Torneria In Crisi Per Il Calo Delle Commesse, Con Debiti Verso Le Banche E Macchinari In Leasing: Uno Studio Legale Può Salvare L’attività?

Chi gestisce una torneria conosce bene il ritmo del lavoro conto terzi: quando le commesse dei committenti rallentano, i torni CNC e i centri di lavoro restano fermi, ma le rate del leasing continuano ad arrivare puntuali, i fidi bancari si assottigliano e il conto corrente diventa ogni mese più difficile da far quadrare. È in questi momenti che, tra colleghi, fornitori e commercialisti di fiducia, iniziano a circolare frasi rassicuranti o terrorizzanti, quasi sempre imprecise: “se smetti di pagare il leasing perdi tutto”, “la banca può chiuderti i fidi quando vuole”, “le procedure di crisi sono roba da grandi gruppi”, “tanto la società è una Srl, la casa è al sicuro”.

Su questo tema circola moltissima disinformazione per una ragione semplice: il diritto della crisi d’impresa è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la composizione negoziata nata con il D.L. 118/2021 e poi assorbita nel Codice, e da ultimo il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) hanno riscritto regole che molti imprenditori, e non pochi consulenti, conoscono ancora nella versione della vecchia legge fallimentare. Il risultato è che si prendono decisioni importantissime sulla base di convinzioni superate. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono mesi preziosi, si bruciano strumenti di tutela che la legge mette a disposizione e si arriva al tavolo con le banche quando ormai non c’è più nulla da negoziare.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffusissime tra i titolari di piccole imprese manifatturiere:

  1. “Lo studio legale serve solo quando l’azienda è già fallita”
  2. “Se smetto di pagare il leasing mi portano via il tornio e perdo tutto quello che ho versato”
  3. “La banca può revocare i fidi quando vuole: è scritto nel contratto”
  4. “Chiedere la composizione negoziata significa dichiararsi falliti e finire segnalati a sofferenza”
  5. “Le procedure di crisi sono roba da grandi aziende, non per una torneria con otto dipendenti”
  6. “La società è una Srl: i debiti restano dell’azienda e i miei beni personali sono al sicuro”
  7. “Meglio aspettare: le commesse ripartiranno e si sistemerà tutto da solo”

Perché parliamo proprio noi di questo tema? Perché una torneria in crisi con debiti bancari e macchinari in leasing si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La gestione della crisi d’impresa e il dialogo strutturato con i creditori sono il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata. I rapporti con le banche (affidamenti, revoche, Centrale Rischi, fideiussioni) e con le società di leasing rientrano nella materia in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. E quando la crisi dell’impresa rischia di trasferirsi sul patrimonio personale dei soci garanti, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC.

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Mito n. 1 — “Lo studio legale serve solo quando l’azienda è già fallita”

Il mito

“L’avvocato si chiama quando arriva l’istanza di fallimento. Prima è solo una spesa e un segnale di debolezza.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Per decenni, nella cultura imprenditoriale italiana, l’avvocato è stato associato al momento patologico: il decreto ingiuntivo, il pignoramento, l’istanza di fallimento. La vecchia legge fallimentare del 1942 era costruita attorno all’insolvenza conclamata e gli strumenti alternativi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) venivano percepiti come l’anticamera del fallimento. In più, molti titolari di piccole officine hanno visto colleghi “chiamare l’avvocato” solo quando ormai non c’era più nulla da fare, e ne hanno tratto la conclusione che il legale serva a gestire la fine, non a evitarla.

C’è anche un fondo di verità: in passato, le procedure concorsuali erano davvero poche e rigide, e per una piccola impresa l’unico vero scenario “legale” era spesso quello liquidatorio.

La realtà

In realtà la norma oggi dice l’esatto contrario. L’intero impianto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è costruito sull’emersione anticipata delle difficoltà. L’art. 2086, secondo comma, del codice civile, riscritto proprio dal Codice della crisi, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla. L’art. 3 del Codice declina lo stesso dovere anche per l’imprenditore individuale.

Il legislatore ha costruito strumenti che funzionano soprattutto PRIMA dell’insolvenza conclamata: la composizione negoziata, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato in continuità aziendale. Molti di questi strumenti sono pensati per essere usati quando la crisi è ancora soltanto probabile, cioè quando l’impresa ha ancora margini per riorganizzarsi.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il “momento giusto” per un confronto legale non è l’istanza di liquidazione giudiziale, ma il primo segnale di squilibrio: la rata di leasing pagata in ritardo, lo sconfinamento sul fido diventato strutturale, il committente principale che dimezza gli ordini. In quella fase si può ancora scegliere lo strumento; dopo, spesso, lo strumento viene scelto dagli altri.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Nella crisi d’impresa il tempo è la vera risorsa scarsa; ogni mese di attesa riduce le opzioni disponibili e aumenta il potere contrattuale dei creditori.”

La prova

La giurisprudenza di legittimità conferma che il sistema premia chi si muove per tempo e nel rispetto dei presupposti. La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 (Sez. I), ha chiarito che la domanda di composizione negoziata è inammissibile se presentata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e che spetta al Tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valutarne, in via incidentale, l’ammissibilità. Tradotto: chi arriva tardi, o sceglie gli strumenti nell’ordine sbagliato, può vedersi negare proprio la protezione su cui contava.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta la “fase patologica” rischia di arrivare quando i creditori hanno già ottenuto titoli esecutivi, iscritto ipoteche giudiziali, avviato pignoramenti presso terzi sui crediti verso i committenti. A quel punto le misure protettive possono ancora intervenire, ma il quadro è compromesso: le banche hanno già classificato il credito come deteriorato, i fornitori pretendono il pagamento anticipato e gli amministratori della società sono esposti a contestazioni di responsabilità per non essersi attivati tempestivamente.


