Garanzia Sui Prodotti Venduti Dopo Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Chi Risponde

Questa guida nasce dalle domande che riceviamo più spesso quando un’impresa che ha venduto beni passa prima dal concordato preventivo e poi alla liquidazione giudiziale: il cliente ha in casa un prodotto che non funziona, il venditore non risponde più al telefono, l’assistenza è chiusa, e nessuno sa dire chi debba riparare, sostituire o rimborsare. Le risposte che trovi qui sono complete e seguono l’ordine con cui le domande arrivano davvero, dalle più elementari a quelle che fanno paura.

Il quadro normativo è duplice e va tenuto sempre a mente. Da un lato c’è la disciplina della vendita: gli articoli 1490 e seguenti del codice civile per i rapporti tra imprese, gli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo (riscritti dal D.Lgs. 170/2021) per gli acquisti dei consumatori. Dall’altro c’è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), che decide una cosa diversa ma decisiva: non se il diritto alla garanzia esista, ma contro quale patrimonio possa essere fatto valere e con quale grado rispetto agli altri creditori. Il diritto alla garanzia quasi mai si estingue; cambia il soggetto che ne risponde e cambia il modo in cui lo si fa valere.

Lo Studio Monardo lavora esattamente nel punto in cui queste due discipline si incrociano. Il tema del titolo — una garanzia contrattuale che attraversa un concordato preventivo e finisce dentro una liquidazione giudiziale — richiede contemporaneamente la competenza sulla crisi d’impresa e quella sul contenzioso del recupero: per questo è materia dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, cioè di un professionista abilitato sia a leggere dall’interno la procedura concorsuale sia a portare l’accertamento del credito fino all’ultimo grado di giudizio, visto che la verifica dello stato passivo si chiude proprio con un ricorso per cassazione.

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Cos’è esattamente la “garanzia” di cui stiamo parlando?

Dipende da chi ha comprato, e la differenza cambia tutto.

Se chi ha acquistato è un’impresa o un professionista, la garanzia è quella del codice civile: il venditore risponde dei vizi che rendono la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.), e il compratore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento. I tempi sono stretti: otto giorni dalla scoperta per denunciare i vizi, un anno dalla consegna per la prescrizione (art. 1495 c.c.). Se poi il venditore ha promesso il buon funzionamento per un certo periodo, si aggiunge la garanzia dell’art. 1512 c.c., con i suoi trenta giorni per la denuncia del malfunzionamento.

Se chi ha acquistato è un consumatore, la garanzia è quella legale di conformità del Codice del consumo: il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesti entro due anni, e il consumatore ha diritto in prima battuta alla riparazione o alla sostituzione gratuita, e solo in seconda battuta alla riduzione del prezzo o alla risoluzione. La prescrizione dell’azione è di ventisei mesi dalla consegna, e dopo la riforma del 2021 il difetto che si manifesta entro il primo anno si presume esistente già alla consegna: un anno in cui non devi dimostrare nulla sull’origine del guasto.

A queste si affianca, quando c’è, la garanzia convenzionale: quella del venditore, quella estesa venduta a parte, quella del produttore. È una garanzia aggiuntiva, non sostitutiva, e — vedremo che è il punto decisivo nelle crisi d’impresa — può avere come debitore un soggetto completamente diverso dal venditore fallito.

Chi risponde della garanzia, in linea di principio?

Il venditore. Sempre e comunque il venditore, cioè chi ti ha emesso la fattura o lo scontrino.

Questo è il principio da cui partire, perché è quello che resiste anche alla crisi. Il consumatore ha un rapporto contrattuale con il venditore e solo con lui: il produttore risponde in prima persona della conformità del bene soltanto se vende direttamente al pubblico. Se il difetto nasce a monte, nello stabilimento o presso il grossista, è il venditore a doverti riparare o sostituire il bene, salvo poi rivalersi su chi gli ha fornito il prodotto, con l’azione di regresso lungo la catena distributiva che il Codice del consumo gli riconosce e che va esercitata entro un anno dall’esecuzione della prestazione verso il consumatore.

Questa impostazione, pensata per proteggere il compratore, nelle crisi d’impresa produce un effetto paradossale: ti lega proprio al soggetto che non è più in grado di adempiere. Se il venditore è l’impresa che ha chiesto il concordato e poi è stata assoggettata a liquidazione giudiziale, il tuo interlocutore naturale è un soggetto spossessato, privo della disponibilità del proprio patrimonio e sostituito da un curatore che risponde soltanto alle regole del concorso.

Da qui nasce la domanda del titolo. Perché accanto al venditore, nelle vicende concorsuali, possono comparire altri soggetti obbligati: la massa dei creditori — cioè la procedura — quando la vendita è stata fatta dalla procedura stessa o quando il curatore è subentrato nel contratto; l’acquirente dell’azienda o del ramo d’azienda, nei limiti e con le eccezioni che vedremo; il produttore, quando ha offerto una propria garanzia di durabilità; il garante convenzionale, quando l’estensione è stata venduta da una società terza. Riconoscere quale di questi soggetti sia il tuo debitore è il novanta per cento del lavoro.

Che differenza fa il momento in cui il prodotto è stato venduto?

Fa la differenza tra essere pagato per intero e prendere una percentuale fra qualche anno.

Nel diritto concorsuale il tempo non è un dettaglio: è il criterio che separa i crediti concorsuali (quelli che partecipano al concorso e vengono soddisfatti in moneta fallimentare) dai crediti prededucibili (quelli pagati prima di tutti, perché sorti per la gestione del patrimonio o per la continuazione dell’impresa durante la procedura). La stessa identica pretesa — “il forno che ho comprato non funziona, voglio il rimborso” — può valere il 4% o il 100% a seconda della data della vendita.

