Ceramica In Crisi Per Il Caro Gas, Con Debiti Verso I Fornitori Di Energia: Uno Studio Legale Può Ottenere La Sospensione Dei Pignoramenti?

Nella maggior parte delle crisi d’impresa nate dal caro energia, ciò che rende irreversibile la situazione non è il debito verso il fornitore di gas in sé, ma una sequenza di errori di tempo e di strumento commessi nei mesi in cui la situazione era ancora governabile.

Un’industria ceramica vive di forni che non si spengono: la cottura delle piastrelle richiede temperature elevatissime e continuità di processo, e il gas naturale non è una voce di costo come le altre, è la materia prima invisibile di ogni metro quadro prodotto. Quando il prezzo dell’energia è esploso, molte imprese del settore hanno continuato a produrre accumulando fatture insolute, piani di rientro firmati in fretta, decreti ingiuntivi lasciati correre. Oggi quegli stessi debiti tornano sotto forma di precetti, pignoramenti presso le banche, pignoramenti dei crediti verso i clienti, minacce di distacco della fornitura.

La risposta alla domanda del titolo è sì: esistono strumenti giuridici che consentono di sospendere i pignoramenti, primo fra tutti il sistema delle misure protettive previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma funzionano solo se attivati nel momento giusto, nel modo giusto e senza aver già compromesso la propria posizione. L’esperienza insegna che gli errori ricorrenti sono sempre gli stessi:

  1. Aspettare il pignoramento, o peggio l’istanza di liquidazione giudiziale, prima di muoversi.
  2. Affidare tutta la difesa a un’opposizione basata sul “caro gas” come causa di forza maggiore.
  3. Lasciare che il decreto ingiuntivo del fornitore diventi definitivo senza aver controllato le fatture.
  4. Sbagliare i tempi e i documenti delle misure protettive, perdendo la protezione per un giorno di ritardo.
  5. Pagare i creditori a macchia di leopardo, o compiere atti straordinari, mentre la crisi è già in corso.
  6. Firmare piani di rientro con riconoscimento del debito e subire il distacco della fornitura senza conoscere le tutele dei contratti pendenti.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la sospensione dei pignoramenti in una crisi d’impresa passa oggi, quasi sempre, dalla composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 e trasfusa nel Codice della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a ricoprire proprio il ruolo che la legge pone al centro di quel procedimento, e conosce dall’interno ciò che l’esperto e il tribunale valutano quando decidono se confermare le misure protettive. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che conta quando la difesa contro il fornitore passa per le opposizioni esecutive e deve reggere fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in grado di leggere bilanci, piani di cassa ed esposizioni bancarie dell’impresa.

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Errore n. 1 — Aspettare il pignoramento (o l’istanza di fallimento) prima di muoversi

L’errore

L’amministratore di una ceramica vede crescere l’esposizione verso il fornitore di gas da un trimestre all’altro. Le banche hanno ridotto i fidi, i clienti pagano a 120 giorni, ma la produzione va avanti e l’idea è “resistere finché il prezzo scende”. Si decide di intervenire solo quando arriva il primo pignoramento sul conto corrente, oppure quando il fornitore deposita in tribunale il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Perché è un errore

Il Codice della crisi è costruito sull’emersione anticipata delle difficoltà. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Questo secondo requisito è quello che il tempo erode: più si aspetta, più il patrimonio si consuma, più la prospettiva di risanamento diventa incredibile agli occhi dell’esperto e del giudice.

C’è poi un problema di coordinamento con le procedure già avviate dai creditori. L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso da un terzo, il debitore che vuole accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve farlo, a pena di decadenza, entro la prima udienza. La norma prevede un’eccezione per la domanda proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, ma la Corte di Cassazione l’ha interpretata in senso rigoroso.

Le conseguenze

Con l’ordinanza del 13 maggio 2026, n. 13997, la Cassazione ha chiarito che la finestra di sessanta giorni non può decorrere dalla semplice rinuncia anticipata del debitore alla composizione negoziata: presuppone che le trattative siano state condotte fino alla loro conclusione e che l’esperto abbia depositato la relazione finale. Nel caso deciso, l’impresa aveva avviato la composizione mentre pendeva l’istanza di liquidazione, l’aveva poi abbandonata e aveva chiesto l’accesso a un concordato: la domanda è stata dichiarata tardiva e la liquidazione giudiziale è stata confermata.

Sul versante opposto, la Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856 ha affermato che spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive: se l’istanza è stata presentata quando era già pendente una domanda di concordato con riserva, manca ab origine il presupposto di accesso e la protezione non opera. In altre parole, chi si muove tardi, e si muove in modo disordinato, rischia di non avere più nessuno strumento utilizzabile.

Cosa fare invece

Il momento giusto per attivarsi è quando i segnali di squilibrio diventano strutturali, non quando il primo creditore agisce. Per una ceramica energivora i segnali tipici sono riconoscibili: debito verso il fornitore di gas che supera stabilmente uno o due mesi di consumi, ritardi superiori a 60 giorni nei pagamenti dei fornitori, scaduti verso le banche, impossibilità di sostenere il piano di cassa dei sei mesi successivi. In quella fase la composizione negoziata consente di chiedere le misure protettive prima che i pignoramenti arrivino, impedendo ai creditori di iniziarli, e non solo di proseguirli.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure. È un effetto potentissimo, ma è legato alla vita delle misure: se queste cadono, cade anche lo sbarramento. Per questo l’ingresso nella composizione negoziata non va concepito come una mossa difensiva dell’ultimo minuto, ma come un percorso da sostenere con un piano credibile fin dal primo giorno.

C’è anche un profilo di responsabilità che l’attesa aggrava. Il Codice della crisi impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dalla legge (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII). Un consiglio di amministrazione che vede il debito energetico crescere per mesi senza adottare alcuna iniziativa non perde solo opportunità processuali: offre ai creditori e, in caso di liquidazione, al curatore un argomento per contestare la gestione. Muoversi presto, quindi, non è solo una scelta strategica, ma anche un modo per tutelare la posizione personale di chi amministra.


Errore n. 2 — Puntare tutto sull’opposizione “per caro gas” come forza maggiore

L’errore

Il pignoramento è arrivato. L’imprenditore, convinto di avere una ragione morale fortissima, chiede di proporre opposizione sostenendo che l’aumento del prezzo del gas è stato un evento eccezionale, che nessuno poteva prevedere, che il debito è nato da una crisi internazionale e che quindi il fornitore non può pretenderlo per intero. Si chiede al giudice di sospendere l’esecuzione su questa base.

