Se stai leggendo queste righe, probabilmente hai già fatto i conti più di una volta. Le fatture dei fornitori si accumulano, la banca ha ridotto gli affidamenti, l’Agenzia delle Entrate ha notificato le prime cartelle o gli avvisi bonari, magari è già arrivato un decreto ingiuntivo o un pignoramento presso il tuo cliente principale. Eppure l’azienda, nel suo nucleo, funziona ancora: hai commesse, hai dipendenti che sanno fare il loro mestiere, hai un marchio e una clientela. Il problema non è il motore, è il debito che lo sta soffocando.
Il concordato preventivo in continuità aziendale, disciplinato dagli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024), esiste esattamente per questa situazione: ti permette di ristrutturare il debito con un piano approvato dai creditori e omologato dal tribunale senza chiudere l’impresa, anzi usando i flussi che l’impresa continuerà a generare per pagare i creditori meglio di quanto otterrebbero da una liquidazione giudiziale.
Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Ti accompagniamo mossa per mossa, con i termini esatti, i documenti da preparare, le trappole da evitare e le verifiche da fare prima di passare alla fase successiva. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica e un controllo finale. Se salti un passaggio o lo fai in ritardo, alcune porte si chiudono per sempre.
Perché è lo Studio Monardo a scriverti questo piano? Perché il concordato in continuità sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato lavora sul terreno della crisi aziendale e della negoziazione con il ceto creditorio, che è la sostanza del concordato. Come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue i due blocchi di debito che in quasi ogni concordato pesano di più: le banche e il Fisco. E come avvocato cassazionista assicura che la strategia impostata nella domanda regga fino all’ultimo grado, quando l’omologazione viene impugnata.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di eseguire qualsiasi mossa, devi capire dove ti trovi. Non tutte le imprese in crisi partono dallo stesso punto: c’è chi ha ancora mesi di respiro e chi ha l’ufficiale giudiziario alla porta. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Non serve un commercialista per farlo: bastano i tuoi estratti conto, lo scadenziario e la posta degli ultimi tre mesi.
Domanda 1: sei in crisi o sei già insolvente?
Il Codice distingue due stati. La crisi (art. 2 CCII) è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Il concordato preventivo è accessibile in entrambi i casi, ma la distinzione cambia la tua urgenza e i tuoi strumenti: se sei ancora in crisi, puoi valutare la composizione negoziata e avere più tempo per costruire il piano; se sei già insolvente, ogni settimana conta, perché un creditore può depositare in qualsiasi momento un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Verifica concretamente: hai debiti scaduti da oltre 90 giorni verso fornitori per importi superiori ai debiti non scaduti? Hai ritardi di oltre 60 giorni verso le banche? Hai debiti IVA scaduti e non versati superiori alle soglie dell’art. 25-novies CCII? Ricevi segnalazioni dalla Centrale Rischi o dall’Agenzia delle Entrate? Se la risposta è sì a uno o più di questi punti, sei già nella zona in cui la legge si aspetta che tu agisca.
Domanda 2: qualcuno ha già iniziato ad aggredire il patrimonio?
Elenca tutto quello che hai ricevuto negli ultimi novanta giorni: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, iscrizioni di ipoteca giudiziale, ricorsi per liquidazione giudiziale, intimazioni di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La data di ciascun atto è fondamentale. Un’ipoteca giudiziale iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della tua domanda nel registro delle imprese è inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII): se sei ancora dentro quella finestra, il tempo gioca contro di te, perché ogni giorno di ritardo può consolidare la garanzia del creditore più aggressivo.
Domanda 3: il cuore dell’azienda produce valore?
Il concordato in continuità ha senso solo se l’attività, depurata dal peso del debito pregresso, è in grado di generare margini. Guarda il tuo conto economico degli ultimi dodici mesi togliendo gli interessi passivi e gli oneri straordinari: il margine operativo lordo è positivo? Se sì, hai la materia prima del piano. Se no, devi capire se esiste un ramo d’azienda che funziona e uno che drena risorse: la continuità può essere anche parziale, purché riguardi una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale, come ha chiarito la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348).
Domanda 4: chi deve gestire l’azienda domani?
Se intendi proseguire tu, con la tua società, si parla di continuità diretta. Se invece c’è un terzo (un investitore, un concorrente, una newco dei soci) disposto ad acquistare, affittare o ricevere in conferimento l’azienda e a proseguirla, si parla di continuità indiretta (art. 84, comma 2, CCII). Entrambe le strade restano “continuità” ai fini del Codice, ma hanno requisiti di prova diversi e, come vedrai, la giurisprudenza recente è molto rigorosa sulla continuità indiretta.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa… | …parti dalla mossa |
|---|---|
| Crisi ancora reversibile, nessuna azione esecutiva, margine operativo positivo | Mossa 1 (diagnosi interna e scelta dello strumento) con calma: valuta anche la composizione negoziata |
| Insolvenza conclamata, pignoramenti in corso o imminenti | Mossa 2 subito (domanda con riserva e misure protettive), in parallelo alla mossa 1 |
| Ricorso per liquidazione giudiziale già notificato | Mossa 2 entro l’udienza: la domanda di concordato va depositata prima che il tribunale decida |
| Piano già abbozzato con il commercialista, ma nessuna domanda depositata | Mossa 3 (completamento del piano) e mossa 4 (attestazione) |
| Hai un acquirente o un affittuario pronto a proseguire l’attività | Mossa 3 con focus sulla continuità indiretta: verifica subito la funzionalità del contratto al piano |
| Debito fiscale e contributivo superiore al 30% del passivo | Mossa 5 con transazione fiscale fin dall’impostazione |
| Domanda già depositata, procedura aperta | Mossa 6 (gestione durante la procedura) e mossa 7 (voto) |
| Voto concluso con una o più classi contrarie | Mossa 8 (omologazione con ristrutturazione trasversale) |
Prima di procedere, assicurati di avere sul tavolo tre documenti: l’ultimo bilancio approvato, una situazione patrimoniale aggiornata a non più di sessanta giorni e l’elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione. Senza questi tre fogli nessuna delle mosse successive è eseguibile.
Mossa 1 — Fotografa la crisi e scegli lo strumento giusto
Obiettivo della mossa
Capire, con numeri verificabili, se il concordato in continuità è lo strumento adatto alla tua impresa oppure se esiste una strada più rapida e meno invasiva, e deliberare formalmente l’accesso.
Quando va fatta
Subito, appena compaiono i primi segnali della domanda 1. Il Codice impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.): rimandare la diagnosi non è solo una scelta rischiosa, è una violazione di un dovere che ricade sugli amministratori. Se sei già insolvente, questa mossa va compressa in pochi giorni e svolta in parallelo alla mossa 2.
Come si esegue
Il primo passo è ricostruire il passivo, voce per voce. Non accontentarti del saldo contabile dei debiti: per ogni creditore indica l’importo, la data di scadenza, l’eventuale titolo esecutivo, la causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale) e il grado. Per i debiti fiscali e contributivi richiedi l’estratto di ruolo ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cassetto fiscale e l’estratto contributivo INPS: le sorprese più gravi nascono quasi sempre da qui.
Poi ricostruisci l’attivo in due versioni: il valore che l’azienda ha se continua a funzionare e il valore che avrebbe se venisse smembrata e venduta pezzo per pezzo in una liquidazione giudiziale. Questa seconda cifra si chiama valore di liquidazione ed è il parametro su cui tutto il concordato in continuità verrà misurato (art. 87, comma 1, lett. c, CCII, nella definizione introdotta dal correttivo-ter).
