Azienda Di Stampaggio Plastico In Crisi Con Debiti Energetici E Clienti In Ritardo Nei Pagamenti: Uno Studio Legale Può Bloccare I Pignoramenti?

Questa guida raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da titolari e amministratori di imprese di stampaggio a iniezione, soffiaggio e termoformatura che si trovano stretti in una morsa precisa: bollette di energia elettrica e gas cresciute fino a diventare la prima voce di costo dopo il polimero, fornitori di energia che passano dal sollecito al decreto ingiuntivo, e dall’altra parte clienti — spesso committenti dell’automotive, dell’elettrodomestico o del packaging — che pagano a 120 o 150 giorni quando il contratto ne prevedeva 60. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce, seduti allo stesso tavolo.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione dell’imprenditore strumenti che, se attivati correttamente, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti), il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione con le relative misure protettive (artt. 54 e 55). Accanto a questi strumenti resta il codice di procedura civile, con le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, e resta il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento, che riguarda il fronte opposto: quello dei soldi che l’impresa deve incassare.

Perché proprio lo Studio Monardo su questa materia? Perché il blocco dei pignoramenti di un’impresa in crisi si gioca all’incrocio tra diritto della crisi e processo esecutivo, e su entrambi i lati l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha competenze certificate: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il meccanismo della composizione negoziata e delle misure protettive; ed è avvocato cassazionista, il che consente di difendere i provvedimenti sulle misure e le opposizioni esecutive con una linea che regge fino all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che coordina, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, completa il lavoro sul piano dei numeri, che in una crisi d’impresa contano quanto gli atti.

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Prima parte — le basi

Ma uno studio legale può davvero bloccare un pignoramento o è solo una speranza?

Sì, può, ma non con una lettera e non per buona volontà del creditore: lo fa attivando strumenti previsti dalla legge che producono un divieto per i creditori di iniziare o proseguire le esecuzioni, oppure facendo valere davanti al giudice vizi del titolo o della procedura.

Le strade sono essenzialmente due, e spesso si usano insieme.

La prima è “concorsuale”: l’impresa accede a uno strumento di regolazione della crisi — tipicamente la composizione negoziata, oppure un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione — e chiede le misure protettive. Da quel momento, se le misure vengono pubblicate e poi confermate dal tribunale, i creditori anteriori non possono avviare nuovi pignoramenti né portare avanti quelli già iniziati sul patrimonio dell’impresa e sui beni con cui l’impresa lavora. Il pignoramento non sparisce: si ferma. E la differenza, come vedremo, è tutt’altro che teorica.

La seconda strada è “processuale”: si attacca il singolo pignoramento con gli strumenti del codice di procedura civile. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si contesta il diritto del creditore di procedere — per esempio perché il credito è stato in parte pagato, o perché il decreto ingiuntivo è stato sospeso; opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando l’atto è viziato nella forma, ad esempio un precetto con importi sbagliati o un pignoramento presso terzi in cui il creditore non ha depositato nei termini gli atti richiesti dalla legge. In entrambi i casi si può chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.).

La differenza tra le due strade è di portata. L’opposizione colpisce un pignoramento alla volta e funziona solo se c’è un vizio. Le misure protettive, invece, coprono in un colpo solo tutte le esecuzioni dei creditori anteriori — fornitore di energia, fornitore di granulo, banca — ma richiedono che l’impresa abbia un progetto credibile di risanamento.

Ciò che uno studio legale non può fare, e lo diciamo chiaramente, è fermare un pignoramento legittimo senza un presupposto giuridico. Chi promette “blocchi” senza spiegare con quale norma e davanti a quale giudice, sta vendendo una speranza.

Cos’è esattamente la composizione negoziata e perché tutti me ne parlano?

È un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, aiuta l’imprenditore a trattare con i creditori una soluzione alla crisi, con la possibilità di chiedere al tribunale di congelare le azioni esecutive.

Ne parlano tutti per tre ragioni pratiche.

La prima: si accede presto. Non serve essere insolventi; basta trovarsi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Un’azienda di stampaggio che ha margini compressi dal costo del kilowattora ma un portafoglio ordini solido è esattamente il profilo per cui lo strumento è stato pensato.

La seconda: l’imprenditore resta al comando. Non c’è un commissario che prende il posto dell’amministratore; la gestione ordinaria continua, con l’obbligo di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative.

La terza: le misure protettive. Con l’istanza, o anche dopo, l’imprenditore può chiedere che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui esercita l’attività (art. 18 CCII). C’è poi un effetto che interessa moltissimo a chi ha debiti con i fornitori di energia, e su cui torneremo: i creditori colpiti dalle misure non possono rifiutarsi di eseguire i contratti in corso, né risolverli o anticiparne la scadenza, per il solo fatto che l’impresa non ha pagato i debiti anteriori (art. 18, comma 5, CCII).

Un ultimo dettaglio che rassicura molti: per legge, l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari (art. 16, comma 5, CCII). La banca può valutare il merito creditizio, ma non può “punire” l’impresa solo perché ha chiesto aiuto.

Chi può chiedere le misure protettive? Vale anche per una piccola Srl di stampaggio?

