Perché in questa crisi contano più le sentenze che i codici
Un’azienda di stampa digitale vive di due cose: le macchine e i clienti. Le macchine — plotter di grande formato, sistemi di stampa a foglio, finitura, taglio — costano centinaia di migliaia di euro e quasi sempre arrivano in azienda con un contratto di leasing o un finanziamento. I clienti, invece, sono il flusso che paga quei canoni. Quando il flusso si interrompe — perché un grosso committente sposta gli ordini su un concorrente, perché un ex dipendente se ne va portandosi dietro il portafoglio, perché il mercato si contrae — i canoni restano e la crisi comincia.
Su questo terreno la legge scritta dice relativamente poco. La disciplina del leasing finanziario occupa cinque commi della legge n. 124 del 2017; la composizione negoziata della crisi è uno strumento giovane, che i tribunali stanno ancora modellando decreto dopo decreto; la tutela contro chi ti sottrae i clienti poggia su una norma volutamente aperta, l’art. 2598 n. 3 del codice civile. In tutti e tre i casi, quello che puoi ottenere davvero dipende da come i giudici hanno letto quelle norme negli ultimi anni.
Per questo l’analisi che segue è costruita sulle pronunce, non sui principi astratti. Ti mostriamo le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi ha un’impresa di stampa in difficoltà.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa intersezione. La parte che riguarda i contratti di leasing e finanziamento delle macchine è materia bancaria, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario. La parte che riguarda il salvataggio dell’impresa passa per la composizione negoziata, per la quale l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e se l’impresa è piccola, entra in gioco il concordato minore, materia del Gestore della crisi da sovraindebitamento. Ogni orientamento analizzato qui, infine, può essere difeso fino in Cassazione, perché l’Avvocato è cassazionista.
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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati
Prima di entrare nelle sentenze, serve una mappa essenziale delle regole che vengono applicate a un’impresa di stampa in crisi. Sono quattro blocchi.
Il leasing delle macchine: legge 124/2017, art. 1, commi 136-140
Dal 29 agosto 2017 il leasing finanziario ha una disciplina tipica. Il comma 137 definisce cosa sia il grave inadempimento dell’utilizzatore che consente alla società di leasing di risolvere il contratto: per i beni diversi dagli immobili — e quindi per le macchine da stampa — il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Per i leasing immobiliari la soglia è più bassa (quattro canoni mensili).
Il comma 138 regola le conseguenze della risoluzione con una logica che la dottrina accosta al patto marciano: la società di leasing riprende il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato, e del ricavato deve restituire all’utilizzatore la parte che eccede quanto le spetta. Quanto le spetta è dato dai canoni scaduti e non pagati, dai canoni a scadere solo in linea capitale e attualizzati, dal prezzo dell’opzione di acquisto finale e dalle spese documentate di recupero e conservazione. Se il ricavato non basta, l’utilizzatore resta debitore della differenza. Il comma 139 impone che la vendita avvenga con procedure competitive e valori di mercato, anche tramite stima di un perito.
Il codice civile: art. 1526 e art. 1384
Per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017, la giurisprudenza ha mantenuto la vecchia distinzione tra leasing «di godimento» e leasing «traslativo»; per quest’ultimo si applica per analogia l’art. 1526 c.c., che obbliga il concedente a restituire le rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso e il risarcimento del danno. L’art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva.
La disciplina bancaria: art. 117 TUB e legge 108/1996
Il leasing è un’operazione di finanziamento: i tassi devono essere pattuiti per iscritto e determinati o determinabili (art. 117 TUB), e non possono superare il tasso soglia antiusura (legge 108/1996). Qui si aprono le contestazioni sul «tasso leasing», sugli interessi di mora e sull’ammortamento.
Il Codice della crisi: composizione negoziata, concordato, contratti pendenti
Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, offre all’impresa in difficoltà la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti): un percorso stragiudiziale con un esperto indipendente, nel quale l’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18) che impediscono ai creditori di avviare o proseguire esecuzioni e, per i creditori interessati, di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Il tribunale le conferma per una durata tra 30 e 120 giorni (art. 19), prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Accanto a questo percorso ci sono il concordato preventivo, in cui l’art. 97 CCII disciplina la sospensione e lo scioglimento dei contratti pendenti, e — per le imprese sotto le soglie di fallibilità — il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII).
La tutela dei clienti: art. 2598 c.c.
Infine, se i clienti non sono «persi» per ragioni di mercato ma sottratti con mezzi scorretti, l’art. 2598 n. 3 c.c. consente di agire per concorrenza sleale, chiedendo inibitoria e risarcimento.
Questa è la cornice. Tutto ciò che conta davvero sta in come i giudici l’hanno riempita.
L’orientamento consolidato: nel leasing, il bene è la misura del credito
C’è un principio che attraversa tutta la giurisprudenza recente sul leasing e che, per un’impresa di stampa, vale più di ogni altro: la società di leasing non può incassare due volte. Non può riprendersi la macchina e, insieme, pretendere tutti i canoni come se la macchina non esistesse. L’orientamento si è consolidato in quattro passaggi.
