La mia erboristeria vende sempre meno, la banca sollecita il rientro dello scoperto, le rate del finanziamento pesano ogni mese e nel cassetto si accumulano cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: c’è ancora un modo per tenere aperto il negozio, o la chiusura è solo questione di tempo?
È la domanda che si pone il titolare di una piccola attività al dettaglio quando il calo del fatturato smette di essere un episodio e diventa una tendenza. La concorrenza della vendita online di integratori e cosmetici naturali, l’apertura di corner specializzati nella grande distribuzione, l’aumento degli affitti commerciali e dei costi di approvvigionamento hanno eroso i margini di molte erboristerie indipendenti. Quando a questa erosione si sommano un’esposizione bancaria costruita negli anni buoni e debiti fiscali e contributivi non versati nei mesi difficili, il negozio entra in una zona grigia: non è ancora fallito, ma non regge più da solo.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: le strade per evitare la chiusura sono più d’una, e ciascuna funziona solo in presenza di condizioni precise. Il percorso che salva un’erboristeria con un problema essenzialmente di liquidità può rivelarsi inutile per un’altra il cui debito è ormai sproporzionato rispetto ai flussi; lo strumento che protegge dalle azioni della banca può non incidere affatto sulle cartelle, e viceversa.
Lo Studio Monardo si muove esattamente su questo crocevia tra crisi dell’impresa, debito bancario e debito fiscale, e la ragione è verificabile nelle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. In quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento pensato proprio per l’imprenditore che vuole risanare senza chiudere; in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera sul concordato minore, la procedura riservata alle imprese sotto soglia come la gran parte delle erboristerie; e in quanto coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, può affiancare all’analisi delle procedure la verifica dei rapporti con le banche e delle cartelle. Le tre strade di cui si parlerà in questa guida corrispondono, una per una, a queste competenze.
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Il quadro di partenza: che tipo di impresa è un’erboristeria in crisi, e che cosa le sta succedendo
Prima di soppesare le opzioni occorre fissare tre coordinate, perché da esse dipende quali strade siano effettivamente percorribili.
Prima coordinata: l’erboristeria è quasi sempre un'”impresa minore”
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) all’art. 2, comma 1, lettera d), definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La grande maggioranza delle erboristerie a conduzione individuale o familiare, comprese molte piccole S.n.c. e S.r.l., rientra in questi parametri.
La qualificazione non è un dettaglio da manuale. L’impresa minore non può accedere al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti CCII, ma ha a disposizione strumenti propri: il concordato minore e, sul versante della prevenzione, la composizione negoziata nella forma prevista per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII). Chi, mal consigliato, imbocca la strada sbagliata rischia di perdere mesi e di vedersi dichiarare inammissibile la domanda.
Seconda coordinata: la natura dei debiti
Nel caso tipico i debiti dell’erboristeria si dividono in tre famiglie, che obbediscono a logiche diverse.
I debiti bancari comprendono lo scoperto di conto corrente (spesso un fido revocato o non più rinnovato), i finanziamenti chirografari, a volte assistiti da garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, e talvolta un mutuo ipotecario sui locali o sulla casa del titolare. La banca è un creditore organizzato: segnala in Centrale dei Rischi, revoca gli affidamenti, chiede decreti ingiuntivi e, se ha un’ipoteca, può arrivare all’espropriazione immobiliare. Il rovescio della medaglia è che proprio i rapporti bancari, a un esame tecnico, possono presentare voci contestabili: interessi oltre soglia, capitalizzazioni non dovute, commissioni prive di base contrattuale.
I debiti fiscali e contributivi arrivano sotto forma di cartelle di pagamento e avvisi di addebito: IVA non versata, IRPEF, contributi della gestione commercianti INPS. Il loro agente della riscossione dispone di strumenti esecutivi rapidi (pignoramento presso terzi del conto corrente o dei crediti, fermo dei veicoli, ipoteca esattoriale sopra le soglie di legge), ma il loro trattamento è anche quello più regolato: esistono la rateizzazione, le definizioni agevolate periodiche e, negli strumenti di crisi, regole specifiche di falcidia e di omologazione forzosa.
I debiti commerciali verso fornitori di prodotti erboristici, cosmetici e integratori sono di norma chirografari e spesso i più disponibili a un accordo, perché il fornitore ha interesse a non perdere un punto vendita.
Terza coordinata: lo stato della crisi
L’elemento dirimente è la distinzione tra crisi e insolvenza. L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza è invece l’incapacità ormai attuale di adempiere regolarmente. Un’erboristeria che regge la gestione corrente ma non riesce a pagare il debito pregresso è, normalmente, in crisi; un’erboristeria che non paga più neppure i fornitori correnti e ha già subito pignoramenti del conto è vicina all’insolvenza, o già dentro.
La distinzione conta perché gli strumenti negoziali e preventivi funzionano tanto meglio quanto prima vengono attivati: la composizione negoziata, ad esempio, presuppone che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile.
Un avvertimento preliminare che vale per tutte le opzioni: non cancellare la ditta
Quando le cose vanno male, la tentazione istintiva è chiudere la partita IVA e cancellarsi dal registro delle imprese “per fermare i debiti”. È una scelta che, oltre a non estinguere alcun debito, chiude per sempre la porta agli strumenti negoziali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha affermato che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile in ogni caso, anche se si tratta di un imprenditore individuale e anche se il concordato è di tipo liquidatorio. Pochi giorni prima, con la pronuncia n. 19456 del 12 giugno 2026, la stessa Corte aveva esteso la preclusione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Chi vuole salvare l’erboristeria deve quindi ragionare finché l’impresa è ancora iscritta e operativa.