Sì: le misure protettive in composizione negoziata le chiede l’imprenditore commerciale o agricolo che accede al percorso, a prescindere dalle dimensioni — una Srl con dodici dipendenti e tre presse ha esattamente lo stesso diritto di un gruppo con cento linee.

La dimensione conta, invece, per scegliere lo strumento successivo. Se l’impresa supera anche una sola delle soglie dell’art. 2 CCII (attivo patrimoniale annuo oltre 300.000 €, ricavi lordi oltre 200.000 €, debiti anche non scaduti oltre 500.000 €), è assoggettabile a liquidazione giudiziale e può accedere a concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Se invece resta sotto tutte e tre le soglie, è un’impresa “minore”: può comunque usare la composizione negoziata, ma lo sbocco naturale, se le trattative non bastano, è il concordato minore o il concordato semplificato, non il concordato preventivo.

Per un’azienda di stampaggio plastico, onestamente, sotto soglia ci si resta raramente: basta il valore di qualche pressa a iniezione e degli stampi in proprietà per superare l’attivo, e un anno di fatturato per superare i ricavi.

Un punto che sfugge spesso: le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa che le chiede. Se l’imprenditore ha firmato fideiussioni personali, il suo patrimonio di persona fisica non è automaticamente coperto. Ci torniamo nella parte sui casi particolari, perché è uno dei punti dove si sbaglia di più.

Infine, restano fuori dal congelamento i crediti dei lavoratori: le misure protettive non li riguardano per espressa previsione di legge. Gli stipendi e il TFR degli operatori di reparto vanno quindi gestiti nel piano, non “parcheggiati”.

Entro quando devo muovermi? Ho già ricevuto un precetto dal fornitore di luce e gas.

Il precetto ti concede almeno dieci giorni prima che il creditore possa pignorare (art. 480 c.p.c.): sono pochi, ma sono sufficienti per decidere la strada, se si comincia subito.

Ci sono però tre orologi diversi che corrono contemporaneamente, e conviene averli tutti davanti.

Il primo è quello del titolo. Se il fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo, hai quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opposizione non ferma da sola l’esecuzione: va chiesta la sospensione dell’esecutorietà al giudice dell’opposizione. Ricorda che i termini processuali sono sospesi solo dal 1° al 31 agosto: chi ragiona con altri periodi rischia di arrivare tardi.

Il secondo orologio è quello del pignoramento. Dopo il precetto, il creditore ha novanta giorni per pignorare, altrimenti il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). Nel caso di un’impresa, il bersaglio preferito è quasi sempre il conto corrente e, subito dopo, i crediti verso i clienti: un unico atto notificato ai tuoi committenti può congelare fatture per importi molto superiori al debito.

Il terzo orologio è quello della crisi. Le misure protettive producono effetto dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, non prima. Se l’assegnazione dei crediti pignorati o la vendita dei beni avviene prima di quella data, la protezione arriva tardi su quegli atti.

Tradotto: un precetto è il momento giusto per una valutazione completa, non per una telefonata al fornitore nella speranza di una rateizzazione. Le due cose possono anche andare insieme — un accordo di rientro con il fornitore di energia è spesso la soluzione più rapida — ma chi tratta senza avere preparato l’alternativa tratta da una posizione debole.


Seconda parte — la procedura

Come si fa, in pratica, a far partire la protezione?

Si deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, chiedendo nella stessa istanza (o con una successiva) l’applicazione delle misure protettive; poi, immediatamente dopo la pubblicazione, si chiede al tribunale di confermarle.

Vediamo i passaggi uno per uno, perché ciascuno ha un suo errore tipico.

Prima dell’istanza bisogna preparare la documentazione: bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare. Per un’azienda di stampaggio il cuore del piano è quasi sempre lo stesso: come rientrare sul costo energetico (contratti di fornitura rinegoziati, efficientamento delle presse, autoproduzione) e come riportare in ordine il capitale circolante, cioè far pagare i clienti. Qui il lavoro di avvocati e commercialisti deve essere davvero congiunto.

Poi c’è la nomina: una commissione presso la Camera di commercio individua l’esperto, che accetta l’incarico. L’istanza con la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e solo da quel momento scatta il divieto per i creditori. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 4 marzo 2025, ha sottolineato proprio questo: senza il rispetto degli oneri di pubblicazione, l’effetto protettivo non si produce.

Subito dopo bisogna rivolgersi al tribunale. L’imprenditore deposita un ricorso per la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII), entro un termine strettissimo a ridosso della pubblicazione. Se il ricorso manca o è tardivo, le misure perdono efficacia. Il tribunale, sentito l’esperto e i creditori interessati, conferma, modifica o revoca, fissando la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni nella composizione negoziata.

