Un’impresa chimica che ha visto la bolletta del gas divorare il margine industriale, e che oggi ha fatture scadute verso il proprio fornitore, si pone quasi sempre la stessa domanda: conviene contestare il contratto, sostenendo che è diventato eccessivamente oneroso, oppure è il momento di entrare in una procedura di gestione della crisi d’impresa? Le due strade nascono da logiche diverse. La prima guarda al singolo contratto e cerca di scioglierlo o di riequilibrarlo; la seconda guarda all’intera impresa e cerca di proteggerne la continuità, trattando il debito verso il fornitore di gas come una delle tante voci di un piano complessivo.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese chimiche energivore, ed è proprio questo il punto: la scelta corretta dipende dalla struttura del contratto di fornitura, dall’entità del debito già maturato e dalla tenuta complessiva dei conti aziendali. Scegliere guardando solo al fornitore di gas, senza considerare banche, altri fornitori strategici e flussi di cassa futuri, espone al rischio di vincere una battaglia contrattuale e perdere l’impresa; scegliere una procedura concorsuale quando il problema era confinato a un solo contratto, all’opposto, può comportare costi reputazionali e organizzativi non necessari.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere dall’interno lo strumento della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto e le dinamiche delle trattative con i creditori strategici. Dall’altro la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di sostenere un’eventuale azione di risoluzione per eccessiva onerosità o un’opposizione all’ingiunzione del fornitore lungo tutti i gradi di giudizio, fino alla Suprema Corte. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile quando il debito energetico si intreccia con quello bancario.
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Il quadro di partenza: somministrazione di gas, debito scaduto e squilibrio dei conti
Prima di soppesare le alternative, conviene fissare gli elementi giuridici comuni a tutte e tre le strade, perché sono proprio questi elementi a determinare quale opzione abbia margini concreti.
Il contratto di fornitura come somministrazione
Il contratto con cui un’impresa industriale acquista gas naturale per i propri impianti è, nella generalità dei casi, un contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e seguenti del codice civile: il fornitore si obbliga a eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose verso un corrispettivo. Si tratta quindi di un contratto a esecuzione continuata o periodica, la categoria per la quale il codice prevede espressamente il rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.).
All’interno della somministrazione, due norme hanno un peso specifico nei rapporti tra impresa chimica e fornitore:
- l’art. 1564 c.c., secondo cui, in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti;
- l’art. 1565 c.c., secondo cui, se l’inadempimento della parte che ha diritto alla somministrazione è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso.
Queste due regole, lette insieme al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), delimitano il margine di reazione del fornitore di fronte a fatture non pagate. Il fornitore non è disarmato: può agire per il pagamento, sospendere nei limiti consentiti, chiedere la risoluzione se l’inadempimento è grave. Ma non può comportarsi in modo sproporzionato o contrario a correttezza.
Prezzo fisso o prezzo indicizzato: la variabile che cambia tutto
L’elemento dirimente, nel valutare la prima strada, è la clausola di prezzo. Nei contratti industriali di fornitura di gas si incontrano essenzialmente due modelli:
- prezzo fisso per un periodo determinato (ad esempio dodici o ventiquattro mesi), eventualmente con componenti accessorie variabili;
- prezzo indicizzato a un riferimento di mercato all’ingrosso (tipicamente il PSV italiano o il TTF europeo), maggiorato di uno spread commerciale.
Nel secondo modello, la variazione del prezzo è il meccanismo stesso che le parti hanno scelto: chi firma un contratto indicizzato accetta, per definizione, che il costo segua il mercato. Nel primo modello, invece, il rischio della variazione è distribuito in modo opposto: se il mercato sale, è il fornitore a subire lo squilibrio; se il mercato scende, è l’acquirente a pagare un prezzo superiore al valore corrente della materia prima. Capire quale dei due modelli regola il rapporto è il primo passo di qualunque valutazione seria, perché da esso dipende se l’eccessiva onerosità sia anche solo astrattamente invocabile dall’impresa chimica.
Non va trascurata, inoltre, la frequente presenza nei contratti industriali di clausole di take or pay, con le quali l’acquirente si impegna a pagare un quantitativo minimo annuo anche se non lo preleva. In una fase di contrazione produttiva, quando gli impianti vengono fermati proprio perché il gas costa troppo, queste clausole possono generare un debito ulteriore e del tutto scollegato dai consumi reali.
Il debito già maturato e quello futuro
Altro elemento comune a tutte le opzioni è la distinzione tra il debito già scaduto (fatture per gas effettivamente consegnato e consumato) e le obbligazioni future (le forniture che il contratto prevede per i mesi o gli anni successivi). Questa distinzione, apparentemente contabile, ha un peso giuridico decisivo: nei contratti a esecuzione continuata o periodica, l’art. 1458 c.c. stabilisce che l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. In altre parole, anche una risoluzione per eccessiva onerosità pienamente fondata lascerebbe intatto il debito per il gas già fornito.
La dimensione d’impresa del problema
Infine, il terzo elemento comune: un’impresa chimica energivora che accumula debiti verso il fornitore di gas raramente ha un problema confinato a quel solo rapporto. Il costo dell’energia incide sul margine di contribuzione di tutta la produzione; il margine compresso riduce la capacità di servire il debito bancario; la tensione di cassa si trasferisce sui fornitori di materie prime, sui trasportatori, sui pagamenti previdenziali. È per questo che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) chiede all’imprenditore di dotarsi di adeguati assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi (art. 3 CCII), e considera indicatori di allarme, tra l’altro, i debiti verso fornitori scaduti da tempo significativo.
Fissati questi elementi, le strade realmente percorribili sono tre:
- agire sul contratto, attraverso la rinegoziazione e, in mancanza di accordo, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- accedere alla composizione negoziata della crisi, lo strumento volontario e riservato introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del CCII;
- accedere a uno strumento di regolazione della crisi vero e proprio: concordato preventivo in continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Prima strada: agire sul contratto con l’eccessiva onerosità sopravvenuta
In cosa consiste
L’art. 1467 c.c. stabilisce che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto (comma 2). La parte contro cui è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (comma 3).
Tre caratteristiche del rimedio vanno messe in evidenza, perché ne segnano il perimetro.
