Nella grande maggioranza dei casi, le imprese che escono da una composizione negoziata con un accordo firmato non tornano in difficoltà perché l’accordo era sbagliato: tornano in difficoltà perché, quando il primo scostamento si manifesta, nessuno lo dichiara e nessuno interviene. La firma viene vissuta come un traguardo, l’esperto conclude l’incarico, i professionisti si allontanano, e l’impresa resta sola a gestire un piano che richiede un monitoraggio mensile. Poi arriva il trimestre in cui l’incasso non entra, la rata salta, e in quel momento — non prima — si gioca tutto quello che resta.
L’esperienza insegna che in questa fase l’errore non è quasi mai uno solo. È una sequenza: si tace, si lascia correre un termine, si paga chi grida di più, si confida in una seconda chance che la legge non concede, e si arriva davanti al tribunale quando le opzioni si sono ridotte a una. Ognuno di questi passaggi, preso singolarmente, sembra ragionevole a chi lo compie. Insieme, trasformano una crisi ancora reversibile in una liquidazione giudiziale.
Questi sono i sei errori che costano di più a chi ha chiuso una composizione negoziata con un accordo e non riesce più a onorarlo:
- Accorgersi dello scostamento e non comunicarlo a nessuno, continuando come se il piano fosse ancora in corso.
- Lasciar maturare i sessanta giorni che risolvono di diritto l’accordo transattivo fiscale, o far saltare una sola rata della dilazione premiale.
- Credere che l’accordo firmato protegga ancora dalle azioni esecutive dei creditori.
- Pagare selettivamente, fuori dal piano, i creditori più aggressivi, convinti che l’esenzione ottenuta nella composizione copra anche questi pagamenti.
- Contare su un secondo accesso alla composizione negoziata o su un concordato semplificato “da attivare quando sarà necessario”.
- Arrivare allo strumento di regolazione della crisi quando un’istanza di liquidazione giudiziale è già pendente.
Lo Studio Monardo opera su questa materia con una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto fra i professionisti che quel percorso lo conducono dall’interno, conoscendone la logica negoziale, i tempi dell’esperto, il contenuto della relazione finale e il peso di ciascuna clausola dell’accordo. A questa abilitazione si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando l’accordo da rinegoziare coinvolge banche, enti pubblici e agenzie fiscali, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di tenere la stessa linea difensiva dal tavolo delle trattative fino all’ultimo grado di giudizio, se la crisi finisce davanti a un tribunale.
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Errore 1 — Accorgersi dello scostamento e non dirlo a nessuno
Il consuntivo del secondo trimestre arriva sulla scrivania dell’amministratore con un dato che non si può interpretare in altro modo: i ricavi sono sotto il piano del diciotto per cento e la cassa prevista per la rata di fine mese non c’è. L’amministratore decide di aspettare il trimestre successivo, convinto che un ordine importante in arrivo riequilibrerà tutto. Non chiama il legale, non informa i creditori aderenti, non riapre il file del piano. Passano quattro mesi.
Perché è un errore
Perché il dovere di rilevare tempestivamente lo squilibrio e di attivarsi senza indugio non si esaurisce con la firma dell’accordo. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere in termini operativi. Un piano di risanamento concordato nella composizione negoziata è, per definizione, un piano che va monitorato: lo scostamento rilevante non è un incidente da assorbire, è il fatto che attiva l’obbligo di reagire.
C’è un secondo profilo, spesso sottovalutato. L’accordo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera c), CCII è sottoscritto anche dall’esperto, che con quella sottoscrizione dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Quella coerenza è fotografata al momento della firma. Quando i presupposti economici cambiano, il piano che resta formalmente in piedi è un piano che nessuno ha più verificato.
Le conseguenze
La prima conseguenza è patrimoniale e riguarda l’impresa: ogni mese di gestione in perdita dentro una struttura di costi calibrata su un piano che non regge più aumenta il passivo che qualcuno, prima o poi, dovrà ripartire fra i creditori.
La seconda riguarda personalmente chi amministra. Se l’inerzia davanti ai segnali di crisi si traduce in un aggravamento del dissesto, la responsabilità non resta confinata alla società: raggiunge il patrimonio personale degli amministratori e, nelle fasi liquidatorie, dei liquidatori. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 33730 del dicembre 2025, ha affermato che del danno da aggravamento del dissesto risponde anche chi, in posizione di liquidatore di diritto o di fatto, abbia ritardato illecitamente l’iniziativa concorsuale. La giurisprudenza di merito si muove nella stessa direzione: il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, ha individuato nell’inadeguatezza sistematica degli assetti un fattore causale autonomo nella produzione del danno, irrigidendo lo standard di diligenza richiesto agli amministratori e agli organi di controllo.
Va detto con precisione, perché l’allarmismo qui non serve: la violazione dell’obbligo di assetti adeguati non genera una responsabilità automatica. Resta necessaria la prova del danno e del nesso causale, e chi ha predisposto strumenti di controllo proporzionati all’impresa non viene giudicato con il senno di poi se quegli strumenti non hanno evitato la crisi. Ciò che viene sanzionato è l’inerzia totale, la mancanza di qualunque presidio, il silenzio protratto davanti a dati che parlavano chiaro.
Cosa fare invece
Il giorno in cui il consuntivo mostra uno scostamento rilevante rispetto al piano, va aperta una procedura interna documentata: ricalcolo del fabbisogno a dodici mesi, verifica della sostenibilità delle scadenze residue, verbale dell’organo amministrativo che dà atto della situazione e delle iniziative deliberate. Non è un adempimento formale: è la prova, domani, che l’organo amministrativo si è attivato e quando. Contestualmente va riaperto il confronto con i creditori aderenti, perché una rinegoziazione proposta con tre mesi di anticipo e numeri alla mano ha un tasso di accoglimento che nessuna richiesta fatta dopo il mancato pagamento potrà mai avere.
Il dettaglio che pochi conoscono
La relazione finale dell’esperto, comunicata ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII, non scade e non si consuma: resta un documento che descrive la situazione dell’impresa, il comportamento tenuto dalle parti nelle trattative e le soluzioni esaminate. In una rinegoziazione successiva, o davanti a un tribunale, quel documento è spesso il primo elemento su cui si forma il giudizio sulla serietà del percorso compiuto. Le imprese che lo archiviano e non lo rileggono più perdono il principale atto difensivo che la composizione negoziata ha loro lasciato.
