Ricorso Per Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Come Fare Con Gli Avvocati Specializzati

Chiudere la liquidazione con un accordo, oppure lasciarla correre: quale strada conviene davvero?

Conviene presentare un ricorso per concordato nella liquidazione giudiziale, e se sì, chi dovrebbe presentarlo: l’imprenditore stesso, un creditore, un terzo disposto a farsi carico dell’attivo e del passivo? Oppure è più sensato lasciare che la procedura arrivi al suo epilogo naturale e puntare sull’esdebitazione? È la domanda che si pongono, con angolature diverse, l’imprenditore la cui impresa è stata aperta alla liquidazione giudiziale, i suoi familiari o soci che vorrebbero salvare qualcosa, gli investitori interessati a rilevare il patrimonio in blocco e i creditori che si vedono recapitare via PEC una proposta da votare entro pochi giorni.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento che cambia natura a seconda di chi lo propone, di quando lo propone e di che cosa mette sul tavolo. Lo stesso istituto che per un terzo investitore rappresenta un’occasione rapida, per il debitore è una porta che si apre solo in una finestra temporale precisa e a condizioni economiche stringenti; per il creditore, a sua volta, può significare incassare prima e di più, oppure accettare una falcidia che non avrebbe subìto proseguendo la liquidazione.

Questa guida mette a confronto le strade realmente percorribili, soppesandone vantaggi, rovesci della medaglia e condizioni di accesso, alla luce della disciplina vigente degli articoli 240-253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136).

Perché lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia? La ragione è nelle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa costruito su una proposta negoziata con la massa dei creditori: è esattamente il terreno di lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a facilitare le trattative tra impresa e creditori. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, che consente di leggere con competenza anche l’alternativa dell’esdebitazione, e la qualifica di avvocato cassazionista, rilevante perché il decreto di omologazione può essere portato fino in Cassazione e la strategia scelta all’inizio deve reggere in tutti i gradi.

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Il quadro di partenza: che cosa accomuna tutte le opzioni

Prima di mettere a confronto le diverse strade, conviene fissare il terreno comune su cui tutte si muovono. Il presupposto è uno solo: il tribunale ha già pronunciato la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Da quel momento il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore; i creditori non possono più agire individualmente e devono insinuarsi al passivo; il patrimonio viene destinato alla liquidazione e al riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione.

In questo scenario, il concordato nella liquidazione giudiziale non è una nuova procedura che si sovrappone alla prima. È piuttosto una modalità alternativa di chiusura della liquidazione: invece di attendere la vendita di ogni bene, l’esito di ogni causa e l’ultimo riparto, i creditori approvano una proposta che regola in modo diverso la soddisfazione dei loro crediti e, una volta omologata, chiude la procedura.

Gli elementi che accomunano qualunque proposta, indipendentemente da chi la presenti, sono questi.

Il contenuto è libero, entro limiti precisi. L’art. 240, comma 2, CCII consente di suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, di prevedere trattamenti differenziati tra classi diverse (motivandoli) e di soddisfare i crediti in qualsiasi forma: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

I creditori privilegiati possono essere pagati in misura parziale, ma mai meno di quanto otterrebbero dalla vendita in liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali. Questa soglia deve essere indicata nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale (art. 240, comma 4). E il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il percorso procedurale è unico. Il giudice delegato acquisisce il parere del curatore (in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte) e il parere favorevole del comitato dei creditori, verifica la ritualità della proposta e ne ordina la comunicazione ai creditori via PEC. Fissa poi un termine compreso tra venti e trenta giorni entro il quale i creditori possono far pervenire il proprio dissenso. La mancata risposta vale come voto favorevole (art. 241, comma 2): un dettaglio che cambia radicalmente la dinamica dell’approvazione rispetto a un’assemblea tradizionale.

Le maggioranze sono quelle dell’art. 244. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se la proposta prevede classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi. Hanno diritto di voto i creditori dello stato passivo reso esecutivo, compresi quelli ammessi provvisoriamente e con riserva; se la proposta arriva prima dell’esecutività, votano i creditori dell’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato (art. 243).

L’omologazione segue un rito definito. Se la proposta è approvata, il proponente deve chiedere l’omologazione con ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione; chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione nel termine fissato dal giudice, compreso tra quindici e trenta giorni; il tribunale decide con decreto motivato (art. 245). Dopo il terzo correttivo, il decreto di omologazione produce effetti dalla data della pubblicazione e non più dalla scadenza dei termini di impugnazione (art. 246, comma 1). Il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello, e il provvedimento della corte è a sua volta ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione (art. 247).

Gli effetti sono generali. Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, anche quelli che non si sono insinuati. Se gli obblighi concordatari non vengono adempiuti, ciascun creditore può chiederne la risoluzione entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, e la sentenza che risolve il concordato riapre la liquidazione (art. 250).

Su questo telaio comune si innestano le differenze, ed è lì che si gioca la scelta. L’elemento dirimente è la legittimazione: chi propone il concordato determina quando può farlo, che cosa deve offrire e quali clausole può inserire.

Un profilo trasversale: che cosa accade dopo l’omologazione

C’è un aspetto che accomuna tutte le proposte e che spesso viene sottovalutato nella fase di scelta: la vita del concordato dopo il decreto. Valutarlo in anticipo permette di confrontare le opzioni non solo per ciò che promettono, ma per ciò che effettivamente producono nel tempo.