Infine confronta gli strumenti disponibili:
- la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), percorso stragiudiziale con un esperto indipendente, utile se la crisi è ancora reversibile e i creditori principali sono pochi e trattabili;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII), adatti se riesci a ottenere l’adesione di almeno il 60% dei crediti;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII);
- il concordato preventivo in continuità, che è lo strumento più potente perché vincola anche i creditori dissenzienti e consente, a certe condizioni, di superare il voto contrario di intere classi.
Una volta scelta la strada, l’organo amministrativo della società delibera l’accesso. Nelle società, la decisione di presentare la domanda e il contenuto della proposta e del piano spettano in via esclusiva agli amministratori (art. 120-bis CCII): la delibera va verbalizzata con atto notarile e iscritta nel registro delle imprese, e i soci vanno informati.
La base giuridica
Gli artt. 2, 3, 84 e 120-bis CCII; l’art. 2086, secondo comma, c.c. sull’adeguatezza degli assetti; l’art. 87 CCII sul contenuto del piano.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa fase è scoprire che il debito fiscale è molto più alto di quanto risultasse dalla contabilità, per accertamenti non ancora definitivi o sanzioni maturate. Non fermarti: inserisci nel passivo anche i debiti contestati, con un fondo rischi adeguato, e valuta fin d’ora la transazione fiscale (mossa 5). Il secondo imprevisto è il disaccordo tra amministratori o tra amministratori e soci: ricorda che la competenza è degli amministratori, e che il Codice offre tutele ai soci attraverso le classi e il giudizio di omologazione, non attraverso un diritto di veto sulla domanda.
Check di completamento
Non passare alla mossa successiva finché non hai: (1) un elenco creditori completo con cause di prelazione; (2) una stima del valore di liquidazione redatta con criteri esplicitati; (3) la delibera dell’organo amministrativo verbalizzata e pronta per l’iscrizione.
Mossa 2 — Metti l’azienda al riparo: domanda con riserva e misure protettive
Obiettivo della mossa
Bloccare subito le azioni esecutive e cautelari dei creditori e guadagnare il tempo necessario per completare piano e proposta, senza perdere il controllo dell’impresa.
Quando va fatta
Appena hai la delibera della mossa 1, e comunque prima che un creditore ottenga l’apertura della liquidazione giudiziale. Se è già pendente un ricorso per liquidazione giudiziale, devi depositare la domanda prima dell’udienza: il Codice prevede la trattazione unitaria delle domande (art. 7 CCII) e dà priorità agli strumenti di regolazione della crisi se non sono manifestamente inammissibili o infondati.
Attenzione al calendario: la sospensione feriale dei termini, che nei procedimenti civili ordinari opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi (art. 9 CCII). Ad agosto i termini del concordato corrono come in qualsiasi altro mese.
Come si esegue
Depositi presso il tribunale competente (quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali) un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, la cosiddetta domanda “con riserva” o “prenotativa”. Alla domanda alleghi i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione, e chiedi la concessione di un termine per depositare la proposta, il piano e l’attestazione.
Il tribunale concede con decreto un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni (art. 44, comma 1, lett. a, CCII). Nello stesso decreto nomina un commissario giudiziale e fissa gli obblighi informativi periodici, di regola con cadenza mensile, sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre il piano.
Nella stessa domanda chiedi le misure protettive (art. 54, comma 2, CCII). Dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni con cui eserciti l’attività; non possono acquisire diritti di prelazione non concordati; e chi ha contratti pendenti con te non può rifiutare l’adempimento o risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
Le misure protettive scattano automaticamente, ma sono provvisorie: il giudice, assunte se necessario sommarie informazioni, le conferma o le revoca con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda e ne fissa la durata, che non può superare i quattro mesi (art. 55, comma 3, CCII). Se il decreto non arriva entro i trenta giorni, le misure perdono efficacia, ma puoi ripresentare l’istanza. Le misure possono essere prorogate se ci sono progressi significativi nelle trattative, ma la loro durata complessiva, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può superare dodici mesi, anche non consecutivi (art. 8 CCII).
La base giuridica
Artt. 7, 8, 9, 40, 44, 46, 54 e 55 CCII.
Se qualcosa va storto
Se il giudice revoca le misure protettive o le conferma solo in parte, non tutto è perduto: puoi chiedere misure cautelari atipiche mirate sul singolo creditore più pericoloso (art. 54, comma 1, CCII). Se invece ti accorgi di non riuscire a rispettare il termine dell’art. 44, chiedi la proroga prima che scada, motivandola con elementi concreti (bozza di piano avanzata, trattative documentate con i creditori principali, perizie in corso). Ricorda però che la proroga non è concessa se è pendente una domanda di liquidazione giudiziale: in quel caso hai a disposizione solo il termine iniziale.
Se il termine scade senza deposito, il tribunale dichiara improcedibile la domanda e, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, può aprire la liquidazione giudiziale. È l’esito che tutto questo piano mira a evitare: segna la scadenza del termine in agenda e lavora a ritroso.
Come calcolare la finestra dei novanta giorni
Questo calcolo vale da solo il tempo che dedichi a questa mossa. Prendi la data in cui la tua domanda sarà, realisticamente, pubblicata nel registro delle imprese: di solito uno o due giorni lavorativi dopo il deposito. Torna indietro di novanta giorni di calendario. Ogni ipoteca giudiziale iscritta dopo quella data è destinata a diventare inefficace rispetto ai creditori anteriori; ogni ipoteca iscritta prima resta in piedi e il creditore che l’ha ottenuta conserva la prelazione sul bene.
Ora guarda le visure ipotecarie dei tuoi immobili, aggiornate a oggi. Se trovi un’ipoteca giudiziale iscritta, ad esempio, settantacinque giorni fa, hai quindici giorni per depositare e far pubblicare la domanda: dopo, quella garanzia si consolida. Ogni giorno di ritardo, in questo caso, ha un valore economico preciso: l’importo garantito da quell’ipoteca, che passa dal chirografo al privilegio.
Ricorda anche cosa le misure protettive non fanno. Non sospendono i pagamenti delle tue obbligazioni correnti, non impediscono ai fornitori di pretendere il pagamento anticipato delle nuove forniture e non cancellano i pignoramenti già conclusi con l’assegnazione delle somme. Sono uno scudo verso il futuro, non una spugna sul passato: per questo vanno attivate prima che il danno si compia, non dopo.
Check di completamento
Prima della mossa successiva verifica: (1) che la domanda sia stata pubblicata nel registro delle imprese e annota la data, perché da lì decorrono i trenta giorni per la conferma e i novanta giorni a ritroso per l’inefficacia delle ipoteche giudiziali; (2) che il decreto di conferma delle misure sia stato depositato e che ne conosci la durata; (3) di aver predisposto il calendario degli obblighi informativi mensili verso il commissario.
Mossa 3 — Costruisci il piano di continuità
Obiettivo della mossa
Redigere un piano credibile, che mostri come l’impresa, proseguendo l’attività, genererà le risorse per soddisfare i creditori in misura non inferiore a quella che otterrebbero dalla liquidazione giudiziale, e che sia coerente con le regole di distribuzione del Codice.
Quando va fatta
Nel termine concesso dal tribunale con la mossa 2. In concreto, il lavoro sul piano dovrebbe iniziare il giorno stesso del deposito della domanda con riserva, se non prima: sessanta giorni passano molto più in fretta di quanto pensi.
Come si esegue
Il contenuto minimo del piano è fissato dall’art. 87 CCII. Devi indicare, tra l’altro: le cause della crisi; la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento; il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda; le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; i mezzi finanziari e le risorse destinate all’adempimento; le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili; e, per il concordato in continuità, il piano economico-finanziario dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura. Il correttivo-ter ha esteso il piano dei costi e dei ricavi anche alla continuità indiretta, quando le risorse per i creditori derivano dalla prosecuzione dell’attività da parte del terzo, e ha richiesto l’indicazione di appositi fondi rischi per l’eventuale escussione delle garanzie pubbliche (SACE, Fondo di garanzia PMI) sui finanziamenti.
Il passaggio più delicato è la distribuzione del valore. Il Codice distingue due “torte”:
- il valore di liquidazione, cioè quello che i creditori otterrebbero comunque dalla liquidazione giudiziale: va distribuito rispettando rigorosamente la graduazione delle cause legittime di prelazione (regola di priorità assoluta);
- il valore eccedente, cioè il plusvalore generato dalla continuità: qui opera la regola di priorità relativa, per cui è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84, comma 6, CCII).
I crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. ricevono una tutela rafforzata: vanno soddisfatti, nel rispetto della graduazione, anche con il valore eccedente (art. 84, comma 7, CCII).
Non confondere il plusvalore della continuità con la finanza esterna. La Cassazione ha chiarito che l’eccedenza finanziaria prodotta dalla prosecuzione dell’attività è un incremento di valore dei beni del debitore e non un apporto del terzo, e quindi non è liberamente distribuibile (Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169, resa sulla legge fallimentare ma con argomenti che toccano direttamente il rapporto tra flussi di continuità e cause di prelazione). Solo le risorse esterne, apportate senza obbligo di restituzione o con rimborso postergato, possono essere allocate con maggiore libertà (art. 84, comma 4, CCII).
La proposta, inoltre, deve riconoscere a ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa (art. 84, comma 3, CCII). Per un fornitore strategico, ad esempio, l’utilità può essere il mantenimento delle forniture future.
Se scegli la continuità indiretta, documenta con particolare cura il collegamento tra il contratto con il terzo e il piano. Per la Cassazione, quando la continuità indiretta si fonda su contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e la continuità, anche parziale, deve riguardare una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931). Un affitto di ramo d’azienda stipulato molti anni prima, senza legame con la crisi, non basta a qualificare il concordato come in continuità. Allo stesso modo, anche nella continuità indiretta il piano deve dimostrare un miglior soddisfacimento dei creditori, inteso come maggiore eccedenza destinata al pagamento rispetto all’attivo disponibile in caso di liquidazione (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220).
Continuità diretta o indiretta: come scegliere
La scelta tra le due forme non è una questione di preferenza, ma di numeri e di persone. Usa questa tabella per orientarti.
| Criterio | Continuità diretta | Continuità indiretta |
|---|---|---|
| Chi gestisce l’azienda dopo il concordato | Tu, con la tua società | Un terzo: acquirente, affittuario, conferitaria |
| Da dove arrivano le risorse per i creditori | Flussi della tua gestione futura | Prezzo, canoni o flussi generati dal terzo |
| Rischio principale | Piano troppo ottimista sui ricavi | Contratto con il terzo non collegato al piano |
| Prova da fornire | Sostenibilità economica della tua impresa | Funzionalità dell’operazione e miglior soddisfacimento dei creditori |
| Quando conviene | Management credibile, mercato stabile, debito sproporzionato rispetto ai margini | Imprenditore senza risorse per rilanciare, terzo con capitali e interesse industriale |
Se hai un’offerta di un terzo, verifica tre cose prima di costruire il piano su di essa: che l’offerta sia irrevocabile e garantita, che il prezzo sia superiore al valore che l’azienda avrebbe in una vendita atomistica dei singoli beni, e che il contratto preveda la prosecuzione effettiva dell’attività, non solo l’acquisto di macchinari o di un immobile. Ricorda anche che un’offerta già ricevuta deve, di regola, essere messa a confronto con il mercato attraverso una procedura competitiva: non dare per scontato che il primo offerente sarà anche l’ultimo.
Se resti tu alla guida, chiediti con franchezza quali sono le cause della crisi e se le hai rimosse. Un piano che ripropone la stessa organizzazione, lo stesso portafoglio clienti e la stessa struttura dei costi che hanno prodotto il debito difficilmente supererà il vaglio dell’attestatore. Il piano deve indicare le strategie di intervento: tagli dei rami in perdita, rinegoziazione dei contratti, nuove linee di prodotto, ingresso di nuovi soci o finanziatori.
La base giuridica
Artt. 84, 85, 86 e 87 CCII.
Se qualcosa va storto
Il problema più frequente è un piano troppo ottimista: ricavi in crescita del 15% annuo senza nuove commesse, costi del personale invariati nonostante gli aumenti contrattuali, investimenti non finanziati. Il tribunale e il commissario lo noteranno. Correggi prima tu: costruisci uno scenario base prudente e uno scenario di stress, e tara la proposta sul primo. Se il valore di liquidazione è stato stimato con criteri approssimativi, rifallo con perizie motivate: la Cassazione ha chiarito che la modalità di determinazione del valore di liquidazione rientra nel controllo di ammissibilità che il tribunale deve svolgere sul piano sostanziale, non solo formale (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960).
Check di completamento
Non passare oltre finché: (1) il piano contiene tutti gli elementi dell’art. 87 CCII; (2) hai separato numericamente valore di liquidazione e valore eccedente, e la distribuzione di ciascuno rispetta la regola applicabile; (3) per ogni creditore o classe puoi dimostrare che riceve almeno quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale.
Mossa 4 — Fai attestare il piano da un professionista indipendente
Obiettivo della mossa
Ottenere una relazione di attestazione solida, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, e che resista al controllo del tribunale.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 3, nelle ultime settimane del termine concesso. Coinvolgi l’attestatore il prima possibile: un professionista che riceve il piano a cinque giorni dalla scadenza non può fare un lavoro serio, e un’attestazione superficiale è la causa più frequente di inammissibilità.
Come si esegue
Incarica un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2, comma 1, lett. o, CCII: non deve essere legato all’impresa da rapporti professionali negli ultimi cinque anni, né avere interessi personali nell’operazione.
La relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nel concordato in continuità deve inoltre attestare che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII).
Fornisci all’attestatore tutto: contabilità completa, contratti in corso, perizie, corrispondenza con banche e Fisco, situazione dei contenziosi. Non nascondere nulla: ogni dato omesso che emerge dopo è un rischio di revoca dell’ammissione per atti di frode (art. 106 CCII).
Pretendi un’attestazione che spieghi i criteri. La Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un concordato perché la relazione del professionista si era limitata a recepire le stime immobiliari senza esplicitare e verificare i criteri seguiti: un’attestazione così non consente ai creditori di votare in modo consapevole (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3635). Chiedi quindi all’attestatore di indicare, per ogni voce rilevante, le verifiche svolte, il campione controllato, le ipotesi accettate e quelle corrette.
La base giuridica
Artt. 2, comma 1, lett. o, 87, comma 3, e 106 CCII.
Se qualcosa va storto
Se l’attestatore solleva obiezioni sul piano, non viverle come un ostacolo: sono un’anteprima di quello che dirà il commissario e di quello che verificherà il tribunale. Modifica il piano, non cercare un attestatore più accomodante. Se l’attestazione non può essere completata nel termine, chiedi la proroga dell’art. 44 prima della scadenza, documentando lo stato di avanzamento.
Check di completamento
Prima di depositare verifica: (1) che l’attestazione copra tutte le affermazioni richieste dall’art. 87, comma 3, CCII per la continuità; (2) che i criteri di stima del valore di liquidazione siano esplicitati e verificati, non solo recepiti; (3) che l’attestatore abbia dichiarato i requisiti di indipendenza.
Mossa 5 — Disegna le classi, la proposta e la transazione fiscale
Obiettivo della mossa
Tradurre il piano in una proposta ai creditori suddivisi in classi omogenee, costruita in modo da massimizzare le probabilità di approvazione e, se una o più classi votano contro, da consentire comunque l’omologazione.
Quando va fatta
Insieme alle mosse 3 e 4, entro il termine dell’art. 44. La proposta, il piano e l’attestazione vanno depositati insieme: non esiste un deposito “a rate”. Se il debito tributario e contributivo è rilevante, la proposta di transazione fiscale deve partire contestualmente al deposito della domanda, perché gli uffici hanno bisogno di tempo per istruirla e votare.
Come si esegue
Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII). Le classi raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Devi collocare in classi separate, tra gli altri, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, i titolari di garanzie prestate da terzi, i creditori postergati e le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da forniture di beni e servizi.
Valuta con attenzione chi vota e chi no. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non votano se la proposta ne prevede il soddisfacimento integrale, in denaro, entro centottanta giorni dall’omologazione, purché la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni gravati; il termine si riduce a trenta giorni per i crediti dei lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (art. 109, comma 5, CCII). Se invece li paghi oltre quei termini, o in misura parziale, acquistano il diritto di voto e vanno classati.
Sfrutta la moratoria quando ti serve: nel concordato in continuità il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione. L’unico tetto rigido riguarda i crediti di lavoro, per i quali la moratoria non può superare sei mesi dall’omologazione (art. 86 CCII). Oltre i termini dell’art. 109, però, i privilegiati dilazionati votano: la moratoria ti dà respiro di cassa, ma ti obbliga a conquistare anche il loro consenso.
Per i debiti fiscali e contributivi predisponi la transazione fiscale (art. 88 CCII): una proposta di pagamento, anche parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi, da presentare agli uffici competenti con la documentazione richiesta. Il correttivo-ter ha chiarito che la transazione è compatibile anche con il concordato in continuità e che, se l’amministrazione non aderisce o vota contro, il tribunale può omologare comunque il concordato in continuità quando il trattamento proposto al creditore pubblico non è deteriore rispetto a quello che riceverebbe dalla liquidazione giudiziale e ricorrono le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. La disciplina nuova si applica alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024: per quelle anteriori vale il testo precedente, sul quale la giurisprudenza si è divisa proprio sulla compatibilità del cram down fiscale con la continuità. Se la tua proposta è anteriore a quella data, fai verificare questo punto prima di contare sull’omologazione forzosa.
La Cassazione ha precisato che, in sede di cram down fiscale, il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza introdurre un autonomo giudizio sulla “meritevolezza” del debitore: pregresse inadempienze tributarie non bastano da sole a negare l’omologazione (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723). Questo non significa che puoi presentarti con una proposta qualsiasi: significa che la partita si gioca sui numeri, e i numeri devi saperli difendere con un confronto analitico tra quanto il Fisco riceve dal piano e quanto riceverebbe dalla vendita atomistica dei beni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il classamento e la transazione fiscale come un unico disegno: classi, voto e convenienza per il Fisco devono parlare la stessa lingua fin dal primo giorno.
Come si costruisce una classe che regge
Una classe ben costruita risponde a due domande: perché questi creditori stanno insieme, e perché non stanno con gli altri. La risposta deve essere giuridica (stessa natura del credito, stesso grado di prelazione) ed economica (stesso interesse rispetto alla prosecuzione dell’attività). Due fornitori chirografari possono stare in classi diverse se uno è strategico, perché riceverà anche l’utilità della prosecuzione delle forniture, e l’altro no.
Il classamento è anche uno strumento di strategia del voto, ma entro limiti precisi. Non puoi frazionare artificialmente creditori omogenei solo per moltiplicare le classi favorevoli, né accorpare creditori eterogenei per annegare il dissenso di uno di loro: il tribunale controlla la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna. La linea di confine è sempre la stessa: ogni scelta deve poter essere spiegata con un criterio oggettivo, scritto nella proposta prima del voto.
Fai poi una prova di resistenza. Per ogni classe, simula tre esiti: voto favorevole, voto contrario, astensione massiccia. Se una sola classe contraria rende impossibile anche la ristrutturazione trasversale, il disegno è fragile: rivedi la proposta finché il piano regge almeno nello scenario in cui la classe più ostile vota contro.
La base giuridica
Artt. 84, 85, 86, 88, 109 e 112 CCII.
Se qualcosa va storto
Se un creditore contesta la formazione delle classi, sostenendo di essere stato collocato in una classe disomogenea per diluirne il voto, la questione sarà esaminata dal tribunale. Prevenila motivando per iscritto, nella proposta, il criterio di ogni classe: natura del credito, grado della prelazione, interesse alla prosecuzione dei rapporti. Se l’ufficio fiscale non risponde nei tempi, non aspettare: la mancata adesione è trattata come dissenso ai fini del cram down fiscale, e il tuo compito diventa dimostrare la non deteriorità del trattamento.
Check di completamento
Verifica che: (1) ogni creditore sia collocato in una classe, con il criterio motivato; (2) per ciascun privilegiato sia chiaro se vota o no, alla luce dei termini dell’art. 109, comma 5, CCII; (3) la transazione fiscale sia stata depositata agli uffici competenti contestualmente alla domanda, con la documentazione completa.
Mossa 6 — Gestisci l’azienda durante la procedura senza commettere errori fatali
Obiettivo della mossa
Continuare a produrre, vendere e pagare i fornitori correnti rispettando i vincoli della procedura, così da arrivare al voto con un’azienda viva e con i conti in ordine.
Quando va fatta
Dal giorno del deposito della domanda fino all’omologazione. È la mossa più lunga e quella in cui si commettono più errori, perché l’imprenditore tende a continuare a gestire “come prima”.
Come si esegue
Dopo il deposito della domanda conservi la gestione dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale: vendite di beni strumentali, nuovi finanziamenti, concessione di garanzie, transazioni, rinunce. Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46 CCII). Prima di firmare qualcosa che non sia la gestione quotidiana, chiediti: “lo farei davanti al commissario?”. Se la risposta è incerta, chiedi l’autorizzazione.
Impara a distinguere i debiti vecchi da quelli nuovi. I crediti sorti prima della domanda sono concorsuali: non puoi pagarli, salvo autorizzazione specifica. Il tribunale può autorizzarti a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, se un professionista indipendente attesta che sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 100 CCII); con la stessa norma puoi chiedere di continuare a pagare le rate di un mutuo ipotecario sul bene strumentale, se il valore del bene copre il debito. I crediti nuovi, sorti per la gestione corrente, vanno invece pagati regolarmente: se non li paghi, il commissario lo segnalerà e la procedura rischia la revoca.
Gestisci i contratti in corso. Puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti che non sono più utili al piano, con un indennizzo per la controparte trattato come credito concorsuale (art. 97 CCII). I contratti essenziali, invece, sono protetti: la controparte non può risolverli o rifiutare l’adempimento solo per il mancato pagamento di crediti anteriori.
Se ti serve liquidità, chiedi al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili funzionali all’esercizio dell’attività fino all’omologazione (art. 99 CCII), con l’attestazione del professionista sulla loro funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. Le banche, in questa fase, sono più disponibili se sanno che il loro nuovo credito sarà pagato prima degli altri.
Rispetta con puntualità gli obblighi informativi fissati nel decreto: relazioni periodiche sulla gestione finanziaria, sull’andamento dell’attività e sullo stato di avanzamento del piano. E deposita nei termini la somma per le spese di procedura stabilita dal tribunale. Sul punto la Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha escluso che il mancato o insufficiente deposito della somma determini di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, n. 12352/2025): ma non trasformare un’interpretazione favorevole in una scommessa, e paga.