Infine si comunica: ai giudici dell’esecuzione delle procedure pendenti, ai creditori procedenti, ai terzi pignorati. Il divieto opera per legge, ma è chi lo fa valere che ferma concretamente la macchina.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Titolo del creditoreOpposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notificaGiudice che ha emesso il decreto
Minaccia di esecuzioneAtto di precettoAlmeno 10 giorni prima del pignoramento; efficacia 90 giorni— (atto stragiudiziale del creditore)
Vizi formali dell’esecuzioneOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dall’attoGiudice dell’esecuzione
Contestazione del diritto a procedereOpposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Prima della vendita o assegnazioneGiudice dell’esecuzione
Accesso alla crisiIstanza di nomina esperto con misure protettiveEffetto dalla pubblicazione nel registro impresePiattaforma telematica / Camera di commercio
Conferma delle misureRicorso ex art. 19 CCIIA ridosso della pubblicazione, a pena di inefficaciaTribunale competente
Durata delle misureDecreto del tribunaleDa 30 a 120 giorni, fino a 240 complessiviTribunale
Tetto generaleSomma di tutte le misure protettive12 mesi complessivi (art. 8 CCII)—
ConcordatoDomanda con istanza ex art. 54, c. 2, CCIIConferma o revoca entro 30 giorni dall’iscrizioneTribunale
ImpugnazioniReclamoTermini brevi, sospesi solo 1–31 agostoCollegio / Corte d’appello

Cosa succede al pignoramento che il fornitore di energia ha già notificato ai miei clienti?

Si ferma: dalla pubblicazione delle misure protettive il creditore anteriore non può proseguire l’espropriazione, quindi non potrà ottenere l’assegnazione dei crediti verso i tuoi clienti finché le misure sono efficaci.

Ma “si ferma” va spiegato bene, perché è il punto in cui le aspettative si scontrano con la realtà.

Il pignoramento presso terzi funziona così: il creditore notifica l’atto a te e ai tuoi clienti, che diventano “terzi pignorati”. Da quel momento ciascun cliente deve tenere ferme, a titolo di custodia, le somme che ti deve, fino all’importo del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). Se il creditore ha notificato un unico atto a più clienti, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 che si tratta di tanti pignoramenti distinti, trattati insieme: ciascun cliente è vincolato per quel limite, salvo che il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore, riduca il vincolo. È un dettaglio che fa la differenza: con tre clienti pignorati, un debito di 100.000 € può congelare fatture per molto più del doppio.

Quando arrivano le misure protettive, l’esecuzione diventa improseguibile: niente udienza di assegnazione utile, niente ordinanza che trasferisca al creditore le tue fatture. Secondo l’orientamento consolidato, già fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 25802/2015, il processo esecutivo non si estingue ma entra in una fase di quiescenza, e può riprendere se la protezione cade.

Chi decide concretamente? La Cassazione, con l’ordinanza n. 22715 del 26 luglio 2023, ha spiegato che il giudice della crisi e il giudice dell’esecuzione sono equiordinati: il primo concede il divieto generale, ma i provvedimenti sulla singola esecuzione — sospensione, dichiarazione di improseguibilità — spettano al giudice dell’esecuzione. E quel giudice, ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 3172 del 7 febbraio 2025, deve rilevare l’improcedibilità anche d’ufficio, senza attendere l’iniziativa del debitore. Nella pratica, però, presentarsi subito con la visura e il decreto di conferma fa risparmiare settimane.

Attenzione all’altra faccia: le somme già bloccate presso i clienti non tornano automaticamente nella tua disponibilità. Ne parliamo più avanti, nella domanda che quasi nessuno fa.

Il fornitore di energia può staccarmi la corrente mentre sono in trattativa?

Per i soli debiti anteriori, no: se nei suoi confronti operano le misure protettive, il fornitore non può rifiutarsi di eseguire il contratto, risolverlo o modificarlo in tuo danno per il solo fatto che non hai pagato le bollette arretrate (art. 18, comma 5, CCII).

È probabilmente la norma più importante per un’impresa energivora, ed è anche quella più fraintesa. Vale la pena leggerla con attenzione.

Che cosa protegge: il contratto di fornitura in corso. Il fornitore non può usare l’arretrato come leva per interrompere la somministrazione o cambiare le condizioni.

Che cosa non protegge: le forniture successive. Le bollette che maturano dopo la pubblicazione dell’istanza vanno pagate regolarmente. Se l’impresa non paga i consumi correnti, il fornitore torna libero di reagire secondo il contratto e le regole di settore, e quella situazione pesa anche sulla credibilità del piano davanti all’esperto e al tribunale. Il piano, quindi, deve dimostrare che i consumi correnti sono sostenibili.

C’è poi un livello di tutela ulteriore, per chi arriva al concordato preventivo in continuità aziendale. L’art. 94-bis CCII rafforza la posizione dell’impresa rispetto ai contratti essenziali, cioè quelli necessari per continuare la gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedirebbe di proseguire l’attività: per una pressa a iniezione, l’energia elettrica è l’esempio da manuale. E l’art. 100 CCII consente, previa autorizzazione del tribunale e attestazione di un professionista indipendente, di pagare crediti anteriori di fornitori strategici quando il pagamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.

Al di fuori di questi strumenti, valgono le regole ordinarie del contratto di somministrazione. L’art. 1565 c.c., per esempio, stabilisce che se l’inadempimento del somministrato è di lieve entità il somministrante non può sospendere la fornitura senza un congruo preavviso. È una tutela minore, ma da conoscere quando la composizione negoziata non è ancora partita.