Perché è un errore

Il ragionamento confonde piani giuridici diversi. L’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) è un rimedio che consente alla parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili di chiedere la risoluzione del contratto, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire. Non è uno strumento per ridurre o cancellare un debito pecuniario già maturato per forniture già ricevute e consumate. Né l’impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.) si attaglia all’obbligazione di pagare una somma di denaro: la difficoltà economica del debitore non rende la prestazione oggettivamente impossibile.

Inoltre, se il pignoramento si fonda su un titolo giudiziale (tipicamente un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza), l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) non consente di rimettere in discussione il merito del credito per fatti anteriori alla formazione del titolo. E la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) richiede gravi motivi, cioè una prognosi seria di fondatezza dell’opposizione, non la semplice gravità della situazione economica del debitore.

Le conseguenze

La Corte di Cassazione ha ricordato, con la sentenza della Seconda Sezione del 22 settembre 2023, n. 27152, che l’evento rilevante ai fini dell’art. 1467 c.c. deve essere straordinario, cioè misurabile in termini oggettivi per frequenza e intensità, e imprevedibile; nel caso esaminato, relativo a un contratto di fornitura di una materia prima, la Corte ha escluso che un brusco movimento del prezzo potesse qualificarsi come straordinario e imprevedibile per un operatore stabilmente attivo nel settore, che conosceva l’andamento del mercato. La stessa Sezione, con la sentenza del 15 maggio 2024, n. 13435, ha ribadito che la risoluzione è esclusa quando l’onerosità rientra nell’alea normale del contratto.

Tradotto per un’impresa ceramica: sostenere davanti al giudice dell’esecuzione che la volatilità del prezzo del gas ha reso “non dovute” le fatture già consumate espone a un rigetto quasi certo, con condanna alle spese del giudizio di opposizione. E nel frattempo il pignoramento prosegue.

Cosa fare invece

L’opposizione resta uno strumento prezioso, ma va costruita sui vizi che effettivamente esistono: difetti del titolo esecutivo o della sua notificazione, errori nel precetto, somme non dovute per pagamenti già eseguiti, crediti prescritti, interessi calcolati in modo illegittimo, beni impignorabili o pignorati oltre i limiti. Il caro energia, sul piano giuridico, va trasformato in un argomento di ristrutturazione del debito (dentro la composizione negoziata o uno strumento di regolazione della crisi), non in un’eccezione di merito contro il titolo.

Il dettaglio che pochi conoscono

I termini cambiano a seconda del tipo di opposizione. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) va proposta entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza; l’opposizione all’esecuzione non ha un termine fisso, ma dopo la vendita o l’assegnazione diventa in larga parte inammissibile per i fatti che si potevano far valere prima. Per le opposizioni all’esecuzione la legge esclude la sospensione feriale dei termini, che per gli altri procedimenti civili opera dal 1° al 31 agosto: chi pensa di “avere tempo” in estate rischia di scoprire che i termini correvano.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: un’opposizione palesemente infondata non è neutra. Oltre alla condanna alle spese, può aggravare il rapporto con il creditore proprio nel momento in cui servirebbe aprire una trattativa, e consuma risorse economiche e tempo che sarebbero stati più utili per preparare un piano. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, valuta i gravi motivi per la sospensione con uno sguardo rapido ma rigoroso: un ricorso costruito su argomentazioni generiche sulla crisi energetica difficilmente supera il primo vaglio, mentre un’opposizione che individua con precisione un vizio della notificazione del titolo o un errore nel calcolo degli interessi ha concrete possibilità di ottenere la sospensione. La selezione dei motivi è la parte più importante dell’opposizione: meglio un solo motivo solido che cinque argomenti suggestivi.


Errore n. 3 — Lasciare che il decreto ingiuntivo del fornitore diventi definitivo senza controllare le fatture

L’errore

Nel pieno della crisi energetica arriva il decreto ingiuntivo del fornitore di gas o di energia elettrica. L’importo è enorme, l’impresa sa di dovere “qualcosa” e decide di non opporsi per non spendere energie in una causa. Passano i quaranta giorni. Il decreto diventa esecutivo e definitivo, e su quella base partono precetto e pignoramenti.

Perché è un errore

Il decreto ingiuntivo si ottiene senza contraddittorio, sulla base delle fatture e degli estratti contabili prodotti dal fornitore. L’unico momento in cui il debitore può contestare nel merito la pretesa è l’opposizione entro quaranta giorni dalla notificazione (art. 641 c.p.c.). Scaduto quel termine, il decreto acquista efficacia di giudicato su tutto ciò che si poteva eccepire: l’importo, il prezzo applicato, la validità delle clausole contrattuali. L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è ammessa solo in casi eccezionali, come l’irregolarità della notificazione o il caso fortuito e la forza maggiore che hanno impedito di conoscere l’atto.

Ed è proprio nelle fatture del periodo del caro energia che spesso si annidano contestazioni fondate. L’art. 3 del D.L. 115/2022 (cosiddetto decreto Aiuti-bis) ha sospeso, inizialmente fino al 30 aprile 2023 e poi, per effetto del decreto milleproroghe, fino al 30 giugno 2023, l’efficacia delle clausole contrattuali che consentivano al fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di prezzo, rendendo inefficaci i preavvisi di modifica comunicati dopo l’entrata in vigore della norma, salvo che la modifica si fosse già perfezionata.

Le conseguenze

Sulla portata della norma si è sviluppato un ampio contenzioso amministrativo. Il TAR Lazio, con la sentenza pubblicata il 17 maggio 2023 sul ricorso di Acea Energia contro un provvedimento cautelare dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha esaminato la questione del perimetro della sospensione, distinguendo il rinnovo delle condizioni economiche alla scadenza naturale delle offerte a prezzo fisso dalla modifica unilaterale in corso di contratto. Il punto, per l’impresa, è pratico: se il prezzo applicato in fattura deriva da una variazione unilaterale che la legge rendeva inefficace in quel periodo, la differenza è contestabile, ma solo finché il titolo non è definitivo. Una volta perso il termine dei quaranta giorni, quella contestazione è in larga parte preclusa.