Errore 2 — Lasciar maturare i sessanta giorni dell’accordo transattivo e far saltare la rata della dilazione premiale
L’impresa ha chiuso la composizione negoziata con un accordo transattivo sottoscritto con l’Agenzia delle entrate e autorizzato dal giudice. La prima rata scade il 15 marzo e non viene pagata. L’amministratore si ripromette di recuperare “entro l’estate”, magari pagando due rate insieme. Nessuno gli ha spiegato che esiste un termine, e che quel termine corre da solo.
Perché è un errore
L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, consente all’imprenditore di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti pubblici territoriali, con pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La norma chiude però con una previsione che non ammette margini interpretativi: l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
“Si risolve di diritto” significa esattamente questo: nessuna diffida, nessun ricorso dell’amministrazione, nessuna pronuncia del giudice. Il sessantunesimo giorno l’accordo non c’è più, e il debito torna quello di prima, con sanzioni e interessi che lo stralcio aveva eliminato.
Parallelamente opera l’art. 25-bis CCII sulle misure premiali. La dilazione dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, concedibile fino a settantadue rate mensili in caso di temporanea difficoltà e fino a centoventi in caso di difficoltà grave e documentata, decade in caso di successivo deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza e — qui sta il punto — per il mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. È un regime più severo di quello ordinario: dove altrove si decade dopo un numero plurimo di rate impagate, qui ne basta una.
Le conseguenze
La risoluzione di diritto riporta il debito tributario alla sua consistenza originaria, con sanzioni e interessi integralmente riespansi, e cancella in un solo passaggio il risultato economico più rilevante che la composizione negoziata aveva prodotto. Nel caso delle misure premiali, l’art. 25-bis, comma 6, CCII prevede che, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, interessi e sanzioni tornino dovuti senza le riduzioni ottenute. L’impresa si ritrova così con un passivo fiscale più alto di quello da cui era partita, perché nel frattempo il tempo ha continuato a produrre accessori.
Il meccanismo non è una peculiarità della composizione negoziata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17501 del 29 giugno 2025, ha affermato in tema di sovraindebitamento che, una volta intervenuta la cessazione di diritto degli effetti dell’accordo per inadempimento dipendente dal proponente, non è ammessa una modificazione della proposta: si può modificare un accordo che produce ancora effetti, non uno che ha già cessato di produrli. Il principio è trasponibile come avvertimento generale: quando la legge collega all’inadempimento una caducazione automatica, il tentativo tardivo di “aggiustare” l’accordo arriva su un oggetto che non esiste più.
Cosa fare invece
I sessanta giorni dell’art. 23, comma 2-bis, non sono un termine processuale e non beneficiano di alcuna sospensione — la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, non le scadenze di pagamento di un accordo — quindi vanno trattati come una scadenza contabile, inserita a calendario dal giorno della firma e presidiata da un alert interno. Se la rata è a rischio, la mossa corretta è intervenire prima della scadenza originaria, non nei sessanta giorni successivi: presentare all’ufficio competente una richiesta documentata di rimodulazione, o valutare il passaggio a uno strumento di regolazione della crisi che riassorba il debito fiscale su basi nuove. L’art. 23, comma 2-ter, CCII è utile proprio qui, perché consente alle soluzioni dei commi 1 e 2 di intervenire anche a conclusione della composizione negoziata, con sottoscrizione dell’esperto apposta successivamente.
Il dettaglio che pochi conoscono
La decadenza dalle misure premiali prevista dall’art. 25-bis, comma 6, è stata letta dalla dottrina come norma di chiusura riferita alle sole misure dei commi 1 e 2, senza incidere su quella del comma 3, destinata a permanere. È una distinzione tecnica che in una trattativa successiva può valere molto, perché consente di quantificare con precisione che cosa si è davvero perduto e che cosa invece resta acquisito. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 16 luglio 2026, dedicata agli istituti del Codice della crisi, è intervenuta su questi profili e va consultata nella versione aggiornata prima di qualsiasi interlocuzione con gli uffici.
Errore 3 — Credere che l’accordo firmato protegga ancora dalle azioni esecutive
Il fornitore che non aveva aderito all’accordo notifica un atto di precetto. L’amministratore lo mette da parte: “abbiamo un accordo omologato, non possono agire”. Non c’è nessuna omologazione, l’accordo non vincola quel fornitore, e le misure protettive sono cessate mesi prima, con la chiusura della composizione negoziata.
Perché è un errore
Qui si sovrappongono tre piani che la legge tiene distinti.
Il primo è quello delle misure protettive. Gli artt. 18 e 19 CCII le collegano al procedimento di composizione negoziata: hanno una durata determinata dal giudice, sono prorogabili entro un limite complessivo e cessano con la conclusione del percorso. Non sopravvivono all’accordo.
Il secondo è quello dell’efficacia soggettiva. L’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c), è un contratto: vincola l’imprenditore, i creditori aderenti e le altre parti interessate che vi hanno aderito. Non produce effetti verso chi non l’ha sottoscritto. Il creditore estraneo conserva integro il proprio credito e tutti i rimedi ordinari, esecutivi e concorsuali.
Il terzo è quello dei rimedi contrattuali dei creditori aderenti. L’inadempimento dell’imprenditore legittima chi ha aderito a domandare la risoluzione secondo la disciplina comune degli artt. 1453 e seguenti c.c. Se la risoluzione viene pronunciata, i crediti tornano alla consistenza originaria e cessa ogni riduzione concordata.
Le conseguenze
Il creditore insoddisfatto non si limita all’azione esecutiva individuale: può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, e lo può fare anche quando il credito su cui fonda l’istanza è quello rinegoziato e falcidiato. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 4 aprile 2024, ha affermato che l’inadempimento di un accordo di ristrutturazione omologato legittima il creditore insoddisfatto a proporre l’istanza, e che il credito va ammesso al passivo nella misura, se del caso, falcidiata, potendo l’insolvenza persistere anche dopo l’omologazione.
Quando la liquidazione giudiziale si apre, il quadro cambia ancora. La Corte di cassazione, con le sentenze nn. 32996 e 32997 del 2024, ha stabilito che l’apertura della procedura liquidatoria successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ne determina la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta, senza bisogno di un’azione giudiziale: l’obbligazione originaria si riespande e il credito può essere ammesso al passivo per intero, al netto di quanto già incassato, e i pagamenti ricevuti prima della risoluzione non sono per ciò solo revocabili. Lo stesso esito è previsto in via espressa per l’accordo transattivo della composizione negoziata dall’art. 23, comma 2-bis.
