Un’impresa che ha venduto all’estero macchinari, componenti elettronici, utensili di precisione o prodotti “a duplice uso”, e che oggi scopre che quegli stessi beni sono finiti negli elenchi delle misure restrittive dell’Unione europea, raramente ha un solo problema. Di solito ne ha tre, intrecciati: i debiti, perché i mercati chiusi dalle sanzioni hanno tagliato fatturato e incassi; il rischio penale, perché dal 24 gennaio 2026 la violazione delle misure restrittive è diventata un reato organico del codice penale, con effetti anche sulla società; e una costellazione di controparti che, ciascuna per conto proprio, comincia a muoversi.
L’imprenditore, in questi casi, tende a reagire per compartimenti: il commercialista per i debiti, un penalista quando arriva un’informazione di garanzia, la banca gestita “come sempre”. È esattamente l’approccio che lo rende vulnerabile. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: e in una crisi di questo tipo gli avversari sono più d’uno, con interessi diversi, tempi diversi e strumenti diversi. La banca non ragiona come la Procura, il fornitore non ragiona come l’Agenzia delle Dogane, il cliente estero non ragiona come il curatore che potrebbe arrivare domani.
Questa guida ricostruisce, una per una, le mosse che ciascuna controparte compirà, perché le conviene compierle, quali limiti la legge le impone e quale contromossa l’impresa può giocare. L’obiettivo è operativo: capire cosa deve fare uno studio legale nelle prime settimane, quando ogni scelta sulla crisi finanziaria ha riflessi sulla posizione penale e viceversa.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa. Il nucleo della vicenda è una crisi d’impresa da governare mentre incombono contestazioni: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno lo strumento — la composizione negoziata — che consente di proteggere il patrimonio e trattare con i creditori. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la prima controparte a muoversi è la banca, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce continuità di difesa fino all’ultimo grado sulle questioni civili e concorsuali.
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Chi hai di fronte: sei controparti, sei logiche economiche
Per capire cosa accadrà, bisogna smettere di pensare a “i creditori” come a un blocco unico. Nella crisi di un’impresa esportatrice colpita dalle misure restrittive, le controparti sono almeno sei, e ciascuna è un attore razionale che massimizza la propria posizione.
La banca ha concesso affidamenti, anticipi su fatture estere, magari finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Il suo interesse primario è ridurre l’esposizione prima che lo facciano gli altri, ma ha anche un secondo interesse, oggi altrettanto forte: non trovarsi coinvolta in operazioni che violano le sanzioni. Le banche sono soggetti obbligati in materia antiriciclaggio e di attuazione delle misure restrittive, e una controparte bancaria che sospetta flussi verso Paesi sanzionati tende a irrigidirsi molto prima di quanto la sola situazione finanziaria giustificherebbe.
Il fornitore e il creditore commerciale — chi ha venduto materie prime, componenti, servizi di logistica — ragionano in modo più semplice: vogliono essere pagati, e sanno che in una crisi chi agisce per primo con un titolo esecutivo e un’ipoteca giudiziale ha più probabilità di recuperare. Il loro strumento è il decreto ingiuntivo, possibilmente provvisoriamente esecutivo.
Il creditore “aggressivo” o il pubblico ministero possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Per il creditore è una leva negoziale (spesso la domanda serve più a ottenere un pagamento che a far dichiarare davvero l’insolvenza); per il pubblico ministero, che nel Codice della crisi è legittimato a presentarla, può essere la conseguenza naturale di un’indagine penale che ha fatto emergere lo stato di dissesto.
Le autorità amministrative — l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in sede di controllo, l’UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per i beni a duplice uso e le autorizzazioni in deroga, il Ministero dell’Economia per le sanzioni amministrative — non hanno un interesse economico in senso stretto, ma hanno una missione: far rispettare i divieti. Possono bloccare spedizioni, revocare autorizzazioni, irrogare sanzioni pecuniarie e trasmettere notizie di reato.
La Procura della Repubblica è la controparte più temuta e, paradossalmente, la più prevedibile, perché si muove dentro regole processuali rigide. Il suo obiettivo è accertare i reati e sottrarre all’impresa il profitto illecito: lo strumento principe è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente. Dopo il d.lgs. 211/2025 deve anche coordinarsi con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, segno della priorità che l’ordinamento attribuisce ormai a questi reati.
Il cliente estero e i partner commerciali sono la controparte dimenticata. Il distributore che aspettava le forniture bloccate, l’acquirente che ha pagato un acconto, l’agente che reclama provvigioni: tutti possono avanzare pretese. Ma qui il diritto dell’Unione gioca a favore dell’impresa italiana, perché i regolamenti sanzionatori impediscono di soddisfare richieste collegate a contratti la cui esecuzione è stata colpita dalle misure.
La chiave di lettura di tutto quello che segue è una sola: ognuna di queste controparti ha una convenienza economica o istituzionale, e la convenienza cambia nel tempo. La banca che oggi vuole rientrare a ogni costo domani può preferire un accordo, se scopre che l’alternativa è una liquidazione giudiziale in cui il suo credito verrebbe falcidiato o, peggio, si troverebbe in concorrenza con una confisca penale. Il fornitore che oggi notifica un decreto ingiuntivo domani può accettare un piano di rientro, se le misure protettive gli impediscono di aggredire il patrimonio. La Procura che oggi chiede un sequestro può ritenere non più necessario mantenerlo se l’impresa è entrata in un percorso giudiziale di risanamento sotto controllo.
C’è poi un dato preliminare che cambia la prospettiva di tutta la vicenda e che va chiarito subito, perché molti imprenditori lo ignorano: esportare un bene quando era lecito farlo non diventa reato perché oggi quel bene è vietato. L’articolo 2 del codice penale lo dice senza ambiguità: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Lo stesso vale per la società: l’art. 2 del d.lgs. 231/2001 esclude la responsabilità dell’ente se la sua responsabilità per quel reato non era prevista da una legge entrata in vigore prima del fatto. Il rischio penale, dunque, non nasce dal “bene oggi vietato” in sé, ma da tre situazioni ben precise: operazioni compiute dopo l’entrata in vigore del divieto (magari in esecuzione di contratti vecchi oltre i periodi transitori), triangolazioni attraverso Paesi terzi con destinazione finale nel Paese sanzionato, e beni che erano già soggetti ad autorizzazione (duplice uso, beni militari) esportati senza averla chiesta. Distinguere quale di queste tre situazioni ricorra — o se non ne ricorra nessuna — è il primo lavoro dello studio legale, e cambia radicalmente tutte le contromosse successive.
Prima mossa: la banca chiude i rubinetti
La mossa
La prima controparte a muoversi, quasi sempre, è la banca. Lo fa con atti che conosciamo bene: recesso dagli affidamenti in conto corrente, revoca delle linee di anticipo su fatture (soprattutto se le fatture sono verso clienti in aree a rischio), richiesta di rientro immediato, segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, escussione delle garanzie — fideiussioni dei soci, pegni, garanzie del Fondo di garanzia per le PMI. In parallelo, l’ufficio compliance della banca può bloccare bonifici in entrata o in uscita su cui ha dubbi di conformità alle misure restrittive, chiedere documentazione sull’origine e sulla destinazione dei fondi e, nei casi in cui ritiene di dover procedere, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto. Una banca che aspetta rischia di trovarsi, mesi dopo, con le garanzie svalutate, con gli incassi esteri bloccati dalle sanzioni e con una procedura concorsuale che congela tutto. Inoltre, sul versante sanzioni, il rischio per la banca non è solo economico: dopo il d.lgs. 211/2025 anche gli intermediari possono essere coinvolti, e la stessa norma prevede un’aggravante quando il reato è commesso nell’esercizio di attività bancarie o finanziarie. È quindi razionale che la banca preferisca tagliare un rapporto “scomodo” piuttosto che gestirlo.