Ecco la mappa essenziale, che poi sviluppiamo nelle risposte successive:

Quando è stato venduto il prodottoChi è il venditoreNatura del credito da garanzia
Prima della domanda di concordatoL’impresa in bonisCredito concorsuale, di regola chirografario
Dopo la domanda di concordato, in continuità autorizzataL’impresa in concordatoCredito maturato nella continuità: in caso di successiva liquidazione giudiziale si discute della prededuzione
Dopo l’omologa, in fase esecutiva del concordatoL’impresa tornata alla gestione ordinariaQuestione aperta: il rango nella liquidazione giudiziale successiva è oggetto di contrasto
Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, in esercizio provvisorioLa procedura (impresa esercitata dal curatore)Credito della massa, prededucibile
In sede di liquidazione dell’attivo (vendita competitiva dei beni)La procedura, ma come vendita coattivaGaranzia per vizi esclusa dall’art. 2922 c.c.
Dall’acquirente dell’azienda, dopo la cessioneIl cessionario, impresa in bonisObbligazione piena del cessionario, fuori dal concorso

Una precisazione che risparmia molti equivoci: ciò che conta è il momento genetico del rapporto, cioè vendita e consegna, non il momento in cui il difetto si manifesta. Un televisore venduto due mesi prima della domanda di concordato che si guasta un anno dopo l’apertura della liquidazione giudiziale resta un credito anteriore, perché il fatto da cui nasce la responsabilità — la consegna di un bene non conforme — è anteriore. È il punto su cui più spesso i clienti sbagliano, ed è anche quello su cui torneremo nella domanda che nessuno fa.

Entro quando devo muovermi, se l’azienda è in procedura?

Entro due termini diversi che corrono insieme, e la trappola è dimenticarne uno.

Il primo termine è quello sostanziale della garanzia: otto giorni dalla scoperta e un anno dalla consegna nei rapporti tra imprese, ventiquattro mesi dalla manifestazione del difetto e ventisei mesi di prescrizione per il consumatore. Questo termine non si sospende perché il tuo venditore è in crisi. Continua a correre mentre tu cerchi di capire a chi scrivere.

Il secondo termine è quello concorsuale. Nella liquidazione giudiziale la domanda di ammissione al passivo va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica fissata nella sentenza di apertura; oltre quel momento si entra nel territorio delle domande tardive, ammissibili fino a dodici mesi (sei nel regime previgente, oggi con il termine più ampio previsto dall’art. 208 CCII) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e poi in quello delle cosiddette ultratardive, che richiedono di provare che il ritardo non è imputabile al creditore e vanno depositate entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo.

C’è una buona notizia sul primo fronte: le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione annuale dell’azione di garanzia si interrompe anche con atti stragiudiziali, cioè con una raccomandata o una PEC con cui il compratore manifesta la volontà di avvalersi della garanzia. Non serve una citazione in giudizio. Questo significa che un atto scritto, inviato subito e all’indirizzo giusto, tiene in vita il diritto mentre si capisce come si è messa la procedura.

Ed ecco la trappola: l’indirizzo giusto cambia. Prima dell’apertura della liquidazione giudiziale è la società; dopo, è la curatela. Una diffida inviata alla vecchia sede, rimasta senza risposta, è tempo perso e spesso è anche la causa del ritardo che poi ti viene imputato quando chiedi l’insinuazione ultratardiva.


Se ho comprato durante il concordato, il mio è un credito privilegiato nella liquidazione giudiziale?

Non automaticamente, e qui si gioca la partita più tecnica di tutta la materia.

L’art. 6 CCII elenca i crediti prededucibili e, per quanto qui interessa, riconosce la prededuzione ai crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Letta così, la norma copre il cliente che compra un prodotto da un’impresa ammessa al concordato in continuità: quella vendita è un atto della continuazione dell’esercizio dell’impresa, e il credito che ne deriva — compreso il credito da garanzia — nasce dopo la domanda di accesso.

Il problema si pone per la fase successiva all’omologazione, quando il concordato è in esecuzione e l’impresa è tornata a gestirsi secondo le regole ordinarie, sotto la vigilanza del commissario o del liquidatore. Un orientamento consolidato sotto la legge fallimentare riteneva prededucibili nel fallimento successivo tutte le obbligazioni sorte dopo l’omologa; una parte della dottrina formatasi sul Codice della crisi sostiene invece che i crediti nati dall’attività di continuità esecutiva restino fuori dalle ipotesi tassative dell’art. 6, e quindi tornino concorsuali nella liquidazione giudiziale che segue alla risoluzione del concordato.

È un contrasto vero, non accademico: decide se il tuo credito da garanzia su un prodotto comprato, per esempio, otto mesi dopo l’omologa venga pagato per intero o in percentuale. In questa zona grigia, la qualità della domanda di ammissione al passivo conta moltissimo: bisogna documentare che la vendita è avvenuta nell’ambito della continuità prevista dal piano, che era un atto di gestione autorizzato o comunque conforme al piano omologato, e che il credito è “legalmente sorto” in quel contesto.

Va aggiunto un dato che molti scoprono troppo tardi: anche quando la prededuzione viene riconosciuta, non è una garanzia di pagamento. La Cassazione ha chiarito che non esiste una “super prededuzione” dei crediti sorti nella procedura liquidatoria rispetto a quelli maturati nel precedente concordato: se l’attivo non basta, tutti i prededucibili concorrono fra loro in proporzione, salvi i privilegi.

Devo insinuarmi al passivo anche se voglio solo la riparazione del prodotto?

Sì, e il motivo è una regola che quasi nessuno conosce: nel concorso tutto diventa denaro.

La verifica dello stato passivo è la sede esclusiva per far valere qualunque pretesa verso il patrimonio della procedura. Non esiste la possibilità di ottenere dal curatore un ordine di riparare o sostituire: il curatore non è il tuo venditore tornato operativo, è l’organo che liquida un patrimonio. La tua pretesa va quindi tradotta in una somma — il costo della riparazione, il valore della sostituzione, la restituzione del prezzo in caso di risoluzione, il danno — e quella somma va chiesta con la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII.

Qui si innesta un inquadramento dogmatico che sembra teorico e invece è operativo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la garanzia per vizi non pone il venditore in una situazione di obbligazione in senso proprio, cioè di dovere di prestazione, ma di soggezione all’applicazione dei rimedi previsti dalla legge. Se non c’è un dovere di prestazione, non c’è niente che possa essere “eseguito in forma specifica” contro la massa: resta la trasformazione in valore, che è esattamente ciò che il concorso pretende.

Se poi hai chiesto la risoluzione del contratto e vuoi indietro il prezzo, la strada è la stessa: la domanda restitutoria o risarcitoria va proposta con l’insinuazione al passivo, non con una causa ordinaria contro il debitore. Un’azione iniziata prima dell’apertura della procedura va “travasata” nella verifica del passivo per la parte in cui chiede somme o beni, e la questione della qualificazione di quel credito come condizionato — e quindi dell’ammissione con riserva — è così delicata che la Prima Sezione della Cassazione l’ha rimessa alle Sezioni Unite.