Un consiglio operativo: prima di depositare l’istanza conviene ricostruire con precisione l’arretrato energetico — fatture, conguagli, penali, interessi applicati — perché la distinzione tra crediti anteriori e posteriori sarà decisiva e i fornitori tendono a sommare tutto in un unico estratto conto.

E i clienti che non mi pagano? Posso usare i loro ritardi per rimettermi in piedi?

Sì, e devi farlo: i crediti scaduti verso i clienti sono spesso la prima fonte di liquidità del piano, e la legge sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ti dà strumenti precisi per farli valere.

Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai contratti tra imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso un corrispettivo: le forniture di particolari stampati rientrano pienamente. Tre regole contano.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di mettere in mora il cliente. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 1747 del 24 gennaio 2025, riconoscendo l’applicazione della disciplina anche ai contratti tra imprese private, e con l’ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025, chiarendo che la natura pubblica o privata delle parti non conta. Il tasso è quello di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali, fissato ogni semestre.

Spetta inoltre un importo forfettario di 40 € per ogni credito a titolo di costi di recupero, oltre al risarcimento dei costi ulteriori dimostrati (art. 6).

I termini di pagamento non possono superare i 60 giorni se non con patto espresso e purché non gravemente iniqui per il creditore: una clausola imposta dal committente che porta il pagamento a 150 giorni è contestabile.

Sul piano pratico, il recupero si fa con un ricorso per decreto ingiuntivo fondato sulle fatture e sui documenti di trasporto. Un dettaglio che conta: perché il decreto sia provvisoriamente esecutivo occorrono presupposti specifici (art. 642 c.p.c.), come documentazione sottoscritta dal debitore o un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. La crisi di liquidità del creditore, adeguatamente documentata, può essere un argomento.

C’è una cautela: se le fatture sono già state cedute a una società di factoring, il credito non è più tuo, e se la cessione è stata notificata o accettata con data certa prima del pignoramento è opponibile al creditore pignorante (art. 2914 c.c.). Nel piano bisogna sapere con esattezza quali crediti sono liberi e quali no.


Terza parte — i casi particolari

Ho firmato una fideiussione personale per il fido: le misure protettive coprono anche me?

Di regola no: le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa che le chiede, non quello del socio o dell’amministratore che ha garantito personalmente i debiti.

È la sorpresa più amara per molti imprenditori. L’azienda entra in composizione negoziata, le esecuzioni contro la Srl si fermano, e qualche settimana dopo la banca notifica un precetto all’amministratore come fideiussore. Il creditore, verso il garante, conserva tutti i suoi diritti.

C’è però un margine, e va conosciuto. Nel corso delle trattative il tribunale può concedere misure cautelari atipiche, cioè provvedimenti dal contenuto non predeterminato dalla legge, quando sono necessari per condurre a termine le trattative. Il Giudice delegato del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 3 marzo 2025, si è occupato proprio dell’estensione delle misure protettive al fideiussore che risultava imprenditore di fatto. E il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso nella composizione negoziata una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC): un esempio concreto di come il giudice possa intervenire sulle mosse di un singolo creditore quando mettono a rischio il risanamento.

Queste misure, però, non sono automatiche. Il Tribunale di Trapani, con provvedimento dell’11 marzo 2025, ha ricordato che per le misure cautelari servono i requisiti classici: una ragionevole fondatezza della pretesa (fumus boni iuris) e un pericolo concreto nel ritardo (periculum in mora), entrambi da calibrare sulla funzione delle trattative. Bisogna quindi dimostrare che l’escussione del garante compromette il piano dell’impresa — ad esempio perché il garante è anche il socio che deve apportare nuova finanza.

Se poi il garante è una persona fisica che non riesce a far fronte all’escussione, entrano in gioco gli strumenti del sovraindebitamento, che hanno logiche e tempi propri. Su questo versante pesano le competenze di gestione della crisi da sovraindebitamento, e conviene valutarlo nello stesso momento in cui si imposta la protezione dell’impresa, non mesi dopo.

Gli stampi che ho in reparto sono dei miei clienti: un creditore può pignorarli?

Può tentare, perché l’ufficiale giudiziario pignora quello che trova nei locali del debitore; ma se gli stampi sono di proprietà del committente, quest’ultimo può far valere il suo diritto con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e ottenerne la liberazione.

È una questione tipica dello stampaggio, che nei manuali di procedura non si trova. Nella maggior parte delle commesse industriali lo stampo è pagato dal cliente, che ne resta proprietario, e viene lasciato in comodato o in deposito presso lo stampatore per la produzione. Quando un creditore esegue un pignoramento mobiliare nel capannone, quegli stampi vengono spesso inclusi nel verbale insieme alle presse.

Le conseguenze sono serie su due fronti. Per l’impresa debitrice, il rischio è il blocco della produzione per quel cliente e un danno alla relazione commerciale proprio quando servirebbe fatturare. Per il cliente proprietario, il rischio è vedersi immobilizzato un bene che vale decine di migliaia di euro.

La difesa passa per la documentazione: contratti di commessa, ordini di fabbricazione dello stampo, fatture di addebito al cliente, eventuali targhette identificative, schede di comodato. Più è chiara la prova della proprietà, più rapida è la liberazione.

