Cosa Posso Fare Se La Mia Società È In Crisi?

Quando una società non riesce più a pagare con regolarità fornitori, dipendenti, banche ed enti, l’amministratore si trova davanti a una domanda precisa: quali strumenti offre la legge per evitare che la crisi diventi insolvenza e che l’insolvenza diventi liquidazione giudiziale? La risposta esiste ed è contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), più volte modificato, da ultimo dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Il Codice mette a disposizione un percorso stragiudiziale (la composizione negoziata), una serie di strumenti di regolazione con diverso grado di intervento del tribunale e, solo in ultima istanza, la liquidazione giudiziale.

Il rischio principale è il tempo: ogni mese di ritardo riduce gli strumenti disponibili, aumenta l’esposizione personale degli amministratori e consegna ai creditori l’iniziativa. Una società che attiva per tempo la composizione negoziata può ottenere misure protettive contro le azioni esecutive; una società che attende l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore deve difendersi su un terreno molto più stretto.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè possiede l’abilitazione prevista proprio per la figura che conduce la composizione negoziata. Per le società sotto le soglie di fallibilità, che accedono alle procedure di sovraindebitamento, opera inoltre come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. È avvocato cassazionista: la linea difensiva impostata all’inizio può essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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Crisi e insolvenza: cosa dice la legge

Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 2 CCII, che distingue due condizioni diverse.

La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. È quindi una nozione prospettica: la società può essere ancora formalmente in regola con i pagamenti, ma i numeri dicono che entro un anno non lo sarà più.

L’insolvenza è invece lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. È una nozione attuale e “visibile” all’esterno: decreti ingiuntivi non opposti, pignoramenti, protesti, debiti scaduti accumulati.

Il Codice aggiunge una terza condizione, rilevante solo per la composizione negoziata: lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12 CCII). Il correttivo-ter ha chiarito che alla composizione negoziata si può accedere in tutte e tre le situazioni, quindi anche quando l’impresa è già insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

La ratio della disciplina

La logica del Codice è anticipare. L’art. 2086, secondo comma, c.c., come riscritto dall’art. 375 CCII, impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Per le S.r.l. (art. 2475 c.c.) e le S.p.A. (art. 2380-bis c.c.) l’istituzione degli assetti spetta esclusivamente agli amministratori.

L’art. 3 CCII declina l’obbligo in concreto: gli assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno nei dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico della composizione negoziata.

Va precisato che l’obbligo non è più solo interno. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, ha evidenziato che la carenza di assetti adeguati assume rilievo anche per la banca che decide di finanziare l’impresa: in termini operativi, gli assetti diventano una condizione per ottenere nuova finanza, non un adempimento da costruire dopo.

Distinzione da istituti affini

La crisi d’impresa va distinta dallo scioglimento per perdite (artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.). Una società può avere il capitale azzerato da perdite e non essere in crisi, se dispone di liquidità e linee di credito; viceversa, può avere il patrimonio netto positivo ed essere in crisi, perché i suoi attivi sono illiquidi.

Esempio concreto: una S.r.l. immobiliare con 2.300.000 € di immobili e 1.400.000 € di debiti a breve ha patrimonio netto positivo, ma se gli immobili non si vendono entro dodici mesi e i flussi di cassa non coprono le rate, è in crisi ai sensi dell’art. 2 CCII. Al contrario, una start-up con perdite che hanno eroso il capitale ma con un aumento di capitale già deliberato dai soci non è in crisi: deve “solo” applicare le regole sulla riduzione del capitale.

Il Codice coordina i due piani: dalla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata e fino alla conclusione delle trattative, l’art. 20 CCII consente all’imprenditore di dichiarare che non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per riduzione del capitale.


Requisiti, segnali d’allarme e termini

I segnali che la legge considera rilevanti

L’art. 3, comma 4, CCII individua alcuni segnali che, se presenti, impongono agli amministratori di attivarsi. In sintesi:

  1. debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. debiti verso i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) oltre le soglie dell’art. 25-novies CCII.