Cosa fare invece
Dal giorno della chiusura della composizione negoziata va costruita e tenuta aggiornata una mappa dei creditori divisa in tre colonne: aderenti all’accordo, estranei con credito scaduto, estranei con credito a scadere. Sono tre categorie con tre rischi diversi e tre strategie diverse. Gli estranei con credito scaduto vanno presidiati per primi, perché sono quelli che possono precettare domani mattina; con gli aderenti va aperta la rinegoziazione prima che maturi un inadempimento che li legittimi alla risoluzione; gli estranei a scadere vanno inseriti nel nuovo fabbisogno. Se il precetto è già arrivato, vanno verificate la validità del titolo, la regolarità della notifica e la corrispondenza fra importo precettato e credito effettivo: sono verifiche che si fanno sui documenti, non a memoria, e che hanno termini brevi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto, previsto dall’art. 18 CCII, per i creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, opera finché le misure sono in vigore. Chiusa la composizione negoziata, quel presidio non c’è più: le clausole risolutive espresse contenute nei contratti di fornitura, di leasing e di appalto tornano pienamente operative. Molte imprese scoprono questo passaggio quando il leasing sullo stabilimento viene risolto, non prima.
Errore 4 — Pagare selettivamente, fuori dal piano, chi fa più pressione
La cassa basta per una sola delle due scadenze. L’amministratore sceglie di pagare per intero il fornitore che ha minacciato di bloccare le consegne, lasciando scoperta la rata dell’accordo. Lo rifarà il mese dopo, e quello dopo ancora, convinto che tenere in piedi la produzione sia comunque la scelta giusta e che l’esenzione ottenuta nella composizione negoziata lo copra.
Perché è un errore
Perché le esenzioni che la composizione negoziata produce non sono un salvacondotto generale, sono esenzioni collegate a un contenuto. L’art. 23, comma 1, lettera c), CCII stabilisce che l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lettera d), e 324 CCII: esenzione dall’azione revocatoria e dalle fattispecie di bancarotta per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di quel piano. Il perimetro è quello. Un pagamento effettuato fuori dal piano, in violazione della par condicio e a vantaggio di un creditore scelto per la sua capacità di pressione, non rientra nell’esenzione, qualunque sia la ragione industriale che lo ha ispirato.
Le conseguenze
Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, i pagamenti preferenziali effettuati fuori dal piano nel periodo sospetto diventano il primo capitolo dell’attività del curatore, sul piano revocatorio e su quello della responsabilità, e in alcuni casi su quello penale. La giurisprudenza richiede un nesso effettivo fra l’atto e il piano perché l’esenzione operi: la Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia del 4 dicembre 2025, ha affermato in tema di rimesse bancarie che l’esenzione presuppone un collegamento reale con l’esecuzione dell’accordo e che non è sufficiente l’esistenza formale di quest’ultimo. Il presupposto dell’esenzione, inoltre, è l’esistenza stessa dell’atto protetto: dove manca l’omologazione, negli accordi che la richiedono, gli atti compiuti non godono della copertura.
C’è poi una conseguenza che matura silenziosamente: ogni pagamento preferenziale riduce la massa disponibile e peggiora il confronto con l’alternativa liquidatoria. Quando l’impresa, mesi dopo, proporrà un nuovo strumento, il tribunale valuterà la convenienza della proposta proprio rispetto a quell’alternativa, e il patrimonio eroso dai pagamenti selettivi renderà quel confronto più difficile da vincere.
Cosa fare invece
Quando la cassa non basta per tutte le scadenze, la decisione non va presa nella stanza dell’amministratore: va presa con un criterio scritto, documentato e difendibile, che distingua i pagamenti funzionali alla continuità — e quindi all’interesse di tutti i creditori — da quelli che servono solo a togliersi di dosso il creditore più rumoroso. Il criterio va messo a verbale, con l’indicazione delle ragioni per cui quel pagamento è indispensabile alla prosecuzione dell’attività. Se la pressione del creditore è esecutiva e non solo commerciale, la risposta corretta è giuridica — opposizione, conversione, istanza nel procedimento esecutivo — non il pagamento integrale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene in questa fase nella doppia veste che la materia richiede: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché conosce dall’interno il perimetro di ciò che il piano copre e di ciò che lascia scoperto, e come avvocato cassazionista, perché la stessa scelta che oggi si discute al tavolo con i creditori domani potrebbe doversi difendere davanti a un giudice.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lettera d), CCII copre gli atti in esecuzione del piano, non il piano come oggetto astratto. Significa che un pagamento previsto dal piano ma eseguito con modalità, tempi o importi diversi da quelli pianificati può restare fuori dalla protezione. Nelle rinegoziazioni che seguono uno scostamento, la prassi corretta è aggiornare formalmente il documento prima di eseguire i pagamenti nuovi, non dopo: un piano aggiornato per iscritto è un perimetro di protezione aggiornato.
Errore 5 — Contare su un secondo giro di composizione negoziata o sul concordato semplificato “da attivare quando sarà”
“Se l’accordo salta, rifacciamo la composizione negoziata.” Oppure: “in ultima istanza c’è il concordato semplificato, lo faremo quando non ci sarà più altro.” Sono due frasi che si sentono spesso nelle riunioni successive al primo mancato pagamento, e sono entrambe fondate su presupposti che la legge non prevede nei termini in cui vengono immaginati.
Perché è un errore
Sul primo punto, l’art. 17, comma 9, CCII stabilisce che, in caso di archiviazione, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa; il termine è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi se l’archiviazione è stata richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. A ciò si aggiungono i limiti di accesso dell’art. 25-quinquies CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, che impedisce la presentazione dell’istanza in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nelle ipotesi di domanda con riserva, e nei quattro mesi successivi alla rinuncia a quelle domande. Il secondo accesso, quando è possibile, non è né immediato né automatico.
Sul secondo punto, l’art. 25-sexies CCII costruisce il concordato semplificato come esito della composizione negoziata, non come strumento autonomo attivabile in qualunque momento. Presuppone che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. E va presentato nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. Chi ha chiuso la composizione negoziata con un accordo si trova in una posizione opposta a quella descritta dalla norma: una soluzione praticabile è stata trovata, e la finestra dei sessanta giorni si è chiusa da tempo.