L’esecuzione resta sotto sorveglianza. Anche dopo l’omologa, il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori vigilano sull’adempimento degli obblighi concordatari (art. 249). Il proponente non è quindi libero di gestire i pagamenti a propria discrezione: tempi, modalità e garanzie indicati nella proposta diventano il parametro con cui verrà misurato il suo comportamento.

Gli atti compiuti in esecuzione sono stabili. Il terzo correttivo ha introdotto nell’art. 249 il comma 1-bis, secondo cui, in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, restano salvi gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti collegati. A fronte di questo vantaggio in termini di certezza per chi acquista beni o riceve pagamenti, va soppesato il rovescio della medaglia: chi intende contestare l’omologa deve muoversi con tempestività, perché nel frattempo l’esecuzione può procedere e produrre effetti difficilmente reversibili.

La sospensione è possibile, ma non automatica. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte d’appello può, su richiesta di parte o del curatore e in presenza di gravi e fondati motivi, sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell’attivo, oppure inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti (art. 247, comma 12-bis). È uno strumento delicato, che va chiesto con argomenti specifici e che bilancia l’interesse di chi impugna con quello dei creditori a non vedere bloccata la soddisfazione dei propri crediti.

La completa esecuzione libera i beni. Accertato l’adempimento integrale, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia; in caso di cessione di beni, una volta eseguito il trasferimento e riscosso il prezzo, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (art. 249, comma 3). Per chi rileva un immobile tramite concordato, questo passaggio segna il momento in cui il bene diventa effettivamente “pulito”.

L’elemento dirimente, in questa prospettiva, è la sostenibilità: una proposta che appare vantaggiosa sulla carta ma che non è assistita da garanzie adeguate espone tutti gli interessati al rischio di risoluzione e di riapertura della liquidazione, con un allungamento dei tempi che annulla il beneficio iniziale.

Opzione 1 — Il concordato proposto da un creditore o da un terzo (anche come assuntore)

In cosa consiste

L’art. 240, comma 1, CCII consente ai creditori e ai terzi di proporre il concordato in qualunque momento dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, persino prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. L’unica condizione per questa proposta “anticipata” è che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.

Il proponente, in questo caso, assume normalmente la veste di assuntore: acquisisce l’attivo della procedura (beni, crediti, eventualmente le azioni giudiziarie) e si obbliga a pagare i creditori nella misura e nei tempi indicati nella proposta. Il comma 5 dell’art. 240 gli riconosce due strumenti che il debitore non ha.

Il primo è la possibilità di farsi cedere, oltre ai beni, anche le azioni di pertinenza della massa (tipicamente le revocatorie e le azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato e con l’indicazione specifica dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Chi rileva la procedura, in altri termini, può acquisire anche il “valore potenziale” delle cause che il curatore avrebbe promosso.

Il secondo è la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al momento della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva. Verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo restando quanto previsto in tema di esdebitazione dagli artt. 278 e seguenti. Per l’assuntore significa poter calcolare con precisione il costo dell’operazione.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: un operatore dello stesso settore è interessato al complesso aziendale o a un immobile strategico della procedura e preferisce rilevarlo “in blocco”, con un prezzo certo, piuttosto che partecipare a una serie di aste competitive dall’esito incerto. Il concordato gli consente di acquisire l’intero attivo con un unico provvedimento.

Secondo scenario: un familiare, un ex socio o una società estranea al gruppo del debitore desidera evitare la dispersione del patrimonio (la casa di famiglia, il capannone, il marchio) e dispone delle risorse per offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione. Va soppesato con attenzione, però, il perimetro soggettivo: le società cui il debitore partecipa o sottoposte a comune controllo non sono “terzi” ai fini della norma, ma sono equiparate al debitore e soggiacciono ai suoi stessi limiti.

Terzo scenario: un creditore particolarmente esposto (una banca, un fornitore strategico, un fondo che ha acquistato crediti) ritiene che la liquidazione ordinaria disperderà valore e propone un concordato per accelerare i tempi e incassare prima, magari attraverso un veicolo che rilevi l’attivo.

Come si esegue, in sintesi

Il proponente deposita la proposta nella cancelleria del tribunale presso cui pende la liquidazione. La proposta deve indicare con precisione il trattamento di ciascun creditore o classe, le garanzie offerte, i tempi di adempimento e, se i privilegiati non sono pagati integralmente, deve essere corredata della relazione giurata del professionista indipendente designato dal tribunale. Seguono i pareri del curatore e del comitato dei creditori, la valutazione di ritualità del giudice delegato, la comunicazione ai creditori, il periodo per il dissenso, il ricorso per omologazione, l’eventuale fase di opposizione e il decreto.

Vantaggi motivati

Tempi potenzialmente più brevi. Non dovendo attendere la verifica del passivo né la finestra temporale riservata al debitore, l’iniziativa può essere assunta presto, quando il patrimonio conserva ancora valore (un’azienda che resta ferma per anni perde clientela, autorizzazioni, personale).

Nessun obbligo di apporto aggiuntivo predeterminato. A differenza della proposta del debitore, quella del terzo non deve garantire un incremento percentuale dell’attivo. Ciò non significa che possa offrire qualsiasi cosa: la convenienza resta il terreno su cui si misurano il voto dei creditori e l’eventuale opposizione, ma la soglia di accesso non è fissata per legge.

