Un piano di concordato nella liquidazione giudiziale raramente naufraga perché manca il denaro: molto più spesso cade perché è stato scritto male, con numeri non difendibili, classi fragili e garanzie che il curatore non può considerare serie.
Il concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dagli articoli 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è l’erede del vecchio concordato fallimentare. Consente di chiudere la procedura liquidatoria con un accordo approvato dai creditori e omologato dal tribunale, al posto della vendita frazionata dei beni e dei riparti. Può proporlo un creditore, un terzo (spesso un investitore interessato all’azienda o agli immobili) e, a condizioni rigorose, lo stesso debitore. Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), in vigore dal 28 settembre 2024, ha ritoccato diversi passaggi: il trattamento dei privilegiati, la gestione delle proposte concorrenti, il parametro di convenienza in sede di omologa, l’efficacia del decreto.
Proprio perché lo strumento è flessibile, è facile sbagliare. Questi sono gli errori che compromettono più spesso un piano, in ordine di gravità e frequenza:
- Presentare la proposta senza averne la legittimazione o fuori dalla finestra temporale prevista.
- Degradare i creditori privilegiati senza una relazione giurata solida e completa.
- Costruire classi e maggioranze che non reggono al controllo sul conflitto di interessi.
- Offrire garanzie e coperture finanziarie che esistono solo sulla carta.
- Definire male il perimetro: quali creditori, quali beni, quali azioni della massa.
- Arrivare al voto e all’omologa senza aver previsto proposte concorrenti, opposizioni e costi reali dell’operazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’incrocio tra crisi d’impresa e contenzioso concorsuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la costruzione di un’offerta credibile ai creditori e il confronto con l’alternativa liquidatoria sono il cuore di quella funzione. È inoltre avvocato cassazionista, il che consente di seguire le opposizioni all’omologa, il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione senza cambiare difensore. Infine, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: in quasi ogni liquidazione giudiziale i creditori più pesanti sono banche ed enti pubblici, e il piano deve parlare la loro lingua.
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Errore n. 1 – Proporre il concordato senza legittimazione o fuori tempo
L’errore
Un imprenditore, sei mesi dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della sua società, trova un familiare disposto a finanziare un’offerta. Deposita una proposta a nome della società stessa, convinto che “prima si chiude, meglio è”. Oppure, al contrario, attende troppo: lo stato passivo è esecutivo da oltre due anni e solo allora il socio di riferimento si decide a muoversi.
Perché è un errore
L’articolo 240 CCII distingue nettamente i proponenti. Creditori e terzi possono presentare la proposta anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità e i dati disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato. Per il debitore, per le società cui egli partecipa e per quelle sottoposte a comune controllo, invece, la finestra è stretta: la proposta non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
A questo si aggiunge un requisito sostanziale: la proposta del debitore e delle società a lui collegate è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Non basta “offrire” ai creditori quello che già c’è nella massa, magari con un calendario diverso: serve finanza nuova, esterna rispetto al patrimonio già acquisito alla procedura.
Le conseguenze
Una proposta del debitore presentata prima dell’anno, dopo i due anni o priva dell’apporto minimo non arriva neppure al voto: si ferma al vaglio preliminare. Il tempo speso, la fiducia dei finanziatori e la credibilità del proponente agli occhi del curatore si consumano senza alcun risultato, mentre la liquidazione prosegue con le vendite. Nel frattempo i beni più appetibili possono essere aggiudicati a terzi, rendendo impossibile riproporre lo stesso piano.
Un ulteriore rischio riguarda i procedimenti “a cavallo” tra vecchia e nuova disciplina. La Cassazione, con la sentenza n. 2819 del 2026, ha chiarito che il concordato non è un procedimento autonomo ma una fase che si innesta nella procedura principale: se il fallimento è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche il concordato proposto dopo il 15 luglio 2022 resta regolato dalla disciplina previgente. Chi imposta la proposta sulle regole del Codice della crisi in una procedura governata dalla legge fallimentare (o viceversa) costruisce sul terreno sbagliato.
Cosa fare invece
Prima di scrivere una sola riga del piano occorre fare tre verifiche documentali:
- chi propone (debitore, società collegata, creditore, terzo) e se il proponente è in qualche modo riconducibile al debitore;
- quale disciplina si applica, controllando la data della sentenza di apertura (fallimento ante 15 luglio 2022 o liquidazione giudiziale);
- in quale finestra temporale ci si trova, prendendo come riferimento la data di apertura e la data del decreto di esecutività dello stato passivo.
Se il debitore vuole restare protagonista dell’operazione ma è fuori finestra o non dispone dell’apporto minimo, la strada corretta è spesso quella di un terzo proponente realmente autonomo, con una struttura dell’operazione trasparente. Il terzo non è soggetto al vincolo del dieci per cento né ai limiti temporali del debitore, ma deve essere effettivamente terzo: le interposizioni di comodo vengono smascherate in sede di parere del curatore o di opposizione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il dieci per cento si misura sul valore dell’attivo, non sui crediti e non sulla liquidità disponibile in un dato momento. Molti calcolano la soglia sulla cassa già incassata dal curatore, dimenticando i beni ancora da vendere e le azioni recuperatorie pendenti. Il risultato è un apporto sottostimato: l’offerta sembra generosa al proponente ma non supera il filtro di ammissibilità. Il valore di riferimento va ricostruito partendo dal programma di liquidazione e dalle stime già in atti, non da una fotografia di conto corrente.
Un secondo aspetto spesso trascurato riguarda la coerenza tra chi propone e il contenuto dell’offerta. Il terzo proponente è libero di strutturare l’operazione nel modo che ritiene più conveniente (acquisto dell’azienda, accollo dei debiti, pagamento in percentuale, cessione di singoli beni), ma non può ignorare lo stato della procedura. Se il curatore ha già avviato vendite competitive, ha ricevuto offerte vincolanti o ha in corso trattative su singoli cespiti, la proposta deve misurarsi con quei valori. Un’offerta di concordato che valorizza un immobile meno di quanto già offerto da un terzo nell’ambito della liquidazione difficilmente supererà il parere del curatore. Prima di depositare, conviene quindi acquisire dagli atti della procedura (relazioni periodiche del curatore, programma di liquidazione e suoi supplementi, verbali di vendita) tutte le informazioni sui valori già emersi: sono il termine di paragone con cui la proposta sarà giudicata.