Le Sezioni Unite del 2021: la legge del 2017 non torna indietro
La vicenda da cui nasce Cass., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061 riguardava un leasing risolto prima del 2017, cui era seguito il fallimento dell’utilizzatore. La società concedente chiedeva di applicare il nuovo regime. La Suprema Corte ha chiarito che i commi 136-140 della legge 124/2017 non hanno effetto retroattivo: si applicano alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo, anche se la risoluzione è stata seguita dal fallimento.
Il principio, calato nella pratica, significa che la prima cosa da verificare sul tuo contratto è la data in cui si è verificato l’inadempimento che ha portato alla risoluzione. Una tipografia che ha smesso di pagare nel 2016 e una che ha smesso nel 2025 sono soggette a regole diverse, e le conseguenze economiche possono cambiare di decine di migliaia di euro. Su questo stesso solco si è mosso, ad esempio, Trib. Bologna, 19 febbraio 2024, che ha respinto l’eccezione di un utilizzatore che invocava la vendita del bene ex comma 138 per un inadempimento del 2011, ritenendo inapplicabile la novella.
Il 2024: l’art. 1526 protegge l’utilizzatore anche dalle clausole
Nel 2024 la Terza Sezione è tornata più volte sul tema. Con Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2024, n. 3930, relativa a un leasing traslativo risolto prima della riforma, la Corte ha giudicato errato il calcolo che consentiva alla banca di trattenere le rate già pagate e di ottenere anche quelle future in forza di una clausola contrattuale: per i leasing traslativi risolti prima del 2017 si applica l’art. 1526 c.c., che impone un riequilibrio delle posizioni. Nella stessa pronuncia la Corte ha ribadito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori pattuiti nel leasing.
Lo stesso principio è stato confermato da Cass., ord. n. 28546 del 2024, che ha cassato una sentenza d’appello la quale aveva di fatto applicato retroattivamente la legge del 2017, e da Cass., ord. n. 21293 del 2024, che ha affrontato le clausole penali di tre contratti di leasing traslativo risolti prima della riforma, rinviando al giudice di merito perché applicasse l’art. 1526 c.c.
In altre parole, se il tuo contratto è anteriore alla riforma e il recupero della macchina è avvenuto prima del 2017, una clausola che ti fa perdere tutto quello che hai pagato e ti obbliga a pagare anche il futuro non è intoccabile: va confrontata con l’art. 1526 c.c. e, se eccessiva, ridotta ex art. 1384 c.c.
Il 2025: la penale ammessa, ma solo se rispetta l’equilibrio
Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588 ha richiamato in modo ordinato i principi sul leasing traslativo risolto prima della riforma, compreso il trattamento della clausola penale che consente al concedente di trattenere i canoni riscossi detraendo, dalle somme dovute, il ricavato della futura vendita del bene restituito. Nel caso concreto la Corte ha confermato la decisione d’appello che aveva dichiarato nulla una clausola contrattuale in contrasto con l’art. 1526 c.c.
La traduzione pratica: la penale non è di per sé illegittima, ma deve tenere conto del valore della macchina restituita. Se il tuo contratto non prevede alcuna detrazione del ricavato, la clausola è il primo punto da contestare.
La conferma sotto il nuovo regime: Cass. 25701/2025
Il quarto passaggio è il più recente e chiude il cerchio anche per i contratti regolati dalla legge 124/2017. Con Cass., 19 settembre 2025, n. 25701 la Corte si è occupata di una società di leasing che aveva recuperato il bene, lo aveva rivenduto a un prezzo superiore al debito residuo dell’utilizzatore e, ciò nonostante, aveva chiesto l’ammissione al passivo dell’intero credito maturato alla data dello scioglimento, ignorando il ricavato. Giudice delegato e tribunale avevano respinto la domanda; la Cassazione ha confermato.
Il principio che ne esce è quello che apre questa sezione: nel leasing il bene è la misura del credito. Il leasing è un finanziamento garantito dalla macchina, non un credito che esiste a prescindere da essa.
Cosa significa per un’impresa di stampa: quando ricevi un conteggio dalla società di leasing dopo la risoluzione, il conteggio deve indicare a quanto è stata venduta o ricollocata la macchina, con quale procedura e con quale stima. Un conteggio che non sottrae il valore del bene recuperato è contestabile, che tu sia in bonis, in composizione negoziata o in liquidazione giudiziale.
Prima questione aperta: posso fermare la società di leasing prima che si riprenda le macchine?
La questione
È la domanda più urgente per qualunque titolare di tipografia digitale in difficoltà: «Ho saltato quattro canoni, la società di leasing mi ha mandato una PEC; se mi portano via la macchina chiudo. Esiste un modo per bloccarli mentre provo a rimettere in piedi l’azienda?»
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta passa per le misure protettive della composizione negoziata, e la giurisprudenza di merito del 2025 ha tracciato confini piuttosto netti.
Trib. Como, 27 giugno 2025 (R.G. 974/2025) ha confermato per 120 giorni le misure protettive chieste da un’impresa che aveva avviato la composizione negoziata presso la Camera di Commercio, concedendo anche misure cautelari. Il provvedimento ricorda gli effetti tipici: per tutta la durata delle misure i creditori — banche e intermediari finanziari compresi — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; e non può essere aperta la liquidazione giudiziale.