Come si presenta concretamente la domanda, e che cosa devo allegare?

Si presenta con un ricorso via PEC alla curatela, e si vince o si perde sugli allegati.

Il ricorso va trasmesso all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso ai creditori, almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del creditore, la somma richiesta, la causa del credito, l’eventuale richiesta di prelazione o di prededuzione con l’indicazione della norma che la fonda, e la PEC a cui ricevere le comunicazioni. Se chiedi la prededuzione devi chiederla subito: la giurisprudenza è ferma nel senso che chi ottiene l’ammissione in chirografo non può poi chiedere in una domanda successiva il riconoscimento della natura prededucibile che non aveva dedotto.

Sugli allegati, in materia di garanzia, serve molto più della fattura. Serve il documento di trasporto o la prova della consegna, perché da lì decorrono i termini; la denuncia del vizio e la prova del suo invio, perché è il fatto che tiene in vita il diritto; la corrispondenza con l’assistenza tecnica, che spesso contiene l’ammissione del difetto; un preventivo o una perizia che quantifichi il costo di riparazione, perché la somma va provata, non affermata; e, se c’è, la garanzia convenzionale scritta, che può spostare il debitore.

Un passaggio che vale la pena di curare è la prova del vizio. Le Sezioni Unite hanno precisato che è il compratore a dover dimostrare l’esistenza del difetto, perché lo schema dell’inadempimento di un’obbligazione — con la relativa distribuzione dell’onere probatorio — non si applica alla garanzia per vizi. Per il consumatore, invece, la presunzione legale di anteriorità del difetto manifestatosi entro il primo anno dalla consegna resta un vantaggio importante anche davanti al giudice delegato.

Che cosa succede dopo il deposito della domanda?

Si entra in un procedimento con termini brevi e tre possibili esiti.

All’udienza il curatore ha già depositato un progetto di stato passivo con le proprie conclusioni su ciascuna domanda: ammissione, ammissione parziale, ammissione con riserva, esclusione. Il giudice delegato decide e forma lo stato passivo, che diventa esecutivo con decreto. Da quel momento decorrono trenta giorni per proporre opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale, e contro il decreto che definisce l’opposizione si può proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Sui termini processuali si applica la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto. È l’unica sospensione prevista: nessun’altra data, nessun altro periodo.

Ecco la sequenza, con i riferimenti che servono a non sbagliare interlocutore:

FaseAtto da compiereTermineDavanti a chi
Difetto scoperto, impresa ancora in bonisDenuncia scritta del vizio8 giorni dalla scoperta (B2B); nessuna decadenza per il consumatoreAl venditore
Conservazione del dirittoAtto stragiudiziale di messa in moraEntro 1 anno dalla consegna (B2B); 26 mesi di prescrizione per il consumatoreAl venditore
Apertura della liquidazione giudizialeDomanda di ammissione al passivoAlmeno 30 giorni prima dell’udienza di verificaAl curatore, via PEC
Ritardo nel depositoDomanda tardivaEntro il termine di cui all’art. 208 CCII dal decreto di esecutivitàAl curatore
Ritardo non imputabileDomanda ultratardiva60 giorni dalla cessazione della causa impeditivaAl curatore
Esclusione o ammissione parzialeOpposizione allo stato passivo30 giorni dalla comunicazioneTribunale in composizione collegiale
Decreto sfavorevoleRicorso per cassazione30 giorni dalla comunicazioneCorte di cassazione

Il curatore può decidere di continuare a vendere i prodotti?

Sì, e quando lo fa la posizione del cliente migliora nettamente.

L’apertura della liquidazione giudiziale non comporta necessariamente la chiusura immediata dell’impresa. Il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio, totale o parziale, quando l’interruzione provocherebbe un danno grave e la prosecuzione non pregiudica i creditori; durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore scelga di sospenderli o di scioglierli.

In quella fase le vendite ai clienti sono vendite d’impresa a tutti gli effetti: il venditore è l’impresa esercitata dalla procedura, la disciplina della garanzia si applica per intero, e il credito del cliente che compra un prodotto difettoso è un credito sorto durante la procedura per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, quindi prededucibile. In pratica, chi compra in esercizio provvisorio è tutelato quasi come chi compra da un’impresa sana; il “quasi” riguarda il rischio di incapienza dell’attivo, non la natura del diritto.

Attenzione però a non confondere questa ipotesi con le vendite di liquidazione dell’attivo, dove il curatore non esercita l’impresa ma smobilizza i beni con procedure competitive: lì la regola è opposta, e ne parliamo tra poco.

E se il contratto era ancora in corso quando è stata aperta la liquidazione giudiziale?

Allora decide il curatore, e la sua scelta cambia il tuo rango.

L’art. 172 CCII disciplina i rapporti pendenti, cioè i contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura. L’esecuzione resta sospesa finché il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, dichiara di subentrare assumendo tutti i relativi obblighi dalla data del subentro, oppure di sciogliersi. La controparte può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere; se il curatore tace, il contratto si scioglie.

La norma contiene la regola che qui interessa di più: in caso di prosecuzione del contratto sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Il subentro, cioè, non “ripulisce” il passato: i crediti maturati prima restano concorsuali e vanno insinuati, mentre diventano prededucibili solo quelli che nascono dopo il subentro. La Cassazione ha ribadito questa impostazione precisando gli obblighi che gravano sul curatore subentrato in un contratto a esecuzione continuata, e ha riconosciuto natura prededucibile al credito per il residuo prezzo in un’ipotesi di cessione d’azienda con riserva di proprietà in cui l’effetto traslativo non si era ancora perfezionato e il curatore era subentrato.

C’è un caso in cui la scelta del curatore non c’è: nei contratti a effetti reali in cui il trasferimento del diritto è già avvenuto. Se la proprietà del bene è già passata al compratore, il curatore non può sciogliersi né opporsi alla consegna, e il compratore può rivendicare il bene. È la situazione tipica di chi ha pagato e non ha ancora ritirato la merce già individuata e a lui intestata.


E se il prodotto l’ho comprato all’asta fallimentare?