Cosa fare invece

Alla notifica del decreto ingiuntivo, prima ancora di decidere se opporsi, serve un’analisi tecnica delle fatture: quale offerta era in vigore, se era a prezzo fisso o indicizzato, quando scadeva la componente economica, se e quando sono arrivate comunicazioni di variazione, con quale preavviso, se sono stati applicati oneri, penali o interessi moratori non dovuti. L’opposizione va proposta quando le contestazioni sono concrete e documentate, e può essere accompagnata dalla richiesta di non concedere o di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto. Se le contestazioni non ci sono, la scelta di non opporsi può essere corretta, ma deve essere una scelta consapevole, inserita in una strategia complessiva di gestione della crisi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo, a differenza dei termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Un decreto notificato a fine luglio lascia dunque più tempo di quanto sembri. Ma l’errore opposto è altrettanto frequente: contare sulla sospensione feriale per termini che non la conoscono, come quelli delle misure protettive, per i quali l’art. 9 CCII esclude di regola l’applicazione della sospensione.

Un ulteriore elemento da verificare è la competenza territoriale. I contratti di fornitura di energia contengono spesso clausole che indicano un foro esclusivo, talvolta lontano dalla sede dell’impresa. Nei rapporti tra imprese queste clausole possono essere valide, ma devono rispettare i requisiti formali previsti dal codice civile per le condizioni generali di contratto, compresa la specifica approvazione per iscritto quando si tratta di clausole che derogano alla competenza dell’autorità giudiziaria. L’eccezione di incompetenza va sollevata nell’atto di opposizione, a pena di decadenza: è un altro esempio di contestazione che esiste solo se la si fa valere nei quaranta giorni. Ogni decreto ingiuntivo del fornitore va letto due volte: una per l’importo, una per il contratto da cui nasce.


Errore n. 4 — Sbagliare tempi e documenti delle misure protettive

L’errore

L’impresa deposita sulla piattaforma telematica della Camera di commercio l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e l’amministratore tira un sospiro di sollievo: “Ora i pignoramenti sono bloccati”. Il ricorso al tribunale per la conferma viene però preparato con calma, depositato qualche giorno dopo, con una situazione patrimoniale vecchia di quattro mesi e senza il piano finanziario semestrale.

Perché è un errore

Le misure protettive della composizione negoziata producono effetto dalla pubblicazione dell’istanza (art. 18 CCII), ma quell’effetto è provvisorio. L’art. 19, comma 1, CCII impone all’imprenditore di depositare il ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiedendo la conferma o la modifica delle misure. L’omesso o ritardato deposito è causa di inefficacia delle misure, e il tribunale la dichiara con decreto motivato senza nemmeno fissare l’udienza. La norma richiede inoltre la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento nel termine previsto, a pena di cancellazione dell’iscrizione dell’istanza.

Il ricorso deve essere corredato dalla documentazione indicata dall’art. 19, comma 2, CCII: tra l’altro, i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito, l’elenco dei creditori, un piano finanziario per i mesi successivi e le iniziative che si intendono adottare.

Le conseguenze

La prassi dei tribunali conferma il rigore. I decreti del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2025 e del 17 dicembre 2025 verificano espressamente, come primo passaggio, la tempestività del ricorso rispetto alla pubblicazione e la presenza della documentazione prescritta; fissano l’udienza e onerano il ricorrente di notificare ricorso e decreto ai creditori interessati almeno quindici giorni prima. Il Tribunale di Pisa, con il decreto del 28 marzo 2025, ha dichiarato non luogo a provvedere su un’istanza di proroga depositata lo stesso giorno della scadenza delle misure, rilevando che l’impresa non aveva nemmeno completato le integrazioni documentali richieste ai fini della conferma. Un giorno di ritardo o un fascicolo incompleto possono far cadere l’intera protezione, e con essa lo sbarramento contro i pignoramenti.

C’è anche un limite temporale da gestire. Il tribunale, se conferma, fissa una durata tra trenta e centoventi giorni, prorogabile, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, CCII). Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha ritenuto che, scaduto quel termine massimo, le misure non possono essere surrettiziamente prolungate attraverso misure cautelari di identico contenuto, e ha negato tra l’altro la cancellazione di un’ipoteca già iscritta, trattandosi di un effetto irreversibile incompatibile con la natura provvisoria delle misure.

Cosa fare invece

Il ricorso per la conferma va preparato prima del deposito dell’istanza in Camera di commercio, in modo da poterlo depositare il giorno stesso della pubblicazione o, al più tardi, il giorno successivo, come mostrano i decreti romani che hanno ritenuto tempestivi ricorsi presentati nella stessa giornata. La documentazione contabile aggiornata e il piano finanziario semestrale sono il cuore della domanda, non un allegato di contorno. Ed è in questa fase che conta avere un difensore che conosca il procedimento dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa quali elementi l’esperto deve poter valutare per esprimere al giudice il proprio parere sulla funzionalità delle misure alle trattative, e costruisce il ricorso in modo che quel parere possa essere positivo.

Il calendario va poi costruito a ritroso: se le trattative con il fornitore di gas, le banche e gli eventuali investitori richiedono sei o sette mesi, la finestra di duecentoquaranta giorni è già quasi interamente occupata. Lo strumento di uscita (accordo con i creditori, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento, concordato) deve essere individuato con largo anticipo rispetto alla scadenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le misure protettive non devono necessariamente essere generalizzate. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’imprenditore può chiederle nei confronti di tutti i creditori o solo di alcuni, o solo rispetto a determinate iniziative. Per una ceramica, questo significa poter indirizzare la protezione proprio verso il fornitore di energia che ha avviato i pignoramenti e verso le banche, senza coinvolgere fornitori minori con cui i rapporti funzionano. Il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento del 3 marzo 2025, ha descritto il doppio effetto delle misure tipiche: impediscono l’avvio di nuove azioni esecutive e mettono in quiescenza quelle già pendenti, che restano sospese fino alla definizione della composizione. Un pignoramento già eseguito, quindi, non si estingue: si congela.


Errore n. 5 — Pagare a macchia di leopardo e compiere atti straordinari durante la crisi

L’errore

Per tenere accesi i forni, l’amministratore paga per intero il fornitore di imballaggi e quello di smalti, salda il finanziamento che lui stesso aveva fatto alla società, cede un capannone non utilizzato a un prezzo “di realizzo” per fare cassa, e intanto lascia scoperti il fornitore di gas e l’erario. L’intenzione è salvare l’azienda.

Perché è un errore

In una situazione di crisi o insolvenza, i pagamenti selettivi e gli atti dispositivi sono esposti a un doppio rischio. Sul piano civile, se la crisi sfocia in liquidazione giudiziale, il curatore può esercitare l’azione revocatoria (art. 166 CCII) sui pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei mesi precedenti, quando il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Sul piano penale, il pagamento che favorisce alcuni creditori a danno degli altri può integrare la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII).