Opzione 1 — Il percorso stragiudiziale: rateizzare le cartelle e rinegoziare con le banche dopo averne verificato i conti
In cosa consiste
È la strada che non passa per il tribunale né per procedure concorsuali. Si compone di due binari paralleli.
Sul versante fiscale, il binario principale è la rateizzazione ordinaria delle cartelle ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, come riformato dal D.Lgs. 110/2024. Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, per debiti fino a 120.000 euro il contribuente può ottenere fino a 84 rate mensili sulla base della semplice dichiarazione di temporanea difficoltà, e da 85 fino a 120 rate documentando la situazione economico-finanziaria; oltre i 120.000 euro la dilazione fino a 120 rate richiede sempre la documentazione. Il numero di rate ottenibili senza documentazione è destinato a crescere a 96 per le richieste del biennio 2027-2028 e a 108 dal 2029. Una volta accolta la dilazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive sui carichi rateizzati, finché il piano è rispettato.
Va soppesata, a questo riguardo, la situazione di chi ha aderito alla rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per i carichi affidati dal 2000 al 2023: la finestra per le domande si è chiusa il 30 aprile 2026, e chi vi è entrato paga in rate bimestrali fino a un massimo di nove anni. È un beneficio rilevante (stralcio di sanzioni e interessi), ma con una controindicazione severa: il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, fa perdere la definizione e, per i carichi interessati, preclude la concessione di nuove rateizzazioni. Per l’erboristeria che vi ha aderito, quindi, la sostenibilità di quelle rate diventa un vincolo da cui qualsiasi altra strategia deve partire.
Sul versante bancario, il binario è la rinegoziazione: allungamento del piano di ammortamento, moratoria sulla quota capitale, consolidamento dello scoperto in un finanziamento a rate, oppure un saldo e stralcio. La rinegoziazione, però, ha forza contrattuale solo se il debitore arriva al tavolo con una verifica tecnica dei rapporti. Una perizia sui conti correnti e sui finanziamenti può far emergere interessi usurari, capitalizzazioni trimestrali non pattuite nelle forme di legge (art. 120 TUB e delibere attuative), commissioni di massimo scoperto o di istruttoria veloce applicate senza titolo. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, con la conseguenza che, se il tasso di mora pattuito supera la soglia, non sono dovuti gli interessi moratori nella misura convenuta ma solo quelli corrispettivi lecitamente pattuiti. È un argomento che, nei contratti di finanziamento delle piccole imprese, ricorre più spesso di quanto si pensi.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. L’erboristeria ha subito un calo temporaneo, ad esempio per lavori stradali che hanno ridotto il passaggio per un anno, o per una malattia del titolare, e i flussi stanno tornando ai livelli precedenti. Il debito non è sproporzionato: serve tempo, non un taglio.
Secondo scenario. Il peso maggiore è costituito dalle cartelle, mentre la banca è collaborativa o l’esposizione bancaria è modesta. Una dilazione lunga rende il debito fiscale compatibile con il margine mensile del negozio.
Terzo scenario. La verifica dei rapporti bancari evidenzia somme indebitamente addebitate di importo significativo. In questo caso la contestazione, prima stragiudiziale e poi eventualmente giudiziale, diventa una leva di trattativa che può ridurre l’esposizione verso la banca senza bisogno di una procedura.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza ragionevole parte dall’estratto di ruolo e dalla posizione debitoria presso l’agente della riscossione (con la verifica di eventuali cartelle prescritte o mai validamente notificate, che non vanno rateizzate ma contestate), prosegue con la raccolta dei contratti e degli estratti conto bancari per la perizia, e approda alla presentazione della domanda di rateizzazione e alla proposta scritta alle banche. È essenziale che le rate assunte siano sostenibili tutte insieme, perché la decadenza da uno dei piani rischia di innescare un effetto domino.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la riservatezza: non c’è pubblicità, non c’è un tribunale, i fornitori e i clienti non ne vengono a conoscenza. Il secondo è la rapidità di attivazione: una rateizzazione si chiede in pochi giorni. Il terzo è la reversibilità: se il percorso non funziona, restano aperte le opzioni 2 e 3, purché l’impresa non sia stata nel frattempo cancellata. Il quarto è il costo di giustizia nullo o minimo, perché non si attiva alcun procedimento.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
A fronte di questi vantaggi, il limite strutturale è evidente: la rateizzazione dilaziona ma non riduce. Sanzioni, interessi e oneri di riscossione restano dovuti per intero (salvo il caso della definizione agevolata), e si aggiungono gli interessi di dilazione. Se il debito complessivo eccede la capacità di rimborso dell’erboristeria anche su un orizzonte decennale, la rateizzazione sposta il problema senza risolverlo.
Sul versante bancario, la banca non è obbligata a rinegoziare, e in assenza di uno strumento di protezione può continuare a segnalare in Centrale dei Rischi, revocare gli affidamenti e agire in via monitoria. Va inoltre ricordato che la giurisprudenza di legittimità richiede a chi lamenta un danno da segnalazione illegittima di provarlo in modo specifico: la sola illegittimità della segnalazione non basta a ottenere un risarcimento.
Infine, il percorso stragiudiziale non offre alcun ombrello contro le azioni esecutive di creditori diversi da quelli con cui si è raggiunto l’accordo: un fornitore insoddisfatto o un’altra banca possono pignorare il conto e bloccare la cassa del negozio.