Le conseguenze
Il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato è perentorio e non prorogabile: chi lo lascia scadere perde quello strumento, e la giurisprudenza non ha concesso aperture nemmeno nelle ipotesi di deposito con riserva. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia del 31 marzo 2025, ha chiarito che la possibilità di presentare il ricorso con riserva non esonera dall’obbligo di depositare proposta e piano entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell’esperto; il Tribunale di Taranto, il 18 giugno 2025, ha ribadito che il tribunale non può concedere proroghe. Il Tribunale di Milano, già il 5 dicembre 2024, aveva qualificato quel termine come perentorio.
Non basta. Il controllo del tribunale sull’accesso è diventato più penetrante. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non può limitarsi alla ritualità formale e all’esistenza della documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, comprendendo l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quella norma e dall’art. 39. La stessa Corte è tornata sul punto con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Con l’ordinanza n. 503 del gennaio 2026 la Cassazione ha poi valorizzato il collegamento pregiudiziale fra i due procedimenti: il concordato semplificato è praticabile solo dopo una composizione negoziata che, a sua volta, deve essere stata intrapresa in presenza di una ragionevole prospettiva di risanamento. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano con la sentenza del 25 settembre 2025 ha richiesto che le trattative si siano effettivamente svolte, pur senza successo, e il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha escluso l’accesso quando la relazione dell’esperto non dimostra un’interlocuzione fondata su informazioni complete.
Cosa fare invece
La valutazione sullo strumento successivo va fatta nel momento in cui lo scostamento si manifesta, non quando le alternative si sono già ridotte a una, perché le opzioni realmente disponibili si contano in quel momento e non dopo. Il ventaglio che l’art. 23, comma 2, CCII richiama resta ampio: piano attestato di risanamento ex art. 56, accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61, accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice. Per gli accordi ad efficacia estesa, la percentuale dell’art. 61, comma 2, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’art. 17, comma 8: un vantaggio concreto che premia chi si muove presto. Per le imprese sotto soglia e per i soggetti non fallibili, il percorso passa dagli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con le specificità dell’art. 25-quater CCII.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il concordato semplificato, pur privo della fase di ammissione e del voto dei creditori, resta una procedura concorsuale a tutti gli effetti. La Corte di cassazione lo ha affermato con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023 ai fini della competenza territoriale, applicando la regola dell’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso. Chi immagina il trasferimento della sede come mossa preparatoria sta compiendo un’operazione priva di effetti e potenzialmente valutabile come indice di non trasparenza.
Errore 6 — Arrivare allo strumento di regolazione della crisi quando l’istanza di liquidazione giudiziale è già pendente
Il creditore estraneo ha depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’udienza è fissata fra tre settimane. L’amministratore, finalmente allarmato, chiede di attivare la composizione negoziata contando sul fatto che la pendenza del percorso faccia slittare l’udienza. È il momento in cui si scopre che la protezione non funziona così.
Perché è un errore
Perché la sola presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto non produce alcun effetto impeditivo. L’effetto si collega alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con l’accettazione dell’esperto e, per la sospensione delle azioni esecutive, alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e alla loro conferma da parte del giudice. Tra la decisione di attivarsi e la produzione degli effetti protettivi corre un intervallo di giorni che, a udienza fissata, è quasi sempre fatale.
A questo si aggiunge l’orientamento sulla non automaticità della sospensione. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che la pendenza della composizione negoziata comporti un obbligo di rinvio dell’udienza fissata per la liquidazione giudiziale: il debitore deve allegare una concreta prospettiva di risanamento e chiedere il rinvio, che resta una valutazione del tribunale. Con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 la Corte è intervenuta sul rapporto fra diniego delle misure protettive e istanza di liquidazione giudiziale, in una fattispecie in cui al debitore era stata negata dal giudice monocratico la conferma delle misure ottenute con l’accesso alla composizione negoziata.
Le conseguenze
Quando l’accesso alla composizione negoziata viene percepito come manovra dilatoria, non solo non protegge: peggiora la posizione dell’impresa davanti al tribunale che deve decidere sull’insolvenza. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richieste dopo che l’esperto aveva disposto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha escluso la compatibilità di un piano meramente liquidatorio con la composizione negoziata, con conseguente inaccoglibilità dell’istanza di conferma delle misure.
C’è poi un profilo che riguarda la credibilità complessiva dell’impresa. Chi ha già percorso una composizione negoziata, ha ottenuto un accordo e non lo ha onorato, si presenta davanti al tribunale con una storia. Se quella storia racconta un’impresa che ha monitorato, comunicato e tentato per tempo una rinegoziazione documentata, la richiesta di un termine è plausibile. Se racconta sei mesi di silenzio seguiti da un’istanza depositata alla vigilia dell’udienza, non lo è.
Cosa fare invece
Appena si profila un’iniziativa concorsuale di un creditore, la domanda da porsi non è come guadagnare tempo, ma quale strumento è ancora realmente percorribile e con quali numeri: e la risposta va preparata prima che il ricorso venga depositato, non dopo. Se la continuità è sostenibile, la strada è un accordo di ristrutturazione o un altro strumento di regolazione della crisi, costruito su un piano attestato e su adesioni già raccolte. Se la continuità non è sostenibile, è preferibile una liquidazione governata, in cui l’impresa mantiene un ruolo attivo nella definizione delle modalità di realizzo, rispetto a una liquidazione subita.
Va aggiunto che la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo non è di per sé, oggi, un ostacolo assoluto all’accesso alla composizione negoziata: il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto sull’art. 25-quinquies proprio per eliminare il dubbio interpretativo sorto sul punto. Ma “non è precluso” non significa “è efficace”: la protezione dipende da tempi e presupposti che vanno rispettati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive e cautelari possono, in presenza dei presupposti, essere estese anche a soggetti diversi dall’impresa istante. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, le ha riconosciute anche in favore del socio illimitatamente responsabile, ritenendo la misura funzionale alla riuscita delle trattative. È un’opzione che, nelle società di persone e nelle strutture con garanzie personali diffuse, cambia radicalmente il perimetro della protezione e che viene richiesta assai meno di quanto potrebbe.
Gli errori in cifre
Le conseguenze descritte fin qui diventano più chiare quando si traducono in numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a quantificare il costo delle scelte, non a prevedere esiti.