Anche dentro la composizione negoziata la libertà di gestione non è assoluta. L’art. 21 CCII stabilisce che l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve informare preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, lo segnala, e il suo dissenso può essere iscritto nel registro delle imprese.

Le conseguenze

La Cassazione penale, con la sentenza della Quinta Sezione n. 17219 del 2025, ha confermato la condanna per bancarotta preferenziale di un amministratore che si era rimborsato i propri finanziamenti alla società in stato di dissesto conclamato, ritenendo irrilevante la finalità dichiarata di sostenere l’operatività aziendale: per il dolo è sufficiente la volontà di avvantaggiare un creditore con la consapevolezza dell’insolvenza, accettando il rischio di danneggiare gli altri. La stessa pronuncia ha distinto queste ipotesi da quelle, diverse, del pagamento di fornitori realmente essenziali alla produzione. Il confine tra il pagamento “di sopravvivenza” e il pagamento preferenziale non lo traccia la buona intenzione dell’amministratore, ma la procedura in cui il pagamento viene inserito.

Cosa fare invece

I pagamenti ai fornitori strategici vanno inseriti in un quadro legale che li protegga. Nella composizione negoziata, gli atti coerenti con l’andamento delle trattative e con la prospettiva di risanamento, compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, conservano i propri effetti anche in caso di successiva procedura concorsuale (art. 24 CCII), e il tribunale può autorizzare operazioni specifiche come i finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII). Nel concordato in continuità, il pagamento di crediti anteriori per beni o servizi essenziali può essere autorizzato dal tribunale su attestazione di un professionista indipendente (art. 100 CCII), e l’art. 324 CCII esclude per gli atti compiuti in esecuzione degli strumenti previsti dalla legge l’applicazione dei reati di bancarotta preferenziale e semplice. La regola pratica è semplice: nessun pagamento di debiti pregressi e nessun atto straordinario senza averlo prima inserito nella strategia e, quando la procedura lo prevede, comunicato all’esperto o autorizzato dal giudice.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’accesso alla composizione negoziata ha un effetto anche fuori dal processo civile. La Cassazione penale, con la sentenza della Terza Sezione del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), n. 30109, ha valorizzato la pendenza della composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal tribunale, come elemento idoneo a escludere il pericolo che giustificava un sequestro preventivo. Il percorso di risanamento trasparente, in altre parole, non protegge solo dai creditori: diventa un elemento di affidabilità che i giudici prendono in considerazione anche in sedi diverse.

Lo stesso vale per i rapporti con i clienti e con le banche: un’impresa che documenta ogni pagamento, lo comunica all’esperto e lo inserisce in un piano verificabile si presenta ai propri interlocutori come un soggetto che governa la crisi, non come un debitore che la subisce. In un settore come quello ceramico, dove le commesse della grande distribuzione e dell’export dipendono anche dall’affidabilità percepita del produttore, questa differenza ha un valore commerciale concreto, oltre che giuridico. La trasparenza dei pagamenti, in crisi, è una forma di tutela per l’amministratore e un argomento di credibilità per l’impresa.


Errore n. 6 — Firmare piani di rientro con riconoscimento del debito e subire il distacco della fornitura

L’errore

Il fornitore di gas comunica che, se entro dieci giorni non viene firmato un piano di rientro, sospenderà la fornitura o risolverà il contratto. L’amministratore firma un documento predisposto dal fornitore, in cui l’impresa riconosce di dovere l’intero importo fatturato, rinuncia a ogni contestazione e accetta che, al mancato pagamento di una sola rata, il fornitore possa agire per l’intero e interrompere la fornitura. Due mesi dopo una rata salta.

Perché è un errore

Il riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.) dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale: è il debitore, a quel punto, a dover dimostrare che il debito non esiste o è minore. Inoltre interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.). Le clausole di rinuncia alle contestazioni possono rendere molto più difficile far valere in seguito vizi di fatturazione, variazioni di prezzo illegittime o interessi non dovuti. Il piano di rientro firmato sotto la pressione del distacco, insomma, consolida la posizione del creditore proprio sui punti su cui l’impresa avrebbe potuto difendersi.

C’è poi un aspetto che quasi nessuno conosce: in composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Per un’impresa energivora, è una tutela di valore enorme.

Le conseguenze

Chi firma il piano di rientro fuori da qualunque procedura si ritrova con un debito riconosciuto, una clausola di decadenza dal beneficio del termine e un fornitore che, alla prima rata non pagata, può agire subito per l’intero. Chi invece entra in composizione negoziata con misure protettive si vede applicare un regime diverso: i decreti del Tribunale di Roma del 25 febbraio 2025 e del 17 dicembre 2025, così come l’ordinanza del Tribunale di Como del 27 giugno 2025, richiamano espressamente nel dispositivo il divieto per i creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti. Nel caso di Como, il tribunale ha confermato le misure protettive per centoventi giorni e ha accompagnato la conferma con misure cautelari ulteriori. Il fornitore non può quindi staccare il gas per i debiti vecchi, finché le misure sono in vita.

Cosa fare invece

Prima di firmare qualunque piano di rientro proposto dal fornitore, va verificato se il debito è corretto e se la firma pregiudica contestazioni ancora possibili. Se la crisi è strutturale, la sede in cui negoziare il debito pregresso è la composizione negoziata: lì l’esperto facilita le trattative, il fornitore è vincolato dal divieto dell’art. 18, comma 5, CCII e l’accordo eventualmente raggiunto si inserisce in un piano complessivo che tiene conto anche delle banche e degli altri creditori. Il piano di rientro firmato da soli con un creditore è spesso la soluzione che sposta il problema di qualche mese, aggravandolo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il divieto dell’art. 18, comma 5, riguarda i crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Le forniture successive vanno pagate regolarmente: il fornitore di energia non è obbligato a finanziare l’impresa per il futuro. Per questo il piano finanziario semestrale allegato al ricorso deve dimostrare che l’azienda è in grado di pagare con continuità i consumi correnti. Un’impresa che chiede le misure protettive senza riuscire a sostenere le bollette del mese successivo non sta proteggendo la continuità: sta solo rinviando il momento del distacco, e il tribunale se ne accorge. Per una ceramica, questo significa spesso rivedere i volumi produttivi, programmare le fermate dei forni in modo coerente con il portafoglio ordini e negoziare con il fornitore garanzie o modalità di pagamento per le forniture correnti compatibili con il piano di cassa. Inoltre l’art. 16 CCII stabilisce che la sola pendenza della composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari: un argomento da spendere subito con le banche, che spesso sono decisive per pagare proprio i consumi correnti.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili per un’impresa ceramica di medie dimensioni. Non riproducono casi reali: servono a misurare, in euro e in giorni, quanto costa ciascun errore rispetto alla condotta corretta.

Ipotesi A — Il decreto ingiuntivo non opposto

Una ceramica riceve il 3 luglio 2026 la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente non esecutivo per 214.637 € a favore del fornitore di gas, relativo a fatture emesse tra ottobre 2022 e settembre 2023. Dall’analisi delle fatture emerge che, su un contratto con componente energia a prezzo fisso valida fino al 31 dicembre 2023, il fornitore ha applicato da novembre 2022 un prezzo indicizzato a seguito di una comunicazione di variazione inviata a ottobre 2022. La differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto al prezzo originario, nel periodo novembre 2022 – giugno 2023, è di 38.912 €.

Calcolo del termine: i quaranta giorni decorrono dal 4 luglio. Dal 4 al 31 luglio trascorrono 28 giorni; il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto; riprende il 1° settembre e i 12 giorni residui portano la scadenza al 12 settembre 2026.

  • Condotta corretta: opposizione depositata entro il 12 settembre, con contestazione documentata della variazione di prezzo alla luce dell’art. 3 del D.L. 115/2022 e richiesta di non concedere la provvisoria esecuzione per la parte contestata. Se la contestazione viene accolta, il debito si riduce a 175.725 €, oltre interessi ricalcolati sulla somma effettivamente dovuta; la parte non contestata può essere inserita in una trattativa o in un piano.
  • Errore: nessuna opposizione. Dal 13 settembre il decreto può essere dichiarato esecutivo per l’intero importo. I 38.912 € contestabili diventano definitivamente dovuti, a cui si aggiungono interessi moratori, spese della fase monitoria e, poi, del precetto e del pignoramento.

Ipotesi B — Il ricorso per la conferma delle misure protettive depositato in ritardo

Sulla stessa impresa gravano già due pignoramenti: uno presso la banca, con 61.284 € accantonati dal terzo pignorato, e uno sui crediti verso tre distributori di piastrelle per 93.570 €. L’udienza per l’assegnazione delle somme è fissata per il 2 aprile 2026. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese martedì 10 marzo 2026.

  • Condotta corretta: il ricorso ex art. 19 CCII, già predisposto con situazione patrimoniale aggiornata e piano finanziario semestrale, viene depositato il 10 o l’11 marzo. Dalla pubblicazione le esecuzioni restano sospese, l’udienza del 2 aprile non può portare all’assegnazione e i 154.854 € vincolati restano congelati, ma non vengono attribuiti al creditore. Il fornitore di gas non può staccare la fornitura per i debiti anteriori. Il tribunale fissa l’udienza di conferma entro dieci giorni dal deposito.
  • Errore: il ricorso viene depositato venerdì 13 marzo. Il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza fissare udienza. L’udienza del 2 aprile si tiene regolarmente: 154.854 € vengono assegnati al creditore procedente, il fornitore può tornare a minacciare il distacco e la composizione negoziata, se prosegue, lo fa senza alcuna protezione. In termini di liquidità, l’impresa perde in un giorno l’equivalente di diverse settimane di consumi di gas.

Ipotesi C — I pagamenti selettivi prima della procedura

Nei cinque mesi che precedono l’apertura di una liquidazione giudiziale, l’amministratore paga per intero il fornitore di smalti (47.815 €), consapevole delle difficoltà della società, e si rimborsa un finanziamento soci di 32.460 €. Il fornitore di gas, creditore per 268.140 €, non riceve nulla.

  • Errore: il curatore valuta la revocatoria del pagamento di 47.815 €, dimostrando la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al fornitore di smalti, che dovrà restituire la somma alla procedura e insinuarsi al passivo come creditore ordinario. Il rimborso di 32.460 € all’amministratore espone quest’ultimo alla contestazione di bancarotta preferenziale, nella linea tracciata dalla Cassazione penale con la sentenza n. 17219 del 2025.
  • Condotta corretta: gli stessi pagamenti al fornitore strategico vengono inseriti in una composizione negoziata, comunicati preventivamente all’esperto come coerenti con le trattative e motivati con la necessità di non interrompere la produzione. Restano così protetti dall’art. 24 CCII. Il rimborso del finanziamento soci, invece, non va eseguito: è proprio il pagamento che nessuna procedura può giustificare in una fase di crisi.

La mappa degli errori

Tutti e sei gli errori hanno una caratteristica comune: si commettono in un momento preciso, spesso molto prima che il danno si manifesti. Per questo è utile visualizzarli in sequenza, distinguendo quelli che consentono ancora un rimedio da quelli che, una volta consumati, chiudono una porta in modo definitivo. La colonna finale va letta con attenzione: “parziale” significa che esistono strade alternative, ma meno efficaci di quella persa.

ErroreQuando si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
1. Muoversi solo dopo il pignoramento o l’istanza di liquidazioneNei mesi in cui il debito verso il fornitore di gas si accumulaPerdita di risanabilità; decadenza dagli strumenti se pende la liquidazione (art. 40, c. 10, CCII)Parziale: accesso entro la prima udienza; reclamo contro l’apertura
2. Opposizione basata solo sul “caro gas”Dopo il precetto o il pignoramentoRigetto, spese, prosecuzione dell’esecuzioneSì: opposizione sui vizi reali e ristrutturazione del debito
3. Decreto ingiuntivo non opposto senza analisi delle fattureEntro 40 giorni dalla notificaGiudicato sull’importo, incluse le variazioni di prezzo contestabiliNo, salvo opposizione tardiva in casi eccezionali (art. 650 c.p.c.)
4. Ricorso per la conferma delle misure tardivo o incompletoIl giorno della pubblicazione o quello successivoInefficacia delle misure; ripresa delle esecuzioniParziale: nuova istanza, con i limiti di durata complessiva
5. Pagamenti selettivi e atti straordinariNei mesi di crisi, prima o durante la proceduraRevocatoria; rischio di bancarotta preferenzialeParziale: dipende dal momento e dalla procedura
6. Piano di rientro con riconoscimento del debitoSotto la minaccia di distaccoInversione dell’onere della prova; decadenza dal termineParziale: prova contraria e rinegoziazione in procedura

La checklist preventiva

Prima di qualunque mossa nei confronti del fornitore di energia o del tribunale, verifica che ciascuno di questi punti sia stato controllato. È una lista da conservare e da riprendere ogni volta che arriva un atto nuovo.

  • [ ] Ho calcolato quanti mesi di consumi di gas rappresenta il debito scaduto, e se la tendenza è in peggioramento da almeno due trimestri.
  • [ ] Ho un piano di cassa per i prossimi sei mesi che distingua tra consumi correnti (da pagare) e debito pregresso (da ristrutturare).
  • [ ] Ho raccolto tutti i contratti di fornitura, le offerte economiche, le date di scadenza della componente energia e ogni comunicazione di variazione di prezzo ricevuta.
  • [ ] Ho fatto verificare le fatture del periodo agosto 2022 – giugno 2023, alla luce della sospensione delle modifiche unilaterali disposta dall’art. 3 del D.L. 115/2022.
  • [ ] Ho annotato la data di notifica di ogni decreto ingiuntivo e calcolato la scadenza dei quaranta giorni, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  • [ ] Ho verificato se pende un’istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della società e, in caso positivo, la data della prima udienza.
  • [ ] Non ho firmato piani di rientro o riconoscimenti di debito senza aver prima fatto analizzare il testo e la correttezza dell’importo.
  • [ ] Non ho eseguito pagamenti selettivi di debiti pregressi, né rimborsi di finanziamenti soci, né cessioni di beni aziendali, senza inserirli in una strategia documentata.
  • [ ] Ho preparato il ricorso per la conferma delle misure protettive prima di depositare l’istanza in Camera di commercio, con situazione patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni.
  • [ ] Ho individuato quali creditori devono essere destinatari delle misure (fornitore di energia, banche, altri creditori procedenti) e quali possono restarne fuori.
  • [ ] Ho costruito un calendario a ritroso dal termine massimo di duecentoquaranta giorni delle misure, con la data entro cui individuare lo strumento di uscita.
  • [ ] Ho verificato le dimensioni dell’impresa (attivo, ricavi, debiti) per capire se rientra tra le imprese minori, che hanno a disposizione strumenti diversi.

E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda è legittima, e la risposta onesta è che dipende dall’errore e dal momento. Il punto che sfugge quasi sempre è che, anche quando una porta si è chiusa, raramente si sono chiuse tutte.

Se le misure protettive sono state dichiarate inefficaci per tardività del ricorso, la composizione negoziata non è necessariamente finita: l’esperto può proseguire le trattative anche senza protezione, e in presenza dei presupposti è possibile valutare una nuova richiesta di misure o il passaggio a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure ai sensi dell’art. 54 CCII. Occorre però tenere conto che la durata complessiva delle misure protettive è sottoposta a un tetto di sistema (art. 8 CCII) e che i tribunali guardano con sospetto le istanze ripetute riferite alla stessa crisi. La via d’uscita esiste, ma va costruita su un piano più solido di quello che non ha retto la prima volta.

Se il decreto ingiuntivo è diventato definitivo, il merito del credito non può più essere rimesso in discussione con un’opposizione ordinaria. Restano però tre spazi. Il primo è l’opposizione tardiva, se la notificazione era irregolare o se l’impresa non ha potuto averne tempestiva conoscenza per caso fortuito o forza maggiore. Il secondo è l’opposizione all’esecuzione per fatti successivi alla formazione del titolo, come pagamenti parziali, compensazioni o prescrizione maturata dopo il giudicato. Il terzo, il più importante, è la ristrutturazione del debito: un credito accertato con decreto definitivo resta un credito che può essere oggetto di trattativa in composizione negoziata, di falcidia in un accordo o in un concordato, di dilazione in un piano.

Se è già stato firmato un piano di rientro con riconoscimento del debito, il riconoscimento non crea un’obbligazione nuova e autonoma: l’impresa può ancora fornire la prova che il debito, in tutto o in parte, non esisteva. È una prova più difficile, perché l’onere passa sul debitore, ma non è preclusa. E se le rate non sono sostenibili, l’ingresso in composizione negoziata impedisce al fornitore di risolvere i contratti pendenti o rifiutarne l’esecuzione per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori, consentendo di rinegoziare il piano in una sede in cui il fornitore non ha più l’arma del distacco per i debiti vecchi.

Se sono stati eseguiti pagamenti selettivi, il danno non si cancella, ma si può limitare. Interrompere subito la prassi, ricostruire con precisione ogni pagamento degli ultimi mesi, valutare con l’esperto e con il difensore se e come rappresentarli nel piano, sono passaggi che incidono sia sul rischio revocatorio sia sulla posizione personale dell’amministratore. Continuare a pagare in modo selettivo “perché ormai è stato fatto” è il modo più sicuro per aggravare entrambi i rischi.

Se è già pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, la priorità assoluta è la data della prima udienza: entro quel termine l’impresa può ancora accedere a uno strumento di regolazione della crisi (art. 40, comma 10, CCII). Se la liquidazione è già stata aperta, la sentenza può essere impugnata con reclamo alla Corte d’appello nei termini di legge, che decorrono dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza, e la difesa deve essere impostata fin da quel grado in vista di un eventuale ricorso per cassazione.

Se l’impresa è di dimensioni ridotte, infine, il quadro cambia in meglio. Le imprese che non superano le soglie dimensionali previste dal Codice (imprese minori) non sono soggette alla liquidazione giudiziale e possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata, gestiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi; resta loro aperta anche la composizione negoziata. Per un piccolo laboratorio ceramico o una decorazione artigianale con debiti verso il fornitore di energia, è spesso la strada più efficace per fermare le esecuzioni individuali e chiudere la crisi con un piano omologato.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Il fornitore mi ha già pignorato il conto e la banca ha bloccato le somme. Con la composizione negoziata le riavrò subito?” No, non automaticamente. Le misure protettive impediscono la prosecuzione dell’esecuzione, quindi le somme non possono essere assegnate al creditore, ma restano vincolate presso la banca. Per ottenerne la liberazione occorre chiedere al tribunale una specifica misura cautelare, motivandola con la necessità di quella liquidità per proseguire l’attività e le trattative. Il pignoramento, come ha descritto il Tribunale di Brindisi nel provvedimento del 3 marzo 2025, entra in quiescenza: non si estingue.

“Ho lasciato passare i quaranta giorni per opporre il decreto ingiuntivo. È finita?” Sul merito del credito, nella maggior parte dei casi sì: le contestazioni sulle fatture non possono più essere fatte valere, salvo i casi eccezionali di opposizione tardiva. Ma non è finita la possibilità di difendersi dall’esecuzione per vizi del precetto o del pignoramento, né quella di inserire il debito in un percorso di ristrutturazione che ne riduca l’importo o ne dilazioni il pagamento con il consenso dei creditori o con l’omologazione del tribunale.

“Il fornitore minaccia di staccare il gas se non firmo il piano di rientro entro venerdì. Che cosa rischio se non firmo?” Fuori da qualunque procedura, il fornitore può esercitare i rimedi contrattuali previsti per l’inadempimento, inclusa la sospensione o la risoluzione, nel rispetto delle regole di settore. Se invece l’impresa accede alla composizione negoziata con misure protettive, il fornitore non può rifiutare l’adempimento del contratto pendente né risolverlo per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza (art. 18, comma 5, CCII). Le forniture successive, però, vanno pagate. La decisione su cosa firmare va presa conoscendo questa alternativa, non sotto la sola pressione della scadenza.

“Ho pagato per intero alcuni fornitori per non fermare la produzione. Rischio una denuncia?” Dipende dal momento, dalla consapevolezza dello stato di insolvenza, dalla natura del creditore pagato e dall’eventuale apertura di una procedura concorsuale. Il pagamento di fornitori davvero essenziali per la produzione è trattato dalla giurisprudenza in modo diverso dal rimborso a sé stessi o a soggetti vicini, come emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 17219 del 2025. Il passo prudente è interrompere i pagamenti selettivi non pianificati e far ricostruire con precisione quelli eseguiti, per inserirli correttamente nella strategia.

“Ho presentato la composizione negoziata ma ho chiesto l’archiviazione per passare a un concordato. Ho sbagliato?” Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale promossa da un creditore, può essere stato un errore serio. La Cassazione, con l’ordinanza del 13 maggio 2026, n. 13997, ha affermato che la deroga al termine della prima udienza non opera quando il debitore abbandona anticipatamente la composizione negoziata, ma solo quando le trattative si sono concluse con la relazione finale dell’esperto. Occorre verificare subito lo stato del procedimento di liquidazione e i termini residui.

“Le banche mi hanno revocato i fidi appena ho parlato di crisi. Posso fare qualcosa?” L’art. 16 CCII stabilisce che la sola pendenza della composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti, e impone alle banche di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Una revoca motivata esclusivamente dall’accesso alla procedura può quindi essere contestata. Diverso è il caso di revoche fondate su inadempimenti già esistenti: lì il rimedio passa per la trattativa e, se necessario, per le misure protettive e cautelari nei confronti degli istituti di credito. È un terreno in cui la conoscenza del diritto bancario fa la differenza, perché la posizione della banca va letta anche alla luce dei contratti di finanziamento e delle garanzie rilasciate dai soci.

“La mia ceramica è piccola. Questi strumenti valgono anche per me?” La composizione negoziata è aperta anche alle imprese minori. In più, se l’impresa resta sotto le soglie dimensionali del Codice, non può essere dichiarata in liquidazione giudiziale e può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata attraverso un Organismo di Composizione della Crisi. È una valutazione da fare con i bilanci alla mano, perché dalla qualificazione dimensionale dipende l’intero ventaglio degli strumenti disponibili.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono documentano, ciascuna dal proprio angolo, che cosa accade a chi commette gli errori descritti in questa guida o, al contrario, quali tutele ottiene chi si muove correttamente. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13997 Principio: la deroga al termine decadenziale della prima udienza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII per la domanda presentata all’esito della composizione negoziata presuppone che le trattative siano giunte a conclusione con la relazione finale dell’esperto; non opera se il debitore rinuncia anticipatamente alla composizione. Rilevanza: documenta il costo dell’errore n. 1 e dell’uso dilatorio della composizione negoziata: chi la attiva tardi e la abbandona perde lo strumento e subisce la liquidazione giudiziale.

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 Principio: il tribunale investito della domanda di fallimento valuta in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive; se l’istanza è stata presentata in pendenza di una domanda di concordato con riserva, manca il presupposto di accesso e le misure non impediscono la dichiarazione. Rilevanza: mostra che la sovrapposizione disordinata di strumenti, tipica di chi si muove all’ultimo momento, rende inefficace la protezione.

Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2023, n. 27152 Principio: ai fini della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta occorrono eventi straordinari, valutabili oggettivamente, e imprevedibili; una forte oscillazione del prezzo di un bene oggetto di fornitura non è stata ritenuta tale per un operatore stabilmente presente nel settore. Rilevanza: è il riferimento chiave contro l’errore n. 2: la volatilità dei prezzi energetici, per un’impresa energivora, difficilmente diventa una difesa vincente contro il pagamento delle forniture.

Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 2024, n. 13435 Principio: ribadisce che lo squilibrio sopravvenuto rileva solo se deriva da eventi straordinari e imprevedibili estranei all’alea normale del contratto. Rilevanza: conferma che l’argomento dell’onerosità va maneggiato con estrema cautela e mai come unica linea difensiva.

Cass. pen., Sez. V, n. 17219 del 2025 Principio: il rimborso dei propri finanziamenti da parte dell’amministratore di una società in dissesto conclamato integra bancarotta preferenziale anche se finalizzato a sostenere l’operatività; il dolo consiste nella volontà di favorire un creditore accettando il rischio di danneggiare gli altri. La Corte distingue queste ipotesi da quelle del pagamento di fornitori essenziali per la produzione. Rilevanza: documenta il rischio personale dell’errore n. 5.

Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109 Principio: la pendenza di una composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è stata valorizzata come elemento idoneo a escludere il pericolo richiesto per il sequestro preventivo. Rilevanza: mostra il rovescio positivo: chi entra correttamente nel percorso di risanamento ottiene un riconoscimento di affidabilità anche fuori dal processo civile.

Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 4 luglio 2025 Principio: scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni delle misure protettive nella composizione negoziata, non è possibile ottenerne la prosecuzione sotto forma di misure cautelari di identico contenuto; misure con effetti irreversibili, come la cancellazione di un’ipoteca, sono incompatibili con la natura provvisoria dello strumento. Rilevanza: illustra la conseguenza di un calendario mal costruito (errore n. 4).

Trib. Brindisi, 3 marzo 2025 (R.G. 3163/2024) Principio: le misure protettive tipiche dell’art. 18 CCII producono un duplice effetto, impedendo nuove iniziative esecutive e mettendo in quiescenza quelle già avviate, che restano sospese fino alla definizione della composizione; la protezione si estende ai beni con cui è esercitata l’attività d’impresa. Rilevanza: spiega che cosa accade concretamente ai pignoramenti già in corso quando la protezione è ottenuta correttamente.

Trib. Roma, Sez. XIV, decreto 25 febbraio 2025 (R.G. 2473/2025) Principio: il giudice verifica la tempestività del ricorso rispetto alla pubblicazione dell’istanza e la presenza della documentazione prescritta dall’art. 19, comma 2, CCII; fissa l’udienza con onere di notifica ai creditori almeno quindici giorni prima e richiama il divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti. Rilevanza: documenta i passaggi su cui si consuma l’errore n. 4 e la tutela dei contratti di fornitura (errore n. 6).

Trib. Roma, decreto 17 dicembre 2025 (R.G. 14552/2025) Principio: è stato ritenuto tempestivo il ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese; il decreto riproduce le tutele per i contratti pendenti. Rilevanza: indica la condotta corretta: ricorso pronto prima della pubblicazione.

Trib. Como, ord. 27 giugno 2025 (R.G. 974/2025) Principio: il tribunale ha confermato le misure protettive per centoventi giorni, con effetto dalla data di pubblicazione dell’istanza, concedendo anche misure cautelari, e ha richiamato il divieto per i creditori interessati di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti. Rilevanza: mostra come la protezione possa coprire, per un’impresa industriale, la continuità dei rapporti di fornitura.

Trib. Pisa, decreto 28 marzo 2025 Principio: sull’istanza di proroga delle misure depositata il giorno stesso della scadenza, il giudice ha dichiarato non luogo a provvedere, rilevando che non erano state completate le integrazioni documentali richieste per la conferma. Rilevanza: è l’esempio concreto delle conseguenze di un fascicolo incompleto e di una gestione dei termini all’ultimo minuto.

TAR Lazio, sentenza pubblicata il 17 maggio 2023 (Acea Energia c. AGCM) Principio: nel contenzioso sull’art. 3 del D.L. 115/2022, il giudice amministrativo ha esaminato il perimetro della sospensione delle modifiche unilaterali dei prezzi, distinguendo la variazione in corso di contratto dal rinnovo delle condizioni economiche alla scadenza delle offerte a prezzo fisso. Rilevanza: conferma che le fatture del periodo del caro energia possono contenere variazioni contestabili, da far valere tempestivamente (errore n. 3).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta la crisi dell’impresa energivora con un doppio taglio: intercettare gli errori prima che si consumino e, quando un termine è già scaduto, verificare quali strade restano aperte. In concreto:

  1. Ricostruiamo l’esposizione verso il fornitore di energia fattura per fattura, confrontando prezzi applicati, offerte sottoscritte, scadenze delle condizioni economiche e comunicazioni di variazione, per individuare le somme contestabili prima che diventino definitive.
  2. Calcoliamo e presidiamo i termini di ogni atto ricevuto: quaranta giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo, venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale, con la corretta applicazione della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto dove prevista.
  3. Proponiamo le opposizioni esecutive sui vizi realmente esistenti del titolo, del precetto e del pignoramento, chiedendo la sospensione dell’esecuzione quando ricorrono gravi motivi documentabili.
  4. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive prima della pubblicazione, in modo che il deposito avvenga nei termini dell’art. 19 CCII con tutta la documentazione richiesta.
  5. Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano finanziario semestrale che distingue consumi correnti e debito pregresso e dimostra al tribunale la sostenibilità della continuità produttiva.
  6. Delimitiamo il perimetro delle misure verso i creditori che effettivamente minacciano la continuità (fornitore di energia, banche, creditori procedenti) e chiediamo le misure cautelari necessarie, come lo svincolo delle somme pignorate funzionali alle trattative.
  7. Tuteliamo la continuità della fornitura, facendo valere il divieto per i creditori protetti di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di risolverli per i soli crediti anteriori.
  8. Verifichiamo ogni pagamento e ogni atto straordinario prima che venga compiuto, inserendolo nella strategia e nelle comunicazioni all’esperto, per ridurre il rischio revocatorio e la responsabilità personale dell’amministratore.
  9. Quando un errore è già stato commesso, verifichiamo se la notifica del decreto era regolare, se il riconoscimento di debito può essere superato con prova contraria, se è ancora possibile accedere a uno strumento di regolazione entro la prima udienza o proporre reclamo contro l’apertura della liquidazione.
  10. Valutiamo la qualificazione dimensionale dell’impresa e, se ricorrono i presupposti, impostiamo il percorso del concordato minore o della liquidazione controllata tramite Organismo di Composizione della Crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una guida dedicata agli errori, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso particolare: molti degli errori descritti si consumano davanti al tribunale, ma si riparano, quando è ancora possibile, nei gradi successivi, con il reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale, l’appello sulle opposizioni, il ricorso per cassazione. Lo stesso difensore che imposta la strategia nella fase iniziale la porta avanti fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di linea: è questa continuità che consente di non contraddire in appello ciò che si è sostenuto in primo grado e di costruire fin dall’inizio un fascicolo che regga anche davanti alla Suprema Corte.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: per un’impresa ceramica in crisi energetica, la lettura dei bilanci, il piano di cassa, l’esposizione verso le banche e le questioni tributarie sono parte integrante della difesa legale, non attività separate. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni termine e costruiamo la strategia più solida tra quelle che la legge consente.


In chiusura

La sospensione dei pignoramenti in un’impresa ceramica schiacciata dal costo del gas è possibile, ma non è un effetto automatico della crisi né una concessione che il giudice fa per comprensione. È il risultato di scelte tempestive: contestare le fatture quando è il momento, entrare nella composizione negoziata prima che i creditori agiscano, depositare il ricorso nei termini, non pagare in modo selettivo, non firmare sotto pressione ciò che si potrebbe negoziare con tutele ben diverse.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per ragioni verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato alla funzione su cui ruota la composizione negoziata e il giudizio sulle misure protettive; è avvocato cassazionista, e può quindi seguire le opposizioni e le impugnazioni contro il fornitore e contro l’apertura della liquidazione fino all’ultimo grado; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la crisi energetica si intreccia con l’esposizione verso banche ed erario; ed è Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, competenze che contano quando l’impresa rientra tra quelle minori e la via d’uscita passa dal sovraindebitamento.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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