Certezza del perimetro economico. Grazie alla limitazione degli impegni, l’assuntore conosce il passivo di cui risponde. Grazie alla cessione delle azioni di massa, può includere nel prezzo il valore atteso dei contenziosi.

Rischi e svantaggi, valutati con onestà

Il rovescio della medaglia è innanzitutto la competizione. Se più proposte vengono presentate, o ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte vengono sottoposte al voto, salvo che curatore e comitato dei creditori, congiuntamente, individuino quella o quelle maggiormente convenienti (art. 241, comma 2). Quando più proposte vanno al voto, prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi, e in caso di parità quella presentata per prima (art. 244, comma 4). Chi deposita per primo non ha alcuna garanzia di prevalere.

Vi è poi il passaggio del parere del comitato dei creditori, che la norma richiede in senso favorevole: un comitato contrario può arrestare la proposta prima ancora che arrivi ai creditori. E vi è il controllo sull’abuso: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il tribunale, pur limitato a un controllo di legalità, può verificare se la proposta realizzi un sacrificio del patrimonio del debitore sproporzionato rispetto a quanto necessario per soddisfare i creditori (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25318). Un’offerta “predatoria”, che rilevi un attivo di valore molto superiore al passivo da pagare, può essere contestata dal debitore in sede di opposizione.

Infine, l’assuntore che non adempie si espone alla risoluzione su istanza di qualunque creditore, con riapertura della liquidazione. La risoluzione non opera, invece, quando gli obblighi sono stati assunti dal proponente con liberazione immediata del debitore: in quel caso il rischio dell’inadempimento si sposta interamente sull’assuntore e sulle garanzie che ha prestato.

Le pronunce a supporto

Oltre alla già citata Cass. n. 25318/2020 sull’abuso del diritto, è rilevante la serie di ordinanze del 2023 (tra cui Cass. ord. n. 29849/2023) che, pur affrontando profili fiscali, hanno qualificato il trasferimento dei beni all’assuntore come effetto legale del decreto di omologazione e non come autonomo atto negoziale: per chi propone, significa che la titolarità dei beni passa con l’omologa, non con atti successivi.

Profilo ideale dell’opzione 1: un soggetto estraneo al debitore (investitore, creditore, familiare non socio) con risorse proprie, interessato all’attivo o a chiudere rapidamente la procedura, disposto a misurarsi con eventuali proposte concorrenti.

Opzione 2 — Il concordato proposto dal debitore (o dalle società a lui collegate)

In cosa consiste

Il debitore può proporre il concordato nella liquidazione giudiziale, ma la legge circonda la sua iniziativa di tre limiti cumulativi, che valgono anche per le società cui egli partecipa e per quelle sottoposte a comune controllo (art. 240, comma 1).

Il primo è un termine iniziale: la proposta non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale.

Il secondo è un termine finale: la proposta non può essere presentata se sono decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il terzo è una soglia economica: la proposta è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

Inoltre, il debitore non beneficia degli strumenti riservati dal comma 5 a creditori e terzi: non può farsi cedere le azioni di massa e non può limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi.

La ratio è evidente: il legislatore vuole evitare che il debitore usi il concordato per “ricomprarsi” il patrimonio a prezzo di saldo, e pretende che la sua proposta porti ai creditori qualcosa in più di quanto la liquidazione già garantirebbe.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: l’imprenditore individuale ha accesso a risorse esterne (una liquidazione ereditaria, il sostegno di un familiare, un finanziamento di terzi) e vuole chiudere la procedura conservando un bene di particolare valore personale o professionale, offrendo ai creditori un risultato migliore della liquidazione.

Secondo scenario: la liquidazione si sta rivelando lunga e poco fruttuosa (beni difficili da vendere, aste deserte, contenziosi complessi), e il debitore, decorso l’anno, può proporre una soluzione che acceleri i tempi e aumenti la percentuale per i chirografari grazie a un apporto esterno.

Terzo scenario: il debitore persona fisica teme che l’esdebitazione non gli sarà concessa per difetto di uno dei requisiti di meritevolezza, e preferisce regolare i debiti per via negoziale, ottenendo con l’omologa un effetto vincolante per tutti i creditori anteriori.

Come si esegue, in sintesi

La sequenza procedurale coincide con quella dell’opzione 1, con due adempimenti aggiuntivi da curare con particolare rigore: la prova della tempestività (data della sentenza di apertura e data del decreto di esecutività dello stato passivo) e la dimostrazione dell’apporto di risorse in misura almeno pari al dieci per cento dell’attivo, con l’indicazione della provenienza delle risorse e delle garanzie che ne assicurano l’effettivo versamento.

Vantaggi motivati

Il controllo dell’esito. A fronte di condizioni d’accesso severe, il debitore che propone in prima persona sceglie il contenuto della proposta e può, ad esempio, prevedere il mantenimento di determinati beni dietro pagamento, anziché subire la vendita.

La chiusura anticipata della procedura. Con l’omologa, la liquidazione si chiude e il debitore recupera, nei limiti della proposta, la propria libertà patrimoniale, senza dover attendere la fine dei riparti.

L’effetto vincolante generale. Il concordato omologato obbliga tutti i creditori anteriori, compresi quelli non insinuati: un risultato che, per certi aspetti, è più ampio e prevedibile di quello dell’esdebitazione, la quale è subordinata a requisiti soggettivi e conosce categorie di debiti esclusi.