Ma c’è un rovescio della medaglia, ed è qui che la banca preferisce talvolta non muoversi con troppa violenza. Un recesso brutale e immotivato espone la banca a responsabilità contrattuale; la segnalazione a sofferenza senza i presupposti espone a richieste di risarcimento; e soprattutto, se l’impresa accede a uno strumento di composizione della crisi, la banca si trova vincolata da regole che limitano la sua libertà d’azione. Per un istituto con un’esposizione rilevante, un accordo che preservi la continuità aziendale vale quasi sempre più di una liquidazione giudiziale in cui il chirografo recupera percentuali minime.
I suoi limiti
Qui però il margine della banca si restringe, perché la legge le impone regole precise. Il recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato richiede, in assenza di giusta causa, il preavviso previsto dall’art. 1845 c.c., e la giurisprudenza civile ha da tempo chiarito che anche il recesso per giusta causa deve rispettare la buona fede e non può essere improvviso e arbitrario rispetto alla condotta tenuta fino al giorno prima.
Il limite più forte, però, è quello introdotto dal Codice della crisi. L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore (art. 16, comma 5, CCII). E durante le trattative, una volta richieste le misure protettive, i creditori interessati non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII).
Sull’escussione delle garanzie pubbliche, i tribunali hanno già cominciato a ragionare in termini di tutela cautelare all’interno della composizione negoziata: il Tribunale di Modena, con ordinanza dell’8 marzo 2025, si è pronunciato su una richiesta di inibitoria all’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI che assisteva un finanziamento, a conferma che anche questa mossa della banca è sindacabile dal giudice della crisi.
Sul versante sanzioni, poi, la banca non ha un potere di “congelamento” generalizzato: il congelamento di fondi è un obbligo che riguarda i soggetti designati negli elenchi dell’Unione, non qualunque cliente che abbia avuto rapporti con un’area sensibile. Un blocco prolungato e non motivato di somme che non appartengono a soggetti listati e non derivano da operazioni vietate può essere contestato.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non aspettare il recesso: depositare l’istanza di composizione negoziata e chiedere le misure protettive prima che la banca formalizzi la revoca, o al più tardi subito dopo. Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e il tribunale deve poi confermarle; da quel momento il quadro negoziale cambia.
In parallelo, lo studio legale deve fare tre cose concrete:
- Ricostruire la posizione verso ogni banca: affidamenti, garanzie prestate, eventuali operazioni estere in corso, documentazione sui flussi provenienti da o diretti verso aree sanzionate. La banca chiederà queste informazioni; è meglio averle pronte e coerenti piuttosto che fornirle frammentate.
- Verificare la legittimità di ogni atto già compiuto: preavvisi, motivazioni, segnalazioni in Centrale Rischi, blocchi di somme. Qui entra in gioco la competenza bancaria in senso tecnico — l’analisi dei contratti, delle condizioni applicate, della correttezza delle segnalazioni.
- Separare la questione finanziaria da quella di compliance: se la banca ha dubbi sulla conformità di alcune operazioni, rispondere con una documentazione ordinata (certificazioni di uso finale, classificazione doganale dei beni, date dei contratti e delle spedizioni) spesso sblocca la situazione più di qualunque diffida.
C’è un errore da evitare a tutti i costi: usare le linee di credito residue per pagare selettivamente alcuni creditori “per tenerli buoni”. In una crisi conclamata, i pagamenti preferenziali sono il terreno su cui nasce la bancarotta preferenziale; e una posizione penale per bancarotta, sommata a quella per violazione delle misure restrittive, è lo scenario peggiore possibile.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre all’ordinanza del Tribunale di Modena dell’8 marzo 2025 sull’inibitoria all’escussione della garanzia pubblica, va ricordato il provvedimento del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025: in una composizione negoziata di gruppo, scaduto il termine massimo di durata delle misure protettive, il tribunale ha distinto nettamente queste ultime dalle misure cautelari, che non hanno un limite massimo predeterminato e possono quindi essere chieste anche dopo, purché non abbiano effetti irreversibili (ha infatti respinto la richiesta di cancellare un’ipoteca). È un’indicazione preziosa per programmare la durata della protezione contro le banche.
Seconda mossa: il fornitore corre verso il decreto ingiuntivo e l’ipoteca
La mossa
Il secondo a muoversi è il creditore commerciale. La sequenza è classica: diffida, deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (spesso con richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 c.p.c. se il credito è fondato su titoli di credito o documentazione qualificata, o se c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa sulla base del decreto (art. 2818 c.c.), notifica del precetto e avvio del pignoramento. Nel caso dell’impresa esportatrice, il bersaglio preferito è il pignoramento presso terzi: i crediti verso clienti, i saldi di conto corrente, eventuali somme che transitano per spedizionieri o intermediari.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene essere il primo. In una crisi, chi ha un’ipoteca iscritta prima degli altri e un pignoramento trascritto prima di eventuali misure penali si trova in una posizione molto più solida. Il fornitore sa anche un’altra cosa: un’impresa che teme la liquidazione giudiziale paga più volentieri chi la minaccia in modo credibile.
Ma il fornitore valuta anche i costi: contributo unificato, spese di notifica, tempi del giudizio, rischio di un’opposizione fondata. E, soprattutto, sa che se l’impresa accede a uno strumento di regolazione della crisi le azioni esecutive vengono bloccate e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Per un creditore commerciale con un credito di media entità, il calcolo spesso porta a preferire una trattativa rapida a una guerra lunga.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe. Contro il decreto ingiuntivo l’impresa ha quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.), termine soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto. Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo senza i presupposti, nel giudizio di opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecutività (art. 649 c.p.c.).
Il limite più importante, però, viene dal Codice della crisi. Con le misure protettive confermate dal tribunale, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore (art. 18 CCII). Il fornitore che corre verso l’ipoteca dopo la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata trova la strada sbarrata.
Un ulteriore limite riguarda il rapporto con un eventuale sequestro penale. Con la sentenza n. 126 del 2026 la Corte costituzionale ha ristabilito, nei rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. ed esecuzione individuale, la regola della priorità temporale: prevale il creditore che ha iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento prima della misura penale. È un dato che il fornitore ben consigliato conosce, e che spiega perché abbia fretta.
La tua contromossa
La contromossa chiave è governare il calendario: sapere che giorno arriva ogni decreto, calcolare i quaranta giorni, valutare se l’opposizione ha fondamento reale e, soprattutto, collocare l’istanza di composizione negoziata o la domanda di accesso a uno strumento di regolazione prima che il creditore consolidi la sua prelazione.