Allora la garanzia per vizi non c’è, e non è una dimenticanza del legislatore ma una scelta precisa.

L’art. 2922 c.c. stabilisce che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa, e la stessa vendita non può essere impugnata per causa di lesione. La regola, nata per le espropriazioni, si applica anche alle vendite disposte in sede di liquidazione dell’attivo concorsuale, perché anche lì si tratta di vendite coattive, in cui il prezzo si forma tenendo conto proprio dell’assenza di garanzia. È il motivo per cui le stime di liquidazione partono da valori ridotti rispetto al mercato.

L’esclusione non è però assoluta. La Corte di cassazione ha affermato che l’esclusione prevista dall’art. 2922 c.c. copre le fattispecie degli artt. 1490-1497 c.c. — vizi e mancanza di qualità — ma non copre l’ipotesi dell’aliud pro alio, cioè la consegna di un bene appartenente a un genere del tutto diverso o affetto da difetti talmente gravi da impedirgli di assolvere la sua funzione. In quel caso una tutela c’è, ma passa per una strada particolare: la Suprema Corte ha precisato che nella vendita forzata l’aliud pro alio si fa valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, non con un’ordinaria azione contro il venditore.

Esiste poi una responsabilità diversa, che non è garanzia ma risarcimento: quella legata alla custodia dei beni inventariati e alla loro vendita nell’ambito della procedura. La giurisprudenza ha escluso che nelle vendite fallimentari di beni mobili affetti da vizi redibitori si configuri la garanzia dell’art. 1490 c.c., anche quando la vendita sia avvenuta a offerte private, riconoscendo semmai un’obbligazione risarcitoria collegata al compimento di atti tipici della procedura. Tradotto: se l’informazione fornita nell’avviso di vendita era gravemente inesatta, il terreno su cui muoversi è quello della responsabilità, non quello della garanzia.

Un’ultima avvertenza pratica, che vale anche fuori dalle aste: le clausole del tipo “visto e piaciuto” hanno un effetto reale. La Cassazione ha chiarito che la clausola che accerta la presa visione del bene da parte del compratore esonera il venditore dalla garanzia per i vizi che fossero riconoscibili con quella visione. Nelle vendite concorsuali, dove i beni si visionano prima dell’offerta, è una clausola che pesa.

Il produttore risponde, se il venditore è fallito?

Dipende da che cosa ha promesso: se ha offerto una garanzia di durabilità, sì, e direttamente.

Il Codice del consumo prevede che, quando il produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale sulla durabilità di determinati beni per un certo periodo, egli è direttamente responsabile verso il consumatore per tutta la durata della garanzia, con gli stessi rimedi della riparazione e della sostituzione previsti per il venditore. È un’obbligazione autonoma del produttore, che nasce dalla sua dichiarazione di garanzia e che non è toccata in alcun modo dalla crisi del rivenditore.

Questo significa che il cliente di un’impresa in liquidazione giudiziale, prima di rassegnarsi alla percentuale di riparto, deve controllare il libretto, la scheda prodotto, il certificato di garanzia e la registrazione online: se il produttore è un soggetto diverso dal venditore ed è in bonis, c’è un debitore solvibile fuori dalla procedura. Lo stesso vale per le estensioni di garanzia vendute allo sportello: quasi sempre sono polizze o contratti con società di servizi terze, che restano obbligate a prescindere dal destino del negozio.

Esiste poi un piano ulteriore, che non è garanzia contrattuale ma responsabilità da prodotto difettoso: se il prodotto ha causato un danno alla persona o a beni diversi dal prodotto stesso, risponde il produttore secondo la disciplina del Codice del consumo sui prodotti difettosi, con un’azione che si esercita direttamente contro di lui e che ha regole, termini e presupposti propri. È il canale da verificare sempre quando il difetto non ha solo deluso le aspettative, ma ha provocato un danno.

Su questo intreccio tra rapporto di consumo e procedura concorsuale lo Studio Monardo lavora con una struttura pensata apposta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti, così che la ricostruzione contabile della data di consegna e della catena distributiva proceda insieme all’impostazione giuridica della domanda.

Se l’azienda è stata ceduta, risponde chi l’ha comprata?

Per i prodotti venduti prima della cessione, di regola no. Per quelli venduti dopo, sì e per intero.

L’art. 214, comma 3, CCII stabilisce che, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento. È una deroga consapevole all’art. 2560 c.c., che nelle cessioni ordinarie rende il cessionario solidalmente responsabile per i debiti anteriori risultanti dai libri contabili obbligatori. La ragione è di mercato: senza quella deroga nessuno comprerebbe un’azienda in liquidazione giudiziale, e i creditori ricaverebbero meno dalla vendita dei singoli beni.

Le parole “salva diversa convenzione” vanno però lette con attenzione, perché aprono due scenari concreti. Il primo: l’atto di cessione può prevedere l’accollo di determinate passività da parte dell’acquirente, ed è tutt’altro che raro che l’acquirente si assuma il servizio di assistenza e le garanzie sui prodotti già venduti, perché acquista anche il marchio e la rete di vendita e non ha interesse a ereditare una clientela ostile. Il secondo: l’acquirente può offrire sul mercato, dopo la cessione, una propria garanzia commerciale ai vecchi clienti; in quel caso l’obbligazione nasce dalla sua dichiarazione, non dal contratto originario, e va onorata.

Per i prodotti che l’acquirente vende dopo il trasferimento non c’è alcun dubbio: il venditore è lui, impresa in bonis, e risponde della garanzia con tutto il proprio patrimonio, fuori dal concorso. È il motivo per cui, nelle cessioni di aziende commerciali, la data del trasferimento iscritta nel registro delle imprese è il primo documento da procurarsi.

Vale infine ricordare che la deroga opera nella sua pienezza quando la cessione avviene all’interno della procedura concorsuale. Nelle cessioni ordinarie la giurisprudenza è molto più severa con il cessionario, fino a estendergli la responsabilità per debiti non risultanti dalle scritture quando la cessione si riveli uno strumento per rendere più difficile il recupero ai creditori.

Vale lo stesso se ad andare in procedura è il produttore e non il negozio?

No, e in questo caso il consumatore è messo decisamente meglio.