Questi creditori pubblici, superate le soglie, devono segnalare la situazione all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo, invitando a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Parallelamente, l’art. 25-octies CCII obbliga il collegio sindacale o il sindaco unico a segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese.

Requisiti di accesso agli strumenti

La disciplina prevede requisiti diversi per ogni strumento:

  • composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII): qualunque imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia, in squilibrio, crisi o insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): imprenditore anche non commerciale, diverso dall’impresa minore, in crisi o insolvenza; accordo con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti (trenta per cento negli accordi agevolati dell’art. 60);
  • piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII): imprenditore non minore in crisi o insolvenza; approvazione all’unanimità delle classi;
  • concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII): imprenditore non minore in crisi o insolvenza; in continuità o liquidatorio;
  • concordato minore e liquidazione controllata (artt. 74 ss. e 268 ss. CCII): imprese minori e imprenditori agricoli, attraverso l’Organismo di composizione della crisi (OCC).

È “impresa minore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, quella che nei tre esercizi precedenti presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 € e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €.

Termini: decorrenze e conseguenze

In termini operativi, i termini del Codice sono stretti e quasi tutti perentori. Il termine più critico è quello per il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata: va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Se il ricorso manca, o se entro trenta giorni dalla pubblicazione non viene iscritto il numero di ruolo del procedimento, le misure protettive perdono efficacia.

Va precisato anche un punto spesso frainteso: l’art. 9 CCII stabilisce che la sospensione feriale dei termini, che opera dall’1 al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Un termine di reclamo contro una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale notificata il 25 luglio scade quindi il 24 agosto, senza alcuna sospensione.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Ricorso per conferma misure protettive (art. 19 CCII)Stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle impresePerentorioLe misure protettive diventano inefficaci
Iscrizione del numero di ruolo (art. 19 CCII)Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’istanzaPerentorioInefficacia delle misure protettive
Udienza di conferma (art. 19 CCII)Fissata dal tribunale entro 10 giorni dal deposito del ricorsoOrdinatorio per il giudice—
Durata delle misure protettive30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi; limite generale di 12 mesi (art. 8 CCII)Massimo legaleCessazione della protezione
Durata dell’incarico dell’esperto (art. 17 CCII)180 giorni dall’accettazione, prorogabili di ulteriori 180Massimo legaleArchiviazione dell’istanza
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorioPerdita dell’accesso al concordato semplificato
Concordato con riserva (art. 44 CCII)Termine fissato dal giudice tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a 60PerentorioInammissibilità / improcedibilità della domanda
Pagamento creditori estranei negli accordi (art. 57 CCII)120 giorni dall’omologazione (crediti già scaduti) o dalla scadenzaLegaleInattuabilità dell’accordo
Reclamo contro omologazione o apertura liquidazione giudiziale (art. 51 CCII)30 giorni dalla notificazionePerentorioDefinitività della sentenza
Ricorso per cassazione (art. 51 CCII)30 giorni dalla notificazionePerentorioPassaggio in giudicato
Apertura liquidazione giudiziale dopo cessazione (art. 33 CCII)Entro un anno dalla cancellazione dal registro delle impreseDecadenzialeNon è più possibile aprire la procedura

Come si procede: la sequenza operativa

La disciplina prevede una gradazione. Non esiste un unico percorso valido per tutte le società: la scelta dipende dalla gravità della situazione, dalla presenza di un’attività che genera cassa e dalla composizione del debito. La sequenza tipica è la seguente.

1. Diagnosi: test pratico e lista di controllo

Il primo passo è interno. Gli amministratori, con il supporto di un commercialista, eseguono il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Il test confronta l’entità del debito da ristrutturare con i flussi annui liberi al servizio del debito: indica, in prima approssimazione, se la crisi è affrontabile con la continuità o se servono interventi straordinari (cessione d’azienda, ingresso di nuovi soci).