Mito n. 2 — “Se smetto di pagare il leasing mi portano via il tornio e perdo tutto quello che ho versato”

Il mito

“Con il leasing non c’è scampo: alla prima rata saltata la società di leasing risolve il contratto, si riprende il macchinario e si tiene tutti i canoni già pagati.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: il leasing finanziario è un contratto in cui la proprietà del bene resta al concedente fino al riscatto, e in caso di inadempimento grave il concedente ha effettivamente diritto alla restituzione. Molti contratti contengono clausole penali severe, e per anni le controversie sul leasing sono state risolte con criteri diversi a seconda che il contratto fosse qualificato “di godimento” o “traslativo”, con risultati spesso imprevedibili per l’utilizzatore. Chi ha vissuto o sentito raccontare una risoluzione di leasing negli anni Duemila ricorda soprattutto il bene portato via e le pretese residue della società di leasing.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Oggi la disciplina del leasing finanziario è dettata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, che ha introdotto regole precise e, sotto molti aspetti, di tutela anche per l’utilizzatore.

Anzitutto, non basta una rata saltata. Il comma 137 definisce il grave inadempimento dell’utilizzatore che legittima la risoluzione: per i leasing diversi da quelli immobiliari (quindi per torni, centri di lavoro, frese, macchine utensili) occorre il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente; per i leasing immobiliari la soglia è più alta.

In secondo luogo, e questo è il punto che il passaparola ignora quasi sempre, in caso di risoluzione il concedente non può semplicemente tenersi bene e canoni: il comma 138 gli impone di vendere o ricollocare il bene a valori di mercato e di restituire all’utilizzatore quanto ricavato, dedotti soltanto i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo dell’opzione finale di acquisto e le spese sostenute per recupero, stima e conservazione. Se il ricavato supera il credito del concedente, l’eccedenza spetta all’utilizzatore.

Terzo: il contratto di leasing non vive isolato dagli strumenti di crisi. Se l’impresa accede alla composizione negoziata e ottiene misure protettive confermate dal Tribunale, l’art. 18, comma 5, del Codice della crisi stabilisce che i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. E nel concordato preventivo l’art. 97 del Codice prevede che i contratti pendenti, leasing compreso, proseguano, con la possibilità per il debitore di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli se la prosecuzione non è coerente con il piano; il comma 12 dello stesso articolo detta un criterio di calcolo specifico per il leasing sciolto.

In una torneria, questo significa poter distinguere: i macchinari indispensabili alla continuità (il tornio a fantina mobile su cui gira l’80% della produzione) possono essere conservati, mentre quelli sottoutilizzati possono uscire dal perimetro aziendale con un calcolo trasparente.

La prova

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno stabilito che la disciplina della legge 124/2017 non ha effetti retroattivi: si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti prima resta applicabile, per il leasing traslativo, l’art. 1526 c.c. in via analogica. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 28546/2024 e applicato con la pronuncia n. 20671 del 26 luglio 2024, secondo cui, nel quantificare il debito verso la società di leasing per un contratto risolto prima della riforma, occorre tener conto del valore di realizzo del bene. In entrambi i regimi, dunque, la regola è la stessa nella sostanza: il valore del macchinario recuperato va messo nel conto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di “perdere tutto” tende a due errori opposti. Il primo: smettere di pagare tutti i leasing senza strategia, rassegnato, e lasciare che le risoluzioni arrivino a catena anche sui macchinari indispensabili. Il secondo: continuare a pagare a ogni costo i canoni di macchinari inutilizzati, sottraendo liquidità a fornitori e dipendenti, e magari pagando creditori in modo preferenziale proprio mentre la crisi si aggrava. In entrambi i casi si rinuncia a controllare il conteggio del comma 138, dove spesso si nascondono differenze di decine di migliaia di euro sulla stima del bene ricollocato.


Mito n. 3 — “La banca può revocare i fidi quando vuole: è scritto nel contratto”

Il mito

“Il fido è ‘a revoca’: la banca può chiuderlo domani mattina senza dare spiegazioni e io non posso farci niente.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è solido. L’art. 1845 c.c. consente alla banca di recedere dall’apertura di credito: se il contratto è a tempo determinato serve una giusta causa, se è a tempo indeterminato la banca può recedere con il preavviso pattuito o, in mancanza, di quindici giorni. Molti contratti di affidamento contengono la dicitura “fino a revoca” e le banche, quando il rating dell’impresa peggiora, effettivamente riducono o revocano le linee. Chi ha visto arrivare una PEC di revoca con richiesta di rientro immediato pensa, comprensibilmente, che si tratti di un potere senza limiti.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che un potere previsto dal contratto non può essere esercitato in qualunque modo. Gli articoli 1175 e 1375 c.c. impongono correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, e su questo fondamento la Cassazione ha costruito da decenni il concetto di recesso abusivo: anche un recesso formalmente consentito diventa illegittimo quando assume connotati imprevisti e arbitrari, contrari alla ragionevole aspettativa del cliente che ha organizzato la propria attività contando su quel credito.

La revoca del fido non è un atto insindacabile: se esercitata con modalità brusche, sproporzionate o senza la giusta causa richiesta dal contratto, espone la banca a responsabilità risarcitoria.