La prima: il rimedio codicistico è risolutorio, non manutentivo. La parte svantaggiata può chiedere al giudice di sciogliere il contratto, non di riscriverlo. La riduzione a equità è nelle mani della controparte, che può offrirla per salvare il rapporto. Questo significa che l’impresa chimica non può ottenere dal giudice, sulla base del solo art. 1467, un prezzo più basso: può ottenere lo scioglimento, e sarà il fornitore a decidere se proporre condizioni diverse pur di mantenere il cliente.
La seconda: la risoluzione per eccessiva onerosità richiede una pronuncia giudiziale. Non è una facoltà che si esercita con una lettera. Durante la crisi energetica del 2022, del resto, furono proprio alcuni fornitori a tentare di comunicare unilateralmente ai clienti la “risoluzione per eccessiva onerosità”, in alternativa all’accettazione di nuove condizioni peggiorative: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intervenne con provvedimenti cautelari, e in quel contesto ARERA e AGCM chiarirono pubblicamente che lo scioglimento per eccessiva onerosità passa attraverso il giudice. La regola vale in entrambe le direzioni.
La terza: la Cassazione richiede che l’evento sia insieme straordinario e imprevedibile, e attribuisce ai due requisiti una natura diversa. La straordinarietà è un dato oggettivo, misurabile per frequenza, dimensione e intensità dell’evento; l’imprevedibilità ha invece una connotazione soggettiva, legata a ciò che il contraente poteva conoscere. Per un operatore stabilmente attivo nel settore, che conosce l’andamento dei mercati, la soglia dell’imprevedibilità si alza sensibilmente (Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2023, n. 27152).
La rinegoziazione come fase preliminare
Prima dell’azione giudiziale, la strada contrattuale passa quasi sempre per un tentativo di rinegoziazione. Il codice civile non prevede in via generale un obbligo di rinegoziare, ma una parte rilevante della dottrina e alcune pronunce di merito lo hanno ricavato dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, letto alla luce del dovere costituzionale di solidarietà. Durante l’emergenza pandemica, la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione n. 56/2020 ha valorizzato proprio questa lettura, osservando che lo stesso art. 1467 mostra una preferenza dell’ordinamento per la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla sua caducazione.
Va però soppesato con realismo il valore pratico di questo argomento: l’obbligo di rinegoziazione fondato sulla buona fede non ha ancora un riconoscimento stabile nella giurisprudenza di legittimità, e il suo inadempimento produce conseguenze incerte. Nella pratica, la rinegoziazione funziona soprattutto quando entrambe le parti hanno interesse a mantenere il rapporto: il fornitore preferisce un cliente industriale che continua a prelevare a condizioni ridotte rispetto a un contenzioso dall’esito incerto; l’impresa preferisce un prezzo sostenibile rispetto alla ricerca di un nuovo fornitore in condizioni di difficoltà finanziaria.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — contratto a prezzo fisso firmato al picco. L’impresa ha sottoscritto un contratto biennale a prezzo fisso in un momento di mercato elevato, per mettersi al riparo da ulteriori rialzi; nei mesi successivi il mercato all’ingrosso è sceso in modo marcato. L’impresa paga oggi un prezzo molto superiore al valore corrente del gas e non può trasferirlo sui propri listini, perché i concorrenti acquistano a prezzi correnti. Qui l’eccessiva onerosità è astrattamente configurabile sotto il profilo dello svilimento della controprestazione, ma l’impresa dovrà superare l’ostacolo della prevedibilità: la scelta del prezzo fisso è, per sua natura, una scommessa sull’andamento del mercato.
Scenario B — contratto indicizzato con evento di portata sistemica. Il prezzo segue il PSV, ma un evento geopolitico di dimensione eccezionale provoca un’impennata che moltiplica il costo in poche settimane, ben oltre qualsiasi oscillazione storica. In questo caso l’impresa può sostenere che l’evento ha travalicato l’alea normale del contratto indicizzato, perché le parti avevano accettato le fluttuazioni di mercato, non un’alterazione strutturale del mercato stesso. L’argomento è sostenibile, ma il rovescio della medaglia è evidente: il meccanismo di indicizzazione è proprio lo strumento con cui le parti hanno allocato il rischio di prezzo sull’acquirente.
Scenario C — clausola take or pay e fermo impianti. L’impresa ha dovuto fermare una linea produttiva perché non più competitiva ai costi energetici correnti, e il fornitore le addebita la quota minima non prelevata. Qui l’analisi si sposta sull’interpretazione della clausola, sull’eventuale presenza di clausole di forza maggiore o di hardship, sulla buona fede del fornitore nell’esigere il corrispettivo per gas mai consegnato. La strada contrattuale, in questo scenario, si combina spesso con la contestazione della quantificazione del credito.
Il profilo ideale di questa prima strada è quello dell’impresa sostanzialmente sana, il cui squilibrio è concentrato su un solo contratto di fornitura dalle condizioni anomale, e che dispone della liquidità necessaria a sostenere un contenzioso di durata pluriennale senza che il debito pregresso la travolga nel frattempo.
Come si esegue in sintesi
Il percorso si articola normalmente in quattro passaggi: analisi del contratto e delle condizioni generali (clausole di prezzo, recesso, forza maggiore, hardship, take or pay, foro competente o clausola arbitrale); ricostruzione documentale dell’andamento del mercato e dell’impatto sul sinallagma; proposta formale di rinegoziazione; in mancanza di accordo, atto di citazione per la risoluzione ex art. 1467 c.c. davanti al tribunale competente, salva l’eventuale clausola compromissoria.
Va ricordato che il processo civile ordinario ha una durata che, in primo grado, si misura ordinariamente in anni e non in mesi, e che nel computo dei termini processuali opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Vantaggi motivati
- Interviene alla radice: se il problema è davvero un solo contratto squilibrato, l’azione lo colpisce senza coinvolgere l’intera impresa.
- Non richiede l’apertura di una procedura: nessuna pubblicità nel registro delle imprese, nessun coinvolgimento dell’intero ceto creditorio.
- Crea una leva negoziale: la prospettiva di un’azione fondata induce spesso il fornitore a proporre una modifica equa delle condizioni, come lo stesso art. 1467, comma 3, consente.
- La disciplina è applicabile anche agli accordi di rientro: la Cassazione ha chiarito che il principio generale dell’art. 1467 si estende anche alla transazione a esecuzione differita, la cui irresolubilità per inadempimento non ne impedisce la risoluzione per eccessiva onerosità (Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4451). Il dato ha rilievo quando il debito verso il fornitore è già stato oggetto di un piano di rientro transattivo diventato insostenibile.
Rischi e svantaggi onesti
- Il debito pregresso resta intatto: per effetto dell’art. 1458 c.c., la risoluzione non tocca le forniture già eseguite. Il fornitore può agire in via monitoria per le fatture scadute anche mentre è pendente la causa sulla risoluzione.
- La protezione dalle azioni esecutive è assente: la pendenza del giudizio non impedisce al fornitore di ottenere un decreto ingiuntivo e, ricorrendone i presupposti, di procedere esecutivamente sui conti e sui crediti dell’impresa.
- La prova è onerosa: occorre dimostrare la straordinarietà oggettiva dell’evento, l’imprevedibilità soggettiva per un operatore del settore e un’alterazione dello scambio che vada oltre l’alea normale. La Cassazione, nel caso del 2023, ha escluso la risoluzione a fronte di un calo di prezzo di circa il 40% in pochi mesi, ritenendo che l’acquirente, operatore abituale, fosse già consapevole della tendenza del mercato.
- L’esito, anche positivo, è lo scioglimento: l’impresa si trova senza fornitore e deve approvvigionarsi altrove, con la propria storia di inadempimenti visibile ai nuovi operatori.
- I tempi sono lunghi rispetto alla velocità con cui si deteriora una crisi di liquidità.
Pronunce a supporto
Oltre a Cass. 27152/2023 e Cass. 4451/2020 già richiamate, in questa strada ha rilievo il principio di buona fede nell’esercizio dell’autotutela da parte del fornitore: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34361 del 2024, ha ritenuto illegittima la sospensione di una fornitura idrica disposta senza adeguato preavviso, in un contesto in cui l’anomalia contestata dipendeva anche dalla condotta del gestore, richiamando gli artt. 1460 e 1565 c.c. Il principio, pur maturato nel servizio idrico, offre un parametro utile per valutare la legittimità di una minaccia di distacco del gas mentre è aperta una contestazione seria sulle condizioni contrattuali.
Seconda strada: la composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata della crisi è uno strumento volontario, stragiudiziale e riservato, introdotto dal D.L. 118/2021 e trasfuso negli artt. 12 e seguenti del CCII. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere, attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’esperto non sostituisce l’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione), ma agevola le trattative con i creditori e con le altre parti interessate, verificando la coerenza del piano di risanamento e la correttezza delle condotte.
I due strumenti che interessano il debito verso il fornitore di gas
Per un’impresa chimica indebitata con il fornitore di gas, la composizione negoziata offre due strumenti specifici.
Il primo riguarda la rinegoziazione dei contratti divenuti squilibrati. La versione originaria dell’art. 10, comma 2, del D.L. 118/2021 consentiva all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede i contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia e, in mancanza di accordo, attribuiva al tribunale il potere di rideterminare equamente le condizioni per il periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale. Quel potere giudiziale di riscrittura era legato alla sopravvenienza pandemica; nel Codice della crisi, l’esperto conserva la possibilità di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti di durata quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato da circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5, CCII), mentre non è stato riprodotto il potere del tribunale di riscrivere il contratto. La differenza rispetto alla prima strada è sostanziale: la rinegoziazione avviene in una sede strutturata, alla presenza di un terzo qualificato, all’interno di un piano di risanamento verificabile, e il comportamento delle parti è osservato dall’esperto.
Il secondo strumento sono le misure protettive. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione di misure protettive del patrimonio, che dalla pubblicazione nel registro delle imprese impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività. Le misure devono essere confermate dal tribunale, che ne fissa la durata entro i limiti di legge (in linea generale tra 30 e 120 giorni, con possibilità di proroga entro un limite complessivo).
Ancora più rilevante, per il caso specifico, è l’art. 18, comma 5, CCII: i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Tradotto nel rapporto con il fornitore di gas: durante la protezione, il debito scaduto non può essere usato come motivo per staccare la fornitura o sciogliere il contratto. Il fornitore resta tutelato per le forniture successive, che l’impresa deve pagare regolarmente.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — impresa con prospettive industriali, schiacciata da un picco di costi. Il mercato del prodotto chimico tiene, il portafoglio clienti è solido, ma l’aumento del costo energetico ha generato un arretrato verso il fornitore di gas e qualche ritardo con le banche. Un piano credibile di rientro, sostenuto da efficientamenti energetici o da una revisione del mix produttivo, può essere negoziato con i creditori principali senza che l’impresa debba passare per una procedura concorsuale.
Scenario B — fornitore che minaccia il distacco. Il fornitore ha inviato una diffida con termine breve e preannuncia la sospensione. Senza fornitura gli impianti si fermano, e con essi i flussi di cassa necessari a pagare qualunque creditore. In questo scenario le misure protettive e la regola dell’art. 18, comma 5, CCII rappresentano la difesa più tempestiva a disposizione, perché agiscono in tempi compatibili con l’urgenza.
Scenario C — pluralità di creditori strategici. Oltre al fornitore di gas sono esposti il fornitore di materie prime, una banca con garanzia pubblica e il trasportatore. Una trattativa bilaterale con ciascuno, in ordine sparso, rischia di produrre accordi incompatibili. La composizione negoziata consente di condurre le trattative in modo coordinato, sotto la regia dell’esperto.
Il profilo ideale della composizione negoziata è quello dell’impresa in crisi o in pre-crisi che conserva una ragionevole prospettiva di risanamento, ha bisogno di protezione rapida dalle iniziative dei creditori, e preferisce una sede riservata e flessibile a una procedura giudiziale con pubblicità e voto dei creditori.
Come si esegue in sintesi
Il percorso prevede: verifica preliminare tramite il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma; predisposizione della documentazione richiesta (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, progetto di piano di risanamento, certificazioni dei debiti fiscali e previdenziali); deposito dell’istanza; nomina dell’esperto da parte della commissione regionale; eventuale richiesta di misure protettive con ricorso al tribunale per la conferma; trattative, che si svolgono nel periodo di durata dell’incarico dell’esperto (180 giorni, prorogabili).
Gli esiti possibili sono molteplici: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; una convenzione di moratoria; un accordo sottoscritto anche dall’esperto; oppure l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, che rappresenta il punto di contatto con la terza strada.
Vantaggi motivati
- Tempestività della protezione: le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, prima ancora della conferma giudiziale.
- Riservatezza: le trattative non sono pubbliche, e l’impresa evita lo stigma di una procedura concorsuale presso clienti e concorrenti.
- Continuità della fornitura: la regola sui contratti pendenti impedisce al fornitore di usare il debito pregresso come leva per interrompere la somministrazione.
- Flessibilità degli esiti: l’accordo con il fornitore di gas può prevedere riduzioni, dilazioni, nuove condizioni di prezzo, garanzie, senza vincoli di trattamento uniforme tra creditori.
- Ampiezza degli strumenti cautelari: la giurisprudenza di merito ha riconosciuto anche misure cautelari atipiche modellate sulle esigenze del caso, come il divieto temporaneo, disposto dal Tribunale di Vicenza il 23 luglio 2025, di escutere una garanzia pubblica MCC durante le trattative.
- Riconoscimento della serietà dello strumento: la Cassazione penale (sez. III, ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109) ha valorizzato la pendenza della composizione negoziata come elemento idoneo a escludere il periculum in mora di un sequestro preventivo, segnale che l’istituto viene ormai considerato un meccanismo serio di stabilizzazione dell’impresa.
Rischi e svantaggi onesti
- Nessun potere di imporre l’accordo: senza il consenso del fornitore, la composizione negoziata non può ridurre il debito né riscrivere il contratto. Se il fornitore non accetta, l’esito si sposta necessariamente su un’altra strada.
- Le misure protettive sono temporanee e revocabili: il tribunale può revocarle o abbreviarle se servono solo a ritardare l’inevitabile o se l’imprenditore non collabora.
- Il controllo sull’ammissibilità è effettivo: la Cassazione ha chiarito che, se pende un procedimento per l’apertura della liquidazione (nel caso deciso, una domanda di fallimento), spetta al tribunale investito di quel procedimento valutare incidentalmente l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata corredata da misure protettive (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856). La protezione, dunque, non si ottiene con un’istanza qualsiasi.
- I debiti successivi devono essere pagati: l’impresa deve dimostrare di poter sostenere le forniture correnti; se anche il costo energetico corrente è insostenibile, la composizione negoziata da sola non basta.
- Responsabilità gestorie: durante le trattative, l’imprenditore deve gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria, e quando sussiste l’insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori.
Pronunce a supporto
Oltre alle pronunce già indicate, la giurisprudenza di merito ha mostrato un’applicazione flessibile dell’accesso alla procedura: con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’accesso di un fondo d’investimento alla composizione negoziata tramite la società di gestione e sull’ammissibilità delle relative misure protettive, a conferma di un approccio sostanziale all’individuazione dei soggetti e degli interessi tutelabili.
Terza strada: gli strumenti di regolazione della crisi
In cosa consiste
Quando lo squilibrio non è più gestibile con accordi individuali, o quando uno o più creditori decisivi rifiutano ogni intesa, l’impresa può accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal CCII. Per un’impresa chimica che intende proseguire l’attività, i più rilevanti sono:
- il concordato preventivo in continuità aziendale (artt. 84 e seguenti CCII), in cui il piano prevede la prosecuzione dell’attività e il soddisfacimento dei creditori in misura anche non integrale, con suddivisione in classi, voto dei creditori e omologazione del tribunale;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), conclusi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge; nella forma agevolata (art. 60 CCII) la soglia si riduce al 30% a determinate condizioni, mentre nella forma a efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti possono essere estesi ai creditori non aderenti di una stessa categoria;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente di distribuire il valore in deroga all’ordine delle cause di prelazione, a condizione dell’approvazione unanime delle classi.
Gli strumenti che incidono sul rapporto con il fornitore di gas
Il concordato in continuità mette a disposizione tre leve che toccano direttamente il rapporto con il fornitore energetico.
La prima è l’art. 94-bis CCII, dedicato ai contratti pendenti nel concordato in continuità: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Sono essenziali i contratti necessari alla prosecuzione della gestione corrente, tra cui le forniture la cui interruzione impedisce la continuazione dell’attività: per un impianto chimico, la fornitura di gas ne è l’esempio paradigmatico.
La seconda è l’art. 97 CCII, che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti quando la prosecuzione non è coerente con il piano. La controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, trattato però come credito anteriore, quindi soggetto alla falcidia concordataria. È qui che la terza strada incrocia la prima: un contratto a prezzo fisso divenuto antieconomico, che l’art. 1467 c.c. difficilmente consentirebbe di sciogliere, può essere sciolto nel concordato con un indennizzo destinato a essere pagato in percentuale.
La terza è l’art. 100 CCII, che consente al debitore in continuità di chiedere l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La giurisprudenza di merito mostra orientamenti non uniformi sull’ampiezza di questa possibilità: il Tribunale di Roma, con provvedimento del 17 aprile 2024, ha ammesso l’autorizzazione anche per debiti previdenziali in funzione del rilascio del DURC, mentre il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 7 febbraio 2024, ha ribadito un divieto di pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate.
A queste leve si aggiunge la regola generale della prededuzione (art. 6 CCII) per i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura: il fornitore che continua a somministrare gas durante il concordato vede il proprio credito per le nuove forniture soddisfatto con priorità, il che riduce il suo interesse a interrompere il rapporto.
Quando ha senso: tre scenari concreti
Scenario A — trattativa fallita in composizione negoziata. L’impresa ha tentato la composizione negoziata, ma il fornitore di gas o una banca decisiva hanno rifiutato ogni accordo. Il concordato in continuità consente di superare il dissenso del singolo creditore attraverso il voto delle classi e, nei limiti di legge, l’omologazione anche in caso di dissenso di una o più classi.
Scenario B — contratto di fornitura strutturalmente insostenibile. L’impresa è vincolata a un contratto pluriennale a prezzo fisso fuori mercato, con una clausola take or pay onerosa. Lo scioglimento ex art. 97 CCII, con indennizzo trattato come credito anteriore, consente di liberarsi del vincolo e di stipulare una nuova fornitura a condizioni correnti.
Scenario C — esposizione diffusa con insolvenza già in atto. I debiti scaduti verso fornitori, banche ed enti previdenziali superano stabilmente la capacità di generare cassa, e alcuni creditori hanno già avviato azioni esecutive. Qui la gestione per accordi individuali non è più realistica, e solo uno strumento che vincoli anche i dissenzienti può dare stabilità al risanamento.
Il profilo ideale della terza strada è quello dell’impresa ancora industrialmente valida ma già in crisi conclamata o in insolvenza reversibile, che ha bisogno di un piano vincolante per tutti i creditori e di strumenti per sciogliere o stabilizzare i contratti chiave.