Trib. Brescia, 17 aprile 2025 ha confermato le misure protettive valorizzando il parere favorevole dell’esperto, secondo cui la composizione negoziata era allo stato la procedura più idonea a soddisfare i creditori, e il fatto che il piano prevedesse una procedura competitiva e la ricerca di finanziatori.
Ma il rovescio della medaglia è altrettanto chiaro. Trib. Milano, 14 dicembre 2025 ha rigettato la conferma delle misure protettive perché l’impresa non aveva documentato la ragionevole perseguibilità del risanamento, che è il presupposto stesso della composizione negoziata. E Trib. Pisa, decreto 28 marzo 2025 ha dichiarato non luogo a provvedere sulla proroga delle misure di un’impresa il cui piano prevedeva — tra l’altro — una moratoria di 24 mesi su finanziamenti e leasing, perché non erano state depositate le integrazioni richieste dal giudice per la stessa conferma.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto di principio: c’è una diversa intensità del controllo. Alcuni tribunali si accontentano di una verifica di non manifesta inidoneità del piano, altri chiedono documentazione più solida. L’assunzione prudenziale è che il tribunale verificherà davvero che il risanamento sia perseguibile: un’istanza costruita in fretta, solo per guadagnare tempo, rischia il rigetto e brucia lo strumento. Va aggiunto che la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha chiarito che il tribunale investito di una domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata in violazione dei divieti di legge (nel caso, in pendenza di un concordato con riserva): le misure, in quel caso, non impediscono la dichiarazione di insolvenza.
Cosa significa per te
Se la tua impresa di stampa ha ancora commesse, un margine operativo recuperabile e un problema concentrato sui canoni delle macchine, la composizione negoziata è lo strumento che può congelare le risoluzioni mentre negozi. Ma le misure protettive non si ottengono con una lettera: si ottengono con un piano credibile, numeri documentati e un esperto che ne attesti la perseguibilità. Il momento giusto è prima che maturino i sei canoni insoluti che fanno scattare il grave inadempimento del comma 137, non dopo.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, «le misure protettive proteggono un progetto, non un’impresa che non ne ha uno»: per questo il lavoro sul piano viene prima del deposito dell’istanza.
Seconda questione aperta: il contratto di leasing è davvero in regola?
La questione
«Pago da anni canoni altissimi su una macchina che ora vale la metà. Ho sentito parlare di usura, di tasso leasing non indicato, di ammortamento alla francese. Posso usare questi argomenti per ridurre il debito?»
Cosa hanno deciso i giudici
Qui la giurisprudenza è più articolata e, va detto con onestà, in parte sfavorevole agli utilizzatori. Conviene separare i tre argomenti.
Gli interessi di mora. Il punto di partenza resta Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, e l’interesse ad agire sussiste anche durante il rapporto, non solo dopo l’inadempimento. Ma con una distinzione decisiva: finché il rapporto è regolare si guarda al tasso soglia del momento dell’accordo; dopo l’inadempimento si valuta l’interesse concretamente applicato. Cass. civ., Sez. III, ord. 29 agosto 2025, n. 24197, relativa proprio a un leasing finanziario del 2001 con mora pattuita all’11,64%, ha respinto il ricorso dell’utilizzatore anche perché questi non aveva mai dedotto di essere effettivamente incorso in mora: in un rapporto eseguito regolarmente, l’accertamento sull’usurarietà della mora non avrebbe inciso su nulla. La stessa ordinanza ha ricordato che chi contesta il calcolo del tasso soglia deve produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, che non sono fatto notorio.
Il cumulo dei tassi. Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 3559, in un leasing immobiliare, ha escluso che per verificare l’usura si possano sommare interessi corrispettivi e moratori: hanno funzioni diverse e vanno confrontati con la soglia separatamente.
Il «tasso leasing» e l’ammortamento. La stessa Cass. 3559/2026, in linea con quanto già affermato da Cass. 3930/2024, ha chiarito che la mancata indicazione nel contratto del cosiddetto «tasso leasing» non viola, di per sé, l’art. 117 TUB. Quanto all’ammortamento alla francese, Cass., Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130, richiamata dalla citata ord. 24197/2025, ha escluso che integri anatocismo.
Se c’è contrasto
Sul piano della Cassazione l’orientamento è sostanzialmente uniforme e restrittivo. Nel merito, però, non mancano decisioni che accolgono le contestazioni quando il contratto è davvero lacunoso: Trib. Roma, Sez. VIII, 23 giugno 2025, n. 9363 ha dichiarato nulle le clausole sul tasso di interesse di un contratto di leasing per violazione dell’art. 117 TUB. L’assunzione prudenziale è che l’usura e l’indeterminatezza funzionano solo se c’è un vizio reale e dimostrabile con perizia tecnica, non come argomenti di principio: le contestazioni generiche vengono respinte, spesso con condanna alle spese.
Cosa significa per te
Prima di impostare una causa sul tasso, il contratto va fatto analizzare da chi sa leggerlo: ricostruzione del TEG, confronto con i decreti del periodo, verifica della clausola di indicizzazione, del piano di ammortamento allegato e della mora effettivamente applicata. Se il vizio c’è, diventa una leva negoziale concreta — anche dentro la composizione negoziata — perché riduce il credito che la società di leasing può far valere. Se non c’è, è meglio saperlo subito e concentrare le energie altrove.
