Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire, non un testo da leggere
Se sei arrivato fin qui, probabilmente conosci già la sequenza: il prezzo del gasolio sale, ogni uscita in mare costa più di quanto rende, le giornate di pesca si riducono, il pescato non basta a coprire carburante, equipaggio e manutenzione. Nel frattempo arrivano le cartelle, la banca ricorda che la rata del mutuo sulla barca è scaduta, il fornitore di carburante chiede di saldare il pregresso prima di rifornirti ancora. È il momento in cui molti armatori fanno l’errore più costoso: aspettano la prossima stagione buona, sperando che sistemi tutto.
Questa guida è costruita in modo diverso da un normale articolo. Ti propone otto mosse da eseguire in ordine, ciascuna con un obiettivo, un termine, una base giuridica e un controllo finale che ti dice se puoi passare alla successiva. Non devi leggerla tutta d’un fiato: devi capire da quale mossa partire, eseguirla, e poi procedere.
La promessa è semplice: alla fine del percorso saprai esattamente quali strumenti la legge mette a disposizione di un’impresa di pesca in difficoltà, in quale ordine usarli e quali errori ti farebbero perdere opzioni che oggi hai ancora.
C’è un punto che quasi nessun armatore conosce e che cambia tutto: l’imprenditore ittico è equiparato dalla legge all’imprenditore agricolo (art. 4 del D.Lgs. 4/2012). Questo significa che la tua impresa non è esposta alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) e che per te si aprono gli strumenti del sovraindebitamento, oltre agli accordi di ristrutturazione e alla composizione negoziata della crisi.
Proprio per questo lo Studio Monardo è attrezzato su questa materia in modo specifico e non generico. Una crisi di peschereccio mette insieme tre fronti: il debito fiscale e il mutuo bancario, che lo studio affronta attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; le procedure di sovraindebitamento riservate all’imprenditore agricolo e quindi ittico, nelle quali l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; e la composizione negoziata della crisi d’impresa, dove interviene la sua qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la continuità della difesa se il contenzioso arriva all’ultimo grado.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti?
Prima di agire devi sapere dove ti trovi. Non tutte le imprese di pesca in crisi sono nello stesso punto: c’è chi ha solo qualche rata arretrata e chi ha già ricevuto un atto di pignoramento sulla barca. Partire dalla mossa sbagliata significa sprecare settimane preziose su un fronte mentre un altro precipita.
Rispondi con sincerità a queste quattro domande. Prendi carta e penna, o meglio ancora apri un foglio di calcolo: le risposte ti serviranno anche nelle mosse successive.
Domanda 1 — Sai esattamente quanto devi, a chi e con quali scadenze?
Non una stima, ma un elenco: Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle, avvisi di addebito INPS), Agenzia delle Entrate (avvisi bonari, accertamenti), banca (mutuo sull’imbarcazione, fido, anticipi), fornitori (carburante, cantiere, reti, attrezzature), equipaggio (retribuzioni e quote di parte arretrate), enti previdenziali. Se la risposta è “più o meno”, la tua prima mossa è la numero 1, qualunque altra urgenza tu abbia: senza la mappa dei debiti, ogni scelta successiva è presa al buio.
Domanda 2 — Qualcuno ha già avviato un’azione esecutiva sulla barca o sui conti?
Hai ricevuto un atto di precetto, un pignoramento navale trascritto nei registri, un preavviso di fermo amministrativo dall’agente della riscossione, un pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso la cooperativa o il mercato ittico? Se sì, devi eseguire la mossa 1 in forma rapida (48-72 ore) e passare subito alla mossa 3: la priorità diventa mettere in sicurezza l’imbarcazione, perché senza barca non c’è più impresa da salvare.
Domanda 3 — La tua attività è solo pesca, o fai anche altro?
Pescaturismo, ittiturismo, trasformazione del pescato, vendita di prodotto acquistato da altri, noleggio dell’unità? Più l’attività si allontana dalla pesca in senso stretto, più diventa importante dimostrare che resti un imprenditore ittico. Se fai anche altro in misura rilevante, la mossa 2 diventa decisiva e non va sottovalutata: è quella che ti tiene fuori dalla liquidazione giudiziale.
Domanda 4 — Con il gasolio ai prezzi attuali, una stagione normale ti permette di pagare almeno i costi correnti?
Questa è la domanda che distingue una crisi di liquidità da un’insolvenza strutturale. Se, escluso il debito pregresso, ogni mese di pesca chiude almeno in pareggio, hai un’impresa risanabile e devi puntare sulle mosse 4, 5 e 6 (rinegoziazione, rateizzazione, composizione negoziata o accordo). Se invece anche senza il debito vecchio ogni uscita ti fa perdere denaro, devi considerare seriamente le mosse 7 e 8 (concordato minore o liquidazione controllata con esdebitazione).
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Poi prosegui con |
|---|---|---|
| Debiti sparsi, nessuna azione esecutiva, non hai un quadro preciso | 1 | 2, 4, 5 |
| Pignoramento navale, precetto o preavviso di fermo già ricevuti | 1 (rapida) | 3, poi 6 o 7 |
| Attività mista (pescaturismo, trasformazione, rivendita) e un creditore minaccia istanze concorsuali | 2 | 1, 3 |
| Rate del mutuo arretrate, banca che parla di decadenza dal beneficio del termine | 4 | 1, 6 |
| Cartelle in arrivo, rateizzazione o rottamazione da gestire | 5 | 1, 6 |
| Impresa risanabile ma con troppi creditori da gestire uno per uno | 6 | 7 se fallisce |
| Debito pregresso non sostenibile, ma l’attività corrente si regge | 7 | 8 come alternativa |
| Attività non più sostenibile neppure senza il debito vecchio | 8 | — |
Non passare oltre finché non hai individuato con certezza la tua mossa di partenza: è la scelta che determina se arriverai alle soluzioni migliori o se ci arriverai con i termini già scaduti.
Mossa 1 — Fotografa la crisi: la mappa completa di debiti, scadenze e costi di esercizio
Obiettivo della mossa
Costruire in pochi giorni un quadro documentato e verificabile di tutti i debiti, di tutte le scadenze e del costo reale di ogni giornata di pesca. Senza questo quadro non puoi negoziare con la banca, non puoi chiedere una rateizzazione corretta, non puoi accedere ad alcuna procedura.
Quando va fatta
Subito. Se non hai azioni esecutive in corso, hai a disposizione qualche settimana per farla bene; se hai già ricevuto un precetto o un preavviso di fermo, devi chiuderla in 48-72 ore in versione essenziale e completarla in parallelo alla mossa 3. Ricorda che il precetto ti lascia 10 giorni prima che il creditore possa procedere al pignoramento e che il preavviso di fermo ti concede 30 giorni prima che il fermo venga iscritto.
Come si esegue
Il primo passo è raccogliere i documenti, fronte per fronte.
Fronte fiscale e contributivo. Scarica dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la situazione debitoria completa: ti mostra cartelle, avvisi di addebito INPS, rateizzazioni in corso, eventuali adesioni a definizioni agevolate. Dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate verifica avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e accertamenti non ancora iscritti a ruolo. Per i contributi, controlla la posizione previdenziale tua e dell’equipaggio.
Fronte bancario. Richiedi alla banca, per iscritto, il piano di ammortamento aggiornato del mutuo sull’imbarcazione, il contratto completo con le condizioni generali, gli estratti conto degli ultimi anni, la situazione delle garanzie (ipoteca navale, fideiussioni personali tue o di familiari, eventuali garanzie pubbliche). Hai diritto a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119 del Testo unico bancario).
Fronte fornitori ed equipaggio. Elenca fatture non pagate per carburante, cantiere, reti, attrezzature, ghiaccio, servizi portuali. Per l’equipaggio, ricostruisci retribuzioni e quote di parte arretrate: sono crediti che godono di una tutela forte e che non puoi permetterti di trascurare.
Fronte operativo. Ricostruisci il costo di una giornata di pesca: litri di gasolio consumati per uscita, prezzo medio pagato negli ultimi mesi, costo dell’equipaggio, manutenzione ripartita, oneri portuali. Mettilo a confronto con il ricavo medio di una giornata. È questo numero, non il debito totale, a dire se l’impresa può sopravvivere.