A questo si aggiunge una tutela specifica per l’impresa che entra in composizione negoziata, rafforzata dal correttivo del 2024. L’art. 16, comma 5, del Codice della crisi, come riscritto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. L’art. 18, comma 5-bis, aggiunge che, dal momento della conferma delle misure protettive, le banche nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito in essere al momento dell’accesso, salvo dimostrare che la sospensione deriva dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Attenzione però a non trasformare questa tutela in un nuovo mito: la legge non obbliga la banca a mantenere i fidi in ogni caso. La clausola di salvezza della vigilanza prudenziale resta, e le regole speciali riguardano le linee esistenti al momento dell’accesso, non la concessione di nuova finanza.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 5415 del 29 febbraio 2024, ha affermato che nell’apertura di credito il recesso per giusta causa richiede che la banca indichi la giusta causa che lo sorregge, requisito che discende direttamente dai principi di correttezza e buona fede. Con l’ordinanza n. 14 del 2 gennaio 2023 la Corte ha posto a carico della banca l’onere di provare la giusta causa idonea a giustificare il recesso immediato. E con l’ordinanza n. 31693 del 4 dicembre 2025 la Prima Sezione ha confermato la condanna di una banca che aveva comunicato il recesso immediato e la revoca di affidamenti per circa 9,5 milioni di euro a una società patrimonialmente solida, qualificando la condotta come abuso del diritto per la sproporzione tra l’interesse della banca e il danno arrecato al cliente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera la revoca “inevitabile” la subisce passivamente: rientra in fretta pagando la banca a scapito di altri creditori, firma piani di rientro capestro con nuove garanzie personali, non documenta il danno subito e lascia scadere il momento in cui una contestazione o l’accesso a uno strumento di crisi avrebbero potuto cambiare i rapporti di forza. Spesso, peraltro, una revoca brusca è il primo anello di una catena che prosegue con segnalazione in Centrale Rischi, escussione delle garanzie e decreto ingiuntivo verso società e fideiussori.


Mito n. 4 — “Chiedere la composizione negoziata significa dichiararsi falliti e finire segnalati a sofferenza”

Il mito

“Se chiedo la composizione negoziata lo sanno tutti, le banche mi segnalano a sofferenza, i clienti scappano e di fatto è un fallimento con un altro nome.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché qualcosa di vero c’è: l’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, quindi la notizia diventa conoscibile. E nella prassi bancaria il credito verso un’impresa in difficoltà viene spesso riclassificato tra i crediti deteriorati, tipicamente come “inadempienza probabile”. In più, la parola “crisi” nel nome dell’istituto evoca immediatamente il fallimento.

La realtà

La composizione negoziata della crisi, disciplinata oggi dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi, non è una procedura concorsuale e non comporta alcuno spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e tratta con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, che agevola le trattative. L’accesso avviene tramite una piattaforma telematica nazionale, con un test pratico preliminare che aiuta a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Le misure protettive non sono automatiche né obbligatorie: l’imprenditore può chiederle e, se le chiede, decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma vanno confermate dal Tribunale con un procedimento rapido. Una volta confermate, inibiscono ai creditori interessati di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, di acquisire diritti di prelazione non concordati e impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale. La durata è fissata dal giudice tra 30 e 120 giorni ed è prorogabile, fino a un massimo complessivo di 240 giorni.

Quanto alla segnalazione, abbiamo visto che il correttivo del 2024 ha introdotto il principio di neutralità: il solo fatto dell’accesso non è ragione di una diversa classificazione del credito, che va invece determinata tenendo conto del progetto di piano presentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale. Alcuni tribunali hanno anche concesso misure cautelari per inibire segnalazioni negative quando avrebbero compromesso la continuità aziendale.

Il mito è vero solo a metà anche sul fronte della riservatezza: la composizione negoziata può essere avviata senza chiedere misure protettive, e in quel caso non c’è alcuna pubblicazione dell’istanza di misure. È una scelta strategica da ponderare caso per caso: si rinuncia allo “scudo” in cambio della discrezione.

La prova

Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 17 aprile 2025, ha confermato le misure protettive per 120 giorni in una composizione negoziata in cui l’esperto aveva espresso parere favorevole, estendendole anche ai terzi garanti e disponendo la sospensione delle procedure esecutive pendenti nei loro confronti. Il Tribunale di Modena, con provvedimento dell’8 marzo 2025, ha inibito l’escussione della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (MCC) nell’ambito di una composizione negoziata. Sul piano normativo, il testo vigente dell’art. 16, comma 5, del Codice della crisi, come sostituito dal D.Lgs. 136/2024, chiude la questione della “segnalazione automatica”.

Cosa rischia chi ci crede

Chi teme lo “stigma” della composizione negoziata finisce spesso per scegliere l’immobilismo o, peggio, per accedere a uno strumento più invasivo quando la situazione è ormai degenerata. Paradossalmente, l’imprenditore che rinuncia alla composizione negoziata per paura della segnalazione è proprio quello che, sei mesi dopo, si ritrova segnalato a sofferenza per gli insoluti accumulati, senza aver mai avuto lo scudo delle misure protettive.


Mito n. 5 — “Le procedure di crisi sono roba da grandi aziende, non per una torneria con otto dipendenti”

Il mito

“Concordati, accordi di ristrutturazione, esperti negoziatori: tutta roba per le aziende da cento milioni. Una piccola officina non ha accesso a niente di tutto questo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nella storia: con la vecchia legge fallimentare, le soglie di fallibilità escludevano le imprese più piccole sia dal fallimento sia, di fatto, dal concordato preventivo. Inoltre, i casi di ristrutturazione che finiscono sui giornali riguardano quasi sempre grandi gruppi industriali, con advisor finanziari e cifre a nove zeri. È naturale dedurne che il diritto della crisi non parli alle piccole imprese.

