Impresa Che Non Riesce Più A Pagare La Transazione Fiscale: Quando Si Risolve Di Diritto?

Il bivio: tenere in piedi l’accordo, oppure lasciarlo cadere e cambiare strumento?

La rata della transazione fiscale è scaduta, la cassa non l’ha coperta, e la domanda è una sola: quanto tempo resta prima che l’accordo con il Fisco salti da solo, senza che nessuno debba chiederlo a un giudice? La risposta tecnica è un numero — sessanta giorni, negli accordi di ristrutturazione e nella composizione negoziata — ma la risposta utile è un’altra, e riguarda ciò che conviene fare dentro quella finestra. Non esiste una scelta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la stessa rata non pagata può consigliare la rinegoziazione a un’azienda con ordini in portafoglio e consigliare il passaggio a un altro strumento a un’azienda che ha perso il margine. Qui le strade praticabili vengono messe una accanto all’altra, con i rispettivi vantaggi e il rispettivo rovescio della medaglia.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il tema sta nel punto in cui il diritto della crisi d’impresa e il diritto tributario si sovrappongono. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera abitualmente dentro il percorso — la composizione negoziata — in cui dal 28 settembre 2024 la transazione fiscale può essere conclusa e, allo stesso modo, risolta di diritto; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che consente di trattare contemporaneamente il profilo concorsuale (la tenuta dell’accordo) e il profilo fiscale (ciò che riemerge nel carico quando l’accordo cade). Sono le due competenze che questa materia richiede insieme, mai separate.

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Il quadro di partenza: la risoluzione automatica non è uguale in tutti gli strumenti

Prima di confrontare le strade, va chiarito un punto che genera la maggior parte degli equivoci: “risoluzione di diritto” non è una formula generica, è un meccanismo che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede solo per alcuni strumenti e non per altri. La differenza è dirimente, perché determina quanto margine esiste e chi deve muoversi per primo.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti la regola è scritta nell’art. 63 CCII, nella versione riscritta dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024): la transazione conclusa nell’ambito degli accordi è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Non serve un’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, non serve una pronuncia del tribunale, non serve una contestazione formale: l’effetto si produce con il decorso del tempo. Va segnalato che la disciplina anteriore conosceva un termine più ampio, di novanta giorni, e che la nuova formulazione si applica alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo: la verifica della norma applicabile al singolo accordo è quindi il primo controllo da fare, non un dettaglio accademico.

Nella composizione negoziata della crisi il meccanismo è analogo ma non identico. L’art. 23, comma 2-bis, CCII — introdotto anch’esso dal correttivo-ter, con decorrenza 28 settembre 2024 — consente all’imprenditore di formulare nel corso delle trattative una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, restando esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. L’ultimo periodo della norma prevede che l’accordo si risolva di diritto in due ipotesi: se l’imprenditore non esegue integralmente i pagamenti nel termine previsto, e in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata oppure di accertamento dello stato di insolvenza. Qui, dunque, non è solo il ritardo a far cadere l’accordo: lo fa cadere anche un evento esterno al rapporto con il Fisco.

Nel concordato preventivo lo scenario cambia radicalmente. L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, ma non contiene alcun automatismo risolutorio. L’inadempimento del concordato omologato è governato dall’art. 119 CCII: ciascuno dei creditori, e il commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori, può chiedere la risoluzione per inadempimento; il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza; il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Serve quindi un’iniziativa di parte, un procedimento e una valutazione giudiziale. A fronte di questo margine più ampio, va però soppesato il rovescio: la valutazione sulla “scarsa importanza” appartiene al giudice, non al debitore, e programmare un ritardo contando su quella soglia significa affidare a una stima altrui la sopravvivenza della procedura.

Un’ultima coordinata, perché pesa su tutte le opzioni che seguono. L’art. 63, comma 6, lettera a), CCII esclude l’omologazione forzosa — il cosiddetto cram down fiscale — quando, fatta salva l’ipotesi dell’art. 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso, nell’ambito degli accordi regolati dallo stesso articolo, una transazione avente a oggetto debiti della stessa natura poi risolta di diritto. La preclusione opera anche verso chi ha proseguito, pur parzialmente, l’attività di un soggetto che in quel quinquennio ha subìto una risoluzione di diritto, a seguito di fusione, scissione, cessione, conferimento o affitto d’azienda, anche di fatto, o di atti produttivi di effetti analoghi. La risoluzione, in altri termini, non chiude soltanto un accordo: proietta un’ombra di cinque anni su una determinata strada futura.

Gli altri strumenti in cui la questione si pone

Il confronto si concentra sugli strumenti più frequenti, ma la mappa è più ampia e conviene conoscerla, perché la scelta dell’opzione 3 passa proprio dall’individuazione dello sbocco corretto.

Il concordato minore è lo strumento riservato ai debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, segnatamente l’imprenditore minore e gli altri soggetti indicati dal Codice. Qui il trattamento dei crediti tributari e contributivi segue la disciplina propria dello strumento e la sorte dell’accordo è governata dalle regole del concordato minore, senza l’automatismo dei sessanta giorni: la differenza è sostanziale per le imprese di dimensioni contenute, che spesso scoprono solo a valle della risoluzione di avere a disposizione un percorso diverso da quello originariamente imboccato.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis CCII costituisce un’ulteriore via, con una disciplina del trattamento dei crediti pubblici propria e scadenze differenziate per i crediti già scaduti alla data dell’omologazione e per quelli che scadono successivamente. Anche qui la verifica va condotta sul testo applicabile, perché la materia è stata interessata dagli interventi correttivi.