Come si esegue in sintesi
L’accesso avviene con ricorso al tribunale competente, eventualmente in forma “con riserva” (domanda con riserva di deposito di proposta e piano), con richiesta delle misure protettive. Seguono: predisposizione del piano e dell’attestazione di un professionista indipendente; nomina del commissario giudiziale; formazione delle classi; voto dei creditori; giudizio di omologazione. Negli accordi di ristrutturazione e nel piano soggetto a omologazione la sequenza è più snella, ma presuppone un livello di adesione già raggiunto.
Vantaggi motivati
- Efficacia verso i dissenzienti: il piano omologato vincola anche il fornitore di gas che ha votato contro, nei limiti dei meccanismi di legge.
- Strumenti specifici sui contratti: art. 94-bis per mantenere i contratti essenziali, art. 97 per sciogliere quelli dannosi, art. 100 per pagare i fornitori strategici.
- Protezione ampia e prolungata dalle azioni esecutive e cautelari.
- Stabilità degli atti: gli atti compiuti in esecuzione del piano omologato godono delle esenzioni previste dal Codice.
Rischi e svantaggi onesti
- Pubblicità e impatto reputazionale: la domanda è pubblicata nel registro delle imprese; clienti, banche e concorrenti ne vengono a conoscenza.
- Complessità e tempi: la procedura richiede un piano attestato, un commissario, un voto, un giudizio di omologazione; i tempi complessivi si misurano in mesi.
- Controllo del tribunale sulla continuità: la Cassazione (sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348) ha delineato la nozione di continuità aziendale e i criteri con cui il giudice deve accertarla in sede di omologazione di un concordato “misto”; la qualificazione del piano non è affidata alla sola etichetta scelta dal debitore.
- Rischio di esito liquidatorio: se il piano non viene approvato o omologato, l’impresa insolvente è esposta all’apertura della liquidazione giudiziale.
- Trattamento del fornitore di gas come chirografario: il fornitore, per i crediti anteriori, partecipa alla falcidia. Il Tribunale di Mantova, nel giudizio di omologazione deciso il 14 marzo 2024, ha esaminato un concordato in continuità che prevedeva per la classe dei fornitori una soddisfazione inferiore al 10%, verificandone la compatibilità con le regole distributive del Codice. Il dato mostra quanto possa essere incisa la posizione del fornitore, ma anche quanto il fornitore stesso possa essere indotto, di conseguenza, a preferire un accordo in una fase precedente.
Pronunce a supporto
Le pronunce richiamate in questa sezione (Cass. 348/2025; Trib. Roma 17 aprile 2024; Trib. Taranto 7 febbraio 2024; Trib. Mantova 14 marzo 2024) sono raccolte, con il relativo principio, nella sezione dedicata alle pronunce che orientano la scelta.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili ma non riferite a casi reali. Hanno un solo scopo: mostrare come gli stessi numeri di partenza producano risultati molto diversi a seconda della strada scelta.
Dati comuni a tutte le simulazioni. Impresa chimica con consumo medio di 350.000 Smc di gas al mese. Contratto di somministrazione a prezzo fisso di 0,612 €/Smc, sottoscritto il 3 marzo 2025 con scadenza al 31 dicembre 2027. Prezzo medio di mercato all’ingrosso nei mesi successivi pari, nell’ipotesi, a 0,358 €/Smc. Fatture scadute e non pagate verso il fornitore di gas: 1.384.620 €. Altri debiti verso fornitori: 912.300 €. Esposizione bancaria: 2.746.000 €. Il 14 settembre 2026 il fornitore invia una diffida a pagare entro quindici giorni, preannunciando la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto.
Simulazione 1 — Il contratto a prezzo fisso fuori mercato
Il divario tra prezzo contrattuale e prezzo di mercato è di 0,254 €/Smc, pari al 41,5% del prezzo pattuito. Su 350.000 Smc mensili, l’impresa paga 88.900 € al mese in più rispetto al valore corrente del gas. Dal 1° novembre 2026 alla scadenza mancano 14 mesi: il sovracosto residuo complessivo è di 1.244.600 €.
Con la prima strada. L’impresa notifica l’atto di citazione per la risoluzione ex art. 1467 c.c. il 20 ottobre 2026. Considerati i tempi ordinari del primo grado e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, è verosimile che la sentenza intervenga quando il contratto è già prossimo alla scadenza naturale o già scaduto. Anche in caso di accoglimento, l’effetto della risoluzione non tocca le forniture già eseguite (art. 1458 c.c.): il debito di 1.384.620 € resta interamente dovuto, così come quello per il gas consumato nel corso della causa. Nel frattempo il fornitore può chiedere un decreto ingiuntivo per le fatture scadute. Il dato oggettivo del calo del 41,5% va inoltre soppesato con la già ricordata pronuncia di legittimità che ha escluso la risoluzione per un calo di circa il 40% in capo a un operatore del settore consapevole della tendenza del mercato.
Con la seconda strada. L’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata il 28 settembre 2026, con richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese, e propone il ricorso per la conferma. Dalla pubblicazione, il fornitore non può sospendere la somministrazione né risolvere il contratto per il solo mancato pagamento delle fatture anteriori (art. 18, comma 5, CCII), purché le forniture successive siano pagate. Nell’ipotesi, la trattativa si chiude con un accordo che prevede il pagamento del 70% del debito scaduto, pari a 969.234 €, in 30 rate mensili da 32.307,80 €, e la riduzione del prezzo per il periodo residuo a 0,455 €/Smc. Il risparmio mensile sul prezzo è di 54.950 €, pari a 769.300 € sui 14 mesi residui. L’esito, va sottolineato, dipende interamente dal consenso del fornitore.
Con la terza strada. L’impresa deposita una domanda di concordato in continuità e chiede l’autorizzazione allo scioglimento del contratto ex art. 97 CCII. Il fornitore ha diritto a un indennizzo pari al danno da mancato adempimento: nell’ipotesi che il gas venga ricollocato al prezzo di mercato, l’indennizzo corrisponde al margine perduto, cioè 1.244.600 €, trattato come credito anteriore. Il credito chirografario complessivo del fornitore sale a 2.629.220 €. Se il piano prevede per la classe dei fornitori una soddisfazione del 38%, il fornitore riceverà 999.103,60 €. Con una nuova fornitura a 0,379 €/Smc (prezzo di mercato più uno spread di 0,021 €), il risparmio rispetto al vecchio contratto è di 81.550 € al mese. Il rovescio della medaglia: pubblicità della procedura, voto dei creditori, giudizio di omologazione, e la necessità di trovare un nuovo fornitore disposto a servire un’impresa in concordato, normalmente forte della prededuzione per i crediti sorti durante la procedura.