Se il produttore o il grossista entrano in liquidazione giudiziale ma il negozio che ti ha venduto il prodotto è in bonis, il tuo interlocutore resta il negozio. La garanzia legale di conformità grava sul venditore finale anche quando il difetto è imputabile a un passaggio precedente della catena distributiva: non puoi sentirti rispondere “il problema è del produttore, che è fallito”. Quel problema è del negozio, che dovrà riparare o sostituire e poi insinuarsi al passivo del produttore per recuperare quanto ha speso, esercitando il regresso nel termine di un anno dall’esecuzione della prestazione.

È una regola che ribalta la percezione comune e che vale la pena di far valere con fermezza, per iscritto, citando la disciplina. Nella pratica, la resistenza del rivenditore si scioglie quasi sempre quando riceve una diffida che richiama la responsabilità diretta del venditore finale e il suo autonomo diritto di regresso.

Per il rivenditore, specularmente, la vicenda apre un problema di gestione: deve soddisfare i clienti e contemporaneamente trasformare quei costi in un credito da insinuare al passivo del fornitore insolvente, documentando ciascun intervento. Qui la raccolta ordinata della documentazione — interventi tecnici, costi dei ricambi, sostituzioni effettuate, resi — è ciò che determina quanto di quel credito verrà ammesso.

E se il prodotto era stato pagato ma non ancora consegnato?

Allora la domanda cambia natura: non è un problema di garanzia, è un problema di restituzione o di rivendica.

Se la proprietà del bene era già passata al compratore perché il bene era individuato e il contratto aveva effetti reali, il bene non è attivo della procedura: il compratore può chiederne la consegna, e il curatore non può opporsi, come conferma la disciplina dei contratti a effetti reali già eseguiti nel trasferimento del diritto. La domanda da proporre è quella di restituzione o rivendica di beni mobili, che si propone nelle stesse forme e negli stessi termini dell’insinuazione al passivo.

Se invece il contratto era ancora pendente — acconto versato, merce da produrre o da individuare — il curatore sceglierà tra subentro e scioglimento. In caso di scioglimento, il compratore ha diritto di far valere nel passivo il credito per la restituzione dell’acconto, in moneta concorsuale, senza che gli spetti un risarcimento per lo scioglimento in sé: l’apertura della liquidazione giudiziale non è equiparabile a un inadempimento.

Il caso intermedio è quello che genera più contenzioso: acconto versato, fattura già emessa, prodotto finito e fermo in magazzino al momento dell’apertura. Lì la qualificazione del contratto come ancora pendente o come già eseguito nella prestazione traslativa è decisiva e si risolve sui documenti: ordine, conferma d’ordine, individuazione del bene, eventuale accettazione, condizioni generali di vendita. È un accertamento che va impostato subito, perché una volta che il bene è stato venduto dalla procedura a un terzo la partita si sposta sul piano del valore.


Rischio di perdere tutto quello che ho pagato?

No, raramente si perde tutto. Ma bisogna essere onesti su che cosa si recupera e in quanto tempo.

Se il tuo credito è concorsuale e chirografario — il caso del prodotto comprato prima della domanda di concordato — la prospettiva realistica è una percentuale, che dipende dall’attivo e dal peso dei crediti privilegiati e prededucibili. Non è un buon risultato, ma non è zero: l’ammissione al passivo conserva il diritto, consente di partecipare ai riparti e mantiene in vita il titolo anche per eventuali sopravvenienze attive.

Se il credito è prededucibile — prodotto acquistato in esercizio provvisorio, oppure credito maturato dopo il subentro del curatore nel contratto — la prospettiva è molto migliore, con il limite già detto: la prededuzione è un ordine di pagamento, non una garanzia di capienza, e i prededucibili concorrono tra loro quando l’attivo non basta.

E poi c’è la strada che troppe persone non percorrono: verificare se esiste un debitore diverso dalla procedura. La domanda da farsi non è soltanto “quanto prenderò dal fallimento”, ma “esiste qualcuno che risponde fuori dal fallimento”: il produttore con la sua garanzia di durabilità, la società che ha venduto l’estensione, il rivenditore se l’insolvente è a monte, l’acquirente del ramo d’azienda che ha assunto il servizio di assistenza. Quando questo soggetto c’è, il recupero è integrale e non dipende dai riparti.

Quanto tempo ho davvero, prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensi, perché i termini più pericolosi sono quelli che non riguardano la procedura.

I termini concorsuali hanno valvole di sfogo: esistono le domande tardive e, a condizioni rigorose, quelle ultratardive. I termini della garanzia no. Otto giorni dalla scoperta per la denuncia nei rapporti tra imprese sono pochissimi, e un anno dalla consegna passa in fretta quando l’azienda è in crisi e la comunicazione con l’assistenza si dirada fino a interrompersi. La prescrizione si interrompe con un atto scritto, ma qualcuno deve scriverlo.

Sul fronte concorsuale, il rischio maggiore non è il ritardo in sé, ma l’idea che si possa aspettare l’esito di un’altra causa. La Cassazione è netta: anche i crediti condizionali vanno insinuati nel termine, chiedendo l’ammissione con riserva, e la lunga durata di un procedimento in corso non giustifica la domanda tardiva. Chi aspetta la sentenza prima di presentare la domanda al curatore si trova spesso fuori tempo massimo.

Una volta dentro la procedura, invece, i tempi sono quelli della liquidazione: anni, non mesi, soprattutto se c’è un contenzioso sulla qualificazione del credito. Chi ha bisogno di una risposta rapida deve concentrare lo sforzo sulla ricerca del debitore alternativo, non sull’attesa del riparto.

Il curatore può rifiutarsi di riconoscere la garanzia?

Può contestarla, ed è normale che lo faccia: il suo dovere è proteggere la massa.

Il curatore non è il tuo interlocutore commerciale e non ha alcun potere di “riconoscere” la bontà del prodotto per cortesia. Nel progetto di stato passivo esprime conclusioni motivate su ciascuna domanda, e nella materia della garanzia le contestazioni ricorrenti sono sempre le stesse: vizio non provato, denuncia tardiva, prescrizione maturata, quantificazione non documentata, natura del credito diversa da quella dichiarata, difetto imputabile all’uso e non alla conformità.