La base giuridica
Non esiste una norma che ti obblighi a fare questa mappa, ma tutte le procedure che potrai usare la presuppongono. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) richiede, per il concordato minore e la liquidazione controllata, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l’inventario dei beni e la documentazione contabile. Per la liquidazione controllata, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (in vigore dal 28 settembre 2024), la relazione dell’Organismo di composizione della crisi deve indicare anche le cause dell’indebitamento e la diligenza con cui il debitore ha assunto le obbligazioni (art. 269, comma 2, CCII). La mappa che costruisci oggi è la base di quella relazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che manchino documenti: la banca non risponde, le fatture del cantiere sono incomplete, le cartelle risultano notificate a un indirizzo vecchio. Non bloccarti. Annota cosa manca, a chi l’hai chiesto e quando, e vai avanti con ciò che hai. La richiesta scritta alla banca, se rimane senza riscontro, è a sua volta un elemento utile per una futura contestazione. Le cartelle che risultano notificate senza che tu le abbia mai viste sono un campanello d’allarme da segnalare subito: potrebbero esserci vizi di notifica da far valere.
Check di completamento
Puoi passare alla mossa successiva quando:
- hai un elenco unico di tutti i creditori con importo, titolo del credito ed eventuale garanzia o privilegio;
- conosci le scadenze dei prossimi 90 giorni, con evidenza di quelle che possono far scattare azioni esecutive;
- sai, in euro, quanto ti costa e quanto ti rende una giornata di pesca con i prezzi attuali del gasolio.
In pratica: come leggere i numeri di una giornata di pesca
Il dato che ti serve non è il fatturato annuo, ma il margine di una singola uscita. Prendi gli ultimi tre mesi e calcola, per ogni giornata effettiva di pesca, quattro voci: litri di gasolio consumati moltiplicati per il prezzo realmente pagato; quota dell’equipaggio (retribuzione o parte, secondo il contratto applicato); quota di manutenzione e attrezzatura, ripartendo sul numero di uscite le spese di cantiere, reti e motore; oneri fissi (porto, assicurazione, contributi) divisi per le giornate lavorate. Dall’altra parte metti il ricavo netto del pescato, cioè quanto ti è stato effettivamente accreditato dal mercato o dalla cooperativa, al netto delle commissioni.
La differenza tra le due colonne è il margine per giornata. Moltiplicalo per il numero realistico di giornate di pesca in un anno, tenendo conto del fermo biologico, del maltempo e dei giorni di manutenzione. Il risultato è ciò che l’impresa può destinare, ogni anno, al debito pregresso. Se questo numero è positivo, hai un’impresa che il debito sta soffocando ma che può essere salvata; se è negativo anche senza il debito vecchio, il problema non è il debito ma il modello di esercizio, e le mosse 7 e 8 vanno valutate subito.
Questo calcolo serve anche a un secondo scopo: è la prova delle cause della crisi. Un prospetto che mostra, mese per mese, l’aumento del costo del carburante e la contrazione del margine è il documento che rende credibile ogni richiesta successiva, alla banca come all’esperto della composizione negoziata o all’OCC.
Mossa 2 — Blinda la tua qualifica di imprenditore ittico
Obiettivo della mossa
Dimostrare con documenti che la tua impresa è un’impresa ittica e quindi, per legge, soggetta alle regole dell’impresa agricola: fuori dalla liquidazione giudiziale e dentro gli strumenti del sovraindebitamento.
Quando va fatta
Prima di qualunque trattativa formale e prima di depositare qualunque domanda. È urgente se un creditore ha già minacciato di chiedere la liquidazione giudiziale o se la tua attività comprende componenti non strettamente di pesca.
Come si esegue
Il primo passo è leggere con attenzione la norma. L’art. 4 del D.Lgs. 4/2012 definisce imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca e le attività connesse; il comma 4 della stessa norma stabilisce che, salve le disposizioni di settore più favorevoli, all’imprenditore ittico si applicano le regole previste per l’imprenditore agricolo.
Da qui discende una catena di conseguenze. L’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza, tra gli altri, dell’imprenditore agricolo e di ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’art. 121 del CCII riserva la liquidazione giudiziale all’imprenditore commerciale non minore. Se sei imprenditore ittico, quindi, sei collocato nell’area del sovraindebitamento, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Ora devi costruire la prova. Raccogli:
- la licenza di pesca in corso di validità e l’iscrizione dell’unità nei registri;
- la visura camerale con l’attività dichiarata e la sezione di iscrizione;
- i dati di vendita del pescato (note di vendita, documenti del mercato ittico o della cooperativa di conferimento);
- se svolgi anche pescaturismo, ittiturismo, trasformazione o rivendita, un prospetto economico che dimostri la prevalenza della pesca e del prodotto proprio rispetto alle altre attività.
L’ultimo punto è quello su cui si gioca la partita. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’esenzione dalle procedure riservate all’imprenditore commerciale non sia un’etichetta formale: conta ciò che l’impresa fa davvero.
La base giuridica
Oltre all’art. 4 del D.Lgs. 4/2012 e agli artt. 2 e 121 CCII, il riferimento è l’art. 2135 c.c., che definisce l’imprenditore agricolo e le attività connesse. La Cassazione ha più volte chiarito come si valuta la prevalenza.
Con l’ordinanza n. 3647 del 7 febbraio 2023 (Sez. I), la Corte ha annullato una dichiarazione di fallimento di una società agricola che commercializzava anche prodotto di terzi, perché i giudici di merito avevano trascurato una relazione tecnica che, sulla base di dati contabili e produttivi, dimostrava che la gran parte dei ricavi derivava da prodotto proprio. Il principio utile per te: l’onere di provare la prevalenza grava su chi invoca l’esenzione, ma se la prova viene offerta in modo serio e documentato il giudice non può ignorarla senza motivare.
Con l’ordinanza n. 2153 del 2023 (Sez. I), la Cassazione ha precisato che la vendita di beni acquistati da terzi, se merceologicamente omogenei a quelli prodotti e se di valore inferiore alla produzione propria, non trasforma automaticamente l’impresa agricola in commerciale: il giudizio di prevalenza è economico e va condotto confrontando i valori. Trasposto al tuo caso: rivendere occasionalmente pescato di altre barche per completare una fornitura non ti fa perdere la qualifica, purché il prodotto tuo resti prevalente.
Già con la sentenza n. 24995 del 2010 la Corte aveva segnalato che l’ampliamento delle attività connesse può avvicinare l’impresa agricola a quella commerciale, e che l’esenzione presuppone il collegamento effettivo con l’attività primaria. È il motivo per cui devi documentare la prevalenza e non limitarti a citare la licenza.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore, spesso un grosso fornitore o la stessa banca, che deposita un ricorso per liquidazione giudiziale sostenendo che sei un imprenditore commerciale. In quel caso la prova che hai costruito diventa la tua difesa in giudizio: depositi documenti, relazione tecnica sulla prevalenza e, se ne ricorrono i presupposti, chiedi che il tribunale dichiari aperta invece la liquidazione controllata o che ti consenta di accedere a uno strumento di regolazione. È quanto accaduto, ad esempio, davanti al Tribunale di Ivrea, che con sentenza n. 113 del 18 dicembre 2025 ha respinto la domanda di liquidazione giudiziale nei confronti di un consorzio di cui era emersa la prevalente natura agricola, aprendo la liquidazione controllata.
Check di completamento
- Hai un fascicolo con licenza, visura, dati di vendita e, se necessario, prospetto di prevalenza.
- Sai rispondere con numeri, non con impressioni, alla domanda “quanto pesa la pesca sul totale dei ricavi?”.
- Hai verificato che la visura camerale descriva correttamente l’attività effettivamente svolta.
Mossa 3 — Metti in sicurezza la barca
Obiettivo della mossa
Impedire che l’imbarcazione, cioè lo strumento senza il quale l’impresa non esiste, venga bloccata, pignorata o venduta prima che tu abbia scelto e avviato lo strumento di risanamento adatto.
Quando va fatta
Immediatamente, se hai ricevuto un precetto, un preavviso di fermo o un atto di pignoramento. In via preventiva, appena la mappa della mossa 1 mostra creditori con titolo esecutivo e rate scadute.
Come si esegue
Devi distinguere chi può aggredire la barca e con quale strumento.
La banca con ipoteca navale. Il mutuo per l’acquisto o l’ammodernamento del peschereccio è di solito garantito da ipoteca sulla nave, disciplinata dal Codice della navigazione (artt. 565 e seguenti). In caso di inadempimento, la banca può avviare l’espropriazione forzata della nave secondo le regole speciali degli artt. 643 e seguenti del Codice della navigazione: il pignoramento si trascrive nei registri navali e viene notificato anche al comandante.
