C’è un’immagine che descrive meglio di qualunque bilancio la crisi di un’azienda di surgelati: un contatore elettrico che, una mattina, riduce la potenza disponibile al quindici per cento. In un ufficio è un fastidio. In uno stabilimento con celle a meno venticinque gradi, tunnel di surgelazione e una flotta di automezzi refrigerati da ricaricare, è l’inizio di una perdita che si misura a ore: la merce che si scongela non torna più vendibile, i contratti con la grande distribuzione saltano, le penali partono. Nella crisi di un’impresa del freddo il tempo non è una variabile della procedura: è la procedura stessa. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
Questa guida ricostruisce, in ordine cronologico, la sequenza che si apre quando i costi della catena del freddo superano la capacità dell’azienda di pagarli: i primi segnali d’allarme, la messa in mora del fornitore di energia, la revoca dei fidi e la segnalazione in Centrale dei Rischi, il decreto ingiuntivo e il pignoramento dei crediti verso i clienti, e — sul binario opposto — l’istanza di composizione negoziata, le misure protettive, le trattative con l’esperto, gli approdi finali. Per ogni tappa: cosa accade, quale norma lo governa, quali termini si attivano, cosa può fare l’impresa in quel preciso momento e cosa non può più fare.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato, la crisi si governa con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa nati dal D.L. 118/2021, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti abilitati a condurre proprio le trattative in cui si decide la sorte dei debiti verso fornitori e banche. Dall’altro, metà del problema è bancario — fidi revocati, segnalazioni, decreti ingiuntivi fondati su estratti conto — e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che affianca avvocati e commercialisti sulla stessa pratica.
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La mappa temporale: dalle bollette fuori controllo all’accordo con i creditori
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il percorso dall’alto. La crisi di un’azienda del freddo segue quasi sempre la stessa successione: prima si accumulano gli scaduti verso il fornitore di energia, che è il creditore con il potere di reazione più rapido; poi la banca, che legge l’andamento del conto e la Centrale dei Rischi, riduce o revoca gli affidamenti; infine arrivano i titoli esecutivi e i pignoramenti, che colpiscono il punto più sensibile di un’impresa che vende alla grande distribuzione: i crediti verso i clienti.
Su questa linea temporale “subita” se ne innesta una seconda, “agita”: quella della composizione negoziata della crisi e degli strumenti di regolazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto Correttivo-ter). Il punto decisivo è che le due linee si incrociano in momenti precisi: se l’impresa attiva la seconda prima che la prima arrivi a destinazione, la protezione arriva in tempo; se la attiva dopo, si trova a difendere un’azienda già spenta.
| Tappa | Momento | Cosa accade | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi -6 / -3 | Si accumulano scaduti, emergono gli indici di crisi | Scaduti fornitori a 90 giorni, banche a 60 giorni (art. 3 CCII) | “Sei mesi prima” |
| 2 | Giorno 0 | Il fornitore di energia costituisce in mora | Almeno 15 giorni per pagare + 3 giorni lavorativi prima della richiesta di sospensione | “Giorno 0” |
| 3 | Giorni 1-20 | La banca revoca i fidi e segnala a sofferenza | Preavviso di 15 giorni per il recesso dal fido a tempo indeterminato (art. 1845 c.c.) | “Dal giorno 1 al giorno 20” |
| 4 | Giorni 20-40 | Decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento dei crediti verso la GDO | 40 giorni per l’opposizione; 10 giorni dal precetto | “Dal giorno 20 al giorno 60” |
| 5 | Giorno X | Istanza di composizione negoziata e richiesta di misure protettive | Accettazione dell’esperto, pubblicazione nel registro delle imprese | “Il giorno X” |
| 6 | Giorno X / X+10 | Ricorso al tribunale e udienza di conferma | Ricorso lo stesso giorno della pubblicazione; udienza fissata entro 10 giorni | “Dal giorno X al giorno X+10” |
| 7 | Mesi 1-6 | Trattative con esperto, banche, fornitori | Misure da 30 a 120 giorni; incarico dell’esperto di 180 giorni | “Dal primo al sesto mese” |
| 8 | Mesi 4-8 | Proroghe e limite massimo della protezione | Tetto complessivo di 240 giorni | “Il giorno 240” |
| 9 | Fine trattative | Accordo, convenzione, accordo di ristrutturazione o concordato | 60 giorni per il concordato semplificato | “Alla chiusura delle trattative” |
Le sezioni che seguono sviluppano ciascuna tappa nello stesso ordine. Il calendario corre, e conviene seguirlo dall’inizio.
Sei mesi prima: i segnali che l’azienda vede (o non vuole vedere)
Cosa succede
La crisi di un’azienda di surgelati raramente nasce da un singolo evento. Nasce da una forbice che si allarga: da una parte i costi fissi della catena del freddo — energia per celle e tunnel, manutenzione dei compressori, trasporto refrigerato, gas refrigeranti — che non si possono comprimere senza perdere la merce; dall’altra i prezzi di vendita, spesso bloccati da listini concordati con la grande distribuzione con mesi di anticipo e da termini di pagamento lunghi. Quando il costo dell’energia sale più in fretta di quanto i listini possano essere rinegoziati, il margine si consuma e la cassa lo segue.
Il primo creditore a restare indietro, quasi sempre, è il fornitore di energia: la bolletta è alta, arriva ogni mese, e l’impresa tende a “farla scivolare” per pagare stipendi e materia prima. Il secondo è la banca, perché il conto corrente affidato diventa il polmone che copre lo sbilancio: l’utilizzo del fido sale stabilmente vicino al limite, poi lo supera.
La norma
Il Codice della crisi d’impresa non aspetta l’insolvenza per chiedere all’imprenditore di reagire. L’art. 2086 del codice civile impone a chi opera in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi; l’art. 3 CCII declina il dovere e, al comma 4, indica i segnali che devono far scattare l’allarme. Sono quattro, e per un’azienda del freddo almeno tre sono tipici:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati che fanno scattare le loro segnalazioni.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori in senso processuale, ma ci sono soglie temporali che la legge considera significative: novanta giorni di scaduto verso i fornitori, sessanta giorni di sconfinamento o di scaduto verso le banche. Sono le stesse soglie che gli organi di controllo, dove esistono, devono monitorare, e che la banca legge nella Centrale dei Rischi. Superarle significa, in concreto, che la finestra della prevenzione si sta chiudendo.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la fase in cui l’impresa ha più strade aperte e paga meno per percorrerle. Può rinegoziare il contratto di fornitura di energia (prezzo, indicizzazione, durata) prima di essere in mora, quando il fornitore ha ancora interesse a trattenere un cliente energivoro. Può chiedere alla banca una moratoria o un consolidamento delle linee a breve in un finanziamento a medio termine, prima che l’utilizzo oltre il limite diventi un dato strutturale. Può fare verificare i rapporti bancari — conto affidato, anticipi su fatture, finanziamenti — per capire se il saldo che la banca pretende è davvero quello corretto. E può, soprattutto, accedere già ora alla composizione negoziata: l’art. 12 CCII la consente all’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che la crisi sia “congiunturale” e aspettare che l’energia torni a costare meno. Nel frattempo si paga il fornitore più aggressivo, si lascia indietro quello più paziente, si usa il fido come cassa ordinaria. Quando il prezzo dell’energia scende, se scende, l’impresa ha già consumato la fiducia della banca e accumulato uno scaduto che il fornitore non intende più tollerare.
Quanto dura realmente
Nella prassi, tra il primo trimestre in cui i costi energetici superano stabilmente il margine e la prima lettera formale di un creditore passano spesso diversi mesi. È un periodo che sembra lungo e che, nella memoria degli imprenditori, diventa sempre “le settimane in cui si poteva ancora fare qualcosa”.
Giorno 0: la costituzione in mora del fornitore di energia
Cosa succede
Siamo al giorno zero. Arriva, per raccomandata o per PEC, la comunicazione con cui il fornitore di energia elettrica costituisce in mora l’azienda: indica le fatture insolute, fissa un termine ultimo per pagare e avverte che, in mancanza, chiederà al distributore la sospensione della fornitura. Per un’impresa del freddo non esiste comunicazione più pericolosa: l’energia non è un costo tra gli altri, è la condizione fisica perché il magazzino conservi valore.
La norma
La sospensione per morosità è regolata, per i punti di prelievo cui si applica, dalla disciplina dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) contenuta nel Testo integrato morosità elettrica (TIMOE). La regola di fondo è che il venditore non può chiedere la sospensione senza aver prima inviato una costituzione in mora scritta, con indicazione del termine ultimo di pagamento. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni solari dall’invio della raccomandata, e la richiesta di sospensione al distributore non può essere presentata prima che siano decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza di quel termine. Dove le caratteristiche tecniche del misuratore lo consentono, la sospensione è preceduta da una riduzione della potenza al quindici per cento della potenza disponibile per quindici giorni. I termini si riducono in caso di nuova costituzione in mora entro novanta giorni dall’ultima richiesta di sospensione.
Accanto alla regolazione di settore resta il diritto comune dei contratti: l’art. 1565 c.c. consente al somministrante di sospendere l’esecuzione del contratto in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell’avente diritto, con congruo preavviso; l’art. 1460 c.c. disciplina l’eccezione di inadempimento. Ma l’autotutela del fornitore ha confini precisi, e la Cassazione li ha tracciati proprio in un caso di energia elettrica: con l’ordinanza della Sezione III n. 21070 del 27 luglio 2024, la Corte ha escluso che il fornitore possa sospendere un contratto in corso e regolarmente pagato a causa di debiti maturati su un contratto precedente e distinto, in un caso in cui l’impresa cliente aveva avviato un concordato preventivo in continuità; la Corte ha anche osservato che l’energia elettrica si reperisce sul mercato da più operatori, sicché il fornitore non poteva atteggiarsi a creditore “strategico” insostituibile.
I termini che si attivano
Il calendario minimo, nella lettura più favorevole al fornitore, è questo: almeno 15 giorni solari dall’invio della raccomandata per pagare; almeno 3 giorni lavorativi dopo la scadenza prima che possa essere chiesta la sospensione; dove tecnicamente possibile, 15 giorni di potenza ridotta al 15% prima del distacco. In tutto, dalla costituzione in mora allo stacco, intercorre poco più di un mese. Ma per un’azienda di surgelati il momento critico non è lo stacco: è la riduzione di potenza, che per le celle frigorifere equivale già a un fermo.
Cosa può fare l’impresa ora
La prima mossa è una verifica formale, da fare nelle prime quarantotto ore: la costituzione in mora contiene tutti gli elementi richiesti, è stata inviata con modalità che consentono di documentare la data, i termini indicati rispettano i minimi? Una costituzione in mora irregolare non consente di chiedere legittimamente la sospensione, e la contestazione scritta immediata è il primo argine. La seconda mossa è sostanziale: verificare se i debiti richiesti riguardano lo stesso contratto oggi in esecuzione o un rapporto precedente, perché il principio dell’ordinanza n. 21070/2024 impedisce di usare l’insoluto di un contratto per bloccarne un altro non collegato. La terza è strategica: se lo scaduto non è sostenibile, questo è il momento in cui la richiesta di misure protettive nella composizione negoziata può ancora arrivare prima della riduzione di potenza.
È qui che il calendario mostra la sua logica spietata. Dal giorno zero al giorno in cui il distributore può ridurre la potenza passano, nel caso minimo, circa tre settimane. È un tempo sufficiente per depositare l’istanza di composizione negoziata, se la documentazione è pronta; è un tempo del tutto insufficiente se l’impresa deve ancora ricostruire il proprio elenco dei creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è il pagamento parziale “di buona volontà”, fatto senza alcun accordo scritto, nella speranza che il fornitore sospenda le azioni. Spesso il fornitore incassa e procede comunque, perché l’acconto non estingue la morosità; e la cassa sottratta all’impresa in quel momento è esattamente quella che sarebbe servita a sostenere i primi mesi di trattativa. Il secondo errore è ignorare la PEC perché “tanto non ci staccheranno mai, siamo un cliente troppo grande”: nella regolazione di settore non esiste una categoria di clienti troppo grandi per essere sospesi.
Quanto dura realmente
Le tempistiche della regolazione sono minime: nella prassi i fornitori spesso attendono più a lungo, soprattutto con clienti di grandi consumi, alternando solleciti e proposte di rateizzazione. Ma l’impresa non può contare su questa elasticità, perché non è un diritto: il fornitore può legittimamente comprimere i tempi fino ai minimi regolatori in qualunque momento.
Dal giorno 1 al giorno 20: la banca revoca i fidi e segnala
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari contemporaneamente. Mentre il fornitore di energia aspetta la scadenza del termine, la banca legge gli stessi segnali: utilizzo del fido costantemente oltre il limite, anticipi su fatture non rientrati alle scadenze, insoluti, forse una visura della Centrale dei Rischi in cui compaiono sconfinamenti presso altri istituti. Arriva la lettera di recesso dall’apertura di credito, con richiesta di rientro. Talvolta, a breve distanza, la segnalazione a sofferenza.
La norma
Il fido è, tecnicamente, un contratto di apertura di credito (artt. 1842 e seguenti c.c.). L’art. 1845 c.c. distingue: se l’apertura di credito è a tempo determinato, la banca può recedere prima della scadenza solo per giusta causa; se è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con un preavviso, che in mancanza di diverso accordo è di quindici giorni. La clausola “fino a revoca”, diffusa nei contratti bancari, non rende però il recesso un atto libero da qualsiasi controllo: la giurisprudenza lo misura con il canone di buona fede dell’art. 1375 c.c.
Su questo punto è intervenuta di recente la Cassazione. Con l’ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025 la Corte ha confermato la condanna di una banca che aveva comunicato il recesso con effetto immediato dai rapporti e la revoca di affidamenti per circa 9,5 milioni di euro a una società in condizioni patrimoniali solide, qualificando la condotta come abuso del diritto per la sproporzione tra l’interesse tutelato dalla banca e il rischio estremo scaricato sul cliente. Va letto con equilibrio: la stessa giurisprudenza riconosce che la banca può legittimamente recedere quando la solvibilità del cliente si deteriora, senza dover attendere un’insolvenza conclamata. Il recesso diventa contestabile quando è arbitrario, imprevisto, sproporzionato rispetto alla situazione reale.
Il Codice della crisi aggiunge un tassello decisivo. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari, né ragione di una diversa classificazione del credito; impone alle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e di motivare l’eventuale sospensione o revoca. Dopo il Correttivo-ter, una volta confermate le misure protettive, la sospensione delle linee non può essere mantenuta se non per ragioni imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale.
Sul fronte della Centrale dei Rischi, la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione della situazione complessiva del cliente e, secondo le istruzioni di vigilanza, l’informazione al cliente prima della prima segnalazione. Il danno da segnalazione illegittima non è automatico, ma la Cassazione ne ha alleggerito la prova: con l’ordinanza della Sezione III n. 29252 del 13 novembre 2024 ha affermato che l’impresa può dimostrarlo anche per presunzioni, ad esempio dal peggioramento della propria affidabilità commerciale, e ha cassato una decisione che non aveva considerato come indizio la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca di un finanziamento da parte di altro istituto.
I termini che si attivano
Preavviso di 15 giorni per il recesso dal fido a tempo indeterminato, salvo diverso accordo contrattuale (art. 1845 c.c.). Per il fido a tempo determinato, nessun recesso anticipato senza giusta causa. Sul piano pratico, il termine di rientro indicato nella lettera è quello entro cui la banca, scaduto inutilmente, potrà chiedere un decreto ingiuntivo, di norma fondato sull’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 del Testo unico bancario.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la finestra in cui una contestazione tempestiva vale più di qualunque causa successiva. L’impresa può contestare per iscritto il recesso, se è stato esercitato senza il preavviso dovuto, in violazione della durata pattuita o con modalità arbitrarie; può chiedere alla banca la documentazione completa del rapporto (contratto di fido, estratti conto, condizioni applicate) per verificare il saldo preteso; può opporsi alla segnalazione a sofferenza se mancano i presupposti o il preavviso. Se poi l’impresa deposita in questi giorni l’istanza di composizione negoziata, il quadro cambia: l’art. 16, comma 5, CCII rende illegittima una revoca motivata dal solo accesso alla procedura, e la banca diventa interlocutore obbligato delle trattative.
Su questo fronte la competenza bancaria e quella della crisi d’impresa devono lavorare insieme, perché la stessa lettera di revoca può essere contestata come atto bancario e neutralizzata come atto incompatibile con le trattative. È il motivo per cui lo Studio affronta questi fascicoli con lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la verifica del rapporto bancario e la strategia delle trattative partono dallo stesso tavolo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è firmare in fretta un “piano di rientro” predisposto dalla banca, con riconoscimento integrale del debito, rinuncia alle contestazioni e nuove garanzie personali dei soci. Il documento sembra una tregua; in realtà consolida il saldo preteso, rafforza la posizione della banca in un eventuale giudizio e, se il piano non regge, aggrava la posizione dei garanti. Il secondo errore è considerare la segnalazione a sofferenza un problema “d’immagine” da affrontare più avanti: è il fatto che, nella pratica, induce gli altri istituti a revocare a loro volta.
Quanto dura realmente
Tra la lettera di revoca e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo passano, nella prassi, da poche settimane a qualche mese, a seconda della politica dell’istituto e dell’entità del credito. Le banche che cedono il credito a società specializzate nella gestione dei crediti deteriorati possono allungare i tempi, ma rendono la trattativa più rigida.
Dal giorno 20 al giorno 60: decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento dei crediti verso la GDO
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il creditore — la banca o il fornitore di energia — ottiene un decreto ingiuntivo, talvolta provvisoriamente esecutivo; notifica il decreto e poi l’atto di precetto; scaduto il termine, avvia l’esecuzione. Per un’azienda di surgelati il bersaglio più appetibile non è il magazzino, che si deteriora e si vende male all’asta, né il conto corrente, ormai spesso incapiente: sono i crediti verso i clienti della grande distribuzione, che il creditore pignora presso terzi notificando l’atto ai buyer e alle centrali di pagamento.
La norma
Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. L’opposizione va proposta entro quaranta giorni dalla notificazione (art. 641 c.p.c.); in mancanza, il decreto diventa definitivo. La provvisoria esecuzione può essere concessa già in sede monitoria nei casi dell’art. 642 c.p.c. o in corso di opposizione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Per le controversie in materia di contratti bancari, il D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, e l’art. 5-bis chiarisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di promuoverla grava sulla parte che ha chiesto il decreto. L’atto di precetto intima il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.), e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Il pignoramento presso terzi è regolato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.
I termini che si attivano
Quaranta giorni per opporsi al decreto ingiuntivo: termine perentorio, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Dieci giorni dalla notifica del precetto prima che l’esecuzione possa iniziare. Venti giorni, nella disciplina generale, per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Va ricordato che la sospensione feriale vale per il giudizio ordinario di opposizione, ma non va presunta per i procedimenti urgenti della crisi d’impresa, che seguono regole proprie.
Cosa può fare l’impresa ora
Le finestre difensive sono due e vanno aperte insieme. La prima è processuale: l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione se concessa, fondata sulle contestazioni del rapporto (saldo, condizioni applicate, legittimità del recesso) e, per il fornitore di energia, sulla correttezza della fatturazione e dei corrispettivi. La seconda è concorsuale: l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, che dalla pubblicazione dell’istanza impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività (art. 18, comma 1, CCII).
Sul pignoramento dei crediti verso la grande distribuzione la giurisprudenza recente ha aperto uno spiraglio importante. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026, ha ritenuto che le misure protettive possano incidere anche su un’ordinanza di assegnazione già pronunciata in un pignoramento presso terzi, perché l’assegnazione attribuisce al creditore una legittimazione all’incasso e non una definitiva spoliazione; le somme vanno accantonate su un conto vincolato alla procedura. È una decisione di merito, non un orientamento consolidato: ma indica che anche un’esecuzione già avanzata non chiude necessariamente la partita.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare scadere i quaranta giorni pensando che “tanto si troverà un accordo”. Un decreto ingiuntivo non opposto diventa definitivo, e le contestazioni sul rapporto bancario o sulla fornitura che non sono state sollevate in quella sede, in larga parte, non potranno più essere fatte valere contro quel titolo. Il secondo errore è non avvisare i clienti della grande distribuzione di quanto sta accadendo: il buyer che riceve un atto di pignoramento senza spiegazioni tende a irrigidire i rapporti commerciali, proprio quando l’impresa ha più bisogno di continuità degli ordini.
Quanto dura realmente
I tempi per ottenere un decreto ingiuntivo variano molto da tribunale a tribunale, da alcune settimane a qualche mese. Il giudizio di opposizione, quando si arriva a sentenza, dura spesso oltre un anno in primo grado. È proprio questo divario a rendere decisiva la fase cautelare: la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione decide, in pratica, se l’impresa potrà difendersi lavorando o difendersi ferma.
Il giorno X: l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive
Cosa succede
Chiamiamo “giorno X” il momento in cui l’impresa smette di subire e deposita l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Idealmente il giorno X cade prima della tappa del giorno 0; realisticamente, per molte aziende, cade tra la costituzione in mora e il primo pignoramento. L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale accessibile attraverso i siti delle Camere di commercio, con la documentazione richiesta, e può contenere fin da subito la richiesta di misure protettive del patrimonio.
La norma
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, che hanno assorbito l’istituto introdotto dal D.L. 118/2021. È un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile solo dall’imprenditore, in cui un esperto indipendente — nominato da una commissione presso la Camera di commercio del capoluogo di regione — agevola le trattative con i creditori. L’istanza va corredata, tra l’altro, dei bilanci degli ultimi esercizi, di un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, dell’elenco aggiornato dei creditori con i rispettivi crediti, delle dichiarazioni sulle procedure pendenti e della documentazione sulla posizione debitoria verso gli enti pubblici e verso il sistema bancario.
Le misure protettive sono disciplinate dall’art. 18 CCII. Possono essere richieste con l’istanza o successivamente; l’istanza di applicazione è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Le misure possono riguardare tutti i creditori o solo alcuni, ma non i crediti dei lavoratori. Dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative, salvo revoca delle misure, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né quella di accertamento dello stato di insolvenza (art. 18, comma 4, CCII). E l’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti: i creditori interessati dalle misure non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore.
Due avvertenze giurisprudenziali pesano su questa tappa. La prima riguarda i presupposti di accesso: con la sentenza della Sezione I n. 31856 del 6 dicembre 2025, la Cassazione ha affermato che spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, in via incidentale, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, e che l’istanza presentata quando era già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, non produce l’effetto di impedire la dichiarazione. Il principio è già applicato dai giudici di merito: il Tribunale di Pescara, con sentenza del 12 febbraio 2026, richiamandolo, ha proceduto a esaminare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa che aveva depositato l’istanza di composizione negoziata alla vigilia dell’udienza. La seconda avvertenza riguarda la serietà del progetto: le misure protettive si reggono sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, e un’istanza priva di un piano credibile è esposta alla revoca.
I termini che si attivano
L’esperto nominato deve comunicare l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e convocare senza indugio l’imprenditore. Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, unitamente all’accettazione dell’esperto: non dal deposito, non dalla nomina. È un dettaglio temporale che, per un’impresa con una riduzione di potenza alle porte, può valere giorni decisivi.
Cosa può fare l’impresa ora
Il giorno X si prepara prima del giorno X. La documentazione richiesta dalla piattaforma — situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano — va costruita in parallelo alle contestazioni delle tappe precedenti, non dopo. Nell’istanza l’impresa deve decidere se chiedere le misure verso tutti i creditori o verso alcuni; per un’azienda del freddo è essenziale che tra i destinatari compaiano espressamente il fornitore di energia, le banche e i creditori che hanno avviato o minacciano pignoramenti presso i clienti. Deve inoltre preparare, già in questa fase, la documentazione sull’essenzialità della fornitura di energia per la conservazione della merce: sarà decisiva davanti al giudice.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare la composizione negoziata come un “freno d’emergenza” tirato all’ultimo minuto, senza un progetto di risanamento, quando l’udienza per la liquidazione giudiziale è già fissata. Le pronunce del 2025 e del 2026 mostrano che i tribunali verificano l’ammissibilità e la serietà dell’istanza, e che un accesso tardivo e meramente dilatorio non produce la protezione sperata. Il secondo errore è non coordinare la composizione negoziata con le eventuali domande già depositate: chi ha già una domanda di concordato pendente deve muoversi dentro quella procedura, non aprirne una seconda.
Quanto dura realmente
La fase tra il deposito dell’istanza e la pubblicazione con l’accettazione dell’esperto si consuma, nella generalità dei casi, in pochi giorni lavorativi: la nomina segue la ricezione dell’istanza da parte della commissione, l’accettazione segue la nomina entro due giorni lavorativi. Ma i tempi effettivi dipendono dalla completezza della documentazione caricata: un’istanza lacunosa rallenta ogni passaggio successivo.
Dal giorno X al giorno X+10: il ricorso al tribunale e l’udienza di conferma
Cosa succede
Il calendario ora corre su un binario giudiziario. Pubblicata l’istanza con la richiesta di misure protettive, l’impresa deve rivolgersi al tribunale per ottenerne la conferma. Il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto, e decide se confermare, modificare o revocare le misure, e per quanto tempo.
La norma
L’art. 19 CCII disciplina il procedimento. Lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza, l’imprenditore deposita il ricorso al tribunale competente chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive e, se occorre, l’adozione di provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative; al ricorso si allegano i documenti indicati dalla norma, tra cui la proposta di accordo o il progetto di piano e la dichiarazione dell’esperto sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza. Se il ricorso non viene depositato nei termini o l’udienza non viene fissata nei tempi, gli effetti protettivi vengono meno. All’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto, provvede con ordinanza, stabilendo la durata delle misure tra un minimo di trenta e un massimo di centoventi giorni. Il provvedimento è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Come i tribunali applicano concretamente questa tappa lo mostra il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025: sentito l’esperto, che aveva definito la composizione negoziata la soluzione più idonea a soddisfare i creditori, e preso atto che i creditori presenti si erano rimessi, il tribunale ha confermato le misure protettive per centoventi giorni, estendendole anche ai terzi garanti. Il tema dei garanti è decisivo per un’azienda di surgelati a conduzione familiare, dove i soci hanno quasi sempre firmato fideiussioni a favore delle banche: senza estensione, la banca bloccata verso la società può rivolgersi ai garanti.
I termini che si attivano
Deposito del ricorso lo stesso giorno della pubblicazione: termine perentorio, che non ammette recuperi. Fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito. Durata delle misure confermate tra 30 e 120 giorni. Reclamo contro l’ordinanza nei termini dell’art. 669-terdecies c.p.c.
Cosa può fare l’impresa ora
In questa tappa l’impresa costruisce la protezione che la accompagnerà per tutte le trattative. Può chiedere la conferma delle misure verso tutti i creditori o calibrarla; può chiedere l’estensione ai garanti; può chiedere misure cautelari specifiche, ad esempio l’ordine al fornitore di energia di proseguire la fornitura o la sospensione degli effetti di un’assegnazione già pronunciata in un pignoramento presso terzi, sul modello del provvedimento del Tribunale di Vicenza. È anche il momento in cui la protezione dei contratti pendenti dell’art. 18, comma 5, CCII diventa pienamente operativa nei confronti dei creditori raggiunti dalle misure: il fornitore di energia non può più rifiutare l’adempimento invocando il mancato pagamento delle bollette anteriori.
La finestra difensiva più importante di questa tappa è l’udienza stessa: è lì che si decide se la protezione durerà trenta giorni o centoventi. Una documentazione accurata su quanto vale il magazzino a temperatura controllata, su quanto costerebbe la sua perdita ai creditori, su quali contratti con la grande distribuzione sono in essere, trasforma la richiesta da formula astratta a scelta razionale per il giudice.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare il ricorso il giorno dopo la pubblicazione, o depositarlo incompleto, perdendo la protezione per un vizio formale. Il secondo è presentarsi all’udienza senza aver parlato prima con i creditori principali: un tribunale che si trova davanti la banca e il fornitore di energia apertamente contrari, senza alcun segnale di trattativa avviata, ha meno elementi per confermare le misure per la durata massima.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del ricorso e l’ordinanza di conferma passano, nella prassi della maggior parte dei tribunali, poche settimane: dieci giorni per la fissazione dell’udienza, il tempo della notifica ai creditori, l’udienza e la decisione. Alcuni tribunali con sezioni specializzate molto carichi possono richiedere più tempo per la decisione dopo l’udienza.
Dal primo al sesto mese: le trattative con l’esperto, le banche e il fornitore di energia
Cosa succede
Da questo momento in poi la crisi cambia natura: da sequenza di atti unilaterali dei creditori diventa un tavolo. L’esperto convoca l’imprenditore, esamina il piano, incontra le banche e i fornitori principali, verifica se esistono le condizioni per un accordo. L’azienda continua a produrre, a surgelare, a consegnare: la composizione negoziata non toglie la gestione all’imprenditore, che conserva l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con il dovere di gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
La norma
L’esperto opera ai sensi degli artt. 16 e 17 CCII. Le parti — imprenditore, creditori, banche — sono tenute a condurre le trattative secondo correttezza e buona fede e con riservatezza; le banche, in particolare, devono partecipare in modo attivo e informato (art. 16, comma 5, CCII). L’incarico dell’esperto ha una durata di centottanta giorni dall’accettazione della nomina, prorogabile secondo le modalità dell’art. 17 CCII; se in quel tempo non si individua una soluzione adeguata, l’incarico si conclude con la relazione finale.
Durante le trattative l’impresa può chiedere al tribunale, ai sensi dell’art. 22 CCII, le autorizzazioni per contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci, e per trasferire l’azienda o rami di essa. Per un’impresa del freddo è uno snodo cruciale: un finanziamento autorizzato può servire a rinegoziare il contratto di energia, sostituire impianti energivori con impianti più efficienti, pagare i fornitori essenziali.
La posizione della banca che continua a finanziare durante la crisi è, a sua volta, definita da un principio di legittimità che conviene conoscere. Con la sentenza della Sezione I n. 18610 del 30 giugno 2021 la Cassazione ha affermato che la banca che eroga o mantiene credito a un’impresa priva di merito creditizio, violando i principi di sana e prudente gestione, può rispondere dei danni verso la curatela; ma ha anche precisato che non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur fuori da una procedura formale, abbia assunto un rischio non irragionevole nell’intento del risanamento, sulla base di una valutazione ex ante della possibilità di superare la crisi. Tradotto nella dinamica delle trattative: un piano di risanamento serio, documentato e verificato dall’esperto non è un favore che la banca fa all’impresa, ma la condizione che rende difendibile la scelta della banca di restare.
I termini che si attivano
Le misure protettive confermate hanno la durata fissata dal tribunale, tra 30 e 120 giorni. L’incarico dell’esperto ha un orizzonte di 180 giorni. Tra i due termini c’è uno sfasamento che va governato: se le misure scadono prima che le trattative si concludano, l’impresa deve chiederne la proroga prima della scadenza, non dopo.
Cosa può fare l’impresa ora
In questa fase l’impresa negozia su tre tavoli contemporaneamente. Con il fornitore di energia può discutere un piano di pagamento dello scaduto anteriore, una revisione del prezzo o la sostituzione del contratto con condizioni sostenibili, sapendo che il fornitore raggiunto dalle misure non può nel frattempo interrompere per i debiti pregressi. Con le banche può negoziare una moratoria, il consolidamento delle linee, il ripristino di parte degli affidamenti, eventualmente una convenzione di moratoria che vincoli anche gli istituti dissenzienti della stessa categoria. Con i clienti della grande distribuzione può rinegoziare listini e termini di pagamento, spesso la vera leva strutturale della crisi.
Questa è anche la finestra in cui le contestazioni bancarie diventano moneta di scambio. Un saldo contestato con argomenti solidi, una revoca di affidamento censurabile alla luce dell’ordinanza n. 31693/2025, una segnalazione a sofferenza priva di presupposti: tutto ciò non va necessariamente portato in causa, ma pesa sul tavolo della trattativa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vivere le trattative come una pausa in cui “aspettare l’esperto”. L’esperto agevola, ma non negozia al posto dell’impresa e non scrive il piano. Il secondo errore è pagare selettivamente alcuni creditori senza un criterio coerente con il piano: i pagamenti non sono vietati in sé, ma atti incoerenti con le trattative o pregiudizievoli per i creditori devono essere segnalati dall’esperto e possono compromettere la protezione.
Quanto dura realmente
Le trattative più semplici, con pochi creditori finanziari e un fornitore di energia disposto a rinegoziare, possono chiudersi in tre o quattro mesi. Quelle che coinvolgono un pool di banche, un credito ceduto a un operatore specializzato e la necessità di nuova finanza autorizzata dal tribunale tendono a occupare l’intero orizzonte dei centottanta giorni, e talvolta a richiederne la proroga.
Il giorno 240: le proroghe e il limite massimo della protezione
Cosa succede
Sono passati diversi mesi dalla conferma. Le trattative sono in corso ma non concluse: la banca capofila attende il parere del proprio comitato crediti, il fornitore di energia ha chiesto garanzie, un investitore sta valutando l’ingresso nel capitale. Le misure confermate stanno per scadere.
La norma
Su richiesta dell’imprenditore, di uno o più creditori o dell’esperto, il giudice può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, CCII). Il giudice può anche revocarle o abbreviarne la durata quando non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Esauriti i 240 giorni, resta la questione delle misure cautelari, che a differenza di quelle protettive non hanno una durata massima fissata dalla legge. È un terreno in cui la giurisprudenza di merito si muove con prudenza: le misure cautelari non possono essere un modo per prolungare indefinitamente una protezione scaduta, ma possono essere concesse se strettamente strumentali a un risultato specifico e prossimo. Il Correttivo-ter, sul diverso versante degli strumenti di regolazione della crisi, ha chiarito che misure protettive atipiche possono essere concesse anche una volta esaurite quelle tipiche, purché siano stati depositati la proposta, il piano o gli accordi.
I termini che si attivano
Duecentoquaranta giorni complessivi: è il termine massimo della protezione nella composizione negoziata. La richiesta di proroga va presentata prima della scadenza delle misure in corso.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa può chiedere la proroga dimostrando i progressi concreti delle trattative: verbali degli incontri, bozze di accordo, delibere bancarie attese, manifestazioni d’interesse di investitori. Può valutare, se le trattative si avvicinano a un esito che richiede un passaggio giudiziale, il deposito di uno strumento di regolazione della crisi che porti con sé una nuova protezione. La finestra difensiva qui è la scelta del momento: un accordo di ristrutturazione o una domanda di concordato depositati con il piano pronto conservano la continuità della protezione; depositati dopo la scadenza, aprono un vuoto in cui i creditori riacquistano libertà d’azione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere la proroga “per inerzia”, senza dimostrare avanzamenti reali. Il giudice valuta la proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori, e una protezione che si allunga senza risultati misurabili diventa sproporzionata. Per un’azienda di surgelati c’è un errore specifico: lasciare che, durante la proroga, si accumuli un nuovo scaduto verso il fornitore di energia per le forniture correnti. Quei debiti non sono anteriori e non sono coperti dalla tutela dei contratti pendenti: riaprono la partita della morosità dal giorno 0.
Quanto dura realmente
Molte composizioni negoziate si chiudono prima di consumare l’intero tetto dei 240 giorni. Quando lo raggiungono, è quasi sempre perché le trattative coinvolgono creditori finanziari numerosi o operazioni straordinarie, come l’ingresso di un investitore o la cessione di un ramo d’azienda.
Alla chiusura delle trattative: gli approdi possibili
Cosa succede
L’esperto chiude l’incarico con una relazione finale. Le strade che si aprono sono diverse, e la scelta dipende dall’esito delle trattative: accordo raggiunto con tutti o con alcuni creditori, accordo con la maggioranza delle banche ma non con tutte, nessun accordo.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli esiti. Se si individua una soluzione idonea, l’impresa può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, secondo la relazione dell’esperto; una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII, che può estendere i propri effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando aderisce almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria; un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto. In alternativa può presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, con l’adesione di almeno il sessanta per cento dei crediti; nelle forme agevolate dell’art. 60 o a efficacia estesa dell’art. 61), predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), accedere a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi.
Se le trattative non hanno avuto esito positivo e le soluzioni negoziali non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), a condizione che l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. È uno strumento liquidatorio, senza voto dei creditori, che il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
La scelta del concordato preventivo, in particolare con domanda con riserva, porta con sé un tema che riguarda direttamente il fornitore di energia e, di riflesso, la disponibilità dei fornitori a continuare. La Cassazione ha più volte delimitato il rango delle forniture eseguite durante la procedura. Con l’ordinanza della Sezione I n. 55 del 2 gennaio 2025 ha affermato che spetta al creditore che chiede la prededuzione dimostrare che la fornitura eseguita dopo la domanda di concordato rispondeva all’interesse dei creditori. Con l’ordinanza della Sezione I n. 1730 del 24 gennaio 2025 ha escluso la prededuzione quando la procedura concordataria non si è effettivamente aperta, non bastando la sola domanda con riserva non seguita dal deposito della proposta e del piano. Con la sentenza della Sezione I n. 10307 del 18 aprile 2025 ha escluso la prededuzione per i crediti sorti nella fase esecutiva del concordato in continuità dopo la chiusura della procedura.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per il concordato semplificato: termine perentorio. Per gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo valgono i termini propri di ciascuno strumento; nella domanda con riserva, il termine concesso dal tribunale per il deposito di proposta e piano.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva di questa tappa è la coerenza tra l’esito delle trattative e lo strumento scelto. Se le banche hanno aderito per il sessanta per cento dei crediti ma una non firma, l’accordo di ristrutturazione o la convenzione di moratoria possono vincolarla nei limiti di legge. Se il fornitore di energia ha accettato un piano di rientro, il contratto bilaterale con l’attestazione dell’esperto può bastare. Se l’impresa deve passare per il concordato, la domanda va costruita in modo che i fornitori essenziali — a partire dall’energia — abbiano ragioni documentate per continuare a fornire, alla luce di quanto la Cassazione richiede per riconoscere la prededuzione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare una domanda di concordato con riserva “in bianco” per guadagnare tempo, senza il piano pronto. Oltre ai rischi sulla protezione, la giurisprudenza del 2025 mostra che una domanda con riserva non seguita dal piano lascia senza prededuzione chi ha continuato a fornire: e i fornitori che lo sanno, a cominciare da quello di energia, non forniscono.
Quanto dura realmente
Un contratto o una convenzione si chiudono nelle settimane successive alla relazione finale. Un accordo di ristrutturazione richiede il giudizio di omologazione, con i tempi delle opposizioni. Un concordato preventivo, tra domanda, ammissione, voto e omologazione, occupa normalmente molti mesi, e la sua esecuzione si misura in anni.
Dopo l’accordo: l’esecuzione del piano e la pulizia della Centrale dei Rischi
Cosa succede
L’accordo è firmato. L’azienda paga secondo il piano, la fornitura di energia prosegue con nuove condizioni, le banche hanno riscadenzato. Ma resta una traccia della crisi che continua a produrre effetti: le segnalazioni in Centrale dei Rischi, che condizionano l’accesso a nuovo credito e i rapporti con altri istituti.
La norma
L’aggiornamento delle segnalazioni dopo una ristrutturazione segue le istruzioni di vigilanza, e il ritardo della banca nel modificarle è fonte di responsabilità. Con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024 la Cassazione ha affrontato il caso di una banca che, dopo una transazione con cui si era impegnata a modificare la segnalazione da sofferenza a posizione ristrutturata, aveva provveduto solo al completamento dei pagamenti: la Corte ha ritenuto dimostrato il pregiudizio dell’impresa e confermato la responsabilità dell’istituto per il ritardo. La già citata ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 consente di provare il danno anche per presunzioni.
I termini che si attivano
Non ci sono termini perentori a carico dell’impresa, ma ci sono scadenze del piano che diventano decisive: l’inadempimento dell’accordo o del piano può riaprire la crisi, con la risoluzione degli accordi e la ripresa delle azioni individuali.
Cosa può fare l’impresa ora
L’impresa deve verificare periodicamente la propria posizione in Centrale dei Rischi e pretendere che le segnalazioni riflettano gli accordi; può contestare per iscritto i ritardi e, se il danno è documentabile, agire per il risarcimento. Deve inoltre monitorare il rispetto del piano, in particolare per la parte che dipende dal costo dell’energia: un piano costruito su un prezzo che non regge va rivisto prima che la morosità si riformi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la crisi con la firma dell’accordo e smettere di monitorare gli indici dell’art. 3 CCII. Le imprese del freddo restano esposte alle oscillazioni dei prezzi energetici; gli assetti adeguati che avrebbero dovuto segnalare la crisi la prima volta servono soprattutto a non farla ripetere.
Quanto dura realmente
L’esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato in continuità si misura in anni. La cancellazione o la riqualificazione delle segnalazioni, se la banca collabora, può richiedere poche settimane; se non collabora, diventa contenzioso.
La stessa crisi, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per le scelte fatte alle finestre giuste.
Situazione comune. Un’azienda di surgelati con stabilimento dotato di celle a bassa temperatura e tunnel di surgelazione accumula, tra marzo e settembre, uno scaduto verso il fornitore di energia di 186.430 €. Ha un fido di cassa a tempo indeterminato di 450.000 €, utilizzato per 412.700 €, e una linea di anticipo fatture su cui risultano insoluti per 64.900 €. Vanta crediti verso tre catene della grande distribuzione per 538.900 €, con pagamenti a novanta giorni. Il magazzino di prodotto finito a temperatura controllata vale, a costo, circa 721.000 €.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre
- 6 ottobre (giorno 0). Arriva la costituzione in mora del fornitore di energia, inviata per raccomandata il 3 ottobre, con termine di pagamento al 20 ottobre.
- 8 ottobre. L’impresa, assistita, contesta per iscritto la quota di 23.180 € relativa a un contratto di fornitura precedente e già cessato, richiamando il principio dell’ordinanza n. 21070/2024; contemporaneamente avvia la raccolta dei documenti per l’istanza di composizione negoziata.
- 13 ottobre. La banca comunica il recesso dal fido con preavviso di quindici giorni. L’impresa chiede la documentazione completa del rapporto e contesta la revoca, segnalando l’imminente accesso alla composizione negoziata.
- 16 ottobre (giorno X). Deposito dell’istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive verso il fornitore di energia, le due banche e i creditori che hanno minacciato azioni esecutive; richiesta di estensione ai soci garanti.
- 21 ottobre. L’esperto accetta; l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese. Lo stesso giorno l’impresa deposita il ricorso per la conferma, con richiesta cautelare di prosecuzione della fornitura di energia e la documentazione sul valore del magazzino a rischio.
- 20-25 ottobre. Scade il termine di pagamento indicato nella mora e decorrono i tre giorni lavorativi; il fornitore, raggiunto dalle misure pubblicate il 21, non può più rifiutare l’adempimento per i debiti anteriori.
- 29 ottobre. Il tribunale fissa l’udienza; il decreto è notificato ai creditori.
- 12 novembre. All’udienza le misure sono confermate per 120 giorni, con estensione ai garanti.
- Dicembre-febbraio. Trattative: il fornitore di energia accetta il rientro dello scaduto in diciotto rate e un nuovo prezzo indicizzato; la banca, alla luce del piano verificato dall’esperto, consolida 380.000 € in un finanziamento a cinque anni; le catene della GDO accettano una revisione del listino.
- Marzo. Proroga delle misure per 60 giorni, documentando le delibere bancarie in arrivo.
- Aprile. Accordo sottoscritto da impresa, creditori ed esperto. Totale giorni di protezione: 180, sotto il tetto dei 240. Lo stabilimento non ha mai subito riduzioni di potenza.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- 6 ottobre (giorno 0). Stessa costituzione in mora. L’impresa versa un acconto di 40.000 € senza alcun accordo scritto.
- 13 ottobre. Stessa lettera di revoca. L’impresa non risponde e attende una telefonata del direttore di filiale.
- 20 ottobre. Scade il termine della mora: lo scaduto residuo è di 146.430 €.
- 27 ottobre. Decorsi i tre giorni lavorativi, il fornitore chiede la sospensione al distributore.
- 29 ottobre. La potenza viene ridotta al 15%. Le celle non mantengono la temperatura: l’impresa noleggia d’urgenza gruppi elettrogeni e trasferisce parte della merce in un deposito terzo, con costi immediati e perdite su un lotto di prodotto.
- Novembre. La banca, scaduto il preavviso, ottiene un decreto ingiuntivo per 412.700 € oltre interessi, provvisoriamente esecutivo, notificato il 25 novembre, e segnala a sofferenza. Le altre banche, rilevata la segnalazione, riducono gli anticipi.
- Dicembre. Notificato il precetto, la banca pignora i crediti presso due catene della GDO. Uno dei buyer sospende i nuovi ordini in attesa di chiarimenti.
- 4 gennaio. Scaduti i quaranta giorni dalla notifica del decreto, nessuna opposizione è stata proposta.
- Gennaio. L’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata quando un creditore ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale, alla luce dei principi della sentenza n. 31856/2025, verifica l’ammissibilità e la serietà del progetto di risanamento in un contesto in cui la continuità aziendale è già compromessa.
Le due imprese avevano gli stessi debiti, gli stessi crediti e lo stesso magazzino. La differenza tra i due calendari non sta nei numeri ma nei giorni: nel calendario A la protezione è stata pubblicata prima che il fornitore potesse chiedere la sospensione; nel calendario B è arrivata quando la potenza era già ridotta, il decreto già definitivo, i clienti già pignorati.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La sequenza descritta finora non è un percorso obbligato. In ogni momento l’impresa può innestare un binario parallelo che modifica i tempi della linea principale. Conviene vederli uno per uno, perché ciascuno ha un proprio orologio.
Il binario dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Si apre con la notifica del decreto e dura quaranta giorni. Se attivato, sposta il confronto con la banca o con il fornitore in un giudizio ordinario, in cui l’impresa può far valere le contestazioni sul rapporto. Nelle cause su contratti bancari, la mediazione obbligatoria diventa una tappa intermedia, il cui onere di avvio grava sul creditore che ha ottenuto il decreto. Il binario dell’opposizione non sospende di per sé l’esecuzione se il decreto è provvisoriamente esecutivo: occorre chiedere la sospensione, e il giudice decide nella prima fase del giudizio. L’opposizione e la composizione negoziata non sono alternative: si possono e spesso si devono attivare insieme, perché la prima difende le contestazioni sul credito e la seconda difende la continuità dell’impresa.
Il binario delle contestazioni bancarie. Si apre con la lettera di revoca o con la segnalazione e può svilupparsi in un reclamo all’Arbitro bancario finanziario, in un ricorso cautelare per la cancellazione della segnalazione illegittima, in un’azione risarcitoria. I tempi sono diversi: il ricorso cautelare può arrivare a decisione in settimane, il giudizio di merito in anni. Il loro valore nella timeline della crisi è soprattutto negoziale: una contestazione fondata modifica la forza contrattuale della banca al tavolo dell’esperto.
Il binario della composizione negoziata. È quello descritto nelle tappe dal giorno X in avanti. Il suo effetto sulla linea principale è di congelarla: dalla pubblicazione delle misure i creditori raggiunti non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, non può essere aperta la liquidazione giudiziale, il fornitore di energia non può rifiutare l’adempimento per i debiti anteriori. Ma il congelamento ha una durata massima di 240 giorni, e la composizione negoziata deve trovare un esito prima che il ghiaccio si sciolga.
Il binario degli strumenti di regolazione della crisi. Accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Possono essere attivati anche senza passare per la composizione negoziata, con la domanda di accesso al procedimento unitario e la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII, la cui durata massima complessiva, in generale, è di dodici mesi (art. 8 CCII). Per un’impresa già raggiunta da esecuzioni avanzate, o già in stato di insolvenza difficilmente reversibile, può essere il binario più adeguato.
Il binario delle procedure per i garanti persone fisiche. Nelle aziende familiari del freddo i soci hanno quasi sempre garantito personalmente i debiti bancari. Se la crisi della società si trasferisce sui garanti, per le persone fisiche che non sono imprenditori soggetti agli strumenti maggiori possono venire in rilievo, valutando caso per caso i presupposti, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento gestite dagli Organismi di composizione della crisi. È un binario che corre in parallelo a quello della società e che va coordinato con esso, perché le scelte fatte per l’una incidono sugli altri.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito. Sono quelli che separano il calendario A dal calendario B.
- Il superamento delle soglie dell’art. 3 CCII: novanta giorni di scaduto verso i fornitori, sessanta verso le banche. È la finestra della prevenzione, l’unica in cui tutte le strade sono aperte e nessun creditore ha ancora agito.
- Le prime quarantotto ore dalla costituzione in mora del fornitore di energia. È il momento per verificarne la regolarità, contestare i debiti relativi a contratti diversi e far partire la preparazione dell’istanza di composizione negoziata, prima che il termine di pagamento scada.
- Il preavviso di quindici giorni del recesso dal fido. È la finestra in cui la revoca si contesta e in cui l’accesso alla composizione negoziata rende inopponibile una revoca motivata dal solo accesso alla procedura.
- Il giorno della pubblicazione delle misure protettive, che coincide con il giorno del ricorso al tribunale. Un solo giorno: chi deposita il ricorso in ritardo perde la protezione, chi lo deposita completo costruisce la base dell’udienza di conferma.
- I quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Scaduto il termine, il decreto diventa definitivo e gran parte delle contestazioni sul rapporto non si possono più far valere contro quel titolo.
Le domande sul tempo
Il fornitore di energia mi ha già ridotto la potenza: è troppo tardi per la composizione negoziata? Non necessariamente. La riduzione di potenza è la fase che precede la sospensione completa, e l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive, una volta pubblicate, impedisce al fornitore raggiunto dalle misure di rifiutare l’adempimento per i debiti anteriori. Ma ogni giorno di potenza ridotta, per uno stabilimento del freddo, produce perdite: l’istanza va depositata con la documentazione pronta e con una richiesta cautelare specifica sulla prosecuzione della fornitura.
Sono passati trenta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo della banca: posso ancora opporre? Sì, il termine è di quaranta giorni dalla notificazione, salvo che il periodo includa agosto, nel qual caso si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Restano però pochi giorni per predisporre un atto che deve contenere tutte le contestazioni: è opportuno muoversi subito, valutando anche la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione se concessa.
La banca ha pignorato i crediti verso i miei clienti e il giudice ha già assegnato le somme: le misure protettive servono ancora? È la questione decisa dal Tribunale di Vicenza l’11 gennaio 2026, che ha ritenuto le misure protettive idonee a incidere anche su un’assegnazione già pronunciata, disponendo l’accantonamento delle somme su un conto vincolato. Non è un orientamento consolidato, ma è un argomento concreto da far valere nella richiesta delle misure.
Quanto dura in tutto la protezione nella composizione negoziata? Le misure confermate durano tra 30 e 120 giorni e possono essere prorogate, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni. L’incarico dell’esperto ha un orizzonte di 180 giorni dall’accettazione, prorogabile secondo l’art. 17 CCII.
Ho depositato una domanda di concordato con riserva tre settimane fa: posso ancora chiedere la composizione negoziata? La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha affermato che l’istanza di composizione negoziata presentata in pendenza di una domanda di concordato, anche con riserva, non produce l’effetto di impedire la dichiarazione di insolvenza. Chi ha già una domanda pendente deve muoversi dentro quella procedura, chiedendo le misure protettive previste per gli strumenti di regolazione della crisi.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce seguenti sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in una crisi come quella di un’azienda del freddo.
Tappa del fornitore di energia (giorno 0)
- Cass. civ., Sez. III, ord. 27 luglio 2024, n. 21070. Il fornitore di energia non può sospendere un contratto in corso e regolarmente pagato a causa di debiti maturati su un contratto precedente e distinto; nel caso deciso l’impresa cliente era in concordato in continuità, e la Corte ha escluso che il fornitore di energia, bene reperibile da più operatori, potesse qualificarsi come creditore strategico. Rilevanza: è l’argomento per contestare il blocco di una fornitura fondato su insoluti di rapporti diversi.
Tappa della banca (giorni 1-20)
- Cass. civ., ord. 4 dicembre 2025, n. 31693. Il recesso immediato dai rapporti e la revoca di affidamenti per circa 9,5 milioni a una società in condizioni solide integra abuso del diritto, per la sproporzione tra l’interesse della banca e il rischio scaricato sul cliente. Rilevanza: misura con il canone della buona fede anche il recesso formalmente consentito.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno da indebita segnalazione in Centrale dei Rischi non è automatico ma può essere provato per presunzioni, compreso il peggioramento dell’affidabilità commerciale dell’imprenditore; la vicinanza temporale tra segnalazione e revoca di un finanziamento è un indizio da valutare. Rilevanza: rende concreta l’azione contro la segnalazione che innesca le revoche a catena.
Tappa dell’esecuzione (giorni 20-60)
- Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive della composizione negoziata possono incidere anche su un’ordinanza di assegnazione già pronunciata nel pignoramento presso terzi, con accantonamento delle somme su un conto vincolato. Rilevanza: riguarda il pignoramento dei crediti verso la grande distribuzione, il colpo più frequente per un’azienda di surgelati.
Tappa dell’accesso alla composizione negoziata (giorno X)
- Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; l’istanza presentata in pendenza di una domanda di concordato, anche con riserva, non impedisce la dichiarazione. Rilevanza: l’accesso alla composizione negoziata non è uno scudo automatico, specie se tardivo.
- Trib. Pescara, 12 febbraio 2026. Applicando il principio della sentenza n. 31856/2025, il tribunale ha proceduto all’esame del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un’impresa che aveva depositato l’istanza di composizione negoziata alla vigilia dell’udienza. Rilevanza: mostra in concreto il rischio dell’accesso all’ultimo minuto.
- Trib. Perugia, 15 luglio 2024, n. 299. Il tribunale ha confermato le misure protettive per un’impresa in stato di liquidazione, valorizzando la ragionevole perseguibilità del risanamento, in un quadro poi recepito dal Correttivo-ter. Rilevanza: lo stato di liquidazione non chiude di per sé la porta della composizione negoziata.
Tappa della conferma delle misure (giorni X / X+10)
- Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Sentito l’esperto e preso atto della posizione dei creditori, il tribunale ha confermato le misure protettive per 120 giorni e le ha estese ai terzi garanti. Rilevanza: indica come ottenere la durata massima e come proteggere i soci fideiussori.
Tappa delle trattative (mesi 1-6)
- Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610. La banca che eroga o mantiene credito a un’impresa priva di merito creditizio può essere chiamata dal curatore a risarcire i danni; non è però abusivo il credito concesso assumendo un rischio non irragionevole nell’intento del risanamento, sulla base di una valutazione ex ante. Rilevanza: spiega perché un piano verificato dall’esperto è la condizione che consente alla banca di restare.
Tappa degli approdi (chiusura delle trattative)
- Cass. civ., Sez. I, ord. 2 gennaio 2025, n. 55. Chi chiede la prededuzione per una fornitura eseguita dopo la domanda di concordato deve provare che essa rispondeva all’interesse dei creditori. Rilevanza: spiega le resistenze del fornitore di energia a proseguire durante un concordato.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2025, n. 1730. Senza l’effettiva apertura della procedura concordataria, la sola domanda con riserva non seguita da proposta e piano non consente la prededuzione. Rilevanza: la domanda “in bianco” senza piano lascia scoperti i fornitori, che quindi non forniscono.
- Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti nella fase esecutiva del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non beneficiano della prededuzione in caso di successivo fallimento. Rilevanza: delimita le garanzie di chi fornisce l’impresa dopo l’omologazione.
Tappa successiva all’accordo
- Cass. civ., ord. 9 febbraio 2024, n. 3671. La banca che, dopo una transazione, ritarda la modifica della segnalazione in Centrale dei Rischi risponde del danno subito dall’impresa. Rilevanza: la crisi si chiude davvero solo quando la segnalazione riflette l’accordo.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, e la prima attività è sempre la stessa: collocare il caso nel calendario, capire quali finestre sono ancora aperte e quali si sono già chiuse.
- Se sei prima del giorno 0, analizziamo gli indici dell’art. 3 CCII sulla base dei dati contabili, insieme ai commercialisti dello staff, e verifichiamo se l’accesso alla composizione negoziata è già opportuno o se c’è margine per una rinegoziazione bilaterale.
- Se hai ricevuto la costituzione in mora del fornitore di energia, verifichiamo entro pochi giorni la regolarità della comunicazione e dei termini rispetto alla regolazione ARERA, ricostruiamo a quali contratti si riferiscono gli insoluti e contestiamo per iscritto le richieste fondate su rapporti diversi.
- Se la banca ha revocato i fidi, esaminiamo il contratto di apertura di credito, gli estratti conto e la lettera di recesso, verificando preavviso, durata pattuita, saldo preteso e proporzionalità della revoca, e predisponiamo la contestazione.
- Se sei stato segnalato a sofferenza, verifichiamo presupposti e preavviso della segnalazione e valutiamo il ricorso per la cancellazione e l’eventuale azione risarcitoria.
- Se è arrivato un decreto ingiuntivo, prepariamo l’opposizione nei quaranta giorni con le contestazioni sul rapporto e, se il decreto è provvisoriamente esecutivo, la richiesta di sospensione.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata con l’elenco dei creditori, il progetto di piano e la documentazione sull’essenzialità della fornitura di energia per la catena del freddo, coordinando il lavoro giuridico con quello contabile.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive lo stesso giorno della pubblicazione, con le richieste cautelari specifiche — prosecuzione della fornitura, effetti sui pignoramenti presso i clienti, estensione ai garanti — e assistiamo l’impresa all’udienza.
- Affianchiamo l’impresa nelle trattative con banche e fornitore di energia, trasformando le contestazioni bancarie in argomenti di negoziazione e predisponendo i testi di accordi, convenzioni di moratoria e piani di rientro.
- Se le trattative richiedono uno strumento di regolazione della crisi, costruiamo la domanda in continuità con la composizione negoziata, senza vuoti di protezione e in modo che i fornitori essenziali abbiano ragioni documentate per continuare.
- Dopo l’accordo, verifichiamo l’aggiornamento della Centrale dei Rischi e contestiamo i ritardi delle banche nel riqualificare le segnalazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi che si gioca sul calendario della composizione negoziata, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come l’esperto legge un piano, quali documenti cerca, come valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, significa costruire l’istanza e il ricorso nel modo in cui verranno esaminati. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di affrontare nello stesso fascicolo il fronte del fido revocato, della segnalazione e del decreto ingiuntivo; le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC diventano rilevanti quando la crisi della società si trasferisce sui soci garanti persone fisiche. La continuità di strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata nelle contestazioni e nell’istanza di misure protettive può essere sostenuta nel reclamo, nell’opposizione e, quando serve, davanti alla Suprema Corte, senza cambi di difensore. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in un’azienda del freddo la sostenibilità di un piano dipende da numeri — costo dell’energia per chilogrammo di prodotto, valore del magazzino a temperatura controllata, margini sui listini della grande distribuzione — che vanno letti con la stessa attenzione delle norme.
In chiusura: il calendario non aspetta
La crisi di un’azienda di surgelati ha una caratteristica che la distingue da quasi tutte le altre: il patrimonio dell’impresa ha bisogno di energia per continuare a valere qualcosa. Ogni tappa della timeline descritta in questa guida — la mora, la revoca, il decreto, il pignoramento, l’istanza, l’udienza, le trattative — ha un orologio proprio, e i diversi orologi corrono insieme. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi e, quasi sempre, la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa coincide con due delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la conduzione delle trattative nella composizione negoziata, per la quale l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa nei rapporti bancari, per la quale coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Non promettiamo esiti: analizziamo la tappa in cui ti trovi, verifichiamo quali finestre sono ancora aperte e costruiamo la strategia per attraversarle nell’ordine giusto.
📩 Prima che la potenza venga ridotta o che il termine per opporti scada, raccontaci a che punto del calendario sei: i contatti per raggiungere subito lo Studio sono al termine di questa pagina.