La realtà

In realtà la norma dice che la composizione negoziata è accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo, senza soglie dimensionali minime: anche la torneria artigiana organizzata in Srl o in forma individuale può accedervi, se si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

Per le imprese più piccole il Codice prevede poi un binario dedicato. L’impresa “minore”, definita dall’art. 2 del Codice della crisi (attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 euro, ricavi lordi annui fino a 200.000 euro e debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro, requisiti da verificare congiuntamente nei tre esercizi precedenti), non accede al concordato preventivo ma al concordato minore e alla liquidazione controllata, strumenti del sovraindebitamento gestiti con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Una torneria che supera anche una sola di queste soglie, invece, ha accesso agli strumenti “maggiori”: piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella forma agevolata o ad efficacia estesa), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità.

Esiste anche un ponte tra la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione: se le trattative non portano a un accordo, all’esito della composizione l’imprenditore può proporre il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies), che non richiede il voto dei creditori.

Dunque il problema per la piccola impresa non è l’assenza di strumenti, ma la scelta di quello giusto, che dipende dai numeri: dimensione del debito, peso dei crediti bancari e dei leasing, presenza di garanzie personali dei soci, prospettive concrete di nuove commesse.

La prova

La Cassazione con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha confermato che il giudice verifica la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata: è un sindacato sui requisiti oggettivi e sulla corretta sequenza degli strumenti, non sulla dimensione dell’impresa. E il caso deciso dal Tribunale di Brescia il 17 aprile 2025 mostra che le misure protettive vengono concesse in base alla funzionalità rispetto alle trattative e al parere dell’esperto, non al fatturato.

Cosa rischia chi ci crede

La piccola impresa convinta di non avere strumenti tende a gestire la crisi “a mano”: trattative informali con ogni banca separatamente, piani di rientro firmati uno alla volta, pagamenti a chi alza di più la voce. Così facendo rinuncia alla forza del tavolo unico e delle misure protettive, e soprattutto si espone, se la crisi precipita, alle azioni revocatorie sui pagamenti preferenziali e alle contestazioni sulla gestione.


Mito n. 6 — “La società è una Srl: i debiti restano dell’azienda e i miei beni personali sono al sicuro”

Il mito

“Ho costituito una Srl proprio per questo: se la torneria va male, rispondono i macchinari e il capannone, non la mia casa.”

Perché ci credono in tanti

Il principio di partenza è corretto: nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.). È la regola che si impara il giorno della costituzione dal notaio, ed è vera.

La realtà

Vero, ma solo a metà, e la metà mancante è quella decisiva. Nella pratica bancaria, quasi nessun fido, mutuo chirografario o finanziamento a una piccola Srl viene concesso senza garanzie personali dei soci o dell’amministratore: fideiussioni omnibus, fideiussioni specifiche, talvolta ipoteche sulla casa di famiglia. Molti contratti di leasing sono a loro volta assistiti da fideiussione del socio. Per i debiti garantiti, la limitazione di responsabilità della Srl non protegge il socio fideiussore: la banca può agire contro di lui per l’intero importo garantito, spesso senza dover prima escutere la società.

Esistono però difese che il fideiussore spesso ignora. La prima riguarda le clausole delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 (clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.): secondo le Sezioni Unite, quelle clausole sono nulle se il contratto si colloca “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale. La seconda riguarda proprio l’art. 1957 c.c.: se la deroga è nulla, torna applicabile la regola per cui il creditore deve far valere le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la liberazione del fideiussore.

Ma anche qui il quadro è stato precisato di recente, e in senso meno favorevole ai garanti di quanto molti credano. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026, hanno chiarito che l’accertamento della Banca d’Italia vale come prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus rilasciate nel periodo 2002-2005; per le fideiussioni anteriori, successive o specifiche, il garante deve provare l’intesa restrittiva con ulteriori mezzi istruttori, compreso l’ordine di esibizione. E se la fideiussione contiene una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. anche con una semplice richiesta stragiudiziale inviata nei termini.

C’è infine un terzo fronte: se la crisi della società travolge anche il socio garante persona fisica, quest’ultimo può accedere agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata con successiva esdebitazione), e alcuni tribunali hanno esteso ai terzi garanti le misure protettive concesse alla società in composizione negoziata.

La prova

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato che le fideiussioni “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle censurate. La Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, ha esteso quei principi anche alle fideiussioni specifiche. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno poi delimitato l’onere della prova e chiarito il rapporto tra clausola “a prima richiesta” e art. 1957 c.c. Sul fronte protettivo, il Tribunale di Brescia, provvedimento del 17 aprile 2025, ha esteso le misure protettive ai terzi garanti.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio convinto di essere “al riparo” spesso non legge le fideiussioni firmate anni prima, non ne verifica data e tipologia, non controlla se la banca ha agito nei termini dell’art. 1957 c.c. Scopre la propria esposizione solo quando riceve il decreto ingiuntivo personale o il pignoramento dello stipendio da amministratore. A quel punto i termini per l’opposizione sono stretti (quaranta giorni dalla notifica del decreto) e le eccezioni non sollevate rischiano di essere perdute.


Mito n. 7 — “Meglio aspettare: le commesse ripartiranno e si sistemerà tutto da solo”

Il mito

“Il settore è ciclico: ho già visto altre crisi. Basta tenere duro qualche mese, pagando quello che si riesce, e quando i clienti tornano a ordinare si rimette tutto in pari.”