I creditori privilegiati della navigazione. Il Codice della navigazione prevede privilegi speciali sulla nave a favore di alcune categorie di crediti, tra cui quelli derivanti dal rapporto di lavoro dell’equipaggio (art. 552 cod. nav.). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono a questi privilegi una collocazione preferenziale rispetto a quelli di diritto comune. Tradotto: se hai arretrati verso l’equipaggio, quei crediti possono aggredire la barca con priorità e devono essere gestiti per primi.
L’agente della riscossione. Per i debiti a ruolo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. 602/1973), categoria che comprende anche le imbarcazioni. Il fermo è preceduto da un preavviso che ti concede 30 giorni: entro quel termine puoi pagare, oppure dimostrare che il bene è strumentale all’attività d’impresa, nel qual caso il fermo non deve essere iscritto. Per un peschereccio la strumentalità è evidente, ma va dimostrata con documenti entro i 30 giorni: licenza, iscrizione dell’unità, prova dell’uso esclusivo per la pesca professionale.
I creditori chirografari. Anche un fornitore di carburante con decreto ingiuntivo esecutivo può pignorare la barca, se non trova beni più facilmente aggredibili. Qui la dottrina più recente si è interrogata sull’applicazione ai pescherecci dei limiti di pignorabilità degli strumenti di lavoro previsti dall’art. 515 c.p.c. per le imprese fondate sul lavoro prevalente del titolare: è un argomento da valutare caso per caso con il difensore, non una tutela automatica.
La base giuridica
Oltre alle norme citate, devi conoscere un principio processuale. Se il pignoramento della barca nasce da una controversia di lavoro marittimo, l’opposizione all’esecuzione segue regole proprie di competenza: la Cassazione, con l’ordinanza n. 5725 del 3 marzo 2021 (Sez. 6-L), ha affermato che l’opposizione dell’armatore contro il pignoramento della propria nave per crediti di lavoro marittimo spetta al giudice del lavoro e che la competenza territoriale si individua con i criteri dell’art. 603 del Codice della navigazione. È un esempio di come, nella materia navale, un’opposizione depositata davanti al giudice sbagliato possa costare tempo che non hai.
Contro un’esecuzione puoi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), se contesti il diritto del creditore di procedere, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), entro 20 giorni, se contesti la regolarità formale di un atto. Verifica con il difensore se nel tuo procedimento opera la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto: per alcuni procedimenti dell’esecuzione non si applica, e un errore su questo punto fa perdere il termine.
Il riparo più efficace, però, non è quasi mai l’opposizione singola: sono le misure protettive che si ottengono accedendo a uno strumento di regolazione della crisi (mosse 6, 7 e 8), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è scoprire il pignoramento quando la barca è già in porto con la procedura avviata, magari perché l’atto è stato notificato al comandante mentre eri a terra. Non perdere giorni: fai verificare subito la regolarità della notifica e della trascrizione e valuta con il difensore se è più utile un’opposizione mirata o l’accesso immediato a uno strumento che porti con sé il blocco delle esecuzioni. In molti casi, la seconda strada è quella che salva l’impresa, perché ferma tutti i creditori e non uno solo.
Check di completamento
- Sai quali creditori hanno titolo per aggredire la barca e con quale strumento (ipoteca navale, privilegio navale, fermo, pignoramento ordinario).
- Hai risposto entro 30 giorni a ogni preavviso di fermo, documentando la strumentalità dell’imbarcazione.
- Hai un calendario degli atti esecutivi pendenti con i relativi termini di opposizione.
In pratica: il giorno in cui arriva l’atto
Quando l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore ti consegna un atto che riguarda la barca, la reazione dei primi giorni decide molto. Segui questa sequenza.
- Annota subito la data di notifica e conserva la busta o la relata: da quella data decorrono tutti i termini.
- Identifica il tipo di atto: precetto, pignoramento navale, preavviso di fermo, decreto ingiuntivo, pignoramento presso terzi. Ognuno ha termini e difese diverse.
- Verifica chi è il creditore e su quale titolo agisce: sentenza, decreto ingiuntivo, contratto di mutuo con ipoteca, ruolo esattoriale.
- Controlla se l’importo corrisponde a quanto risulta dalla tua mappa della mossa 1: interessi e spese non dovuti sono frequenti.
- Non disporre della barca dopo il pignoramento: gli atti di disposizione successivi non sono opponibili al creditore procedente e possono avere conseguenze anche penali.
- Avvisa il comandante e l’equipaggio se l’atto è stato notificato a bordo, perché la custodia della nave pignorata segue regole precise.
Entro pochi giorni, non settimane, la documentazione deve essere sul tavolo del difensore: è il tempo necessario per scegliere tra un’opposizione mirata, una richiesta di rateizzazione o l’accesso a uno strumento che blocchi tutte le esecuzioni insieme.
Mossa 4 — Riapri il dialogo con la banca sul mutuo dell’imbarcazione
Obiettivo della mossa
Evitare che l’arretrato sulle rate si trasformi nella decadenza dal beneficio del termine e nella richiesta di restituzione immediata dell’intero capitale residuo, e verificare se il contratto contiene condizioni contestabili.
Quando va fatta
Prima che la banca formalizzi la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Se hai una o due rate arretrate, sei ancora nella finestra in cui una proposta seria di rimodulazione viene presa in considerazione. Se la banca ha già intimato la restituzione integrale, la trattativa resta possibile ma si sposta dentro uno strumento di regolazione della crisi.
Come si esegue
Il primo passo è leggere il contratto. Cerca le clausole che disciplinano l’inadempimento (dopo quante rate la banca può dichiararti decaduto dal beneficio del termine o risolvere il contratto), le garanzie prestate (ipoteca navale, fideiussioni di terzi, eventuali garanzie pubbliche), il tasso applicato e le modalità di calcolo degli interessi di mora.
Il secondo passo è un controllo tecnico del rapporto. Il mutuo va verificato sotto il profilo del rispetto delle soglie usura (L. 108/1996), della corretta indicazione del TAEG, della trasparenza delle condizioni (artt. 116 e 117 TUB) e dell’eventuale capitalizzazione degli interessi (art. 120 TUB). Se emergono irregolarità, non diventano automaticamente uno sconto: sono una leva negoziale e, nei casi più seri, il fondamento di un’azione giudiziale.
Il terzo passo è la proposta alla banca. Va fatta per iscritto e deve essere credibile, cioè fondata sui numeri della mossa 1: stagionalità degli incassi, costo del gasolio, previsione realistica dei ricavi. Le leve tipiche sono l’allungamento del piano di ammortamento, un periodo di pagamento dei soli interessi, la rimodulazione stagionale delle rate (più alte nei mesi di maggior pescato, più basse nei mesi di fermo pesca o di maltempo), il consolidamento di altri debiti verso la stessa banca.
In una crisi di questo tipo il nodo non è mai solo giuridico o solo contabile: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, dal controllo del contratto di mutuo alla costruzione del piano che verrà proposto alla banca.
La base giuridica
L’art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date. L’art. 1819 c.c. disciplina la restituzione rateale nel mutuo e l’art. 1820 c.c. consente la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento degli interessi. Sul fronte della trasparenza, l’art. 117 TUB impone la forma scritta e la completezza delle condizioni economiche, e l’art. 119 TUB ti dà il diritto di ottenere la documentazione. L’art. 1815, comma 2, c.c. prevede la conseguenza più rilevante in caso di usura: la clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio della banca, oppure un rifiuto netto accompagnato dalla lettera di decadenza dal beneficio del termine. A quel punto la trattativa bilaterale è esaurita e la banca diventa uno dei creditori da gestire collettivamente. La composizione negoziata della crisi (mossa 6) ti consente di riportarla al tavolo con un esperto indipendente che conduce le trattative e con l’obbligo per le banche di partecipare in modo attivo e informato; l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore (mosse 6 e 7) ti permettono, a determinate condizioni, di vincolarla anche senza il suo consenso individuale.
Un secondo imprevisto riguarda i garanti. Se un familiare ha firmato una fideiussione, la banca può rivolgersi a lui. Tienilo presente nel momento in cui scegli lo strumento: alcune procedure consentono di gestire anche la posizione dei familiari, altre no.
Check di completamento
- Hai letto e fatto verificare il contratto di mutuo sotto il profilo di usura, trasparenza e capitalizzazione.
- Hai inviato alla banca una proposta scritta, fondata sui numeri della mossa 1, e ne conservi la prova di ricezione.
- Sai se la banca ha già dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e da quale data.
In pratica: fideiussioni e garanzie dei familiari
In molte imprese di pesca il mutuo sull’imbarcazione è stato concesso solo perché un coniuge, un genitore o un socio ha firmato una fideiussione. Quando la crisi arriva, il rischio si sposta su di loro: la banca può chiedere il pagamento al garante senza dover prima escutere la barca, se il contratto di garanzia lo prevede.
Prima di qualunque trattativa, fai verificare anche il testo della fideiussione: l’importo massimo garantito, la presenza di clausole che escludono il beneficio della preventiva escussione, eventuali clausole di deroga al termine dell’art. 1957 c.c. per l’azione contro il garante. Su alcune di queste clausole la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti che possono incidere sulla validità della garanzia, e vanno esaminate caso per caso.
Tieni presente anche l’effetto delle procedure. Nelle procedure di sovraindebitamento i familiari possono, a determinate condizioni, presentare un’unica procedura quando i rispettivi debiti hanno origine comune; in altri casi la posizione del garante resta separata e richiede una strategia distinta. Il piano per l’impresa e il piano per chi l’ha garantita vanno costruiti insieme, altrimenti si rischia di salvare la barca scaricando il debito sulla famiglia.
Mossa 5 — Governa il debito fiscale prima che governi lui la tua barca
Obiettivo della mossa
Fermare l’avanzata della riscossione (fermi, pignoramenti presso terzi, ipoteche) con lo strumento più adatto alla tua situazione e verificare se nelle cartelle ci sono importi che non devi o che non devi più.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, e comunque entro i termini che ogni atto ti assegna: 60 giorni dalla notifica della cartella per pagare senza ulteriori aggravi o per impugnarla davanti alla Corte di giustizia tributaria se presenta vizi propri; 30 giorni dal preavviso di fermo; i termini propri di ogni atto di pignoramento. Ricorda che nel processo tributario la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto.
Come si esegue
Il primo passo è separare ciò che è dovuto da ciò che è contestabile. Su ogni cartella verifica la data di notifica, l’ente creditore, il tributo, l’anno di riferimento. Alcuni crediti possono essere prescritti, altri possono derivare da atti presupposti mai notificati, altri ancora possono essere stati iscritti a ruolo in modo irregolare. Un controllo sistematico della situazione debitoria fa spesso emergere importi che non andrebbero pagati o che vanno almeno discussi.
Il secondo passo è scegliere lo strumento per la parte dovuta.
La rateizzazione ordinaria. Dopo la riforma introdotta con il D.Lgs. 110/2024, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, di ottenere fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro con una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà; documentando la difficoltà si può arrivare fino a 120 rate. Il numero di rate ottenibili senza documentazione salirà a 96 per le richieste del 2027-2028 e a 108 dal 2029. La presentazione della richiesta impedisce all’agente della riscossione di iscrivere nuovi fermi e ipoteche, e il pagamento della prima rata blocca la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate, salvi i casi in cui la procedura sia in fase avanzata. Per un peschereccio con un preavviso di fermo appena notificato, questa è spesso la prima linea di difesa.
La definizione agevolata (“rottamazione-quinquies”). La legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte dichiarate e di contributi: si pagano capitale e spese, senza sanzioni e interessi di mora. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026; i pagamenti sono partiti con la prima rata del 31 luglio 2026, seguita da quella del 30 settembre 2026 e poi dalle successive scadenze bimestrali, fino a un massimo di 54 rate. Se hai aderito, la regola d’oro è non mancare le scadenze: la decadenza scatta con l’omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, e chi decade non può ottenere nuove rateizzazioni per quei carichi. Il prossimo appuntamento da segnare è il 30 novembre 2026.
Gli strumenti di regolazione della crisi. Se il debito fiscale è tale che né la rateizzazione né la definizione agevolata sono sostenibili insieme al mutuo e ai costi di esercizio, il tema fiscale va portato dentro lo strumento di regolazione: transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), trattamento dei crediti tributari nella composizione negoziata, falcidia dei crediti erariali nel concordato minore (mossa 7). Qui non si tratta più di dilazionare, ma di ridurre.
La base giuridica
Oltre all’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e all’art. 86 dello stesso decreto sul fermo, rileva la disciplina della definizione agevolata contenuta nella legge di bilancio 2026. Sul piano della riduzione del debito erariale, il punto di svolta storico è la sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 29 novembre 2019, che ha dichiarato illegittima la norma della vecchia legge sul sovraindebitamento (art. 7, comma 1, L. 3/2012) nella parte in cui consentiva per l’IVA soltanto la dilazione e non il pagamento parziale. Il Codice della crisi ha poi recepito questo approdo: nelle procedure di sovraindebitamento anche IVA e ritenute sono crediti che possono essere soddisfatti in misura non integrale, nel rispetto delle regole generali sul trattamento dei crediti privilegiati.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più frequente è la decadenza: una rata saltata in un mese di fermo pesca, poi una seconda, e la definizione agevolata svanisce. Prima che accada, se vedi che le scadenze bimestrali non sono compatibili con la stagionalità della pesca, ragiona con il difensore se sia più prudente spostare il debito fiscale dentro uno strumento di regolazione collettiva che consenta un piano costruito sui flussi reali dell’impresa. Il secondo imprevisto è il pignoramento presso terzi dei crediti verso il mercato ittico o la cooperativa: in quel caso il tempo di reazione è brevissimo e la soluzione passa quasi sempre per la rateizzazione immediata o per l’accesso a uno strumento con misure protettive.
Check di completamento
- Hai fatto verificare ogni cartella sotto il profilo di notifica, prescrizione e legittimità dell’iscrizione a ruolo.
- Hai attivato, per la parte dovuta, lo strumento più adatto (rateizzazione, definizione agevolata già in corso, strumento di regolazione).
- Hai un calendario fiscale con le prossime scadenze, a partire da quella del 30 novembre 2026 se hai aderito alla rottamazione-quinquies.
Mossa 6 — Porta tutti i creditori allo stesso tavolo: composizione negoziata o accordo di ristrutturazione
Obiettivo della mossa
Sostituire le trattative separate con banca, fisco, fornitori ed equipaggio con un percorso unico, protetto dalle azioni esecutive, che porti a un accordo sostenibile e consenta all’impresa di continuare a pescare.
Quando va fatta
Quando la mappa della mossa 1 dice che l’impresa è risanabile, cioè che l’attività corrente si regge con un riequilibrio del debito, ma i creditori sono troppi e troppo eterogenei per essere gestiti uno alla volta. È lo strumento ideale nella fase in cui sei in crisi ma non ancora irrimediabilmente insolvente.
Come si esegue
Hai due strade principali, che si possono anche succedere.
La composizione negoziata della crisi. È un percorso stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del CCII. L’imprenditore, anche agricolo e quindi anche ittico, presenta un’istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori. Per le imprese sotto le soglie dimensionali previste per l’impresa minore, l’art. 25-quater CCII prevede regole adattate. L’incarico dell’esperto dura, di regola, fino a 180 giorni.
Il valore aggiunto per un peschereccio sta in tre elementi. Primo, le misure protettive (art. 18 CCII): con l’istanza puoi chiedere che dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possano avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Le misure devono essere confermate dal tribunale, che ne fissa la durata, di regola tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Secondo, le banche non possono revocare gli affidamenti solo perché hai avviato la composizione negoziata. Terzo, la presenza di un esperto terzo spesso sblocca trattative arenate, perché dà ai creditori la garanzia di un controllo indipendente sui numeri.
Il percorso può chiudersi con un contratto con uno o più creditori, con un accordo di ristrutturazione dei debiti, con un piano attestato di risanamento, oppure con l’accesso a una procedura di sovraindebitamento.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti. Disciplinato dagli artt. 57 e seguenti CCII, è aperto all’imprenditore anche non commerciale e diverso dall’impresa minore: dunque anche all’imprenditore agricolo e ittico. Richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con versioni agevolate (art. 60) che abbassano la soglia, e consente di integrare la transazione fiscale (art. 63 CCII) per ridurre e dilazionare i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali. I creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente nei termini previsti dalla legge.
La base giuridica
Artt. 12-25-quater CCII per la composizione negoziata; artt. 18 e 19 CCII per le misure protettive e il relativo procedimento di conferma; artt. 57-64 CCII per gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale. L’art. 4 del D.Lgs. 4/2012 e l’art. 2135 c.c. fondano la tua legittimazione come imprenditore equiparato all’agricolo.
È in questa mossa che la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, posseduta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, si traduce in un vantaggio pratico: conoscere dall’interno come lavora l’esperto, quali numeri si aspetta e come costruire un piano credibile è ciò che distingue un’istanza che produce un accordo da una che si esaurisce in 180 giorni di attesa.
Se qualcosa va storto
Il primo imprevisto è che il tribunale non confermi le misure protettive, ad esempio perché l’istanza è incompleta o il piano non appare credibile. Il secondo è che la trattativa fallisca perché un creditore decisivo, spesso la banca o l’erario, non aderisce. In entrambi i casi non hai perso il lavoro fatto: la documentazione, la mappa dei debiti e il piano sono la base per il concordato minore (mossa 7). Il terzo imprevisto è temporale: se la crisi è già insolvenza conclamata, la composizione negoziata rischia di essere solo un passaggio intermedio, e conviene valutare con il difensore se andare direttamente alla mossa 7.
Check di completamento
- Hai verificato i requisiti per la composizione negoziata e preparato la documentazione richiesta dalla piattaforma.
- Hai valutato se e quando chiedere le misure protettive, sapendo che vanno confermate dal tribunale.
- Sai quali creditori sono decisivi per raggiungere un accordo e quale trattamento puoi offrire a ciascuno.
In pratica: come si prepara il dossier per l’esperto
L’esperto della composizione negoziata non è un tuo consulente né un giudice: è un terzo indipendente che deve valutare se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento e agevolare le trattative. Per questo i primi documenti che gli consegni contano più di qualunque spiegazione a voce.
La piattaforma telematica mette a disposizione un test pratico che consente di misurare, in via preliminare, il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi che l’impresa è in grado di generare. Compilarlo con i numeri della mossa 1 ti dà un primo riscontro oggettivo sulla percorribilità del percorso, prima ancora di presentare l’istanza.
Il dossier deve contenere almeno: i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi esercizi; una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata; l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti; la situazione debitoria fiscale e contributiva; un piano di risanamento, anche sintetico, con le iniziative che intendi adottare (ad esempio, la riduzione delle giornate di pesca non redditizie, il cambio di zona o di attrezzo, la rinegoziazione dei contratti di fornitura del carburante). Un piano che spiega come l’impresa intende convivere con il prezzo attuale del gasolio vale più di un piano che si limita a sperare che il prezzo scenda.
Mossa 7 — Ristruttura il debito senza vendere la barca: il concordato minore
Obiettivo della mossa
Ottenere dal tribunale l’omologazione di un piano che riduca e riscadenzi i debiti, compresi quelli fiscali, consentendoti di continuare l’attività di pesca con la tua imbarcazione.
Quando va fatta
Quando il debito pregresso non è sostenibile neppure con una rateizzazione lunga, ma l’attività corrente, depurata da quel debito, produce flussi sufficienti a pagare almeno in parte i creditori. È lo strumento tipico della continuità aziendale per l’imprenditore agricolo, e quindi ittico, in stato di sovraindebitamento.
Come si esegue
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) si propone con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il primo passo è rivolgersi all’OCC competente, che nomina un gestore della crisi incaricato di verificare la documentazione, la situazione economica e patrimoniale e la fattibilità del piano, e di redigere la relazione da allegare alla domanda.
Il secondo passo è costruire la proposta. Deve indicare come e in quanto tempo verranno soddisfatti i creditori, distinguendo tra privilegiati e chirografari. Per un’impresa di pesca le domande chiave sono: quali flussi produrrà la barca nei prossimi anni con il gasolio ai prezzi attuali? Quanto puoi destinare ai creditori senza compromettere la sicurezza della navigazione, la manutenzione e la paga dell’equipaggio? Quale trattamento dare alla banca titolare dell’ipoteca navale, il cui credito è garantito dal valore della barca? Come trattare i crediti dell’equipaggio assistiti da privilegio navale?
Il terzo passo è la domanda al tribunale. Se la proposta è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78 CCII) e, su richiesta, dispone che fino all’omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. I creditori esprimono il voto; il piano, se approvato e ritenuto conveniente, viene omologato e diventa vincolante per tutti.
Un aspetto decisivo riguarda i crediti fiscali. Nel concordato minore anche IVA e ritenute possono essere soddisfatte in misura non integrale, nel rispetto delle regole sui crediti privilegiati: la parte che non trova capienza nel valore dei beni su cui grava il privilegio viene degradata a chirografo. E se l’amministrazione finanziaria non aderisce, il tribunale può comunque omologare quando la proposta risulta più conveniente per l’erario rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII).
La base giuridica
Artt. 74-83 CCII per il concordato minore; art. 2, comma 1, lett. c) CCII per la nozione di sovraindebitamento che comprende l’imprenditore agricolo; art. 4 D.Lgs. 4/2012 per l’equiparazione dell’imprenditore ittico. Sulla falcidia dell’IVA, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019, rileva l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-546/14 (Degano Trasporti), secondo cui il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale non contrasta con il diritto dell’Unione se è accertato che l’erario non otterrebbe di più dalla liquidazione.
Un esempio concreto di applicazione all’impresa agricola viene dal Tribunale di Treviso, che con decreto nel procedimento n. 58-1/2023 ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da un imprenditore agricolo, dopo aver verificato lo stato di sovraindebitamento, la documentazione degli artt. 75 e 76 CCII, l’assenza di esdebitazioni nei cinque anni precedenti e l’assenza di atti in frode ai creditori, sottolineando che l’imprenditore agricolo è figura distinta dall’imprenditore minore e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il voto contrario della banca con ipoteca navale o di un creditore di grandi dimensioni. Il piano deve essere costruito sin dall’inizio tenendo conto di questo rischio: un trattamento del creditore ipotecario coerente con il valore effettivo della barca (stimato da un perito) e una dimostrazione documentata della convenienza rispetto alla liquidazione sono i due argomenti più solidi. Se il concordato non viene omologato, resta aperta la strada della liquidazione controllata, anche su conversione.
Check di completamento
- Hai individuato l’OCC competente e conferito l’incarico.
- Hai un piano con flussi di cassa realistici, basato sul costo attuale del gasolio e sulla stagionalità della pesca.
- Hai una perizia sul valore dell’imbarcazione, necessaria per definire il trattamento del creditore ipotecario e dei privilegiati.
In pratica: i creditori tipici di un peschereccio e il loro rango
Ogni piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Questa tabella riassume, in forma semplificata, i creditori che si incontrano più spesso in una crisi di impresa di pesca e il trattamento che normalmente ricevono.
| Creditore | Natura del credito | Collocazione tipica | Cosa significa per il piano |
|---|---|---|---|
| Equipaggio | Retribuzioni e quote arretrate | Privilegio sulla nave (Codice della navigazione) | Va soddisfatto con priorità sul valore della barca |
| Banca con ipoteca navale | Mutuo per acquisto o ammodernamento | Ipotecario, nei limiti del valore della nave | Pagamento in misura non inferiore a quanto otterrebbe dalla vendita del bene |
| Erario e enti previdenziali | Imposte, IVA, ritenute, contributi | Privilegio generale, con parte eventualmente degradata a chirografo | Possibile pagamento parziale della parte incapiente |
| Fornitore di carburante | Forniture non pagate | Chirografario, salvo specifiche cause di prelazione | Soddisfatto in percentuale |
| Cantiere e fornitori di attrezzature | Riparazioni e forniture | Da verificare: alcuni crediti per riparazioni possono avere privilegi speciali | Collocazione da accertare caso per caso |
Il valore attribuito alla barca da una perizia indipendente è il numero che determina quanto spetta ai creditori garantiti e quanto resta per tutti gli altri: per questo non va mai lasciato alla sola stima della banca.
Mossa 8 — Se la barca non può più reggere: liquidazione controllata ed esdebitazione
Obiettivo della mossa
Chiudere la crisi in modo ordinato, mettere il patrimonio a disposizione dei creditori sotto il controllo del tribunale e ottenere, al termine, la liberazione dai debiti residui per poter ripartire.
