Questa guida è costruita in un modo preciso: raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da creditori, soci, garanti e imprenditori quando una liquidazione giudiziale si avvia a chiudersi con un concordato, e prova a dare a ciascuna una risposta completa, come la daremmo a voce durante un primo colloquio.
Il quadro normativo, in poche righe. Il concordato nella liquidazione giudiziale è l’erede del vecchio “concordato fallimentare” ed è oggi disciplinato dagli articoli da 240 a 253 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e, da ultimo, ritoccato anche nell’estate 2026. Il cuore del tema di questo articolo sta in quattro norme: l’art. 245 (giudizio di omologazione), l’art. 246 (efficacia del decreto), l’art. 247 (reclamo) e l’art. 248 (effetti del concordato). Su queste si innesta l’art. 9 del Codice, che esclude la sospensione feriale per i procedimenti della crisi.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Per due ragioni che derivano direttamente dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima: il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a lavorare proprio sul terreno in cui imprese e creditori trattano la soluzione dell’insolvenza. La seconda: il decreto di omologazione si impugna con un reclamo alla Corte d’appello e poi con ricorso per Cassazione da proporre in soli trenta giorni; l’Avvocato è cassazionista, quindi può seguire la stessa linea difensiva dal tribunale fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano proprio nella fase in cui i termini sono più stretti.
📩 I termini di questa procedura corrono anche ad agosto e non perdonano: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questa pagina.
Cos’è esattamente il decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale?
È il provvedimento con cui il tribunale rende vincolante per tutti i creditori un concordato già approvato dal voto, e che porta alla chiusura della liquidazione giudiziale.
Partiamo dal contesto. Quando un’impresa è in liquidazione giudiziale, il curatore vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. È un percorso lungo, spesso molto lungo. Il concordato è la strada alternativa: qualcuno (un creditore, un terzo, in certi casi lo stesso debitore) propone ai creditori un accordo che chiude la partita in modo diverso, con tempi e importi definiti.
Ma una proposta, anche se votata favorevolmente dalla maggioranza, non basta. Serve un giudice che controlli che tutto si sia svolto in modo regolare. Quel controllo è il giudizio di omologazione, e il suo atto finale è il decreto motivato previsto dall’art. 245 del Codice della crisi.
Due caratteristiche lo distinguono da altri provvedimenti che forse conosce.
La prima è la forma: si tratta di un decreto, non di una sentenza. Questo incide sul modo di impugnarlo, che non è l’appello ordinario ma il reclamo alla Corte d’appello previsto dall’art. 247.
La seconda è l’efficacia. Il decreto produce i suoi effetti dalla pubblicazione, senza aspettare che diventi definitivo. È un punto che sorprende molti: il concordato comincia a “vivere” subito, anche se qualcuno lo sta contestando. Il contrappeso, introdotto dal correttivo del 2024, è il potere della Corte d’appello di sospendere o inibire, in presenza di gravi e fondati motivi, la liquidazione dell’attivo o l’attuazione del piano e dei pagamenti (ne parliamo più avanti).
Infine, una nota di linguaggio. Lo sentirà chiamare “omologa”, “decreto di omologa”, “omologazione”. Sono sinonimi nella pratica. Quello che conta è capire che da quel decreto dipende tutto: chi viene pagato, quanto, quando, e soprattutto se lei, come creditore, socio o garante, ha ancora qualcosa da dire.
Chi può proporre il concordato e chi decide se omologarlo?
Possono proporlo uno o più creditori, un terzo e, a condizioni più restrittive, il debitore stesso; a omologarlo è il tribunale in composizione collegiale.
La proposta è regolata dall’art. 240. Nella pratica la vediamo arrivare soprattutto da due tipi di soggetti: un terzo che vuole rilevare l’attivo (spesso con la formula dell’assuntore, che si accolla l’obbligo di pagare i creditori nella misura promessa e prende in cambio i beni) e un creditore importante che preferisce una soluzione rapida a una liquidazione che durerebbe anni. Il debitore, invece, incontra limiti temporali precisi: la legge non gli consente di presentarsi subito, ma solo dopo un certo periodo dall’apertura della procedura e non oltre un certo periodo dall’esecutività dello stato passivo. È un’accortezza per evitare che la proposta del debitore serva a “congelare” la liquidazione appena avviata.
Un dettaglio che conta molto per chi ha un credito privilegiato: la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano pagati integralmente, ma solo nei limiti di quanto ricaverebbero dalla vendita del bene su cui grava la garanzia. In quel caso serve la relazione giurata di un professionista indipendente che stimi quel valore (art. 240, comma 4). Torneremo su questa relazione quando parleremo di convenienza.
Quanto a chi decide, il percorso è a tappe. Il giudice delegato, sentito il curatore e acquisito il parere del comitato dei creditori, verifica la ritualità della proposta e la sottopone al voto. Poi, se le maggioranze sono raggiunte, la palla passa al tribunale collegiale, che svolge il giudizio di omologazione vero e proprio.
Il curatore non è un semplice spettatore. Presenta la relazione sull’esito delle votazioni, comunica l’approvazione al proponente e ai creditori dissenzienti e, se il comitato dei creditori non deposita il suo parere definitivo, è lui a redigere la relazione al posto del comitato, nei sette giorni successivi.
Cosa c’è scritto dentro il decreto di omologa? Cosa controlla davvero il tribunale?
Dipende da una cosa sola: se qualcuno si è opposto oppure no.