Simulazione 2 — La diffida con termine di quindici giorni
Con gli stessi dati, l’elemento dirimente diventa il tempo: la diffida scade il 29 settembre 2026.
Con la prima strada, l’impresa può contestare la legittimità di una sospensione senza congruo preavviso, richiamando l’art. 1565 c.c. e il principio di buona fede, ed eventualmente chiedere una tutela cautelare d’urgenza. Ma se il debito scaduto è rilevante e non contestato nel suo ammontare, l’inadempimento difficilmente potrà essere qualificato di lieve entità, e lo spazio per bloccare la reazione del fornitore si restringe.
Con la seconda strada, la protezione decorre dalla pubblicazione dell’istanza con l’accettazione dell’esperto: se il deposito avviene prima della scadenza della diffida, la sospensione per crediti anteriori diventa preclusa. La tempestività del deposito, in questo scenario, vale più di qualunque argomento sul merito del contratto.
Con la terza strada, la domanda di concordato, anche con riserva, consente di invocare l’art. 94-bis CCII per la fornitura essenziale e di chiedere misure protettive. La protezione è ampia, ma il prezzo da pagare è la pubblicità immediata della procedura.
Simulazione 3 — La variante del contratto indicizzato
Si ipotizzi ora che il contratto non sia a prezzo fisso ma indicizzato al PSV più uno spread di 0,018 €/Smc, e che la fattura mensile media sia di 214.380 €, a fronte di un margine operativo mensile, prima del costo dell’energia, di 168.900 €. Il disavanzo strutturale è di 45.480 € al mese.
Con la prima strada, l’argomento dell’eccessiva onerosità si scontra con la clausola di indicizzazione, che rappresenta proprio l’allocazione del rischio di prezzo sull’acquirente: la strada è percorribile solo in presenza di un evento di portata sistemica che travalichi le oscillazioni di mercato. E comunque non risolverebbe il disavanzo, che nasce dal rapporto tra costo dell’energia e prezzi di vendita.
Con la seconda e la terza strada, il problema viene affrontato per ciò che è: una questione di sostenibilità del modello industriale. Il piano dovrà prevedere misure sul lato dei ricavi (revisione dei listini, selezione dei prodotti a maggior margine) e dei costi (efficienza energetica, coperture sul prezzo, eventuale autoproduzione), e solo all’interno di questo quadro la ristrutturazione del debito verso il fornitore assume senso. Quando il disavanzo è strutturale, nessuna azione sul singolo contratto può sostituire un piano di risanamento.
Il confronto in tabella
La tabella che segue sintetizza i parametri con cui le tre strade vanno messe a confronto. I tempi indicati sono ordini di grandezza, che variano sensibilmente da tribunale a tribunale e in funzione della complessità del caso; i costi riportati sono esclusivamente quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge.
Due avvertenze per la lettura. La prima: le colonne non sono compartimenti stagni, perché la composizione negoziata può sfociare in uno strumento di regolazione e l’eccessiva onerosità può essere fatta valere come argomento negoziale in entrambe le sedi. La seconda: la riga sugli effetti verso il debito pregresso è quella che più spesso sorprende chi si avvicina alla materia, perché l’intuizione comune vorrebbe che “sciogliere il contratto” cancelli anche gli arretrati, mentre così non è.
| Parametro | Eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) | Composizione negoziata | Concordato in continuità / accordi / PRO |
|---|---|---|---|
| Tempi | Anni per il primo grado, oltre a eventuali impugnazioni | Incarico dell’esperto di 180 giorni, prorogabili | Mesi, tra deposito, voto e omologazione |
| Complessità | Media: causa ordinaria con prova tecnica sul mercato | Media: piano, documentazione, trattative coordinate | Alta: piano attestato, classi, commissario, voto |
| Effetto sul debito pregresso | Nessuno: le prestazioni eseguite restano dovute (art. 1458 c.c.) | Solo se il fornitore accetta riduzioni o dilazioni | Falcidia secondo il piano, anche per il dissenziente |
| Effetti sull’esecuzione | Nessuna protezione: il fornitore può agire in via monitoria ed esecutiva | Misure protettive temporanee; divieto di sospendere per crediti anteriori (art. 18, c. 5) | Misure protettive; tutela dei contratti essenziali (art. 94-bis) |
| Rischi in caso di esito negativo | Soccombenza e spese di lite; contratto in vigore | Fine delle misure; necessità di altro strumento | Possibile apertura della liquidazione giudiziale se insolvente |
| Reversibilità | Alta: si può transigere in ogni momento | Alta: l’imprenditore può archiviare o cambiare strada | Bassa: la procedura segue un percorso vincolato |
| Riservatezza | Alta, salvo la pubblicità del processo | Alta: trattative riservate | Bassa: pubblicazione nel registro delle imprese |
| Costi di giustizia e di procedura | Contributo unificato per scaglione di valore (D.P.R. 115/2002) | Diritti di segreteria camerali, compenso dell’esperto secondo i criteri di legge, contributo per il ricorso di conferma delle misure | Contributo unificato e spese di procedura stabilite per legge |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è, in assoluto, migliore delle altre. Ciò che le rende adatte o inadatte è la combinazione di alcuni fattori concreti, che vanno pesati insieme.
Primo criterio: la struttura della clausola di prezzo. Se il contratto è indicizzato al mercato, l’argomento dell’eccessiva onerosità parte generalmente in salita, perché il rischio di prezzo è stato allocato dalle parti sull’acquirente; il baricentro della valutazione tende a spostarsi sugli strumenti della crisi. Se il contratto è a prezzo fisso e lo squilibrio deriva da un crollo del mercato, l’azione contrattuale guadagna spazio, ma deve misurarsi con il requisito dell’imprevedibilità per un operatore professionale. In questo secondo caso, lo scioglimento ex art. 97 CCII rappresenta un’alternativa da soppesare con attenzione.