Errore n. 2 – Degradare i privilegiati senza una relazione giurata solida
L’errore
La proposta prevede di pagare la banca ipotecaria al 60%, perché “tanto l’immobile all’asta non renderebbe di più”. Il valore è preso da una perizia vecchia di tre anni, redatta per il bilancio; nessuno ha calcolato le spese di procedura che graverebbero sul bene. Oppure la relazione esiste, ma ignora le azioni revocatorie e risarcitorie che il curatore potrebbe esercitare, alterando il confronto con l’alternativa liquidatoria.
Perché è un errore
L’articolo 240, comma 4, CCII consente di non soddisfare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ma a una condizione precisa: la proposta deve assicurare loro un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui grava la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota delle spese generali. Questo valore deve essere indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente. Il correttivo-ter ha semplificato la formula, eliminando il riferimento al “valore di mercato” e ancorando il limite al ricavato da liquidazione.
Inoltre, la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: la parte di credito privilegiato che resta “scoperta” dal valore del bene degrada al chirografo, ma non può ricevere un trattamento che scavalchi i gradi intermedi.
Le conseguenze
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13331 del 19 maggio 2025, si è soffermata proprio sul concordato fallimentare con falcidia dei privilegiati, valorizzando la stima del professionista come parametro di riferimento della falcidia e come base informativa del voto. Se la relazione manca, è generica o non è coerente con i valori della procedura, il degrado dei privilegiati diventa attaccabile e l’intera proposta rischia di non essere omologata.
Anche fuori dal concordato nella liquidazione giudiziale, la Suprema Corte ha mostrato severità sulla completezza delle relazioni: con l’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023, in materia di concordato preventivo, ha ritenuto manifestamente inadeguata una relazione che non teneva conto delle azioni revocatorie e risarcitorie esperibili, perché impediva ai creditori un raffronto reale con lo scenario liquidatorio. E con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, sul concordato minore, ha qualificato come causa di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio, la violazione delle regole legali di graduazione dei crediti. Sono principi che, per identità di ratio, pesano anche sulla proposta formulata dentro la liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
- Affidare la relazione giurata a un professionista effettivamente indipendente dal proponente e dal debitore.
- Partire dai valori già emersi nella procedura: perizie del curatore, esiti di aste andate deserte, offerte ricevute.
- Calcolare in modo analitico le spese inerenti a ciascun bene (custodia, pubblicità, imposte di trasferimento a carico della procedura, compensi) e la quota di spese generali.
- Indicare per ogni privilegiato degradato la parte che transita al chirografo e collocarla nella classe corretta.
La relazione giurata non è un allegato da produrre per adempimento: è il documento su cui il curatore, il giudice e i creditori misurano la serietà dell’intero piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il pagamento dilazionato di un privilegiato “pagato integralmente” non equivale sempre a un pagamento integrale. Se il piano prevede rate distribuite su più anni, il ritardo ha un costo economico per il creditore. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha da tempo riconosciuto che, in caso di dilazione significativa, il privilegiato può essere chiamato al voto limitatamente alla perdita derivante dal tempo. Un piano che considera “integrali” pagamenti differiti di anni rischia di aver escluso dal voto creditori che avevano invece diritto a esprimersi, con effetti sul calcolo della maggioranza.
Va infine ricordato che la relazione giurata non serve solo al tribunale. È uno dei documenti che vengono messi a disposizione dei creditori insieme alla proposta e al parere del curatore. Una relazione chiara, che spieghi in modo leggibile come si è arrivati al valore netto di ciascun bene, riduce le contestazioni, rassicura i creditori privilegiati degradati e permette ai chirografari di capire quanto resta per loro. Al contrario, una relazione costruita come un insieme di tabelle non commentate alimenta il sospetto che i valori siano stati compressi per favorire il proponente. Nella pratica, il modo in cui la relazione è scritta incide quasi quanto i numeri che contiene.
Errore n. 3 – Classi e maggioranze costruite per “pilotare” il voto
L’errore
Il proponente è un creditore. Una società da lui controllata vanta a sua volta un credito ammesso al passivo, e il suo voto favorevole è decisivo. Oppure le classi sono disegnate su misura: creditori con posizioni giuridiche ed economiche identiche divisi in due classi diverse, solo per moltiplicare le classi favorevoli. Oppure ancora una SPV, cessionaria in blocco di crediti deteriorati acquistati dopo l’apertura, viene conteggiata tra i votanti.
Perché è un errore
L’articolo 240, comma 2, CCII consente di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e di prevedere trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati. La classe è uno strumento di omogeneità, non di ingegneria del consenso.
Sul voto, il sistema esclude i soggetti il cui interesse è strutturalmente opposto a quello della massa. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17186 del 28 giugno 2018, ha affermato che nel concordato fallimentare il conflitto di interessi esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze non solo il proponente creditore ma anche le società che lo controllano, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo. La sentenza n. 2948 dell’8 febbraio 2021 ha applicato lo stesso principio al caso della società controllata dal creditore proponente. Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione: il proponente e le società a lui correlate possono votare solo se collocati in un’apposita classe.
Sulla cessione dei crediti, la Cassazione con la sentenza n. 3220 dell’8 febbraio 2025 ha escluso che le SPV cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere annoverate tra i soggetti ammessi al voto, salvo che possiedano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
Le conseguenze
Un voto in conflitto che risulta determinante vizia la maggioranza. Ricalcolati i voti senza il soggetto in conflitto, la proposta può risultare non approvata, e il tribunale nega l’omologazione. Lo stesso accade se si scopre, in sede di opposizione, che le classi erano state frazionate artificialmente. Il danno non è solo processuale: un concordato respinto per vizi del voto difficilmente viene ripresentato con la stessa fiducia da parte di finanziatori e creditori.
Cosa fare invece
- Mappare tutti i legami societari e personali del proponente con i creditori ammessi, compresi i rapporti di controllo indiretto.
- Collocare proponente e correlati in una classe autonoma, dichiarandolo apertamente.
- Costruire le classi partendo dalla natura del credito (ipotecario degradato, privilegiato generale, chirografario commerciale, finanziario, erariale, previdenziale) e motivare ogni differenziazione.
- Verificare la data e la natura delle cessioni di credito intervenute dopo l’apertura e la qualifica soggettiva dei cessionari.
Una maggioranza “pulita” e un po’ meno ampia vale molto più di una maggioranza larga costruita su voti contestabili.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’articolo 244 CCII prevede che i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. È il meccanismo del silenzio-assenso. Molti proponenti lo considerano un vantaggio automatico e trascurano la comunicazione con i creditori. In realtà il silenzio-assenso amplifica il peso dell’informazione: se la proposta comunicata è oscura o incompleta, il dissenso organizzato di pochi grandi creditori, ben assistiti, può ribaltare il risultato. Inoltre, una variazione dell’ammontare dei crediti ammessi intervenuta dopo la scadenza del termine di voto non incide sul calcolo della maggioranza: la fotografia si scatta alla scadenza, e va preparata prima.