Quando va fatta
Quando, anche senza il debito pregresso, l’attività non è più sostenibile, oppure quando il concordato minore non è percorribile o non è stato omologato. Va presa in considerazione anche in chiave difensiva, se un creditore minaccia di chiedere lui l’apertura della liquidazione controllata.
Come si esegue
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) si chiede con ricorso al tribunale, assistito dall’OCC. Alla domanda va allegata la relazione dell’OCC che, dopo il correttivo del 2024, deve contenere una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, l’illustrazione della situazione economica e patrimoniale, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 269, comma 2, CCII).
Aperta la procedura, il tribunale nomina un liquidatore che prende in carico i beni (tra cui, di regola, l’imbarcazione) e li vende per soddisfare i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Dall’apertura, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Restano esclusi dalla liquidazione i beni e i redditi necessari al mantenimento tuo e della tua famiglia, nei limiti stabiliti dal giudice.
Il punto d’arrivo è l’esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Nella liquidazione controllata opera con la chiusura della procedura o, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282 CCII), ed è dichiarata dal tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, a condizione che non ricorrano le cause ostative previste dall’art. 280 CCII (ad esempio, aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).
La base giuridica
Oltre agli artt. 268-283 CCII, la giurisprudenza recente della Cassazione ha chiarito due punti fondamentali per chi valuta questa strada.
Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (Sez. I) la Corte ha stabilito che l’accesso alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negato per una valutazione negativa sulla condotta del debitore: eventuali profili di negligenza o imprudenza nella formazione del debito potranno avere peso solo nella fase successiva dell’esdebitazione.
Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (Sez. I) la Corte ha però precisato che, dopo il correttivo del 2024, la relazione dell’OCC deve indicare in modo chiaro, completo e attendibile le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore: non è un requisito di meritevolezza, ma è un presupposto di ammissibilità della domanda, il cui difetto ne determina il rigetto. Per un armatore, questo significa che la crisi provocata dal rincaro del gasolio va raccontata e documentata con precisione, perché è proprio la ricostruzione delle cause a rendere ammissibile la domanda e a preparare il terreno per l’esdebitazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una relazione OCC generica, che si limita a formule di stile sulle cause della crisi: oggi è un motivo di inammissibilità. Il secondo è l’opposizione di un creditore, spesso l’erario, all’esdebitazione finale. In entrambi i casi la prevenzione passa dalla mossa 1: una mappa documentata del debito, con la prova dell’aumento del costo del carburante e del suo impatto sui margini, è la migliore risposta.
Check di completamento
- Hai valutato con il difensore e con l’OCC se esistono alternative con continuità (mossa 7) prima di scegliere la liquidazione.
- La relazione dell’OCC descrive le cause dell’indebitamento con dati concreti (andamento del costo del gasolio, giornate di pesca, ricavi).
- Sai quali beni resteranno nella tua disponibilità e quando potrai chiedere l’esdebitazione.
In pratica: la vita personale e familiare durante la liquidazione
La liquidazione controllata riguarda il patrimonio, non la persona. Durante la procedura continui a vivere, a lavorare e, se trovi un impiego, anche come marittimo dipendente su un’altra unità, a percepire un reddito. Il tribunale stabilisce quale parte di quel reddito resta a te e alla tua famiglia per il mantenimento e quale va destinata ai creditori.
La casa di abitazione, se di tua proprietà, rientra di regola nel patrimonio da liquidare, e questa è spesso la ragione per cui conviene valutare prima il concordato minore. I beni strettamente personali e quelli impignorabili restano esclusi. Gli atti compiuti negli anni precedenti, come cessioni di beni a familiari o pagamenti preferenziali a un solo creditore, possono essere esaminati dal liquidatore, che dispone delle azioni per recuperarli all’attivo: anche per questo la ricostruzione trasparente delle cause della crisi, richiesta dalla legge, è nel tuo interesse.
Al termine, l’esdebitazione non è un condono: è la conseguenza di aver messo a disposizione tutto ciò che si poteva, con correttezza. È la ragione per cui la condotta tenuta durante la procedura, la collaborazione con il liquidatore e la completezza delle informazioni fornite pesano quanto la storia del debito.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come la tempestività cambia l’esito. Non riguardano casi reali.
Simulazione 1 — Stessa crisi, due velocità
Situazione di partenza. Impresa individuale di pesca a strascico, un’unità di 18 metri. Debito residuo del mutuo sull’imbarcazione: 214.700 €, rate mensili da 2.860 €, quattro rate arretrate. Debito a ruolo: 61.380 €, di cui una cartella da 18.940 € notificata il 14 settembre 2026. Fornitore di carburante con fatture scadute per 27.150 €. Arretrati verso l’equipaggio: 9.420 €. Costo medio del gasolio per giornata di pesca: 1.180 €; ricavo medio per giornata: 1.640 €.
Percorso A — L’armatore agisce subito. Il 21 settembre completa la mossa 1; il 28 settembre presenta all’agente della riscossione la richiesta di rateizzazione per la cartella da 18.940 € (84 rate da circa 225 € più interessi), evitando che venga iscritto il fermo; il 5 ottobre invia alla banca una proposta scritta con rimodulazione stagionale; il 15 ottobre deposita l’istanza di composizione negoziata chiedendo le misure protettive. Il fornitore, che stava preparando un ricorso per decreto ingiuntivo, si trova a dover trattare dentro un percorso controllato. Esito: la barca continua a uscire, le esecuzioni sono bloccate, il debito viene ristrutturato con un piano che tiene conto della stagionalità.
Percorso B — L’armatore aspetta la stagione buona. Non risponde al preavviso di fermo, che viene iscritto. Il 13 novembre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella è scaduto. A dicembre la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e chiede l’intero capitale residuo; a gennaio il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e notifica il precetto. A febbraio l’armatore si presenta con un pignoramento navale trascritto. Esito: gli strumenti sono ancora utilizzabili, ma parte da una posizione molto più debole, con interessi e spese cresciuti e con la barca già sotto esecuzione.
Simulazione 2 — Rateizzazione o strumento di regolazione?
Ipotesi. Debito a ruolo complessivo 96.450 €, margine mensile disponibile dopo costi di esercizio e rata ridotta del mutuo: 1.420 €.
Con una rateizzazione ordinaria in 84 rate, la rata mensile sarebbe di circa 1.148 € più interessi: assorbirebbe quasi tutto il margine, lasciando l’impresa senza alcun cuscinetto per i mesi di fermo pesca. Con una rateizzazione documentata in 120 rate, la rata scenderebbe a circa 804 € più interessi: sostenibile, ma per dieci anni, senza alcuna riduzione del capitale.
In un concordato minore, se la perizia attribuisce alla barca un valore inferiore al debito ipotecario e i crediti fiscali privilegiati non trovano capienza nei beni, la parte incapiente viene degradata a chirografo e può essere soddisfatta in percentuale. Esito: quando il margine è così stretto, la scelta non è tra pagare e non pagare, ma tra una dilazione che non riduce nulla e un piano che ridimensiona il debito in proporzione a ciò che l’impresa può realmente produrre.
Simulazione 3 — Il preavviso di fermo e i 30 giorni
Ipotesi. Preavviso di fermo amministrativo notificato il 2 ottobre 2026 per un debito di 23.470 €.
Se l’armatore, entro il 1° novembre, deposita presso l’agente della riscossione la documentazione che prova la strumentalità del peschereccio (licenza di pesca, iscrizione dell’unità, visura, prova dell’uso professionale), il fermo non deve essere iscritto. Se, in alternativa o in aggiunta, presenta una richiesta di rateizzazione, l’agente non può iscrivere nuovi fermi. Se invece lascia trascorrere i 30 giorni senza fare nulla, il fermo viene iscritto e la sua rimozione richiede il pagamento o l’impugnazione. Esito: una pratica documentale di pochi giorni evita un vincolo che può bloccare la vendita o il rifinanziamento dell’imbarcazione.
Simulazione 4 — Liquidazione controllata ed esdebitazione
Ipotesi. Debiti complessivi 348.900 €, barca stimata 131.000 €, nessuna prospettiva di continuità per l’età dell’unità e i costi di carburante. Domanda di liquidazione controllata depositata il 20 novembre 2026, con relazione OCC che documenta l’aumento del costo del gasolio, la riduzione delle giornate di pesca e i tentativi di rinegoziazione con la banca.
La procedura blocca le esecuzioni dalla sentenza di apertura; il liquidatore vende la barca e distribuisce il ricavato secondo le prelazioni (privilegi navali dell’equipaggio, poi la banca ipotecaria, poi gli altri). Decorsi tre anni dall’apertura, cioè dalla fine del 2029, se non ricorrono cause ostative, l’armatore può ottenere l’esdebitazione per i debiti rimasti insoddisfatti. Esito: la crisi si chiude, con la possibilità di ripartire senza il peso del debito residuo.
Il piano in una pagina
Se devi ricordare una sola cosa di questa guida, ricorda la sequenza. Ogni mossa ha una funzione precisa e salta una sola di esse significa perdere un’opzione.
La mossa 1 ti dà la mappa: senza di essa sei cieco. La mossa 2 ti colloca nella categoria giuridica giusta: l’imprenditore ittico è trattato come agricolo, e questo ti apre gli strumenti del sovraindebitamento. La mossa 3 protegge la barca, che è il cuore dell’impresa. La mossa 4 affronta la banca prima che il mutuo diventi un debito esigibile per intero. La mossa 5 governa il fisco con lo strumento giusto. La mossa 6 porta tutti al tavolo con le misure protettive. La mossa 7 ristruttura il debito mantenendo l’attività. La mossa 8 chiude la crisi in modo ordinato e ti libera dai debiti residui.
Stampa questa tabella e tienila in plancia: è il promemoria di ciò che devi fare e di cosa rischi se non lo fai.
| Mossa | Obiettivo | Termine chiave | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1 — Mappa della crisi | Conoscere debiti, scadenze, costo per giornata di pesca | Subito; 48-72 ore se ci sono atti esecutivi | Decisioni al buio, documentazione insufficiente per ogni procedura |
| 2 — Qualifica di imprenditore ittico | Provare l’equiparazione all’agricolo | Prima di ogni domanda o trattativa formale | Esposizione alla liquidazione giudiziale su istanza di un creditore |
| 3 — Sicurezza della barca | Evitare fermo, pignoramento, vendita | 30 giorni dal preavviso di fermo; 10 giorni dal precetto; 20 giorni per l’opposizione agli atti | Perdita dello strumento di lavoro |
| 4 — Banca e mutuo | Evitare la decadenza dal beneficio del termine | Prima della lettera di decadenza | Richiesta dell’intero capitale residuo ed esecuzione sull’ipoteca navale |
| 5 — Debito fiscale | Bloccare la riscossione, verificare le cartelle | 60 giorni dalla notifica della cartella; scadenze della rottamazione (prossima: 30 novembre 2026) | Fermi, pignoramenti presso terzi, decadenza dai benefici |
| 6 — Tavolo unico | Accordo con misure protettive | Quando la crisi è reversibile | Trattative frammentate, esecuzioni parallele |
| 7 — Concordato minore | Ridurre il debito mantenendo l’attività | Quando il debito pregresso non è sostenibile | Perdita della continuità aziendale |
| 8 — Liquidazione controllata | Chiusura ordinata ed esdebitazione | Quando l’attività non regge | Esecuzioni individuali senza fine e debito residuo a vita |
Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — Il creditore accelera mentre stai ancora costruendo la mappa
Hai appena iniziato la mossa 1 e il fornitore di carburante notifica un atto di precetto, oppure la banca avvia il pignoramento navale. Il rischio è di disperdere energie su due fronti contemporaneamente.
Il piano B è invertire l’ordine: chiudi la mappa in versione essenziale in 48-72 ore e passa subito a uno strumento che porti con sé il blocco delle esecuzioni. Se l’impresa è risanabile, l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; se il debito pregresso è insostenibile, la domanda di concordato minore con richiesta di sospensione delle azioni esecutive. In parallelo, il difensore verifica la regolarità dell’atto ricevuto e i termini per un’eventuale opposizione. La mappa completa si costruisce durante la procedura, non prima.
Scenario 2 — Un termine è già scaduto
Il preavviso di fermo è rimasto nel cassetto oltre i 30 giorni e il fermo è stato iscritto; oppure hai mancato due rate della rottamazione-quinquies e sei decaduto; oppure la cartella è stata notificata da più di 60 giorni e non l’hai impugnata.
Non tutto è perduto, ma devi cambiare strumento. Il fermo già iscritto non si rimuove con la prova della strumentalità, ma resta superabile con il pagamento o la rateizzazione (con le regole che la legge fissa per ciascun caso) oppure, più radicalmente, con l’accesso a una procedura di regolazione della crisi che coinvolga anche l’agente della riscossione. La decadenza dalla definizione agevolata preclude nuove rateizzazioni per quei carichi, ma non impedisce di trattarli dentro un concordato minore o un accordo con transazione fiscale. La cartella non impugnata nei termini resta contestabile per vizi successivi, ad esempio la prescrizione maturata dopo la notifica. Il principio è uno solo: un termine scaduto chiude una porta, non tutte le porte; ma ogni porta chiusa rende più stretto il passaggio verso le altre.
Scenario 3 — Un documento è irreperibile
La banca non consegna il contratto completo, le note di vendita del pescato di un anno sono andate perse, il cantiere non ha mai emesso alcune fatture. Il rischio, dopo l’ordinanza della Cassazione n. 11603 del 2026, è che la relazione dell’OCC risulti incompleta e la domanda venga dichiarata inammissibile.
Il piano B è documentare l’irreperibilità e ricostruire per altra via. Le richieste formali alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB, rimaste senza risposta, sono esse stesse una prova di diligenza. I dati di vendita possono essere ricostruiti dalla contabilità, dagli estratti conto, dai documenti della cooperativa o del mercato ittico. Le fatture mancanti del cantiere possono essere sostituite da preventivi, bonifici, comunicazioni. Quello che conta per il tribunale è che il quadro sia chiaro, completo e attendibile nel suo insieme, e che le lacune siano spiegate e non nascoste.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 6 senza aver concluso la mossa 4 con la banca?
Sì, e spesso conviene. Se la banca non risponde o rifiuta qualsiasi rimodulazione, la composizione negoziata ti consente di riportarla al tavolo con un esperto indipendente. Quello che non devi fare è saltare la mossa 1: senza numeri, nessun esperto e nessun tribunale potranno lavorare sul tuo caso.
Se sono una società e non una ditta individuale, vale lo stesso?
L’art. 4 del D.Lgs. 4/2012 riconosce come imprenditore ittico anche chi esercita la pesca in forma associata o societaria. Anche la forma di società di capitali non esclude, di per sé, la natura agricola dell’impresa. Cambiano alcuni aspetti procedurali e la posizione dei soci e degli amministratori, che va valutata a parte.
La barca è intestata a me ma la licenza è della società, cosa succede?
È una situazione frequente e delicata. La titolarità dell’imbarcazione, la titolarità della licenza e la posizione debitoria vanno ricostruite con precisione, perché incidono sia sulla qualifica di imprenditore ittico sia su quali beni rientrano nella procedura. È uno dei primi punti da chiarire nella mossa 2.
Durante il fermo pesca devo continuare a pagare le rate della rottamazione?
Sì: le scadenze della definizione agevolata non seguono la stagionalità della pesca. Se sai già che nei mesi di fermo non potrai pagare, pianifica in anticipo: accantona nei mesi buoni oppure valuta con il difensore se trasferire il debito fiscale dentro uno strumento che preveda un piano costruito sui tuoi flussi reali.
L’equipaggio può far pignorare la barca per gli arretrati?
Sì, e con una posizione di forza, perché i crediti di lavoro dell’equipaggio godono di privilegio sulla nave. Per questo la loro gestione è una priorità in ogni piano. In ogni strumento di regolazione della crisi, questi crediti devono ricevere un trattamento coerente con il loro rango.
Se entro in una procedura, perdo la licenza di pesca?
La licenza è legata all’impresa e all’unità. Nel concordato minore e nella composizione negoziata l’obiettivo è proprio continuare l’attività, quindi licenza e barca restano operative. Nella liquidazione controllata, se l’imbarcazione viene venduta, la questione della licenza va gestita insieme al liquidatore, nel rispetto della disciplina di settore.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati e sintetizzati; per il testo integrale occorre rifarsi ai provvedimenti.
A sostegno della mossa 2 (qualifica di imprenditore ittico e prevalenza dell’attività)
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3647 del 7 febbraio 2023. Principio: chi invoca l’esenzione dalle procedure riservate all’imprenditore commerciale deve provare la prevalenza dell’attività agricola; ma il giudice che trascura una prova tecnica decisiva, fondata su dati contabili e produttivi, incorre in un vizio che porta all’annullamento della decisione. Rilevanza: per l’armatore che svolge anche attività connesse, una relazione tecnica sulla prevalenza della pesca è lo strumento difensivo principale.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2153 del 2023. Principio: la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, purché omogenei a quelli propri e di valore inferiore alla produzione dell’impresa, non fa perdere la qualifica agricola; il confronto è economico. Rilevanza: la rivendita occasionale di pescato di altre unità non trasforma l’impresa ittica in commerciale, se il prodotto proprio resta prevalente.
Cass. civ., sentenza n. 24995 del 2010. Principio: l’allargamento delle attività connesse avvicina l’impresa agricola a quella commerciale, e l’esenzione presuppone un collegamento effettivo con l’attività primaria. Rilevanza: spiega perché la licenza di pesca da sola non basta e serve la prova di ciò che l’impresa fa in concreto.
Tribunale di Ivrea, sentenza n. 113 del 18 dicembre 2025. Principio: accertata la prevalente natura agricola del debitore, il tribunale respinge la domanda di liquidazione giudiziale e apre la liquidazione controllata. Rilevanza: mostra in concreto come la qualifica agricola, provata con documenti, sposta il debitore dall’una all’altra procedura.
A sostegno della mossa 3 (sicurezza della barca)
Cass. civ., Sez. 6-L, ordinanza n. 5725 del 3 marzo 2021. Principio: l’opposizione dell’armatore contro il pignoramento della propria nave per crediti di lavoro marittimo è di competenza del giudice del lavoro, con competenza territoriale individuata secondo l’art. 603 del Codice della navigazione. Rilevanza: nella materia navale le regole di competenza sono speciali, e sbagliare giudice significa perdere tempo prezioso mentre la barca è ferma.
A sostegno delle mosse 5 e 7 (debito fiscale e falcidia dei crediti erariali)
Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 29 novembre 2019. Principio: è illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma della L. 3/2012 che nelle procedure di sovraindebitamento consentiva per l’IVA solo la dilazione e non il pagamento parziale. Rilevanza: è la pronuncia che ha aperto la strada alla riduzione dell’IVA anche per i debitori non assoggettabili al fallimento, oggi recepita dal Codice della crisi.
Corte di giustizia UE, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il diritto dell’Unione non impedisce il pagamento parziale del credito IVA in una procedura concorsuale, quando un professionista indipendente attesta che l’erario non otterrebbe un trattamento migliore in caso di liquidazione. Rilevanza: fornisce la base europea per proporre la riduzione dell’IVA nel concordato minore di un’impresa ittica.
Tribunale di Treviso, decreto di apertura del concordato minore nel procedimento n. 58-1/2023. Principio: l’imprenditore agricolo, figura distinta dall’imprenditore minore e non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, può accedere al concordato minore se ricorrono lo stato di sovraindebitamento, la documentazione richiesta e l’assenza di esdebitazioni recenti e di atti in frode. Rilevanza: conferma in concreto la percorribilità del concordato minore per l’impresa equiparata all’agricola.
A sostegno della mossa 8 (liquidazione controllata ed esdebitazione)
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negata per un giudizio di scarsa meritevolezza del debitore; le eventuali colpe nella formazione del debito rilevano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: l’armatore che ha continuato a uscire in mare nonostante i costi crescenti non è escluso, per questo solo, dalla procedura.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026. Principio: dopo il correttivo del 2024, la relazione dell’OCC deve illustrare con chiarezza, completezza e attendibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore; non si tratta di un requisito di meritevolezza, ma di un presupposto di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la ricostruzione documentata dell’impatto del gasolio sui conti dell’impresa diventa elemento essenziale della domanda.
Cass. civ., ordinanza n. 11448 del 30 aprile 2025. Principio: la Corte si è occupata della natura del provvedimento con cui viene dichiarata inammissibile la domanda di liquidazione controllata per carenze documentali. Rilevanza: conferma quanto la completezza della documentazione condizioni l’esito della domanda, e quindi l’importanza della mossa 1.
Cass. civ., ordinanza n. 29915 del 12 novembre 2025. Principio: la pronuncia ha riguardato l’ammissione al beneficio dell’esdebitazione del debitore incapiente. Rilevanza: richiama l’attenzione sulla via dell’esdebitazione anche per chi, all’esito della crisi, non abbia beni da offrire ai creditori.
Tribunale di Modena, decreto del 1° luglio 2026. Principio: chiudendo una liquidazione controllata, il tribunale ha concesso l’esdebitazione a un debitore già fallito in passato e non esdebitato, discostandosi dall’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30108 del 2025 e valorizzando il principio europeo della seconda opportunità. Rilevanza: segnala che, sulla portata delle cause ostative all’esdebitazione, la giurisprudenza è in movimento e va seguita caso per caso.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa di pesca
Una crisi di peschereccio non si risolve con un solo atto. Servono competenze diverse che lavorino insieme, nello stesso momento, sullo stesso fascicolo. Ecco cosa fa concretamente lo studio.
- Ricostruiamo la mappa completa dei debiti, scaricando e analizzando la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, il cassetto fiscale, la posizione previdenziale e la documentazione bancaria, e la incrociamo con il costo reale di ogni giornata di pesca.
- Verifichiamo ogni cartella sotto il profilo della notifica, della prescrizione e della legittimità dell’iscrizione a ruolo, e predisponiamo i ricorsi alla Corte di giustizia tributaria quando ne ricorrono i presupposti.
- Costruiamo il fascicolo della qualifica di imprenditore ittico, raccogliendo licenza, visure, dati di vendita e, se necessario, la relazione sulla prevalenza della pesca rispetto alle attività connesse.
- Difendiamo l’imbarcazione dalle azioni esecutive, predisponendo le istanze per la strumentalità del bene contro i fermi, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice competente, le richieste di sospensione.
- Analizziamo il contratto di mutuo sull’imbarcazione sotto il profilo dell’usura, della trasparenza e della capitalizzazione degli interessi, e usiamo gli esiti come leva nella trattativa o come fondamento di un’azione.
- Prepariamo e presentiamo la proposta alla banca, fondata su un piano economico che tiene conto della stagionalità della pesca e del costo del carburante.
- Attiviamo la rateizzazione o gestiamo la definizione agevolata, calcolando la sostenibilità delle rate rispetto ai flussi dell’impresa e segnalando in anticipo il rischio di decadenza.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, seguendo il procedimento di conferma davanti al tribunale e le trattative con l’esperto.
- Costruiamo la domanda di concordato minore o di liquidazione controllata insieme all’OCC, curando in particolare la ricostruzione delle cause dell’indebitamento richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza più recente.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione, preparando l’istanza e gestendo le eventuali osservazioni dei creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’impresa di pesca, due di queste qualifiche pesano in modo particolare. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno le procedure riservate all’imprenditore agricolo e quindi ittico: sa che cosa deve contenere una relazione per superare il vaglio di ammissibilità e come si costruisce un concordato minore che regga al voto dei creditori. Come Esperto Negoziatore, conosce il funzionamento della composizione negoziata e il modo in cui un esperto valuta la credibilità di un piano.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa la porta avanti in ogni grado, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e coerenza. E dietro ogni fascicolo lavora uno staff di avvocati e commercialisti che affronta insieme il fronte legale e quello contabile, perché in una crisi di peschereccio i due non si possono separare.
Chiusura: ogni mossa nei termini è un diritto conservato
Il rincaro del gasolio non dipende da te. Il modo in cui la tua impresa reagisce, invece, sì. Gli strumenti esistono e sono pensati proprio per chi, come te, si trova a gestire un’impresa sana nella sostanza ma schiacciata da costi che non può controllare: l’equiparazione all’impresa agricola, la rateizzazione, la composizione negoziata, il concordato minore, la liquidazione controllata con esdebitazione.
Il principio guida è questo: ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze che corrispondono esattamente ai fronti della crisi: lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per il mutuo e le cartelle, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per le procedure riservate all’imprenditore ittico equiparato all’agricolo, la qualifica di Esperto Negoziatore per la composizione negoziata, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere le tue ragioni fino all’ultimo grado.
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