Ipotesi 1 — Il costo dei sessanta giorni. Impresa con debito tributario per 487.300 €, di cui 112.400 € per sanzioni e interessi. Accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII depositato e autorizzato dal giudice, che prevede il pagamento di 338.000 € in quarantotto rate, con stralcio integrale delle sanzioni e riduzione degli interessi. La prima rata scade il 14 aprile e non viene pagata. Percorso A: l’impresa interviene il 2 giugno, entro il cinquantesimo giorno, versando l’intera rata — l’accordo resta in piedi e il beneficio di 149.300 € è salvo. Percorso B: l’impresa attende, convinta di recuperare con due rate insieme a luglio. Il 14 giugno scadono i sessanta giorni: l’accordo si risolve di diritto, senza alcun provvedimento. A luglio il debito non è più di 338.000 €, ma è tornato oltre 487.300 €, incrementato degli accessori maturati nel frattempo. Il costo del ritardo di quattordici giorni supera 149.000 €.
Ipotesi 2 — Il costo del pagamento selettivo. Impresa con cassa disponibile a fine mese di 73.600 €. Due uscite in competizione: la rata dell’accordo ex art. 23, comma 1, lettera c), per 41.200 €, e la richiesta integrale di un fornitore estraneo per 68.900 €, che minaccia di sospendere le consegne. Percorso A: l’impresa paga la rata del piano (41.200 €), apre un tavolo documentato con il fornitore offrendo una dilazione su sei mesi e mette a verbale il criterio adottato. L’accordo resta in esecuzione, i pagamenti restano nel perimetro dell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lettera d), CCII. Percorso B: l’impresa paga 68.900 € al fornitore e lascia scoperta la rata. Risultato: i creditori aderenti maturano il diritto di domandare la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., con riespansione dei crediti alla consistenza originaria; il pagamento di 68.900 €, estraneo al piano, resta fuori dall’esenzione e, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, costituisce il primo atto su cui si concentrerà l’esame del curatore. Il vantaggio industriale di una fornitura mantenuta per qualche settimana viene pagato con la caducazione dell’intero assetto negoziale.
Ipotesi 3 — Il costo di sei mesi di silenzio. Impresa che rileva lo scostamento il 3 marzo: fabbisogno a dodici mesi sottostimato di 216.500 €. Percorso A: entro marzo l’organo amministrativo verbalizza, ricalcola, convoca i creditori aderenti e propone una rimodulazione delle scadenze su diciotto mesi anziché dodici, con rinnovata attestazione. La rinegoziazione, discussa su numeri aggiornati e con l’accordo ancora in esecuzione, ha un oggetto concreto. Percorso B: l’impresa non comunica nulla e prosegue fino a settembre. A settembre: due rate dell’accordo impagate, un creditore estraneo con precetto notificato, l’accordo transattivo fiscale risolto di diritto, la finestra dell’art. 25-sexies chiusa da mesi, nuova istanza di composizione negoziata non proponibile prima di un anno dall’archiviazione, e un passivo cresciuto per effetto di sei mesi di gestione in perdita e di accessori riespansi. La differenza fra i due percorsi non sta nella gravità della crisi: sta in sei mesi di silenzio.
La mappa degli errori
I sei errori non si distribuiscono in modo casuale lungo la vita dell’accordo: ciascuno ha un momento tipico in cui si consuma e una finestra, più o meno ampia, entro cui è ancora rimediabile. La tabella che segue serve a collocare la propria posizione, perché la domanda operativa non è “ho sbagliato?”, ma “a che punto sono e che cosa è ancora recuperabile?”. La colonna del rimedio distingue le situazioni pienamente recuperabili da quelle in cui il recupero è solo parziale, e da quelle in cui la preclusione è definitiva e la strategia deve spostarsi su un altro piano.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Silenzio sullo scostamento | Dal primo consuntivo fuori piano | Aggravamento del dissesto; esposizione personale degli amministratori | Sì, se si interviene prima dell’inadempimento formale |
| Decorso dei 60 giorni dell’accordo transattivo | Dal 61° giorno dalla scadenza della rata | Risoluzione di diritto; riespansione integrale del debito fiscale | No sull’accordo risolto; sì su un nuovo strumento che riassorba il debito |
| Mancato pagamento di una sola rata della dilazione premiale | Alla scadenza della rata | Decadenza dal beneficio ex art. 25-bis, c. 4, CCII | Parziale: resta da valutare quali misure premiali permangono |
| Affidamento sulla protezione dell’accordo | Dalla chiusura della composizione negoziata | Precetti e pignoramenti dei creditori estranei; risoluzione chiesta dagli aderenti | Parziale: difese esecutive e rinegoziazione, con termini brevi |
| Pagamenti selettivi fuori dal piano | Ad ogni scadenza in cui la cassa non basta | Atti fuori dall’esenzione; esame del curatore in caso di liquidazione | Parziale: dipende da documentazione e nesso con il piano |
| Attesa del “secondo giro” di composizione negoziata | Dai primi mesi successivi all’archiviazione | Nuova istanza non proponibile prima di un anno (art. 17, c. 9, CCII) | No sul termine; sì su strumenti alternativi |
| Mancato deposito nei 60 giorni dell’art. 25-sexies | Dalla comunicazione della relazione finale | Perdita del concordato semplificato, non prorogabile | No: termine perentorio |
| Attivazione a istanza di liquidazione giudiziale pendente | Dal deposito del ricorso del creditore | Nessun effetto sospensivo automatico; giudizio di strumentalità | Parziale: solo con prospettiva di risanamento allegata e dimostrata |
La checklist preventiva
Prima di qualunque decisione — un pagamento, una rinegoziazione, un’istanza — queste verifiche vanno fatte una per una, sui documenti e non a memoria. È un elenco autonomo, pensato per essere stampato e tenuto accanto al piano.
☐ Verificare quale tipo di esito ha chiuso la composizione negoziata: contratto ex art. 23, c. 1, lett. a), convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall’esperto ex art. 23, c. 1, lett. c), accordo di ristrutturazione omologato, piano attestato. Gli effetti e i rimedi cambiano per ciascuno.
☐ Recuperare e rileggere la relazione finale dell’esperto comunicata ai sensi dell’art. 17, c. 8, CCII, con la data esatta della comunicazione.
☐ Verificare se esiste un accordo transattivo ex art. 23, c. 2-bis, CCII e se il giudice ne ha autorizzato l’esecuzione con decreto.
☐ Calcolare, per ogni rata scaduta dell’accordo transattivo, il sessantesimo giorno e segnare a calendario quante scadenze sono ancora aperte e quante sono già maturate.