E le presse? Qui c’è una brutta notizia per le società. L’art. 515 c.p.c. limita il pignoramento degli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione, arte o mestiere, ma la stessa norma esclude questa tutela per i debitori costituiti in forma societaria e quando nell’attività prevale il capitale investito sul lavoro. Una Srl di stampaggio, dunque, non può contare su quel limite: presse, robot e periferiche sono pienamente pignorabili. È uno dei motivi per cui, quando il creditore punta ai macchinari, la tutela concorsuale diventa spesso l’unica davvero efficace.

Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: è troppo tardi per la composizione negoziata?

Non necessariamente: dopo il correttivo del 2024 la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale non impedisce di per sé l’accesso alla composizione negoziata, ma il tribunale che decide sull’istanza del creditore valuta se l’accesso fosse ammissibile.

È il caso più delicato, perché la composizione negoziata convive con un procedimento che punta nella direzione opposta. La regola di base è che, dalla pubblicazione dell’istanza con le misure protettive e fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure.

La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha però fissato un limite importante: è il tribunale investito della domanda del creditore a verificare, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile. Se mancavano fin dall’inizio i presupposti per l’accesso — ad esempio perché l’impresa era già irreversibilmente insolvente e il risanamento non era ragionevolmente perseguibile — la protezione non regge. Tradotto: entrare in composizione negoziata non è un salvacondotto automatico, e chi la usa solo per rinviare l’udienza rischia di trovarsi la liquidazione aperta comunque, con meno tempo e meno credibilità.

Il lato positivo è che una composizione negoziata seria viene riconosciuta dai giudici come fattore di stabilizzazione. La Cassazione penale, con la sentenza n. 30109/2025 della Terza Sezione (depositata il 2 settembre 2025), ha valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, come elemento capace di escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo sui beni.

In situazioni come questa la differenza la fa un difensore che conosca entrambi i lati della partita: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e può impostare la domanda di protezione pensando già al reclamo e al giudizio di legittimità. Una precisazione doverosa: nella singola procedura l’esperto è nominato dalla commissione e deve essere indipendente dall’impresa; la competenza di esperto negoziatore serve a chi assiste l’impresa per costruire un percorso che superi il vaglio dell’esperto e del tribunale.


Quarta parte — le paure

Rischio di perdere il capannone e le presse?

Il rischio esiste se non si fa nulla; diminuisce in modo concreto se l’impresa attiva per tempo le misure protettive e presenta un piano credibile, perché da quel momento i creditori anteriori non possono portare avanti l’espropriazione dei beni con cui lavori.

La risposta onesta ha due parti.

La parte rassicurante: le misure protettive coprono proprio i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, quindi capannone, presse, impianti, magazzino e crediti commerciali. Finché sono efficaci, un’asta sul capannone non può tenersi e un pignoramento delle presse non può arrivare alla vendita. E un pignoramento non fermato oggi non è una condanna: è un procedimento che ha tempi propri, nei quali si può ancora intervenire.

La parte da non nascondere: la protezione arriva dalla pubblicazione, non prima. Se la vendita è già avvenuta e c’è stata aggiudicazione, gli effetti nei confronti dell’aggiudicatario restano fermi. E se il capannone è gravato da un’ipoteca bancaria, il creditore ipotecario è bloccato come gli altri durante la protezione, ma il suo diritto di prelazione sul bene resta e dovrà essere rispettato nel piano.

C’è poi la questione del leasing. Molte presse sono in leasing: non sono beni dell’impresa ma della società concedente, e il rapporto va gestito come contratto pendente. Le misure protettive impediscono al concedente di risolvere il contratto per i soli canoni scaduti prima della pubblicazione, ma i canoni successivi vanno onorati.

Il modo per non perdere i beni, in sintesi, è non arrivare all’ultima settimana. Una mappa aggiornata di tutte le procedure pendenti, con la data del prossimo atto di ciascuna, è il primo documento da preparare.

Quanto tempo ho davvero, al massimo?

Il tetto è di dodici mesi complessivi di misure protettive, sommando tutti gli strumenti, le proroghe e i rinnovi (art. 8 CCII); dentro la composizione negoziata, le misure possono durare al massimo 240 giorni.

Sono tempi che sembrano lunghi e non lo sono. In una composizione negoziata il tribunale fissa una durata iniziale tra 30 e 120 giorni; la proroga richiede di dimostrare che le trattative stanno progredendo davvero. Il percorso con l’esperto ha di regola un orizzonte di 180 giorni, prorogabile in presenza dei presupposti di legge. Se le trattative portano a un concordato preventivo, le misure già godute in composizione negoziata si sommano a quelle chieste nel concordato, sempre dentro i dodici mesi complessivi.

Esaurito il tetto, le misure protettive non si rinnovano. La giurisprudenza discute se il tribunale possa concedere misure cautelari con contenuto analogo: il Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha ammesso nella composizione negoziata misure cautelari con lo stesso contenuto delle misure protettive tipiche, inibendo ai creditori muniti di decreto ingiuntivo di agire per almeno 120 giorni; altri tribunali sono più restrittivi quando le misure protettive sono già state consumate. Non conviene costruire una strategia contando sul fatto che il termine si potrà comunque allungare.