La liquidazione giudiziale merita una menzione per una ragione che sfugge di frequente: il correttivo-ter ha esteso la possibilità di una definizione transattiva dei crediti tributari anche in quella sede. Non è lo scenario che l’impresa in continuità desidera, ma è un dato che incide sul giudizio di convenienza, perché la comparazione tra proposta e alternativa liquidatoria — il confronto su cui si misura ogni omologazione forzosa — va costruita sul quadro normativo attuale e non su quello anteriore.

La composizione negoziata, infine, conserva uno spazio anche dopo la chiusura delle trattative: l’imprenditore che abbia percorso quella strada può comunque formulare una proposta di transazione da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, ove ritenga opportuno non privarsi della possibilità dell’omologazione forzosa, che nella composizione negoziata — procedura priva di una fase di omologazione degli accordi conclusi — non trova applicazione. È una considerazione che pesa nella scelta iniziale dello strumento tanto quanto nella scelta successiva alla risoluzione.

Che cosa significa “esecuzione integrale” dei pagamenti

La formula impiegata dall’art. 63, comma 8, CCII merita attenzione, perché su di essa si gioca la distinzione tra un accordo ancora in vita e un accordo caduto. La norma non parla di pagamento della rata, ma di esecuzione integrale dei pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie entro sessanta giorni dalle scadenze previste. Da qui discendono tre conseguenze operative che vanno considerate prima di impostare qualsiasi strategia.

La prima riguarda la parzialità. Un versamento inferiore all’importo dovuto non integra esecuzione integrale: paga una parte, ma non impedisce il maturare dell’effetto. È un punto che conviene mettere a fuoco perché l’impresa in difficoltà tende naturalmente a versare quanto può, nella convinzione che un pagamento parziale dimostri buona fede e sposti il problema. Dimostra buona fede, certamente, ma non neutralizza una condizione risolutiva formulata in termini di integralità.

La seconda riguarda la pluralità dei destinatari. L’accordo transattivo può coinvolgere contemporaneamente l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali: ciascuna posizione ha le proprie scadenze e i propri canali di versamento. L’adempimento verso uno degli enti non compensa l’inadempimento verso un altro, e un errore nell’imputazione dei versamenti può produrre, sul piano formale, un risultato diverso da quello che l’impresa riteneva di avere conseguito. La riconciliazione puntuale tra quanto versato e quanto imputato è quindi una verifica da fare per tempo, non a valle della contestazione.

La terza riguarda il computo del termine. I sessanta giorni decorrono dalle scadenze previste, al plurale: ogni scadenza apre una finestra propria. Nel caso di più rate scoperte in sequenza, le finestre si sovrappongono, e la prima a chiudersi determina l’esito. Chi ragiona sulla sola rata più recente rischia di misurare il tempo residuo sul termine sbagliato.

Che cosa accade il giorno dopo

Gli effetti della risoluzione vanno conosciuti in anticipo, perché rappresentano il termine di paragone rispetto a cui ogni opzione va valutata. Il primo effetto è la riviviscenza del credito: il debito tributario e contributivo torna dovuto nella misura originaria, con le componenti accessorie che la transazione aveva ridimensionato, al netto dei versamenti già eseguiti, i quali restano acquisiti e si imputano al dovuto. Il secondo effetto è la riacquistata operatività dell’agente della riscossione sulle somme tornate esigibili, con gli strumenti che l’ordinamento gli attribuisce. Il terzo è la preclusione quinquennale all’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione su debiti della stessa natura, con l’estensione prevista dalla norma ai casi di prosecuzione dell’attività a seguito di operazioni straordinarie. Il quarto, meno immediato ma non meno rilevante, è l’effetto sulla sostenibilità complessiva del piano: se l’accordo di ristrutturazione prevedeva il pagamento integrale dei creditori estranei grazie a flussi che includevano la falcidia erariale, la caduta della transazione mette in discussione l’equilibrio dell’intera operazione, non solo la componente fiscale.

Opzione 1 — Rinegoziare prima che la finestra si chiuda

In cosa consiste

La prima strada consiste nel non arrivare al sessantunesimo giorno con una rata scoperta, modificando l’assetto dell’operazione mentre l’accordo è ancora in vita. La base normativa, negli accordi di ristrutturazione, è l’art. 58 CCII: se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione dell’art. 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi, con rinnovo dell’attestazione dovuto anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi; qualora invece sia dopo l’omologazione che si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione, con pubblicazione del piano modificato e avviso ai creditori, che possono opporsi.

Il punto tecnico da mettere a fuoco è che l’art. 58 non è una scorciatoia unilaterale. Consente di adeguare il piano, non di riscrivere da solo il contenuto dell’obbligazione verso un singolo creditore. Se ciò che cambia è la percentuale, la scadenza o la garanzia promessa all’ente impositore, si sta modificando la transazione, e per modificare la transazione occorre una nuova proposta all’ente, con i tempi di riscontro propri della disciplina dell’art. 63 CCII. Va ricordato che il rinvio operato dall’art. 63, comma 6, lettera a), all’art. 58 ha un significato preciso: la rinegoziazione condotta nelle forme di legge è trattata diversamente dalla risoluzione subita.

Quando ha senso

Ha senso, in primo luogo, quando lo scostamento è temporaneo e documentabile: un incasso rilevante slittato, un contratto rinviato di un trimestre, un rimborso fiscale atteso. In secondo luogo, quando l’impresa ha ancora continuità operativa e margine industriale, cioè quando il piano è sbagliato nel profilo temporale ma non nell’impianto. In terzo luogo, quando il debito erariale non rappresenta l’intero passivo e restano creditori privati disponibili a riconsiderare il calendario: la rinegoziazione che coinvolge solo il Fisco è strutturalmente più fragile di quella che ridisegna l’intero servizio del debito.