Secondo criterio: il peso del debito già maturato rispetto alla cassa. Se il debito scaduto verso il fornitore è modesto rispetto ai flussi dell’impresa, e il vero problema è il prezzo futuro, la strada contrattuale e la rinegoziazione possono bastare. Se invece l’arretrato supera la capacità di generare liquidità nei mesi successivi, l’azione sul contratto lascia scoperto proprio il punto critico, perché non incide sulle prestazioni già eseguite.
Terzo criterio: l’urgenza della minaccia sulla fornitura. Quando il fornitore ha già diffidato e preannunciato la sospensione, l’elemento dirimente diventa la velocità della protezione. In questa situazione, gli strumenti del CCII offrono una tutela che il giudizio ordinario, con i suoi tempi, difficilmente può garantire.
Quarto criterio: la pluralità e il peso dei creditori coinvolti. Se la tensione riguarda solo il fornitore di gas, una trattativa bilaterale o un’azione mirata sono proporzionate. Se riguarda anche banche, fornitori di materie prime ed enti previdenziali, la gestione coordinata della composizione negoziata o la forza vincolante di uno strumento di regolazione diventano più coerenti con la dimensione del problema.
Quinto criterio: la reversibilità della crisi e l’atteggiamento della controparte. Se l’impresa ha prospettive industriali credibili e il fornitore ha interesse a mantenere il cliente, la sede negoziale tende a produrre i risultati migliori al minor costo. Se il fornitore ha già scelto la linea del contenzioso e lo squilibrio è strutturale, è realistico considerare strumenti che non dipendano dal suo consenso.
In molte situazioni concrete, i criteri non convergono tutti nella stessa direzione: un contratto a prezzo fisso fuori mercato può coesistere con un’esposizione bancaria pesante e con una diffida già scaduta. È in questi casi che la scelta richiede una valutazione congiunta degli aspetti contrattuali, finanziari e procedurali, e che la sequenza delle mosse conta quanto la mossa stessa: una composizione negoziata avviata con l’argomento dell’eccessiva onerosità come leva, ad esempio, può produrre un accordo che nessuna delle due strade, da sola, avrebbe garantito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta queste opzioni conoscendo sia la sede della trattativa assistita sia quella del giudizio fino all’ultimo grado.
Le domande di chi è indeciso
Si può cambiare strada a metà percorso? In larga misura sì, ed è uno dei profili da considerare fin dall’inizio. La composizione negoziata è per sua natura una strada “aperta”: tra i suoi esiti è espressamente previsto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. L’azione per eccessiva onerosità può essere abbandonata con una transazione in qualunque momento, o affiancata a una procedura successiva. Più difficile è il percorso inverso: una volta pubblicata una domanda di concordato, l’impresa entra in un binario vincolato, e un eventuale ritorno alla gestione ordinaria segue regole precise.
Avviare la composizione negoziata significa ammettere di essere insolventi? No. La composizione negoziata presuppone uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e la ragionevole perseguibilità del risanamento. È proprio pensata per intervenire prima che la situazione diventi irreversibile. Le trattative sono riservate e non comportano alcuna dichiarazione pubblica di insolvenza.
Se si sceglie la strada sbagliata, cosa si perde? Si perde soprattutto tempo, e in una crisi di liquidità il tempo ha un valore economico misurabile. Un’azione per eccessiva onerosità avviata quando il problema era l’arretrato può lasciare l’impresa esposta alle iniziative esecutive del fornitore; una procedura concorsuale avviata quando sarebbe bastata una rinegoziazione può produrre costi reputazionali evitabili. Per questo il momento della scelta merita un’analisi documentata, non una decisione presa sotto la pressione dell’ultima diffida.
Il fornitore può staccare il gas durante la composizione negoziata? Per i crediti anteriori, durante le misure protettive, l’art. 18, comma 5, CCII glielo impedisce: non può rifiutare l’adempimento né risolvere il contratto per il solo mancato pagamento di quei crediti. Resta però libero di reagire al mancato pagamento delle forniture correnti, che l’impresa deve quindi essere in grado di onorare.
Le pronunce del 2022 sulla crisi energetica valgono ancora? Il regime transitorio introdotto nel 2022 dall’art. 3 del D.L. 115/2022, che aveva sospeso l’efficacia delle clausole di modifica unilaterale del prezzo nei contratti di fornitura, è stato una disciplina eccezionale e limitata nel tempo, oggi esaurita. Ciò che resta attuale è il principio, emerso in quella fase, secondo cui lo scioglimento per eccessiva onerosità richiede l’intervento del giudice e non può essere imposto con una comunicazione unilaterale, oltre ai criteri generali della giurisprudenza di legittimità su straordinarietà, imprevedibilità e alea normale.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna contribuisce a illuminare. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva nel caso dell’impresa chimica indebitata con il fornitore di gas.
Sull’eccessiva onerosità e sui rapporti con il fornitore
1. Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2023, n. 27152. La risoluzione per eccessiva onerosità richiede eventi estranei all’alea normale del contratto, che siano straordinari sul piano oggettivo, misurabile attraverso frequenza, dimensione e intensità, e imprevedibili sul piano soggettivo, cioè della conoscenza del contraente. Nel caso deciso, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di un acquirente professionale di mais che lamentava un calo di prezzo di circa il 40%, ritenendolo consapevole della tendenza del mercato. Rilevanza: è il parametro con cui verrà valutata la domanda di un’impresa chimica, operatore esperto del mercato energetico, che invochi il crollo o l’impennata dei prezzi del gas.
2. Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4451. L’art. 1467 c.c. esprime un principio generale che si applica anche alla transazione a esecuzione differita: l’irresolubilità della transazione novativa riguarda solo la risoluzione per inadempimento, non quella per eccessiva onerosità. Rilevanza: se il debito verso il fornitore è già stato oggetto di un accordo transattivo di rientro diventato insostenibile, anche quell’accordo può, in astratto, essere messo in discussione per sopravvenienze straordinarie.
3. Cass. civ., ordinanza n. 34361 del 2024. La sospensione di una fornitura disposta dal gestore senza adeguato preavviso, in una situazione la cui anomalia dipendeva anche dalla sua condotta, è stata ritenuta contraria alla buona fede e alla disciplina degli artt. 1460 e 1565 c.c. Rilevanza: offre un parametro per contestare una minaccia di distacco del gas sproporzionata o non preceduta da un congruo preavviso.
