chi la chiede: fatture e contratti da soli spesso non bastano.
  • Dopo la domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; senza di essa il credito rischia di non essere “legalmente sorto”.
  • La consecuzione tra procedure richiede lo stesso stato di crisi e una stretta connessione; una nuova domanda fondata su un lavoro diverso spezza il collegamento.
  • I debiti della fase esecutiva del concordato omologato non sono prededucibili nella procedura successiva, salvo previsioni di legge come quella sui finanziamenti dell’art. 101 CCII.
  • Fuori dal perimetro della procedura, la preferenza nel pagamento si ottiene solo con una causa legittima di prelazione.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Sono un commercialista: se il concordato viene dichiarato inammissibile perdo tutto?

Non perdi il credito, ma perdi con ogni probabilità la prededuzione. Secondo le Sezioni Unite n. 42093/2021 e la sentenza n. 26159/2024, la prededuzione presuppone l’ammissione del debitore alla procedura; nel CCII la lettera c) dell’art. 6 richiede espressamente l’apertura ai sensi dell’art. 47. Il credito resta insinuabile al passivo con l’eventuale privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, nei limiti di legge.

Ho fornito merce dopo la domanda di concordato: cosa devo produrre per chiedere la prededuzione?

Secondo Cass. n. 55/2025 l’onere della prova è tuo. Oltre alle fatture, conviene produrre gli ordini, i documenti di trasporto, la corrispondenza con l’impresa e ogni elemento che dimostri la coerenza della fornitura con l’attività descritta nella domanda. Per le operazioni straordinarie occorre verificare che il tribunale le abbia autorizzate, come richiesto dall’art. 46 CCII.

Il mio compenso supera i 100.000 €: è tutto in prededuzione se il concordato si apre?

Nel regime del CCII no: l’art. 6, comma 1, lettera c), limita la prededuzione al 75% del credito accertato. Il restante 25% concorre con gli altri creditori secondo il suo rango. Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare il limite non è scritto in questi termini, ma resta il controllo giudiziale sulla funzionalità della prestazione.

Ho finanziato l’impresa dopo l’omologazione: sono protetto?

Dipende dalla natura dell’operazione. Le pronunce n. 10307/2025 e n. 7814/2026 escludono la prededuzione “in funzione” per i crediti della fase esecutiva. Diverso è il caso dei finanziamenti in esecuzione del concordato omologato che rispettano i presupposti dell’art. 101 CCII, ai quali la legge riconosce direttamente la prededuzione. Prima di erogare, è decisivo verificare che l’operazione rientri nel modello legale.

La prededuzione riconosciuta nel concordato vale anche nella liquidazione giudiziale successiva?

Sì, se il credito era prededucibile nella prima procedura: l’art. 6, comma 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, conserva la prededucibilità nelle procedure successive. La giurisprudenza (Cass. n. 26159/2024) richiede però che la seconda procedura derivi dallo stesso stato di crisi o insolvenza.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto di chi vanta un credito verso un’impresa in crisi o di chi guida un’impresa che deve accedere a uno strumento di regolazione. Ecco gli strumenti operativi.

  1. Verifichiamo la legge applicabile alla procedura (legge fallimentare o CCII, e versione dell’art. 6 vigente al deposito della domanda), perché da essa dipendono limiti e presupposti della prededuzione.
  2. Analizziamo il contratto d’incarico professionale e individuiamo le attività funzionali all’accesso alla procedura, distinguendole da quelle ordinarie, per sostenere il giudizio ex ante richiesto dalla Cassazione.
  3. Ricostruiamo la consecuzione tra procedure, esaminando decreti, termini e contenuto delle domande successive per stabilire se il collegamento funzionale regge o si è interrotto.
  4. Raccogliamo e ordiniamo la prova della coerenza tra forniture o prestazioni e il piano, assolvendo l’onere che Cass. n. 55/2025 pone a carico del creditore.
  5. Controlliamo le autorizzazioni del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo la domanda, verificando se il credito è “legalmente sorto”.
  6. Redigiamo la domanda di ammissione al passivo con la richiesta di prededuzione motivata e documentata, indicando in subordine i privilegi eventualmente spettanti.
  7. Proponiamo opposizione allo stato passivo quando la prededuzione viene negata, e impugniamo il decreto fino al giudizio di legittimità.
  8. Esaminiamo i finanziamenti erogati o da erogare all’impresa, verificando se rientrano nei modelli degli artt. 99, 101 e 102 CCII o dell’art. 22 CCII nella composizione negoziata.
  9. Impostiamo, per l’imprenditore, il percorso di accesso alla composizione negoziata o al concordato, stimando il peso dei crediti prededucibili sul piano e sul fabbisogno della procedura.
  10. Valutiamo, per il fornitore o il finanziatore della fase esecutiva, le garanzie e le cautele contrattuali necessarie, dato che la prededuzione non lo proteggerà.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema costruito quasi interamente dalla giurisprudenza di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione ha un peso concreto: gli orientamenti visti in questa analisi si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e con la stessa strategia impostata al momento della domanda di ammissione al passivo, senza dispersioni tra un grado e l’altro. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere la prededuzione dal lato della gestione della crisi: sapere quali crediti saranno preferiti è essenziale per costruire un percorso di risanamento credibile.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulle questioni processuali e sostanziali, i secondi sulla quantificazione dei crediti, sulla verifica dei documenti contabili e sulla coerenza delle operazioni con il piano.

Chiusura

La prededuzione è uno dei terreni in cui la distanza tra la lettera della legge e la sua applicazione è più ampia. L’art. 6 CCII fissa categorie e limiti, ma sono le pronunce della Cassazione a stabilire quando un credito è davvero funzionale alla procedura, chi deve provarlo e fino a che punto la protezione sopravvive alle procedure successive. Chi conosce questi orientamenti può costruire per tempo la propria posizione; chi li ignora rischia di scoprire troppo tardi di essere un creditore chirografario.

Lo Studio Monardo affronta questa materia unendo due prospettive che derivano dalle competenze certificate del suo titolare: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce la fase in cui nascono i crediti funzionali al risanamento, e quella dell’avvocato cassazionista, che può sostenere la stessa linea difensiva dalla verifica del passivo fino al giudizio di legittimità. Analizzeremo la tua posizione alla luce delle pronunce più recenti e costruiremo la strategia più adatta.

📩 Prima che si chiuda la verifica del passivo o che la procedura entri nella fase decisiva, mettiti in contatto con noi: i riferimenti dello studio sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata