Azienda Con Avvisi Bonari E Debiti Fiscali Crescenti: Quando Conviene La Composizione Negoziata?

Perché su questo tema si sbaglia così spesso

Pochi argomenti sono avvolti da tanta disinformazione quanto il rapporto tra i debiti fiscali di un’impresa e gli strumenti che il Codice della crisi mette a disposizione per gestirli. Gli avvisi bonari arrivano in silenzio, in un cassetto fiscale che qualcuno guarda una volta al mese; la rateizzazione viene attivata di corsa dal consulente contabile; il titolare si convince che, finché non arriva una cartella, non stia succedendo nulla di irreparabile. Nel frattempo i termini corrono, le soglie dell’allerta vengono superate, le sanzioni cambiano misura e il perimetro delle soluzioni possibili si restringe mese dopo mese.

Il problema è che le convinzioni sbagliate, in questa materia, non restano inerti: spingono a fare qualcosa. Spingono a rateizzare quando sarebbe il momento di negoziare, a tacere con la banca quando servirebbe un tavolo, ad aspettare la segnalazione dell’Agenzia quando il tempo utile per risanare è già quasi finito. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto, perché consuma risorse e, soprattutto, consuma tempo in una materia in cui il tempo è il vero fattore di sopravvivenza.

I miti che affronteremo sono otto: che l’avviso bonario sia “solo una lettera”; che rateizzare risolva il problema; che la composizione negoziata sia un fallimento mascherato; che il Fisco, dentro la composizione negoziata, tagli i debiti d’ufficio; che l’IVA non si possa mai toccare e che il mancato versamento porti comunque in tribunale penale; che convenga aspettare la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate; che le misure protettive blocchino tutto e per tutto il tempo che serve; che la composizione negoziata serva, in fondo, solo a guadagnare qualche mese.

Questa materia richiede due competenze che raramente si trovano insieme, ed è esattamente il punto in cui lo Studio Monardo è attrezzato per intervenire. La composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede e che significa conoscere dall’interno come si costruisce un percorso credibile, cosa l’esperto nominato verifica davvero e quali piani non superano il vaglio. Il debito fiscale, dall’altro lato, è materia tributaria: e lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. Avvisi bonari, soglie di segnalazione, misure premiali e transazione fiscale stanno esattamente nell’intersezione tra queste due competenze.

📩 Se la tua azienda sta accumulando avvisi bonari e il debito fiscale cresce più in fretta di quanto riesci a rientrare, non lasciare che siano i termini a decidere al posto tuo: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questo articolo.


Mito n. 1 — “L’avviso bonario è solo una lettera: finché non arriva la cartella non succede niente”

Il mito

“È solo una comunicazione dell’Agenzia, non un atto esecutivo. Finché non mi notificano la cartella di pagamento, non c’è nessun rischio concreto: posso aspettare e vedere come va il trimestre.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione ha un fondo di verità tecnico, ed è proprio per questo che resiste. L’avviso bonario — la comunicazione di irregolarità che nasce dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. 633/1972, o dal controllo formale ex art. 36-ter — non è un atto impositivo in senso proprio. Non contiene un’intimazione ad adempiere con efficacia esecutiva, non apre i termini per il pignoramento, non è un titolo. Nella sistematica degli atti tributari occupa una posizione intermedia: avvisa, invita, quantifica, ma non esegue.

Da qui il passaggio logico, errato, che il passaparola compie: se non è esecutivo, allora è innocuo. Si aggiunge poi un elemento psicologico. L’avviso bonario arriva spesso in forma telematica, al cassetto fiscale o all’intermediario abilitato, senza il rituale della notifica a mani che rende un atto “vero” agli occhi dell’imprenditore.

La realtà

L’avviso bonario non è innocuo: è un orologio che parte. Dalla sua ricezione decorre il termine entro cui il contribuente può definire la pretesa pagando la sanzione in misura ridotta a un terzo, e quel beneficio, una volta scaduto il termine, non torna più. Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine è stato esteso da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024, con 90 giorni nel caso di trasmissione telematica all’intermediario abilitato. Entro lo stesso termine va versata la prima rata se si sceglie la dilazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che consente oggi fino a venti rate trimestrali di pari importo indipendentemente dall’ammontare.

C’è un secondo effetto, meno noto e più insidioso. L’esposizione IVA che emerge dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche è il parametro su cui si misura una delle soglie di allerta dell’art. 25-novies del Codice della crisi: superata quella soglia, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a inviare all’imprenditore — e all’organo di controllo, se esiste — la segnalazione che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. L’avviso bonario, dunque, non è un fatto isolato tra impresa e Fisco: è un dato che alimenta un sistema di emersione anticipata della crisi.

Terzo effetto: le sanzioni. Il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato il sistema sanzionatorio amministrativo, portando la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La riduzione a un terzo in sede di definizione dell’avviso bonario si applica su quella base: ignorare la comunicazione significa rinunciare a una riduzione che vale decine di migliaia di euro su esposizioni di medie dimensioni.

La prova

Il dato normativo è dirimente: l’art. 2 e l’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, come riformulati dal D.Lgs. 108/2024, ancorano espressamente il beneficio della sanzione ridotta e l’accesso alla dilazione al rispetto del termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Sul versante dell’allerta, l’art. 25-novies, comma 2, del Codice della crisi prevede che l’Agenzia delle Entrate invii la segnalazione contestualmente alla comunicazione di irregolarità: la coincidenza temporale tra avviso bonario e segnalazione è scritta nella norma, ed è stata confermata nella ricostruzione sistematica offerta dall’Agenzia con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.

Cosa rischia chi ci crede

Chi tratta l’avviso bonario come carta straccia perde, in sequenza: la sanzione ridotta, la possibilità di dilazionare senza passare dall’agente della riscossione, e il vantaggio informativo di sapere con precisione quanto deve prima che il debito si trasformi in ruolo. Quando arriverà la cartella, il debito sarà aumentato, sarà in mano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la gamma di strumenti negoziali disponibili si sarà ristretta.


Mito n. 2 — “Basta rateizzare: con la dilazione il problema è risolto”

Il mito

“Ho chiesto le venti rate trimestrali, quindi sono a posto. Finché pago qualcosa ogni tre mesi, l’Agenzia non può farmi niente e il debito si riassorbe da solo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità qui è robusto: la rateizzazione esiste proprio per questo, è un diritto del contribuente che ne faccia richiesta, non richiede garanzie e produce un effetto immediato di sollievo di cassa. Chi la attiva vede sparire la pressione e conclude che il problema sia stato risolto, non semplicemente spalmato.

La distorsione nasce da due omissioni. La prima è che il passaparola racconta la rateizzazione come se fosse un contratto elastico, quando invece è un meccanismo a decadenza rigida. La seconda è che nessuno fa il conto di cosa accade quando i piani si accumulano: avvisi bonari del 2023, del 2024 e del 2025, ciascuno con la sua rateazione, generano un carico trimestrale che l’azienda scopre insostenibile solo quando è troppo tardi per rinegoziarlo.

La realtà

La disciplina della decadenza è quella dell’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973, ed è severa. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione: il residuo viene iscritto a ruolo, e le sanzioni tornano in misura piena. La tolleranza esiste ma è minima: il “lieve inadempimento” copre il ritardo non superiore a sette giorni sulla prima rata e la carenza di versamento non superiore al 3% e comunque a 10.000 euro — oltre quei limiti, la decadenza è automatica e non ammette valutazioni di buona fede.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa lettura rigorosa senza aperture significative: il ritardo nel pagamento della prima rata determina la decadenza dalla dilazione, e la rateazione non si perfeziona nemmeno se le rate successive vengono pagate regolarmente. In caso di decadenza, le sanzioni sono ricalcolate in misura piena sull’importo residuo secondo la disciplina applicabile al momento in cui le somme erano originariamente dovute.

C’è poi il punto che il mito ignora del tutto: la rateizzazione non è una soluzione, è una rinuncia a scegliere. Non riduce il debito, non blocca gli altri creditori, non interrompe l’accumulo di nuovo debito corrente, non protegge dalle azioni esecutive di chi non è il Fisco, non sospende la segnalazione dell’art. 25-novies, non attiva alcuna misura premiale. Nella composizione negoziata, al contrario, la dilazione è solo uno dei pezzi: l’art. 25-bis del Codice della crisi consente una rateazione fino a settantadue rate mensili, estendibile fino a centoventi in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e la affianca alla riduzione degli interessi alla misura legale e alla riduzione delle sanzioni.

La prova

L’art. 15-ter, commi 3 e 4, del d.P.R. 602/1973 tipizza in modo tassativo le ipotesi di lieve inadempimento; tutto ciò che eccede quei parametri ricade nella regola generale della decadenza. La Corte di Cassazione ha ribadito il rigore interpretativo in più occasioni, da ultimo con l’ordinanza n. 26810/2025, confermando che il pagamento tardivo della prima rata impedisce il perfezionamento della dilazione, e con l’ordinanza n. 19021 dell’11 luglio 2025 in tema di ricalcolo delle sanzioni in misura piena sul residuo dopo la decadenza.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di scoprire, con un bonifico sbagliato di dieci giorni, che un piano di cinque anni è evaporato e che l’intero residuo è diventato esigibile con sanzioni piene. E rischia soprattutto di arrivare al tavolo della composizione negoziata quando il debito è già a ruolo, quando l’ipoteca è già iscritta e quando le misure premiali dell’art. 25-bis, che premiano chi si muove prima, hanno perso gran parte della loro efficacia.


Mito n. 3 — “La composizione negoziata è un fallimento mascherato: appena la chiedo, tutti lo sanno”

Il mito

“Se avvio la composizione negoziata finisco su tutti i registri, le banche revocano i fidi il giorno dopo, i fornitori chiedono il pagamento anticipato e i clienti scappano. È il fallimento con un altro nome, e in più perdo il controllo dell’azienda.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è storico, non giuridico. Per vent’anni, in Italia, l’accesso a una procedura di crisi ha significato esattamente questo: pubblicità, spossessamento, commissari, perdita di reputazione commerciale. Un’intera generazione di imprenditori ha imparato che “andare in tribunale” equivale a chiudere. La composizione negoziata è nata nel 2021 e ha cambiato le regole, ma le regole cambiano più in fretta delle convinzioni.

Si aggiunge una confusione lessicale: la composizione negoziata si trova nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, accanto al concordato e alla liquidazione giudiziale. Chi legge l’indice conclude che sia la stessa cosa.

La realtà

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale. Non comporta spossessamento: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, continua a firmare, a contrattare e a decidere, con il solo onere di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione. Non c’è un organo che lo sostituisce, non c’è una massa dei creditori, non c’è un giudice che dirige. C’è un esperto indipendente nominato da una commissione, che agevola le trattative e redige una relazione finale.

Sulla pubblicità, il mito è semplicemente falso nella sua versione forte. L’istanza di nomina dell’esperto, di per sé, non viene pubblicata nel registro delle imprese. Diventa pubblico — ed è una scelta dell’imprenditore, non un automatismo — solo ciò che l’imprenditore decide di rendere pubblico: in particolare la richiesta di misure protettive, che per produrre effetto deve essere pubblicata insieme all’accettazione dell’esperto. Un percorso condotto senza misure protettive resta riservato ai soggetti coinvolti nelle trattative.

Quanto alle banche, la legge ha previsto esattamente il contrario di ciò che il mito teme: in presenza di misure protettive, banche e intermediari finanziari non possono rifiutare unilateralmente l’esecuzione dei contratti pendenti né provocarne la risoluzione o la revoca per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alla composizione negoziata. La giurisprudenza di merito ha ripetutamente confermato che la protezione delle linee di credito già concesse rientra nel perimetro di ciò che il tribunale può tutelare, e il Tribunale di Milano è tornato sul punto con il provvedimento del 21 gennaio 2026, proprio in tema di sospensione degli affidamenti da parte degli istituti.

Qui serve una precisazione onesta, perché il fondo di verità non va cancellato: la composizione negoziata, quando si accompagna a misure protettive, è visibile. Il mercato se ne accorge. La differenza rispetto al fallimento mascherato è che si tratta di una visibilità governata, accompagnata da un piano e da un esperto che certifica la ragionevole perseguibilità del risanamento — non di una notizia che arriva ai creditori sotto forma di sentenza. Su questo terreno l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, permette di valutare con cognizione di causa se e quando attivare le misure protettive, perché la qualifica comporta la conoscenza diretta dei criteri con cui l’esperto nominato e il tribunale valutano il percorso.

La prova

L’impianto degli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi è costruito sulla conservazione della gestione in capo all’imprenditore; gli artt. 18 e 19 subordinano gli effetti protettivi alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, confermando a contrario che senza quella richiesta non vi è pubblicità obbligatoria. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 1° agosto 2025, ha confermato misure protettive e concesso misure cautelari per centoventi giorni a un gruppo societario, chiarendo che l’accesso è consentito anche a società in stato di insolvenza, purché ragionevolmente reversibile e sorretto da un piano e dal parere favorevole dell’esperto.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di evitare per paura lo strumento che, in quella fase, è l’unico in grado di tenere insieme continuità aziendale e trattativa fiscale — e di arrivare, dodici o diciotto mesi dopo, alla procedura che davvero comporta spossessamento e pubblicità: la liquidazione giudiziale.


Mito n. 4 — “Con la composizione negoziata il Fisco taglia i debiti: c’è il saldo e stralcio automatico”

Il mito

“Con il nuovo correttivo si può fare la transazione fiscale anche nella composizione negoziata: entro, propongo il 30%, e il tribunale obbliga l’Agenzia ad accettare.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il seme di verità è reale, ed è recente. Il D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024, ha introdotto il comma 2-bis all’art. 23 del Codice della crisi, colmando un vuoto che per anni aveva reso la composizione negoziata uno strumento spuntato proprio nei confronti del creditore che più spesso domina il passivo delle imprese italiane. Da quella data è possibile concludere con l’Agenzia delle Entrate un accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dall’Agenzia, anche all’interno del percorso negoziale.

La semplificazione giornalistica ha trasformato “è possibile un accordo” in “si ottiene uno sconto”. E la parola “transazione fiscale”, che nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione si accompagna a meccanismi di omologazione anche in assenza di adesione, ha fatto il resto.

La realtà

Nella composizione negoziata la transazione fiscale funziona solo con l’adesione effettiva dell’Agenzia: non esiste alcun meccanismo di imposizione forzosa da parte del tribunale. È una differenza strutturale, non un dettaglio. Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione l’ordinamento conosce forme di superamento del dissenso del Fisco; nella composizione negoziata no, perché l’istituto ha natura negoziale e non concorsuale. Se l’Agenzia non firma, l’accordo non esiste.

Il ruolo del giudice è un ruolo di garanzia, non di sostituzione. Depositato l’accordo sottoscritto, il giudice verifica la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo stesso e ne autorizza l’esecuzione con decreto, oppure dichiara che l’accordo è privo di effetti. La verifica non è una mera formalità burocratica — i tribunali hanno chiarito che non si tratta di una semplice spunta e che il controllo investe la completezza documentale, la coerenza dell’attestazione con il piano e con l’andamento della composizione negoziata — ma resta estranea al merito: nessuna valutazione di convenienza della proposta, nessun sindacato sulla fattibilità economica del piano.

Due limiti ulteriori vanno conosciuti prima di sedersi al tavolo. Il primo: l’accordo non può avere a oggetto i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, esclusione espressamente prevista dalla norma. Il secondo: lo strumento riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non si estende ai contributi previdenziali, che restano fuori dal perimetro dell’art. 23, comma 2-bis — un punto su cui molte proposte nascono viziate, perché costruite ipotizzando una falcidia anche del debito INPS.

Nella pratica applicativa, le falcidie concesse esistono e non sono simboliche. I tribunali hanno autorizzato accordi che prevedono il pagamento parziale e dilazionato di esposizioni rilevanti, anche di natura IVA: il Tribunale di Monza, con decreto del 31 dicembre 2025, ha autorizzato l’esecuzione di un accordo che prevedeva il pagamento di una quota del capitale IVA dilazionato su dieci anni con interessi contenuti, e il Tribunale di Nola, con decreto del 18 maggio 2026, ha autorizzato una transazione a saldo e stralcio nell’ambito di una composizione negoziata. Ma in tutti questi casi il presupposto era lo stesso: l’Agenzia aveva aderito.

La prova

L’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, subordina l’efficacia dell’accordo alla sottoscrizione delle parti e all’autorizzazione giudiziale all’esecuzione, senza prevedere alcuna ipotesi di omologazione in mancanza di adesione. Sul perimetro del sindacato giudiziale è intervenuto il Tribunale di Roma con il decreto del 25 febbraio 2026, che ha definito natura e contenuti del controllo sull’autorizzazione all’esecuzione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di costruire un piano industriale su un numero che non è mai stato concordato con nessuno. Quando l’Agenzia rifiuta — e rifiuta regolarmente le proposte non sostenute da un’attestazione solida e da un confronto credibile con l’alternativa liquidatoria — l’impresa si ritrova a metà del percorso, con le misure protettive in scadenza e senza il pezzo centrale del piano.


Mito n. 5 — “L’IVA non si tocca, e se non la verso finisco comunque sotto processo”

Il mito

“L’IVA è denaro dello Stato: non si può né ridurre né rinviare. E se la mia società non la versa, il penale scatta in automatico e la responsabilità è mia.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è doppio e molto solido. Da un lato è vero che l’IVA ha una natura particolare: è imposta riscossa dal contribuente per conto dell’Erario e, nel diritto dell’Unione, gode di una tutela rafforzata che per anni ha reso controversa ogni ipotesi di falcidia. Dall’altro è vero che l’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento dell’IVA, e per anni la giurisprudenza penale ha applicato quella norma con rigore quasi oggettivo, respingendo sistematicamente le difese fondate sulla crisi di liquidità.

Entrambe le premesse, però, descrivono un quadro normativo che è stato profondamente riscritto nel 2024. Il mito è una fotografia corretta di un paesaggio che non esiste più.

La realtà

Sul versante tributario: la falcidia dell’IVA nella composizione negoziata non è vietata in assoluto, e i tribunali hanno autorizzato accordi transattivi che la prevedono. L’esclusione posta dall’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, nozione che la prassi applicativa non ha fatto coincidere sic et simpliciter con l’imposta sul valore aggiunto nazionale. Il decreto del Tribunale di Monza del 31 dicembre 2025, relativo proprio a un accordo con falcidia del credito IVA, è la dimostrazione più diretta che la questione non si chiude con un “l’IVA non si tocca”.

Sul versante penale il cambiamento è ancora più netto. L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l’art. 10-ter: oggi il momento consumativo è spostato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, la soglia resta a 250.000 euro per periodo d’imposta, ma il reato è configurabile solo se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione validamente richiesta e regolarmente adempiuta. In caso di decadenza dalla rateazione ai sensi dell’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973, la punibilità torna a operare se il debito residuo supera 75.000 euro. In parallelo, il legislatore ha rimodulato l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, dando rilievo espresso alla crisi di liquidità non transitoria e non imputabile al contribuente.

Il risultato pratico è che la gestione ordinata del debito IVA — una rateazione attiva e rispettata, o un percorso di composizione negoziata che si chiuda con un accordo sui crediti tributari — non è soltanto una buona scelta economica: incide direttamente sul perimetro della rilevanza penale del fatto.

Attenzione però al rovescio della medaglia, perché anche qui la versione semplificata è pericolosa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ordinario rischio d’impresa non integra la causa di non punibilità per crisi di liquidità: non basta affermare che il mercato è andato male. Serve una crisi documentata, non imputabile e non fronteggiabile con la normale diligenza, e serve averla gestita attivando gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

La prova

Il nuovo testo dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, come sostituito dal D.Lgs. 87/2024, subordina espressamente la punibilità all’assenza di una rateazione in corso di regolare adempimento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38438/2025 depositata il 27 novembre 2025, ha riconosciuto l’applicabilità della nuova e più favorevole disciplina anche ai fatti commessi prima della riforma. In senso restrittivo, la Cassazione con la sentenza n. 5804/2025 ha escluso che il rischio d’impresa ordinario possa valere come causa di non punibilità, nonostante il riferimento alla crisi di liquidità introdotto dalla riforma. Sul piano applicativo di merito, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 2710/2025 ha dato atto che il piano di rateazione in corso e regolarmente rispettato comporta l’operatività della causa che esclude la punibilità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede alla prima metà del mito — “l’IVA non si tocca” — rinuncia a priori allo strumento che poteva ridurre e dilazionare il debito principale della sua impresa. Chi crede alla seconda — “tanto il penale scatta comunque” — non attiva la rateazione o la lascia decadere, trasformando una situazione penalmente neutra in un fatto tipico.


Mito n. 6 — “Finché l’Agenzia non mi segnala, non sono in crisi: aspetto la lettera”

Il mito

“Le soglie di legge servono proprio a quello: se avessi un problema vero, l’Agenzia o l’INPS me lo direbbero. Finché non arriva la segnalazione, i miei debiti fiscali sono fisiologici.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’esistenza stessa del sistema di allerta. L’art. 25-novies del Codice della crisi impone ai creditori pubblici qualificati — INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione — di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione, invitandolo a valutare la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Un sistema che segnala sembra, per definizione, un sistema che certifica quando c’è un problema e quando non c’è.

La seconda radice è il sollievo. Nessuno ha voglia di dichiarare a sé stesso che la propria azienda è in crisi: avere un criterio esterno, oggettivo e differito nel tempo è una tentazione forte.

La realtà

Le soglie dell’art. 25-novies non misurano la crisi: misurano quando lo Stato ritiene di doverti avvisare. Il superamento della soglia non è il momento in cui la crisi inizia, è il momento in cui la crisi è già abbastanza visibile da far scattare un obbligo altrui. Né, specularmente, il mancato superamento certifica che tutto vada bene: un’impresa può avere un equilibrio finanziario compromesso con zero debiti IVA scaduti e un indebitamento bancario insostenibile.

Vale la pena conoscere i parametri, perché molti imprenditori li scoprono tardi. Per l’Agenzia delle Entrate la segnalazione riguarda il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con invio in ogni caso se il debito supera 20.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rileva l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. Per l’Agenzia delle Entrate la segnalazione viene inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità.

Il punto decisivo, però, è un altro: la segnalazione è un invito, non un obbligo di attivarsi, e soprattutto non è una condizione per accedere alla composizione negoziata. L’imprenditore può — e quasi sempre dovrebbe — avviare il percorso prima. La ragione è tecnica e riguarda la credibilità del risanamento: la composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e ogni trimestre di attesa erode esattamente quel presupposto. Un’impresa che si presenta al tavolo con un debito fiscale pari a sei mesi di fatturato ha più strade di un’impresa che si presenta con un debito pari a due anni.

Le misure premiali dell’art. 25-bis sono costruite su questa logica temporale: la riduzione degli interessi alla misura legale opera dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, e la riduzione delle sanzioni “da comunicazione” alla misura minima riguarda quelle il cui termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza. Chi entra prima estende il periodo coperto dal beneficio; chi entra dopo trova la maggior parte del danno già cristallizzata.

La prova

L’art. 25-novies, comma 1, del Codice della crisi fissa soglie differenziate per ciascun creditore pubblico qualificato e, al comma 2, disciplina i tempi di invio; la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ricostruito la disciplina chiarendo il collegamento sistematico tra quelle soglie e gli indicatori di crisi, e confermando che la segnalazione ha funzione informativa e di invito. L’art. 25-bis, commi 1 e 2, àncora espressamente le misure premiali all’accettazione dell’incarico dell’esperto e alla presentazione dell’istanza.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di arrivare al percorso negoziale senza la risorsa che serve di più: la ragionevole perseguibilità del risanamento. È il motivo per cui numerosi tribunali hanno negato la conferma delle misure protettive — non per vizi formali, ma perché a quel punto il piano non prospettava più alcun risanamento credibile.


Mito n. 7 — “Con le misure protettive si blocca tutto, e per tutto il tempo che serve”

Il mito

“Appena pubblico l’istanza nessuno può più toccarmi: niente pignoramenti, niente decreti ingiuntivi, niente ipoteche, niente escussione delle fideiussioni. E posso andare avanti finché non chiudo la trattativa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è l’effetto automatico previsto dalla legge: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore né acquisire diritti di prelazione non concordati. È un effetto forte, immediato e che non richiede un provvedimento del giudice per prodursi. Da qui il salto: se l’effetto è automatico e generale, allora blocca tutto.

La seconda radice sta nelle proroghe. Si sa che le misure possono essere prorogate, e il passaparola traduce “prorogabili” con “estendibili finché serve”.

La realtà

Le misure protettive hanno un perimetro e una durata, entrambi più stretti di quanto il mito racconti.

Sul perimetro: l’inibitoria riguarda le azioni esecutive e cautelari, non l’attività di accertamento del credito. I creditori possono continuare a chiedere e ottenere decreti ingiuntivi e titoli esecutivi; ciò che non possono fare è eseguirli. Le ipoteche già iscritte restano dove sono: i tribunali hanno negato le istanze volte a ottenerne la cancellazione, così come quelle dirette al ripristino della disponibilità di somme già pignorate, ritenendole eccedenti la funzione conservativa dello strumento. L’estensione a soggetti ulteriori — garanti, soci illimitatamente responsabili, banche che minaccino l’escussione di garanzie — non è automatica: richiede una misura cautelare specifica, chiesta e motivata, e l’esito dipende dal singolo caso. Alcuni tribunali hanno concesso l’inibitoria dell’escussione di una garanzia; altri hanno negato il divieto di azioni monitorie ritenendolo una compressione sproporzionata dei diritti dei creditori.

Sulla durata: il provvedimento di conferma ha efficacia per un periodo compreso tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Il limite dei duecentoquaranta giorni, nella lettura della giurisprudenza milanese, va riferito alle misure protettive tipiche generalizzate, mentre resta possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche verso destinatari determinati. Ma in nessun caso la protezione è indefinita: è una finestra, e va usata.

Sulla revocabilità: le misure non sono un acquisto definitivo. Possono essere revocate quando non risultano funzionali al buon esito delle trattative o quando appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori, e l’esperto che rilevi condotte non conformi a buona fede e correttezza può segnalarlo o proporne la revoca. Quando l’esperto archivia il percorso per difetto di buona fede nella conduzione delle trattative, il tribunale può ritenersi ormai privo del potere di pronunciarsi sulla conferma. E la revoca delle misure rimuove l’ostacolo all’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori.

La prova

L’art. 18, commi 4 e 5, del Codice della crisi disciplina durata e proroga delle misure; l’art. 19 regola il procedimento di conferma, modifica e revoca. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha riferito il limite dei duecentoquaranta giorni alle misure tipiche generalizzate e ha dichiarato inaccoglibili le istanze di ripristino della disponibilità di somme pignorate e di cancellazione di iscrizioni ipotecarie. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure a seguito dell’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza; il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale la conferma era stata negata.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di costruire la strategia su una protezione che non copre il rischio che lo preoccupa davvero — spesso l’escussione delle garanzie personali o della garanzia pubblica — e di arrivare al centottantesimo giorno con un negoziato appena avviato e una scadenza alle spalle.


Mito n. 8 — “Serve solo a prendere tempo: tanto prima o poi si finisce in liquidazione”

Il mito

“La composizione negoziata è una formalità: ci si entra per guadagnare sei mesi, si liquida quel che c’è da liquidare e si paga qualcosa in più ai creditori. Il risultato finale non cambia.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nei numeri e nell’esperienza concreta: una parte consistente dei percorsi avviati si chiude senza accordo, e non pochi proseguono verso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o verso la liquidazione giudiziale. Chi osserva solo gli esiti aggregati conclude che lo strumento sia un’anticamera.

La seconda radice è un uso distorto dello strumento che esiste davvero: alcune imprese vi accedono quando il risanamento non è più possibile, con piani di fatto liquidatori, usandolo come schermo temporaneo.

La realtà

Quell’uso è precisamente ciò che i tribunali hanno chiuso. La composizione negoziata ha per finalità il risanamento dell’impresa, e questa finalità è il presupposto che il giudice verifica in sede di conferma delle misure protettive: un piano meramente liquidatorio non è compatibile con lo strumento. Non si tratta di una preferenza interpretativa isolata ma di un orientamento consolidato in più sedi giudiziarie. È stato anche precisato che la cessione dell’azienda o di suoi rami non costituisce di per sé liquidazione in senso stretto, quando è funzionale alla conservazione dei valori aziendali in continuità indiretta: ciò che è incompatibile è il piano rivolto unicamente a liquidare beni e riscuotere crediti senza alcuna prospettiva di prosecuzione dell’attività.

Il rovescio di questa severità è una buona notizia per l’impresa che ha ancora un’attività da salvare: se il percorso è costruito su un risanamento credibile, la composizione negoziata non è un’anticamera, è uno strumento con una cassetta degli attrezzi che nessun’altra sede offre. Nell’ordine: misure protettive e cautelari modulabili; tutela dei contratti pendenti e delle linee di credito; autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili; misure premiali fiscali dell’art. 25-bis; transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis; e, sul piano penale, l’effetto che una gestione ordinata del debito IVA produce sulla configurabilità del reato.

Va detto con chiarezza anche l’altro lato: accedere alla composizione negoziata non mette al riparo da un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente, e la presentazione dell’istanza non determina rinvii automatici delle udienze. Lo strumento non sospende il tempo: lo organizza.

La prova

L’art. 12, comma 1, del Codice della crisi definisce il presupposto in termini di ragionevole perseguibilità del risanamento. In sede applicativa, il Tribunale di Como con il provvedimento del 10 luglio 2025 ha affermato che la finalità di risanamento è il presupposto necessario e che il piano a finalità liquidatoria giustifica il rigetto dell’istanza di conferma; il Tribunale di Catania, con il provvedimento del 15 dicembre 2025, ha precisato quali valutazioni il ricorrente debba avere svolto e saper esporre prima di chiedere misure protettive e cautelari; il Tribunale di Ivrea, con il provvedimento del 24 dicembre 2025, ha indicato i criteri che orientano il giudice nella conferma delle misure e nel riconoscimento di misure cautelari atipiche.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che sia solo tempo guadagnato entra senza un piano serio, e il percorso fallisce — confermando il mito a chi lo osserva da fuori. Chi crede che sia inevitabilmente un’anticamera non entra affatto, e perde l’unica finestra in cui il debito fiscale era ancora negoziabile.


Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come cambiano gli esiti quando si agisce credendo al mito e quando si agisce conoscendo la regola.

Ipotesi 1 — La decadenza che costa un piano quinquennale. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Avviso bonario da controllo automatizzato relativo all’IVA, elaborato a febbraio 2025: imposta 186.300 euro, sanzione ridotta a un terzo e interessi, totale dovuto 214.700 euro. L’azienda opta per la dilazione in venti rate trimestrali ex art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997: rata di circa 10.735 euro, prima rata da versare entro sessanta giorni. La prima rata viene versata con undici giorni di ritardo, per un disguido bancario non documentato. Esito: il ritardo eccede i sette giorni di tolleranza del lieve inadempimento, la dilazione non si perfeziona, l’intero importo viene iscritto a ruolo e la sanzione torna in misura piena. Il carico trimestrale di 10.735 euro diventa un debito immediatamente esigibile di oltre 230.000 euro, affidato all’agente della riscossione. Se invece la stessa società avesse versato entro il settimo giorno, o avesse sanato con ravvedimento entro la scadenza della rata successiva nelle ipotesi previste dall’art. 15-ter, il piano sarebbe rimasto in vita e il debito sarebbe rimasto fuori dal ruolo.

Ipotesi 2 — Il costo di otto mesi di attesa. Società a responsabilità limitata con volume d’affari 2.840.000 euro. A marzo riceve la comunicazione di irregolarità con contestuale segnalazione ex art. 25-novies: debito IVA scaduto da liquidazioni periodiche 61.800 euro, oltre la soglia dei 20.000 euro. Scenario A: l’imprenditore presenta istanza di nomina dell’esperto ad aprile. Dall’accettazione dell’incarico gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale; le sanzioni da comunicazione il cui termine di pagamento scade dopo l’istanza si riducono al minimo; si apre la possibilità di una rateazione fino a settantadue rate mensili sulle somme non ancora iscritte a ruolo e, in presenza di grave e comprovata difficoltà, fino a centoventi; il debito è ancora di 61.800 euro e il risanamento è credibile. Scenario B: l’imprenditore attende. A novembre l’esposizione IVA è salita a 148.900 euro, si sono aggiunti 72.300 euro di contributi, i primi carichi sono stati affidati all’agente della riscossione e l’esposizione complessiva verso i creditori pubblici si avvicina alle soglie che, per le società di capitali, segnano l’allerta più grave. Lo strumento è ancora formalmente accessibile, ma il piano che l’esperto dovrà valutare deve ora reggere un debito più che raddoppiato con gli stessi flussi di cassa.

Ipotesi 3 — La proposta costruita sul numero sbagliato. Società con debito tributario complessivo di 1.236.400 euro, di cui 742.000 di IVA, 298.400 di imposte dirette e IRAP e 196.000 tra sanzioni e interessi, oltre a 214.000 euro di contributi previdenziali. L’imprenditore, convinto che il tribunale possa imporre l’accordo, formula una proposta di pagamento al 30% dell’intero monte debitorio pubblico, previdenza inclusa, senza attestazione articolata sul confronto con l’alternativa liquidatoria. Esito prevedibile: la proposta è inammissibile nella parte previdenziale, perché l’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; sulla parte tributaria, in assenza di adesione dell’Agenzia non vi è nulla da autorizzare, e il giudice non ha il potere di sostituirsi al consenso mancante. La variante corretta: proposta limitata ai tributi, sorretta da attestazione coerente con il piano e con l’andamento delle trattative, con dimostrazione numerica che il soddisfacimento offerto supera il realizzo stimato nella liquidazione giudiziale. È su questo terreno — e solo su questo — che i tribunali hanno autorizzato accordi con pagamento parziale e dilazionato, anche di capitale IVA.


Il fondo di verità

Smontare i miti non significa dire che chi li ripete abbia torto su tutto. Quasi ogni convinzione che abbiamo esaminato nasce da un frammento esatto, strappato dal contesto che lo rendeva comprensibile. Vale la pena ricomporre quei frammenti.

È vero che l’avviso bonario non è un atto impositivo in senso proprio e non è esecutivo. Il frammento perduto è che la sua funzione non è imporre, ma aprire una finestra temporale di definizione agevolata: la lesività non sta nell’atto, sta nella scadenza.

È vero che la rateizzazione è un diritto e che non richiede garanzie. Il frammento perduto è l’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973, che ne governa la decadenza con parametri numerici tassativi e senza spazi per la buona fede.

È vero che la composizione negoziata è collocata nel Codice della crisi accanto alle procedure concorsuali. Il frammento perduto è che non lo è: non c’è spossessamento, non c’è massa, non c’è pubblicità obbligatoria se non per ciò che l’imprenditore sceglie di rendere pubblico.

È vero che il correttivo-ter ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata. Il frammento perduto è la parola “accordo”: senza adesione dell’Agenzia non c’è transazione, e il giudice autorizza l’esecuzione, non impone il contenuto.

È vero che l’IVA ha uno statuto speciale e che l’omesso versamento è un reato. I frammenti perduti sono due: l’esclusione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda le risorse proprie dell’Unione e non è stata applicata come divieto assoluto di falcidia dell’IVA nazionale; e l’art. 10-ter, dopo il D.Lgs. 87/2024, è una fattispecie a struttura variabile, in cui una rateazione attiva e regolarmente adempiuta incide sulla tipicità del fatto.

È vero che esiste un sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Il frammento perduto è che quelle soglie misurano la visibilità esterna della crisi, non il suo inizio, e che le misure premiali dell’art. 25-bis premiano chi si muove prima della segnalazione, non dopo.

È vero che le misure protettive producono un effetto automatico dalla pubblicazione dell’istanza. I frammenti perduti sono il perimetro — azioni esecutive e cautelari, non accertamento del credito — e la durata, da trenta a centoventi giorni prorogabili fino a duecentoquaranta complessivi, con possibilità di revoca.

È vero, infine, che molti percorsi si chiudono senza accordo. Il frammento perduto è la ragione: l’uso liquidatorio e tardivo dello strumento è stato respinto dai tribunali proprio perché tradisce la finalità di risanamento che ne costituisce il presupposto.

Ricomposti, questi frammenti disegnano una regola unica e piuttosto semplice: il debito fiscale di un’impresa è negoziabile finché l’impresa è risanabile, e ogni mese di attesa sposta il confine.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume in forma sintetica le otto correzioni. Non sostituisce la lettura dei singoli paragrafi — ogni riga della colonna di destra ha condizioni ed eccezioni — ma serve come promemoria rapido per chi deve decidere in fretta se la convinzione su cui si sta basando regge.

Il mitoCome stanno le cose
L’avviso bonario è solo una lettera: finché non arriva la cartella non succede nienteApre un termine di 60 giorni (90 via intermediario) per definire con sanzione ridotta a un terzo o avviare la dilazione; alimenta inoltre la soglia di segnalazione dell’art. 25-novies CCII
Basta rateizzare e il problema è risoltoLa decadenza ex art. 15-ter d.P.R. 602/1973 è rigida: tolleranza di 7 giorni sulla prima rata e carenza entro il 3% (max 10.000 €); oltre, residuo a ruolo con sanzioni piene
La composizione negoziata è un fallimento mascheratoNon è procedura concorsuale: l’imprenditore conserva la gestione; è pubblica solo la richiesta di misure protettive, che l’imprenditore sceglie se attivare
Nella composizione negoziata il Fisco taglia i debiti d’ufficioL’art. 23, comma 2-bis, CCII richiede l’adesione dell’Agenzia: il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo, non lo impone; esclusi i tributi risorse proprie UE e i contributi previdenziali
L’IVA non si tocca e il penale scatta comunqueI tribunali hanno autorizzato accordi con falcidia del capitale IVA; sul penale, dopo il D.Lgs. 87/2024 il reato ex art. 10-ter non si configura se è in corso una rateazione validamente richiesta e regolarmente adempiuta
Finché l’Agenzia non segnala, non sono in crisiLe soglie dell’art. 25-novies misurano quando scatta l’obbligo di avviso, non l’inizio della crisi; le misure premiali dell’art. 25-bis decorrono dall’istanza e dall’accettazione dell’esperto
Le misure protettive bloccano tutto per tutto il tempo che serveBloccano azioni esecutive e cautelari, non l’ottenimento di titoli; durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi; sono revocabili e non cancellano le ipoteche già iscritte
Serve solo a prendere tempo: si finisce comunque in liquidazioneIl presupposto è la ragionevole perseguibilità del risanamento: i piani meramente liquidatori vengono respinti, mentre la cessione funzionale alla continuità indiretta è ammessa

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso accedere alla composizione negoziata anche se la mia società è tecnicamente insolvente? Sì, a condizione che l’insolvenza sia ragionevolmente reversibile. L’accesso non è riservato alle situazioni di crisi “lieve”: ciò che conta è che esista una prospettiva concreta di risanamento, sorretta da un piano e confermata dal parere dell’esperto. È la lettura seguita dal Tribunale di Firenze nell’ordinanza del 1° agosto 2025, che ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari a un gruppo in grave difficoltà finanziaria.

Quindi è vero che se chiedo la rateizzazione dell’avviso bonario rinuncio a contestarlo? No. La richiesta di dilazione non equivale ad acquiescenza né a riconoscimento del debito. Restano salvi i margini di contestazione sui vizi propri e sugli errori di calcolo, e in particolare il confronto preventivo con l’ufficio quando l’irregolarità incide sulla determinazione dell’imposta dovuta. Pagare per non decadere e contestare restano due attività compatibili, purché gestite in parallelo e nei termini.

Quindi è vero che l’esperto decide al posto mio? No. L’esperto è un facilitatore indipendente: agevola le trattative, verifica la coerenza del percorso, redige la relazione finale e può segnalare condotte non conformi a buona fede, ma non gestisce l’impresa e non dispone del patrimonio. Dipende, invece, da quanto il suo giudizio pesa: la sua valutazione sulla ragionevole perseguibilità del risanamento è l’elemento che il tribunale considera in modo determinante quando deve confermare o revocare le misure protettive.

Quindi è vero che la composizione negoziata blocca anche le banche e i garanti? Dipende, ed è la risposta più importante di questo elenco. Verso banche e intermediari la legge impedisce la revoca o la sospensione degli affidamenti motivata dal solo accesso al percorso o dal mancato pagamento di crediti anteriori. Verso i garanti e i soci illimitatamente responsabili, invece, non c’è alcun automatismo: serve una misura cautelare specifica, e gli esiti variano. Alcuni tribunali hanno inibito l’escussione di una garanzia pubblica, altri hanno negato misure ritenute sproporzionate. È uno dei punti che va istruito con precisione nel ricorso, non lasciato all’auspicio.

Quindi è vero che la transazione fiscale nella composizione negoziata può riguardare anche i contributi INPS? No. L’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi si riferisce ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. I debiti contributivi restano fuori dal perimetro dell’accordo transattivo in sede di composizione negoziata e vanno gestiti con strumenti diversi — dilazioni, o il trattamento previsto nelle procedure che si aprono eventualmente a valle del percorso negoziale.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, con l’indicazione del principio in forma riformulata e del mito che ciascuno demolisce o ridimensiona. I provvedimenti di merito sono tutti successivi all’entrata in vigore del correttivo-ter e riflettono quindi il quadro normativo vigente.

1. Cass., sent. n. 38438/2025, depositata il 27 novembre 2025. La nuova formulazione dell’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, introdotta dal D.Lgs. 87/2024, è più favorevole e si applica anche ai fatti commessi prima della riforma: in presenza di una rateazione validamente richiesta e regolarmente adempiuta, l’omesso versamento IVA esce dal perimetro della punibilità. Smonta il mito n. 5: la gestione ordinata del debito IVA ha effetti diretti sul piano penale, anche per il pregresso.

2. Cass., sent. n. 5804/2025. L’ordinario rischio d’impresa non integra la causa di non punibilità connessa alla crisi di liquidità, pur dopo la riforma del 2024: occorre una situazione documentata, non imputabile e non superabile con la normale diligenza. Ridimensiona il mito n. 5 nella sua versione opposta: la crisi non è una formula magica difensiva.

3. Trib. Torino, sent. n. 2710/2025. Il giudice penale, preso atto dell’esistenza di un piano di rateazione in corso e regolarmente rispettato, applica la causa che esclude la punibilità introdotta nella nuova formulazione dell’art. 10-ter. Conferma sul piano applicativo il principio sub 1.

4. Cass., ord. n. 26810/2025. Il pagamento tardivo della prima rata impedisce il perfezionamento della dilazione dell’avviso bonario: il versamento regolare delle rate successive non sana la decadenza già verificatasi. Smonta il mito n. 2: la rateizzazione non è elastica.

5. Cass., ord. n. 19021 dell’11 luglio 2025. Verificatasi la decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario, le sanzioni sono ricalcolate in misura piena sull’importo residuo non versato secondo la disciplina applicabile al momento in cui le somme erano originariamente dovute. Quantifica il costo del mito n. 2.

6. Trib. Firenze, ord. 1° agosto 2025. L’accesso alla composizione negoziata e alle misure protettive è consentito anche a società in stato di insolvenza, purché ragionevolmente reversibile e sorretto da un piano e dal parere favorevole dell’esperto; misure cautelari concesse per centoventi giorni a un gruppo societario. Smonta il mito n. 3 e il mito n. 8.

7. Trib. Milano, provv. 4 luglio 2025 (giud. De Simone). Il limite di duecentoquaranta giorni di durata massima va riferito alle misure protettive tipiche generalizzate, restando possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche verso destinatari determinati; inaccoglibili le istanze di ripristino della disponibilità di somme già pignorate e di cancellazione di iscrizioni ipotecarie. Smonta il mito n. 7.

8. Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è preclusa al tribunale la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. Smonta il mito n. 7 sul fronte della stabilità della protezione.

9. Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025. Negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, è accoglibile l’istanza del creditore di apertura della liquidazione giudiziale. Mostra la conseguenza concreta dei miti n. 6 e n. 8.

10. Trib. Como, provv. 10 luglio 2025. La finalità di risanamento dell’impresa è il presupposto necessario della composizione negoziata ed è ciò che il tribunale verifica principalmente in sede di conferma: il piano a finalità liquidatoria giustifica il rigetto dell’istanza. Smonta il mito n. 8.

11. Trib. Catania, provv. 15 dicembre 2025. Il ricorrente deve aver individuato e saper esporre, prima di chiedere misure protettive e cautelari, le valutazioni che sorreggono la prospettiva di risanamento. Smonta il mito n. 7 nella parte in cui presuppone un automatismo.