C’è poi un profilo di buona fede che attraversa l’intera fase del voto. L’articolo 4 del Codice della crisi impone a debitore e creditori di comportarsi secondo correttezza e buona fede nelle trattative e nell’esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi. Accordi riservati con singoli creditori per assicurarsene il voto, vantaggi non dichiarati nella proposta, pressioni su creditori in difficoltà sono comportamenti che, se emergono, mettono a rischio non solo la maggioranza ma l’intera omologa. Qualunque intesa con un creditore che incida sul suo trattamento deve risultare dalla proposta ed essere conoscibile da tutti: la trasparenza non è solo una regola etica, è una condizione di tenuta giuridica del piano.
Errore n. 4 – Garanzie e coperture che esistono solo sulla carta
L’errore
L’assuntore promette di pagare i chirografari al 18% entro diciotto mesi, ma la copertura finanziaria è affidata a una lettera di intenti di una banca, priva di impegni vincolanti. Oppure l’offerta si regge sulla vendita futura di un immobile che l’assuntore acquisirà con il concordato, senza alcuna garanzia nel periodo intermedio. Oppure la fideiussione esiste, ma è prestata da una società senza patrimonio.
Perché è un errore
L’articolo 241 CCII affida al curatore il compito di esprimere un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Il comitato dei creditori, a sua volta, si pronuncia sulla proposta. Questi pareri non sono formalità: sono il primo filtro di credibilità. Un piano senza garanzie verificabili riceve un parere negativo o dubitativo, che orienta sia il voto sia l’eventuale giudizio di omologa.
Sul piano degli effetti, l’articolo 250 CCII disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento, che riapre la liquidazione giudiziale. Ma lo stesso articolo esclude la risoluzione quando gli obblighi concordatari sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore. In quel caso il rischio di inadempimento si sposta interamente sull’affidabilità dell’assuntore e delle garanzie: è per questo che il curatore le esamina con attenzione.
Le conseguenze
Un concordato omologato e poi non eseguito è il peggior risultato possibile: i creditori hanno perso mesi o anni, il valore dei beni si è eroso, e la riapertura della procedura riparte da una posizione più debole. Se la proposta prevede la liberazione immediata del debitore, i creditori insoddisfatti non possono neppure ottenere la risoluzione e devono rivolgersi all’assuntore e ai garanti nei limiti degli impegni assunti. La Cassazione ha più volte ribadito che l’assuntore risponde esclusivamente nei limiti e con le modalità fissati nella proposta omologata: garanzie generiche, in questo quadro, diventano un rischio concreto per chi vota.
Cosa fare invece
- Depositare, insieme alla proposta, garanzie autonome a prima richiesta o depositi vincolati a favore della procedura per la parte di pagamento non immediata.
- Allineare le scadenze delle garanzie a quelle dei pagamenti previsti, con un margine temporale per eventuali ritardi nell’omologa.
- Documentare la provenienza della finanza esterna e la solidità patrimoniale dei garanti.
- Prevedere pagamenti al momento dell’efficacia dell’omologa per la parte più consistente, riducendo la componente differita.
Il curatore e i creditori non votano una promessa: votano un rischio. Ogni garanzia vincolante riduce quel rischio e aumenta la probabilità di approvazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il correttivo-ter ha modificato l’articolo 246 CCII: il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione, non più dalla scadenza dei termini di impugnazione. L’articolo 249, con il nuovo comma 1-bis, fa salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato anche in caso di riforma o cassazione dell’omologa. Significa che il calendario dei pagamenti può partire subito dopo la pubblicazione del decreto. Un piano credibile deve tenerne conto: le garanzie devono essere escutibili da quel momento, non da una data ipotetica successiva al giudicato.
Un ultimo punto riguarda la struttura dei pagamenti. Molte proposte prevedono un pagamento iniziale contenuto e un saldo legato a eventi futuri: la vendita di un bene, l’esito di un giudizio, l’incasso di un credito. È una struttura legittima, ma va dichiarata per quello che è: un pagamento condizionato. Se il saldo dipende da un evento incerto, la proposta deve indicarlo chiaramente, prevedere cosa accade se l’evento non si verifica e, preferibilmente, assistere la componente aleatoria con una garanzia minima. I creditori votano più facilmente un’offerta un po’ più bassa ma certa che un’offerta più alta il cui valore reale dipende da circostanze fuori dal controllo del proponente. E il curatore, nel suo parere, tenderà a scontare quella incertezza.
Errore n. 5 – Un perimetro confuso: quali creditori, quali beni, quali azioni
L’errore
L’assuntore offre una somma fissa “per tutti i creditori”, senza limitare i propri impegni ai crediti ammessi. Dopo l’omologa emergono insinuazioni tardive e crediti non dichiarati, e il fabbisogno cresce oltre il previsto. Oppure la proposta prevede la cessione all’assuntore di “tutte le azioni della massa”, senza indicarle e senza autorizzazione del giudice delegato.
Perché è un errore
L’articolo 240, comma 3, CCII consente al proponente di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta. Verso gli altri risponde il debitore, nei limiti della percentuale concordataria. Chi non usa questa facoltà assume un rischio aperto.
L’articolo 240, comma 5, CCII consente al creditore o al terzo proponente di includere nella cessione anche le azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato e con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. L’indicazione generica non è sufficiente.
L’articolo 248 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Senza limitazione degli impegni, quindi, l’onere dell’assuntore resta indefinito.
Le conseguenze
Un perimetro non delimitato trasforma un’offerta sostenibile in un’esposizione incontrollata: il proponente si trova a dover pagare crediti che non aveva stimato, con il rischio di inadempimento e di contenzioso. Sul fronte delle azioni, la Cassazione con l’ordinanza n. 6393 del 3 marzo 2023 ha chiarito che, se la proposta contempla la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento non le rende improcedibili: l’assuntore subentra come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ma la perdita di legittimazione del curatore impone l’interruzione del processo, con tempi e passaggi da pianificare. E con l’ordinanza n. 33908 del 5 dicembre 2023 ha precisato che l’assuntore che esercita azioni rinvenute nel patrimonio del fallito si pone nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, subendo l’opponibilità delle scritture da questo formate. Chi acquista le azioni senza averle analizzate compra anche le loro debolezze.