Pronunce a supporto
La già citata Cass. S.U. n. 19597/2020 è il riferimento per la contestazione degli interessi moratori usurari; sul piano delle conseguenze della segnalazione in Centrale dei Rischi, l’orientamento consolidato della Cassazione esclude il danno in re ipsa.
Profilo ideale dell’opzione 1: l’erboristeria con un debito complessivo sostenibile su un orizzonte lungo, flussi in ripresa o stabili, un’esposizione bancaria verificabile e nessuna azione esecutiva già in corso in grado di paralizzare la cassa.
Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi con l’esperto
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, è un percorso stragiudiziale assistito: l’imprenditore, attraverso la piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo accompagna nelle trattative con i creditori per individuare una soluzione al superamento della crisi. Per le imprese sotto soglia, come l’erboristeria tipica, l’art. 25-quater CCII prevede una disciplina specifica con la nomina dell’esperto e la possibilità di approdare, all’esito delle trattative, anche al concordato minore o alla liquidazione controllata.
La durata ordinaria del percorso è di 180 giorni, prorogabili per ulteriori 180 giorni. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa: il negozio continua a funzionare normalmente, il titolare continua a gestirlo, e l’esperto non lo sostituisce ma ne verifica la correttezza e favorisce il dialogo con i creditori.
Tre strumenti rendono questa opzione distinta dalla prima.
Le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII): con l’istanza di nomina dell’esperto, o anche successivamente, l’imprenditore può chiedere che dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività. Le misure vanno confermate dal tribunale entro tempi stretti. Accanto alle misure protettive tipiche possono essere chieste misure cautelari: il Tribunale di Padova, con provvedimento del 13 gennaio 2025, ha esaminato richieste rivolte agli istituti di credito, come la sospensione dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti, l’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche e quella alle segnalazioni in Centrale dei Rischi, riconoscendo che il catalogo delle tutele non si esaurisce nelle misure tipiche. Il rovescio della medaglia è che le misure hanno confini precisi: il Tribunale di Brindisi, il 3 marzo 2025, ha ribadito che esse non possono estendersi al patrimonio di terzi, come quello del mero fideiussore, salvo specifiche ipotesi.
L’accordo transattivo con il Fisco (art. 23, comma 2-bis, CCII): introdotto dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), consente di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari direttamente all’interno della composizione negoziata, corredando la proposta della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione e della documentazione sulla veridicità dei dati aziendali. L’accordo produce effetti dopo l’autorizzazione del tribunale e si risolve di diritto, tra l’altro, se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze previste. L’Agenzia ha fornito le proprie indicazioni operative con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026; l’accessibilità concreta di questo strumento per le imprese sotto soglia e i suoi limiti vanno verificati caso per caso alla luce di quella prassi.
Gli esiti possibili: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure, se le trattative non approdano a un’intesa piena, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. Una banca ha già revocato il fido e minaccia il decreto ingiuntivo; un’altra sta per escutere la garanzia pubblica. Serve un ombrello che congeli le iniziative individuali mentre si tratta con tutti.
Secondo scenario. Il debito fiscale è rilevante e la sola dilazione non basta, ma l’impresa ha prospettive concrete: un nuovo contratto di locazione a canone ridotto, l’avvio di un canale di vendita online, la riduzione dell’organico. Si vuole negoziare con il Fisco e con le banche contemporaneamente, in un tavolo unico.
Terzo scenario. Il titolare vuole evitare a ogni costo una procedura giudiziale vera e propria, con il suo impatto reputazionale verso fornitori e clienti, ma ha bisogno di più forza contrattuale di quella che avrebbe trattando da solo.
Come si esegue, in sintesi
Si predispone la documentazione richiesta dalla piattaforma (bilanci o dichiarazioni dei redditi degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi, centrale dei rischi, un progetto di piano di risanamento e il test pratico di ragionevole perseguibilità), si deposita l’istanza con l’eventuale richiesta di misure protettive, si chiede al tribunale la conferma delle misure, si avviano le trattative con l’esperto e, se c’è margine, si formula la proposta transattiva al Fisco. Un punto merita attenzione: la prassi dell’Agenzia considera poco compatibile con la buona fede una proposta transattiva presentata a ridosso della scadenza delle trattative, perché non consente agli uffici di istruirla. Il fattore tempo, nella composizione negoziata, si gioca all’inizio, non alla fine.
Sul punto, una pronuncia di merito ha attenuato la rigidità del termine: il Tribunale di Roma, sezione XIV civile, con decisione del 7 marzo 2026, ha ritenuto che l’Agenzia possa approvare la proposta anche oltre i 360 giorni massimi, purché prima del deposito della relazione finale dell’esperto.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la protezione del patrimonio aziendale e della cassa durante le trattative, che consente di negoziare senza la pressione di pignoramenti imminenti. Il secondo è il tavolo unico: banche, Fisco e fornitori vengono coinvolti nello stesso percorso, e l’esperto funge da garante della trasparenza delle informazioni. Il terzo è la flessibilità degli esiti: la composizione non obbliga a un risultato predeterminato, e se l’accordo pieno non si raggiunge l’imprenditore ha comunque accesso facilitato agli strumenti di regolazione. Il quarto, non trascurabile, è la riservatezza relativa: l’iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese è pubblica, ma la procedura non ha la visibilità di un concordato.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
A fronte di questi vantaggi va soppesato un limite decisivo: nella composizione negoziata nessun creditore può essere costretto ad accettare. L’accordo transattivo con il Fisco ex art. 23, comma 2-bis, richiede l’adesione dell’Agenzia, e il Tribunale di Lanciano, con decreto del 9 luglio 2026, ha precisato che l’autorizzazione giudiziale si limita al controllo di regolarità dell’accordo, senza alcuna possibilità di omologazione forzosa contro il dissenso dell’Erario. Lo stesso vale per le banche: se non aderiscono, non ci sono strumenti per imporre loro la soluzione.
Il secondo rischio riguarda le misure protettive: possono essere negate o revocate se il tribunale le ritiene sproporzionate o se il percorso appare pretestuoso, e una nuova istanza dopo un primo tentativo fallito trova accoglienza più difficile. La Cassazione, con la pronuncia n. 31856/2025, ha inoltre precisato che quando è pendente un procedimento per la dichiarazione di insolvenza spetta al tribunale investito di quella domanda valutare, in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive: chi la attiva solo per guadagnare tempo, senza reali prospettive, non ottiene lo scudo sperato.
Il terzo svantaggio è l’impegno documentale e gestionale: l’imprenditore deve mettere ordine nei conti, rispettare i doveri di correttezza verso i creditori e informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione.
Pronunce a supporto
Trib. Padova 13 gennaio 2025 e Trib. Brindisi 3 marzo 2025 sul perimetro delle misure; Trib. Roma 7 marzo 2026 e Trib. Lanciano 9 luglio 2026 sulla transazione fiscale nella composizione; Trib. Brescia, decreto del 3 aprile 2026, che ha autorizzato l’esecuzione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate previa verifica della sottoscrizione e della regolarità della documentazione; Cass. n. 31856/2025 sul rapporto con il procedimento per insolvenza.
Profilo ideale dell’opzione 2: l’erboristeria ancora in crisi ma non irreversibilmente insolvente, con un progetto credibile di rilancio, creditori bancari e fiscali con cui è realistico trattare e il bisogno urgente di fermare le azioni individuali mentre si negozia.
Opzione 3 — Il concordato minore con l’Organismo di Composizione della Crisi
In cosa consiste
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, è la procedura giudiziale di regolazione della crisi riservata all’imprenditore minore, al professionista e agli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il debitore, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta ai creditori che, nella sua forma principale, consente di proseguire l’attività destinando ai creditori i flussi futuri in tutto o in parte (art. 74, comma 1); la forma liquidatoria è ammessa solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2).
La proposta può prevedere il pagamento parziale dei creditori, compresi quelli privilegiati, a condizione che per questi ultimi sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC. Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e viene poi omologato dal tribunale.
Il punto che rende questa opzione decisiva per l’erboristeria con forti debiti fiscali è l’omologazione forzosa contro il voto contrario del Fisco e degli enti previdenziali (art. 80, comma 3, CCII): quando l’adesione dell’Amministrazione finanziaria è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, il tribunale può omologare anche in mancanza di quell’adesione. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, la Cassazione ha chiarito che nel concordato minore questo meccanismo non richiede la proposta di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo dall’art. 88 CCII, ma segue un percorso autonomo e semplificato, nel quale è centrale l’attestazione dell’OCC sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, riferita a tutti i crediti, compresi quelli tributari e previdenziali.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Primo scenario. Il debito complessivo è sproporzionato rispetto ai flussi: anche una dilazione decennale non basterebbe. Serve una riduzione dell’ammontare, non solo un allungamento dei tempi.
Secondo scenario. Il Fisco è il creditore principale e non c’è alcuna prospettiva che aderisca volontariamente a una proposta di pagamento parziale. Il cram down del concordato minore è l’unico strumento che consente di superare quel dissenso.
Terzo scenario. Una composizione negoziata si è conclusa senza un accordo pieno, ma ha dimostrato che l’impresa ha flussi positivi: il concordato minore diventa la naturale prosecuzione di quel percorso.
Come si esegue, in sintesi
Si individua e si incarica l’OCC competente, si raccoglie la documentazione (elenco completo dei creditori con le cause di prelazione, atti di disposizione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi, piano economico con i flussi attesi), l’OCC redige la relazione particolareggiata con l’attestazione di fattibilità e convenienza, si deposita la domanda, il giudice apre la procedura e può disporre il divieto di azioni esecutive individuali, si svolge la votazione e infine il giudizio di omologazione.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la vincolatività: una volta omologato, il concordato obbliga tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. Il secondo è la possibilità di ridurre il debito, non solo di dilazionarlo, compresi i crediti privilegiati nei limiti del valore di liquidazione. Il terzo è il cram down fiscale e contributivo, nella lettura semplificata confermata dalla Cassazione nel maggio 2026. Il quarto è la protezione dalle azioni esecutive individuali a partire dall’apertura della procedura. Va ricordato anche un orientamento di favore sul piano procedurale: la Cassazione, con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025, ha escluso che il mancato deposito del fondo spese possa determinare automaticamente l’improcedibilità del concordato minore, perché le regole del concordato preventivo vi si applicano solo in quanto compatibili.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il rovescio della medaglia è una procedura pubblica e più rigida. Il primo limite è che la proposta non è libera come a lungo si è ritenuto: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Cassazione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale generale, la par condicio e l’ordine delle cause legittime di prelazione, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile, con un rilievo che il giudice può operare anche d’ufficio già nella fase di ammissione, senza attendere l’omologazione. Una proposta costruita male si ferma, quindi, prima ancora del voto. Già con la pronuncia n. 11223/2025 la Corte aveva ricostruito la fattibilità come compatibilità del piano con le norme inderogabili e con la sua causa concreta, che nel concordato minore è duplice: superare la crisi del debitore e assicurare ai creditori un soddisfacimento almeno parziale.
Il secondo limite è che, se la proposta viene dichiarata inammissibile, il rimedio è circoscritto: secondo l’orientamento della Cassazione, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha carattere decisorio e definitivo e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Il terzo limite è l’esposizione: la procedura è nota ai creditori, viene iscritta nel registro delle imprese e può incidere sui rapporti con fornitori e clienti. Il quarto è l’impegno sul lungo periodo: se il piano non viene eseguito, il concordato può essere risolto o annullato, con il rischio di approdare alla liquidazione controllata.
Pronunce a supporto
Cass. n. 28574/2025, n. 11223/2025, n. 17721/2025, n. 14555/2026 e, sul versante dell’accesso, n. 20141/2026.
Profilo ideale dell’opzione 3: l’erboristeria impresa minore, ancora iscritta e operativa, con flussi positivi ma insufficienti a pagare tutto, un debito fiscale prevalente e un Fisco indisponibile a trattare, e un titolare disposto ad accettare una procedura giudiziale pur di ottenere una riduzione vincolante del debito.
E se nessuna delle tre funziona? Il confine della liquidazione controllata
L’equilibrio dell’analisi impone di nominare anche lo scenario in cui il negozio non si salva. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitato: i beni vengono liquidati sotto il controllo di un liquidatore e, al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, alle condizioni di legge. Non è l’oggetto di questa guida, perché significa la chiusura dell’attività; ma è il termine di paragone con cui l’OCC misura la convenienza del concordato minore, e rappresenta, per il titolare, una via d’uscita dal debito personale quando il risanamento non è più realistico. Sapere che esiste aiuta a valutare con lucidità le altre strade, senza l’ansia di chi crede che, fuori dal salvataggio, ci sia solo la rovina.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi: applicano le tre opzioni agli stessi dati di partenza, così da rendere visibile in che cosa differiscono. Non riproducono casi reali e gli esiti di trattative e procedure dipendono sempre dall’adesione dei creditori e dalle valutazioni del tribunale.
Dati comuni. Erboristeria in forma di ditta individuale, iscritta e operativa, impresa minore. Ricavi 2025: 148.700 €, in calo del 22% rispetto al 2022. Flusso di cassa mensile che residua dopo affitto, acquisti, utenze e un prelievo minimo del titolare: 1.180 €. Debiti:
- finanziamento chirografario bancario, residuo: 41.380 €
- scoperto di conto corrente su fido revocato: 18.615 €
- cartelle AdER: 36.940 €, di cui 31.020 € di imposte (IVA e IRPEF) e 5.920 € tra sanzioni, interessi e oneri
- avvisi di addebito INPS gestione commercianti: 7.410 €
- fornitori: 12.275 €
- totale: 116.620 €
Simulazione 1 — Il percorso stragiudiziale
Ipotesi: cartelle e avvisi INPS affidati all’agente della riscossione (44.350 €) rateizzati in 84 rate senza documentazione → circa 528 €/mese, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione. La banca accetta di allungare il finanziamento a 96 rate → circa 490 €/mese con interessi; consolida lo scoperto in 48 rate → circa 420 €/mese. I fornitori accettano un rientro in 24 mesi → circa 511 €/mese.
Impegno mensile complessivo: circa 1.949 € a fronte di 1.180 € disponibili. Deficit: circa 769 € al mese.
Variante: la perizia sui rapporti bancari individua 6.430 € di addebiti contestabili sullo scoperto e la banca ne tiene conto, riducendolo a 12.185 €. La rata dello scoperto scende a circa 274 €/mese; l’impegno complessivo a circa 1.803 €. Il deficit si riduce ma resta di oltre 600 € mensili.
Esito: con questi numeri l’opzione 1, da sola, non regge. La verifica bancaria migliora la posizione, ma la rateizzazione non riduce il capitale e la somma delle rate supera il flusso. Il primo indizio che il problema non è più di sola liquidità è proprio questo: anche dilazionando tutto al massimo, i conti non tornano.
Simulazione 2 — La composizione negoziata
Ipotesi: istanza depositata il 3 novembre con richiesta di misure protettive, confermate dal tribunale; durante le trattative nessun pignoramento può essere avviato. Esiti ipotetici delle trattative:
- banca 1: moratoria di 12 mesi sulla quota capitale del finanziamento, poi 84 rate → circa 170 €/mese nel primo anno (solo interessi), circa 540 €/mese dopo;
- banca 2: saldo e stralcio dello scoperto al 55% (10.238 €) in 36 rate → circa 284 €/mese;
- fornitori: accordo al 70% (8.593 €) in 36 rate → circa 239 €/mese;
- Agenzia delle Entrate: accetta la proposta transattiva ex art. 23, comma 2-bis, con pagamento delle sole imposte (31.020 €) in 120 rate → circa 259 €/mese;
- INPS: avvisi rateizzati in 72 rate → circa 103 €/mese.
Primo anno: circa 1.055 €/mese, sotto la soglia di 1.180 €. Dal secondo anno, terminata la moratoria: circa 1.425 €/mese, che richiede un incremento del flusso di circa 245 € al mese, cioè la riuscita concreta del piano di rilancio.
Variante critica: l’Agenzia non aderisce. Le cartelle restano in rateizzazione ordinaria a 84 rate (circa 440 €/mese invece di 259), e già il primo anno l’impegno sale a circa 1.236 €, sopra la soglia. Esito: l’opzione 2 funziona se i creditori principali aderiscono e se il rilancio produce risultati; senza l’adesione del Fisco, nessuno strumento interno alla composizione può imporla.
Simulazione 3 — Il concordato minore
Ipotesi: proposta in continuità con piano quinquennale, che rispetta l’ordine delle prelazioni.
- Crediti privilegiati (imposte 31.020 € + contributi 7.410 € = 38.430 €): pagamento all’80%, pari a 30.744 €, sulla base dell’attestazione dell’OCC che il valore di liquidazione dei beni non consentirebbe di più. La parte non soddisfatta (7.686 €) degrada al chirografo.
- Crediti chirografari (finanziamento 41.380 €, scoperto 18.615 €, fornitori 12.275 €, sanzioni e interessi 5.920 €, più la parte degradata 7.686 € = 85.876 €): pagamento al 18%, pari a 15.458 €.
- Totale offerto: 46.202 € in 60 mesi → circa 770 €/mese, oltre alle spese di procedura in prededuzione.
Votazione: i chirografari bancari e i fornitori votano a favore; l’Agenzia delle Entrate vota contro. Senza il suo voto la maggioranza non si raggiunge, ma l’OCC ha attestato che la proposta è più conveniente della liquidazione controllata: il tribunale può omologare con il meccanismo dell’art. 80, comma 3, CCII.
Esito: la rata è sostenibile con un margine di circa 410 € al mese per imprevisti e spese di procedura. Il prezzo è una procedura giudiziale, pubblica e rigida, il cui esito dipende dalla correttezza tecnica della proposta: un errore nella graduazione dei crediti, alla luce di Cass. n. 28574/2025, la renderebbe inammissibile.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume le tre opzioni sui parametri che contano davvero per chi deve decidere. Va letta tenendo presente che le opzioni non sono sempre alternative pure: la composizione negoziata può sfociare nel concordato minore, e il percorso stragiudiziale può precedere entrambe. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per i procedimenti, non quelli dell’assistenza professionale.
| Parametro | Opzione 1 — Stragiudiziale | Opzione 2 — Composizione negoziata | Opzione 3 — Concordato minore |
|---|---|---|---|
| Effetto sul debito | Solo dilazione (riduzioni solo da contestazioni bancarie o definizioni agevolate già in corso) | Dilazione e riduzione, se i creditori aderiscono | Dilazione e riduzione vincolanti anche per i dissenzienti |
| Tempi di attivazione | Giorni/settimane | Settimane (istanza e conferma delle misure) | Mesi (incarico OCC, relazione, deposito) |
| Durata | Quella dei piani di rientro | 180 giorni + eventuali 180 | Procedura fino all’omologa, poi esecuzione del piano |
| Complessità | Bassa-media | Media-alta | Alta |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna protezione generale; stop alle nuove azioni solo sui carichi rateizzati | Misure protettive su richiesta, con conferma del tribunale | Divieto di azioni esecutive dall’apertura della procedura |
| Rapporto col Fisco | Rateizzazione ordinaria | Accordo transattivo ex art. 23 c. 2-bis, senza cram down | Pagamento parziale con possibile cram down (art. 80 c. 3) |
| Vincolo per chi dissente | Nessuno | Nessuno | Sì, dopo l’omologazione |
| Rischi in caso di esito negativo | Decadenza dai piani, ripresa delle azioni | Archiviazione, ripresa delle azioni; accesso agli altri strumenti | Inammissibilità o diniego di omologa; rischio di liquidazione controllata |
| Reversibilità | Alta | Media | Bassa |
| Pubblicità | Nessuna | Iscrizione delle misure nel registro imprese | Procedura pubblica |
| Costi di giustizia | Nessuno | Diritti di segreteria della piattaforma camerale; compenso dell’esperto secondo i parametri normativi | Contributo unificato; compenso dell’OCC secondo i parametri normativi |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è, in astratto, migliore delle altre. La scelta discende da alcune variabili che, nella pratica, si rivelano decisive. Se ne propongono cinque, da applicare in modo condizionale alla situazione concreta.
Criterio 1 — Il rapporto tra debito e flusso disponibile. Se la somma delle rate che si otterrebbero dilazionando al massimo tutti i debiti resta sotto il flusso mensile del negozio, generalmente il percorso stragiudiziale è sufficiente e le procedure sarebbero sproporzionate. Se invece, come nella simulazione 1, il deficit persiste anche con la dilazione massima, la questione non è più solo di tempo ma di quantità: serve uno strumento capace di ridurre il debito.
Criterio 2 — Il peso del debito fiscale e la disponibilità dell’Erario. Se il debito fiscale è contenuto o comunque gestibile con la rateizzazione, il nodo è altrove. Se invece è prevalente, va soppesato un elemento dirimente: nella composizione negoziata l’Agenzia deve aderire, nel concordato minore il suo dissenso può essere superato. Quando non vi sono indizi di disponibilità a trattare, la strada della composizione rischia di consumare tempo prezioso.
Criterio 3 — L’urgenza delle azioni esecutive. Se una banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo o l’agente della riscossione ha avviato il pignoramento del conto, la cassa dell’erboristeria è in pericolo immediato. In questi casi lo strumento capace di produrre una protezione rapida, cioè la composizione negoziata con misure protettive, assume un valore che va oltre i suoi esiti finali: compra il tempo necessario a costruire la soluzione, quale che sia.
Criterio 4 — La credibilità del rilancio. Gli strumenti in continuità, sia la composizione sia il concordato minore, presuppongono che l’erboristeria possa generare flussi positivi. Se il calo delle vendite dipende da fattori strutturali che non si possono correggere, nessuno strumento salva il negozio, e la priorità si sposta sulla tutela del titolare. Se invece esistono leve concrete di riorganizzazione, come un affitto rinegoziabile, un canale online, una diversa gamma di prodotti, gli strumenti in continuità hanno un fondamento.
Criterio 5 — La disponibilità del titolare a una procedura pubblica. Il concordato minore offre gli effetti più forti, ma al prezzo dell’esposizione e della rigidità. Alcuni imprenditori vi si rassegnano senza difficoltà, altri temono le ripercussioni sui rapporti con fornitori storici e clientela. È un fattore soggettivo, ma legittimo, che va messo sul piatto della bilancia accanto a quelli numerici.
A questi criteri va aggiunta una considerazione trasversale: le scelte non sono definitive nello stesso modo. La strada stragiudiziale lascia aperte le altre; la cancellazione della ditta le chiude tutte; la composizione negoziata può fungere da ponte verso il concordato minore. Per questo la sequenza delle mosse conta quanto la scelta della singola opzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta le opzioni dall’interno di entrambi i percorsi, la composizione negoziata e il concordato minore.
Le domande di chi è indeciso
Posso cominciare con una strada e cambiarla a metà?
In molti casi sì, e anzi il passaggio è previsto dalla legge. La composizione negoziata, se non sfocia in un accordo pieno, consente l’accesso agli strumenti di regolazione, tra cui il concordato minore per le imprese sotto soglia. Anche dalla rateizzazione si può passare a una procedura. Il passaggio inverso, da una procedura giudiziale fallita a una trattativa, è invece più difficile, perché la posizione negoziale si è indebolita. Va poi ricordato il vincolo della rottamazione-quinquies: chi vi ha aderito e ne decade non può ottenere nuove rateizzazioni per quei carichi.
E se scelgo quella sbagliata?
Il costo di una scelta sbagliata si misura soprattutto in tempo: mesi spesi in una trattativa senza prospettive, durante i quali i debiti crescono e le azioni dei creditori riprendono. Nel concordato minore, una proposta mal costruita può essere dichiarata inammissibile già in fase di ammissione. Ecco perché la valutazione preliminare dei numeri, come nelle simulazioni, non è una formalità: è la parte della decisione che costa meno e pesa di più.
La banca può continuare a segnalarmi in Centrale dei Rischi durante le trattative?
Nel percorso stragiudiziale, in linea di principio sì, se ne ricorrono i presupposti. Nella composizione negoziata, misure cautelari mirate possono essere chieste al tribunale, ed alcuni provvedimenti di merito, come quello di Padova del gennaio 2025, ne hanno esaminato l’applicazione nei confronti delle banche; l’esito dipende dalla valutazione del giudice nel caso concreto. In ogni caso, una segnalazione illegittima non dà diritto a un risarcimento automatico: il danno va provato.
Devo pagare le cartelle mentre decido?
Dipende dallo stato delle cartelle. Prima di pagare o rateizzare conviene verificare se siano state validamente notificate e se alcune non siano prescritte, perché un debito non dovuto non va dilazionato ma contestato nei termini. Se una rateizzazione o una rottamazione sono già in corso, la loro decadenza ha conseguenze specifiche che vanno valutate prima di sospendere i pagamenti.
Conviene chiudere la partita IVA per fermare tutto?
No. La cancellazione non estingue i debiti, che restano a carico del titolare come persona fisica, e preclude l’accesso al concordato minore e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, come affermato dalla Cassazione nel giugno 2026. Chiudere la ditta prima di aver valutato le opzioni significa rinunciare proprio agli strumenti che avrebbero potuto salvare il negozio o, almeno, ridurre il debito in modo vincolante.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto occorre sempre il confronto con il testo integrale.
Sull’opzione 1 — Percorso stragiudiziale e rapporti bancari
1. Cass. civ., Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597. La disciplina antiusura riguarda anche gli interessi moratori; se il tasso di mora pattuito oltrepassa la soglia, il debitore non deve gli interessi di mora convenuti ma solo quelli corrispettivi lecitamente pattuiti. Rilevanza: nei finanziamenti delle piccole imprese commerciali, la verifica dei tassi di mora è uno degli argomenti con cui l’imprenditore può presentarsi al tavolo della rinegoziazione con una posizione più solida.
Sull’opzione 2 — Composizione negoziata
2. Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 31856. Se pende un procedimento per la dichiarazione di insolvenza, è il tribunale investito di quella domanda a valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia ammissibile. Rilevanza: la composizione non è uno scudo automatico; chi la attiva senza reali presupposti non ottiene la protezione sperata.
3. Trib. Padova, 13 gennaio 2025. Nella composizione negoziata, oltre alle misure protettive tipiche, possono essere valutate misure cautelari rivolte agli istituti di credito, come la sospensione dei rimborsi, l’inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche e quella alle segnalazioni in Centrale dei Rischi. Rilevanza: per un’erboristeria con finanziamenti garantiti, il ventaglio delle tutele può andare oltre il blocco delle esecuzioni.
4. Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Le misure protettive, anche quando hanno contenuto atipico, non si estendono al patrimonio di terzi come il semplice fideiussore. Rilevanza: se il finanziamento è garantito dal coniuge o da un familiare, la loro posizione va considerata separatamente.
5. Trib. Roma, Sez. XIV civ., 7 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate può approvare la proposta transattiva formulata nella composizione negoziata anche oltre i 360 giorni, purché prima che l’esperto depositi la relazione finale. Rilevanza: il termine massimo non fa decadere automaticamente una trattativa fiscale ben avviata.
6. Trib. Brescia, decreto 3 aprile 2026. Il tribunale ha autorizzato l’esecuzione di un accordo con l’Agenzia delle Entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione e della regolarità della documentazione allegata. Rilevanza: mostra come lo strumento, introdotto di recente, stia trovando applicazione concreta.