Perché ci credono in tanti

È il mito più umano di tutti, e il più radicato nelle imprese meccaniche di lunga tradizione. La lavorazione conto terzi vive davvero di cicli: l’automotive rallenta, l’oleodinamica riparte, un committente chiude e un altro apre. Molti titolari hanno superato la crisi del 2009 o quella del 2020 proprio “tenendo duro”. Il fondo di verità è che una contrazione temporanea delle commesse, di per sé, non è insolvenza.

La realtà

Il problema non è la speranza nella ripresa, ma il modo in cui si “tiene duro”. Il Codice della crisi distingue la crisi, cioè lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi, dall’insolvenza vera e propria. Il dovere di attivarsi scatta già con la crisi, non con l’insolvenza.

Per la torneria organizzata in società, l’art. 2086 c.c. impone agli amministratori di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi: l’attesa passiva non è una scelta neutra, ma una possibile violazione di un dovere specifico. La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno chiarito che la mancata adozione di assetti adeguati non è coperta dalla cosiddetta business judgment rule, cioè dall’insindacabilità delle scelte gestorie.

Inoltre “pagare quello che si riesce” significa, quasi sempre, pagare in modo selettivo: prima chi minaccia azioni, poi chi serve per lavorare. Se la crisi poi sfocia in liquidazione giudiziale, quei pagamenti possono essere esposti ad azioni revocatorie, e le scelte dell’amministratore possono essere esaminate nell’ambito di azioni di responsabilità. Infine, chi aspetta perde l’accesso agli strumenti più leggeri: la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ancora ragionevolmente perseguibile, e la sequenza degli strumenti, come ha ricordato la Cassazione nel 2025, non è indifferente.

Nessuno impone di “abbandonare” l’attesa della ripresa: il punto è costruirla dentro uno strumento che protegga l’impresa mentre la ripresa arriva. Un piano in continuità può incorporare proprio le nuove commesse attese, con un orizzonte temporale credibile e con i creditori vincolati a un accordo.

La prova

La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha mostrato quanto contino tempi e ordine delle iniziative: una composizione negoziata avviata quando era già pendente un concordato è stata ritenuta inammissibile e priva di effetti impeditivi rispetto alla procedura liquidatoria. Sul piano normativo, l’art. 2086, secondo comma, c.c., e l’art. 3 del Codice della crisi fissano il dovere di rilevazione tempestiva e di attivazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta senza strumenti rischia di trasformare una crisi reversibile in un’insolvenza irreversibile. Le banche, osservando l’andamento dei conti, riducono gli affidamenti; i leasing accumulano canoni insoluti fino alla soglia di grave inadempimento; i fornitori di acciaio e utensili chiedono pagamenti anticipati. Quando le commesse finalmente ripartono, l’impresa non ha più la liquidità per acquistare la materia prima necessaria a evaderle.


Il mito alla prova dei numeri: cosa succede davvero a chi ci crede

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con cifre realistiche per mostrare la sequenza giuridica concreta. Non riproducono casi reali.

Simulazione A — Il leasing del tornio CNC: “tanto perdo tutto”

Ipotesi. Torneria Srl, contratto di leasing finanziario su un tornio CNC a due mandrini del valore iniziale di 186.400 €, stipulato nel 2022 (quindi soggetto alla legge 124/2017). Dopo 31 canoni pagati regolarmente, il calo delle commesse porta al mancato pagamento di 4 canoni mensili da 3.215 € ciascuno. Il titolare, convinto di “perdere tutto comunque”, non risponde alla diffida e lascia che il contratto si risolva.

Sequenza reale. Il quarto canone insoluto integra il grave inadempimento previsto dal comma 137 per i leasing non immobiliari. Il concedente risolve il contratto e recupera il bene. A quel punto il comma 138 lo obbliga a ricollocarlo a valori di mercato e a fare un conto preciso:

  • capitale residuo dei canoni a scadere: 74.820 €
  • canoni scaduti e non pagati: 4 × 3.215 € = 12.860 €
  • prezzo dell’opzione finale di acquisto: 1.864 €
  • spese documentate di recupero, stima e conservazione: 2.370 €
  • totale credito del concedente: 91.914 €

Esito 1. Se il tornio viene ricollocato a 118.500 €, il concedente deve restituire all’utilizzatore 118.500 − 91.914 = 26.586 €. Chi credeva al mito, non verificando il conto, rischia di non pretendere mai quella somma.

Esito 2. Se invece la stima del concedente colloca il bene a 71.300 €, residua un debito di 91.914 − 71.300 = 20.614 €. Qui la contestazione della stima (età della macchina, ore di lavoro, quotazioni di mercato dell’usato) diventa decisiva: una differenza di valutazione di 15.000 € sposta sensibilmente il risultato.

Esito 3 (alternativo). Se prima del quarto canone insoluto la società avesse avviato la composizione negoziata ottenendo la conferma delle misure protettive, il concedente non avrebbe potuto risolvere unilateralmente il contratto per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori, e il tornio, indispensabile alla produzione, sarebbe rimasto in azienda durante le trattative.

Simulazione B — La revoca dei fidi: “è scritto nel contratto”

Ipotesi. La stessa torneria ha presso la banca principale un fido di cassa di 85.000 € e una linea di anticipo fatture di 140.000 €, utilizzate complessivamente per 197.340 €. Il 3 febbraio la società deposita l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive; la banca, appresa la notizia, sospende entrambe le linee.

Sequenza reale, senza reazione. Il titolare, convinto che la banca “possa fare quello che vuole”, non fa nulla. Senza anticipo fatture, i crediti verso committenti per 112.680 € non generano liquidità immediata; le retribuzioni di marzo e l’acquisto di barre d’acciaio per una nuova commessa da 64.250 € saltano. La commessa viene persa.

