Dal marzo 2026 la crisi nello Stretto di Hormuz ha cambiato i conti di chiunque lavori con il trasporto marittimo. Le compagnie di navigazione hanno introdotto supplementi per rischio bellico (war risk surcharge) applicati per container, le rotte verso il Golfo sono state deviate, i premi assicurativi per i transiti nell’area si sono moltiplicati. Per uno spedizioniere che aveva già venduto ai propri clienti tariffe concordate mesi prima, il risultato è semplice da descrivere: costi in uscita fuori controllo, ricavi bloccati, debiti verso armatori, agenti marittimi e autotrasportatori che crescono settimana dopo settimana.
La domanda che arriva più spesso è diretta: quei costi extra si possono contestare? La risposta è che alcuni sì, altri no, e altri ancora si possono ribaltare sul committente. Dipende da come è stato qualificato il rapporto, da cosa dicono i contratti e le condizioni di polizza, da quanto tempo è passato. Il rischio principale è pagare (o farsi ingiungere) importi non dovuti per non aver agito entro termini molto brevi: i diritti nascenti da spedizione e trasporto si prescrivono in un anno, o in diciotto mesi per i trasporti con origine o destinazione fuori dall’Europa.
Questa materia sta all’incrocio tra contenzioso commerciale e crisi d’impresa. Per questo lo Studio Monardo la tratta con le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio lo strumento pensato per rinegoziare i contratti squilibrati da circostanze sopravvenute e proteggere l’azienda dalle azioni dei creditori; la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire le contestazioni con l’armatore o con il committente fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore.
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Inquadramento normativo: spedizioniere, spedizioniere-vettore e chi paga cosa
Sul piano normativo, la prima operazione è capire in quale veste lo spedizioniere ha operato. Da questo dipende chi è il debitore dei noli maggiorati, chi sopporta il rischio dell’aumento e quali difese sono disponibili.
Il contratto di spedizione (art. 1737 c.c.)
La disciplina prevede che il contratto di spedizione sia un mandato con cui lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio e per conto del mandante (oppure, se munito di rappresentanza, in nome e per conto del mandante), uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori, oltre a compiere le operazioni accessorie. La formulazione attuale deriva dalla riforma introdotta in sede di conversione del D.L. 152/2021 (L. 233/2021), in vigore da gennaio 2022, che ha ammodernato gli artt. 1737 e seguenti e l’art. 2761 c.c.
Va precisato che lo spedizioniere “puro” non trasporta: organizza. La conseguenza pratica è decisiva. Quando conclude il contratto di trasporto in nome proprio, verso l’armatore è lui il contraente e quindi il debitore del nolo (art. 1705 c.c., mandato senza rappresentanza). Verso il committente, però, conserva il diritto al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute per eseguire l’incarico (art. 1720 c.c.), oltre al corrispettivo pattuito. Il costo extra imposto dal vettore, in linea di principio, è una spesa dell’esecuzione del mandato e “risale” verso chi ha dato l’incarico.
Lo spedizioniere-vettore (art. 1741 c.c.)
La situazione cambia se lo spedizioniere assume l’esecuzione del trasporto, con mezzi propri o altrui. In questo caso ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nella prassi questo accade spesso senza che l’operatore se ne renda conto: offerta “porta a porta” a prezzo globale, ritiro della merce presso il cliente, emissione di documenti di trasporto propri (house bill of lading), comunicazioni commerciali in cui si parla di “nostri servizi di trasporto”.
Se lo spedizioniere ha venduto un prezzo unico e chiuso per l’intero trasferimento, l’aumento del nolo pagato all’armatore rischia di restare a suo carico, perché ha assunto su di sé il rischio economico del risultato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19239/2026 della Sezione III, ha confermato che la tariffa forfettaria per l’intero tragitto, il ritiro presso la fabbrica e la presentazione al mercato come operatore di trasporto sono indizi che giustificano la qualificazione come spedizioniere-vettore.
Distinzione da istituti affini: un esempio concreto
Si pensi a due operatori che organizzano lo stesso container da La Spezia a Dammam. Il primo scrive al cliente: “nolo marittimo al costo, più nostra commissione di 185 euro, surcharge del vettore a vostro carico come da fattura armatore”. Il secondo scrive: “servizio completo franco destino, 2.940 euro tutto compreso”. Quando l’armatore applica un supplemento bellico di 3.000 dollari, il primo può riaddebitarlo; il secondo, salvo clausole di adeguamento, ha venduto un prezzo fisso e il rischio è suo. La differenza non sta nel nome dato al contratto, ma nel contenuto reale degli impegni: è un’indagine sull’intento negoziale affidata al giudice di merito (Cass. 13 agosto 1997, n. 7556).