Il calendario mensile del commissario
Organizza la gestione attorno a una scadenza fissa: la relazione periodica al commissario. Prepara ogni mese, sempre nello stesso giorno, un fascicolo con quattro elementi: la situazione finanziaria aggiornata (saldi bancari, incassi, pagamenti); l’elenco dei nuovi debiti sorti e la prova del loro pagamento; l’andamento di ricavi e margini rispetto al piano; gli eventi rilevanti (contratti firmati o persi, contenziosi, richieste dei creditori).
Questo fascicolo ti serve tre volte. Serve al commissario, che deve riferire al tribunale e redigere la relazione per i creditori. Serve a te, perché ti obbliga a confrontare ogni mese la realtà con il piano e ad accorgerti in tempo degli scostamenti. E serve ai creditori, che al momento del voto leggeranno nella relazione del commissario se l’impresa, durante la procedura, ha mantenuto le promesse. Un’impresa che durante il concordato rispetta il proprio piano è l’argomento più convincente per ottenere il voto.
La base giuridica
Artt. 46, 94, 97, 99, 100 e 106 CCII.
Se qualcosa va storto
Se l’attività peggiora durante la procedura (perdita di un cliente importante, aumento dei costi energetici, ritardi di un committente pubblico), informa subito il commissario e valuta una modifica della proposta prima del voto. Il tribunale può revocare l’ammissione se l’esercizio dell’attività cessa o diventa manifestamente dannoso per i creditori, oltre che in caso di atti di frode o di occultamento di attivo (art. 106 CCII). La trasparenza tempestiva è la tua migliore difesa: un peggioramento comunicato e gestito è un problema, un peggioramento scoperto dal commissario è un sospetto.
Check di completamento
Prima del voto verifica: (1) che tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti siano stati autorizzati; (2) che i fornitori correnti siano pagati e non ci siano nuovi debiti scaduti; (3) che tutte le relazioni periodiche siano state depositate nei termini.
Mossa 7 — Conquista il voto dei creditori
Obiettivo della mossa
Ottenere il voto favorevole di tutte le classi o, se non è possibile, di una maggioranza di classi sufficiente per chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale.
Quando va fatta
Nella finestra di voto fissata dal tribunale nel decreto di apertura. Il lavoro sul consenso, però, inizia molto prima: il voto si vince nelle settimane che lo precedono, non il giorno in cui si apre.
Come si esegue
Dopo l’apertura, il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori, redige l’inventario e deposita una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta e sulle garanzie offerte, prima della data iniziale stabilita per il voto (art. 105 CCII). Leggi quella relazione appena viene depositata: è il documento che i creditori leggeranno per decidere. Se contiene errori di fatto, segnalali subito al commissario con documenti.
Tieni d’occhio le proposte concorrenti. I creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare una proposta alternativa prima del voto (art. 90 CCII). Nel concordato in continuità, però, le proposte concorrenti non sono ammissibili se l’attestatore certifica che la tua proposta assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dei crediti chirografari: è una soglia da tenere presente già nella mossa 3, perché ti mette al riparo da chi vorrebbe prendersi l’azienda attraverso la procedura.
Il voto si esprime con modalità telematiche (art. 107 CCII). Nel concordato in continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbia votato almeno la metà del totale dei crediti della classe (art. 109, comma 5, CCII). Chi non vota non viene conteggiato come favorevole: per questo devi lavorare sulla partecipazione oltre che sul consenso.
In concreto: incontra i creditori principali, a partire da banche e fornitori strategici, spiegando il piano con i numeri. Mostra a ciascuno il confronto tra quello che riceve con il concordato e quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale. Per i fornitori, valorizza l’utilità della prosecuzione dei rapporti: un cliente che continua a comprare vale spesso più della percentuale sul debito pregresso. Per le banche, metti in evidenza la tenuta delle garanzie e la prededuzione dei nuovi finanziamenti.
Il dossier per ciascun creditore rilevante
Per ogni creditore che, da solo, può spostare l’esito di una classe, prepara un dossier di una pagina. Deve contenere: l’importo del credito ammesso al voto; la classe di appartenenza e il criterio; quanto riceve dal concordato, in percentuale e in tempi; quanto riceverebbe dalla liquidazione giudiziale, con il riferimento alla stima del valore di liquidazione; l’eventuale utilità aggiuntiva (prosecuzione dei rapporti, mantenimento delle garanzie, prededuzione dei nuovi finanziamenti).
Con le banche il confronto si gioca anche sulle garanzie: spiega come il piano tratta le ipoteche e se è prevista la prosecuzione del pagamento delle rate. Con i fornitori si gioca sul futuro: quanto vale per loro mantenere un cliente con un volume d’acquisto annuo documentato. Con gli enti pubblici si gioca sulla convenienza misurabile rispetto alla liquidazione, che è anche il parametro del cram down fiscale. Non chiedere a nessun creditore di votare per fiducia: chiedigli di votare per convenienza, e dimostragliela.
La base giuridica
Artt. 90, 105, 107 e 109 CCII.
Se qualcosa va storto
Se emerge che una classe voterà contro, non modificare il piano in modo affrettato. Valuta prima se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale (mossa 8): potresti ottenere l’omologazione anche con quel dissenso. Se invece le classi favorevoli sono meno della metà, e nessuna classe di creditori muniti di prelazione ha votato a favore, devi rinegoziare: puoi modificare la proposta prima dell’inizio delle operazioni di voto, nel rispetto dei termini fissati dal tribunale.
Check di completamento
Al termine del voto verifica: (1) l’esito per ciascuna classe, con i crediti favorevoli, contrari e non votanti; (2) se tutte le classi hanno approvato o, in caso contrario, quante e quali; (3) se tra le classi favorevoli c’è almeno una classe di creditori muniti di prelazione o, in mancanza, una classe che riceverebbe almeno in parte qualcosa rispettando la graduazione anche sul valore eccedente.
Mossa 8 — Arriva all’omologazione, difendila ed esegui il piano
Obiettivo della mossa
Ottenere la sentenza di omologazione, renderla stabile resistendo alle impugnazioni e poi eseguire il piano senza deviazioni, fino alla liberazione dal debito falcidiato.
Quando va fatta
Dalla chiusura del voto all’ultimo pagamento previsto dal piano. È una mossa lunga, che si chiude anni dopo l’omologazione.
Come si esegue
Chiusa la votazione, il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato vanno depositate almeno dieci giorni prima dell’udienza; il commissario deposita il suo parere motivato almeno cinque giorni prima (art. 48 CCII). Leggi ogni opposizione appena viene depositata e prepara la replica con documenti, non con dichiarazioni di principio.
Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe, e che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza (art. 112, comma 1, CCII). Se un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza, il tribunale omologa solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (art. 112, comma 3, CCII).
Se una o più classi hanno votato contro, puoi chiedere la ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112, comma 2, CCII). Il tribunale omologa comunque se, in sintesi: il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni; il valore eccedente è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori muniti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti almeno in parte rispettando la graduazione anche sul valore eccedente. Il correttivo-ter è intervenuto proprio su questo punto per chiarire i dubbi interpretativi: verifica sempre la formulazione vigente alla data della tua domanda.
Dopo la sentenza, conta i giorni. Il reclamo contro la sentenza di omologazione si propone alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). Nel concordato in continuità, anche se il reclamo è fondato, la corte d’appello può confermare l’omologazione quando l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori alla prosecuzione prevale sul pregiudizio del reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno (art. 53, comma 5-bis, CCII). È una tutela importante per la stabilità del tuo piano, ma non è automatica: va argomentata.