Sequenza reale, con reazione. Ottenuta la conferma delle misure protettive anche nei confronti della banca, si invoca l’art. 18, comma 5-bis, del Codice della crisi: da quel momento la banca non può mantenere la sospensione delle linee esistenti all’accesso, salvo dimostrare che deriva dalla vigilanza prudenziale. Parallelamente si richiama l’art. 16, comma 5: la sola notizia dell’accesso non giustifica sospensione o diversa classificazione. Se la banca non fornisce quella dimostrazione, il ripristino dell’anticipo fatture può essere chiesto al Tribunale, e la commessa da 64.250 € può essere evasa.

Esito. La differenza tra le due sequenze non dipende dalla “bontà” della banca, ma dalla conoscenza delle regole e dalla tempestività con cui vengono fatte valere.

Simulazione C — Il socio fideiussore: “la Srl mi protegge”

Ipotesi. Il socio di maggioranza ha firmato due garanzie: una fideiussione omnibus del 2004 a favore della banca A e una fideiussione specifica del 2017 su un mutuo chirografario della banca B. La società diventa inadempiente su entrambi i rapporti; l’esposizione garantita è di 312.460 € verso A e 87.930 € verso B. La banca A notifica decreto ingiuntivo al socio dopo nove mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, senza alcuna iniziativa precedente; la banca B invia invece una raccomandata di richiesta di pagamento al garante dopo quattro mesi.

Sequenza reale. Per la fideiussione omnibus del 2004 (nel periodo 2002-2005), il provvedimento della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’intesa: se il testo riproduce la deroga all’art. 1957 c.c., quella clausola è nulla e torna applicabile il termine semestrale. Se il contratto non contiene una clausola “a prima richiesta” e la banca non ha proposto istanze contro il debitore entro sei mesi, il garante può eccepire la decadenza. Per la fideiussione specifica del 2017, invece, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2026 il garante deve provare con ulteriori elementi l’esistenza dell’intesa anche per quella tipologia di garanzia; e se il testo contiene la clausola “a prima richiesta”, la raccomandata inviata entro sei mesi basta alla banca B per evitare la decadenza.

Esito. Lo stesso socio, con due garanzie apparentemente simili, ha posizioni molto diverse: una difesa potenzialmente solida verso la banca A, una difesa molto più fragile verso la banca B. Credere al mito della “Srl che protegge” significa non accorgersi né dell’una né dell’altra.


Il fondo di verità: i frammenti veri da cui nascono i miti

Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ognuno contiene un frammento di verità che, staccato dal contesto, diventa fuorviante. Rimetterli al loro posto è il modo migliore per capire come muoversi.

È vero che il concedente del leasing resta proprietario del bene. Proprio per questo, in caso di grave inadempimento, ha diritto di riaverlo. Ma la proprietà del concedente è una garanzia, non una rendita: la legge 124/2017 gli impone di valorizzare il bene e di restituire l’eccedenza. La proprietà serve a coprire il credito, non ad arricchirsi oltre.

È vero che la banca può recedere dall’apertura di credito. L’art. 1845 c.c. lo prevede espressamente. Ma il recesso resta soggetto ai limiti della buona fede, alla giusta causa quando il contratto la richiede e, nella composizione negoziata, alle regole speciali introdotte dal correttivo del 2024. La regola corretta è dunque: la banca può recedere, ma non in qualunque modo né in qualunque momento.

È vero che la composizione negoziata diventa conoscibile. Se si chiedono le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. Ma la pubblicità è il prezzo dello scudo, ed è una scelta: senza misure, il percorso può restare riservato. E la neutralità dell’accesso rispetto alla classificazione del credito è oggi scritta nella legge.

È vero che le piccole imprese erano escluse dal vecchio sistema. Con la legge fallimentare le soglie di fallibilità tagliavano fuori molte realtà artigiane. Oggi però il sistema è a doppio binario: strumenti “maggiori” per chi supera le soglie dell’impresa minore, strumenti del sovraindebitamento per chi resta sotto. Nessuna impresa è senza strumenti.

È vero che la Srl limita la responsabilità. Per i debiti sociali non garantiti, il socio non risponde con il proprio patrimonio. Ma la quasi totalità del debito bancario e del leasing di una piccola Srl è assistita da garanzie personali, e per quella parte il socio risponde direttamente. Le difese del fideiussore esistono, ma vanno costruite sul singolo contratto: data, tipologia, clausole, comportamento della banca.

È vero che le crisi delle commesse sono spesso cicliche. Una flessione temporanea non è insolvenza, e la speranza di ripresa può essere ragionevole. Ma il Codice impone di gestire la crisi con strumenti adeguati, non di aspettare in modo passivo. La ripresa attesa può diventare il cuore di un piano in continuità, protetto e condiviso con i creditori.

È vero, infine, che l’avvocato interviene anche nella fase patologica. Ma il valore aggiunto massimo si ottiene prima: nella scelta dello strumento, nella lettura dei contratti di leasing e di garanzia, nella gestione dei rapporti con le banche prima che diventino contenzioso.

Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti disegnano un sistema meno spaventoso di come lo raccontano i miti, ma anche meno indulgente con chi resta fermo.


Mito contro realtà: il quadro in una tabella

Per chi ha poco tempo, ecco i sette miti messi a confronto con la disciplina vigente. Ogni riga sintetizza quanto approfondito nei paragrafi precedenti: la tabella non sostituisce l’analisi del caso concreto, ma aiuta a riconoscere subito le convinzioni da correggere prima di prendere decisioni su banche, leasing e garanzie.