☐ Verificare se è stata ottenuta la dilazione premiale ex art. 25-bis CCII e se risulta pagata ogni singola rata: per questa decadenza ne basta una.
☐ Dividere i creditori in tre elenchi: aderenti all’accordo, estranei con credito già scaduto, estranei con credito a scadere, con importi e date.
☐ Verificare l’esistenza di clausole risolutive espresse nei contratti pendenti di fornitura, leasing, appalto e affitto d’azienda, e la loro attuale operatività.
☐ Verificare se risultano iscritte nel registro delle imprese istanze di misure protettive, provvedimenti di conferma o revoca, e l’eventuale archiviazione, con le relative date.
☐ Ricalcolare il fabbisogno finanziario a dodici mesi con i dati aggiornati, non con quelli del piano, e quantificare lo scostamento in valore assoluto.
☐ Verbalizzare la delibera dell’organo amministrativo che dà atto dello scostamento e delle iniziative assunte, con data certa.
☐ Verificare la data di archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, per calcolare quando sarà di nuovo proponibile una nuova istanza ai sensi dell’art. 17, c. 9, CCII.
☐ Verificare che non sia pendente un procedimento ex art. 40 CCII, anche su istanza di terzi, e che non vi siano rinunce a domande di accesso nei quattro mesi precedenti.
☐ Verificare titolo, notifica e importo di ogni precetto o pignoramento già ricevuto, confrontando la relata con l’atto e l’importo precettato con il credito effettivo.
E se l’errore l’ho già fatto?
Molte imprese arrivano a porsi queste domande quando almeno uno dei sei errori si è già consumato. È la situazione più frequente, ed è anche quella in cui le distinzioni contano di più, perché la differenza fra una preclusione definitiva e una situazione ancora governabile è spesso di poche settimane.
Dove la preclusione è definitiva, inutile girarci intorno. I sessanta giorni dell’art. 23, comma 2-bis, una volta decorsi, hanno prodotto la risoluzione di diritto dell’accordo transattivo: quell’accordo non si rianima e non si modifica. Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies, scaduto, ha chiuso l’accesso al concordato semplificato legato a quella composizione negoziata: la giurisprudenza non concede proroghe. Il termine annuale dell’art. 17, comma 9, per la nuova istanza di composizione negoziata è un termine di legge che decorre e basta.
Ma ciò che è precluso è lo strumento, non il risanamento: il debito che si è riespanso resta un debito trattabile dentro un diverso strumento di regolazione della crisi, e la giurisprudenza ha espressamente ammesso che dopo la risoluzione di una transazione l’imprenditore possa costruire un nuovo percorso, purché vi sia una ragionevole prospettiva di risanamento. L’art. 23, comma 2, CCII indica le strade: accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61, con la riduzione al sessanta per cento della percentuale dell’art. 61, comma 2, lettera c), nei casi previsti; piano attestato di risanamento ex art. 56; accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi. L’art. 58 CCII, per gli accordi di ristrutturazione, consente la rinegoziazione dell’accordo o la modifica del piano con rinnovata attestazione e nuova pubblicazione.
Se l’errore è stato il silenzio, la via d’uscita è la documentazione retroattiva ma veritiera: ricostruire per iscritto quando si è rilevato lo scostamento, quali valutazioni sono state fatte e perché si è deciso in un certo modo. Non serve a cancellare l’inerzia, serve a dimostrare che non c’è stata totale assenza di presidi — e la giurisprudenza, su questo, distingue l’inerzia assoluta dalla scelta gestionale rivelatasi inadeguata.
Se l’errore è stato il pagamento selettivo, la ricostruzione va fatta subito, prima che la faccia qualcun altro: ogni pagamento fuori piano va ricollocato nel suo contesto, verificandone la funzionalità alla continuità e il nesso con l’esecuzione del piano. Dove il nesso esiste ed è documentabile, l’esenzione può reggere; dove non esiste, è preferibile saperlo oggi e costruire la difesa, piuttosto che scoprirlo dall’atto introduttivo di un’azione revocatoria.
Se l’errore è stato il ritardo e l’istanza del creditore è già depositata, resta lo spazio del rinvio motivato, che la Cassazione non ha escluso in assoluto ma ha subordinato all’allegazione di una concreta prospettiva di risanamento: non una dichiarazione di intenti, ma un piano con numeri, adesioni già raccolte e una tempistica credibile. In questa fase ogni giorno vale, e il lavoro si fa in parallelo su due tavoli, quello concorsuale e quello negoziale.
Infine, una distinzione che riguarda la platea dei soggetti coinvolti: per le imprese sotto soglia, per gli imprenditori agricoli e per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, il percorso successivo non passa dagli strumenti maggiori ma dalla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la liquidazione controllata come esito estremo. È una verifica preliminare che cambia completamente la mappa delle opzioni e che va fatta prima di qualunque altra valutazione.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho saltato una rata dell’accordo transattivo fiscale quaranta giorni fa: è finita?” No, non ancora. Il termine dell’art. 23, comma 2-bis, è di sessanta giorni dalla scadenza prevista, e si riferisce all’esecuzione integrale dei pagamenti dovuti. Finché quel termine non è maturato, il pagamento integrale della rata impedisce la risoluzione di diritto. Venti giorni sono pochi, ma sono reali: è esattamente il tipo di situazione in cui un intervento immediato ha un valore economico misurabile.
“Il piano è saltato, ma i creditori per ora non si muovono. Posso aspettare?” Il silenzio dei creditori non è una protezione: è una finestra. I creditori aderenti maturano il diritto di domandare la risoluzione dell’accordo, quelli estranei conservano intatta la possibilità di agire in executivis e di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. L’attesa consuma l’unico vantaggio che si ha in questa fase, cioè la possibilità di presentarsi ai creditori con una proposta propria prima che siano loro a presentarsi con un atto.
“Posso rifare subito la composizione negoziata?” Dipende dalla data di archiviazione della precedente e da come l’archiviazione è avvenuta. La regola generale dell’art. 17, comma 9, CCII è che non si possa presentare una nuova istanza prima di un anno; la riduzione a quattro mesi opera, per una sola volta, in un’ipotesi specifica. Vanno poi verificati i limiti dell’art. 25-quinquies. È una verifica di date, non di opinioni: va fatta sui documenti del registro delle imprese.
“Posso ancora chiedere il concordato semplificato?” Se sono trascorsi più di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, no: il termine è perentorio e non prorogabile. Va aggiunto che il concordato semplificato presuppone che le soluzioni dell’art. 23 non fossero praticabili, mentre chi ha firmato un accordo si trova nella situazione opposta. Esistono però altri strumenti, e la valutazione va spostata su quelli.