Lo studio legale, in concreto:
- censisce tutti i creditori commerciali con importi, scadenze, eventuali atti già notificati e garanzie;
- individua quelli che possono concretamente aggredire il patrimonio nelle settimane successive (chi ha già un titolo, chi ha un credito documentato con cambiali o assegni, chi ha già notificato un precetto);
- valuta, per ciascun decreto ingiuntivo, se esistono motivi di opposizione concreti (merce non conforme, contestazioni sulle quantità, compensazioni, clausole contrattuali sulle forniture destinate a mercati poi chiusi) e non semplicemente dilatori;
- prepara la documentazione per l’istanza di composizione negoziata in modo che il deposito possa avvenire in tempi rapidissimi se un creditore accelera.
Un punto merita attenzione particolare: i contratti di fornitura legati alle esportazioni vietate. Se l’impresa ha acquistato componenti destinati a un ordine estero che le sanzioni hanno reso ineseguibile, può esistere un tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1463 c.c.) o di clausole contrattuali di forza maggiore che coprono il “fatto del principe”. Non sempre esonera dal pagamento verso il fornitore, ma può incidere sulla distribuzione del rischio e offrire argomenti di trattativa.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 2026 (decisione dell’8 giugno 2026, depositata il 16 luglio 2026) è la pronuncia di riferimento per capire come si compongono esecuzione individuale e misure penali: va letta però con attenzione, perché la stessa Corte ne delimita la portata al sequestro e alla confisca dell’art. 322-ter c.p. e lascia aperti i rapporti con le procedure concorsuali, che restano regolati dall’art. 317 CCII. Per l’impresa, la lezione è che ogni giorno di ritardo nell’accedere alla protezione è un giorno in cui un creditore può consolidare una priorità destinata a resistere anche a un eventuale sequestro.
Terza mossa: la domanda di liquidazione giudiziale come leva
La mossa
La terza mossa è la più pesante: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Può presentarlo un creditore, può presentarlo il pubblico ministero (art. 38 CCII), che è informato dell’insolvenza anche attraverso le notizie emerse in un procedimento penale. Nell’impresa esportatrice sotto indagine, è uno scenario tutt’altro che teorico: un’indagine per violazione delle misure restrittive porta con sé acquisizioni contabili, sequestri, analisi dei flussi finanziari, e fa emergere con chiarezza lo stato di dissesto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il creditore privato, la domanda di liquidazione è spesso una leva: costringe l’imprenditore a sedersi al tavolo e a pagare, o almeno a proporre qualcosa. La convenienza reale di una liquidazione per un chirografario è bassa — i tempi sono lunghi, le percentuali di soddisfo modeste — ma la minaccia è credibile e funziona.
Per il pubblico ministero il ragionamento è diverso: se l’impresa è insolvente e il patrimonio rischia di disperdersi, la liquidazione giudiziale affida la gestione a un curatore e mette i beni sotto controllo giudiziale. Ma anche il pubblico ministero valuta se esista un’alternativa credibile: un percorso di risanamento sotto la vigilanza del tribunale, con un esperto indipendente, può rendere superfluo l’intervento.
I suoi limiti
Durante le misure protettive della composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (art. 18, comma 4, CCII), salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. Il creditore che deposita il ricorso in quella fase deve attendere.
Il limite però non è assoluto, ed è bene saperlo per non sopravvalutare lo scudo: la Cassazione civile, con la pronuncia n. 31856/2025, ha affermato che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Se la composizione negoziata è stata usata in modo strumentale, o mancavano fin dall’inizio i presupposti per accedervi, il giudice può non tenerne conto. La composizione negoziata protegge chi la usa per risanare, non chi la usa per guadagnare tempo.
Un ulteriore limite riguarda la durata: le misure protettive hanno una durata iniziale stabilita dal tribunale tra trenta e centoventi giorni, prorogabile, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19 CCII). Finita la protezione, il ricorso del creditore riprende il suo corso.
La tua contromossa
La contromossa chiave è trasformare la crisi in un procedimento governato prima che qualcun altro lo trasformi in una liquidazione: accedere alla composizione negoziata con un piano credibile di risanamento, nominare l’esperto, ottenere la conferma delle misure protettive e usare il tempo della protezione per costruire un accordo con i creditori o per approdare, se necessario, a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo in continuità, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).
È esattamente in questa fase che la competenza specifica fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, e sa quindi cosa un esperto e un tribunale si aspettano di trovare in un’istanza seria.
Nell’impresa colpita dalle sanzioni, il piano di risanamento deve affrontare apertamente il tema dei mercati perduti: quale fatturato è stato definitivamente cancellato, quali mercati alternativi sono realistici, quali beni di magazzino sono ancora vendibili e dove (i beni vietati verso un Paese possono essere liberamente commerciabili verso altri, nel rispetto delle regole anti-elusione), quali contratti vanno sciolti. Un piano che ignora questi temi non è credibile né per l’esperto né per i creditori.
Va anche gestito il rapporto con la posizione penale. L’istanza di composizione negoziata comporta la messa a disposizione dell’esperto e dei creditori di informazioni sull’impresa. La strategia sulla crisi deve essere costruita in modo coerente con le scelte difensive in sede penale: non si tratta di nascondere nulla — sarebbe controproducente e pericoloso — ma di presentare i fatti in modo ordinato, documentato e verificato, senza autodenunce involontarie dovute a ricostruzioni approssimative.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. civ. n. 31856/2025, va richiamata una pronuncia penale di grande interesse per chi si trova in questa situazione: Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). In un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari, la Corte ha valorizzato l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata, con misure protettive confermate dal tribunale, come elemento idoneo a escludere il pericolo di dispersione del patrimonio. Il principio è di portata generale: un’impresa che ha messo la propria crisi sotto il controllo di un esperto e di un tribunale offre garanzie che rendono meno giustificabile un vincolo penale cautelare.
Quarta mossa: dogane, UAMA e Ministero entrano in partita
La mossa
La quarta controparte non è un creditore in senso civilistico, ma si comporta come un attore strategico. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sede di controllo sulle esportazioni, può fermare una spedizione, chiedere chiarimenti sulla classificazione tariffaria, sulla destinazione e sull’utilizzatore finale, acquisire documentazione. L’UAMA, competente per le autorizzazioni sui prodotti a duplice uso e su quelle in deroga alle misure restrittive, può sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione e verificare il rispetto delle prescrizioni. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la stessa UAMA sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo sistema.
Dopo il d.lgs. 211/2025, c’è un elemento in più: quando le autorità competenti per l’attuazione delle misure restrittive vengono a conoscenza di un possibile reato, devono informare senza ritardo la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il controllo amministrativo, in altre parole, è spesso la porta d’ingresso del procedimento penale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’autorità amministrativa non ha una convenienza economica, ma ha una logica di efficienza: concentra i controlli dove il rischio è più alto (beni ad alta priorità, destinazioni intermedie note per le triangolazioni, operatori con flussi anomali) e preferisce chiudere le posizioni con provvedimenti amministrativi quando la violazione è di modesta entità. Il sistema stesso è costruito così: il nuovo art. 275-bis c.p. prevede che, quando i beni, i fondi o i servizi interessati hanno un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria (da 15.000 a 90.000 euro), e non la pena.