Terza questione aperta: i clienti che ho perso possono tornare a valere qualcosa?
La questione
«Il mio responsabile commerciale si è dimesso, ha aperto un’attività concorrente e nel giro di tre mesi due dei miei principali clienti sono passati a lui. Il calo di fatturato è la causa dei miei insoluti. Posso farmi risarcire?»
Cosa hanno deciso i giudici
L’orientamento è chiaro nei principi e severo sulla prova. Cass. civ., Sez. II, 6 giugno 2022, n. 18034 ha qualificato l’art. 2598 n. 3 c.c. come una norma aperta, che il giudice riempie guardando alla rottura della correttezza commerciale, e ha ritenuto illecito lo sviamento di clientela compiuto da ex dipendenti che, dopo aver predisposto un proprio sito per servizi analoghi mentre il rapporto era ancora in corso, subito dopo le dimissioni avevano contattato i clienti dell’ex datore con offerte personalizzate, sfruttando informazioni carpite all’impresa di provenienza — anche se quelle informazioni non costituivano «segreto industriale».
Sul versante opposto, Trib. Napoli, Sez. II, 20 febbraio 2025, n. 1797 ha ricordato che il tentativo di attirare clienti altrui, di per sé, fa parte del gioco della concorrenza: la clientela non «appartiene» all’imprenditore, e l’illecito si configura solo se lo sviamento è ottenuto con mezzi non conformi alla correttezza professionale.
Se c’è contrasto
Non c’è contrasto, ma un equilibrio: il cliente che se ne va non è un illecito; lo diventa il metodo con cui è stato portato via. L’orientamento prevalente richiede la prova di una manovra sistematica — uso di listini, anagrafiche, condizioni economiche riservate, contatti preparati prima delle dimissioni — e non della semplice perdita dei clienti.
Cosa significa per te
Per una stamperia digitale le prove tipiche sono a portata di mano: gli accessi al gestionale e al CRM, le esportazioni di file con anagrafiche e listini, le email inviate dall’account aziendale nelle settimane precedenti le dimissioni, le offerte ricevute dai clienti con condizioni sospettamente identiche alle tue. Queste prove vanno cristallizzate subito, perché nella concorrenza sleale il tempo è decisivo e l’inibitoria cautelare ha senso solo se arriva presto. Un credito risarcitorio fondato non è solo una speranza di incasso futuro: è un attivo che può entrare nel piano di risanamento e rafforzarlo agli occhi dei creditori e dell’esperto.
Le questioni che i giudici danno per presupposte: come leggere il proprio contratto e preparare il fascicolo
Le tre questioni appena esaminate hanno un denominatore comune che le sentenze danno quasi sempre per scontato: tutto dipende dalla qualità delle informazioni con cui l’impresa si presenta al giudice, all’esperto o alla società di leasing. Vale la pena renderlo esplicito, perché è qui che molte imprese di stampa perdono le proprie possibilità prima ancora di iniziare.
Leasing di godimento o leasing traslativo: perché la qualificazione conta ancora
Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della legge 124/2017, la distinzione tra leasing di godimento e traslativo ha perso rilievo: le conseguenze della risoluzione sono quelle del comma 138, uguali per tutti. Per i contratti risolti prima, invece, la qualificazione resta decisiva, come hanno ribadito Cass. SU 2061/2021 e le ordinanze del 2024 e del 2025 già esaminate. L’orientamento consolidato guarda alla funzione economica del contratto: si parla di leasing traslativo quando, al momento della stipula, le parti prevedono che il bene conservi alla scadenza un valore residuo superiore al prezzo di riscatto, sicché i canoni sono in parte anticipazione del prezzo; di leasing di godimento quando il bene è destinato a esaurire la propria utilità nel corso del rapporto e i canoni remunerano l’uso.
Il principio, calato nella pratica, significa che una macchina da stampa digitale soggetta a rapida obsolescenza tecnologica tende a essere un bene «di godimento», mentre un macchinario industriale con lunga vita utile e riscatto simbolico può essere letto come traslativo. Non esistono automatismi: contano il rapporto tra prezzo di opzione e valore atteso a scadenza, la durata del contratto rispetto alla vita utile e la struttura dei canoni. È un accertamento tecnico, che si fa sui documenti di stipula e sulle schede del fornitore.
Il fascicolo minimo da preparare prima di qualunque mossa
Le pronunce sulle misure protettive — Trib. Milano 14 dicembre 2025 e Trib. Pisa 28 marzo 2025 in negativo, Trib. Como 27 giugno 2025 e Trib. Brescia 17 aprile 2025 in positivo — mostrano che il tribunale decide sulla base delle carte. L’art. 17 CCII richiede già, per l’accesso alla composizione negoziata, la documentazione essenziale dell’impresa: bilanci degli ultimi esercizi, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, l’elenco aggiornato dei creditori con i rispettivi crediti, le certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, l’estratto della Centrale dei rischi. Per un’impresa di stampa conviene aggiungere da subito:
- tutti i contratti di leasing e finanziamento, con piani di ammortamento, condizioni generali e comunicazioni ricevute;
- l’elenco delle macchine con stima del valore attuale di mercato, perché è il dato che decide sia il conteggio del comma 138 sia la convenienza di trattenere o restituire ciascun bene;
- l’analisi del portafoglio clienti degli ultimi tre anni, con evidenza di quelli persi, del margine generato e delle ragioni dell’abbandono;
- le commesse in corso e quelle ragionevolmente acquisibili, che sono la base della continuità aziendale;
- le prove relative all’eventuale sviamento di clientela, acquisite in modo da resistere a un disconoscimento in giudizio.
