Impresa In Crisi Con Contratti Di Leasing E Factoring: Cosa Succede A Questi Contratti Nella Composizione Negoziata?

Il problema

Un’impresa che entra in composizione negoziata della crisi quasi sempre ha due categorie di contratti che pesano più di tutte le altre: i leasing, con cui ha finanziato capannoni, impianti, macchinari e automezzi, e il factoring o l’anticipo fatture, con cui finanzia il circolante. Sono i contratti che tengono in piedi la produzione e la cassa. Sono anche i primi che le controparti finanziarie provano a chiudere quando percepiscono la crisi.

La domanda operativa è una sola: aprendo la composizione negoziata, questi contratti proseguono o si fermano? La risposta non è uniforme. Il rischio principale è credere che l’accesso alla composizione negoziata congeli automaticamente leasing e factoring: non è così, e la protezione che il Codice della crisi offre è più stretta di quanto si immagini, perché copre il mancato pagamento dei crediti anteriori e non l’inadempimento che matura durante le trattative. Un canone di leasing saltato dopo l’apertura può bastare a far risolvere il contratto e a far ritirare il bene.

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Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crocevia. La materia è crisi d’impresa in senso stretto, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, non solo dal lato di chi la subisce. Allo stesso tempo leasing e factoring sono contratti bancari e finanziari, e lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto quadro, il piano di ammortamento e i flussi di cassa.

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Inquadramento normativo

Sul piano normativo occorre partire da un dato che determina tutto il resto: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. È un percorso volontario e stragiudiziale, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in cui un esperto indipendente nominato attraverso la piattaforma telematica nazionale assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori.

La conseguenza tecnica è decisiva: non c’è spossessamento e non c’è alcuna norma che consenta all’imprenditore di sciogliersi dai contratti in corso. L’articolo 21 CCII lascia all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. I contratti pendenti, quindi, proseguono secondo le regole ordinarie: quelle del codice civile e quelle che le parti si sono date nel contratto.

Va precisato che questa è la differenza strutturale rispetto al concordato preventivo. Nel concordato esiste una disciplina espressa dei contratti pendenti, che consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sospenderli o a sciogliersi da essi, con una regola dedicata proprio alla locazione finanziaria (art. 97 CCII), e l’art. 94-bis CCII vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento, provocare la risoluzione, anticipare la scadenza o modificare in danno i contratti pendenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Nella composizione negoziata non esiste né il potere di sciogliersi dai contratti né la facoltà di sospenderli con autorizzazione del tribunale.

Le autorizzazioni che il tribunale può concedere nella composizione negoziata sono quelle tipizzate dall’articolo 22 CCII: contrarre finanziamenti prededucibili, ricevere finanziamenti dai soci o dalla controllante, trasferire l’azienda o un suo ramo senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, del codice civile. Nessuna di queste riguarda lo scioglimento dei contratti.

La tutela, allora, arriva da altre due direzioni.

La prima è l’articolo 16, comma 5, CCII: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. È una regola che opera a prescindere dalle misure protettive, ed è stata rafforzata dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024), che ha chiarito come la classificazione del credito debba tenere conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto dell’accesso al percorso.

La seconda, e più incisiva, è l’articolo 18, comma 5, CCII. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive — e la norma nomina espressamente le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell’imprenditore o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. È la neutralizzazione delle cosiddette clausole ipso facto, in linea con la Direttiva UE 2019/1023.

A questa si affianca il comma 5-bis: dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso, salvo che dimostrino che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Infine l’articolo 17, comma 5, CCII offre la leva negoziale: nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto per circostanze sopravvenute; le parti sono tenute a collaborare per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. È un dovere di collaborazione, non un potere del giudice di riscrivere il contratto.


Requisiti e termini

La disciplina prevede condizioni di applicabilità precise. Vanno verificate una per una, perché la protezione non si attiva da sola e non copre tutto.

Primo requisito: le misure protettive vanno chieste. Non sono un effetto automatico dell’accesso. L’imprenditore le domanda con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, e possono essere richieste nei confronti di tutti i creditori, di determinati creditori, di categorie di creditori o rispetto a determinate iniziative.

Secondo requisito: la decorrenza è la pubblicazione nel registro delle imprese. Le misure operano dal giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Da quel momento i creditori destinatari non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività.

Terzo requisito: il ricorso di conferma è immediato. L’articolo 19 CCII impone il deposito del ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione. È un termine brevissimo e la conseguenza del mancato rispetto è radicale: le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa l’udienza nei dieci giorni successivi al deposito.

Quarto requisito: la durata è limitata. Il tribunale, con ordinanza, conferma o revoca le misure e ne determina la durata, che non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni, prorogabile su istanza delle parti fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni.

Quinto requisito, il più trascurato: la protezione riguarda il mancato pagamento di crediti anteriori. L’inadempimento che matura dopo la pubblicazione dell’istanza resta inadempimento a tutti gli effetti, salvo che il tribunale conceda una misura cautelare specifica. È qui che si perdono i leasing.

Quanto ai termini contrattuali, nel leasing finanziario la soglia di rilevanza dell’inadempimento è fissata dall’articolo 1, comma 137, della legge 124/2017: costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per i leasing immobiliari; di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Va precisato un punto sui termini processuali: i procedimenti cautelari, e quindi anche quelli degli articoli 19 e 22 CCII, non sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Un’udienza di conferma può quindi essere fissata e tenuta in pieno agosto, e il reclamo va proposto nel termine di quindici giorni senza beneficiare di alcuna pausa.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Efficacia delle misure protettivePubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’espertoEffetto automatico su richiestaSenza pubblicazione nessuna protezione opera
Deposito del ricorso di conferma ex art. 19 CCII: entro il giorno successivo alla pubblicazioneGiorno della pubblicazionePerentorioLe misure protettive perdono efficacia
Fissazione dell’udienza: entro 10 giorniDeposito del ricorsoOrdinatorio per il giudiceSlittamento dell’udienza, protezione interinale che resta precaria
Durata delle misure: da 30 a 120 giorniOrdinanza di confermaPerentorio, prorogabileAlla scadenza i creditori riacquistano piena libertà di azione
Proroga fino a 240 giorni complessiviIstanza delle partiPerentorioOltre il tetto occorre valutare misure cautelari mirate
Incarico dell’esperto: 180 giorni, prorogabili di altri 180Accettazione dell’espertoOrdinatorio con limite massimoArchiviazione dell’istanza e caduta della cornice protettiva
Grave inadempimento leasing immobiliare: 6 canoni mensili o 2 trimestraliScadenze contrattualiSoglia sostanziale di leggeIl concedente può risolvere e chiedere la restituzione del bene
Grave inadempimento altri leasing: 4 canoni mensiliScadenze contrattualiSoglia sostanziale di leggeIl concedente può risolvere e chiedere la restituzione del bene
Reclamo cautelare: 15 giorniComunicazione o notificazione dell’ordinanzaPerentorio, non sospeso dal 1° al 31 agostoDefinitività del provvedimento sfavorevole

Procedura passo-passo

In termini operativi, la gestione di leasing e factoring dentro la composizione negoziata segue una sequenza che conviene rispettare nell’ordine.

1. Mappatura dei contratti prima dell’istanza. Prima ancora di accedere alla piattaforma, occorre censire ogni rapporto: per ciascun leasing, il tipo di bene, il canone, le rate residue, i canoni già scaduti e impagati, il prezzo di riscatto, le garanzie rilasciate, le clausole risolutive espresse e i covenant; per ciascun rapporto di factoring o anticipo fatture, il contratto quadro, la natura dell’operazione (cessione pro soluto, cessione pro solvendo, mandato all’incasso), l’esistenza di un patto di compensazione, la data certa, le notifiche ai debitori ceduti, il plafond complessivo e i sottoplafond per singolo debitore.

2. Qualificazione di ogni rapporto come pendente o già definito. È il passaggio che determina se la protezione potrà operare. Un leasing con rate ancora da scadere è contratto pendente. Un leasing già risolto prima della pubblicazione dell’istanza non lo è: nessuna misura lo fa rivivere. Una fattura già ceduta con cessione opponibile è uscita dal patrimonio dell’impresa: non è un credito che le misure protettive possano recuperare.

3. Scelta del perimetro delle misure protettive. Si può chiedere la protezione erga omnes oppure limitarla a determinati creditori o a determinate iniziative. Chiedere tutto non è sempre la scelta migliore: una protezione generalizzata verso una società di leasing che sta trattando una rimodulazione può irrigidire la controparte, mentre una protezione mirata verso il creditore aggressivo lascia aperto il tavolo con gli altri.

4. Presentazione dell’istanza e pubblicazione. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale della Camera di commercio, corredata della documentazione richiesta dall’articolo 17 CCII, inclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi regolarmente approvati e le certificazioni dei debiti. La richiesta di misure protettive va pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.

5. Deposito immediato del ricorso ex art. 19 CCII. Il ricorso va al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 CCII, che decide in composizione monocratica con le forme dei procedimenti cautelari. Il termine è il giorno successivo alla pubblicazione: è il punto in cui più spesso si perde tutto, perché il ricorso va preparato prima della pubblicazione, non dopo.

6. Contenuto del ricorso: la parte decisiva. Il ricorso non deve limitarsi a chiedere la conferma delle misure tipiche. Deve descrivere l’impresa, lo squilibrio, le concrete prospettive di risanamento, l’elenco dei creditori coinvolti, e soprattutto deve spiegare perché quei beni in leasing e quelle linee di factoring sono funzionali alla continuità. È la strumentalità al risanamento il criterio con cui il giudice valuta tutto.

7. Richiesta distinta delle misure cautelari. Se servono effetti che le misure protettive tipiche non producono — sospensione temporanea dell’obbligo di pagare i canoni in scadenza, divieto di ritiro del bene, divieto di escussione delle garanzie, divieto di segnalazione in Centrale rischi, inibitoria alla classificazione del credito come deteriorato — occorre formulare una richiesta cautelare autonoma e motivata. Non basta un riferimento generico: il tribunale valuta le misure atipiche con una verifica rafforzata sulla loro effettiva strumentalità.

8. Apertura del tavolo con l’esperto sui contratti squilibrati. Qui entra in gioco l’articolo 17, comma 5, CCII. L’esperto invita le parti a rideterminare in buona fede il contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi. Sul leasing gli esiti tipici sono tre: moratoria della sola quota capitale per un periodo definito, allungamento del piano con riduzione del canone, rimodulazione del prezzo di riscatto. Sul factoring: ridefinizione del plafond, revisione delle percentuali anticipabili, conversione di linee pro solvendo in pro soluto su debitori selezionati.

9. Gestione dei pagamenti correnti. Durante le trattative l’imprenditore resta libero di pagare, ma i pagamenti devono essere coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene un atto pregiudizievole, iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese: è un passaggio che può portare alla revoca delle misure protettive e che fa venire meno la protezione dalle revocatorie prevista dall’articolo 24 CCII. Pagare i canoni di leasing correnti è quasi sempre coerente, perché conserva un bene strumentale alla continuità; smettere di pagarli senza averlo concordato è il modo più rapido per perdere sia il bene sia la credibilità al tavolo.

10. Eventuale finanza ponte. Se la sospensione degli anticipi apre un buco di cassa, lo strumento è l’autorizzazione del tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), CCII. La prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata e permane quando si susseguono più procedure.

11. Chiusura e sbocco. All’esito, l’esperto redige la relazione finale. Gli sbocchi vanno dal contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, alla convenzione di moratoria, all’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, fino agli strumenti di regolazione della crisi e al concordato semplificato. È in questa fase che la rimodulazione dei leasing e la riattivazione delle linee di factoring vanno cristallizzate per iscritto: un accordo verbale con il concedente non sopravvive alla chiusura delle trattative.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono quattro: pubblicare l’istanza senza avere pronto il ricorso di conferma; chiedere misure protettive generiche senza una richiesta cautelare mirata sui contratti che contano; confidare nella protezione per i canoni correnti; non verificare se il leasing fosse già stato risolto prima dell’accesso.


Verifiche sul campo

Seguono due esempi di calcolo, costruiti su dati di fantasia a scopo dimostrativo. Non si riferiscono a vicende reali e servono soltanto a mostrare come funzionano i meccanismi descritti.

Esempio 1 — Leasing strumentale e soglia di grave inadempimento

Ipotesi di partenza. Impresa manifatturiera con un leasing su una linea di produzione: canone mensile di 7.430 €, scadenza il giorno 15 di ogni mese, 42 canoni residui, prezzo di riscatto 18.700 €. Risultano impagati i canoni del 15 gennaio, 15 febbraio e 15 marzo, per complessivi 22.290 €. L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese il 14 aprile; il ricorso ex art. 19 CCII è depositato il 15 aprile; l’udienza si tiene il 24 aprile; l’ordinanza di conferma è del 28 aprile, con durata di 120 giorni.

Sviluppo. Il leasing non è immobiliare, quindi la soglia di grave inadempimento è di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Con tre canoni impagati la soglia non è raggiunta: il concedente non ha ancora titolo per risolvere ai sensi dell’art. 1, comma 137, della legge 124/2017. I 22.290 € sono crediti anteriori alla pubblicazione, quindi coperti dal divieto dell’art. 18, comma 5, CCII: per quel solo mancato pagamento il concedente non può risolvere, anticipare la scadenza né modificare il contratto in danno.

Variante critica. Se l’impresa non paga anche i canoni del 15 aprile e del 15 maggio, i canoni impagati salgono a cinque. Due di essi sono posteriori alla pubblicazione e non sono coperti dalla protezione legale. Il concedente può sostenere che la soglia dei quattro canoni è superata e attivare la clausola risolutiva.

Esito. Le strade praticabili sono tre, non alternative tra loro: pagare i canoni correnti informando l’esperto, trattandosi di pagamento coerente con la conservazione di un bene essenziale; chiedere al tribunale una misura cautelare mirata che inibisca al concedente la risoluzione e il ritiro del bene, dimostrando che la linea di produzione è indispensabile alla continuità; aprire con l’esperto la rinegoziazione ex art. 17, comma 5, CCII.

Calcolo della rinegoziazione. Con una moratoria di sei mesi sulla sola quota capitale, il canone scende alla componente interessi, pari a 2.236 €: la differenza mensile di 5.194 € libera 31.164 € di cassa nel semestre. Con l’allungamento del piano da 42 a 48 rate, il canone scende a 6.580 €: il monte complessivo passa da 312.060 € a 315.840 €, con maggiori interessi per 3.780 €, a fronte di un alleggerimento mensile di 850 €.

Esempio 2 — Factoring, finestra di sospensione e crediti già ceduti

Ipotesi di partenza. Impresa con contratto di factoring pro solvendo: plafond 850.000 €, percentuale anticipabile 80%, cessioni con corrispettivo pagato e data certa. Alla data dell’accesso risultano cedute e non ancora incassate fatture per 613.400 €, sulle quali il factor ha anticipato 490.720 €. L’istanza con richiesta di misure protettive è pubblicata il 9 settembre; l’ordinanza di conferma è del 1° ottobre.

Sviluppo. Tra il 9 settembre e il 1° ottobre corre la finestra in cui l’art. 18, comma 5, CCII consente ai creditori di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti. In quei ventidue giorni il factor non anticipa le nuove fatture, che ammontano a 148.600 €: l’impresa non incassa 118.880 € che aveva messo a budget. Nello stesso periodo i debitori ceduti pagano 327.900 €, che il factor incassa legittimamente, trattandosi di crediti già usciti dal patrimonio dell’impresa con cessione opponibile: l’esposizione anticipata scende a 162.820 €.

Esito. Dal 1° ottobre opera il comma 5-bis: il factor non può mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso se non dimostra che dipende dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Se l’operatività riprende su un plafond ridotto a 500.000 €, l’anticipabile torna disponibile per 400.000 €. Il buco di 118.880 € maturato nella finestra non viene recuperato retroattivamente: va coperto con finanza ponte autorizzata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a), CCII, oppure assorbito nel piano.


Casi particolari

Esistono almeno quattro situazioni che escono dalla regola generale e che vanno trattate diversamente.

Primo caso: il leasing già risolto prima dell’accesso. Se il concedente ha attivato la clausola risolutiva espressa e il contratto si è sciolto prima della pubblicazione dell’istanza, non esiste più un contratto pendente. Le misure protettive non producono reviviscenza: la giurisprudenza ha escluso che i provvedimenti cautelari possano far rinascere rapporti già estinti o imporre al creditore nuove prestazioni. Resta però una verifica da fare sempre: se al momento della risoluzione la soglia dei sei o dei quattro canoni non era integrata, o se la clausola è stata attivata per inadempimenti diversi dal mancato pagamento, la risoluzione può essere contestata. E se il bene è già stato ritirato e venduto, va controllato il conteggio ai sensi dell’art. 1, comma 138, della legge 124/2017: il concedente deve restituire quanto ricavato dalla vendita al netto dei canoni scaduti impagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, e la vendita deve essere avvenuta a valori di mercato secondo le procedure competitive previste dal comma 139.

Secondo caso: il sale and lease back. Quando l’impresa ha venduto un immobile a una società di leasing per poi riprenderlo in locazione finanziaria, l’operazione è lecita ma va verificata la sua compatibilità con il divieto di patto commissorio, soprattutto se il prezzo di vendita era sensibilmente inferiore al valore del bene e l’operazione è stata conclusa in un momento di tensione finanziaria. Se la qualificazione è controversa, cambia la strategia dell’intero tavolo: un’operazione contestabile è una leva negoziale, non solo un debito.

Terzo caso: i crediti ceduti verso la pubblica amministrazione. La cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici è soggetta a una disciplina speciale, che richiede forma qualificata e notifica all’amministrazione, la quale può opporsi. In composizione negoziata questo significa che la posizione del factor su quei crediti va verificata documento per documento: una cessione non perfezionata secondo quella disciplina può non essere opponibile, e in quel caso l’incasso spetta all’impresa.

Quarto caso: le garanzie personali dei soci e le garanzie pubbliche. Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore, non quello dei garanti. Se i soci hanno firmato fideiussioni a favore della società di leasing o del factor, l’escussione resta in astratto possibile e va contrastata con una misura cautelare specificamente diretta a quel risultato: la giurisprudenza ha riconosciuto, in casi mirati, l’inibitoria temporanea all’escussione di garanzie, valorizzando il fatto che l’aggressione al patrimonio dei soci avrebbe compromesso proprio le risorse destinate al risanamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la qualificazione di un leasing, la verifica dell’opponibilità di una cessione di crediti e la costruzione della richiesta cautelare sui contratti essenziali vengono trattate insieme, da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo.


Domande frequenti

Se apro la composizione negoziata, la società di leasing può portarmi via il macchinario? Dipende da due fattori. Se il contratto non è ancora risolto e lei ha chiesto e ottenuto le misure protettive, il concedente non può risolvere né anticipare la scadenza per il solo mancato pagamento dei canoni maturati prima della pubblicazione dell’istanza. Se invece il contratto era già risolto prima, oppure se lei smette di pagare i canoni che scadono durante le trattative e viene superata la soglia di legge, il concedente può risolvere e chiedere la restituzione del bene. Per blindare un bene essenziale alla produzione serve una misura cautelare mirata, chiesta al tribunale insieme alla conferma delle misure protettive.

Posso smettere di pagare i canoni di leasing durante le trattative? Non è una scelta che si possa fare unilateralmente. La protezione dell’art. 18, comma 5, CCII copre il mancato pagamento dei crediti anteriori, non quelli che maturano dopo. Smettere di pagare espone alla risoluzione una volta superata la soglia dei quattro canoni mensili, o dei sei per il leasing immobiliare. La via corretta è chiedere la sospensione al tribunale come misura cautelare, oppure negoziare una moratoria con l’assistenza dell’esperto.

La banca o il factor possono bloccare l’anticipo fatture quando vedono l’istanza? Il solo accesso alla composizione negoziata non è causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Tuttavia, tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma delle misure, la legge consente ai creditori di sospendere l’adempimento dei contratti pendenti. È una finestra reale, che va messa a budget. Dopo la conferma, l’intermediario non può mantenere la sospensione se non dimostra che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Che fine fanno i crediti che ho già ceduto al factor? Se la cessione è opponibile, quei crediti non sono più nel suo patrimonio e il factor li incassa legittimamente anche durante le trattative: non si tratta di un’azione esecutiva sul patrimonio dell’impresa. L’opponibilità, però, va verificata: può derivare dal pagamento del corrispettivo con data certa secondo la legge 52/1991, oppure dalla notifica al debitore ceduto o dalla sua accettazione con data certa secondo il codice civile. Se nessuna delle due strade è stata percorsa correttamente, la posizione del factor è molto più fragile di quanto lui stesso ritenga.

Il tribunale può riscrivere il contratto di leasing troppo oneroso? Il Codice della crisi non attribuisce al giudice della composizione negoziata un potere generale di revisione dei contratti. Lo strumento è l’invito dell’esperto a rideterminare il contenuto del contratto secondo buona fede, con un corrispondente dovere delle parti di collaborare per adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. Il tribunale può invece incidere con misure cautelari sugli effetti del contratto, ad esempio sospendendo temporaneamente obblighi di pagamento, se la misura è funzionale al risanamento.

Se il leasing è già risolto, la composizione negoziata me lo restituisce? No. Un contratto già sciolto non è un contratto pendente e le misure non lo fanno rivivere. Restano due possibilità concrete: contestare la risoluzione, se mancavano i presupposti di legge o se la clausola è stata attivata impropriamente; oppure negoziare con il concedente un nuovo rapporto sul medesimo bene, inserendolo tra gli esiti dell’accordo. È uno dei casi limite in cui la differenza tra accedere il 10 del mese e accedere il 20 cambia l’intera struttura del piano.

Le misure protettive coprono anche i miei fideiussori? Non automaticamente. La protezione riguarda il patrimonio dell’imprenditore. Per inibire l’escussione delle garanzie personali o di una garanzia pubblica occorre una richiesta cautelare autonoma, motivata sul fatto che l’escussione pregiudicherebbe le risorse e le condizioni del risanamento. Diversi tribunali hanno concesso inibitorie di questo tipo, ma sempre a fronte di una domanda specifica e documentata.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che, alla data di pubblicazione di questa guida, definiscono il perimetro applicativo della materia.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 136-140, della legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva: si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti in precedenza resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: stabilisce quale regime di conteggio si applica al leasing risolto, e quindi quanto realmente deve l’impresa quando il bene è già stato ritirato.

Corte di Cassazione, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20671. In sede di accertamento dei requisiti dimensionali, il debito verso la società di leasing va considerato al netto del valore di realizzo del bene, quando la risoluzione sia anteriore all’entrata in vigore della legge 124/2017. Rilevanza: conferma che il credito del concedente non è mai l’importo nominale dei canoni residui, e questo incide direttamente sul dimensionamento del debito nel piano.

Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza 16 settembre 2025, n. 25328. La cessione dei crediti tipica del factoring non modifica il rapporto obbligatorio e non può pregiudicare il debitore ceduto, che può opporre al factor le eccezioni sull’esistenza e validità del negozio e sull’esatto adempimento, mentre le eccezioni su fatti estintivi o modificativi sono opponibili solo se anteriori alla comunicazione della cessione. Rilevanza: spiega perché il factor stringe quando l’impresa entra in crisi, cioè quando il rischio di contestazioni dei debitori ceduti sull’esatto adempimento cresce.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32782/2024. L’opponibilità della cessione dei crediti d’impresa può essere conseguita in via alternativa attraverso il pagamento del corrispettivo con data certa secondo la legge 52/1991 oppure attraverso la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione secondo le regole codicistiche. Rilevanza: fissa il doppio binario su cui verificare, caso per caso, se i crediti ceduti al factor sono davvero fuori dal patrimonio dell’impresa.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7415/2024. In tema di opponibilità delle cessioni di crediti anche futuri in massa, la data certa può risultare da un timbro postale ancorché apposto sul retro del documento, ed è sufficiente la prova del pagamento parziale del corrispettivo. Rilevanza: riguarda il nodo probatorio più frequente nelle contestazioni tra impresa in crisi e società di factoring.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2556/2023. Si pronuncia sulla validità e sull’operatività del patto di compensazione collegato al mandato all’incasso nel concordato preventivo, distinguendo l’ipotesi del mandato con patto compensativo da quella della semplice cessione. Rilevanza: nella composizione negoziata la qualificazione dell’operazione come cessione, mandato con patto di compensazione o anticipazione salvo buon fine determina chi incassa le fatture durante le trattative.

Corte di Cassazione, sentenza n. 31856/2025. Si occupa dell’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della concessione delle misure protettive in pendenza di domanda di concordato. Rilevanza: riguarda la sequenza tra strumenti, frequente quando l’impresa ha già una procedura avviata e deve decidere dove collocare la trattativa su leasing e factoring.

Tribunale di Padova, provvedimento 25 settembre 2023. Estende il divieto di risoluzione dei contratti in essere previsto dall’art. 18, comma 5, CCII anche ai contratti bancari autoliquidanti, e quindi ai rapporti di factoring: l’intermediario non può risolvere unilateralmente né sospendere l’adempimento per il solo avvio della composizione negoziata, salvo inadempimenti successivi all’avvio. Rilevanza: è il precedente di riferimento per chi deve difendere una linea di anticipo fatture.

Tribunale di Cagliari, provvedimento 4 dicembre 2024. Dispone, per tutta la durata delle trattative, la sospensione dell’obbligo di pagamento dei ratei di determinati finanziamenti, con divieto per le banche di addebitare interessi di mora, dichiarare la risoluzione, classificare il credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, segnalare l’impresa in Centrale rischi o cedere il credito. Rilevanza: è il modello più completo di misura cautelare sui contratti di finanziamento, direttamente trasferibile ai leasing e alle linee autoliquidanti.

Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 20 febbraio 2025. Concede misure protettive e cautelari inibendo azioni esecutive e cautelari, revoca delle linee di credito e modifiche unilaterali dei contratti, e dispone inoltre il divieto di risoluzione dei contratti pendenti anche per mancati pagamenti successivi alla pubblicazione dell’istanza, entro un importo massimo definito per ciascun creditore. Rilevanza: mostra che la protezione sui canoni correnti è ottenibile, ma solo come misura mirata e quantificata.

Tribunale di Varese, ordinanza 24 aprile 2023. Esamina una richiesta di moratoria degli interessi sui conti anticipi e sconto fatture e di sospensione dei canoni di locazione finanziaria, affermando che le misure cautelari atipiche richiedono una verifica rafforzata di strumentalità e che non possono imporre nuove prestazioni, nuovi affidamenti né far rivivere contratti già risolti. Rilevanza: delimita con chiarezza ciò che la via cautelare non può ottenere.

Tribunale di Milano, ordinanza 4 luglio 2025. Afferma che il limite massimo di durata va riferito alle misure protettive tipiche di portata generale e che restano ammissibili misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati. Rilevanza: apre la strada alla protezione mirata e prolungata sul singolo concedente o sul singolo factor.

Tribunale di Padova, Sez. I civile, provvedimento 9 dicembre 2024. Stabilisce che la scadenza del termine delle misure protettive non osta all’adozione, fino alla conclusione del percorso, di misure cautelari di contenuto analogo, riferendosi la durata massima a ciascuna misura. Nello stesso senso si colloca il successivo provvedimento del Tribunale di Padova del 12 settembre 2025 sul rapporto tra scadenza del termine di duecentoquaranta giorni e misure ulteriori. Rilevanza: riguarda le composizioni negoziate lunghe, tipiche quando si rinegoziano piani di leasing pluriennali.

Tribunale di Vicenza, provvedimento 23 luglio 2025. Concede una misura cautelare atipica consistente nel divieto temporaneo, per la banca creditrice, di escutere una garanzia pubblica. Rilevanza: precedente utile quando i leasing e le linee autoliquidanti sono assistiti da garanzie il cui escussione farebbe saltare il piano.

Tribunale di Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Rigetta un’istanza diretta a inibire il mantenimento della sospensione degli affidamenti, in un contesto in cui l’intermediario aveva ragioni per non riattivarli. Rilevanza: segnala che il comma 5-bis non si traduce in un automatismo di riattivazione delle linee.

Tribunale di Venezia, ordinanza 28 marzo 2025, e Tribunale di Firenze, ordinanza 28 aprile 2025. Dispongono la riattivazione di linee autoliquidanti in situazioni particolari, nelle quali gli istituti avevano già manifestato disponibilità alla riattivazione; nel caso veneziano l’intermediario aveva anche concesso, dopo l’avvio del percorso, una ulteriore linea sotto forma di factoring. Rilevanza: confermano che la riattivazione passa dalla trattativa, prima che dal provvedimento.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, provvedimento 3 luglio 2024. Afferma che l’impresa può conseguire misure ulteriori rispetto a quelle tipiche, ma che a tal fine è necessaria una distinta e specifica richiesta di provvedimenti cautelari. Rilevanza: è la ragione per cui il ricorso va costruito su due livelli, protettivo e cautelare.

Tribunale di Perugia, provvedimento 15 luglio 2024. Esclude che la genericità delle misure protettive richieste, corrispondenti alla previsione normativa, comporti inammissibilità della domanda, trattandosi di misure a numero chiuso. Rilevanza: riguarda la redazione dell’istanza e la sua tenuta in udienza.

Tribunale di Verona, provvedimento 10 marzo 2025. Rigetta la conferma delle misure protettive quando il piano presentato ha natura meramente liquidatoria, mancando la finalità di risanamento. Rilevanza: ricorda che la protezione su leasing e factoring regge solo se esiste un progetto di continuità credibile.

Tribunale di Modena, provvedimento 8 marzo 2025. Qualifica come cautelare, e non come protettiva atipica, la misura che blocca le azioni nei confronti del garante, il quale non rientra nella nozione di creditore considerata dalla norma sulle misure protettive. Rilevanza: conferma l’impostazione da seguire quando i soci hanno garantito leasing e linee di factoring.

Tribunale di Vicenza, provvedimento 11 gennaio 2026. Si pronuncia sugli effetti erga omnes delle misure protettive. Rilevanza: incide sull’opportunità di chiedere la protezione generalizzata oppure limitata a creditori determinati, scelta che nella gestione dei rapporti di leasing e factoring ha conseguenze negoziali immediate.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge quando un’impresa con leasing e factoring entra o sta per entrare in composizione negoziata.