I suoi limiti
L’autorità amministrativa non può sanzionare come violazione delle misure restrittive un’esportazione che, alla data in cui è stata compiuta, era consentita: le misure restrittive dell’Unione hanno una data di efficacia, spesso accompagnata da periodi transitori per l’esecuzione dei contratti conclusi prima. I comunicati del Ministero degli Esteri sui singoli pacchetti sanzionatori ricordano costantemente che la compatibilità di un’operazione va verificata con la normativa vigente al momento dell’esportazione.
Un esempio concreto: l’obbligo per gli esportatori di inserire nei contratti con controparti di Paesi terzi la cosiddetta “clausola No-Russia” (divieto contrattuale di riesportazione verso la Russia o per uso in Russia), previsto dall’art. 12-octies del regolamento (UE) n. 833/2014 per i beni elencati in specifici allegati, si applica dal 20 marzo 2024; per i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 l’obbligo non operava fino al 20 dicembre 2024 o alla scadenza del contratto, se anteriore. Contestare a un’impresa la mancanza della clausola in un contratto che rientrava in quel regime transitorio è un errore che si può far valere.
Inoltre, l’autorità deve rispettare le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo (contestazione, diritto di presentare scritti difensivi e di essere sentiti, motivazione del provvedimento) e i provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni sono impugnabili.
La tua contromossa
La contromossa chiave è la ricostruzione documentale di ogni operazione, prima che sia l’autorità a farla: data del contratto, data della spedizione, classificazione del bene alla data dell’esportazione (codice doganale, eventuale inclusione negli allegati del regolamento dual use o dei regolamenti sanzionatori in quel momento), destinatario dichiarato, utilizzatore finale, documentazione sull’uso finale, clausole contrattuali anti-riesportazione.
Questa ricostruzione — che in un’impresa di medie dimensioni può riguardare decine o centinaia di operazioni — serve a separare con precisione tre insiemi: le operazioni pacificamente lecite (compiute prima dei divieti o fuori dal loro perimetro), quelle dubbie (ad esempio vendite a distributori in Paesi terzi senza adeguata verifica sulla destinazione finale) e quelle a rischio elevato. Solo così l’impresa può rispondere ai controlli in modo coerente e decidere, sulle operazioni a rischio, la strategia più opportuna.
Va anche fermato subito ciò che è ancora in corso. Se ci sono spedizioni programmate, contratti in esecuzione, pagamenti in arrivo da controparti la cui posizione è dubbia, la prima misura di contenimento è sospendere, verificare e, se necessario, chiedere un’autorizzazione o rinunciare all’operazione. Ogni operazione compiuta dopo che l’impresa ha avuto conoscenza del problema pesa molto di più sul piano della colpevolezza.
Le pronunce che ti proteggono
Su questo terreno la giurisprudenza più rilevante viene dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e va letta per capire quanto in alto sia l’asticella. Con la sentenza della Grande Sezione del 10 settembre 2024, causa C-351/22 (Neves 77 Solutions), la Corte ha affermato che il divieto di fornire servizi di intermediazione relativi a materiali militari verso la Russia si applica anche se i beni non sono mai entrati nel territorio dell’Unione, e che il diritto dell’Unione non osta a una misura nazionale che disponga automaticamente la confisca dell’intero ricavato dell’operazione vietata. Il messaggio per l’impresa è chiaro: le autorità hanno strumenti incisivi, e l’unico vero argine è la dimostrazione documentale che l’operazione non rientrava nel divieto o era stata compiuta quando era lecita.
Quinta mossa: la Procura chiede il sequestro preventivo
La mossa
La quinta mossa è quella che l’imprenditore teme di più: il decreto di sequestro preventivo. Nelle vicende di violazione delle misure restrittive, il pubblico ministero ha a disposizione un’arma particolarmente affilata. Il nuovo art. 275-octies c.p., introdotto dal d.lgs. 211/2025, prevede la confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati o destinati a commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. E dove la confisca è obbligatoria, il sequestro preventivo finalizzato a essa (art. 321, comma 2, c.p.p.) è la mossa naturale in fase di indagine: conti correnti, crediti, immobili, magazzino, fino al valore del profitto contestato.
Il quadro sanzionatorio per le persone fisiche è pesante. Per i fatti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. 211/2025 (24 gennaio 2026):
- l’art. 275-bis c.p. (violazione delle misure restrittive dell’Unione europea) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro, tra le altre condotte, le operazioni di esportazione, trasferimento, transito e commercio di beni vietati e la prestazione di servizi connessi, oltre all’elusione dei divieti mediante documentazione falsa o fuorviante;
- l’art. 275-quater c.p. punisce con la reclusione da due a cinque anni chi opera in difformità dalle condizioni di un’autorizzazione rilasciata in deroga;
- l’art. 275-quinquies c.p. punisce anche la violazione colposa, ma solo per colpa grave e solo per i trasferimenti di materiali militari o beni a duplice uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni;
- sono previste aggravanti, tra cui quella del fatto commesso nell’esercizio di attività professionali o commerciali (art. 275-sexies c.p.), e la pubblicazione della sentenza in caso di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni (art. 275-novies c.p.);
- l’art. 275-decies c.p. estende la punibilità ai fatti commessi all’estero da cittadini italiani.
Per i fatti anteriori al 24 gennaio 2026, restano applicabili — nei limiti del principio di legalità e della disciplina più favorevole ex art. 2 c.p. — le norme penali previgenti, in particolare quelle del d.lgs. 221/2017 per le esportazioni di beni a duplice uso e soggetti a misure restrittive, già inasprite dal D.L. 69/2023.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per la Procura, il sequestro serve a due scopi: impedire che il profitto si disperda prima della sentenza e assicurare l’effettività della futura confisca. In un’impresa in crisi, il rischio di dispersione è percepito come altissimo: c’è il timore che i creditori aggrediscano i beni, che l’imprenditore svuoti la società, che le somme siano trasferite all’estero.
Ma la Procura valuta anche le conseguenze. Un sequestro “a tappeto” su un’impresa in crisi può provocarne la paralisi immediata, con perdita di posti di lavoro e distruzione di valore anche per l’Erario e per i creditori. Quando esiste un’alternativa che garantisce la conservazione del patrimonio — un procedimento di composizione della crisi sotto controllo giudiziale, una garanzia, la messa a disposizione volontaria di somme — il pubblico ministero e il giudice possono ritenere non necessario un vincolo così invasivo, o limitarlo.
I suoi limiti
Qui però il margine della Procura si restringe, perché la legge le impone requisiti rigorosi. Il sequestro deve essere motivato sia sul fumus del reato sia, quando la confisca non riguarda beni intrinsecamente pericolosi, sulle ragioni che rendono necessario anticipare il vincolo; e il profitto da sequestrare deve essere determinato con criteri verificabili, non per approssimazione. Il decreto di sequestro è impugnabile con la richiesta di riesame (art. 324 c.p.p.) entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza, e contro l’ordinanza del riesame è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 325 c.p.p.).
Un primo limite sostanziale è quello temporale, già ricordato: la confisca dell’art. 275-octies c.p. può colpire solo il profitto di reati commessi dopo l’entrata in vigore della norma. Le operazioni lecite al momento in cui sono state compiute non generano alcun profitto confiscabile, anche se oggi gli stessi beni sono vietati.
Un secondo limite riguarda la soglia: sotto i 10.000 euro di valore del bene o del servizio, per le fattispecie degli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p. il fatto è punito solo con sanzione amministrativa, e il sequestro penale non ha base.