“Ho pagato un fornitore invece della rata del piano. Che rischio corro davvero?” Il rischio dipende da due elementi: se quel pagamento era funzionale alla continuità aziendale e se è documentabile un nesso con l’esecuzione del piano. Un pagamento indispensabile alla prosecuzione dell’attività, deliberato con criterio scritto e motivato, è difendibile. Un pagamento integrale fatto per togliersi di dosso la pressione di un creditore, lasciando scoperte le scadenze del piano, è il tipo di atto su cui si concentra per primo l’esame in sede concorsuale.
“Se la società va in liquidazione giudiziale, rispondo con il mio patrimonio personale?” Non automaticamente. La responsabilità degli amministratori richiede la prova di una condotta inadempiente, di un danno e del nesso causale fra l’una e l’altro. Il profilo tipico in queste situazioni è l’aggravamento del dissesto derivante dall’inerzia davanti ai segnali di crisi: la Cassazione, con l’ordinanza n. 33730 del dicembre 2025, lo ha affermato anche con riferimento al liquidatore, di diritto e di fatto. Documentare che cosa si è fatto, e quando, è la principale difesa disponibile.
Gli errori davanti ai giudici
Quella che segue è la raccolta dei precedenti citati nell’articolo, letti dal punto di vista che qui interessa: che cosa è accaduto, nei fatti, a chi ha commesso ciascuno di questi errori. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto resta indispensabile la lettura integrale dei provvedimenti.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di un percorso di composizione negoziata non obbliga di per sé il tribunale a rinviare l’udienza fissata per la liquidazione giudiziale. Rilevanza: smentisce l’idea che l’accesso tardivo alla composizione negoziata funzioni come freno automatico all’iniziativa del creditore.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. La Corte si pronuncia sul rapporto fra la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale e il precedente diniego, da parte del giudice monocratico, della conferma delle misure protettive ottenute con l’accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: il diniego delle misure non è un episodio isolato, incide sul percorso concorsuale che segue.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella ritualità formale e nella presenza della documentazione, ma si estende alla legalità sostanziale e alle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies in rapporto ai documenti dell’art. 39. Rilevanza: una proposta formalmente completa ma sostanzialmente debole non supera il vaglio.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Ribadisce che il controllo del tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII va oltre la mera ritualità, comprendendo l’apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendolo un dato stabile nella progettazione della proposta.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026. L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione del concordato semplificato, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice risoluzione rapida della crisi aziendale, che non costituisce vantaggio per i chirografari privi di qualsiasi soddisfazione. Rilevanza: la rapidità non è, da sola, un’utilità spendibile davanti al tribunale.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Il decreto della corte d’appello che conferma la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato semplificato non ha carattere decisorio e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: la partita sull’ammissibilità si gioca nei primi due gradi, senza rete di protezione successiva.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Né l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII né il commissario liquidatore dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: chiarisce il perimetro soggettivo dell’impugnazione, con effetti diretti sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 503 del gennaio 2026. Fra composizione negoziata e concordato semplificato esiste un collegamento pregiudiziale: il secondo è praticabile solo dopo la prima, che a sua volta presuppone una ragionevole prospettiva di risanamento al momento dell’accesso. Rilevanza: chi è entrato nella composizione negoziata senza quei presupposti non trova nel concordato semplificato una via di uscita.
Cassazione civile, sentenze nn. 32996 e 32997 del 2024. L’apertura della procedura liquidatoria successiva all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ne determina la risoluzione automatica per impossibilità sopravvenuta, senza necessità di azione giudiziale: l’obbligazione originaria si riespande e il credito è ammissibile al passivo per intero, al netto di quanto già incassato, senza che i pagamenti anteriori siano per ciò solo revocabili. Rilevanza: mostra che cosa accade al beneficio negoziale quando sopravviene la liquidazione giudiziale.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17501 del 29 giugno 2025. In tema di sovraindebitamento, intervenuta la cessazione di diritto degli effetti dell’accordo di ristrutturazione per inadempimento dipendente dal proponente, non è ammissibile una modificazione della proposta, consentita solo finché l’accordo produce ancora effetti. Rilevanza: conferma che una caducazione automatica non lascia spazio ad aggiustamenti tardivi.
Cassazione civile, ordinanza n. 33730, depositata nel dicembre 2025. Del danno da aggravamento del dissesto risponde anche il liquidatore, di diritto e di fatto, che abbia illecitamente ritardato l’iniziativa concorsuale. Rilevanza: collega direttamente il ritardo nell’attivazione a una responsabilità patrimoniale personale.
Cassazione civile, ordinanza n. 14265 del 2025. La Corte è tornata sui presupposti dell’azione individuale di responsabilità esercitata dal singolo socio o terzo direttamente danneggiato. Rilevanza: ricorda che, accanto all’azione sociale e a quella dei creditori, esiste un fronte ulteriore di esposizione per chi amministra.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Il concordato semplificato rientra fra le procedure concorsuali e, ai fini della competenza territoriale, opera la regola dell’irrilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno anteriore al deposito della domanda. Rilevanza: esclude l’utilità di spostamenti di sede in prossimità della crisi.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e fallimentare, 4 aprile 2024. L’inadempimento di un accordo di ristrutturazione omologato legittima il creditore insoddisfatto a proporre istanza per l’apertura della procedura liquidatoria, con ammissione al passivo nella misura eventualmente falcidiata, potendo l’insolvenza persistere dopo l’omologazione. Rilevanza: il creditore aderente non perde il potere di iniziativa concorsuale.
Tribunale di Milano, 5 dicembre 2024; Tribunale di Milano, 31 marzo 2025; Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025. Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies è perentorio; il deposito con riserva non esonera dall’obbligo di depositare proposta e piano entro quel termine, e il tribunale non può concedere proroghe. Rilevanza: elimina ogni margine di manovra su quella scadenza.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 25 settembre 2025. Per accedere al concordato semplificato è necessario che nella composizione negoziata si siano effettivamente svolte trattative volte a rendere possibile il risanamento, ancorché senza successo. Rilevanza: la procedura non può essere attraversata come adempimento formale in vista della liquidazione.