Con l’omologazione, il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda. Un creditore non può pretendere più della percentuale prevista dal piano, nemmeno se in un giudizio ordinario ottiene l’accertamento di un credito maggiore (Cass. civ., Sez. I, n. 23075/2026). Le misure protettive cessano con la pubblicazione della sentenza, perché i creditori sono ormai vincolati dal concordato.
Poi esegui. Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento e riferisce al tribunale (art. 118 CCII). Se un inadempimento non è di scarsa importanza, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII). Una volta omologato, il piano non è nella tua disponibilità: non puoi modificarlo unilateralmente perché il mercato è cambiato (Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229, resa su un concordato regolato dalla legge fallimentare ma con un richiamo alla disciplina del Codice). Se servono modifiche sostanziali per adempiere, il correttivo-ter ha previsto un percorso specifico: nuova proposta, nuova attestazione ai sensi dell’art. 87, comma 3, comunicazione al commissario e controllo del tribunale, con la possibilità per i creditori di opporsi.
Infine, attenzione ai debiti che nascono durante l’esecuzione. La Cassazione, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha escluso che i crediti sorti dopo la chiusura della procedura, in esecuzione del concordato in continuità, godano della prededuzione nel successivo fallimento (Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307). Per i tuoi fornitori significa che, dopo l’omologa, valutano il rischio come con qualsiasi cliente: la tua puntualità nei pagamenti correnti è ciò che li tiene al tuo fianco.
Le garanzie personali che hai firmato
C’è un punto che molti imprenditori scoprono solo dopo l’omologazione. Il concordato riduce il debito della società, ma i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). Se hai firmato una fideiussione personale a favore della banca, la falcidia concordataria non ti libera automaticamente: la banca può chiederti la differenza tra il credito originario e quanto riceve dal concordato.
Per questo, già nella mossa 3, devi considerare la tua posizione personale insieme a quella della società. Le strade possibili sono diverse: negoziare con la banca un accordo sulla fideiussione contestuale al voto, valutare strumenti di regolazione della crisi per la persona fisica, programmare la sostenibilità del tuo patrimonio personale. Non lasciare questo tema al giorno dopo l’omologazione, quando la banca ha già incassato la sua percentuale e non ha più interesse a trattare.
La base giuridica
Artt. 48, 51, 53, 112, 118 e 119 CCII.
Se qualcosa va storto
Se la corte d’appello revoca l’omologazione, valuta immediatamente il ricorso per cassazione: in questa fase la continuità della difesa è decisiva, perché le questioni giuridiche che arrivano in Cassazione devono essere state impostate correttamente già in primo grado. Se durante l’esecuzione i flussi sono inferiori al previsto, agisci prima di diventare inadempiente: l’inadempimento di scarsa importanza non giustifica la risoluzione, ma devi poter dimostrare di aver fatto tutto ciò che il piano richiedeva.
Check di completamento
Verifica: (1) che la sentenza di omologazione sia divenuta definitiva o che il reclamo sia stato respinto; (2) che lo scadenziario dei pagamenti del piano sia operativo e condiviso con il commissario; (3) che ogni eventuale modifica sostanziale segua il percorso previsto dal Codice.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda della tempestività con cui vengono eseguite le mosse.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. di lavorazioni metalliche con 23 dipendenti ha un passivo di 1.847.300 €, così composto: crediti di lavoro privilegiati 96.450 €; debiti tributari e contributivi privilegiati 284.760 €; mutuo con ipoteca sul capannone 538.900 €; fornitori chirografari 742.380 €; debiti tributari chirografari (sanzioni e interessi) 184.810 €. Il valore di liquidazione stimato è di 769.000 € (capannone 431.000 €, macchinari 167.500 €, crediti commerciali 118.200 €, magazzino 52.300 €), che al netto dei costi della liquidazione giudiziale scende a 672.600 €. Il piano di continuità prevede flussi netti di 452.200 € in cinque anni.
Il 2 settembre 2026 un fornitore ha iscritto ipoteca giudiziale sul capannone in forza di un decreto ingiuntivo per 61.740 €. Il 5 ottobre 2026 un altro fornitore ha notificato un pignoramento presso il principale cliente della società.
Simulazione A — Chi agisce subito
La società delibera il 9 ottobre e deposita la domanda con riserva il 14 ottobre 2026, con richiesta di misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 16 ottobre. Da quella data il pignoramento presso il cliente non può proseguire. Il giudice deve confermare le misure entro il 15 novembre e le conferma per quattro mesi. Il tribunale concede sessanta giorni per il deposito del piano.
L’ipoteca giudiziale del 2 settembre è stata iscritta 44 giorni prima della pubblicazione: rientra nei novanta giorni dell’art. 46, comma 5, CCII ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il fornitore che l’ha iscritta torna chirografario, sullo stesso piano degli altri.
La società deposita piano, proposta e attestazione entro il termine, senza bisogno di proroghe. Risultato: tutte le opzioni restano aperte e l’impresa arriva al voto con l’attività intatta.
Simulazione B — Chi aspetta un mese e mezzo
La società rimanda. Il 20 novembre 2026 un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La società si muove e deposita la domanda con riserva il 3 dicembre, pubblicata il 5 dicembre.
Due conseguenze. Primo: andando a ritroso di novanta giorni dal 5 dicembre si arriva al 6 settembre, quindi l’ipoteca giudiziale del 2 settembre è fuori dalla finestra e resta efficace: il fornitore che l’ha iscritta mantiene la prelazione sul capannone per 61.740 €, che va considerata nella distribuzione del valore di liquidazione. Secondo: con una domanda di liquidazione giudiziale pendente, il termine dell’art. 44 non è prorogabile. La società ha al massimo sessanta giorni per completare tutto, senza margine per imprevisti.
Nel frattempo il pignoramento presso il cliente ha proseguito per settimane. Risultato: lo stesso piano diventa più difficile da costruire, con meno risorse e meno tempo.
Simulazione C — Chi lascia scadere le misure protettive
Torniamo alla simulazione A. Le misure protettive sono confermate per quattro mesi, fino a metà febbraio 2027. Il voto è fissato per marzo 2027. La società non chiede la proroga delle misure prima della scadenza. Scadute le misure, la banca titolare dell’ipoteca, che non ha ancora votato, avvia l’espropriazione immobiliare del capannone.
Se la società avesse chiesto in tempo la proroga, documentando i progressi (piano depositato, relazione del commissario favorevole), avrebbe potuto ottenerla nei limiti dei dodici mesi complessivi. Ora deve chiedere una nuova misura e spiegare perché ha lasciato scoperta l’azienda. Risultato: la trattativa con la banca diventa una trattativa con un creditore che ha già in mano un’arma.
Simulazione D — Il voto con classi contrarie e la ristrutturazione trasversale
Il piano mette a disposizione 1.124.800 € (672.600 € di valore di liquidazione più 452.200 € di eccedenza). Nella liquidazione giudiziale, invece, la banca ipotecaria otterrebbe circa 381.200 € dal capannone, i lavoratori sarebbero pagati per intero (96.450 €), i crediti tributari e contributivi privilegiati riceverebbero 194.950 € (il 68,5%) e i chirografari nulla.
La proposta prevede: lavoratori al 100% entro trenta giorni (non votano); banca ipotecaria al 100% in quattro anni, con moratoria (vota, perché il pagamento va oltre i centottanta giorni); crediti tributari e contributivi privilegiati 241.900 € (84,9%), con la quota non soddisfatta degradata a chirografo; tutti i chirografari, compresa la parte tributaria, al 21,8%. Classi al voto: 1) banca ipotecaria; 2) Fisco e INPS privilegiati; 3) fornitori strategici, ai quali è garantita anche la prosecuzione delle forniture; 4) fornitori ordinari; 5) Fisco chirografario.