Come si esegue in sintesi

Il percorso tipico prevede la ricostruzione aggiornata dei flussi, la predisposizione del piano modificato, il rinnovo dell’attestazione del professionista indipendente, la formulazione della nuova proposta transattiva agli uffici competenti e all’agente della riscossione, la pubblicazione nel registro delle imprese e l’avviso ai creditori, con gestione delle eventuali opposizioni. Nella composizione negoziata la dinamica è diversa e passa dal confronto con l’esperto indipendente e dalla riformulazione della proposta nel corso delle trattative.

Vantaggi

Il vantaggio principale è che l’accordo non cade: non si produce la riviviscenza del debito nella misura originaria, non scatta la preclusione quinquennale dell’art. 63, comma 6, lettera a), e la posizione dell’impresa resta quella di chi esegue un accordo omologato, non quella di chi ha un accordo risolto alle spalle. C’è poi un vantaggio meno evidente ma concreto: la rinegoziazione conserva il rapporto con i creditori aderenti, che in una fase successiva potrebbe essere determinante.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è il tempo. Rinnovo dell’attestazione, pubblicazione, avvisi e un termine di trenta giorni per le opposizioni non si comprimono a piacere, e i termini processuali restano soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se la rata è già scaduta, la rinegoziazione non sospende il decorso dei sessanta giorni: l’operazione va impostata tenendo conto che la finestra corre comunque. Il secondo rischio è sostanziale: una modifica che non regga sul piano della fattibilità espone l’impresa a opposizioni e a un secondo inadempimento, con un piano riattestato alle spalle e meno credibilità residua. Il terzo è che l’ente impositore non è obbligato ad aderire: la nuova proposta può restare senza riscontro favorevole.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa che ha ancora un’attività che produce margine, uno scostamento riconducibile a cause identificabili e un numero contenuto di controparti da riallineare: qui la rinegoziazione è la strada che conserva più valore.

Opzione 2 — Coprire la rata dentro i sessanta giorni

In cosa consiste

La seconda strada non modifica nulla: punta a reperire la provvista e a eseguire integralmente il pagamento entro il termine, così che la condizione risolutiva non si verifichi. La norma, negli accordi di ristrutturazione, richiede l’esecuzione integrale entro sessanta giorni dalle scadenze previste; fino a quel momento l’accordo resta in piedi, e il pagamento tempestivo — ancorché tardivo rispetto alla scadenza contrattuale — impedisce il prodursi dell’effetto. È una finestra di tolleranza, non una facoltà di rinvio: va letta per quello che è.

Quando ha senso

Ha senso quando l’importo mancante è aggredibile con risorse reperibili in tempi brevi: smobilizzo di crediti commerciali, cessione di un bene non strumentale, apporto dei soci, finanza esterna messa a disposizione da un terzo. Ha senso, in secondo luogo, quando la rata scoperta è un episodio isolato in un piano che per il resto sta reggendo. Ha senso, in terzo luogo, quando la risoluzione produrrebbe un danno sproporzionato rispetto all’importo: è il caso tipico dell’impresa che ha già versato una quota significativa del dovuto e che, con la caduta dell’accordo, vedrebbe riemergere il debito originario al netto dei soli versamenti eseguiti.

Come si esegue in sintesi

Operativamente si tratta di tre passaggi: quantificare con esattezza ciò che va versato entro la scadenza dei sessanta giorni, comprese le voci accessorie e le eventuali rate che maturano nel frattempo; reperire la provvista con uno strumento che non generi a sua volta una passività insostenibile; eseguire il pagamento con modalità che ne rendano dimostrabile la tempestività e l’imputazione corretta. L’ultimo punto è meno banale di quanto sembri: in una materia dove l’effetto si produce automaticamente, la prova documentale dell’esecuzione integrale e tempestiva è il presidio difensivo principale.

Vantaggi

Il vantaggio è la semplicità: nessuna procedura, nessuna attestazione, nessun termine per opposizioni, nessuna esposizione al giudizio altrui sulla fattibilità del piano modificato. È anche l’unica strada che lascia l’accordo esattamente com’era, senza aprire un confronto con i creditori che potrebbe far emergere richieste ulteriori.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio va soppesato il rischio più serio: coprire una rata con risorse che servivano all’esercizio può semplicemente spostare il problema alla rata successiva, aggravandolo. Se la crisi non è di liquidità ma di redditività, il pagamento tempestivo compra sessanta giorni e consuma la riserva che avrebbe permesso di gestire una transizione ordinata. Il secondo rischio riguarda la provvista: un finanziamento reperito in condizioni di urgenza, o un’operazione su beni aziendali decisa senza verificarne la compatibilità con il piano e con le regole concorsuali, può generare contestazioni ulteriori. Il terzo è che la finestra, una volta usata, non concede repliche indefinite: ogni scadenza ha la propria, e la sequenza di ritardi ricorrenti è precisamente ciò che la disciplina intende sanzionare.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con un problema di cassa puntuale e una fonte di provvista già individuata: qui la finestra dei sessanta giorni è esattamente lo strumento che il legislatore ha voluto mettere a disposizione.

Opzione 3 — Lasciare che la risoluzione maturi e cambiare strumento

In cosa consiste

La terza strada accetta che l’accordo cada e riorganizza la posizione dentro un diverso strumento di regolazione della crisi. Non è una resa: è una scelta che in certe condizioni conserva più valore delle altre due, perché evita di consumare risorse nel tentativo di tenere in piedi un’operazione che non sta più in piedi. Gli sbocchi praticabili sono il concordato preventivo con il trattamento dei crediti tributari e contributivi dell’art. 88 CCII — in continuità o liquidatorio —, il concordato minore per i soggetti che ne hanno i requisiti, e, quando il quadro è di insolvenza irreversibile, la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata.

Quando ha senso

Ha senso quando il piano originario poggiava su assunzioni che i fatti hanno smentito in modo strutturale: perdita di un cliente che rappresentava una quota rilevante del fatturato, caduta del margine, sopravvenienze passive di importo tale da rendere il servizio del debito non più sostenibile. Ha senso, in secondo luogo, quando la provvista per rinegoziare o per coprire la rata esiste solo erodendo l’attivo che costituisce la garanzia dei creditori. Ha senso, in terzo luogo, quando l’impresa ha bisogno di un perimetro protettivo più ampio di quello che un accordo di ristrutturazione può offrire, perché la pressione esecutiva non arriva solo dal Fisco.

Come si esegue in sintesi

Il passaggio richiede la ricostruzione aggiornata del passivo, inclusa la quota erariale che riemerge nella misura originaria al netto dei versamenti eseguiti, la verifica della sussistenza dei presupposti per lo strumento prescelto, la costruzione della nuova proposta e, dove rilevante, della nuova transazione fiscale, e il deposito della domanda. Il dato tecnico decisivo è il seguente: la causa ostativa dell’art. 63, comma 6, lettera a), è dettata per gli accordi di ristrutturazione, e nel concordato preventivo l’art. 88 CCII non replica quel catalogo di preclusioni legate alla condotta. La precedente risoluzione di diritto pesa quindi in modo diverso a seconda dello strumento verso cui ci si muove.

Vantaggi

Il vantaggio è la coerenza tra strumento e situazione reale: si smette di difendere un calendario di pagamenti che la gestione non può alimentare e si riorganizza il passivo su basi nuove. C’è poi un vantaggio di protezione, perché gli strumenti concorsuali offrono un regime di gestione delle iniziative dei creditori che il mero ritardo nell’esecuzione di un accordo non offre affatto.

Rischi e svantaggi

Il rovescio è pesante e va detto senza attenuazioni. La risoluzione fa riemergere il debito tributario nella sua misura originaria, con le componenti sanzionatorie e gli interessi che la transazione aveva ridimensionato, al netto di quanto versato; i pagamenti eseguiti restano acquisiti, ma valgono come acconto su un debito tornato integro. Scatta inoltre la preclusione quinquennale all’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione su debiti della stessa natura, con l’estensione ai casi di prosecuzione dell’attività a seguito di operazioni straordinarie. Infine, l’accesso a un nuovo strumento non è un automatismo: richiede presupposti, attestazioni e tempi, e in quella finestra l’impresa opera con un debito erariale tornato pieno.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa il cui problema non è la singola rata ma la sostenibilità complessiva del piano: qui insistere sull’accordo esistente significa spendere risorse per rinviare un esito già scritto.

Le strade che sembrano alternative e non lo sono

Accanto alle tre opzioni effettivamente praticabili circolano alcune soluzioni che, a un esame ravvicinato, non reggono. Vale la pena censirle, perché il tempo speso a percorrerle è tempo sottratto alla finestra utile.

Il pagamento tardivo oltre i sessanta giorni. Una volta che la condizione risolutiva si è verificata, il versamento successivo non ripristina l’accordo: vale come pagamento sul debito riemerso. L’idea che un adempimento ritardato ma spontaneo possa “sanare” la posizione non trova appiglio nella struttura della norma, che collega l’effetto al decorso del termine e non a una valutazione sul comportamento del debitore.

L’attesa di una contestazione formale. Poiché l’effetto si produce di diritto, non esiste un atto dell’amministrazione da cui far decorrere un termine di reazione. Attendere una comunicazione per decidere significa lasciare che la decisione la prenda il calendario.

La modifica di fatto del piano. Riorganizzare informalmente le scadenze con alcuni creditori, dirottare flussi destinati al servizio del debito o rinviare la dismissione di un asset previsto dal piano, senza attivare il procedimento dell’art. 58 CCII, non produce alcun effetto sulla transazione fiscale. L’accordo con l’ente impositore si modifica solo con una nuova proposta all’ente, e nessuna intesa con i creditori privati può sostituirla.

La rateazione ordinaria come surrogato. La dilazione delle somme iscritte a ruolo prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 è uno strumento distinto, che opera sul carico affidato all’agente della riscossione e non sulla transazione conclusa nello strumento di regolazione della crisi. Può diventare rilevante dopo la risoluzione, per gestire ciò che è tornato esigibile, ma non è un modo per tenere in vita l’accordo: ha presupposti, soglie di decadenza e conseguenze proprie, e va valutata per quello che è.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali: servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata.

Simulazione A — Accordo di ristrutturazione, rata scoperta, tre strade a confronto. Dati di partenza: debito erariale e contributivo complessivo di 1.284.000 €; transazione fiscale omologata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, che prevede il pagamento di 684.000 € in 36 rate mensili da 19.000 € ciascuna; dodici rate regolarmente versate, per 228.000 €; la rata con scadenza 16 marzo 2026 non viene pagata. Il termine dell’art. 63, comma 8, CCII matura il 15 maggio 2026. Con l’opzione 1 (rinegoziazione): l’impresa predispone entro aprile il piano modificato, ottiene il rinnovo dell’attestazione e formula una nuova proposta che ridistribuisce i 456.000 € residui su 38 rate da 12.000 €. Se la proposta viene accolta e la procedura dell’art. 58 si perfeziona, l’accordo non cade e la preclusione quinquennale non opera; se la procedura non si chiude in tempo e nessun pagamento interviene, il 16 maggio la transazione risulta comunque risolta, perché la rinegoziazione non sospende il termine. Con l’opzione 2 (copertura nella finestra): entro il 15 maggio vanno versati i 19.000 € della rata di marzo e i 19.000 € della rata di aprile nel frattempo maturata, per complessivi 38.000 €. L’accordo prosegue immutato; restano da onorare 24 rate per 456.000 €, alla cadenza originaria. Con l’opzione 3 (risoluzione e cambio strumento): dal 16 maggio il debito torna dovuto nella misura originaria al netto dei versamenti, cioè 1.056.000 €, con il carico sanzionatorio e gli interessi che la transazione aveva ridotto; per cinque anni è preclusa l’omologazione forzosa di un nuovo accordo di ristrutturazione su debiti della stessa natura, mentre resta percorribile la via del concordato preventivo con il trattamento dell’art. 88 CCII.

Simulazione B — Composizione negoziata: il ritardo non è l’unico rischio. Dati di partenza: accordo transattivo concluso ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII per 417.600 € in 72 rate mensili da 5.800 €; diciotto rate versate, per 104.400 €; la rata del 10 febbraio 2026 resta scoperta. Il termine matura l’11 aprile 2026. Se entro quella data il pagamento integrale interviene, l’accordo resta in vita. Se però, prima ancora della scadenza dei sessanta giorni — poniamo il 2 marzo —, viene aperta nei confronti dell’imprenditore la liquidazione giudiziale, l’accordo si risolve di diritto per effetto di quell’evento, a prescindere dal ritardo. È la differenza che l’art. 23, comma 2-bis, introduce rispetto alla disciplina degli accordi di ristrutturazione, e che va considerata quando sul tavolo pende un’iniziativa di un creditore.

Simulazione C — Concordato preventivo: nessun automatismo, ma nessuna impunità. Dati di partenza: concordato preventivo omologato con trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII; pagamenti semestrali da 94.500 €; l’ultimo adempimento previsto dal piano è fissato al 30 novembre 2027. L’impresa versa 61.300 € in luogo di 94.500 € alla scadenza del 31 maggio 2026. Nessuna risoluzione si produce da sola: occorre il ricorso di un creditore, o del commissario giudiziale su istanza di un creditore, e il tribunale dovrà valutare se l’inadempimento sia di scarsa importanza. Il ricorso è proponibile entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento, quindi fino al 30 novembre 2028: per oltre due anni la procedura resta esposta all’iniziativa risolutoria. Il margine è reale, ma è un margine di valutazione altrui, non una franchigia.

Simulazione D — Quando la copertura della rata è la scelta che costa meno. Dati di partenza: transazione fiscale in accordo di ristrutturazione per 238.500 € su un debito originario di 497.000 €; 28 rate su 30 già versate, per 222.600 €; l’ultima rata da 7.950 € resta scoperta alla scadenza del 23 aprile 2026, con termine che matura il 22 giugno 2026. Con l’opzione 2: il versamento di 7.950 € entro il 22 giugno chiude l’operazione. Con l’opzione 3: la mancata copertura di 7.950 € fa riemergere un debito di 274.400 €, pari alla differenza tra il dovuto originario e quanto versato, e attiva la preclusione quinquennale. Il rapporto tra l’importo necessario a evitare l’effetto e l’importo che l’effetto produce è qui di circa uno a trentaquattro: è l’esempio limite di una situazione in cui la finestra dei sessanta giorni va usata con ogni risorsa disponibile, e in cui la rinegoziazione sarebbe uno sforzo procedurale sproporzionato rispetto al residuo.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila gli elementi che più frequentemente orientano la decisione. Le voci economiche indicate riguardano esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge e gli oneri di pubblicità, non la componente professionale.

CriterioOpzione 1 — RinegoziareOpzione 2 — Coprire la rataOpzione 3 — Lasciar risolvere e cambiare strumento
TempiSettimane o mesi: attestazione rinnovata, pubblicazione, avvisi, 30 giorni per le opposizioniEntro i 60 giorni dalla scadenza della rataDai mesi in su, secondo lo strumento prescelto
ComplessitàMedia-alta: coinvolge attestatore, ente impositore ed eventualmente altri creditoriBassa sul piano procedurale, alta sul reperimento della provvistaAlta: nuova proposta, nuova attestazione, nuovo giudizio
Rischio in caso di esito negativoLa transazione si risolve comunque alla scadenza dei 60 giorniProvvista consumata e problema rinviato alla rata successivaRiemersione del debito originario e procedura da costruire in condizioni peggiori
Effetti sull’esecuzione e sulla riscossioneL’accordo resta in vita durante la modificaNessuna variazione: l’accordo prosegue immutatoIl credito torna integro e l’agente della riscossione riacquista piena operatività
Preclusione quinquennale art. 63, c. 6, lett. a)Non opera, se la via è quella dell’art. 58Non opera: nessuna risoluzione si verificaOpera per i nuovi accordi di ristrutturazione su debiti della stessa natura
ReversibilitàMedia: si può ancora passare ad altro strumentoAlta: nulla è stato modificatoBassa: la risoluzione è un fatto compiuto
Costi di giustizia e pubblicitàContributo unificato del procedimento e spese di pubblicazione nel registro delle impreseNessunoContributo unificato della nuova procedura e relative pubblicazioni

I criteri per scegliere

Nessuno dei criteri che seguono fornisce da solo la risposta; messi insieme, però, restringono il campo in modo apprezzabile.

Il primo criterio è la natura dello scostamento. Se la rata è saltata per uno slittamento di incassi identificabile e datato, l’ipotesi della copertura entro la finestra o della rinegoziazione è coerente con i fatti. Se invece lo scostamento deriva da una perdita di margine che si ripete trimestre dopo trimestre, la stessa scelta diventa un rinvio: si paga la rata di marzo erodendo le risorse di giugno.

Il secondo criterio è il rapporto tra quanto già versato e quanto residua. Più alta è la quota pagata, più pesante è l’effetto della riviviscenza, perché l’impresa perde il beneficio della falcidia su un debito di cui ha già onorato una parte rilevante. Nella simulazione A, la risoluzione trasforma un residuo transattivo di 456.000 € in un debito di 1.056.000 €: è questo differenziale, e non l’importo della singola rata, il vero oggetto della decisione.

Il terzo criterio è la composizione del passivo. Quando il debito verso le amministrazioni finanziarie e gli enti previdenziali rappresenta la parte preponderante dell’esposizione, le condizioni per l’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione si fanno più selettive, e la preclusione quinquennale incide più duramente. Quando invece il passivo è articolato e la componente privata è significativa, lo spazio per una rinegoziazione complessiva è maggiore.

Il quarto criterio è l’esistenza di iniziative pendenti di terzi. Nella composizione negoziata, l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, o l’accertamento dello stato di insolvenza, risolvono l’accordo transattivo indipendentemente dal rispetto dei termini di pagamento: se un’istanza è già stata depositata, costruire una rinegoziazione senza considerarla significa lavorare su un presupposto che può venire meno.

L’ottavo criterio è la qualità della documentazione disponibile. Ogni opzione si regge su ciò che l’impresa è in grado di dimostrare: la rinegoziazione sulla documentazione dei flussi prospettici che giustificano il nuovo calendario, la copertura nella finestra sulla prova dell’esecuzione integrale e tempestiva, il passaggio a un diverso strumento sulla ricostruzione attendibile dell’attivo e del passivo. Dove la contabilità non è aggiornata o la posizione debitoria complessiva non è stata ricostruita presso gli enti, nessuna delle tre strade può essere valutata seriamente: il primo intervento, in quei casi, è l’accesso agli estratti di ruolo e la riconciliazione delle posizioni, non la scelta della strategia.

Il quinto criterio è la sostenibilità del piano modificato. Una rinegoziazione che riduce la rata senza che i flussi prospettici la giustifichino non supera il vaglio dell’attestazione e, se anche lo superasse, produrrebbe un secondo inadempimento con una credibilità ormai compromessa. Il piano modificato va costruito sui flussi reali, non su quelli necessari a far quadrare il calendario.

Il sesto criterio è la provenienza della provvista. Reperire l’importo necessario incidendo su beni che il piano destinava ai creditori, o accendendo un’esposizione a condizioni onerose, può risolvere la scadenza immediata e peggiorare la posizione complessiva. La domanda da porsi non è soltanto se la rata sia copribile, ma a quale costo patrimoniale la copertura avvenga e quale effetto produca sulle scadenze successive.

Il settimo criterio è la distanza dalla fine del piano. Il peso relativo di una rata scoperta cambia radicalmente a seconda che restino ventotto rate o due. Nel primo caso la rata è il sintomo di un problema che si ripeterà, e la domanda vera riguarda la sostenibilità complessiva; nel secondo caso la rata è l’ultimo ostacolo, e lasciarla cadere significa perdere il beneficio di un’operazione quasi completata. È il criterio che la simulazione D isola con maggiore evidenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa materia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la scelta tra rinegoziare, coprire o cambiare strumento richiede di leggere nello stesso momento i flussi aziendali e il carico fiscale che riemerge, e queste due letture non possono essere affidate a interlocutori diversi che non si parlano.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Finché la risoluzione non è maturata, il passaggio dall’opzione 1 all’opzione 2 è sempre possibile, e anzi le due possono convivere: si avvia la rinegoziazione e, se i tempi non reggono, si copre la rata entro la finestra. Il passaggio inverso, dopo che la risoluzione si è prodotta, non esiste: la condizione risolutiva, una volta verificata, non si disinnesca con un pagamento tardivo.

E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Scegliere la rinegoziazione e vederla fallire lascia l’impresa nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata non facendo nulla, con in più il costo dell’operazione. Scegliere la copertura e scoprire che il problema era strutturale consuma risorse che sarebbero servite alla transizione. Scegliere la risoluzione quando il piano era ancora recuperabile è l’errore meno reversibile dei tre, perché fa riemergere il debito e attiva la preclusione quinquennale.

Il Fisco deve comunicarmi che la transazione si è risolta? Il meccanismo dell’art. 63, comma 8, e dell’art. 23, comma 2-bis, opera di diritto: l’effetto si produce per il decorso del termine, non per effetto di un atto dell’amministrazione. Una comunicazione può arrivare, ma non è l’atto che determina la risoluzione, ed è un errore ricorrente attendere quella comunicazione per considerarsi ancora in bonis.

Se la transazione si risolve, perdo anche quello che ho pagato? No: i versamenti eseguiti restano acquisiti e si imputano al debito. Ciò che si perde è il beneficio della falcidia e del calendario: il credito torna dovuto nella misura originaria, con le componenti accessorie, al netto di quanto corrisposto.

La preclusione dei cinque anni mi chiude ogni strada? No, e il punto va precisato perché genera allarme eccessivo. L’art. 63, comma 6, lettera a), riguarda l’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione su debiti della stessa natura. Non impedisce di depositare un accordo che raccolga adesioni sufficienti senza bisogno del cram down, né di accedere al concordato preventivo con il trattamento dell’art. 88, dove quel catalogo di cause ostative non è replicato.

Se rinegozio, l’ente impositore è obbligato a riconsiderare la proposta? No. La rinegoziazione prevista dall’art. 58 CCII riguarda il piano e gli accordi; la modifica del contenuto della transazione richiede una nuova proposta all’ente, che la valuta secondo i propri criteri e nei propri tempi. Impostare la strategia dando per acquisita l’adesione significa costruire su un presupposto che non è nella disponibilità dell’impresa.

Posso chiedere la rateazione ordinaria mentre la transazione è ancora in vita? Sono piani che insistono su posizioni distinte e la sovrapposizione va verificata caso per caso, perché il carico oggetto di transazione segue il regime dell’accordo. In linea generale, la dilazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 diventa uno strumento di gestione per ciò che torna esigibile dopo la risoluzione, non per sostituire le scadenze transattive.

La risoluzione della transazione fa cadere anche l’accordo di ristrutturazione nel suo complesso? Sono piani distinti e vanno tenuti separati nell’analisi: la norma disciplina la sorte della transazione. Resta però il profilo sostanziale già segnalato, che va affrontato per tempo: se il piano reggeva grazie al trattamento concordato del debito erariale, la caduta di quella componente incide sulla sua eseguibilità, e questo è precisamente il caso in cui l’art. 58 CCII è stato concepito per operare.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti sono raggruppati per profilo. I principi sono riformulati in sintesi, con l’avvertenza che ciascuna decisione va letta nel contesto della norma applicabile ratione temporis, aspetto particolarmente delicato in una materia riscritta dal correttivo-ter.

Sulle condizioni dell’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione

Cass., Sez. I civ., 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, quando l’Agenzia delle Entrate è l’unico creditore interessato e mancano creditori aderenti in numero apprezzabile, la richiesta di applicazione dell’omologazione forzosa integra un impiego distorto dell’istituto. Rilevanza: chi valuta l’opzione 3 verso un nuovo accordo di ristrutturazione deve verificare preliminarmente la consistenza del ceto creditorio aderente, perché senza di essa la strada non regge.

Cass., Sez. I civ., 7 dicembre 2025, n. 31892. Non possono essere computati tra i creditori aderenti coloro il cui credito trova la propria fonte nella stessa procedura di ristrutturazione; in assenza di aderenti anteriori, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa. Rilevanza: definisce quali adesioni “contano” davvero, e quindi quanto sia realistica la ricostruzione di un accordo dopo una risoluzione.

Cass., Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva che fosse comunque intervenuto un accordo, ancorché percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: conferma che la disciplina applicabile dipende dalla data della proposta, verifica da compiere prima di impostare qualunque strategia.

Sul dissenso dell’amministrazione e sul perimetro del controllo giudiziale

Cass., Sez. I civ., 28 ottobre 2024, n. 27782. Il potere del tribunale di omologare nonostante il mancato assenso dell’amministrazione finanziaria non è limitato alle ipotesi di inerzia o di mancata espressione del voto, ma opera anche a fronte di un dissenso esplicito. Rilevanza: chiarisce che il voto contrario dell’ente non chiude di per sé la partita, dato che incide sulla valutazione dell’opzione 3.

Cass., Sez. I civ., ord. 10 gennaio 2024, n. 1033. L’omologazione forzosa dei crediti tributari non dà luogo a un tertium genus di giudizio di omologazione, ma attiene al segmento dell’approvazione della proposta, realizzando il raggiungimento delle maggioranze pur in assenza dell’adesione determinante dell’amministrazione. Rilevanza: colloca correttamente il meccanismo nel procedimento, evitando di attribuirgli una natura sanatoria che non ha.

Cass., Sez. I civ., 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo in continuità con omologazione forzosa dei crediti pubblici, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore. Rilevanza: indica su cosa si misura realmente la proposta nel percorso concordatario, criterio decisivo per chi passa dall’accordo risolto al concordato.

Sulla risoluzione per inadempimento nel concordato

Cass., Sez. I civ., n. 4596/2025. L’interesse ad agire per la risoluzione sussiste in capo al creditore rimasto insoddisfatto senza necessità di dimostrare un pregiudizio ulteriore; il mancato pagamento accompagnato dall’assenza di risorse liquide integra inadempimento idoneo a fondare la risoluzione. Rilevanza: ridimensiona la convinzione che, nel concordato, la mancanza di automatismi equivalga a un margine ampio.

Corte d’Appello di Firenze, 10 marzo 2025. La disposizione dell’art. 119, comma 7, CCII è stata esaminata nel rapporto tra concordato omologato rimasto inadempiuto e apertura della liquidazione giudiziale, legata all’insolvenza riferibile anche a obbligazioni successive alla domanda di concordato. Rilevanza: mostra che l’assenza di risoluzione non mette al riparo da ogni iniziativa.

Cass. n. 28574/2025. Le norme del concordato preventivo richiamate nel concordato minore, comprese quelle sulla ristrutturazione trasversale, operano nei limiti del rinvio normativo. Rilevanza: rileva per le imprese minori che valutano il concordato minore come sbocco dopo la risoluzione.

Sui percorsi concretamente omologati nel merito

Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024. Ha omologato con cram down fiscale un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 CCII nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate, ritenuta determinante per il raggiungimento della soglia, sul presupposto della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: esemplifica il tipo di dimostrazione richiesta in concreto.

Tribunale di Pavia, 13 febbraio 2025. Alla luce del coordinamento tra gli artt. 88, 109 e 112 CCII, ha ritenuto l’omologazione forzosa dei crediti pubblici compatibile con il concordato in continuità aziendale. Rilevanza: riguarda direttamente lo sbocco più frequente dell’opzione 3 per le imprese attive.

Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Ha individuato le condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali, nella logica della ristrutturazione trasversale. Rilevanza: indica come va costruito il classamento quando si passa al concordato.

Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. Ha ritenuto omologabile l’accordo di ristrutturazione comprensivo della transazione fiscale ex art. 63 CCII nelle condizioni esaminate. Rilevanza: conferma la praticabilità dello strumento quando i presupposti sono effettivamente documentati.

Corte d’Appello di Reggio Calabria, 26 maggio 2026, n. 461, in conferma di Tribunale di Locri n. 17/2025. Ha esaminato i presupposti della richiesta di omologazione forzosa nel percorso concordatario. Rilevanza: utile per misurare l’esito probabile in sede di gravame.

Su ciò che riemerge dopo la caduta dell’accordo

Cass. n. 25213/2016. In tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo, la decadenza prevista dall’art. 19, comma 3, del D.P.R. 602/1973 consegue all’omissione del numero di rate indicato dalla norma e non al mero versamento tardivo. Rilevanza: riguarda la gestione del debito che torna in capo all’agente della riscossione dopo la risoluzione, dove la rateazione ordinaria ha regole proprie e distinte.

Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. La presentazione della domanda di concordato o l’ammissione alla procedura non escludono di per sé il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, salvo un provvedimento che abbia vietato il pagamento intervenuto prima della scadenza. Rilevanza: ricorda che il profilo penale-tributario segue regole autonome rispetto alla sorte dell’accordo.

Cass., Sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6763. In tema di accordi di ristrutturazione, le sopravvenienze attive da esdebitamento non sono tassabili, sia quando eccedano sia quando risultino pari o inferiori a perdite, interessi passivi e oneri assimilati. Rilevanza: incide sulla valutazione dell’effetto fiscale complessivo delle alternative, che va calcolato e non presunto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su questa materia con attività determinate, non con assistenza generica. In particolare:

  1. Calcoliamo la data esatta in cui matura la risoluzione di diritto, ricostruendo per ciascuna rata la scadenza contrattuale e il sessantesimo giorno, e verificando quale versione dell’art. 63 CCII si applichi in ragione della data di presentazione della proposta.
  2. Verifichiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando rinegoziazione, copertura nella finestra e passaggio a un diverso strumento alla luce della consistenza del ceto creditorio aderente e delle cause ostative dell’art. 63, comma 6.
  3. Ricostruiamo l’importo che riemergerebbe in caso di risoluzione, voce per voce, imputando i versamenti già eseguiti e quantificando il differenziale rispetto al residuo transattivo.
  4. Predisponiamo il piano modificato e coordiniamo l’iter dell’art. 58 CCII: rinnovo dell’attestazione con il professionista indipendente, pubblicazione nel registro delle imprese, avvisi ai creditori con prova di ricezione, difesa nell’eventuale giudizio di opposizione.
  5. Formuliamo la nuova proposta transattiva agli uffici competenti e all’agente della riscossione, documentando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria nei termini che la giurisprudenza richiede.
  6. Impostiamo, dove la strada è il concordato, la proposta ex art. 88 CCII e il classamento dei creditori in funzione delle maggioranze necessarie alla ristrutturazione trasversale.
  7. Gestiamo il rapporto con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul carico che torna esigibile dopo la risoluzione, valutando gli istituti di dilazione ordinaria e le relative soglie di decadenza.
  8. Analizziamo i riflessi sulla responsabilità degli organi sociali, distinguendo ciò che resta in capo alla società da ciò che può essere contestato agli amministratori, senza allarmismi e senza sottovalutazioni.
  9. Assistiamo nelle opposizioni e nei reclami contro i provvedimenti che incidono sull’accordo o sulla procedura, con i termini dell’art. 51 CCII.
  10. Manteniamo la stessa linea difensiva in ogni grado, fino alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia fatta di scelte alternative, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, perché la decisione presa oggi va difesa domani: la strada imboccata quando la rata salta produce effetti che possono essere discussi in sede di omologazione, poi in reclamo, poi in sede di legittimità, e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di cassazione — stesso difensore, stessa linea argomentativa — evita che l’impostazione iniziale venga riscritta da chi subentra a metà percorso. Accanto a questo, lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la tenuta di una transazione fiscale si misura insieme sul piano giuridico e su quello dei flussi: i due profili vengono valutati contestualmente, non in sequenza.

In conclusione

La risoluzione di diritto non è una sanzione discrezionale: è un effetto che matura con il calendario, e per questo la variabile che conta davvero è quanto presto la situazione viene esaminata. Sessanta giorni negli accordi di ristrutturazione e nella composizione negoziata, con l’aggravante, in quest’ultima, degli eventi liquidatori che producono l’effetto a prescindere dal ritardo; nel concordato preventivo nessun automatismo, ma un’esposizione all’iniziativa risolutoria che si protrae per un anno dall’ultimo adempimento. Dentro quel perimetro, rinegoziare, coprire la rata o cambiare strumento sono tre strade tutte percorribili, e la scelta dipende da dati che vanno misurati — natura dello scostamento, quota già versata, composizione del passivo, iniziative pendenti — non da una preferenza astratta.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno perché la materia richiede insieme le due competenze che l’Avvocato possiede in forma certificata: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è il ruolo attraverso cui si governa la composizione negoziata in cui l’accordo transattivo con l’Erario nasce e può risolversi, e quella di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di quantificare con precisione ciò che riemerge nel carico fiscale quando l’accordo cade. A queste si aggiunge la qualità di avvocato cassazionista, che assicura la tenuta della medesima strategia fino all’ultimo grado di giudizio.

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