Tribunale di Bologna, decreto 13 gennaio 2026. Va escluso l’accesso al concordato semplificato quando la relazione finale dell’esperto non dimostra un’interlocuzione con i creditori fondata su informazioni complete. Rilevanza: la qualità dell’informazione fornita ai creditori durante le trattative produce effetti a distanza di mesi.
Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente. Rilevanza: il giudizio dell’esperto sul comportamento tenuto ha conseguenze processuali immediate.
Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. È stata aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, in assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: il diniego delle misure spesso precede di poco l’apertura della procedura.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Un piano esclusivamente liquidatorio non è compatibile con la composizione negoziata, con conseguente inaccoglibilità dell’istanza di conferma delle misure protettive. Rilevanza: la composizione negoziata non è un contenitore neutro utilizzabile per qualunque finalità.
Tribunale di Palermo, ordinanza 4 aprile 2025. Misure protettive e cautelari sono state riconosciute anche in favore del socio illimitatamente responsabile dell’impresa in composizione negoziata, in funzione della riuscita delle trattative. Rilevanza: amplia il perimetro della protezione nelle strutture con responsabilità personale.
Corte d’appello di Bologna, 4 dicembre 2025. In tema di rimesse bancarie, l’esenzione richiede un nesso effettivo con l’esecuzione del piano: non è sufficiente l’esistenza formale dell’accordo. Rilevanza: definisce il confine fra atti protetti e atti esposti in caso di successiva liquidazione.
Tribunale di Bari, sentenza 23 gennaio 2026. L’inadeguatezza sistematica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è stata valorizzata come fattore determinante nella produzione del danno, con irrigidimento dello standard di diligenza richiesto ad amministratori e organi di controllo. Rilevanza: conferma che l’art. 2086, comma 2, c.c. è oggi una norma azionata, non un principio programmatico.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza, in questa materia, ha due tagli distinti e complementari: prevenire l’errore prima che si consumi e ricostruire la posizione quando l’errore è già stato commesso. Questi sono gli interventi concreti.
- Verifichiamo che tipo di esito ha realmente chiuso la vostra composizione negoziata, confrontando il testo sottoscritto con le fattispecie dell’art. 23 CCII, perché da quella qualificazione dipendono le esenzioni applicabili, i rimedi dei creditori e le mosse ancora disponibili.
- Calcoliamo tutte le scadenze aperte: il sessantesimo giorno di ogni rata dell’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, le scadenze della dilazione premiale dell’art. 25-bis, il decorso dei termini dell’art. 17, comma 9, e dell’art. 25-sexies, e consegniamo un calendario con le date certe, non stimate.
- Intercettiamo l’errore prima che si consumi: quando la rata è a rischio, interveniamo sull’ufficio o sul creditore prima della scadenza originaria, con una richiesta documentata di rimodulazione, anziché inseguire la situazione dopo la risoluzione di diritto.
- Mappiamo i creditori per categoria — aderenti, estranei con credito scaduto, estranei a scadere — e costruiamo per ciascuna categoria la strategia corrispondente, perché il rischio che portano è diverso e diversi sono i rimedi che possono attivare.
- Rinegoziamo l’accordo con i creditori aderenti, predisponendo la rimodulazione delle scadenze, la documentazione economica a supporto e, dove richiesto, la rinnovata attestazione, portando al tavolo numeri aggiornati anziché richieste generiche.
- Quando il termine è già scaduto, verifichiamo che cosa resta acquisito e che cosa è stato perduto, distinguendo le preclusioni definitive dalle situazioni recuperabili, e riprogettiamo il percorso sullo strumento di regolazione della crisi effettivamente praticabile.
- Analizziamo i pagamenti già effettuati fuori dal piano, ricostruendone funzionalità alla continuità e nesso con l’esecuzione dell’accordo, e predisponiamo la documentazione difensiva prima che la ricostruzione la faccia un curatore.
- Resistiamo alle iniziative esecutive dei creditori estranei, verificando titolo, relata di notifica e importo precettato, e predisponiamo le opposizioni e le istanze nel procedimento esecutivo nei termini.
- Costruiamo il nuovo strumento di regolazione della crisi — accordo di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61, piano attestato ex art. 56, altri strumenti del Codice — e lo depositiamo con le adesioni già raccolte, anziché presentarci al tribunale con un’intenzione.
- Difendiamo gli amministratori sul fronte della responsabilità, documentando tempi e contenuti delle iniziative assunte davanti ai segnali di crisi, elemento decisivo quando si discute di aggravamento del dissesto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare la qualifica di avvocato cassazionista: quando l’errore va riparato nei gradi successivi — il reclamo contro il diniego delle misure protettive, l’impugnazione del provvedimento sull’ammissibilità, la difesa nell’azione di responsabilità — la linea impostata al tavolo delle trattative deve poter essere sostenuta con lo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza il salto di continuità che si produce quando il fascicolo cambia mani. A questa si affianca, in modo altrettanto diretto, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere l’accordo, la relazione finale e il comportamento tenuto nelle trattative dal punto di vista di chi quel percorso lo conduce dall’interno.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è ciò che rende possibile il passaggio dal numero al rimedio: il ricalcolo del fabbisogno, la quantificazione del debito riespanso e la verifica della sostenibilità delle nuove scadenze sono attività contabili che devono tradursi, nello stesso fascicolo e nello stesso momento, in atti giuridici.
In chiusura
Chi ha chiuso una composizione negoziata con un accordo e non riesce più a pagarlo non si trova, quasi mai, nella condizione che teme: la liquidazione giudiziale non è l’esito automatico dell’inadempimento, è l’esito di una sequenza di settimane lasciate passare. Ogni termine descritto in questa guida — i sessanta giorni dell’accordo transattivo, la singola rata della dilazione premiale, i sessanta giorni dell’art. 25-sexies, l’anno dell’art. 17, comma 9 — è un punto in cui la posizione si decide, e sono tutti punti che si presidiano solo se si sa che esistono.
Lo Studio Monardo è attrezzato esattamente su questa materia: la composizione negoziata e i suoi esiti sono il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avv. Monardo possiede e che consente di valutare un accordo già firmato con lo stesso sguardo di chi lo ha costruito; la rinegoziazione con banche ed enti pubblici è il terreno del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la difesa nei gradi di giudizio, quando il percorso finisce davanti a un tribunale, è il terreno dell’avvocato cassazionista. Per le imprese sotto soglia e per i soggetti non fallibili, le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC completano il quadro degli strumenti attivabili. Nessuna promessa di risultato: un impegno di mezzi, su una materia in cui la tempestività vale quanto la tecnica.
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