  1. Ricostruiamo la mappa contrattuale completa: leggiamo ogni contratto di locazione finanziaria e ogni contratto quadro di factoring, estraiamo clausole risolutive espresse, covenant, penali, patti di compensazione e sottoplafond, e costruiamo il quadro delle scadenze reali.
  2. Qualifichiamo ciascun rapporto come pendente o già definito, verificando per ogni leasing se la soglia di grave inadempimento della legge 124/2017 sia stata superata e per ogni cessione se sia opponibile, confrontando data certa, notifiche e accettazioni.
  3. Calcoliamo il credito effettivo del concedente, applicando il conteggio dell’art. 1, comma 138, della legge 124/2017 o, per i contratti risolti anteriormente, la disciplina dell’art. 1526 c.c. secondo le Sezioni Unite, e contestiamo le vendite del bene avvenute fuori dalle procedure competitive.
  4. Predisponiamo l’istanza di accesso e il ricorso ex art. 19 CCII prima della pubblicazione, così che il deposito avvenga nel termine del giorno successivo, e definiamo il perimetro delle misure, generale o mirato, in funzione della strategia negoziale.
  5. Costruiamo la richiesta cautelare sui contratti essenziali, documentando la strumentalità dei beni in leasing alla continuità e chiedendo, quando serve, l’inibitoria al ritiro del bene, la sospensione temporanea dei canoni, il divieto di segnalazione e di classificazione a sofferenza.
  6. Difendiamo le linee autoliquidanti, contestando la sospensione mantenuta dopo la conferma delle misure quando l’intermediario non dimostra le ragioni di vigilanza prudenziale previste dall’art. 18, comma 5-bis, CCII.
  7. Conduciamo la rinegoziazione dei contratti squilibrati nel tavolo aperto dall’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 5, CCII, elaborando le ipotesi di moratoria della quota capitale, allungamento del piano e rimodulazione del riscatto, con i relativi conteggi.
  8. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per la finanza prededucibile necessaria a coprire il fabbisogno aperto dalla sospensione degli anticipi.
  9. Gestiamo il rapporto con l’esperto sui pagamenti, documentando la coerenza dei pagamenti correnti con le prospettive di risanamento per prevenire l’iscrizione del dissenso e la conseguente revoca delle misure.
  10. Proponiamo reclamo contro i provvedimenti sfavorevoli e assistiamo l’impresa nel passaggio agli sbocchi dell’art. 23 CCII, cristallizzando per iscritto le rimodulazioni ottenute.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, i suoi doveri di invito alla rinegoziazione e il meccanismo dell’iscrizione del dissenso significa impostare le trattative su leasing e factoring sapendo in anticipo come verranno valutate. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, perché un contratto di locazione finanziaria e un contratto di factoring si leggono contemporaneamente come documenti giuridici e come flussi finanziari. E resta la continuità della difesa: la stessa linea impostata nell’analisi iniziale viene portata avanti nel ricorso ex art. 19 CCII, nel reclamo e, se la controversia sul leasing o sulla cessione arriva fino all’ultimo grado, davanti alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di strategia. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: chi calcola il fabbisogno di cassa e chi redige il ricorso parlano tra loro ogni giorno.


In sintesi

Nella composizione negoziata leasing e factoring non si congelano da soli. I contratti proseguono secondo le regole ordinarie, perché il Codice non prevede né lo scioglimento né la sospensione autorizzata dei contratti pendenti. La protezione dell’art. 18, comma 5, CCII è reale ma circoscritta: neutralizza le clausole collegate al mancato pagamento dei crediti anteriori e il blocco delle linee di credito, lascia scoperti gli inadempimenti che maturano durante le trattative e concede ai creditori una finestra di sospensione tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma. Tutto ciò che serve in più — sospensione dei canoni, divieto di ritiro del bene, blocco delle garanzie, stop alle segnalazioni — va chiesto come misura cautelare distinta e documentata.

È una materia in cui lo Studio Monardo interviene con titoli specifici: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è precisamente lo strumento che quella abilitazione presidia; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, ed è lì che si collocano leasing, factoring, anticipi su fatture e cessioni di credito; è avvocato cassazionista, e le controversie su risoluzione del leasing e opponibilità delle cessioni finiscono spesso davanti alla Corte di Cassazione. Non analizzeremo il suo caso promettendo esiti: verificheremo i contratti, i termini e le soglie, e costruiremo la strategia sui dati che emergono.

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