Un terzo limite viene dal rapporto con le procedure concorsuali. Qui le regole sono articolate, ed è indispensabile conoscerle:
- il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sulla liquidazione giudiziale (art. 317 CCII), con un sistema di tutela dei terzi creditori in buona fede mutuato dal Codice antimafia. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 40797 del 6 ottobre 2023, hanno chiarito che l’apertura della procedura concorsuale non impedisce il sequestro finalizzato alla confisca, e che dal 15 luglio 2022 la materia è regolata in modo unitario dagli artt. 317 ss. CCII;
- il sequestro cosiddetto “impeditivo” (art. 321, comma 1, c.p.p.) soccombe invece alla liquidazione giudiziale (art. 318 CCII). Ma la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 40092 del 17 ottobre 2025, ha precisato che questa prevalenza riguarda solo i beni già nella disponibilità del debitore all’apertura della procedura o acquisiti successivamente, non quelli soltanto potenzialmente recuperabili, e che a chiedere la revoca del vincolo è legittimato soltanto il curatore.
La tua contromossa
La contromossa chiave è attaccare il sequestro su tre fronti contemporaneamente: il tempo dei fatti, la quantificazione del profitto e il pericolo di dispersione.
Sul tempo dei fatti: la ricostruzione documentale delle operazioni, di cui si è detto, diventa qui la prova regina. Ogni operazione anteriore al divieto, o compiuta nel periodo transitorio consentito dal regolamento, va esclusa dal perimetro del sequestro.
Sulla quantificazione: la Corte di giustizia, nella sentenza Neves 77, ha ammesso la confisca dell’intero ricavato dell’operazione vietata come misura compatibile con il diritto dell’Unione; ma nel nostro ordinamento la quantificazione resta legata alla nozione di profitto confiscabile, e deve comunque riferirsi solo alle operazioni effettivamente illecite. Contestare l’inclusione di operazioni lecite, il doppio conteggio di somme, l’estensione del vincolo per equivalente a beni di valore eccedente è spesso il terreno più fertile.
Sul pericolo di dispersione: l’accesso tempestivo alla composizione negoziata, con misure protettive confermate e un esperto indipendente nominato, è un argomento concreto, come dimostra la sentenza della Cassazione n. 30109/2025. Lo stesso vale per la messa a disposizione di garanzie o per proposte di vincolo limitato a specifici beni che consentano all’impresa di continuare a operare.
Va anche valutata con attenzione la circostanza attenuante della collaborazione (art. 275-septies c.p.), che può ridurre la pena da un terzo a due terzi per chi si adopera efficacemente per limitare le conseguenze del reato e aiuta concretamente le indagini. È una scelta difensiva delicatissima, che spetta al difensore penale e all’imprenditore; ma la strategia sulla crisi deve essere impostata in modo da non precluderla e da non contraddirla.
Le pronunce che ti proteggono
Le Sezioni Unite n. 40797/2023 e la Sez. V n. 40092/2025 delimitano il terreno su cui si muovono curatore e Procura; la Sez. III n. 30109/2025 dà rilievo alla composizione negoziata come presidio contro la dispersione; la Corte costituzionale n. 126/2026 ha restituito priorità ai creditori con ipoteca o pignoramento anteriori al sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., pur senza estendere espressamente il principio ad altre confische. Resta da vedere se e come la giurisprudenza applicherà quella logica alla confisca dell’art. 275-octies c.p.: è un punto su cui oggi non esistono risposte consolidate, e che va monitorato.
Sesta mossa: la Procura contesta l’illecito alla società
La mossa
La sesta mossa riguarda l’impresa in quanto tale. Il d.lgs. 211/2025 ha inserito nel d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2, che rende la società responsabile per i reati degli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater c.p. commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti. La novità più vistosa è il metodo di calcolo della sanzione pecuniaria, che abbandona il sistema per quote: per i reati più gravi la sanzione va dall’1% al 5% del fatturato globale dell’ente nell’esercizio precedente, oppure, se il fatturato non è determinabile, da 3 a 40 milioni di euro; per la violazione degli obblighi informativi, dallo 0,5% all’1% del fatturato o da 1 a 8 milioni. Restano applicabili le sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001 (sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, fino all’interdizione dall’attività), con durata da due a sei anni se il reato è commesso da apicali e da uno a tre anni se commesso da sottoposti. Le interdittive possono essere chieste anche in via cautelare, durante le indagini.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per la Procura, contestare l’illecito alla società significa colpire il soggetto che ha tratto il beneficio economico dall’operazione e incentivare la riorganizzazione dei controlli. Per un’impresa in crisi, però, una sanzione parametrata al fatturato o un’interdittiva possono essere il colpo di grazia: e il pubblico ministero sa che una società liquidata non paga sanzioni né adotta modelli organizzativi.
È per questo che l’ordinamento offre alla società una via d’uscita dalle interdittive: la riparazione delle conseguenze del reato (art. 17 d.lgs. 231/2001) — risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose, adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo, messa a disposizione del profitto ai fini della confisca — che, se realizzata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, impedisce l’applicazione delle sanzioni interdittive.
I suoi limiti
La società non può rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 per reati commessi prima che la sua responsabilità per quel reato fosse prevista dalla legge (art. 2 d.lgs. 231/2001): per le violazioni delle misure restrittive commesse prima del 24 gennaio 2026, il nuovo art. 25-octies.2 non si applica. Prima del d.lgs. 211/2025, come osservato nei primi commenti alla riforma, le disposizioni penali in materia si applicavano soltanto alle persone fisiche.
Il secondo limite riguarda l’onere probatorio. La responsabilità dell’ente non è automatica: non basta provare il reato della persona fisica, occorre accertare la colpa di organizzazione della società. La Cassazione lo ha ribadito più volte negli ultimi anni: con la sentenza n. 29735/2024 ha annullato una condanna per difetto di motivazione sulla colpa organizzativa; con la sentenza n. 17664/2025 ha escluso che la condanna della società possa derivare automaticamente dal reato commesso da un amministratore o dipendente; con la sentenza della Sez. VI n. 14343 del 26 febbraio 2025 ha ricordato che anche la prescrizione del reato presupposto non esonera il giudice dall’accertare autonomamente tutti gli elementi della responsabilità dell’ente.
Il terzo limite, che va letto in senso opposto, riguarda la vita stessa della società. La giurisprudenza prevalente equipara la cancellazione della società dal registro delle imprese alla morte del reo, con estinzione dell’illecito: lo hanno affermato Cass. pen., Sez. VI, n. 25648/2024 (depositata il 1° luglio 2024) e, più di recente, Cass. pen. n. 16218/2026 (depositata il 5 maggio 2026). Ma quest’ultima pronuncia precisa che la cancellazione non può essere equiparata al fallimento o alla liquidazione giudiziale: l’apertura della procedura concorsuale non estingue l’illecito della società. Chi pensa di “chiudere la partita penale” lasciando fallire la società si sbaglia; e chi pensasse di cancellarla per sottrarla al processo si esporrebbe all’accusa di un’estinzione fraudolenta, che la stessa giurisprudenza tiene fuori dal beneficio.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire subito, e documentare, la riorganizzazione dell’impresa: un modello organizzativo aggiornato ai nuovi reati, un programma interno di conformità sulle esportazioni, la sospensione delle operazioni a rischio. Non è un adempimento formale: è la condizione per accedere ai benefici dell’art. 17 d.lgs. 231/2001 e per sostenere l’assenza di colpa di organizzazione, almeno per il futuro.