Esito: classi 1, 3 e 4 favorevoli (la classe 4 con il 58,3% dei crediti ammessi); classi 2 e 5 contrarie. Il concordato non è approvato da tutte le classi, ma tre classi su cinque hanno votato a favore e tra queste c’è una classe di creditori muniti di prelazione. Il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione; ogni classe dissenziente riceve più di quanto otterrebbe dalla liquidazione (84,9% contro 68,5% per il Fisco privilegiato, 21,8% contro zero per il chirografario) e un trattamento pari a quello delle classi chirografarie dello stesso grado. Ricorrono i presupposti per chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale e cram down fiscale.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa; ogni mossa ha un termine; ogni termine mancato ha un prezzo.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Diagnosi e scelta dello strumento | Passivo, valore di liquidazione, delibera | Subito; in pochi giorni se sei insolvente | Strumento sbagliato, piano costruito su numeri falsi |
| 2. Domanda con riserva e misure protettive | Bloccare le azioni esecutive | Prima dell’udienza su eventuale ricorso per liquidazione; conferma entro 30 giorni dall’iscrizione | Pignoramenti che proseguono, ipoteche che si consolidano |
| 3. Piano di continuità | Flussi, valore di liquidazione, distribuzione | Entro il termine dell’art. 44 (30-60 giorni + eventuali 60) | Inammissibilità per piano inidoneo |
| 4. Attestazione | Veridicità dei dati e fattibilità | Insieme al deposito del piano | Inammissibilità per attestazione apparente |
| 5. Classi, proposta, transazione fiscale | Struttura del voto e convenienza | Insieme al deposito del piano | Voto perso, cram down impossibile |
| 6. Gestione in procedura | Attività viva e conti in ordine | Dal deposito all’omologazione | Revoca dell’ammissione |
| 7. Voto | Consenso delle classi | Finestra fissata dal tribunale | Mancata approvazione |
| 8. Omologazione ed esecuzione | Stabilità del piano e liberazione | Opposizioni 10 giorni prima dell’udienza; reclamo 30 giorni; esecuzione per tutta la durata del piano | Risoluzione del concordato e liquidazione giudiziale |
Ricorda due regole trasversali. La prima: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti del Codice della crisi, quindi nessuna di queste scadenze si ferma d’estate. La seconda: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, comprese proroghe e rinnovi, quindi devi pianificare l’intero percorso fino all’omologazione dentro quel limite.
Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un imprevisto
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Il creditore accelera prima che tu sia pronto
Situazione: mentre stai ancora ricostruendo il passivo, un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e il tribunale fissa l’udienza a breve.
Piano B: non tentare di arrivare all’udienza con il piano completo, perché non ci riuscirai. Deposita subito la domanda con riserva con le misure protettive, anche con la documentazione minima richiesta (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco creditori). Il tribunale tratta le domande in modo unitario e, se la tua domanda non è manifestamente inammissibile o infondata, esamina prima lo strumento di regolazione della crisi. Sappi però che, con un ricorso pendente, il termine dell’art. 44 non è prorogabile: lavora come se avessi sessanta giorni e non uno di più, concentrando le risorse su piano e attestazione.
Deviazione 2 — Un termine è scaduto
Situazione: hai lasciato scadere il termine per il deposito del piano, oppure le misure protettive non sono state confermate entro trenta giorni, oppure non hai chiesto la proroga prima della scadenza.
Piano B: distingui. Se sono cessate le misure protettive per mancata conferma, puoi ripresentare l’istanza: le misure cadono ma la domanda non è preclusa. Se è scaduto il termine dell’art. 44 senza deposito, la domanda diventa improcedibile e il rischio di apertura della liquidazione giudiziale è concreto: verifica subito se puoi depositare una nuova domanda completa, con piano e attestazione, prima che un creditore o il pubblico ministero chiedano la liquidazione. Il tribunale valuterà con attenzione l’eventuale uso abusivo dello strumento: per questo il piano B funziona solo se arrivi con documenti pronti, non con un’altra riserva.
Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile
Situazione: mancano bilanci di un esercizio, la contabilità di magazzino è inaffidabile, non trovi i contratti di leasing o le notifiche delle cartelle.
Piano B: ricostruisci con fonti alternative e dichiaralo. Per i debiti fiscali, l’estratto di ruolo e il cassetto fiscale sostituiscono le cartelle mancanti. Per il magazzino, una conta fisica verificata vale più di qualsiasi registro. Per i contratti, chiedi copia alle controparti o alle società di leasing. Informa l’attestatore delle lacune e delle fonti usate: un’attestazione che dichiara i propri limiti e spiega come li ha superati è molto più solida di una che li ignora.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 3 prima della mossa 2?
Sì, ed è anzi la situazione ideale: se hai tempo, costruire il piano prima di depositare la domanda ti permette di presentare direttamente una domanda completa, senza riserva, e di ridurre la durata della procedura. Ma se un creditore sta già aggredendo il patrimonio, la mossa 2 diventa prioritaria: prima metti al riparo l’azienda, poi completi il piano.
Durante il concordato posso continuare a pagare dipendenti e fornitori?
Sì, per le prestazioni correnti: stipendi maturati dopo il deposito e forniture nuove si pagano regolarmente, perché sono costi della continuità. I debiti anteriori verso dipendenti e fornitori, invece, entrano nel piano. Il tribunale può autorizzarti a pagare crediti anteriori per beni e servizi essenziali, con l’attestazione richiesta dall’art. 100 CCII.
Se perdo il voto di una classe, il concordato salta?
Non necessariamente. Nel concordato in continuità puoi chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale, se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII: in sintesi, l’approvazione della maggioranza delle classi con almeno una classe di creditori muniti di prelazione (o, in mancanza, di creditori che riceverebbero qualcosa rispettando la graduazione), la distribuzione corretta del valore e un trattamento delle classi dissenzienti non deteriore rispetto alla liquidazione.
Il Fisco può bloccare il mio concordato votando contro?
Per le proposte di transazione fiscale presentate dopo il 28 settembre 2024, il tribunale può omologare il concordato in continuità anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, se il trattamento proposto non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e ricorrono le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Il giudice valuta la convenienza, non la tua “meritevolezza” fiscale.
Ho un ricorso per fallimento pendente da prima del luglio 2022: si applica il Codice?
Verifica con attenzione la data. La Cassazione ha affermato che un ricorso per fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 attrae alla legge fallimentare anche la successiva domanda di concordato preventivo (Cass. civ., Sez. I, n. 22772/2026). In quel caso le regole del Codice descritte in questo piano non si applicano e il percorso va ricostruito sulla disciplina previgente.
Posso licenziare o ridurre il personale durante il concordato?
Il piano può prevedere una riorganizzazione, ma le regole del diritto del lavoro restano in vigore: procedure di licenziamento collettivo, consultazione sindacale, ammortizzatori sociali. Il Codice indica tra le finalità della continuità la conservazione, nella misura possibile, dei posti di lavoro (art. 84, comma 2, CCII). Prevedi nel piano i costi delle eventuali uscite e i relativi tempi, e coordina la riorganizzazione con il commissario.
I miei clienti possono smettere di pagarmi le fatture perché sono in concordato?
No. I crediti che vanti verso i tuoi clienti restano esigibili e continuano a essere incassati dalla società. Anzi, le misure protettive impediscono ai creditori di pignorarli per crediti anteriori. Attenzione solo alla compensazione: un cliente che è anche tuo fornitore può tentare di compensare il proprio credito anteriore con il debito per le nuove forniture, e su questo serve una verifica caso per caso.
Dopo l’omologazione posso rinegoziare se il mercato cambia?
Non unilateralmente. Il concordato omologato vincola te e i creditori. Se servono modifiche sostanziali per adempiere, devi seguire la procedura introdotta dal correttivo-ter, con nuova attestazione e controllo del tribunale. Altrimenti rischi la risoluzione.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel tuo percorso. Diverse decisioni riguardano procedure ancora regolate dalla legge fallimentare (art. 186-bis l.fall.), ma esprimono principi che la Corte ha collegato anche alla disciplina del Codice; lo segnaliamo caso per caso.
A sostegno della mossa 1 (scelta dello strumento e qualificazione della continuità)
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Quando la liquidazione di una parte dei beni si accompagna alla prosecuzione dell’attività, il concordato resta regolato dalla disciplina della continuità; ma la continuità, se parziale, deve riguardare almeno una porzione significativa del nucleo aziendale, da accertare guardando al tipo di attività, alla forza lavoro, alla clientela e alla destinazione dei beni (legge fallimentare). Rilevanza: ti dice fino a che punto puoi ridimensionare l’azienda senza perdere la qualifica di continuità.
Cass. civ., Sez. I, n. 22772/2026. Un ricorso per fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 porta sotto la legge fallimentare anche la domanda di concordato presentata successivamente. Rilevanza: è il primo controllo da fare per sapere quale disciplina si applica.
A sostegno della mossa 3 (piano e distribuzione del valore)
Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. L’eccedenza generata dalla prosecuzione dell’attività è un incremento del patrimonio del debitore, non finanza esterna, e quindi non può essere distribuita liberamente ignorando l’ordine delle prelazioni (legge fallimentare). Rilevanza: è la base della distinzione tra flussi di continuità e risorse esterne, che il Codice oggi disciplina con le regole di priorità assoluta e relativa dell’art. 84, comma 6.
Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2026, n. 22931. Per configurare la continuità indiretta, la prosecuzione deve riguardare almeno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e, se basata su contratti di affitto, questi devono essere funzionalmente collegati alla regolazione della crisi (art. 84, comma 2, CCII). Rilevanza: decisiva se pensi di affidare l’azienda a un terzo.
Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11220. Anche nella continuità indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che l’attestazione dimostri un miglior soddisfacimento dei creditori, inteso come maggiore eccedenza destinata ai pagamenti rispetto all’attivo disponibile in liquidazione (legge fallimentare). Rilevanza: la continuità non basta a sé stessa, deve produrre valore per i creditori.
A sostegno della mossa 4 (attestazione e ammissibilità)
Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3635. Il tribunale deve controllare la corretta predisposizione dell’attestazione: se il professionista si limita a recepire le perizie senza esplicitare i criteri di valutazione, la relazione non informa adeguatamente i creditori e la proposta è inammissibile. Rilevanza: ti dice cosa pretendere dall’attestatore.
Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità del tribunale è di legalità sostanziale e investe anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione dell’art. 87, comma 1, lett. c, CCII, che serve sia a informare il voto sia a verificare il rispetto della regola di priorità relativa (principio enunciato nell’interesse della legge). Rilevanza: il valore di liquidazione è il fulcro del piano e va costruito con metodo.
A sostegno della mossa 5 (transazione fiscale e cram down)
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. In sede di omologazione forzosa della transazione fiscale nel concordato, il giudice verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non svolge un autonomo giudizio sulla meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta la partita con il Fisco sul terreno dei numeri.
A sostegno della mossa 6 (gestione in procedura)
Cass. civ., Sez. I, n. 12352/2025. Il mancato o insufficiente deposito della somma per le spese di procedura, o il mancato rispetto del termine fissato, non rende di per sé inammissibile o improcedibile la domanda di concordato (legge fallimentare). Rilevanza: un errore su questo adempimento non è necessariamente fatale, ma va evitato.
A sostegno della mossa 8 (omologazione ed esecuzione)
Cass. civ., Sez. I, n. 23075/2026. Dopo l’omologazione il creditore resta vincolato alla percentuale prevista dal concordato, anche se in un giudizio ordinario ha ottenuto l’accertamento di un credito maggiore. Rilevanza: conferma l’effetto vincolante della falcidia omologata.
Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229. Una volta omologato il concordato in continuità, il debitore non può modificare unilateralmente la proposta; la Corte ha richiamato anche la soluzione del Codice, che mantiene ferma l’intangibilità del concordato omologato salvo il percorso specifico previsto per le modifiche (legge fallimentare). Rilevanza: il piano va costruito prudente, perché dopo non si torna indietro.
Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti in esecuzione del concordato in continuità dopo la chiusura della procedura non godono della prededuzione nel successivo fallimento (legge fallimentare). Rilevanza: spiega perché i fornitori, dopo l’omologa, valutano il rischio come con qualsiasi altro cliente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il concordato in continuità non si improvvisa: richiede competenze giuridiche, contabili, bancarie e fiscali che devono lavorare insieme sullo stesso fascicolo. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, incrociando contabilità, Centrale Rischi, estratti di ruolo e posizione contributiva, con la causa di prelazione e il grado di ciascun credito.
- Verifichiamo le date di ogni azione esecutiva e di ogni ipoteca giudiziale, per individuare quelle ancora neutralizzabili con il deposito tempestivo della domanda.
- Predisponiamo e depositiamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive, curando la pubblicazione nel registro delle imprese e la richiesta di conferma nei termini.
- Impostiamo con i commercialisti dello staff il piano di continuità, separando valore di liquidazione ed eccedenza e verificando la distribuzione secondo le regole di priorità assoluta e relativa.
- Coordiniamo il lavoro con il professionista attestatore, fornendo i dati completi e verificando che i criteri di stima siano esplicitati.
- Costruiamo il classamento dei creditori e la proposta, motivando per iscritto i criteri di ogni classe in funzione delle maggioranze e della ristrutturazione trasversale.
- Prepariamo e depositiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, con il confronto documentato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Assistiamo l’impresa durante la procedura, predisponendo le istanze di autorizzazione per atti straordinari, pagamenti di crediti essenziali, finanziamenti prededucibili e gestione dei contratti pendenti.
- Curiamo il confronto con banche e fornitori strategici prima del voto, presentando a ciascuno il raffronto tra trattamento concordatario e liquidazione giudiziale.
- Difendiamo l’omologazione davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un concordato in continuità pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che si esercita proprio sul terreno della trattativa con banche, fornitori e amministrazione finanziaria per salvare un’impresa che può ancora produrre valore. A essa si somma il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario, perché nel concordato i due blocchi di debito più pesanti sono quasi sempre quello verso gli istituti di credito e quello verso il Fisco.
Lo Studio garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. È un aspetto decisivo, perché le questioni che arrivano davanti alla Corte di Cassazione devono essere state impostate correttamente fin dalla domanda.
Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: il piano economico-finanziario, il valore di liquidazione, la transazione fiscale e la strategia processuale nascono allo stesso tavolo, non in uffici separati che si scambiano documenti.
Chiusura
Il concordato preventivo in continuità è uno strumento costruito per chi vuole salvare l’impresa, non per chi vuole solo prendere tempo. Funziona se lo esegui come un piano: diagnosi, protezione, piano, attestazione, classi, gestione, voto, omologazione. Ogni passaggio ha i suoi termini, e il Codice non concede sconti, nemmeno ad agosto.
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero arco del concordato in continuità: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la regolazione della crisi aziendale e la trattativa con i creditori, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per i debiti verso banche e Fisco, l’abilitazione di cassazionista per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado.
📩 Ogni giorno che passa può rendere efficace un’ipoteca o far proseguire un pignoramento: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