Il tempo vero, quindi, è quello che serve per fare tre cose: rinegoziare il costo energetico, incassare i crediti verso i clienti e chiudere un accordo con i creditori principali. Se il piano non ha numeri realistici su queste tre voci, il tempo si consuma senza risultato.

E se le trattative falliscono, sono messo peggio di prima?

Non per forza peggio, ma non migliore per magia: i pignoramenti sospesi possono riprendere dal punto in cui si erano fermati, e il tempo trascorso va speso bene perché abbia un valore.

Se la composizione negoziata si chiude senza un accordo, l’impresa ha davanti diverse uscite. Può depositare, entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Può chiedere l’accesso a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione. Può concludere accordi parziali con i creditori più importanti, per esempio il fornitore di energia e le banche.

Il rischio reale è un altro: arrivare alla fine delle trattative avendo consumato liquidità senza avere sistemato le cause della crisi. Chi usa la protezione per “respirare” e non per cambiare il modello di costo esce dal percorso con gli stessi debiti e meno mesi di protezione disponibili.

C’è poi l’aspetto della responsabilità degli amministratori. Un percorso documentato, condotto in buona fede e con l’assistenza dell’esperto, dimostra che chi gestiva l’impresa si è attivato per tempo di fronte alla crisi. Rimanere inerti, invece, mentre i debiti energetici crescono e i clienti non pagano, espone gli amministratori a contestazioni ben più gravi se la crisi degenera in insolvenza conclamata. In questo senso, anche una composizione negoziata che non arriva all’accordo pieno non è tempo perso se è stata usata per mettere ordine nei conti e nelle scelte.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Sono due esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per un’azienda di stampaggio di medie dimensioni: non sono casi reali, servono a far vedere come si muovono numeri e date.

Simulazione 1 — Il pignoramento dei crediti verso tre clienti

Ipotesi: Srl di stampaggio a iniezione con 14 presse. Il fornitore di energia elettrica ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notifica il precetto il 9 novembre per 186.420 € tra capitale, interessi e spese. Nessun pagamento entro i dieci giorni. Il 24 novembre notifica un unico atto di pignoramento presso tre clienti, che devono rispettivamente 142.300 €, 97.850 € e 61.940 €.

Sviluppo: ciascun cliente è custode delle somme dovute fino al credito precettato aumentato della metà, cioè fino a 279.630 € (186.420 × 1,5). Poiché nessuna delle tre posizioni raggiunge quel limite, tutte e tre le fatture restano integralmente bloccate: 302.090 € congelati per un debito di 186.420 €. Primo intervento possibile, già nel processo esecutivo: istanza al giudice dell’esecuzione per ridurre il vincolo in proporzione (art. 546, comma 2, c.p.c.), così da liberare la parte eccedente.

Secondo binario: l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese il 12 dicembre; il ricorso per la conferma viene depositato subito dopo. L’udienza di assegnazione, fissata per fine gennaio, non può portare all’assegnazione dei crediti: l’esecuzione è improseguibile finché le misure sono efficaci. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni.

Esito: il fornitore non ottiene le fatture dei clienti e non può risolvere il contratto di fornitura per l’arretrato; l’impresa deve però pagare regolarmente le bollette correnti, ipotizzate in 21.360 € al mese. Le somme già vincolate presso i clienti restano ferme: per renderle disponibili servono passi ulteriori (riduzione del vincolo, accordo con il creditore, misure del tribunale), di cui parliamo nella prossima sezione. Se invece la pubblicazione fosse arrivata dopo l’ordinanza di assegnazione, quei crediti sarebbero già passati al fornitore.

Simulazione 2 — Il credito verso il committente che paga in ritardo

Ipotesi: la stessa impresa ha un arretrato verso il fornitore di gas di 64.780 €. Un committente dell’automotive deve 118.400 € su quattro fatture scadute da 90 giorni. Ai soli fini dell’esempio, utilizziamo il tasso moratorio del primo semestre 2025 (riferimento BCE 3,15% + 8 punti = 11,15% annuo): il tasso effettivo va sempre verificato sul semestre di riferimento.

Sviluppo: interessi moratori maturati automaticamente = 118.400 × 11,15% × 90/365 = circa 3.255,19 €. Importo forfettario per costi di recupero: 4 fatture × 40 € = 160 €. Totale accessori: circa 3.415,19 €, oltre alle eventuali spese legali documentate. Lo Studio invia una diffida motivata con il conteggio; in assenza di pagamento, ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione, documentando il pregiudizio derivante dal ritardo.

Esito: se il committente paga, l’incasso di 118.400 € copre per intero l’arretrato gas di 64.780 € e lascia 53.620 € per il capitale circolante. Nel piano di risanamento, questo flusso ha un peso doppio: riduce il debito verso un creditore aggressivo e dimostra all’esperto che l’impresa sa riportare in ordine i propri incassi. Se invece il committente contesta la qualità dei pezzi, il decreto non sarà provvisoriamente esecutivo su base documentale e i tempi si allungheranno: il piano non deve contare su quell’incasso come certo.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se blocco il pignoramento, i soldi che i miei clienti hanno dovuto congelare tornano nelle casse dell’azienda?”

La risposta, quasi sempre, è: non da soli. Ed è il punto in cui molti piani di risanamento si inceppano.

