Tre strade davanti all’importatore: quale regge meglio nel tuo caso
Sono un importatore di acciaio, i miei fornitori extra-UE non possono più spedirmi la merce alle condizioni pattuite, ho incassato acconti dai clienti per forniture che non riesco a consegnare: devo risolvere i contratti, rinegoziarli o mettere l’intera impresa sotto la protezione di uno strumento della crisi? È la domanda che, dall’estate 2026, molti operatori del commercio siderurgico si pongono, e merita una risposta onesta prima ancora che tecnica. Non esiste una strada valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da come sono scritti i tuoi contratti, da quando li hai firmati, da quanto pesano gli acconti incassati rispetto alla liquidità disponibile e da quanti clienti sono coinvolti.
Le opzioni realmente percorribili sono tre. La prima resta interamente nel diritto dei contratti: si fanno valere l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva onerosità, si rinegozia, si restituisce, si transige cliente per cliente. La seconda è la composizione negoziata della crisi, un percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente, con la possibilità di ottenere misure protettive. La terza è il concordato preventivo, nel quale il tribunale può autorizzare la sospensione o lo scioglimento dei contratti non più coerenti con il piano, trasformando le pretese dei clienti in crediti concorsuali. Ciascuna ha un profilo ideale, un costo in termini di tempo e un rovescio della medaglia.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il problema dell’importatore si colloca esattamente dove si incontrano il diritto dei contratti e il diritto della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti che la legge abilita a condurre proprio le trattative della composizione negoziata, ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare la scelta di oggi sapendo come andrà difesa nei gradi successivi, fino alla Suprema Corte. Per le imprese di minori dimensioni, che accedono agli strumenti gestiti dagli Organismi di Composizione della Crisi, rileva inoltre la sua qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.
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Il quadro di partenza: cosa è cambiato per chi importa acciaio
Prima di pesare le opzioni occorre fissare il perimetro comune a tutte, perché ogni scelta poggia sugli stessi tre dati: la natura della misura che ha colpito le importazioni, la natura dell’obbligazione che l’importatore ha assunto verso i propri clienti, e la data in cui quell’obbligazione è stata assunta.
La misura: divieto, contingente o dazio?
Dal 1° luglio 2026 il regime europeo delle importazioni siderurgiche è profondamente mutato. Il regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un nuovo quadro normativo che sostituisce la misura di salvaguardia del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, rimasta applicabile fino al 30 giugno 2026. Il nuovo sistema riduce i contingenti esenti da dazio a 18,3 milioni di tonnellate annue, il 47% in meno rispetto al 2024, e porta dal 25% al 50% il dazio sulle quantità che eccedono la quota. A questo si aggiunge un requisito documentale: dal 1° ottobre 2026 per le importazioni di prodotti in acciaio nell’UE è richiesta la prova del cosiddetto «melt and pour», cioè del luogo in cui il metallo è stato fuso e colato. La Commissione ha inoltre indicato, tra le novità del nuovo regime, la fine dell’esenzione per le bramme di acciaio russe, che si somma al quadro sanzionatorio già vigente nei confronti della Federazione Russa.
L’elemento dirimente, sul piano giuridico, è che queste misure non sono tutte uguali. Un vero divieto di importazione (come quello che colpisce determinate origini per effetto delle sanzioni) può rendere la prestazione giuridicamente impossibile; un contingente esaurito o un dazio raddoppiato, invece, rendono la stessa prestazione più costosa, talvolta enormemente più costosa, ma di regola non impossibile. Da questa distinzione dipende quale rimedio del codice civile sia astrattamente invocabile, e quindi quale delle tre strade sia praticabile.
L’obbligazione: acciaio “qualsiasi” o acciaio di quella origine?
Il secondo dato è il contenuto del contratto con il cliente. Se l’importatore si è impegnato a consegnare una certa quantità di coils o di lamiere di una determinata qualità, senza vincolo di provenienza, l’obbligazione ha per oggetto un genere: e il genere, secondo l’antico brocardo, non perisce. Il blocco di una specifica origine non rende impossibile consegnare acciaio equivalente acquistato altrove, magari da un’acciaieria europea, a un prezzo diverso. Se invece il contratto individua la provenienza (perché il cliente ha bisogno di quella certificazione, di quel produttore, di quel percorso doganale), il blocco di quell’origine incide direttamente sulla possibilità della prestazione.
La data: la misura era prevedibile?
Il terzo dato è cronologico, ed è quello che più spesso viene sottovalutato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il debitore non possa invocare l’impossibilità derivante da un ordine o divieto dell’autorità quando quel provvedimento fosse ragionevolmente prevedibile, con la diligenza ordinaria, nel momento in cui l’obbligazione fu assunta (Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915; principio ribadito da Cass., Sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30435). Per la misura siderurgica il dato è rilevante perché il regolamento è stato adottato sulla base della proposta della Commissione del 7 ottobre 2025, poi approvato dal Parlamento europeo nel maggio 2026. Un contratto firmato prima dell’ottobre 2025 e uno firmato nella primavera del 2026 non si trovano nella stessa posizione: per il secondo, la controparte potrà sostenere che il rischio era noto e che l’importatore lo ha consapevolmente assunto.
I debiti verso i clienti
Infine, la posizione debitoria. I “debiti verso i clienti” di un importatore in questa situazione sono tipicamente di tre tipi: l’obbligo di consegnare (che resta finché il contratto è in vita), l’obbligo di restituire gli acconti se il contratto si scioglie, e l’eventuale obbligo di risarcire il danno o pagare una penale se l’inadempimento è imputabile. Ognuna delle tre opzioni tratta in modo diverso queste tre voci, ed è questo il terreno su cui il confronto va condotto.