7. Trib. Lanciano, decreto 9 luglio 2026. L’autorizzazione giudiziale dell’accordo transattivo fiscale nella composizione negoziata si limita alla regolarità dell’accordo e non prevede omologazione forzosa contro il dissenso dell’Erario. Rilevanza: è il limite strutturale dell’opzione 2 quando il Fisco è il creditore principale.
Sull’opzione 3 — Concordato minore
8. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa contro il voto contrario del Fisco non richiede la proposta di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo, ma segue un iter autonomo e semplificato, in cui è centrale l’attestazione dell’OCC sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia che rende il concordato minore la strada praticabile quando l’Erario non intende trattare.
9. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale, la par condicio e l’ordine delle prelazioni; la violazione la rende inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio già in fase di ammissione. Rilevanza: nella costruzione della proposta, la graduazione dei crediti non è negoziabile.
10. Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 11223. La fattibilità della proposta va intesa come compatibilità con le norme inderogabili e con la causa concreta, che nel concordato minore consiste nel superamento della crisi e nella soddisfazione almeno parziale dei creditori. Rilevanza: il piano deve essere credibile sotto entrambi i profili, non solo aritmeticamente.
11. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Il mancato deposito del fondo spese non comporta l’automatica improcedibilità del concordato minore, perché le norme del concordato preventivo si applicano solo in quanto compatibili. Rilevanza: conferma l’autonomia della disciplina del concordato minore, con ricadute favorevoli per il piccolo imprenditore.
Trasversali a tutte le opzioni — L’accesso agli strumenti
12. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, anche se individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: la cancellazione della ditta preclude la strada più efficace per ridurre il debito.
13. Cass. civ., 12 giugno 2026, n. 19456. Anche la domanda di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione presentata dall’imprenditore cancellato è inammissibile. Rilevanza: insieme alla precedente, delinea un principio generale: gli strumenti di risanamento presuppongono un’impresa ancora esistente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un’erboristeria si trova davanti a questo bivio, il lavoro dello Studio si articola in interventi concreti, che seguono la logica del confronto tra le opzioni descritto in questa guida.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa: acquisiamo l’estratto di ruolo, le cartelle e gli avvisi di addebito, la Centrale dei Rischi e i contratti bancari, e classifichiamo ogni debito per natura e grado di prelazione.
- Verifichiamo le cartelle una per una, controllando relate di notifica, termini di prescrizione e decadenza, per separare i debiti da contestare da quelli da gestire.
- Coordiniamo la perizia sui rapporti bancari con i commercialisti dello staff, per individuare interessi oltre soglia, capitalizzazioni e commissioni non dovute, e trasformarli in argomenti di trattativa o di contestazione.
- Costruiamo la simulazione comparativa delle tre opzioni sui numeri reali del negozio, come negli esempi di questa guida, per verificare quale strada regge e quale no.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, tenendo conto della giurisprudenza più recente sull’ammissibilità del concordato minore e sui limiti delle misure protettive.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione richiesta e la domanda di misure protettive e, se opportuno, cautelari nei confronti delle banche, e seguiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
- Prepariamo la proposta transattiva al Fisco nella composizione negoziata, con attenzione alle tempistiche indicate dalla prassi dell’Agenzia, perché la proposta venga istruita in tempo utile.
- Impostiamo la proposta di concordato minore in collaborazione con l’OCC, curando la graduazione dei crediti e gli elementi necessari all’attestazione di convenienza su cui si fonda il cram down fiscale.
- Gestiamo le trattative con banche e fornitori, formulando proposte scritte motivate e documentate.
- Difendiamo l’impresa nelle opposizioni a decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti che dovessero sopraggiungere, in modo coordinato con la strategia di risanamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un percorso come questo, la qualifica che fa la differenza è la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, che si tratti della composizione negoziata o del concordato minore, va difesa domani in tutti i gradi di giudizio senza cambiare mani. Lo stesso difensore che imposta la soluzione può seguirla dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, mantenendo la coerenza della linea difensiva. Accanto a questo, la doppia esperienza come Esperto Negoziatore e come Gestore della crisi consente di conoscere dall’interno entrambe le strade principali per l’impresa minore.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi per la parte processuale e negoziale, i secondi per i numeri, i piani, la perizia bancaria e la verifica fiscale. Per un’erboristeria in crisi, dove debito bancario e debito fiscale si intrecciano, questa integrazione è parte essenziale del metodo.
In chiusura: tenere aperto il negozio è possibile, ma non con qualsiasi strada
Un’erboristeria in crisi per il calo delle vendite, con debiti bancari e cartelle, ha davanti a sé più di una via per evitare la chiusura: il percorso stragiudiziale, la composizione negoziata con l’esperto, il concordato minore con l’OCC. Ciascuna ha un profilo ideale, vantaggi reali e limiti che non vanno nascosti. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: mesi in trattative senza esito, proposte dichiarate inammissibili, strade che si chiudono per sempre con una cancellazione affrettata.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio tra crisi dell’impresa minore, debito bancario e debito fiscale, perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo coprono ciascuna delle strade analizzate: la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il concordato minore, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; la verifica dei rapporti bancari e delle cartelle, attraverso il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario. E, come cassazionista, la continuità nella difesa della strategia scelta fino all’ultimo grado.
📩 Ogni settimana di attesa riduce le opzioni disponibili: contatta lo Studio Monardo per un’analisi della tua erboristeria — tutti i recapiti per raggiungerci sono qui sotto, al termine dell’articolo.