Gli altri riferimenti normativi da tenere presenti
In termini operativi, le norme che entrano in gioco sono sempre le stesse:
- artt. 1467-1469 c.c., sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sull’offerta di riduzione a equità;
- artt. 1175 e 1375 c.c., sulla correttezza e sulla buona fede nell’esecuzione del contratto, base dei doveri di rinegoziazione;
- artt. 1341-1342 c.c., sulle clausole vessatorie nelle condizioni generali, che richiedono approvazione specifica per iscritto;
- art. 2951 c.c., sulla prescrizione breve dei diritti da spedizione e trasporto;
- artt. 2761 e 2756 c.c., sul privilegio e sul diritto di ritenzione di vettore e spedizioniere;
- artt. 12 ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), sulla composizione negoziata, e in particolare l’art. 10, comma 2, sulla rinegoziazione dei contratti squilibrati, e gli artt. 18-19 sulle misure protettive.
Nei rapporti internazionali va sempre verificata anche la legge applicabile e la giurisdizione: molte polizze di carico dei grandi armatori richiamano il diritto inglese e corti straniere. Una clausola di questo tipo non chiude il discorso, ma sposta il terreno su cui si gioca la contestazione.
Requisiti e termini: quando la contestazione è possibile
La contestazione dei costi extra non è un rimedio unico. Sono almeno quattro percorsi diversi, ciascuno con presupposti propri.
1. Contestare l’esistenza o la misura del supplemento verso il vettore
Il primo requisito è documentale. Il supplemento deve avere una base contrattuale: un contratto di servizio con l’armatore, un booking confermato, le condizioni della polizza di carico o un tariffario richiamato. Se il nolo era stato confermato a un certo importo per una certa data d’imbarco e il supplemento è stato introdotto dopo, va verificato se le condizioni consentivano all’armatore di aggiungerlo unilateralmente e da quale data (data di polizza, data di gate-in, data di imbarco). Nel marzo 2026 i grandi vettori hanno fissato decorrenze diverse: Hapag-Lloyd ha applicato il proprio supplemento bellico dal 2 marzo per i traffici da e verso il Golfo Persico, MSC dal 5 marzo sulla base della data di ingresso del container in terminal. Un supplemento addebitato su un container entrato in terminal prima della decorrenza è un’anomalia da contestare.
2. Ribaltare il costo sul committente
Il secondo percorso riguarda il rapporto a valle. Lo spedizioniere puro ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Se il contratto con il cliente contiene una clausola “al costo” o richiama i supplementi del vettore, il riaddebito è fondato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15438/2026 della Sezione III, ha chiarito che la clausola “al costo” non è una penale: il committente non può chiederne la riduzione giudiziale come se fosse eccessiva, perché rimborsa spese reali e documentate.
3. Far valere l’eccessiva onerosità sopravvenuta
Il terzo percorso è il più evocato e il più difficile. L’art. 1467 c.c. consente di chiedere la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili. Ma la risoluzione è esclusa se l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto. Per un operatore professionale del trasporto marittimo, la volatilità dei noli è in parte alea normale. Serve dimostrare che l’evento esce da quella fascia per frequenza, intensità e dimensioni.
4. Usare gli strumenti della crisi d’impresa
Il quarto percorso non contesta il singolo costo ma l’intera esposizione: la composizione negoziata della crisi, con richiesta di misure protettive e invito dell’esperto alla rinegoziazione dei contratti divenuti squilibrati.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Prescrizione dei diritti da spedizione e trasporto: 1 anno (art. 2951 c.c.) | Dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui la riconsegna è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire | Prescrizionale, interrompibile | Il credito (o la pretesa di rimborso) non è più azionabile se il debitore eccepisce la prescrizione |
| Prescrizione per trasporti con inizio o termine fuori Europa: 18 mesi (art. 2951, co. 2) | Come sopra | Prescrizionale, interrompibile | Come sopra |
| Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni (art. 641 c.p.c.) | Dalla notifica del decreto | Perentorio; soggetto a sospensione feriale 1-31 agosto | Il decreto diventa definitivo e non è più contestabile nel merito |
| Termine del precetto: 10 giorni (art. 480 c.p.c.) | Dalla notifica del precetto | Dilatorio | Decorso il termine, il creditore può pignorare |
| Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni (art. 617 c.p.c.) | Dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza | Perentorio | Il vizio formale dell’atto non è più deducibile |
| Misure protettive in composizione negoziata: durata 30-120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi (art. 19 CCII) | Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, con conferma del tribunale | Fissata dal giudice | Se non confermate, cessano e i creditori possono agire |
| Composizione negoziata: durata dell’incarico dell’esperto 180 giorni, prorogabile (art. 17 CCII) | Dall’accettazione dell’esperto | Ordinatorio, con archiviazione in assenza di prospettive | Chiusura del percorso |
Il termine più critico, nella pratica, è quello di opposizione a decreto ingiuntivo: gli armatori e i loro agenti in Italia ricorrono spesso al procedimento monitorio, e il decreto sui noli e sulle controstallie è frequentemente munito di provvisoria esecuzione. Quaranta giorni passano in fretta, anche considerando che la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto.
Procedura passo-passo: dalla fattura contestata alla soluzione
La disciplina prevede strumenti diversi; l’ordine in cui usarli conta quanto la scelta degli strumenti stessi. La sequenza che segue è quella logica per uno spedizioniere che si trova con fatture di supplementi contestabili e un’esposizione complessiva che non riesce più a sostenere.
Passo 1 — Ricostruire la posizione contrattuale, operazione per operazione
Per ogni spedizione aperta si raccolgono: offerta al cliente e accettazione, ordine di spedizione, booking confirmation dell’armatore, polizza di carico (master e house, se emessa), fatture del vettore, comunicazioni sui supplementi con le relative decorrenze. L’obiettivo è stabilire, per ciascun container, se lo spedizioniere ha agito come spedizioniere puro, con o senza rappresentanza, o come spedizioniere-vettore. Questa classificazione decide se il costo extra è un debito proprio non ribaltabile o un’anticipazione da rimborsare.
Passo 2 — Verificare la legittimità di ogni supplemento verso l’armatore
Si confronta la data di decorrenza del supplemento con le date rilevanti della singola spedizione; si controlla se il contratto di servizio prevedeva supplementi “soggetti a variazione” o un nolo bloccato; si verifica la coerenza degli importi con quanto comunicato dal vettore. Le contestazioni vanno formalizzate per iscritto, in modo specifico, entro tempi brevi: una contestazione generica o tardiva viene facilmente letta come accettazione tacita.
Avvertenza decisiva: pagare “con riserva” senza indicare quale voce si contesta e perché non tutela quasi nulla. La riserva deve essere puntuale, voce per voce, e accompagnata dalla documentazione.
Passo 3 — Esaminare le controstallie e i costi di sosta
I costi di detention e demurrage sono la seconda voce che fa esplodere le esposizioni, soprattutto quando le navi vengono deviate e i container restano fermi in porti di trasbordo. Qui la legittimazione passiva è il primo punto da verificare: la Cassazione (sent. 28 febbraio 2011, n. 4900) ha escluso che lo spedizioniere debba rispondere delle controstallie quando la messa a disposizione dei container era un’operazione accessoria compiuta in rappresentanza del mittente. Anche nel merito, il Tribunale di Napoli con sentenza del 27 maggio 2025 ha respinto una domanda di controstallie verso uno spedizioniere che non era né contraente del trasporto né locatario del container.
Passo 4 — Riaddebitare al committente quanto è ribaltabile
Per le operazioni in cui lo spedizioniere ha agito come mandatario, si predispone il riaddebito motivato dei supplementi, con copia delle fatture del vettore. Se il cliente non paga, entrano in gioco due tutele: il privilegio sulle cose spedite e il diritto di ritenzione (artt. 2761 e 2756 c.c.), esercitabili anche su merci di spedizioni diverse purché eseguite nell’ambito di un unico contratto continuativo, e l’azione di recupero, anche in via monitoria. La ritenzione va esercitata con misura: trattenere merce di valore sproporzionato al credito, o merce deperibile, espone a contestazioni.
Passo 5 — Valutare se esistono i presupposti dell’eccessiva onerosità
Se lo spedizioniere ha assunto impegni a prezzo fisso di durata (contratti quadro annuali con i committenti, ad esempio) e l’aumento dei costi li ha resi insostenibili, si valuta se l’evento geopolitico supera l’alea normale. Va preparata una documentazione quantitativa: andamento dei noli e dei premi assicurativi prima e dopo l’evento, confronto con le oscillazioni storiche, incidenza sul margine. Il convenuto potrà evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467, co. 3, c.c.).
Passo 6 — Se l’esposizione è sistemica, attivare la composizione negoziata
Quando il problema non è la singola fattura ma l’equilibrio complessivo, lo strumento è la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII). L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale presso le Camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente; con l’istanza si possono chiedere misure protettive, che vanno poi confermate dal tribunale competente su ricorso dell’imprenditore nei tempi stretti fissati dall’art. 19 CCII. Durante le misure protettive i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o anticiparne la scadenza (art. 18 CCII). Per uno spedizioniere questo significa che l’armatore non può, per quel solo motivo, smettere di accettare booking o bloccare il rapporto.
Sul piano della rinegoziazione, l’art. 10, comma 2, CCII consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute; le parti sono tenute a collaborare. Va precisato che il testo vigente costruisce la rinegoziazione come dovere di collaborazione: a differenza della versione emergenziale originaria del D.L. 118/2021, legata alla pandemia, non attribuisce al tribunale un potere generale di riscrivere il contratto. La leva, quindi, è negoziale e va preparata con dati solidi.
Passo 7 — Giudice competente e atto introduttivo
Per le cause sul pagamento dei noli e dei supplementi, la competenza per valore e per territorio segue le regole ordinarie, salvo clausole di foro o di giurisdizione straniera contenute nei documenti di trasporto, la cui validità e opponibilità vanno verificate (inclusa l’approvazione specifica per iscritto nei rapporti interni, art. 1341, co. 2, c.c.). L’atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve contenere, oltre ai requisiti della citazione, le eccezioni di merito in modo specifico: prescrizione, difetto di legittimazione passiva, insussistenza della base contrattuale del supplemento, errata decorrenza, eventuale domanda riconvenzionale. Per la composizione negoziata, competente a confermare le misure protettive è il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali.
Dove si sbaglia più spesso
- Si confonde la contestazione con il mancato pagamento: smettere di pagare senza formalizzare le ragioni rende il debitore inadempiente e indebolisce ogni difesa successiva.
- Si sottovaluta la prescrizione annuale, che vale tanto per i crediti dell’armatore quanto per le pretese di rimborso dello spedizioniere verso il cliente.
- Si invoca l’eccessiva onerosità per chiedere uno “sconto”: la norma consente di chiedere la risoluzione, non una riduzione del prezzo, che può essere solo offerta dalla controparte.
- Si attiva la composizione negoziata troppo tardi, quando i pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti sono già stati notificati.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione
Le simulazioni seguenti sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici; non riproducono casi reali.
Esempio 1 — Supplemento bellico su container già in terminal
Dati di partenza. Spedizioniere con contratto quadro verso un esportatore di piastrelle; 14 container da 40 piedi da Genova a un porto del Golfo. Offerta al cliente: nolo marittimo “al costo”, commissione di 185 € a container, supplementi del vettore a carico del committente “come da fattura armatore”. Container entrati in terminal: 6 il 3 marzo 2026, 8 il 9 marzo 2026. L’armatore applica un supplemento bellico di 3.000 USD per container da 40 piedi, con decorrenza dalla data di ingresso in terminal del 5 marzo 2026, e lo fattura su tutti i 14 container: 42.000 USD.
Sviluppo.
- Verso l’armatore: i 6 container entrati il 3 marzo precedono la decorrenza. La quota contestabile è 6 × 3.000 = 18.000 USD. Lo spedizioniere invia contestazione scritta specifica allegando gli interchange di ingresso in terminal.
- Verso il committente: per gli 8 container entrati il 9 marzo il supplemento è dovuto e ribaltabile in forza della clausola sui supplementi: 8 × 3.000 = 24.000 USD, da riaddebitare con copia della fattura.
- Prescrizione: trattandosi di trasporto con termine fuori Europa, il termine è di 18 mesi. Se la riconsegna a destinazione era prevista il 22 aprile 2026, la pretesa di rimborso verso il cliente si prescrive il 22 ottobre 2027, salvo atti interruttivi.
Esito. Su 42.000 USD fatturati, 18.000 sono contestabili verso il vettore e 24.000 sono recuperabili dal cliente. L’impatto netto sullo spedizioniere, se gestito correttamente, tende a zero. Senza la verifica delle decorrenze, l’intero importo sarebbe stato pagato e solo in parte recuperato.
Esempio 2 — Decreto ingiuntivo dell’agente dell’armatore e composizione negoziata
Dati di partenza. Spedizioniere con esposizione complessiva di 258.963 €: 187.640 € verso un armatore (noli, supplementi e controstallie), 46.915 € verso tre autotrasportatori, 24.408 € verso la compagnia assicurativa per premi di polizze merci a copertura estesa al rischio guerra. Crediti verso committenti: 131.270 €, di cui 58.320 € per supplementi non ancora riaddebitati. L’agente dell’armatore notifica decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 187.640 € il 9 luglio 2026.
Sviluppo.
- Termine di opposizione: 40 giorni dalla notifica. Dal 10 al 31 luglio decorrono 22 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i restanti 18 giorni decorrono dal 1° settembre. Scadenza: venerdì 18 settembre 2026.
- Analisi del credito ingiunto: 61.480 € di controstallie riguardano container messi a disposizione su istruzioni dirette del mittente, indicato come shipper in polizza; si eccepisce il difetto di legittimazione passiva. 14.750 € di supplementi riguardano imbarchi anteriori alla decorrenza comunicata; si contestano. Parte residua: 111.410 €.
- Con l’opposizione si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) in ragione delle eccezioni documentali.
- In parallelo, valutata la tensione finanziaria complessiva, l’impresa presenta istanza di composizione negoziata il 2 ottobre 2026 con richiesta di misure protettive e deposita il ricorso per la conferma. Da quel momento l’armatore non può avviare pignoramenti presso terzi sui crediti verso i committenti.
- Nel percorso, con l’esperto, si propone all’armatore il pagamento della parte non contestata (111.410 €) in rate collegate all’incasso dei 58.320 € di supplementi riaddebitati ai clienti, e agli autotrasportatori un piano di rientro in sei mesi.
Esito. L’esposizione verso l’armatore si riduce, in ipotesi di accoglimento delle eccezioni, da 187.640 € a 111.410 €; l’azienda evita il blocco dei crediti commerciali e conserva il rapporto con il vettore durante le trattative. La riuscita dipende da documentazione e tempestività, non da automatismi.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Lo spedizioniere che ha emesso la propria polizza di carico
Se lo spedizioniere ha emesso un house bill of lading indicandosi come vettore, verso il cliente si presenta come trasportatore. Le eccezioni tipiche dello spedizioniere puro (rimborso al costo, estraneità al trasporto) si indeboliscono. Sul piano normativo resta però un punto: l’art. 1741 c.c. non elimina la disciplina della spedizione, ma aggiunge quella del vettore per le fasi di trasporto in senso stretto (Cass. 9 aprile 1999, n. 3468). Le attività organizzative e accessorie possono restare regolate dalle norme del mandato, con il relativo diritto di rimborso. La partita si gioca sulla ricostruzione puntuale di cosa è stato promesso al cliente.
Il premio assicurativo per rischio guerra pagato dallo spedizioniere
Per legge lo spedizioniere non è obbligato ad assicurare la merce, salvo istruzioni del committente o usi contrari (art. 1739 c.c.). Se ha stipulato coperture estese al rischio guerra senza istruzioni e senza una previsione contrattuale, il riaddebito del premio al cliente diventa contestabile. Se invece le istruzioni c’erano, il premio è una spesa dell’esecuzione del mandato e va rimborsato. In termini operativi, conta la traccia scritta delle istruzioni ricevute: un’e-mail del cliente che chiede “copertura completa” può valere decine di migliaia di euro. Diverso è il caso dei premi che l’armatore riversa sul nolo tramite il supplemento bellico: quelli non sono premi dello spedizioniere, ma componenti del prezzo del trasporto.
Il contratto quadro annuale a prezzo bloccato
Uno spedizioniere che a fine 2025 ha firmato con un grande cliente un contratto annuale a tariffe fisse per le rotte verso il Medio Oriente si trova nella posizione peggiore. Qui l’art. 1467 c.c. è lo strumento naturale, ma la prova è impegnativa: la Cassazione ha escluso la straordinarietà di oscillazioni di prezzo anche molto marcate quando l’operatore, professionista del settore, era in grado di conoscerne il rischio (Cass. 22 settembre 2023, n. 27152). Va dimostrato che la crisi del 2026 ha prodotto variazioni di un ordine di grandezza diverso da quelle storicamente osservate. Le stime di settore aiutano: secondo i dati citati dal Ministero dei Trasporti di Singapore in una risposta parlamentare dell’agosto 2026, la copertura per rischio guerra nei transiti di Hormuz era salita a luglio a un intervallo tra il 3,5% e il 7,5% del valore dello scafo per singolo transito, contro lo 0,10-0,25% precedente al conflitto, e i noli container sulla rotta Asia-Nord Europa erano aumentati di circa il 120%. Dati di questo tipo, inseriti in una perizia economica, sono la base per sostenere il superamento dell’alea normale.
L’impresa di dimensioni minori
Uno spedizioniere di piccole dimensioni può non avere i numeri per un percorso di composizione negoziata strutturato e rientrare nella nozione di impresa minore del CCII (attivo, ricavi e debiti sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d). In questo caso la composizione negoziata resta accessibile, ma si aprono anche gli strumenti di regolazione della crisi riservati al sovraindebitamento, come il concordato minore, gestiti con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Su questi profili lo Studio può contare sulle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
Le controstallie maturate per la deviazione della nave
Quando la nave non arriva al porto previsto e i container restano bloccati in un porto di trasbordo, le controstallie maturano per cause estranee sia allo spedizioniere sia al ricevitore. Va verificato se le condizioni del vettore prevedono la sospensione del free time in caso di deviazione, se i giorni addebitati corrispondono al periodo in cui il ritiro era materialmente possibile e se l’importo complessivo resta proporzionato al valore del container. Su questo punto la giurisprudenza di merito italiana, in più occasioni, ha ricondotto entro limiti di ragionevolezza le somme richieste.
Domande frequenti
Lo spedizioniere può rifiutarsi di pagare il supplemento per rischio guerra?
Può contestarlo, non semplicemente rifiutarlo. Se il supplemento non ha base nel contratto con l’armatore, o è stato applicato con decorrenza errata, la contestazione scritta e documentata è il primo passo. Il mancato pagamento senza contestazione espone a decreto ingiuntivo e a ritenzione della merce da parte del vettore. Se il supplemento è dovuto, la vera questione diventa a chi ribaltarlo: allo spedizioniere puro spetta il rimborso dal committente; allo spedizioniere-vettore che ha venduto un prezzo chiuso, di norma no, salvo clausole di adeguamento.
Il mio cliente si rifiuta di rimborsarmi i noli maggiorati: cosa posso fare?
Se hai agito come mandatario e il contratto prevede i supplementi a carico del cliente o una clausola “al costo”, il rimborso è dovuto e la Cassazione ha escluso che il cliente possa chiederne la riduzione come se fosse una penale. Puoi esercitare il diritto di ritenzione sulle merci ancora in tuo possesso, anche di altre spedizioni dello stesso contratto continuativo, e agire in via monitoria. Attenzione alla prescrizione: un anno, diciotto mesi per i trasporti extraeuropei.
Posso invocare la guerra come causa di forza maggiore per non pagare i vettori?
In generale no. La forza maggiore incide sull’impossibilità della prestazione, non sulla maggiore onerosità di un pagamento in denaro. Un debito pecuniario resta esigibile anche se l’impresa è in difficoltà. L’evento bellico può invece rilevare per escludere la responsabilità per ritardi nella consegna, o come avvenimento straordinario ai fini dell’art. 1467 c.c. nei contratti di durata a prezzo fisso, se se ne provano i presupposti.
L’armatore minaccia di non accettare più le mie prenotazioni se non pago gli arretrati: è legittimo?
In un rapporto ordinario, il vettore può valutare liberamente con chi contrarre per i nuovi imbarchi e può sospendere le proprie prestazioni nei contratti in corso a fronte dell’inadempimento della controparte. Lo scenario cambia se l’impresa accede alla composizione negoziata con misure protettive confermate: in quel caso i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. È uno degli effetti più utili dello strumento per un operatore logistico.
Quanto tempo ho per oppormi al decreto ingiuntivo dell’armatore?
Quaranta giorni dalla notifica, con sospensione del termine dal 1° al 31 agosto. Il termine è perentorio: scaduto, il decreto diventa definitivo e non si può più contestare il merito del credito. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il creditore può pignorare subito; con l’opposizione si può chiedere al giudice di sospendere l’esecutività quando le eccezioni sono fondate su prova scritta o comunque gravi.
Caso limite: ho pagato i supplementi senza fiatare per mesi. Posso ancora contestarli?
Il pagamento non preclude di per sé la ripetizione di quanto non dovuto, ma rende la contestazione più difficile, perché la controparte sosterrà che la condotta delle parti ha confermato l’interpretazione del contratto. Restano utilizzabili gli errori oggettivi, come decorrenze sbagliate o importi non conformi al tariffario. Contano i tempi: anche le pretese di restituzione nascenti dal rapporto di trasporto sono esposte alla prescrizione breve, e la loro qualificazione va verificata caso per caso.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro rilevanza diretta sulle tre domande del tema: chi è il debitore dei costi extra, quando questi si possono ribaltare o contestare, entro quali tempi. I principi sono riformulati in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 19239/2026. Principio: l’operatore che offre una tariffa unica per l’intero tragitto e gestisce il ritiro e la consegna, anche affidando il viaggio a terzi, assume gli obblighi del vettore; furti e rapine nei magazzini non integrano di per sé il caso fortuito. Rilevanza: chi ha venduto un prezzo “tutto compreso” difficilmente può presentarsi come semplice intermediario quando si tratta di sopportare l’aumento del nolo.
2. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 15438/2026. Principio: la clausola che obbliga il committente a rimborsare “al costo” le spese sostenute dallo spedizioniere (nel caso, sosta e stoccaggio addebitati dal vettore marittimo) non è una penale e non è riducibile ex art. 1384 c.c.; legittima la ritenzione della merce fino al pagamento. Rilevanza: è il riferimento più recente a favore dello spedizioniere che ribalta sul cliente i costi extra del vettore, purché la clausola esista.
3. Cass. civ., Sez. II, sentenza 22 settembre 2023, n. 27152. Principio: l’eccessiva onerosità richiede eventi straordinari, valutati oggettivamente su frequenza, dimensioni e intensità, e imprevedibili, valutati in rapporto alla conoscenza della parte; un calo repentino del 40% del prezzo non è stato ritenuto straordinario per un operatore stabile del settore. Rilevanza: fissa l’asticella della prova per lo spedizioniere che invoca l’art. 1467 c.c. contro un contratto a prezzo fisso.
4. Cass. civ., sentenza 15 maggio 2024, n. 13435. Principio: ribadisce i requisiti della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, legata a eventi estranei all’alea normale del contratto. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento restrittivo, che impone di documentare con analisi quantitative lo scarto rispetto alla normale volatilità dei noli.
5. Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 16113. Principio: in tema di contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, gli impedimenti derivanti dalle misure emergenziali rilevano nel giudizio di imputabilità dell’inadempimento; la pronuncia è stata commentata per i rapporti tra sopravvenienze e potere del giudice di incidere sul corrispettivo. Rilevanza: offre il quadro sistematico per valutare come un evento esterno eccezionale incida sull’esecuzione dei contratti di durata, distinguendo tra imputabilità del ritardo e revisione del prezzo.
6. Cass. civ., sentenza 28 febbraio 2011, n. 4900. Principio: la locazione dei container compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente è operazione accessoria estranea all’oggetto della spedizione; delle controstallie per la mancata restituzione risponde il mittente, non lo spedizioniere. Rilevanza: è la base per eccepire il difetto di legittimazione passiva nelle richieste di detention rivolte allo spedizioniere.
7. Cass. civ., Sez. III, sentenza 6 agosto 2013, n. 18657. Principio: la qualificazione come spedizioniere-vettore si fonda su elementi sintomatici, come l’emissione della lettera di vettura e l’indicazione dello spedizioniere quale mittente nel documento di trasporto. Rilevanza: indica quali documenti esaminare per stabilire se il costo extra resta a carico dello spedizioniere.
8. Cass. civ., sentenza 13 agosto 1997, n. 7556. Principio: stabilire se lo spedizioniere abbia assunto le obbligazioni del vettore richiede un’indagine sull’intento negoziale; un compenso forfettario può essere compatibile con la spedizione pura, potendo le parti unificare rimborso spese e provvigione. Rilevanza: un prezzo forfettario non trasforma automaticamente lo spedizioniere in vettore: conta il complesso degli impegni assunti.
9. Cass. civ., Sez. III, sentenza 9 aprile 1999, n. 3468. Principio: lo spedizioniere-vettore resta soggetto alla disciplina della spedizione e assume in aggiunta diritti e obblighi del vettore per le sole fasi di trasporto in senso stretto. Rilevanza: permette di distinguere, all’interno della stessa operazione, i costi organizzativi rimborsabili da quelli connessi al trasporto.
10. Cass. civ., Sez. III, sentenza 2 agosto 2000, n. 10129. Principio: al contratto di spedizione si applica sia la prescrizione annuale sia quella di diciotto mesi per i trasporti con inizio o termine fuori Europa, con decorrenza dal giorno in cui la riconsegna è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire. Rilevanza: decisiva per le rotte verso il Golfo e l’Asia, dove il termine utile è di diciotto mesi.
11. Cass. civ., Sez. III, sentenza 30 novembre 2010, n. 24265. Principio: la prescrizione annuale dell’art. 2951 c.c. si applica anche quando le prestazioni di trasporto sono rese nell’ambito di un unico contratto misto di appalto di servizi. Rilevanza: l’inquadramento del rapporto come “contratto di logistica” non sottrae i crediti per trasporto alla prescrizione breve.
12. Cass. civ., sentenza 28 giugno 2005, n. 13905. Principio: privilegio e ritenzione sulle cose trasportate richiedono che la causa del credito sia il trasporto, e si estendono a beni di trasporti diversi eseguiti in base a un unico contratto continuativo. Rilevanza: il principio è stato codificato nel nuovo art. 2761 c.c. ed esteso allo spedizioniere: è la garanzia principale per recuperare dal cliente i supplementi anticipati.
13. Cass. civ., Sez. III, sentenza 15 novembre 2002, n. 16069. Principio: lo spedizioniere risponde verso il mandante quando non si attiene alle istruzioni ricevute; l’onere di provare la violazione grava sul mandante. Rilevanza: rafforza l’importanza della traccia scritta delle istruzioni, anche per stabilire chi ha deciso coperture assicurative o rotte più costose.
A completamento, nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Napoli con sentenza del 27 maggio 2025 ha escluso la responsabilità per controstallie di uno spedizioniere che non aveva assunto la veste di contraente del trasporto né di locatario del container.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la crisi dello spedizioniere su due binari che procedono insieme: la contestazione puntuale dei costi e la gestione complessiva dell’esposizione. Gli strumenti concreti sono questi.
- Ricostruiamo la qualificazione di ogni rapporto: esaminiamo offerte, ordini, booking, polizze master e house e corrispondenza per stabilire, container per container, se lo spedizioniere ha agito come mandatario o come vettore.
- Verifichiamo la base contrattuale e le decorrenze dei supplementi: confrontiamo le date di gate-in, imbarco e polizza con le decorrenze comunicate dagli armatori e individuiamo gli addebiti non dovuti.
- Redigiamo contestazioni scritte specifiche verso armatori e agenti marittimi, voce per voce, con allegata la documentazione probatoria, per evitare che i pagamenti valgano come accettazione.
- Esaminiamo le richieste di controstallie e detention, eccependo il difetto di legittimazione passiva quando i container sono stati messi a disposizione per conto del mittente e verificando giorni e importi.
- Predisponiamo i riaddebiti motivati ai committenti e, in caso di mancato pagamento, valutiamo l’esercizio del diritto di ritenzione e del privilegio dell’art. 2761 c.c., quindi agiamo per il recupero.
- Calcoliamo e presidiamo i termini di prescrizione di un anno e diciotto mesi, compiendo gli atti interruttivi necessari sui crediti dello spedizioniere.
- Impugniamo i decreti ingiuntivi degli armatori e dei vettori, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione quando le eccezioni sono documentate.
- Costruiamo la prova dell’eccessiva onerosità nei contratti quadro a prezzo bloccato, coordinando l’analisi economica sull’andamento di noli e premi.
- Assistiamo l’impresa nella composizione negoziata della crisi: prepariamo l’istanza e la documentazione, il ricorso per la conferma delle misure protettive e la proposta di rinegoziazione da discutere con l’esperto e con i creditori.
- Valutiamo gli strumenti alternativi: accordi con i creditori, piani di risanamento e, per l’impresa minore, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per uno spedizioniere in difficoltà, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: deriva da una formazione specifica sui meccanismi della composizione negoziata, dalle misure protettive alla rinegoziazione dei contratti ai sensi dell’art. 10 CCII. Nel percorso dell’impresa lo Studio opera come consulente legale dell’imprenditore, ruolo distinto da quello dell’esperto indipendente nominato dalla commissione, e proprio la conoscenza di come ragiona l’esperto consente di preparare proposte credibili.
La qualifica di cassazionista garantisce continuità: la stessa strategia impostata nella prima contestazione all’armatore viene sostenuta, se necessario, in opposizione a decreto ingiuntivo, in appello e fino alla Corte di Cassazione, senza cambi di difensore e senza dispersione di informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali curano contestazioni, contenzioso e crisi; i commercialisti ricostruiscono flussi di cassa, marginalità per rotta e incidenza dei supplementi, i numeri senza i quali né la prova dell’eccessiva onerosità né un piano di rinegoziazione reggono.
Chiusura
In sintesi, i costi extra di noli e assicurazioni non sono tutti uguali. Alcuni si contestano verso l’armatore perché privi di base contrattuale o applicati con decorrenza errata; altri si ribaltano sul committente quando lo spedizioniere ha agito come mandatario; altri ancora restano a carico dell’operatore che ha venduto un prezzo chiuso. Quando l’esposizione è diventata sistemica, la composizione negoziata consente di fermare le azioni dei creditori e di negoziare con dati alla mano. In tutti i casi, i termini sono brevi e la documentazione decide.
Lo Studio Monardo è attrezzato su questa materia perché le competenze certificate del suo titolare coprono entrambi i fronti: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 l’Avv. Monardo conosce lo strumento costruito per riequilibrare i contratti alterati da eventi sopravvenuti e proteggere l’azienda durante le trattative; come avvocato cassazionista segue le contestazioni con vettori e committenti fino all’ultimo grado; con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti traduce i numeri della crisi in argomenti giuridici.
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