Le linee guida europee sui programmi interni di conformità per i beni a duplice uso (Raccomandazione (UE) 2019/1318) offrono una griglia collaudata: impegno della direzione, struttura organizzativa con responsabilità chiare, formazione, procedure di screening delle operazioni e delle controparti, verifiche periodiche, conservazione della documentazione, protezione fisica e informatica. Un’impresa in crisi non può permettersi strutture sovradimensionate, ma può e deve adottare presidi proporzionati.
Il punto delicato è la coerenza tra questo lavoro e il piano di risanamento. Il piano presentato ai creditori e all’esperto deve tenere conto delle possibili sanzioni pecuniarie a carico della società come passività potenziale; e il modello organizzativo deve essere sostenibile con le risorse che il piano mette a disposizione. Lo staff che lavora sulla crisi e quello che lavora sulla compliance devono parlarsi ogni giorno.
Le pronunce che ti proteggono
Le sentenze n. 29735/2024, n. 17664/2025 e Sez. VI n. 14343/2025 sono la base per contestare ogni automatismo nell’imputazione alla società. Le sentenze Sez. VI n. 25648/2024 e n. 16218/2026 vanno invece lette come avvertimento: la procedura concorsuale non è una via di fuga dal processo all’ente, e la strategia deve partire dal presupposto che la società rimarrà parte del procedimento.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come si combinano le mosse delle controparti e le contromosse dell’impresa. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Esportazioni lecite, debiti bancari, banca in movimento. Ipotesi: impresa meccanica con debiti verso banche per 1.284.600 euro (fidi di cassa 312.000, anticipi su fatture estere 458.600, finanziamento con garanzia pubblica 514.000) e verso fornitori per 386.900 euro. Le esportazioni contestate dalla banca risalgono al periodo compreso tra settembre 2021 e gennaio 2022, prima dell’inclusione dei beni negli elenchi dei divieti. Il 3 febbraio la banca comunica il recesso dai fidi con preavviso di 15 giorni e preannuncia la segnalazione a sofferenza. Sviluppo: il 10 febbraio l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; nello stesso giorno l’istanza è pubblicata nel registro delle imprese e il ricorso per la conferma è depositato in tribunale. Dalla pubblicazione, la banca non può più provocare la risoluzione o anticipare la scadenza dei contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Contestualmente lo studio trasmette alla banca un dossier con date dei contratti, date di spedizione, classificazione dei beni a quella data e documentazione sull’uso finale. Esito: il tema sanzioni esce dal tavolo (le operazioni erano lecite quando furono compiute); resta il tema finanziario, che ora si discute dentro la composizione negoziata, con un esperto che valuta la ragionevolezza del piano. La banca, che nell’ipotesi di liquidazione giudiziale stimerebbe un recupero sui crediti non garantiti inferiore al 20%, ha convenienza a valutare un piano di rientro sul finanziamento garantito e un consolidamento dei fidi.
Simulazione 2 — Triangolazione recente e sequestro. Ipotesi: impresa con debiti complessivi per 2.137.400 euro. Tra marzo e giugno 2026 ha venduto a un distributore in un Paese terzo componenti per 173.850 euro, compresi negli allegati dei beni vietati verso la Russia, senza clausola anti-riesportazione e senza verifiche sull’utilizzatore finale; i documenti di trasporto successivi indicano la Russia come destinazione finale. Il 14 settembre la Procura ottiene un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino a 173.850 euro sui conti della società. Sviluppo: il 21 settembre, entro i dieci giorni, il difensore penale propone richiesta di riesame; l’analisi documentale dimostra che due delle sette spedizioni, per complessivi 38.420 euro, riguardano beni che alla data della spedizione non erano compresi negli allegati, e che una terza, per 8.930 euro, è sotto la soglia di 10.000 euro e quindi, se considerata come operazione autonoma, rileva solo in via amministrativa. In parallelo l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata e sospende ogni consegna al distributore. Esito: il perimetro contestato può scendere a 126.500 euro; il riesame valuta anche il pericolo di dispersione alla luce della composizione negoziata avviata. La posizione della società ai sensi del d.lgs. 231/2001 resta aperta (i fatti sono successivi al 24 gennaio 2026): la strategia include l’adozione immediata di un modello organizzativo e di un programma di conformità, in vista dei benefici dell’art. 17. Il piano di risanamento accantona prudenzialmente una passività potenziale per la sanzione pecuniaria.
Simulazione 3 — Il fornitore corre, la protezione arriva prima. Ipotesi: un fornitore di materie prime, creditore di 94.270 euro, ottiene il 2 luglio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato il 9 luglio. Intende iscrivere ipoteca giudiziale sul capannone della società, già gravato da un’ipoteca bancaria di primo grado. Sviluppo: il termine di quaranta giorni per l’opposizione, decorrente dal 9 luglio, si sospende dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale e riprende a decorrere dal 1° settembre: la scadenza cade quindi a metà settembre. Lo studio valuta che esistono contestazioni concrete su una partita di merce (fornitura non conforme per 17.640 euro), ma che il resto del credito è fondato. Il 15 luglio l’impresa pubblica l’istanza di composizione negoziata con misure protettive: da quel momento il fornitore non può acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare l’esecuzione. Esito: l’impresa propone opposizione limitata alla partita contestata e apre una trattativa sul residuo di 76.630 euro con un piano di pagamento dilazionato, che il fornitore — senza ipoteca e senza possibilità di pignorare — ha ora convenienza ad accettare.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento in ogni partita in cui la convenienza della controparte si sposta. Riconoscerlo è la competenza strategica che fa la differenza tra un’impresa che subisce la crisi e una che la governa.
Per la banca, il momento arriva quando l’alternativa alla trattativa diventa una procedura concorsuale in cui il suo credito chirografario recupererebbe poco, o quando il rischio di trovarsi in concorrenza con una confisca penale rende incerte anche le garanzie. Una banca che ha già escusso il possibile e vede l’impresa entrare in composizione negoziata con un esperto indipendente tende a preferire un accordo che preservi la continuità, soprattutto se il finanziamento è assistito da garanzia pubblica e l’accordo ne evita l’escussione con le relative procedure.
Per il fornitore, il momento arriva con le misure protettive. Finché può aggredire, aggredisce; quando non può più iscrivere ipoteche né pignorare, il suo interesse diventa la velocità del pagamento, anche parziale. È il momento in cui una proposta di saldo e stralcio o di pagamento dilazionato, presentata in modo credibile e coerente con il piano, ha le migliori probabilità di successo.
Per il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale, il momento arriva quando il tribunale deve valutare se la composizione negoziata è seria. Se lo è, il ricorso resta bloccato; e il creditore, che usava la domanda come leva, ha interesse a convertirla in un accordo.