12. Trib. Ivrea, provv. 24 dicembre 2025. Indicazione dei criteri che devono orientare il giudice in sede di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di misure cautelari atipiche. Completa il quadro sul mito n. 7.

13. Trib. Pavia, provv. 19 dicembre 2025. Può trovare accoglimento l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia pubblica. Precisa il mito n. 7: la protezione dei garanti esiste, ma passa da una misura cautelare richiesta e motivata.

14. Trib. Padova, provv. 12 settembre 2025. Accoglibile l’istanza di riconoscimento di misure cautelari volte a estendere nei confronti di determinati creditori la protezione già operante. Conferma la logica selettiva delle misure.

15. Trib. Monza, decr. 31 dicembre 2025. Autorizzata l’esecuzione di un accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII avente a oggetto la falcidia del credito IVA, con pagamento parziale del capitale dilazionato su dieci anni; il tribunale ha precisato che la verifica di regolarità non si risolve in un controllo meramente formale. Smonta il mito n. 5 nella parte sull’intangibilità dell’IVA.

16. Trib. Roma, decr. 25 febbraio 2026. Definizione della natura e dei contenuti del sindacato giurisdizionale sull’autorizzazione all’esecuzione della transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII. Precisa il mito n. 4: controllo di garanzia, non di merito.

17. Trib. Nola, decr. 18 maggio 2026. Autorizzata una transazione fiscale a saldo e stralcio conclusa nell’ambito di una composizione negoziata. Conferma che la falcidia è praticabile quando l’Agenzia aderisce e il piano regge.

18. Trib. Milano, provv. 21 gennaio 2026. Misure protettive e tutela delle linee di credito già concesse: il tribunale si è pronunciato sulle istanze volte a evitare la sospensione degli affidamenti da parte di banche e intermediari finanziari. Smonta il mito n. 3 nella parte sul comportamento delle banche.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro che segue ha un filo conduttore unico: separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e tradurre la differenza in atti concreti e tempestivi.

  1. Ricostruiamo la posizione fiscale completa dell’impresa estraendo e riconciliando cassetto fiscale, estratto di ruolo, comunicazioni di irregolarità e liquidazioni periodiche, per stabilire con esattezza quali termini sono ancora aperti e quali sono già scaduti.
  2. Verifichiamo ogni avviso bonario ricevuto confrontando gli importi contestati con le dichiarazioni e i versamenti effettuati, per individuare errori di imputazione, duplicazioni e crediti non riconosciuti prima che il debito diventi ruolo.
  3. Calcoliamo la posizione dell’impresa rispetto alle soglie dell’art. 25-novies CCII per ciascun creditore pubblico qualificato, così da sapere se la segnalazione è già partita, è imminente o è ancora evitabile.
  4. Costruiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 17 CCII, con il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario semestrale e la documentazione contabile richiesta.
  5. Redigiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari individuando con precisione i destinatari, i beni e i rapporti da proteggere, e motivando il pericolo specifico — perché, come mostrano i provvedimenti più recenti, le istanze generiche vengono ridimensionate o respinte.
  6. Negoziamo la proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando l’attestazione del professionista indipendente con il piano e predisponendo il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.
  7. Presentiamo le istanze per le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, dalla riduzione degli interessi alla misura legale alla rateazione fino a settantadue rate mensili, estendibile fino a centoventi in presenza di grave e comprovata difficoltà.
  8. Interveniamo sulle rateazioni esistenti verificando la sussistenza delle ipotesi di lieve inadempimento ex art. 15-ter d.P.R. 602/1973 e predisponendo i versamenti in ravvedimento nei termini, per impedire la decadenza prima che si consumi.
  9. Gestiamo il fronte bancario contestando revoche e sospensioni di affidamenti adottate in violazione delle tutele previste per i contratti pendenti durante le misure protettive.
  10. Presidiamo il rischio penale tributario coordinando la gestione del debito IVA con la posizione dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 87/2024, e documentando la crisi di liquidità quando ne ricorrono i presupposti.
  11. Portiamo avanti il contenzioso tributario dove serve, impugnando gli atti impositivi che derivano dalla posizione in crisi e mantenendo la medesima linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo è l’ultima di queste abilitazioni a pesare più delle altre. Essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce: sapere quali piani superano il vaglio e quali no, quali informazioni l’esperto chiede per prime, come si costruisce un’attestazione che il tribunale non respinge, quali comportamenti vengono letti come carenza di buona fede. È una prospettiva che cambia il modo di impostare l’istanza fin dal primo giorno. Accanto a essa, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare il debito fiscale per quello che è in un’azienda in difficoltà: non un adempimento isolato, ma una variabile che si intreccia con gli affidamenti, con le garanzie e con i flussi di cassa.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dalla prima analisi fino alla Cassazione: lo stesso difensore che ricostruisce la posizione fiscale e imposta il percorso negoziale è quello che, se il contenzioso diventa necessario, porta la stessa linea davanti al giudice tributario e, occorrendo, davanti alla Corte di legittimità. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché una proposta transattiva non regge se il numero tributario e l’argomento giuridico non sono stati costruiti nella stessa stanza.


L’informazione corretta è la prima difesa

Il filo che tiene insieme gli otto miti è sempre lo stesso: ciascuno di essi offre una ragione per aspettare. Aspettare la cartella, aspettare la rata successiva, aspettare la segnalazione, aspettare che la banca si faccia viva. In una materia in cui tutti i benefici — sanzione ridotta, misure premiali, credibilità del risanamento, perimetro della transazione fiscale — sono costruiti sul fattore tempo, l’informazione corretta non è un esercizio culturale: è la prima e più economica forma di difesa.

Serve però che quell’informazione sia esercitata da chi conosce entrambi i versanti del problema. Un’azienda con avvisi bonari e debiti fiscali crescenti ha bisogno insieme di chi sappia leggere un cassetto fiscale e di chi sappia costruire un percorso di risanamento che regga il vaglio dell’esperto e del tribunale. Lo Studio Monardo opera esattamente su questa intersezione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo significa conoscere la composizione negoziata dall’interno del meccanismo che la governa; è coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, e questo significa che il debito erariale viene trattato insieme all’esposizione bancaria e alle garanzie, non separatamente; ed è avvocato cassazionista, il che assicura che la linea impostata oggi possa essere difesa, senza cambi di impostazione, fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Se stai leggendo questo articolo perché gli avvisi bonari si stanno accumulando e il debito fiscale della tua azienda cresce ogni trimestre, il momento per muoversi è adesso e non dopo la prossima scadenza: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata