Ditta Di Noleggio Gru E Macchine Edili In Crisi Con Mezzi Fermi E Debiti In Leasing: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Introduzione: un calendario che corre anche quando le gru restano ferme

Un’autogru parcheggiata nel piazzale non produce fatturato, ma il suo canone di leasing continua a maturare ogni mese, alla stessa data, con la stessa puntualità di quando la macchina lavorava su tre cantieri a settimana. È il paradosso di molte imprese di noleggio di gru, piattaforme aeree, escavatori e macchine movimento terra: il cantiere si ferma (un appalto sospeso, un committente che non paga, una stagione edilizia che rallenta), i mezzi restano in deposito e la struttura dei costi resta intatta. Da quel momento parte un calendario che il titolare spesso non vede, ma che la società di leasing, le banche e i fornitori conoscono benissimo.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nella crisi di un’impresa con un parco macchine in locazione finanziaria, ogni settimana conta: c’è un momento in cui il contratto è ancora rinegoziabile, uno in cui scatta la soglia del grave inadempimento, uno in cui arriva la PEC di risoluzione, uno in cui le gru vengono ritirate dal piazzale e rivendute, uno in cui gli altri creditori bussano con decreti ingiuntivi e pignoramenti. E c’è, accanto a questa sequenza, una finestra che il legislatore ha costruito apposta per le imprese: la composizione negoziata della crisi, con le misure protettive che possono bloccare proprio la risoluzione dei contratti di leasing.

Questa guida ricostruisce l’intera sequenza in ordine cronologico, tappa per tappa: dal primo canone non pagato alla risoluzione, dalla riconsegna dei mezzi al conto finale previsto dalla legge 124/2017, fino agli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e, nello scenario peggiore, alla liquidazione giudiziale.

Il tema si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La crisi di un’impresa che vuole restare sul mercato è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; i contratti di leasing, i tassi, le penali e le segnalazioni sono materia di diritto bancario, dove lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale; le opposizioni ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni richiedono una difesa che possa proseguire fino in Cassazione, e l’Avvocato è cassazionista. Per le ditte individuali e le piccole società che rientrano nella nozione di impresa minore, entra in gioco anche la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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La mappa temporale: dove si trova oggi la tua impresa

Prima di entrare nel dettaglio di ogni fase, conviene guardare il percorso dall’alto. La tabella che segue riassume le tappe tipiche della crisi di un’impresa di noleggio gru con contratti di leasing finanziario. I tempi sono indicativi e dipendono dalla periodicità dei canoni (mensile o trimestrale), dalle clausole contrattuali e dalla prassi della singola società di leasing; i termini di legge, invece, sono quelli indicati e vanno calcolati con precisione.

TappaQuandoChe cosa accadeTermini e norme chiaveFinestra difensiva
1Mese 0I mezzi si fermano, salta il primo canoneArt. 2086 c.c.; art. 3 CCII (segnali di crisi)Massima: tutto è ancora negoziabile
2Giorni 30-120I canoni insoluti si accumulano fino alla sogliaArt. 1, comma 137, L. 124/2017: 4 canoni mensiliRinegoziazione, verifica del contratto, istanza di composizione negoziata
3Dopo la sogliaArriva la PEC di risoluzioneArt. 1456 c.c.; diffida art. 1454 c.c. (almeno 15 giorni)Verifica dei presupposti della risoluzione
415-60 giorni dalla risoluzioneRichiesta di riconsegna, eventuale azione giudizialeArt. 633 c.p.c. (consegna di cosa mobile); opposizione in 40 giorni (art. 641 c.p.c.)Opposizione, accordo sulla riconsegna
53-12 mesi dalla riconsegnaStima, vendita del mezzo, conto finaleArt. 1, commi 138-139, L. 124/2017Contestazione del valore di vendita e delle voci addebitate
6In paralleloDecreti ingiuntivi e pignoramenti degli altri creditoriArtt. 480, 615, 617 c.p.c.; art. 515 c.p.c.Opposizioni, sospensione, strumenti della crisi
7Giorni 0-240 della trattativaComposizione negoziata con misure protettiveArtt. 17, 18, 19 CCIIBlocco della risoluzione per crediti anteriori
86-18 mesiConcordato, accordi, piano di ristrutturazioneArtt. 44, 54, 57, 64-bis, 94-bis, 97 CCIIProsecuzione o scioglimento autorizzato dei leasing
9Esito liquidatorioLiquidazione giudizialeArtt. 172 e 177 CCIITutela del valore residuo dei mezzi

Le tappe da 1 a 5 descrivono la strada che percorre un’impresa che non attiva alcun rimedio: è il binario “naturale” della crisi da leasing. Le tappe 6, 7 e 8 sono i binari paralleli, che possono innestarsi in qualunque momento e cambiare la direzione della corsa. La tappa 9 è il capolinea che si cerca di evitare. Le sezioni che seguono sviluppano ciascuna tappa nello stesso ordine.

Mese 0: le gru si fermano e salta il primo canone

Cosa succede

Il punto di partenza è quasi sempre lo stesso: una perdita di commesse o un buco di liquidità. Un’impresa edile committente entra a sua volta in difficoltà e smette di pagare i noli; un grande cantiere viene sospeso; il parco macchine è stato dimensionato su un volume di lavoro che non c’è più. Le autogru da 50 o 80 tonnellate, le gru a torre, le piattaforme e gli escavatori restano nel deposito. La prima scadenza del leasing passa senza pagamento. Il SDD (l’addebito diretto) torna insoluto, oppure il titolare decide consapevolmente di “saltare un mese” per pagare stipendi e fornitori di gasolio.

In questa fase la società di leasing di regola si limita a un sollecito automatico e all’addebito degli interessi di mora contrattuali. Nessuno, all’esterno, parla ancora di crisi. Ma i numeri iniziano a muoversi.

La norma

Il Codice civile, all’art. 2086, secondo comma, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il CCII, all’art. 3, traduce questo obbligo in segnali concreti: tra questi l’esistenza di esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, quando rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. Le società di leasing sono intermediari finanziari: i canoni insoluti contano.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio scatta con il primo canone non pagato. Scattano però tre orologi di fatto:

  • gli interessi di mora contrattuali, che decorrono dalla scadenza;
  • il conteggio dei canoni insoluti ai fini della soglia di grave inadempimento (tappa successiva);
  • il termine di sessanta giorni dalla scadenza oltre il quale l’esposizione verso l’intermediario diventa un segnale di crisi ai sensi dell’art. 3 CCII.

A questi si aggiunge il tempo della segnalazione alla Centrale dei Rischi o ai sistemi di informazione creditizia, che segue le regole proprie dell’intermediario e che, una volta registrata, rende più difficile ottenere nuova finanza.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra più ampia di tutta la procedura: il contratto è pienamente in vigore, nessuna risoluzione è possibile per un solo canone, e ogni opzione è ancora sul tavolo. In concreto l’impresa può:

  1. chiedere alla società di leasing una moratoria o una rimodulazione del piano dei canoni, documentando la temporaneità della crisi (contratti di nolo in scadenza, crediti verso committenti);
  2. far verificare il contratto: tasso leasing, interessi di mora, penali in caso di risoluzione, clausole sulla rivendita del bene, divieti di sublocazione;
  3. valutare la cessione del contratto a un terzo o il riscatto anticipato di un mezzo per poi rivenderlo (operazioni che richiedono il consenso del concedente);
  4. valutare se un mezzo fermo possa essere noleggiato a terzi o ceduto in uso, ma solo se il contratto lo consente o se il concedente lo autorizza;
  5. impostare una prima mappa dei debiti, distinguendo leasing, banche, fornitori, dipendenti, erario ed enti previdenziali.

Ciò che non è ancora possibile, né necessario, è l’accesso a uno strumento giudiziale: in questa fase si lavora sul contratto e sui numeri.

Il nodo dei mezzi fermi

C’è un aspetto che le imprese di noleggio sottovalutano proprio in questa fase: un mezzo in leasing fermo non è un mezzo “sospeso”. I contratti di locazione finanziaria mettono di regola a carico dell’utilizzatore il rischio di perimento e deterioramento del bene, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione e gli obblighi di custodia. Per le attrezzature di sollevamento si aggiungono le verifiche periodiche obbligatorie, senza le quali la gru non può essere rimessa in esercizio. Lasciare un’autogru per mesi in un piazzale scoperto, con l’assicurazione scaduta e le verifiche non eseguite, significa trasformare un problema di liquidità in un problema di valore: al momento della restituzione il concedente addebiterà il degrado, e il prezzo di vendita del mezzo scenderà, con effetto diretto sul conto finale.

Per questo, già nel mese zero, è utile distinguere i mezzi in tre gruppi: quelli che lavorano e generano margine; quelli fermi ma ricollocabili a breve su nuovi noli; quelli strutturalmente in eccesso rispetto al mercato dell’impresa. Per i primi la priorità è salvare il contratto; per i secondi serve tempo; per i terzi la soluzione più razionale è spesso una restituzione negoziata e ordinata, finché il mezzo conserva il suo valore. Questa mappa, costruita con dati concreti (ore di lavoro, fatturato per mezzo, contratti di nolo in corso), sarà la base di qualunque trattativa successiva, stragiudiziale o dentro uno strumento della crisi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare il primo canone saltato come un fatto isolato, da recuperare “appena riparte il lavoro”. Il titolare non avvisa la società di leasing, non chiede nulla, e intanto usa la liquidità per pagare creditori più rumorosi. Il risultato è che quando arriva la richiesta formale l’impresa ha già perso la credibilità necessaria per ottenere una moratoria. Il secondo errore, altrettanto diffuso, è vendere o spostare un mezzo in leasing senza autorizzazione: il bene è di proprietà del concedente, e disporne espone l’impresa a conseguenze civili e potenzialmente penali.

Quanto dura realmente

Nei fatti, la fase in cui la società di leasing si limita ai solleciti dura da uno a tre mesi. Molto dipende dalla periodicità: con canoni mensili la soglia di grave inadempimento si raggiunge più in fretta; con canoni trimestrali il calendario è più lento, ma ogni rata pesa di più.

Dal giorno 30 al giorno 120: i canoni si accumulano e si avvicina la soglia del grave inadempimento

Cosa succede

Il secondo, il terzo canone restano insoluti. Arrivano lettere di sollecito più formali, spesso con l’avviso che in caso di mancato pagamento il concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa. Talvolta la società di leasing propone un piano di rientro, magari chiedendo nuove garanzie personali ai soci. È la fase in cui il titolare, sotto pressione, firma più facilmente documenti che peggiorano la sua posizione: una ricognizione di debito, una fideiussione aggiuntiva, un piano di rientro insostenibile.

La norma

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’art. 1, commi da 136 a 140, ha dato una disciplina organica alla locazione finanziaria. Il comma 137 stabilisce quando l’inadempimento dell’utilizzatore è grave: per i leasing diversi da quelli immobiliari, e quindi per le gru e le macchine edili, si tratta del mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Per i leasing immobiliari la soglia è di sei canoni mensili o due trimestrali.

Questa disciplina si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge (29 agosto 2017), come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 2061/2021). Per le crisi di oggi, dunque, è il quadro normale di riferimento.

I termini che si attivano

La soglia dei quattro canoni è un dato da calcolare con precisione. “Importo equivalente” significa che, se i canoni sono trimestrali, conta l’ammontare: un canone trimestrale insoluto più una frazione del successivo possono già equivalere a quattro mensilità. Allo stesso modo, pagamenti parziali spalmati su più rate non azzerano il conteggio, che va fatto sull’importo complessivamente scaduto e non pagato.

Va tenuto presente che molti contratti prevedono clausole risolutive espresse con soglie più basse (ad esempio, il mancato pagamento anche di un solo canone). Il rapporto tra la clausola contrattuale e la soglia legale del comma 137 è uno dei punti da far esaminare: la soglia di legge individua l’inadempimento che consente la risoluzione con gli effetti economici dei commi 138 e 139, e una clausola difforme va valutata alla luce di quella disciplina e dei principi di buona fede.

Cosa può fare il debitore ora

È l’ultima fase in cui l’impresa può muoversi prima che il concedente acquisisca il diritto di risolvere. Le opzioni concrete sono tre.

La prima è la trattativa diretta, che a questo punto deve essere seria e documentata: un piano di rientro sostenibile, la restituzione volontaria di un mezzo fermo in cambio della prosecuzione degli altri contratti, la rimodulazione delle scadenze.

La seconda è l’analisi tecnica del contratto: se gli interessi di mora superano il tasso soglia, la clausola relativa è affetta da nullità con le conseguenze precisate dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; Cass. n. 3930/2024); se il contratto non rispetta gli obblighi di trasparenza, ci sono margini di contestazione. Attenzione però a non sopravvalutare questi argomenti: la Cassazione ha chiarito che interessi corrispettivi e moratori non si sommano ai fini della verifica dell’usura (Cass. n. 2574/2024) e che l’usura dei soli interessi di mora non rende gratuito l’intero contratto (Cass. n. 4001/2024).

La terza, la più incisiva, è l’accesso alla composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive prima che arrivi la dichiarazione di risoluzione: è il momento in cui l’art. 18, comma 5, CCII produce il massimo effetto (vedi la tappa dedicata).

L’errore tipico di questa fase

Firmare. Una ricognizione di debito che riconosce importi comprensivi di penali e interessi non verificati, una nuova fideiussione del socio o del coniuge, un piano di rientro che l’impresa sa di non poter rispettare: sono atti che il concedente utilizzerà nella fase successiva. Il secondo errore è pagare “a macchia di leopardo” un po’ tutti i creditori, svuotando la cassa senza alcuna strategia.

Quanto dura realmente

Con canoni mensili, il quarto canone insoluto scade circa novanta-cento giorni dopo il primo. Molte società di leasing non agiscono immediatamente al superamento della soglia, ma attendono un ulteriore sollecito; altre, soprattutto quando il bene ha un buon valore di mercato (come le autogru di marca e di recente immatricolazione), si muovono rapidamente proprio per recuperare il mezzo prima che si deprezzi o venga danneggiato.

Il giorno della PEC: la risoluzione del contratto

Cosa succede

Arriva una PEC (o una raccomandata) con cui la società di leasing dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa, oppure una diffida ad adempiere con l’avviso che, decorso il termine, il contratto si intenderà risolto. La comunicazione contiene di solito tre richieste: la riconsegna immediata dei beni, il pagamento dei canoni scaduti con interessi, e l’indicazione delle ulteriori somme che il concedente ritiene dovute. Spesso, nello stesso giorno, partono le lettere ai fideiussori.

La norma

La clausola risolutiva espressa è disciplinata dall’art. 1456 c.c.: il contratto si risolve di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra di volersene avvalere. La diffida ad adempiere è regolata dall’art. 1454 c.c.: il termine assegnato non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi, e decorso inutilmente il termine il contratto è risolto di diritto. La risoluzione per inadempimento grave nel leasing finanziario produce gli effetti economici dei commi 138 e 139 della legge 124/2017.

Un punto è decisivo sul piano temporale. Secondo la Cassazione (Cass., Sez. III, ord. n. 25128 del 18 settembre 2024), una volta che il concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva e la dichiarazione è giunta all’utilizzatore, gli effetti risolutivi si cristallizzano: il concedente non può unilateralmente far rivivere il contratto. Per l’impresa significa che, dal giorno della PEC, il contratto non è più “pendente” e non può essere recuperato con un pagamento tardivo, salvo un nuovo accordo.

Il fronte dei garanti

Insieme alla risoluzione si apre quasi sempre un secondo fronte: quello delle garanzie personali. I contratti di leasing stipulati da piccole e medie imprese sono spesso assistiti da fideiussioni dei soci, degli amministratori o dei loro familiari. Dal giorno della PEC il concedente può rivolgersi ai garanti per le somme che ritiene dovute, nei limiti e alle condizioni del contratto di fideiussione.

Il calendario dei garanti, però, non coincide del tutto con quello dell’impresa. Vanno verificati il testo della fideiussione (importo massimo garantito, eventuali clausole di rinuncia alle eccezioni, termini per l’azione del creditore dopo la scadenza dell’obbligazione principale), la corrispondenza tra le somme richieste e il conto previsto dal comma 138, la circostanza che il valore del mezzo recuperato sia stato effettivamente detratto. Il garante che paga senza verificare rischia di versare somme che l’impresa stessa avrebbe potuto contestare. E nella composizione negoziata, come mostra la giurisprudenza di merito, le misure protettive possono in alcuni casi essere estese anche ai terzi garanti, quando la loro escussione comprometterebbe le trattative: un motivo in più per agire prima che il fronte dei garanti si apra.

I termini che si attivano

  • Se si tratta di diffida ad adempiere: il termine indicato, mai inferiore a quindici giorni salvo patto diverso, entro il quale il pagamento evita la risoluzione.
  • Se si tratta di dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva: la risoluzione è immediata dal momento in cui la dichiarazione è ricevuta.
  • Il termine contrattuale per la riconsegna del bene, di solito molto breve.

Cosa può fare il debitore ora

Le possibilità si restringono, ma non scompaiono. Prima di tutto va verificato se la risoluzione è valida: la soglia del comma 137 è davvero superata? La clausola invocata è quella corretta? La dichiarazione proviene da chi ne ha il potere e indica i contratti esatti? In un’impresa con più contratti di leasing, è frequente che la società risolva in blocco anche contratti in regola, sulla base di clausole di inadempimento incrociato (“cross default”): anche questa scelta va esaminata.

In secondo luogo, se la risoluzione non è ancora intervenuta (perché è stata inviata una diffida con termine non ancora scaduto), l’istanza di composizione negoziata con misure protettive può ancora intercettarla: l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori di provocare la risoluzione dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Una volta che la risoluzione è avvenuta, invece, il contratto non è più pendente e le misure protettive non possono resuscitarlo.

In terzo luogo, si può trattare la riconsegna: modalità, luogo, verbale dello stato del mezzo, perizia in contraddittorio.

L’errore tipico di questa fase

Trattenere i mezzi “per fare pressione”. Il titolare, convinto di avere ragione, rifiuta di restituire le gru o le lascia in cantieri di terzi. È una strategia che si ritorce contro: il concedente agisce in giudizio per la consegna, aggiunge spese di recupero e custodia al conto finale, e l’impresa perde il diritto di pretendere la ricollocazione del bene a valori di mercato in tempi rapidi. La Cassazione ha più volte ribadito che l’utilizzatore che non riconsegna il bene non può pretendere i benefici collegati alla sua restituzione.

Quanto dura realmente

Tra la scadenza del quarto canone e la PEC di risoluzione passano, nella prassi, da due settimane a tre mesi. La risoluzione in sé è istantanea: è un giorno sul calendario, ma è il giorno che cambia la natura di tutta la procedura.

Entro 15-60 giorni dalla risoluzione: la riconsegna dei mezzi e le azioni per riaverli

Cosa succede

Risolto il contratto, la società di leasing vuole il mezzo. Se l’impresa collabora, si concorda una data, un trasportatore incaricato dal concedente ritira la gru o la macchina, si redige un verbale di riconsegna. Se l’impresa non collabora, il concedente ha a disposizione strumenti giudiziali rapidi: il ricorso per decreto ingiuntivo di consegna di cosa mobile determinata (art. 633 c.p.c.), il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) o un provvedimento d’urgenza. In parallelo il concedente può chiedere un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e non pagati.

Per le autogru e le macchine iscritte nei pubblici registri, il concedente è proprietario anche formalmente: il ritiro è materialmente più semplice e la tracciabilità del mezzo è totale.

La norma

Il comma 138 della legge 124/2017 attribuisce al concedente, in caso di risoluzione per grave inadempimento, il diritto alla restituzione del bene. Il codice di procedura civile disciplina i rimedi: il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti), l’opposizione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), la provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.) e la sua sospensione in sede di opposizione (art. 649 c.p.c.).

I termini che si attivano

  • Quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.): è un termine perentorio, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se il decreto è notificato il 9 luglio, il termine scade il 18 settembre: ventidue giorni decorrono in luglio, il conteggio si ferma per tutto agosto e riprende il 1° settembre per i restanti diciotto.
  • Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, la consegna del mezzo o il pagamento possono essere eseguiti subito, salvo sospensione chiesta con l’opposizione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che riceve un decreto ingiuntivo ha quaranta giorni per decidere se opporsi: dopo, il decreto diventa definitivo e gli importi indicati non sono più contestabili. Le opzioni sono:

  1. riconsegnare spontaneamente il mezzo, documentandone lo stato con fotografie, ore di lavoro, verbale firmato e possibilmente una perizia, per difendersi dalla futura contestazione sui danni e per ancorare il valore di mercato;
  2. opporsi al decreto ingiuntivo per somme, quando gli importi includono voci non dovute (canoni a scadere pretesi per intero e non solo in linea capitale, penali sproporzionate, interessi oltre soglia, spese non documentate);
  3. chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione della provvisoria esecuzione, quando ricorrono gravi motivi;
  4. coordinare la riconsegna con la strategia complessiva: un mezzo restituito in buone condizioni e venduto bene riduce o azzera il debito residuo.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar decorrere i quaranta giorni pensando che “tanto la gru l’hanno già ritirata”. Il decreto ingiuntivo per somme, una volta definitivo, diventa titolo esecutivo per tutto ciò che vi è indicato, anche se la vendita successiva del mezzo dovesse rivelare che il debito reale era inferiore. Il secondo errore è riconsegnare senza verbale: senza prova dello stato del bene, ogni ammaccatura e ogni ora di motore diventa argomento del concedente per giustificare un prezzo di vendita basso.

Quanto dura realmente

Quando l’impresa collabora, il ritiro avviene di solito entro due-quattro settimane dalla risoluzione. Quando serve un provvedimento giudiziale, i tempi si allungano di uno-tre mesi, a seconda del tribunale e del rimedio scelto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in primo grado, richiede mediamente più di un anno nei tribunali italiani, con forti differenze tra sedi.

Dopo la riconsegna, da 3 a 12 mesi: stima, vendita del mezzo e conto finale

Cosa succede

Il mezzo torna al concedente, che lo fa stimare e lo rivende o lo ricolloca (con un nuovo leasing o un noleggio a un altro operatore). Con il ricavato si fa il conto: da una parte ciò che il concedente può trattenere, dall’altra ciò che spetta all’utilizzatore. È la tappa in cui si decide, numeri alla mano, se l’impresa resterà debitrice di una somma residua o se, al contrario, avrà diritto a ricevere un’eccedenza.

La norma

Il comma 138 della legge 124/2017 stabilisce che il concedente, ottenuta la restituzione, deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dopo aver dedotto quattro voci: i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione; i canoni a scadere, solo in linea capitale; il prezzo dell’opzione finale di acquisto; le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene per il tempo necessario alla vendita. Se il ricavato non basta, resta fermo il diritto del concedente al pagamento della differenza.

Il comma 139 detta le regole della vendita: il concedente vi procede sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati; quando ciò non è possibile, sulla base di una stima di un perito scelto di comune accordo o, in mancanza, indicato da un soggetto terzo; deve rispettare criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, e informare l’utilizzatore.

La Cassazione ha tradotto questi principi in una regola semplice: il bene restituito è la misura del credito. Il concedente non può ottenere insieme la restituzione del bene e l’intero credito senza detrarre il valore del mezzo (Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025). Anche per i contratti risolti prima della riforma, la giurisprudenza ha dichiarato nulle o ridotto le clausole che consentono al concedente di trattenere sia l’intero finanziamento sia il valore del bene, o di decidere arbitrariamente se e quando vendere (Cass. n. 20780/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 588 del 10 gennaio 2025). Secondo l’ordinanza n. 21293/2024, la penale che prevede l’acquisizione dei canoni con detrazione del ricavato della vendita è invece coerente con l’equilibrio voluto dalla legge, ferma la possibilità di riduzione se manifestamente eccessiva.

Leasing finanziario o noleggio a lungo termine?

Prima di applicare le regole di questa tappa va accertata una premessa: il contratto è davvero un leasing finanziario? Nel settore delle macchine edili sono diffusi anche il leasing operativo e il noleggio a lungo termine, in cui il bene è concesso in uso dal produttore o da una società di noleggio senza una funzione di finanziamento e, di regola, senza un’opzione finale di acquisto a prezzo prestabilito. La disciplina dei commi 136-140 della legge 124/2017 riguarda la locazione finanziaria, cioè il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo acquista o fa costruire il bene su scelta e indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e ha la facoltà di acquistarlo alla scadenza.

La qualificazione cambia il conto finale. Nel leasing finanziario il concedente deve restituire l’eccedenza del ricavato e può pretendere i canoni a scadere solo in linea capitale; in un noleggio, le conseguenze della risoluzione dipendono dalle clausole contrattuali e dalle regole generali sul risarcimento del danno e sulla clausola penale, compresa la riduzione delle penali manifestamente eccessive (art. 1384 c.c.). È una verifica che va fatta su ogni contratto del parco mezzi, perché la stessa impresa può avere autogru in leasing finanziario e piattaforme in noleggio, con regole diverse per ciascuna.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine perentorio per la vendita, ma impone la celerità. Il tempo che passa ha un peso economico preciso: le spese di conservazione crescono e il valore del mezzo, in un mercato dell’usato come quello delle gru, può scendere. Una vendita dopo due anni dalla riconsegna, senza ragioni, è uno degli indici che la giurisprudenza ha considerato sintomatici di una gestione non conforme a buona fede.

Cosa può fare il debitore ora

Dopo la riconsegna, la difesa si sposta sul valore: ogni migliaio di euro ottenuto in più nella vendita del mezzo è un migliaio di euro di debito in meno, o di restituzione in più. L’impresa può:

  1. chiedere per iscritto informazioni sulla procedura di vendita, sulla stima e sulle offerte ricevute, come previsto dal comma 139;
  2. segnalare acquirenti interessati: chi lavora nel noleggio gru conosce il mercato dell’usato e può far pervenire offerte documentate;
  3. contestare la stima o il prezzo di vendita quando sono sensibilmente inferiori ai valori di mercato, producendo listini, perizie e annunci di mezzi analoghi;
  4. contestare le voci del conto: canoni a scadere conteggiati con interessi invece che in sola quota capitale, spese di recupero non documentate, penali duplicate;
  5. se il conto finale presenta un’eccedenza a proprio favore, pretenderne il pagamento.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi del mezzo dopo la riconsegna. Molti titolari, sollevati dal fatto che la gru “non è più un problema”, non seguono la vendita e scoprono mesi dopo, con l’arrivo della richiesta di pagamento del residuo, che il mezzo è stato venduto a un prezzo molto inferiore a quello di mercato. Contestare a cose fatte è possibile, ma molto più difficile che vigilare durante la vendita.

Quanto dura realmente

Per le macchine edili e le autogru il ciclo stima-vendita può richiedere da tre a dodici mesi, a seconda dello stato del mezzo e del mercato. Nel frattempo l’impresa resta in attesa di sapere se il conto finale la vedrà creditrice o debitrice.

In parallelo: decreti ingiuntivi e pignoramenti degli altri creditori

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che non segue l’ordine del leasing ma corre su un binario proprio. Mentre la società di leasing recupera i suoi mezzi, gli altri creditori si muovono: il fornitore di carburante, l’officina che ha fatto la manutenzione, la banca che ha concesso un fido o un finanziamento chirografario, il subnoleggiatore che non è stato pagato. Ciascuno ottiene il suo decreto ingiuntivo, lo notifica, poi notifica il precetto e infine passa al pignoramento. E il pignoramento, per un’impresa di noleggio, punta naturalmente ai mezzi di proprietà: le gru riscattate, i camion, le attrezzature, oltre ai conti correnti e ai crediti verso i clienti.

La norma

Il precetto è disciplinato dall’art. 480 c.p.c.; il pignoramento mobiliare presso il debitore dagli artt. 513 e seguenti; per gli autoveicoli e i mezzi iscritti al pubblico registro il pignoramento segue le forme speciali dell’art. 521-bis c.p.c. L’art. 515, terzo comma, c.p.c. prevede che strumenti e oggetti indispensabili per l’esercizio dell’attività possano essere pignorati solo nei limiti di un quinto, quando gli altri beni non bastino; ma lo stesso comma esclude questo limite per i debitori costituiti in forma societaria e quando nell’attività prevale il capitale investito sul lavoro. Per un’impresa di noleggio gru, organizzata quasi sempre in società e con un forte capitale investito in macchine, la protezione del quinto è di regola inapplicabile.

Un’avvertenza importante riguarda i mezzi in leasing: appartengono al concedente, non all’impresa utilizzatrice. Non possono essere pignorati come beni del debitore. Se l’ufficiale giudiziario li sottopone a pignoramento, è il concedente, proprietario, a poter reagire con l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.).

I termini che si attivano

  • Dieci giorni dalla notifica del precetto, termine minimo prima del quale non si può iniziare l’esecuzione (art. 480 c.p.c.); il precetto perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni (art. 481 c.p.c.).
  • Venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che decorrono dalla conoscenza dell’atto viziato.
  • L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto stesso di procedere ed è proponibile prima dell’inizio dell’esecuzione (contro il precetto) o dopo, davanti al giudice dell’esecuzione.

Cosa può fare il debitore ora

Il pignoramento di un mezzo di proprietà non è soltanto la perdita di un bene: per un’impresa di noleggio è la perdita di una fonte di ricavi, e può innescare una spirale. Le difese sono di due tipi. Ci sono quelle “individuali”: opposizione al precetto per somme non dovute, opposizione agli atti per vizi formali, istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) per pagare a rate e liberare il bene. E ci sono quelle “collettive”, che passano per gli strumenti della crisi: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nella composizione negoziata, e dalla pubblicazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (artt. 18 e 54 CCII).

L’errore tipico di questa fase

Affrontare i creditori uno per uno. Pagare il fornitore che ha pignorato il conto per liberarlo, poi il secondo, poi il terzo: ogni pagamento singolo sottrae risorse agli altri e, in prospettiva, può esporre a contestazioni se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale. Quando i fronti esecutivi sono più di uno, il segnale è inequivocabile: serve uno strumento collettivo.

Quanto dura realmente

Tra decreto ingiuntivo non opposto e primo pignoramento possono passare anche solo due mesi. Un’esecuzione mobiliare su mezzi pesanti, tra custodia, stima e vendita, richiede di norma diversi mesi, a volte più di un anno.

Dal giorno 0 al giorno 240: la finestra della composizione negoziata

Cosa succede

Da questo momento in poi la cronologia può cambiare direzione. L’impresa, attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, presenta l’istanza di nomina di un esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi. Con l’istanza, o successivamente, chiede l’applicazione delle misure protettive. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e, da quel giorno, scatta lo scudo. L’esperto, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, convoca l’imprenditore, valuta la concreta prospettiva di risanamento e conduce le trattative con i creditori, a partire dalle società di leasing e dalle banche.

La norma

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del CCII, che hanno recepito il percorso introdotto dal D.L. 118/2021. L’art. 18 regola le misure protettive: dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il comma 5 è la norma chiave per un’impresa con leasing: i creditori nei cui confronti operano le misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Possono però sospendere l’adempimento dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure.

L’art. 19 regola la conferma giudiziale: l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto, e conferma o revoca le misure, stabilendone la durata tra trenta e centoventi giorni; su richiesta, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare duecentoquaranta giorni.

La giurisprudenza di merito ha precisato limiti e potenzialità dello scudo. Il Tribunale di Brescia (17 aprile 2025) ha confermato misure protettive per centoventi giorni ribadendo il divieto di risolvere unilateralmente i contratti pendenti e ha esteso le misure anche ai terzi garanti. Il Tribunale di Verona (12 agosto 2026) ha osservato che la conferma delle misure garantisce già, per effetto dell’art. 18, comma 5, una tutela legale contro gli strumenti di autotutela contrattuale dei creditori, mentre ha negato una misura cautelare che sospendesse gli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento, perché avrebbe riscritto il contratto per via giudiziale. Il Tribunale di Modena (26 dicembre 2022) ha chiarito che la protezione riguarda i rapporti pendenti fino alla loro scadenza naturale e non può imporre la prosecuzione di un contratto già cessato.

I termini che si attivano

  • Deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 19 CCII): se il termine non è rispettato, le misure perdono efficacia.
  • Durata delle misure confermate: da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
  • Durata del percorso con l’esperto: ordinariamente centottanta giorni, con possibilità di prosecuzione nei casi previsti dalla legge.

Cosa può fare il debitore ora

Se l’istanza è pubblicata prima che il concedente dichiari di avvalersi della clausola risolutiva, il leasing resta in vita e il concedente non può risolverlo per i canoni scaduti prima della pubblicazione. È la differenza tra perdere le gru e tenerle mentre si negozia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce questo percorso anche dal lato di chi è chiamato a condurre le trattative.

Dentro la composizione negoziata l’impresa può:

  1. negoziare con ogni società di leasing una soluzione mezzo per mezzo: prosecuzione dei contratti sui mezzi che lavorano, restituzione consensuale di quelli fermi con vendita a valori di mercato, allungamento dei piani;
  2. chiedere al tribunale, se necessario, misure cautelari mirate (art. 19 CCII), ad esempio per evitare azioni dei creditori che comprometterebbero le trattative;
  3. ottenere la protezione dalle azioni esecutive degli altri creditori, compresi i pignoramenti sui mezzi di proprietà;
  4. preparare l’uscita: un contratto con i creditori, una convenzione di moratoria, un accordo con l’attestazione dell’esperto, o il passaggio a uno strumento di regolazione (art. 23 CCII).

È importante capire anche ciò che le misure non fanno. Non cancellano i canoni maturati dopo la pubblicazione: quelli vanno pagati, perché il contratto prosegue e il concedente continua a mettere a disposizione il bene. Non resuscitano un contratto già risolto. E non sono automatiche: richiedono un ricorso tempestivo e la valutazione positiva del tribunale sulla funzionalità alle trattative.

Che cosa serve per presentare l’istanza

La rapidità con cui si accede alla composizione negoziata dipende in larga parte dalla documentazione disponibile. L’art. 17 CCII richiede che l’istanza sia corredata, tra l’altro, dai bilanci degli ultimi esercizi (o, per chi non è tenuto a depositarli, dalle dichiarazioni fiscali e dalle situazioni patrimoniali e finanziarie), da un progetto di piano di risanamento con l’indicazione delle strategie di intervento, da un elenco aggiornato dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e con l’indicazione dei diritti reali e personali di garanzia, da una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata e da una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, oltre alle dichiarazioni e certificazioni sui debiti verso gli enti previsti dalla norma.

Per un’impresa di noleggio gru, il progetto di piano ha un contenuto molto concreto: quali mezzi tenere e quali restituire, quale fatturato è atteso dai contratti di nolo in corso e da quelli in trattativa, quale fabbisogno finanziario serve nei mesi della trattativa, come verranno pagati i canoni che maturano dopo la pubblicazione. Il test pratico messo a disposizione sulla piattaforma consente una prima verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Un’istanza preparata in fretta, senza numeri attendibili, rischia di non superare il vaglio dell’esperto e del tribunale proprio nel momento in cui serviva di più. Per questo il lavoro di preparazione, che coinvolge avvocato e commercialista, andrebbe iniziato già nella tappa 2, quando i canoni insoluti sono ancora pochi.

L’errore tipico di questa fase

Arrivare tardi. Il caso più frequente è l’impresa che presenta l’istanza dopo aver ricevuto la PEC di risoluzione: a quel punto i contratti di leasing risolti sono fuori dalla protezione dell’art. 18, comma 5. Il secondo errore è usare la composizione negoziata come un semplice “congelamento”, senza un piano credibile: il tribunale può non confermare le misure e l’esperto può archiviare l’istanza se manca una concreta prospettiva di risanamento.

Quanto dura realmente

Tra la presentazione dell’istanza e la conferma delle misure passano normalmente alcune settimane. L’intero percorso, compresa la proroga, si colloca di solito tra i sei e gli otto mesi. Per un’impresa di noleggio che ha soprattutto bisogno di tempo per ricollocare i mezzi e riavviare i contratti di nolo, sono mesi preziosi.

Dai 6 ai 18 mesi: concordato, accordi e piani di ristrutturazione

Cosa succede

Il calendario ora corre su tempi più lunghi. Se la composizione negoziata non basta, o se la crisi è già matura, l’impresa accede a uno strumento di regolazione: il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per le imprese che rientrano nella nozione di impresa minore (sotto le soglie dell’art. 2 CCII per attivo, ricavi e debiti), lo strumento è il concordato minore, gestito con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.

La norma

La domanda di accesso può essere presentata anche “con riserva” (art. 44 CCII), con un termine assegnato dal tribunale per depositare piano e proposta. Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 54 CCII). L’art. 94-bis CCII ripete per il concordato la regola sui contratti pendenti: i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutarne l’adempimento o provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; nel concordato in continuità la tutela riguarda in particolare i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività.

L’art. 97 CCII disciplina i contratti pendenti nel concordato preventivo: proseguono, e l’impresa può chiedere di essere autorizzata a sospenderli o scioglierli. Per il leasing la norma prevede una regola speciale: in caso di scioglimento, il concedente recupera il bene e deve versare all’impresa l’eventuale eccedenza tra il ricavato della vendita e il credito residuo in linea capitale; se il ricavato è inferiore, la differenza è un credito anteriore al concordato. La Cassazione ha chiarito che non basta la volontà unilaterale dell’impresa di sciogliersi: serve un provvedimento del tribunale che autorizzi lo scioglimento (Cass., Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024).

I termini che si attivano

  • Termine fissato dal tribunale per il deposito di piano e proposta in caso di domanda con riserva: tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi.
  • Durata massima complessiva delle misure protettive negli strumenti di regolazione: dodici mesi, comprese quelle della composizione negoziata (art. 8 CCII).
  • Termini per il voto dei creditori e per l’omologazione, secondo il calendario fissato dal tribunale.

Cosa può fare il debitore ora

Nel concordato l’impresa sceglie, mezzo per mezzo, quale leasing tenere e quale sciogliere, ma ogni scelta deve essere autorizzata e costruita nel piano. Per un’impresa di noleggio questo consente di ridisegnare il parco macchine: proseguire i contratti sulle gru che hanno commesse e marginalità, sciogliere quelli sui mezzi fermi trasformando il debito residuo in credito chirografario soddisfatto in percentuale. Negli accordi di ristrutturazione e nel piano di ristrutturazione, invece, i contratti pendenti non vengono toccati dallo strumento in sé: la loro sorte dipende dagli accordi raggiunti con i singoli concedenti.

Il caso dell’impresa minore

Non tutte le imprese di noleggio sono società strutturate. Molte ditte individuali e piccole società rientrano nella nozione di impresa minore dell’art. 2 CCII, che fa riferimento a soglie congiunte di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti anche non scaduti nei tre esercizi precedenti. Per queste imprese non sono disponibili il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale, ma gli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore, che consente di proseguire l’attività con un piano di pagamento dei creditori, e la liquidazione controllata.

Anche qui la timeline ha una porta d’ingresso precisa. La proposta di concordato minore si presenta con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, che redige la relazione sulla situazione del debitore e sulla fattibilità del piano; il giudice, se la proposta è ammissibile, dispone le comunicazioni ai creditori e può disporre che, fino alla definizione della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I contratti di leasing sui mezzi necessari all’attività vanno trattati espressamente nel piano: la loro prosecuzione richiede che i canoni futuri siano sostenibili e che il concedente sia adeguatamente considerato. La composizione negoziata, peraltro, è accessibile anche all’impresa sotto soglia, che al termine può approdare al concordato minore.

L’errore tipico di questa fase

Costruire un piano senza aver verificato lo stato giuridico di ogni contratto. Un leasing già risolto prima della domanda non è un contratto pendente: non si “scioglie” e non si “prosegue”, è un credito da trattare come tale. Confondere le due situazioni porta a piani sbagliati e a contestazioni dei creditori.

Quanto dura realmente

Dal deposito della domanda all’omologazione di un concordato preventivo trascorre normalmente da sei mesi a oltre un anno; l’esecuzione del piano prosegue poi per gli anni previsti. Gli accordi di ristrutturazione possono essere più rapidi, se la trattativa è già matura.

L’epilogo liquidatorio: la sorte dei leasing nella liquidazione giudiziale

Cosa succede

Se nessuno strumento funziona, o se l’impresa arriva troppo tardi, un creditore o il pubblico ministero chiedono l’apertura della liquidazione giudiziale (l’ex fallimento). Il curatore prende in mano l’azienda e deve decidere la sorte di ciascun contratto di leasing ancora pendente: subentrare, pagando i canoni, o sciogliersi.

La norma

L’art. 172 CCII stabilisce che i contratti ancora non compiutamente eseguiti restano sospesi finché il curatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi; il contraente può metterlo in mora, assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni. L’art. 177 CCII (che ha ripreso il previgente art. 72-quater della legge fallimentare) disciplina il leasing: se il curatore si scioglie, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare alla procedura l’eventuale differenza tra il ricavato della vendita e il credito residuo in linea capitale; per la differenza a suo favore si insinua al passivo. Se invece il leasing era già stato risolto prima dell’apertura della procedura, si applica il comma 138 della legge 124/2017 e il concedente deve insinuare un credito calcolato tenendo conto del valore ricavato dal bene (Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025).

I termini che si attivano

  • Termine non superiore a sessanta giorni che il concedente può assegnare al curatore per scegliere tra subentro e scioglimento (art. 172 CCII).
  • Termini per le domande di ammissione al passivo e di restituzione, fissati con la sentenza di apertura.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase l’impresa perde la gestione: le scelte spettano al curatore. Restano però aperti fronti importanti per l’imprenditore e per i soci, soprattutto per chi ha prestato fideiussioni personali: la verifica dei crediti insinuati dalle società di leasing (che devono dare conto del valore dei beni recuperati), l’eventuale contestazione delle somme richieste ai garanti, l’accesso, per le persone fisiche e quando ne ricorrono i presupposti, agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento e all’esdebitazione.

L’errore tipico di questa fase

Ritenere che la liquidazione giudiziale “chiuda tutto”. Per la società forse sì; per i garanti no. Le fideiussioni rilasciate dai soci a favore delle società di leasing sopravvivono, e la differenza tra un conto finale corretto e uno gonfiato ricade direttamente sul loro patrimonio personale.

Quanto dura realmente

Una liquidazione giudiziale dura spesso diversi anni. La sorte dei singoli leasing si definisce invece nei primi mesi, con la scelta del curatore e la successiva vendita dei mezzi.

La stessa crisi, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a parità di partenza. Non descrivono casi reali.

Dati di partenza comuni. Una S.r.l. di noleggio gru ha tre autogru in leasing finanziario con canoni mensili in scadenza il giorno 5: mezzo A (canone 3.940 €), mezzo B (canone 5.215 €), mezzo C (canone 2.780 €), per un totale di 11.935 € al mese. Il mezzo C è fermo da novembre 2025. Il primo canone non pagato è quello del 5 febbraio 2026. Ci sono inoltre debiti verso fornitori per 46.380 € e un fido bancario sconfinato.

Calendario 1: l’impresa che agisce nelle finestre giuste

DataEvento
5 febbraio 2026Primo canone insoluto (11.935 €)
18 febbraio 2026L’impresa fa analizzare i contratti e la situazione debitoria
5 marzo 2026Secondo canone insoluto: arretrato complessivo 23.870 €
1° aprile 2026Pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive
2 aprile 2026Deposito del ricorso per la conferma delle misure (giorno successivo alla pubblicazione)
5 aprile 2026Scade il terzo canone: è successivo alla pubblicazione, quindi non è un credito anteriore e va pagato o regolato nell’accordo
Fine aprile 2026Il tribunale conferma le misure per 120 giorni
Maggio-luglio 2026Trattative: restituzione consensuale del mezzo C con vendita a valori di mercato; piano di rientro per gli arretrati di A e B
Settembre 2026Accordo con le società di leasing; A e B tornano in regola e lavorano su nuove commesse

Il dato decisivo è la data del 1° aprile: a quel punto i canoni insoluti erano due, la soglia dei quattro canoni non era stata raggiunta e nessuna dichiarazione di risoluzione era intervenuta. I canoni di febbraio e marzo sono crediti anteriori: per il loro solo mancato pagamento il concedente non può risolvere i contratti finché operano le misure. Il canone di aprile, invece, scade dopo la pubblicazione: il contratto prosegue e la prestazione corrispettiva va pagata o inclusa nell’accordo.

Calendario 2: l’impresa che lascia correre

DataEvento
5 febbraio 2026Primo canone insoluto
5 marzo, 5 aprile, 5 maggio 2026Altri tre canoni insoluti: arretrato 47.740 €; soglia dei quattro canoni superata per tutti i contratti
12 maggio 2026PEC di risoluzione di tutti e tre i contratti
3 giugno 2026Ritiro delle tre autogru dal piazzale
18 giugno 2026Notifica di decreto ingiuntivo di un fornitore per 21.460 €
28 luglio 2026Scadenza del termine per l’opposizione (40 giorni): il decreto non viene opposto
Settembre 2026Pignoramento del conto corrente e dell’unico camion gru di proprietà
Ottobre 2026Le società di leasing comunicano i conti finali: l’impresa resta senza mezzi e con debiti residui, i soci ricevono le richieste come fideiussori

Il conto finale del mezzo B nel calendario 2

Nel calendario 2 il mezzo B viene venduto dopo la riconsegna. Applicando il comma 138:

VoceImporto
Canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione (4 × 5.215 €)20.860,00 €
Canoni a scadere, solo quota capitale118.437,50 €
Prezzo dell’opzione finale di acquisto9.640,00 €
Spese di recupero, stima e conservazione3.212,80 €
Totale che il concedente può trattenere152.150,30 €

Ipotesi a, vendita a valori di mercato per 171.900 €: il concedente deve restituire all’impresa 19.749,70 € (171.900 − 152.150,30).

Ipotesi b, vendita sottocosto per 131.250 €: l’impresa resta debitrice di 20.900,30 € (152.150,30 − 131.250).

Tra le due ipotesi la differenza è di 40.650 €, e dipende esclusivamente dal prezzo di vendita del mezzo. Per questo, nel calendario 2, la vigilanza sulla vendita e l’eventuale contestazione del valore sono l’ultima vera difesa rimasta.

Il termine di opposizione con la sospensione feriale

Variante del calendario 2: il decreto ingiuntivo del fornitore viene notificato il 9 luglio 2026 invece che il 18 giugno. Il termine di quaranta giorni decorre dal 10 luglio; al 31 luglio ne sono trascorsi ventidue; il conteggio si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre; il quarantesimo giorno cade il 18 settembre 2026. Notificato il 18 giugno, invece, il termine scade il 28 luglio, senza alcun effetto della sospensione.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La sequenza delle tappe 1-5 non è un destino. In qualunque punto, l’attivazione di un rimedio sposta l’impresa su un binario diverso, con tempi e regole propri. Ecco come si innestano i principali.

L’accordo stragiudiziale con il concedente. È il binario più semplice e si può attivare fino alla risoluzione (e, con un nuovo accordo, anche dopo). Sospende di fatto il calendario: nessuna risoluzione finché l’accordo è rispettato. Il suo limite è che dipende interamente dalla volontà del concedente e non protegge dagli altri creditori.

La composizione negoziata. Si innesta idealmente nella tappa 2, prima della soglia dei quattro canoni o comunque prima della dichiarazione di risoluzione. Dal giorno della pubblicazione congela la possibilità di risolvere per crediti anteriori e blocca le esecuzioni. Il calendario del leasing si “stacca” da quello ordinario e si aggancia a quello delle misure: 30-120 giorni, prorogabili fino a 240. Se l’istanza arriva dopo la risoluzione, il binario resta utile per gli altri creditori e per trattare il residuo, ma non salva il contratto.

L’opposizione a decreto ingiuntivo. Si innesta nella tappa 4 e nella tappa 6. Non ferma la riconsegna del mezzo se il decreto è provvisoriamente esecutivo e la sospensione non viene concessa, ma impedisce che importi non dovuti diventino definitivi. Trasforma un procedimento di pochi giorni in un giudizio ordinario che dura mesi o anni, durante i quali il valore di vendita del mezzo diventa materia di prova.

La conversione del pignoramento. Si innesta nella tappa 6, dopo il pignoramento di un mezzo di proprietà. Consente di sostituire al bene una somma di denaro, versata anche a rate secondo le regole dell’art. 495 c.p.c., e di riprendere la disponibilità del mezzo. È un rimedio individuale: utile quando il fronte esecutivo è uno solo.

Gli strumenti di regolazione. Si innestano nella tappa 8, anche direttamente senza passare dalla composizione negoziata. Spostano tutti i creditori su un unico calendario, quello del tribunale. Nel concordato preventivo, ogni contratto di leasing ancora pendente può essere proseguito o, con autorizzazione, sciolto; i contratti già risolti diventano crediti da soddisfare secondo il piano.

Il concordato minore e gli strumenti del sovraindebitamento. Per le imprese minori e per i soci garanti persone fisiche si innestano con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, che attesta la fattibilità del piano. Il calendario è quello del tribunale, con misure protettive proprie.

La regola di fondo è sempre la stessa: ogni binario ha una porta di ingresso e la porta si chiude a una data precisa. Chi conosce la data può scegliere; chi non la conosce scopre di averla superata.

Le 5 finestre critiche

  1. Prima del quarto canone mensile insoluto. Fino a quando la soglia del comma 137 non è superata, il concedente non può risolvere il leasing finanziario con gli effetti della legge 124/2017. È il momento migliore per trattare e per valutare la composizione negoziata.
  2. Prima della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva. Anche superata la soglia, finché la PEC di risoluzione non è arrivata il contratto è pendente e la pubblicazione dell’istanza di misure protettive può impedirne la risoluzione per crediti anteriori. Dopo, il contratto risolto non si recupera.
  3. Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. È il termine per depositare il ricorso di conferma delle misure protettive. Mancarlo significa perdere lo scudo appena ottenuto.
  4. I quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Scaduti, le somme indicate diventano definitive, comprese le eventuali voci non dovute.
  5. Il periodo tra la riconsegna e la vendita del mezzo. È la finestra in cui si decide il conto finale. Vigilare, proporre acquirenti, contestare stime incongrue: ogni azione qui si traduce direttamente in euro.

Le domande sul tempo

Ho già quattro canoni insoluti ma non ho ricevuto nessuna PEC: è troppo tardi per la composizione negoziata? No. La soglia è stata superata, quindi il concedente potrebbe risolvere in qualunque momento, ma finché non ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva il contratto è pendente. Se l’istanza viene pubblicata prima di quella dichiarazione, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce di risolvere per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori. È però una corsa contro il tempo: ogni giorno può essere quello della PEC.

La società di leasing ha risolto il contratto tre mesi fa e non ha ancora venduto la gru. Posso fare qualcosa? Sì. Il comma 139 impone criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e un obbligo di informazione verso l’utilizzatore. Si può chiedere conto dello stato della vendita e della stima, proporre acquirenti e, se la vendita avviene a valori incongrui o con ritardi ingiustificati, contestare il conto finale.

Quanto tempo ho per oppormi al decreto ingiuntivo della società di leasing? Quaranta giorni dalla notifica, con sospensione dal 1° al 31 agosto. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, nel frattempo il creditore può già procedere; con l’opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecutività.

Il mio leasing è stato risolto nel 2016: vale la legge 124/2017? No. Le Sezioni Unite (n. 2061/2021) hanno escluso l’efficacia retroattiva: per le risoluzioni anteriori all’entrata in vigore della legge si applicano i criteri elaborati dalla giurisprudenza, con la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.

Quanto dura, in tutto, la crisi di un’impresa di noleggio con leasing? Senza alcun rimedio, dalla prima rata insoluta alla vendita dei mezzi e al conto finale passano in genere da sei a diciotto mesi; i giudizi di opposizione possono prolungare il contenzioso per anni. Con la composizione negoziata, il percorso protetto dura al massimo 240 giorni per quanto riguarda le misure; con un concordato si arriva all’omologazione in sei-diciotto mesi, e il piano si esegue negli anni successivi.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Tappa 2 — Canoni insoluti, tassi e soglia

  1. Cass., Sez. Un., n. 2061/2021. La disciplina dei commi 136-140 della legge 124/2017 non è retroattiva: il comma 138 si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo la sua entrata in vigore. Rilevanza: individua quale regime governa il conto finale di ogni singolo contratto.
  2. Cass., Sez. Un., n. 19597/2020. Anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura. Rilevanza: apre la verifica delle clausole di mora nei contratti di leasing, che pesano molto quando i canoni insoluti si accumulano.
  3. Cass., Sez. III, n. 3930 del 13 febbraio 2024. Applica ai leasing la regola sull’usura degli interessi moratori e ne precisa il criterio di calcolo del tasso soglia; esclude che la mancata indicazione del “tasso leasing” determini di per sé la violazione degli obblighi di trasparenza. Rilevanza: definisce cosa si può contestare, e cosa no, nella fase delle trattative.
  4. Cass. n. 2574/2024. Ai fini della verifica dell’usura, interessi corrispettivi e moratori non si sommano; chi eccepisce l’usura deve allegare e provare tutti gli elementi. Rilevanza: evita contestazioni infondate che indeboliscono la posizione dell’impresa.
  5. Cass. n. 4001/2024. La pattuizione di interessi moratori usurari non rende gratuito l’intero contratto; la clausola di salvaguardia che riconduce il tasso entro la soglia è legittima. Rilevanza: misura il reale peso economico di un’eccezione di usura.

Tappa 3 — La risoluzione

  1. Cass., Sez. III, ord. n. 25128 del 18 settembre 2024. Una volta che la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva è giunta all’utilizzatore, gli effetti risolutivi si consolidano e il concedente non può farli venir meno unilateralmente. Rilevanza: fissa il momento esatto oltre il quale il contratto non è più pendente.

Tappa 5 — Vendita del mezzo e conto finale

  1. Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025. Il credito del concedente, in caso di risoluzione o scioglimento del leasing, si determina tenendo conto del valore ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene. Rilevanza: è il principio cardine del conto finale, anche nelle procedure concorsuali.
  2. Cass., Sez. III, ord. n. 588 del 10 gennaio 2025. È nulla, perché produce un arricchimento ingiustificato, la clausola che consente al concedente di acquisire sia l’intero finanziamento sia il valore del bene e di decidere arbitrariamente se e quando dedurre il ricavato della vendita. Rilevanza: colpisce le vendite ritardate o le penali che duplicano il credito.
  3. Cass. n. 20780/2024. La penale che lascia al concedente piena discrezionalità sul se e quando vendere il bene può condurre a un’indebita locupletazione e va ricondotta a equità. Rilevanza: fondamento delle contestazioni sulle penali eccessive.
  4. Cass. n. 21293/2024. Per i leasing traslativi risolti prima della riforma, la penale che prevede l’acquisizione dei canoni con detrazione del ricavato della vendita del bene è coerente con l’art. 1526 c.c., ferma la riducibilità se manifestamente eccessiva. Rilevanza: delimita lo spazio di contestazione per i contratti più risalenti.

Tappa 7 — Composizione negoziata e misure protettive

  1. Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Conferma misure protettive per centoventi giorni, ribadisce il divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ed estende le misure anche ai terzi garanti. Rilevanza: mostra come lo scudo possa coprire i contratti e, in certi casi, anche i fideiussori.
  2. Trib. Verona, 12 agosto 2026. La conferma delle misure protettive assicura già, tramite l’art. 18, comma 5, CCII, una tutela inibitoria contro l’autotutela contrattuale dei creditori; non può invece essere concessa una misura cautelare che sospenda gli obblighi di pagamento dei contratti di finanziamento, perché riscriverebbe il sinallagma. Rilevanza: chiarisce cosa chiedere, e cosa no, al tribunale.
  3. Trib. Modena, ord. 26 dicembre 2022. L’art. 18, comma 5, CCII protegge i rapporti pendenti fino alla loro scadenza naturale e non consente di imporre la prosecuzione di un contratto ormai cessato. Rilevanza: conferma che la protezione presuppone un contratto ancora in vita.

Tappa 8 — Concordato preventivo

  1. Cass., Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024. Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo richiede un provvedimento autorizzativo del tribunale; non è sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà del debitore. Rilevanza: chi vuole liberarsi dei leasing sui mezzi fermi deve chiedere e ottenere l’autorizzazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Lo Studio interviene sulla tappa in cui l’impresa si trova oggi, e costruisce da lì la strategia per le tappe successive. In concreto:

  1. Ricostruiamo la timeline dell’impresa: per ogni contratto di leasing verifichiamo canoni insoluti, soglia del comma 137, comunicazioni ricevute e stato del rapporto (pendente, diffidato, risolto).
  2. Analizziamo i contratti di leasing con lo staff multidisciplinare: tasso, interessi di mora, clausole risolutive, penali, clausole sulla vendita del bene, inadempimento incrociato.
  3. Se l’impresa è prima della risoluzione, valutiamo e prepariamo l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, e depositiamo il ricorso di conferma nel termine di legge.
  4. Conduciamo le trattative con le società di leasing, mezzo per mezzo: prosecuzione, restituzione consensuale con vendita a valori di mercato, rimodulazione dei piani.
  5. Se il contratto è già risolto, verifichiamo la validità della risoluzione e gestiamo la riconsegna con verbale e documentazione dello stato del mezzo.
  6. Vigiliamo sulla vendita dei mezzi riconsegnati: chiediamo le informazioni previste dal comma 139, confrontiamo stime e prezzi con il mercato, contestiamo conti finali non conformi.
  7. Proponiamo opposizione ai decreti ingiuntivi e ai precetti entro i termini, chiedendo la sospensione dell’esecutività quando ne ricorrono i presupposti.
  8. Difendiamo l’impresa nelle esecuzioni sui mezzi di proprietà e sui conti: opposizioni, conversione del pignoramento, coordinamento con gli strumenti della crisi.
  9. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il percorso verso lo strumento di regolazione adatto: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o, per l’impresa minore, concordato minore.
  10. Tuteliamo i soci garanti: verifichiamo le somme richieste in base ai conti finali dei leasing e valutiamo, quando ne ricorrono i presupposti, gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa di noleggio in crisi la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore: la composizione negoziata è lo strumento che, se attivato prima della risoluzione, consente di tenere in vita i contratti di leasing sui mezzi che servono e di trattare l’uscita da quelli sui mezzi fermi. Conoscere il percorso dal lato dell’esperto significa sapere cosa serve perché le trattative siano credibili e perché il tribunale confermi le misure protettive.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa nelle prime settimane è lo stesso difensore che, da cassazionista, può seguirla in tutti i gradi. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri del piano, i conti finali dei leasing e le difese processuali sono costruiti in un’unica linea.

Chiusura: il tempo come risorsa

Nella crisi di un’impresa di noleggio gru il problema raramente è solo il debito: è il momento in cui ci si accorge del debito. La stessa impresa, con gli stessi mezzi e gli stessi creditori, può conservare le macchine che lavorano e chiudere ordinatamente i contratti sui mezzi fermi, oppure ritrovarsi con il piazzale vuoto, i conti pignorati e i soci chiamati a rispondere come garanti. Tra i due esiti c’è quasi sempre una data. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche la più sprecata.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché le sue competenze certificate coprono ogni tappa della timeline: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase della composizione negoziata; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per l’analisi dei contratti di leasing; è cassazionista per le opposizioni che possono arrivare fino all’ultimo grado; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per le imprese minori e per i soci garanti.

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