Senza questo fascicolo nessuno degli orientamenti favorevoli esaminati può essere davvero sfruttato: non la contestazione del conteggio, perché manca il valore della macchina; non le misure protettive, perché manca il piano; non l’azione di concorrenza sleale, perché manca la prova.
Il calendario che la giurisprudenza suggerisce
Mettendo in fila le decisioni, emerge un calendario implicito che vale la pena tenere presente. Fino al quinto canone insoluto su ciascun contratto, l’impresa conserva la massima libertà: può trattare in via stragiudiziale, avviare la composizione negoziata e chiedere le misure protettive prima che la società di leasing abbia titolo per risolvere. Al sesto canone mensile insoluto (o al secondo trimestrale) scatta il grave inadempimento del comma 137 e la risoluzione diventa possibile con una semplice comunicazione. Dopo la risoluzione, restano la contestazione del conteggio e della vendita, e le eventuali eccezioni sul tasso. Nel processo civile, infine, va ricordato che i termini processuali restano sospesi soltanto dal 1° al 31 agosto di ogni anno: chi conta su una sospensione più lunga rischia decadenze.
La pronuncia più rilevante per chi ha già esaurito il tempo: Trib. Milano, 4 luglio 2025
Il contesto
Tra le decisioni recenti, quella che cambia di più la prospettiva di un’impresa in crisi non è la più citata, ma la più pratica. La composizione negoziata ha un limite rigido: le misure protettive non possono durare, complessivamente, più di 240 giorni. Che cosa succede se le trattative con le società di leasing e con le banche sono a buon punto, ma il termine scade? Fino a poco tempo fa la risposta prevalente era: l’impresa resta scoperta, e il creditore più aggressivo può ripartire con l’esecuzione.
Trib. Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 4 luglio 2025 ha affrontato esattamente questo scenario in una composizione negoziata di gruppo, dopo conferma e proroga delle misure protettive e dopo la scadenza del termine massimo di 240 giorni.
La motivazione in linguaggio piano
Il tribunale ha distinto con nettezza misure protettive e misure cautelari. Le prime sono tipiche e hanno una durata massima fissata dalla legge. Le seconde non sono tipiche, e nessuna norma ne stabilisce una durata massima. Da qui la conclusione: anche dopo la scadenza delle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari che inibiscono a creditori individuati di mettere in esecuzione i propri titoli, a tre condizioni: che l’esigenza sia sopravvenuta, che la misura serva a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo, e che i diritti dei creditori inibiti non vengano gravemente pregiudicati. Altre richieste dell’impresa, nello stesso provvedimento, sono state respinte: lo strumento è selettivo, non generalizzato.
Nella stessa direzione si colloca Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, che nell’ambito di una composizione negoziata ha concesso una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo, per la banca creditrice, di escutere una garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC). Per molte imprese di stampa che hanno finanziato l’acquisto o il rinnovo del parco macchine con garanzia pubblica, è un precedente da conoscere.
Cosa cambia rispetto a prima
Cambia l’idea che i 240 giorni siano un muro. Se le trattative con le società di leasing sono reali e documentate dall’esperto, il tribunale può proteggere selettivamente l’impresa contro il singolo creditore che minaccia di far saltare l’accordo. Non è un rinvio automatico: è una tutela mirata, che va chiesta con precisione, indicando il creditore, il titolo, la ragione sopravvenuta e il motivo per cui la sua azione comprometterebbe il risanamento. Per una tipografia che sta chiudendo un accordo con tre concedenti su quattro, la differenza tra ottenere o no questa misura può essere la differenza tra la continuità e la chiusura.
Va infine ricordato un segnale arrivato dalla giurisprudenza penale: Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), in materia di sequestro preventivo per reati tributari, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando un’ordinanza che aveva valorizzato la pendenza della composizione negoziata nel giudizio sul pericolo nella mora. È la conferma che lo strumento viene ormai riconosciuto dai giudici come un percorso serio di gestione della crisi, non come un espediente dilatorio.
I principi applicati a tre stamperie-tipo
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico, non casi reali. Servono a vedere come cambiano i numeri a seconda dell’orientamento applicato.
Ipotesi 1 — La risoluzione già avvenuta e il conteggio da verificare
Dati: leasing finanziario stipulato nel 2021 per una macchina da stampa digitale a foglio, valore finanziato 186.400 €; canone mensile 3.212 €. L’impresa non paga i canoni da marzo ad agosto 2025: sei canoni, pari a 19.272 €. Il 6 ottobre 2025 la società di leasing comunica la risoluzione ai sensi del comma 137 e ottiene la restituzione con procedimento semplificato, come ammesso ad esempio da Trib. Siena, 26 giugno 2025 per la domanda di restituzione dopo risoluzione per mancato pagamento dei canoni.