Il mitoCome stanno le cose
Lo studio legale serve solo quando l’azienda è fallitaIl Codice della crisi e l’art. 2086 c.c. impongono di attivarsi alla prima crisi; gli strumenti più efficaci funzionano prima dell’insolvenza
Se salta il leasing perdo il tornio e tutti i canoniServe il grave inadempimento (4 canoni per i beni mobili); il concedente deve ricollocare il bene e restituire l’eccedenza (L. 124/2017, c. 138); misure protettive e art. 97 CCII tutelano i contratti utili alla continuità
La banca può revocare i fidi quando vuoleIl recesso deve rispettare buona fede e giusta causa se prevista; il recesso brusco e sproporzionato è abuso del diritto; in composizione negoziata valgono gli artt. 16, c. 5, e 18, c. 5-bis, CCII
La composizione negoziata è un fallimento mascheratoNessuno spossessamento, gestione in capo all’imprenditore, esperto indipendente; l’accesso non giustifica di per sé revoca dei fidi o riclassificazione del credito
Le procedure di crisi sono solo per grandi aziendeComposizione negoziata senza soglie minime; per l’impresa minore concordato minore e liquidazione controllata
La Srl protegge i beni personaliNon per i debiti garantiti da fideiussione; le difese (clausole ABI, art. 1957 c.c.) dipendono da data, tipo e testo della garanzia
Meglio aspettare che le commesse ripartanoL’attesa passiva espone a responsabilità degli amministratori, revocatorie, perdita degli strumenti più leggeri

Le domande di verifica: “quindi è vero che…?”

Quindi è vero che posso smettere di pagare il leasing finché sono in composizione negoziata? Dipende. Le misure protettive confermate impediscono al concedente di risolvere il contratto per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, ma non cancellano il debito e non autorizzano a non pagare i canoni successivi. Le trattative servono a ridefinire i pagamenti in modo sostenibile, non a sospenderli a tempo indeterminato.

Quindi è vero che, entrando in composizione negoziata, la banca è obbligata a lasciarmi tutti i fidi? No, non in termini assoluti. La legge vieta di revocare o sospendere le linee esistenti per il solo fatto dell’accesso e, dopo la conferma delle misure, impedisce di mantenere la sospensione salvo ragioni di vigilanza prudenziale. Ma la banca non è obbligata a concedere nuova finanza e può dimostrare ragioni prudenziali.

Quindi è vero che tutte le fideiussioni bancarie firmate dai soci sono nulle per via dello schema ABI? No. La nullità, quando sussiste, è parziale e riguarda solo le clausole censurate. Per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005 la prova è agevolata; per quelle anteriori, successive o specifiche il garante deve provare l’intesa con ulteriori elementi, come chiarito dalle Sezioni Unite nel 2026.

Quindi è vero che una piccola torneria non può fare il concordato preventivo? Dipende dai numeri. Se l’impresa rientra nella definizione di impresa minore dell’art. 2 del Codice della crisi, accede al concordato minore e non al concordato preventivo. Se supera anche una sola delle soglie, può accedere agli strumenti maggiori, concordato preventivo compreso.

Quindi è vero che, se il concedente ricolloca il tornio, mi deve restituire qualcosa? Sì, se il ricavato supera il suo credito. Per i contratti soggetti alla legge 124/2017, il concedente trattiene solo quanto gli spetta (canoni scaduti, capitale a scadere, opzione, spese) e restituisce il resto. Per i contratti risolti prima della riforma si applicano le regole precedenti, ma anche lì il valore di realizzo va considerato.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati, ciascuno collegato al mito che contribuisce a demolire o ridimensionare. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 — Miti 1, 5 e 7. La domanda di composizione negoziata presentata mentre pende una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce l’apertura della procedura liquidatoria; il giudice investito di quest’ultima ne valuta incidentalmente l’ammissibilità. Rilevanza: dimostra che tempi e ordine degli strumenti contano, e che attendere o improvvisare può far perdere la protezione.

2. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061 — Mito 2. La disciplina del leasing introdotta dalla legge 124/2017 non è retroattiva e si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore; per le risoluzioni precedenti di leasing traslativo si applica analogicamente l’art. 1526 c.c. Rilevanza: individua la regola applicabile al singolo contratto della torneria, da cui dipende il conteggio.

3. Cass. civ., 26 luglio 2024, n. 20671 — Mito 2. Nella quantificazione del debito verso il concedente per un leasing risolto prima della riforma, occorre considerare il valore di realizzo del bene, che riduce la pretesa. Rilevanza: anche nei contratti più vecchi il macchinario recuperato non è “perso” per l’utilizzatore.

4. Cass. civ., ord. n. 28546/2024 — Mito 2. Conferma la non retroattività della legge 124/2017 e l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto anteriormente. Rilevanza: consolida l’orientamento delle Sezioni Unite, offrendo un quadro stabile per i contenziosi sui contratti datati.

5. Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5415 — Mito 3. Nell’apertura di credito, il recesso per giusta causa richiede che la banca indichi la causa che lo giustifica, come espressione dei doveri di correttezza e buona fede. Rilevanza: la PEC di revoca generica può essere contestata.

6. Cass. civ., ord. 2 gennaio 2023, n. 14 — Mito 3. Spetta alla banca provare l’esistenza della giusta causa che giustifica il recesso immediato dal fido. Rilevanza: sposta l’onere probatorio sull’istituto, rafforzando la posizione dell’impresa.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31693 — Mito 3. È abuso del diritto il recesso immediato e senza preavviso dagli affidamenti verso un’impresa patrimonialmente solida, quando il sacrificio imposto al cliente è sproporzionato rispetto all’interesse di tutela della banca. Rilevanza: la “rottura brutale del credito” genera responsabilità risarcitoria.