Questo non è un ostacolo insuperabile: è un giudizio, e si vince con le prove. Le contestazioni del curatore non sono una decisione definitiva: contro l’esclusione o l’ammissione parziale c’è l’opposizione allo stato passivo entro trenta giorni, e contro il decreto del tribunale il ricorso per cassazione. È la ragione per cui conviene impostare la domanda fin dall’inizio come se dovesse reggere in opposizione, con perizia e documenti, invece di depositare un ricorso sintetico sperando nell’ammissione.

Va aggiunto che il giudice delegato dispone anche di una via intermedia: l’ammissione con riserva, prevista per i crediti condizionati e per quelli accertati con sentenza non ancora definitiva, con scioglimento della riserva all’esito del giudizio. La giurisprudenza più recente ha allargato il perimetro di questo strumento, valorizzando il fatto che la causa genetica del credito sia anteriore all’apertura anche quando certezza ed esigibilità arrivano dopo.

Conviene fare causa o conviene insinuarsi e basta?

Nella quasi totalità dei casi, la causa contro l’impresa in procedura non serve e fa perdere tempo.

Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale le pretese di contenuto patrimoniale verso il debitore non possono essere fatte valere con il processo ordinario: la sede è la verifica del passivo, e un giudizio instaurato o proseguito altrove non produce un titolo spendibile nel concorso per la parte che chiede somme o beni. L’energia va quindi concentrata sulla domanda di ammissione e, se necessario, sull’opposizione.

La causa ordinaria ha senso in due ipotesi diverse. La prima: quando il convenuto non è la procedura ma un terzo solvibile, cioè il produttore garante, il rivenditore, la società dell’estensione di garanzia, l’acquirente dell’azienda che ha assunto il servizio. La seconda: quando serve una pronuncia che non consista nel pagamento di una somma, come l’accertamento di una responsabilità da prodotto verso soggetti diversi dall’insolvente.

La scelta, in concreto, si fa dopo aver letto i documenti e aver individuato tutti i soggetti potenzialmente obbligati. Impostare l’alternativa in astratto — “faccio causa” oppure “mi insinuo” — è il modo più rapido per sbagliare entrambe le strade.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici: non sono casi reali seguiti dallo Studio, ma esercizi che servono a far vedere come si muovono le date e i numeri.

Prima ipotesi — l’impianto comprato durante la continuità. Una società che produce macchinari deposita domanda di concordato preventivo in continuità il 14 marzo. Il tribunale apre la procedura e autorizza la prosecuzione dell’attività. Il 7 luglio successivo l’azienda vende e consegna a un’impresa cliente un impianto per 68.400 euro oltre IVA, incassando il prezzo. Il 3 novembre l’impianto manifesta un difetto strutturale che lo rende inutilizzabile; il cliente invia PEC di denuncia il 6 novembre, quindi entro gli otto giorni dalla scoperta, e chiede la riparazione. Il 19 febbraio dell’anno successivo il concordato viene risolto e si apre la liquidazione giudiziale.

Sviluppo: il contratto è interamente eseguito da entrambe le parti, quindi non è un rapporto pendente ai sensi dell’art. 172 CCII e il curatore non deve scegliere nulla. Il diritto alla riparazione non può essere eseguito in forma specifica contro la massa, perciò va tradotto in denaro: perizia di parte che quantifica in 31.700 euro il costo di ripristino. La vendita è avvenuta dopo la domanda di accesso al concordato e nell’ambito della continuità autorizzata, quindi il credito viene insinuato chiedendo la prededuzione ai sensi dell’art. 6 CCII, allegando il provvedimento di ammissione, il piano nella parte sulla continuità e i documenti della vendita. Esito ipotizzabile: ammissione in prededuzione se il collegamento con la continuità autorizzata è documentato; in subordine, ammissione in chirografo, con opposizione allo stato passivo nei trenta giorni per la sola questione del rango. Se invece la denuncia fosse stata inviata il 20 novembre, quindi oltre gli otto giorni, la contestazione del curatore sulla decadenza avrebbe ottime probabilità di essere accolta, e il credito si ridurrebbe a zero a prescindere dal rango.

Seconda ipotesi — l’elettrodomestico comprato dopo l’omologa, con produttore in bonis. Una catena di negozi omologa il concordato il 9 aprile. Il 22 settembre un consumatore acquista in negozio un elettrodomestico per 1.290 euro, con garanzia del produttore sulla durabilità di tre anni indicata nella documentazione di prodotto. Il 5 marzo dell’anno dopo l’apparecchio smette di funzionare. Il 28 marzo la società viene assoggettata a liquidazione giudiziale.

Sviluppo: il difetto si è manifestato entro i due anni dalla consegna e, trovandosi anche entro il primo anno, opera la presunzione che il difetto esistesse già alla consegna. Verso il venditore il credito nasce da una vendita successiva all’omologazione: rango incerto, da far valere con insinuazione al passivo chiedendo la prededuzione e, in subordine, il chirografo, con quantificazione pari al costo di sostituzione o alla restituzione del prezzo in caso di risoluzione. Ma la strada più breve è un’altra: la garanzia di durabilità rende il produttore direttamente responsabile verso il consumatore per riparazione o sostituzione per tutto il periodo promesso. Si invia quindi la richiesta al produttore, che è in bonis, e si ottiene l’intervento in natura. L’insinuazione al passivo resta utile solo per le voci che il produttore non copre — per esempio le spese di installazione già pagate al negozio, pari a 180 euro — e si deposita comunque nei termini per non perdere il diritto.

La morale che emerge dal confronto tra le due ipotesi è sempre la stessa: la data della vendita decide il rango, la documentazione decide l’ammissione, e l’esistenza di un garante esterno decide quanto effettivamente si recupera.


La domanda che nessuno fa, ma che dovrebbero fare tutti

“Quando è sorto giuridicamente il mio credito: il giorno della consegna o il giorno in cui si è rotto il prodotto?”

Nessuno la fa, e invece è la domanda che determina tutto il resto. Nel diritto concorsuale un credito è anteriore o posteriore in base al momento in cui si colloca il suo fatto costitutivo, non in base al momento in cui diventa certo, liquido o esigibile. Per la garanzia sui prodotti, il fatto costitutivo è la consegna di un bene non conforme: la manifestazione del difetto è l’evento che rende azionabile il diritto, non quello che lo fa nascere.