Rischi e svantaggi, valutati con onestà

Il rovescio della medaglia più evidente è la finestra temporale: troppo presto la proposta è inammissibile, troppo tardi è preclusa. Una pianificazione approssimativa di queste date può vanificare mesi di lavoro.

Il secondo è il costo dell’apporto: le risorse esterne devono esistere davvero, essere quantificate rispetto a un attivo che va stimato con attenzione (il dieci per cento si calcola sul valore dell’attivo, non sul passivo) e devono essere garantite, perché un’offerta non coperta non supera il vaglio dei creditori e del tribunale.

Il terzo è la concorrenza dei terzi: nulla impedisce che, nella stessa finestra, un creditore o un terzo presenti una proposta più appetibile. In quel caso entrano in gioco la selezione congiunta di curatore e comitato e, se più proposte vanno al voto, la regola della maggioranza più elevata.

Il quarto è il voto dei creditori pubblici: se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali votano contro e il loro voto è determinante, la proposta può comunque essere omologata, ma solo se il tribunale accerta, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, che il trattamento offerto è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione (art. 245, comma 5). Si tratta di un’ulteriore verifica da preparare con cura.

Le pronunce a supporto

Per la proposta del debitore assume rilievo il principio, affermato in materia di concordato minore ma esteso dalla Corte a tutti gli strumenti concordatari, secondo cui il contenuto libero della proposta incontra il limite del rispetto delle cause legittime di prelazione, la cui violazione rende la proposta inammissibile già in fase iniziale (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574). E resta valida la regola, ricavabile da Cass. n. 25318/2020, per cui il debitore è legittimato a opporsi all’omologazione di una proposta altrui che lo spogli del patrimonio in modo sproporzionato.

Profilo ideale dell’opzione 2: il debitore (o la società collegata) che, decorso un anno dall’apertura e non oltre due anni dall’esecutività del passivo, dispone di risorse esterne certe e documentabili pari ad almeno il dieci per cento dell’attivo.

Opzione 3 — Nessun concordato: proseguire la liquidazione e puntare sull’esdebitazione (o sul riparto)

In cosa consiste

La terza strada consiste nel non proporre alcun concordato e nel lasciare che la liquidazione faccia il suo corso: vendita dei beni, esercizio delle azioni, riparti. Per il debitore, l’obiettivo diventa l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti CCII: la liberazione dai debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, che nella liquidazione giudiziale può essere chiesta alla chiusura della procedura oppure, se questa si protrae, decorsi tre anni dalla sua apertura, purché sussistano le condizioni di meritevolezza previste dall’art. 280 (tra cui l’assenza di determinate condanne, la collaborazione con gli organi della procedura e l’assenza di condotte distrattive o di aggravamento del dissesto). Per il creditore, la stessa strada si traduce nel partecipare ai riparti secondo l’ordine delle prelazioni, eventualmente esprimendo dissenso o proponendo opposizione contro proposte concordatarie che ritenga non convenienti.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Primo scenario: il debitore non dispone di risorse esterne e nessun terzo è interessato all’attivo; un concordato non avrebbe nulla da offrire in più rispetto alla liquidazione.

Secondo scenario: il debitore persona fisica possiede pienamente i requisiti di meritevolezza, e il suo interesse principale è ripartire libero dai debiti, non conservare beni specifici.

Terzo scenario: il creditore privilegiato capiente, che dalla liquidazione otterrà comunque l’integrale soddisfazione, non ha interesse a soluzioni alternative e può preferire la prevedibilità del riparto ordinario.

Come si esegue, in sintesi

Per il debitore la strada non richiede iniziative concorsuali alternative, ma una gestione attenta della procedura: collaborazione con il curatore, consegna della documentazione, cura dei requisiti dell’art. 280 e presentazione tempestiva dell’istanza di esdebitazione. Sul punto va segnalato che la tempistica dell’istanza rispetto alla chiusura della procedura è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Arezzo sull’art. 281, comma 1, CCII, decisa dalla Corte costituzionale con sentenza 12 maggio 2026, n. 74: un’ulteriore ragione per non lasciare al caso il momento in cui l’istanza viene proposta.

Vantaggi motivati

Nessun apporto di risorse. La strada non richiede finanza esterna né garanzie.

Effetto liberatorio ampio per il debitore meritevole. L’esdebitazione libera dai debiti concorsuali residui, senza che il debitore debba negoziare con i creditori o raccogliere maggioranze.

Prevedibilità per i creditori. Il riparto segue l’ordine legale delle prelazioni, senza falcidie negoziate.

Rischi e svantaggi, valutati con onestà

Il rovescio della medaglia sono i tempi: la liquidazione può durare anni, e nel frattempo i beni perdono valore. Vi è poi l’incertezza dei requisiti: l’esdebitazione è esclusa in presenza delle condizioni ostative dell’art. 280, e il debitore che confida su di essa senza verificarle rischia di trovarsi, alla fine, senza concordato e senza liberazione. Inoltre, l’esdebitazione non copre alcune categorie di debiti espressamente escluse dalla legge (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni non accessorie a debiti estinti). Infine, il debitore perde definitivamente i beni liquidati: se il suo interesse è conservarne uno, questa strada non lo consente.

Le pronunce a supporto

La Cassazione ha precisato che il beneficio dell’esdebitazione presuppone l’apertura e lo svolgimento della procedura liquidatoria secondo le regole sostanziali e processuali proprie del sistema in cui si colloca (Cass. n. 14835/2025): non è un esito automatico, ma il risultato di un percorso che va condotto correttamente fin dall’inizio.