Cosa fare invece
- Esercitare consapevolmente la limitazione degli impegni prevista dal comma 3, spiegando ai creditori le conseguenze.
- Redigere un elenco analitico delle azioni che si intende acquisire, con oggetto, controparte, stato del giudizio, valutazione di fondatezza e di recuperabilità.
- Chiedere l’autorizzazione del giudice delegato per la cessione delle azioni di massa e allegarla.
- Prevedere la gestione dei giudizi pendenti al momento della chiusura (interruzione, riassunzione, costi).
In questa fase lo Studio Monardo affianca proponenti e creditori nella definizione del perimetro, con la visione dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e la prospettiva processuale del cassazionista che dovrà poi difendere quelle scelte davanti al tribunale e nei gradi successivi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il creditore che ottiene il pagamento nella misura concordataria non perde le proprie ragioni verso i coobbligati e i fideiussori del debitore: l’articolo 248 CCII conserva le azioni dei creditori contro di loro. Il piano che non considera la posizione dei garanti personali (spesso i soci o gli amministratori) rischia di essere osteggiato proprio da chi avrebbe interesse a sostenerlo. In molte operazioni il fattore decisivo per il consenso dei creditori bancari è un accordo parallelo, trasparente e dichiarato, sulla posizione dei fideiussori.
Il perimetro riguarda anche i beni. Se la proposta prevede l’attribuzione all’assuntore di tutto l’attivo, occorre verificare che nell’elenco non manchino beni rilevanti emersi dopo l’apertura, crediti fiscali chiesti a rimborso, partecipazioni, marchi o diritti di proprietà intellettuale. Se invece l’attribuzione è parziale, la proposta deve chiarire che cosa resta alla procedura e come verrà liquidato, evitando sovrapposizioni con il programma del curatore. Ambiguità su questi punti generano contestazioni dopo l’omologa, quando le parti si accorgono di avere interpretato in modo diverso lo stesso elenco. Una tabella analitica dei beni trasferiti e di quelli esclusi, allegata alla proposta, previene la maggior parte di questi conflitti.
Errore n. 6 – Sottovalutare concorrenza, opposizioni e costi reali
L’errore
Il proponente presenta la propria offerta e considera la partita chiusa. Poi arriva una seconda proposta, più alta di qualche punto percentuale. Oppure, a voto concluso, un creditore di una classe dissenziente si oppone all’omologa sostenendo che avrebbe ottenuto di più dalla prosecuzione della liquidazione. Oppure, a omologa ottenuta, l’assuntore scopre che il costo complessivo dell’operazione (spese della procedura, compenso del curatore, imposte sul trasferimento) supera il margine previsto.
Perché è un errore
Il correttivo-ter ha modificato l’articolo 241, comma 2, CCII: in presenza di più proposte, tutte vengono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. L’articolo 244, comma 4, stabilisce che, se più proposte vengono votate, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.
L’articolo 245, comma 5, CCII stabilisce che, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. La stessa norma introduce una forma di cram down quando il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante, ma solo se la proposta nei loro confronti è conveniente rispetto all’alternativa, anche alla luce della relazione del professionista indipendente.
Le conseguenze
Una proposta non competitiva perde contro un’offerta concorrente; una proposta che non regge il confronto con la prosecuzione della liquidazione non supera l’opposizione del dissenziente. Quanto alla legittimazione a opporsi, il perimetro è più ampio di quanto molti pensino: la Cassazione, con la sentenza n. 31402 del 24 ottobre 2022, si è occupata dell’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologa del concordato fallimentare, chiarendo a quali condizioni tale interesse sussiste.
Sul fronte dei costi, la Cassazione con l’ordinanza n. 29849 del 27 ottobre 2023 ha chiarito che, ai fini dell’imposta di registro sul decreto di omologa con terzo assuntore, l’accollo delle passività non concorre alla base imponibile, che è rappresentata dal valore dei beni trasferiti. E con la sentenza n. 15168 del 31 maggio 2021 ha stabilito che il compenso del curatore, quando il fallimento si chiude con concordato, va liquidato dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologa. Sono voci che incidono sul fabbisogno reale e che un piano credibile deve stimare in anticipo.
Cosa fare invece
- Costruire la proposta come un’offerta competitiva, prevedendo margini di miglioramento e la possibilità di modificarla prima della comunicazione ai creditori.
- Elaborare un confronto numerico per classe tra concordato e prosecuzione della liquidazione, con tempi e valori attualizzati.
- Preparare in anticipo la posizione verso erario ed enti previdenziali, dimostrando la convenienza della proposta anche per loro.
- Inserire nel piano un budget dei costi di chiusura: spese di procedura, compenso del curatore, oneri fiscali sul trasferimento, gestione dei giudizi pendenti.
Il piano credibile non è quello che offre di più in astratto, ma quello che dimostra, classe per classe, di dare di più e prima rispetto all’alternativa reale.
Il dettaglio che pochi conoscono
In sede di omologa, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione; il giudizio di convenienza entra in gioco quando un creditore dissenziente lo solleva con un’opposizione. Questo significa che la “battaglia” sulla convenienza si vince o si perde sulla base dei documenti già depositati: la relazione giurata, il parere del curatore, i prospetti comparativi. Chi rinvia la costruzione di questi numeri all’eventuale opposizione arriva in udienza in ritardo, perché a quel punto il materiale istruttorio è in gran parte già cristallizzato.
Un’ultima osservazione riguarda la tempistica complessiva. Il concordato nella liquidazione giudiziale ha senso, per i creditori, quando consente di ottenere di più o prima rispetto alla prosecuzione delle vendite e dei riparti. Un piano che prevede pagamenti dilazionati per anni, in una procedura dove il curatore è vicino al completamento delle vendite, rischia di apparire meno conveniente proprio sul piano dei tempi. Per questo il confronto con l’alternativa deve considerare non solo le somme, ma anche il momento in cui ciascun creditore le incasserebbe. Un riparto parziale ottenibile in pochi mesi dalla procedura può valere più di una percentuale lievemente superiore promessa a distanza di tre anni. Chi costruisce il piano deve quindi conoscere lo stato reale della liquidazione: vendite già fissate, giudizi in corso, riparti parziali già eseguiti o programmati.