Per la Procura, la parola “trattativa” va usata con cautela: il pubblico ministero non negozia l’azione penale. Ma esistono spazi in cui la convenienza istituzionale si sposta: quando la società mette a disposizione il profitto, adotta un modello organizzativo idoneo, collabora nei limiti delle scelte difensive, il quadro cautelare può essere rimodulato, le interdittive possono essere evitate con le condotte riparatorie dell’art. 17 d.lgs. 231/2001, e per le persone fisiche può essere valutata l’attenuante della collaborazione o l’accesso ai riti alternativi. Sono valutazioni che appartengono alla difesa penale; la strategia sulla crisi deve solo garantire che le risorse e la documentazione necessarie siano disponibili quando servono.
Per il cliente estero, infine, il momento non arriva mai, perché il diritto dell’Unione toglie la partita dal tavolo: il regolamento (UE) n. 833/2014 (art. 11) impedisce di soddisfare pretese connesse a contratti o operazioni la cui esecuzione è stata incisa dalle misure restrittive, se avanzate da soggetti russi o da chi agisce per loro conto. Un acconto ricevuto prima del divieto per una fornitura non più eseguibile non può essere restituito né “compensato” con nuove forniture in violazione dei divieti; va gestito con l’assistenza legale e, se necessario, con le autorità competenti.
C’è un’ultima regola, valida per tutti: la convenienza a trattare si sposta solo se l’impresa è credibile. Un piano approssimativo, una documentazione incoerente, pagamenti selettivi ai creditori “amici” distruggono la credibilità in pochi giorni e riportano ogni controparte alla logica dell’aggressione.
La partita in tabella
La tabella riassume, per ciascuna controparte, la mossa tipica, il vincolo che la limita, la contromossa e la finestra temporale utile. È uno strumento di lavoro, da aggiornare caso per caso con le date reali.
| Mossa della controparte | Termine o condizione che la vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Banca: recesso dai fidi, revoca anticipi, escussione garanzie | Preavviso ex art. 1845 c.c.; buona fede; art. 16, c. 5, e art. 18, c. 5, CCII in composizione negoziata | Istanza di composizione negoziata con misure protettive; dossier documentale sulle operazioni estere; verifica segnalazioni in Centrale Rischi | Prima del recesso o entro il preavviso |
| Fornitore: decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ipoteca giudiziale | 40 giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.), sospensione feriale 1-31 agosto; divieto di azioni esecutive e prelazioni con misure protettive (art. 18 CCII) | Opposizione mirata se fondata; pubblicazione dell’istanza prima dell’iscrizione ipotecaria | Dalla notifica del decreto all’iscrizione dell’ipoteca |
| Creditore o PM: ricorso per liquidazione giudiziale | Divieto di sentenza di apertura durante le misure protettive (art. 18, c. 4, CCII); durata massima 240 giorni (art. 19 CCII); vaglio incidentale del tribunale (Cass. civ. 31856/2025) | Composizione negoziata seria, piano credibile, passaggio a strumento di regolazione | Prima del deposito del ricorso o in pendenza delle trattative |
| Dogane, UAMA, MEF: blocchi, revoca autorizzazioni, sanzioni amministrative | Legge vigente alla data dell’operazione; periodi transitori dei regolamenti; garanzie del procedimento sanzionatorio; soglia di 10.000 euro | Ricostruzione documentale di ogni operazione; sospensione delle operazioni in corso; scritti difensivi e impugnazioni | Dalla prima richiesta di chiarimenti |
| Procura: sequestro preventivo finalizzato alla confisca | Irretroattività (art. 2 c.p.); motivazione su fumus e profitto; riesame entro 10 giorni (art. 324 c.p.p.); regole degli artt. 317-318 CCII | Riesame su tempo dei fatti, quantificazione, pericolo di dispersione; composizione negoziata come presidio (Cass. 30109/2025) | 10 giorni dall’esecuzione o conoscenza |
| Procura: illecito 231 della società, interdittive cautelari | Irretroattività (art. 2 d.lgs. 231/2001); prova della colpa di organizzazione | Modello organizzativo e programma di conformità; condotte riparatorie ex art. 17 d.lgs. 231/2001 | Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado |
Le domande di chi è sotto attacco
Ho esportato quei beni quando erano liberi: rischio comunque una condanna? No, per quelle operazioni non rischi una condanna per violazione delle misure restrittive. Se l’esportazione era lecita alla data in cui è stata compiuta, il divieto successivo non la trasforma in reato (art. 2 c.p.), né rende la società responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 2 dello stesso decreto). Il rischio resta per le operazioni successive ai divieti, per le triangolazioni verso Paesi sanzionati e per i beni che già richiedevano un’autorizzazione.
La banca può bloccarmi il conto solo perché ho venduto in passato a clienti russi? Non può congelare i fondi di chi non è un soggetto designato, ma può chiedere chiarimenti e rifiutare singole operazioni dubbie. Il congelamento riguarda i soggetti inseriti negli elenchi dell’Unione. La banca, come soggetto obbligato, può però sospendere operazioni su cui ha dubbi di conformità e chiedere documentazione: una risposta ordinata e completa è spesso la via più rapida per sbloccare la situazione.
Se la società finisce in liquidazione giudiziale, il procedimento penale si chiude? No. La procedura concorsuale non estingue né i reati delle persone fisiche né l’illecito della società: la Cassazione (n. 16218/2026) ha escluso che la liquidazione giudiziale possa essere equiparata alla cancellazione della società. E il sequestro finalizzato alla confisca prevale, di regola, sulla liquidazione (art. 317 CCII; Cass. Sez. Un. n. 40797/2023).
La composizione negoziata mi protegge anche dalla Procura? Non blocca l’azione penale, ma può pesare sulla valutazione del sequestro. Le misure protettive riguardano i creditori, non il pubblico ministero. Tuttavia la Cassazione (n. 30109/2025) ha riconosciuto che un’impresa in composizione negoziata con misure protettive confermate offre garanzie che possono escludere il pericolo di dispersione del patrimonio, presupposto del sequestro.
Quanto tempo ho per oppormi a un sequestro preventivo? Dieci giorni. La richiesta di riesame va proposta entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro (art. 324 c.p.p.). Contro l’ordinanza del riesame è possibile il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il cliente estero mi chiede indietro l’acconto per una fornitura che non posso più consegnare: devo pagarlo? Dipende da chi è il cliente e da cosa prevede il contratto, ma se è un soggetto russo la sua pretesa può essere paralizzata dal diritto dell’Unione. L’art. 11 del regolamento (UE) n. 833/2014 impedisce di soddisfare pretese connesse a contratti la cui esecuzione è stata incisa dalle misure restrittive, quando sono avanzate da soggetti russi o da chi agisce per loro conto. Con clienti di altri Paesi la questione va valutata alla luce del contratto, delle clausole di forza maggiore e della disciplina dell’impossibilità sopravvenuta.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito le pronunce richiamate nell’articolo, organizzate per la mossa che ciascuna limita o orienta. I principi sono riformulati in sintesi; per ogni uso processuale va consultato il testo integrale.
Contro le mosse della banca e dei creditori nella composizione negoziata
- Tribunale di Modena, ordinanza dell’8 marzo 2025. Nell’ambito di una composizione negoziata, il tribunale si è pronunciato su una richiesta cautelare di inibitoria all’escussione, da parte della banca, della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI che assisteva un finanziamento. Rilevanza: conferma che anche l’escussione delle garanzie pubbliche può essere portata all’esame del giudice della crisi.
- Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile e Crisi d’impresa, 4 luglio 2025. Scaduto il termine massimo delle misure protettive in una composizione negoziata di gruppo, il tribunale ha distinto le misure cautelari, atipiche e prive di una durata massima predeterminata, da quelle protettive, negando però misure dagli effetti irreversibili come la cancellazione di un’ipoteca. Rilevanza: consente di programmare la protezione oltre i 240 giorni, entro limiti precisi.
- Cassazione civile, n. 31856/2025. Il tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale valuta in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Rilevanza: la protezione regge solo se l’accesso alla composizione è serio e ammissibile.
Contro la Procura: sequestro, confisca e procedure concorsuali
- Cassazione penale, Sezioni Unite, n. 40797 del 6 ottobre 2023. L’apertura della procedura concorsuale non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, né la sua permanenza; dal 15 luglio 2022 i rapporti tra sequestro a fini di confisca e liquidazione giudiziale sono regolati in modo unitario dagli artt. 317 ss. CCII. Rilevanza: la liquidazione non è uno scudo contro il sequestro.
- Cassazione penale, Sez. V, n. 40092 del 17 ottobre 2025. La prevalenza della liquidazione giudiziale sul sequestro impeditivo riguarda solo i beni già nella disponibilità del debitore all’apertura della procedura o acquisiti successivamente, e la revoca del vincolo può essere chiesta solo dal curatore. Rilevanza: delimita con precisione gli spazi del curatore.
- Cassazione penale, Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). L’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata con misure protettive confermate può escludere il pericolo di dispersione patrimoniale che giustifica il sequestro preventivo. Rilevanza: è l’argomento cardine per collegare la strategia sulla crisi alla difesa cautelare.
- Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 2026 (decisione 8 giugno 2026, deposito 16 luglio 2026). Ha dichiarato illegittima l’estensione della disciplina del Codice antimafia ai creditori dell’esecuzione individuale nei casi di sequestro e confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., ripristinando la priorità del creditore con ipoteca iscritta o pignoramento trascritto prima della misura penale. Rilevanza: spiega la corsa dei creditori a consolidare le proprie prelazioni; la portata è circoscritta e non incide sull’art. 317 CCII.
- Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 10 settembre 2024, causa C-351/22 (Neves 77 Solutions). Il divieto di intermediazione relativo a materiali militari verso la Russia opera anche se i beni non sono mai entrati nell’Unione; il diritto dell’Unione non osta alla confisca automatica dell’intero ricavato dell’operazione vietata. Rilevanza: misura la severità del sistema e rende decisiva la difesa sul perimetro delle operazioni illecite.
Contro la Procura: la responsabilità della società
- Cassazione penale, n. 29735/2024. Per condannare l’ente non basta il reato commesso a suo vantaggio: occorre motivare puntualmente sulla colpa di organizzazione. Rilevanza: fonda la difesa dell’impresa che dimostra presidi adeguati.
- Cassazione penale, n. 17664/2025. La responsabilità della società non può essere desunta automaticamente dal reato presupposto commesso da un amministratore o dipendente. Rilevanza: impone all’accusa una prova autonoma.
- Cassazione penale, Sez. VI, n. 14343 del 26 febbraio 2025. Anche quando il reato presupposto è prescritto, il giudice deve accertare autonomamente tutti gli elementi della responsabilità dell’ente. Rilevanza: rafforza l’autonomia dell’accertamento sull’ente.
- Cassazione penale, Sez. VI, n. 25648/2024 (deposito 1° luglio 2024). La cancellazione della società dal registro delle imprese, se non fraudolenta, estingue l’illecito dell’ente come la morte del reo estingue il reato. Rilevanza: chiarisce cosa accade alla fine del percorso liquidatorio.
- Cassazione penale, n. 16218/2026 (deposito 5 maggio 2026). Conferma l’orientamento sulla cancellazione, ma esclude che questa possa essere equiparata al fallimento o alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: la procedura concorsuale non chiude la partita con la Procura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a sei controparti che si muovono contemporaneamente, il valore di uno studio legale si misura sulla capacità di giocare tutte le partite con un’unica regia. Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte da ciascuna controparte, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo ogni operazione di esportazione confrontando date dei contratti, date di spedizione e testo dei regolamenti vigenti in quel momento, per separare le operazioni lecite da quelle a rischio.
- Mappiamo tutte le controparti e le loro scadenze: affidamenti, decreti ingiuntivi, precetti, ricorsi per liquidazione, richieste delle autorità, con un calendario unico delle finestre utili.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con la richiesta di misure protettive, e seguiamo il procedimento di conferma davanti al tribunale.
- Costruiamo il piano di risanamento con i commercialisti dello staff, includendo i mercati perduti, il magazzino commerciabile e le passività potenziali legate ai procedimenti in corso.
- Esaminiamo i rapporti bancari: contratti di affidamento, recessi, segnalazioni in Centrale Rischi, escussioni di garanzie, e contestiamo gli atti illegittimi.
- Valutiamo e proponiamo le opposizioni ai decreti ingiuntivi quando esistono contestazioni fondate, coordinandole con la protezione concorsuale.
- Impostiamo la strategia sulla crisi in coerenza con la difesa penale, mettendo a disposizione del difensore la ricostruzione documentale e le informazioni sulla situazione patrimoniale utili nel riesame e nella discussione sulle misure cautelari.
- Verifichiamo la posizione della società rispetto al d.lgs. 231/2001 e la sostenibilità, nel piano, delle misure di riorganizzazione necessarie per le condotte riparatorie.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori nel momento in cui le misure protettive spostano la loro convenienza, proponendo piani di rientro e accordi di saldo e stralcio coerenti con il piano.
- Seguiamo le impugnazioni civili e concorsuali fino alla Cassazione, senza cambiare difensore né linea strategica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce la composizione negoziata dal lato dell’esperto sa quali informazioni devono emergere subito, come si costruisce un percorso credibile per il tribunale e per i creditori, e come le misure protettive possono diventare un argomento anche nelle sedi in cui si discute del patrimonio dell’impresa. Accanto a essa, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Il lavoro si svolge con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso. In una crisi d’impresa con risvolti penali, la convenienza di ciascuna controparte è materia da commercialista quanto da avvocato: quanto recupererebbe la banca in una liquidazione, quanto vale il magazzino ancora commerciabile, quale sanzione potenziale va accantonata nel piano. Leggere questi numeri insieme è ciò che consente di scegliere la mossa giusta al momento giusto.
Chiusura
Un’impresa che ha esportato beni oggi vietati, che ha debiti e che teme conseguenze penali non è necessariamente un’impresa perduta. Spesso ha davanti una situazione molto più gestibile di quanto creda: molte delle sue operazioni erano lecite quando furono compiute, i suoi creditori hanno limiti precisi, la Procura deve rispettare regole rigorose e il Codice della crisi offre strumenti per proteggere il patrimonio mentre si costruisce una soluzione. Nella crisi d’impresa, come nella procedura esecutiva, non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa partita: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di impostare la composizione negoziata con la consapevolezza di chi conosce lo strumento dall’interno; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di affrontare la prima controparte che si muove, la banca, con competenza tecnica; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la strategia resti la stessa fino all’ultimo grado.
📩 Ogni giorno che passa è un giorno in cui una controparte può fare la sua mossa: scrivi oggi allo Studio Monardo, tutti i contatti sono riportati al termine di questa pagina.