Il conteggio corretto alla luce del comma 138 e di Cass. 25701/2025:
- canoni scaduti e non pagati: 19.272 €
- canoni a scadere, solo quota capitale, attualizzati: 98.630 €
- prezzo dell’opzione finale: 1.864 €
- spese documentate di recupero e custodia: 2.147 €
- totale spettante al concedente: 121.913 €
- ricavato dalla ricollocazione a valori di mercato: 74.900 €
- saldo residuo a carico dell’impresa: 47.013 €
Se la società di leasing avesse chiesto 121.913 € senza scomputare il ricavato — o avesse rivenduto la macchina a 38.500 € senza procedura competitiva né stima — il conteggio sarebbe contestabile. Nel primo caso il risparmio è di 74.900 €; nel secondo si discute della differenza tra il prezzo realizzato e il valore di mercato.
Ipotesi 2 — La composizione negoziata avviata in tempo
Dati: stamperia di grande formato con tre contratti di leasing (plotter, laminatrice, taglio digitale) per canoni complessivi di 7.385 € al mese; fatturato sceso da 1.140.000 € a 706.800 € (−38%) dopo la perdita di due clienti. L’impresa ha quattro canoni insoluti su ciascun contratto, quindi non ha ancora raggiunto la soglia dei sei canoni del comma 137.
Il 14 gennaio 2026 l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e, lo stesso giorno, il ricorso per la conferma. Alla luce di Trib. Como 27 giugno 2025 e Trib. Milano 14 dicembre 2025, l’esito dipende dal piano: se il piano dimostra che con una moratoria di 18 mesi sulla quota capitale dei canoni e la conservazione delle commesse residue l’impresa torna a un margine operativo positivo, le misure possono essere confermate per un periodo fino a 120 giorni. Durante quel periodo nessuno dei tre concedenti può risolvere i contratti per i canoni anteriori. Se invece il piano si limita a dire «troveremo nuovi clienti», il rischio concreto è il rigetto. Se l’accordo con l’ultimo concedente non è chiuso alla scadenza dei 240 giorni complessivi, la strada indicata da Trib. Milano 4 luglio 2025 è una misura cautelare mirata contro quel solo creditore.
Ipotesi 3 — I clienti sottratti come attivo del piano
Dati: due clienti che nel 2024 avevano generato 286.400 € di fatturato con un margine di contribuzione del 31% (88.784 € annui) passano nel primo trimestre 2025 alla nuova attività di un ex responsabile commerciale dimessosi il 30 novembre 2024. Il gestionale mostra un’esportazione dell’anagrafica clienti con listini personalizzati il 22 novembre 2024.
Alla luce di Cass. 18034/2022, la condotta ha gli indici tipici dello sviamento illecito: preparazione durante il rapporto, uso di informazioni riservate, contatto immediato dopo le dimissioni. Alla luce di Trib. Napoli 1797/2025, però, il risarcimento richiede la prova del mezzo scorretto e del nesso con la perdita: le email e i log vanno acquisiti con metodo forense. Una stima prudente del danno può partire dal margine perso nel periodo necessario a sostituire quei clienti. Inserito nel piano di risanamento come attivo potenziale, il credito risarcitorio non va contato come certo, ma può sostenere la trattativa — ad esempio prevedendo che una quota del recupero sia destinata ai creditori.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. È pensata per essere consultata rapidamente: per ogni decisione indica la questione, il principio in una riga e il motivo per cui interessa a un’impresa di stampa in crisi. Le pronunce di merito non vincolano gli altri giudici, ma mostrano come i tribunali stanno applicando oggi le regole; quelle di Cassazione, e in particolare delle Sezioni Unite, orientano invece in modo stabile l’interpretazione. Dove un principio viene da una sola decisione di merito, conviene trattarlo come un argomento spendibile, non come una certezza.