Profilo ideale dell’opzione 3: il debitore persona fisica meritevole e privo di risorse esterne, che non ha interesse a conservare beni specifici; oppure il creditore che dal riparto ordinario otterrà più di quanto qualsiasi proposta gli offre.

Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze tra le tre strade diventano tangibili solo quando si applicano agli stessi numeri. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con le regole del Codice della crisi; non riproducono casi reali.

Dati di partenza comuni a tutte le simulazioni. Liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 marzo 2025 nei confronti di un imprenditore individuale. Decreto che rende esecutivo lo stato passivo: 9 ottobre 2025. Attivo stimato dal curatore (realizzo atteso in liquidazione): 412.800 €. Spese di procedura stimate fino alla chiusura: 61.300 €. Passivo ammesso: 1.186.450 €, di cui 318.200 € privilegiati (interamente capienti sui beni su cui grava la prelazione) e 868.250 € chirografari.

Simulazione 1 — Quanto incassano i chirografari con ciascuna strada

Strada 3 (liquidazione ordinaria). Attivo 412.800 € meno spese 61.300 € = 351.500 € disponibili. Pagati i privilegiati per 318.200 €, restano 33.300 € per i chirografari: 33.300 / 868.250 = circa 3,84%, da incassare al termine delle vendite e dei riparti, in un arco temporale stimato di alcuni anni.

Strada 1 (proposta di un terzo assuntore). Il terzo offre 395.000 € da versare entro dodici mesi dall’omologazione, rilevando l’intero attivo e le azioni di massa autorizzate, con limitazione degli impegni ai creditori ammessi. Grazie alla chiusura anticipata, le spese di procedura si riducono a 38.000 €. Ripartizione: 38.000 € spese + 318.200 € privilegiati = 356.200 €; restano 38.800 € per i chirografari: 38.800 / 868.250 = circa 4,47%, incassati in tempi più brevi. A fronte di questo vantaggio per i creditori, il debitore perde tutto l’attivo e resta esposto verso eventuali creditori non ammessi, salvo esdebitazione.

Strada 2 (proposta del debitore). La finestra è aperta dal 14 marzo 2026 al 9 ottobre 2027. L’apporto minimo è il 10% dell’attivo: 41.280 €. Il debitore propone di lasciare l’intero attivo alla procedura e di apportare 58.600 € messi a disposizione da un familiare, garantiti da fideiussione. Attivo complessivo 471.400 € meno spese 61.300 € = 410.100 €; pagati i privilegiati (318.200 €) restano 91.900 € per i chirografari: 91.900 / 868.250 = circa 10,58%, con tempi legati alla vendita dei beni.

Lettura: la strada che rende di più ai chirografari non coincide necessariamente con quella più rapida, e la strada più rapida non è necessariamente la più conveniente per il debitore. Il confronto va fatto su percentuale, tempi e garanzie insieme.

Simulazione 2 — La finestra temporale del debitore

Con gli stessi dati, ipotizziamo tre momenti diversi di deposito della proposta del debitore.

Deposito il 2 febbraio 2026: non è ancora decorso un anno dalla sentenza del 14 marzo 2025. La proposta è inammissibile per difetto del termine iniziale.

Deposito il 18 maggio 2026: anno decorso, due anni dall’esecutività del passivo non ancora trascorsi. La proposta è tempestiva; resta da verificare la soglia economica.

Deposito il 20 novembre 2027: sono decorsi più di due anni dal decreto del 9 ottobre 2025. La proposta è preclusa. Un terzo, invece, potrebbe ancora presentarne una.

Variante sulla soglia: se l’apporto offerto fosse di 39.500 €, anziché 58.600 €, la proposta resterebbe sotto il minimo di 41.280 € e sarebbe inammissibile, anche se depositata nella finestra corretta.

Simulazione 3 — Due proposte concorrenti al voto

Sempre con gli stessi dati, ipotizziamo che nel giugno 2026 siano depositate sia la proposta del terzo (4,47% in dodici mesi) sia quella del debitore (10,58% con tempi più lunghi), e che curatore e comitato non individuino congiuntamente la più conveniente: entrambe vanno al voto. Crediti ammessi al voto: 1.186.450 € (per semplicità, anche i privilegiati sono considerati votanti perché falcidiati in una delle proposte; nella realtà la platea dei votanti va determinata caso per caso).

Esito ipotetico: la proposta del terzo raccoglie consensi (espressi o per silenzio) pari al 54% dei crediti; quella del debitore il 61%. Ai sensi dell’art. 244, comma 4, prevale la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata: quella del debitore. In caso di parità avrebbe prevalso la proposta presentata per prima.

Variante: se l’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito determinante, votasse contro la proposta del debitore facendole perdere la maggioranza, la proposta potrebbe comunque essere omologata solo se il tribunale ritenesse il trattamento del credito erariale conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione (art. 245, comma 5).

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza i parametri emersi nelle sezioni precedenti. Va letta per ciò che è: un quadro orientativo. Ogni riga dipende da variabili concrete (consistenza dell’attivo, presenza di contenziosi, comportamento del comitato dei creditori, eventuali proposte concorrenti) che possono spostare l’equilibrio in un senso o nell’altro. Quanto ai costi, si indicano solo quelli connessi alla procedura e previsti dalla legge, senza riferimento a compensi professionali.

ParametroOpzione 1 – Proposta di creditore/terzoOpzione 2 – Proposta del debitoreOpzione 3 – Liquidazione + esdebitazione
Quando si può attivareSubito dopo l’apertura, anche prima dell’esecutività del passivo (se c’è contabilità ed elenco provvisorio)Solo dopo 1 anno dalla sentenza di apertura ed entro 2 anni dall’esecutività del passivoEsdebitazione alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura
Requisito economicoNessuna soglia legale predeterminata; conta la convenienzaApporto di risorse che aumenti l’attivo di almeno il 10%Nessun apporto
Strumenti esclusiviCessione delle azioni di massa; limitazione degli impegni ai creditori ammessiNessuno dei due—
TempiPotenzialmente breviMedi (finestra + iter)Lunghi (durata della liquidazione)
ComplessitàMedia-alta (pareri, voto, omologa, possibile concorrenza)Alta (requisiti temporali ed economici + iter)Bassa sul piano negoziale, ma richiede la cura dei requisiti di meritevolezza
Rischi in caso di esito negativoProposta respinta o superata da altra; risoluzione se l’assuntore non adempieInammissibilità per termini o soglia; proposta superata; risoluzione con riaperturaDiniego dell’esdebitazione; debiti esclusi comunque dovuti
Effetti sui beni del debitoreTrasferiti all’assuntorePossibile conservazione di beni se previsto e finanziatoLiquidati
ReversibilitàAnnullamento e risoluzione riaprono la liquidazione; atti esecutivi salviCome opzione 1Esdebitazione revocabile solo nei casi di legge
Costi previsti dalla leggeSpese di procedura e oneri dell’iter di omologazioneCome opzione 1Spese della procedura liquidatoria fino alla chiusura

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono, però, alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la valutazione. Li presentiamo in forma condizionale, perché ciascuno va soppesato con gli altri.

Primo criterio: chi dispone delle risorse. Se le risorse disponibili appartengono a un soggetto realmente terzo rispetto al debitore (non una sua società partecipata né una società sotto comune controllo), generalmente l’opzione 1 offre una via più rapida e flessibile. Se invece le risorse transitano dal debitore o da società a lui collegate, si ricade necessariamente nell’opzione 2, con i suoi vincoli. La distinzione non è formale: la giurisprudenza guarda alla sostanza dei collegamenti.

Secondo criterio: il calendario della procedura. Se la sentenza di apertura è recente e il debitore vuole agire presto, l’unica via negoziale percorribile è quella del terzo. Se il decreto di esecutività del passivo risale a quasi due anni prima, la finestra del debitore sta per chiudersi e ogni settimana conta. Se la procedura è in corso da circa tre anni, l’esdebitazione può già essere a portata di mano. La data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività del passivo sono, in questa materia, le due informazioni più importanti da cui partire.

Terzo criterio: l’interesse a conservare beni specifici. Se l’obiettivo è salvare un bene preciso (l’immobile, l’azienda, il marchio), la liquidazione ordinaria non lo consente; servono un concordato del debitore che preveda il mantenimento del bene dietro pagamento, oppure un terzo che lo rilevi. Se invece l’obiettivo principale è la liberazione dai debiti, l’esdebitazione può risultare sufficiente.

Quarto criterio: i requisiti di meritevolezza. Se il debitore presenta profili che potrebbero ostacolare l’esdebitazione (procedimenti penali, contestazioni di condotte distrattive, scarsa collaborazione con il curatore), confidare sull’opzione 3 è rischioso, e una soluzione concordataria, che vincola i creditori per effetto dell’omologa, merita di essere esplorata.

Quinto criterio: la geografia del passivo. Se una quota determinante dei crediti appartiene all’Erario o agli enti previdenziali, occorre preparare fin dall’inizio la dimostrazione di convenienza richiesta dall’art. 245, comma 5. Se il passivo è frammentato tra molti piccoli creditori, il meccanismo del silenzio-assenso tende a favorire l’approvazione; se è concentrato in pochi grandi creditori, il loro orientamento va conosciuto prima del deposito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la scelta tra queste strade partendo dalle date della procedura e dalla composizione del passivo, perché è lì che si decide quale opzione regge davvero.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì. Il debitore che ha puntato sull’esdebitazione può, se si apre la finestra e trova le risorse, presentare una proposta; un terzo può intervenire in qualsiasi momento. Non è invece possibile modificare liberamente una proposta già comunicata ai creditori: dopo l’omologazione la proposta è immodificabile, e anche prima ogni variazione sostanziale incide sul procedimento. Il cambio di strada, quindi, è possibile tra un’opzione e l’altra, molto meno all’interno della stessa.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze variano. Una proposta del debitore depositata fuori finestra o sotto soglia è semplicemente inammissibile: si perde tempo, ma la liquidazione prosegue. Una proposta approvata e poi non adempiuta può essere risolta, con riapertura della liquidazione. Il rischio più insidioso riguarda l’opzione 3: scoprire solo alla fine che l’esdebitazione non è concessa, quando ormai la finestra per un concordato del debitore si è chiusa.

Un familiare può fare la proposta al posto mio? Un familiare persona fisica, che non sia socio di una società partecipata dal debitore né controlli una società sotto comune controllo, è in linea di principio un terzo e può proporre il concordato senza i limiti temporali ed economici riservati al debitore. Va però valutato con attenzione il rischio che la proposta sia contestata come strumento per aggirare quei limiti, e che il debitore resti esposto verso i creditori esclusi dall’eventuale limitazione degli impegni.

Sono un creditore e mi è arrivata una proposta via PEC: che succede se non rispondo? Il silenzio vale come voto favorevole. Se si ritiene la proposta non conveniente, occorre far pervenire il dissenso in cancelleria entro il termine fissato dal giudice delegato (tra venti e trenta giorni) ed eventualmente proporre opposizione all’omologazione nel termine successivo.

Se il comitato dei creditori esprime parere contrario, la mia proposta è perduta? Il parere favorevole del comitato è un passaggio richiesto dalla norma prima che la proposta sia comunicata ai creditori, e un parere contrario ne arresta il cammino. In dottrina si discute dei rimedi contro il decreto del giudice delegato che blocca il procedimento e dei limiti del controllo sul parere del comitato, in particolare in caso di conflitto di interessi dei suoi componenti. Il rovescio della medaglia, per il proponente, è che la qualità della proposta va curata già in vista di questo primo filtro, e non solo del voto della massa.

Il concordato chiude anche le cause in corso sullo stato passivo? No, non le cancella. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti davanti al tribunale si interrompono e possono essere riassunti dal proponente o nei suoi confronti, proseguendo per l’accertamento del credito (art. 246, comma 2-bis).

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono, verificate alla data di pubblicazione, sono raggruppate secondo l’opzione che ciascuna aiuta a valutare. Molte sono state rese nella vigenza della legge fallimentare (artt. 124 ss. l.fall.), ma i principi espressi conservano rilievo per il concordato nella liquidazione giudiziale, che ne ha ereditato l’impianto.

Pronunce rilevanti per la proposta del terzo o del creditore (opzione 1)

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25318. La Corte ha ribadito che il controllo del tribunale in sede di omologazione è di legalità, ma include la verifica dell’abuso del diritto, che ricorre quando la proposta impone al patrimonio del debitore un sacrificio eccedente quanto necessario per soddisfare i creditori; ha precisato che tale valutazione va riferita al momento della proposta e richiede un divario tra attivo ceduto e passivo particolarmente marcato. Rilevanza: delimita fin dove può spingersi l’offerta di un assuntore e fonda la legittimazione del debitore (anche socio illimitatamente responsabile) a opporsi.

Cass. ord. n. 29849/2023 (e coeve dello stesso periodo). In una serie di pronunce relative a concordati con terzo assuntore, la Corte ha qualificato il trasferimento dei beni all’assuntore come effetto legale del decreto di omologazione, e l’accollo dei debiti come elemento inscindibilmente connesso a quella cessione. Rilevanza: chiarisce quando e come l’assuntore diventa titolare dell’attivo.

Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2024, n. 725. Pronunciandosi su un concordato fallimentare omologato dal Tribunale di Bergamo nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, le cui insinuazioni erano successive al deposito della proposta, la Corte ha ricordato che le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione senza indicare dove erano state sollevate. Rilevanza: chi intende contestare un concordato deve articolare ogni argomento già nell’opposizione, perché i gradi successivi non rimediano alle lacune.

Pronunce rilevanti per la proposta del debitore (opzione 2)

Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Pur riferita al concordato minore, la sentenza afferma che il contenuto libero della proposta deve comunque rispettare la responsabilità patrimoniale e la graduazione delle cause di prelazione, e che la violazione di queste regole rende la proposta inammissibile già in fase iniziale, anche d’ufficio. Rilevanza: il divieto di alterare l’ordine delle prelazioni è espressamente previsto anche dall’art. 240, comma 4, e il suo mancato rispetto è un errore che blocca la proposta prima del voto.

Cass. civ., sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4596. In tema di concordato preventivo, la Corte ha chiarito che i creditori con credito contestato possono essere ammessi provvisoriamente al voto ai soli fini delle maggioranze, senza che ciò comporti riconoscimento del credito. Rilevanza: aiuta a stimare correttamente la platea dei votanti, aspetto decisivo quando più proposte competono.

Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15029. La Corte ha confermato che l’omologazione di un piano concordatario liquidatorio non impedisce ai creditori di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria quando il piano risulti oggettivamente inattuabile, anche prima della scadenza dei termini di esecuzione. Rilevanza: una proposta senza coperture reali non mette al riparo da nuove iniziative dei creditori.

Cass. ord. n. 14525/2024. Richiamando un principio già espresso dalle Sezioni Unite, la Corte ha ammesso la dichiarazione di insolvenza del debitore inadempiente agli obblighi concordatari anche senza preventiva risoluzione del concordato. Rilevanza: conferma che il concordato è uno strumento di soluzione della crisi, non uno scudo, e che l’adempimento va pianificato con realismo.

Cass. ord. n. 18185/2025. Per l’ipotesi di procedura liquidatoria successiva a un concordato omologato, la Corte ha distinto a seconda che il termine per chiedere la risoluzione fosse o meno ancora aperto, con conseguenze sulla misura (originaria o falcidiata) per cui i creditori possono insinuarsi. Rilevanza: chi propone deve conoscere le conseguenze di un eventuale fallimento del piano.

Pronunce rilevanti per l’esito procedurale e per l’opzione 3

Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3585. La Corte ha distinto il regime di impugnazione del decreto di omologazione emesso decidendo su opposizioni (reclamabile in corte d’appello) da quello emesso in assenza di opposizioni, e ha affermato il carattere vincolante del concordato per tutti i creditori anteriori, compresi i non insinuati. Rilevanza: il principio di vincolatività generale è oggi trasfuso nella disciplina del Codice, e il tema dei rimedi resta centrale nella pianificazione della strategia.