Questo vale anche per i creditori che ricevono una proposta. Prima di decidere se esprimere dissenso, è utile chiedere al curatore informazioni sui tempi prevedibili della liquidazione e sulle somme che, ragionevolmente, potrebbero essere ripartite. Solo così il confronto tra le due strade diventa concreto, e il voto, o il silenzio, diventa una scelta consapevole invece che un’omissione.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici per mostrare quanto costa ciascun errore. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1 – Il dieci per cento calcolato sulla base sbagliata
Ipotesi: liquidazione giudiziale aperta il 14 marzo 2024; stato passivo esecutivo dal 9 ottobre 2024. Il valore dell’attivo risultante dal programma di liquidazione e dalle stime in atti è di 1.284.600 €, di cui 970.000 € già incassati dal curatore e il resto rappresentato da un capannone invenduto e da crediti verso clienti.
- La società debitrice, il 20 maggio 2025 (oltre un anno dall’apertura, entro due anni dall’esecutività dello stato passivo), presenta una proposta con un apporto esterno di 97.000 €, calcolato come 10% della sola liquidità incassata.
- Rapportato al valore dell’attivo, l’apporto è pari al 7,55% (97.000 / 1.284.600).
- Esito: la proposta non raggiunge la soglia di ammissibilità. L’apporto minimo corretto era 128.460 €. Anche un’offerta “arrotondata” a 115.000 € (8,95%) sarebbe stata insufficiente.
Il costo dell’errore non è solo la differenza di 31.460 €: è la perdita di mesi in cui il curatore prosegue con le vendite. Se nel frattempo il capannone viene aggiudicato a terzi, il piano originario non è più riproponibile.
Simulazione 2 – Il degrado dell’ipotecario sotto la soglia
Ipotesi: banca con ipoteca di primo grado per 612.300 € su un immobile il cui valore di realizzo in liquidazione è stimato in 486.000 €. Le spese di procedura inerenti al bene sono stimate in 31.700 €; la quota di spese generali imputabile al bene è di 12.900 €.
- Valore netto di riferimento: 486.000 − 31.700 − 12.900 = 441.400 €.
- Soglia minima di soddisfazione dell’ipotecario: 441.400 / 612.300 = 72,09%.
- La parte non coperta (612.300 − 441.400 = 170.900 €) degrada al chirografo e va collocata nella classe chirografaria corrispondente.
Proposta A: 441.400 € alla banca come privilegiata + trattamento chirografario sui 170.900 € residui. Rispetta l’articolo 240, comma 4.
Proposta B: 410.000 € alla banca (66,96%), con la motivazione che “all’asta il bene renderebbe meno”. Senza una relazione giurata che giustifichi un valore netto inferiore, la proposta viola il limite legale. Esito: rischio concreto di diniego di omologa, anche se la banca non si oppone, perché il controllo sulla regolarità include il rispetto delle cause di prelazione.
La differenza tra le due proposte è di 31.400 €: una cifra modesta rispetto al rischio di vedere vanificato il lavoro di mesi.
Simulazione 3 – La maggioranza che si dissolve
Ipotesi: crediti ammessi al voto per complessivi 2.731.500 €. Il proponente è un creditore; una sua società controllata è titolare di un credito ammesso di 318.200 €. Alla scadenza del termine, risultano favorevoli (compresi i silenti, considerati consenzienti ai sensi dell’articolo 244) crediti per 1.502.700 €, inclusa la controllata.
- Maggioranza apparente: 1.502.700 su 2.731.500 = 55,01%. Soglia: oltre 1.365.750 €. Proposta apparentemente approvata.
- Escludendo la controllata in conflitto: crediti ammessi al voto 2.413.300 €; favorevoli 1.184.500 €; soglia oltre 1.206.650 €.
- Esito: 1.184.500 € pari al 49,08%. La proposta non è approvata.
Uno scarto di poco più di 22.000 € rispetto alla soglia, emerso solo in sede di opposizione, è sufficiente a far cadere il concordato. Se la controllata fosse stata collocata fin dall’inizio in un’apposita classe, il proponente avrebbe potuto misurare il consenso reale e lavorare sui creditori indecisi prima del voto.
Simulazione 4 – Il perimetro non limitato
Ipotesi: l’assuntore offre ai chirografari il 18%. I chirografari ammessi al momento della proposta sono 1.947.300 €. Il proponente non esercita la facoltà di limitare gli impegni ai creditori ammessi.
- Fabbisogno stimato: 1.947.300 × 18% = 350.514 €.
- Dopo l’omologa emergono crediti anteriori non insinuati per 236.800 €, che il concordato vincola ma che restano a carico dell’assuntore in assenza di limitazione.
- Fabbisogno aggiuntivo: 236.800 × 18% = 42.624 €. Fabbisogno complessivo: 393.138 € (+12,2%).
Con la limitazione prevista dall’articolo 240, comma 3, l’esposizione dell’assuntore sarebbe rimasta circoscritta ai creditori ammessi, provvisori, opponenti e tardivi al momento della proposta.
La mappa degli errori
Gli errori analizzati non si collocano tutti nello stesso momento. Alcuni nascono nella fase preparatoria e diventano visibili solo molto dopo; altri si consumano al voto o in udienza. Sapere quando si commette ciascun errore aiuta a capire se, e quanto, è ancora rimediabile. La regola generale è semplice: più l’errore è “a monte”, più è facile correggerlo prima che produca effetti; più è “a valle”, più il rimedio diventa parziale o impossibile.
Due avvertenze per leggere correttamente la tabella. La prima: “rimedio possibile” non significa rimedio garantito. Indica soltanto che la legge lascia aperta una strada, la cui percorribilità dipende dallo stato della procedura, dai tempi residui e dalla disponibilità del proponente a modificare l’offerta. La seconda: gli errori tendono a sommarsi. Una relazione giurata debole rende più facile l’opposizione del privilegiato; un’opposizione fondata espone anche i vizi delle classi; una maggioranza ricalcolata mette in luce garanzie insufficienti. Per questo la verifica va fatta sull’intero piano, non su un singolo punto.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Difetto di legittimazione o fuori finestra | Prima del deposito | Proposta non ammessa al voto | Sì, se si passa a un terzo proponente o si attende la finestra |
| Apporto del debitore sotto il 10% | Redazione della proposta | Inammissibilità | Sì, integrando l’apporto prima della comunicazione |
| Degrado dei privilegiati senza relazione adeguata | Redazione della proposta | Diniego di omologa | Parziale: modifica della proposta se ancora possibile |
| Classi artificiali o voto in conflitto | Composizione delle classi e voto | Maggioranza viziata, diniego di omologa | Parziale: nuova proposta con classi corrette |
| Garanzie inconsistenti | Deposito della proposta | Parere negativo, rischio di inadempimento | Sì, prima del voto; no dopo l’omologa con liberazione del debitore |
| Perimetro non limitato | Redazione della proposta | Esposizione dell’assuntore oltre il previsto | No, dopo l’omologa |
| Azioni di massa cedute senza analisi | Redazione della proposta | Acquisto di contenziosi deboli | No, dopo l’omologa |
| Mancata previsione di proposte concorrenti e opposizioni | Fase di voto e omologa | Proposta superata o non omologata | Parziale: miglioramento dell’offerta prima della comunicazione |
La checklist preventiva
La checklist è pensata per il proponente, ma è utile anche al creditore che riceve una proposta e deve decidere se esprimere dissenso: ogni voce non soddisfatta è un possibile argomento di opposizione. Va compilata prima del deposito, e poi ripresa dopo il parere del curatore, perché quel parere spesso evidenzia proprio i punti che la checklist intende intercettare.