Le misure protettive impediscono al creditore di proseguire l’esecuzione, cioè di farsi assegnare quelle somme. Ma non cancellano il pignoramento già eseguito: il vincolo di custodia presso il terzo pignorato rimane, perché l’esecuzione è in quiescenza, non estinta. Il cliente, che ha ricevuto un atto giudiziario e teme di pagare due volte, continuerà a tenere ferme le somme finché qualcuno non gli dice, con un provvedimento, che può pagarle.

Nel frattempo l’impresa resta senza la liquidità su cui contava. E per un’azienda che deve pagare puntualmente l’energia corrente per non perdere la protezione del contratto, questo è un problema serio.

Le strade per sbloccare la situazione esistono, ma vanno costruite caso per caso:

  • l’istanza al giudice dell’esecuzione per ridurre il vincolo all’importo effettivamente necessario, quando i crediti pignorati superano di molto il debito;
  • un accordo con il creditore procedente, inserito nelle trattative, che preveda la rinuncia al pignoramento in cambio di un piano di rientro o di garanzie;
  • la richiesta al tribunale, nell’ambito della composizione negoziata, di provvedimenti cautelari che consentano l’incasso delle somme vincolate quando ciò è funzionale al risanamento: è una richiesta da motivare con cura, non un esito garantito;
  • nel concordato preventivo, la gestione delle somme vincolate secondo le regole della procedura.

C’è poi una conseguenza operativa che pochi considerano: il rapporto con i clienti. Un committente che riceve un pignoramento tende a bloccare tutto, anche i pagamenti delle forniture successive, che invece non sono coperte dal vincolo se il limite è già raggiunto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14682 del 31 maggio 2025, ha chiarito che il pignoramento presso terzi può colpire anche crediti futuri purché nascano da un rapporto già esistente, distinguendo tra crediti maturati e crediti non ancora maturati: proprio per questo serve una comunicazione tecnica ai clienti che spieghi esattamente cosa è vincolato e cosa no. Lasciare che il cliente decida da solo significa spesso perdere mesi di incassi legittimi.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti su cui poggiano le risposte di questa guida. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto serve sempre la lettura integrale del provvedimento.

Cassazione civile, Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Quando un creditore ha chiesto la dichiarazione di insolvenza, spetta al tribunale investito di quella domanda verificare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile. Rilevanza: la protezione non è un rifugio automatico; regge solo se l’accesso è fondato fin dall’inizio.

Cassazione penale, Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). L’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è stata valorizzata come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: una composizione negoziata seria è riconosciuta come fattore di stabilizzazione anche fuori dal giudizio civile.

Cassazione civile, 26 luglio 2023, n. 22715. Giudice della procedura concorsuale e giudice dell’esecuzione sono equiordinati: il primo può disporre il divieto generale di azioni esecutive, ma la sospensione o la declaratoria di improseguibilità della singola esecuzione spettano al giudice dell’esecuzione. Rilevanza: dice a chi rivolgersi, concretamente, per fermare il pignoramento già pendente.

Cassazione civile, Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172. Il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio l’improcedibilità del processo esecutivo, anche se il debitore resta inerte. Rilevanza: il creditore non può contare sul silenzio dell’impresa per portare avanti l’esecuzione.

Cassazione civile, n. 25802/2015. Il divieto di azioni esecutive non estingue il processo: lo rende improseguibile e lo pone in una fase di quiescenza, dalla quale può riprendere se la causa sospensiva viene meno. Rilevanza: spiega perché il pignoramento “si ferma” ma non scompare, con le conseguenze sulle somme vincolate.

Cassazione civile, Sez. III, 14 novembre 2024, n. 29422. Il pignoramento eseguito con un unico atto presso più terzi dà luogo a tanti pignoramenti autonomi trattati insieme: ciascun terzo è custode nei limiti del credito precettato aumentato della metà, salva la riduzione disposta dal giudice su istanza del debitore. Rilevanza: è la regola che fa congelare, presso più clienti, importi ben superiori al debito.

Cassazione civile, Sez. III, 31 maggio 2025, n. 14682. Possono essere pignorati anche crediti futuri o non ancora esigibili, purché derivino da un rapporto già esistente al momento del pignoramento; se il contratto viene ceduto, i corrispettivi delle prestazioni eseguite dopo la cessione spettano al cessionario e non sono assegnabili. Rilevanza: delimita con precisione quali fatture verso i clienti possono essere colpite.

Cassazione civile, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 1747. La disciplina sulla decorrenza automatica degli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti tra imprese private. Rilevanza: rafforza la posizione dell’impresa di stampaggio verso i committenti che pagano in ritardo.

Cassazione civile, Sez. II, 16 luglio 2025, n. 19605. L’applicazione del D.Lgs. 231/2002 prescinde dalla natura pubblica o privata delle parti della transazione commerciale. Rilevanza: conferma che gli interessi moratori spettano verso qualunque cliente impresa.

Corte d’appello dell’Aquila, 4 marzo 2025. L’effetto preclusivo delle misure protettive rispetto all’apertura della liquidazione giudiziale si produce solo se l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Rilevanza: la forma della pubblicazione è sostanza; senza di essa la protezione non c’è.