Le clausole che spostano l’equilibrio tra le opzioni
Prima ancora di scegliere una strada, conviene sapere che il peso di ciascuna dipende in larga misura da poche clausole contrattuali, che vanno lette una per una.
La clausola di forza maggiore è la più rilevante. Se elenca espressamente embarghi, sanzioni internazionali, misure di difesa commerciale o indisponibilità dei contingenti doganali, l’importatore non ha bisogno di dimostrare l’imprevedibilità nei termini richiesti dalla giurisprudenza: è il contratto stesso a distribuire il rischio. Se invece la clausola è generica, o si limita a richiamare eventi naturali e conflitti, l’interprete torna ai parametri del codice civile, con tutte le difficoltà già viste. Va soppesato anche il meccanismo previsto: alcune clausole sospendono gli obblighi per un periodo e consentono il recesso solo dopo un certo termine, altre attribuiscono immediatamente un diritto di scioglimento.
La clausola di adeguamento del prezzo (indicizzazione a listini, a indici di mercato o a componenti di costo come dazi e oneri doganali) può risolvere a monte il problema dell’eccessiva onerosità. Quando prevede espressamente il trasferimento sul cliente di dazi sopravvenuti, la controversia si sposta dal piano della risoluzione a quello del calcolo.
Le clausole sulla resa della merce incidono sulla domanda di chi debba sopportare il costo doganale. Una vendita “reso sdoganato” colloca dazi e formalità sul venditore; una resa che lascia lo sdoganamento all’acquirente sposta su quest’ultimo l’impatto diretto della misura, cambiando radicalmente la valutazione di onerosità.
La penale e la clausola risolutiva espressa determinano invece la dimensione del rischio in caso di inadempimento imputabile. Una penale elevata, in un contratto firmato dopo l’annuncio della misura, può rendere la strada contrattuale molto costosa e far pendere la bilancia verso uno strumento che riconduca anche quella pretesa nel perimetro della crisi.
Infine, la clausola sull’origine e sulle certificazioni. Con l’introduzione della prova del luogo di fusione e colata, molti clienti hanno interesse non solo all’acciaio in sé, ma alla sua tracciabilità. Un contratto che richiede certificati di origine specifici trasforma un’obbligazione apparentemente generica in un’obbligazione vincolata, e questo apre all’argomento dell’impossibilità che, per un’obbligazione di puro genere, sarebbe precluso.
Il rovescio della medaglia di questa lettura è che le stesse clausole che proteggono l’importatore possono essere invocate contro di lui: un cliente che ha preteso quella certificazione d’origine potrebbe sostenere di non avere alcun interesse a una merce diversa e chiedere la risoluzione con restituzione immediata dell’acconto. La mappa delle clausole, quindi, non indica soltanto quale rimedio l’importatore può usare, ma anche quale pressione possono esercitare i clienti, e quanto rapidamente.
Opzione 1 – Restare nel diritto dei contratti: impossibilità, onerosità, rinegoziazione
In cosa consiste
La prima strada non richiede alcuna procedura. L’importatore affronta i contratti uno per uno, applicando gli strumenti del codice civile. Se la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) e il contratto si risolve, con obbligo di restituire quanto ricevuto secondo le regole della ripetizione dell’indebito (art. 1463 c.c.); se l’impossibilità è solo parziale, il cliente ha diritto a una riduzione della controprestazione e può recedere se non ha interesse all’adempimento parziale (art. 1464 c.c.); se l’impossibilità è temporanea, l’importatore non risponde del ritardo finché essa perdura, salvo che il protrarsi faccia venir meno l’interesse del cliente (art. 1256, secondo comma, c.c.). Se invece la prestazione è rimasta possibile ma è divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili, l’importatore può domandare la risoluzione del contratto, e il cliente può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni (art. 1467 c.c.). Accanto ai rimedi legali stanno quelli convenzionali: clausole di forza maggiore, clausole di hardship, clausole che subordinano la consegna alla disponibilità dei contingenti, e soprattutto la rinegoziazione volontaria.
Quando ha senso
Tre scenari tipici indicano che questa strada merita di essere considerata per prima.
Il primo è quello dell’importatore che ha pochi contratti coinvolti e una liquidità sufficiente a restituire gli acconti: la crisi è contrattuale, non finanziaria, e trascinarla dentro una procedura sarebbe sproporzionato.
Il secondo è quello in cui i contratti contengono una clausola di forza maggiore ben scritta, che include espressamente embarghi, sanzioni, misure di politica commerciale o indisponibilità dei contingenti: in tal caso il contratto stesso offre la via d’uscita, e il giudizio di prevedibilità perde gran parte del suo peso.
Il terzo è quello in cui i clienti hanno un interesse concreto a proseguire il rapporto, anche a prezzo rivisto o con acciaio di diversa origine: la rinegoziazione diventa allora la soluzione più rapida e meno distruttiva di valore.
Come si esegue, in sintesi
Si parte da un’analisi contratto per contratto: oggetto (genere o specie), clausole su origine e certificazioni, termini di consegna e loro essenzialità, clausole di forza maggiore e penali, data di conclusione. Si qualifica giuridicamente la sopravvenienza per ciascun contratto (divieto oppure dazio o contingente). Si comunica tempestivamente ai clienti la sopravvenienza, con documentazione (regolamenti, comunicazioni doganali, esaurimento dei contingenti), perché un’informazione tardiva può essere essa stessa una violazione della buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.). Si formulano proposte: consegna di acciaio equivalente a prezzo adeguato, consegna parziale, differimento, restituzione rateizzata degli acconti, compensazione con forniture future. Dove l’accordo non arriva, si valuta se agire o resistere in giudizio.
I vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la riservatezza: nessuna pubblicità nel registro delle imprese, nessun segnale al mercato e alle banche. Il secondo è la flessibilità: ogni contratto può avere una soluzione su misura, e i clienti strategici possono essere trattati diversamente da quelli marginali senza violare alcuna regola di parità, perché fuori da una procedura concorsuale non esiste un vincolo di trattamento paritario dei creditori. Il terzo è il costo contenuto: se le trattative vanno a buon fine, l’unico costo è quello della revisione dei contratti; i costi di giustizia (contributo unificato e spese vive) emergono solo se si arriva in tribunale.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il rovescio della medaglia è considerevole. Anzitutto, il rimedio dell’impossibilità è stretto. Per liberarsi il debitore deve provare non solo l’ostacolo oggettivo, ma anche di aver fatto quanto la diligenza imponeva per superarlo: la Cassazione ha escluso l’esonero quando il debitore non si sia attivato per rimuovere la resistenza dell’autorità (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21973), e quando il provvedimento fosse prevedibile al momento della stipula (Cass. 14915/2018 e ord. 30435/2022). Per un’obbligazione di genere, poi, l’ostacolo che colpisce una sola fonte di approvvigionamento difficilmente integra un’impossibilità.
In secondo luogo, l’eccessiva onerosità è un rimedio solo demolitorio a favore di chi la invoca. L’importatore può chiedere la risoluzione, non la riduzione del contratto: il potere di riportarlo a equità spetta alla controparte. La Cassazione lo ha ribadito con chiarezza nel 2025, escludendo che le clausole generali di buona fede e correttezza attribuiscano al giudice il potere di ridurre o modificare la prestazione in assenza di un rimedio tipico, e precisando che a chi subisce la domanda di risoluzione spetta il diritto di offrire una riconduzione a equità del contenuto del contratto (Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 16113). Inoltre, la straordinarietà e l’imprevedibilità sono valutate con rigore: in un caso relativo proprio a un contratto di fornitura di materia prima, la Corte ha escluso che un calo del prezzo del 40% nel giro di un mese integrasse un evento straordinario, considerando la tendenza di mercato già percepibile (Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2023, n. 27152).
In terzo luogo, e questo è il punto critico per chi è già in tensione finanziaria, questa strada non offre alcuna protezione. Ogni cliente resta libero di diffidare, di agire per la risoluzione per inadempimento e per il risarcimento, di chiedere un decreto ingiuntivo per la restituzione degli acconti e di aggredire i beni dell’impresa. Se i clienti sono dieci e tre di loro si muovono contemporaneamente, la gestione contratto per contratto rischia di trasformarsi in una corsa al pignoramento.
Profilo ideale dell’Opzione 1: importatore con crisi limitata a pochi contratti, liquidità sufficiente per le restituzioni, contratti con clausole di forza maggiore utilizzabili o clienti disposti a rinegoziare.
Opzione 2 – La composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024). L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma che ritiene l’impresa ancora risanabile, chiede attraverso la piattaforma telematica delle Camere di commercio la nomina di un esperto indipendente. L’esperto non decide e non si sostituisce all’imprenditore, che conserva la gestione: facilita le trattative con i creditori e con le controparti contrattuali.
Per l’importatore di acciaio due previsioni contano più di tutte. La prima è il potere dell’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5, CCII). Va detto con precisione che la versione originaria della norma, contenuta nell’art. 10, comma 2, del D.L. 118/2021, prevedeva che, fallito l’accordo, il tribunale potesse rideterminare equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario, ma quella previsione era legata all’emergenza pandemica: nel Codice vigente l’invito dell’esperto resta un invito, privo di un potere giudiziale di riscrittura.
La seconda previsione sono le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII). Con l’istanza pubblicata nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa né acquisire diritti di prelazione non concordati, e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; il tribunale deve poi confermarle, fissandone la durata. Inoltre, i creditori interessati dalle misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII).
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’importatore con molti clienti coinvolti e acconti complessivamente superiori alla liquidità disponibile: le trattative individuali rischiano di frammentarsi, mentre la presenza dell’esperto consente un tavolo ordinato.
Il secondo è quello in cui l’impresa ha un futuro: canali di approvvigionamento alternativi (acciaio europeo, origini con contingenti disponibili), un portafoglio clienti che vale la pena conservare, un’attività di trasformazione o distribuzione che regge anche con margini ridotti.
Il terzo è quello in cui qualche cliente ha già minacciato azioni esecutive, e serve uno schermo temporaneo per evitare che una singola iniziativa travolga le trattative con tutti gli altri.
Come si esegue, in sintesi
Si predispone la documentazione richiesta per l’accesso (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, test pratico di risanabilità). Si deposita l’istanza sulla piattaforma e, se necessario, si chiede contestualmente l’applicazione delle misure protettive, che vanno poi confermate dal tribunale nei termini di legge. Si apre il tavolo con i clienti, con i fornitori, con le banche. Le trattative possono chiudersi con uno dei risultati previsti dall’art. 23 CCII: contratti con uno o più creditori, convenzioni di moratoria, accordi sottoscritti anche dall’esperto, accordi di ristrutturazione, piani attestati; se non si trova un’intesa, resta la possibilità del concordato semplificato per la cessione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) o il passaggio ad altri strumenti.
I vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la combinazione di protezione e flessibilità: l’impresa ottiene uno scudo contro le azioni dei creditori senza perdere la gestione e senza dover trattare tutti allo stesso modo. Il secondo è la credibilità del tavolo: la presenza di un esperto indipendente, iscritto in appositi elenchi, tende a rendere i clienti più disponibili a soluzioni che, proposte direttamente dall’importatore, sarebbero lette come pretesti per non consegnare. Il terzo è la riservatezza relativa: il percorso non è una procedura concorsuale, le trattative sono riservate, e la pubblicità riguarda solo l’eventuale istanza di misure protettive. Infine, la legge collega alla composizione alcune misure premiali, anche sul piano degli interessi e delle sanzioni fiscali (art. 25-bis CCII), che possono alleggerire la posizione complessiva.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il limite più evidente è che la composizione negoziata non obbliga nessuno. Se un cliente non vuole rinegoziare, l’esperto non può imporglielo e il tribunale non può riscrivere il contratto. Anche la tutela dell’art. 18, comma 5, va letta con attenzione: protegge l’impresa dalle reazioni dei creditori al mancato pagamento di crediti anteriori, ma non trasforma un inadempimento della consegna in un adempimento, né impedisce al cliente di far valere, una volta cessate le misure, i propri diritti.
Secondo limite: le misure protettive hanno una durata contenuta e non sono reiterabili a piacimento. Il Codice fissa un tetto complessivo, e la giurisprudenza di merito ha già respinto tentativi di aggirarlo con una nuova istanza: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha negato la conferma delle misure protettive chieste in una nuova composizione negoziata, richiamando il limite di dodici mesi. Chi entra nel percorso deve quindi avere un progetto concreto da realizzare in quella finestra, non solo il bisogno di guadagnare tempo.
Terzo limite: i costi e gli oneri informativi. Il percorso comporta il compenso dell’esperto, determinato secondo parametri di legge, e un impegno documentale significativo. Va inoltre ricordato che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno preventivamente comunicati all’esperto (art. 21 CCII): la giurisprudenza di merito ha confermato che l’imprenditore mantiene la gestione, ma con questo obbligo di informativa preventiva per le operazioni straordinarie (Trib. Terni, 30 aprile 2025).
Profilo ideale dell’Opzione 2: importatore ancora risanabile, con molti contratti e clienti coinvolti, canali alternativi di approvvigionamento e la necessità di uno scudo temporaneo per trattare ordinatamente.
Opzione 3 – Il concordato preventivo e la sorte dei contratti pendenti
In cosa consiste
Il concordato preventivo è lo strumento giudiziale con cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un piano (di continuità aziendale o di liquidazione) da approvare con il voto e da omologare in tribunale (artt. 84 e seguenti CCII). Per la questione che qui interessa, la norma chiave è l’art. 97 CCII. La regola di partenza è la prosecuzione: i contratti non ancora eseguiti, o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda, proseguono anche durante il concordato. Ma il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più contratti, se la loro prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. La controparte può opporsi entro sette giorni dalla notificazione dell’istanza, dimostrando che quei presupposti mancano; lo scioglimento o la sospensione producono effetto dalla notificazione del provvedimento autorizzativo. Il contraente che subisce lo scioglimento ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento, che però è soddisfatto come credito anteriore al concordato, cioè nella misura (spesso percentuale) prevista dal piano per i creditori della sua classe.
Per l’importatore, questo significa che le pretese dei clienti (restituzione degli acconti, risarcimento per la mancata consegna) possono essere ricondotte nel perimetro concorsuale e soddisfatte secondo il piano, anziché integralmente e subito. Se il piano è di continuità, opera anche l’art. 94-bis CCII, che impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o della concessione delle misure, e rende inefficaci le clausole contrarie: una tutela preziosa per i contratti che l’importatore vuole invece mantenere, ad esempio quelli con i fornitori europei che garantiscono l’approvvigionamento alternativo.
Per le imprese che rientrano nella nozione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo, ricavi e debiti sotto le soglie di legge), l’equivalente funzionale è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che si sviluppa con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello in cui lo squilibrio è ormai strutturale: gli acconti da restituire e i risarcimenti potenziali superano stabilmente ciò che l’impresa può pagare, e nessuna rinegoziazione bilaterale è in grado di colmare il divario.
Il secondo è quello in cui alcuni clienti non vogliono trattare: dove la composizione negoziata si arena per l’opposizione di pochi creditori rilevanti, il concordato consente di vincolare anche i dissenzienti attraverso il voto a maggioranza e l’omologazione.
Il terzo è quello dell’importatore che vuole separare i contratti da salvare da quelli da chiudere: lo scioglimento autorizzato dei contratti divenuti antieconomici, accompagnato dalla prosecuzione protetta di quelli funzionali al piano, permette di ridisegnare il portafoglio con un provvedimento del giudice anziché con una serie di inadempimenti.
Come si esegue, in sintesi
L’accesso può avvenire anche con domanda con riserva (art. 44 CCII), accompagnata dalla richiesta di misure protettive (art. 54 CCII), per poi depositare piano, proposta e attestazione nel termine fissato dal tribunale. L’istanza di sospensione o scioglimento dei singoli contratti si deposita autonomamente, va motivata con riferimento al piano e va notificata alla controparte. La Cassazione ha chiarito che non basta una manifestazione unilaterale di volontà del debitore, nemmeno se inserita nel piano: occorre un provvedimento motivato del tribunale che autorizzi lo scioglimento (Cass., Sez. I, ord. 1° luglio 2024, n. 17997). Segue il voto dei creditori, eventualmente suddivisi in classi, e l’omologazione.
I vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la forza vincolante: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per i clienti che non lo hanno votato. Il secondo è la protezione più ampia e più stabile rispetto alla composizione negoziata, con un quadro processuale definito. Il terzo è lo strumento specifico per i contratti: l’art. 97 consente di liberarsi di rapporti divenuti insostenibili senza dover dimostrare l’impossibilità o l’eccessiva onerosità secondo i rigidi parametri del codice civile; il criterio è la coerenza con il piano, non la straordinarietà dell’evento. Infine, per l’importatore che intende continuare l’attività, la continuità protetta dei contratti essenziali è un elemento di valore difficilmente ottenibile altrove.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il rovescio della medaglia è evidente. Il concordato è pubblico, con effetti reputazionali verso banche, fornitori e clienti che vanno messi in conto. È più lungo e complesso: richiede un piano attestato da un professionista indipendente, la gestione del voto, il controllo del commissario giudiziale. È oneroso sul piano procedurale (contributo unificato, compensi degli organi della procedura e dell’attestatore secondo i criteri di legge). E soprattutto, in caso di esito negativo, la mancata approvazione o la mancata omologazione espongono l’impresa all’apertura della liquidazione giudiziale, con la perdita della gestione.
Va poi considerato che l’indennizzo per lo scioglimento non scompare: diventa un credito concorsuale che il contraente può far accertare. La Cassazione ha precisato che l’accertamento dell’esistenza, dell’entità e del rango di quel credito segue le forme della cognizione ordinaria, che il credito va soddisfatto come anteriore anche quando lo scioglimento sia chiesto dopo il deposito del ricorso, e ha mostrato attenzione verso gli usi strumentali dell’istanza di scioglimento (Cass., Sez. I, ord. 23 novembre 2020, n. 26568). Il tribunale, in altre parole, non autorizza lo scioglimento per il solo fatto che conviene al debitore: verifica che sia funzionale a un piano credibile.
Profilo ideale dell’Opzione 3: importatore con squilibrio strutturale, numerosi clienti, alcuni dei quali indisponibili a trattare, e un piano (di continuità o di liquidazione ordinata) che richiede di sciogliere i contratti antieconomici con efficacia vincolante per tutti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi su dati ipotetici, costruiti per mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Contratto su acciaio “di genere” colpito dal dazio fuori contingente
Dati di partenza. Contratto concluso il 12 marzo 2025 per la fornitura di 380 tonnellate di lamiere laminate a caldo a 698 €/t, totale 265.240 €, consegna differita a settembre 2026. Il cliente ha versato un acconto del 30%, pari a 79.572 €. Nessun vincolo di origine. L’importatore contava di acquistare da un produttore extra-UE a 590 €/t franco confine; esaurito il contingente del paese di origine, sulle quantità eccedenti si applica il dazio del 50%, che porta il costo a 885 €/t. Un’acciaieria europea offre lo stesso prodotto a 742 €/t.
Con l’Opzione 1. L’impossibilità non è sostenibile: l’obbligazione è di genere e l’acciaio europeo è disponibile. Resta l’eccessiva onerosità. Il costo di approvvigionamento più conveniente passa da 590 a 742 €/t (+25,8%), e la consegna con acciaio europeo produce una perdita di 44 €/t, cioè 16.720 € sull’intera fornitura. Va soppesato se un aumento di questa entità superi l’alea normale del contratto: a favore dell’importatore depone il fatto che il contratto è anteriore alla proposta della Commissione del 7 ottobre 2025; contro, il rigore con cui la Cassazione valuta la straordinarietà nelle forniture di materie prime (Cass. 27152/2023). Se la domanda di risoluzione è fondata, l’importatore restituisce 79.572 € e il cliente può evitare lo scioglimento offrendo un prezzo riequilibrato. Una rinegoziazione a 728 €/t riduce la perdita a 5.320 € e conserva il cliente.
Con l’Opzione 2. La sostanza giuridica non cambia, ma cambia il contesto: l’esperto può invitare le parti a rideterminare il prezzo (art. 17, comma 5, CCII) e il cliente sa che le eventuali azioni esecutive sono temporaneamente inibite. La stessa rinegoziazione a 728 €/t è più probabile, e può essere accompagnata da una moratoria sugli altri debiti.
Con l’Opzione 3. Se il piano prevede l’abbandono delle forniture in perdita, il tribunale può autorizzare lo scioglimento. Il cliente vanta la restituzione dell’acconto (79.572 €) e un indennizzo pari al danno: se si rifornisce altrove a 760 €/t, il maggior costo è di 62 €/t, 23.560 €. Credito complessivo 103.132 €, trattato come anteriore: con una soddisfazione dei chirografari del 28%, il cliente riceve 28.876,96 €. Per l’importatore il risparmio è massimo; per il rapporto commerciale, l’esito è la sua fine.
Simulazione 2 – Contratto con origine vincolata colpito da un vero divieto
Dati di partenza. Contratto concluso il 19 gennaio 2026 per 210 tonnellate di bramme di una specifica origine extra-UE, a 563 €/t, totale 118.230 €, con acconto del 35% (41.380,50 €) e penale del 5% per mancata consegna (5.911,50 €). L’origine è oggetto di un divieto di importazione che rende la consegna giuridicamente impossibile.
Con l’Opzione 1. Qui l’impossibilità è un argomento serio, perché l’oggetto è individuato per origine e la misura è un divieto, non un costo. Ma l’elemento dirimente è la data: il contratto è stato firmato oltre tre mesi dopo la proposta della Commissione, e il cliente sosterrà che il rischio era prevedibile con la diligenza ordinaria (Cass. 14915/2018; Cass. ord. 30435/2022). Se l’impossibilità è riconosciuta non imputabile, il contratto si risolve e l’importatore restituisce 41.380,50 €, senza penale. Se invece prevale la tesi della prevedibilità, l’inadempimento è imputabile: restituzione dell’acconto più penale, per un esborso di 47.292 €, salvo il risarcimento del danno ulteriore se pattuito.
Con l’Opzione 2. Il tavolo con l’esperto può esplorare la sostituzione dell’origine con una conforme, a prezzo adeguato, oppure la risoluzione consensuale con restituzione rateizzata dell’acconto e rinuncia alla penale. Il valore aggiunto è la possibilità di chiudere la controversia sulla prevedibilità senza un giudizio dall’esito incerto.
Con l’Opzione 3. Il contratto viene sciolto su autorizzazione; acconto e indennizzo (inclusa, se dovuta, la penale) diventano credito concorsuale. Con il 28%, sui 47.292 € il cliente riceve 13.241,76 €. Va però tenuto presente che la quantificazione dell’indennizzo, se contestata, si accerta in sede ordinaria (Cass. ord. 26568/2020).
Simulazione 3 – La visione d’insieme
Dati di partenza. L’importatore ha sette contratti aperti per complessive 1.240 tonnellate, acconti incassati per 213.460 €, liquidità disponibile di 38.900 € e un magazzino di 168 tonnellate già sdoganate, del valore di 117.600 € (700 €/t).
Con l’Opzione 1. Se tutti i clienti chiedessero la restituzione degli acconti, il fabbisogno immediato sarebbe di 213.460 € contro una liquidità di 38.900 €: uno scoperto di 174.560 €. Ogni trattativa è separata, ogni cliente può ottenere un decreto ingiuntivo e procedere esecutivamente. Il rischio non è perdere una causa, è che il primo pignoramento sul conto blocchi la liquidità necessaria a trattare con gli altri.
Con l’Opzione 2. Sotto la protezione delle misure, il piano può prevedere la consegna del magazzino ai clienti in imputazione degli acconti (117.600 €) e la restituzione del residuo di 95.860 € in diciotto rate mensili da 5.325,56 €, finanziate dai margini sulle nuove forniture di acciaio europeo. Se i clienti principali aderiscono, l’impresa prosegue senza procedure concorsuali.
Con l’Opzione 3. Il piano di concordato può scegliere quali contratti proseguire e quali sciogliere, con i crediti dei clienti soddisfatti in percentuale. La soluzione è vincolante anche per i dissenzienti, ma richiede mesi, comporta oneri procedurali più elevati e una pubblicità che può incidere sui rapporti con le banche.
Il confronto in tabella
La tabella riassume i parametri su cui le tre opzioni si differenziano. Va letta tenendo presente che i valori sono tendenziali: la durata concreta dipende dal tribunale, dalla complessità del caso e dal comportamento delle controparti. Quanto ai costi, sono indicati solo quelli previsti dalla legge per la procedura.
| Parametro | Opzione 1 – Rimedi contrattuali | Opzione 2 – Composizione negoziata | Opzione 3 – Concordato preventivo |
|---|---|---|---|
| Tempi | Immediati se c’è accordo; anni se si arriva a giudizio | Alcuni mesi, prorogabili entro i limiti di legge | Diversi mesi, dalla domanda all’omologazione |
| Complessità | Bassa-media, contratto per contratto | Media: istanza, documentazione, trattative assistite | Alta: piano, attestazione, voto, omologazione |
| Protezione dalle azioni dei clienti | Nessuna | Misure protettive temporanee, da confermare in tribunale | Misure protettive e protezione dei contratti pendenti (artt. 94-bis e 97 CCII) |
| Vincolo per i clienti dissenzienti | Nessuno | Nessuno: servono accordi | Sì, con omologazione a maggioranza |
| Strumento sui contratti | Risoluzione per impossibilità o onerosità, rinegoziazione volontaria | Invito dell’esperto alla rideterminazione secondo buona fede | Sospensione o scioglimento autorizzati dal tribunale con indennizzo concorsuale |
| Rischi in caso di esito negativo | Condanne a restituzioni, risarcimenti e penali; esecuzioni individuali | Cessazione delle misure; ritorno alle azioni individuali o passaggio ad altro strumento | Possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Effetti sull’esecuzione forzata | Nessun effetto: i clienti possono pignorare | Azioni esecutive e cautelari inibite durante le misure | Divieto di azioni esecutive individuali dalla domanda |
| Pubblicità | Nessuna | Limitata all’istanza di misure protettive | Piena |
| Reversibilità | Alta: si può passare in ogni momento alle altre strade | Media: sbocchi previsti dall’art. 23 CCII | Bassa: uscire dal concordato espone a esiti più gravi |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato e spese vive se si va in giudizio | Diritti della piattaforma e compenso dell’esperto secondo parametri di legge | Contributo unificato, compensi degli organi e dell’attestatore secondo criteri di legge |
I criteri per scegliere
Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono, però, alcuni criteri che, applicati con rigore, indicano generalmente quale sia la più adatta.
Primo criterio: la natura della sopravvenienza. Se la tua situazione presenta un vero divieto che colpisce una prestazione con origine vincolata, il diritto dei contratti offre uno strumento potenzialmente risolutivo, l’impossibilità; se invece si tratta di dazi o contingenti su forniture di genere, il rimedio contrattuale si riduce all’eccessiva onerosità, con tutti i suoi limiti, e il peso delle opzioni 2 e 3 cresce.
Secondo criterio: la data dei contratti rispetto alla misura. Se i contratti sono stati firmati prima che la misura fosse annunciata, gli argomenti di imprevedibilità sono più solidi e la strada contrattuale è più praticabile; se sono successivi, il rischio di vedersi imputare l’inadempimento aumenta, e uno strumento che sposti il confronto dal terreno della colpa a quello della sostenibilità del piano diventa più interessante.
Terzo criterio: il rapporto tra acconti incassati e liquidità. Se puoi restituire gli acconti senza compromettere la continuità, la crisi è contrattuale e generalmente si gestisce senza procedure; se non puoi, la crisi è finanziaria, e senza una protezione dalle azioni individuali ogni trattativa è esposta al primo decreto ingiuntivo.
Quarto criterio: il numero e l’atteggiamento dei clienti. Pochi clienti collaborativi orientano verso la prima strada; molti clienti, in prevalenza disponibili, verso la seconda; una minoranza rilevante e ostile, capace di far saltare ogni accordo, verso la terza.
Quinto criterio: il futuro dell’impresa. Se esistono canali di approvvigionamento alternativi e un portafoglio da preservare, gli strumenti che conservano la gestione e la riservatezza hanno un valore particolare; se l’attività di importazione non ha più prospettive, una soluzione ordinata, anche liquidatoria, può tutelare meglio sia l’imprenditore sia i creditori.
A fronte di criteri che spesso puntano in direzioni diverse, il ragionamento va condotto sui documenti, non sulle impressioni, e va condotto presto: le strade si restringono man mano che i clienti si muovono. Su questo bivio lo Studio Monardo mette in campo competenze che raramente si trovano insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff di avvocati e commercialisti che legge il problema contemporaneamente dal lato dei contratti e dal lato dei numeri.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In larga misura sì, ma non in tutte le direzioni con la stessa facilità. Dalla gestione contrattuale si può passare in qualsiasi momento alla composizione negoziata o al concordato, finché l’impresa non sia insolvente in modo irreversibile. Dalla composizione negoziata il Codice stesso prevede sbocchi verso accordi di ristrutturazione, piani attestati, concordato preventivo e concordato semplificato. Il passaggio inverso, dal concordato alla gestione stragiudiziale, è il più delicato, perché rinunciare alla procedura può esporre a iniziative dei creditori.
E se scelgo la strada sbagliata? Il costo dell’errore è soprattutto il tempo. Una gestione contrattuale protratta mentre la liquidità si esaurisce può portare all’insolvenza conclamata, chiudendo l’accesso alla composizione negoziata, che presuppone un’impresa ancora risanabile. All’opposto, un concordato avviato quando sarebbe bastata una rinegoziazione produce oneri e pubblicità evitabili. Per questo la valutazione iniziale è decisiva.
I clienti possono pretendere che consegni acciaio di altra origine allo stesso prezzo? Se il contratto ha per oggetto un genere e non vincola l’origine, il cliente può pretendere la consegna di merce della qualità pattuita, a prescindere dalla provenienza; il maggior costo resta a carico dell’importatore, salvo che integri un’eccessiva onerosità e che l’importatore scelga di farla valere. Se l’origine è vincolata, il cliente non può pretendere una merce diversa da quella pattuita, ma può accettarla in sede di rinegoziazione.
Devo restituire subito gli acconti? Solo se il contratto si scioglie: finché resta in vita, l’acconto è imputato alla prestazione futura. Una volta risolto il contratto, l’obbligo di restituzione nasce, e il cliente può agire anche in via monitoria. È proprio la scadenza di questi obblighi, sommata su più contratti, a trasformare spesso un problema di approvvigionamento in una crisi di liquidità.
Ci sono termini da tenere d’occhio? Sì, e variano per ciascuna strada: dall’opposizione ai decreti ingiuntivi (quaranta giorni dalla notifica) all’opposizione del contraente all’istanza di scioglimento (sette giorni). La sospensione feriale dei termini opera solo dal 1° al 31 agosto, e i procedimenti concorsuali e cautelari seguono regole proprie: un calcolo sbagliato può far perdere un rimedio.
Se consegno solo una parte della merce, il cliente deve accettarla? Non necessariamente. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, salvo diversa pattuizione; quando però la parte residua è divenuta impossibile per causa non imputabile, il cliente ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo e può recedere se non ha interesse alla consegna parziale. Per questo la proposta di consegna parziale funziona meglio dentro una rinegoziazione che come atto unilaterale: il magazzino disponibile diventa allora una leva negoziale, non un motivo di ulteriore contestazione.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo l’opzione che contribuiscono a chiarire. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva in questa materia.
Per l’Opzione 1 – impossibilità ed eccessiva onerosità
Cass. civ., Sez. III, 8 giugno 2018, n. 14915. Il debitore si libera per impossibilità sopravvenuta solo se concorrono l’ostacolo oggettivo e l’assenza di colpa; un ordine o divieto dell’autorità non giova se era prevedibile con la diligenza ordinaria quando l’obbligazione fu assunta, o se il debitore non ha tentato di superarlo. Rilevanza: è il parametro con cui verrà giudicato ogni contratto firmato dopo l’annuncio delle misure siderurgiche.
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30435. Conferma che il factum principis ragionevolmente prevedibile al momento della stipula non esonera il debitore inadempiente. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne mostra la stabilità nel tempo.
Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21973. Il provvedimento dell’autorità non esonera il debitore che vi abbia dato causa o non si sia attivato per ottenerne la rimozione; l’eccezione di inadempimento può operare anche quando l’inadempimento altrui dipenda da un’impossibilità relativa non imputabile. Rilevanza: impone all’importatore di documentare i tentativi di approvvigionamento alternativo e spiega perché il cliente può sospendere i propri pagamenti.
Cass. civ., Sez. II, 22 settembre 2023, n. 27152. Ai fini dell’art. 1467 c.c. la straordinarietà è un dato oggettivo misurabile (frequenza, dimensione, intensità) e l’imprevedibilità attiene alla conoscibilità; nel caso di una fornitura di materia prima, una forte oscillazione di prezzo coerente con una tendenza già visibile non è stata ritenuta straordinaria. Rilevanza: indica quanto rigorosa sarà la prova richiesta all’importatore che invochi il dazio raddoppiato.
Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 16113. Le clausole generali di buona fede non attribuiscono al giudice il potere di ridurre o riscrivere la prestazione; di fronte alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità, è la controparte a poter offrire la riconduzione a equità del contratto. Rilevanza: chiarisce che l’importatore non può ottenere in giudizio un prezzo riequilibrato, ma solo la risoluzione.
Per l’Opzione 2 – composizione negoziata
Trib. Bologna, 19 maggio 2025. È stata negata la conferma delle misure protettive chieste in una nuova composizione negoziata, in ragione del limite complessivo di durata fissato dal Codice. Rilevanza: la protezione è una finestra, non un rifugio rinnovabile; il progetto di risanamento deve stare in quei tempi.
Trib. Terni, 30 aprile 2025. Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione; gli atti non compresi tra quelli soggetti ad autorizzazione restano di straordinaria amministrazione con obbligo di informativa preventiva all’esperto. Rilevanza: definisce i margini di manovra dell’importatore durante le trattative (cessioni di magazzino, nuovi contratti di fornitura).
Trib. Milano, 11 aprile 2025. Pendente la composizione negoziata, il tribunale ha respinto una denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c., valorizzando l’accesso al percorso di risanamento e la presenza dell’esperto. Rilevanza: mostra il favore dei giudici verso il percorso, che può neutralizzare iniziative interne o esterne idonee a comprometterlo.
Per l’Opzione 3 – concordato preventivo e contratti pendenti
Cass. civ., Sez. I, ord. 1° luglio 2024, n. 17997. Lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato non consegue a una dichiarazione unilaterale del debitore, né alla sola previsione del piano: occorre un provvedimento motivato del tribunale che lo autorizzi. Rilevanza: l’importatore non può considerare sciolti i contratti con i clienti senza un’istanza specifica e un’autorizzazione espressa.
Cass. civ., Sez. I, ord. 23 novembre 2020, n. 26568. L’indennizzo dovuto al contraente che subisce lo scioglimento è credito anteriore, anche se lo scioglimento è chiesto dopo il ricorso, e il relativo accertamento segue la cognizione ordinaria; la Corte ha inoltre censurato usi strumentali dell’istanza di scioglimento. Rilevanza: fissa il trattamento delle pretese dei clienti e il limite di correttezza entro cui l’istanza va proposta.
Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Le Sezioni Unite hanno ridefinito i presupposti della prededuzione, ancorandola al nesso tra il credito e la procedura. Rilevanza: orienta la valutazione dei crediti sorti durante il concordato, ad esempio per le nuove forniture di acciaio europeo necessarie alla continuità, e quindi la disponibilità dei fornitori alternativi a sostenere il piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio come questo, l’intervento dello Studio è concreto e documentale. Questi sono gli strumenti che mettiamo in campo.
- Analizziamo ogni contratto aperto con i clienti, verificando oggetto (genere o specie), vincoli di origine, clausole di forza maggiore e di hardship, penali, termini essenziali e data di conclusione.
- Qualifichiamo giuridicamente la sopravvenienza per ciascun contratto, distinguendo tra divieto di importazione, contingente esaurito e dazio fuori quota, e ricostruendo la cronologia delle misure rispetto alla stipula.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, incrociando i rimedi contrattuali disponibili con la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
- Redigiamo le comunicazioni ai clienti che notificano la sopravvenienza, documentata, e formulano proposte di rinegoziazione, consegna parziale o restituzione rateizzata.
- Predisponiamo con i commercialisti dello staff il quadro finanziario: acconti incassati, liquidità, valore del magazzino, margini sulle forniture alternative, test di risanabilità.
- Prepariamo l’istanza di accesso alla composizione negoziata e l’eventuale richiesta di misure protettive, seguendone la conferma in tribunale.
- Conduciamo le trattative con clienti, fornitori e banche al tavolo con l’esperto, impostando moratorie, accordi transattivi e rideterminazioni dei contratti.
- Redigiamo le istanze di sospensione o scioglimento ai sensi dell’art. 97 CCII, motivandole rispetto al piano e gestendo le opposizioni delle controparti.
- Difendiamo l’impresa nei giudizi promossi dai clienti (decreti ingiuntivi, azioni di risoluzione e risarcimento), coordinando la difesa con la strategia complessiva.
- Seguiamo la linea scelta in ogni grado, dal primo atto fino all’eventuale giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta comparativa, la leva decisiva è la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada imboccata oggi (una risoluzione per impossibilità, un’istanza di scioglimento, un accordo raggiunto in composizione negoziata) dovrà essere difesa domani, e farlo senza cambiare mani significa che gli atti iniziali sono già scritti pensando al grado di legittimità. A questa si affianca la qualifica di Esperto Negoziatore, che porta all’interno della strategia la conoscenza diretta di come funziona il tavolo della composizione negoziata. Sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la scelta tra le tre strade non è solo giuridica: dipende da numeri che vanno letti con lo stesso rigore delle norme.
In chiusura
La domanda da cui siamo partiti non ammette una risposta valida per tutti gli importatori. Il diritto dei contratti offre strumenti efficaci quando la crisi è circoscritta e i contratti sono ben scritti; la composizione negoziata è la sede naturale per chi ha ancora un’impresa da salvare e molti clienti con cui trattare; il concordato preventivo è lo strumento per chi deve ridisegnare il portafoglio contrattuale con efficacia vincolante per tutti. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché essa vive all’incrocio tra rimedi contrattuali e strumenti della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato proprio per il percorso di composizione negoziata, ed è avvocato cassazionista, in grado di sostenere la medesima linea in ogni grado di giudizio. Non promettiamo esiti: analizziamo i contratti, verifichiamo i presupposti di ciascuna strada e costruiamo con te la strategia più solida.
📩 Prima che sia un cliente a scegliere la strada al posto tuo, scrivici: i riferimenti per contattare lo Studio Monardo si trovano in fondo a questa pagina.