Le conseguenze sono tre, tutte pratiche. La prima: un prodotto venduto prima della domanda di concordato resta un credito anteriore anche se si guasta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, e nessuna argomentazione sulla data del guasto lo trasformerà in prededucibile. La seconda, speculare: un prodotto venduto durante la continuità autorizzata non diventa un credito anteriore solo perché il difetto emerge dopo. La terza, la più insidiosa: poiché il credito preesiste alla sua manifestazione, chi è in attesa di un accertamento — una perizia in corso, una causa pendente, una condizione da verificarsi — non può aspettare, ma deve insinuarsi chiedendo l’ammissione con riserva nei termini ordinari.

È proprio su questo punto che si concentra il filone giurisprudenziale più vivo: la nozione di credito condizionato, il perimetro dell’ammissione con riserva e la sorte dei crediti restitutori e risarcitori derivanti da domande di risoluzione proposte prima dell’apertura. La materia è talmente controversa che la questione è approdata alle Sezioni Unite. Per chi ha un credito da garanzia, la lezione operativa è semplice e non dipende dall’esito: si deposita comunque, nei termini, con riserva, e si discute dopo.

Chi non fa questa domanda sbaglia quasi sempre nello stesso modo: aspetta che il difetto sia “accertato” prima di muoversi, e scopre di essere fuori termine quando l’accertamento arriva.


Ma i giudici cosa dicono?

Riassumiamo i riferimenti che contano, con gli estremi e la ragione per cui ciascuno è rilevante su questo tema. I principi sono riformulati con parole nostre.

1) Cass., Sezioni Unite, 3 maggio 2019, n. 11748. La garanzia per vizi non colloca il venditore in una posizione di obbligazione, cioè di dovere di prestazione, ma di soggezione ai rimedi previsti dalla legge; di conseguenza lo schema dell’inadempimento dell’obbligazione, con la relativa ripartizione dell’onere probatorio, non si applica, e spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi. Rilevanza: spiega perché nel concorso la pretesa di riparazione non può essere eseguita in natura contro la massa e va monetizzata nella domanda di ammissione al passivo, e avverte il creditore che l’onere della prova del difetto è suo.

2) Cass., Sezioni Unite, 11 luglio 2019, n. 18672. Le manifestazioni di volontà stragiudiziali del compratore interrompono la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, senza che sia necessaria la domanda giudiziale. Rilevanza: nelle crisi d’impresa, in cui tra la scoperta del difetto e l’apertura della procedura passa spesso molto tempo, consente di conservare il diritto con una PEC, purché inviata nei termini e al soggetto corretto.

3) Cass. 17 ottobre 2023, n. 28827. Precisa i limiti temporali entro i quali il venditore risponde del difetto di conformità del bene di consumo, nel quadro della disciplina degli artt. 128 e seguenti del Codice del consumo come modificata dal D.Lgs. 170/2021. Rilevanza: fissa il perimetro temporale della garanzia da far valere nel passivo quando il compratore è un consumatore.

4) Cass., ordinanza n. 33926/2022. La semplice conoscenza di un difetto da parte del compratore non esclude la garanzia quando l’informazione fornita dal venditore sulla natura, la causa o la gravità del problema sia parziale, imprecisa o fuorviante. Rilevanza: è l’argomento da opporre alla contestazione, frequente nelle procedure, secondo cui il cliente era stato informato delle criticità del prodotto o della situazione dell’azienda.

5) Cass. 26 settembre 2024, n. 25747. Ribadisce la distribuzione dell’onere probatorio nella garanzia per i vizi della cosa venduta e il rilievo del comportamento tenuto dal venditore dopo la denuncia, anche non formale, dei difetti. Rilevanza: orienta la costruzione della prova nella domanda di ammissione, valorizzando gli interventi tecnici eseguiti dall’azienda prima della procedura.

6) Cass. n. 14165/2016. L’esclusione della garanzia per i vizi prevista dall’art. 2922 c.c. per la vendita forzata, applicabile anche alla vendita disposta in sede di liquidazione dell’attivo, riguarda le fattispecie degli artt. 1490-1497 c.c., ma non copre l’ipotesi dell’aliud pro alio. Rilevanza: individua l’unico spazio di tutela per chi ha acquistato beni dalla procedura e si è visto consegnare qualcosa di radicalmente diverso o inservibile.

7) Cass. n. 11729/2017. Nella vendita forzata l’ipotesi dell’aliud pro alio può essere fatta valere soltanto nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: indica la strada processuale corretta, che non è l’azione ordinaria di garanzia contro la procedura.

8) Cass. n. 21204/2016. La clausola “vista e piaciuta”, che documenta la presa visione del bene da parte del compratore, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con quella visione. Rilevanza: pesa nelle vendite concorsuali, dove la visione preventiva del bene è la regola.

9) Cass. n. 10813/2025. In una cessione d’azienda con riserva di proprietà in cui l’effetto traslativo non si era ancora perfezionato, il subentro del curatore nel contratto comporta la natura prededucibile del credito per il residuo prezzo. Rilevanza: conferma che il subentro del curatore sposta il rango dei crediti che maturano da quel momento, anche nei rapporti di vendita.

10) Cass. n. 11289/2025. Chiarisce gli obblighi gravanti sul curatore che subentra in un contratto a esecuzione continuata o periodica pendente. Rilevanza: nei rapporti di fornitura con obblighi di assistenza e garanzia, stabilisce che cosa può pretendere il contraente in bonis dopo la dichiarazione di subentro.

11) Cass., Sezioni Unite, n. 7337/2024. Esclude il potere purgativo del giudice delegato nell’ipotesi in cui il curatore agisca come sostituto del debitore nell’esecuzione del contratto preliminare. Rilevanza: ricorda che i poteri degli organi della procedura non sono illimitati e vanno verificati caso per caso quando si discute degli effetti di un contratto concluso prima dell’apertura.

12) Cass. 8 febbraio 2025, n. 3187. Non esiste una “super prededuzione” dei crediti sorti nel corso della procedura liquidatoria rispetto a quelli prededucibili maturati nel precedente concordato preventivo: in caso di incapienza, i prededucibili concorrono tra loro. Rilevanza: è la pronuncia che misura il valore reale della prededuzione per chi ha comprato durante il concordato.

13) Cass. n. 23133/2024. Nello stesso senso, esclude una gerarchia automatica tra prededuzioni maturate in procedure consecutive. Rilevanza: consolida l’orientamento e riduce il margine per contestazioni del curatore fondate sulla priorità dei crediti della procedura in corso.