| Pronuncia | Questione | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. SU 28/01/2021 n. 2061 | Efficacia nel tempo della L. 124/2017 | La riforma vale per risoluzioni i cui presupposti sono successivi alla sua entrata in vigore | Verificare la data dell’inadempimento |
| Trib. Bologna 19/02/2024 | Inadempimento del 2011 | Non si applica il meccanismo di vendita del comma 138 | Conferma il criterio temporale |
| Cass. III 13/02/2024 n. 3930 | Leasing traslativo pre-2017, usura, tasso leasing | Si applica l’art. 1526 c.c.; antiusura anche sulla mora; tasso leasing non necessario ex art. 117 TUB | Contestare clausole che fanno perdere tutto |
| Cass. ord. n. 28546/2024 | Applicazione retroattiva della riforma | Esclusa; al traslativo si applica l’art. 1526 c.c. | Difesa sui contratti risolti prima del 2017 |
| Cass. ord. n. 21293/2024 | Clausole penali in leasing traslativi | Le conseguenze della risoluzione vanno ricondotte all’art. 1526 c.c. | Riduzione della penale |
| Cass. III ord. 10/01/2025 n. 588 | Penale con detrazione del ricavato | La penale deve rispettare l’equilibrio dell’art. 1526 c.c.; confermata nullità di clausola contrastante | Verificare la detrazione del ricavato |
| Cass. 19/09/2025 n. 25701 | Credito del concedente in liquidazione giudiziale | Il ricavato della vendita del bene va scomputato | Il bene è la misura del credito |
| Trib. Siena 26/06/2025 | Restituzione dopo risoluzione ex comma 137 | Ammesso il procedimento semplificato | Tempi rapidi di recupero della macchina |
| Cass. SU 18/09/2020 n. 19597 | Usura degli interessi moratori | Antiusura applicabile alla mora; soglia diversa prima e dopo l’inadempimento | Base di ogni contestazione sulla mora |
| Cass. III ord. 29/08/2025 n. 24197 | Usura, mora, ammortamento in leasing | Senza mora effettiva l’accertamento è inutile; servono i decreti TEGM | Contestazioni solo se fondate e documentate |
| Cass. SU 29/05/2024 n. 15130 | Ammortamento alla francese | Non integra anatocismo | Argomento da non spendere |
| Cass. I 17/02/2026 n. 3559 | Tasso leasing e cumulo tassi | No violazione art. 117 TUB; corrispettivi e moratori non si sommano | Limita le contestazioni |
| Trib. Roma 23/06/2025 n. 9363 | Indeterminatezza del tasso | Nullità delle clausole sul tasso per violazione art. 117 TUB | Se il vizio è reale, si può vincere |
| Trib. Como 27/06/2025 | Conferma misure protettive | Confermate per 120 giorni con misure cautelari | Blocco delle risoluzioni dei contratti |
| Trib. Brescia 17/04/2025 | Conferma misure protettive | Decisivo il parere favorevole dell’esperto | Importanza del rapporto con l’esperto |
| Trib. Milano 14/12/2025 | Conferma misure protettive | Rigetto senza prova della perseguibilità del risanamento | Il piano va documentato |
| Trib. Pisa 28/03/2025 | Proroga misure, moratoria leasing 24 mesi | Non luogo a provvedere senza le integrazioni richieste | Rispettare gli oneri istruttori |
| Cass. 06/12/2025 n. 31856 | Composizione negoziata e fallimento | Il tribunale valuta in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza | Lo strumento non è uno scudo automatico |
| Trib. Milano 04/07/2025 | Dopo i 240 giorni | Ammesse misure cautelari mirate contro singoli creditori | Proteggere la fase finale della trattativa |
| Trib. Vicenza 23/07/2025 | Garanzia MCC | Divieto temporaneo di escussione come misura cautelare | Tutela per i finanziamenti garantiti |
| Cass. pen. III n. 30109/2025 | Sequestro preventivo | La composizione negoziata pesa sul periculum in mora | Credibilità dello strumento |
| Cass. I ord. 01/07/2024 n. 17997 | Scioglimento contratti nel concordato | Serve il provvedimento autorizzativo; non basta la volontà del debitore | Gestire i leasing in concordato |
| Cass. II 06/06/2022 n. 18034 | Sviamento di clientela da ex dipendenti | Illecito anche senza segreto industriale se si sfruttano informazioni carpite | Azione per i clienti sottratti |
| Trib. Napoli 20/02/2025 n. 1797 | Limiti dello sviamento | Attirare clienti altrui è lecito senza mezzi scorretti | Serve la prova del metodo |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che un’impresa di stampa in crisi può usare subito.
- La data dell’inadempimento decide la disciplina applicabile al tuo leasing: prima o dopo il 29 agosto 2017 cambiano le regole sulla risoluzione.
- La società di leasing non può riprendersi la macchina e pretendere anche l’intero credito: il ricavato della vendita o ricollocazione va sempre scomputato.
- La vendita della macchina deve avvenire a valori di mercato e con procedure trasparenti: un prezzo di realizzo basso senza stima è contestabile.
- Le clausole penali che fanno perdere tutto quanto pagato vanno confrontate con l’art. 1526 c.c. e con l’art. 1384 c.c., specie nei contratti anteriori alla riforma.
- La soglia del grave inadempimento per le macchine è di sei canoni mensili o due trimestrali: agire prima di raggiungerla allarga le opzioni.
- Le misure protettive della composizione negoziata impediscono ai concedenti di risolvere i contratti per i canoni anteriori, ma solo se il tribunale le conferma.
- Il tribunale conferma le misure solo davanti a un piano con prospettive concrete di risanamento: senza numeri documentati il rischio è il rigetto.
- Dopo i 240 giorni di misure protettive esiste ancora la via delle misure cautelari mirate contro il singolo creditore che può far saltare l’accordo.
- Usura e indeterminatezza del tasso sono argomenti efficaci solo se c’è un vizio tecnico reale, dimostrato con perizia e con i decreti TEGM del periodo.
- Interessi corrispettivi e moratori non si sommano per verificare il superamento della soglia, e l’ammortamento alla francese non è anatocismo.
- Nel concordato, lo scioglimento del leasing richiede un provvedimento del giudice: la sola volontà dell’impresa non basta.
- I clienti persi diventano un credito risarcibile solo se sono stati sottratti con mezzi scorretti: le prove digitali vanno raccolte subito.
Le domande sul «quindi, in pratica?»
Ho già sei canoni insoluti e ho ricevuto la PEC di risoluzione. È troppo tardi per la composizione negoziata? Non necessariamente per l’impresa, ma per quel contratto la risoluzione può essersi già prodotta. Le misure protettive impediscono ai creditori di risolvere i contratti dopo la pubblicazione dell’istanza; non cancellano una risoluzione già avvenuta. Resta però il controllo sul conteggio successivo: alla luce di Cass. 25701/2025 il ricavato della macchina va scomputato, e sugli altri contratti ancora in essere la protezione può operare.