Il quadro operativo è stato aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale il 31 maggio 2026, che ha adeguato test pratico e lista di controllo al correttivo-ter. La lista di controllo vale ora come riferimento anche per la redazione dei piani degli altri strumenti di regolazione della crisi.

2. Accesso alla composizione negoziata

La società presenta istanza al segretario generale della Camera di commercio del capoluogo di regione tramite la piattaforma telematica (art. 17 CCII). All’istanza vanno allegati, tra l’altro: i bilanci degli ultimi tre esercizi, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, una relazione chiara sull’attività, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria contributiva e previdenziale, l’estratto della Centrale dei rischi, la dichiarazione sull’assenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Una commissione nomina un esperto indipendente, che deve accettare l’incarico entro due giorni lavorativi. L’esperto non rappresenta né l’impresa né i creditori: agevola le trattative, valuta la concreta prospettiva di risanamento, può esprimere dissenso sugli atti di straordinaria amministrazione.

L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa durante le trattative, ma deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando è insolvente ma vi sono concrete prospettive di risanamento, deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII).

3. Misure protettive e cautelari

Con l’istanza, o con richiesta successiva, la società può chiedere le misure protettive dell’art. 18 CCII. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività; inoltre non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza.

Lo stesso giorno della pubblicazione, la società deve depositare ricorso al tribunale competente (art. 27 CCII: il tribunale nel cui circondario si trova la sede principale dell’impresa; per le imprese di maggiori dimensioni, il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa) per la conferma delle misure. Il tribunale sente le parti e l’esperto e conferma, modifica o revoca le misure, stabilendone la durata.

Avvertenza decisiva: le misure protettive non sono automatiche nel tempo né illimitate; senza ricorso tempestivo e senza un piano credibile cadono, e con esse la protezione del patrimonio. La conferma è legata alla ragionevole probabilità che le trattative sfocino in uno degli esiti previsti dalla legge.

Le misure cautelari (art. 19 CCII), a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici chiesti al tribunale per garantire il buon esito delle trattative, ad esempio per impedire la revoca di una singola linea di credito strategica.

4. Rapporti con le banche durante le trattative

Il correttivo-ter ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16 CCII). La classificazione viene valutata tenendo conto del progetto di piano e della disciplina di vigilanza prudenziale.

5. Gli esiti della composizione negoziata

L’art. 23 CCII elenca le possibili conclusioni:

  • un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, secondo la relazione dell’esperto;
  • una convenzione di moratoria;
  • un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, che produce gli effetti di esenzione dalla revocatoria;
  • un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
  • un accordo di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61 CCII), con percentuali ridotte in alcuni casi;
  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII);
  • l’accesso agli strumenti giudiziali: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale.

Il correttivo-ter ha inoltre reso possibile proporre una transazione sui crediti tributari già nell’ambito della composizione negoziata, quando la trattativa sfocia in un accordo di ristrutturazione.

6. Il concordato preventivo

Se la composizione negoziata non basta, o se la società è già esposta a istanze di liquidazione, lo strumento principale resta il concordato preventivo, che può essere introdotto anche “con riserva” (art. 44 CCII): la società deposita la domanda e si riserva di presentare piano e proposta nel termine fissato dal giudice.

Il concordato in continuità prevede la prosecuzione dell’attività da parte della società (continuità diretta) o di un terzo (continuità indiretta, ad esempio tramite affitto o cessione d’azienda). I creditori sono suddivisi in classi; il tribunale può omologare anche con il dissenso di una o più classi, applicando la ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII.

Il concordato liquidatorio richiede invece un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari almeno il venti per cento del loro credito (art. 84, comma 4, CCII).

Errore frequente: etichettare come “in continuità” un concordato che, nella sostanza, liquida l’azienda. La Cassazione, con la sentenza n. 22931 dell’8 luglio 2026, ha chiarito che la continuità indiretta richiede la prosecuzione di almeno una porzione significativa del nucleo aziendale originario e che gli eventuali contratti d’affitto devono essere funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e vicini nel tempo alla presentazione del piano; un affitto stipulato molti anni prima non basta a qualificare la procedura.

7. La liquidazione giudiziale

Se nessuno strumento è percorribile, resta la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII), che sostituisce il fallimento. Può essere chiesta dalla stessa società, da uno o più creditori, dal pubblico ministero e dagli organi di controllo. Il tribunale non la apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 € (art. 49, comma 5, CCII).

Contro la sentenza di apertura si propone reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salva la sospensione della liquidazione dell’attivo e della formazione dello stato passivo che la Corte d’appello può disporre per gravi e fondati motivi (art. 52 CCII).

8. Gli strumenti intermedi: accordi, piano attestato e PRO

Tra la trattativa privata e il concordato esistono strumenti intermedi, spesso trascurati, che richiedono un intervento del tribunale più limitato.

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) non passa dal tribunale: è un piano predisposto dalla società, accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità. Il suo effetto principale è proteggere gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Funziona quando il consenso dei creditori è già largamente acquisito e serve soprattutto a dare certezza alle operazioni.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e l’omologazione del tribunale. I creditori che non aderiscono devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti, o dalla scadenza, per quelli successivi. Negli accordi agevolati (art. 60 CCII) la soglia scende al trenta per cento, se la società non propone moratoria ai creditori estranei e non chiede misure protettive. Negli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti si estendono ai creditori non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano almeno il settantacinque per cento dei crediti di quella categoria.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole ordinarie di graduazione dei crediti, a condizione che il piano sia approvato all’unanimità delle classi. I crediti dei lavoratori devono comunque essere soddisfatti in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. È uno strumento adatto quando la società dispone di un consenso pieno e articolato per categorie.

In termini operativi, la scelta tra questi strumenti dipende da tre variabili: quanto consenso dei creditori è già disponibile, quanto pesano i creditori estranei da pagare per intero, quanta protezione serve nel frattempo. Un accordo agevolato, ad esempio, rinuncia alle misure protettive: se un creditore sta già pignorando, la società dovrà prima ottenere protezione attraverso la composizione negoziata o la domanda con riserva.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati fittizi. Servono a mostrare come le norme si applicano ai numeri, non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 — Verifica dei segnali d’allarme e calendario della composizione negoziata

Dati di partenza. S.r.l. manifatturiera con 19 dipendenti. Monte retribuzioni mensile: 48.600 €. Situazione al 27 febbraio:

  • retribuzioni di gennaio non pagate, scadute da 35 giorni: 26.900 €;
  • debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni: 312.450 €; debiti verso fornitori non scaduti: 287.900 €;
  • esposizione bancaria complessiva: 1.184.000 €, di cui 71.300 € scaduti da oltre 60 giorni.

Verifica dei segnali (art. 3, comma 4, CCII).

  • Retribuzioni: la soglia è la metà del monte mensile, cioè 24.300 €. Lo scaduto è 26.900 € → segnale presente.
  • Fornitori: 312.450 € scaduti oltre 90 giorni contro 287.900 € non scaduti → lo scaduto supera il non scaduto → segnale presente.
  • Banche: 71.300 / 1.184.000 = 6,02% → supera il 5% → segnale presente.

Tre segnali su quattro: gli amministratori hanno il dovere di attivarsi e, se esiste un organo di controllo, questo deve segnalare la situazione ai sensi dell’art. 25-octies CCII.

Sviluppo. La società esegue il test pratico, predispone il progetto di piano e presenta istanza di composizione negoziata. L’esperto accetta l’incarico il 5 marzo. L’istanza di misure protettive, con l’accettazione dell’esperto, è pubblicata nel registro delle imprese il 9 marzo.

  • Ricorso al tribunale per la conferma: 9 marzo (stesso giorno della pubblicazione).
  • Udienza: fissata entro 10 giorni dal deposito → entro il 19 marzo.
  • Iscrizione del numero di ruolo: entro 30 giorni dalla pubblicazione → entro l’8 aprile.
  • Il tribunale conferma le misure per 120 giorni; la società può chiedere proroga fino a 240 giorni complessivi, nel limite generale di 12 mesi dell’art. 8 CCII.
  • Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni dall’accettazione del 5 marzo → 1° settembre; prorogabile di ulteriori 180 giorni.

Esito. Se un fornitore aveva notificato atto di pignoramento presso terzi sui crediti verso clienti il 2 marzo, dal 9 marzo l’esecuzione non può proseguire. Se invece la società avesse pubblicato l’istanza senza depositare il ricorso lo stesso giorno, le misure sarebbero divenute inefficaci e il pignoramento avrebbe ripreso il suo corso. Si noti che una parte del calendario cade in agosto: per l’art. 9 CCII la sospensione feriale dell’1-31 agosto non si applica, quindi nessun termine si allunga.

Esempio di calcolo n. 2 — Confronto tra concordato in continuità e liquidazione giudiziale

Dati di partenza. S.r.l. di servizi con debiti chirografari per 1.947.300 €. Il perito stima il valore di realizzo in liquidazione giudiziale in 612.800 €. Le spese di procedura e i crediti prededucibili sono stimati in 107.400 €, i crediti privilegiati (dipendenti, previdenziali, tributari privilegiati) in 311.100 €.

Scenario A — Liquidazione giudiziale.

  • Attivo: 612.800 €
  • meno prededucibili: 107.400 € → 505.400 €
  • meno privilegiati: 311.100 € → 194.300 € disponibili per i chirografari
  • Percentuale di soddisfazione: 194.300 / 1.947.300 = 9,98%

Scenario B — Concordato in continuità. Il piano prevede la prosecuzione dell’attività per cinque anni, con pagamento integrale di prededucibili e privilegiati nei termini di legge e flussi destinati ai chirografari per 412.600 €.

  • Percentuale ai chirografari: 412.600 / 1.947.300 = 21,19%

Esito. Il concordato in continuità assicura ai chirografari più del doppio di quanto otterrebbero in liquidazione: il requisito di convenienza appare soddisfatto. Due avvertenze. Primo: la Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha chiarito che il confronto con la liquidazione deve essere concreto e verificabile già in fase di ammissione; un valore di liquidazione sottostimato può compromettere l’ammissibilità del concordato. Secondo: se la stessa società volesse proporre un concordato liquidatorio, dovrebbe garantire ai chirografari almeno il 20% (389.460 €) e un apporto esterno che aumenti l’attivo di almeno il 10% (61.280 €): nello scenario A, senza nuove risorse, il concordato liquidatorio non sarebbe proponibile.


Casi particolari

La società già cancellata dal registro delle imprese

La cancellazione non mette al riparo. L’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. Chi chiude la società “per sfuggire ai debiti” espone la procedura e se stesso a un rischio maggiore: il curatore potrà esaminare gli atti compiuti e valutare le azioni di responsabilità.

La società sotto soglia: impresa minore

Una S.r.l. che non supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale né accedere al concordato preventivo. I suoi strumenti sono il concordato minore e la liquidazione controllata, gestiti con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi. La differenza è rilevante: il concordato minore consente di proseguire l’attività con una proposta ai creditori approvata a maggioranza.

La Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha precisato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII: il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Le società minori hanno quindi un percorso proprio, più snello, che va impostato con criteri diversi.

Proprio su questo terreno pesano le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno sia gli strumenti per le imprese minori sia la composizione negoziata consente di scegliere la strada corretta fin dal primo giorno.

La società che ha già un concordato omologato e torna in difficoltà

Un concordato omologato non è uno scudo permanente. Secondo la Corte d’appello di Firenze (sentenza n. 436 del 10 marzo 2025), il creditore il cui credito è stato falcidiato dal concordato omologato e non risolto può chiedere la liquidazione giudiziale se dimostra uno stato di insolvenza derivante da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. In termini operativi: la società in esecuzione di un concordato deve monitorare con particolare rigore i debiti nuovi.

La società con procedimenti penali o sequestri in corso

Una crisi d’impresa si accompagna spesso a contestazioni penali-tributarie, in particolare per omessi versamenti. La Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025), ha valorizzato l’ammissione della società alla composizione negoziata in continuità come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Un percorso di risanamento serio e documentato, dunque, produce effetti anche al di fuori del diritto civile.

Il gruppo di imprese

Se la crisi riguarda più società collegate, il Codice consente una composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII) e domande di gruppo per gli strumenti di regolazione (artt. 284 ss. CCII). La gestione unitaria permette di valorizzare i flussi infragruppo e di evitare che il dissesto di una società trascini le altre senza una strategia comune.


Domande frequenti

La mia società ha debiti con il fisco e con l’INPS: posso comunque accedere alla composizione negoziata? Sì. I debiti verso enti pubblici non impediscono l’accesso; anzi, il loro superamento di determinate soglie fa scattare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, che invitano proprio a valutare la composizione negoziata. All’istanza vanno allegati il certificato unico dei debiti tributari e la situazione contributiva. Se le trattative sfociano in un accordo di ristrutturazione, dopo il correttivo-ter è possibile proporre anche una transazione sui crediti tributari. La sostenibilità del piano va però verificata tenendo conto del peso di questi debiti.

Durante la composizione negoziata la banca può revocarmi il fido? L’accesso alla composizione negoziata non è, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né di peggioramento della classificazione del credito (art. 16 CCII). La banca conserva però le proprie valutazioni sul merito del credito sulla base del piano presentato. Se una linea è essenziale, la società può chiedere al tribunale una misura cautelare specifica, contestualmente alla conferma delle misure protettive.

Un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: è troppo tardi? Non necessariamente. La società può ancora presentare domanda di concordato preventivo, anche con riserva, oppure, se ne ha i requisiti, accedere a uno strumento di regolazione della crisi; il tribunale tratta con priorità le domande di regolazione rispetto a quella di liquidazione. Lo spazio di manovra però si riduce: occorre un piano credibile in tempi stretti, e il tribunale verificherà che la domanda non sia un espediente dilatorio.

Gli amministratori rischiano personalmente? Sì, se non hanno istituito assetti adeguati o se hanno aggravato il dissesto proseguendo l’attività in modo non conservativo. La mancata adozione degli assetti è considerata dalla giurisprudenza una violazione di un obbligo specifico, che non è coperta dalla discrezionalità delle scelte gestionali. Attivare tempestivamente gli strumenti del Codice è, nella pratica, anche la migliore tutela per gli amministratori.

Posso usare la composizione negoziata più volte? La legge pone limiti precisi. L’istanza non può essere presentata se è pendente un ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, né, in determinati casi, entro un anno dall’archiviazione di una precedente istanza. Le misure protettive, inoltre, non possono superare complessivamente dodici mesi, considerando anche rinnovi e proroghe nei diversi strumenti (art. 8 CCII). La giurisprudenza di merito ha negato la conferma di misure protettive richieste in una nuova composizione negoziata quando il limite era già stato consumato.

La società è in perdita ma paga tutti regolarmente: devo fare qualcosa? Sì, almeno sul piano interno. Una società che paga oggi ma prevede flussi insufficienti nei prossimi dodici mesi è in crisi ai sensi dell’art. 2 CCII. Gli amministratori devono verificare la sostenibilità del debito con un piano di tesoreria a dodici mesi e, se emergono squilibri, valutare la composizione negoziata, che è pensata proprio per intervenire prima che compaiano gli inadempimenti.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i provvedimenti più rilevanti per chi amministra una società in crisi, con il principio espresso riformulato e la ragione per cui conta.

1. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026. Principio: la continuità aziendale nel concordato preventivo non può ridursi a un’etichetta; deve risultare già in sede di ammissibilità come progetto sostenibile, fondato su valori verificabili. Il confronto con la liquidazione deve essere concreto e l’attestazione del professionista indipendente non vincola il tribunale. Rilevanza: chi prepara un concordato deve costruire numeri difendibili fin dall’inizio; un’attestazione favorevole non mette al riparo da un vaglio critico.

2. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22931 dell’8 luglio 2026. Principio: nella continuità indiretta deve proseguire almeno una parte significativa del nucleo aziendale originario; gli affitti d’azienda su cui si fonda la continuità devono essere collegati funzionalmente e cronologicamente al piano. Rilevanza: non si può “recuperare” un vecchio affitto di ramo d’azienda per accedere al regime più favorevole della continuità.

3. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026. Principio: nel concordato in continuità, quando opera la ristrutturazione trasversale, l’omologazione può essere pronunciata anche con il voto favorevole di una sola classe, purché ricorrano le condizioni dell’art. 112 CCII; ciò che conta è la solidità del piano, non la meritevolezza del debitore. La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: la composizione delle classi diventa una scelta strategica decisiva.

4. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026. Principio: nella disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, il meccanismo che consentiva al tribunale di superare il voto contrario di fisco ed enti previdenziali (art. 88, comma 2-bis, CCII previgente) operava solo per le maggioranze del concordato liquidatorio, non per quello in continuità. Rilevanza: per le procedure soggette al regime previgente, il consenso di fisco ed enti previdenziali va cercato nel merito, non dato per acquisito.

5. Cassazione civile, sentenza n. 15593, pubblicata il 21 maggio 2026. Principio: la Corte ha esaminato la stessa questione dell’estensibilità dell’omologazione forzosa sui crediti fiscali e previdenziali al concordato in continuità, in un caso sorto prima del correttivo-ter. Rilevanza: conferma che il tema è stato oggetto di più interventi di legittimità nel 2026 e che il regime applicabile dipende dalla data della domanda.

6. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7005 del 24 marzo 2026. Principio: la Corte si è pronunciata sulla collocazione in prededuzione del credito della società incaricata della due diligence contabile funzionale all’ammissione al concordato preventivo. Rilevanza: i costi dei professionisti incaricati in vista della procedura incidono sul fabbisogno del piano e vanno pianificati con attenzione.

7. Cassazione civile, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. Principio: nel concordato minore la riduzione dei crediti tributari non impone il ricorso alla transazione fiscale dell’art. 88 CCII; il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo se compatibile. Rilevanza: per le società sotto soglia, il percorso del sovraindebitamento ha regole proprie, spesso più agevoli.

8. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26510 del 1° ottobre 2025. Principio: il provvedimento che decide il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile in Cassazione anche se intitolato “decreto”, quando ha il contenuto e gli effetti della sentenza prevista dall’art. 51 CCII. Rilevanza: conta la sostanza dell’atto; la società non perde la tutela di legittimità per un vizio di forma del provvedimento.

9. Cassazione civile, sentenza n. 26690 del 2025. Principio: il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione dell’art. 51 CCII vale anche contro la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo il reclamo del creditore contro il rigetto, dichiara aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche quando la liquidazione viene aperta in appello, il termine per difendersi è breve e non va confuso con quelli ordinari.

10. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità può escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario. Rilevanza: un percorso di risanamento formalizzato produce effetti concreti anche sul versante penale.

11. Cassazione civile, ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026. Principio: l’inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili assume rilievo anche nei rapporti con la banca che finanzia l’impresa. Rilevanza: assetti adeguati sono un presupposto per ottenere nuova finanza e un elemento di valutazione della condotta di entrambe le parti.

12. Tribunale di Milano, sentenza n. 277 del 3 aprile 2025. Principio: il concordato semplificato non consente la continuità diretta dell’impresa. Rilevanza: il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio; chi vuole proseguire l’attività deve scegliere un’altra strada.

13. Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025. Principio: tra composizione negoziata e concordato semplificato deve esistere un nesso di consequenzialità. Rilevanza: il concordato semplificato non è accessibile “a freddo”: presuppone trattative effettive condotte con correttezza e buona fede.

14. Corte d’appello di Firenze, sentenza n. 436 del 10 marzo 2025. Principio: il creditore falcidiato da un concordato omologato e non risolto può chiedere la liquidazione giudiziale se l’insolvenza deriva da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Rilevanza: la società in esecuzione di concordato deve evitare di accumulare nuovi debiti scaduti.

Sul piano normativo va infine ricordato il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (Bollettino Ufficiale del 31 maggio 2026), che ha aggiornato test pratico e lista di controllo della composizione negoziata alle modifiche del correttivo-ter.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene con strumenti definiti, ciascuno legato a una fase precisa della crisi.

  1. Analizziamo la situazione della società sulla base di bilanci, scadenzari, Centrale dei rischi e posizione verso enti pubblici, verificando la presenza dei segnali dell’art. 3 CCII e dei presupposti di crisi o insolvenza.
  2. Eseguiamo con i commercialisti dello staff il test pratico di perseguibilità del risanamento e impostiamo il progetto di piano secondo la lista di controllo aggiornata al decreto del 23 aprile 2026.
  3. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII, curando la completezza degli allegati per evitare richieste di integrazione.
  4. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive lo stesso giorno della pubblicazione, presidiamo l’iscrizione a ruolo e partecipiamo all’udienza davanti al tribunale.
  5. Chiediamo le misure cautelari necessarie a proteggere i rapporti essenziali, come una linea di credito strategica o un contratto chiave.
  6. Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti a fianco dell’esperto, costruendo proposte sostenibili e documentate.
  7. Valutiamo e confrontiamo gli strumenti di uscita: accordo di ristrutturazione, piano attestato, PRO, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, concordato semplificato, verificando caso per caso le percentuali e la convenienza rispetto alla liquidazione.
  8. Impostiamo per le società sotto soglia il concordato minore o la liquidazione controllata, coordinandoci con l’Organismo di composizione della crisi.
  9. Difendiamo la società nei procedimenti di liquidazione giudiziale, contestando presupposti, soglie e stato di insolvenza, e proponiamo reclamo ex art. 51 CCII e, se necessario, ricorso per cassazione.
  10. Verifichiamo gli assetti organizzativi e la posizione degli amministratori, per ridurre l’esposizione a responsabilità personali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una società in crisi, l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore: conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, la tenuta del piano e la correttezza delle trattative consente di preparare l’istanza e la proposta in modo coerente con ciò che verrà effettivamente esaminato. Il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario pesa nelle trattative con banche e fisco, che di regola rappresentano la parte più consistente del debito.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano è anche chi lo difende in tribunale, in Corte d’appello e, da avvocato cassazionista, davanti alla Suprema Corte. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, così che la parte giuridica e quella economico-finanziaria del piano nascano insieme e non vengano assemblate a valle.


In sintesi

Una società in crisi ha più strumenti di quanto spesso si creda, ma ciascuno funziona solo se attivato nel momento giusto. La composizione negoziata è la via d’ingresso più flessibile e consente di ottenere misure protettive, a patto di rispettare termini rigidissimi. Il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, richiede numeri concreti e verificabili fin dall’ammissione. La liquidazione giudiziale si contrasta con argomenti tecnici precisi e in tempi brevi, senza la sospensione feriale.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero arco della crisi: Esperto Negoziatore per la composizione negoziata, Gestore della crisi e fiduciario OCC per le imprese minori, coordinamento dello staff bancario e tributario per le trattative con banche ed enti, abilitazione al patrocinio in Cassazione per la difesa fino all’ultimo grado. Analizzeremo la situazione della società e costruiremo la strategia più adatta, senza perdere i termini che la legge impone.

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