14) Cass. n. 25952/2024. Il credito accertato con sentenza pronunciata prima dell’apertura della procedura ma non ancora passata in giudicato va ammesso al passivo con riserva, sciolta alla scadenza del termine per l’impugnazione o all’esito del giudizio. Rilevanza: è lo strumento da invocare quando sulla garanzia pende già un giudizio.

15) Cass. n. 33717/2024. Anche i crediti condizionali devono essere insinuati nei termini chiedendo l’ammissione con riserva; la durata del giudizio in corso non giustifica il ritardo. Rilevanza: smonta l’errore più diffuso, cioè l’attesa dell’accertamento prima di rivolgersi alla curatela.

16) Cass. n. 2931 del 5 febbraio 2025. La Prima Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la nozione di credito condizionato, con riferimento ai crediti restitutori e risarcitori derivanti da una domanda di risoluzione per inadempimento proposta prima dell’apertura della procedura. Rilevanza: è la questione aperta che riguarda direttamente chi, prima del dissesto, aveva già chiesto la risoluzione della vendita e la restituzione del prezzo.

17) Cass. n. 21813/2023. Riconosce l’ammissione al passivo con riserva di crediti la cui causa genetica è anteriore all’apertura, benché la loro determinazione intervenga nel corso della procedura. Rilevanza: sostiene la tesi dell’ammissione con riserva nei casi in cui il difetto sia noto ma la quantificazione dipenda da un accertamento tecnico ancora da completare.

18) Cass. n. 5964/2025. Solo il pagamento integrale legittima il garante che ha pagato a proporre domanda di ammissione al passivo per il credito di regresso. Rilevanza: interessa il rivenditore o il produttore che abbia soddisfatto il cliente e intenda recuperare la spesa nel passivo dell’insolvente: va documentato l’esborso effettivo.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo su questa materia, uno per uno.

  1. Ricostruiamo la cronologia del rapporto, mettendo in fila data dell’ordine, data della consegna, data della domanda di concordato, data dell’omologa, data di apertura della liquidazione giudiziale e data di manifestazione del difetto: è la griglia che determina il rango del credito.
  2. Qualifichiamo il credito come concorsuale o prededucibile, motivando la scelta con le norme e con la giurisprudenza, e impostiamo fin dall’origine la domanda principale e quella subordinata, perché il rango non dedotto subito non si recupera dopo.
  3. Redigiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII via PEC alla curatela, con l’indicazione analitica della causa del credito, la quantificazione documentata e l’eventuale richiesta di ammissione con riserva.
  4. Costruiamo la prova del difetto coordinando perizia tecnica, documentazione di assistenza e corrispondenza con il venditore, perché nella garanzia per vizi l’onere della prova grava sul compratore.
  5. Verifichiamo l’esistenza di debitori diversi dalla procedura: produttore con garanzia di durabilità, società che ha venduto l’estensione, rivenditore finale, acquirente del ramo d’azienda, e attiviamo quelle posizioni in parallelo all’insinuazione.
  6. Esaminiamo l’atto di cessione dell’azienda e le sue clausole sull’accollo delle passività e sul servizio di assistenza, per stabilire se l’esclusione di responsabilità dell’art. 214, comma 3, CCII sia stata derogata.
  7. Interloquiamo con il curatore sul subentro o lo scioglimento dei contratti pendenti, mettendolo in mora quando serve una decisione e il silenzio sta danneggiando il cliente.
  8. Proponiamo opposizione allo stato passivo nei trenta giorni dalla comunicazione quando il credito è escluso, ammesso parzialmente o degradato di rango, e seguiamo il giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale.
  9. Assistiamo l’impresa dal lato opposto, quando è il nostro cliente a vendere prodotti ed entra in crisi: mappiamo le garanzie in essere, stimiamo il passivo potenziale da assistenza post-vendita e lo inseriamo correttamente nel piano o nelle trattative di cessione.
  10. Gestiamo il regresso lungo la catena distributiva, per il rivenditore che ha soddisfatto i clienti e deve recuperare l’esborso nel passivo del fornitore insolvente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché consente di leggere dall’interno la logica con cui un piano di concordato tratta la continuità, le autorizzazioni e le passività potenziali da assistenza post-vendita: è esattamente il materiale su cui si decide se un credito da garanzia maturato durante la continuità sia prededucibile o concorsuale. A questa si affianca l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, decisiva perché il percorso di accertamento del credito nella liquidazione giudiziale si chiude davanti alla Suprema Corte: la stessa linea difensiva impostata al momento della domanda al curatore viene portata avanti, senza cambi di difensore e senza riscritture, fino all’opposizione allo stato passivo e all’eventuale ricorso per cassazione.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono le date di consegna, i flussi di magazzino e la contabilità della continuità, gli avvocati trasformano quella ricostruzione in domande e in difese. Nessun impegno di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia, documento per documento.


In tre punti, che cosa portarsi a casa

Il primo: la garanzia non si estingue con la crisi dell’impresa, ma cambia natura. Il diritto resta, il debitore cambia o si moltiplica, e la pretesa di riparazione si trasforma quasi sempre in una pretesa di denaro da far valere nella verifica dello stato passivo.

Il secondo: la data della vendita decide il rango del credito, mentre la data del guasto non lo tocca. Prima della domanda di concordato si è creditori concorsuali; durante la continuità autorizzata o dopo il subentro del curatore si discute di prededuzione; in esercizio provvisorio il credito è della massa; nelle vendite di liquidazione dell’attivo la garanzia per vizi non opera affatto.

Il terzo: prima di rassegnarsi alla percentuale, si cerca il debitore fuori dalla procedura. Produttore, garante convenzionale, rivenditore finale, acquirente dell’azienda: quando uno di questi soggetti esiste, il recupero è integrale.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la competenza richiesta è doppia e le due metà devono stare nella stessa mano. Serve conoscere la procedura concorsuale dall’interno, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; e serve poter difendere il credito in ogni grado, fino al ricorso per cassazione con cui si chiude l’accertamento dello stato passivo, cosa che richiede l’abilitazione di avvocato cassazionista. È la combinazione che permette di impostare la domanda al curatore già pensando a come reggerà in opposizione e, se necessario, davanti alla Suprema Corte.

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