Se entro in concordato preventivo posso semplicemente smettere di pagare il leasing di una macchina che non mi serve più? No. Cass. ord. 1° luglio 2024, n. 17997, pronunciata sull’art. 169-bis della vecchia legge fallimentare (oggi art. 97 CCII), ha chiarito che lo scioglimento dei contratti pendenti richiede un provvedimento del giudice che lo autorizzi: la dichiarazione unilaterale del debitore non basta. Al concedente spetta poi un indennizzo che entra nel concordato.
Posso chiedere la sospensione dei canoni per eccessiva onerosità perché ho perso i clienti? La perdita di clienti è un rischio d’impresa e di regola non rende eccessivamente onerosa la prestazione della società di leasing. La strada più efficace è la rinegoziazione dentro la composizione negoziata, dove l’esperto può favorire la revisione dei contratti, oppure — nel concordato — la sospensione o lo scioglimento autorizzati dal giudice.
Conviene fare causa per usura prima di trattare? Solo se una perizia ha individuato un vizio concreto. Cass. 24197/2025 e Cass. 3559/2026 mostrano che le contestazioni generiche vengono respinte. Un vizio reale e documentato, invece, è una leva da usare al tavolo della trattativa.
La mia azienda è piccola: la composizione negoziata fa per me? La composizione negoziata è accessibile anche alle imprese sotto soglia. Per queste, se il risanamento negoziale non riesce, gli sbocchi sono il concordato semplificato o il concordato minore, gestito con l’Organismo di Composizione della Crisi: è un percorso diverso, che va valutato in anticipo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti appena analizzati al fascicolo concreto della tua impresa di stampa, con un metodo che parte dai contratti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
- Ricostruiamo la storia di ogni contratto di leasing: data di stipula, data del primo insoluto, eventuale data di risoluzione, per stabilire se si applica la legge 124/2017 o l’art. 1526 c.c.
- Verifichiamo il conteggio della società di leasing dopo la risoluzione, controllando che il ricavato della vendita o ricollocazione della macchina sia stato scomputato e che i canoni a scadere siano calcolati solo in quota capitale e attualizzati.
- Contestiamo la vendita della macchina sotto il valore di mercato, chiedendo conto della procedura seguita e della stima del perito.
- Facciamo analizzare i contratti dal nostro staff: ricostruzione del TEG, confronto con i decreti TEGM, verifica della clausola di indicizzazione e della mora effettivamente applicata, per capire se esiste un vizio reale da far valere.
- Impugniamo le clausole penali sproporzionate, chiedendone la nullità o la riduzione ai sensi degli artt. 1526 e 1384 c.c.
- Costruiamo con il commercialista il piano di risanamento necessario per accedere alla composizione negoziata, con numeri documentati sulla continuità aziendale.
- Depositiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso per la loro conferma, sostenendo in udienza la perseguibilità del risanamento davanti al tribunale.
- Chiediamo misure cautelari mirate contro il singolo concedente o la banca che minaccia di far saltare la trattativa, anche dopo la scadenza dei 240 giorni o per inibire l’escussione di una garanzia MCC.
- Valutiamo gli sbocchi alternativi: concordato preventivo con richiesta di sospensione o scioglimento autorizzato dei contratti pendenti ex art. 97 CCII, oppure concordato minore per le imprese sotto soglia.
- Raccogliamo e cristallizziamo le prove dello sviamento di clientela e agiamo per concorrenza sleale con inibitoria e domanda risarcitoria, trasformando i clienti sottratti in un attivo del piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema costruito sulla giurisprudenza, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare: gli orientamenti analizzati — dalla non retroattività della legge 124/2017 allo scomputo del ricavato della macchina — si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio. Non c’è un passaggio di mano tra chi studia il contratto, chi tratta con le società di leasing e chi scrive il ricorso in Cassazione: la linea difensiva resta una sola, dall’analisi iniziale fino alla Suprema Corte.
Su ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi impostano le contestazioni e le istanze, i secondi ricostruiscono i numeri del piano, i flussi di cassa e i conteggi dei contratti. È questa integrazione che rende credibile un piano di risanamento davanti all’esperto e al tribunale.
In chiusura
Un’impresa di stampa digitale che ha perso clienti e non riesce più a pagare le macchine non ha di fronte un solo problema, ma tre: un contratto di finanziamento da verificare, un’impresa da proteggere mentre si negozia e, spesso, un torto subito da far valere. La giurisprudenza degli ultimi anni offre risposte precise a ciascuno, a patto di muoversi nei tempi giusti e con la documentazione giusta.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa combinazione: la verifica dei contratti di leasing è diritto bancario, la materia dello staff multidisciplinare che l’Avvocato coordina a livello nazionale; la protezione dell’impresa passa per la composizione negoziata, in cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e per il concordato minore, materia del Gestore della crisi; la difesa degli orientamenti favorevoli può arrivare fino in Cassazione con lo stesso avvocato cassazionista.
📩 Ogni settimana che passa avvicina il sesto canone insoluto: contatta oggi lo Studio Monardo, i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