Questo è il punto che pochi conoscono e che cambia completamente la partita. L’art. 245, comma 4, dice che il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assumendo i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Tradotto: in assenza di opposizioni, il controllo del giudice è essenzialmente un controllo di legalità. Ha votato chi doveva votare? Le maggioranze sono state calcolate bene? Le comunicazioni sono state fatte nei modi e nei tempi giusti? Le classi, se ci sono, sono state formate correttamente? Se la risposta è sì, il concordato viene omologato.
Quando invece c’è un’opposizione, il giudice entra nel merito delle contestazioni sollevate. E qui si apre lo spazio per il tema più delicato, la convenienza. Il comma 5 dell’art. 245 prevede che, se la proposta è stata approvata pur con una o più classi contrarie, e un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale può omologare solo se ritiene che quel credito venga soddisfatto dal concordato in misura non inferiore a quella ottenibile dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Lo stesso confronto si applica quando a votare contro, in modo determinante, sono l’amministrazione finanziaria, le regioni, gli enti locali o gli enti previdenziali.
Cosa trova, quindi, in un decreto di omologa ben scritto?
- la ricostruzione della procedura e la verifica della sua regolarità;
- il resoconto del voto, con le maggioranze raggiunte (per crediti e, se previste, per classi);
- la risposta motivata a ciascuna opposizione, con l’eventuale giudizio sulla convenienza;
- le disposizioni per l’esecuzione del concordato, che il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori dovranno sorvegliare (art. 249);
- l’ordine di pubblicazione secondo l’art. 45 del Codice.
Un decreto che non risponde a un motivo di opposizione, o che liquida la convenienza con una frase di stile, è un decreto vulnerabile. È lì che si costruisce il reclamo.
Entro quando bisogna muoversi se non sono d’accordo?
Ci sono due finestre diverse, e se si perde la prima la seconda quasi sempre si chiude da sola.
La prima finestra è quella dell’opposizione all’omologazione. Quando la proposta viene approvata, il giudice delegato fissa con decreto un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per proporre opposizioni (art. 245, comma 2). L’opposizione si propone con memoria depositata entro quel termine. Possono farla i creditori dissenzienti, il debitore e, testualmente, “qualsiasi altro interessato”.
La seconda finestra è quella del reclamo contro il decreto del tribunale: trenta giorni, termine perentorio, decorrenti dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria (art. 247, comma 2).
Perché dico che, persa la prima, la seconda si chiude? Perché la Corte di cassazione, in più pronunce recenti rese su procedure analoghe (accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, concordato preventivo), ha affermato che a impugnare il provvedimento di omologazione è legittimato solo chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione ed è rimasto soccombente. Il creditore che si è limitato a dissentire fuori dal processo, senza depositare l’opposizione, di regola non può poi proporre reclamo. Ne parliamo nel dettaglio più avanti.
E ancora: questi termini non si fermano ad agosto. L’art. 9 del Codice della crisi esclude la sospensione feriale (quella che normalmente congela i termini processuali dal 1° al 31 agosto) per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Né l’art. 245 né l’art. 247 contengono deroghe. Chi riceve la notifica del decreto a metà luglio e pensa di avere tempo fino a settembre rischia di presentarsi quando il termine è già scaduto.
Il concordato è stato approvato: cosa succede adesso, passo per passo?
Succedono quattro cose in sequenza, ciascuna con il suo termine. Le ho riassunte nella tabella qui sotto, che conviene tenere a portata di mano.
Il primo passo è la relazione del curatore. Scaduto il termine per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito (art. 245, comma 1).
Il secondo passo, se la proposta è approvata, è la comunicazione. Il giudice delegato dispone che il curatore comunichi immediatamente, via PEC, l’approvazione al proponente (che deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni) e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile la via telematica, si scrive con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il terzo passo è il decreto che apre la fase delle opposizioni. Lo stesso giudice delegato, con decreto pubblicato a norma dell’art. 45, fissa il termine per le opposizioni e per il parere definitivo del comitato dei creditori.
Il quarto passo è il giudizio davanti al tribunale, che si chiude con il decreto di omologazione (o di rigetto), anch’esso pubblicato secondo l’art. 45.
Da lì si apre la fase delle impugnazioni.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Esito del voto | Relazione del curatore | Alla scadenza del termine per le votazioni | Giudice delegato |
| Richiesta di omologa | Ricorso del proponente (art. 124, comma 3) | 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione | Tribunale |
| Opposizioni | Memoria dell’opponente | Fissato dal G.D.: tra 15 e 30 giorni | Tribunale |
| Parere del comitato | Relazione motivata | Stesso termine; in mancanza, il curatore nei 7 giorni successivi | Tribunale |
| Decisione | Decreto motivato di omologa o rigetto | — | Tribunale collegiale |
| Reclamo | Ricorso con i requisiti dell’art. 51, comma 2 | 30 giorni dalla notifica della cancelleria | Corte d’appello |
| Fissazione udienza | Decreto del presidente | Entro 5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorni | Corte d’appello |
| Notifica del reclamo | Ricorso + decreto di fissazione | 10 giorni dalla comunicazione del decreto; almeno 30 giorni liberi prima dell’udienza | Curatore, debitore, proponente, opponenti |
| Costituzione dei resistenti | Memoria difensiva | Almeno 10 giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza | Corte d’appello |
| Ricorso per cassazione | Ricorso | 30 giorni dalla notifica del decreto della Corte | Corte di cassazione |
| Sospensione/inibitoria | Istanza di parte o del curatore | Dopo la proposizione del reclamo o del ricorso | Corte d’appello |
Nessuno di questi termini beneficia della sospensione feriale.
Come si fa, in concreto, l’opposizione all’omologazione?
Con una memoria depositata nel termine fissato dal giudice delegato, che deve contenere motivi precisi e, possibilmente, le prove a sostegno.
Il comma 3 dell’art. 245 lo dice in modo asciutto: l’opposizione si propone con memoria depositata nel termine indicato nel decreto del giudice delegato. Il procedimento, a sua volta, segue le forme dell’art. 124, comma 3, cioè il rito camerale previsto per i reclami endoconcorsuali.
Cosa si scrive in un’opposizione? Le contestazioni possibili rientrano, in sostanza, in tre famiglie.
La prima riguarda la regolarità della procedura: comunicazioni mancanti o tardive, creditori ammessi al voto che non avrebbero dovuto votare (o viceversa), classi formate in modo non omogeneo, errori nel calcolo delle maggioranze. Un esempio molto concreto lo trova più avanti, a proposito dei crediti acquistati da società di cartolarizzazione dopo l’apertura della procedura.
La seconda riguarda il contenuto della proposta: trattamento dei creditori privilegiati non coerente con la relazione giurata del professionista indipendente, violazione dell’ordine delle cause di prelazione, garanzie promesse e non idonee.
La terza è la convenienza, che come abbiamo visto può essere fatta valere con efficacia piena dal creditore appartenente a una classe dissenziente, confrontando quanto riceverebbe dal concordato con quanto potrebbe ricavare dalla prosecuzione della liquidazione.
Due consigli pratici che diamo sempre. Il primo: l’opposizione va documentata, non solo argomentata. Il tribunale può assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti, ma deve sapere quali. Se si contesta la convenienza, servono numeri: stime dell’attivo, prospetti di riparto, costi della procedura. Il secondo: l’opposizione delimita il perimetro di tutto ciò che verrà dopo. Un motivo non sollevato davanti al tribunale difficilmente potrà essere introdotto per la prima volta in reclamo.
Il tribunale ha omologato: come si impugna il decreto?
Con un reclamo alla Corte d’appello, proposto con ricorso entro trenta giorni dalla notifica del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
L’art. 247 costruisce un procedimento rapido, in camera di consiglio, scandito da termini serrati (li trova tutti nella tabella sopra). Vediamo i passaggi che, nella pratica, creano più problemi.
Il ricorso deve contenere i requisiti dell’art. 51, comma 2, del Codice, cioè, in sostanza, l’indicazione delle parti, dell’oggetto, dei motivi specifici di reclamo e delle domande. Non è una formalità: un reclamo generico è esposto alla declaratoria di inammissibilità.
Depositato il ricorso, il presidente della Corte designa il relatore entro cinque giorni e fissa l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito. A quel punto l’onere torna al reclamante: deve notificare il ricorso insieme al decreto di fissazione entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che la legge individua, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti. Tra notifica e udienza devono passare almeno trenta giorni.
Le parti resistenti si costituiscono almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, con una memoria che espone le difese e indica prove e documenti. Entro lo stesso termine può intervenire qualunque interessato.
All’udienza il collegio sente le parti e assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova. La Corte decide con decreto motivato, che viene pubblicato secondo l’art. 45 e notificato alle parti dalla cancelleria. Anche questo decreto produce effetti dalla pubblicazione.
Un’avvertenza sulle parti necessarie. Nella giurisprudenza più recente, la Cassazione ha chiarito, con riferimento al reclamo ex art. 247 nel concordato semplificato, che non tutti i soggetti coinvolti nella procedura sono contraddittori necessari: non lo sono, ad esempio, l’ausiliario nominato dal tribunale e il liquidatore nominato con il decreto di omologa, perché non sono parti in senso sostanziale (Cass. civ., sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881). Il messaggio operativo è duplice: bisogna notificare a tutti quelli che la norma indica, ma senza confondere le parti con gli organi della procedura.
E dopo la Corte d’appello si può arrivare in Cassazione?
Sì, ma il termine è breve: trenta giorni dalla notificazione del decreto della Corte d’appello, non i sessanta del ricorso ordinario.
L’art. 247, comma 12, è esplicito: il decreto della Corte è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. È la stessa scelta che il legislatore aveva già fatto con l’art. 131 della vecchia legge fallimentare per il concordato fallimentare, e che la giurisprudenza ha sempre letto come espressione dell’esigenza di chiudere rapidamente le procedure concorsuali.
Chi è abituato al processo civile ordinario deve fare attenzione a tre cose.
La prima è la decorrenza: il termine parte dalla notificazione del decreto curata dalla cancelleria, non da una notifica di parte. In concreto, spesso si tratta di una PEC che arriva senza preavviso.
La seconda è l’assenza di sospensione feriale, per le ragioni già viste: l’art. 9 del Codice la esclude, e la Cassazione, già sotto la legge fallimentare, l’aveva negata anche per il reclamo contro l’omologa del concordato fallimentare (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328).
La terza è la natura del giudizio. In Cassazione non si rivaluta il merito: si discutono violazioni di legge e vizi della motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 del codice di procedura civile. Questo significa che il ricorso per cassazione si prepara, in realtà, già durante il reclamo: se le questioni giuridiche non sono state poste con chiarezza davanti alla Corte d’appello, in Cassazione arrivano spuntate.
Il passaggio dal reclamo alla Cassazione si gioca spesso in pochi giorni, e la continuità di chi difende fa la differenza.
Il reclamo blocca i pagamenti e la vendita dei beni?
No, non automaticamente. Ma si può chiedere alla Corte d’appello di sospendere o inibire, se ci sono gravi e fondati motivi.
Abbiamo detto che il decreto di omologa produce effetti dalla pubblicazione. Questo significa che, mentre il reclamo è pendente, il concordato in linea di principio va avanti: l’assuntore può prendere possesso dei beni, i pagamenti possono partire, la liquidazione residua può proseguire.
Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 247 il comma 12-bis: una volta proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la Corte d’appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi:
- sospendere la liquidazione dell’attivo, in tutto o in parte, o anche solo temporaneamente;
- inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti, sempre in tutto, in parte o temporaneamente.
È uno strumento flessibile, ma non scatta da solo. Va chiesto, motivato e documentato. In pratica, l’istanza ha senso quando l’esecuzione del concordato rischia di produrre effetti difficili da rimediare: la cessione di un immobile a terzi, la distribuzione definitiva di somme che sarebbe poi complicato recuperare, il passaggio di un’azienda a un assuntore.
Una precisazione importante. Il potere di sospensione spetta alla Corte d’appello anche quando il giudizio è ormai in Cassazione. Non serve, quindi, rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere un provvedimento cautelare: l’istanza resta davanti al giudice del reclamo.
Io non mi sono opposto all’omologa: posso fare reclamo lo stesso?
Quasi sempre no. È uno degli errori più diffusi e più costosi.
Il ragionamento che sentiamo spesso è questo: “ho votato contro, quindi sono un creditore dissenziente, quindi posso impugnare”. Ma votare contro e opporsi sono due atti diversi. Il voto si esprime nella fase di approvazione; l’opposizione si deposita nel giudizio di omologazione e trasforma il creditore in parte del processo.
La Corte di cassazione ha costruito su questo un principio ormai consolidato. Pronunciandosi sugli accordi di ristrutturazione, ha escluso la legittimazione al reclamo del creditore pubblico che si era limitato a manifestare, per di più in ritardo, il proprio dissenso alla transazione fiscale, senza proporre formale opposizione all’omologazione (Cass. civ., sez. I, ord. 29 dicembre 2024, n. 34840). In materia di piano del consumatore ha poi enunciato in termini generali che può reclamare solo chi abbia assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente (Cass. civ., n. 5157/2025), richiamando espressamente i principi elaborati per il concordato.
La struttura dell’art. 247 va nella stessa direzione: quando elenca a chi notificare il reclamo, la norma indica, oltre al curatore, il debitore, il proponente e gli opponenti. Il giudizio di reclamo è pensato come prosecuzione del contraddittorio nato davanti al tribunale.
Ci sono eccezioni? Va valutato caso per caso, ad esempio quando il creditore non ha potuto opporsi per un vizio delle comunicazioni che lo riguardavano. Ma la regola pratica è netta: se non è d’accordo, l’opposizione va depositata nel termine fissato dal giudice delegato. Aspettare il decreto del tribunale per decidere se reagire è, quasi sempre, aspettare troppo.
Il mio credito è stato venduto a un fondo: il voto di chi l’ha comprato conta?
Dipende da quando è avvenuta la cessione e da chi è l’acquirente. E può cambiare il risultato del voto.
È una situazione ormai frequentissima. Banche e intermediari cedono in blocco i crediti deteriorati, spesso a società veicolo di cartolarizzazione. Se la cessione avviene dopo l’apertura della procedura, la legge pone un limite al diritto di voto del cessionario, per evitare che chi compra crediti a sconto possa “comprare” anche l’esito del concordato.
Sotto la legge fallimentare, l’art. 127, comma 7, negava il voto ai trasferimenti di crediti successivi alla dichiarazione di fallimento, salvo quelli a favore di banche o altri intermediari finanziari. La Cassazione ha letto questa eccezione in senso stretto: una società di cartolarizzazione che non risulti iscritta all’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario non può votare sulla proposta di concordato per i crediti acquistati dopo il fallimento (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220). Nel caso deciso, quei voti contrari pesavano per una quota molto rilevante di una classe di creditori chirografari.
La disciplina del voto nel concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 243 e 244 del Codice) si muove sulla stessa linea di fondo. Per chi deve decidere se opporsi o difendere un’omologa, questo apre due scenari opposti:
- se lei è un creditore contrario e il concordato è passato grazie ai voti di cessionari non legittimati, ha un motivo di opposizione sulla regolarità del voto;
- se lei è il proponente e il concordato è stato respinto per il voto contrario di soggetti che non avrebbero dovuto votare, ha un argomento per contestare il conteggio.
In entrambi i casi il lavoro è documentale: date delle cessioni, avvisi in Gazzetta Ufficiale, iscrizioni all’albo. È una verifica che va fatta prima della scadenza del termine per le opposizioni, non dopo.
Sono socio o garante della società: il concordato mi riguarda?
Sì, ma in modi diversi. Il socio può, a certe condizioni, opporsi; il garante, di regola, non è liberato dal concordato.
Partiamo dal garante, perché è il caso che crea più sorprese. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248). Ma la riduzione del debito opera a favore del debitore concordatario, non dei terzi. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tradotto: se lei ha firmato una fideiussione per la società, il fatto che la banca nel concordato riceva il 20% non la libera dal residuo.
Quanto al socio, la legge consente l’opposizione a “qualsiasi altro interessato”. La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di interessato è ampia ma non automatica: occorre una posizione giuridica concreta e un risultato utile che l’opposizione può procurare. Ragionando sull’analoga formula prevista per l’opposizione alla dichiarazione di fallimento, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione in proprio dell’amministratore, in quanto esposto agli effetti riflessi della procedura (Cass. civ., sez. I, ord. 13 marzo 2019, n. 7190). Per il socio, la valutazione si fa caso per caso: la sola qualità di socio non basta, ma l’interesse a preservare il valore della partecipazione può essere sufficiente se si traduce in un vantaggio concreto.
E qui si inserisce il ruolo delle competenze che mettiamo in campo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, imposta la posizione di soci e garanti già nella fase dell’opposizione, valutando la legittimazione e il rapporto tra concordato ed esposizione personale. Perché il garante che non si muove in tempo scopre l’esposizione residua solo quando arriva la lettera della banca.
Ad agosto i termini si fermano?
No. Per l’opposizione, il reclamo e il ricorso per cassazione la sospensione feriale non si applica.
Normalmente, nel processo civile, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. È una regola così radicata che molti professionisti e imprenditori la danno per scontata. Nelle procedure della crisi d’impresa, invece, vale il principio opposto.
L’art. 9, comma 1, del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per tutti i termini processuali dei procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Né la disciplina del giudizio di omologazione (art. 245, con il suo rinvio all’art. 124), né quella del reclamo (art. 247) contengono deroghe.
La giurisprudenza, del resto, era arrivata alla stessa conclusione già sotto la legge fallimentare. La Cassazione aveva escluso la sospensione feriale per il giudizio di omologazione del concordato fallimentare (Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2017, n. 22271) e, più di recente, per il termine di reclamo contro il decreto di omologa ex art. 131 l.fall. (Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328). Nel caso deciso nel 2023, il decreto era stato comunicato al socio opponente il 25 luglio e il reclamo era stato depositato il 24 settembre: dichiarato tardivo, con conferma in Cassazione.
Il codice ha reso la regola più chiara, non più morbida. Una notifica ricevuta a luglio va gestita come se agosto non esistesse.
Quando il decreto diventa definitivo, posso considerare chiusa la vicenda?
La procedura sì, si chiude. Ma il concordato, a quel punto, deve ancora essere eseguito: la vicenda è chiusa solo quando chi si è impegnato a pagare ha pagato.
L’art. 246 collega alla definitività del decreto di omologazione due conseguenze: il curatore rende il conto della gestione secondo l’art. 231 e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. Il decreto diventa definitivo quando non è più impugnabile: perché i termini per reclamo e ricorso per cassazione sono scaduti senza impugnazioni, oppure perché le impugnazioni proposte sono state decise in via definitiva.
Da quel momento cessano gli effetti tipici della liquidazione giudiziale e il rapporto tra creditori e debitore (o assuntore) è regolato dal concordato.
Ecco però il limite reale, quello da tenere presente con onestà. Definitività non significa pagamento. Il concordato va eseguito, e l’esecuzione è sorvegliata dal curatore, dal giudice delegato e dal comitato dei creditori secondo le modalità stabilite nel decreto (art. 249). A esecuzione avvenuta, il giudice delegato può disporre gli adempimenti conclusivi, come lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle garanzie iscritte a tutela dell’adempimento.
E c’è una rassicurazione fondata, per chi teme che la definitività sia una trappola: la legge prevede due rimedi anche dopo l’omologa definitiva, la risoluzione e l’annullamento, di cui parliamo nella risposta successiva. Il creditore non resta senza strumenti se l’accordo non viene rispettato.
E se chi ha proposto il concordato poi non paga?
Si può chiedere la risoluzione del concordato, entro termini precisi. E in certi casi la crisi può riaprirsi.
L’art. 250 consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione se non vengono costituite le garanzie promesse o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato. L’inadempimento deve essere non di scarsa importanza. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Attenzione a un caso particolare: se l’assuntore ha preso su di sé gli obblighi con liberazione immediata del debitore, il suo inadempimento non porta alla risoluzione del concordato nei confronti del debitore, ma va fatto valere verso l’assuntore.
L’art. 251 prevede invece l’annullamento quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Anche qui ci sono termini: sei mesi dalla scoperta del dolo e, comunque, non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.
Risoluzione e annullamento portano alla riapertura della liquidazione giudiziale (art. 252), con conseguenze precise sui crediti.
La giurisprudenza formatasi sul concordato preventivo, che condivide con il nostro istituto la logica dell’omologazione vincolante, aggiunge due tasselli utili. Da un lato, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’omologazione supera l’insolvenza originaria e rende improcedibili le istanze già presentate: nuove iniziative sono possibili per fatti sopravvenuti o dopo risoluzione o annullamento (Cass. civ., S.U., 15 maggio 2015, n. 9935). Dall’altro, la Cassazione ha ammesso che il debitore che non riesce a pagare i debiti concordatari possa essere dichiarato insolvente anche senza una previa risoluzione formale, perché l’omologa non impedisce il sorgere di una nuova insolvenza (Cass. civ., ord. 14525/2024; nello stesso senso, sulla inattuabilità oggettiva del piano, Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029).
Il punto da ricordare: il termine annuale per la risoluzione corre anche se lei non sta guardando. Chi lascia scadere quel termine può trovarsi vincolato alla falcidia anche se il concordato non è stato onorato, come la Cassazione ha ricordato a proposito dell’ammissione al passivo dei crediti concordatari in una procedura successiva (Cass. civ., ord. 18185/2025).
Rischio di perdere tutto se il reclamo va male?
Il rischio vero non è “perdere tutto”, ma restare vincolati al concordato alle condizioni omologate, con l’aggiunta delle spese di lite. Va pesato prima, non dopo.
Facciamo chiarezza, perché la paura spesso è sproporzionata in un senso o nell’altro.
Per il creditore che reclama contro l’omologa, l’esito negativo significa che il concordato resta efficace così com’è: riceverà quanto previsto dalla proposta, né più né meno. Non perde il credito concordatario. Può però essere condannato alle spese del giudizio di reclamo e, se va in Cassazione e perde, anche a quelle del giudizio di legittimità. Inoltre, se ha chiesto una sospensione che ha ritardato l’esecuzione, la sua posizione verrà valutata anche sotto questo profilo.
Per il proponente o l’assuntore che difende l’omologa, il rischio è opposto: se il reclamo viene accolto, il concordato cade e la liquidazione giudiziale riprende il suo corso, con gli atti legalmente compiuti che restano comunque salvi.
Per il debitore, la posta è la chiusura della procedura: l’accoglimento del reclamo la riapre.
Ciò che fa davvero la differenza è valutare con numeri alla mano il rapporto tra quello che si ottiene con il concordato e quello che si otterrebbe senza. Se il reclamo si fonda sulla convenienza, ad esempio, servono stime credibili della liquidazione alternativa; se si fonda su vizi di procedura, serve dimostrare che quei vizi hanno inciso sul risultato. Un reclamo costruito su un’impressione (“mi sembra poco”) è un reclamo che, quasi sempre, si perde.
C’è anche una buona notizia: i tempi del reclamo sono relativamente brevi (udienza entro sessanta giorni dal deposito), quindi l’incertezza dura mesi, non anni.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Certo. Ecco due simulazioni, con dati di fantasia ma calcoli e termini coerenti con la disciplina vigente. Non si tratta di casi seguiti dallo studio: sono esercizi dimostrativi.
Simulazione 1 — Il termine di reclamo che “scade ad agosto”
Ipotesi: concordato nella liquidazione giudiziale di una s.r.l. con un creditore chirografario opponente per 63.917 €. Il tribunale rigetta l’opposizione e omologa con decreto depositato il 6 luglio 2026. La cancelleria notifica il decreto via PEC il 14 luglio 2026.
Calcolo del termine: trenta giorni dalla notifica, senza sospensione feriale (art. 9 CCII). Il termine scade il 13 agosto 2026.
Sviluppo corretto: il creditore deposita il reclamo l’11 agosto 2026. Il presidente, entro cinque giorni, fissa l’udienza: deve cadere entro sessanta giorni dal deposito, quindi entro il 10 ottobre. Ipotizziamo udienza fissata per l’8 ottobre 2026, con decreto comunicato il 16 agosto. Il reclamante deve notificare ricorso e decreto entro dieci giorni, cioè entro il 26 agosto; notifica il 24 agosto a curatore, debitore e proponente. Tra notifica e udienza passano 45 giorni: il requisito dei trenta giorni liberi è rispettato. I resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, quindi entro il 28 settembre.
Esito del reclamo: la Corte decide con decreto notificato dalla cancelleria il 3 novembre 2026. Chi vuole ricorrere per cassazione ha tempo fino al 3 dicembre 2026.
Variante sbagliata: il creditore, convinto che ad agosto i termini siano sospesi, deposita il reclamo il 14 settembre 2026. Reclamo tardivo, inammissibile. Il decreto di omologa diventa definitivo e la liquidazione si avvia alla chiusura.
Simulazione 2 — Convenienza: concordato o prosecuzione della liquidazione?
Ipotesi: un creditore chirografario vanta 47.380 €. La proposta offre ai chirografari il 18%, cioè 8.528,40 €. La proposta è approvata, ma la classe dei chirografari fornitori, in cui il creditore è inserito, vota contro. Il creditore si oppone contestando la convenienza (art. 245, comma 5).
Scenario A — liquidazione meno conveniente. Dalla relazione del curatore emergono questi dati: attivo realizzabile stimato 612.400 €; spese di procedura e crediti prededucibili 138.700 €; creditori privilegiati 351.200 €. Restano per i chirografari 122.500 €, su un monte di crediti chirografari di 1.093.600 €. Percentuale di riparto: circa 11,2%. Al nostro creditore andrebbero circa 5.307 €. Il concordato gli assicura più della liquidazione: l’opposizione sulla convenienza verosimilmente viene respinta e il tribunale può omologare nonostante il dissenso della classe.
Scenario B — liquidazione più conveniente. Supponiamo invece che una perizia prodotta dall’opponente dimostri che un immobile è stato sottostimato e che l’attivo realizzabile sale a 784.900 €. Stessi costi e stessi privilegiati: per i chirografari restano 295.000 €, cioè circa il 27%. Al creditore andrebbero circa 12.780 €, più dei 8.528,40 € offerti. In questo scenario il tribunale non può superare il dissenso della classe con il giudizio di convenienza: l’opposizione ha basi concrete per essere accolta.
Lezione pratica: la stessa opposizione cambia esito in base alla qualità della documentazione sulla liquidazione alternativa. La perizia non si improvvisa in reclamo: va preparata per il termine delle opposizioni.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Da quale momento esatto parte il mio termine, e io sono davvero ‘parte’ di questo giudizio?”
Quasi tutte le domande che riceviamo riguardano il merito: “il concordato è conveniente?”, “posso ottenere di più?”. Sono domande legittime. Ma nella maggior parte delle impugnazioni che falliscono, il merito non viene nemmeno esaminato. Si perde prima, su due questioni preliminari che nessuno si pone in tempo.
La prima è la decorrenza. Il termine di reclamo corre dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale, non dalla pubblicazione nel registro delle imprese e non dal momento in cui il creditore “viene a sapere” dell’omologa. Il ricorso per cassazione, poi, corre dalla notifica del decreto della Corte d’appello, sempre ad opera della cancelleria. Questo significa che bisogna sapere con certezza quale indirizzo PEC è stato usato, se la notifica è andata a buon fine, se è arrivata al difensore o alla parte. Una PEC finita in una casella poco controllata, magari di una società, può far scadere un termine senza che nessuno se ne accorga.
La seconda è la qualità di parte. Abbiamo visto che la legittimazione al reclamo, secondo la Cassazione, spetta a chi è stato parte formale del giudizio di omologazione e ne è uscito soccombente. Questo implica che la decisione su come reagire va presa non quando arriva il decreto di omologa, ma quando arriva il decreto del giudice delegato che fissa il termine per le opposizioni. È quello il vero momento della scelta.
Se c’è una cosa da portarsi via da questa guida, è questa: la partita sul decreto di omologazione si decide prima che il decreto esista.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti di riferimento, con i loro estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui contano per chi ha a che fare con l’omologa del concordato nella liquidazione giudiziale. Una parte riguarda direttamente il Codice della crisi; un’altra è stata resa sotto la legge fallimentare o su istituti affini, ma esprime principi che la giurisprudenza applica in modo omogeneo.
1. Cass. civ., sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881 Principio: nel reclamo davanti alla Corte d’appello regolato dall’art. 247 CCII (applicato al concordato semplificato tramite l’art. 25-sexies), l’ausiliario nominato dal tribunale e il liquidatore designato con il decreto di omologa non sono contraddittori necessari, perché non sono parti in senso sostanziale. Perché conta: è una delle prime pronunce di legittimità sul reclamo ex art. 247; aiuta a individuare correttamente i destinatari della notifica, distinguendo le parti dagli organi della procedura.
2. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328 Principio: il termine per reclamare contro il decreto di omologa del concordato fallimentare (art. 131 l.fall.) non è soggetto alla sospensione feriale, per garantire un regime uniforme con il giudizio di omologazione e preservare la celerità della procedura. Perché conta: anticipa la soluzione oggi resa esplicita dall’art. 9 CCII; il caso concreto (comunicazione a fine luglio, reclamo a fine settembre) è il paradigma dell’errore da evitare.
3. Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2017, n. 22271 Principio: la sospensione feriale non si applica al giudizio di omologazione del concordato fallimentare. Perché conta: è il precedente su cui si è costruito l’orientamento successivo; conferma che anche il termine per le opposizioni va trattato come insensibile ad agosto.
4. Cass. civ., sez. I, ord. 29 dicembre 2024, n. 34840 Principio: in materia di accordi di ristrutturazione, il creditore che ha soltanto manifestato dissenso, senza proporre formale opposizione all’omologazione, non è legittimato al reclamo contro il provvedimento di omologa. Perché conta: esprime la regola generale per cui solo chi è stato parte formale del giudizio di primo grado può impugnare; la logica vale anche per l’omologa del concordato nella liquidazione giudiziale.
5. Cass. civ., n. 5157/2025 Principio: il decreto che decide sull’omologazione del piano del consumatore è reclamabile solo da chi (debitore, creditore o altro interessato) ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione ed è rimasto soccombente. Perché conta: la Corte richiama espressamente i principi sul reclamo contro l’omologa del concordato, confermando un orientamento trasversale a tutte le procedure concorsuali.
6. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220 Principio: nel concordato fallimentare la società di cartolarizzazione che acquista crediti dopo la dichiarazione di fallimento non ha diritto di voto se non è iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB; l’eccezione al divieto di voto per i cessionari va letta in senso stretto. Perché conta: il calcolo delle maggioranze è uno dei primi controlli del tribunale in sede di omologa; voti espressi da soggetti non legittimati sono un motivo concreto di opposizione.
7. Cass. civ., sez. I, ord. 13 marzo 2019, n. 7190 Principio: la formula “qualunque interessato” va interpretata in modo ampio; l’amministratore della società è legittimato in proprio a impugnare la dichiarazione di fallimento perché subisce gli effetti riflessi della procedura. Perché conta: offre un criterio per leggere la stessa formula usata dall’art. 245 CCII per l’opposizione all’omologa, rilevante per soci, amministratori e altri terzi.
8. Cass. civ., S.U., 15 maggio 2015, n. 9935 Principio: l’omologazione del concordato rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate e supera l’insolvenza originaria; nuove istanze sono possibili per fatti sopravvenuti o dopo risoluzione o annullamento. Perché conta: chiarisce che cosa “cambia” con l’omologa e perché, una volta definitivo il decreto, i creditori devono muoversi con gli strumenti previsti per la fase esecutiva.
9. Cass. civ., ord. 14525/2024 Principio: il debitore che, dopo l’omologa, non paga i debiti concordatari può essere dichiarato insolvente anche senza una previa risoluzione formale del concordato, perché l’omologa non impedisce il sorgere di una nuova insolvenza. Perché conta: mostra che la definitività del decreto non è uno scudo permanente per chi non esegue il concordato.
10. Cass. civ., ord. 29 maggio 2024, n. 15029 Principio: l’omologazione del piano non priva il creditore della possibilità di chiedere l’apertura della procedura anche prima della scadenza dei termini di esecuzione, se il piano è oggettivamente inattuabile. Perché conta: completa il quadro della fase successiva all’omologa: il creditore non è obbligato ad attendere passivamente la scadenza finale quando l’inadempimento è già certo.
11. Cass. civ., ord. 18185/2025 Principio: nella procedura che segue un concordato omologato, i creditori possono far valere il credito per l’intero solo se la nuova procedura è stata aperta quando era ancora possibile chiedere la risoluzione del concordato; altrimenti restano vincolati alla misura concordataria. Perché conta: rende concreto il rischio di lasciar scadere il termine per la risoluzione (art. 250 CCII): la falcidia può diventare definitiva anche se il concordato non è stato rispettato.
Le pronunce sono citate con gli estremi verificati alla data di redazione di questa guida; per le decisioni rese su istituti affini (accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, concordato preventivo) il richiamo vale per il principio, che la giurisprudenza applica in modo omogeneo alle diverse omologazioni concorsuali.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa può fare lo Studio Monardo, passo per passo, quando un concordato nella liquidazione giudiziale si avvia all’omologazione o è già stato omologato.
1. Ricostruiamo i termini a partire dalle notifiche reali. Esaminiamo le PEC ricevute, il decreto del giudice delegato che fissa il termine per le opposizioni e la notifica del decreto di omologa, e calcoliamo ogni scadenza tenendo conto che non si applica la sospensione feriale.
2. Verifichiamo la regolarità del voto. Controlliamo l’elenco dei votanti, le date delle eventuali cessioni dei crediti, l’iscrizione dei cessionari all’albo degli intermediari, la formazione delle classi e il calcolo delle maggioranze.
3. Confrontiamo la proposta con la liquidazione alternativa. Insieme ai commercialisti dello staff ricostruiamo il prospetto di riparto ipotetico della liquidazione, per valutare se un’opposizione sulla convenienza ha basi numeriche.
4. Esaminiamo la relazione del professionista indipendente. Quando la proposta prevede il pagamento parziale dei creditori privilegiati, verifichiamo la coerenza della stima giurata con il valore effettivo dei beni.
5. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione, con motivi specifici, documenti e richieste istruttorie, così da costruire fin da subito il perimetro del successivo reclamo.
6. Difendiamo l’omologa quando assistiamo il proponente, l’assuntore o il debitore, predisponendo le memorie di costituzione e contestando la legittimazione degli opponenti quando manca.
7. Proponiamo il reclamo alla Corte d’appello ex art. 247 CCII, curando i requisiti dell’art. 51, comma 2, e la notifica nei dieci giorni a curatore, debitore, proponente e opponenti.
8. Chiediamo la sospensione o l’inibitoria ex art. 247, comma 12-bis, quando l’esecuzione del concordato rischia di produrre effetti non rimediabili.
9. Proponiamo o resistiamo al ricorso per cassazione entro i trenta giorni dalla notifica del decreto della Corte.
10. Presidiamo la fase esecutiva: monitoriamo gli adempimenti del proponente o dell’assuntore e, se necessario, proponiamo il ricorso per risoluzione o annullamento nei termini degli artt. 250 e 251; per garanti e fideiussori analizziamo l’esposizione residua dopo l’omologa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia due di queste abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa familiarità con la logica della regolazione dell’insolvenza, con il confronto tra soluzione concordata e liquidazione e con il modo in cui creditori e proponenti valutano la convenienza. La qualifica di cassazionista significa poter seguire l’impugnazione del decreto di omologa in tutti i suoi gradi, fino al ricorso per cassazione da proporre in trenta giorni.
Il valore pratico è la continuità: stessa strategia e stesso difensore dall’analisi iniziale del voto fino alla Cassazione, senza dover ricostruire il fascicolo da capo quando i termini sono già agli sgoccioli.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso. Gli avvocati costruiscono opposizioni e impugnazioni; i commercialisti leggono stato passivo, prospetti di riparto e perizie, e traducono la convenienza in numeri verificabili. La dimensione bancaria (crediti ceduti, garanzie, fideiussioni) è seguita dalla parte dello staff dedicata al diritto bancario.
In sintesi: tre cose da ricordare
La prima: il decreto di omologazione produce effetti subito, dalla pubblicazione. Se si vuole fermare l’esecuzione mentre si impugna, bisogna chiederlo espressamente alla Corte d’appello.
La seconda: i termini sono brevi e non si fermano ad agosto. Opposizione nel termine fissato dal giudice delegato, reclamo in trenta giorni dalla notifica della cancelleria, ricorso per cassazione in altri trenta.
La terza: chi non si oppone, di regola, non può reclamare. La scelta va fatta quando si apre il termine per le opposizioni, non quando arriva il decreto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa, terreno dell’Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021, e l’impugnazione fino all’ultimo grado, terreno del cassazionista. È questa combinazione, sostenuta da uno staff di avvocati e commercialisti, che consente di valutare insieme i numeri del concordato e i passaggi processuali per contestarlo o difenderlo.
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