Prima di depositare una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, verifica che:
- [ ] Il proponente è legittimato e, se è il debitore o una società collegata, la data del deposito cade dopo un anno dall’apertura ed entro due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
- [ ] La disciplina applicabile è corretta: legge fallimentare per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, Codice della crisi per le liquidazioni giudiziali.
- [ ] L’apporto del debitore, se previsto, supera il 10% del valore dell’attivo calcolato su stime e programma di liquidazione, non sulla sola cassa.
- [ ] La relazione giurata è firmata da un professionista indipendente e indica, bene per bene, il valore di realizzo al netto delle spese inerenti e della quota di spese generali.
- [ ] L’ordine delle cause di prelazione è rispettato e la parte degradata dei privilegiati è collocata nella classe corretta.
- [ ] Le classi sono costruite su posizione giuridica e interessi economici omogenei, con motivazione scritta di ogni trattamento differenziato.
- [ ] Proponente e società correlate sono individuati e collocati in un’apposita classe.
- [ ] Le cessioni di credito intervenute dopo l’apertura sono state verificate quanto a data e requisiti soggettivi del cessionario.
- [ ] Le garanzie sono vincolanti, escutibili dalla pubblicazione dell’omologa e proporzionate alla parte differita dei pagamenti.
- [ ] Gli impegni sono limitati, se si sceglie questa strada, ai creditori ammessi, provvisori, opponenti e tardivi al momento della proposta.
- [ ] Le azioni di massa da cedere sono elencate una per una, valutate e autorizzate dal giudice delegato.
- [ ] Il confronto con la prosecuzione della liquidazione è documentato per ogni classe, compresi erario ed enti previdenziali, e il budget dei costi di chiusura è stimato.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che molti si rivolgono a un professionista quando la proposta è già stata depositata, o addirittura votata. Non sempre è troppo tardi. Il punto che sfugge quasi sempre è che ogni fase del procedimento offre una finestra diversa di correzione, e che ciascuna si chiude in un momento preciso.
Proposta depositata ma non ancora comunicata ai creditori. È il momento più favorevole. Finché il giudice delegato non ha ordinato la comunicazione, la proposta può essere modificata o integrata: si possono rafforzare le garanzie, correggere le classi, integrare la relazione giurata, aumentare l’apporto. Se il parere del curatore evidenzia criticità, conviene recepirle subito invece di difendere a oltranza il testo originario.
Proposta comunicata, voto in corso. Le modifiche sostanziali diventano più difficili, ma il proponente può ancora lavorare sulla qualità dell’informazione ai creditori, chiarire punti oscuri, rispondere alle obiezioni. Se è emersa una proposta concorrente più competitiva, va valutato se sia preferibile ritirare la propria e presentarne una nuova, anziché andare al voto con una sconfitta probabile.
Voto concluso, proposta non approvata. La proposta respinta non preclude una nuova proposta, migliorata, purché il proponente sia ancora legittimato e, se si tratta del debitore, entro la finestra temporale. Il fallimento di un primo tentativo può diventare la base per un secondo tentativo più solido, che tenga conto delle ragioni del dissenso.
Proposta approvata ma con un vizio (voto in conflitto, privilegiati sotto soglia). Il rischio è l’opposizione all’omologa. Se il vizio è noto, è preferibile affrontarlo prima dell’udienza, valutando con il curatore e con i creditori potenzialmente opponenti soluzioni che lo neutralizzino. In alcuni casi una dichiarazione di adesione del creditore pregiudicato può ridurre la portata della contestazione.
Omologa negata. Il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello e, successivamente, la decisione è ricorribile per cassazione. Il reclamo non è una ripetizione del primo grado: va costruito su errori specifici del tribunale, documentati sulla base degli atti. Qui la continuità della difesa conta molto, perché chi ha impostato il piano conosce i punti forti e deboli dell’istruttoria.
Concordato omologato ma non eseguibile. Se il proponente si accorge di non riuscire ad adempiere, occorre valutare subito la situazione con gli organi della procedura. La risoluzione per inadempimento, quando non è esclusa dalla liberazione immediata del debitore, riapre la liquidazione giudiziale. Un confronto tempestivo permette almeno di gestire i tempi e gli effetti della riapertura.
Un errore che riguarda i creditori, non il proponente. Anche chi riceve la proposta può sbagliare: lasciar decorrere il termine di voto senza dissenso pur non condividendo l’offerta, non verificare la regolarità della propria ammissione al voto, rinunciare a contestare un trattamento inferiore a quello garantito dalla legge ai privilegiati. In questi casi il rimedio passa dall’opposizione all’omologa, che va proposta nei termini e con argomenti documentati. Più l’errore del creditore è vicino al voto, più è utile un confronto immediato con il curatore, che può chiarire lo stato della procedura e la propria valutazione della proposta.
Quando la preclusione è definitiva. Una volta omologato il concordato, il perimetro non si modifica più; le azioni di massa cedute non tornano alla procedura; le scelte sulle classi e sul trattamento dei privilegiati diventano vincolanti. Per il debitore, scaduti i due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo, la proposta personale non è più possibile: resta solo la strada di un terzo proponente realmente autonomo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Sono il debitore e ho presentato la proposta prima che fosse passato un anno: devo ripartire da zero?” La proposta prematura non può essere esaminata nel merito. Ma il lavoro fatto (valutazioni, garanzie, contatti con i finanziatori) non è perso: può essere riutilizzato in una nuova proposta presentata nella finestra corretta, oppure trasferito a un terzo proponente autonomo, se l’operazione lo consente.
“La relazione giurata non considera alcune azioni revocatorie: il concordato è perduto?” Non necessariamente. Se la proposta non è ancora stata comunicata, la relazione può essere integrata. Se il voto è già avvenuto, il rischio si concentra sull’opposizione all’omologa: occorre valutare quanto le azioni omesse incidano sul confronto con la prosecuzione della liquidazione. Un’omissione marginale ha un peso diverso da una che altera il risultato per un’intera classe.
“La società controllata ha votato a favore e il suo voto era decisivo: cosa rischio?” Il rischio concreto è che, in sede di opposizione, il voto venga escluso e la maggioranza ricalcolata. Se senza quel voto la proposta non è approvata, l’omologa viene negata. Si può valutare se sia preferibile ripresentare la proposta collocando la controllata in un’apposita classe, prima di affrontare un giudizio dall’esito prevedibile.
“Come creditore ho lasciato scadere il termine senza esprimere il dissenso: posso ancora oppormi?” Il silenzio vale come consenso ai fini del calcolo della maggioranza. L’opposizione all’omologa resta però un rimedio distinto, con propri termini e presupposti: va verificato caso per caso se e su quali basi sia ancora proponibile, in particolare se si contesta la regolarità della procedura.
“Ho garantito personalmente i debiti della società: il concordato mi libera?” No, di regola. L’omologa vincola i creditori nei confronti del debitore, ma i creditori conservano le loro azioni verso fideiussori e coobbligati. Se la posizione dei garanti è un tema centrale, va affrontata con accordi espressi, trasparenti e coerenti con la proposta.
“Il concordato è stato omologato ma il tribunale ha sbagliato: posso ancora impugnare?” Il decreto di omologa è reclamabile e la decisione sul reclamo è ricorribile per cassazione, nei termini di legge. Dopo il correttivo-ter, però, il decreto produce effetti dalla pubblicazione e gli atti compiuti in esecuzione restano salvi anche in caso di riforma: l’impugnazione deve essere tempestiva e ben mirata, perché non blocca automaticamente l’esecuzione.
“Sono un creditore e la proposta mi sembra bassa: come capisco se mi conviene davvero?” Il metro di paragone non è il proprio credito nominale, ma ciò che si incasserebbe proseguendo la liquidazione. Occorre leggere il parere del curatore sui presumibili risultati, la relazione giurata e il programma di liquidazione, stimando anche i tempi. Una percentuale bassa ma immediata può essere preferibile a un riparto teoricamente più alto e molto lontano; una percentuale apparentemente adeguata può invece nascondere un trattamento inferiore a quello che la procedura garantirebbe a un privilegiato.
“Sono arrivate due proposte concorrenti: devo votarle entrambe?” Dopo il correttivo-ter, tutte le proposte sono sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato dei creditori ne individuino congiuntamente una o più maggiormente convenienti. Prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. Il silenzio-assenso rende essenziale esprimere chiaramente il proprio dissenso sulla proposta che non si condivide: restare inerti significa contribuire, di fatto, all’approvazione.
“Il proponente non ha limitato gli impegni e io non mi sono insinuato al passivo: ho diritto a qualcosa?” Il concordato omologato è obbligatorio anche per i creditori anteriori che non hanno chiesto l’ammissione al passivo. Se il proponente non ha limitato i propri impegni, il creditore non insinuato può far valere il proprio credito nella misura concordataria. Se invece la limitazione è stata prevista, il creditore non insinuato potrà rivolgersi al debitore, sempre nei limiti della percentuale concordataria. È una verifica da fare leggendo con attenzione il testo della proposta omologata.
Gli errori davanti ai giudici
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, con il principio riformulato e la ragione per cui interessa chi costruisce o valuta un piano di concordato. Alcuni riguardano il concordato preventivo o il concordato minore, ma esprimono principi che, per identità di ratio, orientano anche la proposta nella liquidazione giudiziale.
Il criterio con cui leggere questi provvedimenti è pratico: ciascuno descrive un punto in cui un piano si è incrinato, o in cui una scelta del proponente è stata messa alla prova davanti ai giudici. Non sono massime da citare in astratto, ma promemoria di dove si concentrano le contestazioni.
1. Cass. civ., Sez. Unite, 28 giugno 2018, n. 17186. Cosa è successo: una proposta di concordato fallimentare era stata approvata con il voto determinante di società del gruppo dei proponenti. Principio: il proponente creditore e le società che lo controllano, ne sono controllate o sono sotto comune controllo sono in conflitto con la massa e vanno esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze. Rilevanza: è il fondamento della regola sulle classi dedicate ai soggetti correlati (errore n. 3).
2. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Cosa è successo: una proposta di un creditore era passata grazie al voto della sua controllata. Principio: la disciplina sulle esclusioni dal voto si interpreta in senso estensivo, coprendo ogni situazione di conflitto tra l’interesse comune dei creditori e quello del singolo votante. Rilevanza: conferma che il controllo sul conflitto non si limita alle ipotesi espressamente elencate.
3. Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Cosa è successo: era contestato il momento di liquidazione del compenso del curatore in un fallimento chiuso con concordato. Principio: il compenso va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, considerando anche l’attività di sorveglianza svolta dopo l’omologa. Rilevanza: è una voce di costo da stimare nel budget di chiusura (errore n. 6).
4. Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Cosa è successo: il socio di una società fallita si era opposto all’omologa del concordato fallimentare. Principio: la Corte ha precisato a quali condizioni il socio è portatore di un interesse idoneo a fondare l’opposizione. Rilevanza: il fronte delle opposizioni non coincide con quello dei soli creditori, e il piano deve tenerne conto.
5. Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6393. Cosa è successo: l’assuntore era subentrato in azioni revocatorie pendenti cedute con il concordato. Principio: la chiusura del fallimento non rende improcedibili le revocatorie cedute; l’assuntore subentra come successore a titolo particolare, ma la perdita di legittimazione del curatore impone l’interruzione del processo. Rilevanza: chi acquisisce azioni di massa deve pianificare la gestione dei giudizi pendenti (errore n. 5).
6. Cass. civ., Sez. I, 15 giugno 2023, n. 17106. Cosa è successo: una proposta di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile per inadeguatezza della relazione sul trattamento dei privilegiati. Principio: una relazione che non considera le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili non consente ai creditori un confronto effettivo con l’alternativa liquidatoria. Rilevanza: la completezza della relazione giurata è un requisito sostanziale anche nel concordato nella liquidazione giudiziale (errore n. 2).