4. AGCM, provvedimento cautelare del 27 ottobre 2022, procedimento PS12450. L’Autorità ha adottato misure cautelari nei confronti di un fornitore che aveva comunicato ai clienti la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta in alternativa all’accettazione di condizioni peggiorative, nel quadro della sospensione delle modifiche unilaterali disposta dal D.L. 115/2022. Rilevanza: pur trattandosi di un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, conferma che l’eccessiva onerosità non è uno strumento di autotutela unilaterale e che la stessa regola vincola il fornitore.
Sulla composizione negoziata
5. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Quando pende un procedimento per la dichiarazione di insolvenza, spetta al tribunale investito di quella domanda valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata corredata da misure protettive, ai fini della preclusione della pronuncia. Rilevanza: la protezione non è automatica; l’istanza deve avere i presupposti sostanziali, e il suo uso meramente dilatorio è sindacabile.
6. Cass. pen., sez. III, ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109. La pendenza della composizione negoziata è stata considerata elemento idoneo a escludere il periculum in mora di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: segnala che l’ordinamento riconosce la composizione negoziata come strumento serio di stabilizzazione, con effetti che si estendono oltre il perimetro civilistico.
7. Trib. Vicenza, provvedimento del 23 luglio 2025. Nell’ambito di una composizione negoziata è stata concessa una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo, per la banca creditrice, di escutere una garanzia pubblica MCC. Rilevanza: mostra l’ampiezza della tutela cautelare modellabile sulle esigenze del caso, utile quando il debito energetico si intreccia con finanziamenti garantiti.
8. Trib. Milano, ordinanza del 15 luglio 2025. Il tribunale si è pronunciato sull’accesso alla composizione negoziata di un fondo d’investimento tramite la società di gestione e sull’ammissibilità delle misure protettive richieste. Rilevanza: conferma un approccio sostanziale all’accesso e alle misure protettive, attento alla concreta struttura dell’impresa.
Sugli strumenti di regolazione della crisi
9. Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La Corte ha delineato la nozione di continuità aziendale e i criteri di accertamento che il giudice deve adottare nell’omologazione di un concordato “misto”. Rilevanza: un’impresa chimica che intenda proseguire l’attività deve costruire un piano in cui la continuità sia reale e dimostrabile, non meramente dichiarata.
10. Trib. Roma, provvedimento del 17 aprile 2024. L’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori prevista dall’art. 100 CCII è stata ritenuta estensibile anche a debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC necessario alla prosecuzione dell’attività. Rilevanza: indica un’interpretazione funzionale dell’art. 100, utile quando il pagamento del fornitore di gas è condizione per la continuità degli impianti.
11. Trib. Taranto, provvedimento del 7 febbraio 2024. Nel concordato in continuità opera un divieto di pagamenti di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 100 CCII. Rilevanza: rappresenta l’orientamento più rigoroso, che impone di documentare con attenzione l’essenzialità della fornitura energetica e il vantaggio per i creditori.
12. Trib. Mantova, sentenza di omologazione del 14 marzo 2024. In un concordato in continuità con classi, il tribunale ha esaminato una proposta che prevedeva per i fornitori una soddisfazione inferiore al 10%, verificandone la conformità alle regole distributive del Codice. Rilevanza: mostra concretamente quanto il credito di un fornitore possa essere ridimensionato in sede concordataria, il che incide sulla convenienza, per lo stesso fornitore, di un accordo raggiunto in una fase precedente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un’impresa chimica indebitata con il fornitore di gas, lo Studio lavora su strumenti concreti, scelti in funzione della strada che il caso richiede:
- Analizziamo il contratto di somministrazione clausola per clausola: meccanismo di prezzo, indicizzazione, take or pay, recesso, forza maggiore, hardship, foro competente o clausola arbitrale.
- Verifichiamo la quantificazione del credito del fornitore, confrontando fatture, letture, volumi e condizioni applicate con quelle pattuite.
- Ricostruiamo, con lo staff di commercialisti, la situazione finanziaria complessiva e la sostenibilità dei flussi di cassa futuri, per capire se il problema è il contratto o l’impresa.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, soppesando la prova della straordinarietà e dell’imprevedibilità alla luce della giurisprudenza di legittimità.
- Rispondiamo alle diffide del fornitore contestando sospensioni prive di congruo preavviso o contrarie a buona fede, e predisponiamo, se necessario, le iniziative cautelari.
- Impostiamo e conduciamo la proposta di rinegoziazione, documentando l’alterazione dell’equilibrio contrattuale.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, assistendo l’impresa nelle trattative con il fornitore di gas e con gli altri creditori strategici.
- Costruiamo, in caso di strumento di regolazione, le istanze ex artt. 94-bis, 97 e 100 CCII, con la prova documentale dell’essenzialità della fornitura o dell’antieconomicità del contratto da sciogliere.
- Difendiamo l’impresa nei giudizi di risoluzione, di opposizione a decreto ingiuntivo e nei procedimenti connessi, in ogni grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema due qualifiche lavorano insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere la composizione negoziata dalla prospettiva di chi siede al tavolo come terzo, e quindi sapere quali piani risultano credibili, quali documenti servono e quali comportamenti l’esperto e il tribunale valutano. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi, che sia l’azione per eccessiva onerosità o l’opposizione all’ingiunzione del fornitore, va difesa domani senza cambiare mani, con la stessa linea e lo stesso difensore in ogni grado di giudizio.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i profili contrattuali e procedurali vengono esaminati insieme a quelli contabili e finanziari, perché in una crisi energetica il debito verso il fornitore di gas non si separa mai del tutto da quello bancario e dalla tenuta dei conti aziendali. Il coordinamento in diritto bancario consente di affrontare nello stesso piano anche l’esposizione verso gli istituti di credito.
Chiusura
Per un’impresa chimica schiacciata dai costi energetici, la domanda iniziale non ha una risposta astratta. L’eccessiva onerosità è un rimedio serio ma stretto, che non cancella il debito già maturato e richiede una prova impegnativa; la composizione negoziata offre protezione rapida e riservatezza, ma dipende dal consenso dei creditori; gli strumenti di regolazione vincolano anche i dissenzienti e consentono di sciogliere i contratti dannosi, al prezzo della pubblicità e di un percorso più rigido. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e diritti che non sempre si possono recuperare.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda proprio lo strumento centrale della seconda strada, alla qualifica di avvocato cassazionista, che consente di sostenere fino all’ultimo grado le azioni e le difese della prima. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di leggere il debito energetico all’interno del quadro finanziario completo dell’impresa.
📩 Prima che la prossima diffida del fornitore restringa le alternative, scrivici: i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