8. Cass. civ., 24 agosto 2016, n. 17291 — Mito 3. Anche quando il contratto consente il recesso senza giusta causa, il giudice deve verificare che non sia esercitato con modalità impreviste e arbitrarie. Rilevanza: precedente di riferimento sul controllo di buona fede, ancora richiamato dalla giurisprudenza recente.

9. Cass. civ., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994 — Mito 6. Le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa anticoncorrenziale sullo schema ABI sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole riproduttive di quelle censurate. Rilevanza: apre al socio garante la possibilità di neutralizzare la deroga all’art. 1957 c.c.

10. Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 — Mito 6. I principi delle Sezioni Unite del 2021 sono stati estesi anche alle fideiussioni specifiche. Rilevanza: amplia la platea delle garanzie potenzialmente contestabili, nei limiti poi precisati nel 2026.

11. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825 — Mito 6. L’accertamento della Banca d’Italia è prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus del 2002-2005; altrove è un elemento di prova da integrare. In presenza di clausola “a prima richiesta”, una richiesta stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c. evita la decadenza del creditore. Rilevanza: impone di analizzare ogni garanzia per data, tipologia e testo, senza automatismi.

12. Trib. Brescia, provvedimento 17 aprile 2025 — Miti 4 e 6. Conferma delle misure protettive per 120 giorni in composizione negoziata, con estensione ai terzi garanti e sospensione delle esecuzioni nei loro confronti. Rilevanza: la protezione può coprire anche i soci fideiussori, se richiesta e motivata.

13. Trib. Modena, provvedimento 8 marzo 2025 — Mito 4. Inibitoria dell’escussione della garanzia pubblica MCC nell’ambito della composizione negoziata. Rilevanza: le misure cautelari possono incidere anche sui meccanismi di garanzia collegati ai finanziamenti bancari.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato: lavoriamo sui tuoi contratti, sui tuoi numeri e sui tuoi termini, non sul passaparola. Ecco, in concreto, cosa facciamo per una torneria in crisi con debiti bancari e macchinari in leasing.

  1. Ricostruiamo la mappa completa dell’esposizione: acquisiamo la visura della Centrale Rischi, i contratti di affidamento, i piani di ammortamento dei finanziamenti e tutti i contratti di leasing, distinguendo debiti scaduti, a scadere e garantiti.
  2. Analizziamo ogni contratto di leasing: verifichiamo la data dell’eventuale inadempimento rispetto alla legge 124/2017, calcoliamo la soglia di grave inadempimento e, in caso di risoluzione, contestiamo stime e conteggi del comma 138.
  3. Selezioniamo i macchinari essenziali alla continuità: insieme ai commercialisti dello staff individuiamo quali leasing vanno conservati e quali possono essere sospesi o sciolti nell’ambito di uno strumento di crisi.
  4. Verifichiamo la legittimità della revoca dei fidi: esaminiamo comunicazioni di recesso, preavviso, giusta causa e modalità, contestando per iscritto il recesso abusivo e documentando il danno subito.
  5. Valutiamo e prepariamo l’accesso alla composizione negoziata: eseguiamo il test pratico di risanamento, costruiamo con i commercialisti il progetto di piano e curiamo l’istanza sulla piattaforma telematica.
  6. Chiediamo al Tribunale misure protettive e cautelari, anche a tutela dei soci garanti, e invochiamo gli artt. 16, comma 5, e 18, comma 5-bis, del Codice della crisi per il ripristino delle linee di credito sospese.
  7. Esaminiamo le fideiussioni dei soci: data, tipologia (omnibus o specifica), clausole riproduttive dello schema ABI, clausola “a prima richiesta”, rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. da parte della banca.
  8. Individuiamo lo strumento di regolazione più adatto se le trattative non bastano: accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità o, per l’impresa minore, concordato minore.
  9. Proteggiamo il patrimonio personale dei soci quando la crisi si trasferisce su di loro, valutando gli strumenti del sovraindebitamento e l’esdebitazione.
  10. Difendiamo l’impresa e i soci nel contenzioso — opposizioni a decreto ingiuntivo, azioni risarcitorie per recesso abusivo, cause sul leasing — dal primo grado fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un caso come quello di una torneria in difficoltà, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno come funziona la composizione negoziata significa sapere che cosa un esperto si aspetta di trovare in un progetto di piano, come le banche valutano la credibilità delle trattative e quali documenti rendono convincente una richiesta di misure protettive. Accanto a questa, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di affrontare nello stesso fascicolo fidi, leasing e fideiussioni.

Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e la strategia legale nascono allo stesso tavolo, non in due uffici che si parlano per email. E grazie all’abilitazione di cassazionista, la strategia impostata nella fase iniziale resta nelle stesse mani fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni e coerenza.


Chiusura

Una torneria colpita dal calo delle commesse, con le banche che stringono e i leasing che corrono, non è un’azienda condannata. Lo diventa più facilmente se chi la guida decide sulla base di convinzioni sbagliate: che il leasing porti via tutto, che la banca possa tutto, che le procedure di crisi siano un marchio d’infamia, che aspettare sia la scelta più prudente. L’informazione corretta è la prima difesa: conoscere le regole vigenti permette di scegliere lo strumento giusto quando ancora si può scegliere.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato la coprono in ogni suo snodo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e il dialogo con i creditori; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per fidi, leasing e fideiussioni; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC per proteggere i soci garanti; l’abilitazione di cassazionista per difendere fino all’ultimo grado le scelte fatte all’inizio. Analizzeremo i tuoi contratti, verificheremo i tuoi numeri e costruiremo con te la strategia più adatta alla tua impresa.

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