7. Cass. civ., 27 ottobre 2023, n. 29849. Cosa è successo: l’amministrazione aveva incluso l’accollo dei debiti da parte dell’assuntore nella base imponibile dell’imposta di registro sul decreto di omologa. Principio: l’accollo delle passività è un effetto legale connesso al trasferimento e non concorre alla base imponibile, rappresentata dal valore dei beni trasferiti. Rilevanza: incide sulla stima dei costi reali dell’operazione per l’assuntore.
8. Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 33908. Cosa è successo: l’assuntore aveva proseguito un’azione recuperatoria del fallito e si era visto opporre scritture formate da quest’ultimo. Principio: l’assuntore che esercita azioni rinvenute nel patrimonio del fallito si colloca nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, con opponibilità nei suoi confronti delle scritture di quest’ultimo. Rilevanza: le azioni acquisite vanno valutate con i loro limiti probatori (errore n. 5).
9. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Cosa è successo: una SPV cessionaria in blocco di crediti deteriorati era stata conteggiata tra i votanti. Principio: le società veicolo cessionarie in blocco non rientrano automaticamente tra i soggetti ammessi al voto, salvo che possiedano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Rilevanza: la verifica dei cessionari è essenziale per una maggioranza non contestabile (errore n. 3).
10. Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2025, n. 13331. Cosa è successo: in un concordato fallimentare era contestata la falcidia dei privilegiati. Principio: per la falcidia dei creditori privilegiati il riferimento è la stima del professionista, che svolge anche una funzione informativa ai fini del voto. Rilevanza: la relazione giurata è al centro della credibilità del piano (errore n. 2).
11. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Cosa è successo: una proposta di concordato minore parificava privilegiati e chirografari. Principio: la violazione della graduazione delle cause di prelazione è causa di inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologa. Rilevanza: per identità di ratio, il rispetto dell’ordine dei privilegi è una condizione di tenuta di ogni proposta concordataria (errore n. 2).
12. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2819. Cosa è successo: in un fallimento dichiarato nel 2018 erano state presentate nel 2023 più proposte di concordato da parte di terzi, e i giudici di merito avevano applicato il Codice della crisi. Principio: il concordato è una fase della procedura principale e ne segue la disciplina; se il fallimento è regolato dalla legge fallimentare, lo è anche il concordato. Rilevanza: individuare la disciplina applicabile è il primo passo per costruire una proposta corretta (errore n. 1).
13. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Cosa è successo: era in discussione l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità secondo la disciplina anteriore al correttivo-ter. Principio: la Corte ha delimitato l’ambito di operatività del previgente meccanismo di omologazione forzosa in presenza del voto contrario dei creditori pubblici. Rilevanza: conferma che la posizione di erario ed enti previdenziali va preparata con un confronto di convenienza documentato, oggi richiesto anche dall’articolo 245, comma 5, CCII (errore n. 6).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro intervento ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il problema è già emerso, verificare quali rimedi restano aperti e percorrerli fino all’ultimo grado di giudizio.
1. Verifichiamo la legittimazione e la finestra temporale. Ricostruiamo date di apertura, esecutività dello stato passivo e disciplina applicabile, e indichiamo se la proposta può essere presentata dal debitore o deve essere strutturata con un terzo proponente.
2. Ricalcoliamo l’apporto minimo del debitore. Partiamo dal valore dell’attivo risultante dal programma di liquidazione e dalle stime in atti, non dalla sola liquidità incassata.
3. Impostiamo con il professionista indipendente la relazione giurata. Controlliamo che ogni bene gravato da prelazione sia valutato al netto delle spese inerenti e della quota di spese generali, e che l’ordine dei privilegi sia rispettato.
4. Costruiamo le classi e mappiamo i conflitti. Individuiamo i soggetti correlati al proponente, verifichiamo le cessioni di credito successive all’apertura e motiviamo ogni trattamento differenziato.
5. Strutturiamo il pacchetto di garanzie. Verifichiamo che siano vincolanti, escutibili dalla pubblicazione dell’omologa e proporzionate alla parte differita dei pagamenti.
6. Delimitiamo il perimetro dell’operazione. Valutiamo la limitazione degli impegni ai creditori ammessi e analizziamo, una per una, le azioni di massa da cedere, predisponendo la richiesta di autorizzazione al giudice delegato.
7. Prepariamo il confronto con la prosecuzione della liquidazione. Elaboriamo per ogni classe, compresi erario ed enti previdenziali, i prospetti comparativi che serviranno al voto e all’eventuale opposizione.
8. Assistiamo i creditori che ricevono una proposta. Analizziamo il trattamento offerto, la relazione giurata, le garanzie e la regolarità del voto, e indichiamo se esprimere dissenso o proporre opposizione.
9. Gestiamo opposizioni, reclamo e ricorso per cassazione. Quando l’omologa è contestata o negata, costruiamo l’impugnazione sugli errori specifici del provvedimento.
10. Interveniamo quando l’errore è già stato commesso. Verifichiamo se la proposta può ancora essere integrata, se conviene ripresentarla o se restano rimedi successivi all’omologa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è decisiva quando un errore nel piano va riparato nei gradi successivi: lo stesso difensore che ha impostato la proposta o l’opposizione segue il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, senza dispersione di informazioni e con un’unica linea strategica dall’analisi iniziale fino all’ultima istanza. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 completa questo profilo sul versante della costruzione dell’offerta ai creditori e del confronto con l’alternativa liquidatoria.
Lo staff multidisciplinare dello studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui profili di legittimazione, voto, classi e impugnazioni; i secondi sui valori dell’attivo, sui prospetti di convenienza, sui costi fiscali dell’operazione e sulla sostenibilità finanziaria del piano.
Chiusura
Un piano di concordato nella liquidazione giudiziale è credibile quando ogni sua parte resiste a tre controlli: quello del curatore, quello dei creditori al voto e quello del tribunale in sede di omologa. Legittimazione, relazione giurata, classi, garanzie, perimetro e confronto con l’alternativa non sono capitoli separati, ma anelli della stessa catena: basta che uno si spezzi perché l’intera operazione si fermi.
È per questo che lo Studio Monardo lavora in questa materia con un approccio integrato. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare un’offerta che i creditori possano valutare come conveniente; il patrocinio in Cassazione garantisce che le scelte compiute nel piano possano essere difese con coerenza in ogni grado; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di trattare con competenza le posizioni di banche, erario ed enti previdenziali, che in quasi ogni procedura pesano in modo determinante sul voto.
📩 Prima di depositare la proposta, o prima che scada il termine per opporti a quella che hai ricevuto, scrivici: trovi tutti i contatti dello studio qui sotto, al termine di questa guida.