Tribunale di Udine, ordinanza 30 aprile 2024. Nella composizione negoziata sono ammissibili misure cautelari con lo stesso contenuto delle misure protettive tipiche, se necessarie a condurre a termine le trattative; nel caso concreto sono stati inibiti per almeno 120 giorni i creditori muniti di decreto ingiuntivo. Rilevanza: mostra lo spazio delle tutele atipiche quando le misure tipiche non bastano.

Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025. Concessa nella composizione negoziata una misura cautelare atipica che vietava temporaneamente alla banca l’escussione di una garanzia MCC. Rilevanza: il giudice può intervenire su mosse specifiche di singoli creditori che mettono a rischio il risanamento.

Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025. Le misure cautelari atipiche nella composizione negoziata richiedono la verifica di fumus boni iuris e periculum in mora, calibrati sulla funzione delle trattative e sull’esecuzione del piano. Rilevanza: chiarisce cosa bisogna dimostrare per ottenerle.

Tribunale di Brindisi, Giudice delegato, 3 marzo 2025. Esaminata l’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: apre un margine, da valutare con prudenza, per la tutela dei garanti personali.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per un’impresa di stampaggio con debiti energetici e crediti incagliati verso i clienti:

  1. Ricostruiamo la mappa completa delle esecuzioni: precetti, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari, istanze di liquidazione giudiziale, con la data del prossimo atto di ciascuna procedura. È questa mappa a decidere il giorno del deposito.
  2. Esaminiamo il titolo del fornitore di energia: verifichiamo il decreto ingiuntivo, i conteggi, i conguagli e le penali applicate, e quando ci sono i presupposti proponiamo opposizione con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
  3. Controlliamo la regolarità di ogni pignoramento: notifiche, importi precettati, depositi degli atti nei termini di legge, limiti di custodia; dove troviamo vizi proponiamo opposizione agli atti esecutivi entro i venti giorni.
  4. Depositiamo l’istanza di riduzione del vincolo quando i crediti verso i clienti bloccati superano di molto il debito, per liberare la parte eccedente.
  5. Prepariamo con i commercialisti dello staff l’accesso alla composizione negoziata: documentazione, elenco creditori, progetto di piano centrato su costo energetico e capitale circolante, e istanza di misure protettive.
  6. Redigiamo e discutiamo il ricorso per la conferma delle misure davanti al tribunale e, se servono, le richieste di misure cautelari atipiche verso singoli creditori, comprese quelle a tutela dei garanti.
  7. Portiamo il provvedimento ai giudici dell’esecuzione di ogni procedura pendente chiedendo la declaratoria di improseguibilità, senza attendere il rilievo d’ufficio.
  8. Separiamo i crediti anteriori da quelli posteriori nell’estratto conto del fornitore di energia e gestiamo con lui la prosecuzione del contratto alla luce dell’art. 18, comma 5, CCII.
  9. Recuperiamo i crediti verso i clienti morosi: diffide con conteggio degli interessi moratori e dei 40 € forfettari, ricorsi per decreto ingiuntivo, comunicazioni tecniche ai clienti pignorati su cosa è vincolato e cosa no.
  10. Difendiamo i beni di terzi e i beni strumentali: assistiamo il committente proprietario degli stampi nell’opposizione di terzo e valutiamo, per i macchinari in leasing, la gestione del contratto pendente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa in crisi con debiti energetici e clienti in ritardo, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento significa preparare un’istanza e un piano che reggano quel vaglio, e scegliere con lucidità se restare nella composizione negoziata o passare a un concordato senza consumare inutilmente i dodici mesi di protezione. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dall’inizio le opposizioni esecutive e la difesa delle misure in modo che reggano in reclamo e nel giudizio di legittimità.

Il valore pratico sta in due elementi. La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta l’accesso alla crisi, difende le misure, segue le esecuzioni e, se necessario, porta la stessa linea davanti alla Suprema Corte. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: piano di risanamento, analisi dei flussi energetici, posizione bancaria e difesa processuale vengono costruiti come un unico progetto, non come pratiche separate.


In chiusura: tre cose da ricordare

La prima: un pignoramento si può fermare, ma solo con lo strumento giusto e al momento giusto. Le misure protettive producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese; le opposizioni hanno termini brevi. Arrivare dopo l’assegnazione o la vendita significa giocare un’altra partita.

La seconda: fermare l’esecuzione non equivale a recuperare liquidità. Le somme già vincolate presso i clienti e il pagamento puntuale dell’energia corrente vanno gestiti con iniziative specifiche, dentro un piano che regga i numeri.

La terza: i clienti in ritardo sono una risorsa del piano, non solo un problema. Interessi moratori automatici, costi di recupero forfettari e procedure monitorie trasformano i ritardi in incassi, se si agisce con metodo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il processo esecutivo e le impugnazioni, che segue come avvocato cassazionista fino all’ultimo grado; e i profili bancari e contabili, presidiati dallo staff multidisciplinare che coordina. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo atti e termini, costruiamo la strategia più solida che il caso consente.

📩 Prima che i crediti dei tuoi clienti vengano assegnati al fornitore o che i termini di opposizione scadano, scrivici oggi stesso: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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