Cass. SS.UU., 28 dicembre 2016, n. 27073. Le Sezioni Unite hanno distinto i provvedimenti concordatari privi di carattere decisorio, non ricorribili per cassazione, da quelli che definiscono il giudizio di omologazione, decisori ma soggetti al rimedio specifico del reclamo. Rilevanza: individuare correttamente il mezzo di impugnazione è condizione per non perdere il diritto di contestare.

Cass. ord. 1° luglio 2024, n. 17992. La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso del debitore contro la revoca dell’omologa di un concordato preventivo, essendo nel frattempo divenuta definitiva la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento. Rilevanza: una volta aperta la procedura liquidatoria, il terreno su cui si muove il debitore cambia, e le soluzioni negoziali vanno ricercate all’interno di essa, cioè attraverso il concordato nella liquidazione giudiziale.

Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. La Corte si è occupata della domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dagli amministratori in mancanza dei requisiti dell’art. 120-bis CCII, affrontando anche il tema dell’abuso dello strumento processuale. Rilevanza: le scelte che portano all’apertura della procedura incidono anche sulle successive opzioni di uscita.

Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La pronuncia ha esaminato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, e delle misure protettive, in pendenza di una domanda di concordato. Rilevanza: mostra il coordinamento tra gli strumenti di regolazione della crisi, utile per comprendere quando è ancora possibile intervenire prima dell’apertura della liquidazione.

Cass. n. 14835/2025. In materia di esdebitazione, la Corte ha affermato che il beneficio presuppone l’apertura e lo svolgimento della procedura liquidatoria secondo le regole del sistema di riferimento. Rilevanza: l’opzione 3 non è un esito automatico, ma il risultato di una procedura gestita correttamente.

Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74. La Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione, sollevata dal Tribunale di Arezzo, relativa all’art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui lega la decisione sull’esdebitazione al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la tempistica dell’istanza di esdebitazione è un profilo delicato, da presidiare con attenzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affianca debitori, terzi proponenti e creditori nella scelta e nella gestione del concordato nella liquidazione giudiziale. Ecco, in concreto, che cosa fa.

  1. Ricostruiamo il calendario della procedura: verifichiamo la data della sentenza di apertura e quella del decreto di esecutività dello stato passivo, e calcoliamo se e fino a quando la finestra del debitore è aperta.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando proposta del terzo, proposta del debitore e liquidazione con esdebitazione sugli stessi dati di attivo e passivo.
  3. Analizziamo la composizione del passivo: privilegiati, chirografari, crediti erariali e previdenziali, crediti contestati, per stimare le maggioranze raggiungibili e il peso dei creditori determinanti.
  4. Verifichiamo la soglia del dieci per cento quando propone il debitore: quantifichiamo l’attivo di riferimento, l’apporto minimo e le garanzie necessarie a renderlo credibile.
  5. Redigiamo la proposta e il ricorso, costruendo classi, trattamenti differenziati e tempi di adempimento nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
  6. Coordiniamo la relazione del professionista indipendente quando i privilegiati non sono pagati integralmente, verificando la coerenza tra valori di realizzo e trattamento proposto.
  7. Gestiamo il dialogo con curatore e comitato dei creditori, da cui dipendono i pareri preliminari e l’eventuale selezione tra proposte concorrenti.
  8. Esaminiamo le proposte altrui per il creditore o il debitore che le riceve: verifichiamo convenienza, garanzie e possibili profili di abuso, e predisponiamo dissenso e opposizione all’omologazione.
  9. Valutiamo i requisiti di meritevolezza per l’esdebitazione, per capire se l’opzione 3 è davvero percorribile o se conviene una soluzione concordataria.
  10. Seguiamo le impugnazioni: reclamo in corte d’appello e ricorso per cassazione contro il decreto, nonché le istanze di sospensione previste dall’art. 247.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato nella liquidazione giudiziale, la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi, tra proposta del terzo, proposta del debitore o esdebitazione, deve poter essere difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare linea. La qualifica di cassazionista consente proprio questo: seguire il percorso dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. A essa si affianca la competenza di Esperto Negoziatore, che porta nella costruzione della proposta il metodo della trattativa strutturata con i creditori.

Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici della proposta e quelli contabili (stima dell’attivo, calcolo delle percentuali, verifica delle garanzie) vengono valutati in modo coordinato, perché in questa materia gli errori nascono spesso proprio dal divario tra numeri e diritto.

Una scelta che dipende dal caso concreto

Il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento potente, ma non è una soluzione universale. Per il terzo è una via d’accesso rapida all’attivo, per il debitore una possibilità condizionata a tempi e risorse precisi, per il creditore un’alternativa da confrontare con il riparto ordinario. Accanto a esso, la prosecuzione della liquidazione con esdebitazione resta, per molti debitori persona fisica, una strada legittima e talvolta preferibile.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una finestra che si chiude, una soglia non raggiunta, un dissenso non espresso in tempo non si recuperano.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché unisce le competenze che il concordato nella liquidazione giudiziale richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per costruire e negoziare la proposta con la massa dei creditori; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, per valutare con cognizione l’alternativa dell’esdebitazione; quella di avvocato cassazionista, per difendere la scelta fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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